I Quaderni del Laboratorio – Numero 1, 2006
Cambiamento tecnologico e concorrenza nelle tlc
La concorrenza nei sistemi di pagamento.
Il caso delle carte di credito
a cura di
Danicla Fratini (*)
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Laboratorio sui Servizi a Rete
Gruppo di ricerche industriali e finanziarie
Libera Università Internazionale dLeRgli Studi Sociali – Guido1 Carli
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
Il Laboratorio sui Servizi a Rete (LSR)
Il Laboratorio sui Servizi a Rete (LSR) è un'iniziativa promossa nell’ambito del
Grif (Gruppo di ricerche industriali e finanziarie) da un comitato costituito dai
Proff. Sabino Cassese, Fabio Gobbo, Giulio Napolitano, Roberto Pardolesi e Luigi
Prosperetti. Nasce, nel novembre del 2002, con la finalità di favorire la ricerca e lo
studio su temi di regolamentazione e tutela della concorrenza nelle industrie a rete coinvolgendo voci autorevoli italiane e straniere del mondo accademico, istituzionale ed imprenditoriale.
I risultati di tali attività vengono discussi nell'ambito di workshop, incontri di
cadenza mensile tra relatori ed un pubblico selezionato di discussant, anch’essi
provenienti dalle summenzionate realtà. La forma dell’incontro di lavoro si presta
particolarmente a favorire l’emergere di un confronto aperto ed informale che possa permettere ai rappresentanti dei vari “mondi” coinvolti di testare la validità
delle proprie posizioni: in altre parole, l’idea sottostante alle attività del LSR è
quella di creare un ideale “ponte” tra queste realtà stimolando un fruttuoso
scambio intellettuale.
Nel corso degli anni il ventaglio degli argomenti trattati si è allargato dalle tipiche network industries (telecomunicazioni, elettricità, gas, trasporti e poste) per
coinvolgere l’esame di settori quali i servizi pubblici locali, l’idrico, l’aeroportuale,
l’ambiente e l’analisi di tematiche trasversali come la valutazione dell’operato delle autorità indipendenti, la proliferazione dei regolatori, l’analisi delle performance della regolazione etc.
Al finanziamento delle attività del LSR hanno contribuito varie società ed istituzioni italiane tra cui Acea, Assorimorchiatori, Autostrade, Enel, Energia, Ferrovie dello Stato, Grtn, H3G, Poste Italiane, Telecom Italia, Tim, Vodafone e
Wind.
Il successo delle iniziative ha indotto il comitato promotore ad apportare da
quest’anno alcune importanti infatti i contenuti di ciascun workshop saranno
concepiti e progettati di concerto con gli sponsor, in modo da organizzare
un’attività di ricerca che risponda al meglio alle esigenze del mondo delle imprese.
Inoltre, a partire dal 2005, viene curata una pubblicazione – scaricabile in formato elettronico sulla pagina Web del LSR – che raccoglie le risultanze più significative emerse sia in occasione dell’attività di studio condotta, che nel corso del dibattito che tradizionalmente coinvolge la platea nella parte conclusiva dei seminari. Coerentemente alla natura “sperimentale” delle attività del LSR, saremo particolarmente grati a quanti ci segnaleranno aree da migliorare o ci faranno pervenire suggerimenti e/o critiche scrivendo all’indirizzo email [email protected].
(*) Luiss Guido Carli – Roma.
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
La concorrenza nei sistemi di pagamento.
Il caso delle carte di credito
Luiss Guido Carli, Sala Colonne – 24 gennaio 2006
Relazioni di
Roberto Pardolesi (Luiss – Guido Carli)
Giuseppe Zadra (Associazione Bancaria Italiana)
Alberto Heimler (Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato)
David Evans (LECG)
Maurizio Trifilidis (Banca d’Italia)
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
Introduzione – Danicla Fratini
(Luiss Guido Carli)
dapprima nel maggio del 1999
con il Financial Service Action
Plan che ha contribuito allo sviluppo di un quadro normativo
per incentivare l’integrazione
dei servizi finanziari; successivamente, nel dicembre del 2005,
con il Libro Bianco sulla Politica
dei servizi finanziari 2005-2010
dove sono state indicate le priorità strategiche dell’Unione per
il prossimo futuro e, più recentemente, con l’avvio, nei primi
mesi del 2006, di un’indagine
conoscitiva sul settore del retail
banking finalizzata ad incrementare il livello di conoscenza e di
informazione sui servizi finanziari (in particolare, dei pagamenti a mezzo carta) così da
individuare inefficienze presenti nel settore e prefigurare opportuni interventi normativi,
anche attraverso il ricorso a coerenti azioni della Commissione e delle diverse Autorità nazionali.
Il peso economico dei servizi di
pagamento attraverso carte di
credito o di debito per il territorio europeo è ben rappresentato
dal volume degli acquisti effettuati attraverso tale mezzo di
pagamento che, nel 2005, è risultato pari 1.350 miliardi di
euro, mentre il volume complessivo delle commissioni corrisposte nello stesso anno ha
superato i 25 miliardi di euro.
Si stima, inoltre, che il servizio
di pagamento a mezzo carta è
in grado di produrre circa il 25
L’industria dei servizi finanziari, ed in particolare il settore dei
servizi di pagamento a mezzo
carta, assume un ruolo determinante per lo sviluppo di
un’economia di mercato perché
se da un lato si propone di soddisfare esigenze sempre maggiori e più sofisticate delle imprese e dei consumatori,
dall’altro, costituisce uno stimolo alla crescita economica.
Affinché tale funzione possa essere svolta adeguatamente
nell’Unione europea è necessario assicurare un mercato dei
servizi finanziari efficiente e
competitivo il quale, oltre al
consolidamento ed all’effettiva
applicazione delle regole esistenti, presuppone il miglioramento dei principi della regolazione nel tentativo di assicurare
la convergenza fra le legislazioni dei diversi Stati membri ed,
in particolare, dei poteri attribuiti alle Autorità preposte alla
vigilanza dei mercati, lo sviluppo della competizione fra
fornitori dei servizi finanziari,
soprattutto a livello retail, ed il
rafforzamento
del
ruolo
dell’Unione europea nel processo di globalizzazione dei
mercati dei capitali.
L’importanza di tale processo
di riforma è stata sottolineata
dalla stessa Commissione europea in numerose occasioni,
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
oltremodo complesso il raggiungimento di progetti coraggiosi come quello relativo alla
creazione della Single European
Payment Area (SEPA).
Sempre nello stesso studio, sono state individuate numerose
barriere all’entrata di tipo strutturale, tecnico e comportamentale1.
per cento dei profitti complessivi sul totale realizzato dagli
operatori finanziari a livello retail.
Questi dati, contenuti nel Payment Cards Report (London,
2005), consentono di comprendere la rilevante portata degli
effetti che interventi di regolazione inadeguati potrebbero
generare sull’economia europea. Si spiega, in tal modo, anche
la crescente attenzione dedicata
a tale settore, sia da parte delle
Autorità preposte al controllo
ed alla relativa vigilanza che
hanno adottato numerose azioni di regolazione (ad esempio,
imponendo ai gestori dei singoli circuiti delle commissioni correlate ai costi ovvero eliminando alcune regole a sostegno delle architetture esistenti ritenute
anticompetitive) sia da parte
del
mondo
accademico,
nell’ambito del quale si è aperto
un acceso dibattito in ordine
all’analisi dei “potenziali” ostacoli allo sviluppo ordinato e
competitivo del mercato dei
mezzi di pagamento e degli
strumenti più idonei alla loro
rimozione.
Tali questioni, assumono notevole rilievo in quanto, come illustrato nelle indagini preliminari compiute dalla Commissione nella seconda metà del
2005 sul livello di concorrenza
nel settore delle carte di pagamento, il mercato europeo è caratterizzato da un elevato livello di frammentazione che rende
Fra le barriere di tipo strutturale
vengono annoverate la presenza di
circuiti di pagamento integrati verticalmente e di joint venture fra banche
locali. A questi ostacoli, si aggiungono
delle barriere tecniche costituite dalla
presenza di standard differenziati fra
gli Stati membri che rende più complesso per i gestori dei sistemi operare
su scala europea. Infine, sono state evidenziate alcune barriere comportamentali, fra cui si rileva la presenza
di: (1) accordi fra banche locali sul livello preferenziale di interchange fee,
sul livello (spesso elevato) di fallback
fee da applicare alle banche straniere
o sulle modalità di risoluzione delle
controversie; (2) accordi governativi
con i sistemi nazionali nei quali si prevedono, per alcuni membri del circuito, obblighi di comunicazione di informazioni sensibili senza condizioni
di reciprocità ovvero facoltà, riservate
solamente alle banche incumbents, di
determinare le regole disciplinanti il
circuito; (3) requisiti di appartenenza
che limitano le possibilità di accesso
da parte di operatori stranieri o di istituzioni diverse da quelle finanziarie;
(4) commissioni di accesso ai circuiti
di pagamento particolarmente elevate
ed, infine, (5) regole che irrigidiscono
la
concorrenza
come
la
nosurcharging rule (divieto dei commercianti di praticare un sovrapprezzo
per utilizzo della carta) o il divieto di
coobranding (divieto di stipulare ac1
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
Più in dettaglio, con riferimento
all’industria delle carte di credito, fra le condotte potenzialmente anti-competitive viene
annoverata la determinazione
in via centralizzata della interchange fee (IF) la quale, oltre a
poter configurare una fattispecie di price fixing, finisce per
condizionare l’esito del mercato
a valle in quanto rappresenta il
livello minimo di merchant fee
ossia della commissione applicata dalla banca acquirer
all’esercente.
Come dimostrato dalla Commissione nell’inchiesta svolta
nel 2005, sia i livelli della merchant fee che i livelli di interchange fee presentano delle variazioni significative fra i vari
Stati membri che non sembrano
essere giustificate dalla presenza di una configurazione di costo differente2.
A margine delle osservazioni in
merito a livelli di prezzo così
differenziati, sembra evidente
la presenza di elementi ostativi
al corretto funzionamento del
mercato dei servizi di pagamento attraverso carta che richiederebbero, oltre ad un esercizio di verifica, l’adozione di
interventi di regolazione corretti e ben delimitati.
La determinazione del livello
ottimale di interchange fee rappresenta la questione più delicata sotto il profilo competitivo.
merchant
f ee
richieste
per
l’accettazione di carte emesse da circuiti internazionali sono più elevate,
in media, rispetto a quelle richieste
per carte appartenenti a circuiti nazionali); e, infine, per dimensione
dell’esercente (nell’ambito dei circuiti
internazionali le commissioni, richieste alle imprese di dimensioni ridotte
sono più elevate rispetto a quelle richieste per le imprese di maggiore
dimensione senza giustificazioni basate sul volume delle transazioni). Con
riguardo alla interchange fee sono
presenti, invece, delle variazioni di
prezzo per territorio (in alcuni stati
membri, le banche acquirers pagano
un livello di commissione interbancaria in media più elevato); per tipologia
di transazione all’interno di circuiti
diversi (gli acquirers pagano livelli di
interchange fee più elevati in media
per le transazioni con carta di debito o
credito internazionali rispetto alle
transazioni su circuiti nazionali); per
tipologia di transazione all’interno
dello stesso circuito (nell’ambito dello
circuito MasterCard e Visa, le banche
acquirers pagano una commissione
interbancaria maggiore, in media, sulle transazioni nazionali rispetto a
quelle cross-border).
cordi cooperativi con circuiti concorrenti o con soggetti diversi da quelli
finanziari con lo scopo di impedire ai
sistemi nazioni di competere con i circuiti internazionali MasterCard e Visa).
2 In particolare, con riguardo alle
commissioni di intermediazione si sono rilevate delle dispersioni o differenziazioni dei prezzi: fra stati membri (il livello di merchant fee in alcuni
stati membri, in media, più elevato rispetto ad altri); fra tipi di carta di pagamento (la commissione è maggiore
sulle carte di credito rispetto a quelle
di debito); fra categorie di merchants
(alcuni tipologie di commercianti,
come fiorai o ristoratori pagano in
media dei livelli di merchant fee più
elevati rispetto ad altre); fra circuiti (le
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
se determinata a livello decentrato, condurrebbero ad esiti di
mercato inefficienti. In particolare, se le banche determinassero individualmente le proprie
tariffe, le economie di rete del
sistema non sarebbero tenute in
adeguata considerazione, dato
che per la singola banca esse
rappresentano delle esternalità.
Il rischio è che le banche emittenti – considerato il potere di
monopsonio detenuto – fissino
delle commissioni per i titolari
di carta troppo elevate, disincentivando la diffusione di tale
sistema di pagamento, con effetti negativi anche per le banche che operano sull’altro lato
del mercato, quello degli esercenti. La fissazione centralizzata dell’ammontare della commissione interbancaria permette, invece, di tenere in adeguata
considerazione l’interesse generale del sistema alla più ampia
diffusione dei pagamenti a
mezzo carta.
Se da una parte, la IF rappresenta un elemento vitale per
l’equilibrio del sistema delle
carte di credito che fronteggia
una «domanda doppia» ed, al
tempo stesso, assicura la concorrenza intersistemica così da
garantire la sopravvivenza dei
sistemi cd. a quattro parti,
dall’altro, la sua presenza produce delle esternalità negative a
carico dei soggetti che decidono
di pagare in contanti. Supponendo un mondo razionale, infatti, l’acquirer cercherà di riva-
In un settore come quello delle
carte di pagamento che presenta connotazioni caratteristiche
di un two-sided market, la formulazione della strategia di prezzo
svolge due funzioni fondamentali perché, da un lato, deve essere idonea ad attrarre i due
versanti del mercato (cardholders e merchants) sui quali operano delle esternalità di rete incrociate in quanto variazioni
dei prezzi sul «primo versante»
del mercato producono necessariamente delle conseguenze
sul «secondo versante», potendo
indurre
quest’ultimo
all’abbandono del consumo - e,
dall’altro,
deve
assicurare
un’adeguata diffusione del servizio poiché il primo lato del
mercato sarà disposto ad aderire al sistema solo quando vi sia
un consistente numero di clienti
nell’altro e viceversa. In altri
termini, si tratta di risolvere
quello che gli economisti chiamano il “chicken-and-egg dilemma”.
Così come sostenuto dalla Banca d’Italia nel Provvedimento
Pagobancomat del 1° luglio 2004,
l’accordo sul livello di commissione interbancaria può essere
giustificato nel tentativo di diminuire i costi di transazione
che deriverebbero dalla contrattazione bilaterale o plurilaterale
del relativo importo. Inoltre,
l’accordo sul livello di IF permette di “internalizzare” gli effetti esterni che, qualora la
commissione interbancaria fos7
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
to e dalla presenza di incentivi
delle banche a competere solamente per l’acquisizione della
propria clientela diretta (di cardholders se si tratta di banche issuers e di merchants se si tratta
di banche acquirers) e non in
quelle parti del mercato per le
quali si profilano delle possibilità di collusione.
In altri termini, il sospetto che
ci si possa trovare di fronte ad
un’ipotesi di un cartello deriva
anche dalle numerose evidenze
empiriche le quali dimostrano
come, anche in assenza di una
IF, i sistemi di pagamento a
mezzo carta hanno continuato a
funzionare ed a generare profitti. Diventa allora utile domandarsi se è possibile una configurazione dei sistemi di pagamento a mezzo carta meno costosa
rispetto a quella fino ad ora
prefigurata e giustificata dalla
teoria dei two-sided markets ed
interrogarsi sulle alternative effettivamente percorribili: a) un
vincolo di correlazione ai costi,
ed in tale caso, individuare quali costi e relativi metodi di calcolo; b) l’eliminazione della IF.
