I Quaderni del Laboratorio – Numero 1, 2006 Cambiamento tecnologico e concorrenza nelle tlc La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito a cura di Danicla Fratini (*) L R S Laboratorio sui Servizi a Rete Gruppo di ricerche industriali e finanziarie Libera Università Internazionale dLeRgli Studi Sociali – Guido1 Carli S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito Il Laboratorio sui Servizi a Rete (LSR) Il Laboratorio sui Servizi a Rete (LSR) è un'iniziativa promossa nell’ambito del Grif (Gruppo di ricerche industriali e finanziarie) da un comitato costituito dai Proff. Sabino Cassese, Fabio Gobbo, Giulio Napolitano, Roberto Pardolesi e Luigi Prosperetti. Nasce, nel novembre del 2002, con la finalità di favorire la ricerca e lo studio su temi di regolamentazione e tutela della concorrenza nelle industrie a rete coinvolgendo voci autorevoli italiane e straniere del mondo accademico, istituzionale ed imprenditoriale. I risultati di tali attività vengono discussi nell'ambito di workshop, incontri di cadenza mensile tra relatori ed un pubblico selezionato di discussant, anch’essi provenienti dalle summenzionate realtà. La forma dell’incontro di lavoro si presta particolarmente a favorire l’emergere di un confronto aperto ed informale che possa permettere ai rappresentanti dei vari “mondi” coinvolti di testare la validità delle proprie posizioni: in altre parole, l’idea sottostante alle attività del LSR è quella di creare un ideale “ponte” tra queste realtà stimolando un fruttuoso scambio intellettuale. Nel corso degli anni il ventaglio degli argomenti trattati si è allargato dalle tipiche network industries (telecomunicazioni, elettricità, gas, trasporti e poste) per coinvolgere l’esame di settori quali i servizi pubblici locali, l’idrico, l’aeroportuale, l’ambiente e l’analisi di tematiche trasversali come la valutazione dell’operato delle autorità indipendenti, la proliferazione dei regolatori, l’analisi delle performance della regolazione etc. Al finanziamento delle attività del LSR hanno contribuito varie società ed istituzioni italiane tra cui Acea, Assorimorchiatori, Autostrade, Enel, Energia, Ferrovie dello Stato, Grtn, H3G, Poste Italiane, Telecom Italia, Tim, Vodafone e Wind. Il successo delle iniziative ha indotto il comitato promotore ad apportare da quest’anno alcune importanti infatti i contenuti di ciascun workshop saranno concepiti e progettati di concerto con gli sponsor, in modo da organizzare un’attività di ricerca che risponda al meglio alle esigenze del mondo delle imprese. Inoltre, a partire dal 2005, viene curata una pubblicazione – scaricabile in formato elettronico sulla pagina Web del LSR – che raccoglie le risultanze più significative emerse sia in occasione dell’attività di studio condotta, che nel corso del dibattito che tradizionalmente coinvolge la platea nella parte conclusiva dei seminari. Coerentemente alla natura “sperimentale” delle attività del LSR, saremo particolarmente grati a quanti ci segnaleranno aree da migliorare o ci faranno pervenire suggerimenti e/o critiche scrivendo all’indirizzo email [email protected]. (*) Luiss Guido Carli – Roma. 2 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito Luiss Guido Carli, Sala Colonne – 24 gennaio 2006 Relazioni di Roberto Pardolesi (Luiss – Guido Carli) Giuseppe Zadra (Associazione Bancaria Italiana) Alberto Heimler (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) David Evans (LECG) Maurizio Trifilidis (Banca d’Italia) 3 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito Introduzione – Danicla Fratini (Luiss Guido Carli) dapprima nel maggio del 1999 con il Financial Service Action Plan che ha contribuito allo sviluppo di un quadro normativo per incentivare l’integrazione dei servizi finanziari; successivamente, nel dicembre del 2005, con il Libro Bianco sulla Politica dei servizi finanziari 2005-2010 dove sono state indicate le priorità strategiche dell’Unione per il prossimo futuro e, più recentemente, con l’avvio, nei primi mesi del 2006, di un’indagine conoscitiva sul settore del retail banking finalizzata ad incrementare il livello di conoscenza e di informazione sui servizi finanziari (in particolare, dei pagamenti a mezzo carta) così da individuare inefficienze presenti nel settore e prefigurare opportuni interventi normativi, anche attraverso il ricorso a coerenti azioni della Commissione e delle diverse Autorità nazionali. Il peso economico dei servizi di pagamento attraverso carte di credito o di debito per il territorio europeo è ben rappresentato dal volume degli acquisti effettuati attraverso tale mezzo di pagamento che, nel 2005, è risultato pari 1.350 miliardi di euro, mentre il volume complessivo delle commissioni corrisposte nello stesso anno ha superato i 25 miliardi di euro. Si stima, inoltre, che il servizio di pagamento a mezzo carta è in grado di produrre circa il 25 L’industria dei servizi finanziari, ed in particolare il settore dei servizi di pagamento a mezzo carta, assume un ruolo determinante per lo sviluppo di un’economia di mercato perché se da un lato si propone di soddisfare esigenze sempre maggiori e più sofisticate delle imprese e dei consumatori, dall’altro, costituisce uno stimolo alla crescita economica. Affinché tale funzione possa essere svolta adeguatamente nell’Unione europea è necessario assicurare un mercato dei servizi finanziari efficiente e competitivo il quale, oltre al consolidamento ed all’effettiva applicazione delle regole esistenti, presuppone il miglioramento dei principi della regolazione nel tentativo di assicurare la convergenza fra le legislazioni dei diversi Stati membri ed, in particolare, dei poteri attribuiti alle Autorità preposte alla vigilanza dei mercati, lo sviluppo della competizione fra fornitori dei servizi finanziari, soprattutto a livello retail, ed il rafforzamento del ruolo dell’Unione europea nel processo di globalizzazione dei mercati dei capitali. L’importanza di tale processo di riforma è stata sottolineata dalla stessa Commissione europea in numerose occasioni, 4 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito oltremodo complesso il raggiungimento di progetti coraggiosi come quello relativo alla creazione della Single European Payment Area (SEPA). Sempre nello stesso studio, sono state individuate numerose barriere all’entrata di tipo strutturale, tecnico e comportamentale1. per cento dei profitti complessivi sul totale realizzato dagli operatori finanziari a livello retail. Questi dati, contenuti nel Payment Cards Report (London, 2005), consentono di comprendere la rilevante portata degli effetti che interventi di regolazione inadeguati potrebbero generare sull’economia europea. Si spiega, in tal modo, anche la crescente attenzione dedicata a tale settore, sia da parte delle Autorità preposte al controllo ed alla relativa vigilanza che hanno adottato numerose azioni di regolazione (ad esempio, imponendo ai gestori dei singoli circuiti delle commissioni correlate ai costi ovvero eliminando alcune regole a sostegno delle architetture esistenti ritenute anticompetitive) sia da parte del mondo accademico, nell’ambito del quale si è aperto un acceso dibattito in ordine all’analisi dei “potenziali” ostacoli allo sviluppo ordinato e competitivo del mercato dei mezzi di pagamento e degli strumenti più idonei alla loro rimozione. Tali questioni, assumono notevole rilievo in quanto, come illustrato nelle indagini preliminari compiute dalla Commissione nella seconda metà del 2005 sul livello di concorrenza nel settore delle carte di pagamento, il mercato europeo è caratterizzato da un elevato livello di frammentazione che rende Fra le barriere di tipo strutturale vengono annoverate la presenza di circuiti di pagamento integrati verticalmente e di joint venture fra banche locali. A questi ostacoli, si aggiungono delle barriere tecniche costituite dalla presenza di standard differenziati fra gli Stati membri che rende più complesso per i gestori dei sistemi operare su scala europea. Infine, sono state evidenziate alcune barriere comportamentali, fra cui si rileva la presenza di: (1) accordi fra banche locali sul livello preferenziale di interchange fee, sul livello (spesso elevato) di fallback fee da applicare alle banche straniere o sulle modalità di risoluzione delle controversie; (2) accordi governativi con i sistemi nazionali nei quali si prevedono, per alcuni membri del circuito, obblighi di comunicazione di informazioni sensibili senza condizioni di reciprocità ovvero facoltà, riservate solamente alle banche incumbents, di determinare le regole disciplinanti il circuito; (3) requisiti di appartenenza che limitano le possibilità di accesso da parte di operatori stranieri o di istituzioni diverse da quelle finanziarie; (4) commissioni di accesso ai circuiti di pagamento particolarmente elevate ed, infine, (5) regole che irrigidiscono la concorrenza come la nosurcharging rule (divieto dei commercianti di praticare un sovrapprezzo per utilizzo della carta) o il divieto di coobranding (divieto di stipulare ac1 5 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito Più in dettaglio, con riferimento all’industria delle carte di credito, fra le condotte potenzialmente anti-competitive viene annoverata la determinazione in via centralizzata della interchange fee (IF) la quale, oltre a poter configurare una fattispecie di price fixing, finisce per condizionare l’esito del mercato a valle in quanto rappresenta il livello minimo di merchant fee ossia della commissione applicata dalla banca acquirer all’esercente. Come dimostrato dalla Commissione nell’inchiesta svolta nel 2005, sia i livelli della merchant fee che i livelli di interchange fee presentano delle variazioni significative fra i vari Stati membri che non sembrano essere giustificate dalla presenza di una configurazione di costo differente2. A margine delle osservazioni in merito a livelli di prezzo così differenziati, sembra evidente la presenza di elementi ostativi al corretto funzionamento del mercato dei servizi di pagamento attraverso carta che richiederebbero, oltre ad un esercizio di verifica, l’adozione di interventi di regolazione corretti e ben delimitati. La determinazione del livello ottimale di interchange fee rappresenta la questione più delicata sotto il profilo competitivo. merchant f ee richieste per l’accettazione di carte emesse da circuiti internazionali sono più elevate, in media, rispetto a quelle richieste per carte appartenenti a circuiti nazionali); e, infine, per dimensione dell’esercente (nell’ambito dei circuiti internazionali le commissioni, richieste alle imprese di dimensioni ridotte sono più elevate rispetto a quelle richieste per le imprese di maggiore dimensione senza giustificazioni basate sul volume delle transazioni). Con riguardo alla interchange fee sono presenti, invece, delle variazioni di prezzo per territorio (in alcuni stati membri, le banche acquirers pagano un livello di commissione interbancaria in media più elevato); per tipologia di transazione all’interno di circuiti diversi (gli acquirers pagano livelli di interchange fee più elevati in media per le transazioni con carta di debito o credito internazionali rispetto alle transazioni su circuiti nazionali); per tipologia di transazione all’interno dello stesso circuito (nell’ambito dello circuito MasterCard e Visa, le banche acquirers pagano una commissione interbancaria maggiore, in media, sulle transazioni nazionali rispetto a quelle cross-border). cordi cooperativi con circuiti concorrenti o con soggetti diversi da quelli finanziari con lo scopo di impedire ai sistemi nazioni di competere con i circuiti internazionali MasterCard e Visa). 2 In particolare, con riguardo alle commissioni di intermediazione si sono rilevate delle dispersioni o differenziazioni dei prezzi: fra stati membri (il livello di merchant fee in alcuni stati membri, in media, più elevato rispetto ad altri); fra tipi di carta di pagamento (la commissione è maggiore sulle carte di credito rispetto a quelle di debito); fra categorie di merchants (alcuni tipologie di commercianti, come fiorai o ristoratori pagano in media dei livelli di merchant fee più elevati rispetto ad altre); fra circuiti (le 6 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito se determinata a livello decentrato, condurrebbero ad esiti di mercato inefficienti. In particolare, se le banche determinassero individualmente le proprie tariffe, le economie di rete del sistema non sarebbero tenute in adeguata considerazione, dato che per la singola banca esse rappresentano delle esternalità. Il rischio è che le banche emittenti – considerato il potere di monopsonio detenuto – fissino delle commissioni per i titolari di carta troppo elevate, disincentivando la diffusione di tale sistema di pagamento, con effetti negativi anche per le banche che operano sull’altro lato del mercato, quello degli esercenti. La fissazione centralizzata dell’ammontare della commissione interbancaria permette, invece, di tenere in adeguata considerazione l’interesse generale del sistema alla più ampia diffusione dei pagamenti a mezzo carta. Se da una parte, la IF rappresenta un elemento vitale per l’equilibrio del sistema delle carte di credito che fronteggia una «domanda doppia» ed, al tempo stesso, assicura la concorrenza intersistemica così da garantire la sopravvivenza dei sistemi cd. a quattro parti, dall’altro, la sua presenza produce delle esternalità negative a carico dei soggetti che decidono di pagare in contanti. Supponendo un mondo razionale, infatti, l’acquirer cercherà di riva- In un settore come quello delle carte di pagamento che presenta connotazioni caratteristiche di un two-sided market, la formulazione della strategia di prezzo svolge due funzioni fondamentali perché, da un lato, deve essere idonea ad attrarre i due versanti del mercato (cardholders e merchants) sui quali operano delle esternalità di rete incrociate in quanto variazioni dei prezzi sul «primo versante» del mercato producono necessariamente delle conseguenze sul «secondo versante», potendo indurre quest’ultimo all’abbandono del consumo - e, dall’altro, deve assicurare un’adeguata diffusione del servizio poiché il primo lato del mercato sarà disposto ad aderire al sistema solo quando vi sia un consistente numero di clienti nell’altro e viceversa. In altri termini, si tratta di risolvere quello che gli economisti chiamano il “chicken-and-egg dilemma”. Così come sostenuto dalla Banca d’Italia nel Provvedimento Pagobancomat del 1° luglio 2004, l’accordo sul livello di commissione interbancaria può essere giustificato nel tentativo di diminuire i costi di transazione che deriverebbero dalla contrattazione bilaterale o plurilaterale del relativo importo. Inoltre, l’accordo sul livello di IF permette di “internalizzare” gli effetti esterni che, qualora la commissione interbancaria fos7 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito to e dalla presenza di incentivi delle banche a competere solamente per l’acquisizione della propria clientela diretta (di cardholders se si tratta di banche issuers e di merchants se si tratta di banche acquirers) e non in quelle parti del mercato per le quali si profilano delle possibilità di collusione. In altri termini, il sospetto che ci si possa trovare di fronte ad un’ipotesi di un cartello deriva anche dalle numerose evidenze empiriche le quali dimostrano come, anche in assenza di una IF, i sistemi di pagamento a mezzo carta hanno continuato a funzionare ed a generare profitti. Diventa allora utile domandarsi se è possibile una configurazione dei sistemi di pagamento a mezzo carta meno costosa rispetto a quella fino ad ora prefigurata