Genova, 12 dicembre 2015
Marco Zambonini
Qual è lo scopo dei conguagli?
Le operazioni di conguaglio sono necessarie:
• dal punto di vista previdenziale, per quantificare
e imputare all’anno di competenza l’imponibile
contributivo, nonché per calcolare
definitivamente i contributi dovuti;
• dal punto di vista fiscale, per ricalcolare e
effettuare eventuali aggiustamenti
dell’imponibile e per ricalcolare su base annua le
ritenute dovute.
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quali sono i termini per effettuare i
conguagli ?
I conguagli previdenziali …
si eseguono di norma elaborando il LUL del
mese di dicembre, ma possono essere
effettuati anche nel mese di gennaio dell’anno
successivo (D.M. 7 ottobre 1993).
Limitatamente ai calcoli relativi alle quote di
TFR devolute al Fondo di Tesoreria, anche con
il LUL del mese di febbraio dell’anno
successivo.
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quali sono i termini per effettuare i
conguagli ?
I conguagli fiscali …
si eseguono di norma elaborando il LUL del
mese di dicembre, ma possono essere
comunque effettuati entro il 28 febbraio
dell’anno successivo (art. 23, c. 3, D.P.R. n.
600/1973).
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Chi è il soggetto obbligato ad eseguire
i conguagli ?
• di norma, Il datore di lavoro, sostituto
d’imposta;
• In caso di operazioni societarie straordinarie,
chi prosegue nell’attività aziendale;
• In caso di procedure concorsuali, il curatore;
• In caso di successione mortis causa, l’erede
che prosegue nell’attività.
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Quali sono gli elementi da considerare
nei conguagli previdenziali?
Principali fattispecie da analizzare ai fini del
conguaglio previdenziale:
 Corretta quantificazione dell’imponibile annuo
secondo il criterio di competenza;
 Controllo massimale legge 335/1995;
 Prestiti agevolati, verifica importo benefit;
 Fringe benefit;
 Contributo aggiuntivo IVS 1%;
 Quote TFR versate al Fondo di Tesoreria.
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Il conguaglio previdenziale
la quantificazione dell’imponibile
In via generale per quantificare l’imponibile
previdenziale si applicano le disposizioni
relative alla determinazione della retribuzione
ai fini fiscali, come indicato nell’art. 51 del
D.P.R. 917/1986 (circ. INPS 263/1997)
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Il conguaglio previdenziale
la quantificazione dell’imponibile
per definizione, quindi, l’imponibile
previdenziale è composto da tutte le somme e
i valori in genere, a qualunque titolo maturati
nell’anno di competenza, in dipendenza del
rapporto di lavoro.
In ambito previdenziale si utilizza il criterio di
COMPETENZA
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Il conguaglio previdenziale
la quantificazione dell’imponibile
tuttavia, come previsto dal DM 7/10/1993, è
consentito assoggettare a contribuzione
nell’anno successivo alcuni elementi variabili
della retribuzione fermo restando che, ai fini
dell’imputazione nella posizione assicurativa
del lavoratore questi importi vanno
considerati nell’ambito di ciascun anno solare
secondo competenza.
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Il conguaglio previdenziale
la quantificazione dell’imponibile
Elementi variabili della retribuzione, il cui
assoggettamento è differibile al mese
successivo:
 Compensi per lavoro straordinario;
 Indennità di trasferta o missione;
 Indennità economica di malattia o
maternità anticipate dal datore di lavoro
per conto dell’INPS;
 Indennità riposi per allattamento;
 Indennità donazione sangue;
 Infortuni INAIL;
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Il conguaglio previdenziale
la quantificazione dell’imponibile
Elementi variabili della retribuzione, il cui
assoggettamento è differibile al mese
successivo:
 Permessi non retribuiti;
 Astensioni dal lavoro;
 Indennità per ferie non godute;
 Congedi matrimoniali;
 Integrazioni salariali (non a zero ore);
 Indennità di cassa;
 Prestiti ai dipendenti;
 Congedi parentali in genere
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Il conguaglio previdenziale
la quantificazione dell’imponibile
Elementi variabili della retribuzione, il
cui assoggettamento è differibile al
mese successivo:
 i ratei di retribuzione del mese
precedente che, per effetto di
assunzione intervenuta nel corso del
mese dopo l’avvenuta elaborazione di
LUL, non è stato possibile erogare nel
mese di assunzione (circ. INPS
117/2005).