Fermo restando, in entrambi i
casi, la necessità di stabilire
l’istituzione più idonea (Banca
centrale o Autorità di concorrenza) per disciplinare e/o correggere il funzionamento del
mercato.
In questa ottica si inserisce la
discussione di seguito sviluppata, nella quale il professor Roberto Pardolesi introduce il te-
lersi della IF pagata all’issuer
sul soggetto convenzionato
(merchant) e quest’ultimo tenterà di trasferire il maggior costo
sul mercato a valle e, come generalmente accade, per effetto
della «no-discrimination rule»,
finirà per aumentare il livello
complessivo dei prezzi. Il risultato finale è che tutti i consumatori saranno caricati di un costo
per un servizio che sarà goduto
solamente da una parte di essi.
Tuttavia, questo effetto non costituirebbe di per sé un problema di notevole rilievo perché il
commerciante non è in grado di
alzare i prezzi in maniera completamente libera e finirà, pertanto, per assorbire una parte dei
«costi di utilizzo del sistema»
delle carte di credito decisi dagli issuers, senza trasferirli a
valle.
Di contro, mentre gli incrementi
della interchange fee vengono
trasferiti dagli acquirers ai
commercianti e da questi ultimi
ai consumatori, non è altrettanto vero che eventuali risparmi
ottenuti dagli utilizzatori della
carta – che non sostengono costi
per l’utilizzazione del servizio –
si traducano in commissioni
minori richieste dagli issuers. In
tale di ragionamento, viene a
configurarsi “l’ipotesi collusiva” che coinvolge lo stesso
meccanismo di fissazione della
IF avvalorata anche dalla scarsa
capacità di resistenza dei commercianti di fronte al potere dei
gestori dei circuiti di pagamen8
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
finanziari.
Segue poi l’intervento di Alberto Heimler (AGCM) che, a fronte del fallimento di mercato generato dalla struttura dei prezzi
che caratterizza l’industria dei
circuiti di pagamento a mezzo
carta, propone un livello di IF
pari a zero ed, infine, la posizione della Banca d’Italia – illustrata nell’intervento di Maurizio Trifilidis – che giustifica la
fissazione della IF ritenendo
sussistenti le condizioni per
l’esenzione dal divieto delle intese e suggerisce un metodo di
regolazione della commissione
basata sulla correlazione ai costi.
ma delle carte di pagamento offrendo una lettura critica della
teoria dei two sided-market e delle principali implicazioni che
deriverebbero da una configurazione del mercato diversa da
quella prodotta dalla teoria economica tradizionale. Tali argomentazioni sono riprese dal
professor Evans che suggerisce,
laddove un intervento di regolazione sia ritenuto necessario,
l’opportunità che sia adottato
da una Autorità di settore. In
una prospettiva diversa, il presidente dell’Abi (Giuseppe Zadra) sottolinea l’importanza di
uniformità e certezza normativa
per il corretto funzionamento
del mercato europeo dei servizi
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
Roberto Pardolesi (Luiss Guido
Carli)
Secondo la teoria economica
consolidata sul tema, i problemi
derivanti dalla complessità delle relazioni sottostanti ai sistemi
delle carte di pagamento di tipo
associativo dovrebbe essere risolto in pooling ossia attraverso
la formazione di una joint venture tra enti emittenti ed enti
convenzionatori.
Seguendo tale schema la struttura centrale – il pooling – assumerebbe su di sé tutte le funzioni di cooperazione così da
assicurare il funzionamento del
circuito di pagamento ed, al
tempo stesso, consentire alle
diverse parti di competere per
attrarre i clienti (se sono issuers,
per attrarre cardholders, mentre
se sono acquirers, per attrarre i
merchants). Tale situazione viene definita come coo-petition.
In questo contesto, tra le funzioni assunte dal pooling vi sarebbe quella legata alla fissazione della interchange fee (IF)
ossia della commissione interbancaria multilaterale che assume un ruolo centrale per il
funzionamento del sistema in
quanto struttura ottimale ed insostituibile per la remunerazione del servizio. La IF svolge, infatti, la funzione di mantenere
l’equilibrio di un sistema che
fronteggia una domanda sdoppiata ed, al tempo stesso, assicura la sopravvivenza dei sistemi a quattro parti e, quindi,
della concorrenza intrasistemica, rispetto ai circuiti di tipo
proprietario.
Per analizzare il settore delle carte
di credito è necessario fare una
breve premessa sulle caratteristiche
e il funzionamento del sistema che
né consente l’operatività.
I circuiti di pagamento a mezzo
carta si compongono di diversi
soggetti che si interfacciano nello stesso mercato. In particolare, in quelli cd. a quattro parti o
associativi sono presenti un ente convenzionatore ossia una
banca (acquirer), il commerciante (merchant), un ente emittente
della
carta
(issuer)
e
l’utilizzatore della carta. Il convenzionatore è il soggetto che
rileva i crediti di acquisto del
commerciante nei confronti
dell’utente che decide di pagare
i propri acquisti a mezzo carta
di credito che viene emessa dalla banca emittente. Tali sistemi
devono essere distinti da quelli
cd. a tre parti o sistemi proprietari dove vi è corrispondenza
fra banca acquirer e banca issuer.
La funzionalità del sistema a
quattro parti non si basa su accordi singolarmente assunti tra
banca convenzionatrice e banca
emittente perché l’ipotesi di relazioni bilaterali, oltre ad essere
ingovernabile da un punto di
vista dei costi transattivi, sarebbe pregiudicata anche dalla minaccia di hold-up che renderebbe difficile il raggiungimento
stesso dell’accordo.
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
discriminazione, ad esempio,
rispetto a chi paga in contanti.
Questo ha consentito alla
Commissione di escludere la
NDR dal divieto di cui all’art.
81 e di ritenerla, invece, necessaria alla stabilità del sistema
industriale perché, altrimenti,
sarebbero stati favoriti i sistemi
proprietari a tre parti.
La Commissione è giunta al
medesimo risultato anche per
quanto riguarda la HAC. Oltre
alla affermazione della compatibilità con la disciplina antitrust escludendo, pertanto, la
possibilità che si tratti di una
pratica legante, detta clausola è
stata ritenuta necessaria ad assicurare il corretto funzionamento del sistema perché garantisce al possessore della carta di credito che tale mezzo di
pagamento sarà accettato in tutti gli esercizi convenzionati.
Relativamente alla HAC, è necessario sottolineare il risultato
della litigation americana Visa
Ceck/Mastermoney che, formalizzatasi nel 2001, è giunta ad
una “conclusione” nel 2003 con
un accordo attraverso cui Visa e
MasterCard, per proteggersi
dal rischio di una sanzione di
maggiore entità da parte del
giudice antitrust, hanno accettato una transazione per circa 3,2
miliardi di dollari da risarcire ai
commercianti. Si ricorda, infatti, che la classe dei commercianti – 4 milioni di soggetti – capeggiati da Wal-Mart aveva intentato l’azione contro Visa e
Accanto alla commissione interbancaria, la stabilità ed il
funzionamento dei circuiti di
pagamento è assicurata dalla
presenza di particolari condizioni contrattuali nelle convenzioni sottoscritte dai merchants
con gli enti convenzionatori
quali, ad esempio, la nodiscrimination rule (NDR) ossia
l’impegno a non discriminare
rispetto ai mezzi di pagamento
e la honor-all-cards rule (HAC)
cioè l’impegno ad accettare il
pagamento con tutti i tipi di
carta di pagamento afferenti alla stessa famiglia.
Nel 2001, la Commissione europea si è pronunciata sulle
clausole sopra indicate affermando l’estraneità delle stesse
dall’applicazione del divieto di
cui all’art. 81 del Trattato.
Relativamente
alla
nodiscrimination, la Commissione,
avvalendosi della collaborazione con la Researve Bank, ha effettuato una ricognizione empirica
degli effetti derivanti dalla eliminazione della clausola nei
paesi che hanno optato per tale
soluzione tra cui si ricordano,
in particolare, il Regno Unito,
l’Australia e i Paesi Bassi. I risultati dell’analisi hanno dimostrato che l’eliminazione della
regola in questione non ha prodotto, in una prospettiva intrasistemica, particolari vantaggi
per i commercianti i quali non
si sono avvalsi della possibilità
di ri-orientare l’utilizzo dei
mezzi di pagamento attraverso
11
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
81
del
Trattato
mentre,
dall’altro, negli USA sulla medesima questione si realizza il
più consistente settlement della
storia antitrust nord-americana.
Questi differenti risultati generano sicuramente dei sospetti
che si cerca di chiarire di seguito. Da un punto di vista economico, il funzionamento del
mercato della carte di pagamento viene ricostruito secondo
la teoria dei two-sided markets
dove il servizio o prodotto è
fornito contemporaneamente a
due insiemi di utilizzatori, in
particolare, i commercianti e gli
utilizzatori della carta, che hanno bisogno gli uni degli altri
perché una certa transazione
venga ad esistenza ed a tale
scopo si interfacciano con una
piattaforma per la gestione del
sistema.
Un tipico two-sided market è
rappresentato, ad esempio, dal
settore dei software nel quale i
programmatori che preparano
pacchetti applicativi si contrappongono agli utilizzatori di software e l’operating system rappresenta la piattaforma (la più
comune è Windows). Lo stesso
vale per il settore dei videogiochi dove i due versanti del mercato sono costituiti rispettivamente da utilizzatori e sviluppatori dei videogiochi, mentre
la piattaforma è rappresentata
dal produttore della console.
Anche nel settore dell’editoria
si configura un two-sided market,
laddove ai lettori si contrap-
MasterCard formulando una richiesta di risarcimento dei danni antitrust pari a 100 miliardi
di dollari. Di fronte alla prospettiva di una esposizione risarcitoria per 300 miliardi di
dollari - nel sistema statunitense opera, infatti, la triplicazione
del danno - anche una percentuale di perdita dell’1 per cento
sarebbe stata troppo rischiosa
ed è ragionevole che le parti
abbiamo optato per la transazione effettivamente raggiunta.
La clausola in questione era stata contestata dagli attori perché
riconducibile ad una fattispecie
di tye-in ossia di vendita gemellata che costringeva i commercianti ad accettare diverse carte
di pagamento più costose e più
svantaggiose per poterne onorare una. I rappresentanti dei
commercianti ritenevano, inoltre, che l’applicazione della
HAC avesse avuto l’effetto negativo di impedire la diffusione
della carta pin – un servizio più
o meno equivalente al nostro
servizio bancomat on line – per
agevolare la sua sostituzione
con la segnature off-line debit card
che presenta gli stessi costi della tradizionale carta di credito,
con il solo scopo di incrementare il valore delle commissioni a
favore delle banche emittenti.
Formulando un confronto tra i
due punti di vista estremi si osserva, da un lato, la Commissione che si pronuncia in merito
alla assoluta estraneità della
clausola al divieto di cui all’art.
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
altà estremamente semplici secondo cui, da un lato, occorre
imporre un costo a ciascun versante del mercato in base a
quanto è in grado di sopportare
e, dall’altro, è necessario prestare attenzione alle esternalità
positive incrociate (ossia fra i
due gruppi di utenti) in modo
da rendere conveniente per entrambi i versanti del mercato
l’appartenenza al sistema e,
quindi, l’utilizzo della piattaforma.
In particolare, occorre tenere
conto del surplus eventualmente generato sul primo versante
derivante dalla fruizione del
servizio sul secondo, perché
quanto più è elevato detto surplus, tanto minore è il prezzo
che potrà essere praticato sul
secondo versante e viceversa.
La presenza dell’impresa sul
mercato – del circuito di pagamento nel nostro caso – si giustifica con la funzione di intermediazione, necessaria per “internalizzare” il valore creato da
un gruppo di utilizzatori per
l’altro gruppo. L’esempio più
banale è quello dei giornali che
sono disponibili la mattina alla
stazione della metropolitana.
Evidentemente, in tale caso, il
surplus generato nel primo versante del mercato (pubblicitari)
è talmente elevato da consentire
una distribuzione gratuita del
giornale (piattaforma) al secondo versante (utilizzatori del
mezzo pubblico).
pongono i pubblicitari e il giornale rappresenta la piattaforma.
Altri esempi possono essere rintracciati nel settore della televisione commerciale generalista,
dove i due versanti del mercato
sono rappresentati dagli utenti
e dai pubblicitari oppure nel
settore della navigazione Internet dove ai navigatori si contrappongono i pubblicitari,
mentre le piattaforme sono
rappresentate, rispettivamente,
dalla televisione e dal portale.
Pensiamo, infine, alle agenzie
immobiliari, agli uffici di collocamento, agli ipermercati, alle
pagine gialle: tutti questi settori
rappresentano l’incredibile varietà di two-sided markets con la
quale costantemente ci confrontiamo.
In relazione a tali tipi di mercati
è possibile formulare tre considerazioni che consentono di
pervenire ad una corretta valutazione delle dinamiche che li
caratterizzano.In primo luogo,
secondo la teoria economica le
modalità di formazione dei
prezzi di equilibrio nei twosided markets non seguono le regole tipiche di un mercato concorrenziale, in funzione del
punto di incontro tra ricavo
marginale e costo marginale,
perché siamo in presenza di
due diverse funzioni di domanda. Secondo J. Tirole il modello di riferimento per i mercati a due lati dovrebbe, invece,
attenersi a due principi, apparentemente sfuggenti ma in re13
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
quattro parti, si osserva che
l’issuer si trova in una posizione
di monopsonio rispetto ai crediti contratti dall’acquirer ed, almeno in teoria, rappresenta
l’unico soggetto a sostenere il
rischio di default dell’utente delle sue carte. Di conseguenza, è
perfettamente plausibile che la
banca emittente richieda, oltre
ad una fee per l’emissione della
carta,
un
corrispettivo
all’acquirer per l’attività di intermediazione. La teoria dei
mercati a due fronti non consente, tuttavia, di escludere fenomeni di passing on del costo
imposto dall’issuer sul commerciante e da quest’ultimo sul
mercato a valle ed, in particolare, sui soggetti che pagano in
contanti.
Si osserva, infatti, che al vantaggio in termini di migliore
qualità del servizio per il cliente
che utilizza la carta di credito,
ciò vale ovviamente per il consumatore consapevole, si contrappone sicuramente un onere
ma anche un vantaggio per il
commerciante
rappresentato
dall’incremento della qualità
del servizio (quella stessa registrata dal consumatore consapevole). Il detentore della carta
di credito beneficia di tale vantaggio ma paga solamente per
una parte dei costi da esso derivanti rispetto al maggior incremento di valore ottenuto.
Chi paga in contanti sopporta,
invece, un aumento dei costi in
relazione alla assenza di una
Queste osservazioni confermano che la struttura di prezzo in
tali mercati segue delle logiche
diverse rispetto a quelle tradizionalmente presenti negli altri
contesti perché variazioni di
prezzo su un versante della
domanda producono effetti anche sull’altro, con la conseguenza che se si sbaglia la strategia di prezzo sul primo si rischia di rendere poco attrattiva
l’offerta sull’altro lato del mercato che potrebbe abbandonare
il consumo.
