Imposta di bollo speciale e
straordinaria
su attività finanziarie
oggetto di Scudo
19 dicembre 2015
Scudi fiscali entità del fenomeno
In Italia, a partire dal 2001, è stata offerta la possibilità ai contribuenti di regolarizzare la
loro posizione nei confronti dell’Erario in relazione a beni detenuti all’estero e non
regolarmente indicati sul modello RW.
Gli intermediari finanziari (banche, SIM, fiduciarie, SGR) sono stati individuati dal
legislatore come i soggetti autorizzati ad effettuare il rientro dei beni, agendo da sostituto
d’imposta.
Importi oggetto di emersione (miliardi di euro)
120
100
80
60
40
20
0
Scudo I - 2001/2002
19 dicembre 2015
Scudo II 2003
Scudo III + IV - 2009/2010
n. 2
Scudi fiscali – Gettito
A fronte del rientro dei beni detenuti illegalmente all’estero, il legislatore ha richiesto ai
contribuenti italiani un’imposta forfettaria una tantum di valore inferiore alle aliquote
tributarie in essere.
Scudo I
Scudo II
Scudo III e IV
2,5%
2,5% / 4%
5% / 6% / 7%
Gettito (miliardi di euro)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Scudo I - 2001/2002
19 dicembre 2015
Scudo II 2003
Scudo III + IV - 2009/2010
n. 3
Decreto Salva Italia di Monti
(DL 6/12/11 n.201 convertito dalla Legge 22/12/11 n. 214)
L’articolo 19 disciplina le disposizioni in materia di imposta di bollo sui conti correnti,
titoli, strumenti e prodotti finanziari, nonché su valori scudati e su attività finanziarie
e immobili detenuti all’estero definendo:
1.
Imposta di bollo speciale sulle attività oggetto di emersione (comma 6 e ss.)
2.
Imposta straordinaria sulle attività oggetto di emersione prelevate o dismesse
(comma 12)
19 dicembre 2015
n. 4
Decreto Salva Italia di Monti (2)
(DL 6/12/11 n.201 convertito dalla Legge 22/12/11 n. 214)
1.
Imposta speciale – oggetto: attività finanziarie oggetto di emersione ancora
segretate, non prelevate o dismesse
Imposta ricorrente annuale
• Anno 2012
rilevazione alla data del 6.12.11
• A partire dal 2013
rilevazione alla data del 31.12 dell’anno
precedente
Aliquota dell’imposta di bollo applicata
• Anno 2012 – 1%
• Anno 2013 – 1,35%
• Dal 2014 – 0,4%
19 dicembre 2015
(10 per mille)
(13,5 per mille)
(4 per mille)
n. 5
Decreto Salva Italia di Monti (3)
(DL 6/12/11 n.201 convertito dalla Legge 22/12/11 n. 214)
2. Imposta straordinaria – oggetto: attività finanziarie oggetto di emersione che alla
data del 6.12.11 sono state prelevate o dismesse dal rapporto segretato
Imposta una tantum
Aliquota dell’imposta di bollo applicata
• Anno 2012 – 1%
19 dicembre 2015
(10 per mille)
n. 6
Imposta attività scudate: modalità e termini di pagamento
• Gli intermediari provvedono a trattenere l’imposta speciale e straordinaria o ricevono
provvista dallo stesso contribuente.
• Base imponibile imposta speciale: le attività finanziarie oggetto delle operazioni di
emersione attraverso la procedura del rimpatrio (fisico e giuridico) e che sono ancora
detenute in regime di riservatezza al 6 dicembre (primo anno) e al 31 dicembre per gli
anni successivi, sono valorizzate al valore di mercato o, in mancanza, al valore
nominale o di rimborso sulle attività rimpatriate. Non rientrano le regolarizzazioni e sono
escluse le operazioni di scudo aventi oggetto beni patrimoniali (immobili, opere d’arte,
yacht, gioielli).
• Base imponibile imposta straordinaria: per le attività finanziarie oggetto di emersione
che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto
di amministrazione ovvero comunque dismesse, l’imposta si applica sulle somme o sul
valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo o, in mancanza, sul
valore nominale o di rimborso.
19 dicembre 2015
n. 7
Imposta attività scudate: modalità e termini di pagamento
• Possibilità di scorporo dell’imposta di bollo ordinaria per quanto riguarda i beni
depositati presso intermediari italiani.