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Il conguaglio previdenziale
la quantificazione dell’imponibile
Un esempio:
Il datore di lavoro con il LUL gennaio 2016 ha
retribuito alcune ore di straordinario
effettuate nel mese di dicembre 2015, per un
valore pari a € 150,00: ai fini contributivi
questa somma sarà assoggettata a
contribuzione nell’anno 2016, mentre ai fini
retributivi dovrà essere imputata all’anno
2015, anno di effettiva competenza.
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
Definizione:
si tratta di beni ceduti e/o servizi prestati al lavoratore da
parte del datore di lavoro, a titolo gratuito o prevedendo
una compartecipazione del fruitore al costo sostenuto.
Alcuni esempi di fringe benefit:
 Autoveicolo;
 Alloggio;
 Telefono cellulare o altre apparecchiature digitali, utili in
funzione della mansione esercitata dal lavoratore;
 Prestiti agevolati;
 Carte acquisto o “Ticket Compliments” ;
 Buoni pasto o “Ticket Restaurant”.
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
Per il principio di ominicomprensività della
retribuzione imponibile, il datore di lavoro è
tenuto a quantificare il valore monetario dei
fringe benefit erogati nell’anno, e considerarli
nell’imponibile previdenziale (e fiscale).
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
Tuttavia …
l’art. 51, c. 3 del D.P.R. 917/1986 prevede che i
fringe benefit non concorrono a formare il
reddito qualora il valore monetario degli stessi
non superi nell’anno il valore di euro 258,23.
Se, al contrario, questo limite è superato, il
loro valore deve essere considerato
totalmente imponibile anche per la parte
inferiore a euro 258,23.
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
Criteri di quantificazione monetaria dei fringe
benefit:
 il criterio generale da seguire è quello del valore
normale, corrispondente al prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per i beni o i servizi della
stessa specie o assimilabili, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo più
prossimi (art. 9, c. 3 e art. 51, c.3 D.P.R.
917/1986)
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
Criteri di quantificazione monetaria dei fringe
benefit:
sempre in via generale, se il lavoratore
corrisponde al datore di lavoro un parziale
corrispettivo per l’utilizzo del bene e/o
servizio, il valore di quest’ultimo da
considerare ai fini dell’imponibile deve essere
ridotto di quanto pagato dal lavoratore.
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
Criteri di quantificazione monetaria dei fringe
benefit:
 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che
nel calcolare il valore normale occorre
considerare anche eventuali sconti d’uso
(risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010)
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
Criteri di quantificazione monetaria dei fringe
benefit:
attenzione !
al criterio generale del “valore normale” sono
però previste eccezioni, applicabili ad alcuni
beni e/o servizi di più frequente erogazione.
Per queste tipologie di fringe benefit sono
stati individuati criteri di calcolo forfetari.
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
Criteri di quantificazione monetaria dei fringe
benefit:
 Auto aziendale ad uso promiscuo: il
benefit è pari al 30% del costo chilometrico
del veicolo calcolato in base alle tariffe ACI
per una percorrenza annua convenzionale
di 15.000 Km (art. 51, c. 4, lett. a D.P.R.
917/1986)
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
Criteri di quantificazione monetaria dei fringe
benefit:

Prestiti: il benefit è pari al 50% della
differenza tra l’ammontare degli interessi
calcolati in base al “Tasso Ufficiale di
Riferimento” vigente al termine dell’anno e gli
interessi effettivamente applicati dal datore di
lavoro (art. 51, c. 4, lett. b D.P.R. 917/1986).
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
Criteri di quantificazione monetaria dei fringe benefit:

l’importo del benefit “Prestito” è tuttavia sempre
esente nei seguenti casi:
• Prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997;
• Prestiti di durata inferiore ai 12 mesi, concessi in base ad
accordo o regolamento aziendale a:
- lavoratori in contratto di solidarietà;
- lavoratori in cassa integrazione guadagni;
- dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge n. 108
del 7 marzo 1996;
- dipendenti che hanno avuto danni per richieste
estorsive, come definiti nella legge n. 172/1992.