Tutto ciò non dovrebbe essere
dimenticato in sede antitrust
perché se non si tiene conto delle peculiarità di tali mercati, si
potrebbe arrivare al singolare
risultato di ritenere che la stessa
piattaforma che governa il sistema – quando vende o regala
il prodotto ad un versante e
contemporaneamente
pratica
prezzi alti sull’altro – sia responsabile di pratiche predatorie proprio perché compensa e
sussidia il primo versante del
mercato attraverso il surplus
derivante dal secondo.
Da questo deriva un’altra osservazione, secondo cui quando
si discute circa l’opportunità di
regolare l’azione della piattaforma alla base di un two-sided
market occorre agire con estrema cautela perché è necessario
verificare l’effettiva esistenza di
una market failure.
Ritornando al contesto delle
carte di credito, e in particolare
ai sistemi di tipo associativo a
14
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
to dalla legge di Gresham secondo cui, grazie al meccanismo sopra descritto, tutti sceglieranno di utilizzare la macchina fino a saturare i parcheggi e a renderli inutilizzabili.
In ogni caso, si deve tenere conto che la facoltà per il commerciante di rivalersi per intero sul
consumatore degli oneri sopportati non è illimitata e, quindi, il commerciante finirà sicuramente per assorbire una parte
di questi oneri. Se si tenta di riflettere su una logica diversa, ci
si accorge di trovarsi di fronte
ad un «gioco redistributivo a
somma zero» dove il vantaggio
delle banche emittenti potrebbe
stimolare in modo apprezzabile
la competizione all’interno del
sistema e, quindi, tradursi in
forma di ribasso dei costi sostenuti dal titolare della carta di
credito.
Se è verosimile che il sovrapprezzo contenuto nella interchange fee possa trasformarsi in
un vantaggio – o in una riduzione dei costi – per i titolari
della carta di credito è necessario che tali sconti procedano secondo il rapporto one-to-one. È,
tuttavia, probabile che non accada così: mentre i maggiori costi vengono trasferiti dall’issuer
al commerciante e da questi ai
consumatori, non è detto che i
risparmi ottenuti dai consumatori si trasformino in costi minori praticati dagli issuers. Difficilmente i commercianti, che
rappresentano l’anello debole
contropartita utile ai suoi fini e,
quindi, sotto il profilo antitrust
se è possibile parlare di una esternalità negativa in tale mercato questa è posta a carico di
coloro che pagano in contanti e
non certamente dei commercianti.
Infine, come ultimo aspetto da
rilevare, se si ammette la presenza di una distorsione in
forma di prezzi più alti e di assenza di beneficio a carico di
coloro che pagano in contanti,
allora siamo in presenza di una
tassa distorsiva in forma di sussidio incrociato che opera nei
confronti dei soggetti più evoluti incamerata dalle banche.
Queste considerazioni di carattere macroeconomico non sembrano, tuttavia, convincere perché, innanzitutto, i ruoli dei due
soggetti non sono fissi. In altre
parole, non si esclude che chi
paga con carta di credito una
determinata transazione non né
paghi un’altra in contanti (di
volta in volta le due posizioni
sono invertite). D’altro canto,
l’allocazione precisa di costi di
ciascun servizio normalmente è
impossibile si pensi, a titolo di
esempio, al servizio di parcheggio gratuito negli ipermercati. In tale contesto, infatti, si
realizza un sussidio incrociato
tra coloro che utilizzano la
macchina e coloro che non lo
fanno che è posto a carico di
questi ultimi: il rischio in questo caso è che si verifichi un fenomeno simile a quello descrit15
L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
condo il quale la fissazione di
una commissione multilaterale
da parte dell’associazione rappresenta una fattispecie di pricefixing - normalmente illecito –
per la quale è molto difficile
provare la presenza di un carattere redimente ai fini della esenzione, soprattutto nelle ipotesi in cui l’associazione delle
banche emittenti e/o committenti esprimono un potere di
mercato.
Inoltre, osserva Salop, il vantaggio deve essere misurato in
termini di benessere del consumatore e non soltanto in
chiave di efficienza allocativa.
In altre parole, non sembra accettabile sotto il profilo antitrust l’argomentazione secondo
cui la fissazione del prezzo
rappresenterebbe un modo per
sussidiare il monopolista affinché sia in grado di accrescere
l’output e ridurre conseguentemente il prezzo. Questo significherebbe accettare l’ipotesi di
sussidiare un cartello.
Infine, sempre lo stesso autore
sostiene che le banche emittenti
controllano i networks e, quindi,
hanno forti incentivi alla massimizzazione dei propri profitti
anziché il benessere dei consumatori. Basti pensare, ad esempio, ai cospicui investimenti in
attività pubblicitaria che, sebbene espressione di una tensione competitiva tra i soggetti
emittenti, sono essenzialmente
finalizzati alla «cannibalizzazione» delle altre carte.
della catena, saranno in grado
di rappresentare una linea di
resistenza sufficiente rispetto
alla concorrenza tra le banche
emittenti che potrebbe essere
addirittura perfetta e, come tale, incline a caricare la commissione interbancaria multilaterale di uno spessore che non corrisponde necessariamente alle
esigenze del mercato.
La situazione è molto vicina a
quella che si è verificata nel caso TIM-Omnitel attinente alle
tariffe fisso-mobile dove si assisteva ad una vivace concorrenza fra operatori della telefonia
cellulare mobile relativamente
ai clienti diretti frontali, ed assenza di rivalità per le tariffe
praticate
nei
confronti
dell’utente della rete fissa che
non avevano nessun collegamento con l’operatore di telefonia mobile per i quali, quindi,
non vi era possibilità di scelta.
Così accade nel caso qui esaminato dove i commercianti non
hanno sufficiente potere di reazione di fronte alla fissazione di
livelli eccessivamente alti della
IF da parte degli enti emittenti.
In altre parole, in tutte quelle
ipotesi in cui non sussiste alcun
rapporto tra il soggetto che determina il prezzo e coloro che
sono tenuti al pagamento crescono – per questi ultimi – le
difficoltà di reazione e, al tempo stesso, sorgono inquietanti
interrogativi.
Questa inquietudine è ben rappresentata da Steven Salop se16
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
canismi di espansione verticale
rappresentati dalle clausole che
abbiamo
evocato
all’inizio
(NDR e HAC) assicurano la
stabilità – nella logica di S. Salop – di un cartello orizzontale.
In definitiva, la esternalizzzazione dei maggiori costi su chi
paga in contanti distorce gli incentivi dei networks nel fissare
l’entità della interchange fee. Di
conseguenza, il fenomeno appena descritto insieme ai mec
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L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
Giuseppe Zadra (ABI)
In tale sede sembra utile osservare che nel caso delle carte di
pagamento siamo di fronte ad
un servizio o prodotto «di interesse generale diffuso» che, oltre a condizionare la qualità
della vita, per molte attività
rappresenta un elemento essenziale di successo commerciale.
A tale riguardo, gli aspetti che
assumono maggiore importanza per un’impresa attiva nel settore bancario sono la certezza
del diritto e l’effetto reputazione. Gli attori di tale mercato si
trovano quotidianamente di
fronte al problema di formulare
delle scelte ottimali basandole
su un trade-off tra benefici e costi che si traducono in incentivi
o disincentivi.
Si osserva, infatti, come il disincentivo più rilevante per gli operatori dell’industria dei servizi d pagamento con carta sia
rappresentato
proprio
dall’incertezza, in particolare,
quella normativa che genera un
elevato rischio economico, oltre
che reputazionale. L’incertezza
normativa potrebbe indurre le
imprese a compiere delle scelte
economiche scorrette tali da
generare, nella peggiore delle
ipotesi, delle crisi per l’intero
settore finanziario. In altri, termini una struttura di imprese
che opera in tale settore deve
essere sicura delle azioni da intraprendere per non incorrere
in violazioni della disciplina antitrust che possono produrre
costi molto elevati soprattutto
La prima caratteristica rilevante
del mercato delle carte di pagamento è rappresenta dalla
presenza di esternalità positive
rete. Il secondo carattere riguarda, invece, la natura del
prodotto che potremmo definire come un «prodotto congiunto», per il quale si configura un
tipico two-sided market.
Come sottolineato dalla teoria
economica prevalente, la presenza di un elevato numero di
soggetti nel mercato del convenzionamento e in quello
dell’emissione delle carte di
credito, rende impossibile il
raggiungimento di accordi bilaterali tra i singoli operatori. La
soluzione più idonea per affrontare un problema con queste caratteristiche è normalmente ritrovata nelle forme di cooperazione fra soggetti che appartengono ai due distinti versanti del mercato che, nel campo delle carte di credito, giunge
fino al circuito associativo. Tra
le funzioni cooperative esercitate dalla struttura orizzontale
che si viene a determinare vi
sarebbe anche la fissazione della multilateral interchange fee (IF)
corrisposta dalle banche convenzionatrici alle banche emittenti. Proprio tale pratica potrebbe essere vista come una
fattispecie di price fixing e, come
tale, produrre effetti distorsivi
della concorrenza, ma su questo
aspetto si tornerà in seguito.
18
L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
destare maggiori preoccupazioni rispetto alle modifiche intervenute fino ad ora nella disciplina nazionale.
La stessa Abi ha rappresentato
alla Commissione europea la
propria
opinione
circa
l’irragionevolezza di un sistema
come quello comunitario dove
la scelta per una banca ovvero
un circuito di pagamento se rimanere nazionale oppure aderire ad un sistema internazionale dipenda dalla maggiore probabilità
di
ottenere
l’autorizzazione
all’esercizio
della attività e dalla entità della
commissione interbancaria.
Di fronte a tale problematica, la
Commissione si è espressa confermando la presenza di notevoli differenze tra i sistemi di
pagamento presenti nei vari
Stati membri dove, in alcune
ipotesi, mancando una istituzione con compiti di vigilanza e
controllo, le stesse autorizzazioni vengono concesse a fronte
di un’analisi dei costi scarsamente penetrante e sofisticata.
A conferma della esigenza di
uniformità e di certezza normativa a livello comunitario vi sarebbe un’interessante iniziativa
finalizzata alla creazione di un
sistema di pagamento europeo
su base autoregolamentare e
cooperativa Single Euro Payment
Area (SEPA).
Le principali associazioni bancarie nazionali e circa 60 grandi
banche europee hanno stipulato
un accordo per la costituzione
in termini di pregiudizio alla
reputazione.
Nell’arco degli ultimi 10 anni,
l’ABI è stata coinvolta in diverse procedure di richiesta di autorizzazione in deroga alla disciplina delle intese – tutte omogenee sotto il profilo procedimentale – ma realizzate nella
consapevolezza degli elevati rischi da esse derivanti.
Si è osservato, infatti, come anche delle semplici richieste di
autorizzazione in deroga al divieto di intese hanno prodotto
degli effetti devastanti sotto il
profilo reputazionale anche se
questo fenomeno è stato in prevalenza riconducibile alla mancanza di una cultura antitrust
diffusa in un ambiente dove
troppo spesso si confonde una
richiesta di autorizzazione con
una condanna di un comportamento anticompetitivo.
I potenziali effetti destabilizzanti legati alla incertezza
nell’ambito delle procedure sopra indicate hanno stimolato un
ampio dibattito scientifico ed, al
tempo stesso, hanno promosso
un’attività di ricerca e di analisi
così da consentire agli operatori
del settore di acquisire una maturata conoscenza ed esperienza nel campo antitrust.
In un contesto di maturata certezza, si pone ora il problema
dell’impatto della disciplina e
della giurisprudenza comunitaria sul sistema di imprese italiane attive nel mercato delle
carte di pagamento che sembra
19
L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
genti investimenti – si assiste
all’assenza di iniziative a livello
comunitario volte a predisporre
un quadro regolatorio certo ovvero ad elaborare delle linee
guida che assicurino un maggiore livello di trasparenza.
Il risultato è sicuramente quello
di generare delle resistenze nel
praticare gli investimenti necessari e nello svolgimento della attività di ricerca che la realizzazione di un circuito del genere richiede. Di conseguenza,
solo i soggetti bancari più «europeisti» e quelli più propensi
al rischio hanno deciso di investire e di affrontare le incognite
derivanti dalla creazione del
nuovo circuito, mentre, i più
prudenti non intendono prendere parte al progetto. Allo stato generale di incertezza sopra
indicato, si deve aggiungere la
pressione rappresentata dalla
scadenza per la realizzazione
del SEPA stabilita dalla Commissione europea per il 2008.
Infatti, se da un lato, a livello
europeo non vengono forniti
chiarimenti circa le regole che
disciplineranno il nuovo circuito, dall’altro – questo rappresenta il secondo paradosso - si
cerca di imporre una pressione
attraverso l’individuazione di
una scadenza.
Sempre a tale riguardo, si vuole
sottolineare come la quantità di
informazioni, dati, ipotesi e
l’entità degli investimenti che la
creazione di una struttura così
complessa richiede, non può es-
di un organismo con il compito
di procedere alla costruzione
del nuovo servizio che partirà
inizialmente con tre prodotti
bancari con caratteristiche omogenee per tutti i soggetti aderenti al sistema: il direct debit,
il direct credit e le carte di credito. Tali prodotti saranno interscambiabili, e potranno essere
oggetto di scambio in tutto il
territorio europeo senza alcun
limite imposto dalla regolamentazione dei singoli stati membri.
Inoltre, a settembre del 2005, è
stato deliberato un framework
per le carte di pagamento che si
limita ad indicare quale condizione fondamentale per la
compatibilità con il SEPA la
possibilità di utilizzare la carta
presso i terminali di tutti gli esercizi commerciali senza alcuna limitazione.
A tale scopo, il nuovo sistema
sta provvedendo alla realizzazione della interoperatività tecnica su tutto il territorio europeo, ma si trova di fronte ad un
profondo stato di incertezza dal
momento che la Commissione
non ha, ancora, chiarito lo
schema di business e il valore
della interchange fee compatibili
con la disciplina comunitaria.
Ciò che sembra paradossale è
che di fronte ad una iniziativa
così importante, la cui validità
si estende all’intero territorio
comunitario – il sistema dovrebbe, infatti, coinvolgere circa
trenta circuiti fra nazionali ed
internazionali e richiedere in20
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
nire
maggiore
chiarezza
sull’argomento, si corre il rischio di disincentivare iniziative di questo genere che pure –
in un panorama regolatorio eccessivamente diversificato come quello europeo – sarebbero
preziose.
Ritornando al problema della
IF si vuole, innanzitutto, sottolineare che l’incidenza di tale commissione sui costi complessivi del sistema distributivo non è molto rilevante e non
si comprendono appieno le
ragioni alla base delle numerose discussioni e tensioni analitiche recentemente maturate sulla questione.
Il problema della determinazione di un livello di IF opportuna coinvolge due aspetti fondamentali: il primo riguarda
cosa debba essere trasferito fra
le banche issuers e le banche aquirers e il secondo attiene, invece, a cosa si debba trasferire
fra i clienti delle banche che pagano con la carta e i commercianti che la accettano quale
mezzo di pagamento.
La IF è stata generata con
l’intento di svolgere il delicato
ruolo di riequilibratore delle posizioni dei diversi players che si
interfacciano nel sistema ed incentivare ciascuno di essi a
prenderne parte. Si tratta di un
problema sicuramente stimolante sotto il profilo analitico
ma che risulta essere particolarmente complesso sotto quello operativo.
sere affrontato dalla Commissione con il medesimo approccio utilizzato, ad esempio, per
la valutazione delle intese restrittive della concorrenza o per
gli abusi di posizione dominante. La creazione di un circuito
su base europea fondato sulla
autoregolazione
rappresenta
una ipotesi completamente diversa che non può essere valutata utilizzando la stessa filosofia adottata per le fattispecie antitrust appena indicate sulle
quali si esercita un controllo di
tipo ex post.
