Genova, 12 dicembre 2015 Marco Zambonini Qual è lo scopo dei conguagli? Le operazioni di conguaglio sono necessarie: • dal punto di vista previdenziale, per quantificare e imputare all’anno di competenza l’imponibile contributivo, nonché per calcolare definitivamente i contributi dovuti; • dal punto di vista fiscale, per ricalcolare e effettuare eventuali aggiustamenti dell’imponibile e per ricalcolare su base annua le ritenute dovute. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 2 quali sono i termini per effettuare i conguagli ? I conguagli previdenziali … si eseguono di norma elaborando il LUL del mese di dicembre, ma possono essere effettuati anche nel mese di gennaio dell’anno successivo (D.M. 7 ottobre 1993). Limitatamente ai calcoli relativi alle quote di TFR devolute al Fondo di Tesoreria, anche con il LUL del mese di febbraio dell’anno successivo. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 3 quali sono i termini per effettuare i conguagli ? I conguagli fiscali … si eseguono di norma elaborando il LUL del mese di dicembre, ma possono essere comunque effettuati entro il 28 febbraio dell’anno successivo (art. 23, c. 3, D.P.R. n. 600/1973). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 4 Chi è il soggetto obbligato ad eseguire i conguagli ? • di norma, Il datore di lavoro, sostituto d’imposta; • In caso di operazioni societarie straordinarie, chi prosegue nell’attività aziendale; • In caso di procedure concorsuali, il curatore; • In caso di successione mortis causa, l’erede che prosegue nell’attività. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 5 Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 6 Quali sono gli elementi da considerare nei conguagli previdenziali? Principali fattispecie da analizzare ai fini del conguaglio previdenziale: Corretta quantificazione dell’imponibile annuo secondo il criterio di competenza; Controllo massimale legge 335/1995; Prestiti agevolati, verifica importo benefit; Fringe benefit; Contributo aggiuntivo IVS 1%; Quote TFR versate al Fondo di Tesoreria. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 7 Il conguaglio previdenziale la quantificazione dell’imponibile In via generale per quantificare l’imponibile previdenziale si applicano le disposizioni relative alla determinazione della retribuzione ai fini fiscali, come indicato nell’art. 51 del D.P.R. 917/1986 (circ. INPS 263/1997) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 8 Il conguaglio previdenziale la quantificazione dell’imponibile per definizione, quindi, l’imponibile previdenziale è composto da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo maturati nell’anno di competenza, in dipendenza del rapporto di lavoro. In ambito previdenziale si utilizza il criterio di COMPETENZA Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 9 Il conguaglio previdenziale la quantificazione dell’imponibile tuttavia, come previsto dal DM 7/10/1993, è consentito assoggettare a contribuzione nell’anno successivo alcuni elementi variabili della retribuzione fermo restando che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa del lavoratore questi importi vanno considerati nell’ambito di ciascun anno solare secondo competenza. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 10 Il conguaglio previdenziale la quantificazione dell’imponibile Elementi variabili della retribuzione, il cui assoggettamento è differibile al mese successivo: Compensi per lavoro straordinario; Indennità di trasferta o missione; Indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS; Indennità riposi per allattamento; Indennità donazione sangue; Infortuni INAIL; Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 11 Il conguaglio previdenziale la quantificazione dell’imponibile Elementi variabili della retribuzione, il cui assoggettamento è differibile al mese successivo: Permessi non retribuiti; Astensioni dal lavoro; Indennità per ferie non godute; Congedi matrimoniali; Integrazioni salariali (non a zero ore); Indennità di cassa; Prestiti ai dipendenti; Congedi parentali in genere Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 12 Il conguaglio previdenziale la quantificazione dell’imponibile Elementi variabili della retribuzione, il cui assoggettamento è differibile al mese successivo: i ratei di retribuzione del mese precedente che, per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese dopo l’avvenuta elaborazione di LUL, non è stato possibile erogare nel mese di assunzione (circ. INPS 117/2005). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 13 Il conguaglio previdenziale la quantificazione dell’imponibile Un esempio: Il datore di lavoro con il LUL gennaio 2016 ha retribuito alcune ore di straordinario effettuate nel mese di dicembre 2015, per un valore pari a € 150,00: ai fini contributivi questa somma sarà assoggettata a contribuzione nell’anno 2016, mentre ai fini retributivi dovrà essere imputata all’anno 2015, anno di effettiva competenza. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 14 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” Definizione: si tratta di beni ceduti e/o servizi prestati al lavoratore da parte del datore di lavoro, a titolo gratuito o prevedendo una compartecipazione del fruitore al costo sostenuto. Alcuni esempi di fringe benefit: Autoveicolo; Alloggio; Telefono cellulare o altre apparecchiature digitali, utili in funzione della mansione esercitata dal lavoratore; Prestiti agevolati; Carte acquisto o “Ticket Compliments” ; Buoni pasto o “Ticket Restaurant”. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 15 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” Per il principio di ominicomprensività della retribuzione imponibile, il datore di lavoro è tenuto a quantificare il valore monetario dei fringe benefit erogati nell’anno, e considerarli nell’imponibile previdenziale (e fiscale). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 16 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” Tuttavia … l’art. 51, c. 3 del D.P.R. 917/1986 prevede che i fringe benefit non concorrono a formare il reddito qualora il valore monetario degli stessi non superi nell’anno il valore di euro 258,23. Se, al contrario, questo limite è superato, il loro valore deve essere considerato totalmente imponibile anche per la parte inferiore a euro 258,23. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 17 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” Criteri di quantificazione monetaria dei fringe benefit: il criterio generale da seguire è quello del valore normale, corrispondente al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o i servizi della stessa specie o assimilabili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi (art. 9, c. 3 e art. 51, c.3 D.P.R. 917/1986) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 18 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” Criteri di quantificazione monetaria dei fringe benefit: sempre in via generale, se il lavoratore corrisponde al datore di lavoro un parziale corrispettivo per l’utilizzo del bene e/o servizio, il valore di quest’ultimo da considerare ai fini dell’imponibile deve essere ridotto di quanto pagato dal lavoratore. