PROVINCIA DI UDINE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
adottata nella seduta del giorno
29 APRILE MESE 2014
Sotto la Presidenza del sig. Fabrizio PITTON con l’assistenza del Vice Segretario
Generale avv. Valter Colussa e con l’intervento dei seguenti Consiglieri Provinciali:
01) BALLOCH Stefano
Pres. 17) GUERRA Alberto
Pres.
02) BARBERIO Leonardo
Pres. 18) LENARDUZZI Franco
Pres.
03) BORDIN Mauro
Pres. 19) LERUSSI Andrea Simone
Pres.
04) BRUNO Nino
Pres. 20) MARMAI Stefano
Pres.
05) CARLANTONI Renato
Pres. 21) MARZUCCHI Luca
Pres.
06) CICOGNA Luciano
Pres. 22) MATTIUSSI Franco
Pres.
07) CISILINO Eros
Pres. 23) PITASSI Gabriele
Pres.
08) CORSO Daniela
Pres. 24) PITTON Fabrizio
Pres.
09) DORBOLO’ Fabrizio
Pres. 25) PREMOSELLI Andrea
Ass.
10) DRI Pietro
Pres. 26) QUAI Marco
Pres.
11) DRIUTTI Lidia
Pres. 27) SCARABELLI Arnaldo
Pres.
12) FONTANINI Pietro
Pres. 28) SIMEONI Federico
Pres.
13) GALDI Carmen
Pres. 29) SORAMEL Alberto
Pres.
14) GONANO Erica
Pres. 30) SPITALERI Salvatore
Pres.
15) GONANO Luigi
Pres. 31) TEGHIL Carlo
Pres.
16) GRATTONI Zorro
Pres.
N°24 d'ordine
Oggetto:
Regolamento
per
il conseguimento
dell'abilitazione
all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o
istruttore di guida presso le autoscuole
Pagina 1 di 20
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l’artt. n. 49, c. 1 lettera b), della Legge Regionale n. 23/2007, con
cui si disciplinano le funzioni trasferite alle Province in attuazione del DLgs. n.
111/2004 ed in particolare la gestione e l’organizzazione degli esami per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuole
di cui all’art. 123, comma 7, del Decreto Legislativo 285/1992;
Ritenuto pertanto di procedere ad un tanto con apposito regolamento;
Sentito il Comitato Tecnico permanente “Motorizzazione Civile
Autoscuole- Agenzie - Scuole Nautiche”, costituito con determina dirigenziale n°
9194 del 22.11.2010, che, nella seduta tenutasi in data 26.03.2014, ha preso atto
della regolamentazione oggetto del presente provvedimento;
Sentita la Commissione Consiliare Permanente “Viabilità, Trasporti e
Motorizzazione Civile” e la Commissione Consiliare Speciale “Revisione dello
Statuto e dei relativi Regolamenti”, riunitesi in seduta congiunta in data 17 aprile
2014;
Ritenuto di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile,
attesa l’urgenza di provvedervi;
Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso
ai sensi dell’articolo 49 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Visto che sono pervenuti entro il termine, l’emendamento prot. n.
