PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE adottata nella seduta del giorno 29 APRILE MESE 2014 Sotto la Presidenza del sig. Fabrizio PITTON con l’assistenza del Vice Segretario Generale avv. Valter Colussa e con l’intervento dei seguenti Consiglieri Provinciali: 01) BALLOCH Stefano Pres. 17) GUERRA Alberto Pres. 02) BARBERIO Leonardo Pres. 18) LENARDUZZI Franco Pres. 03) BORDIN Mauro Pres. 19) LERUSSI Andrea Simone Pres. 04) BRUNO Nino Pres. 20) MARMAI Stefano Pres. 05) CARLANTONI Renato Pres. 21) MARZUCCHI Luca Pres. 06) CICOGNA Luciano Pres. 22) MATTIUSSI Franco Pres. 07) CISILINO Eros Pres. 23) PITASSI Gabriele Pres. 08) CORSO Daniela Pres. 24) PITTON Fabrizio Pres. 09) DORBOLO’ Fabrizio Pres. 25) PREMOSELLI Andrea Ass. 10) DRI Pietro Pres. 26) QUAI Marco Pres. 11) DRIUTTI Lidia Pres. 27) SCARABELLI Arnaldo Pres. 12) FONTANINI Pietro Pres. 28) SIMEONI Federico Pres. 13) GALDI Carmen Pres. 29) SORAMEL Alberto Pres. 14) GONANO Erica Pres. 30) SPITALERI Salvatore Pres. 15) GONANO Luigi Pres. 31) TEGHIL Carlo Pres. 16) GRATTONI Zorro Pres. N°24 d'ordine Oggetto: Regolamento per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole Pagina 1 di 20 IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l’artt. n. 49, c. 1 lettera b), della Legge Regionale n. 23/2007, con cui si disciplinano le funzioni trasferite alle Province in attuazione del DLgs. n. 111/2004 ed in particolare la gestione e l’organizzazione degli esami per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuole di cui all’art. 123, comma 7, del Decreto Legislativo 285/1992; Ritenuto pertanto di procedere ad un tanto con apposito regolamento; Sentito il Comitato Tecnico permanente “Motorizzazione Civile Autoscuole- Agenzie - Scuole Nautiche”, costituito con determina dirigenziale n° 9194 del 22.11.2010, che, nella seduta tenutasi in data 26.03.2014, ha preso atto della regolamentazione oggetto del presente provvedimento; Sentita la Commissione Consiliare Permanente “Viabilità, Trasporti e Motorizzazione Civile” e la Commissione Consiliare Speciale “Revisione dello Statuto e dei relativi Regolamenti”, riunitesi in seduta congiunta in data 17 aprile 2014; Ritenuto di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedervi; Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’articolo 49 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; Visto che sono pervenuti entro il termine, l’emendamento prot. n. 47441/2014 del 17/04/2014 presentato dai Consiglieri Luca Marzucchi e Lidia Driutti e l’emendamento prot. n. 49184/2014 del 24/04/2014 del Consigliere Federico Simeoni entrambi provvisti dei prescritti pareri; Dato atto che l’emendamento prot n. 47441/2014 è stato illustrato dal Presidente del Consiglio Pitton; Constatato il numero dei presenti pari a 30 (assente Premoselli); A voti palesi ed unanimi - resi con il sistema di votazione elettronico - n° 30 favorevoli, il Presidente del Consiglio proclama l’esito della votazione e comunica l’approvazione dell’emendamento prot. n. 47441/2014 del17/04/2014 presentato dai Consiglieri Luca Marzucchi e Lidia Driutti; Riscontrato che è entrato in sala il Consigliere Premoselli (31 presenti); Dato atto che l’emendamento prot n. 49184/2014 è stato illustrato dal Consigliere Federico Simeoni a cui è seguita la replica dell’assessore Quai e gli interventi dei Consiglieri Dorbolò, Pitassi, Simeoni e Cisilino e la replica finale dell’Assessore.Quai; Viste le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Luigi Gonano (Gruppo Consiliare MISTO) che annuncia il proprio voto contrario e Bordin (Gruppo Consiliare LN) che annuncia il voto contrario; Pagina 2 di 20 Accertata l’uscita dall’aula dell’Assessore Mattiussi e del Consigliere Marmai (29 presenti); Constatato il numero dei presenti pari a 29 (assenti Mattiussi e Marmai); A voti palesi - resi con il sistema di votazione elettronico - n° 2 favorevoli, n° 26 contrari (Balloch, Barberio, Bordin, Bruno, Carlantoni, Cisilino, Dri, Driutti; Fontanini, Gonano Luigi, Grattoni, Guerra, Marzucchi, , Pitton, Premoselli, Quai, Teghil, Cicogna, Corso, Galdi, Gonano Erica, Lenarduzzi, Lerussi, Pitassi; Soramel, Spitaleri) e n° 1 astenuto (Scarabelli), il Presidente del Consiglio proclama l’esito della votazione e comunica la non approvazione dell’emendamento prot. n. 49184/2014 del 24/04/2014 presentato dal Consigliere Federico Simeoni; Riscontrato che è entrato in sala il l’Assessore Mattiussi, mentre sono usciti i Consiglieri Bordin e Cicogna (28 presenti); Dato atto dell’avvenuta registrazione della discussione, che si intende integralmente richiamata - durante la quale è intervenuto l’Assessore Quai che ha illustrato l’argomento; Constatato il numero dei presenti pari a 28 (assenti Marmai, Bordin e Cicogna); A voti palesi - resi con il sistema di votazione elettronico - n° 26 favorevoli, e n° 2 astenuti (Dorbolò e Simeoni), Tutto ciò premesso, DELIBERA 1) di approvare il Regolamento