22.11.2002
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
IT
L 318/17
II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)
COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2002
relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo
SEE
(Caso Comp/29.373 — Visa International — Commissione interbancaria multilaterale)
[notificata con il numero C(2002) 2698]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/914/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a
norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE (3),
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e
posizioni dominanti,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,
visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962,
primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del
trattato (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/
1999 (2), in particolare l'articolo 6 e l'articolo 8, paragrafo 1,
vista la relazione finale del consigliere-auditore sul presente
caso (4),
considerando quanto segue:
vista la domanda di attestazione negativa e la notificazione
intesa ad ottenere un'esenzione, presentate il 31 gennaio 1977
da Visa International rispettivamente ai sensi dell'articolo 2 e
dell'articolo 4 del regolamento n. 17,
I. I FATTI
vista la denuncia presentata da EuroCommerce il 23 maggio
1997 in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento n. 17,
vista la decisione della Commissione, del 6 maggio 1999, di
avviare il procedimento nel caso di specie,
dopo aver dato alle parti in causa la possibilità di essere sentite
in merito alle obiezioni sollevate dalla Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e al
regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22
(1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204.
(2) GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.
1. INTRODUZIONE
(1)
Il 31 gennaio 1977, la società Ibanco Ltd, dal 1979
denominata Visa International, ha notificato alla
Commissione una serie di regole e di regolamenti di
disciplina dell'associazione Visa e dei suoi membri, al
fine di ottenere un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, o, in alternativa, un'esenzione ai
sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 (5).
(3) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.
(4) GU C 286 del 22.11.2002.
(5) Con lettera datata 23 marzo 1994 Visa International ha chiesto alla
Commissione di estendere la notifica già presentata all'articolo 53,
paragrafi 1 e 3, dell'accordo SEE.
L 318/18
(2)
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Dopo aver inizialmente inviato una lettera amministrativa di conformità, nel 1992, a seguito di una denuncia,
la Commissione ha riaperto l'indagine sul caso Visa
provvedendo a ritirare la lettera amministrativa. Nella
nuova indagine si è tenuto conto anche della denuncia
presentata il 23 maggio 1997 da EuroCommerce, organizzazione europea di commercianti al dettaglio, avente
tra l'altro ad oggetto vari aspetti del sistema di carte di
pagamento di Visa International, in particolare le
commissioni interbancarie. Con decisione del 9 agosto
2001 (6), la Commissione ha autorizzato alcune disposizioni delle regole Visa, in conformità dell'articolo 81,
paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo
1, dell'accordo SEE. Detta decisione omette espressamente la questione della commissione interbancaria.
22.11.2002
regolamenti regionali, quale il regolamento operativo
regionale Visa per la regione UE (Visa EU Regional
Operating Regulations).
(6)
La società Visa conta varie categorie di membri ma, in
linea generale, tutte le categorie sono aperte a tutte le
istituzioni organizzate secondo le leggi che nel paese in
cui hanno sede disciplinano le banche commerciali e che
sono autorizzate ad accettare depositi a vista. Visa non
accetta però le domande di adesione di quei candidati
che il consiglio d'amministrazione considera concorrenti
della società (7).
2.2. EUROCOMMERCE
(3)
La presente decisione riguarda il sistema di commissione
interbancaria intraregionale applicato da Visa International alle carte ad uso dei privati per le operazioni
transfrontaliere di pagamento mediante carta effettuate
presso i punti vendita tra Stati membri del SEE, nella
versione modificata descritta nella sezione 3.2.3.
(7)
EuroCommerce è un'associazione di rappresentanza del
commercio al dettaglio, all'ingrosso e internazionale
nell'Unione europea. Conta circa 56 membri in tutto il
SEE.
3. GLI ACCORDI
3.1. CENNI GENERALI
2. LE PARTI E LA DENUNCIANTE
(8)
La notifica presentata da Visa riguarda le regole e i regolamenti di disciplina dell'associazione Visa e dei suoi
membri, ossia l'atto costitutivo della società (Certificate
of Incorporation), lo statuto internazionale (International
By-Laws), le deleghe dei consigli d'amministrazione
regionali (Regional Board Delegations), nonché tutte le
disposizioni internazionali concernenti le carte di pagamento Visa, ossia il regolamento operativo internazionale generale (General International Operating Regulations), il regolamento operativo regionale per l'Unione
europea (European Union Regional Operating Regulations), le regole per la risoluzione delle controversie
(Dispute Resolution Rules) e le specifiche delle carte e
dei marchi (Card and Marks Specifications). L'insieme
delle regole e dei regolamenti Visa notificati è di seguito
denominato «le regole Visa».
(9)
La presente decisione riguarda la proposta di modifica
del sistema di commissione interbancaria intraregionale
di rimborso applicato alle carte ad uso dei privati (8) da
introdurre nelle regole Visa nel corso del 2002 (9). Il
sistema è applicabile alle operazioni transfrontaliere
effettuate tramite carta Visa ad uso dei privati presso i
punti vendita del SEE (vale a dire i 15 Stati membri
dell'Unione europea nonché l'Islanda, il Liechtenstein e
la Norvegia) e alle operazioni di pagamento nazionali
tramite carta Visa effettuate nell'ambito di uno Stato
membro, qualora non esista una commissione interbancaria Visa espressamente fissata per lo Stato membro in
2.1. VISA INTERNATIONAL E I SUOI MEMBRI
(4)
(5)
Visa International Service Association («Visa») è una
società privata con fini di lucro la cui proprietà è ripartita tra 20 000 istituzioni finanziarie di tutto il mondo,
che ne costituiscono i membri. Il fatturato mondiale di
Visa ammonta a 1 455 milioni di USD. Visa, società di
diritto statunitense, è il gestore della rete del sistema di
pagamento tramite carta. A tal fine essa gestisce i marchi
commerciali, fissa le regole del sistema e fornisce servizi
di autorizzazione e compensazione attraverso una rete
informatica e telematica mondiale denominata VisaNet.
Visa non provvede direttamente all'emissione di carte a
favore dei titolari né stipula le convenzioni di affiliazione
con gli esercenti per l'accettazione della carta Visa: a ciò
provvedono le istituzioni finanziarie aderenti, su specifica licenza Visa.
A livello mondiale Visa ha suddiviso il territorio nel
quale opera in sei regioni. La regione UE di Visa (Visa
EU Region) che, oltre alla Comunità, comprende anche
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Israele, Cipro,
Malta e Svizzera, conta più di 5 000 membri Visa. L'organo direttivo è il consiglio di amministrazione regionale
Visa per la regione UE (Visa EU Regional Board of Directors, di seguito «consiglio Visa per la UE»), eletto ogni
due anni dalle istituzioni finanziarie di tale regione
membri di Visa. Il consiglio Visa per la UE è competente
per gli affari intraregionali, ad esempio l'adozione dei
(6) GU L 293 del 10.11.2001, pag. 24.
(7) Le regole di affiliazione Visa sono attualmente all'esame nell'ambito
del caso COMP/37.860 e non formano oggetto della presente decisione che viene pertanto adottata fatto salvo l'esito dell'esame
condotto dalla Commissione sul predetto caso.
8
( ) Come approvata dal consiglio Visa per l'UE il 27 giugno 2001 e
successivamente modificata e ampliata. La proposta finale presentata
da Visa viene descritta alla successiva sezione 3.2.3.
(9) È esclusa la nuova commissione interbancaria intraregionale applicata esclusivamente ai pagamenti effettuati a seguito di ordine
postale e telefonico (cfr. infra, sezione 3.2.3.4) che verrà introdotta
entro l'aprile 2003.
22.11.2002
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
questione dal membro nazionale Visa (10). Tuttavia la
presente decisione riguarda esclusivamente la notificata
commissione interbancaria intraregionale di Visa applicata alle operazioni transfrontaliere tramite carta di
pagamento Visa effettuate tra Stati membri del SEE, e
non riguarda né le commissioni interbancarie nazionali
fissate dai membri nazionali Visa, né la commissione
interbancaria intraregionale applicata alle operazioni
tramite carta di pagamento Visa effettuate a livello nazionale nell'ambito di uno Stato membro. Inoltre, la
presente decisione non si applica alla vigente commissione interbancaria intraregionale di Visa praticata sulle
carte aziendali, […]* (*) (cfr. infra, nota 12).
(12)
L 318/19
La commissione interbancaria multilaterale venne introdotta da Visa nel 1974 (quando la società era ancora
denominata Ibanco Ltd). Nel 1981, con l'introduzione di
una distinta regione amministrativa comprendente l'UE,
venne fissata una commissione interbancaria multilaterale specifica per le operazioni nell'UE. Fino alla presentazione della proposta di modifica del sistema di
commissione interbancaria multilaterale, il livello medio
della commissione è andato gradualmente aumentando.
Secondo Visa nel 2000 la media ponderata dei vari livelli
della commissione interbancaria è stata […]*.
3.2.2. L'attuale sistema di commissione interbancaria
multilaterale
3.2. LA COMMISSIONE INTERBANCARIA DI RIMBORSO
VISA
(13)
A partire dalla sua introduzione la commissione interbancaria è stata fissata dal consiglio Visa per l'UE in
percentuale sulle vendite nette. Nonostante l'effettuazione di uno studio sui costi destinato a fornire parametri di riferimento, il consiglio Visa per l'UE è stato
libero di fissare la commissione interbancaria multilaterale al livello che riteneva opportuno, indipendentemente dai servizi specifici forniti dalle banche emittenti
a beneficio delle banche affilianti.
(14)
Visa ritiene che la commissione interbancaria multilaterale non debba essere considerata come un prezzo
pagato per determinati servizi forniti dagli emittenti agli
affilianti o agli esercenti. A suo parere la commissione
costituisce piuttosto un trasferimento tra imprese che
cooperano al fine di fornire un servizio in rete caratterizzato da esternalità e da una domanda comune. Secondo
Visa, la commissione interbancaria multilaterale costituisce il necessario aggiustamento finanziario degli squilibri tra i costi inerenti all'emissione e all'affiliazione e gli
introiti provenienti dai titolari di carta e dagli esercenti.
Visa afferma che, nell'attuale configurazione del sistema
Visa, gli introiti provenienti dai titolari di carta sono
notevolmente inferiori rispetto ai costi sostenuti dalle
banche emittenti. Gli introiti derivanti alle banche affilianti dagli esercenti sono invece notevolmente superiori
rispetto ai costi da esse sostenute in relazione al sistema
di pagamento nel suo complesso. Sotto questo profilo, la
commissione interbancaria ha lo scopo di eliminare
questi squilibri al fine di accrescere la domanda e l'utilizzo del servizio di pagamento. Visa sostiene che senza
una commissione interbancaria adeguata il sistema non
potrebbe funzionare ad un livello ottimale e il punto di
forza del sistema Visa, vale a dire l'ampio numero di titolari di carta e di esercenti, ne risulterebbe indebolito.
(15)
In passato Visa considerava il livello della commissione
interbancaria multilaterale e le modalità della sua fissazione da parte del consiglio Visa per l'UE come un
segreto commerciale, che i membri Visa non erano autorizzati a divulgare ai loro clienti. Pertanto, le banche affilianti, che in pratica trasferiscono a carico degli esercenti
la commissione interbancaria che essi sono tenuti a
pagare in parte o per intero alla banca emittente, non
erano autorizzate a comunicare agli esercenti il livello
della commissione interbancaria multilaterale. Gli esercenti non erano quindi al corrente dell'incidenza esatta
della commissione interbancaria multilaterale sulla
commissione che veniva loro applicata.
3.2.1. Cenni generali
(10)
(11)
Ai sensi delle regole Visa, in assenza di un accordo bilaterale, la banca affiliante (ossia la banca che stipula le
convenzioni di affiliazione con gli esercenti per l'accettazione della carta Visa) deve di norma pagare alla banca
emittente (ossia, la banca che emette le carte Visa a
favore dei privati) una commissione interbancaria di
rimborso (interchange reimbursement fee) per ogni
operazione effettuata tramite carta Visa (11). Nella regione
UE detta commissione interbancaria viene fissata dal
consiglio Visa per l'UE; il livello esatto varia in funzione
del tipo di carta Visa utilizzata (carta ad uso dei privati o
aziendale) e in funzione del tipo di operazione. Sono
consentiti accordi bilaterali tra le banche in merito alla
commissione interbancaria senza restrizioni sul loro
contenuto.
La commissione interbancaria multilaterale, fissata dal
consiglio Visa per l'UE, si applica di norma a tutte le
operazioni intraregionali effettuate mediante carta Visa
nella regione UE, vale a dire a quelle operazioni in cui
una carta Visa emessa nello Stato membro A viene utilizzata in un punto vendita dello Stato membro B. Secondo
quanto dichiarato da Visa, nel 1999 circa il 10 % di tutte
le operazioni effettuate mediante carta Visa nei punti
vendita dei paesi UE/EFTA era costituito da operazioni
intraregionali. Qualora i membri nazionali Visa non
abbiano fissato commissioni interbancarie (multilaterali
o bilaterali) per le operazioni nazionali, la commissione
fissata dal consiglio Visa per l'UE si applica anche alle
operazioni nazionali.
(10) Secondo Visa detti Stati membri sono Grecia, Irlanda, Italia, Paesi
Bassi e Svezia. Le regole Visa contengono anche disposizioni relative alle commissioni di rimborso per i prelievi di denaro contante
che gli affilianti di sportelli automatici devono pagare all'emittente
della carta. Queste commissioni non formano oggetto né della
denuncia di EuroCommerce, né della presente decisione.
(*) Talune parti della presente decisione sono state adattate o omesse
per non divulgare informazioni riservate. Dette parti sono indicate
fra parentesi quadre e contrassegnate con un asterisco.
11
( ) Secondo la definizione di Visa, la commissione interbancaria di
rimborso è: «a fee reimbursed by an acquirer to an issuer in the
clearing and settlement of an interchange transaction» («una
commissione che un affiliante corrisponde ad un emittente come
rimborso per la compensazione e il regolamento di un'operazione»)
(Regolamento operativo Visa per la regione UE […]*).
L 318/20
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
3.2.3. Il sistema modificato di commissione interbancaria multilaterale
(16)
Il 27 giugno 2001 il comitato esecutivo del consiglio
Visa per l'UE ha approvato una proposta di modifica del
sistema di commissione interbancaria multilaterale. La
proposta è stata ulteriormente chiarita e leggermente
modificata da Visa a seguito delle osservazioni formulate
dalla Commissione e da terzi. La modifica del sistema
riguarda le operazioni presso i POS mediante le carte ad
uso dei privati (12). La proposta finale di modifica del
sistema di commissione interbancaria multilaterale
comporta quattro cambiamenti principali rispetto all'attuale sistema.
ponderata allo 0,7 % entro il 2007 (secondo le stime
elaborate da Visa dei probabili volumi delle operazioni a
quella data nelle varie categorie di operazioni per le quali
si applicano livelli diversi di commissione interbancaria
multilaterale) rispetto allo […]* nel 2000 (14).
(20)
Nel quadro del nuovo sistema modificato, Visa ridurrà il
livello generale della commissione interbancaria multilaterale intraregionale applicabile alle carte ad uso dei
privati nella regione Visa UE, introducendo una commissione interbancaria multilaterale a tasso fisso per le
operazioni con carte di debito (13). Visa procederà inoltre
ad una riduzione graduale del livello della commissione
interbancaria multilaterale ad valorem applicabile a
determinati tipi di carte di credito e di carte di debito ad
addebito differito.