Questo non si significa che si
vogliono escludere i potenziali
problemi di natura concorrenziale derivanti dalla predisposizione del circuito in esame e,
con essi, la necessità di un costante monitoraggio da parte
delle autorità antitrust, ma si
vuole sottolineare il fatto che tali circuiti di pagamento dovrebbero sorgere in un contesto
caratterizzato da regole certe e
predeterminate che richiederebbero un tempestivo intervento di regolazione.Sistemi di
pagamento così complessi dovrebbero essere, infatti, il frutto
di uno scambio dialettico con le
istituzioni europee finalizzato
alla ricerca di soluzioni concordate che non corrano il rischio
di produrre delle violazioni della disciplina comunitaria sulla
concorrenza.
In definitiva, in assenza di un
quadro normativo o di un intervento regolatorio volto a for21
L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
la merchant fee e non dal lato
della interchange fee che non dovrebbe essere né eliminata, né
ridotta.
A dimostrazione di tale affermazione si deve riflettere come
nel nostro paese si sia verificato un fenomeno inverso rispetto
a quello presente nel contesto
australiano o in quello statunitense, dove il sistema delle carte
di credito o di debito ha condotto ad un eccessivo utilizzo
di tale mezzo di pagamento e,
quindi, ad una market failure.
Nel contesto nazionale, infatti,
nonostante gli sforzi compiuti
negli ultimi 10 anni per lo sviluppo del mercato dei sistemi
di pagamento attraverso carta
di pagamento (la maggior parte
dei commercianti si serve di un
acquirers ed è dotata di un POS
e la maggior parte dei clienti
bancari possieda una carta di
pagamento) l’utilizzo dello
stesso è ancora molto limitato.
In particolare, con riferimento
al sistema Pagobancomat, dopo
un esordio meno fortunato, sono stati necessari alcuni interventi normativi – come la rimozione della commissione per
ogni utilizzo a carico del cardholder – per giungere solo successivamente ad una diffusione
capillare del medesimo servizio. Anche a margine di tali interventi, l’utilizzo di tale mezzo
di pagamento rimane, tuttavia,
contenuto rispetto alle sue potenzialità.
Il problema in esame richiederebbe, infatti, uno studio di tipo
cross-border finalizzato alla definizione formale del processo e
alla relativa scomposizione in
elementi di costo che, tuttavia,
comporta numerosi elementi di
arbitrarietà accentuati anche
dalla necessità di sviluppare
l’analisi per l’intero territorio
comunitario. Inoltre, molto
spesso le informazioni necessarie per la realizzazione delle
analisi sopra descritte non sono
facilmente disponibili per tutte
le banche perché richiedono un
modello di cost accounting di tipo analitico-industriale sufficientemente elaborato.
A dimostrazione delle difficoltà
di elaborare sistemi di contabilità adeguati, si è riscontrato
che le imprese bancarie non dotate di strumenti idonei alla
corretta imputazione dei costi,
non sono state in grado di rispondere al formulario inviato
loro per l’avvio del SEPA e,
quindi, sono state escluse dal
circuito europeo. Considerata la
difficoltà di cercare una soluzione analitica del problema e
nella impossibilità di giungere
alla risoluzione di un’equazione
con così tante variabili, si è, almeno, tentato di soddisfare il
rapporto fra le banche issuers e
le banche acquirers.
Altro aspetto meritevole di attenzione relativamente alla IF è
rappresentato dalla constatazione che il fallimento di mercato – se c’è – si trova dal lato del22
L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
verso un maggiore utilizzo della carta. Concludendo, si ricorda che, oltre alla fee annuale, la
banca issuer riceve una commissione interbancaria ad ogni
utilizzo della carta di pagamento dalla banca acquirer e, pertanto, lo scarso impiego della
carta potrebbe essere riconducibile - addirittura - ad un importo insufficiente della interchange fee affinché la banca
emittente abbia convenienza a
stimolare il ricorso a tale sistema di pagamento.
Considerato che il cliente sostiene solamente una fee annuale e non paga nulla per
l’utilizzo della carta, le ragioni
del sotto-utilizzo del sistema di
pagamento in esame sembrano,
ad una prima analisi, inspiegabili. Osservando con più attenzione, ci si accorge che il fenomeno appena descritto potrebbe essere ricondotto allo stesso
rapporto banca-cliente e, quindi, alla assenza di incentivi sufficienti per la banca emittente
nello stimolare la clientela
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L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
strumento di pagamento alternativo, che consentiva la rateizzazione dei pagamenti. La prima carta di credito che consentiva l’acquisto di una varietà di
servizi e prodotti è stata emessa
da un’impresa statunitense a
capitale privato di tipo integrato la Diners Club Inc. La strategia adottata per la rapida diffusione del sistema di pagamento
basato sulla carta Diners Club è
stata quella di procedere ad una
distribuzione gratuita delle carte di credito a circa 300 persone
che non erano tenute al pagamento del nuovo servizio e,
contemporaneamente, alla stipulazione di una serie di accordi con circa 13 ristoranti che si
impegnavano ad accettarla come mezzo di pagamento. In base alle convenzioni stipulate
con detti esercizi commerciali,
quando il proprietario della carta decideva di utilizzarla, il ristoratore era tenuto a corrispondere alla impresa emittente
il 7 per cento del valore della
transazione e cardholder doveva
corrispondere 5 dollari ma non
era tenuto al pagamento degli
interessi sull’ammontare della
operazione il cui importo veniva addebitato 30 giorni dopo.
Nel corso degli 1950, si svilupparono numerosi altri sistemi di
pagamento seguendo il medesimo schema della carta Diners
Club secondo cui imprese integrate verticalmente offrivano la
possibilità ad alcuni soggetti di
avvalersi della carta di credito
David Evans (LECG)
L’intervento si propone di rivolgere particolare attenzione
ai seguenti aspetti: (1) il dibattito scientifico in corso in merito
alla fissazione o eliminazione
della commissione multilaterale
interbancaria (interchange fee);
(2) le evidenze empiriche a cui
fare riferimento per comprendere la presenza o meno di un
fallimento di mercato e, in tale
ultima ipotesi, (3) l’opportunità
di un intervento di regolazione
da parte di un’autorità di settore come la banca centrale ovvero di una autorità di concorrenza.
Per affrontare adeguatamente il
primo argomento, occorre ripercorrere i tratti salienti della
evoluzione
storica
dell’industria delle carte di credito. L’analisi di tale percorso ci
consentirà di comprendere le
motivazioni alla base della
struttura di prezzi che è stata
adottata per circa 50 anni nel
mondo ed, al tempo stesso, fornirà gli strumenti per cogliere
lo stretto legame del settore in
esame con le altre realtà industriali.
Il settore delle carte di credito,
così come si configura oggi, è
stato concepito negli Stati Uniti
(New York) più meno nel 1950,
grazie all’intuito di un commerciante che, accorgendosi di
aver dimenticato il libretto degli assegni, ha pensato ad uno
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L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
A e B, dove la prima rappresenta l’ente emittente della carta di
pagamento e la seconda rappresenta, invece, l’acquirer ossia
il soggetto che si fa carico della
situazione debitoria del proprietario della carta, quando
decide di utilizzarla come mezzo di pagamento presso il
commerciante. In questo caso,
si pone il problema di stabilire
la banca responsabile di eventuali situazioni di default del
cliente
e
dei
costi
dell’operazione di intermediazione, nonché la banca che trae
i vantaggi della transazione. Lo
strumento per la risoluzione di
eventuali controversie è rappresentato dall’accordo contrattuale (default contract) che consente di definire le reciproche
condizioni e, quindi, di disciplinare le circostanze in cui la
banca issuer e la banca acquirer
sono diverse. Uno degli elementi fondanti del contratto
sottostante al sistema è rappresentato dall’interchange fee, ossia
dalla commissione che consente
di allocare i profitti e i costi tra
le banche issuers ed acquirers
nelle transazioni sopra indicate.
L’interchange fee rappresenta,
quindi, la remunerazione per
l’attività di intermediazione e
per quella di rischio di insolvenza da parte dell’utente che
utilizza la carta che deve essere
corrisposta dalla banca convenzionatrice alla banca emittente
in caso di pagamento con carta
di credito. La commissione in-
senza sostenere delle spese elevate che venivano, invece, poste
prevalentemente a carico dei
locali che accettavano la carta
come mezzo di pagamento.
Nella metà degli anni ’60, le
banche statunitensi iniziarono
ad essere interessate al nuovo
business ma, non potendo intraprendere tale iniziativa in
modo autonomo per motivi istituzionali, preferirono formare
delle cooperazioni o joint venture - così da dare vita ad un unico brand – con il compito di stipulare le convenzioni che assicuravano ai proprietari delle
carte, limitatamente a determinate aree, la possibilità di utilizzarle liberamente.
Tra i sistemi di tipo cooperativo
o associativo nati in quel periodo storico e rimasti fino ad ora
si annoverano, in particolare, il
circuito di MasterCard e il circuito Visa che, avviati negli
USA nel 1966, hanno cooperato
fino al 1971. Detti circuiti di pagamento erano tenuti a risolvere alcuni problemi fra cui si ricorda, in particolare, quello relativo alla copertura delle posizioni debitorie dell’utilizzatore
della carta, unito all’importo da
far pagare ai clienti, e quello relativo alla definizione delle responsabilità delle banche appartenenti al circuito di fronte a
dette situazioni.
Tale secondo problema merita,
tuttavia, un approfondimento.
Supponiamo che nel circuito
siano presenti solo due banche
25
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
mericani basati sulla presenza
della interchange fee e della merchant discount.
Un altro aspetto che occorre
considerare è rappresentato dal
fatto che, sia per i sistemi proprietari che per quelli cooperativi, la maggior parte dei ricavi
delle imprese aderenti al circuito provengono dalle commissioni imposte ai commercianti.
Più in dettaglio, si è osservato
che, negli ultimi 50 anni, circa il
67 per cento dei ricavi
nell’industria delle carte di credito sono stati realizzati dal lato
dei commercianti, mentre il restante 33 per cento è stato ottenuto dai proprietari della carta
principalmente nella forma di
commissioni
annue
per
l’emissione della carta di pagamento. Un sistema così configurato dove il proprietario
della carta di credito non sostiene
alcun
onere
per
l’operazione che grava, invece,
quasi interamente sul merchant
è un classico esempio di twosided market.
Passando ora alle tematiche che
animano l’attuale dibattito
scientifico ed, in particolare,
all’opportunità di ridurre o addirittura eliminare la interchange fees. Questa misura di regolazione viene giustificata dalla
presenza di un fallimento del
mercato delle carte di credito
che condurrebbe ad un eccessivo utilizzo di tale mezzo di pagamento causato dal sistema di
princing sopra descritto questo
terbarcaria rappresenta un costo per la banca acquirer che tenterà di trasferire sul commerciante attraverso la merchant fee
e, quest’ultimo proverà, a sua
volta, a scaricarlo sul consumatore finale.
Nel sistema delle carte di credito di tipo proprietario come Dinest Club o American Espress,
la commissione corrisposta dal
commerciante convenzionato è
stabilita per un importo pari al
6 per cento della transazione.
Nei sistemi di tipo cooperativo,
invece, la commissione imposta
al commerciante rappresenta
esattamente quanto deve essere
corrisposto dall’acquiring bank
alla banca emittente. Di conseguenza, affinché i circuiti di tipo cooperativo possano competere con quelli di tipo proprietario l’importo della interchange
fee nei primo non deve superare
la commissione praticata al
commerciante nei secondi.
Sistemi di pagamento con carta
di credito simili a quelli presenti negli Stati Uniti si estesero
rapidamente anche in Europa:
in alcuni casi, furono proprio i
circuiti americani ad entrare nel
mercato europeo attraverso
propri agenti, come American
Espress; mentre, in altre circostanze , i circuiti di pagamento
su base nazionale si svilupparono in modo autonomo. In entrambe le ipotesi, anche nel
mercato europeo sono stati seguiti i medesimi schemi di
prezzo adottati dai sistemi a26
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
Le ragioni che spiegano tale atteggiamento sono collegate
all’eventualità che maggiore è
l’impiego della carta da parte
del cliente di una banca emittente e maggiore sarà la possibilità per lo stesso soggetto di
guadagnare la commissione interbancaria. Il risultato finale è
che i commercianti sostengono
dei costi particolarmente elevati
per il funzionamento del sistema senza avere adeguati strumenti di reazione.
Ancora, se è vero è che i possessori della carta di credito
trasferiscono i costi necessari al
funzionamento del sistema sui
commercianti, è altrettanto vero
che questi ultimi possono rivalersi su coloro che effettuano
pagamenti in contanti. La teoria
economica chiarisce, dunque,
che i consumatori che pagano i
prodotti in contanti sussidiano
quelli che pagano attraverso
carte di credito. Il fallimento del
mercato sembrerebbe evidente
dal momento che tale meccanismo produce una divergenza
tra marginal social benefit e marginal private benefit che è responsabile dell’eccessivo utilizzo della carta di credito come
mezzo di pagamento.
Ammesso che in tale circostanza sia possibile parlare di un
vero e proprio fallimento di
mercato, fra gli strumenti di intervento possono annoverarsi,
in particolare: (1) la riduzione o
regolazione della commissione
interbancaria; (2) l’eliminazione
vale, sia per i sistemi proprietari integrati (come American Espress) che per quelli di tipo
cooperativo (MasterCard, Visa).
Si osserva, tuttavia, come il reale fallimento del mercato non
sia riscontrabile nella presenza
della interchange fee che costituisce, invece, un elemento indispensabile per la tenuta del sistema ma se si può parlare di
fallimento di mercato questo è
riconducibile alla presenza stessa della merchant fee. Più in dettaglio, secondo parte della teoria economica, il fallimento di
mercato deriva dall’eccessivo
utilizzo delle carte di pagamento legato al fatto che i proprietari delle carte, non sostenendo
alcun costo e traendone solamente i benefici, non sarebbero
adeguatamente
disciplinati
nell’utilizzo delle carte che, invece, graverebbe interamente
sui commercianti impossibilitati ad operare discriminazioni
tra i diversi mezzi di pagamento.
Dal canto loro, anche le banche
emittenti, con la prospettiva di
guadagnare la interchange fee,
sarebbero indotte ad incentivare l’utilizzo della carta da parte
dei possessori ai quali, oltre ad
essere praticato un prezzo basso per l’utilizzo della carta,
vengono generalmente attribuiti dei premi connessi al raggiungimento di determinati
importi ovvero di un determinato numero di transazioni onorate con carta di pagamento.
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
di affrontare adeguatamente la
situazione.
Se la teoria non fornisce alcuna
linea guida è, tuttavia, possibile
fare riferimento alle indicazioni
provenienti dall’evidenza empirica, in relazione alla quale vi
sono due differenti approcci
che consentono di capire se
siamo o meno di fronte ad un
fallimento di mercato.
Il primo approccio è quello
classico seguito dagli economisti accademici che si basa sulla
stima teorica dei alcuni valori
fondamentali del funzionamento del sistema di pagamento
(work effects, costi, ecc) da cui
derivare l’importo ottimale della interchange fee.
L’altro approccio è quello basato, invece, sull’osservazione diretta del contesto di riferimento
per verificare l’esistenza o meno del fallimento di mercato.