per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di insegnate di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole; 2) di prevedere l’introito delle relative entrate al cap. 3291 del bilancio del corrente esercizio e successivi secondo competenza, con riserva di consolidarne la previsione in base all’andamento delle relative riscossioni; 3) di diffondere la presente deliberazione tramite il sito internet della Provincia di Udine, ai sensi del “Regolamento per la pubblicità degli atti”; ******************* Riscontrato che sono entrati in sala i Consiglieri Marmai, Bordin e Cicogna (31 presenti); Pagina 3 di 20 Infine, per quanto concerne l’immediata eseguibilità, a voti palesi ed unanimi - resi con il sistema di votazione elettronico - n° 31 favorevoli, DELIBERA di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, la presente delibera immediatamente eseguibile. ISTRUTTORI: PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica): Mauro Tavoschi ing. Sandro Chiarandini IL PRESIDENTE f.to Pitton IL VICE SEGRETARIO GEN.LE f.to Colussa Pagina 4 di 20 Approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n.24 del 29 aprile 2014, dichiarata immediatamente eseguibile. REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE INDICE ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 – NORME GENERALI ART. 3 - REQUISITI MORALI E TITOLI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI ART. 4 – AVVISO PUBBLICO ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME ART. 6 – AMMISSIONE ALL’ESAME E RELATIVE PROCEDURE ART. 7 – COMMISSIONE D’ESAME ART. 8 – PROVE D’ESAME SCRITTE E ORALI ART. 9 – PROVE D’ESAME PER LA ABILITAZIONE DI INSEGNANTE ART. 10 – PROVE D’ESAME PER LA ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE ART. 11 – ESITI DELL’ESAME E RILASCIO ATTESTATO ART. 12 – ACCERTAMENTI E ANNULLAMENTO DELL’ATTESTATO ART. 13 – SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA ART. 15 – CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE - ADEGUAMENTO NORMATIVO Pagina 5 di 20 ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento si applica a coloro che, residenti in Italia o cittadino italiano residente all’estero, intendono sostenere presso la Provincia di Udine gli esami per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs n. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada, del DM n. 317 del 17 maggio 1995, modificato dal DL 21.01.2007 n. 7, del DM 26.01.2011 n. 17 e del presente Regolamento. ART. 2 – NORME GENERALI Gli esami di abilitazione si svolgono in lingua italiana con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità ed assicurino economicità e celerità di espletamento. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile competente a sovrintendere alla loro effettuazione o dal funzionario delegato. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza annuale, salvo diversa determinazione del Dirigente del competente Servizio Motorizzazione civile o dal funzionario delegato, ovvero con la richiesta di almeno 5 (cinque) candidati entro 4 mesi dalla presentazione della quinta istanza. ART. 3 - REQUISITI MORALI E TITOLI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI Possono essere ammessi a sostenere gli esami per l’abilitazione di insegnante di autoscuola e di istruttore di autoscuola coloro che posseggono, rispettivamente, i requisiti di cui all’art. 1 e all’art. 6 del DM 26.01.2011 n. 17, di seguito riportati: 1) per gli insegnanti di teoria: a) età non inferiore a diciotto anni; b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni d) patente di guida, almeno della categoria B normale o speciale; 2) per gli istruttori di guida: a) età non inferiore a ventuno anni; b) diploma di istruzione di secondo grado; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; d) patente di guida comprendente: 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del DM 26.01.2011 n. 17; Pagina 6 di 20 2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del DM 26.01.2011 n. 17; 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2) del DM 26.01.2011 n. 17. Gli insegnanti di teoria o gli istruttori di guida che intendano estendere la loro abilitazione devono attenersi a quanto disposto all’art. 10 del DM 26.01.2011 n. 17. Non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione di cui all’Art. 6 coloro che siano stati dichiarati “non idonei”, anche da altre Province, in esami per il conseguimento dell’abilitazione richiesta, qualora non siano ancora trascorsi due mesi dalla data di mancato superamento della prova di esame e la nuova istanza d’esame. ART. 4 – AVVISO PUBBLICO L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all’esame per il conseguimento delle abilitazioni verrà fatto mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento. L’avviso verrà pubblicato nel sito Web dell’Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato, di norma, in giorni 20 dalla data di pubblicazione, fatta salva diversa disposizione del Dirigente o del funzionario delegato competente riportata nell’avviso stesso. ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME Coloro che intendono sostenere l’esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’art. 1 del presente Regolamento, devono rivolgere apposita domanda in bollo alla Provincia di Udine – Servizio Motorizzazione Civile – con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, quanto di seguito elencato: 1. generalità, residenza e cittadinanza del richiedente. Il cittadino extracomunitario deve essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della vigente normativa; 2. tipo di esame che si vuole sostenere; 3. l’avere o meno sostenuto in precedenza, anche presso altre Province, la prova di esame per la stessa abilitazione, con indicazione – in caso affermativo – della data di mancato superamento della prova di esame; 4. il possesso del necessario titolo di studio, così come elencato nel precedente art. 3. Il cittadino straniero deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine alla equipollenza del titolo di studio conseguito nello Stato di provenienza ed ivi attestare gli estremi dell’avvenuto riconoscimento del titolo secondo le ufficiali vie consolari e ministeriali; 5. il possesso dei requisiti morali, nei termini di cui al precedente art. 3; Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 1. l’attestato di frequenza del relativo corso di formazione iniziale. Ai sensi Pagina 7 di 20 del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto, se consegnata di persona. La domanda potrà, inoltre, essere inviata per posta o trasmessa con le modalità che verranno definite nell’avviso pubblico di cui all’art. 4 del presente Regolamento unitamente a copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda in corso di validità; 2. fotocopia fronte-retro leggibile della patente posseduta e della carta di identità ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della patente di guida medesima, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000; 3. versamento dei diritti di segreteria pari a € 80 per ciascun tipo di abilitazione, mediante CCP, sul conto intestato a “Amministrazione Provinciale di Udine-Servizi Motorizzazione-causale diritti esami insegnate/istruttore, oppure bonifico bancario, medesima intestazione e causale, presso il tesoriere dell’Ente, oppure POS/carta di credito, presso gli sportelli degli uffici Motorizzazione di via Popone, n.67, a Udine. Tale importo potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta Provinciale. In nessun caso la somma verrà restituita; L’Amministrazione provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. ART. 6 – AMMISSIONE ALL’ESAME E RELATIVE PROCEDURE Il Servizio Motorizzazione Civile competente alla effettuazione degli esami abilitativi di Insegnante e/o Istruttore: - provvede all’istruttoria delle domande di partecipazione. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni. - redige l’atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d’esame; predispone l’elenco degli ammessi che viene pubblicato sul sito Web della Provincia di Udine per giorni 15 (quindici); - comunica ai candidati l’avvenuta ammissione e la data di svolgimento delle prove d’esame, con lettera raccomandata AR o mail certificata, inviata con almeno quindici (15) giorni di anticipo dalla data della prima prova d’esame salvo diversa disposizione del competente Dirigente o del funzionario delegato; - comunica, altresì, con lettera raccomandata AR o mail certificata, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione alle prove; - Sulla base delle risultanze del verbale d’esame, provvede al rilascio dell’abilitazione. L’attestato viene rilasciato entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale. ART. 7 – COMMISSIONE D’ESAME La Commissione d’esame viene istituita, con determina del Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile, dura in carica 3 (tre) anni ed è composta oltre che dallo stesso Dirigente o da un funzionario da lui delegato, appartenente alla categoria D del Servizio Motorizzazione Civile, con funzione di Presidente, da 2 (due) dipendenti del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia di Udine, Pagina 8 di 20 appartenente alla categoria D, in possesso dell'abilitazione di esaminatore. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia di Udine, almeno di livello C. Per ogni membro di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d’esame in caso di assenza o di impedimento del titolare. La Commissione è valida solo con la presenza di tutti i suoi componenti (o eventuali supplenti) e si riunisce in seduta, su convocazione del Presidente. Ai componenti della Commissione, al segretario ed ai relativi supplenti non competono gettoni di presenza o rimborsi spese. In apertura di ogni sessione d’esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell’elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l’esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. ART. 8 – PROVE D’ESAME SCRITTE E ORALI Le prove di esame verranno effettuate in sessioni distinte per l’abilitazione di insegnante e per l’abilitazione di istruttore. I candidati che hanno presentato la domanda per entrambe le abilitazioni e che otterranno una delle abilitazioni potranno conseguire l’altra abilitazione quale estensione con le modalità di cui all’art. 10 del DM 17/2011. Coloro che non ottengono una delle abilitazioni dovranno effettuare la prova completa per l’altra abilitazione. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la sigla di un componente della Commissione. Ai candidati è fatto divieto di portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché di far uso di telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissioni di dati. La Commissione esaminatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed il concorrente che contravviene, viene escluso dal procedimento. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico; durante l’esame la porta dell’aula rimarrà aperta ed il pubblico potrà avere accesso all’aula secondo le modalità stabilite dalla Commissione. Nel caso il pubblico turbi l’andamento dell’esame il Presidente ha la facoltà di chiederne l’allontanamento. È fatto divieto, in ogni caso, di effettuare riprese video e/o registrazioni vocali all’interno delle aule d’esame. Le correzioni degli elaborati verranno fatte in forma anonima, per cui il candidato non dovrà apporre il nome sull’elaborato, ma inserirlo in una busta fornita dalla commissione, nella stessa busta verrà inserita un ulteriore busta chiusa con le generalità del candidato. ART. 9 – PROVE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE DI INSEGNANTE L’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di “Insegnante di teoria” si articola secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 che prevede: a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di Pagina 9 di 20 errori superiore a due; b) seconda prova: il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore, come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; c) terza prova: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; d) quarta prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. ART. 10 – PROVE D’ESAME PER LA ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE L’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di “Istruttore di guida” si articola secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 che prevede: a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due; b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità: 1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del DM 17/2011; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un conducente designato della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A; 2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un conducente designato della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 17/2011. Ai sensi dell’art. 7 comma 4 lettera b), del citato Decreto, il veicolo da utilizzare per la prova dovrà essere a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli e capace di sviluppare una velocità di almeno 100 Km/h; 3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione, condotto da un conducente designato della stessa Pagina 10 di 20 co m m issio n e , che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 17/2011. I veicoli che dovranno essere utilizzati per gli esami dovranno essere conformi a quanto stabilito dal DM 17/2011 e comunque, i veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all’uso di autoscuola, secondo la normativa vigente al momento dell’esame, e devono essere forniti a cure e spese del candidato interessato. I candidati al conseguimento dell’abilitazione di istruttore di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) superano la terza prova qualora ottengano un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle due prove, non inferiore a 12 rispetto al punteggio massimo di venti. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2 del DM 17/2011, sostengono solo le prime due prove d’esame del presente articolo. ART. 11 – ESITI DELL’ESAME E RILASCIO ATTESTATO Il candidato, per conseguire l’idoneità richiesta, deve superare tutte le prove previste. In caso di idoneità al candidato viene rilasciato un attestato per ogni tipo di abilitazione che certifica l’abilitazione conseguita previa la consegna di una marca da bollo, per ogni attestato. ART. 12 – ACCERTAMENTI E ANNULLAMENTO DELL’ATTESTATO Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell’attestato, controlli a campione e in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione ai fini dell’ammissione all’esame, nel rispetto del Regolamento Provinciale per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive approvato dal Consiglio Provinciale con delibera prot. n° 85495 del 29.10.2001. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l’esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dal DM 17/2011, il Dirigente competente alla effettuazione degli esami abilitativi o il funzionario delegato procederà, con proprio provvedimento all’annullamento dell’attestato. Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Provincia di Udine segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza di reati. ART. 13 – SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA L’abilitazione all’esercizio delle professioni di Insegnante e Istruttore di autoscuola è automaticamente sospesa a coloro che operano nelle autoscuole e nei centri di istruzione automobilistica della Provincia di Udine, qualora il titolare subisca provvedimenti di sospensione della patente di guida o qualora perda qualcuno dei requisiti di ammissione richiesti dal presente Regolamento. L’attestato o gli attestati di abilitazione dovranno essere consegnati al competente Servizio Motorizzazione Civile che lo/li restituirà al titolare alla cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione. La sospensione dell’abilitazione opera fino alla cessazione delle cause determinanti. Pagina 11 di 20 ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA E’ consentito l’accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Provinciale per l’accesso agli atti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 117 del 30.07.1993 e del Regolamento Provinciale sul trattamento dei dati sensibili giudiziari, in attuazione del D.Lgs 196/2003, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 33 del 20.12.2005 e s.m.i.. Durante lo svolgimento della procedura, l’accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. ART. 15 – CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA 1) Gli insegnanti e gli istruttori abilitati ai sensi del D.M. 26.01.2011 n. 17 e già abilitati ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del decreto. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validità dell’abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino all’avvenuta frequenza del corso, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del decreto. 2) Gli insegnanti e gli istruttori non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al precedente comma 1 non possono essere inseriti nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione. 3) La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'articolo 11 del presente Regolamento. 4) Il soggetto che sia titolare tanto dell’abilitazione di insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2 del decreto, ovvero di una o di entrambe, ai sensi della presente normativa, ottempera all’obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui agli artt. 4 e 9 del decreto. 5) Presso il Servizio Motorizzazione Civile di Udine è istituito un apposito registro professionale di tutti gli abilitati. ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE - ADEGUAMENTO NORMATIVO Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività dell’atto di adozione. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme comunitarie, statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovra ordinata. Pagina 12 di 20 Allegato A marca da bollo Alla PROVINCIA DI UDINE SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE Via Popone, 67 33100 UDINE Oggetto: Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di INSEGNANTE DI TEORIA presso le autoscuole (art 5 Regolamento provinciale per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole, approvato con atto di __________________________). I Sessione anno 2014. Il/la sottoscritto/a nato/a a prov. il residente in via n. cap_____________recapito_______________________telefonico____________________ ____e-mail____________________________codice fiscale_____________________ CHIEDE di essere ammesso a sostenere (barrare le caselle che interessano) □ l’esame di idoneità per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante di teoria presso le autoscuole (art. 3 D.M. 17/2011) l’esame per l’estensione dell’abil itazione da istruttore di guida ad insegnante di teoria presso le autoscuole (art. 10 co.2 D.M. 17/2011) il rilascio del relativo attestato in caso di esito positivo dell’esame, impegnandosi ad assolvere agli obblighi in materia di imposta di bollo e a consegnare l’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale di cui all’art. 2 del D.M. 17/2011 a tal fine DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle SANZIONI PENALI previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo all’indizione della sessione d’esame per l’anno 2014 per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole e di accettarne i contenuti Pagina 13 di 20 □ di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989 e del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, con