• Versamento da effettuarsi entro il 16 maggio. Un emendamento al Decreto Legge
Fiscale approvato il 16 aprile in Commissione Finanze della Camera fa slittare la data di
pagamento al 16 luglio.
• In mancanza di provvista l’intermediario ha l’obbligo di effettuare la segnalazione
nominativa sul modello 770. Lo stesso emendamento prevede un’estensione dei poteri
di rivalsa degli intermediari nei confronti del contribuente.
• Una volta effettuata la segnalazione l’Amministrazione finanziaria provvede all’incasso
dell’imposta dovuta mediante riscossione coattiva ed iscrizione a ruolo.
19 dicembre 2015
n. 8
Problematiche emerse
A seguito della proroga dei termini di pagamento per l’imposta di bollo sulle attività emerse
dal 16 febbraio al 16 maggio, e infine al 16 luglio rimangono ancora alcuni punti
interpretativi aperti per i quali gli intermediari finanziari sono in attesa dei provvedimenti
attuativi da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Le problematiche più significative che sono state fatte emergere dalle diverse associazioni
di categoria sono le seguenti.
Imposta ordinaria e straordinaria – modalità di applicazione dell’imposta
Imposta straordinaria – periodo di riferimento
Imposta straordinaria – definizione univoca di prelievo e di dismissione
Imposta ordinaria e straordinaria – identificazione dell’intermediario che ha l’obbligo di
addebito e di comunicazione
- Imposta ordinaria e straordinaria – determinazione delle modalità di valorizzazione
- Imposta ordinaria – mantenimento del regime segretato
-
19 dicembre 2015
n. 9
Modalità di applicazione dell’imposta
Deve essere chiarito il significato e la portata della previsione contenuta nell’Art. 19 del
D.L. 6/12/11 n. 201 secondo cui gli intermediari «provvedono a trattenere l’imposta….dal
conto del soggetto che ha effettuato l’emersione».
L’emendamento al Decreto Legge Fiscale approvato in Commissione Finanze della
Camera ha previsto un’estensione dei poteri di rivalsa degli intermediari nei confronti del
contribuente. In caso di estinzione del conto, gli intermediari potranno riscuotere la
provvista dagli altri conti intestati allo stesso soggetto.
Deve essere precisato se si tratta di un obbligo di legge che la normativa pone a carico
degli intermediari o se si tratta della indicazione di una modalità per approvvigionarsi dei
fondi necessari al pagamento dell’imposta in alternativa alla provvista da parte del cliente
ovvero alla segnalazione alla Agenzia delle Entrate in caso di mancata applicazione e
versamento dell’imposta.
In sostanza deve essere chiarito se l’intermediario è tenuto a trattenere l’imposta dalla
liquidità, eventualmente presente sul conto del cliente, anche senza il preventivo
consenso da parte di quest’ultimo .
19 dicembre 2015
n. 10
Imposta straordinaria sui prelievi e dismissioni dai rapporti
segretati – periodo di riferimento
L’arco temporale di riferimento per identificare le operazioni che hanno fatto fuoriuscire le
attività da rapporti segretati risultava essere ampio: l’osservazione partiva dal 2001.
Questo poteva violare il principio di capacità contributiva del contribuente
(anticostituzionale) in virtù del fatto che l’imposta sarebbe stata applicata a ricchezza
esistente in periodi di imposta precedenti e che poteva non più esistere in quello in cui la
nuova norma è entrata in vigore.
Gli intermediari avevano proposto di limitare il periodo di riferimento al solo anno 2011.
L’emendamento approvato in Commissione Finanza ha circoscritto l’applicazione
dell’imposta straordinaria a tutte le attività alienate o dismesse nel periodo 1 gennaio – 6
dicembre 2011.
19 dicembre 2015
n. 11
Prelievi Dismissioni e Segretazione (1)
Definizione di «prelievo» e «dismissione»
Le associazioni di categoria e l’Agenzia delle Entrate hanno condiviso l’interpretazione
relativa alle operazioni che devono essere assoggettate all’imposta straordinaria di bollo
dell’1%: sono tutte le operazioni di uscita volontaria dal rapporto scudato verso conti non
segretati sia intestati allo stesso soggetto che a soggetti diversi (es. donazione).
Nell’ambito dei prelevamenti non vanno compresi i trasferimenti ad altro intermediario con
mantenimento della segretazione.
