Focus – La non imponibilità IVA delle operazioni con orgnismi comunitari
LA NON IMPONIBILITÀ IVA DELLE
OPERAZIONI CON ORGANISMI
COMUNITARI
Tratto dalla rivista IPSOA “Pratica Fiscale e Professionale” n. 8 del 25 febbraio 2008
A cura di Marco Peirolo
Gruppo di studio Eutekne
L
’art. 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
equipara alle operazioni non imponibili
IVA, di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R.
n. 633/1972, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate:
•
in virtù di agevolazioni previste, in
materia di imposte sulla cifra d’affari, da
trattati e accordi internazionali;
•
a favore di sedi diplomatiche e consolari
e di alcuni organismi internazionali.
•
Agevolazioni previste da trattati
e accordi internazionali
L’art. 72, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972
stabilisce che le agevolazioni previste in trattati
e accordi internazionali in materia di imposte
sulla cifra d’affari si applicano anche agli effetti
dell’IVA.
•
Equiparazione alle operazioni
non imponibili
•
Il secondo comma dell’art. 72 dispone che, per
tutti gli effetti del D.P.R. n. 633/1972, le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi non soggette a
IVA ai sensi del primo comma dell’art. 72 sono
equiparate alle operazioni non imponibili di
cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972,
riguardanti, rispettivamente:
•
le cessioni all’esportazione;
•
le operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione;
•
i servizi internazionali (o connessi agli
scambi internazionali).
La detassazione totale delle operazioni in esame
è garantita dalla detraibilità dell’IVA “a monte”,
consentita – per le operazioni non imponibili –
dall’art. 19, comma 3, lett. a), del D.P.R. n.
633/1972.
•
Sedi e rappresentanti
diplomatici e consolari
Il principio di reciprocità richiesto è stato sancito
dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e consolari, ratificate con la Legge
9 agosto 1967, n. 804.
Ambito di applicazione del principio di
reciprocità
Secondo la R.M. 25 gennaio 1978, n. 410045,
tale principio dovrebbe applicarsi, in materia di
IVA, riguardo alle agevolazioni che il Paese
ospite concede, nel proprio territorio, ai
rappresentanti diplomatici italiani ai fini delle
imposte indirette, ancorché non vi sia un’esatta
corrispondenza tra i singoli tributi istituiti nei
rispettivi Paesi.
Altre operazioni detassate
Ai sensi del terzo comma dell’art. 72, le
agevolazioni di cui sopra si applicano anche alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate a favore:
•
delle
sedi
e
dei
rappresentanti
diplomatici e consolari, compreso il
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personale
tecnico-amministrativo,
appartenenti a Stati che, in via di
reciprocità, riconoscono analoghi benefici
alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e
consolari italiani;
dei comandi militari degli Stati membri,
dei quartieri generali militari internazionali e
degli organismi sussidiari, installati in
esecuzione del trattato del Nord-Atlantico,
nell’esercizio
delle
proprie
funzioni
istituzionali, nonché dell’Amministrazione
della difesa, qualora agisca per conto
dell’organizzazione istituita con il suddetto
trattato;
delle Comunità europee nell’esercizio
delle proprie funzioni istituzionali,
anche se effettuate ad imprese o enti per
l’esecuzione di contratti di ricerca e di
associazione conclusi con le dette Comunità,
nei
limiti
per
questi
ultimi
della
partecipazione della Comunità stessa;
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
ed
alle
sue
istituzioni
specializzate
nell’esercizio
delle
proprie
funzioni
istituzionali;
dell’Istituto universitario europeo e
della
Scuola
europea
di
Varese
nell’esercizio
delle
proprie
funzioni
istituzionali.
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Numero 3 – Marzo 2008
Focus – La non imponibilità IVA delle operazioni con orgnismi comunitari
statunitense (e delle loro famiglie) sono
soggette a IVA con l’aliquota ridotta del 10%
di cui al n. 121) della Tabella A, Parte III,
allegata al D.P.R. n. 633/1972 (risoluzione
Agenzia delle Entrate 18 gennaio 2008, n. 12).