47441/2014 del 17/04/2014 presentato dai Consiglieri Luca Marzucchi e Lidia
Driutti e l’emendamento prot. n. 49184/2014 del 24/04/2014 del Consigliere
Federico Simeoni entrambi provvisti dei prescritti pareri;
Dato atto che l’emendamento prot n. 47441/2014 è stato illustrato dal
Presidente del Consiglio Pitton;
Constatato il numero dei presenti pari a 30 (assente Premoselli);
A voti palesi ed unanimi - resi con il sistema di votazione elettronico - n°
30 favorevoli, il Presidente del Consiglio proclama l’esito della votazione e
comunica l’approvazione dell’emendamento prot. n. 47441/2014 del17/04/2014
presentato dai Consiglieri Luca Marzucchi e Lidia Driutti;
Riscontrato che è entrato in sala il Consigliere Premoselli (31 presenti);
Dato atto che l’emendamento prot n. 49184/2014 è stato illustrato dal
Consigliere Federico Simeoni a cui è seguita la replica dell’assessore Quai e gli
interventi dei Consiglieri Dorbolò, Pitassi, Simeoni e Cisilino e la replica finale
dell’Assessore.Quai;
Viste le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Luigi Gonano (Gruppo
Consiliare MISTO) che annuncia il proprio voto contrario e Bordin (Gruppo
Consiliare LN) che annuncia il voto contrario;
Pagina 2 di 20
Accertata l’uscita dall’aula dell’Assessore Mattiussi e del Consigliere
Marmai (29 presenti);
Constatato il numero dei presenti pari a 29 (assenti Mattiussi e
Marmai);
A voti palesi - resi con il sistema di votazione elettronico - n° 2
favorevoli, n° 26 contrari (Balloch, Barberio, Bordin, Bruno, Carlantoni, Cisilino,
Dri, Driutti; Fontanini, Gonano Luigi, Grattoni, Guerra,
Marzucchi, , Pitton,
Premoselli, Quai, Teghil, Cicogna, Corso, Galdi, Gonano Erica, Lenarduzzi,
Lerussi, Pitassi; Soramel, Spitaleri) e n° 1 astenuto (Scarabelli), il Presidente del
Consiglio proclama l’esito della votazione e comunica la non approvazione
dell’emendamento prot. n. 49184/2014 del 24/04/2014 presentato dal Consigliere
Federico Simeoni;
Riscontrato che è entrato in sala il l’Assessore Mattiussi, mentre sono
usciti i Consiglieri Bordin e Cicogna (28 presenti);
Dato atto dell’avvenuta registrazione della discussione, che si intende
integralmente richiamata - durante la quale è intervenuto l’Assessore Quai che ha
illustrato l’argomento;
Constatato il numero dei presenti pari a 28 (assenti Marmai, Bordin e
Cicogna);
A voti palesi - resi con il sistema di votazione elettronico - n° 26
favorevoli, e n° 2 astenuti (Dorbolò e Simeoni),
Tutto ciò premesso,
DELIBERA
1)
di approvare il Regolamento per il conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione di insegnate di teoria e/o istruttore di guida
presso le autoscuole;
2)
di prevedere l’introito delle relative entrate al cap. 3291 del bilancio del
corrente esercizio e successivi secondo competenza, con riserva di
consolidarne la previsione in base all’andamento delle relative riscossioni;
3)
di diffondere la presente deliberazione tramite il sito internet della Provincia
di Udine, ai sensi del “Regolamento per la pubblicità degli atti”;
*******************
Riscontrato che sono entrati in sala i Consiglieri Marmai, Bordin e
Cicogna (31 presenti);
Pagina 3 di 20
Infine, per quanto concerne l’immediata eseguibilità, a voti palesi ed
unanimi - resi con il sistema di votazione elettronico - n° 31 favorevoli,
DELIBERA
di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, la presente delibera
immediatamente eseguibile.
ISTRUTTORI:
PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):
Mauro Tavoschi
ing. Sandro Chiarandini
IL PRESIDENTE
f.to Pitton
IL VICE SEGRETARIO GEN.LE
f.to Colussa
Pagina 4 di 20
Approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n.24 del 29 aprile 2014,
dichiarata immediatamente eseguibile.
REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O
ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE
INDICE
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2 – NORME GENERALI
ART. 3 - REQUISITI MORALI E TITOLI PER L’AMMISSIONE AGLI
ESAMI
ART. 4 – AVVISO PUBBLICO
ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME
ART. 6 – AMMISSIONE ALL’ESAME E RELATIVE PROCEDURE
ART. 7 – COMMISSIONE D’ESAME
ART. 8 – PROVE D’ESAME SCRITTE E ORALI
ART. 9 – PROVE D’ESAME PER LA ABILITAZIONE DI INSEGNANTE
ART. 10 – PROVE D’ESAME PER LA ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE
ART. 11 – ESITI DELL’ESAME E RILASCIO ATTESTATO
ART. 12 – ACCERTAMENTI E ANNULLAMENTO DELL’ATTESTATO
ART. 13 – SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA
ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA
ART. 15 – CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE - ADEGUAMENTO NORMATIVO
Pagina 5 di 20
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento si applica a coloro che, residenti in Italia o cittadino
italiano residente all’estero, intendono sostenere presso la Provincia di Udine gli
esami per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di
teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole, ai sensi dell’art. 123 del
D.Lgs n. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada, del DM n. 317 del 17 maggio
1995, modificato dal DL 21.01.2007 n. 7, del DM 26.01.2011 n. 17 e del
presente Regolamento.