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 19 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” Criteri di quantificazione monetaria dei fringe benefit: l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che nel calcolare il valore normale occorre considerare anche eventuali sconti d’uso (risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 20 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” Criteri di quantificazione monetaria dei fringe benefit: attenzione ! al criterio generale del “valore normale” sono però previste eccezioni, applicabili ad alcuni beni e/o servizi di più frequente erogazione. Per queste tipologie di fringe benefit sono stati individuati criteri di calcolo forfetari. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 21 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” Criteri di quantificazione monetaria dei fringe benefit: Auto aziendale ad uso promiscuo: il benefit è pari al 30% del costo chilometrico del veicolo calcolato in base alle tariffe ACI per una percorrenza annua convenzionale di 15.000 Km (art. 51, c. 4, lett. a D.P.R. 917/1986) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 22 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” Criteri di quantificazione monetaria dei fringe benefit: Prestiti: il benefit è pari al 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolati in base al “Tasso Ufficiale di Riferimento” vigente al termine dell’anno e gli interessi effettivamente applicati dal datore di lavoro (art. 51, c. 4, lett. b D.P.R. 917/1986). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 23 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” Criteri di quantificazione monetaria dei fringe benefit: l’importo del benefit “Prestito” è tuttavia sempre esente nei seguenti casi: • Prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997; • Prestiti di durata inferiore ai 12 mesi, concessi in base ad accordo o regolamento aziendale a: - lavoratori in contratto di solidarietà; - lavoratori in cassa integrazione guadagni; - dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996; - dipendenti che hanno avuto danni per richieste estorsive, come definiti nella legge n. 172/1992. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 24 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” Criteri di quantificazione monetaria dei fringe benefit: Alloggio concesso in uso o comodato, non strumentale all’attività: il benefit è pari alla rendita catastale dell’immobile, aumentata delle spese ad esso inerenti (art. 51, c. 4, lett. c D.P.R. 917/1986) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 25 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” Criteri di quantificazione monetaria dei fringe benefit: Alloggio concesso in uso o comodato, ma strumentale all’attività: il benefit è pari al 30% della rendita catastale dell’immobile aumentata delle spese ad esso inerenti (art. 51, c. 4, lett. c D.P.R. 917/1986) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 26 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” Stante il dettato normativo, potrebbe quindi rendersi necessario assoggettare a contribuzione la quota di fringe benefit inizialmente considerata esente e che a consuntivo, visto l’ammontare raggiunto, non può più esserlo. Inoltre in sede di conguaglio si dovranno rettificare gli errori di quantificazione monetaria del benefit, legati ad esempio al mutato valore dei parametri di riferimento. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 27 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” Ove si verificassero queste condizioni il datore di lavoro dovrà: aumentare l’imponibile previdenziale del mese di dicembre della quota inizialmente non assoggettata; provvedere a trattenere la quota a carico del lavoratore in precedenza non considerata. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 28 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” attenzione ! Per verificare l’eventuale superamento del limite di € 258,23 occorre tener conto anche di eventuali benefit erogati nell’anno da altri datori di lavoro. Per questo motivo, in occasione dell’assunzione, è necessario acquisire dal lavoratore apposita dichiarazione, in cui sono elencati eventuali benefit già percepiti durante l’anno. Il limite, infatti, riguarda complessivamente tutti i redditi di questa categoria percepiti nell’anno (Agenzia delle Entrate, circ. n. 188 del 16 luglio 1998 – domanda n. 2 sezione “Redditi di lavoro dipendente”) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 29 Il conguaglio previdenziale i “fringe benefit” attenzione ! tuttavia, dal punto di vista previdenziale, l’importo di benefit già erogato dal precedente datore di lavoro è da considerare unicamente per il controllo del limite di esenzione: il datore di lavoro che effettua il conguaglio di fine anno assoggetterà a contribuzione solo i fringe benefit da egli effettivamente erogati. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 30 Il conguaglio previdenziale il contributo aggiuntivo IVS 1% E’ un contributo istituito in favore dei lavoratori il cui regime pensionistico preveda una aliquota a loro carico inferiore al 10%. Il contributo è interamente a carico del lavoratore ed è dovuto sulla quota di retribuzione imponibile eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 31 Il conguaglio previdenziale il contributo aggiuntivo IVS 1% Fonte normativa: art. 3-ter L. 438/1992 L’I.N.P.S. ha previsto che questo contributo debba essere calcolato e versato su base mensile, riproporzionando per dodicesimi la soglia di applicazione, salvo ricalcolo e conguaglio a fine anno. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 32 Il conguaglio previdenziale il contributo aggiuntivo IVS 1% Per il 2015 Il limite annuo oltre il quale deve essere calcolato il contributo aggiuntivo 1% è pari a € 46.123,00 (rapportato a mese in € 3.844,00). La prescritta modalità di calcolo mensile comporta a fine anno la necessità di un conguaglio. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 33 Il conguaglio previdenziale il contributo aggiuntivo IVS 1% Un esempio: Si ipotizzi che il lavoratore abbia percepito nell’anno i seguenti compensi, assoggettati mensilmente a contribuzione previdenziale, come segue: Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 34 Il conguaglio previdenziale il contributo aggiuntivo IVS 1% Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 35 Il conguaglio previdenziale il contributo aggiuntivo IVS 1% Esposizione nella denuncia UNIEMENS degli effetti del conguaglio: Dovrà essere compilato l’elemento <Regolarizz1PerCento> , valorizzando alternativamente: <ContribAggRegolarizz> se il conguaglio si è chiuso a debito del lavoratore, oppure <RecuperoAggRegolarizz> se il conguaglio ha evidenziato un credito a favore del lavoratore Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 36 Il conguaglio previdenziale il contributo aggiuntivo IVS 1% Riprendendo l’esempio proposto il flusso UNIEMENS verrà compilato così: <ContribuzioneAggiuntiva> <Regolarizz1PerCento> <RecuperoAggRegolarizz> 31,56</RecuperoAggRegolarizz> </Regolarizz1PerCento> </ContribuzioneAggiuntiva> Il relativo importo verrà evidenziato dall’INPS sul “DM10 ricostruito” come un credito contraddistinto dal codice “L951” Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 37 Il conguaglio previdenziale il contributo aggiuntivo IVS 1% attenzione! La retribuzione da considerare ai fini del conguaglio contributo aggiuntivo IVS 1% è quella totale annua percepita dal lavoratore. Ne consegue che in caso di assunzione in corso d’anno dovremo tener conto anche dell’eventuale imponibile (e del contributo aggiuntivo) maturato e trattenuto nel precedente rapporto di lavoro Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 38 Il conguaglio previdenziale il contributo aggiuntivo IVS 1% attenzione! A tal fine dovremo chiedere al nuovo lavoratore, in fase di assunzione, apposita dichiarazione in cui siano riportate queste informazioni. In caso invece di rapporti part time simultanei l’INPS ha chiarito che il conguaglio definitivo dovrà essere calcolato dal datore di lavoro che ha corrisposto la retribuzione più elevata. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 39 Il conguaglio previdenziale il contributo aggiuntivo IVS 1% attenzione! anche in questo caso, quindi, il lavoratore dovrà rilasciare apposita dichiarazione con indicazione degli imponibili percepiti e dei contributi trattenuti nell’altro rapporto di lavoro. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 40 Il conguaglio previdenziale il contributo aggiuntivo IVS 1% attenzione! Inoltre, in caso di erogazione differita di elementi variabili della retribuzione a gennaio 2016, ricordo che il valore degli stessi, anche se di competenza dell’anno 2015, non concorrerà al controllo del limite per il calcolo del contributo aggiuntivo IVS di tale anno. Infatti, ai soli fini contributivi, le componenti variabili vengono considerate retribuzione dell’anno di pagamento. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 41 Il conguaglio previdenziale il contributo aggiuntivo IVS 1% attenzione! Ne consegue che l’importo degli elementi variabili eventualmente corrisposti nel mese di gennaio 2015, ancorché riferibile a dicembre 2014, concorrerà alla determinazione dell’imponibile contributivo sul quale calcolare il contributo aggiuntivo 1%, nel 2015. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 42 Il conguaglio previdenziale Prestiti agevolati, ricalcolo benefit Il valore del benefit “Prestiti” è pari al 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolati in base al “Tasso Ufficiale di Riferimento” vigente al termine di ciascun anno e gli interessi effettivamente addebitati al beneficiario dal datore di lavoro (art. 51, c. 4, lett. b D.P.R. 917/1986). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 43 Il conguaglio previdenziale Prestiti agevolati, ricalcolo benefit Nel 2015 il valore del Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) è rimasto invariato rispetto al dicembre 2014. Infatti, come da comunicato stampa BCE del 4 settembre 2014, il T.U.R. vale attualmente lo 0,05% Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 44 Il conguaglio previdenziale Prestiti agevolati, ricalcolo benefit Se durante l’anno si è valorizzato il benefit basandosi su un tasso T.U.R. diverso si rende necessario rideterminarne l’importo monetario. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 45 Il conguaglio previdenziale Prestiti agevolati, ricalcolo benefit Il conguaglio, nel silenzio dell’istituto previdenziale, potrebbe realizzarsi senza particolari formalità, riducendo (ovvero aumentando) l’imponibile previdenziale del mese di dicembre 2015. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 46 Il conguaglio previdenziale il massimale della legge 335/1995 Interessa i lavoratori: Privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, ed iscritti a forme pensionistiche obbligatorie solo successivamente a tale data; I lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, che, pur se aventi diritto all’accredito di contributi figurativi maturati prima di tale data, non ne hanno fatto richiesta; Coloro che, ai sensi dell’art. 1 c. 23 legge 335/1995, hanno optato per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 47 Il conguaglio previdenziale il massimale della legge 335/1995 Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 48 Il conguaglio previdenziale il massimale della legge 335/1995 ai lavoratori soggetti al massimale l. 335/1995 il contributo IVS è calcolato nel limite di un massimale (rivalutato ogni anno) che per il 2015 è pari a € 100.324,00 . Quindi il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione pensionistica, ivi compresa l’aliquota aggiuntiva 1%: ne consegue che le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sono dovute senza alcun limite di imponibile. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 49 Il conguaglio previdenziale il massimale della legge 335/1995 A fine anno è necessario verificare il rispetto del massimale. Se si riscontra che si è calcolato contributi IVS oltre il massimale si deve ricondurre l’imponibile previdenziale a tale limite, recuperando quanto erroneamente versato e restituendo al lavoratore le somme trattenute in eccesso. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 50 Il conguaglio previdenziale il massimale della legge 335/1995 Un esempio: durante il 2015 un lavoratore soggetto al massimale L. 335/1995 ha percepito una retribuzione imponibile di € 110.000,00 che erroneamente è stata assoggettata all’intera contribuzione prevista per il settore. L’imponibile eccedente il massimale è stato erogato in parte a novembre (€ 2.500,00) ed in parte a dicembre 2015 (€ 7.176,00). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 51 Il conguaglio previdenziale il massimale della legge 335/1995 Nel mese di dicembre (oppure gennaio 2016), nell’ambito delle operazioni di conguaglio, si provvede a restituire al dipendente la contribuzione FPLD indebitamente trattenuta e contestualmente al recupero dei contributi versati in eccesso dal datore di lavoro. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 52 Il conguaglio previdenziale il massimale della legge 335/1995 Quindi: a. Parte di imponibile eccedente il massimale (110.000,00 – 100.324,00) = 9.676,00 b. Contributi IVS da restituire al dipendente [(9.676,00 x (9,49+1) : 100] = 1.015,01 c. Contributi IVS da recuperare su UNIEMENS (9.676,00 x (33+1) : 100] = 3.289,84 Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 53 Il conguaglio previdenziale il massimale della legge 335/1995 Nel flusso UNIEMENS del mese di dicembre 2015 (o gennaio 2016) si indicherà l’elemento DIMMAS provvedendo alla rettifica dell’imponibile erroneamente comunicato (denuncia originaria) ed al recupero della quota IVS versata in eccesso (denuncia detta “vettore”). Grazie al sistema delle “variabili” rettificheremo sia l’aspetto “retributivo” che quello “contributivo”. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 54 Il conguaglio previdenziale il massimale della legge 335/1995 Proseguendo nell’esempio proposto: Il flusso UNIEMENS della denuncia “vettore” verrà così compilato: <VarRetributive> <AnnoMeseVarRetr>2015-11</AnnoMeseVarRetr> <CausaleVarRetr>DIMMAS</CausaleVarRetr> <ImponibileVarRetr>2.500</ImponibileVarRetr> </VarRetributive> <VarRetributive> <AnnoMeseVarRetr>2015-12</AnnoMeseVarRetr> <CausaleVarRetr>DIMMAS</CausaleVarRetr> <ImponibileVarRetr>7.176</ImponibileVarRetr> </VarRetributive> Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 55 Il conguaglio previdenziale il massimale della legge 335/1995 Se, al contrario, si riscontra che il limite di massimale non è stato rispettato per difetto, si deve ricondurre l’imponibile previdenziale a tale limite, calcolando e versando quanto erroneamente omesso, trattenendo altresì al lavoratore le somme non considerate. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 56 Il conguaglio previdenziale il massimale della legge 335/1995 Nel flusso UNIEMENS del mese di dicembre 2015 (ovvero gennaio 2016) si indicherà l’elemento AUMMAS provvedendo così alla rettifica dell’imponibile errato in precedenza comunicato (denuncia originaria) ed al versamento della quota IVS omessa (denuncia “vettore”). In questo modo sistemeremo sia il profilo “retributivo” che quello “contributivo”. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 57 Il conguaglio previdenziale il massimale della legge 335/1995 • • • • attenzione! il massimale non è frazionabile a mese: non varia anche se l’anno solare è retribuito solo in parte; in caso di pluralità di rapporti occorre considerare anche le retribuzioni erogate nei precedenti rapporti di lavoro; in caso di lavoratori titolari di rapporti di lavoro simultanei (part timer) entrambi i datori dovranno tener conto del massimale, in misura proporzionale; l’imponibile derivante da eventuali rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa non si cumula, ai fini della verifica del massimale, a quello di lavoro dipendente Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 58 Il conguaglio previdenziale il massimale della legge 335/1995 attenzione! anche in questo caso, quindi, il lavoratore assunto in corso d’anno, oppure con contratti di lavoro simultanei, dovrà rilasciare apposita dichiarazione al datore di lavoro, riguardante gli imponibili percepiti ed i contributi trattenuti nell’altro rapporto di lavoro, perché quest’ultimo possa tenerne conto nelle operazioni di conguaglio Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 59 Il conguaglio previdenziale il massimale della legge 335/1995 attenzione! inoltre l’istituto previdenziale con la circolare n. 177/1996 ha previsto che, per i lavoratori soggetti al massimale L. 335/1995 e nel momento in cui le loro retribuzioni superano tale limite, il datore di lavoro deve acquisire dall’interessato apposita dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al 1/1/1996 (ad esempio: periodo di servizio militare). Nello stesso documento è bene farsi attestare anche che il soggetto non ha optato volontariamente per il regime pensionistico contributivo. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 60 Il conguaglio previdenziale quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria L’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile”, meglio conosciuto come “Fondo di Tesoreria INPS”. Il Fondo, che ha iniziato la propria attività il 1/1/2007, è finanziato da un contributo pari alla quota di TFR netto maturata dal lavoratore e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 61 Il conguaglio previdenziale quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria Obbligati a tale adempimento sono i datori di lavoro aventi una media di dipendenti in forza superiore a 50: per le aziende già in attività al 31/12/2006 la media è stata calcolata a tale data, mentre per le aziende che hanno iniziato l’attività successivamente si prende a riferimento la media dei dipendenti in forza alla fine del primo anno di attività. In favore delle aziende interessate sono previsti sgravi contributivi. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 62 Il conguaglio previdenziale quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria Il versamento delle quote di TFR al Fondo Tesoreria si effettua ogni mese, salvo conguaglio a fine anno. Ipotizzando ad esempio una azienda che ha iniziato l’attività nel 2015: fino a dicembre 2015, non potendo calcolare la media occupazionale, non verseremo le quote al Fondo Tesoreria. Se a dicembre riscontreremo una media dipendenti superiore a 50 provvederemo a versare tutto il TFR maturato fin dall’inizio attività, versandolo all’INPS come “arretrati a Fondo Tesoreria”. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 63 Il conguaglio previdenziale quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria L’ I.N.P.S. consente di effettuare questo tipo di conguaglio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Contestualmente alla sistemazione della contribuzione al “Fondo di Tesoreria” è necessario modificare gli sgravi contributivi spettanti in dipendenza di questo obbligo. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 64 Il conguaglio previdenziale quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria Ove le operazioni di conguaglio evidenziassero una differenza a debito del datore di lavoro, questi dovrà: Quantificare l’importo di T.F.R. non devoluto al fondo, e versarlo evidenziandone il valore nel flusso UNIEMENS con il codice “CF02”, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR L. 296/2006”; Calcolare e versare gli interessi per ritardato versamento, evidenziandone il valore nel flusso UNIEMENS con il codice “CF11”, avente il significato di “Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi”; Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 65 Il conguaglio previdenziale quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria attenzione ! ai fini del calcolo degli interessi, una volta quantificati i giorni di ritardo del versamento, si utilizzerà il tasso di rivalutazione del TFR applicato al 31 dicembre dell’anno precedente (I.N.P.S. messaggio n. 3506 del 12/02/2009) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 66 Il conguaglio previdenziale quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria Calcolare le quote degli sgravi contributivi spettanti (dette “misure compensative”) non fruite, portandole in deduzione del versamento contributi del mese di dicembre, ed evidenziandole nel flusso UNIEMENS con i codici “TF12” (recupero arretrati ctr. TFR l. 297/82 Fondo Tesoreria) e “TF16” (rec. arr. contr. DL 203/2005 Fondo Tesoreria) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 67 Il conguaglio previdenziale quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria attenzione ! Per l’anno 2015 i tassi delle misure compensative hanno i seguenti valori: TF12 - recupero arretrati ctr. TFR l. 297/82 Fondo Tesoreria = 0,20% TF16 - rec. arr. contr. DL 203/2005 Fondo Tesoreria = 0,28% Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 68 Il conguaglio previdenziale quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria attenzione ! Con messaggio n. 15036 del 18/9/2012 l’INPS ha precisato che il mancato versamento delle quote di TFR al Fondo Tesoreria costituisce omissione contributiva. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 69 Il conguaglio previdenziale quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria Ove le operazioni di conguaglio evidenziassero una differenza a credito del datore di lavoro, questi dovrà: Quantificare l’importo di T.F.R. versato in eccesso al fondo, e recuperarlo evidenziandone il valore nel flusso UNIEMENS con il codice “RF01”, avente il significato di “Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo Tesoreria”; Restituire all’istituto il corrispondente importo di sgravio contributivo non più spettante. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 70 Il conguaglio previdenziale quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria A tal fine: calcolerà la quota degli sgravi indebitamente percepiti; ne verserà l’importo unitamente ai contributi del mese di dicembre; li evidenzierà nel flusso UNIEMENS utilizzando i codici “M120” e “M123” , entrambi definiti “Rest. Quota di misura compens.per TFR a F.Tesoreria.” (INPS, circolare n. 136/2007 e messaggio n. 5859/2008) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 71 Il conguaglio previdenziale quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria Rivalutazione e imposta sostitutiva: le quote di TFR versate al Fondo Tesoreria devono essere rivalutate come previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, e su tale importo è dovuta una imposta sostitutiva del 17%. Il datore di lavoro anticipa il pagamento di questa imposta per conto dell’INPS e in sede di conguaglio ne compensa l’importo con i contributi dovuti. A tal fine inserirà nel flusso UNIEMENS l’elemento <ImpostaSostitutiva> (sul DM10 ricostruito “PF30”). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 72 Il conguaglio previdenziale quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria Per completezza di informazione si segnala che, in caso di fruizione dello sgravio contributivo previsto sull’erogazione di retribuzioni derivanti dall’applicazione di contratti colletti di secondo livello, in sede di conguaglio è necessario calcolare l’importo del contributo 0,50% l. 297/82 che, a seguito della restituzione operata in dipendenza della riduzione contributiva, ha riacquisito l’originaria natura di TFR. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 73 Il conguaglio previdenziale quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria Questo importo dovrà essere versato unitamente agli altri contributi del mese di dicembre, evidenziandone il valore nel flusso UNIEMENS con il codice “CF03”, avente il significato di “Versamento differenza di TFR per restituzione contributo 0,50% L. 297/82” Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 74 Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 75 Quali sono gli elementi da considerare nei conguagli fiscali? Principali fattispecie da analizzare ai fini del conguaglio fiscale: Corretta determinazione del reddito fiscale; Ricalcolo su base annua delle ritenute fiscali; Corretta determinazione delle detrazioni fiscali; Calcolo contributo di solidarietà 3%; Calcolo delle addizionali IRPEF; Calcolo conguagli complessivi; Calcolo conguagli considerando oneri deducibili e/o detraibili. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 76 Il conguaglio fiscale la quantificazione dell’imponibile L’imponibile fiscale è composto da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo corrisposti nell’anno di competenza, in dipendenza del rapporto di lavoro. In ambito fiscale vige il criterio di CASSA Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 77 Il conguaglio fiscale la quantificazione dell’imponibile criterio di cassa “allargato”: le somme ed i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2016, qualora riferibili a competenze del 2015, devono comunque essere considerate nel calcolo del conguaglio fiscale 2015 anche se effettivamente pagate nell’anno successivo. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 78 Il conguaglio fiscale la quantificazione dell’imponibile Oneri deducibili Il datore di lavoro, nel quantificare l’imponibile fiscale annuo, deve escludere le somme trattenute al dipendente per gli oneri di cui all’art. 10 del D.P.R. 917/1986, nonché le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie, di cui al comma b) dello stesso articolo. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 79 Il conguaglio fiscale la quantificazione dell’imponibile Il fine perseguito dalla norma è quello di evitare che il lavoratore dipendente sia costretto a presentare dichiarazione dei redditi al solo scopo di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza, avendo provveduto egli stesso a erogare le relative competenze. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 80 Il conguaglio fiscale la quantificazione dell’imponibile attenzione ! per quanto concerne i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale si ricorda che questi non contribuiscono alla formazione dell’imponibile fiscale nei limiti di € 3.615,20 annui a condizione che gli enti destinatari abbiano ottenuto l’iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari tenuta dal Ministero della Salute. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 81 Il conguaglio fiscale la quantificazione dell’imponibile attenzione ! a tal fine è bene che il datore di lavoro acquisisca agli atti, ogni anno, una dichiarazione della Cassa in cui questa attesti la necessaria iscrizione alla predetta “Anagrafe”. L’iscrizione, infatti, deve essere rinnovata ogni anno. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 82 Il conguaglio fiscale la quantificazione dell’imponibile attenzione ! Qualora il datore di lavoro nei controlli di fine anno riscontri la mancata iscrizione (o rinnovo) della Cassa alla prescritta “Anagrafe fondi” dovrà: Determinare l’importo versato nell’anno alla Cassa (sia quello a proprio carico che l’eventuale quota c/dipendente), erroneamente non considerato nell’imponibile fiscale; Aumentare l’imponibile fiscale annuo del lavoratore di tale importo. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 83 Il conguaglio fiscale la quantificazione dell’imponibile Somme indebitamente percepite Un caso particolare è la restituzione da parte del lavoratore dipendente di somme indebitamente percepite: tali importi riducono l’imponibile fiscale del lavoratore nell’anno in cui sono restituiti al datore di lavoro, fino a capienza dello stesso. Ciò in considerazione del fatto che si tratta di imponibili già assoggettati a tassazione. (art. 10, lett. d-bis D.P.R. 917/1986) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 84 Il conguaglio fiscale la quantificazione dell’imponibile Fringe benefit E’ necessario controllare la monetizzazione dei “fringe benefit” erogati nell’anno, ed eventualmente intervenire a rettificarne il valore, come già visto trattando del conguaglio previdenziale (la base di calcolo, infatti, è la medesima). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 85 Il conguaglio fiscale la quantificazione dell’imponibile Premi assicurativi Se il datore di lavoro stipula a favore del lavoratore dipendente una polizza assicurativa intesa ad assicurare il “rischio morte” e di “infortunio extra professionale”, i premi versati costituiscono per il dipendente un bene in natura a tutti gli effetti: il loro importo deve aumentare l’imponibile fiscale annuo. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 86 Il conguaglio fiscale la quantificazione dell’imponibile Premi assicurativi peraltro sarà altresì necessario calcolare la prevista detrazione fiscale del 19%, da riconoscere nei limiti previsti dalla norma: per il 2015 il limite massimo di premio sul quale è possibile calcolare la detrazione in esame è € 530,00 (art. 12 D.L. N. 102/2013). Ne consegue che la detrazione massima virtualmente attribuibile ammonta a € 100,70. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 87 Il conguaglio fiscale la quantificazione dell’imponibile Premi assicurativi Se, al contrario, la polizza stipulata dal datore di lavoro copre esclusivamente un rischio di natura professionale, il premio versato non costituisce reddito per il dipendente, poiché il versamento è avvenuto nell’esclusivo interesse del datore di lavoro stesso. Il premio, quindi, in questo caso non deve aumentare in alcun modo l’imponibile fiscale annuo, né tantomeno essere considerato ai fini della detrazione fiscale 19%. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 88 Il conguaglio fiscale calcolo dell’imposta lorda Determinato l’ammontare dell’imponibile fiscale annuo, il datore di lavoro deve calcolare l’imposta lorda corrispondente, applicando le aliquote e gli scaglioni indicate nell’art. 11, c. 1 del D.P.R. 917/1986. l’IRPEF, infatti, in ossequio al dettato costituzionale (vedi art. 53 Costituzione) è una imposta progressiva e per scaglioni. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 89 Il conguaglio fiscale calcolo dell’imposta lorda Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 90 Il conguaglio fiscale calcolo dell’imposta lorda Durante l’anno l’imposta è stata calcolata utilizzando questi stessi scaglioni, ma riproporzionati a dodicesimi. A fine anno, ricalcolando l’imposta su base annua, si verificano degli scostamenti che generano conguagli a debito (o a credito) del lavoratore. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 91 Il conguaglio fiscale calcolo dell’imposta lorda Applicazione di una tassazione superiore a quella ordinariamente dovuta E’ facoltà del lavoratore dipendente chiedere al proprio datore di lavoro di calcolare le imposte in base ad una aliquota fissa, superiore a quella media che deriverebbe dall’applicazione delle aliquote e degli scaglioni previsti dall’art. 11 del TUIR. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 92 Il conguaglio fiscale calcolo dell’imposta lorda Applicazione di una tassazione superiore a quella ordinariamente dovuta Trattandosi di una prerogativa del lavoratore è necessario che il datore di lavoro acquisisca una formale richiesta dal lavoratore: anche se non è prevista una forma obbligatoria è ovviamente preferibile chiedere una documento scritto, da acquisire agli atti. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 93 Il conguaglio fiscale calcolo dell’imposta lorda Applicazione di una tassazione superiore a quella ordinariamente dovuta La ratio della disposizione è quella di ridurre l’importo delle imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi. Sarà quindi utilizzata prevalentemente dai lavoratori che sono comunque obbligati alla presentazione delle dichiarazione dei redditi. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 94 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Dopo aver calcolato l’imposta lorda annua dovuta è necessario quantificare le detrazioni fiscali spettanti al lavoratore. Le principali detrazioni fiscali sono indicate nel D.P.R. 917/1986, agli articoli 12 e 13: si tratta delle detrazioni per carichi di famiglia e delle “altre detrazioni”. Tali detrazioni, eccetto quella per “famiglie numerose”, competono fino a capienza dell’imposta lorda. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 95 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali la base di calcolo per queste detrazioni è costituto dal reddito complessivo del lavoratore. In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore, Il datore di lavoro procederà al calcolo delle detrazioni sulla base dei redditi conosciuti, cioè quelli derivanti dal rapporto di lavoro. Il dipendente che possiede altri redditi e non ne comunica l’importo al proprio datore di lavoro sarà tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, rideterminando detrazioni ed imposte dovute. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 96 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali si precisa che se il lavoratore, oltre a quello di lavoro, ha anche solo un reddito di natura immobiliare per il quale ha optato le l’applicazione della cosiddetta “cedolare secca” è tenuto a considerare quest’ultimo ai fini del reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni (art. 3, c. 7, D.M. 23/2011). Ne consegue che se desidera evitare di presentare dichiarazione dei redditi dovrà comunicare al proprio datore di lavoro tale reddito, in modo che possa considerarlo nei calcoli di conguaglio. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 97 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazioni per carichi di famiglia la norma prevede le fasce di reddito entro le quali si ha diritto alla detrazione, stabilendo quindi altresì il limite di reddito oltre il quale non spetta alcuna detrazione. All’aumentare del reddito complessivo spettante corrisponde una riduzione delle deduzioni, fino al loro azzeramento. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 98 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazioni per carichi di famiglia questa tipologia di detrazioni matura a mese: per essere considerato fiscalmente a carico del lavoratore il familiare non deve aver percepito nell’anno un reddito complessivamente superiore a € 2.840,51 . Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 99 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del D.P.R. N. 600/1973 le detrazioni per carichi di famiglia sono riconosciute dal sostituto d’imposta solo se il lavoratore dichiara di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei soggetti per i quali intende usufruire della detrazione. Con tale dichiarazione il lavoratore si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 100 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazioni per carichi di famiglia Dal 2011 (D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2, lettera c) ) non è più necessario ripetere ogni anno questa dichiarazione. Tuttavia la mancata comunicazione delle eventuali variazioni comporta l’irrogazione all’interessato delle sanzioni previste dall’art. 11 del D. Lgs. N. 471/97 (da € 258, 00 a € 2.065,00) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 101 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazione per coniuge spetta se il reddito complessivo del lavoratore non è superiore a € 80.000,00 ; è di importo massimo pari a € 800,00 ; Il coniuge non deve aver percepito nell’anno fiscale un reddito complessivo superiore a € 2.840,51 ; Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 102 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazione per figli a carico E’ previsto un importo di detrazione maggiore per i figli fino a tre anni di età, ulteriormente maggiorato se il figlio disabile; L’importo della detrazione spettante decresce all’aumentare del reddito complessivo del lavoratore; Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 103 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazione per figli a carico La detrazione può essere ripartita fra i coniugi in misura del 50%, altrimenti deve essere attribuita interamente al coniuge che ha percepito il reddito più elevato; In presenza di due o più figli la detrazione deve essere considerata unitariamente, non è cioè possibile chiedere per uno solo dei figli l’attribuzione della detrazione al coniuge con il reddito più elevato, e ripartire gli altri al 50% (Agenzia delle Entrate circ. n. 20/2011) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 104 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazione per figli a carico la possibilità di ripartire in modo diverso la detrazione fra i coniugi è invece ammessa in presenza di figli nati non dai medesimi genitori che chiedono le detrazioni: rimane impossibile suddividere le detrazioni dei soli figli nati da entrambi i coniugi attuali, ma per i figli nati dal precedente matrimonio può essere chiesto un trattamento alternativo Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 105 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazione per figli a carico Un esempio: nel nucleo famigliare ci sono quattro figli, di cui uno nato in un precedente matrimonio ed affidato alla madre, che ora fa parte di un nuovo nucleo familiare: per quest’ultimo figlio è possibile, in presenza di accordo con il precedente coniuge, chiedere l’attribuzione della detrazione al 100% all’ex coniuge con il reddito più elevato, fermo restando la possibilità di ripartire al 50% fra gli attuali coniugi le detrazioni spettanti per gli altri tre figli. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 106 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazione per figli a carico La detrazione è attribuita a mesi: nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore all’anno il datore di lavoro dovrà riconoscere le detrazioni per i soli mesi del rapporto di lavoro, salvo diversa richiesta da parte del lavoratore (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 29/E del 30 gennaio 2009). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 107 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazione per figli a carico Basta un giorno per aver diritto alla detrazione mensile: se il figlio è nato il 30.12 la detrazione spetta per il mese di dicembre. Le detrazioni competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste dalla norma al mese in cui sono cessate. la detrazione fiscale spetta a prescindere dall’età del figlio o dalla convivenza con i genitori: deve essere rispettato unicamente il parametro reddituale massimo € 2.840,51 (Agenzia delle Entrate, circolare 15/E 2007) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 108 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazione per famiglie numerose al lavoratore che ha almeno quattro figli a carico spetta una ulteriore detrazione. Questa detrazione ha una particolarità: in caso di incapienza dell’imposta lorda la parte che non è stato possibile utilizzare diventa un credito d’imposta. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 109 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazione per famiglie numerose Un’altra particolarità di questa singolare detrazione attiene al criterio di calcolo: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta in misura intera anche se la condizione richiesta dalla norma (almeno quattro figli) sussiste per sola parte dell’anno. (Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E 2008). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 110 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazioni per carichi famiglia a soggetti extracomunitari Per poter attribuire le detrazioni a questa tipologia di lavoratori dipendenti il datore di lavoro, oltre la consueta richiesta ex art. 23 D.P.R. n. 600/1973, deve acquisire documentazione particolare, che permette di attestare sia la parentela che lo status di familiare a carico secondo la nostra normativa. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 111 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazioni per carichi famiglia a soggetti extracomunitari Documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana ed asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio; Documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; Documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese di origine. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 112 Il conguaglio fiscale calcolo delle detrazioni fiscali Detrazioni per carichi famiglia a soggetti extracomunitari Nell’ipotesi in cui sia i lavoratori extracomunitari che i loro figli siano residenti in Italia, le detrazioni relative ai figli a carico sono riconosciute in presenza dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (Agenzia delle Entrate, circolare n. 15 del 16 marzo 2007). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 113 Il conguaglio fiscale Detrazione “Bonus Renzi” Introdotta nell’ordinamento la prima volta nel 2014, questa detrazione è stata confermata per l’anno fiscale 2015. E’ definita nell’art. 13 del TUIR come un credito rapportato al periodo di lavoro, di importo variabile in funzione del reddito, pari a: - € 960,00 se il reddito non è superiore a € 24.000,00 - Di importo proporzionalmente inferiore, se il reddito è compreso fra € 24.001,00 e € 26.000,00 - Zero, se il reddito supera € 26.000 Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 114 Il conguaglio fiscale Detrazione “Bonus Renzi” A norma di legge nel reddito ai fini del calcolo del “Bonus Renzi” non devono essere considerate le seguenti tipologie di redditi: - Redditi di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), TUIR - redditi di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), c), c bis), d), h bis) e l) TUIR. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 115 Il conguaglio fiscale Detrazione “Bonus Renzi” Nei vari mesi il reddito imponibile totale annuo (e conseguentemente il credito riconosciuto) è calcolato dal datore di lavoro in modo presunto: solo a conguaglio è possibile stabilire l’esatto valore dello stesso e procedere alla quantificazione finale del credito spettante. Per questo motivo in occasione del conguaglio di fine anno potrebbero verificarsi scostamenti anche significativi dell’importo di tale credito. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 116 Il conguaglio fiscale Detrazione “Bonus Renzi” attenzione! il credito “Bonus Renzi” compete solo a condizione che l’imposta lorda annua, al netto delle detrazioni per “produzione reddito” ex art. 13 comma 1 del TUIR, abbia valore diverso da zero. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 117 Il conguaglio fiscale calcolo contributo di solidarietà 3% E’ un contributo di solidarietà, istituito nel 2011 “in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea”. Totalmente a carico dei lavoratori, interessa i titolari di un reddito complessivo annuo superiore a euro 300.000,00. Inizialmente previsto per il triennio 2011 -2013, è stato prorogato dalla legge n. 147/2013 per un ulteriore triennio (art. 1, c. 590, legge n. 147 del 27 dicembre 2013). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 118 Il conguaglio fiscale calcolo contributo di solidarietà 3% Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate il datore di lavoro è tenuto a calcolare questo contributo unicamente in occasione del conguaglio fiscale di fine anno. Tale contributo, quindi, non dovrà essere calcolato nel conguaglio di fine rapporto per cessazione in corso d’anno (Agenzia delle Entrate, circ. n. 4/E del 28 gennaio 2012). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 119 Il conguaglio fiscale calcolo contributo di solidarietà 3% La finalità di questa disposizione è quella di evitare al contribuente che possieda esclusivamente redditi di lavoro dipendente superiori a € 300.000,00 erogati nell’anno da un solo datore di lavoro l’onere di presentare dichiarazione dei redditi, al solo fine di determinare e versare questo contributo. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 120 Il conguaglio fiscale calcolo contributo di solidarietà 3% Come base imponibile di questo contributo si assume il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili. Occorre quindi fare riferimento al reddito complessivo come definito dall’art. 8 del D.P.R. 917/1986 Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 121 Il conguaglio fiscale calcolo contributo di solidarietà 3% Altra particolarità è che questo contributo costituisce, ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale, onere deducibile. Il datore di lavoro dovrà quindi calcolare il contributo di solidarietà prima degli altri tributi, perché il suo importo diminuisce l’imponibile fiscale. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 122 Il conguaglio fiscale calcolo contributo di solidarietà 3% Procedimento di calcolo del contributo di solidarietà da parte del sostituto d’imposta: 1. Determinato il reddito complessivo del lavoratore ex art. 8 TUIR, calcola per differenza la quota eccedente il limite di € 300.000,00 ; 2. Calcola il contributo di solidarietà, in misura del 3% dell’imponibile, e lo trattiene al lavoratore; 3. Determina l’imponibile fiscale sul quale calcolerà IRPEF ed addizionali deducendo il contributo di solidarietà calcolato (onere deducibile). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 123 Il conguaglio fiscale calcolo contributo di solidarietà 3% Il contributo di solidarietà dovrà essere versato all’erario, utilizzando il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui lo stesso è stato calcolato. Il codice tributo da utilizzare è 1618, da indicare nella sezione erario (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 2012) Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 124 Il conguaglio fiscale calcolo contributo di solidarietà 3% Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 125 Il conguaglio fiscale calcolo delle addizionali all’IRPEF Il datore di lavoro in sede di conguaglio oltre a ricalcolare l’IRPEF dovuta dal dipendente dovrà quantificare le addizionali regionali e quelle comunali dovute per l’anno fiscale, senza tuttavia trattenerle. Il relativo importo verrà trattenuto nell’anno fiscale successivo, a rate in numero massimo di 11 (entro il LUL di novembre le trattenute dovranno terminare). Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 126 Il conguaglio fiscale calcolo delle addizionali all’IRPEF Il decreto legislativo approvato dal C.D.M. il 30 ottobre 2014 e rubricato “Decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali” ha fra l’altro variato alcune disposizioni in materia di addizionali irpef. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 127 Il conguaglio fiscale calcolo delle addizionali all’IRPEF E’ stato infatti previsto che per individuare la Regione competente ad incassare l’addizionale IRPEF occorre far riferimento alla residenza fiscale del contribuente al 1 gennaio dell’anno di riferimento (in precedenza 31 dicembre), unificando quindi il criterio già previsto per il calcolo dell’addizionale comunale. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 128 Il conguaglio fiscale calcolo delle addizionali all’IRPEF Per quanto concerne invece il calcolo dell’addizionale comunale è stato previsto che per calcolare l’addizionale 2016 in acconto (marzo 2016) il datore di lavoro dovrà fare riferimento alle aliquote deliberate per il 2015. Non sarà quindi più necessario verificare l’eventuale pubblicazione di nuova delibera per il 2016. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 129 Il conguaglio fiscale calcolo delle addizionali all’IRPEF La base imponibile per il calcolo delle addizionali regionali e comunali coincide con quella già individuata ai fini IRPEF. Il datore di lavoro dovrà calcolare le addizionali dovute applicando le aliquote e gli scaglioni previsti dall’ente destinatario dei tributi, in base alle leggi regionali ed alle delibere comunali pubblicate sul sito web del Ministero delle Finanze entro il 20 dicembre 2015 Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 130 Il conguaglio fiscale calcolo delle addizionali all’IRPEF In particolare a decorrere dall’anno fiscale 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d’introdurre fasce di esenzione dal tributo. Il datore di lavoro dovrà quindi calcolare il tributo tenendo in considerazione tali fasce di esenzione, ove deliberate. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 131 Il conguaglio fiscale calcolo conguagli complessivi Pluralità di rapporti di lavoro nell’anno presso il medesimo datore Il datore di lavoro è obbligato a considerare in conguaglio tutti i redditi corrisposti nell’anno, anche senza richiesta da parte del lavoratore. Provvederà quindi a ricalcolare le imposte dovute sulla base del reddito complessivo annuo corrisposto, deducendo detrazioni ed imposte già trattenute. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 132 Il conguaglio fiscale calcolo conguagli complessivi Pluralità di rapporti di lavoro nell’anno presso datori di lavoro diversi Il datore di lavoro presso il quale è in forza il lavoratore al 31 dicembre è obbligato a considerare in conguaglio anche i redditi corrisposti nell’anno al lavoratore da altri datori, se questi ne fa richiesta entro il 12 gennaio dell’anno fiscale successivo, producendo i modelli CUD provvisori relativi ai precedenti rapporti. Provvederà quindi a ricalcolare le imposte dovute sulla base del reddito complessivo annuo corrisposto, deducendo detrazioni ed imposte già trattenute, avendo cura di esporre separatamente – ai fini delle dichiarazioni annuali – l’imponibile erogato dall’altra azienda. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 133 Il conguaglio fiscale calcolo conguagli allargati agli oneri Conguaglio considerando oneri deducibili e/o oneri detraibili non relativi al rapporto di lavoro Il lavoratore può chiedere che il datore di lavoro nell’elaborazione del conguaglio di fine anno consideri oneri detraibili e/o oneri deducibili non riconducibili al rapporto di lavoro cui ha diritto. E’ facoltà del datore di lavoro acconsentire alla richiesta. Qualora accetti provvederà quindi a ricalcolare le imposte dovute considerando la documentazione presentata dal lavoratore: la ratio è quella di evitare al contribuente titolare di soli redditi di lavoro dipendente l’obbligo di presentare dichiarazione dei redditi per usufruire di oneri deducibili e/o detraibili. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 134 Il conguaglio fiscale compensazione dei conguagli a credito Il D. Lgs. 21/11/2014, n. 175 stabilisce inoltre che, contrariamente a quanto avvenuto fino ad oggi, l’eventuale credito derivante dalla restituzione di ritenute effettuate in eccesso al dipendente in sede di conguaglio non potrà più essere portato a compensazione diretta delle altre ritenute, ma dovrà essere esposto con compensazione “verticale” sul modello F24 Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 135 Il conguaglio fiscale compensazione dei conguagli a credito si segnala pertanto che non è più possibile utilizzare il codice tributo “1001” in associazione ad un importo della colonna “credito”. Il software di controllo Entratel, infatti, rileva come errore bloccante un simile comportamento. Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 136 Il conguaglio fiscale compensazione dei conguagli a credito I codici tributo da utilizzare, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 13/E del 10/2/2015, sono i seguenti: Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 137 Il conguaglio fiscale compensazione dei conguagli a credito Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 138 Il conguaglio fiscale compensazione dei conguagli a credito Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 139 Grazie per l’attenzione ! Studio Associato CDL Barillari - Lapolla - Cavalleri 140