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
Criteri di quantificazione monetaria dei fringe
benefit:
 Alloggio concesso in uso o comodato, non
strumentale all’attività: il benefit è pari alla
rendita catastale dell’immobile,
aumentata delle spese ad esso inerenti
(art. 51, c. 4, lett. c D.P.R. 917/1986)
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
Criteri di quantificazione monetaria dei fringe
benefit:
 Alloggio concesso in uso o comodato, ma
strumentale all’attività: il benefit è pari al
30% della rendita catastale dell’immobile
aumentata delle spese ad esso inerenti
(art. 51, c. 4, lett. c D.P.R. 917/1986)
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
Stante il dettato normativo, potrebbe quindi
rendersi necessario assoggettare a
contribuzione la quota di fringe benefit
inizialmente considerata esente e che a
consuntivo, visto l’ammontare raggiunto, non
può più esserlo.
Inoltre in sede di conguaglio si dovranno
rettificare gli errori di quantificazione
monetaria del benefit, legati ad esempio al
mutato valore dei parametri di riferimento.
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
Ove si verificassero queste condizioni il datore
di lavoro dovrà:
 aumentare l’imponibile previdenziale del
mese di dicembre della quota inizialmente
non assoggettata;
 provvedere a trattenere la quota a carico del
lavoratore in precedenza non considerata.
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
attenzione !
Per verificare l’eventuale superamento del limite di €
258,23 occorre tener conto anche di eventuali benefit
erogati nell’anno da altri datori di lavoro.
Per questo motivo, in occasione dell’assunzione, è
necessario acquisire dal lavoratore apposita
dichiarazione, in cui sono elencati eventuali benefit già
percepiti durante l’anno.
Il limite, infatti, riguarda complessivamente tutti i
redditi di questa categoria percepiti nell’anno (Agenzia
delle Entrate, circ. n. 188 del 16 luglio 1998 – domanda
n. 2 sezione “Redditi di lavoro dipendente”)
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Il conguaglio previdenziale
i “fringe benefit”
attenzione !
tuttavia, dal punto di vista previdenziale,
l’importo di benefit già erogato dal
precedente datore di lavoro è da considerare
unicamente per il controllo del limite di
esenzione: il datore di lavoro che effettua il
conguaglio di fine anno assoggetterà a
contribuzione solo i fringe benefit da egli
effettivamente erogati.
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Il conguaglio previdenziale
il contributo aggiuntivo IVS 1%
E’ un contributo istituito in favore dei
lavoratori il cui regime pensionistico preveda
una aliquota a loro carico inferiore al 10%.
Il contributo è interamente a carico del
lavoratore ed è dovuto sulla quota di
retribuzione imponibile eccedente la prima
fascia di retribuzione pensionabile.
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Il conguaglio previdenziale
il contributo aggiuntivo IVS 1%
Fonte normativa: art. 3-ter L. 438/1992
L’I.N.P.S. ha previsto che questo contributo
debba essere calcolato e versato su base
mensile, riproporzionando per dodicesimi la
soglia di applicazione, salvo ricalcolo e
conguaglio a fine anno.
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Il conguaglio previdenziale
il contributo aggiuntivo IVS 1%
Per il 2015 Il limite annuo oltre il quale deve
essere calcolato il contributo aggiuntivo 1% è
pari a € 46.123,00 (rapportato a mese in €
3.844,00).
La prescritta modalità di calcolo mensile
comporta a fine anno la necessità di un
conguaglio.