(18)
Per le carte di debito Visa introdurrà una commissione
interbancaria multilaterale a tasso fisso prima della fine
del 2002. Visa si è impegnata a far sì che la media
ponderata annuale dei differenti livelli della commissione
interbancaria multilaterale (ponderata per il volume delle
operazioni in ogni categoria) non superi 0,28 EUR.
Questa commissione verrebbe mantenuta per cinque
anni, fatti salvi aggiustamenti nel caso di variazioni
consistenti dei costi sostenuti dagli emittenti che figurano nello studio sui costi descritto alla successiva
sezione 3.2.3.2. Visa avrà l'onere di dimostrare che si
tratta di mutamenti sostanziali. Secondo la società ciò
costituisce una riduzione superiore al 50 % per le operazioni tramite carte di debito di importo medio, rispetto
al livello che si avrebbe se venisse mantenuta l'attuale
commissione interbancaria multilaterale intraregionale
per le carte di debito.
(19)
I tassi della commissione interbancaria multilaterale
applicabile ad operazioni intraregionali mediante carte di
credito e carte di debito ad addebito differito verranno
ridotti nell'arco di cinque anni. Queste riduzioni porteranno la commissione interbancaria multilaterale media
(12) Le carte aziendali (vale a dire le carte emesse a favore di utenti d'affari utilizzate esclusivamente per le spese connesse con l'attività
commerciale) erano escluse dalla proposta iniziale di modifica in
quanto, secondo Visa, costituiscono un prodotto relativamente
nuovo, dotato di caratteristiche specifiche, e di cui è prevista l'emissione a favore di singoli al solo scopo di permettere il pagamento
delle spese connesse con l'attività commerciale. A seguito delle
osservazioni della denunciante e di terzi (cfr. infra, sezione 6),
[…]*. Tuttavia, come detto in precedenza (considerando 9) la
presente decisione non riguarda né l'attuale commissione interbancaria multilaterale per le carte aziendali […]*. Laddove nella
presente decisione si fa riferimento alla proposta Visa di modifica
della commissione interbancaria multilaterale, il rinvio deve intendersi relativo esclusivamente alla proposta avanzata in merito alle
operazioni intraregionali effettuate presso i POS nella regione UE
tramite carta Visa ad uso dei privati.
(13) Le carte di debito note anche come carte ad addebito diretto o ad
addebito immediato.
Visa stima che per effetto delle modifiche (per l'insieme
delle carte di debito, delle carte ad addebito differito e
delle carte di credito), i ricavi conseguiti dalle banche
emittenti per mezzo della commissione interbancaria
applicata alle operazioni transfrontaliere subiranno una
riduzione superiore al 20 % nell'arco di un quinquennio,
rispetto ai ricavi che si otterrebbero se la proposta non
venisse applicata.
3.2.3.2. Oggettività
3.2.3.1. Riduzione del livello
(17)
22.11.2002
(21)
Nel quadro del sistema modificato, Visa utilizzerà tre
categorie di costi degli emittenti connessi alla fornitura
dei servizi di pagamento Visa come criterio oggettivo
per valutare le commissioni interbancarie multilaterali
intraregionali attualmente pagate dagli affilianti agli
emittenti per le operazioni presso i POS. Queste tre categorie di costi sono: 1) il costo dell'esecuzione dell'operazione, 2) il costo della copertura finanziaria gratuita per
i titolari di carta (15) e 3) il costo della «garanzia di pagamento» (16). Uno studio sui costi, in cui figureranno dati
scorporati per le carte di debito ad addebito immediato e
per le carte di debito ad addebito differito e le carte di
credito, quantificherà gli elementi di costo compresi in
ognuna delle tre categorie di costo (17).
(22)
Entro [12 a 18 mesi]* dall'adozione della presente decisione, Visa trasmetterà alla Commissione il primo studio
sui costi: in esso saranno riportati i calcoli basati sulle
tre categorie di costi citate in precedenza (provvedendo
ad indicare separatamente i dati relativi alle carte di
credito e alle carte di debito ad addebito differito e quelli
relativi alle carte di debito). Lo studio sui costi
(14) Le riduzioni della commissione interbancaria multilaterale media
ponderata per le operazioni mediante carta di credito o carta di
debito ad addebito differito verranno conseguite secondo le
seguenti tappe: 2002: [0,81 %-0,93 %]*; 2003: *, [0,78 %-0,90 %]*;
2004: *, [0,77 %-0,89 %]*; 2005: *, [0,74 %-0,86 %]*; 2006: *,
[0,70 %-0,82 %]*; 2007: 0,7 %.
15
( ) Per le carte di debito ad addebito differito ciò corrisponde al costo
sostenuto per ogni scarto di tempo intercorrente tra il momento in
cui viene effettuato il pagamento a favore dell'affiliante e il
momento in cui la somma viene addebitata al conto corrente del
titolare della carta. Per le carte di credito corrisponde solo al costo
sostenuto per ogni scarto di tempo tra il momento in cui viene
effettuato il pagamento a favore dell'affiliante e il momento in cui o
il pagamento deve essere effettuato dal titolare della carta o il saldo
del conto della carta di credito deve essere riportato nella formula
di credito esteso cui si applica un tasso d'interesse (non comprende
cioè i costi che derivano dalla concessione al titolare di un credito
esteso). Per le carte di debito esso rappresenta solo il tempo necessario per addebitare l'operazione sul conto del titolare; per le carte
di debito ad addebito differito e per le carte di credito essa copre
anche l'ulteriore periodo di tempo non gravato da interessi precedente all'effettuazione del pagamento o all'utilizzo del credito
esteso.
16
( ) Visa non utilizza l'espressione «garanzia di pagamento». Nella
presente decisione, l'espressione viene utilizzata per descrivere l'impegno della banca emittente ad onorare i pagamenti alla banca affiliante anche, tra l'altro, nei casi di frode o di insolvenza del titolare
della carta, a condizione che l'esercente effettui tutti i controlli di
sicurezza necessari per consentire alla banca emittente di impegnarsi al pagamento. Per quanto riguarda le perdite dovute all'insolvenza, solo le perdite verificatesi nel corso della copertura finanziaria gratuita devono essere incluse nello studio sui costi delle
commissioni interbancarie multilaterali.
(17) Visa ha comunicato alla Commissione le sottocategorie di costi che
saranno incluse nelle tre categorie principali. Visa considera questa
informazione segreto commerciale.
22.11.2002
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
verrà effettuato da Visa e verificato da una società indipendente di revisione contabile. La Commissione darà la
sua approvazione alla scelta della società di revisione
contabile che verificherà lo studio sui costi. I dati utilizzati per la preparazione dello studio sui costi saranno
forniti da un campione rappresentativo di banche
aderenti a Visa nella regione Visa UE, con sede nel SEE.
Successivamente verranno effettuati studi sui costi
almeno ogni [18 a 36 mesi]* e ne verrà inviata copia alla
Commissione.
(23)
3.2.3.4. Un'apposita commissione interbancaria
multilaterale per le operazioni a seguito di
ordine postale o telefonico
(26)
Al fine di una completa trasparenza sullo studio sui costi
delle commissioni interbancarie multilaterali giova specificare che nella proposta di Visa gli elementi di costo da
includere nelle tre categorie possono essere ripartiti
come segue (tale informazione non costituisce un
elemento del ragionamento con cui la Commissione
decide di concedere un'esenzione ai sensi dell'articolo
81, paragrafo 3, del trattato):
carte di debito ad addebito immediato:
— il costo dell'esecuzione delle operazioni, cioè le
seguenti sottocategorie di costi: […]*,
— la copertura finanziaria gratuita (secondo la definizione della nota 15),
— il costo della «garanzia di pagamento», cioè le
seguenti sottocategorie di costi: […]*.
carte di debito ad addebito differito e carte di credito:
— il costo dell'esecuzione delle operazioni, cioè le
seguenti sottocategorie di costi: […]*,
(27)
Nella denuncia e nelle osservazioni trasmesse successivamente, EuroCommerce si è espressa in linea di principio
contro la commissione interbancaria. Nonostante le
modifiche proposte da Visa, EuroCommerce non ha ritirato la sua denuncia. L'associazione ritiene che la
commissione interbancaria sia un meccanismo per far
gravare sugli esercenti (e indirettamente sui clienti che
pagano con mezzi diversi dalla carta Visa) i costi dei
vantaggi offerti a titolo gratuito ai titolari di carta. Dato
che il livello della commissione sembrerebbe essere
concordato tra le banche al riparo da qualsiasi pressione
di mercato, EuroCommerce ritiene che la fissazione
dell'importo della commissione interbancaria multilaterale equivale ad un cartello per la fissazione dei prezzi.
(28)
EuroCommerce ritiene che la commissione interbancaria
multilaterale non sia indispensabile per il funzionamento
efficace del sistema Visa e ha fornito esempi di sistemi di
carte di pagamento che, come afferma, funzionano senza
una commissione interbancaria multilaterale. In particolare, EuroCommerce ha citato il caso del sistema tedesco
della ec-Karte, un sistema nazionale di carte di debito
quadripartito funzionante senza commissioni interbancarie, a seconda della funzione della carta scelta dall'esercente. La ec-Karte può avere funzioni diverse (ad
esempio garantita o non garantita): è l'esercente a decidere quale funzione utilizzare. In particolare, gli esercenti hanno la possibilità di scegliere tra il pagamento
garantito (nel qual caso sono tenuti a pagare una
commissione alla banca emittente) e quello non garantito. EuroCommerce ha inoltre citato l'esempio del
sistema australiano di carte di debito EFTPOS che
funziona senza che la banca affiliante sia tenuta a pagare
alla banca emittente una commissione interbancaria
multilaterale. In questo sistema di carte di pagamento
sono invece previste commissioni concordate a livello
bilaterale che vanno nel senso contrario (dalla banca
emittente alla banca affiliante). EuroCommerce ha inoltre
— il costo della «garanzia di pagamento» cioè le
seguenti sottocategorie di costi: […]*.
Nel quadro dello sistema modificato il livello effettivo
delle commissioni interbancarie multilaterali non supererà la somma delle tre categorie di costo, fatti salvi casi
eccezionali, ad esempio al fine di scoraggiare comportamenti che sarebbero di ostacolo al progresso tecnico, e
previa consultazione con la Commissione. Al di sotto di
tale livello Visa potrà a propria discrezione fissare il
livello della commissione interbancaria multilaterale che
ritiene adeguato dal punto di vista commerciale. Il livello
risultante dallo studio sui costi costituirà quindi il limite
massimo delle commissioni interbancarie multilaterali
per le operazioni di pagamento effettuate con carte ad
uso dei privati, siano esse carte di debito che carte di
debito ad addebito differito e carte di credito, a prescindere dalle riduzioni specifiche decise da Visa (per i
dettagli cfr. supra, sezione 3.2.3.1).
3.2.3.3. Trasparenza
(25)
Inoltre, Visa modificherà il regolamento operativo regionale per la regione Visa UE in modo da consentire alle
banche aderenti di comunicare agli esercenti sia il livello
della vigente commissione interbancaria multilaterale
intraregionale Visa per la regione UE che le percentuali
relative delle tre categorie di costi, qualora gli esercenti
ne facciano richiesta. Le banche degli esercenti devono
informare questi ultimi della possibilità loro offerta di
richiedere queste informazioni.
A seguito delle osservazioni di terzi inviate in risposta
alla comunicazione ex articolo 19, paragrafo 3, dell'11
agosto 2001 (cfr. infra, sezione 6.2), Visa ha proposto di
introdurre un'apposita commissione interbancaria multilaterale da applicare alle operazioni a seguito di ordine
postale o telefonico. Il criterio oggettivo sarà basato sugli
stessi dati raccolti per lo studio sui costi relativo alle
carte di debito ad addebito differito e alle carte di
credito, ma corretti per quanto riguarda due specifiche
categorie di costo, che figurano sotto «garanzia di pagamento» e «esecuzione dell'operazione», in modo da riflettere i costi specifici delle operazioni a seguito di ordine
postale o telefonico (18). Visa applicherà lo studio sui
costi sopra descritto per le operazioni a seguito di ordine
postale o telefonico secondo le stesse modalità seguite
nell'applicazione dello studio sui costi relativo alle operazioni tramite carte di credito o carte di debito ad addebito differito, ossia tenendo conto del fatto che il livello
di commissioni interbancarie multilaterali risultante dallo
studio sui costi costituisce un limite (massimo). La
commissione interbancaria multilaterale per le operazioni a seguito di ordine postale o telefonico non figura
nella proposta di Visa di riduzione del livello delle
commissioni interbancarie multilaterali descritta alla
precedente sezione 3.2.3.1.
3.3. LA DENUNCIA
— la copertura finanziaria gratuita (secondo la definizione della nota 15),
(24)
L 318/21
(18) Si tratta delle seguenti categorie: […]* e […]*.
L 318/22
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
IT
menzionato l'esempio del sistema canadese Interac, un
sistema nazionale di carte di debito quadripartito che
funziona con una commissione interbancaria multilaterale a tasso zero (19).
(33)
4. L'IMPATTO ECONOMICO DELLA COMMISSIONE INTERBANCARIA MULTILATERALE VISA
(29)
Come affermato in precedenza (considerando 10), la
commissione interbancaria multilaterale Visa deve essere
pagata per ogni operazione effettuata mediante carta
Visa. È chiaro che, data l'importanza delle operazioni
mediante carta Visa nel SEE, la somma degli importi di
queste commissioni può risultare considerevole. Con
oltre 145 milioni di carte nella regione UE, con più di 4
milioni di punti vendita convenzionati Visa e circa
5 250 milioni di operazioni all'anno, Visa stima che nel
1999 l'importo totale delle commissioni interbancarie
corrisposte da affilianti Visa a emittenti Visa nell'Unione
europea sulle operazioni internazionali (che includono
sia le operazioni intraregionali che gli scambi internazionali) è stata […]*.
5. IL PROCEDIMENTO
(30)
Dopo la riapertura del caso Visa nel 1992, la Commissione ha inviato numerose richieste d'informazioni ai
sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 17, indirizzate
in particolare a Visa e a vari suoi membri, nonché a
EuroCommerce. Il 29 settembre 2000 la Commissione
ha inviato a Visa un'ulteriore comunicazione delle obiezioni in merito alla commissione interbancaria multilaterale praticata dalla società, affermando che la commissione ha un effetto restrittivo della concorrenza ai sensi
dell'articolo 81, paragrafo 1, e comunicando a Visa che
non vi erano elementi comprovanti la sussistenza delle
condizioni per la concessione di un'esenzione ai sensi
dell'articolo 81, paragrafo 3. Le osservazioni scritte
trasmesse da Visa sono state ricevute in data 11
dicembre 2000 e il 6 febbraio 2001 ha avuto luogo l'audizione. All'audizione, oltre a Visa, hanno partecipato
EuroCommerce, nonché Europay International e MasterCard International in qualità di terze parti. Nel marzo
2001 sono pervenute ulteriori osservazioni di Visa, in
particolare su questioni sollevate nel corso dell'audizione,
di EuroCommerce e delle terze parti che avevano partecipato all'audizione.