titolo di soggiorno n. ___rilasciato da ______________in data __________ scadenza _________________ □ di essere in possesso del seguente titolo di studio: conseguito in data ______________ presso ______________ (compilare solo in caso di titolo di studio conseguito all’estero) con dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano ________________ rilasciata da in data di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni □ di essere in possesso della patente di guida in corso di validità n. cat. rilasciata da__________________________in data____________ scadenza ___________________________________ □ di aver frequentato il corso di formazione iniziale per insegnante di cui all’art. 2 comma 2 del D.M. 17/2011 presso con inizio in data frequentate frequenza e termine in data _ per un totale di ore e di essere in possesso del relativo attestato di □ di non aver sostenuto altre prove d’esame per l’abilitazione che intende conseguire di aver sostenuto, con esito negativo, una precedente prova d’esame per l’abilitazione che intende conseguire in data presso (compilare solo in caso di estensione dell’abilitazione) □ di aver conseguito l’abilitazione di istruttore di guida in data presso Pagina 14 di 20 Le comunicazioni relative all’esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo (indicare solo se diverso dalla residenza già indicata) Sig./sig.ra , Via n. Città Prov. CAP Allega: (barrare le caselle che interessano) □ Copia fronte/retro leggibile documento di identità/riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; □ Copia fronte/retro leggibile titolo di soggiorno del sottoscrittore per i cittadini extracomunitari; □ Attestazione del versamento di € 80,00 su c.c.p. n. 86055290 intestato all’Amministrazione provinciale di Udine – S e r v i z i Motorizzazione - causale “Esame abilitazione insegnante autoscuole” o ricevuta bonifico, stessa intestazione e causale su IBAN IT38Y0533612302000035568303; in caso di pagamento con POS o carta di credito nulla va allegato; □ Attestato di frequenza al corso di formazione (allegato facoltativo - l’originale dovrà essere consegnato in caso di esito positivo dell’esame); □ Delega alla presentazione della pratica (se non presentata direttamente dall’interessato); □ Copia fronte/retro leggibile documento di identità/riconoscimento in corso di validità del soggetto delegato; □ Altro (specificare): Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente domanda è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti l’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria presso le autoscuole. Il trattamento dei dati per le suddette finalità sarà effettuato dal Servizio Motorizzazione Civile con strumenti cartacei ed informatici, secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003. In qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Udine. Il responsabile del trattamento dei dati è ____________________ del Servizio Motorizzazione Civile. luogo e data firma _______________________ ________________________ Pagina 15 di 20 Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Pagina 16 di 20 Allegato B bollo marca da Alla PROVINCIA DI UDINE SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE Via Popone, 67 33100 UDINE Oggetto: Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di ISTRUTTORE DI GUIDA presso le autoscuole (art 5 Regolamento provinciale per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole, approvato con atto di C.P. _______________). I Sessione anno 2014. Il/la sottoscritto/a nato/a a prov. il residente in via_____ n. ____ cap_____________ recapito telefonico________________________ e-mail _____________________codice fiscale ______________________________ CHIEDE di essere ammesso a sostenere (barrare le caselle che interessano) l’esame di idoneità per il conseguimento dell ’ abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 (istruttore di guida abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione) l’esame di idoneità per il conseguimento dell’abi litazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.M. 17/2011 (istruttore di guida abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione) l’esame di idoneità per il conseguimento dell’abilit azione di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. 17/2011 (istruttore con abilitazione ai soli fini della dichiarazione di cui all’art. 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni) l’esame per l’estensione dell’abilitazione da insegnante (art. 10 comma 1 del D.M. 17/2011): ad istruttore con l’abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 (istruttore di guida abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione) Pagina 17 di 20 ad istruttore con l’abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.M. 17/2011 (istruttori di guida abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione) ad istruttore con l’abilitazione di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. 