ART. 2 – NORME GENERALI
Gli esami di abilitazione si svolgono in lingua italiana con modalità che garantiscano
imparzialità, trasparenza, pari opportunità ed assicurino economicità e celerità
di espletamento.
Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un
diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio Motorizzazione
Civile competente a sovrintendere alla loro effettuazione o dal funzionario
delegato.
Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza annuale, salvo
diversa determinazione del Dirigente del competente Servizio Motorizzazione
civile o dal funzionario delegato, ovvero con la richiesta di almeno 5 (cinque)
candidati entro 4 mesi dalla presentazione della quinta istanza.
ART. 3 - REQUISITI MORALI E TITOLI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI
Possono essere ammessi a sostenere gli esami per l’abilitazione di insegnante
di autoscuola e di istruttore di autoscuola coloro che posseggono,
rispettivamente, i requisiti di cui all’art. 1 e all’art. 6 del DM 26.01.2011 n. 17, di
seguito riportati:
1) per gli insegnanti di teoria:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso
di studi di almeno cinque anni;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di
sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo
120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni
d) patente di guida, almeno della categoria B normale o speciale;
2) per gli istruttori di guida:
a) età non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di
sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo
120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ed integrazioni;
d) patente di guida comprendente:
1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle
categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a) del DM 26.01.2011 n. 17;
Pagina 6 di 20
2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle
categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b) del DM 26.01.2011 n. 17;
3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per
gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2) del DM 26.01.2011 n. 17.
Gli insegnanti di teoria o gli istruttori di guida che intendano estendere la loro
abilitazione devono attenersi a quanto disposto all’art. 10 del DM 26.01.2011 n.
17.
Non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione di cui all’Art. 6
coloro che siano stati dichiarati “non idonei”, anche da altre Province, in
esami per il conseguimento dell’abilitazione richiesta, qualora non siano ancora
trascorsi due mesi dalla data di mancato superamento della prova di esame e la
nuova istanza d’esame.
ART. 4 – AVVISO PUBBLICO
L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione
all’esame per il conseguimento delle abilitazioni verrà fatto mediante avviso
pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del
procedimento.
L’avviso verrà pubblicato nel sito Web dell’Ente per giorni 15 (quindici)
consecutivi.
La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è
fissato, di norma, in giorni 20 dalla data di pubblicazione, fatta salva diversa
disposizione del Dirigente o del funzionario delegato competente riportata
nell’avviso stesso.
ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME
Coloro che intendono sostenere l’esame per il conseguimento delle abilitazioni
di cui all’art. 1 del presente Regolamento, devono rivolgere apposita domanda in
bollo alla Provincia di Udine – Servizio Motorizzazione Civile – con la quale
dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, quanto di seguito elencato:
1. generalità, residenza e cittadinanza del richiedente. Il cittadino
extracomunitario deve essere regolarmente residente/soggiornante in
Italia ai sensi della vigente normativa;
2. tipo di esame che si vuole sostenere;
3. l’avere o meno sostenuto in precedenza, anche presso altre Province, la
prova di esame per la stessa abilitazione, con indicazione – in caso
affermativo – della data di mancato superamento della prova di esame;
4. il possesso del necessario titolo di studio, così come elencato nel
precedente art. 3. Il cittadino straniero deve produrre dichiarazione
sostitutiva di atto notorio in ordine alla equipollenza del titolo di studio
conseguito nello Stato di provenienza ed ivi attestare gli estremi
dell’avvenuto riconoscimento del titolo secondo le ufficiali vie consolari e
ministeriali;
5. il possesso dei requisiti morali, nei termini di cui al precedente art. 3;
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. l’attestato di frequenza del relativo corso di formazione iniziale. Ai sensi
Pagina 7 di 20
del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va
autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive, va
apposta in presenza del dipendente addetto, se consegnata di
persona. La domanda potrà,
inoltre, essere inviata per posta
o
trasmessa con le modalità che verranno definite nell’avviso pubblico di
cui all’art. 4 del presente Regolamento unitamente a copia leggibile di
un documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda in
corso di validità;
2. fotocopia fronte-retro leggibile della patente posseduta e della carta
di identità ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il
possesso della patente di guida medesima, ai sensi dell’art. 46 del DPR
n. 445/2000;
3. versamento dei diritti di segreteria pari a € 80 per ciascun tipo di
abilitazione, mediante CCP, sul conto intestato a “Amministrazione
Provinciale di Udine-Servizi Motorizzazione-causale diritti esami
insegnate/istruttore, oppure bonifico bancario, medesima intestazione e
causale, presso il tesoriere dell’Ente, oppure POS/carta di credito, presso
gli sportelli degli uffici Motorizzazione di via Popone, n.67, a Udine.