(31)
Nell'aprile 2001 Visa ha contattato la Commissione allo
scopo di discutere possibili cambiamenti da apportare
alla commissione interbancaria multilaterale. Una
proposta concreta è stata approvata dal comitato esecutivo del consiglio Visa per l'UE il 27 giugno 2001. L'11
agosto 2001 la Commissione ha pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 226, pag.
21) una comunicazione nella quale illustrava la proposta
di modifica della commissione interbancaria multilaterale
e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni.
(32)
Il 7 settembre 2001 la Commissione ha inviato una
lettera in applicazione dell'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 2842/98, con la quale respingeva in via preliminare la denuncia di EuroCommerce. La risposta di EuroCommerce è pervenuta il 29 ottobre 2001.
(19) Dalla denuncia presentata, appare chiaro che EuroCommerce non
esige «il divieto della commissione interbancaria multilaterale» ossia
l'eliminazione di ogni accordo di riferimento sulle condizioni di
scambio del debito tra la banca emittente e la banca affiliante (fatto
questo che consentirebbe alle banche emittenti di imporre unilateralmente il tasso di sconto interbancario che desiderano); EuroCommerce vuole piuttosto che la Commissione imponga a Visa «uno
scambio alla pari», il che equivarrebbe a mantenere la commissione
interbancaria multilaterale, portandone però a zero il livello, al pari
di quanto avviene nel sistema canadese Interac.
22.11.2002
Ulteriori contatti intercorsi tra la Commissione e Visa
hanno portato ad un'ulteriore specifica modifica (riguardante le operazioni a seguito di ordine postale o telefonico), per giungere quindi alla versione finale della
proposta di modifica della commissione interbancaria
multilaterale descritta alla precedente sezione 3.2.3. Alla
denunciante è stata data la possibilità di trasmettere
osservazioni in merito a quest'ulteriore modifica, cosa
che essa ha fatto con lettera del 22 marzo 2002.
6. OSSERVAZIONI PERVENUTE IN MERITO ALLA
PROPOSTA DI MODIFICA DEL SISTEMA VISA DI
COMMISSIONE INTERBANCARIA MULTILATERALE E
OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE
6.1. OSSERVAZIONI DELLA DENUNCIANTE EUROCOMMERCE
(34)
Il 7 settembre 2001 è stata inviata una lettera ex articolo
6 a EuroCommerce in merito alla sua denuncia relativa
alla commissione interbancaria multilaterale nel sistema
Visa nel quadro del parallelo procedimento EuroCommerce (20). Nella risposta datata 29 ottobre 2001, EuroCommerce si oppone a qualsiasi esenzione a favore della
proposta di modifica del sistema Visa di commissione
interbancaria multilaterale. EuroCommerce sostiene in
primo luogo che l'accordo che fissa la commissione
interbancaria multilaterale configura un cartello sui
prezzi e come tale non può in nessun modo beneficiare
di un'esenzione. Inoltre, EuroCommerce aggiunge che la
Commissione, qualora decidesse di concedere l'esenzione, si comporterebbe alla stregua di un'autorità di
regolamentazione dei prezzi. A suo parere, la proposta
di Visa di una commissione interbancaria multilaterale
basata sui costi è impossibile da attuare dato che nel
settore bancario è impossibile determinare con precisione l'entità dei costi di un servizio, a causa dell'elevata
quota di costi generali e dell'arbitrarietà nell'allocazione
di detti costi generali ai diversi prodotti bancari. EuroCommerce sostiene che uno studio sui costi dovrebbe
essere effettuato in maniera indipendente da un revisore
esterno non designato da Visa. EuroCommerce è
contraria all'inclusione di tutti e tre gli elementi di costo
previsti nella proposta di modifica della commissione
interbancaria multilaterale, in quanto nessuno di essi si
riferisce ad un servizio fornito a beneficio degli esercenti;
ne consegue che nel calcolo della commissione interbancaria multilaterale non dovrebbe essere incluso alcun
costo e quindi che la commissione dovrebbe essere pari
a zero. EuroCommerce sostiene inoltre che le proposte
riduzioni dei livelli della commissione interbancaria
multilaterale dovrebbero applicarsi da subito per l'intera
entità, e che in ogni caso esse corrispondono probabilmente a riduzioni di costo già conseguite ovvero già
previste. Infine secondo EuroCommerce la divulgazione
agli esercenti dei livelli e delle componenti della commissione interbancaria multilaterale non accrescerà il potere
negoziale di questi ultimi (21).
(20) Caso COM/36518. Cfr. considerando 2, 7, e 27 e 28 supra.
(21) Se non altrimenti illustrati nella parte II della presente decisione
(cfr. in particolare le sezioni 7.4.3 e 8.1.3) le osservazioni della
Commissione in merito ai commenti trasmessi dalla denunciante
sono riportati al successivo considerando 39. EuroCommerce ha
sollevato altre due questioni che non figurano nella presente decisione dato che esulano dal suo oggetto. La prima riguarda il fatto
che la commissione interbancaria multilaterale Visa per le carte
aziendali (che non rientrano nella proposta di Visa descritta nella
lettera ex articolo 6) non sarebbe esentabile e la seconda che la
commissione interbancaria multilaterale intraregionale Visa
dovrebbe essere analizzata in connessione con le commissioni
interbancarie multilaterali applicabili negli Stati membri per i pagamenti Visa nazionali (pagamenti che non rientrano nella notifica di
Visa International).
22.11.2002
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
6.2. OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI
(35)
(36)
(37)
(38)
A seguito della pubblicazione l'11 agosto 2001 della
comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3,
sono pervenute da parte di terzi centoquaranta risposte:
due risposte da parte di società di gestione di sistemi di
carte di pagamento diversi da Visa, una risposta da parte
di una banca, due risposte da parte di autorità nazionali
garanti della concorrenza, una risposta da parte di un
privato cittadino e il resto da parte di dettaglianti o di
loro associazioni di categoria (22).
Una società di gestione di un altro sistema di pagamento
tramite carta si dice incapace di comprendere in che
modo la riduzione del livello di un prezzo possa avere
rilevanza sotto il profilo giuridico ai fini della concessione di un'esenzione; la sua impressione è che la
Commissione si comporti alla stregua di un'autorità di
regolamentazione dei prezzi, abusando delle sue competenze. La stessa società sostiene che fissando un limite
massimo per la commissione interbancaria multilaterale
corrispondente al livello dei relativi costi ovvero ad un
livello inferiore si comprometterebbe lo sviluppo dei
sistemi quadripartiti di carte di pagamento e si rallenterebbe l'innovazione e lo sviluppo tecnologico. A suo
parere la commissione interbancaria multilaterale non è
in alcun modo di ostacolo alla concorrenza. L'altra
società di gestione di un sistema di pagamento tramite
carta che ha risposto alla comunicazione, pur difendendo la commissione interbancaria multilaterale in
quanto fattore inerente ad ogni sistema quadripartito di
pagamento tramite carta, ritiene che il costo del periodo
di copertura finanziaria gratuita è questione che attiene
esclusivamente al rapporto tra l'emittente e il titolare
della carta, e fa notare che detto costo è escluso dal
calcolo della commissione interbancaria multilaterale da
essa applicata. Si dichiara inoltre contraria alle disposizioni sulla trasparenza in quanto ritiene senza precedenti
l'obbligo di comunicare i costi dell'attività all'ingrosso ai
clienti al dettaglio.
Una delle autorità nazionali che ha risposto alla comunicazione ritiene che le modifiche alla commissione interbancaria multilaterale Visa non siano sufficienti a giustificare un'attestazione negativa; l'autorità non specifica
però se, a suo parere, le modifiche giustifichino la
concessione di un'esenzione. Secondo il parere di
un'altra autorità nazionale, in un sistema quadripartito di
pagamento mediante carta la commissione interbancaria
multilaterale configura un accordo di fissazione del
prezzo, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1. Ciononostante la commissione potrebbe avere titolo ad un'esenzione a condizione che il suo livello non sia eccessivo. A
questo proposito la predetta autorità sostiene che i costi
di esecuzione dell'operazione e alcune delle componenti
di costo della «garanzia di pagamento» in caso di frode
possono essere inclusi nel calcolo del livello giustificabile
della commissione interbancaria multilaterale; non
ritiene tuttavia giustificato l'inserimento nella commissione interbancaria multilaterale delle componenti di
costo relative al periodo di copertura finanziaria gratuita
e all'inadempimento del titolare della carta che figurano
tra i costi della «garanzia di pagamento».
I dettaglianti (e il privato cittadino) sono tutti del parere
che le modifiche alla commissione interbancaria multilaterale Visa, rispetto al sistema non modificato oggetto
(22) Novantacinque risposte di quest'ultima categoria riportavano un
testo identico, e molte altre presentavano molte analogie nella
formulazione.
L 318/23
della comunicazione delle obiezioni del settembre 2000,
non giustifichino un mutamento della posizione della
Commissione. Tuttavia in alcune delle risposte si considerano positivi i miglioramenti proposti da Visa alla sua
commissione interbancaria multilaterale, per quanto
nella maggior parte delle risposte si ritenga che i cambiamenti avranno effetti limitati. Si riportano di seguito
alcuni dei punti specifici sollevati in merito alle carte ad
uso dei privati (23):
a) le carte di debito sono utilizzate molto raramente per
i pagamenti transfrontalieri (esse sono utilizzate principalmente per il prelievo di contante presso gli sportelli automatici) e pertanto l'apparente drastica riduzione della commissione interbancaria multilaterale
per questo tipo di carte avrà un effetto limitato;
b) si giudicano inadeguati i meccanismi di salvaguardia
miranti a garantire che lo studio sui costi di Visa
venga condotto in maniera indipendente e neutrale; il
ricorso ad un esperto contabile esterno non offre
sufficienti garanzie; lo studio dovrebbe piuttosto
essere effettuato da esperti nominati dalla Commissione;
c) l'inclusione nella commissione interbancaria multilaterale del costo della «garanzia di pagamento» non è
giustificata per quelle operazioni di pagamento
tramite carta Visa non garantite per l'esercente, quali
ad esempio le operazioni senza presentazione della
carta (pagamenti effettuati telefonicamente, a seguito
di ordine postale o su Internet);
d) la prevista diminuzione di circa il 20 % dei ricavi che
le banche emittenti traggono dalla commissione interbancaria multilaterale è dovuta in larga misura a riduzioni di costi già decise in precedenza (quali ad
esempio lo standard EMV), e alla prevista maggiore
diffusione delle operazioni elettroniche e delle carte
dotate di chip, alle quali già ora si applica una
commissione interbancaria multilaterale di importo
inferiore rispetto a quella che grava sulle operazioni
non elettroniche;
e) in particolare, gli esercenti non dovrebbero essere
costretti a sostenere l'onere connesso al periodo di
copertura finanziaria gratuita, che essi ritengono non
vada assolutamente a loro beneficio bensì a beneficio
esclusivo dei titolari di carta. In particolare gli esercenti negano che abbia determinato un aumento della
spesa aggregata dei consumatori;
f) alcuni degli autori delle risposte si dicono contrari
all'inclusione nella commissione interbancaria multilaterale dei costi di esecuzione delle operazioni, in
quanto ogni servizio di tale tipo, prestato dalle
banche emittenti, va a beneficio dei loro clienti, ossia
i titolari di carta;
g) le misure finalizzate ad accrescere la trasparenza, per
quanto considerate con favore dagli esercenti, non
permetteranno di aumentare in maniera significativa
il loro potere contrattuale, dato che di fatto la
commissione interbancaria multilaterale continuerà a
rappresentare un livello minimo invalicabile della
commissione a carico degli esercenti.
(23) Molti tra quanti hanno risposto hanno anche affermato che dato
che dall'invio dell'ulteriore comunicazione delle obiezioni, il 29
settembre 2001, non erano state presentate modifiche alla commissione interbancaria multilaterale per le carte aziendali, non vi erano
ragioni perché la Commissione modificasse la sua posizione al
riguardo e valutasse l'opportunità di concedere un'esenzione. Dato
che la commissione interbancaria multilaterale per le carte aziendali
non rientra nella presente decisione non si rende necessario analizzare questo punto.
L 318/24
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
— il «periodo di copertura finanziaria gratuita» menzionato ai precedenti considerando 36, 37 e 38, lettera
e), viene trattato al successivo considerando 89,
6.3. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE
(39)
La Commissione formula le seguenti osservazioni sui
commenti della denunciante e dei terzi:
— i costi di esecuzione dell'operazione sono trattati al
successivo considerando 85,
— in tutti i settori economici l'esistenza di costi generali
non è un ostacolo al conseguimento di risultati significativi e utili grazie all'applicazione di metodi di
contabilità analitica, metodi in cui le società contabili
indipendenti, alcune delle quali specializzate nel
settore bancario, possiedono una notevole competenza,
— i benefici per gli esercenti della versione modificata
di commissione interbancaria multilaterale sono trattati ai successivi considerando 92-93.
— per quanto riguarda le osservazioni in merito alla
riduzione del livello delle commissioni interbancarie
multilaterali di cui al precedente considerando 38, la
Commissione sottolinea che le riduzioni del livello
delle commissioni interbancarie multilaterali rientrano in un pacchetto di modifiche proposte da Visa,
in cui figurano anche l'«oggettività» e la «trasparenza»; queste proposte vanno considerate nel loro
insieme e non isolatamente. Nel valutare un tale
pacchetto di proposte ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione non ritiene di agire alla
stregua di un'autorità di regolamentazione dei
prezzi (24),
— in merito alle carte di debito [cfr. supra, considerando 38, lettera a)], la Commissione ritiene che la
quota di mercato di queste carte non costituisca un
criterio da seguire nello stabilire se una modifica
della commissione interbancaria multilaterale applicata a queste carte possa ottenere un'esenzione,
II. VALUTAZIONE GIURIDICA
7. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE E
ARTICOLO 53 DELL'ACCORDO SEE
7.1. IL MERCATO RILEVANTE
7.1.1. Secondo Visa
(40)
Visa sostiene che il mercato rilevante del prodotto
comprende tutti gli strumenti di pagamento accessibili ai
consumatori, ossia, oltre a (tutti i tipi di) carte di pagamento, anche tutti i tipi di assegni e il contante. A
sostegno della sua tesi, Visa cita in particolare il parere
di molti dei suoi membri. Visa menziona inoltre due
precedenti decisioni della Commissione relative agli
assegni, e asserisce che in esse la Commissione avrebbe
riconosciuto la sostituibilità tra gli assegni e gli altri
mezzi di pagamento (25). Ancora, Visa fa riferimento a
due sentenze emesse da organi giurisdizionali statunitensi, che dichiarano, nel contesto di denunce relative,
rispettivamente, alla commissione interbancaria e alla
regola di non discriminazione, che il mercato rilevante
in cui Visa si trova ad operare e a competere è quello di
tutti i sistemi di pagamento accessibili ai consumatori (26).
(41)
Per quanto riguarda il mercato geografico rilevante, Visa
sostiene che, con il commercio elettronico globale via
Internet e con l'introduzione dell'euro il mercato si sta
trasformando in un mercato di dimensioni europee o
addirittura mondiali. Visa sostiene che questa opinione
sarebbe condivisa da molti dei suoi membri.