e giustificata dalla teoria dei two-sided markets ed interrogarsi sulle alternative effettivamente percorribili: a) un vincolo di correlazione ai costi, ed in tale caso, individuare quali costi e relativi metodi di calcolo; b) l’eliminazione della IF. Fermo restando, in entrambi i casi, la necessità di stabilire l’istituzione più idonea (Banca centrale o Autorità di concorrenza) per disciplinare e/o correggere il funzionamento del mercato. In questa ottica si inserisce la discussione di seguito sviluppata, nella quale il professor Roberto Pardolesi introduce il te- lersi della IF pagata all’issuer sul soggetto convenzionato (merchant) e quest’ultimo tenterà di trasferire il maggior costo sul mercato a valle e, come generalmente accade, per effetto della «no-discrimination rule», finirà per aumentare il livello complessivo dei prezzi. Il risultato finale è che tutti i consumatori saranno caricati di un costo per un servizio che sarà goduto solamente da una parte di essi. Tuttavia, questo effetto non costituirebbe di per sé un problema di notevole rilievo perché il commerciante non è in grado di alzare i prezzi in maniera completamente libera e finirà, pertanto, per assorbire una parte dei «costi di utilizzo del sistema» delle carte di credito decisi dagli issuers, senza trasferirli a valle. Di contro, mentre gli incrementi della interchange fee vengono trasferiti dagli acquirers ai commercianti e da questi ultimi ai consumatori, non è altrettanto vero che eventuali risparmi ottenuti dagli utilizzatori della carta – che non sostengono costi per l’utilizzazione del servizio – si traducano in commissioni minori richieste dagli issuers. In tale di ragionamento, viene a configurarsi “l’ipotesi collusiva” che coinvolge lo stesso meccanismo di fissazione della IF avvalorata anche dalla scarsa capacità di resistenza dei commercianti di fronte al potere dei gestori dei circuiti di pagamen8 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito finanziari. Segue poi l’intervento di Alberto Heimler (AGCM) che, a fronte del fallimento di mercato generato dalla struttura dei prezzi che caratterizza l’industria dei circuiti di pagamento a mezzo carta, propone un livello di IF pari a zero ed, infine, la posizione della Banca d’Italia – illustrata nell’intervento di Maurizio Trifilidis – che giustifica la fissazione della IF ritenendo sussistenti le condizioni per l’esenzione dal divieto delle intese e suggerisce un metodo di regolazione della commissione basata sulla correlazione ai costi. ma delle carte di pagamento offrendo una lettura critica della teoria dei two sided-market e delle principali implicazioni che deriverebbero da una configurazione del mercato diversa da quella prodotta dalla teoria economica tradizionale. Tali argomentazioni sono riprese dal professor Evans che suggerisce, laddove un intervento di regolazione sia ritenuto necessario, l’opportunità che sia adottato da una Autorità di settore. In una prospettiva diversa, il presidente dell’Abi (Giuseppe Zadra) sottolinea l’importanza di uniformità e certezza normativa per il corretto funzionamento del mercato europeo dei servizi 9 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito Roberto Pardolesi (Luiss Guido Carli) Secondo la teoria economica consolidata sul tema, i problemi derivanti dalla complessità delle relazioni sottostanti ai sistemi delle carte di pagamento di tipo associativo dovrebbe essere risolto in pooling ossia attraverso la formazione di una joint venture tra enti emittenti ed enti convenzionatori. Seguendo tale schema la struttura centrale – il pooling – assumerebbe su di sé tutte le funzioni di cooperazione così da assicurare il funzionamento del circuito di pagamento ed, al tempo stesso, consentire alle diverse parti di competere per attrarre i clienti (se sono issuers, per attrarre cardholders, mentre se sono acquirers, per attrarre i merchants). Tale situazione viene definita come coo-petition. In questo contesto, tra le funzioni assunte dal pooling vi sarebbe quella legata alla fissazione della interchange fee (IF) ossia della commissione interbancaria multilaterale che assume un ruolo centrale per il funzionamento del sistema in quanto struttura ottimale ed insostituibile per la remunerazione del servizio. La IF svolge, infatti, la funzione di mantenere l’equilibrio di un sistema che fronteggia una domanda sdoppiata ed, al tempo stesso, assicura la sopravvivenza dei sistemi a quattro parti e, quindi, della concorrenza intrasistemica, rispetto ai circuiti di tipo proprietario. Per analizzare il settore delle carte di credito è necessario fare una breve premessa sulle caratteristiche e il funzionamento del sistema che né consente l’operatività. I circuiti di pagamento a mezzo carta si compongono di diversi soggetti che si interfacciano nello stesso mercato. In particolare, in quelli cd. a quattro parti o associativi sono presenti un ente convenzionatore ossia una banca (acquirer), il commerciante (merchant), un ente emittente della carta (issuer) e l’utilizzatore della carta. Il convenzionatore è il soggetto che rileva i crediti di acquisto del commerciante nei confronti dell’utente che decide di pagare i propri acquisti a mezzo carta di credito che viene emessa dalla banca emittente. Tali sistemi devono essere distinti da quelli cd. a tre parti o sistemi proprietari dove vi è corrispondenza fra banca acquirer e banca issuer. La funzionalità del sistema a quattro parti non si basa su accordi singolarmente assunti tra banca convenzionatrice e banca emittente perché l’ipotesi di relazioni bilaterali, oltre ad essere ingovernabile da un punto di vista dei costi transattivi, sarebbe pregiudicata anche dalla minaccia di hold-up che renderebbe difficile il raggiungimento stesso dell’accordo. 10 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito discriminazione, ad esempio, rispetto a chi paga in contanti. Questo ha consentito alla Commissione di escludere la NDR dal divieto di cui all’art. 81 e di ritenerla, invece, necessaria alla stabilità del sistema industriale perché, altrimenti, sarebbero stati favoriti i sistemi proprietari a tre parti. La Commissione è giunta al medesimo risultato anche per quanto riguarda la HAC. Oltre alla affermazione della compatibilità con la disciplina antitrust escludendo, pertanto, la possibilità che si tratti di una pratica legante, detta clausola è stata ritenuta necessaria ad assicurare il corretto funzionamento del sistema perché garantisce al possessore della carta di credito che tale mezzo di pagamento sarà accettato in tutti gli esercizi convenzionati. Relativamente alla HAC, è necessario sottolineare il risultato della litigation americana Visa Ceck/Mastermoney che, formalizzatasi nel 2001, è giunta ad una “conclusione” nel 2003 con un accordo attraverso cui Visa e MasterCard, per proteggersi dal rischio di una sanzione di maggiore entità da parte del giudice antitrust, hanno accettato una transazione per circa 3,2 miliardi di dollari da risarcire ai commercianti. Si ricorda, infatti, che la classe dei commercianti – 4 milioni di soggetti – capeggiati da Wal-Mart aveva intentato l’azione contro Visa e Accanto alla commissione interbancaria, la stabilità ed il funzionamento dei circuiti di pagamento è assicurata dalla presenza di particolari condizioni contrattuali nelle convenzioni sottoscritte dai merchants con gli enti convenzionatori quali, ad esempio, la nodiscrimination rule (NDR) ossia l’impegno a non discriminare rispetto ai mezzi di pagamento e la honor-all-cards rule (HAC) cioè l’impegno ad accettare il pagamento con tutti i tipi di carta di pagamento afferenti alla stessa famiglia. Nel 2001, la Commissione europea si è pronunciata sulle clausole sopra indicate affermando l’estraneità delle stesse dall’applicazione del divieto di cui all’art. 81 del Trattato. Relativamente alla nodiscrimination, la Commissione, avvalendosi della collaborazione con la Researve Bank, ha effettuato una ricognizione empirica degli effetti derivanti dalla eliminazione della clausola nei paesi che hanno optato per tale soluzione tra cui si ricordano, in particolare, il Regno Unito, l’Australia e i Paesi Bassi. I risultati dell’analisi hanno dimostrato che l’eliminazione della regola in questione non ha prodotto, in una prospettiva intrasistemica, particolari vantaggi per i commercianti i quali non si sono avvalsi della possibilità di ri-orientare l’utilizzo dei mezzi di pagamento attraverso 11 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito 81 del Trattato mentre, dall’altro, negli USA sulla medesima questione si realizza il più consistente settlement della storia antitrust nord-americana. Questi differenti risultati generano sicuramente dei sospetti che si cerca di chiarire di seguito. Da un punto di vista economico, il funzionamento del mercato della carte di pagamento viene ricostruito secondo la teoria dei two-sided markets dove il servizio o prodotto è fornito contemporaneamente a due insiemi di utilizzatori, in particolare, i commercianti e gli utilizzatori della carta, che hanno bisogno gli uni degli altri perché una certa transazione venga ad esistenza ed a tale scopo si interfacciano con una piattaforma per la gestione del sistema. Un tipico two-sided market è rappresentato, ad esempio, dal settore dei software nel quale i programmatori che preparano pacchetti applicativi si contrappongono agli utilizzatori di software e l’operating system rappresenta la piattaforma (la più comune è Windows). Lo stesso vale per il settore dei videogiochi dove i due versanti del mercato sono costituiti rispettivamente da utilizzatori e sviluppatori dei videogiochi, mentre la piattaforma è rappresentata dal produttore della console. Anche nel settore dell’editoria si configura un two-sided market, laddove ai lettori si contrap- MasterCard formulando una richiesta di risarcimento dei danni antitrust pari a 100 miliardi di dollari. Di fronte alla prospettiva di una esposizione risarcitoria per 300 miliardi di dollari - nel sistema statunitense opera, infatti, la triplicazione del danno - anche una percentuale di perdita dell’1 per cento sarebbe stata troppo rischiosa ed è ragionevole che le parti abbiamo optato per la transazione effettivamente raggiunta. La clausola in questione era stata contestata dagli attori perché riconducibile ad una fattispecie di tye-in ossia di vendita gemellata che costringeva i commercianti ad accettare diverse carte di pagamento più costose e più svantaggiose per poterne onorare una. I rappresentanti dei commercianti ritenevano, inoltre, che l’applicazione della HAC avesse avuto l’effetto negativo di impedire la diffusione della carta pin – un servizio più o meno equivalente al nostro servizio bancomat on line – per agevolare la sua sostituzione con la segnature off-line debit card che presenta gli stessi costi della tradizionale carta di credito, con il solo scopo di incrementare il valore delle commissioni a favore delle banche emittenti. Formulando un confronto tra i due punti di vista estremi si osserva, da un lato, la Commissione che si pronuncia in merito alla assoluta estraneità della clausola al divieto di cui all’art. 12 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito altà estremamente semplici secondo cui, da un lato, occorre imporre un costo a ciascun versante del mercato in base a quanto è in grado di sopportare e, dall’altro, è necessario prestare attenzione alle esternalità positive incrociate (ossia fra i due gruppi di utenti) in modo da rendere conveniente per entrambi i versanti del mercato l’appartenenza al sistema e, quindi, l’utilizzo della piattaforma. In particolare, occorre tenere conto del surplus eventualmente generato sul primo versante derivante dalla fruizione del servizio sul secondo, perché quanto più è elevato detto surplus, tanto minore è il prezzo che potrà essere praticato sul secondo versante e viceversa. La presenza dell’impresa sul mercato – del circuito di pagamento nel nostro caso – si giustifica con la funzione di intermediazione, necessaria per “internalizzare” il valore creato da un gruppo di utilizzatori per l’altro gruppo. L’esempio più banale è quello dei giornali che sono disponibili la mattina alla stazione della metropolitana. Evidentemente, in tale caso, il surplus generato nel primo versante del mercato (pubblicitari) è talmente elevato da consentire una distribuzione gratuita del giornale (piattaforma) al secondo versante (utilizzatori del mezzo pubblico). pongono i pubblicitari e il giornale rappresenta la piattaforma. Altri esempi possono essere rintracciati nel settore della televisione commerciale generalista, dove i due versanti del mercato sono rappresentati dagli utenti e dai pubblicitari oppure nel settore della navigazione Internet dove ai navigatori si contrappongono i pubblicitari, mentre le piattaforme sono rappresentate, rispettivamente, dalla televisione e dal portale. Pensiamo, infine, alle agenzie immobiliari, agli uffici di collocamento, agli ipermercati, alle pagine gialle: tutti questi settori rappresentano l’incredibile varietà di two-sided markets con la quale costantemente ci confrontiamo. In relazione a tali tipi di mercati è possibile formulare tre considerazioni che consentono di pervenire ad una corretta valutazione delle dinamiche che li caratterizzano.In primo luogo, secondo la teoria economica le modalità di formazione dei prezzi di equilibrio nei twosided markets non seguono le regole tipiche di un mercato concorrenziale, in funzione del punto di incontro tra ricavo marginale e costo marginale, perché siamo in presenza di due diverse funzioni di domanda. Secondo J. Tirole il modello di riferimento per i mercati a due lati dovrebbe, invece, attenersi a due principi, apparentemente sfuggenti ma in re13 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito quattro parti, si osserva che l’issuer si trova in una posizione di monopsonio rispetto ai crediti contratti dall’acquirer ed, almeno in teoria, rappresenta l’unico soggetto a sostenere il rischio di default dell’utente delle sue carte. Di conseguenza, è perfettamente plausibile che la banca emittente richieda, oltre ad una fee per l’emissione della carta, un corrispettivo all’acquirer per l’attività di intermediazione. La teoria dei mercati a due fronti non consente, tuttavia, di escludere fenomeni di passing on del costo imposto dall’issuer sul commerciante e da quest’ultimo sul mercato a valle ed, in particolare, sui soggetti che pagano in contanti. Si osserva, infatti, che al vantaggio in termini di migliore qualità del servizio per il cliente che utilizza la carta di credito, ciò vale ovviamente per il consumatore consapevole, si contrappone sicuramente un onere ma anche un vantaggio per il commerciante rappresentato dall’incremento della qualità del servizio (quella stessa registrata dal consumatore consapevole). Il detentore della carta di credito beneficia di tale vantaggio ma paga solamente per una parte dei costi da esso derivanti rispetto al maggior incremento di valore ottenuto. Chi paga in contanti sopporta, invece, un aumento dei costi in relazione alla assenza di una Queste osservazioni confermano che la struttura di prezzo in tali mercati segue delle logiche diverse rispetto a quelle tradizionalmente presenti negli altri contesti perché variazioni di prezzo su un versante della domanda producono effetti anche sull’altro, con la conseguenza che se si sbaglia la strategia di prezzo sul primo si rischia di rendere poco attrattiva l’offerta sull’altro lato del mercato che potrebbe abbandonare il consumo. Tutto ciò non dovrebbe essere dimenticato in sede antitrust perché se non si tiene conto delle peculiarità di tali mercati, si