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Il conguaglio previdenziale
il contributo aggiuntivo IVS 1%
Un esempio:
Si ipotizzi che il lavoratore abbia percepito
nell’anno i seguenti compensi, assoggettati
mensilmente a contribuzione previdenziale,
come segue:
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Il conguaglio previdenziale
il contributo aggiuntivo IVS 1%
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35
Il conguaglio previdenziale
il contributo aggiuntivo IVS 1%
Esposizione nella denuncia UNIEMENS degli
effetti del conguaglio:
Dovrà essere compilato l’elemento
<Regolarizz1PerCento> , valorizzando
alternativamente:
<ContribAggRegolarizz> se il conguaglio si è
chiuso a debito del lavoratore, oppure
<RecuperoAggRegolarizz> se il conguaglio ha
evidenziato un credito a favore del lavoratore
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Il conguaglio previdenziale
il contributo aggiuntivo IVS 1%
Riprendendo l’esempio proposto il flusso
UNIEMENS verrà compilato così:
<ContribuzioneAggiuntiva>
<Regolarizz1PerCento>
<RecuperoAggRegolarizz> 31,56</RecuperoAggRegolarizz>
</Regolarizz1PerCento>
</ContribuzioneAggiuntiva>
Il relativo importo verrà evidenziato dall’INPS sul
“DM10 ricostruito” come un credito
contraddistinto dal codice “L951”
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Il conguaglio previdenziale
il contributo aggiuntivo IVS 1%
attenzione!
La retribuzione da considerare ai fini del
conguaglio contributo aggiuntivo IVS 1% è
quella totale annua percepita dal lavoratore.
Ne consegue che in caso di assunzione in
corso d’anno dovremo tener conto anche
dell’eventuale imponibile (e del contributo
aggiuntivo) maturato e trattenuto nel
precedente rapporto di lavoro
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Il conguaglio previdenziale
il contributo aggiuntivo IVS 1%
attenzione!
A tal fine dovremo chiedere al nuovo
lavoratore, in fase di assunzione, apposita
dichiarazione in cui siano riportate queste
informazioni.
In caso invece di rapporti part time simultanei
l’INPS ha chiarito che il conguaglio definitivo
dovrà essere calcolato dal datore di lavoro che
ha corrisposto la retribuzione più elevata.
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Il conguaglio previdenziale
il contributo aggiuntivo IVS 1%
attenzione!
anche in questo caso, quindi, il lavoratore
dovrà rilasciare apposita dichiarazione con
indicazione degli imponibili percepiti e dei
contributi trattenuti nell’altro rapporto di
lavoro.
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Il conguaglio previdenziale
il contributo aggiuntivo IVS 1%
attenzione!
Inoltre, in caso di erogazione differita di elementi
variabili della retribuzione a gennaio 2016,
ricordo che il valore degli stessi, anche se di
competenza dell’anno 2015, non concorrerà al
controllo del limite per il calcolo del contributo
aggiuntivo IVS di tale anno.
Infatti, ai soli fini contributivi, le componenti
variabili vengono considerate retribuzione
dell’anno di pagamento.
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Il conguaglio previdenziale
il contributo aggiuntivo IVS 1%
attenzione!
Ne consegue che l’importo degli elementi
variabili eventualmente corrisposti nel mese
di gennaio 2015, ancorché riferibile a
dicembre 2014, concorrerà alla
determinazione dell’imponibile contributivo
sul quale calcolare il contributo aggiuntivo 1%,
nel 2015.
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Il conguaglio previdenziale
Prestiti agevolati, ricalcolo benefit
Il valore del benefit “Prestiti” è pari al 50%
della differenza tra l’ammontare degli interessi
calcolati in base al “Tasso Ufficiale di
Riferimento” vigente al termine di ciascun
anno e gli interessi effettivamente addebitati
al beneficiario dal datore di lavoro (art. 51, c.
4, lett. b D.P.R. 917/1986).
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Il conguaglio previdenziale
Prestiti agevolati, ricalcolo benefit
Nel 2015 il valore del Tasso Ufficiale di
Riferimento (T.U.R.) è rimasto invariato
rispetto al dicembre 2014.
Infatti, come da comunicato stampa BCE del 4
settembre 2014, il T.U.R. vale attualmente lo
0,05%
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Il conguaglio previdenziale
Prestiti agevolati, ricalcolo benefit
Se durante l’anno si è valorizzato il benefit
basandosi su un tasso T.U.R. diverso si rende
necessario rideterminarne l’importo
monetario.
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Il conguaglio previdenziale
Prestiti agevolati, ricalcolo benefit
Il conguaglio, nel silenzio dell’istituto
previdenziale, potrebbe realizzarsi senza
particolari formalità, riducendo (ovvero
aumentando) l’imponibile previdenziale del
mese di dicembre 2015.