Nel caso di specie, il primo effetto o manifestazione del fallimento è rappresentato da un
eccesso utilizzo della carta di
credito rispetto a qualunque altro mezzo di pagamento e ciò,
da un punto di vista economico, si traduce in un disequilibrio fra ricavi marginali sociali
e costi marginali sociali. L’altro
effetto sarebbe rappresentato,
invece, da una produzione eccessiva di carte di pagamento e,
quindi, in termini economici, i
benefici netti sociali derivanti
dall’utilizzo della carta di pagamento sono minori rispetto ai
benefici netti sociali ottenuti
della commissione interbancaria; (3) la negoziazione della interchange fee da parte delle banche appartenenti al circuito.
La prima soluzione è stata adottata, ad esempio, dall’Office of
Fair
Trading
(OFT)
e
dall’Autorità di concorrenza
austriaca che introducendo, nel
primo caso, un criterio di calcolo della commissione basato
sulla copertura dei costi, così da
generare una riduzione della
stessa di circa il 50 per cento. La
seconda soluzione non ha ancora trovato applicazione, mentre,
la negoziazione della IF su base
autoregolamentare secondo la
Commissione europea, sarebbe
inefficiente e potrebbe dare origine, con buona probabilità, ad
una barriera all’entrata per i
soggetti che intendono proporsi
come operatori nel mercato delle carte di credito.
Prima di definire quale tipo di
soluzione rappresenta quella
ottimale occorre comprendere
se siamo realmente in presenza
di un fallimento di mercato che
conduce ad una situazione di
sovrapproduzione e di eccessivo consumo; solo successivamente sarà possibile stabilire gli
strumenti più idonei alla risoluzione delle eventuali inefficienze.
La letteratura economica non
stabilisce alcuna presunzione
circa la presenza di un fallimento di mercato e, pertanto, non
fornisce strumenti certi o raccomandazioni che consentano
28
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
la carta di credito.La seconda
osservazione riguarda, invece,
le conseguenze generate da tale
scelta regolatoria sulla redistribuzione dei profitti e sulla
struttura dei prezzi. Si è osservato, infatti, che le banche emittenti hanno tentato di recuperare i mancati guadagni derivanti
dalla riduzione della commissione interbancaria, sia attraverso un incremento della
commissione annuale posta a
carico dei cardholders, che mediante l’aumento delle commissioni relative ad altri servizi.
In altri termini, nel caso australiano l’intervento di regolazione
finalizzato alla riduzione della
merchant fee e della interchange
fee ha prodotto – ma questo risultato dipende anche dalle caratteristiche della struttura istituzionale che caratterizza il territorio in questione – ad un
aumento dei costi per il proprietario della carta di credito
conducendo, così, ad una redistribuzione degli ricavi dalle
banche ai commercianti.
È altrettanto utile, sottolineare
alcuni effetti piuttosto curiosi
derivanti dalla scelta australiana. In primo luogo, si è osservato che il provvedimento regolatorio in esame non ha prodotto
conseguenze significative per il
circuito American Espress, che
continua a detenere il livello
più alto di merchant fee, mentre
l’effetto
re-distributivo
sopraindicato ha riguardato e-
dall’impiego degli altri strumenti di pagamento. Utilizzando tale approccio è possibile
formulare delle stime piuttosto
attendibili in merito all’esatto
ammontare dei costi (sociali) e
dei benefici (sociali) sostenuti
dai vari soggetti coinvolti nel
circuito (card owner, merchant,
issuer, acquirer) verificando
l’esistenza del fallimento di
mercato e le azioni di intervento che si rendono opportune.
Alternativamente, è possibile
fare riferimento ai risultati empirici delle esperienze di regolazione vissute in altri paesi e,
in particolare, a quella australiana dove circa due anni fa è
stato adottato un sistema di regolamentazione della commissione multilaterale interbancaria.
Tale intervento, giustificato dalle Autorità locali sulla base della presunzione che il fallimento
di mercato presente nel sistema
delle carte di pagamento avesse
condotto ad un utilizzo eccessivo di tale strumento, ha avuto
ad oggetto la risoluzione di due
questioni: 1) la presenza di una
interchange fee eccessivamente
alta; 2) l’impossibilità per il
commerciante di far pagare un
sovrapprezzo al cliente che decide di pagare a mezzo carta di
pagamento.
A margine dell’esperienza australiana si rileva, innanzitutto,
che l’intervento regolatorio non
ha prodotto gli effetti sperati di
contenimento dell’impiego del29
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
Pertanto, se la Commissione
europea
sta
valutando
l’introduzione di un intervento
di regolazione simile a quello
adottato in Australia, è necessario che tale azione sia intrapresa
nella consapevolezza della
complessità dei meccanismi che
caratterizzano l’industria delle
carte di pagamento e dei diversi
elementi di costo che la contraddistinguono.
Relativamente all’opportunità
di un intervento di regolazione da parte della Banca Centrale, come detto in precedenza, la teoria economica non
fornisce alcuna linea guida
sulle azioni da intraprendere.
Ancora una volta, al riguardo,
l’esperienza australiana potrebbe fornire utili indicazioni. Il fatto stesso che l’azione
regolatoria intrapresa in tale
territorio non abbia condotto
a rilevanti effetti in merito alla
riduzione dell’impiego della
carta di credito o alla riduzione delle commissioni praticate
ai commercianti fa dubitare
circa la capacità che un intervento simile possa disciplinare il mercato e, inoltre, solleva
serie perplessità sulla stessa
sussistenza di un fallimento di
mercato.
Strettamente connesso a tale argomento vi sarebbe la questione del ruolo da attribuire in tale
contesto alle Autorità antitrust
e all’approccio che dovrebbe
essere seguito in Europa per
fronteggiare tale situazione.
sclusivamente i circuiti VISA e
Master Card.
Il secondo effetto collegato alla riduzione della commissione interbancaria è stato il trasferimento della clientela dai
circuiti a bassi costi verso
quelli a costi più elevati. Nonostante quanto sostenuto
dalla banca di Australia, secondo la quale la riduzione
della merchant fee per effetto
della riduzione della interchange fee comporta necessariamente dei costi maggiori
per le banche che vengono riversati sui proprietari della
carta di credito, si devono
considerare delle particolarità
del sistema australiano che
hanno condizionato profondamente l’esito finale della
misura regolatoria.
La prima peculiarità riguarda il
settore della distribuzione al
dettaglio, dove l’elevato livello
di concentrazione – con i due
più grandi supermercati che detengono circa l’8 per cento del
mercato
–
ha
ostacolato
l’auspicata funzione “riequilibratrice” fra i soggetti coinvolti
nel circuito di pagamento a
fronte della riduzione della interchange fee. A dimostrazione
di quanto appena affermato si
osserva, infatti, che a due anni
dall’applicazione
dell’intervento regolatorio la
riduzione
della
merchant
discount è stata molto inferiore
rispetto alla riduzione della interchange fee.
30
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
laddove la banca acquirer si accolla un credito di un merchant
che ha accettato una carta di
credito di un utente emessa da
un altro soggetto (issuer). In altri termini, le commissioni interbancarie sono imposte al sistema proprio con l’obiettivo di
lasciare dei profitti “eccessivi”
alle banche issuers che altrimenti non avrebbero convenienza a
fare parte del circuito.
Il vero problema sottolineato
dalla teoria economica non è
tanto quello che le banche ricevano dei profitti in eccesso ma
quanto il fatto che tali profitti
siano re-distribuiti ai consumatori attraverso dei premi con
l’obiettivo di stimolare l’utilizzo
della carta di credito. Non si
tratta del normale problema di
redistribuzione dei profitti a determinati soggetti rispetto ad altri ma della determinazione del
livello ottimale di tali profitti,
così da non generare eccessive
distorsioni.
Un secondo quesito riguarda,
invece, se una Autorità di concorrenza si trovi o meno nella
posizione ottimale per intervenire nell’industria delle carte di
credito. A tale riguardo, si osserva che le autorità antitrust
hanno maturato una discreta
esperienza nel prevenire o disciplinare comportamenti ritenuti anticoncorrenziali ma, nel
caso della determinazione della
commissione
interbancaria,
siamo di fronte ad una fattispecie diversa perché, come detto
Nell’ambito del mercato delle
carte di credito, problematiche
di natura competitiva possono
essere riscontrate in relazione
alla attività di cooperazione sottostante alla stipulazione dei
contratti fra le banche acquirers
e issuers che disciplinano, fra le
altre cose, l’importo della interchange fee. La fissazione del valore della interchange fee potrebbe essere vista come una intesa
restrittiva della concorrenza
(price fixing) per la quale, nel
contesto europeo, occorre verificare l’esistenza delle condizioni che consentono di ottenere una autorizzazione in deroga
di cui all’articolo 81.3. La valutazione della medesima fattispecie diventerebbe più complicata in un sistema come
quello americano che non prevede la possibilità di esenzione
per determinati tipi di accordi.
A ben vedere, il problema della
determinazione della commissione interbancaria rappresenta
una fattispecie molto distante
rispetto a quelle investigate abitualmente dalle autorità antitrust legate essenzialmente al
monopolio ovvero al potere di
mercato che finiscono per ridurre l’output e generare degli
aumenti dei prezzi. Nel caso
della interchange fee si assiste,
invece, al problema diverso
perché, se da un lato, la sua applicazione genera un eccesso di
output, dall’altro, rappresenta
un meccanismo di compensazione che si rende necessario
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L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
in precedenza, non si tratta solo
di eliminare delle pratiche di
fissazione dei prezzi, bensì di
risolvere un problema di regolazione dei prezzi per un determinato servizio. In tale circostanza, infatti, l’autorità di concorrenza dovrebbe assurgere al
ruolo di regolatore dei prezzi
dell’industria in esame, compito, quest’ultimo che preferibilmente dovrebbe essere affidato
ad altre istituzioni. In conclusione, in assenza di indicazioni
provenienti dalla teoria economica o dall’evidenza empirica a
dimostrazione della presenza di
un fallimento di mercato, senza
indicazioni circa gli strumenti
di intervento più idonei per curare tali presunte inefficienze,
l’atteggiamento da parte delle
autorità di regolazione e di
quelle antitrust dovrebbe essere
molto prudente. Se realmente vi
è un fallimento di mercato ed
un intervento regolatorio si
rende necessario, considerata la
scarsa esperienza delle autorità
di concorrenza in materia, sarebbe più opportuna una azione da parte di una autorità di
settore come, ad esempio, una
banca centrale che detiene
strumenti sufficienti per intervenire con efficacia nel complesso sistema delle carte di pagamento.
32
L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
Alberto Heimler (AGCM)
scaccia la buona moneta” e dove si giunge ad un risultato finale piuttosto paradossale nel
quale si utilizzano i mezzi di
pagamento più costosi, in particolare, la carta di credito,
quando sono a disposizione sistemi più efficienti e meno costosi (carte pin o contanti).
Nel corso dei procedimenti avviati nei confronti di Master
Card e Visa da parte dell’Office
of Fair Trading (OFT), anche
Johm Vickers (allora direttore
generale) sosteneva che il sistema di pagamento dai costi
più elevati per il commerciante
tende a “guadagnare spazio”
rispetto al sistema di pagamento meno costoso senza che vi sia
alcun vantaggio in termini di
efficienza complessiva.
Si
noti,
tuttavia,
come
l’attenzione dell’OFT – nei due
casi sopra menzionati – così
come quella della Commissione
nel caso Visa International –
Multilateral Interchange Fee del
2001 è stata rivolta esclusivamente alle tariffe di intermediazione interbancaria senza
considerare gli effetti distorsivi
della presenza di potere di
mercato dei sistemi proprietari.
Si ricorda, ad esempio, come
American express sia un sistema proprietario che per effetto
del potere economico detenuto
è in grado di stabilire le tariffe
per entrambi i versanti del mercato e, quindi, determina le
commissioni che devono essere
pagate dai richiedenti la carta
Il primo aspetto sul quale si
vuole porre l’attenzione, riguarda la concorrenza nel mercato dei diversi sistemi di pagamento fra i quali si annoverano: la moneta, gli assegni, le
carte di debito e le carte di credito.
È utile osservare che l’utilizzo
di ciascuno degli strumenti sopra descritti produce un costo
complessivo per il sistema molto diverso, ma la scelta da parte
del consumatore finale circa il
relativo impiego prescinde da
alcuna considerazione circa
l’entità del costo generato. A titolo d’esempio, l’impiego della
carta di credito rispetto al contante, in un sistema come quello nazionale, impone un maggiore costo ai commercianti o
agli altri consumatori finali che
non scelgono di pagare attraverso la carta di pagamento ma
questo non condiziona il comportamento del possessore della carta.
Come sostenuto dal governatore
della
banca
centrale
d’Australia, il comportamento
del consumatore – che formula
le proprie scelte considerando
esclusivamente il costo personale del ricorso ad un mezzo di
pagamento rispetto ad un altro
e non in base al costo complessivo imposto al sistema – produrrebbe un effetto simile a
quello descritto dalla Gresham
law dove “la cattiva moneta
33
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
sull’utilizzatore della carta. In
tale modo, l’azione dei sistemi
proprietari verrebbe disciplinata e l’obiettivo della regolazione
sarebbe raggiunto.
Accanto all’effetto sopra descritto, occorre considerare altri
potenziali vantaggi prodotti
dalla eliminazione delle clausole in questione. Venuto meno
l’obbligo del prezzo unico e la
clausola di non discriminazione
i commercianti hanno maggiore
libertà nei confronti dei singoli
consumatori e possono scegliere di non far sostenere loro il
costo del sistema di pagamento
che decidono di utilizzare. Ciò
non significa che il pagamento
con carta di credito debba comportare maggiori oneri rispetto
a quelli sostenuti con un pagamento in contanti perché anche
l’utilizzo del contante comporta
dei costi di natura privata come, ad esempio, quelli collegati
alla prevenzione di furti o di
smarrimento.
In altri termini, si vuole sottolineare che rendendo più flessibile la possibilità di gestione dei
prezzi dei diversi servizi di pagamento da parte del commerciante, non necessariamente si
provocheranno degli aumenti
di prezzo per i pagamenti a
mezzo carta di credito rispetto
al contante potendosi verificare
l’esito opposto ossia prezzi più
bassi.
Un secondo aspetto meritevole
di attenzione, riguarda la possibilità di ricondurre l’industria
di credito e quelle che devono
essere pagate dai commercianti.
Non tutte le autorità antitrust si
sono, tuttavia, disinteressate al
problema degli assetti proprietari basti pensare alla eliminazione della clausola di non discriminazione,
della
nosurchange rule o dell’obbligo del
prezzo unico avvenuta in Australia che hanno prodotto
l’effetto di ridurre il potere di
mercato dei sistemi proprietari.
Per comprendere gli effetti che
discendono dalla eliminazione
di dette clausole, si osserva che
la loro presenza attribuisce ai
sistemi proprietari delle carte di
pagamento una posizione di
vantaggio rispetto al commerciante perché, nel caso della
clausola di non discriminazione
le banche acquirers operano nella consapevolezza del fatto che,
una volta accettata la loro convenzione, i commercianti non
potranno effettuare alcuna discriminazione tra i diversi sistemi di pagamento. Diversamente, l’unica opzione che rimane al commerciante è rappresentata dalla scelta se accettare o meno le condizioni della
convenzione.