potrebbe arrivare al singolare risultato di ritenere che la stessa piattaforma che governa il sistema – quando vende o regala il prodotto ad un versante e contemporaneamente pratica prezzi alti sull’altro – sia responsabile di pratiche predatorie proprio perché compensa e sussidia il primo versante del mercato attraverso il surplus derivante dal secondo. Da questo deriva un’altra osservazione, secondo cui quando si discute circa l’opportunità di regolare l’azione della piattaforma alla base di un two-sided market occorre agire con estrema cautela perché è necessario verificare l’effettiva esistenza di una market failure. Ritornando al contesto delle carte di credito, e in particolare ai sistemi di tipo associativo a 14 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito to dalla legge di Gresham secondo cui, grazie al meccanismo sopra descritto, tutti sceglieranno di utilizzare la macchina fino a saturare i parcheggi e a renderli inutilizzabili. In ogni caso, si deve tenere conto che la facoltà per il commerciante di rivalersi per intero sul consumatore degli oneri sopportati non è illimitata e, quindi, il commerciante finirà sicuramente per assorbire una parte di questi oneri. Se si tenta di riflettere su una logica diversa, ci si accorge di trovarsi di fronte ad un «gioco redistributivo a somma zero» dove il vantaggio delle banche emittenti potrebbe stimolare in modo apprezzabile la competizione all’interno del sistema e, quindi, tradursi in forma di ribasso dei costi sostenuti dal titolare della carta di credito. Se è verosimile che il sovrapprezzo contenuto nella interchange fee possa trasformarsi in un vantaggio – o in una riduzione dei costi – per i titolari della carta di credito è necessario che tali sconti procedano secondo il rapporto one-to-one. È, tuttavia, probabile che non accada così: mentre i maggiori costi vengono trasferiti dall’issuer al commerciante e da questi ai consumatori, non è detto che i risparmi ottenuti dai consumatori si trasformino in costi minori praticati dagli issuers. Difficilmente i commercianti, che rappresentano l’anello debole contropartita utile ai suoi fini e, quindi, sotto il profilo antitrust se è possibile parlare di una esternalità negativa in tale mercato questa è posta a carico di coloro che pagano in contanti e non certamente dei commercianti. Infine, come ultimo aspetto da rilevare, se si ammette la presenza di una distorsione in forma di prezzi più alti e di assenza di beneficio a carico di coloro che pagano in contanti, allora siamo in presenza di una tassa distorsiva in forma di sussidio incrociato che opera nei confronti dei soggetti più evoluti incamerata dalle banche. Queste considerazioni di carattere macroeconomico non sembrano, tuttavia, convincere perché, innanzitutto, i ruoli dei due soggetti non sono fissi. In altre parole, non si esclude che chi paga con carta di credito una determinata transazione non né paghi un’altra in contanti (di volta in volta le due posizioni sono invertite). D’altro canto, l’allocazione precisa di costi di ciascun servizio normalmente è impossibile si pensi, a titolo di esempio, al servizio di parcheggio gratuito negli ipermercati. In tale contesto, infatti, si realizza un sussidio incrociato tra coloro che utilizzano la macchina e coloro che non lo fanno che è posto a carico di questi ultimi: il rischio in questo caso è che si verifichi un fenomeno simile a quello descrit15 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito condo il quale la fissazione di una commissione multilaterale da parte dell’associazione rappresenta una fattispecie di pricefixing - normalmente illecito – per la quale è molto difficile provare la presenza di un carattere redimente ai fini della esenzione, soprattutto nelle ipotesi in cui l’associazione delle banche emittenti e/o committenti esprimono un potere di mercato. Inoltre, osserva Salop, il vantaggio deve essere misurato in termini di benessere del consumatore e non soltanto in chiave di efficienza allocativa. In altre parole, non sembra accettabile sotto il profilo antitrust l’argomentazione secondo cui la fissazione del prezzo rappresenterebbe un modo per sussidiare il monopolista affinché sia in grado di accrescere l’output e ridurre conseguentemente il prezzo. Questo significherebbe accettare l’ipotesi di sussidiare un cartello. Infine, sempre lo stesso autore sostiene che le banche emittenti controllano i networks e, quindi, hanno forti incentivi alla massimizzazione dei propri profitti anziché il benessere dei consumatori. Basti pensare, ad esempio, ai cospicui investimenti in attività pubblicitaria che, sebbene espressione di una tensione competitiva tra i soggetti emittenti, sono essenzialmente finalizzati alla «cannibalizzazione» delle altre carte. della catena, saranno in grado di rappresentare una linea di resistenza sufficiente rispetto alla concorrenza tra le banche emittenti che potrebbe essere addirittura perfetta e, come tale, incline a caricare la commissione interbancaria multilaterale di uno spessore che non corrisponde necessariamente alle esigenze del mercato. La situazione è molto vicina a quella che si è verificata nel caso TIM-Omnitel attinente alle tariffe fisso-mobile dove si assisteva ad una vivace concorrenza fra operatori della telefonia cellulare mobile relativamente ai clienti diretti frontali, ed assenza di rivalità per le tariffe praticate nei confronti dell’utente della rete fissa che non avevano nessun collegamento con l’operatore di telefonia mobile per i quali, quindi, non vi era possibilità di scelta. Così accade nel caso qui esaminato dove i commercianti non hanno sufficiente potere di reazione di fronte alla fissazione di livelli eccessivamente alti della IF da parte degli enti emittenti. In altre parole, in tutte quelle ipotesi in cui non sussiste alcun rapporto tra il soggetto che determina il prezzo e coloro che sono tenuti al pagamento crescono – per questi ultimi – le difficoltà di reazione e, al tempo stesso, sorgono inquietanti interrogativi. Questa inquietudine è ben rappresentata da Steven Salop se16 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito canismi di espansione verticale rappresentati dalle clausole che abbiamo evocato all’inizio (NDR e HAC) assicurano la stabilità – nella logica di S. Salop – di un cartello orizzontale. In definitiva, la esternalizzzazione dei maggiori costi su chi paga in contanti distorce gli incentivi dei networks nel fissare l’entità della interchange fee. Di conseguenza, il fenomeno appena descritto insieme ai mec 17 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito Giuseppe Zadra (ABI) In tale sede sembra utile osservare che nel caso delle carte di pagamento siamo di fronte ad un servizio o prodotto «di interesse generale diffuso» che, oltre a condizionare la qualità della vita, per molte attività rappresenta un elemento essenziale di successo commerciale. A tale riguardo, gli aspetti che assumono maggiore importanza per un’impresa attiva nel settore bancario sono la certezza del diritto e l’effetto reputazione. Gli attori di tale mercato si trovano quotidianamente di fronte al problema di formulare delle scelte ottimali basandole su un trade-off tra benefici e costi che si traducono in incentivi o disincentivi. Si osserva, infatti, come il disincentivo più rilevante per gli operatori dell’industria dei servizi d pagamento con carta sia rappresentato proprio dall’incertezza, in particolare, quella normativa che genera un elevato rischio economico, oltre che reputazionale. L’incertezza normativa potrebbe indurre le imprese a compiere delle scelte economiche scorrette tali da generare, nella peggiore delle ipotesi, delle crisi per l’intero settore finanziario. In altri, termini una struttura di imprese che opera in tale settore deve essere sicura delle azioni da intraprendere per non incorrere in violazioni della disciplina antitrust che possono produrre costi molto elevati soprattutto La prima caratteristica rilevante del mercato delle carte di pagamento è rappresenta dalla presenza di esternalità positive rete. Il secondo carattere riguarda, invece, la natura del prodotto che potremmo definire come un «prodotto congiunto», per il quale si configura un tipico two-sided market. Come sottolineato dalla teoria economica prevalente, la presenza di un elevato numero di soggetti nel mercato del convenzionamento e in quello dell’emissione delle carte di credito, rende impossibile il raggiungimento di accordi bilaterali tra i singoli operatori. La soluzione più idonea per affrontare un problema con queste caratteristiche è normalmente ritrovata nelle forme di cooperazione fra soggetti che appartengono ai due distinti versanti del mercato che, nel campo delle carte di credito, giunge fino al circuito associativo. Tra le funzioni cooperative esercitate dalla struttura orizzontale che si viene a determinare vi sarebbe anche la fissazione della multilateral interchange fee (IF) corrisposta dalle banche convenzionatrici alle banche emittenti. Proprio tale pratica potrebbe essere vista come una fattispecie di price fixing e, come tale, produrre effetti distorsivi della concorrenza, ma su questo aspetto si tornerà in seguito. 18 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito destare maggiori preoccupazioni rispetto alle modifiche intervenute fino ad ora nella disciplina nazionale. La stessa Abi ha rappresentato alla Commissione europea la propria opinione circa l’irragionevolezza di un sistema come quello comunitario dove la scelta per una banca ovvero un circuito di pagamento se rimanere nazionale oppure aderire ad un sistema internazionale dipenda dalla maggiore probabilità di ottenere l’autorizzazione all’esercizio della attività e dalla entità della commissione interbancaria. Di fronte a tale problematica, la Commissione si è espressa confermando la presenza di notevoli differenze tra i sistemi di pagamento presenti nei vari Stati membri dove, in alcune ipotesi, mancando una istituzione con compiti di vigilanza e controllo, le stesse autorizzazioni vengono concesse a fronte di un’analisi dei costi scarsamente penetrante e sofisticata. A conferma della esigenza di uniformità e di certezza normativa a livello comunitario vi sarebbe un’interessante iniziativa finalizzata alla creazione di un sistema di pagamento europeo su base autoregolamentare e cooperativa Single Euro Payment Area (SEPA). Le principali associazioni bancarie nazionali e circa 60 grandi banche europee hanno stipulato un accordo per la costituzione in termini di pregiudizio alla reputazione. Nell’arco degli ultimi 10 anni, l’ABI è stata coinvolta in diverse procedure di richiesta di autorizzazione in deroga alla disciplina delle intese – tutte omogenee sotto il profilo procedimentale – ma realizzate nella consapevolezza degli elevati rischi da esse derivanti. Si è osservato, infatti, come anche delle semplici richieste di autorizzazione in deroga al divieto di intese hanno prodotto degli effetti devastanti sotto il profilo reputazionale anche se questo fenomeno è stato in prevalenza riconducibile alla mancanza di una cultura antitrust diffusa in un ambiente dove troppo spesso si confonde una richiesta di autorizzazione con una condanna di un comportamento anticompetitivo. I potenziali effetti destabilizzanti legati alla incertezza nell’ambito delle procedure sopra indicate hanno stimolato un ampio dibattito scientifico ed, al tempo stesso, hanno promosso un’attività di ricerca e di analisi così da consentire agli operatori del settore di acquisire una maturata conoscenza ed esperienza nel campo antitrust. In un contesto di maturata certezza, si pone ora il problema dell’impatto della disciplina e della giurisprudenza comunitaria sul sistema di imprese italiane attive nel mercato delle carte di pagamento che sembra 19 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito genti investimenti – si assiste all’assenza di iniziative a livello comunitario volte a predisporre un quadro regolatorio certo ovvero ad elaborare delle linee guida che assicurino un maggiore livello di trasparenza. Il risultato è sicuramente quello di generare delle resistenze nel praticare gli investimenti necessari e nello svolgimento della attività di ricerca che la realizzazione di un circuito del genere richiede. Di conseguenza, solo i soggetti bancari più «europeisti» e quelli più propensi al rischio hanno deciso di investire e di affrontare le incognite derivanti dalla creazione del nuovo circuito, mentre, i più prudenti non intendono prendere parte al progetto. Allo stato generale di incertezza sopra indicato, si deve aggiungere la pressione rappresentata dalla scadenza per la realizzazione del SEPA stabilita dalla Commissione europea per il 2008. Infatti, se da un lato, a livello europeo non vengono forniti chiarimenti circa le regole che disciplineranno il nuovo circuito, dall’altro – questo rappresenta il secondo paradosso - si cerca di imporre una pressione attraverso l’individuazione di una scadenza. Sempre a tale riguardo, si vuole sottolineare come la quantità di informazioni, dati, ipotesi e l’entità degli investimenti che la creazione di una struttura così complessa richiede, non può es- di un organismo con il compito di procedere alla costruzione del nuovo servizio che partirà inizialmente con tre prodotti bancari con caratteristiche omogenee per tutti i soggetti aderenti al sistema: il direct debit, il direct credit e le carte di credito. Tali prodotti saranno interscambiabili, e potranno essere oggetto di scambio in tutto il territorio europeo senza alcun limite imposto dalla regolamentazione dei singoli stati membri. Inoltre, a settembre del 2005, è stato deliberato un framework per le carte di pagamento che si limita ad indicare quale condizione fondamentale per la compatibilità con il SEPA la possibilità di utilizzare la carta presso i terminali di tutti gli esercizi commerciali senza alcuna limitazione. A tale scopo, il nuovo sistema sta provvedendo alla realizzazione della interoperatività tecnica su tutto il territorio europeo, ma si trova di fronte ad un profondo stato di incertezza dal momento che la Commissione non ha, ancora, chiarito lo schema di business e il valore della interchange fee compatibili con la disciplina comunitaria. Ciò che sembra paradossale è che di fronte ad una iniziativa così importante, la cui validità si estende all’intero territorio comunitario – il sistema dovrebbe, infatti, coinvolgere circa trenta circuiti fra nazionali ed internazionali e richiedere in20 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito nire maggiore chiarezza sull’argomento, si corre il rischio di disincentivare iniziative di questo genere che pure – in un panorama regolatorio eccessivamente diversificato come quello europeo – sarebbero preziose. Ritornando al problema della IF si vuole, innanzitutto, sottolineare che l’incidenza di tale commissione sui costi complessivi del sistema distributivo non è molto rilevante e non si comprendono appieno le ragioni alla base delle numerose discussioni e tensioni analitiche recentemente maturate sulla questione. Il problema della determinazione di un livello di IF opportuna coinvolge due aspetti fondamentali: il primo riguarda cosa debba essere trasferito fra le banche issuers e le banche aquirers e il secondo attiene, invece, a cosa si debba trasferire fra i clienti delle banche che pagano con la carta e i commercianti che la accettano quale mezzo di pagamento. La IF è stata generata con l’intento di svolgere il delicato ruolo di riequilibratore delle posizioni dei diversi players che si interfacciano nel sistema ed incentivare ciascuno di essi a prenderne parte. Si tratta di un problema