Non, può, pertanto, trovare applicazione il
regime di non imponibilità previsto dall’art. 72,
comma 3, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, in
quanto
tali
somministrazioni
configurano
prestazioni di servizi che non sono rese
direttamente a favore del Comando militare;
esse,
infatti,
sono
fruite
dal
personale
dipendente della base navale (e dai loro
famigliari) a fronte del pagamento di un
corrispettivo imputato agli stessi clienti fruitori e
non all’ente militare.
Prova della reciprocità
La reciprocità di cui all’art. 72, comma 3, del
D.P.R. n. 633/1972 è provata attraverso il
rilascio, da parte del Ministero degli Affari
esteri, di un’apposita dichiarazione che il
cedente/prestatore
deve
acquisire
a
fondamento del regime di non imponibilità
applicato; a tal fine, non sono infatti sufficienti
le dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dagli organismi
internazionali (R.M. 11 marzo 1982, n. 371679;
C.M. 6 luglio 1995, n. 185/E).
Il fac-simile della dichiarazione (Mod. 181 US) è
contenuto nella C.M. 1° giugno 1973, n.
38/511257.
Come indicato dalla C.M. 10 marzo 1998, n.
78/E, in sede comunitaria, è stata decisa
l’adozione di un modello per il riconoscimento
del non assoggettamento ad IVA degli acquisti
effettuati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari e dagli organismi internazionali, che
deve essere vistato dall’Autorità competente del
Paese membro ospitante (es. Ministero degli
Affari esteri per l’Italia).
Secondo la R.M. 15 novembre 1996, n. 249/E, il
suddetto modello non è necessario per gli
acquisti di beni effettuati in Italia da un agente
diplomatico accreditato presso altro Stato
membro; è, infatti, sufficiente l’esibizione, da
parte dell’acquirente, del formulario predisposto
dai servizi comunitari, provvisto del timbro
dell’Autorità straniera competente ad attestare
la spettanza dell’agevolazione.
Casi di esclusione dall’agevolazione
L’art. 72, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972
dispone altresì che la non imponibilità IVA è
esclusa quando il beneficiario effettivo del
bene/servizio sia un soggetto diverso da quello
che la norma intende agevolare; a tal fine, non
rileva la circostanza che il relativo onere sia a
carico delle sedi e dei rappresentanti diplomatici
e consolari.
Nel presupposto che la non imponibilità è
disposta a favore delle sedi e dei rappresentanti
diplomatici e consolari nell’esercizio delle loro
funzioni istituzionali, l’agevolazione stessa non
si applica, ad esempio (R.M. 3 dicembre 1991,
n. 465179):
•
alle somministrazioni di gas ad uso
abitazione nei confronti di cittadino italiano,
che sia anche il direttore dell’Istituto
internazionale delle Nazioni Unite per la
ricerca sulla criminalità e la giustizia;
•
alle prestazioni rese a favore di enti pubblici
stranieri operanti nell’area espositiva di un
ente
fiera,
ancorché
accreditati
e
rappresentati dalla propria Ambasciata.
Acquisti
effettuati
dal
personale
dei
consolati
Tra i soggetti titolati ad effettuare acquisti in
regime di non imponibilità ad IVA rientrano
anche i rappresentanti diplomatici e consolari ed
il
personale
tecnico-amministrativo,
che
presentino il sopracitato modello, debitamente
vistato dalle competenti autorità dello Stato
membro ospitante (risoluzione Agenzia delle
Entrate 2 agosto 2002, n. 62)
Il medesimo beneficio si applica anche ai
rappresentanti diplomatici e consolari della
Repubblica italiana, accreditati presso altri Stati
membri o presso Organismi Internazionali ivi
situati,
nonché
al
personale
tecnicoamministrativo
in
servizio
presso
le
Rappresentanze e gli enti in questione. Anche
questi ultimi soggetti dovranno esibire il modulo,
vistato dalla competente autorità dello Stato
membro ospitante, con cui si attesta il diritto
all’agevolazione
(risoluzione
Agenzia
delle
Entrate n. 62/2002, cit.).
Acquisti di beni in altri Stati membri
I beni acquistati in altri Stati membri dalle
rappresentanze
diplomatiche
e
consolari
accreditate
in
Italia
e
dagli
organismi
internazionali
con
sede
in
Italia
non
costituiscono acquisti intracomunitari e non
assumono rilevanza ai fini della soglia di
8.263,31 euro di cui all’art. 38, comma 5, lett.
c), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito
dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427).