Eliminando, invece, la non surcharge fee e l’obbligo del prezzo
unico, si introduce maggiore
incertezza per i sistemi proprietari dato che il commerciante
convenzionato potrà avvalersi
della possibilità di trasferire la
merchant fee – ossia la tariffa posta
a
suo
carico
–
34
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
vate di fronte alla discoteca
stessa, così da consentire il raggiungimento spontaneo del
medesimo risultato ossia che gli
uomini pagano per le donne
senza l’intermediazione da parte del proprietario della discoteca.
Se da un lato, è indubbio che il
sistema di carte di credito rappresenti un mercato a due lati
perché ai commercianti che accettano le carte si contrappongono i proprietari della carta
che devono averla nel portafoglio, dall’altro, alcune delle sue
caratteristiche lo distinguono
da un puro mercato a due lati
come quello dalla discoteca sopra descritto.
Si osserva, infatti, che i commercianti non sono gli ultimi
pagatori dei maggiori oneri derivanti dall’impiego di un determinato sistema di pagamento rispetto ad un altro dato, e
che eventuali aumenti di costo
che scaturiscono dalle scelte dei
consumatori possono essere loro trasferiti – anche se solo in
parte – attraverso un aumento
dei prezzi dei prodotti acquistati.
Il meccanismo è molto simile a
quello
della
traslazione
d’imposta, per effetto della quale le imposte indirette sono trasferite in avanti attraverso un
aumento dei prezzi dei prodotti
finali; fermo restando, tuttavia,
che l’entità della traslazione
non è mai completa perché di-
delle carte di credito alla teoria
dei two-sided markets. L’esempio
da manuale scolastico di questa
tipologia di mercati è rappresentato dal proprietario della
discoteca che formula tariffe
differenziate a uomini e donne.
In tale circostanza, si giunge ad
un risultato piuttosto scontato
secondo cui, se a fine serata il
numero di maschi corrisponde
a quello delle donne, tutti i partecipanti hanno pagato un importo corrispondente alla media dei prezzi.
Il prezzo per entrante in discoteca pagato dagli uomini (primo versante del mercato) anche
laddove le donne (secondo versante) non fossero tenute a pagare nulla, non è comunque tale
da far pensare ad un’ipotesi di
prezzo eccessivo. Questa modalità di fissazione dei prezzi, in
cui una parte del mercato paga
zero e l’altra parte paga il doppio, rappresenta la peculiarità
dei mercati dove vi è molta incertezza circa l’identità del soggetto che non paga niente.
Più in dettaglio, in mercati come questi, il proprietario della
discoteca non è in grado di sapere anticipatamente quali
donne sono disposte a venire
nel locale, così come i partecipanti uomini non possono sapere quali donne verrebbero in
discoteca. Diversamente, in assenza di tale asimmetria informativa, stabilendo un prezzo
uguale per tutti vi sarebbe spazio per delle negoziazioni pri35
L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
vanti da una concorrenza aggressiva fra banche emittenti
che, in seguito alla riduzione
della commissione interbancaria, finirebbero per riversare i
mancati guadagni sui consumatori finali.
Da questo punto di vista, una
riduzione della commissione
interbancaria nel nostro paese
non condurrebbe, pertanto, a
prezzi «negativi» come avviene
negli USA o in UK ma al massimo porterebbe ad un livello
dei prezzi pari a zero per il consumatore finale. Certamente
non si può negare l’importante
funzione svolta dalla interchange fee che consente un bilanciamento degli interessi fra banche
acquirenti e banche emittenti,
ma al tempo stesso occorre considerare l’effetto restrittivo della concorrenza da essa derivante.
Nella
recente
pronuncia
dell’OFT sulla interchange fee
praticata nei sistemi di pagamento MasterCard e Visa, oltre
agli effetti anticompetitivi, si è
tentato di determinare il livello
ottimale della commissione interbancaria, così da consentire
la copertura dei costi effettivamente sostenuti (lo Statement of
Objection adottato contro VISA
è del 19 ottobre 2005).
Questo esercizio – nonostante
l’esito finale positivo a cui è
giunta l’Autorità inglese – ha
consentito di evidenziare le
numerose difficoltà di natura
contabile con riguardo, sia alla
pende, prevalentemente, dalla
elasticità della domanda.
Nel caso delle carte di pagamento, quindi, una parte
dell’aumento di costo originato
dall’utilizzo di tale sistema rispetto ad altri meno onerosi
viene sostenuta dal consumatore finale che decide di pagare in
contanti e non utilizza la carta
di credito. Si noti, tuttavia, che
questo ultimo soggetto non fa
parte del mercato a due lati ma
rappresenta un operatore terzo
rispetto ad esso che subisce
un’esternalità negativa derivante dal fatto che altri soggetti utilizzano la carta di credito.
La presenza di detti soggetti
che subiscono delle esternalità
negative per effetto delle scelte
formulate dai proprietari della
carta di pagamento permette di
escludere che il mercato in esame possa essere considerato
come un puro mercato a due lati e questo, al tempo stesso, ci
consente di considerare in maniera separata per i due versanti del mercato.
Potendo distinguere i due lati
dal mercato, l’eventualità di ridurre la tariffa di intermediazione – al limite fino a zero –
potrebbe essere valutata come
una delle opzioni percorribili,
dal momento che la forte di
stabilità dei depositanti tipica
propria del contesto nazionale,
che si traduce in una mancanza
di flessibilità da parte dei correntisti a cambiare banca, potrebbe limitare i pericoli deri36
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
negoziare il proprio credito nei
confronti del consumatore - ma
questo non necessariamente
comporterebbe l’eliminazione
dei relativi benefici.
Alcune considerazioni finali
devono essere formulate in merito agli effetti derivanti dalla
eliminazione dell’obbligo del
prezzo unico avvenuta in Australia. Come noto, la scelta operata dalla Autorità antitrust
in tale territorio non ha prodotto ad alcuna differenziazione di
prezzo o discriminazione da
parte dei commercianti nei confronti dei diversi mezzi di pagamento.
Certamente, se come dimostrato
dal
caso
australiano
l’eliminazione di detta clausola
non produce alcun risultato utile, il consenso dovrebbe essere
unanime rispetto alla proposta
di abolire la tariffa di intermediazione perché quest’ultima
consentirebbe
l’eliminazione
dei comportamenti opportunistici da parte dei diversi utilizzatori dei sistemi di pagamento
con carta.
In tale circostanza, infatti, le
banche emittenti potrebbero rivalersi dei costi sostenuti direttamente sugli utilizzatori della
carta e non più indirettamente
sui consumatori finali che optano per il contante.I commercianti e gli utilizzatori formulerebbero, quindi, le proprie scelte fra i diversi mezzi di pagamento sulla base della valutazione dei costi e dei benefici ef-
natura, che all’esatto ammontare dei costi da imputare ai fini
del calcolo del livello ottimale
della commissione interbancaria. Questa tesi è stata avvalorata dal fatto che non si può considerare il rapporto fra banche
acquirenti ed emettenti semplicemente come una relazione
verticale perché ciò rappresenterebbe una semplificazione eccessiva del problema dal momento che ciascun soggetto
può beneficiare a vario titolo
della piattaforma ed è estremamente difficile individuare il
soggetto che deve pagare l’altro
ovvero l’esatto ammontare da
corrispondere per l’uso del sistema.
Una proposta che si vuole suggerire in tale intervento è rappresentata da una interchange
fee pari a zero. Questa soluzione
consentirebbe di risolvere i
problemi
legati
all’individuazione dei costi generali e, al tempo stesso, eviterebbe gli scambi di informazioni tra operatori che sarebbero
indispensabili – almeno in una
prima fase del calcolo – al fine
di individuare i costi comuni da
suddividere tra le diverse transazioni.
Con l’adozione di una interchange fee pari a zero, entrambi i
lati del mercato sarebbero tenuti al pagamento una tariffa per
l’utilizzo della piattaforma – sia
i
consumatori
finali
per
l’utilizzo della carta, sia i commercianti che pagheranno per
37
L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
consentirebbe un aumento di
concorrenza, fra banche emittenti ed acquirenti, così da incentivare delle riduzioni anche
della tariffa di negoziazione,
anche se prevedibilmente e,
salvo eccezioni, tale processo
non condurrà a merchant fee
sensibilmente inferiori rispetto
ai livelli di intechange fee.
fettivi, senza che vi sia una partecipazione dei maggiori costi –
come nel caso della carta di
credito – da parte di soggetti
terzi (pagatori in contanti) che,
oltre a non essere consapevoli
che stanno contribuendo al relativo pagamento, non né traggono alcun vantaggio.
Da ultimo, l’eliminazione della
tariffa di intermediazione
38
L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
Maurizio Trifilidis (Banca d’Italia)
degli acquisti viene pagato attraverso l’assegno bancario.
Considerando i pagamenti con
carta di credito o con carta di
debito presso i POS per acquisto di merci - valore che non
tiene conto né dei pagamenti attraverso assegni, né dei prelevamenti di contanti in banca o
da ATM - si osserva, invece, che
dal 30 per cento nel 1946, si è
passati al 59 per cento nel 2004.
Altrettanto significativo è il dato relativo alla diffusione delle
carte di pagamento nel nostro
paese. Il numero delle carte di
credito in circolazione è attualmente pari a 27 milioni, di cui
circa la metà non è attivo o non
viene mai utilizzato, mentre il
numero delle carte di debito in
circolazione è di circa 25 milioni, di cui la maggior parte viene
utilizzata con regolarità.
Considerando
l’ammontare
complessivo della spesa pagata
con carta di pagamento, si nota
che circa 32 miliardi di spesa
viene acquistata con carta di
credito, mentre circa 41 miliardi
di spesa è acquistata utilizzando la carta di debito. Confrontando i dati riferibili al periodo
2000-2004 si nota, inoltre, una
crescita
progressiva
dell’impiego di entrambi gli
strumenti di pagamento.
Esaminando il numero delle
operazioni nel medesimo periodo di riferimento, si osserva
un incremento progressivo
dell’impiego delle carte di pagamento che si attesta, nel 2004,
In tale intervento si vuole partire dalla analisi dei dati più significati che riguardano il ricorso, sempre maggiore nel contesto nazionale, a pagamenti a
mezzo carta, per poi giungere
all’analisi delle problematiche
che animano il dibattito scientifico in corso.
È bene, tuttavia, premettere che
i diversi sistemi di pagamento
sono accomunati dalla presenza
dei costi di transazione molto
elevati e dalla continua e correlata ricerca da parte dei gestori
di metodi che ne consentono un
abbattimento. Tali costi di transazione
sono
costituiti
dall’insieme dei costi di produzione o costo complessivo industriale. In presenza di pagamenti esclusivamente in contanti il costo industriale era
rappresentato dalle spese sostenute per coniare la moneta,
mentre con l’avvento delle carte
di pagamento ai costi di realizzazione della carta di plastica,
si sommano quelli di trasmissione delle informazioni elettroniche, della sicurezza in cui
avviene lo scambio e di velocità
delle transazioni.
Osservando i diversi sistemi di
pagamento sotto il profilo
quantitativo, si osserva che nel
1946 circa il 46 per cento dei
pagamenti delle famiglie avveniva con assegno, mentre nel
2004 solamente il 14 per cento
39
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
antitrust ma sicuramente tale
risultato sarà oggetto di molteplici discussioni nel prossimo
futuro (Visa International – Multilateral Interchange Fee, 2001).
Un’altra clausola oggetto di opinioni controverse è rappresentata dall’exclusionary rule che
impedisce alle banche, una volta entrate in detti circuiti, di poter vendere altre carte di credito. Questa regola, in precedenza
adottata da sistemi di pagamento quali Visa e MasterCard, è
stata ritenuta lesiva della concorrenza dai tribunali americani
e, pertanto, vietata (United State
vs VISA USA, 2001).
Vale la pena osservare, tuttavia,
che il carattere anticompetitivo
di una determinata regola non
dipende solamente dalla sua
presenza ma anche dall’operare
di diverse regole che nel loro
insieme finiscono per alterare il
normale funzionamento del
mercato.
Inoltre,
l’interpretazione normativa della legge antitrust e le correnti di
pensiero
che
influenzano
l’azione di una autorità antitrust si evolvono nel tempo e,
quindi, ciò che era sembrato
pienamente lecito in un determinato momento storico, non
necessariamente risulterà essere
lecito in seguito.
Ritornando ai sistemi di pagamento, si ricorda che essi rappresentano delle organizzazioni
molto complesse, i cui meccanismi non sono di immediata
comprensione perfino per la
al 60 per cento le carte di credito e al 90 per cento per le carte
di debito.
Infine, se si osserva il livello di
diffusione dei POS pressi gli esercizi commerciali, nel 2000
l’Italia rappresentava l’ottavo
paese in Europa come numero
di POS, mentre i dati del 2004
dimostrano il raggiungimento
del sesto posto per il nostro paese e una linea di tendenza verso il sovra-avanzamento della
media europea.
Arrivando alle problematiche
maggiormente discusse, e in
particolare alla questione della
no-discrimination rule la posizione della Banca di Italia, così
come quella della Commissione
europea, è stata quella di ritenerla pienamente legittima sotto il profilo competitivo, mentre
altre autorità antitrust, sottolineandone il carattere restrittivo
della concorrenza, ne hanno
predisposto il divieto.
Una seconda clausola interessante è rappresentata dalla noacquiring-without-issuing rule secondo la quale, se una banca intende svolgere la funzione di
acquirer deve accettare di diventare anche issuer e, pertanto,
prima di poter rilevare il credito dei commercianti deve emettere un certo numero di carte di
credito. Nel corso dei recenti
casi esaminati dalla Commissione tale clausola è stata considerata come non lesiva della
concorrenza e, quindi, pienamente legittima sotto il profilo
40
L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
correnza debba essere assicurata una protezione. Si osserva, in
primo luogo, che il commerciante non ha nessun potere riguardo alla scelta del mezzo di
pagamento perché sarà il cliente ad effettuare una valutazione
circa la soluzione per lui economicamente più conveniente.
In secondo luogo, come si avrà
modo di spiegare di seguito, la
teoria economica in merito ai
two-sided markets non sembra
essere decisiva nel contesto delle carte di pagamento.
La commissione interbancaria
rappresenta, infatti, un elemento a favore della banca issuer
che avrà interesse affinché sia
quanto più alta possibile, mentre la banca acquirer avrà
l’interesse inverso. L’entità della commissione interbancaria è
stabilita all’interno del circuito
in cui sono presenti e rappresentate sia banche issuers che
acquirers ed è, quindi, naturale
che ciascun circuito definisca la
commissione anche in relazione
a chi detiene maggiore potere
di mercato (che generalmente
sono le banche issuers).
Si pensi, a titolo d’esempio, al
caso del sistema di pagamento
VISA nel quale, alla commissione interbancaria transfrontaliera che si applica a tutte le operazioni infraeuropee, si aggiungono le commissioni dei
vari circuiti nazionali. Nei circuiti nazionali dove le banche
issuers detenevano maggiore
potere di mercato è stata stabili-
Banca d’Italia che è tenuta alla
relativa sorveglianza. In altri
termini, la comprensione degli
equilibri e dei meccanismi sui
quali si basano sistemi così
complessi richiede approfondimenti progressivi e non si esclude che tale processo di apprendimento per gradi da parte
delle autorità di concorrenza
possa portare alla applicazione
di una politica antitrust via via
più severa.