sicuramente stimolante sotto il profilo analitico ma che risulta essere particolarmente complesso sotto quello operativo. sere affrontato dalla Commissione con il medesimo approccio utilizzato, ad esempio, per la valutazione delle intese restrittive della concorrenza o per gli abusi di posizione dominante. La creazione di un circuito su base europea fondato sulla autoregolazione rappresenta una ipotesi completamente diversa che non può essere valutata utilizzando la stessa filosofia adottata per le fattispecie antitrust appena indicate sulle quali si esercita un controllo di tipo ex post. Questo non si significa che si vogliono escludere i potenziali problemi di natura concorrenziale derivanti dalla predisposizione del circuito in esame e, con essi, la necessità di un costante monitoraggio da parte delle autorità antitrust, ma si vuole sottolineare il fatto che tali circuiti di pagamento dovrebbero sorgere in un contesto caratterizzato da regole certe e predeterminate che richiederebbero un tempestivo intervento di regolazione.Sistemi di pagamento così complessi dovrebbero essere, infatti, il frutto di uno scambio dialettico con le istituzioni europee finalizzato alla ricerca di soluzioni concordate che non corrano il rischio di produrre delle violazioni della disciplina comunitaria sulla concorrenza. In definitiva, in assenza di un quadro normativo o di un intervento regolatorio volto a for21 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito la merchant fee e non dal lato della interchange fee che non dovrebbe essere né eliminata, né ridotta. A dimostrazione di tale affermazione si deve riflettere come nel nostro paese si sia verificato un fenomeno inverso rispetto a quello presente nel contesto australiano o in quello statunitense, dove il sistema delle carte di credito o di debito ha condotto ad un eccessivo utilizzo di tale mezzo di pagamento e, quindi, ad una market failure. Nel contesto nazionale, infatti, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi 10 anni per lo sviluppo del mercato dei sistemi di pagamento attraverso carta di pagamento (la maggior parte dei commercianti si serve di un acquirers ed è dotata di un POS e la maggior parte dei clienti bancari possieda una carta di pagamento) l’utilizzo dello stesso è ancora molto limitato. In particolare, con riferimento al sistema Pagobancomat, dopo un esordio meno fortunato, sono stati necessari alcuni interventi normativi – come la rimozione della commissione per ogni utilizzo a carico del cardholder – per giungere solo successivamente ad una diffusione capillare del medesimo servizio. Anche a margine di tali interventi, l’utilizzo di tale mezzo di pagamento rimane, tuttavia, contenuto rispetto alle sue potenzialità. Il problema in esame richiederebbe, infatti, uno studio di tipo cross-border finalizzato alla definizione formale del processo e alla relativa scomposizione in elementi di costo che, tuttavia, comporta numerosi elementi di arbitrarietà accentuati anche dalla necessità di sviluppare l’analisi per l’intero territorio comunitario. Inoltre, molto spesso le informazioni necessarie per la realizzazione delle analisi sopra descritte non sono facilmente disponibili per tutte le banche perché richiedono un modello di cost accounting di tipo analitico-industriale sufficientemente elaborato. A dimostrazione delle difficoltà di elaborare sistemi di contabilità adeguati, si è riscontrato che le imprese bancarie non dotate di strumenti idonei alla corretta imputazione dei costi, non sono state in grado di rispondere al formulario inviato loro per l’avvio del SEPA e, quindi, sono state escluse dal circuito europeo. Considerata la difficoltà di cercare una soluzione analitica del problema e nella impossibilità di giungere alla risoluzione di un’equazione con così tante variabili, si è, almeno, tentato di soddisfare il rapporto fra le banche issuers e le banche acquirers. Altro aspetto meritevole di attenzione relativamente alla IF è rappresentato dalla constatazione che il fallimento di mercato – se c’è – si trova dal lato del22 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito verso un maggiore utilizzo della carta. Concludendo, si ricorda che, oltre alla fee annuale, la banca issuer riceve una commissione interbancaria ad ogni utilizzo della carta di pagamento dalla banca acquirer e, pertanto, lo scarso impiego della carta potrebbe essere riconducibile - addirittura - ad un importo insufficiente della interchange fee affinché la banca emittente abbia convenienza a stimolare il ricorso a tale sistema di pagamento. Considerato che il cliente sostiene solamente una fee annuale e non paga nulla per l’utilizzo della carta, le ragioni del sotto-utilizzo del sistema di pagamento in esame sembrano, ad una prima analisi, inspiegabili. Osservando con più attenzione, ci si accorge che il fenomeno appena descritto potrebbe essere ricondotto allo stesso rapporto banca-cliente e, quindi, alla assenza di incentivi sufficienti per la banca emittente nello stimolare la clientela 23 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito strumento di pagamento alternativo, che consentiva la rateizzazione dei pagamenti. La prima carta di credito che consentiva l’acquisto di una varietà di servizi e prodotti è stata emessa da un’impresa statunitense a capitale privato di tipo integrato la Diners Club Inc. La strategia adottata per la rapida diffusione del sistema di pagamento basato sulla carta Diners Club è stata quella di procedere ad una distribuzione gratuita delle carte di credito a circa 300 persone che non erano tenute al pagamento del nuovo servizio e, contemporaneamente, alla stipulazione di una serie di accordi con circa 13 ristoranti che si impegnavano ad accettarla come mezzo di pagamento. In base alle convenzioni stipulate con detti esercizi commerciali, quando il proprietario della carta decideva di utilizzarla, il ristoratore era tenuto a corrispondere alla impresa emittente il 7 per cento del valore della transazione e cardholder doveva corrispondere 5 dollari ma non era tenuto al pagamento degli interessi sull’ammontare della operazione il cui importo veniva addebitato 30 giorni dopo. Nel corso degli 1950, si svilupparono numerosi altri sistemi di pagamento seguendo il medesimo schema della carta Diners Club secondo cui imprese integrate verticalmente offrivano la possibilità ad alcuni soggetti di avvalersi della carta di credito David Evans (LECG) L’intervento si propone di rivolgere particolare attenzione ai seguenti aspetti: (1) il dibattito scientifico in corso in merito alla fissazione o eliminazione della commissione multilaterale interbancaria (interchange fee); (2) le evidenze empiriche a cui fare riferimento per comprendere la presenza o meno di un fallimento di mercato e, in tale ultima ipotesi, (3) l’opportunità di un intervento di regolazione da parte di un’autorità di settore come la banca centrale ovvero di una autorità di concorrenza. Per affrontare adeguatamente il primo argomento, occorre ripercorrere i tratti salienti della evoluzione storica dell’industria delle carte di credito. L’analisi di tale percorso ci consentirà di comprendere le motivazioni alla base della struttura di prezzi che è stata adottata per circa 50 anni nel mondo ed, al tempo stesso, fornirà gli strumenti per cogliere lo stretto legame del settore in esame con le altre realtà industriali. Il settore delle carte di credito, così come si configura oggi, è stato concepito negli Stati Uniti (New York) più meno nel 1950, grazie all’intuito di un commerciante che, accorgendosi di aver dimenticato il libretto degli assegni, ha pensato ad uno 24 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito A e B, dove la prima rappresenta l’ente emittente della carta di pagamento e la seconda rappresenta, invece, l’acquirer ossia il soggetto che si fa carico della situazione debitoria del proprietario della carta, quando decide di utilizzarla come mezzo di pagamento presso il commerciante. In questo caso, si pone il problema di stabilire la banca responsabile di eventuali situazioni di default del cliente e dei costi dell’operazione di intermediazione, nonché la banca che trae i vantaggi della transazione. Lo strumento per la risoluzione di eventuali controversie è rappresentato dall’accordo contrattuale (default contract) che consente di definire le reciproche condizioni e, quindi, di disciplinare le circostanze in cui la banca issuer e la banca acquirer sono diverse. Uno degli elementi fondanti del contratto sottostante al sistema è rappresentato dall’interchange fee, ossia dalla commissione che consente di allocare i profitti e i costi tra le banche issuers ed acquirers nelle transazioni sopra indicate. L’interchange fee rappresenta, quindi, la remunerazione per l’attività di intermediazione e per quella di rischio di insolvenza da parte dell’utente che utilizza la carta che deve essere corrisposta dalla banca convenzionatrice alla banca emittente in caso di pagamento con carta di credito. La commissione in- senza sostenere delle spese elevate che venivano, invece, poste prevalentemente a carico dei locali che accettavano la carta come mezzo di pagamento. Nella metà degli anni ’60, le banche statunitensi iniziarono ad essere interessate al nuovo business ma, non potendo intraprendere tale iniziativa in modo autonomo per motivi istituzionali, preferirono formare delle cooperazioni o joint venture - così da dare vita ad un unico brand – con il compito di stipulare le convenzioni che assicuravano ai proprietari delle carte, limitatamente a determinate aree, la possibilità di utilizzarle liberamente. Tra i sistemi di tipo cooperativo o associativo nati in quel periodo storico e rimasti fino ad ora si annoverano, in particolare, il circuito di MasterCard e il circuito Visa che, avviati negli USA nel 1966, hanno cooperato fino al 1971. Detti circuiti di pagamento erano tenuti a risolvere alcuni problemi fra cui si ricorda, in particolare, quello relativo alla copertura delle posizioni debitorie dell’utilizzatore della carta, unito all’importo da far pagare ai clienti, e quello relativo alla definizione delle responsabilità delle banche appartenenti al circuito di fronte a dette situazioni. Tale secondo problema merita, tuttavia, un approfondimento. Supponiamo che nel circuito siano presenti solo due banche 25 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito mericani basati sulla presenza della interchange fee e della merchant discount. Un altro aspetto che occorre considerare è rappresentato dal fatto che, sia per i sistemi proprietari che per quelli cooperativi, la maggior parte dei ricavi delle imprese aderenti al circuito provengono dalle commissioni imposte ai commercianti. Più in dettaglio, si è osservato che, negli ultimi 50 anni, circa il 67 per cento dei ricavi nell’industria delle carte di credito sono stati realizzati dal lato dei commercianti, mentre il restante 33 per cento è stato ottenuto dai proprietari della carta principalmente nella forma di commissioni annue per l’emissione della carta di pagamento. Un sistema così configurato dove il proprietario della carta di credito non sostiene alcun onere per l’operazione che grava, invece, quasi interamente sul merchant è un classico esempio di twosided market. Passando ora alle tematiche che animano l’attuale dibattito scientifico ed, in particolare, all’opportunità di ridurre o addirittura eliminare la interchange fees. Questa misura di regolazione viene giustificata dalla presenza di un fallimento del mercato delle carte di credito che condurrebbe ad un eccessivo utilizzo di tale mezzo di pagamento causato dal sistema di princing sopra descritto questo terbarcaria rappresenta un costo per la banca acquirer che tenterà di trasferire sul commerciante attraverso la merchant fee e, quest’ultimo proverà, a sua volta, a scaricarlo sul consumatore finale. Nel sistema delle carte di credito di tipo proprietario come Dinest Club o American Espress, la commissione corrisposta dal commerciante convenzionato è stabilita per un importo pari al 6 per cento della transazione. Nei sistemi di tipo cooperativo, invece, la commissione imposta al commerciante rappresenta esattamente quanto deve essere corrisposto dall’acquiring bank alla banca emittente. Di conseguenza, affinché i circuiti di tipo cooperativo possano competere con quelli di tipo proprietario l’importo della interchange fee nei primo non deve superare la commissione praticata al commerciante nei secondi. Sistemi di pagamento con carta di credito simili a quelli presenti negli Stati Uniti si estesero rapidamente anche in Europa: in alcuni casi, furono proprio i circuiti americani ad entrare nel mercato europeo attraverso propri agenti, come American Espress; mentre, in altre circostanze , i circuiti di pagamento su base nazionale si svilupparono in modo autonomo. In entrambe le ipotesi, anche nel mercato europeo sono stati seguiti i medesimi schemi di prezzo adottati dai sistemi a26 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito Le ragioni che spiegano tale atteggiamento sono collegate all’eventualità che maggiore è l’impiego della carta da parte del cliente di una banca emittente e maggiore sarà la possibilità per lo stesso soggetto di guadagnare la commissione interbancaria. Il risultato finale è che i commercianti sostengono dei costi particolarmente elevati per il funzionamento del sistema senza avere adeguati strumenti di reazione. Ancora, se è vero è che i possessori della carta di credito trasferiscono i costi necessari al funzionamento del sistema sui commercianti, è altrettanto vero che questi ultimi possono rivalersi su coloro che effettuano pagamenti in contanti. La teoria economica chiarisce, dunque, che i consumatori che pagano i prodotti in contanti sussidiano quelli che pagano attraverso carte di credito. Il fallimento del mercato sembrerebbe evidente dal momento che tale meccanismo produce una divergenza tra marginal social benefit e marginal private benefit che è responsabile dell’eccessivo utilizzo della carta di credito come mezzo di pagamento. Ammesso che in tale circostanza sia possibile parlare di un vero e proprio fallimento di mercato, fra gli strumenti di intervento possono annoverarsi, in particolare: (1) la riduzione o regolazione della commissione interbancaria; (2) l’eliminazione vale, sia per i sistemi proprietari integrati (come American Espress) che per quelli di tipo cooperativo (MasterCard, Visa). Si osserva, tuttavia, come il reale fallimento del mercato non sia riscontrabile nella presenza della interchange fee che costituisce, invece, un elemento indispensabile per la tenuta del sistema ma se si può parlare di fallimento di mercato questo è riconducibile alla presenza stessa della merchant fee. Più in dettaglio, secondo parte della teoria economica, il fallimento di mercato deriva dall’eccessivo utilizzo delle carte di pagamento legato al fatto che i proprietari delle carte, non sostenendo alcun costo e traendone solamente i benefici, non sarebbero adeguatamente disciplinati nell’utilizzo delle carte che, invece, graverebbe interamente sui commercianti impossibilitati ad operare discriminazioni tra i diversi mezzi di pagamento. Dal canto loro, anche le banche emittenti, con la prospettiva di guadagnare la interchange fee, sarebbero indotte ad incentivare l’utilizzo della carta da parte dei possessori ai quali, oltre ad essere praticato un prezzo basso per l’utilizzo della carta, vengono generalmente attribuiti dei premi connessi al raggiungimento di determinati importi ovvero di un determinato numero di transazioni onorate con carta di pagamento. 