NATO e comandi militari
Secondo la R.M. 14 maggio 1994, n. III-6/0362,
il beneficio di non imponibilità IVA è
riconosciuto, con riguardo:
•
al profilo soggettivo, alle operazioni in
favore degli organi militari o sussidiari
richiamati dalla norma;
•
al profilo oggettivo, quando tali operazioni
sono necessarie all’espletamento delle
funzioni istituzionali dei suddetti enti.
Somministrazione di alimenti e bevande
all’interno di una base militare straniera
situata in Italia
Le somministrazioni di alimenti e bevande
effettuate
nei
confronti
del
personale
dipendente
della
Marina
militare
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Numero 3 – Marzo 2008
Focus – La non imponibilità IVA delle operazioni con orgnismi comunitari
Non assume, pertanto, rilevanza, ai fini
dell’applicazione del regime di non imponibilità,
la circostanza che l’Agenzia della NATO, che
effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi a
favore dei contingenti delle Forze Armate
impiegati in operazioni fuori dal territorio
nazionale, sia un organismo interno alla
struttura organizzativa della NATO, quanto
piuttosto che i beni/servizi ricevuti dallo Stato
Maggiore dell’Esercito siano funzionali allo
svolgimento delle attività istituzionali proprie
della NATO. Secondo la ris. Agenzia delle Entrate
4 ottobre 2007, n. 280, la non imponibilità
IVA si applica a condizione che le operazioni in
oggetto siano effettuate a favore dello Stato
Maggiore dell’Esercito, in quanto quest’ultimo
agisca direttamente per conto della NATO.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 15 aprile
2002, n. 145 ha chiarito il regime IVA dei
servizi di trasporto a favore di un Comando
militare della NATO, la cui esecuzione è stata
affidata da un consorzio (aggiudicatario
dell’appalto) alle imprese consorziate.
Tenuto conto che queste ultime fatturano al
consorzio le prestazioni rese, che a sua volta, in
qualità di mandatario senza rappresentanza
delle imprese stesse, provvede alla fatturazione
unitaria nei confronti del Comando militare della
NATO, è stato chiesto se le imprese consorziate
possano beneficiare del regime di non
imponibilità a IVA di cui all’art. 72, comma 3, n.
2), del D.P.R. n. 633/1972.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel rapporto tra
mandante (imprese consorziate) e mandatario
(consorzio), seppure i servizi ribaltati “a monte”
mantengono la stessa natura (nella specie,
servizi di trasporto), il beneficio della non
imponibilità riveste carattere “soggettivo” e,
come tale, non può estendersi anche ad altri
soggetti diversi dal consorzio.
Di conseguenza, le fatture ricevute dalle imprese
consorziate devono contenere l’addebito, a titolo
di rivalsa, dell’IVA, salvo il diritto del consorzio di
avvalersi,
se
esportatore
abituale,
della
possibilità di acquistare i predetti servizi senza
applicazione dell’imposta.
Comunità europea
La non imponibilità degli acquisti di beni/servizi
da parte della Comunità europea opera in modo
molto ampio, ossia anche quando gli stessi
vengano effettuati in via indiretta, ossia per il
tramite di altri soggetti in esecuzione di contratti
di ricerca e di associazione conclusi con la
Comunità.
Operazioni
connesse
all’esecuzione
di
contratti di ricerca conclusi con la Comunità
europea
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 14
marzo 2005, n. 34 ha chiarito che la non
imponibilità di cui all’art. 72, comma 3, n. 3),
del D.P.R. n. 633/1972 si estende anche, “a
monte”, ai beni e ai servizi acquistati dai
soggetti che stipulano contratti di ricerca
scientifica con la Comunità europea.
Il Consiglio nazionale delle Ricerche, avendo
vinto alcuni concorsi indetti dalla Commissione
UE nell’ambito delle azioni comunitarie di ricerca
e di sviluppo tecnologico, ha chiesto se
l’agevolazione in esame sia applicabile anche alle
operazioni connesse all’esecuzione dei contratti
di ricerca scientifica conclusi con la Comunità
europea.