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Il conguaglio previdenziale
il massimale della legge 335/1995
Interessa i lavoratori:
 Privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, ed iscritti a
forme pensionistiche obbligatorie solo
successivamente a tale data;
 I lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995,
che, pur se aventi diritto all’accredito di contributi
figurativi maturati prima di tale data, non ne hanno
fatto richiesta;
 Coloro che, ai sensi dell’art. 1 c. 23 legge 335/1995,
hanno optato per il calcolo della pensione con il
sistema contributivo.
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Il conguaglio previdenziale
il massimale della legge 335/1995
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48
Il conguaglio previdenziale
il massimale della legge 335/1995
ai lavoratori soggetti al massimale l. 335/1995 il
contributo IVS è calcolato nel limite di un
massimale (rivalutato ogni anno) che per il 2015 è
pari a € 100.324,00 .
Quindi il massimale trova applicazione per la sola
aliquota di contribuzione pensionistica, ivi
compresa l’aliquota aggiuntiva 1%: ne consegue
che le altre contribuzioni di previdenza e
assistenza sono dovute senza alcun limite di
imponibile.
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49
Il conguaglio previdenziale
il massimale della legge 335/1995
A fine anno è necessario verificare il rispetto
del massimale.
Se si riscontra che si è calcolato contributi IVS
oltre il massimale si deve ricondurre
l’imponibile previdenziale a tale limite,
recuperando quanto erroneamente versato e
restituendo al lavoratore le somme trattenute
in eccesso.
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Il conguaglio previdenziale
il massimale della legge 335/1995
Un esempio:
durante il 2015 un lavoratore soggetto al
massimale L. 335/1995 ha percepito una
retribuzione imponibile di € 110.000,00 che
erroneamente è stata assoggettata all’intera
contribuzione prevista per il settore.
L’imponibile eccedente il massimale è stato
erogato in parte a novembre (€ 2.500,00) ed
in parte a dicembre 2015 (€ 7.176,00).
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Il conguaglio previdenziale
il massimale della legge 335/1995
Nel mese di dicembre (oppure gennaio 2016),
nell’ambito delle operazioni di conguaglio, si
provvede a restituire al dipendente la
contribuzione FPLD indebitamente trattenuta
e contestualmente al recupero dei contributi
versati in eccesso dal datore di lavoro.
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Il conguaglio previdenziale
il massimale della legge 335/1995
Quindi:
a. Parte di imponibile eccedente il massimale
(110.000,00 – 100.324,00) = 9.676,00
b. Contributi IVS da restituire al dipendente
[(9.676,00 x (9,49+1) : 100] = 1.015,01
c. Contributi IVS da recuperare su UNIEMENS
(9.676,00 x (33+1) : 100] = 3.289,84
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Il conguaglio previdenziale
il massimale della legge 335/1995
Nel flusso UNIEMENS del mese di dicembre 2015
(o gennaio 2016) si indicherà l’elemento DIMMAS
provvedendo alla rettifica dell’imponibile
erroneamente comunicato (denuncia originaria)
ed al recupero della quota IVS versata in eccesso
(denuncia detta “vettore”).
Grazie al sistema delle “variabili” rettificheremo
sia l’aspetto “retributivo” che quello
“contributivo”.
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Il conguaglio previdenziale
il massimale della legge 335/1995
Proseguendo nell’esempio proposto:
Il flusso UNIEMENS della denuncia “vettore”
verrà così compilato:
<VarRetributive>
<AnnoMeseVarRetr>2015-11</AnnoMeseVarRetr>
<CausaleVarRetr>DIMMAS</CausaleVarRetr>
<ImponibileVarRetr>2.500</ImponibileVarRetr>
</VarRetributive>
<VarRetributive>
<AnnoMeseVarRetr>2015-12</AnnoMeseVarRetr>
<CausaleVarRetr>DIMMAS</CausaleVarRetr>
<ImponibileVarRetr>7.176</ImponibileVarRetr>
</VarRetributive>
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Il conguaglio previdenziale
il massimale della legge 335/1995
Se, al contrario, si riscontra che il limite di
massimale non è stato rispettato per difetto, si
deve ricondurre l’imponibile previdenziale a
tale limite, calcolando e versando quanto
erroneamente omesso, trattenendo altresì al
lavoratore le somme non considerate.