— per quanto riguarda lo studio sui costi [cfr. supra,
considerando 38, lettera b)], Visa ha dato assicurazioni alla Commissione che sottoporrà lo studio alla
valutazione di una società di revisione indipendente,
tenuta al rispetto di norme di etica professionale che
ne garantiscono l'indipendenza e con una specifica
esperienza nello studio dei costi nel settore delle
carte di pagamento,
— in merito alle «operazioni senza presentazione della
carta» [cfr. supra, considerando 38, lettera c)]: per
quanto riguarda in primo luogo i pagamenti su
Internet, Visa ha fatto presente che a partire dall'aprile 2002 questi pagamenti beneficiano di una
«garanzia di pagamento» totale, a condizione che il
dettagliante utilizzi un software di sicurezza denominato «3-D secure». L'utilizzo di questo software, il cui
costo non è certo proibitivo, secondo Visa, soddisfa
il requisito previsto per beneficiare della «garanzia di
pagamento». Per quanto riguarda le altre categorie di
«operazioni senza presentazione della carta» e i pagamenti a seguito di ordine postale o telefonico, Visa
ha confermato che questi non beneficiano di alcuna
garanzia contro le perdite dovute a frode, e per
rispondere a questa preoccupazione si è detta
disposta ad introdurre un'apposita commissione
interbancaria multilaterale per le operazioni a seguito
di ordine postale o telefonico descritta alla precedente sezione 3.2.3.4,
— la Commissione non vede la pertinenza della tesi illustrata al precedente considerando 38, lettera d), e
ribadisce che la proposta di modifica della commissione interbancaria multilaterale deve essere considerata nel suo complesso,
(24) Piuttosto è la denunciante EuroCommerce che sostiene che la
Commissione dovrebbe regolare il livello della commissione interbancaria multilaterale, imponendo che venga fissata a tasso zero.
Cfr. supra nota 19.
22.11.2002
(25) Decisione del 30.6.1993 in applicazione del regolamento (CEE) n.
4064/89 sulle concentrazioni nel caso IV/M.350 WestLB/Thomas
Cook in cui si afferma, al considerando 9, che «…sembrerebbe che
i traveller's cheques siano in una certa misura in concorrenza con
altri mezzi di pagamento, quali ad esempio le carte di credito e gli
eurocheque». Decisione della Commissione del 10.12.1984 nel caso
IV/30.717 — Eurocheque uniformi (GU L 35 del 7.2.1985, pag.
43) in cui si afferma, al considerando 45, che una persona che si
reca all'estero ha generalmente la scelta tra diversi mezzi di pagamento, quali il contante, i traveller's cheques, i vaglia postali, le
carte di credito, le carte per il prelievo di contante agli sportelli
automatici e gli eurocheque.
26
( ) Nabanco Bancard Corporation contro Visa USA [596 F. Supp.1231
(S.D. Fla. 1980) affid 770 F 2d 592 (11th Cir. 1986)] e South Trust
Corporation contro Plus System [71.219 (N.D. Ala. 1995].
Tuttavia, nella controversia con Discover negli Stati Uniti agli inizi
degli anni '90, Visa ha sostenuto che il mercato era circoscritto alle
carte di credito [SCFC Inc vs Visa USA, 36 F3d, 958, 966 (10th
Circuit, 1994)].
22.11.2002
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
7.1.2. Secondo EuroCommerce
(42)
EuroCommerce ritiene che il caso riguardi una serie di
mercati distinti. A suo parere Visa opera su un mercato
delle reti per carte di pagamento; ritiene invece che
nell'ambito del sistema Visa andrebbero distinti tre
mercati: un mercato dell'emissione di carte, un mercato
dell'affiliazione e un mercato dell'esecuzione delle operazioni.
sazione e di regolamento con la banca emittente. Non è
necessario che l'esercente detenga il proprio conto
corrente principale presso l'affiliante Visa.
(46)
Il mercato intersistemico richiede tuttavia un più approfondito esame: la Commissione non condivide infatti la
tesi sostenuta da Visa seconda la quale il mercato rilevante comprenderebbe tutti i mezzi di pagamento a
disposizione dei consumatori. Ciò può essere spiegato
come segue. Sul mercato intersistemico l'utilizzo di
diversi sistemi di pagamento (e quindi le quote di
mercato) è determinato dall'interazione tra le decisioni
dei consumatori e quelle degli esercenti; per beneficiare
di un largo impiego, una carta di pagamento deve essere
accettata da un ampio numero di esercenti e i titolari
devono inoltre decidere di usare proprio quella determinata carta tra le varie carte in loro possesso che vengono
accettate dagli esercenti. Per giungere ad una corretta
definizione del mercato è dunque necessario analizzare
sia la domanda degli esercenti che la domanda dei titolari di carta (28). Di conseguenza, perché possano essere
considerati sostituibili tra loro, e pertanto inclusi nello
stesso mercato intersistemico rilevante, due diversi mezzi
di pagamento devono essere sostituibili sia dal punto di
vista dei consumatori che dal punto di vista degli esercenti. Se uno dei due utilizzatori ritiene che due diversi
mezzi di pagamento non siano tra loro sostituibili ne
consegue che sul mercato intersistemico essi non sono
sostituibili.
(47)
Tutti i tipi di pagamenti a distanza (bonifici giroconto
ecc.) possono senz'altro essere esclusi da questo mercato,
dato che non possono essere usati per il pagamento
diretto degli acquisti nei negozi.
(48)
In secondo luogo, per quanto riguarda il contante e gli
assegni, nessuno di questi mezzi di pagamento può
considerarsi sostituibile con le carte di pagamento, sia
dal punto di vista degli esercenti che dal punto di vista
dei consumatori. Innanzitutto, dal punto di vista degli
esercenti questi mezzi di pagamento diversi dalle carte
non sono affatto sostituibili con le carte, in quanto la
perdita di proventi che gli esercenti subirebbero in caso
cessassero di accettare tutte le carte sarebbe di gran
lunga superiore alla perdita di proventi che subirebbero
qualora dovessero aumentare il livello generale dei loro
prezzi in misura pari all'aumento modesto ma significativo delle commissioni a carico degli esercenti applicate
a tutte le carte.
(49)
Dal punto di vista dei consumatori, il denaro contante è
scomodo ed è pericoloso portarne con sé grandi somme;
il contante è inoltre inadatto per acquisti costosi, si esaurisce con frequenza e bisogna rifornirsene nuovamente
(di solito attraverso il prelievo agli sportelli automatici
mediante una carta bancaria). In tutti gli Stati membri
l'importo medio degli acquisti pagati in contanti è di
molto inferiore a quello degli acquisti regolati mediante
carta, e benché per alcuni pagamenti di importo medio
vengano usati indifferentemente contante o carte ciò si
verifica solo per operazioni il cui importo rientra in una
fascia limitata di valori.
7.1.3. Secondo la Commissione
7.1.3.1. Il mercato rilevante del prodotto
(43)
Come affermato dalla Commissione nella decisione del 9
agosto 2001 (27) relativa al caso Visa, per quanto
riguarda le carte di pagamento possono distinguersi due
tipi di concorrenza. La prima è tra vari sistemi di pagamento (vari sistemi di pagamento mediante carta ed
eventualmente altri mezzi di pagamento diversi dalle
carte), mentre la seconda è tra gli istituti finanziari (di
solito banche) per le attività relative alle carte (essenzialmente il rilascio di carte ai privati e l'affiliazione di esercenti per l'accettazione dei pagamenti tramite carta). Il
primo tipo di concorrenza viene convenzionalmente
chiamato «mercato dei sistemi/reti» o «mercato
upstream», mentre il secondo tipo viene convenzionalmente denominato «mercato intrasistemico o downstream». Sul mercato intrasistemico, nell'ambito di
ciascun sistema di pagamento quadripartito (per esempio
Visa), gli istituti finanziari (nell'Unione europea di regole
le banche) sono in concorrenza tra di loro nell'emissione
di carte con il marchio di quel sistema o nell'affiliazione
di esercenti che accettino quelle carte.
(44)
Le regole Visa, e in particolare la commissione interbancaria multilaterale, hanno un'incidenza su entrambi i tipi
di concorrenza menzionati. Innanzitutto, esse hanno
un'incidenza sulla posizione concorrenziale di Visa
rispetto agli altri sistemi di pagamento. In secondo
luogo, nella misura in cui impediscono alle banche di
differenziarsi con l'offerta di condizioni contrattuali
diverse, incidono sulla concorrenza tra banche all'interno
del sistema Visa.
(45)
Per quanto riguarda i mercati intrasistemici, sul versante
dell'emissione, le banche e gli altri emittenti di carte Visa
sono in concorrenza tra di loro nell'emissione di carte
Visa ai privati e nel persuadere i titolari di carte ad utilizzare la carta Visa piuttosto che altre carte di cui possono
essere in possesso. Una carta Visa è generalmente
(sebbene non necessariamente) collegata ad un conto
corrente, non è però di norma offerta assieme al conto
corrente. La carta Visa può pertanto essere considerata
un prodotto separato. Sul versante dell'affiliazione, gli
affilianti Visa (che possono essere banche o enti di
proprietà di banche) stipulano con gli esercenti un
contratto avente ad oggetto tutti i servizi di cui l'esercente ha bisogno per l'accettazione delle carte Visa: vi
rientrano di norma la concessione dell'autorizzazione,
l'esecuzione, l'accreditamento sul conto dell'esercente, il
supporto tecnico e di software, le operazioni di compen-
(27) GU L 293 del 10.11.2001, pag. 24.
L 318/25
(28) In un sistema quadripartito di pagamento mediante carta, come il
sistema Visa, sia gli esercenti (in quanto clienti dei servizi affilianti)
che i titolari di carte (in quanto clienti dei servizi emittenti) devono
essere considerati consumatori.
L 318/26
(50)
(51)
(52)
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Inoltre nella maggior parte degli Stati membri gli assegni
non sono quasi mai usati per acquisti diretti (ma il loro
utilizzo è limitato agli acquisti a distanza) (29). Negli Stati
membri in cui gli assegni sono spesso utilizzati per gli
acquisti diretti (principalmente Francia, Gran Bretagna ed
Irlanda), vige a volte una regolamentazione diversa (ad
esempio, in Francia attualmente le banche non possono,
per legge, imporre una commissione al cliente per
l'emissione degli assegni). In ogni caso, gli assegni hanno
caratteristiche molto diverse dalle carte (un libretto di
assegni contiene un numero limitato di assegni, spesso
l'assegno viene accettato solo se presentato insieme ad
una carta di garanzia per gli assegni o alla carta d'identità e inoltre un assegno deve essere compilato, con
conseguente perdita di tempo).
Per questi motivi il denaro contante e gli assegni
possono essere esclusi dal mercato intersistemico. Resta
da verificare se nel mercato rilevante vadano inclusi tutti
i tipi di carte. Possibili criteri di distinzione tra le diverse
carte sono: se la carta è stata emessa per uso privato o
aziendale, se è possibile utilizzarla all'estero o se l'uso è
limitato al solo territorio dello Stato in cui è stata
emessa, nonché la formula di pagamento offerta dalla
carta (addebito immediato, addebito differito, o credito).
In pratica, le carte di credito sono normalmente (ma non
esclusivamente) internazionali, mentre le carte di debito
sono spesso nazionali, sebbene si registri una tendenza
crescente a dotarle di una funzione internazionale grazie
all'aggiunta del marchio Maestro o Electron. In molti
Stati membri molti possiedono sia una carta di debito
nazionale che una carta di credito internazionale. Naturalmente le carte di credito internazionali possono anche
essere utilizzate per pagamenti effettuati sul territorio
nazionale (la grande maggioranza dei pagamenti effettuati mediante carte di credito internazionali sono pagamenti nazionali), e moltissimi titolari non utilizzano mai
la funzione di credito rotativo offerta dalla loro carta. Le
carte Visa sono sempre utilizzabili all'estero, variano
però le formule di pagamento: possono essere carte di
credito o di debito ad addebito differito, e a volte anche
carte di debito (ad esempio alcune carte Visa/CB emesse
in Francia, ed alcune carte Visa/Delta emesse in Gran
Bretagna) (30).
7.1.3.2. Il mercato geografico rilevante
(53)
Come la Commissione ha sostenuto nella decisione del 9
agosto 2001, il mercato geografico rilevante di cui tener
conto nel valutare le questioni di concorrenza relative ai
sistemi di pagamento mediante carta è ancora prevalentemente nazionale. Tuttavia, dato che l'emissione e l'affiliazione transfrontaliera sono per il momento entrambe
consentite da Visa (31), che esse sono tecnicamente fattibili e che in alcuni casi si verificano anche, i mercati in
questione stanno sviluppando caratteristiche che non
sono puramente nazionali. In particolare, per quanto
riguarda la concorrenza intersistemica, il mercato
geografico potrebbe estendersi al di là dei mercati nazionali. Tuttavia, dato che Visa detiene un'importante posizione di mercato anche a livello internazionale, nel caso
di specie si può soprassedere alla definizione esatta del
mercato geografico.
7.1.3.3. La posizione di mercato di Visa
(54)
In conclusione, nel quadro della presente decisione, ai
fini della definizione del mercato rilevante del prodotto,
non è necessario fare alcuna distinzione tra tipi di carte
di pagamento e pertanto si considera che il mercato
intersistemico rilevante comprende tutti i tipi di carte di
pagamento. Ciò non esclude che una distinzione tra
carte ad uso dei privati e carte aziendali, tra carte nazionali e carte internazionali, o tra carte di debito, carte di
debito ad addebito differito e carte di credito, possa rivestire una rilevanza tale per i consumatori da far sì che
questi tipi di carte costituiscano mercati separati.
(29) Va osservato a questo proposito che le decisioni della Commissione
menzionate da Visa (cfr. supra, nota 25), oltre a non tener conto
degli ultimi sviluppi nel settore dei pagamenti, vertono sulla sostituibilità di altri mezzi di pagamento rispetto agli assegni e non
viceversa. Inoltre, in entrambe le decisioni la Commissione non ha
fornito un'esatta definizione del mercato rilevante.
30
( ) La sostituibilità tra carte di debito, da un lato, e carte ad addebito
differito e carte di credito, dall'altro, può variare a secondo se il
contesto è nazionale ovvero transfrontaliero, in quanto le carte ad
addebito differito e le carte di credito presentano determinate
funzioni particolarmente utili in un contesto transfrontaliero. Cfr.
infra, considerando 89.
22.11.2002
Sui mercati nazionali della carte (carte internazionali,
quali Visa e Eurocard/Mastercard, carte privative e principali sistemi di carte di debito nazionali), Visa detiene,
nella regione UE, in termini di numero di carte in circolazione, una quota di mercato che oscilla tra il 4 % nei
Paesi Bassi e il 69 % in Portogallo. In termini di volume
e di importo delle operazioni effettuate tramite carta
Visa, la quota di mercato detenuta da Visa oscilla rispettivamente tra il 2 % e il 95 % e tra il 2 % e il 93 %
(sempre rispettivamente nei Paesi Bassi e in Portogallo).
