Foglio Informativo AnSe
Anno 2015 - Numero 8
23 aprile 2015
Anno13 - Numero
2013
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Sommario:
• IRPEF dovuta sul controvalore dell’energia elettrica - trattamento dei conguagli fiscali a debito
trasmessi dalla piattaforma fiscale INPS
IRPEF DOVUTA SUL CONTROVALORE DELL’ENERGIA ELETTRICA - TRATTAMENTO DEI CONGUAGLI FISCALI A
DEBITO TRASMESSI DALLA PIATTAFORMA FISCALE INPS
Diversi Soci pensionati ci hanno segnalato che, a differenza degli anni scorsi, quest’anno l’INPS non ha
provveduto a trattenere l’IRPEF dovuta sul controvalore dell’energia elettrica nel corso del primo trimestre e,
per l’avvicinarsi delle scadenze fiscali, hanno richiesto informazioni su come comportarsi, soprattutto nel caso
non siano obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2014.
La procedura INPS in uso dal 2013 prevede che la certificazione dei redditi corrisposti e delle ritenute IRPEF
operate (modello CUD fino allo scorso anno; Certificazione Unica CU dal 2015) venga gestita e prodotta dalla
struttura INPS “Piattaforma fiscale”, cui le Direzioni di prodotto inviano le informazioni fiscali dei propri
database. Raccolte le informazioni, la “Piattaforma fiscale” unifica le posizioni reddituali del singolo
contribuente - pensionato, ridetermina l’imposta dovuta sul totale dei redditi, determina l’ammontare del
conguaglio fiscale e comunica alle varie Direzioni competenti le somme a debito da trattenere sugli
emolumenti in pagamento.
Le procedure relative a queste operazioni sono state avviate a partire dal mese di marzo (per i conguagli
relativi al controvalore dell’energia elettrica dal mese di maggio 2015): i contribuenti che percepiscono un
trattamento pensionistico si vedranno, quindi, addebitate (con rateazione) le cifre dovute per il conguaglio
dell’imposta dei redditi.
Il conguaglio prevede, per importi superiori a Euro 100 e reddito annuo di pensione fino a Euro 18.000, rateizzi
fino a novembre, come previsto dall’art. 38, comma 7 D.L. 78 del 31/05/2010. Nel caso specifico (IRPEF sul
controvalore dell’energia elettrica), l’addebito è rateizzato a partire dal mese di maggio – con un numero di
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rate proporzionate al reddito di pensione e al debito IRPEF (mediamente n. 2 rate). L’importo a debito viene
esposto nel cedolino della pensione, visualizzabile tramite i servizi on-line del sito Inps/Cassetto
previdenziale/Prestazioni/Pagamenti, con la descrizione “DEBITO IRPEF DA PIAT. FISCALE”.
La procedura prevede che i risultati delle elaborazioni vengano portate a conoscenza del singolo pensionato
dall’INPS attraverso il prospetto riepilogativo allegato al modello CU2015 che riporta, tra l’altro, nel campo
Importo Conguaglio Fiscale anno 2014, l’ammontare del debito risultante dalle operazioni di conguaglio e che
è stato/sarà trattenuto dall’INPS sulle pensioni erogate. Tale informazione ha un valore puramente informativo
e dalla stessa non nasce alcun obbligo (di dichiarazione e di versamento) a carico del pensionato.
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