A
tal
fine,
viene
fatto
presente
che,
successivamente alla stipula dei suddetti
contratti, sono stati erogati alcuni contributi
finanziari, di modo che il finanziamento
comunitario
rappresenta,
nel
rapporto
sinallagmatico tra la Commissione UE e l’istituto
di ricerche, il corrispettivo di uno specifico
obbligo contrattuale rappresentato dall’attività di
ricerca da realizzare; in sostanza, non si
tratterebbe di puri e semplici contributi, esclusi
da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del
D.P.R.
n.
633/1972,
bensì
della
controprestazione di una prestazione di servizi,
rientrante nel campo di applicazione del tributo
sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 3 comma 1,
che sarà resa a favore dell’organismo europeo.
L’Agenzia delle Entrate, dopo avere riscontrato il
nesso sinallagmatico esistente tra la prestazione
di servizi resa dall’istituto di ricerca e, quale
controprestazione, il finanziamento comunitario,
ha ritenuto che il beneficio della non imponibilità
possa essere esteso agli acquisti di beni e servizi
effettuati
direttamente
dai
soggetti
che
stipulano, con la Commissione UE, i suddetti
contratti di ricerca; al contrario, la detassazione
non si applica, ancora più “a monte”, agli
acquisti
effettuati
dagli
operatori
che,
successivamente, cedono i beni o prestano i
servizi, in regime di non imponibilità, all’istituto
di ricerca, sul quale grava l’obbligo contrattuale
discendente dal contratto di ricerca.
Si tratta di un orientamento che, oltre ad essere
stato ribadito più volte dall’Amministrazione
finanziaria (R.M. 2 aprile 1991, n. 470176; R.M.
15 marzo 1994, n. VII-15-350; R.M. 12 luglio
2000, n. 110/E), appare in linea con il tenore
Operazioni agevolate
L’art. 66, comma 21, del D.L. n. 331/1993
stabilisce che, tra le operazioni agevolate di cui
all’art. 72, comma 3, n. 2), del D.P.R. n.
633/1972,
s’intendono
comprese
le
somministrazioni di acqua e di energia,
erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi relative agli
alloggi,
necessarie
all’espletamento
delle
funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche
se effettuate nei confronti del personale
dipendente da tali enti, sempreché i relativi
oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a
proprio carico; per tali operazioni, gli enti
interessati sono tenuti a rilasciare specifica
attestazione.
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Numero 3 – Marzo 2008
Focus – La non imponibilità IVA delle operazioni con orgnismi comunitari
un controllo generico del finanziamento e
all’annullamento dell’erogazione nel caso di
mancata esecuzione del progetto.
Di conseguenza, posto che nel rapporto
Comunità/Regioni
non
si
configura
una
operazione rilevante agli effetti dell’imposta, va
escluso il regime di non imponibilità di cui all’art.
72, comma 3, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972 in
ordine agli acquisti di beni e servizi preordinati
alla realizzazione del progetto finanziato.
letterale dell’art. 72, comma 3, n. 3), del D.P.R.
n. 633/1972.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, la
risoluzione Agenzia delle Entrate n. 34/2005
stabilisce che l’istituto di ricerca deve rilasciare
ai propri fornitori un’apposita dichiarazione
attestante la sussistenza delle condizioni
previste per la non imponibilità (nella specie, gli
estremi del contratto di ricerca stipulato con la
Comunità europea, la destinazione degli acquisti,
la quota percentuale di partecipazione alla
Comunità e il corrispondente importo della
fornitura detassato).
Il carattere oggettivo dell’agevolazione
Come chiarito dalla R.M. 21 luglio 1993, n. VII15-5, a differenza delle operazioni effettuate nei
confronti delle sedi e dei rappresentanti
diplomatici e consolari (di cui all’art. 72, comma
3, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972), la non
imponibilità IVA, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi poste in essere a favore
degli Istituti in Italia della Commissione UE e
degli Istituti specializzati dell’ONU, ha carattere
oggettivo, non essendo necessario provare la
condizione di reciprocità; non deve essere
pertanto presentato il Mod. 181 US.