Il potere di mercato di Visa non dovrebbe tuttavia essere
valutato tenendo conto esclusivamente delle sue quote di
mercato. Al pari di Europay, Visa realizza importanti
economie di rete: quasi tutte le banche emettono carte
Visa, carte accettate in circa 4 milioni di punti vendita in
tutta l'Unione europea. Inoltre, numerose categorie di
esercenti, come ad esempio le compagnie aeree, le
società di vendita al dettaglio su Internet, le società di
vendita per corrispondenza, i ristoranti, dipendono dalle
reti di carte internazionali che, come Visa, hanno molti
utenti.
7.2. DECISIONI DI UN'ASSOCIAZIONE
ACCORDI TRA IMPRESE
(55)
DI
IMPRESE/
Come si afferma al considerando 53 della decisione della
Commissione del 9 agosto 2001 sul caso Visa International, le regole Visa possono essere considerate alla
stregua di decisioni di un'associazione di imprese ovvero
di accordi tra imprese, ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
(31) Come descritto dalla Commissione nella decisione del 9 agosto
2001, menzionata al precedente considerando 2, e alle sezioni
3.2.3 e 3.2.4.
22.11.2002
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
sistema di carta di pagamento di Visa International. Non
si può tuttavia sostenere che è grazie alla commissione
interbancaria multilaterale che le banche aderenti a Visa
sono in grado di offrire il servizio di carta Visa, dato che
Visa stessa riconosce che il sistema Visa potrebbe esistere
anche senza la commissione interbancaria multilaterale.
Visa sostiene unicamente che senza la commissione «il
volume delle operazioni mediante carta Visa, nonché il
loro impatto competitivo, verrebbe a subire un notevole
ridimensionamento. Il “prodotto” offerto ad entrambe le
categorie di utenti potrebbe essere diverso e inferiore: i
titolari di carta avrebbero accesso ad una rete di esercenti di dimensioni ridotte e gli esercenti ad un numero
più limitato di titolari di carta». Queste argomentazioni
vanno tuttavia analizzate non alla luce del disposto
dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, bensì sulla base
dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE e va posta la
questione se la clausola sia necessaria da un punto di
vista tecnico per il funzionamento del sistema di pagamento Visa. Le uniche disposizioni necessarie per il
funzionamento del sistema di pagamento quadripartito
Visa, fatta eccezione per le misure tecniche relative ai
formati dei messaggi e simili, sono l'obbligo della banca
creditrice di accettare tutti i pagamenti correttamente
introdotti nel sistema da una banca debitrice e il divieto
di fissare il prezzo (ex post) da parte di una banca nei
confronti dell'altra (33). Quindi, esistono altri possibili
meccanismi tecnici per far funzionare il sistema Visa,
alternativi alla commissione interbancaria multilaterale e
che non comportino accordi collettivi sul prezzo tra le
imprese. Ad esempio, le banche emittenti potrebbero
recuperare i costi addebitandoli in toto o in parte ai titolari di carta.
7.3. NECESSITÀ DELLA COMMISSIONE INTERBANCARIA
MULTILATERALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA VISA
7.3.1. Secondo Visa
(56)
Secondo Visa la sua commissione interbancaria multilaterale non rientra nel campo di applicazione dell'articolo
81, paragrafo 1. A sostegno della sua tesi Visa afferma
che il servizio di pagamento Visa viene fornito congiuntamente dalle banche aderenti a Visa e che la commissione interbancaria multilaterale rappresenta il meccanismo che permette di svolgere tale attività nella maniera
più efficiente ed efficace. In particolare, qualora
mancasse un'iniziativa comune in merito alla commissione interbancaria multilaterale le banche non terrebbero conto, o ne terrebbero conto solo in misura marginale, delle «esternalità positive generate dalle loro decisioni». A tale proposito, Visa fa riferimento alle linee
direttrici della Commissione sugli accordi di cooperazione orizzontale, in particolare al punto 24, dove si
afferma che la cooperazione orizzontale «tra imprese
concorrenti che non possono realizzare autonomamente
il progetto o l'attività oggetto della cooperazione» non
rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 «per le sue caratteristiche intrinseche» (32).
Secondo Visa, la commissione interbancaria multilaterale
da essa applicata sarebbe contemplata da tale disposto e
quindi, per le sue caratteristiche intrinseche, non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1.
(57)
Come ulteriore argomento, Visa sostiene che qualora la
Commissione dovesse comunque giungere alla conclusione che la commissione interbancaria multilaterale
costituisce una restrizione della concorrenza, si tratterebbe di una restrizione accessoria e in quanto tale
esulante dall'ambito di applicazione dell'articolo 81,
paragrafo 1, in quanto necessaria al funzionamento del
sistema Visa e con esso direttamente connessa.
L 318/27
(60)
In conclusione, la commissione interbancaria multilaterale del sistema Visa non esula «per le sue caratteristiche
intrinseche» dal campo di applicazione dell'articolo 81,
paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo
1, dell'accordo SEE, né va considerata una restrizione
accessoria.
7.4. RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA
7.3.2. Secondo la Commissione
(58)
La Commissione non condivide gli argomenti presentati
da Visa a sostegno della sua tesi secondo cui la commissione interbancaria multilaterale non rientrerebbe nel
campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. In
primo luogo, la Commissione mette in dubbio la correttezza dell'affermazione che nessuno dei membri Visa sia
in grado di «realizzare autonomamente il progetto o l'attività oggetto della cooperazione». Sembrerebbe che
quanto meno i membri collettivi Visa (i cosiddetti group
members) e le maggiori banche affiliate siano in grado di
offrire autonomamente un sistema di carte di pagamento. La riprova è data ad esempio dal fatto che Citigroup è proprietario di Diners' Club, un sistema di carte
concorrente.
(59)
In secondo luogo, la Commissione dà atto che, per lo
meno per quanto riguarda le banche di piccole e medie
dimensioni aderenti a Visa, la cooperazione consente
loro di fornire un servizio che non sarebbero in grado di
fornire autonomamente. È per questo che la Commissione non si è opposta alla maggioranza delle regole
notificate da Visa che disciplinano il funzionamento del
(32) GU C 3 del 6.1.2001, pag. 2.
7.4.1. Secondo Visa
(61)
Visa sostiene che la commissione interbancaria multilaterale da essa applicata non ha l'effetto di restringere la
concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del
trattato CE, né tra gli affilianti Visa, né tra gli emittenti
Visa, né tra i sistemi di carte di pagamento, né tra i vari
mezzi di pagamento. In particolare, secondo Visa, la
commissione interbancaria multilaterale non implica una
fissazione dei prezzi. Visa non ritiene che la commissione interbancaria multilaterale vada considerata come
un prezzo pagato per determinati servizi forniti dagli
emittenti agli affilianti o agli esercenti. Ritiene piuttosto
che la commissione costituisca un trasferimento di costi
tra imprese che cooperano al fine di fornire un servizio
in rete caratterizzato da esternalità e da una domanda
comune (cfr. supra, considerando 14).
(33) Cfr. nello stesso senso anche la decisione sulla procedura comune
di pagamento e incasso mediante bonifico delle banche olandesi,
dell'8 settembre 1999, (GU L 271 del 21.10.1999, pag. 28) in cui
si afferma che per il corretto funzionamento del sistema di pagamento in oggetto sono necessari accordi comuni su specifiche
tecniche e aspetti procedurali dell'esecuzione delle operazioni.
Inoltre, si è ritenuto che un accordo a priori sul livello delle tariffe
(vale a dire, se applicarle o meno, e in caso affermativo in che
misura) sia necessario, ma che non debba obbligatoriamente configurarsi come una commissione interbancaria multilaterale (considerando 46).
L 318/28
(62)
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
accordo che falsa le condizioni di concorrenza sui
mercati dell'emissione e dell'affiliazione Visa. Tutte le
banche Visa emettono carte Visa e sono pertanto
concorrenti sul mercato dell'emissione di carte Visa.
Alcune banche Visa sono anche affilianti e sono in
concorrenza tra loro sul mercato delle affiliazioni Visa.
La commissione interbancaria multilaterale riguarda
entrambe le attività e le banche aderenti a Visa sono
pertanto in concorrenza tra loro per ciò che concerne
gli accordi relativi alla commissione interbancaria multilaterale. In particolare, l'accordo relativo ad una commissione interbancaria multilaterale collettiva tra le banche
interessate può avere un effetto sulla concorrenza sui
prezzi a livello di affiliazione e di emissione dato che
l'accordo sulla commissione interbancaria multilaterale
fissa una parte significativa dei costi finali e dei ricavi
delle parti (34).
Visa rileva inoltre che in un sistema di pagamento tripartito, quale American Express, il proprietario del sistema
di pagamento è libero di ridistribuire i costi tra la parte
emittente e quella affiliante della sua attività e di calcolare liberamente la commissione praticata ai titolari di
carta e agli esercenti secondo modalità che a suo parere
servano meglio gli interessi del sistema. Un sistema
tripartito così configurato conterrebbe implicitamente
anche una commissione interbancaria multilaterale. Visa
sostiene che vietando ad un sistema quadripartito di fare
lo stesso con una commissione interbancaria multilaterale esplicita si verrebbe ad operare una discriminazione
a danno di quest'ultimo.
7.4.2. Secondo EuroCommerce
(63)
EuroCommerce ritiene che la commissione interbancaria
multilaterale configuri «un cartello per la fissazione dei
prezzi e pertanto una violazione fondamentale delle
regole di concorrenza». Date queste premesse l'associazione ritiene impossibile la concessione di un'esenzione.
(67)
Anche in decisioni precedenti la Commissione ha
concluso che la commissione interbancaria multilaterale
configura una restrizione della concorrenza ai sensi
dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (35). Le banche
emittenti sono tenute ad applicare alle banche affilianti
una commissione fissa; viene così impedito loro di
sviluppare a livello di operazioni all'ingrosso una propria
politica tariffaria nei confronti delle banche affilianti per
la fornitura di servizi (ad esempio la garanzia di pagamento per la maggior parte delle operazioni).
(68)
La commissione interbancaria multilaterale ha inoltre
l'effetto di falsare il comportamento delle banche affilianti nei confronti dei loro clienti (a livello delle operazioni al dettaglio), in quanto crea un importante
elemento di costo (secondo EuroCommerce in media
l'80 % circa della commissione applicata agli esercenti)
che è suscettibile di costituire di fatto un livello minimo
delle commissioni applicate agli esercenti convenzionati,
dato che altrimenti la banca affiliante verrebbe a subire
perdite nella sua attività di affiliazione (36).
7.4.3. Secondo la Commissione
(64)
Per le ragioni addotte in precedenza, la Commissione
ritiene che la commissione interbancaria multilaterale del
sistema Visa restringa la concorrenza ai sensi dell'articolo
81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE in quanto limita la libertà delle banche di
decidere autonomamente in merito alla propria politica
tariffaria. Inoltre la commissione interbancaria multilaterale ha un effetto restrittivo della concorrenza tra gli
emittenti e tra gli affilianti Visa.
(65)
Per quanto riguarda le argomentazioni avanzate da Visa,
la Commissione non accetta la tesi secondo la quale la
commissione interbancaria multilaterale costituisce un
trasferimento di costi tra le imprese che cooperano al
fine di fornire un servizio in rete caratterizzato da esternalità e da una domanda comune. Se pur accetta l'argomentazione secondo la quale un sistema di pagamento
quadripartito è caratterizzato da esternalità e ammette
l'esistenza di una domanda interdipendente da parte
degli esercenti e dei titolari di carta, la Commissione non
condivide tuttavia la tesi dell'esistenza di un'offerta
comune di un unico prodotto. Gli emittenti e gli affilianti di carta Visa offrono ciascuno un servizio diverso a
clienti diversi. L'emissione e l'affiliazione sono due attività sostanzialmente diverse che comportano specializzazioni e costi diversi. Pertanto, la commissione interbancaria multilaterale non può essere considerata una ripartizione dei costi alla stregua di quanto avviene tra le
parti di un'impresa comune di produzione.
(66)
A parere della Commissione la commissione interbancaria multilaterale è piuttosto un accordo tra concorrenti
restrittivo della libertà delle banche di decidere autonomamente in merito alla propria politica tariffaria,
22.11.2002
(34) Cfr. a questo proposito la decisione della Commissione nel caso
«Rheims II» (GU L 275 del 26.10.1999), anche in merito all'effetto
dissuasivo che un accordo su una commissione di riferimento esercita sulla conclusione di accordi bilaterali tra le parti.
(35) Cfr. in questo senso le decisioni della Commissione ABB (GU L 7
del 9.1.1987, pag. 27), ABI (GU L 43 del 13.2.1978, pag. 51), NVB
(GU L 253 del 30.8.1989) e NVB II (GU L 271 del 21.10.1999,
pag. 28). Cfr. anche la comunicazione della Commissione «sull'applicazione delle regole di concorrenza CE ai sistemi di bonifici transfrontalieri» [13.9.1995, SEC(95)1403 def.] in cui si afferma che:
«una commissione d'interscambio multilaterale rappresenta una
restrizione del gioco della concorrenza e rientra nel campo d'applicazione del paragrafo suddetto [articolo 81, paragrafo 1, ex articolo
85, paragrafo 1], poiché limita in misura significativa la libertà
delle banche di decidere in modo indipendente la propria politica
dei prezzi.»
36
( ) Cfr. in tal senso anche il parere di David Evans e Richard Schmalensee, esperti economici della stessa Visa nel procedimento negli
Stati Uniti, che riconoscono che: «interchange fee place a floor
under the price that merchants pay their acquirers for processing
card transactions (la commissione interbancaria costituisce un
prezzo minimo che gli esercenti pagano alle loro banche acquirenti
per l'esecuzione delle operazioni mediante carta)»... «the only significant price the system sets is the interchange fee (l'unico prezzo
significativo fissato dal sistema è la commissione interbancaria)»...
«since the acquirer has to pay the issuer an interchange fee for each
transaction, that fee sets a floor under the merchant discounts (dato
che per ogni operazione l'acquirente deve pagare all'emittente una
commissione interbancaria, tale commissione rappresenta un limite
agli sconti applicabili dall'esercente)» [dal loro libro «Paying with
plastic» («I mezzi di pagamento di plastica»), pag. 113, 155].
22.11.2002
(69)
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Tuttavia la Commissione ritiene che l'accordo sulla
commissione interbancaria multilaterale non configuri
una restrizione della concorrenza sotto il profilo dell'oggetto, in quanto in un sistema quadripartito di pagamento, quale è il sistema Visa, un tale accordo ha l'obiettivo di rendere più stabile e più efficiente il funzionamento del sistema (cfr. supra, sezione 8.1.1), e indirettamente di rafforzare la concorrenza tra i sistemi di pagamento, permettendo quindi ai sistemi di competere più
efficacemente con i sistemi tripartiti.
7.6. EFFETTI SUGLI SCAMBI COMMERCIALI TRA GLI STATI
MEMBRI E TRA LA COMUNITÀ E IL SEE
(72)
7.5. EFFETTO SENSIBILE
7.5.1. Secondo Visa
(70)
Visa sostiene che la sua commissione interbancaria
multilaterale non configura un caso di restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo
1. Per quanto riguarda la concorrenza tra gli affilianti
Visa, Visa adduce tre argomenti. Innanzitutto afferma
che la commissione interbancaria multilaterale rappresenta solo un elemento della commissione pagata dagli
esercenti alla loro banca affiliante. In secondo luogo,
sostiene che gli esercenti sono sensibili alle differenze nel
livello della commissione e in terzo luogo ritiene che la
concorrenza tra le banche affilianti è influenzata da altri
fattori, oltre al prezzo. Inoltre, Visa sostiene che la
commissione interbancaria multilaterale non costituisce
una sensibile restrizione della concorrenza tra gli emittenti Visa in merito ai clienti, in quanto la commissione
interbancaria multilaterale non impedisce agli emittenti
né di applicare commissioni ai loro titolari di carta né di
aumentare le commissioni per rifarsi dei costi.