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Il conguaglio previdenziale
il massimale della legge 335/1995
Nel flusso UNIEMENS del mese di dicembre
2015 (ovvero gennaio 2016) si indicherà
l’elemento AUMMAS provvedendo così alla
rettifica dell’imponibile errato in precedenza
comunicato (denuncia originaria) ed al
versamento della quota IVS omessa (denuncia
“vettore”).
In questo modo sistemeremo sia il profilo
“retributivo” che quello “contributivo”.
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Il conguaglio previdenziale
il massimale della legge 335/1995
•
•
•
•
attenzione!
il massimale non è frazionabile a mese: non varia
anche se l’anno solare è retribuito solo in parte;
in caso di pluralità di rapporti occorre considerare
anche le retribuzioni erogate nei precedenti rapporti di
lavoro;
in caso di lavoratori titolari di rapporti di lavoro
simultanei (part timer) entrambi i datori dovranno
tener conto del massimale, in misura proporzionale;
l’imponibile derivante da eventuali rapporti di lavoro di
collaborazione coordinata e continuativa non si
cumula, ai fini della verifica del massimale, a quello di
lavoro dipendente
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Il conguaglio previdenziale
il massimale della legge 335/1995
attenzione!
anche in questo caso, quindi, il lavoratore
assunto in corso d’anno, oppure con contratti
di lavoro simultanei, dovrà rilasciare apposita
dichiarazione al datore di lavoro, riguardante
gli imponibili percepiti ed i contributi
trattenuti nell’altro rapporto di lavoro, perché
quest’ultimo possa tenerne conto nelle
operazioni di conguaglio
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59
Il conguaglio previdenziale
il massimale della legge 335/1995
attenzione!
inoltre l’istituto previdenziale con la circolare n.
177/1996 ha previsto che, per i lavoratori soggetti al
massimale L. 335/1995 e nel momento in cui le loro
retribuzioni superano tale limite, il datore di lavoro
deve acquisire dall’interessato apposita dichiarazione
attestante l’esistenza o meno di periodi utili o
utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al
1/1/1996 (ad esempio: periodo di servizio militare).
Nello stesso documento è bene farsi attestare anche
che il soggetto non ha optato volontariamente per il
regime pensionistico contributivo.
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60
Il conguaglio previdenziale
quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria
L’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006 n. 296 ha istituito il “Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’art. 2120 del Codice Civile”, meglio conosciuto
come “Fondo di Tesoreria INPS”.
Il Fondo, che ha iniziato la propria attività il
1/1/2007, è finanziato da un contributo pari alla
quota di TFR netto maturata dal lavoratore e non
destinata alle forme pensionistiche
complementari.
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61
Il conguaglio previdenziale
quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria
Obbligati a tale adempimento sono i datori di
lavoro aventi una media di dipendenti in forza
superiore a 50: per le aziende già in attività al
31/12/2006 la media è stata calcolata a tale data,
mentre per le aziende che hanno iniziato l’attività
successivamente si prende a riferimento la media
dei dipendenti in forza alla fine del primo anno di
attività.
In favore delle aziende interessate sono previsti
sgravi contributivi.
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62
Il conguaglio previdenziale
quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria
Il versamento delle quote di TFR al Fondo
Tesoreria si effettua ogni mese, salvo conguaglio
a fine anno.
Ipotizzando ad esempio una azienda che ha
iniziato l’attività nel 2015: fino a dicembre 2015,
non potendo calcolare la media occupazionale,
non verseremo le quote al Fondo Tesoreria. Se a
dicembre riscontreremo una media dipendenti
superiore a 50 provvederemo a versare tutto il
TFR maturato fin dall’inizio attività, versandolo
all’INPS come “arretrati a Fondo Tesoreria”.
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63
Il conguaglio previdenziale
quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria
L’ I.N.P.S. consente di effettuare questo tipo di
conguaglio fino al mese di febbraio dell’anno
successivo.
Contestualmente alla sistemazione della
contribuzione al “Fondo di Tesoreria” è
necessario modificare gli sgravi contributivi
spettanti in dipendenza di questo obbligo.