L’unico presupposto è, per queste ultime
operazioni, che i relativi acquisti siano
effettuati
nell’esercizio
delle
proprie
funzioni istituzionali; a tal fine, è sufficiente la
produzione di un’apposita dichiarazione.
Contratti di promozione della ricerca
stipulati con l’Unione europea
La risoluzione Agenzia delle Entrate 4 aprile
2006, n. 50 ha chiarito che il Consiglio nazionale
di ricerca (CNR) è legittimato ad acquistare, in
regime di non imponibilità IVA ex art. 72,
comma 3, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972, i beni e
i servizi necessari per l’esecuzione di contratti di
ricerca e di associazione conclusi con la
Comunità europea.
Secondo
l’Agenzia,
l’agevolazione
trova
applicazione non solo per le operazioni rese
direttamente all’UE nell’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, ma anche quando la
cessione dei beni o le prestazioni di servizi
risultino finalizzate al soddisfacimento di un
fine istituzionale dell’UE in via mediata,
ossia per il tramite di un soggetto che, con essa,
abbia concluso un contratto di ricerca e di
associazione.
Il Consiglio nazionale di ricerca, impossibilitato a
detrarre l’imposta “a monte” (essendo privo di
soggettività
passiva
relativamente
allo
svolgimento della propria attività istituzionale)
può quindi acquistare beni e servizi in regime di
non imponibilità sulla base del contratto di
ricerca e di associazione stipulato con l’UE.
Tale contratto rappresenta un vincolo giuridico
che si pone, peraltro, a garanzia affinché
l’operazione “a valle”, cui riferire la non
imponibilità, sia rivolta, seppure in via mediata,
al perseguimento delle finalità istituzionale di
matrice comunitaria.
ONU
La non imponibilità IVA, per le operazioni a
favore dell’ONU opera in modo oggettivo, ma
deve essere però dichiarato che gli acquisti sono
stati effettuati nell’esercizio delle proprie funzioni
istituzionali (R.M. n. VII-15-5/1993, cit.); non
deve essere pertanto presentato il Mod. 181 US.
ONU quale cessionario/committente
L’agevolazione non si applica quando l’istituzione
dell’ONU risulti il prestatore del servizio (R.M. 28
marzo 1996, n. 47/E).
Istituto universitario europeo e
Scuola superiore di Varese
Si fa presente che l’agevolazione alla Scuola
europea di Varese è stata prevista dall’art. 1,
comma 11, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417
(convertito dalla Legge 6 febbraio 1992, n. 66)
anche per le operazioni effettuate prima del 3
gennaio 1992 (data di entrata in vigore del D.L.
n. 417/1991); ciò in quanto tale agevolazione
era già stata disposta dal D.L. 1° marzo 1991, n.
62, con effetto dal 1° marzo 1991, non
convertito però in Legge.
Progetti
co-finanziati
dalla
Comunità
europea
La R.M. 20 agosto 1998, n. 110/E chiarisce il
regime IVA degli acquisti di beni/servizi
necessari per la realizzazione di un progetto cofinanziato dalla Comunità europea.
Il
finanziamento
comunitario,
attuandosi
mediante la messa a disposizione di fondi per
realizzare e coprire il costo del progetto, ha
natura di erogazione a “fondo perduto”, come
tale esclusa dal campo applicativo dell’IVA.
Nel rapporto tra la Comunità europea e le
Regioni non si riscontra, infatti, alcun nesso
sinallagmatico, anche perché la Commissione
UE, una volta erogato il contributo, si limita ad
OsraInForma Studio
Condizioni di non imponibilità
In base all’art. 72, comma 4, del D.P.R. n.
633/1972, la non imponibilità IVA presuppone,
in linea generale, che l’operazione abbia un
valore minimo.
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Numero 3 – Marzo 2008
Focus – La non imponibilità IVA delle operazioni con orgnismi comunitari
presentazione, da parte del richiedente, di una
dichiarazione che contenga i riferimenti a
norme
o
trattati
internazionali
che
prevedono l’agevolazione.
Riguardo
al
momento
di
concessione
dell’agevolazione, occorre riferimento alla prima
fatturazione successiva alla presentazione della
richiamata
documentazione,
trattandosi
di
operazione il cui momento di effettuazione si
considera realizzato all’atto dell’emissione della
fattura.