Per quanto riguarda il mercato delle affiliazioni, la
commissione interbancaria multilaterale, pur non rappresentando l'unica componente della commissione applicata agli esercenti, ne rappresenta di gran lunga la principale componente di costo, pari a circa l'80 %, secondo i
dati di EuroCommerce. Pertanto la commissione interbancaria multilaterale rappresenta di fatto un livello
minimo della commissione applicata agli esercenti.
Inoltre l'impatto economico della commissione interbancaria multilaterale è molto consistente. Con più di 145
milioni di carte Visa nella regione UE, più di 4 milioni di
esercenti convenzionati e circa 5 250 milioni di operazioni Visa all'anno, di cui […]*, [approssimativamente il
10 %] costituito da operazioni intraregionali, i proventi
delle banche emittenti derivanti dalla commissione interbancaria multilaterale intraregionale Visa ammontano a
[…]*. Per quanto riguarda l'impatto sul mercato dell'emissione, la commissione interbancaria multilaterale può
scoraggiare l'innovazione e l'efficienza su detto mercato
e indurre un eccesso di offerta di carte di pagamento (37).
(37) L'argomentazione secondo la quale i consumatori sarebbero incoraggiati a sottoscrivere carte di pagamento dall'estensione del
sistema e che incoraggiando i consumatori a divenire titolari di
carta si apportano benefici al sistema, potrebbe essere valida solo
per i mercati geografici dove la sottoscrizione di carte non ha
ancora raggiunto livelli di saturazione. Ciò potrebbe valere solo per
alcuni Stati membri e per le operazioni internazionali.
Come ha dichiarato la Commissione nella sua decisione
del 9 agosto 2001, le carte Visa sono, per loro natura,
un mezzo di pagamento transfrontaliero, ossia sono
carte che possono essere usate dai titolari non solo nel
paese in cui la carta è stata emessa, ma anche per pagamenti presso i punti vendita, o per prelievi di denaro, in
altri paesi. Secondo quanto dichiarato da Visa, nel 1998
circa il 10 % di tutte le operazioni mediante carta Visa
effettuate nei punti vendita dei paesi UE/EFTA era costituito da operazioni intraregionali (cfr. supra, considerando 11). Le regole Visa si applicano quanto meno
all'intera area del SEE; pertanto le varie disposizioni
contenute in tali regole possono in potenza avere un
effetto sugli scambi tra gli Stati membri e tra la Comunità e il SEE. Visa non nega che le sue regole abbiano o
possono in potenza avere un effetto sugli scambi tra gli
Stati membri.
7.7. CONCLUSIONI IN MERITO ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE E ALL'ARTICOLO 53
DELL'ACCORDO SEE
(73)
La commissione interbancaria multilaterale del sistema
Visa configura una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato
CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
8. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE E
ARTICOLO 53, PARAGRAFO 3, DELL'ACCORDO SEE
8.1. PRIMA E SECONDA CONDIZIONE: PROGRESSO
TECNICO ED ECONOMICO A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI
7.5.2. Secondo la Commissione
(71)
L 318/29
8.1.1. Secondo Visa
(74)
Pur ammettendo che la commissione interbancaria
multilaterale non è necessaria per l'esistenza del sistema,
Visa afferma comunque che la commissione è stata
introdotta proprio allo scopo di promuovere la più
ampia diffusione e accettazione delle carte Visa e dei
servizi che esse forniscono. Visa afferma che il positivo
effetto rete, e pertanto l'espansione del sistema, dipendono dall'esistenza della commissione interbancaria
multilaterale.
(75)
Visa sostiene che la commissione interbancaria multilaterale consente la massimizzazione dell'utilizzo del sistema
e quindi l'ottimizzazione della generale soddisfazione del
cliente. In mancanza di una commissione interbancaria
multilaterale vi sarebbero meno titolari di carta Visa in
quanto o si avrebbe un aumento della commissione a
carico dei titolari o gli emittenti investirebbero di meno
nell'attività di reclutamento di titolari di carta. Questa
situazione si ripercuoterebbe sul numero di esercenti
convenzionati. Secondo Visa gli esercenti traggono molti
vantaggi dal sistema Visa, quali ad esempio vendite
incrementali, i risparmi sui costi e la rapidità delle operazioni mediante carta rispetto ai pagamenti in contante e
con assegni.
L 318/30
(76)
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
zione (38). Inoltre una commissione interbancaria multilaterale non rappresenta un prezzo addebitato ad un
consumatore, ma costituisce una remunerazione tra due
banche che sono costrette ad effettuare tra di loro il
regolamento di un'operazione di pagamento e non
possono pertanto scegliere il partner che preferiscono.
L'assenza di regole di riferimento sulle condizioni di
regolamento potrebbe favorire abusi da parte della banca
emittente che si trova in una posizione di monopsonio
nei confronti della banca affiliante per quanto riguarda il
regolamento di una singola operazione di pagamento.
Un qualche meccanismo di riferimento è pertanto necessario; saranno poi i dettagli di tale meccanismo che
determineranno se esso possa beneficiare o meno di
un'esenzione.
Secondo Visa, la commissione interbancaria multilaterale
consente di contemperare gli interessi confliggenti degli
esercenti e quelli dei titolari di carta, ripartendo i costi
del sistema tra le due categorie di utilizzatori in maniera
tale da corrispondere al beneficio marginale che ciascuna
categoria trae dal sistema, massimizzandone quindi l'utilizzo generale. Visa sostiene che sarebbe contrario agli
interessi della stessa Visa fissare la commissione interbancaria multilaterale ad un livello sia troppo alto sia
troppo basso. Secondo Visa, una commissione troppo
alta indurrebbe gli esercenti ad abbandonare il sistema;
le carte Visa sarebbero allora meno interessanti per i titolari di carta, i quali abbandonerebbero anch'essi il
sistema; ciò innescherebbe una spirale negativa che
condurrebbe ad un notevole ridimensionamento del
sistema Visa o forse persino alla sua fine. Secondo Visa,
una commissione troppo bassa avrebbe l'effetto
contrario, ma il risultato finale sarebbe lo stesso.
(80)
8.1.2. Secondo EuroCommerce
(77)
Innanzitutto, EuroCommerce ritiene impossibile la
concessione di un'esenzione a favore della commissione
interbancaria multilaterale Visa dato che, a suo parere,
detta commissione configura un cartello sui prezzi e in
quanto tale costituisce una restrizione della concorrenza
sotto il profilo dell'oggetto. Aggiunge che ogni guadagno
di efficienza prodotto da un cartello non arriva a superarne gli effetti negativi.
(78)
EuroCommerce sostiene inoltre che la commissione
interbancaria multilaterale non soddisfa la prima condizione per la concessione dell'esenzione in quanto rallenterebbe l'innovazione, dato che le banche si concentrano
sul mantenimento e sull'incremento dei ricavi che
riescono ad ottenere dalla commissione interbancaria
multilaterale invece di sviluppare nuovi prodotti e servizi
relativi alle carte. In merito alla seconda condizione,
EuroCommerce sostiene anche che la commissione interbancaria multilaterale è lesiva degli interessi degli esercenti e ingiustificatamente favorevole ai titolari di carta
in quanto fa gravare sugli esercenti i costi di servizi
(«benefici gratuiti») forniti ai titolari di carta che a loro
volta fanno pressione sugli esercenti perché questi accettino le carte. In particolare, EuroCommerce nega che la
«garanzia di pagamento» sia stata richiesta dagli esercenti
o che debba essere pagata da loro. Inoltre, nella sua
risposta alla lettera ex articolo 6 del 7 settembre 2001,
EuroCommerce ha sostenuto che anche i costi di esecuzione dell'operazione e i costi della copertura finanziaria
gratuita non dovrebbero essere inclusi nella commissione
interbancaria multilaterale. Pertanto, secondo EuroCommerce, i benefici che ogni consumatore trae dal sistema
Visa non sono riflessi in misura proporzionale nella
struttura della commissione interbancaria multilaterale e
quindi la commissione non rispetta la seconda condizione prescritta per l'esenzione.
8.1.3. Secondo la Commissione
(79)
In via preliminare va osservato che non sempre un
accordo sui prezzi rientra nella categoria dei cartelli e
come tale è intrinsecamente non suscettibile di esenzione. Vi sono esempi di accordi sui prezzi che soddisfano le condizioni per la concessione di un'esen-
22.11.2002
Prima che venissero proposte le modifiche descritte nella
precedente sezione 3.2.3, la Commissione (nella sua ulteriore comunicazione delle obiezioni del 29 settembre
2000) riteneva che la commissione interbancaria multilaterale Visa non soddisfacesse in particolare la seconda
condizione fissata dall'articolo 81, paragrafo 3, soprattutto perché il consiglio Visa per l'UE era libero di fissare
la commissione interbancaria multilaterale al livello
voluto, indipendentemente dal costo dei servizi specifici
prestati dalle banche emittenti a beneficio degli esercenti.
Inoltre, dato che la commissione interbancaria multilaterale era considerata un segreto commerciale, coloro che
in ultima analisi sono tenuti a pagarla, ossia gli esercenti,
non potevano conoscerne il livello e pertanto non potevano negoziarla efficacemente. La Commissione riteneva
che il precedente livello della commissione interbancaria
multilaterale fosse soggetto a pressioni al rialzo, in particolare dovute al fatto che molte banche, aderendo sia al
sistema Visa che al sistema concorrente Eurocard/Mastercard, tenderebbero ad emettere le carte del marchio che
presenta la commissione più elevata e che consente loro
di ottenere maggiori ricavi. La probabilità che gli esercenti rinunciassero ad accettare le carte Visa nel caso in
cui la commissione interbancaria multilaterale raggiungesse un livello troppo elevato non era sufficientemente
forte da riuscire a comprimere questa pressione al rialzo,
fintanto che non venisse raggiunto un livello veramente
eccessivo. Infatti, un commerciante che già accetti le
carte Visa e debba far fronte ad un aumento della
commissione interbancaria multilaterale e di conseguenza della commissione a suo carico, preferirà recuperare l'aumento di costo con un piccolissimo aumento di
prezzo su tutti i prodotti venduti, soluzione che di
regola causerà una diminuzione del giro d'affari più limitata rispetto a quanto avverrebbe se l'esercente rinunciasse del tutto ad accettare le carte Visa (39). Pertanto, vi
era la possibilità che la precedente commissione interbancaria multilaterale venisse fissata ad un livello che
consentisse di massimizzare i ricavi e di limitare il rendimento, piuttosto che ad un livello che permettesse di
massimizzare il rendimento del sistema Visa. Come si
illustra nel prosieguo, la nuova commissione interbancaria multilaterale Visa ha consentito di attenuare queste
preoccupazioni.
(38) Cfr. ad esempio l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86 nel
settore dei trasporti che prevede, a determinate condizioni e nel
rispetto di determinati obblighi, la concessione dell'esenzione a
favore di accordi sui prezzi tra i membri di conferenze marittime.
(GU L 378 del 31.12.1996, pag. 4). Cfr. anche l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1617/93 che stabilisce un'esenzione per categoria
a favore degli accordi sui prezzi tra le compagnie aeree in merito
alle tariffe IATA per l'interlining (GU L 155 del 26.6.1993, pag.
18).
(39) Questo «effetto catenaccio» è evidenziato dall'estrema scarsità di
esempi di esercenti che avendo accettato carte Visa vi abbiano poi
rinunciato.
22.11.2002
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
(81)
Per quanto riguarda la prima condizione, non c'è dubbio
che l'esistenza di sistemi di pagamento quali il sistema
Visa rappresenti un notevole progresso economico e
tecnico. Si pone l'interrogativo se l'accordo sulla
commissione interbancaria multilaterale Visa, nella
proposta versione modificata, dia un apporto specifico a
tale progresso. Trattandosi di un interrogativo strettamente legato all'altra questione dei benefici per i consumatori, è sembrato logico analizzare congiuntamente le
due condizioni.
(82)
Per quanto riguarda la seconda condizione, va rilevato
che i sistemi di carte di pagamento quadripartiti, quali il
sistema Visa, costituiscono reti in cui agiscono due categorie di utilizzatori, distinti e interdipendenti: gli esercenti e i titolari di carta. Ogni categoria preferirebbe che
i costi del sistema venissero pagati dall'altra categoria:
pertanto gli esercenti hanno interesse ad una commissione interbancaria bassa o negativa (ossia pagata dall'emittente all'affiliante), mentre i titolari di carta hanno
interesse ad una commissione interbancaria positiva
(ossia pagata dall'affiliante all'emittente).
(83)
(84)
La rete Visa — come qualsiasi altra rete caratterizzata da
esternalità di rete — si rivelerà tanto più utile per
ciascuna categoria di utilizzatori quanto più grande sarà
il numero di utilizzatori dell'altra categoria: tanto più
elevato è il numero di esercenti che partecipano al
sistema, tanto maggiore sarà l'utilità per i titolari di carta,
e viceversa. Il numero massimo di utilizzatori del sistema
verrà conseguito quando il costo sostenuto da ciascuna
categoria di utilizzatori sarà quanto più possibile equivalente all'utilità marginale media che ciascuna categoria
trae dal sistema. La Commissione ammette che ciò non
può essere conseguito semplicemente con l'addebito di
spese alla clientela da parte di ciascuna banca, dato che
una delle caratteristiche di un sistema di carte di pagamento quadripartito è dato dal fatto che la banca emittente della carta fornisce servizi specifici agli esercenti
per il tramite della banca affiliante. Date le difficoltà di
calcolo dell'utilità marginale media di un'operazione di
pagamento tramite carta Visa per ciascuna categoria di
utenti, si rende necessario ricorrere ad un altro metodo
adeguato che consenta di sciogliere le riserve che la
Commissione ha espresso nell'ulteriore comunicazione
delle obiezioni del 29 settembre 2000 (40).
A questo scopo, nella sua proposta di modifica della
commissione interbancaria multilaterale, Visa ha individuato tre categorie principali di costi che, a suo parere,
costituiscono un «parametro di riferimento oggettivo»
del livello dei costi della fornitura dei servizi di pagamento Visa e un «parametro di riferimento oggettivo»
sulla base del quale poter valutare la commissione interbancaria multilaterale intraregionale Visa pagata dagli
affilianti agli emittenti per le operazioni presso i POS.
Queste categorie di costi sono: a) il costo dell'esecuzione
dell'operazione, b) il costo della «garanzia di pagamento»
e c) il costo della copertura finanziaria gratuita.
(40) Cfr. supra, considerando 80.