17/2011 (istruttori con abilitazione ai soli fini della dichiarazione di cui all’art. 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni) l’esame per l’integrazione dell’abilitazione da istruttore senza abilitazione a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A ad istruttore con l’abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 (istruttore di guida abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione) (art. 10 comma 3 del D.M. 17/2011) □, il rilascio del relativo attestato in caso di esito positivo dell’esame, impegnandosi ad assolvere agli obblighi in materia di imposta di bollo e a consegnare l’attestato di frequenza al corso di formazione iniziale di cui all’art. 7 e all’art. 10 del D.M. 17/2011 a tal fine DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle SANZIONI PENALI previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, □ di aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo all’indizione della sessione d’esame per l’anno 2014 per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole e di accettarne i contenuti □, di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea □, di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989 e del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, con titolo di soggiorno n. rilasciato da ___________ _________in data ______________ scadenza di essere in possesso del seguente titolo di studio: conseguito in data _________ presso _______________________________ ______________________________________ (compilare solo in caso di titolo di studio conseguito all’estero) □, con dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano rilasciata da _____________in data □, di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni Pagina 18 di 20 _ □, di essere in possesso della patente di guida in corso di validità n. rilasciata da___________________________________ scadenza_____________________________ relativa alle seguenti categorie: (barrare se tipologia speciale) Categoria Data di conseguimento A □ speciale B □ speciale C+E □ speciale D □ speciale □, di aver frequentato il corso di formazione iniziale per istruttori di cui all’art. 7 comma 2 ed art. 10 commi 2 e 3 del D.M. 17/2011 presso con inizio in data _____________ e termine in data ___________________ per un totale di ore frequentate parte teorica _______________ e parte pratica ____________ e di essere in possesso del relativo attestato di frequenza □, di non aver sostenuto altre prove d’esame per l’abilitazione che intende conseguire di aver sostenuto, con esito negativo, una precedente prova d’esame per l’abilitazione che intende conseguire in data __________presso (compilare solo in caso di estensione dell’abilitazione) □, di aver conseguito l’abilitazione di insegnante di teoria in data presso (compilare solo in caso di integrazione dell’abilitazione) □, di aver conseguito l’abilitazione di istruttore di guida ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett.b) del D.M. 17/2011 in data ________presso Le comunicazioni relative all’esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo (indicare solo se diverso dalla residenza già indicata) Sig./sig.ra Città ,Via Prov. n. CAP Allega: (barrare le caselle che interessano) □, Copia fronte/retro leggibile documento di identità/riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; □, Copia fronte/retro leggibile titolo di soggiorno del sottoscrittore per i cittadini extracomunitari; Pagina 19 di 20 □, Attestazione del versamento di € 80,00 su c.c.p. n. 86055290 intestato all’Amministrazione provinciale di Udine – Servizi Motorizzazione - causale “Esame abilitazione istruttore autoscuole” o ricevuta bonifico, stessa intestazione e causale su IBAN IT38Y0533612302000035568303; in caso di pagamento con POS o carta di credito nulla va allegato; □, Attestato di frequenza al corso di formazione (allegato facoltativo - l’originale dovrà essere consegnato in caso di esito positivo dell’esame); □, Delega alla presentazione della pratica (se non presentata direttamente dall’interessato); Copia fronte/retro leggibile documento di identità/riconoscimento in corso di validità del soggetto delegato; □ Altro (specificare): Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente domanda è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti l’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria presso le autoscuole. Il trattamento dei dati per le suddette finalità sarà effettuato dal Servizio Motorizzazione Civile con strumenti cartacei ed informatici, secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003. In qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Udine. Il responsabile del trattamento dei dati è _________________ del Servizio Motorizzazione Civile, luogo e data firma _______________________ __________________________ Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità Pagina 20 di 20