Tale importo potrà essere aggiornato
con deliberazione della Giunta
Provinciale. In nessun caso la somma verrà restituita;
L’Amministrazione
provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 6 – AMMISSIONE ALL’ESAME E RELATIVE PROCEDURE
Il Servizio Motorizzazione Civile competente alla effettuazione degli esami
abilitativi di Insegnante e/o Istruttore:
- provvede all’istruttoria delle domande di partecipazione. Il procedimento
amministrativo deve concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni.
- redige l’atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d’esame;
predispone l’elenco degli ammessi che viene pubblicato sul sito Web della
Provincia di Udine per giorni 15 (quindici);
- comunica ai candidati l’avvenuta ammissione e la data di svolgimento delle
prove d’esame, con lettera raccomandata AR o mail certificata, inviata con
almeno quindici (15) giorni di anticipo dalla data della prima prova d’esame
salvo diversa disposizione del competente Dirigente o del funzionario delegato;
- comunica, altresì, con lettera raccomandata AR o mail certificata, ai candidati
esclusi, i motivi della non ammissione alle prove;
- Sulla base delle risultanze del verbale d’esame, provvede al rilascio
dell’abilitazione.
L’attestato viene rilasciato entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale.
ART. 7 – COMMISSIONE D’ESAME
La Commissione d’esame viene istituita, con determina del Dirigente del
Servizio Motorizzazione Civile, dura in carica 3 (tre) anni ed è composta oltre
che dallo stesso Dirigente o da un funzionario da lui delegato, appartenente alla
categoria D del Servizio Motorizzazione Civile, con funzione di Presidente, da 2
(due) dipendenti del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia di Udine,
Pagina 8 di 20
appartenente alla categoria D, in possesso dell'abilitazione di esaminatore.
Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del Servizio
Motorizzazione Civile della Provincia di Udine, almeno di livello C.
Per ogni membro di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa
alle sedute d’esame in caso di assenza o di impedimento del titolare. La
Commissione è valida solo con la presenza di tutti i suoi componenti (o eventuali
supplenti) e si riunisce in seduta, su convocazione del Presidente.
Ai componenti della Commissione, al segretario ed ai relativi supplenti non
competono gettoni di presenza o rimborsi spese.
In apertura di ogni sessione d’esame, i componenti della Commissione, nel
prendere atto dell’elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente
l’esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del
codice di procedura civile.
ART. 8 – PROVE D’ESAME SCRITTE E ORALI
Le prove di esame verranno effettuate in sessioni distinte per l’abilitazione di
insegnante e per l’abilitazione di istruttore. I candidati che hanno presentato la
domanda per entrambe le abilitazioni e che otterranno una delle abilitazioni
potranno conseguire l’altra abilitazione quale estensione con le modalità di cui
all’art. 10 del DM 17/2011. Coloro che non ottengono una delle abilitazioni
dovranno effettuare la prova completa per l’altra abilitazione.
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro
verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che
con i membri della Commissione.
Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a pena di nullità, su carta
portante il timbro d’ufficio e la sigla di un componente della Commissione.
Ai candidati è fatto divieto di portare carta da scrivere, appunti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie nonché di far uso di telefoni portatili e
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissioni di dati. La
Commissione esaminatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed il
concorrente che contravviene, viene escluso dal procedimento.
Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico; durante l’esame la
porta dell’aula rimarrà aperta ed il pubblico potrà avere accesso all’aula
secondo le modalità stabilite dalla Commissione. Nel caso il pubblico turbi
l’andamento dell’esame il Presidente ha la facoltà di chiederne l’allontanamento.
È fatto divieto, in ogni caso, di effettuare riprese video e/o registrazioni vocali
all’interno delle aule d’esame.
Le correzioni degli elaborati verranno fatte in forma anonima, per cui il candidato
non dovrà apporre il nome sull’elaborato, ma inserirlo in una busta fornita dalla
commissione, nella stessa busta verrà inserita un ulteriore busta chiusa con le
generalità del candidato.
ART. 9 – PROVE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE DI INSEGNANTE
L’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di
“Insegnante di teoria” si articola secondo le disposizioni di cui al comma 2
dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 che prevede:
a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna,
predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo
di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che
ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di
Pagina 9 di 20
errori superiore a due;
b) seconda prova: il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo
minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore, come stabilito dalla
commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del
programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci.
È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per
ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non
inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) terza prova: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto
dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un
punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d) quarta prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del
programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un
punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
ART. 10 – PROVE D’ESAME PER LA ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE
L’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di
“Istruttore di guida” si articola secondo le disposizioni di cui al comma 2
dell’art. 8 del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 che prevede:
a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna,
predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo
di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che
ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di
errori superiore a due;
b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del
programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha
ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di
trenta;
c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare
la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto
un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre
prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
Le prove si svolgono con le seguenti modalità:
1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al
conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del
DM 17/2011; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve
avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un conducente
designato della commissione che funge da allievo e titolare almeno di
patente A;
2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un
conducente designato della commissione che funge da allievo e titolare
almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo
5, comma 1, lettere a) e b) del DM 17/2011. Ai sensi dell’art. 7 comma
4 lettera b), del citato Decreto, il veicolo da utilizzare per la prova dovrà
essere a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente
di categoria B, con almeno quattro sportelli e capace di sviluppare una
velocità di almeno 100 Km/h;
3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta
della commissione, condotto da un conducente designato della stessa
Pagina 10 di 20
co m m issio n e , che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla
guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle
abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 17/2011.
I veicoli che dovranno essere utilizzati per gli esami dovranno essere
conformi a quanto stabilito dal DM 17/2011 e comunque, i veicoli utilizzati per la
prova pratica di guida devono essere idonei all’uso di autoscuola, secondo la
normativa vigente al momento dell’esame, e devono essere forniti a cure e
spese del candidato interessato.
I candidati al conseguimento dell’abilitazione di istruttore di cui all’art. 5
comma 1 lettera b) superano la terza prova qualora ottengano un punteggio
per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle due prove, non
inferiore a 12 rispetto al punteggio massimo di venti.
I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5,
comma 2 del DM 17/2011, sostengono solo le prime due prove d’esame del
presente articolo.
ART. 11 – ESITI DELL’ESAME E RILASCIO ATTESTATO
Il candidato, per conseguire l’idoneità richiesta, deve superare tutte le prove
previste. In caso di idoneità al candidato viene rilasciato un attestato per ogni
tipo di abilitazione che certifica l’abilitazione conseguita previa la consegna di
una marca da bollo, per ogni attestato.
ART. 12 – ACCERTAMENTI E ANNULLAMENTO DELL’ATTESTATO
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione
Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell’attestato, controlli a campione e
in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
dichiarante in autocertificazione ai fini dell’ammissione all’esame, nel rispetto del
Regolamento Provinciale per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive approvato dal Consiglio Provinciale con delibera prot. n° 85495 del
29.10.2001.
Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l’esame in
difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dal DM 17/2011, il
Dirigente competente alla effettuazione degli esami abilitativi o il funzionario
delegato procederà, con proprio provvedimento all’annullamento dell’attestato.
Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Provincia di Udine
segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza di
reati.