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64
Il conguaglio previdenziale
quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria
Ove le operazioni di conguaglio evidenziassero una
differenza a debito del datore di lavoro, questi dovrà:
 Quantificare l’importo di T.F.R. non devoluto al fondo,
e versarlo evidenziandone il valore nel flusso
UNIEMENS con il codice “CF02”, avente il significato di
“Versamento arretrati quote TFR L. 296/2006”;
 Calcolare e versare gli interessi per ritardato
versamento, evidenziandone il valore nel flusso
UNIEMENS con il codice “CF11”, avente il significato di
“Importo della maggiorazione dovuta per i periodi
pregressi”;
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65
Il conguaglio previdenziale
quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria
attenzione !
ai fini del calcolo degli interessi, una volta
quantificati i giorni di ritardo del versamento,
si utilizzerà il tasso di rivalutazione del TFR
applicato al 31 dicembre dell’anno precedente
(I.N.P.S. messaggio n. 3506 del 12/02/2009)
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66
Il conguaglio previdenziale
quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria
 Calcolare le quote degli sgravi contributivi
spettanti (dette “misure compensative”) non
fruite, portandole in deduzione del
versamento contributi del mese di dicembre,
ed evidenziandole nel flusso UNIEMENS con i
codici “TF12” (recupero arretrati ctr. TFR l.
297/82 Fondo Tesoreria) e “TF16” (rec. arr.
contr. DL 203/2005 Fondo Tesoreria)
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67
Il conguaglio previdenziale
quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria
attenzione !
Per l’anno 2015 i tassi delle misure
compensative hanno i seguenti valori:
 TF12 - recupero arretrati ctr. TFR l. 297/82
Fondo Tesoreria = 0,20%

TF16 - rec. arr. contr. DL 203/2005 Fondo
Tesoreria = 0,28%
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68
Il conguaglio previdenziale
quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria
attenzione !
Con messaggio n. 15036 del 18/9/2012 l’INPS
ha precisato che il mancato versamento delle
quote di TFR al Fondo Tesoreria costituisce
omissione contributiva.
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69
Il conguaglio previdenziale
quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria
Ove le operazioni di conguaglio evidenziassero
una differenza a credito del datore di lavoro,
questi dovrà:
 Quantificare l’importo di T.F.R. versato in eccesso
al fondo, e recuperarlo evidenziandone il valore
nel flusso UNIEMENS con il codice “RF01”, avente
il significato di “Recupero contributo versato in
eccedenza al Fondo Tesoreria”;
 Restituire all’istituto il corrispondente importo di
sgravio contributivo non più spettante.
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70
Il conguaglio previdenziale
quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria
A tal fine:
 calcolerà la quota degli sgravi indebitamente
percepiti;
 ne verserà l’importo unitamente ai contributi del
mese di dicembre;
 li evidenzierà nel flusso UNIEMENS utilizzando i
codici “M120” e “M123” , entrambi definiti “Rest.
Quota di misura compens.per TFR a F.Tesoreria.”
(INPS, circolare n. 136/2007 e messaggio n.
5859/2008)
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71
Il conguaglio previdenziale
quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria
Rivalutazione e imposta sostitutiva:
le quote di TFR versate al Fondo Tesoreria devono
essere rivalutate come previsto dall’art. 2120 del
Codice Civile, e su tale importo è dovuta una imposta
sostitutiva del 17%.
Il datore di lavoro anticipa il pagamento di questa
imposta per conto dell’INPS e in sede di conguaglio ne
compensa l’importo con i contributi dovuti.
A tal fine inserirà nel flusso UNIEMENS l’elemento
<ImpostaSostitutiva> (sul DM10 ricostruito “PF30”).
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72
Il conguaglio previdenziale
quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria
Per completezza di informazione si segnala
che, in caso di fruizione dello sgravio
contributivo previsto sull’erogazione di
retribuzioni derivanti dall’applicazione di
contratti colletti di secondo livello, in sede di
conguaglio è necessario calcolare l’importo
del contributo 0,50% l. 297/82 che, a seguito
della restituzione operata in dipendenza della
riduzione contributiva, ha riacquisito
l’originaria natura di TFR.