27 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito di affrontare adeguatamente la situazione. Se la teoria non fornisce alcuna linea guida è, tuttavia, possibile fare riferimento alle indicazioni provenienti dall’evidenza empirica, in relazione alla quale vi sono due differenti approcci che consentono di capire se siamo o meno di fronte ad un fallimento di mercato. Il primo approccio è quello classico seguito dagli economisti accademici che si basa sulla stima teorica dei alcuni valori fondamentali del funzionamento del sistema di pagamento (work effects, costi, ecc) da cui derivare l’importo ottimale della interchange fee. L’altro approccio è quello basato, invece, sull’osservazione diretta del contesto di riferimento per verificare l’esistenza o meno del fallimento di mercato. Nel caso di specie, il primo effetto o manifestazione del fallimento è rappresentato da un eccesso utilizzo della carta di credito rispetto a qualunque altro mezzo di pagamento e ciò, da un punto di vista economico, si traduce in un disequilibrio fra ricavi marginali sociali e costi marginali sociali. L’altro effetto sarebbe rappresentato, invece, da una produzione eccessiva di carte di pagamento e, quindi, in termini economici, i benefici netti sociali derivanti dall’utilizzo della carta di pagamento sono minori rispetto ai benefici netti sociali ottenuti della commissione interbancaria; (3) la negoziazione della interchange fee da parte delle banche appartenenti al circuito. La prima soluzione è stata adottata, ad esempio, dall’Office of Fair Trading (OFT) e dall’Autorità di concorrenza austriaca che introducendo, nel primo caso, un criterio di calcolo della commissione basato sulla copertura dei costi, così da generare una riduzione della stessa di circa il 50 per cento. La seconda soluzione non ha ancora trovato applicazione, mentre, la negoziazione della IF su base autoregolamentare secondo la Commissione europea, sarebbe inefficiente e potrebbe dare origine, con buona probabilità, ad una barriera all’entrata per i soggetti che intendono proporsi come operatori nel mercato delle carte di credito. Prima di definire quale tipo di soluzione rappresenta quella ottimale occorre comprendere se siamo realmente in presenza di un fallimento di mercato che conduce ad una situazione di sovrapproduzione e di eccessivo consumo; solo successivamente sarà possibile stabilire gli strumenti più idonei alla risoluzione delle eventuali inefficienze. La letteratura economica non stabilisce alcuna presunzione circa la presenza di un fallimento di mercato e, pertanto, non fornisce strumenti certi o raccomandazioni che consentano 28 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito la carta di credito.La seconda osservazione riguarda, invece, le conseguenze generate da tale scelta regolatoria sulla redistribuzione dei profitti e sulla struttura dei prezzi. Si è osservato, infatti, che le banche emittenti hanno tentato di recuperare i mancati guadagni derivanti dalla riduzione della commissione interbancaria, sia attraverso un incremento della commissione annuale posta a carico dei cardholders, che mediante l’aumento delle commissioni relative ad altri servizi. In altri termini, nel caso australiano l’intervento di regolazione finalizzato alla riduzione della merchant fee e della interchange fee ha prodotto – ma questo risultato dipende anche dalle caratteristiche della struttura istituzionale che caratterizza il territorio in questione – ad un aumento dei costi per il proprietario della carta di credito conducendo, così, ad una redistribuzione degli ricavi dalle banche ai commercianti. È altrettanto utile, sottolineare alcuni effetti piuttosto curiosi derivanti dalla scelta australiana. In primo luogo, si è osservato che il provvedimento regolatorio in esame non ha prodotto conseguenze significative per il circuito American Espress, che continua a detenere il livello più alto di merchant fee, mentre l’effetto re-distributivo sopraindicato ha riguardato e- dall’impiego degli altri strumenti di pagamento. Utilizzando tale approccio è possibile formulare delle stime piuttosto attendibili in merito all’esatto ammontare dei costi (sociali) e dei benefici (sociali) sostenuti dai vari soggetti coinvolti nel circuito (card owner, merchant, issuer, acquirer) verificando l’esistenza del fallimento di mercato e le azioni di intervento che si rendono opportune. Alternativamente, è possibile fare riferimento ai risultati empirici delle esperienze di regolazione vissute in altri paesi e, in particolare, a quella australiana dove circa due anni fa è stato adottato un sistema di regolamentazione della commissione multilaterale interbancaria. Tale intervento, giustificato dalle Autorità locali sulla base della presunzione che il fallimento di mercato presente nel sistema delle carte di pagamento avesse condotto ad un utilizzo eccessivo di tale strumento, ha avuto ad oggetto la risoluzione di due questioni: 1) la presenza di una interchange fee eccessivamente alta; 2) l’impossibilità per il commerciante di far pagare un sovrapprezzo al cliente che decide di pagare a mezzo carta di pagamento. A margine dell’esperienza australiana si rileva, innanzitutto, che l’intervento regolatorio non ha prodotto gli effetti sperati di contenimento dell’impiego del29 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito Pertanto, se la Commissione europea sta valutando l’introduzione di un intervento di regolazione simile a quello adottato in Australia, è necessario che tale azione sia intrapresa nella consapevolezza della complessità dei meccanismi che caratterizzano l’industria delle carte di pagamento e dei diversi elementi di costo che la contraddistinguono. Relativamente all’opportunità di un intervento di regolazione da parte della Banca Centrale, come detto in precedenza, la teoria economica non fornisce alcuna linea guida sulle azioni da intraprendere. Ancora una volta, al riguardo, l’esperienza australiana potrebbe fornire utili indicazioni. Il fatto stesso che l’azione regolatoria intrapresa in tale territorio non abbia condotto a rilevanti effetti in merito alla riduzione dell’impiego della carta di credito o alla riduzione delle commissioni praticate ai commercianti fa dubitare circa la capacità che un intervento simile possa disciplinare il mercato e, inoltre, solleva serie perplessità sulla stessa sussistenza di un fallimento di mercato. Strettamente connesso a tale argomento vi sarebbe la questione del ruolo da attribuire in tale contesto alle Autorità antitrust e all’approccio che dovrebbe essere seguito in Europa per fronteggiare tale situazione. sclusivamente i circuiti VISA e Master Card. Il secondo effetto collegato alla riduzione della commissione interbancaria è stato il trasferimento della clientela dai circuiti a bassi costi verso quelli a costi più elevati. Nonostante quanto sostenuto dalla banca di Australia, secondo la quale la riduzione della merchant fee per effetto della riduzione della interchange fee comporta necessariamente dei costi maggiori per le banche che vengono riversati sui proprietari della carta di credito, si devono considerare delle particolarità del sistema australiano che hanno condizionato profondamente l’esito finale della misura regolatoria. La prima peculiarità riguarda il settore della distribuzione al dettaglio, dove l’elevato livello di concentrazione – con i due più grandi supermercati che detengono circa l’8 per cento del mercato – ha ostacolato l’auspicata funzione “riequilibratrice” fra i soggetti coinvolti nel circuito di pagamento a fronte della riduzione della interchange fee. A dimostrazione di quanto appena affermato si osserva, infatti, che a due anni dall’applicazione dell’intervento regolatorio la riduzione della merchant discount è stata molto inferiore rispetto alla riduzione della interchange fee. 30 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito laddove la banca acquirer si accolla un credito di un merchant che ha accettato una carta di credito di un utente emessa da un altro soggetto (issuer). In altri termini, le commissioni interbancarie sono imposte al sistema proprio con l’obiettivo di lasciare dei profitti “eccessivi” alle banche issuers che altrimenti non avrebbero convenienza a fare parte del circuito. Il vero problema sottolineato dalla teoria economica non è tanto quello che le banche ricevano dei profitti in eccesso ma quanto il fatto che tali profitti siano re-distribuiti ai consumatori attraverso dei premi con l’obiettivo di stimolare l’utilizzo della carta di credito. Non si tratta del normale problema di redistribuzione dei profitti a determinati soggetti rispetto ad altri ma della determinazione del livello ottimale di tali profitti, così da non generare eccessive distorsioni. Un secondo quesito riguarda, invece, se una Autorità di concorrenza si trovi o meno nella posizione ottimale per intervenire nell’industria delle carte di credito. A tale riguardo, si osserva che le autorità antitrust hanno maturato una discreta esperienza nel prevenire o disciplinare comportamenti ritenuti anticoncorrenziali ma, nel caso della determinazione della commissione interbancaria, siamo di fronte ad una fattispecie diversa perché, come detto Nell’ambito del mercato delle carte di credito, problematiche di natura competitiva possono essere riscontrate in relazione alla attività di cooperazione sottostante alla stipulazione dei contratti fra le banche acquirers e issuers che disciplinano, fra le altre cose, l’importo della interchange fee. La fissazione del valore della interchange fee potrebbe essere vista come una intesa restrittiva della concorrenza (price fixing) per la quale, nel contesto europeo, occorre verificare l’esistenza delle condizioni che consentono di ottenere una autorizzazione in deroga di cui all’articolo 81.3. La valutazione della medesima fattispecie diventerebbe più complicata in un sistema come quello americano che non prevede la possibilità di esenzione per determinati tipi di accordi. A ben vedere, il problema della determinazione della commissione interbancaria rappresenta una fattispecie molto distante rispetto a quelle investigate abitualmente dalle autorità antitrust legate essenzialmente al monopolio ovvero al potere di mercato che finiscono per ridurre l’output e generare degli aumenti dei prezzi. Nel caso della interchange fee si assiste, invece, al problema diverso perché, se da un lato, la sua applicazione genera un eccesso di output, dall’altro, rappresenta un meccanismo di compensazione che si rende necessario 31 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito in precedenza, non si tratta solo di eliminare delle pratiche di fissazione dei prezzi, bensì di risolvere un problema di regolazione dei prezzi per un determinato servizio. In tale circostanza, infatti, l’autorità di concorrenza dovrebbe assurgere al ruolo di regolatore dei prezzi dell’industria in esame, compito, quest’ultimo che preferibilmente dovrebbe essere affidato ad altre istituzioni. In conclusione, in assenza di indicazioni provenienti dalla teoria economica o dall’evidenza empirica a dimostrazione della presenza di un fallimento di mercato, senza indicazioni circa gli strumenti di intervento più idonei per curare tali presunte inefficienze, l’atteggiamento da parte delle autorità di regolazione e di quelle antitrust dovrebbe essere molto prudente. Se realmente vi è un fallimento di mercato ed un intervento regolatorio si rende necessario, considerata la scarsa esperienza delle autorità di concorrenza in materia, sarebbe più opportuna una azione da parte di una autorità di settore come, ad esempio, una banca centrale che detiene strumenti sufficienti per intervenire con efficacia nel complesso sistema delle carte di pagamento. 32 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito Alberto Heimler (AGCM) scaccia la buona moneta” e dove si giunge ad un risultato finale piuttosto paradossale nel quale si utilizzano i mezzi di pagamento più costosi, in particolare, la carta di credito, quando sono a disposizione sistemi più efficienti e meno costosi (carte pin o contanti). Nel corso dei procedimenti avviati nei confronti di Master Card e Visa da parte dell’Office of Fair Trading (OFT), anche Johm Vickers (allora direttore generale) sosteneva che il sistema di pagamento dai costi più elevati per il commerciante tende a “guadagnare spazio” rispetto al sistema di pagamento meno costoso senza che vi sia alcun vantaggio in termini di efficienza complessiva. Si noti, tuttavia, come l’attenzione dell’OFT – nei due casi sopra menzionati – così come quella della Commissione nel caso Visa International – Multilateral Interchange Fee del 2001 è stata rivolta esclusivamente alle tariffe di intermediazione interbancaria senza considerare gli effetti distorsivi della presenza di potere di mercato dei sistemi proprietari. Si ricorda, ad esempio, come American express sia un sistema proprietario che per effetto del potere economico detenuto è in grado di stabilire le tariffe per entrambi i versanti del mercato e, quindi, determina le commissioni che devono essere pagate dai richiedenti la carta Il primo aspetto sul quale si vuole porre l’attenzione, riguarda la concorrenza nel mercato dei diversi sistemi di pagamento fra i quali si annoverano: la moneta, gli assegni, le carte di debito e le carte di credito. È utile osservare che l’utilizzo di ciascuno degli strumenti sopra descritti produce un costo complessivo per il sistema molto diverso, ma la scelta da parte del consumatore finale circa il relativo impiego prescinde da alcuna considerazione circa l’entità del costo generato. A titolo d’esempio, l’impiego della carta di credito rispetto al contante, in un sistema come quello nazionale, impone un maggiore costo ai commercianti o agli altri consumatori finali che non scelgono di pagare attraverso la carta di pagamento ma questo non condiziona il comportamento del possessore della carta. Come sostenuto dal governatore della banca centrale d’Australia, il comportamento del consumatore – che formula le proprie scelte considerando esclusivamente il costo personale del ricorso ad un mezzo di pagamento rispetto ad un altro e non in base al costo complessivo imposto al sistema – produrrebbe un effetto simile a quello descritto dalla Gresham law dove “la cattiva moneta 33 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito sull’utilizzatore della carta. In tale modo, l’azione dei sistemi proprietari verrebbe disciplinata e l’obiettivo della regolazione sarebbe raggiunto. Accanto all’effetto sopra descritto, occorre considerare altri potenziali vantaggi prodotti dalla eliminazione delle clausole in questione. Venuto meno l’obbligo del prezzo unico e la clausola di non discriminazione i commercianti hanno maggiore libertà nei confronti dei singoli consumatori e possono scegliere di non far sostenere loro il costo del sistema di pagamento che decidono di utilizzare. Ciò non significa che il pagamento con carta di credito debba comportare maggiori oneri rispetto a quelli sostenuti con un pagamento in contanti perché anche l’utilizzo del contante comporta dei costi di natura privata come, ad esempio, quelli collegati alla prevenzione di furti o di smarrimento. In altri termini, si vuole sottolineare che rendendo più flessibile la possibilità di gestione dei prezzi dei diversi servizi di pagamento da parte del commerciante, non necessariamente si provocheranno degli aumenti di prezzo per i pagamenti a mezzo carta di credito rispetto al contante potendosi verificare l’esito opposto ossia prezzi più bassi. Un secondo aspetto meritevole di attenzione, riguarda la possibilità di ricondurre l’industria di credito e quelle che devono essere pagate dai commercianti. Non tutte le