ART. 13 – SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA
L’abilitazione all’esercizio delle professioni di Insegnante e Istruttore di autoscuola
è automaticamente sospesa a coloro che operano nelle autoscuole e nei centri di
istruzione automobilistica della Provincia di Udine, qualora il titolare subisca
provvedimenti di sospensione della patente di guida o qualora perda qualcuno
dei requisiti di ammissione richiesti dal presente Regolamento.
L’attestato o gli attestati di abilitazione dovranno essere consegnati al competente
Servizio Motorizzazione Civile che lo/li restituirà al titolare alla cessazione
delle cause che ne hanno determinato la sospensione.
La sospensione dell’abilitazione opera fino alla cessazione delle
cause
determinanti.
Pagina 11 di 20
ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA
E’ consentito l’accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi
quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
Provinciale per l’accesso agli atti approvato con delibera del Consiglio Provinciale
n° 117 del 30.07.1993 e del Regolamento Provinciale sul trattamento dei dati
sensibili giudiziari, in attuazione del D.Lgs 196/2003, approvato con delibera del
Consiglio Provinciale n° 33 del 20.12.2005 e s.m.i..
Durante lo svolgimento della procedura, l’accesso è differito al termine del
procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di
posizioni giuridicamente rilevanti.
ART. 15 – CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
1) Gli insegnanti e gli istruttori abilitati ai sensi del D.M. 26.01.2011 n. 17 e
già abilitati ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di
formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto
accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province
autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il
soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di
conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in
vigore del decreto. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale
a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. Il corso di formazione
periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il
compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validità
dell’abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di
formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio,
da tale data di scadenza e fino all’avvenuta frequenza del corso, si applicano
le disposizioni di cui al comma 2 del decreto.
2) Gli insegnanti e gli istruttori non in regola con gli obblighi di formazione
periodica di cui al precedente comma 1 non possono essere inseriti
nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica
prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al
periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3) La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di
cui all'articolo 11 del presente Regolamento.
4) Il soggetto che sia titolare tanto dell’abilitazione di insegnante quanto di
quella di istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2 del decreto, ovvero di
una o di entrambe, ai sensi della presente normativa, ottempera all’obbligo di
formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i
corsi di cui agli artt. 4 e 9 del decreto.
5) Presso il Servizio Motorizzazione Civile di Udine è istituito un apposito
registro professionale di tutti gli abilitati.
ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE - ADEGUAMENTO NORMATIVO
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di
esecutività dell’atto di adozione.
Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di
sopravvenute vincolanti norme comunitarie, statali, regionali e statutarie. In tal
caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica
la normativa sovra ordinata.
Pagina 12 di 20
Allegato A
marca da bollo
Alla PROVINCIA DI UDINE
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE
Via Popone, 67
33100 UDINE
Oggetto: Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione di INSEGNANTE DI TEORIA presso le autoscuole (art 5
Regolamento provinciale
per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole, approvato con
atto di __________________________). I Sessione anno 2014.
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
prov.
il
residente in
via
n.
cap_____________recapito_______________________telefonico____________________
____e-mail____________________________codice fiscale_____________________
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere (barrare le caselle che interessano)
□
l’esame di idoneità per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante di
teoria presso le autoscuole (art. 3 D.M. 17/2011)
l’esame per l’estensione dell’abil itazione da istruttore di guida ad insegnante di
teoria presso le autoscuole (art. 10 co.2 D.M. 17/2011)
il rilascio del relativo attestato in caso di esito positivo dell’esame, impegnandosi ad
assolvere agli obblighi in materia di imposta di bollo e a consegnare l’attestato di
frequenza al corso di formazione iniziale di cui all’art. 2 del D.M. 17/2011
a tal fine DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle SANZIONI PENALI previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
di aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo all’indizione della sessione
d’esame per l’anno 2014 per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole e di
accettarne i contenuti
Pagina 13 di 20
□ di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea
di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e di essere
regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989 e del D.
Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, con titolo di soggiorno n.