L 318/31
(85)
A parere della Commissione non vi sono ragioni per
contestare la pertinenza di queste tre categorie di costi;
pertanto la Commissione accetta il punto di vista di Visa
secondo la quale dette categorie possono ritenersi,
almeno in parte, a vantaggio dell'esercente. Innanzitutto,
per quanto riguarda l'effettuazione dell'operazione, la
Commissione accetta l'argomentazione secondo la quale,
a parte la gestione del conto a beneficio del titolare di
carta, la banca emittente dà corso alla richiesta di pagamento di quanto dovuto alla banca affiliante e in ultima
analisi all'esercente, operazioni queste che comportano
costi amministrativi. Non c'è dubbio che l'esercente trae
benefici da questi servizi di esecuzione, in particolare nel
contesto delle operazioni internazionali mediante carta
di pagamento. La stessa EuroCommerce aveva inizialmente accettato questa argomentazione (41).
(86)
In secondo luogo, per quanto riguarda la garanzia di
pagamento, la Commissione ammette che essa costituisce per gli esercenti una sorta di assicurazione contro
la frode e l'inadempimento da parte del titolare della
carta, e che l'elemento relativo alla «garanzia di pagamento» nella versione rivista della commissione interbancaria multilaterale Visa costituisce una specie di premio
assicurativo che assume importanza in particolare nel
contesto delle operazioni di pagamento mediante carta a
livello internazionale. In linea generale i dettaglianti
beneficiano della «garanzia di pagamento» in quanto, in
mancanza di essa, in caso di frode o di insolvenza,
disporrebbero di pochi mezzi per esigere il pagamento
da parte dei titolari di carta Visa residenti in altri Stati
membri. In particolare la frode presenta un'incidenza
ben maggiore nelle operazioni transfrontaliere che in
quelle nazionali. Nessuna prova è stata fornita alla
Commissione che consenta di concludere che in
mancanza di una garanzia di pagamento vi sarebbe la
possibilità per i dettaglianti di stipulare un'assicurazione
contro le frodi e le perdite sui crediti connesse con i
pagamenti internazionali mediante carta, e che le condizioni eventualmente offerte sarebbero accessibili ai dettaglianti di piccole e medie dimensioni.
(87)
Per quanto riguarda la componente di costo costituita
dalla «garanzia di pagamento» relativa ai crediti diventati
inesigibili a causa dell'inadempimento del titolare, una
considerazione importante è che in mancanza di una
«garanzia di pagamento» gli esercenti dovrebbero assicurarsi anche contro l'eventualità che i clienti non onorino
i loro pagamenti tramite carta per ragioni di insolvenza.
Questa assicurazione sarebbe particolarmente costosa
per i pagamenti transfrontalieri dato che il recupero dei
crediti è più difficile in un contesto transfrontaliero
rispetto al contesto nazionale. I rischi di inadempimento
sono inoltre maggiori in un contesto transfrontaliero
dato che è molto probabile che i titolari di carta spesso
inadempienti effettuino acquisti all'estero dove è più
improbabile che figurino in una qualche «lista nera» degli
inadempienti. In ogni caso, ci sono maggiori probabilità
(41) Cfr. la denuncia del 22 maggio 1997, pag. 5: «le spese che le
banche addebitano agli esercenti, ossia la commissione a carico
dell'esercente, non corrisponde al prezzo del servizio che quest'ultimo riceve ovvero corrisponde solo ad una minima parte di quell'importo. Il servizio reso all'esercente consiste nell'esecuzione
dell'operazione». Lettera del 22 gennaio 1998, pag. 3: «l'unico
servizio generato da un'operazione mediante carta è l'esecuzione
dell'operazione stessa».
L 318/32
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
che il controllo sulla frode e l'insolvenza si riveli efficiente se effettuato dalla banca emittente. L'introduzione
di una «garanzia di pagamento» opzionale potrebbe
indurre le banche emittenti ad allentare i controlli,
portando quindi ad un aumento del livello delle frodi e
dell'insolvenza.
(88)
(89)
In mancanza di una garanzia di pagamento alcuni dettaglianti potrebbero ritenere troppo elevato il rischio
legato all'accettazione delle carte Visa, e dato che, in base
alla regola che vuole che vengano onorate tutte le carte,
sono costretti ad accettare le carte Visa senza discriminazioni, non rimarrebbe loro altra scelta che rinunciare ad
accettare la totalità delle carte Visa. Le carte Visa diverrebbero allora meno interessanti per i titolari di carta e
alcuni di questi potrebbero decidere di rinunciare alla
loro carta Visa, fatto questo che innescherebbe una
spirale negativa per quanto riguarda la diffusione e l'intensità di utilizzo del sistema Visa, con conseguente riduzione del giro d'affari di tutti gli esercenti (42).
In terzo luogo, il «periodo di copertura finanziaria
gratuita» consente ai titolari di carta Visa di effettuare
acquisti in ogni esercizio commerciale che accetti le
carte Visa come se tutti gli esercenti offrissero credito a
tasso zero. Secondo Visa, questo va a beneficio degli
esercenti perché incoraggia i titolari di carta ad aumentare i consumi, effettuando acquisti che altrimenti non
farebbero (43). Per quanto non sia provato che questa
funzione aumenta il consumo totale aggregato, è
comunque plausibile che essa stimoli gli acquisti transfrontalieri da parte dei titolari di carta che si recano
all'estero, i quali in genere non hanno gli strumenti per
verificare il proprio saldo e non possono rinviare gli
acquisti. In assenza del periodo di copertura finanziaria
gratuita, è probabile che i titolari di carta in viaggio all'estero diventino più prudenti nelle spese per paura di
andare in rosso. Nonostante nel complesso possa avere
un effetto neutro sul consumo totale in Europa, questo
fenomeno facilita e incoraggia comunque la spesa transfrontaliera rispetto a quella nazionale. Questa situazione
giustifica l'inclusione di un periodo di copertura finanziaria gratuita nella commissione interbancaria multilaterale per gli acquisti transfrontalieri, soprattutto in quanto
rappresenta un elemento a beneficio degli esercenti
presso i quali gli acquisti vengono effettuati, ma anche
in quanto favorisce gli acquisti transfrontalieri nell'ambito del mercato unico. Pertanto, ai fini e per la durata
della presente esenzione (44), la Commissione non ravvisa
alcun motivo che possa indurla a considerare ingiustificata l'inclusione nella commissione interbancaria multilaterale intraregionale Visa del costo del periodo di copertura finanziaria gratuita, dato che questo costituisce un
elemento delle carte di debito ad addebito differito e
delle carte di credito che in parte va a beneficio degli
esercenti nelle operazioni transfrontaliere.
(42) Cfr. anche il punto 9 della sentenza della Corte di Giustizia nella
causa «Bally» (25.5.1993, causa C-18/9, Raccolta 1993, pag. I2871).
43
( ) Visa sostiene che la copertura finanziaria gratuita va a beneficio
degli esercenti in quanto rappresenta una sorta di «outsourcing» dei
programmi di credito al consumo degli esercenti. Questo argomento appare tuttavia debole in quanto molti tra gli esercenti che
accettano le carte Visa offrono comunque formule di credito al
consumo e altri non hanno mai avuto in progetto di gestire
programmi di credito al consumo.
44
( ) In questo contesto va ribadito che la presente esenzione si applica
esclusivamente alla commissione interbancaria multilaterale intraregionale Visa applicata alle operazioni transfrontaliere. L'esame della
possibilità di applicare un'esenzione all'inclusione del periodo di
copertura finanziaria gratuita in una commissione interbancaria
multilaterale per pagamenti nazionali con carta potrebbe portare a
una conclusione diversa.
22.11.2002
(90)
Dato che i tre servizi in parola sono forniti agli esercenti
dalle banche emittenti Visa in via indiretta, nel sistema
di pagamento Visa International gli emittenti non
possono, in assenza di un rapporto contrattuale, addebitare direttamente a carico dell'esercente i costi relativi a
tali servizi [contrariamente, ad esempio, a quanto
avviene in alcuni sistemi nazionali, quali la ec-Karte in
Germania, sistema nel quale gli emittenti addebitano
direttamente a carico degli esercenti un importo a titolo
di spese per la fornitura di una garanzia (opzionale)].
(91)
In conclusione, la proposta modifica delle regole internazionali Visa relative alla commissione interbancaria
multilaterale contribuisce al progresso tecnico ed economico in conformità della prima condizione di cui all'articolo 81, paragrafo 3, in quanto consente l'esistenza di
un sistema di pagamento internazionale ad ampia diffusione con esternalità di rete positive.
(92)
Si può dire che la versione modificata della commissione
interbancaria (descritta sopra), nella misura in cui è
basata su criteri oggettivi (costi) e trasparenti per gli
utenti del sistema Visa, i quali finiscono per pagare in
parte o per intero la commissione interbancaria multilaterale, ridistribuisce equamente i benefici tra le due categorie, e quindi risponde alle preoccupazioni della
Commissione. In particolare il livello della commissione
interbancaria multilaterale non eccederà il costo dei
servizi specifici sui quali si basa il suo calcolo (fatto
questo che verrà garantito dallo studio sui costi che verrà
effettuato presso un campione rappresentativo di
aderenti Visa e verificato da un esperto indipendente), e
il consiglio Visa per l'UE potrebbe anche decidere di
fissare la commissione ad un livello inferiore. La versione
modificata della commissione interbancaria multilaterale
va pertanto a vantaggio degli esercenti, in quanto in
futuro detta commissione non potrà eccedere i costi dei
servizi prestati dalle banche emittenti in toto o in parte a
beneficio degli esercenti.
(93)
Per quanto riguarda le osservazioni formulate dagli esercenti nella risposta alla comunicazione della Commissione dell'11 agosto, a norma dell'articolo 19, paragrafo
3, e da EuroCommerce nella risposta alla lettera ex articolo 6 del 7 settembre 2001, in merito ai presunti limitati effetti delle modifiche sulla commissione interbancaria multilaterale Visa, va rilevato che gli effetti pratici
delle modifiche alla commissione Visa (sia per gli esercenti che per i titolari di carta) sono intrinsecamente
incerti in quanto la commissione interbancaria multilaterale costituisce esclusivamente un prezzo all'ingrosso. La
presente esenzione viene concessa sulla base dei fatti
attuali: un'esenzione per un determinato periodo di
tempo si rende necessaria per poter verificare il nuovo
equilibrio di interessi e, se necessario, consentire alla
Commissione di riesaminare nuovamente l'impatto della
versione modificata della commissione interbancaria
multilaterale.
(94)
Per i titolari di carta Visa la versione modificata della
commissione interbancaria multilaterale non è direttamente più vantaggiosa della precedente. Tuttavia, nella
misura in cui consente una riduzione dei costi a carico
degli esercenti, può incoraggiare un numero maggiore di
esercenti ad accettare le carte Visa, fatto questo che è
22.11.2002
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
nell'interesse dei titolari di carta. Nei casi di forte concorrenza tra gli esercenti, la diminuzione dei costi a loro
carico potrebbe portare ad una riduzione dei prezzi
praticati ai consumatori, compresi i consumatori che
effettuano i pagamenti mediante carta Visa. Inoltre, Visa
non ritiene probabile che le modifiche alla commissione
interbancaria multilaterale determinino un aumento delle
spese a carico dei titolari di carta. Visto che nella
proposta di Visa il livello dei costi dei tre servizi menzionati in precedenza rappresenterà di fatto il livello
massimo della commissione interbancaria multilaterale,
la fissazione di questa ad un livello inferiore a quello del
costo dei servizi in oggetto potrebbe essere considerata
come potenzialmente svantaggiosa per i titolari di carta;
è però altresì vero che i servizi in oggetto presentano
senz'altro, per quanto in proporzioni diverse, vantaggi
per entrambi gli utenti; è pertanto opportuno concedere
alle banche un qualche margine di manovra nel ripartire
i costi tra i titolari di carta e gli esercenti. Inoltre, la fissazione della commissione interbancaria multilaterale ad
un livello inferiore ai costi avrebbe di norma come obiettivo quello di favorire miglioramenti del sistema, […]*
nell'interesse di tutti i suoi utilizzatori.
(95)
8.2.1. Secondo Visa
(96)
Visa sostiene che la sua commissione interbancaria
multilaterale è indispensabile per il funzionamento ottimale del sistema Visa. Secondo Visa né un addebito
diretto a carico dei titolari per tutti i costi dell'emittente
né accordi bilaterali sulla commissione interbancaria
sono opzioni praticabili nel sistema Visa. Visa afferma
inoltre che la mancanza di una commissione interbancaria multilaterale pagata da un affiliante ad un emittente
in un dato sistema di carte di pagamento non consente
da sola di concludere che la commissione interbancaria
multilaterale del sistema Visa nell'Unione europea non è
necessaria. In particolare Visa sostiene che i vari sistemi
di pagamento mediante carta menzionati dalla Commissione nell'ulteriore comunicazione delle obiezioni come
esempi di sistemi di carte funzionanti con meccanismi di
finanziamento alternativi alla commissione interbancaria
multilaterale non provano che la commissione interbancaria multilaterale Visa non sia oggettivamente necessaria
per il sistema Visa. Secondo Visa questi sistemi di carte
non sono paragonabili al sistema Visa in quanto presentano tutti una qualche diversità. Il sistema tedesco ecKarte è un sistema nazionale di carta di debito che
dispone inoltre di un'infrastruttura che permette pagamenti diretti tra esercenti e emittenti. Il sistema australiano EFTPOS (un altro sistema nazionale di carte di
debito) conta una numero limitato di banche che
possono concludere accordi bilaterali. Il sistema canadese
Interac prevede di fatto una commissione interbancaria
multilaterale sebbene a tasso zero.
8.2.2. Secondo EuroCommerce
(97)
massimizzarne l'utilizzo o di garantirne la stabilità. A
parere di EuroCommerce, le banche emittenti e le
banche affilianti non si forniscono reciprocamente alcun
tipo di servizio che esse sarebbero tenute a pagare. La
commissione interbancaria multilaterale è piuttosto una
tassa, un'imposta, che ha causato costi ingenti, pagati in
ultima analisi dai consumatori sotto forma di elevati
prezzi al dettaglio.
8.2.3. Secondo la Commissione
(98)
Innanzitutto, va sottolineato che l'indispensabilità analizzata nella presente sezione non è l'indispensabilità ai fini
dell'esistenza del sistema Visa, quanto piuttosto l'indispensabilità ai fini del conseguimento dei benefici identificati nel quadro della prima condizione di cui all'articolo
81, paragrafo 3, ossia, in particolare, le esternalità di rete
positive. Per ammissione della stessa Visa, la commissione interbancaria multilaterale Visa non è indispensabile all'esistenza del sistema Visa. Tuttavia, come spiegato in precedenza, non esistendo un rapporto contrattuale diretto tra emittenti ed esercenti, in mancanza di
un qualche accordo in merito ad una commissione interbancaria multilaterale gli emittenti non avrebbero alcuna
possibilità di recuperare dagli esercenti i costi dei servizi
forniti in ultima analisi a loro beneficio, il che avrebbe
conseguenze negative, a detrimento dell'intero sistema e
dei suoi utilizzatori.