19 dicembre 2015
n. 12
Prelievi Dismissioni e Segretazione (2)
Imposta su beni oggetto di successione ed eredi
L’interpretazione proposta all’Agenzia delle Entrate da parte delle Associazioni degli
Intermediari è quella secondo cui l’imposta non sarebbe dovuta nel caso di decesso
precedente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (6/12/11).
In caso di decesso successivo l’imposta sarebbe invece dovuta dagli eredi.
Perdita del regime segretato a seguito di verifiche fiscali
L’esibizione dello scudo fiscale da parte dei contribuenti a fronte di verifiche fiscali
effettuate dalla GdF o dall’Agenzia delle Entrate, farebbe cadere il regime di segretazione
nella data della verifica. Rimarrebbe da comprendere come applicare sia l’imposta
ordinaria sia l’imposta straordinaria.
19 dicembre 2015
n. 13
Quale intermediario e su quali valori (1)
Individuazione dell’intermediario tenuto all’applicazione dell’imposta di bollo
(Banche, SIM, Fiduciarie, SGR)
Nell’ipotesi in cui il contribuente detenga il conto segretato presso il medesimo
intermediario con il quale ha effettuato la procedura di rimpatrio, tale intermediario è tenuto
a prelevare l’imposta di bollo speciale annuale e l’eventuale imposta straordinaria sui
prelievi.
L’applicazione dell’imposta ordinaria viene effettuata in considerazione delle attività
finanziarie ancora segretate alla data del 31.12 (6.12 per l’anno 2011).
L’emendamento approvato in Commissione Finanze ha previsto l’introduzione di una
sistema di calcolo pro rata sulle attività finanziarie rimaste secretate solo per un periodo
dell’anno.
L’ammontare da versare andrà parametrato alla durata delle secretazione.
19 dicembre 2015
n. 14
Quale intermediario e su quali valori (2)
Nel caso di trasferimento delle attività ad altro intermediario è necessario distinguere:
• il trasferimento è avvenuto mantenendo il regime di segretazione
• L’Intermediario di destinazione è tenuto al prelievo delle imposte
• il trasferimento è avvenuto senza mantenere il regime di segretazione
• L’Intermediario di provenienza avrà l’obbligo di applicare l’imposta sulle
attività trasferite o prelevate
• trasferimento effettuato dopo la data di riferimento (6 dicembre 2011)
• Qualora il contribuente abbia chiuso il conto segretato in questo periodo e non
abbia fornito la provvista, l’intermediario provvederà alla segnalazione del
nominativo all’Agenzia delle Entrate.
19 dicembre 2015
n. 15
Quale intermediario e su quali valori (3)
Valorizzazione delle attività finanziarie oggetto di emersione
Il principio è quello di applicare i criteri di valorizzazione utilizzati per l’imposta di bollo sulle
attività finanziarie previste dal DPR 642/1972; quindi utilizzando i seguenti valori: mercato,
se non presente nominale o di rimborso e in maniera residuale il costo di acquisto.
Non è previsto un obbligo di determinare il valore con apposita perizia.
19 dicembre 2015
n. 16
Segnalazioni
Gli intermediari segnalano all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali le
imposte non sono state applicate e versate.
La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli
intermediari a decorrere da quello relativo al periodo d’imposta 2012 (Modello 770/2013)
Nei confronti di tali contribuenti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi
dell’Art. 14 del D.P.R. 29/9/73 n. 602 (iscrizione a ruolo a titolo definitivo).
Per l’omesso versamento delle imposte si applica una sanzione pari all’importo non
versato.
19 dicembre 2015
pagina
n. 17
Mantenimento del regime di segretazione
A partire dall’anno 2012, il presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo ordinaria è il
mantenimento delle attività oggetto di emersione su conti segretati alla data del 31
dicembre di ogni esercizio.
Attività presente su conto segretato al:
6.12.11
31.12.12
31.12.13
imposta di bollo ordinaria prelevata al 16.7.2012 relativa al 2011
imposta di bollo ordinaria prelevata al 16.?.2013 relativa al 2012
imposta di bollo ordinaria prelevata al 16.?.2014 relativa al 2013
Le attività finanziarie presenti nei rapporti scudati alle date di rilevazione mantengono il
regime segretato.
In caso di perdita di segretazione nel corso dell’anno solare e prima del 31 dicembre
l’imposta va applicata pro rata temporis.
19 dicembre 2015
n. 18
Scarica

Presentazione Dott. Giraudo