___rilasciato da
______________in data __________ scadenza _________________
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito in data ______________ presso
______________
(compilare solo in caso di titolo di studio conseguito all’estero)
con dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano ________________
rilasciata da
in data
di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e
non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle
misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
□ di essere in possesso della patente di guida in corso di validità n.
cat.
rilasciata da__________________________in data____________
scadenza ___________________________________
□ di aver frequentato il corso di formazione iniziale per insegnante di cui all’art. 2
comma 2 del D.M. 17/2011 presso
con inizio in data
frequentate
frequenza
e termine in data
_ per un totale di ore
e di essere in possesso del relativo attestato di
□ di non aver sostenuto altre prove d’esame per l’abilitazione che intende conseguire
di aver sostenuto, con esito negativo, una precedente prova d’esame per
l’abilitazione che intende conseguire in data presso
(compilare solo in caso di estensione dell’abilitazione)
□ di aver conseguito l’abilitazione di istruttore di guida in data
presso
Pagina 14 di 20
Le comunicazioni relative all’esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo
(indicare solo se diverso dalla residenza già indicata)
Sig./sig.ra
,
Via
n.
Città
Prov.
CAP
Allega: (barrare le caselle che interessano)
□ Copia
fronte/retro leggibile documento di identità/riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore;
□ Copia fronte/retro leggibile titolo di soggiorno del sottoscrittore per i cittadini
extracomunitari;
□ Attestazione del versamento di € 80,00 su c.c.p. n. 86055290 intestato
all’Amministrazione provinciale di Udine – S e r v i z i Motorizzazione - causale
“Esame abilitazione insegnante autoscuole” o ricevuta bonifico, stessa intestazione e
causale su IBAN IT38Y0533612302000035568303; in caso di pagamento con POS o
carta di credito nulla va allegato;
□ Attestato di frequenza al corso di formazione (allegato facoltativo - l’originale dovrà
essere consegnato in caso di esito positivo dell’esame);
□ Delega alla presentazione della pratica (se non presentata direttamente
dall’interessato);
□ Copia fronte/retro leggibile documento di identità/riconoscimento in corso di
validità del soggetto delegato;
□ Altro (specificare):
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei
dati)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente
domanda è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali
inerenti l’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria presso le
autoscuole.
Il trattamento dei dati per le suddette finalità sarà effettuato dal Servizio Motorizzazione
Civile con strumenti cartacei
ed informatici, secondo le prescrizioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003.
In qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione e la cancellazione dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Udine.
Il responsabile del trattamento dei dati è ____________________ del Servizio
Motorizzazione Civile.
luogo e data
firma
_______________________
________________________
Pagina 15 di 20
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
Pagina 16 di 20
Allegato B
bollo
marca da
Alla PROVINCIA DI UDINE
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE
Via Popone, 67
33100 UDINE
Oggetto: Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione di ISTRUTTORE DI GUIDA presso le autoscuole (art 5
Regolamento provinciale per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione
di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole, approvato con atto di C.P.
_______________).
I Sessione anno 2014.
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
prov.
il
residente in
via_____
n.
____
cap_____________ recapito telefonico________________________
e-mail _____________________codice fiscale ______________________________
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere (barrare le caselle che interessano)
l’esame di idoneità per il conseguimento dell ’ abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a) del D.M. 17/2011 (istruttore di guida abilitato a svolgere esercitazioni per il
conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e
rimorchi, nonché per la loro revisione)
l’esame di idoneità per il conseguimento dell’abi litazione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b) del D.M. 17/2011 (istruttore di guida abilitato a svolgere esercitazioni per il
conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e
rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione)
l’esame di idoneità per il conseguimento dell’abilit azione di cui all'articolo 5, comma 2 del
D.M. 17/2011 (istruttore con abilitazione ai soli fini della dichiarazione di cui all’art.