Tuttavia, quando si parla di tutela della concorrenza occorre
fare chiarezza su quale tipo di
concorrenza si vuole proteggere. Si ricorda, infatti, che i sistemi di carte di pagamento di
tipo associativo coinvolgono
quattro soggetti (la banca issuer,
la banca acquirer, il commerciante, il consumatore) e che
l’interchange fee rappresenta la
tariffa pagata dal commerciante
e trasferita dalla banca acquirer
alla banca issuer. Proprio in tale
passaggio sono presenti diversi
elementi di concorrenza: il primo riguarda la concorrenza tra
banche acquirers nella emissione
della carta, il secondo concerne
la concorrenza tra banche issuers nei convenzionamenti della carta, il terzo livello di concorrenza è quello tra i commercianti e, infine, vi è sicuramente
concorrenza tra i circuiti che
vendono diverse carte di pagamento.
Alcune osservazioni sono necessarie per comprendere pienamente a quale livello di con41
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
ga ex art. 81.3. del Trattato CE
(o ex art. 3 della L. 287/90).
Le condizioni che consentono
detta esenzione rispetto alla disciplina antitrust sono quattro,
verifichiamone la sussistenza
nel caso specifico. La prima
condizione richiesta è che
l’intesa per la quale si chiede
l’esenzione deve comportare
dei miglioramenti nelle condizioni di offerta e, quindi, migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti ovvero
promuovere il progresso tecnico o economico. La fissazione
della commissione interbancaria sembra soddisfare tale requisito perché consente una riduzione dei costi di transazione
ed aumenta le esternalità positive di rete.
In secondo luogo, le intese devono riservare agli utilizzatori
una congrua parte dell’utile che
ne deriva e, quindi, comportare
un beneficio per i consumatori.
Anche tale requisito sembra essere soddisfatto, basti pensare
al vantaggio di utilizzare il servizio Pagobancomat e ritirare
contanti da qualsiasi ATM e in
qualsiasi posto. La carta di credito o di debito offre, inoltre, altri vantaggi in termini di maggiori possibilità di acquisto rispetto al ritiro di contanti dagli
sportelli automatici.
La terza condizione richiede
che le intese devono evitare di
eliminare la concorrenza per
una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Il rispetto di
ta una commissione più alta rispetto a quella trasfrontaliera
dei circuiti internazionali quali
VISA o MasterCard, mentre nei
circuiti dove le banche acquirer
detenevano maggiore potere
economico è stata adottata una
commissione più bassa; infine,
quando non è stato possibile
raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso è stata
applicata la tariffa trasfrontaliera europea.
Il problema centrale su cui si
vuole riflettere in questa sede è
che tale commissione – diversamente da quanto sostenuto
da alcune autorità antitrust che
la ritengono un’intesa restrittiva della concorrenza - non rappresenta un prezzo e, quindi,
non sarebbe di per sé una fattispecie contraria alla normativa
antitrust. Le autorità bancarie,
diversamente, ritengono che tale clausola, almeno in questo
momento storico, sia uno strumento indispensabile per il corretto funzionamento del sistema dei pagamenti.
Diversamente, se tale clausola
venisse
considerata
come
un’intesa restrittiva della concorrenza – si tratta in definitiva
di un accordo tra gli enti aderenti al circuito relativamente
ad un prezzo al quale scambiare un servizio - l’unico strumento che consentirebbe la sua
permanenza nel sistema delle
carte di pagamento è rappresentato dalla possibilità di ottenere un’autorizzazione in dero42
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
quelle bancarie, ciò che desta
maggiore preoccupazione per
le banche non è rappresentato
dal rischio della apertura di
un’istruttoria della Commissione europea nei loro confronti e,
quindi, dalla eventuale prescrizione della sanzione, bensì
dall’effetto negativo sulla reputazione dei circuiti di pagamento che da essa potrebbe derivare.
Coscienti dei potenziali effetti
negativi, i provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia sulla
commissione interbancaria negli ultimi anni, hanno tentato di
introdurre quanta più certezza
fosse possibile, così da agevolare l’azione degli stessi operatori. Certezza che, tuttavia,
sembra più difficile da realizzare nel mutato contesto dove più
Istituzioni europee sono competenti ed interessate ad emanare
provvedimenti
sull’argomento (BCE, DG mercato interno, DG concorrenza)
senza avere una visione unitaria dello stesso.
Il primo provvedimento della
Banca d’Italia sulla commissione interbancaria risale al 1998,
ed ha avuto ad oggetto il sistema COGEBAN per il quale era
prevista una commissione interbancaria
compresa
nell’intervallo 0,60-0,20 (dove il
secondo livello era applicato in
particolari circostanze come, ad
esempio, alla grande distribuzione o ai venditori di carburanti). La Banca d’Italia decise
tale condizione sembra essere
assicurata nel contesto nazionale dal fatto che, a fronte di una
commissione interbancaria fissa, si osservano dei livelli di
merchant fee – commissione pagata dai commercianti alle banche acquirers – molto differenziati a dimostrazione di un sufficiente livello di concorrenza
tra banche nel rapporto con i
commercianti.
Infine, come ultima condizione, l’intesa deve evitare di
imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano
indispensabili, ovvero non
necessarie e non proporzionate per il raggiungimento degli
obiettivi sopra descritti. Allo
stato attuale, la Banca d’Italia
ed altre autorità antitrust ritengono detta restrizione “necessaria” al funzionamento
del sistema delle carte di pagamento perché la posizione
opportunistica dell’issuer espone gli acquirers al rischio
che il credito rilevato dal merchant non venga onorato, in
assenza di un previo accordo
contrattuale. La regolamentazione, sia dell’obbligo, che
dell’importo della interchange
fee da corrispondere ad ogni
operazione
rilevata
dall’acquirer rappresenta l’asse
portante sul quale poggia il
sistema.
A fronte al contesto di incertezza configurato dalle diverse posizioni sull’argomento sostenute dalle autorità antitrust e da
43
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
stato quello di aver ridotto in
maniera significativa la commissione interbancaria Pagobancomat.
Sebbene la Banca d’Italia sia intervenuta nel mercato in qualità
di autorità antitrust, la sua azione si è tradotta, a tutti gli effetti, in un intervento di regolazione. Provvedimenti simili sono stati adottati dalla BCE o
dalla Banca d’Australia ma, diversamente da quanto avvenuto nel contesto nazionale, non è
stata effettuata un’attenta analisi dei costi a cui correlare
l’importo della commissione interbancaria.
Gli effetti dell’attività regolatoria sopra esaminata possono essere valutati anche osservando
l’andamento del rapporto tra il
volume delle transazioni con
Pagobancomat e il totale attivo
bancario che è aumentato in
maniera progressiva e costante
ovvero attraverso l’andamento
del rapporto che esprime
l’incidenza delle commissioni
sui ricavi dei servizi che è cresciuto anche se in maniera più
limitata. Questo significa che, a
fronte di una crescita di rilievo
dell’utilizzo del sistema di pagamento
Pagobancomat,
l’incremento degli utili prodotti
dal sistema interbancario non
sono stati altrettanto significativi. Alla luce di tali risultati, la
sola critica che può essere rivolta alla Banca d’Italia consiste
nella mancanza sulle commissioni relative alle carte di credi-
di concedere l’autorizzazione in
deroga alla disciplina delle intese sottoponendo, tuttavia, la
commissione interbancaria alla
richiesta di una correlazione ai
costi e ad una revisione periodica degli stessi. Il risultato
dell’intervento è stato quello di
sollecitare inizialmente una riduzione della commissione pari
a 0,51 e successivamente pari a
0,41.
La tecnica adottata nel 1998
venne perfezionata in un secondo momento imponendo al
COGEBAN un calcolo più sofisticato per la commissione interbancaria. Considerato che,
generalmente, la interchange fee
di una carta di debito è composta da una parte fissa indipendente dal tipo di operazione o
dal suo ammontare, rappresentata dalla gestione del processo
informativo, e da un valore
percentuale a copertura della
garanzia dal rischio di frodi, la
Banca d’Italia ha richiesto
l’adozione di una commissione
mista.
Nella prima fase del processo
sopra descritto la commissione
interbancaria è stata paragonata
all’importo della transazione
media, così da ricondurla ad un
valore economico certo. Con tale sistema si è osservato che, se
nel 2000 il valore monetario di
una commissione bancaria era
pari a 0,38 euro, mentre, nel
2004, il suo valore è sceso a
0,26. In altre parole, l’effetto
dell’intervento sopra descritto è
44
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
zio. Per il calcolo del costo medio sono stati presi in esame i
costi diretti ed indiretti a cui è
stato aggiungo un mark-up del
10 per cento, successivamente
ridotto al 5 per cento. Diversamente da quanto sostenuto
dall’Autorità garante delle concorrenza del mercato che ne aveva suggerito l’eliminazione
(Provv. I624, Pagobancomat, del
01/07/2004), la Banca d’Italia
continua a ritenere che il markup rappresenta la giusta remunerazione per gli scambi di servizi tra banca issuer e banca acquirer.
I costi compresi nell’analisi sono rappresentati da: (1) costi di
gestione, costituiti prevalentemente da quelli relativi al trattamento informatico; (2) costi di
autorizzazione,
contabilizzazione e trasmissione delle informazioni; (3) costi per insolvenza e frode, formati da una
parte fissa (quella che comporta
tutti i sistemi di sicurezza per
evitare il rischio di frode) e da
una parte variabile ed, infine,
(4) costi di ricerca e sviluppo
che, soprattutto nella fase di
lancio del servizio Pagobancomat, erano piuttosto rilevanti.
La commissione è stata calcolata attraverso la media semplice
dei costi forniti da un campione
significativo di banche che rappresentano circa il 58 per cento
del mercato dopo aver eliminato la coda anomala della media.
Nella prima analisi svolta nel
2000 è stata eliminata la banca
to della medesima determinazione dimostrata per il sistema
Pagobancomat.
Infine, alcune osservazioni devono essere formulate in merito
al sistema utilizzato dalla Banca
d’Italia per il calcolo della
commissione interbancaria che,
per quanto impreciso e poco
condiviso, rappresenta allo stato attuale il meccanismo più
avanzato. Il primo aspetto da
sottolineare del metodo sopradescritto è rappresentato dal rispetto del principio della correlazione ai costi sostenuti da cui
– in accordo con la Commissione Europea - è derivato un altro
principio secondo cui la commissione interbancaria deve essere calcolata in base al sistema
di processing più efficiente possibile. A tale scopo, sono state
considerate due tipi di efficienza: quella tecnico-operativa o
statica, secondo cui i costi devono essere più bassi possibile
e quella dinamica che diversamente, tiene conto della qualità
del servizio e dell’ampiezza
della domanda perché, come
detto in precedenza, siamo in
presenza di esternalità di rete
positive che vanno sicuramente
incentivate.
Il
risultato
derivante
dall’applicazione di tali principi
è stato quello di ottenere un valore della commissione interbancaria corrispondente al costo medio di produzione più
basso che sia compatibile con la
più ampia diffusione del servi45
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
un controllo periodico effettuato dalla Banca d’Italia ogni 5
anni circa, ma che secondo
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dovrebbe essere svolto almeno ogni
due anni (Pagobancomat, para.
88) e che, in linea di principio,
non necessariamente deve essere affidato alla stessa Banca
d’Italia.
In conclusione, si osserva un
crescente interesse da parte delle autorità antitrust sugli effetti
anticompetitivi della commissione interbancaria, basti pensare agli interventi adottati in
Italia, in Inghilterra, in Spagna
e in Danimarca e più recentemente dalla Commissione europea. Tuttavia, la capacità da
parte delle diverse istituzioni di
giungere a risultati efficienti
per l’adozione di metodologie
di calcolo sempre più raffinate
di tale commissione dipende
anche dalla possibilità per le
banche di produrre dati ed informazioni
che
richiedono
l’adozione di tecniche contabili
sempre più analitiche.
con costi più elevati, mentre
nella revisione più recente sono
state eliminate le due banche
con costi più elevati. In definitiva, la commissione interbancaria è composta da tre componenti, di cui la prima fissa destinata a coprire i costi di trattamento della singola operazione di pagamento (ricezione dei
movimenti contabili, gestione
delle contestazioni, trattamento
informatico, gestione delle scritture contabili) e le restanti due
variabili costituite, rispettivamente, da una componente relativa alle misure collettive di
sicurezza (sistemi di autorizzazione, controllo del codice segreto, sistemi di prevenzione
frodi, assicurazione contro rischi, introduzione del microcircuito) e da una componente relativa al rischio che le banche
emittenti sostengono a fronte
della garanzia del pagamento
riconosciuta all'esercente, correlata al tasso di frodi sulle transazioni. Altro significativo aspetto del metodo sopra descritto riguarda la necessità di
46
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
Le iniziative svolte nell’ambito del
LABORATORIO SUI SERVIZI A RETE
1.
2.
3.
4.
5.
La rete di trasmissione e l’efficienza del sistema elettrico (20
novembre 2002 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Francesco Silva;
b. James Bushnell;
c. Luigi Prosperetti.
Problematiche regolamentari nel radiomobile (15 gennaio 2003
– pomeriggio)
Relatori/Discussant:
a. Christian Hocepied;
b. Sabino Cassese;
c. Luigi Prosperetti;
d. Vittorio Colao;
e. Mauro Sentinelli.
La regolazione dell’energia in Italia: un primo bilancio (19
febbraio 2003 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Jorge Vasconcelos;
b. Sabino Cassese;
c. Luigi Prosperetti;
d. Massimo Romano;
e. Giuseppe Gatti;
f. Pippo Ranci.
La regolazione delle tlc in Italia: un primo bilancio (14 marzo
2003 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Andrea Oglietti;
b. Enzo Pontarollo;
c. Claudio Leporelli;
d. Luigi Prosperetti;
e. Antonio Pilati.
La liberalizzazione del trasporto ferroviario (7 maggio 2003 –
mattina)
Relatori/Discussant:
a. Vincenzo Patrizi;
b. Giovanni B. Nuzzi;
c. Giuseppe Sciarrone;
d. Giancarlo Laguzzi;
e. Mario Sebastiani.
47
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
6.
7.
8.
9.
Regulatory approaches in the perspective of access and content
providers convergence (11 giugno 2003 – pomeriggio)
Relatori/Discussant:
a. Roberto Pardolesi;
b. David McGowan;
c. Roberto Viola;
d. Andrea Camanzi;
e. Giuseppe Sammartino;
f. Andrea Costa.
Il punto sulla regolamentazione (24 giugno 2003 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Gustavo Ghidini;
b. Sabino Cassese;
c. Robert Baldwin;
d. Roberto Pardolesi;
e. Marcello Clarich;
f. George Yarrow;
g. Francesco Silva;
h. Luigi Prosperetti;
i. Fabio Gobbo.
Servizi postali (9 luglio 2003 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Vincenzo Visco Comandini;
b. Gregory Sidak;
c. Enzo Cardi;
d. Marco D’Alberti;
e. Livia Magrone.
La moltiplicazione dei regolatori nelle tlc (22 ottobre 2003 –
mattina)
Relatori/Discussant:
a. Sabino Cassese;
b. Bianca Maria Martinelli;
c. Giovanni Calabrò;
d. Andrea Camanzi;
e. Fabio Macaluso;
f. Alessandra Vulterini;
g. Luigi Prosperetti.
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
10. I servizi pubblici locali: “molto rumore per nulla”? (18 novembre 2003 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Sabino Cassese;
b. Michele Grillo;
c. Giulio Napolitano;
d. Marco Dugato;
e. Andrea Zoppini;
f. Andrea Pezzoli;
g. Fabio Gobbo.