(99)
Tuttavia, tra tutti i possibili tipi di commissione interbancaria multilaterale potrebbe considerarsi indispensabile solo una commissione che sia la meno restrittiva
della concorrenza. A questo proposito la Commissione
fa notare che mentre la precedente versione della
commissione interbancaria multilaterale concedeva alle
banche aderenti al sistema Visa piena libertà di fissare la
commissione al livello voluto, senza criteri oggettivi, e in
particolare indipendentemente dai costi inerenti alla
fornitura degli specifici servizi in oggetto, la nuova
versione della commissione interbancaria multilaterale è
invece basata su criteri oggettivi (costi) e trasparenti (nel
senso che il loro livello verrà comunicato agli esercenti
qualora ne facciano richiesta). La Commissione riconosce
che una tale commissione interbancaria multilaterale
può essere considerata indispensabile dato che, nel
quadro di un sistema internazionale di carte di pagamento con migliaia di aderenti, non è stato dimostrato
che meccanismi di finanziamento alternativi, rispetto alla
versione modificata della commissione interbancaria
multilaterale, sarebbero oltre che praticabili anche meno
restrittivi della concorrenza e tali da preservare al
contempo il progresso tecnico ed economico identificato
in precedenza nel quadro della prima condizione dell'articolo 81, paragrafo 3.
In conclusione, la versione modificata della commissione
interbancaria multilaterale contribuisce al progresso
tecnico ed economico, ripartendone in misura equa i
benefici tra le due categorie di utenti del sistema Visa.
Essa soddisfa pertanto la prima e la seconda condizione
di cui all'articolo 81, paragrafo 3.
8.2. TERZA CONDIZIONE — INDISPENSABILITÀ
EuroCommerce sostiene che la commissione interbancaria multilaterale non è necessaria al funzionamento dei
sistemi di carte di pagamento e che non consente di
L 318/33
(100) A questo proposito la Commissione tiene conto del fatto
che non sono stati individuati esempi di sistemi internazionali di carte di credito o di carte di debito ad addebito
differito che funzionino senza una commissione interbancaria multilaterale. Pur presentando punti in comune
con il sistema Visa, i vari sistemi nazionali di pagamento
menzionati da EuroCommerce (cfr. supra, considerando
27) mostrano anche differenze che precludono ogni
confronto utile. Questi sistemi o coinvolgono un
numero inferiore di banche rispetto al sistema Visa, o
prevedono legami diretti tra le banche emittenti e gli
esercenti, ovvero prevedono una commissione interbancaria multilaterale fissa a tasso zero, ovvero si basano su
L 318/34
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
un sistema di autorizzazione on line che diminuisce
considerevolmente il pericolo di frodi.
22.11.2002
8.3. QUARTA CONDIZIONE: NON ELIMINAZIONE DELLA
CONCORRENZA
8.3.1. Secondo Visa
(101) Sebbene in teoria sia possibile concludere accordi bilate-
rali sul livello della commissione interbancaria, una
commissione multilaterale può consentire guadagni di
efficienza nell'ambito del sistema di pagamento di Visa
International grazie ai ridotti costi di negoziazione e di
transazione (45). Con più di 5 000 banche nella regione
Visa UE è possibile che, a causa dei costi di negoziazione
e di transazione, l'applicazione di commissioni interbancarie bilaterali — sebbene teoricamente possibile —
comporti commissioni più elevate e meno trasparenti,
che a loro volta potrebbero determinare un aumento
delle commissioni a carico degli esercenti. Per questo
motivo è necessaria una commissione interbancaria
multilaterale di riferimento cui poter far ricorso nel caso
in cui due banche non siano state in grado, o non
abbiano tentato, di concludere un accordo bilaterale.
(104) Secondo Visa la commissione interbancaria multilaterale
non dà a Visa la possibilità di eliminare la concorrenza
per una parte consistente dei prodotti in esame. A
questo proposito Visa osserva che le banche aderenti
sono esposte sia alla concorrenza all'interno dei singoli
sistemi che alla concorrenza tra sistemi. Secondo Visa la
fissazione della commissione interbancaria multilaterale
da parte della banche aderenti a Visa ha luogo in un
contesto altamente competitivo.
8.3.2. Secondo EuroCommerce
(105) EuroCommerce ritiene che la quarta condizione non sia
soddisfatta, in quanto Visa, assieme a Europay, formerebbe un duopolio con una quota di mercato dell'80 %.
8.3.3. Secondo la Commissione
(102) In mancanza di un accordo sulla commissione interban-
caria, le banche emittenti si vedrebbero costrette a sostenere i costi di tali servizi, ovvero ad addebitarne direttamente le spese in parte o in toto ai titolari di carta. Nel
caso in cui fossero le banche a farsi carico dei costi
probabilmente sarebbero portate a rifarsene aumentando
le commissioni applicate su servizi di tutt'altra natura
(sovvenzionamento interno). L'addebito dei costi di
questi servizi a carico dei titolari di carta (sotto forma di
un aumento delle commissioni annuali per le carte Visa
o eventualmente di commissioni sulle operazioni)
potrebbe essere considerata un'opzione meno restrittiva
della concorrenza rispetto alla commissione interbancaria multilaterale, in quanto le commissioni a carico dei
titolari di carta verrebbero fissate unilateralmente da
ogni banca e non tramite accordi multilaterali. Tuttavia
date le conclusioni cui si è giunti sopra ai considerando
85-89 sui beneficiari dei diversi elementi di costi inclusi
nella versione rivista della commissione interbancaria
multilaterale Visa, l'addebito di tali costi ai titolari della
carta potrebbe destabilizzare il sistema Visa perché
alcuni titolari di carta potrebbero utilizzare di meno le
loro carte Visa ritenendo il prezzo eccessivo perché deve
coprire il costo di servizi non forniti interamente a loro
ma agli esercenti. La riduzione dell'utilizzo delle carte
Visa potrebbe a sua volta rendere meno interessante la
carta per gli esercenti, mettendo quindi in moto una
spirale negativa per quanto riguarda l'utilizzo del sistema
Visa.
(103) Per concludere, non esistono al momento opzioni meno
restrittive della versione modificata della commissione
interbancaria multilaterale Visa, capaci di conseguire i
vantaggi e i benefici per i consumatori identificati in
precedenza nel quadro della valutazione relativa alla
prima e alla seconda condizione, e che siano al
contempo praticabili nel contesto del sistema quadripartito di pagamento mediante carta di Visa. Pertanto la
versione modificata della commissione interbancaria
multilaterale intraregionale Visa soddisfa la terza condizione di cui all'articolo 81, paragrafo 3.
(45) Questa conclusione non è necessariamente valida in un contesto
domestico in cui il numero di banche potrebbe essere inferiore e i
guadagni d'efficacia provenienti da un accordo multilaterale in relazione ad accordi bilaterali potrebbero non controbilanciare lo svantaggio della creazione di una restrizione della concorrenza.
(106) La commissione interbancaria multilaterale non elimina
la concorrenza tra gli emittenti, che restano liberi di
fissare le commissioni applicate alla propria clientela.
Inoltre, sebbene di fatto rappresenti un limite minimo
della commissione a carico degli esercenti, la commissione interbancaria multilaterale non elimina la concorrenza tra le banche affilianti, che rimangono libere di
fissare l'entità della commissione a carico degli esercenti
e che possono comunque sempre entrare in concorrenza
sulle altre componenti di quest'ultima, diverse dalla
commissione interbancaria multilaterale. La commissione
interbancaria multilaterale non elimina inoltre la concorrenza tra Visa e i suoi concorrenti, in particolare
Europay. L'asserzione di EuroCommerce che Visa formerebbe un quasi duopolio con Europay non è pertinente
alla questione di un accordo tra gli aderenti Visa.
Sebbene tra i membri Europay esista un accordo
analogo, la Commissione non ha prove dell'esistenza di
una concertazione tra Visa e Europay.
8.4. CONCLUSIONI IN MERITO ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE E ALL'ARTICOLO 53
DELL'ACCORDO SEE
(107) La versione modificata della commissione interbancaria
multilaterale Visa soddisfa le condizioni sancite dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dall'articolo 53,
paragrafo 3, dell'accordo SEE per la concessione di un'esenzione.
9. DURATA DELL'ESENZIONE E OBBLIGHI
(108) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 17, una deci-
sione adottata in applicazione dell'articolo 81, paragrafo
3, del trattato CE deve essere emessa per un periodo di
tempo determinato e può essere subordinata a condizioni e obblighi. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento
n. 17, la data a decorrere dalla quale una decisione
prende effetto non può essere anteriore a quella della
notificazione. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del
regolamento n. 17, l'inizio del periodo di esenzione non
può precedere la data in cui l'accordo notificato soddisfa
le condizioni fissate per l'esenzione.
22.11.2002
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
IT
(109) Pertanto l'esenzione diverrà efficace se e quando la
proposta versione modificata della commissione interbancaria multilaterale Visa verrà attuata nelle regole Visa
ed entrerà in vigore; l'esenzione durerà fino al 31
dicembre 2007. L'esenzione a favore della nuova
commissione interbancaria multilaterale per le operazioni a seguito di ordine postale o telefonico, descritta
nella precedente sezione 3.2.3.4, diverrà efficace a
partire dal momento in cui verrà fissata la commissione
interbancaria multilaterale e rimarrà in vigore fino al 31
dicembre 2007. Questo periodo di tempo consentirà alla
Commissione di esaminare nuovamente l'impatto pratico
sul mercato della versione modificata della sistema Visa
e in particolare il suo effetto previsto sulla commissione
a carico degli esercenti, anche alla luce delle osservazioni
trasmesse da terzi in risposta alla comunicazione ex articolo 19, paragrafo 3.
(110) Al fine di consentire alla Commissione di verificare l'ef-
fettiva attuazione dei cambiamenti apportati alla
commissione interbancaria multilaterale Visa descritti
nella precedente sezione 3.2.3, che Visa si è impegnata a
realizzare, la decisione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) Visa trasmetterà alla Commissione, entro [12 a 18
mesi]* dall'adozione della presente decisione, una
copia dello studio sui costi in cui saranno riportati i
calcoli basati sulle tre categorie di costi menzionate
nella precedente sezione 3.2.3.2 (provvedendo ad
indicare separatamente i dati relativi alle carte di
credito e alle carte di debito ad addebito differito e
quelli relativi alle carte di debito ad addebito diretto),
nonché l'impatto relativo in termini di valore e di
volume dei diversi tipi di carte Visa. Lo studio sui
costi verrà effettuato da Visa e verificato da una
società indipendente di revisione contabile sulla cui
scelta la Commissione dovrà dare la sua approvazione. I dati utilizzati per la preparazione dello studio
sui costi saranno forniti da un campione rappresentativo di banche aderenti a Visa nella regione Visa UE,
con sede nel SEE. Successivamente verranno effettuati
studi sui costi almeno ogni [18 a 36 mesi]* e ne verrà
trasmessa copia alla Commissione.
b) A conclusione di ognuno dei predetti studi sui costi,
il livello effettivo delle commissioni interbancarie
multilaterali per le carte ad uso dei privati non supererà la somma delle tre categorie di costo, se non in
casi eccezionali in linea con il disposto dell'articolo
81, paragrafo 3 (ad esempio al fine di scoraggiare
comportamenti che sarebbero di ostacolo al
progresso tecnico), e previa consultazione con la
Commissione.
c) Visa comunicherà alla Commissione ogni modifica o
aggiunta alla sua commissione interbancaria multilaterale intraregionale,
L 318/35
sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo
53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, alla versione modificata del
sistema di commissione interbancaria multilaterale intraregionale Visa applicato alle operazioni mediante carta Visa ad uso
dei privati presso punti vendita transfrontalieri nell'ambito dello
Spazio economico europeo fino al 31 dicembre 2007.
2. La dichiarazione di esenzione di cui al paragrafo 1 si
applica subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
a) Il consiglio Visa adotta al più tardi entro il 4 settembre
2002 le misure necessarie per dare attuazione alla versione
modificata del sistema di commissione interbancaria multilaterale intraregionale oggetto della presente decisione;
b) Visa trasmetterà alla Commissione, entro [12 a 18 mesi]*
dalla data della presente decisione e in seguito almeno ogni
[18 a 36 mesi]*, una copia dello studio sui costi relativo alle
carte di debito nonché alle carte di debito ad addebito differito e alle carte di credito, calcolando un livello massimo di
commissione interbancaria multilaterale basato sulle tre
seguenti categorie di costo:
— il costo dell'esecuzione dell'operazione,
— il costo del periodo di copertura finanziaria gratuita per
i titolari di carta,
— il costo della «garanzia di pagamento».
Lo studio sui costi verrà effettuato da Visa e verificato da
una società indipendente di revisione contabile la cui scelta
è approvata dalla Commissione.
I dati utilizzati per la preparazione dello studio sui costi
saranno forniti da un campione rappresentativo di banche
aderenti a Visa nella regione Visa UE, con sede nel SEE e
rappresentanti più del 50 % del volume totale delle operazioni intraregionali Visa presso i punti vendita.
c) A conclusione di ognuno degli studi sui costi di cui alla
lettera b), il livello effettivo delle commissioni interbancarie
multilaterali per le carte ad uso dei privati non può superare
la cifra indicata nello studio più recente come livello
massimo di commissione interbancaria multilaterale basato
sulle tre categorie di costo di cui alla lettera a), fatti salvi casi
eccezionali che la Commissione giudichi compatibili con il
disposto dell'articolo 81, paragrafo 3.
d) Entro un mese dalla data di comunicazione ai suoi membri,
Visa comunicherà alla Commissione ogni modifica o
aggiunta alla sua commissione interbancaria multilaterale
intraregionale.
Articolo 2
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.
Fatto salvo l'articolo 2, le disposizioni dell'articolo 81,
paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1,
dell'accordo SEE sono con la presente dichiarati inapplicabili ai
1. Le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato
CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono con la
presente dichiarati inapplicabili ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, alla commissione interbancaria intraregionale Visa
per le operazioni a seguito di ordine postale e telefonico,
oggetto della presente decisione, applicata alle operazioni
mediante carta Visa ad uso dei privati presso punti vendita
transfrontalieri nell'ambito del SEE fino al 31 dicembre 2007.
L 318/36
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
2.
A condizione che la dichiarazione di esenzione di cui
all'articolo 1 sia divenuta efficace, la dichiarazione di esenzione
di cui al paragrafo 1 si applica subordinatamente al rispetto
delle seguenti condizioni:
a) Il consiglio Visa adotta al più tardi entro il 30 aprile 2003
le misure necessarie per dare attuazione alla commissione
interbancaria intraregionale per le operazioni a seguito di
ordine postale e telefonico;
b) Visa rispetta il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b)
e d);
c) A conclusione di ognuno degli studi sui costi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il livello effettivo delle
commissioni interbancarie multilaterali per le operazioni a
seguito di ordine postale e telefonico non può superare la
cifra indicata nello studio più recente come livello massimo
di commissione interbancaria multilaterale per le operazioni
a seguito di ordine postale e telefonico basato sulle stesse
informazioni sulle tre categorie di costo di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), ma corretto, per quanto riguarda le
due specifiche categorie di costo «garanzia di pagamento» e
22.11.2002
«esecuzione delle operazioni», in maniera da riflettere i costi
specifici delle operazioni a seguito di ordine postale e telefonico.
Articolo 3
È destinataria della presente decisione:
Visa International Service Association
European Union Region
99 High Street Kensington
London W8 5TE.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
Scarica

Visa II - Dipartimento di Studi aziendali e giuridici