123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
ed integrazioni)
l’esame per l’estensione dell’abilitazione da insegnante (art. 10 comma 1 del D.M. 17/2011):
ad istruttore con l’abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011
(istruttore di guida abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni
necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione)
Pagina 17 di 20
ad istruttore con l’abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.M. 17/2011
(istruttori di guida abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni
necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei
ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione)
ad istruttore con l’abilitazione di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. 17/2011 (istruttori
con abilitazione ai soli fini della dichiarazione di cui all’art. 123, comma 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni)
l’esame per l’integrazione dell’abilitazione da istruttore senza abilitazione a svolgere le
esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A ad istruttore con
l’abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 (istruttore di guida
abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la
guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione) (art. 10 comma 3
del D.M. 17/2011)
□, il rilascio del relativo attestato in caso di esito positivo dell’esame, impegnandosi ad
assolvere agli obblighi in materia di imposta di bollo e a consegnare l’attestato di frequenza
al corso di formazione iniziale di cui all’art. 7 e all’art. 10 del D.M. 17/2011
a tal fine DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle SANZIONI PENALI previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
□ di aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo all’indizione della sessione d’esame per
l’anno 2014 per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di
insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole e di accettarne i contenuti
□, di essere in possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea
□, di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e di essere regolarmente
soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989 e del D. Lgs. 25 luglio 1998 n.
286, con titolo di soggiorno n.
rilasciato da
___________
_________in data
______________
scadenza
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito in data _________ presso
_______________________________
______________________________________
(compilare solo in caso di titolo di studio conseguito all’estero)
□, con dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano
rilasciata da
_____________in data
□, di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e
non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure
di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni
Pagina 18 di 20
_
□, di essere in possesso della patente di guida in corso di validità n.
rilasciata da___________________________________
scadenza_____________________________ relativa alle seguenti categorie:
(barrare se tipologia speciale)
Categoria
Data di conseguimento
A
□
speciale
B
□
speciale
C+E
□ speciale
D
□ speciale
□, di aver frequentato il corso di formazione iniziale per istruttori di cui all’art. 7 comma 2 ed
art. 10 commi 2 e 3 del D.M. 17/2011 presso
con inizio in data _____________ e termine in data ___________________
per un totale di ore frequentate parte teorica _______________ e parte pratica ____________
e di essere in possesso del relativo attestato di frequenza
□, di non aver sostenuto altre prove d’esame per l’abilitazione che intende conseguire
di aver sostenuto, con esito negativo, una precedente prova d’esame per l’abilitazione
che intende conseguire in data
__________presso
(compilare solo in caso di estensione dell’abilitazione)
□, di aver conseguito l’abilitazione di insegnante di teoria in data
presso
(compilare solo in caso di integrazione dell’abilitazione)
□, di aver conseguito l’abilitazione di istruttore di guida ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett.b) del
D.M. 17/2011 in data
________presso
Le comunicazioni relative all’esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo (indicare solo
se diverso dalla residenza già indicata)
Sig./sig.ra
Città
,Via
Prov.
n.
CAP
Allega: (barrare le caselle che interessano)
□, Copia fronte/retro leggibile documento di identità/riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore;
□, Copia fronte/retro leggibile titolo di soggiorno del sottoscrittore per i cittadini extracomunitari;
Pagina 19 di 20
□, Attestazione del versamento di € 80,00 su c.c.p. n. 86055290 intestato all’Amministrazione
provinciale di Udine – Servizi Motorizzazione - causale “Esame abilitazione istruttore
autoscuole” o ricevuta bonifico, stessa intestazione e causale su IBAN
IT38Y0533612302000035568303; in caso di pagamento con POS o carta di credito nulla va
allegato;
□, Attestato di frequenza al corso di formazione (allegato facoltativo - l’originale dovrà essere
consegnato in caso di esito positivo dell’esame);
□, Delega alla presentazione della pratica (se non presentata direttamente dall’interessato);
Copia fronte/retro leggibile documento di identità/riconoscimento in corso di validità
del soggetto delegato;
□
Altro (specificare):
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei
dati)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente
domanda è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali
inerenti l’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria presso le
autoscuole.
Il trattamento dei dati per le suddette finalità sarà effettuato dal Servizio Motorizzazione
Civile con strumenti cartacei ed informatici, secondo le prescrizioni di sicurezza previste
dal D. Lgs. 196/2003.
In qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione e la cancellazione dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Udine.
Il responsabile del trattamento dei dati è _________________ del Servizio Motorizzazione
Civile,
luogo e data
firma
_______________________
__________________________
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente,
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
Pagina 20 di 20
Scarica

Regolamento per il conseguimento dell`abilitazione all`esercizio