11. Il settore idrico: quanta acqua sotto i ponti? (10 dicembre 2003
– mattina)
Relatori/Discussant:
a. Sabino Cassese
b. Laura Castellucci;
c. Alfredo Fioritto;
d. Michael Saunders;
e. Giovanni Fraquelli;
f. Giuseppe Caia;
g. Gioacchino Gabbuti;
h. Andrea Lolli;
i. Gilberto Muraro;
j. Fabio Gobbo.
12. Settore elettrico: luci ed ombre di una liberalizzazione incompiuta (27 gennaio 2004 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Sabino Cassese;
b. Fabio Gobbo;
c. Alberto Biancardi;
d. Alberto Clô;
e. Carlo Malinconico;
f. Luigi Prosperetti;
g. Sergio Garribba;
h. Carlo Andrea Bollino;
i. Massimo Romano.
49
L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
13. Titolo V della Costituzione e sviluppo delle reti (3 marzo 2004
– mattina)
Relatori/Discussant:
a. Sabino Cassese;
b. Pippo Ranci;
c. Alfredo Macchiati;
d. Fabio Gobbo;
e. Andrea Camanzi;
f. Andrea Costa;
g. Luigi Prosperetti;
h. Antonio Bernardi;
i. Roberto Pardolesi.
14. La legge Gasparri (31 marzo 2004 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Sabino Cassese;
b. Antonio Pilati;
c. Ottavio Grandinetti.
15. Le imprese del settore delle tlc parlano alle istituzioni (21 aprile 2004 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Fabio Gobbo;
b. Roberto Pardolesi;
c. Giulio Napolitano;
d. Antongiulio Lombardi;
e. Andrea Camanzi;
f. Biancamaria Martinelli;
g. Giovanni Amendola;
h. Francesca Quadri;
i. Vincenzo Lo Bianco.
16. Quale mercato per i servizi postali? (26 maggio 2004 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Sabino Cassese;
b. Vincenzo Visco Comandini;
c. Sture Wallander;
d. Robert Cohen;
e. Ugo Arrigo;
f. Enzo Cardi;
g. Livia Magrone;
h. Bruno Spadoni.
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
17. Gli aeroporti tra mercato e servizio (22 giugno 2004 – pomeriggio)
Relatori/Discussant:
a. Fabio Gobbo:
b. Alberto Clô:
c. Mario Sebastiani:
d. Giovanni Paramithiotti;
e. Guido Stazi;
f. Diego Piacentino;
g. Leopoldo Conforti;
h. Andrea Belardini;
i. Silvano Manera;
j. Angelo Nicoletti.
18. Liberalizzazione e Regolazione del Settore del Gas (27 ottobre
2004 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Luigi Prosperetti;
b. Giovanni Calabrò;
c. Claudio di Macco;
d. Pippo Ranci;
e. Yvonne Barton;
f. Massimo Romano.
19. Digital Rights Management: verso un’egemonia del controllo
privato delle informazioni digitali? (17 novembre 2004 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Roberto Pardolesi;
b. Roberto Caso;
c. Andrea Rossato;
d. Giovanni Ramello;
e. Massimiliano Granieri;
f. Andrea Giannaccari;
g. Giovanni Pascuzzi.
20. Esperienze di tutela della concorrenza in Italia (15 dicembre
2004 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Franco Locatelli;
b. Marco D’Alberti;
c. Fabio Gobbo;
d. Michele Grillo.
51
L R
S
La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
21. Gli standard ambientali nei servizi a rete: vincolo od opportunità? (26 gennaio 2005 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Fabio Gobbo;
b. Marcello Clarich,
c. Alessandro Corsi,
d. Laura Castellucci,
e. Paolo Dell’Anno,
f. Giulio Napolitano.
22. Il Trasporto Pubblico Locale: risultati e prospettive (1° marzo
2005 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Fabio Gobbo;
b. Andrea Boitani;
c. Giuliano Fonderico;
d. Linda Lanzillotta;
e. Guido Stazi;
f. Vincenzo Visco Comandini.
23. Le regole di accesso alle reti nei settori dell'energia (23 marzo –
mattina)
Relatori/Discussant:
a. Fabio Gobbo;
b. Alberto Biancardi;
c. Francesco Lo Passo;
d. Luca D'Agnese;
e. Paolo Mosa;
f. Tullio Fanelli;
g. Sergio Garribba.
24. Margin squeeze e replicabilità delle offerte dei concorrenti
nelle TLC: Usa, Europa, Italia (19 aprile – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Joseph Gregory Sidak;
b. Martin Cave;
c. Damien Geradin;
d. Enzo Pontarollo;
e. Roberto Pardolesi;
f. Luigi Prosperetti.
L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
25. Diverse ottiche dei mercati dell’energia elettrica (25 maggio –
mattina)
Relatori/Discussant:
a. Fabio Gobbo;
b. Alessandro Noce;
c. Guido Bortoni;
d. Massimo Orlandi;
e. Pier Luigi Parcu;
f. Simone Mori;
g. Luigi Prosperetti.
26. La rete carburanti: una razionalizzazione”razionale”? (21 giugno – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Fabio Gobbo;
b. Roberto Pardolesi;
c. Alberto Clô;
d. Pasquale De Vita;
e. Roberto Timpani;
f. Daniela Primicerio;
g. Giovanni Calabrò.
27. Cambiamento tecnologico e concorrenza nelle tlc: quale ruolo
per la regolamentazione? (19 luglio – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Giulio Napolitano
b. Sandro Frova;
c. Brian Williamson;
d. Maurizio Decina;
e. Claudio Leporelli;
f. Antonello De Tommaso;
g. Enzo Pontarollo;
h. Luigi Prosperetti.
28. Modernizzazione antitrust e poteri dell’Agcm (4 ottobre 2005 –
mattina)
Relatori/Discussant:
a. Roberto Pardolesi;
b. Antonio Catricalà;
c. Aldo Frignani;
d. Federico Ghezzi;
e. Cristoforo Osti.
53
L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
29. I servizi a rete nella manovra finanziaria: tassazione o investimenti? (8 novembre 2005 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Fabio Gobbo;
b. Luigi Prosperetti;
c. Giulio Napolitano;
d. Carlo Andrea Bollino;
e. Luigi Cappugi;
f. Massimo Romano;
g. Michele Vietti.
30. Verso una nuova disciplina dei settori idrico-ambientali (13 dicembre – pomeriggio)
Relatori/Discussant:
a. Fabio Gobbo;
b. Giulio Napolitano;
c. Luca Arnaudo;
d. Claudio De Vincenti;
e. Renato Drusiani;
f. Edo Ronchi.
31. La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di
credito (24 gennaio 2006 – mattina)
Relatori/Discussant:
a. Roberto Pardolesi;
b. Giuseppe Zadra;
c. Alberto Heimler;
d. David Evans;
e. Maurizio Trifilidis.
L R
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
Gli sponsor delle attività del LSR – Company Profile∗
Il Gruppo Acea è attivo nel settore idrico (ciclo integrato delle acque), nella filiera dell’energia elettrica, nell’illuminazione pubblica e nel gas. Adottando la
scelta della sostenibilità, Acea integra l’obiettivo di soddisfare i clienti con
quello di creare valore per gli azionisti, l’attenzione alle esigenze della collettività e il rispetto dell’ambiente; valorizza le capacità professionali dei dipendenti e responsabilizza il management alla realizzazione degli obiettivi aziendali.Il
forte radicamento nel territorio, l’esperienza consolidata nell’area romana e la
valorizzazione dell’indotto da una parte, la politica delle alleanze, dall’altra,
rappresentano il motore di uno sviluppo volto a conseguire la massa critica necessaria per massimizzare efficienza e competitività a livello nazionale.
L’Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori, denominata in breve Assorimorchiatori, da oltre 50 anni riunisce le società concessionarie del servizio di rimorchio nei porti italiani. Nel 1952 un gruppo di armatori, concessionari del servizio di rimorchio in sette porti italiani, fondarono a Roma l’Unione Nazionale fra gli
Armatori di Rimorchiatori Marittimi e Portuali” allo scopo di poter affrontare e discutere le varie problematiche del settore. Col passare del tempo gli associati sono
diventati sempre più numerosi e nel 1971 la più antica Unione venne sostituita
dall’Associazione Italiana Armatori di Riomorchiatori, che attualmente riunisce le
concessionarie del servizio di rimorchio portuale, presenti in oltre 40 porti italiani
Il Gruppo Autostrade si posiziona al primo posto in Europa tra i concessionari di
costruzione e gestione di autostrade a pedaggio e dei connessi servizi alla mobilità.
In Italia circa 4 milioni di viaggiatori, pari all’8% della popolazione, transitano
quotidianamente sulla rete del Gruppo, che si estende per 3408 km e che ha la funzione di avvicinare il Paese al baricentro socio-economico dell’Europa, assicurando
un’efficace articolazione territoriale e un indispensabile servizio alla mobilita’ presso le maggiori aree metropolitane. La missione del gruppoprevede che le persone cooperino per progettare, costruire e sviluppare una rete autostradale funzionale allo
sviluppo sociale ed economico del Paese, garantendo sicurezza e mobilità.
LEnte Nazionale per l'Energia Elettrica nasce nel 1962, con il compito di esercitare
le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione,
distribuzione e vendita dell'energia elettrica. Nel 1992, cambia l'assetto giuridicoistituzionale del settore elettrico nazionale ed Enel diventa Società per Azioni. Nel
1999, il settore elettrico nazionale viene liberalizzato ed Enel partecipa attivamente
a questo processo, e alla definizione della nuova architettura del sistema elettrico
nazionale. Attualmente la missione di Enel è quella di essere il più efficiente produttore e distributore di elettricità e gas, orientato al mercato e alla qualità del servizio, con l’obiettivo di creare valore per gli azionisti, di soddisfare i clienti e di valorizzare tutte le persone che vi lavorano.
∗
I profili qui riportati sono tratti dai siti internet degli operatori.
55
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
Nata nel luglio 1999, Energi è oggi uno dei protagonisti del mercato libero italiano
dell'elettricità e del gas naturale. Dal 1999 ad oggi ha centrato obiettivi ambiziosi e
l’obiettivo è continuare a crescere, consolidando il posizionamento e contribuendo a
uno sviluppo intelligente e sostenibile del mercato italiano dell'elettricità e del gas
naturale. In questa prospettiva, la mission consiste nel sostenere la crescita del sistema energetico italiano, investendo per migliorare l'efficienza della produzione,
per costruire nuovi impianti e per assicurare gli asset necessari allo sviluppo della
nostra economia, conciliare produttività e ambiente, scegliendo soluzioni tecnologiche innovative e accrescendo la produzione da fonti rinnovabili e promuovere una
nuova "cultura dell'energia", aiutando i clienti a usare in modo consapevole elettricità e gas.
Nata come amministrazione autonoma nel 1905, FS ha assunto dapprima (1985) la
forma di ente pubblico economico e in seguito (1992) quella di Società per Azioni a
totale partecipazione pubblica. Attualmente, FS è chiamata ad operare in uno scenario economico caratterizzato dalla liberalizzazione e dalla concorrenza. La missione del Gruppo si fonda dunque sui medesimi valori di ogni altra azienda che deve misurarsi responsabilmente con il mercato, con il proprio azionista, con il personale quali la centralità del cliente, la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, il rigore nella gestione economica, l’innovazione, la razionalizzazione dei processi industriali. Il Gruppo intende confermare la propria leadership nella comunità e nel
mercato e interpretare le istanze di cambiamento in modo coerente e tempestivo.
Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) è una Società per Azioni,
istituita con il d.lgs. 79/99 ed operativa dal 1° aprile del 2000, sorta nell'ambito
della riorganizzazione del sistema elettrico. Le attività del GRTN riguardano la
trasmissione di energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione, la cui gestione è stata affidata alla società in regime di concessione ed il dispacciamento, attività quest'ultima che coordina il funzionamento degli impianti di produzione,
della rete di trasmissione nazionale e delle reti ad essa connesse e dei servizi ausiliari del sistema elettrico. La missione del GRTN consiste nel garantire un servizio
di pubblica utilità attraverso l'attività di trasmissione e dispacciamento di energia
elettrica e la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale ad alta ed altissima tensione.
Dopo aver acquisito la licenza UMTS con il nome di Andala nel novembre 2000
con un'offerta di 3,2 miliardi di euro, 3 si è affermato come il principale operatore
di Mobile Video del mercato italiano. 3 Italia è controllata dal gruppo Hutchison
Whampoa, la multinazionale con sede a Hong Kong che, oltre ad essere titolare di
10 licenze UMTS nel mondo, opera in diversi settori industriali: porti, energia,
immobiliare, turismo, grande distribuzione e telecomunicazioni. In Italia, Hutchison Whampoa ha realizzato il più grande investimento estero dai tempi del piano
Marshall. Nel mercato italiano, 3 punta sulla realizzazione di nuovi standard di
innovazione ed eccellenza nella qualità del servizio e della rete, sulla creazione di
un'offerta all'insegna della trasparenza, della semplicità e della convenienza di
prezzo, e sullo sviluppo di un portafoglio di servizi tagliati su misura per le esigenze del mercato.
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
Il Gruppo Macquarie (“Macquarie”) è tra i principali fornitori internazionali di
servizi finanziari e di investment bank. La capitalizzazione di mercato ammonta a
circa 10 miliardi di euro. A partire dagli anni 90, Macquarie ha riconosciuto il potenziale delle infrastrutture come mercato emergente in cui investire. Attualmente
Macquarie rappresenta il leader globale nell’acquisizione e nel management di asset
infrastrutturali, gestendo circa 19 miliardi di euro di equity in infrastrutture per
conto di fondi pensione, investitori retail e investitori istituzionali in tutto il mondo. Detiene, tra le altre, partecipazioni nelle società aeroportuali di Roma, Birmingham, Bristol, Bruxelles, Copenhagen, Adelaide e Sydney.
Telecom è uno dei principali gruppi europei operanti nell’Information and Communication Technology. Il gruppo, operante da più di cento anni nel settore delle
telecomunicazioni è oggi presente significativamente nel mondo dei media e di internet e coinvolge operatori del calibro di Tim, Finsiel, Olivetti Tecnost, Telecom
Italia Lab, Telecom Italia Media. Attualmente, Telecom si propone di offrire tecnologie e servizi sempre più avanzati, assicurando un’opportunità di crescita per sé e
per l’intero Paese. Alla crescita economica e civile della società, esso intende contribuire, mettendo a disposizione il proprio patrimonio di competenze e tecnologie,
anche in campi come la cultura, le iniziative sociali, sportive, didattiche, la ricerca
scientifica.
Fondata nel 1997, è l'unico operatore Europeo che offre servizi integrati di telefonia
fissa, mobile ed internet. Detiene la più estesa ed articolata rete di telecomunicazioni tra gli operatori non dominanti. È il primo operatore alternativo sul mercato di
telefonia fissa, è al primo posto in Italia tra i portali internet ed è al terzo posto tra
i maggiori Internet Service Provider italiani. Wind è anche il terzo operatore mobile italiano. La filosofia alla base delle strategie Wind è imperniata su tali principi:
superare l'esistente rompendo con le regole tradizionali delle TLC per creare nuovi
spazi di mercato, rappresentare l’operatore che garantisce l’accesso unico alla comunicazione indipendentemente dalla tecnologia utilizzata e privilegiare l'essere
umano per soddisfare i bisogni delle persone e valorizzarne la creatività.
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La concorrenza nei sistemi di pagamento. Il caso delle carte di credito
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