L’Amministrazione finanziaria richiede, inoltre,
che l’esistenza delle condizioni per l’agevolazione
siano certificate, con apposito documento, dal
Ministero degli Affari esteri.
Ammontare minimo
dell’operazione
Fatte salve le operazioni effettuate nei confronti
degli organismi di cui al n. 2) del terzo comma
dell’art. 72 (NATO e comandi militari), il
beneficio della non imponibilità presuppone che
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano
di ammontare superiore a 258,23 euro.
Tale importo:
•
originariamente fissato in 500.000 lire, era
stato ridotto a 100.000 lire dall’art. 3 del
D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, per essere poi
elevato a 1.000.000 di lire dall’art. 13 del
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito
dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85); la
misura di 258,23 euro (corrispondente alle
“vecchie” 500.000 lire) è stata prevista, a
decorrere dal 20 giugno 1996, dall’art. 10
del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 (convertito
dalla Legge 8 agosto 1996, n. 425);
•
va assunto al netto dell’IVA (R.M. 5 febbraio
1996, n. 29/E).
Operazioni non imponibili in
base a trattati e accordi
internazionali
La R.M. 9 febbraio 1982, n. 370008 ha chiarito
che il limite di 258,23 euro deve essere
osservato esclusivamente per le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi rese agli enti indicati ai
nn. 1), 3), 4) e 5) del terzo comma dell’art. 72,
“e non anche per le operazioni che beneficiano
della non imponibilità al tributo ai sensi di
particolari disposizioni derivanti da accordi o
trattati internazionali, recepiti (…) dal primo
comma dello stesso art. 72”.
Dichiarazione d’intento e
certificazione del ministero degli
affari esteri
Cessioni di prodotti soggetti ad
accisa
La non imponibilità IVA trova applicazione in
termini oggettivi, per cui non necessita del
previo rilascio della dichiarazione d’intento
prevista, per gli esportatori abituali, dall’art. 1,
comma 1, lett. c), del D.L. 29 dicembre 1983, n.
746 (convertito dalla Legge 27 febbraio 1984, n.
17); quest’ultima deve essere, invece, rilasciata
ai propri fornitori, ovvero prodotta in dogana,
qualora il soggetto passivo intenda avvalersi
della facoltà di acquistare o importare beni o
servizi senza pagamento dell’imposta ai sensi
dell’art. 72, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972
(R.M. 4 luglio 1984, n. 425327).
L’importo minimo di 258,23 euro non si applica
alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa.
Per tali cessioni, la non imponibilità IVA si
applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti
in cui viene concessa l’esenzione dai diritti di
accisa.
Cessione di energia elettrica a favore di
organismi internazionali
Di conseguenza, per le cessioni di energia
elettrica a favore di organismi internazionali,
“occorre far riferimento non all’ammontare delle
operazioni, bensì alle condizioni ed ai limiti in
cui viene concessa l’esenzione dai diritti di
accisa” (R.M. 11 aprile 1997, n. 59/E).
Certificazione del Ministero degli Affari
esteri
Ai fini della detassazione, le parti interessate
sono
tenute
a
presentare
all’operatore
economico, per ogni singola operazione, ovvero
alla dogana, per le importazioni, un’apposita
certificazione rilasciata dal Ministero degli Affari
esteri, attestante la sussistenza delle condizioni
previste dall’art. 72 del D.P.R. n. 633/1972 o,
per le importazioni, dall’art. 68, comma 1, lett.
c), dello stesso decreto (R.M. 14 maggio 1984,
n. 425198 e C.M. 1° giugno 1973, n.
38/511257).
Cessione di gas metano a favore di
organismi internazionali
La non imponibilità, per le cessioni di gas
metano, presuppone la presentazione del
Mod. 181 US, se cessionari sono le sedi e i
rappresentanti diplomatici e consolari, nonché
tutti i soggetti appartenenti ad organizzazioni
internazionali aventi rango diplomatico (R.M. 10
febbraio 2000, n. 10/E).
Per tutti gli altri organismi, invece, la non
imponibilità è operante sulla base della
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25
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