autorità antitrust si sono, tuttavia, disinteressate al problema degli assetti proprietari basti pensare alla eliminazione della clausola di non discriminazione, della nosurchange rule o dell’obbligo del prezzo unico avvenuta in Australia che hanno prodotto l’effetto di ridurre il potere di mercato dei sistemi proprietari. Per comprendere gli effetti che discendono dalla eliminazione di dette clausole, si osserva che la loro presenza attribuisce ai sistemi proprietari delle carte di pagamento una posizione di vantaggio rispetto al commerciante perché, nel caso della clausola di non discriminazione le banche acquirers operano nella consapevolezza del fatto che, una volta accettata la loro convenzione, i commercianti non potranno effettuare alcuna discriminazione tra i diversi sistemi di pagamento. Diversamente, l’unica opzione che rimane al commerciante è rappresentata dalla scelta se accettare o meno le condizioni della convenzione. Eliminando, invece, la non surcharge fee e l’obbligo del prezzo unico, si introduce maggiore incertezza per i sistemi proprietari dato che il commerciante convenzionato potrà avvalersi della possibilità di trasferire la merchant fee – ossia la tariffa posta a suo carico – 34 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito vate di fronte alla discoteca stessa, così da consentire il raggiungimento spontaneo del medesimo risultato ossia che gli uomini pagano per le donne senza l’intermediazione da parte del proprietario della discoteca. Se da un lato, è indubbio che il sistema di carte di credito rappresenti un mercato a due lati perché ai commercianti che accettano le carte si contrappongono i proprietari della carta che devono averla nel portafoglio, dall’altro, alcune delle sue caratteristiche lo distinguono da un puro mercato a due lati come quello dalla discoteca sopra descritto. Si osserva, infatti, che i commercianti non sono gli ultimi pagatori dei maggiori oneri derivanti dall’impiego di un determinato sistema di pagamento rispetto ad un altro dato, e che eventuali aumenti di costo che scaturiscono dalle scelte dei consumatori possono essere loro trasferiti – anche se solo in parte – attraverso un aumento dei prezzi dei prodotti acquistati. Il meccanismo è molto simile a quello della traslazione d’imposta, per effetto della quale le imposte indirette sono trasferite in avanti attraverso un aumento dei prezzi dei prodotti finali; fermo restando, tuttavia, che l’entità della traslazione non è mai completa perché di- delle carte di credito alla teoria dei two-sided markets. L’esempio da manuale scolastico di questa tipologia di mercati è rappresentato dal proprietario della discoteca che formula tariffe differenziate a uomini e donne. In tale circostanza, si giunge ad un risultato piuttosto scontato secondo cui, se a fine serata il numero di maschi corrisponde a quello delle donne, tutti i partecipanti hanno pagato un importo corrispondente alla media dei prezzi. Il prezzo per entrante in discoteca pagato dagli uomini (primo versante del mercato) anche laddove le donne (secondo versante) non fossero tenute a pagare nulla, non è comunque tale da far pensare ad un’ipotesi di prezzo eccessivo. Questa modalità di fissazione dei prezzi, in cui una parte del mercato paga zero e l’altra parte paga il doppio, rappresenta la peculiarità dei mercati dove vi è molta incertezza circa l’identità del soggetto che non paga niente. Più in dettaglio, in mercati come questi, il proprietario della discoteca non è in grado di sapere anticipatamente quali donne sono disposte a venire nel locale, così come i partecipanti uomini non possono sapere quali donne verrebbero in discoteca. Diversamente, in assenza di tale asimmetria informativa, stabilendo un prezzo uguale per tutti vi sarebbe spazio per delle negoziazioni pri35 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito vanti da una concorrenza aggressiva fra banche emittenti che, in seguito alla riduzione della commissione interbancaria, finirebbero per riversare i mancati guadagni sui consumatori finali. Da questo punto di vista, una riduzione della commissione interbancaria nel nostro paese non condurrebbe, pertanto, a prezzi «negativi» come avviene negli USA o in UK ma al massimo porterebbe ad un livello dei prezzi pari a zero per il consumatore finale. Certamente non si può negare l’importante funzione svolta dalla interchange fee che consente un bilanciamento degli interessi fra banche acquirenti e banche emittenti, ma al tempo stesso occorre considerare l’effetto restrittivo della concorrenza da essa derivante. Nella recente pronuncia dell’OFT sulla interchange fee praticata nei sistemi di pagamento MasterCard e Visa, oltre agli effetti anticompetitivi, si è tentato di determinare il livello ottimale della commissione interbancaria, così da consentire la copertura dei costi effettivamente sostenuti (lo Statement of Objection adottato contro VISA è del 19 ottobre 2005). Questo esercizio – nonostante l’esito finale positivo a cui è giunta l’Autorità inglese – ha consentito di evidenziare le numerose difficoltà di natura contabile con riguardo, sia alla pende, prevalentemente, dalla elasticità della domanda. Nel caso delle carte di pagamento, quindi, una parte dell’aumento di costo originato dall’utilizzo di tale sistema rispetto ad altri meno onerosi viene sostenuta dal consumatore finale che decide di pagare in contanti e non utilizza la carta di credito. Si noti, tuttavia, che questo ultimo soggetto non fa parte del mercato a due lati ma rappresenta un operatore terzo rispetto ad esso che subisce un’esternalità negativa derivante dal fatto che altri soggetti utilizzano la carta di credito. La presenza di detti soggetti che subiscono delle esternalità negative per effetto delle scelte formulate dai proprietari della carta di pagamento permette di escludere che il mercato in esame possa essere considerato come un puro mercato a due lati e questo, al tempo stesso, ci consente di considerare in maniera separata per i due versanti del mercato. Potendo distinguere i due lati dal mercato, l’eventualità di ridurre la tariffa di intermediazione – al limite fino a zero – potrebbe essere valutata come una delle opzioni percorribili, dal momento che la forte di stabilità dei depositanti tipica propria del contesto nazionale, che si traduce in una mancanza di flessibilità da parte dei correntisti a cambiare banca, potrebbe limitare i pericoli deri36 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito negoziare il proprio credito nei confronti del consumatore - ma questo non necessariamente comporterebbe l’eliminazione dei relativi benefici. Alcune considerazioni finali devono essere formulate in merito agli effetti derivanti dalla eliminazione dell’obbligo del prezzo unico avvenuta in Australia. Come noto, la scelta operata dalla Autorità antitrust in tale territorio non ha prodotto ad alcuna differenziazione di prezzo o discriminazione da parte dei commercianti nei confronti dei diversi mezzi di pagamento. Certamente, se come dimostrato dal caso australiano l’eliminazione di detta clausola non produce alcun risultato utile, il consenso dovrebbe essere unanime rispetto alla proposta di abolire la tariffa di intermediazione perché quest’ultima consentirebbe l’eliminazione dei comportamenti opportunistici da parte dei diversi utilizzatori dei sistemi di pagamento con carta. In tale circostanza, infatti, le banche emittenti potrebbero rivalersi dei costi sostenuti direttamente sugli utilizzatori della carta e non più indirettamente sui consumatori finali che optano per il contante.I commercianti e gli utilizzatori formulerebbero, quindi, le proprie scelte fra i diversi mezzi di pagamento sulla base della valutazione dei costi e dei benefici ef- natura, che all’esatto ammontare dei costi da imputare ai fini del calcolo del livello ottimale della commissione interbancaria. Questa tesi è stata avvalorata dal fatto che non si può considerare il rapporto fra banche acquirenti ed emettenti semplicemente come una relazione verticale perché ciò rappresenterebbe una semplificazione eccessiva del problema dal momento che ciascun soggetto può beneficiare a vario titolo della piattaforma ed è estremamente difficile individuare il soggetto che deve pagare l’altro ovvero l’esatto ammontare da corrispondere per l’uso del sistema. Una proposta che si vuole suggerire in tale intervento è rappresentata da una interchange fee pari a zero. Questa soluzione consentirebbe di risolvere i problemi legati all’individuazione dei costi generali e, al tempo stesso, eviterebbe gli scambi di informazioni tra operatori che sarebbero indispensabili – almeno in una prima fase del calcolo – al fine di individuare i costi comuni da suddividere tra le diverse transazioni. Con l’adozione di una interchange fee pari a zero, entrambi i lati del mercato sarebbero tenuti al pagamento una tariffa per l’utilizzo della piattaforma – sia i consumatori finali per l’utilizzo della carta, sia i commercianti che pagheranno per 37 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito consentirebbe un aumento di concorrenza, fra banche emittenti ed acquirenti, così da incentivare delle riduzioni anche della tariffa di negoziazione, anche se prevedibilmente e, salvo eccezioni, tale processo non condurrà a merchant fee sensibilmente inferiori rispetto ai livelli di intechange fee. fettivi, senza che vi sia una partecipazione dei maggiori costi – come nel caso della carta di credito – da parte di soggetti terzi (pagatori in contanti) che, oltre a non essere consapevoli che stanno contribuendo al relativo pagamento, non né traggono alcun vantaggio. Da ultimo, l’eliminazione della tariffa di intermediazione 38 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito Maurizio Trifilidis (Banca d’Italia) degli acquisti viene pagato attraverso l’assegno bancario. Considerando i pagamenti con carta di credito o con carta di debito presso i POS per acquisto di merci - valore che non tiene conto né dei pagamenti attraverso assegni, né dei prelevamenti di contanti in banca o da ATM - si osserva, invece, che dal 30 per cento nel 1946, si è passati al 59 per cento nel 2004. Altrettanto significativo è il dato relativo alla diffusione delle carte di pagamento nel nostro paese. Il numero delle carte di credito in circolazione è attualmente pari a 27 milioni, di cui circa la metà non è attivo o non viene mai utilizzato, mentre il numero delle carte di debito in circolazione è di circa 25 milioni, di cui la maggior parte viene utilizzata con regolarità. Considerando l’ammontare complessivo della spesa pagata con carta di pagamento, si nota che circa 32 miliardi di spesa viene acquistata con carta di credito, mentre circa 41 miliardi di spesa è acquistata utilizzando la carta di debito. Confrontando i dati riferibili al periodo 2000-2004 si nota, inoltre, una crescita progressiva dell’impiego di entrambi gli strumenti di pagamento. Esaminando il numero delle operazioni nel medesimo periodo di riferimento, si osserva un incremento progressivo dell’impiego delle carte di pagamento che si attesta, nel 2004, In tale intervento si vuole partire dalla analisi dei dati più significati che riguardano il ricorso, sempre maggiore nel contesto nazionale, a pagamenti a mezzo carta, per poi giungere all’analisi delle problematiche che animano il dibattito scientifico in corso. È bene, tuttavia, premettere che i diversi sistemi di pagamento sono accomunati dalla presenza dei costi di transazione molto elevati e dalla continua e correlata ricerca da parte dei gestori di metodi che ne consentono un abbattimento. Tali costi di transazione sono costituiti dall’insieme dei costi di produzione o costo complessivo industriale. In presenza di pagamenti esclusivamente in contanti il costo industriale era rappresentato dalle spese sostenute per coniare la moneta, mentre con l’avvento delle carte di pagamento ai costi di realizzazione della carta di plastica, si sommano quelli di trasmissione delle informazioni elettroniche, della sicurezza in cui avviene lo scambio e di velocità delle transazioni. Osservando i diversi sistemi di pagamento sotto il profilo quantitativo, si osserva che nel 1946 circa il 46 per cento dei pagamenti delle famiglie avveniva con assegno, mentre nel 2004 solamente il 14 per cento 39 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito antitrust ma sicuramente tale risultato sarà oggetto di molteplici discussioni nel prossimo futuro (Visa International – Multilateral Interchange Fee, 2001). Un’altra clausola oggetto di opinioni controverse è rappresentata dall’exclusionary rule che impedisce alle banche, una volta entrate in detti circuiti, di poter vendere altre carte di credito. Questa regola, in precedenza adottata da sistemi di pagamento quali Visa e MasterCard, è stata ritenuta lesiva della concorrenza dai tribunali americani e, pertanto, vietata (United State vs VISA USA, 2001). Vale la pena osservare, tuttavia, che il carattere anticompetitivo di una determinata regola non dipende solamente dalla sua presenza ma anche dall’operare di diverse regole che nel loro insieme finiscono per alterare il normale funzionamento del mercato. Inoltre, l’interpretazione normativa della legge antitrust e le correnti di pensiero che influenzano l’azione di una autorità antitrust si evolvono nel tempo e, quindi, ciò che era sembrato pienamente lecito in un determinato momento storico, non necessariamente risulterà essere lecito in seguito. Ritornando ai sistemi di pagamento, si ricorda che essi rappresentano delle organizzazioni molto complesse, i cui meccanismi non sono di immediata comprensione perfino per la al 60 per cento le carte di credito e al 90 per cento per le carte di debito. Infine, se si osserva il livello di diffusione dei POS pressi gli esercizi commerciali, nel 2000 l’Italia rappresentava l’ottavo paese in Europa come numero di POS, mentre i dati del 2004 dimostrano il raggiungimento del sesto posto per il nostro paese e una linea di tendenza verso il sovra-avanzamento della media europea. Arrivando alle problematiche maggiormente discusse, e in particolare alla questione della no-discrimination rule la posizione della Banca di Italia, così come quella della Commissione europea, è stata quella di ritenerla pienamente legittima sotto il profilo competitivo, mentre altre autorità antitrust, sottolineandone il carattere restrittivo della concorrenza, ne hanno predisposto il divieto. Una seconda clausola interessante è rappresentata dalla noacquiring-without-issuing rule secondo la quale, se una banca intende svolgere la funzione di acquirer deve accettare di diventare anche issuer e, pertanto, prima di poter rilevare il credito dei commercianti deve emettere un certo numero di carte di credito. Nel corso dei recenti casi esaminati dalla Commissione tale clausola è stata considerata come non lesiva della concorrenza e, quindi, pienamente legittima sotto il profilo 40 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito correnza debba essere assicurata una protezione. Si osserva, in primo luogo, che il commerciante non ha nessun potere riguardo alla scelta del mezzo di pagamento perché sarà il cliente ad effettuare una valutazione circa la soluzione per lui economicamente più conveniente. In secondo luogo, come si avrà modo di spiegare di seguito, la teoria economica in merito ai two-sided markets non sembra essere decisiva nel contesto delle carte di pagamento. La commissione interbancaria rappresenta, infatti, un elemento a favore della banca issuer che avrà interesse affinché sia quanto più alta possibile, mentre la banca acquirer avrà l’interesse inverso. L’entità della commissione interbancaria è stabilita all’interno del circuito in cui sono presenti e rappresentate sia banche issuers che acquirers ed è, quindi, naturale che ciascun circuito definisca la commissione anche in relazione a chi detiene maggiore potere di mercato (che generalmente sono le banche issuers). Si pensi, a titolo d’esempio, al caso del sistema di pagamento VISA nel quale, alla commissione interbancaria transfrontaliera che si applica a tutte le operazioni infraeuropee, si aggiungono le commissioni dei vari circuiti nazionali. Nei circuiti nazionali dove le banche issuers detenevano maggiore potere di mercato è stata stabili- Banca d’Italia che è tenuta alla relativa sorveglianza. In altri termini, la comprensione degli equilibri e dei meccanismi sui quali si basano sistemi così complessi richiede approfondimenti progressivi e non si esclude che tale processo di apprendimento per gradi da parte delle autorità di concorrenza possa portare alla applicazione di una politica antitrust via via più severa. Tuttavia, quando si parla di tutela della concorrenza occorre fare chiarezza su quale tipo di concorrenza si vuole proteggere. Si ricorda, infatti, che i sistemi di carte di pagamento di tipo associativo coinvolgono quattro soggetti (la banca issuer, la banca acquirer, il commerciante, il consumatore) e che l’interchange fee rappresenta la tariffa pagata dal commerciante e trasferita dalla banca acquirer alla banca issuer. Proprio in tale passaggio sono presenti diversi elementi di concorrenza: il primo riguarda la concorrenza tra banche acquirers nella emissione della carta, il secondo concerne la concorrenza tra banche issuers nei convenzionamenti della carta, il terzo livello di concorrenza è quello tra i commercianti e, infine, vi è sicuramente concorrenza tra i circuiti che vendono diverse carte di pagamento. Alcune osservazioni sono necessarie per comprendere pienamente a quale livello di con41 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito ga ex art. 81.3. del Trattato CE (o ex art. 3 della L. 287/90). Le condizioni che consentono detta esenzione rispetto alla disciplina antitrust sono quattro, verifichiamone la sussistenza nel caso specifico. La prima condizione richiesta è che l’intesa per la quale si chiede l’esenzione deve comportare dei miglioramenti nelle condizioni di offerta e, quindi, migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti ovvero promuovere il progresso tecnico o economico. La fissazione della commissione interbancaria sembra soddisfare tale requisito perché consente una riduzione dei costi di transazione ed aumenta le esternalità positive di rete. In secondo luogo, le intese devono riservare agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva e, quindi, comportare un beneficio per i consumatori. Anche tale requisito sembra essere soddisfatto, basti pensare al vantaggio di utilizzare il servizio Pagobancomat e ritirare contanti da qualsiasi ATM e in qualsiasi posto. La carta di credito o di debito offre, inoltre, altri vantaggi in termini di maggiori possibilità di acquisto rispetto al ritiro di contanti dagli sportelli automatici. La terza condizione richiede che le intese devono evitare di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Il rispetto di ta una commissione più alta rispetto a quella trasfrontaliera dei circuiti internazionali quali VISA o MasterCard, mentre nei circuiti dove le banche acquirer detenevano maggiore potere economico è stata adottata una commissione più bassa; infine, quando non è stato possibile raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso è stata applicata la tariffa trasfrontaliera europea. Il problema centrale su cui si vuole riflettere in questa sede è che tale commissione – diversamente da quanto sostenuto da alcune autorità antitrust che la ritengono un’intesa restrittiva della concorrenza - non rappresenta un prezzo e, quindi, non sarebbe di per sé una fattispecie contraria alla normativa antitrust. Le autorità bancarie, diversamente, ritengono che tale clausola, almeno in questo momento storico, sia uno strumento indispensabile per il corretto funzionamento del sistema dei pagamenti. Diversamente, se tale clausola venisse considerata come un’intesa restrittiva della concorrenza – si tratta in definitiva di un accordo tra gli enti aderenti al circuito relativamente ad un prezzo al quale scambiare un servizio - l’unico strumento che consentirebbe la sua permanenza nel sistema delle carte di pagamento è rappresentato dalla possibilità di ottenere un’autorizzazione in dero42 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito quelle bancarie, ciò che desta maggiore preoccupazione per le banche non è rappresentato dal rischio della apertura di un’istruttoria della Commissione europea nei loro confronti e, quindi, dalla eventuale prescrizione della sanzione, bensì dall’effetto negativo sulla reputazione dei circuiti di pagamento che da essa potrebbe derivare. Coscienti dei potenziali effetti negativi, i provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia sulla commissione interbancaria negli ultimi anni, hanno tentato di introdurre quanta più certezza fosse possibile, così da agevolare l’azione degli stessi operatori. Certezza che, tuttavia, sembra più difficile da realizzare nel mutato contesto dove più Istituzioni europee sono competenti ed interessate ad emanare provvedimenti sull’argomento (BCE, DG mercato interno, DG concorrenza) senza avere una visione unitaria dello stesso. Il primo provvedimento della Banca d’Italia sulla commissione interbancaria risale al 1998, ed ha avuto ad oggetto il sistema COGEBAN per il quale era prevista una commissione interbancaria compresa nell’intervallo 0,60-0,20 (dove il secondo livello era applicato in particolari circostanze come, ad esempio, alla grande distribuzione o ai venditori di carburanti). La Banca d’Italia decise tale condizione sembra essere assicurata nel contesto nazionale dal fatto che, a fronte di una commissione interbancaria fissa, si osservano dei livelli di merchant fee – commissione pagata dai commercianti alle banche acquirers – molto differenziati a dimostrazione di un sufficiente livello di concorrenza tra banche nel rapporto con i commercianti. Infine, come ultima condizione, l’intesa deve evitare di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili, ovvero non necessarie e non proporzionate per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti. Allo stato attuale, la Banca d’Italia ed altre autorità antitrust ritengono detta restrizione “necessaria” al funzionamento del sistema delle carte di pagamento perché la posizione opportunistica dell’issuer espone gli acquirers al rischio che il credito rilevato dal merchant non venga onorato, in assenza di un previo accordo contrattuale. La regolamentazione, sia dell’obbligo, che dell’importo della interchange fee da corrispondere ad ogni operazione rilevata dall’acquirer rappresenta l’asse portante sul quale poggia il sistema. A fronte al contesto di incertezza configurato dalle diverse posizioni sull’argomento sostenute dalle autorità antitrust e da 43 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito stato quello di aver ridotto in maniera significativa la commissione interbancaria Pagobancomat. Sebbene la Banca d’Italia sia intervenuta nel mercato in qualità di autorità antitrust, la sua azione si è tradotta, a tutti gli effetti, in un intervento di regolazione. Provvedimenti simili sono stati adottati dalla BCE o dalla Banca d’Australia ma, diversamente da quanto avvenuto nel contesto nazionale, non è stata effettuata un’attenta analisi dei costi a cui correlare l’importo della commissione interbancaria. Gli effetti dell’attività regolatoria sopra esaminata possono essere valutati anche osservando l’andamento del rapporto tra il volume delle transazioni con Pagobancomat e il totale attivo bancario che è aumentato in maniera progressiva e costante ovvero attraverso l’andamento del rapporto che esprime l’incidenza delle commissioni sui ricavi dei servizi che è cresciuto anche se in maniera più limitata. Questo significa che, a fronte di una crescita di rilievo dell’utilizzo del sistema di pagamento Pagobancomat, l’incremento degli utili prodotti dal sistema interbancario non sono stati altrettanto significativi. Alla luce di tali risultati, la sola critica che può essere rivolta alla Banca d’Italia consiste nella mancanza sulle commissioni relative alle carte di credi- di concedere l’autorizzazione in deroga alla disciplina delle intese sottoponendo, tuttavia, la commissione interbancaria alla richiesta di una correlazione ai costi e ad una revisione periodica degli stessi. Il risultato dell’intervento è stato quello di sollecitare inizialmente una riduzione della commissione pari a 0,51 e successivamente pari a 0,41. La tecnica adottata nel 1998 venne perfezionata in un secondo momento imponendo al COGEBAN un calcolo più sofisticato per la commissione interbancaria. Considerato che, generalmente, la interchange fee di una carta di debito è composta da una parte fissa indipendente dal tipo di operazione o dal suo ammontare, rappresentata dalla gestione del processo informativo, e da un valore percentuale a copertura della garanzia dal rischio di frodi, la Banca d’Italia ha richiesto l’adozione di una commissione mista. Nella prima fase del processo sopra descritto la commissione interbancaria è stata paragonata all’importo della transazione media, così da ricondurla ad un valore economico certo. Con tale sistema si è osservato che, se nel 2000 il valore monetario di una commissione bancaria era pari a 0,38 euro, mentre, nel 2004, il suo valore è sceso a 0,26. In altre parole, l’effetto dell’intervento sopra descritto è 44 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito zio. Per il calcolo del costo medio sono stati presi in esame i costi diretti ed indiretti a cui è stato aggiungo un mark-up del 10 per cento, successivamente ridotto al 5 per cento. Diversamente da quanto sostenuto dall’Autorità garante delle concorrenza del mercato che ne aveva suggerito l’eliminazione (Provv. I624, Pagobancomat, del 01/07/2004), la Banca d’Italia continua a ritenere che il markup rappresenta la giusta remunerazione per gli scambi di servizi tra banca issuer e banca acquirer. I costi compresi nell’analisi sono rappresentati da: (1) costi di gestione, costituiti prevalentemente da quelli relativi al trattamento informatico; (2) costi di autorizzazione, contabilizzazione e trasmissione delle informazioni; (3) costi per insolvenza e frode, formati da una parte fissa (quella che comporta tutti i sistemi di sicurezza per evitare il rischio di frode) e da una parte variabile ed, infine, (4) costi di ricerca e sviluppo che, soprattutto nella fase di lancio del servizio Pagobancomat, erano piuttosto rilevanti. La commissione è stata calcolata attraverso la media semplice dei costi forniti da un campione significativo di banche che rappresentano circa il 58 per cento del mercato dopo aver eliminato la coda anomala della media. Nella prima analisi svolta nel 2000 è stata eliminata la banca to della medesima determinazione dimostrata per il sistema Pagobancomat. Infine, alcune osservazioni devono essere formulate in merito al sistema utilizzato dalla Banca d’Italia per il calcolo della commissione interbancaria che, per quanto impreciso e poco condiviso, rappresenta allo stato attuale il meccanismo più avanzato. Il primo aspetto da sottolineare del metodo sopradescritto è rappresentato dal rispetto del principio della correlazione ai costi sostenuti da cui – in accordo con la Commissione Europea - è derivato un altro principio secondo cui la commissione interbancaria deve essere calcolata in base al sistema di processing più efficiente possibile. A tale scopo, sono state considerate due tipi di efficienza: quella tecnico-operativa o statica, secondo cui i costi devono essere più bassi possibile e quella dinamica che diversamente, tiene conto della qualità del servizio e dell’ampiezza della domanda perché, come detto in precedenza, siamo in presenza di esternalità di rete positive che vanno sicuramente incentivate. Il risultato derivante dall’applicazione di tali principi è stato quello di ottenere un valore della commissione interbancaria corrispondente al costo medio di produzione più basso che sia compatibile con la più ampia diffusione del servi45 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito un controllo periodico effettuato dalla Banca d’Italia ogni 5 anni circa, ma che secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dovrebbe essere svolto almeno ogni due anni (Pagobancomat, para. 88) e che, in linea di principio, non necessariamente deve essere affidato alla stessa Banca d’Italia. In conclusione, si osserva un crescente interesse da parte delle autorità antitrust sugli effetti anticompetitivi della commissione interbancaria, basti pensare agli interventi adottati in Italia, in Inghilterra, in Spagna e in Danimarca e più recentemente dalla Commissione europea. Tuttavia, la capacità da parte delle diverse istituzioni di giungere a risultati efficienti per l’adozione di metodologie di calcolo sempre più raffinate di tale commissione dipende anche dalla possibilità per le banche di produrre dati ed informazioni che richiedono l’adozione di tecniche contabili sempre più analitiche. con costi più elevati, mentre nella revisione più recente sono state eliminate le due banche con costi più elevati. In definitiva, la commissione interbancaria è composta da tre componenti, di cui la prima fissa destinata a coprire i costi di trattamento della singola operazione di pagamento (ricezione dei movimenti contabili, gestione delle contestazioni, trattamento informatico, gestione delle scritture contabili) e le restanti due variabili costituite, rispettivamente, da una componente relativa alle misure collettive di sicurezza (sistemi di autorizzazione, controllo del codice segreto, sistemi di prevenzione frodi, assicurazione contro rischi, introduzione del microcircuito) e da una componente relativa al rischio che le banche emittenti sostengono a fronte della garanzia del pagamento riconosciuta all'esercente, correlata al tasso di frodi sulle transazioni. Altro significativo aspetto del metodo sopra descritto riguarda la necessità di 46 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito Le iniziative svolte nell’ambito del LABORATORIO SUI SERVIZI A RETE 1. 2. 3. 4. 5. La rete di trasmissione e l’efficienza del sistema elettrico (20 novembre 2002 – mattina) Relatori/Discussant: a. Francesco Silva; b. James Bushnell; c. Luigi Prosperetti. Problematiche regolamentari nel radiomobile (15 gennaio 2003 – pomeriggio) Relatori/Discussant: a. Christian Hocepied; b. Sabino Cassese; c. Luigi Prosperetti; d. Vittorio Colao; e. Mauro Sentinelli. La regolazione dell’energia in Italia: un primo bilancio (19 febbraio 2003 – mattina) Relatori/Discussant: a. Jorge Vasconcelos; b. Sabino Cassese; c. Luigi Prosperetti; d. Massimo Romano; e. Giuseppe Gatti; f. Pippo Ranci. La regolazione delle tlc in Italia: un primo bilancio (14 marzo 2003 – mattina) Relatori/Discussant: a. Andrea Oglietti; b. Enzo Pontarollo; c. Claudio Leporelli; d. Luigi Prosperetti; e. Antonio Pilati. La liberalizzazione del trasporto ferroviario (7 maggio 2003 – mattina) Relatori/Discussant: a. Vincenzo Patrizi; b. Giovanni B. Nuzzi; c. Giuseppe Sciarrone; d. Giancarlo Laguzzi; e. Mario Sebastiani. 47 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito 6. 7. 8. 9. Regulatory approaches in the perspective of access and content providers convergence (11 giugno 2003 – pomeriggio) Relatori/Discussant: a. Roberto Pardolesi; b. David McGowan; c. Roberto Viola; d. Andrea Camanzi; e. Giuseppe Sammartino; f. Andrea Costa. Il punto sulla regolamentazione (24 giugno 2003 – mattina) Relatori/Discussant: a. Gustavo Ghidini; b. Sabino Cassese; c. Robert Baldwin; d. Roberto Pardolesi; e. Marcello Clarich; f. George Yarrow; g. Francesco Silva; h. Luigi Prosperetti; i. Fabio Gobbo. Servizi postali (9 luglio 2003 – mattina) Relatori/Discussant: a. Vincenzo Visco Comandini; b. Gregory Sidak; c. Enzo Cardi; d. Marco D’Alberti; e. Livia Magrone. La moltiplicazione dei regolatori nelle tlc (22 ottobre 2003 – mattina) Relatori/Discussant: a. Sabino Cassese; b. Bianca Maria Martinelli; c. Giovanni Calabrò; d. Andrea Camanzi; e. Fabio Macaluso; f. Alessandra Vulterini; g. Luigi Prosperetti. L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito 10. I servizi pubblici locali: “molto rumore per nulla”? (18 novembre 2003 – mattina) Relatori/Discussant: a. Sabino Cassese; b. Michele Grillo; c. Giulio Napolitano; d. Marco Dugato; e. Andrea Zoppini; f. Andrea Pezzoli; g. Fabio Gobbo. 11. Il settore idrico: quanta acqua sotto i ponti? (10 dicembre 2003 – mattina) Relatori/Discussant: a. Sabino Cassese b. Laura Castellucci; c. Alfredo Fioritto; d. Michael Saunders; e. Giovanni Fraquelli; f. Giuseppe Caia; g. Gioacchino Gabbuti; h. Andrea Lolli; i. Gilberto Muraro; j. Fabio Gobbo. 12. Settore elettrico: luci ed ombre di una liberalizzazione incompiuta (27 gennaio 2004 – mattina) Relatori/Discussant: a. Sabino Cassese; b. Fabio Gobbo; c. Alberto Biancardi; d. Alberto Clô; e. Carlo Malinconico; f. Luigi Prosperetti; g. Sergio Garribba; h. Carlo Andrea Bollino; i. Massimo Romano. 49 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito 13. Titolo V della Costituzione e sviluppo delle reti (3 marzo 2004 – mattina) Relatori/Discussant: a. Sabino Cassese; b. Pippo Ranci; c. Alfredo Macchiati; d. Fabio Gobbo; e. Andrea Camanzi; f. Andrea Costa; g. Luigi Prosperetti; h. Antonio Bernardi; i. Roberto Pardolesi. 14. La legge Gasparri (31 marzo 2004 – mattina) Relatori/Discussant: a. Sabino Cassese; b. Antonio Pilati; c. Ottavio Grandinetti. 15. Le imprese del settore delle tlc parlano alle istituzioni (21 aprile 2004 – mattina) Relatori/Discussant: a. Fabio Gobbo; b. Roberto Pardolesi; c. Giulio Napolitano; d. Antongiulio Lombardi; e. Andrea Camanzi; f. Biancamaria Martinelli; g. Giovanni Amendola; h. Francesca Quadri; i. Vincenzo Lo Bianco. 16. Quale mercato per i servizi postali? (26 maggio 2004 – mattina) Relatori/Discussant: a. Sabino Cassese; b. Vincenzo Visco Comandini; c. Sture Wallander; d. Robert Cohen; e. Ugo Arrigo; f. Enzo Cardi; g. Livia Magrone; h. Bruno Spadoni. L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito 17. Gli aeroporti tra mercato e servizio (22 giugno 2004 – pomeriggio) Relatori/Discussant: a. Fabio Gobbo: b. Alberto Clô: c. Mario Sebastiani: d. Giovanni Paramithiotti; e. Guido Stazi; f. Diego Piacentino; g. Leopoldo Conforti; h. Andrea Belardini; i. Silvano Manera; j. Angelo Nicoletti. 18. Liberalizzazione e Regolazione del Settore del Gas (27 ottobre 2004 – mattina) Relatori/Discussant: a. Luigi Prosperetti; b. Giovanni Calabrò; c. Claudio di Macco; d. Pippo Ranci; e. Yvonne Barton; f. Massimo Romano. 19. Digital Rights Management: verso un’egemonia del controllo privato delle informazioni digitali? (17 novembre 2004 – mattina) Relatori/Discussant: a. Roberto Pardolesi; b. Roberto Caso; c. Andrea Rossato; d. Giovanni Ramello; e. Massimiliano Granieri; f. Andrea Giannaccari; g. Giovanni Pascuzzi. 20. Esperienze di tutela della concorrenza in Italia (15 dicembre 2004 – mattina) Relatori/Discussant: a. Franco Locatelli; b. Marco D’Alberti; c. Fabio Gobbo; d. Michele Grillo. 51 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito 21. Gli standard ambientali nei servizi a rete: vincolo od opportunità? (26 gennaio 2005 – mattina) Relatori/Discussant: a. Fabio Gobbo; b. Marcello Clarich, c. Alessandro Corsi, d. Laura Castellucci, e. Paolo Dell’Anno, f. Giulio Napolitano. 22. Il Trasporto Pubblico Locale: risultati e prospettive (1° marzo 2005 – mattina) Relatori/Discussant: a. Fabio Gobbo; b. Andrea Boitani; c. Giuliano Fonderico; d. Linda Lanzillotta; e. Guido Stazi; f. Vincenzo Visco Comandini. 23. Le regole di accesso alle reti nei settori dell'energia (23 marzo – mattina) Relatori/Discussant: a. Fabio Gobbo; b. Alberto Biancardi; c. Francesco Lo Passo; d. Luca D'Agnese; e. Paolo Mosa; f. Tullio Fanelli; g. Sergio Garribba. 24. Margin squeeze e replicabilità delle offerte dei concorrenti nelle TLC: Usa, Europa, Italia (19 aprile – mattina) Relatori/Discussant: a. Joseph Gregory Sidak; b. Martin Cave; c. Damien Geradin; d. Enzo Pontarollo; e. Roberto Pardolesi; f. Luigi Prosperetti. L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito 25. Diverse ottiche dei mercati dell’energia elettrica (25 maggio – mattina) Relatori/Discussant: a. Fabio Gobbo; b. Alessandro Noce; c. Guido Bortoni; d. Massimo Orlandi; e. Pier Luigi Parcu; f. Simone Mori; g. Luigi Prosperetti. 26. La rete carburanti: una razionalizzazione”razionale”? (21 giugno – mattina) Relatori/Discussant: a. Fabio Gobbo; b. Roberto Pardolesi; c. Alberto Clô; d. Pasquale De Vita; e. Roberto Timpani; f. Daniela Primicerio; g. Giovanni Calabrò. 27. Cambiamento tecnologico e concorrenza nelle tlc: quale ruolo per la regolamentazione? (19 luglio – mattina) Relatori/Discussant: a. Giulio Napolitano b. Sandro Frova; c. Brian Williamson; d. Maurizio Decina; e. Claudio Leporelli; f. Antonello De Tommaso; g. Enzo Pontarollo; h. Luigi Prosperetti. 28. Modernizzazione antitrust e poteri dell’Agcm (4 ottobre 2005 – mattina) Relatori/Discussant: a. Roberto Pardolesi; b. Antonio Catricalà; c. Aldo Frignani; d. Federico Ghezzi; e. Cristoforo Osti. 53 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito 29. I servizi a rete nella manovra finanziaria: tassazione o investimenti? (8 novembre 2005 – mattina) Relatori/Discussant: a. Fabio Gobbo; b. Luigi Prosperetti; c. Giulio Napolitano; d. Carlo Andrea Bollino; e. Luigi Cappugi; f. Massimo Romano; g. Michele Vietti. 30. Verso una nuova disciplina dei settori idrico-ambientali (13 dicembre – pomeriggio) Relatori/Discussant: a. Fabio Gobbo; b. Giulio Napolitano; c. Luca Arnaudo; d. Claudio De Vincenti; e. Renato Drusiani; f. Edo Ronchi. 31. La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito (24 gennaio 2006 – mattina) Relatori/Discussant: a. Roberto Pardolesi; b. Giuseppe Zadra; c. Alberto Heimler; d. David Evans; e. Maurizio Trifilidis. L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito Gli sponsor delle attività del LSR – Company Profile∗ Il Gruppo Acea è attivo nel settore idrico (ciclo integrato delle acque), nella filiera dell’energia elettrica, nell’illuminazione pubblica e nel gas. Adottando la scelta della sostenibilità, Acea integra l’obiettivo di soddisfare i clienti con quello di creare valore per gli azionisti, l’attenzione alle esigenze della collettività e il rispetto dell’ambiente; valorizza le capacità professionali dei dipendenti e responsabilizza il management alla realizzazione degli obiettivi aziendali.Il forte radicamento nel territorio, l’esperienza consolidata nell’area romana e la valorizzazione dell’indotto da una parte, la politica delle alleanze, dall’altra, rappresentano il motore di uno sviluppo volto a conseguire la massa critica necessaria per massimizzare efficienza e competitività a livello nazionale. L’Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori, denominata in breve Assorimorchiatori, da oltre 50 anni riunisce le società concessionarie del servizio di rimorchio nei porti italiani. Nel 1952 un gruppo di armatori, concessionari del servizio di rimorchio in sette porti italiani, fondarono a Roma l’Unione Nazionale fra gli Armatori di Rimorchiatori Marittimi e Portuali” allo scopo di poter affrontare e discutere le varie problematiche del settore. Col passare del tempo gli associati sono diventati sempre più numerosi e nel 1971 la più antica Unione venne sostituita dall’Associazione Italiana Armatori di Riomorchiatori, che attualmente riunisce le concessionarie del servizio di rimorchio portuale, presenti in oltre 40 porti italiani Il Gruppo Autostrade si posiziona al primo posto in Europa tra i concessionari di costruzione e gestione di autostrade a pedaggio e dei connessi servizi alla mobilità. In Italia circa 4 milioni di viaggiatori, pari all’8% della popolazione, transitano quotidianamente sulla rete del Gruppo, che si estende per 3408 km e che ha la funzione di avvicinare il Paese al baricentro socio-economico dell’Europa, assicurando un’efficace articolazione territoriale e un indispensabile servizio alla mobilita’ presso le maggiori aree metropolitane. La missione del gruppoprevede che le persone cooperino per progettare, costruire e sviluppare una rete autostradale funzionale allo sviluppo sociale ed economico del Paese, garantendo sicurezza e mobilità. LEnte Nazionale per l'Energia Elettrica nasce nel 1962, con il compito di esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica. Nel 1992, cambia l'assetto giuridicoistituzionale del settore elettrico nazionale ed Enel diventa Società per Azioni. Nel 1999, il settore elettrico nazionale viene liberalizzato ed Enel partecipa attivamente a questo processo, e alla definizione della nuova architettura del sistema elettrico nazionale. Attualmente la missione di Enel è quella di essere il più efficiente produttore e distributore di elettricità e gas, orientato al mercato e alla qualità del servizio, con l’obiettivo di creare valore per gli azionisti, di soddisfare i clienti e di valorizzare tutte le persone che vi lavorano. ∗ I profili qui riportati sono tratti dai siti internet degli operatori. 55 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito Nata nel luglio 1999, Energi è oggi uno dei protagonisti del mercato libero italiano dell'elettricità e del gas naturale. Dal 1999 ad oggi ha centrato obiettivi ambiziosi e l’obiettivo è continuare a crescere, consolidando il posizionamento e contribuendo a uno sviluppo intelligente e sostenibile del mercato italiano dell'elettricità e del gas naturale. In questa prospettiva, la mission consiste nel sostenere la crescita del sistema energetico italiano, investendo per migliorare l'efficienza della produzione, per costruire nuovi impianti e per assicurare gli asset necessari allo sviluppo della nostra economia, conciliare produttività e ambiente, scegliendo soluzioni tecnologiche innovative e accrescendo la produzione da fonti rinnovabili e promuovere una nuova "cultura dell'energia", aiutando i clienti a usare in modo consapevole elettricità e gas. Nata come amministrazione autonoma nel 1905, FS ha assunto dapprima (1985) la forma di ente pubblico economico e in seguito (1992) quella di Società per Azioni a totale partecipazione pubblica. Attualmente, FS è chiamata ad operare in uno scenario economico caratterizzato dalla liberalizzazione e dalla concorrenza. La missione del Gruppo si fonda dunque sui medesimi valori di ogni altra azienda che deve misurarsi responsabilmente con il mercato, con il proprio azionista, con il personale quali la centralità del cliente, la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, il rigore nella gestione economica, l’innovazione, la razionalizzazione dei processi industriali. Il Gruppo intende confermare la propria leadership nella comunità e nel mercato e interpretare le istanze di cambiamento in modo coerente e tempestivo. Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) è una Società per Azioni, istituita con il d.lgs. 79/99 ed operativa dal 1° aprile del 2000, sorta nell'ambito della riorganizzazione del sistema elettrico. Le attività del GRTN riguardano la trasmissione di energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione, la cui gestione è stata affidata alla società in regime di concessione ed il dispacciamento, attività quest'ultima che coordina il funzionamento degli impianti di produzione, della rete di trasmissione nazionale e delle reti ad essa connesse e dei servizi ausiliari del sistema elettrico. La missione del GRTN consiste nel garantire un servizio di pubblica utilità attraverso l'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica e la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale ad alta ed altissima tensione. Dopo aver acquisito la licenza UMTS con il nome di Andala nel novembre 2000 con un'offerta di 3,2 miliardi di euro, 3 si è affermato come il principale operatore di Mobile Video del mercato italiano. 3 Italia è controllata dal gruppo Hutchison Whampoa, la multinazionale con sede a Hong Kong che, oltre ad essere titolare di 10 licenze UMTS nel mondo, opera in diversi settori industriali: porti, energia, immobiliare, turismo, grande distribuzione e telecomunicazioni. In Italia, Hutchison Whampoa ha realizzato il più grande investimento estero dai tempi del piano Marshall. Nel mercato italiano, 3 punta sulla realizzazione di nuovi standard di innovazione ed eccellenza nella qualità del servizio e della rete, sulla creazione di un'offerta all'insegna della trasparenza, della semplicità e della convenienza di prezzo, e sullo sviluppo di un portafoglio di servizi tagliati su misura per le esigenze del mercato. L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito Il Gruppo Macquarie (“Macquarie”) è tra i principali fornitori internazionali di servizi finanziari e di investment bank. La capitalizzazione di mercato ammonta a circa 10 miliardi di euro. A partire dagli anni 90, Macquarie ha riconosciuto il potenziale delle infrastrutture come mercato emergente in cui investire. Attualmente Macquarie rappresenta il leader globale nell’acquisizione e nel management di asset infrastrutturali, gestendo circa 19 miliardi di euro di equity in infrastrutture per conto di fondi pensione, investitori retail e investitori istituzionali in tutto il mondo. Detiene, tra le altre, partecipazioni nelle società aeroportuali di Roma, Birmingham, Bristol, Bruxelles, Copenhagen, Adelaide e Sydney. Telecom è uno dei principali gruppi europei operanti nell’Information and Communication Technology. Il gruppo, operante da più di cento anni nel settore delle telecomunicazioni è oggi presente significativamente nel mondo dei media e di internet e coinvolge operatori del calibro di Tim, Finsiel, Olivetti Tecnost, Telecom Italia Lab, Telecom Italia Media. Attualmente, Telecom si propone di offrire tecnologie e servizi sempre più avanzati, assicurando un’opportunità di crescita per sé e per l’intero Paese. Alla crescita economica e civile della società, esso intende contribuire, mettendo a disposizione il proprio patrimonio di competenze e tecnologie, anche in campi come la cultura, le iniziative sociali, sportive, didattiche, la ricerca scientifica. Fondata nel 1997, è l'unico operatore Europeo che offre servizi integrati di telefonia fissa, mobile ed internet. Detiene la più estesa ed articolata rete di telecomunicazioni tra gli operatori non dominanti. È il primo operatore alternativo sul mercato di telefonia fissa, è al primo posto in Italia tra i portali internet ed è al terzo posto tra i maggiori Internet Service Provider italiani. Wind è anche il terzo operatore mobile italiano. La filosofia alla base delle strategie Wind è imperniata su tali principi: superare l'esistente rompendo con le regole tradizionali delle TLC per creare nuovi spazi di mercato, rappresentare l’operatore che garantisce l’accesso unico alla comunicazione indipendentemente dalla tecnologia utilizzata e privilegiare l'essere umano per soddisfare i bisogni delle persone e valorizzarne la creatività. 57 L R S La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito L R S