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73
Il conguaglio previdenziale
quote T.F.R. al Fondo di Tesoreria
Questo importo dovrà essere versato
unitamente agli altri contributi del mese di
dicembre, evidenziandone il valore nel flusso
UNIEMENS con il codice “CF03”, avente il
significato di “Versamento differenza di TFR
per restituzione contributo 0,50% L. 297/82”
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74
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75
Quali sono gli elementi da considerare
nei conguagli fiscali?
Principali fattispecie da analizzare ai fini del conguaglio
fiscale:
 Corretta determinazione del reddito fiscale;
 Ricalcolo su base annua delle ritenute fiscali;
 Corretta determinazione delle detrazioni fiscali;
 Calcolo contributo di solidarietà 3%;
 Calcolo delle addizionali IRPEF;
 Calcolo conguagli complessivi;
 Calcolo conguagli considerando oneri deducibili e/o
detraibili.
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76
Il conguaglio fiscale
la quantificazione dell’imponibile
L’imponibile fiscale è composto da tutte le
somme e i valori in genere, a qualunque
titolo corrisposti nell’anno di competenza, in
dipendenza del rapporto di lavoro.
In ambito fiscale vige il criterio di CASSA
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77
Il conguaglio fiscale
la quantificazione dell’imponibile
criterio di cassa “allargato”:
le somme ed i valori corrisposti entro il 12
gennaio 2016, qualora riferibili a competenze
del 2015, devono comunque essere
considerate nel calcolo del conguaglio fiscale
2015 anche se effettivamente pagate
nell’anno successivo.
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78
Il conguaglio fiscale
la quantificazione dell’imponibile
Oneri deducibili
Il datore di lavoro, nel quantificare
l’imponibile fiscale annuo, deve escludere le
somme trattenute al dipendente per gli oneri
di cui all’art. 10 del D.P.R. 917/1986, nonché le
erogazioni effettuate in conformità a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali
a fronte delle spese sanitarie, di cui al comma
b) dello stesso articolo.
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79
Il conguaglio fiscale
la quantificazione dell’imponibile
Il fine perseguito dalla norma è quello di
evitare che il lavoratore dipendente sia
costretto a presentare dichiarazione dei
redditi al solo scopo di fruire di oneri
deducibili di cui il datore di lavoro è a
conoscenza, avendo provveduto egli stesso a
erogare le relative competenze.
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80
Il conguaglio fiscale
la quantificazione dell’imponibile
attenzione !
per quanto concerne i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro e dal
lavoratore a Casse aventi esclusivamente fine
assistenziale si ricorda che questi non
contribuiscono alla formazione dell’imponibile
fiscale nei limiti di € 3.615,20 annui a condizione
che gli enti destinatari abbiano ottenuto
l’iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari tenuta
dal Ministero della Salute.
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81
Il conguaglio fiscale
la quantificazione dell’imponibile
attenzione !
a tal fine è bene che il datore di lavoro
acquisisca agli atti, ogni anno, una
dichiarazione della Cassa in cui questa attesti
la necessaria iscrizione alla predetta
“Anagrafe”.
L’iscrizione, infatti, deve essere rinnovata ogni
anno.
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82
Il conguaglio fiscale
la quantificazione dell’imponibile
attenzione !
Qualora il datore di lavoro nei controlli di fine
anno riscontri la mancata iscrizione (o rinnovo)
della Cassa alla prescritta “Anagrafe fondi” dovrà:
 Determinare l’importo versato nell’anno alla
Cassa (sia quello a proprio carico che l’eventuale
quota c/dipendente), erroneamente non
considerato nell’imponibile fiscale;
 Aumentare l’imponibile fiscale annuo del
lavoratore di tale importo.
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83
Il conguaglio fiscale
la quantificazione dell’imponibile
Somme indebitamente percepite
Un caso particolare è la restituzione da parte del
lavoratore dipendente di somme indebitamente
percepite:
tali importi riducono l’imponibile fiscale del
lavoratore nell’anno in cui sono restituiti al datore
di lavoro, fino a capienza dello stesso.
Ciò in considerazione del fatto che si tratta di
imponibili già assoggettati a tassazione.
(art. 10, lett. d-bis D.P.R. 917/1986)
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84
Il conguaglio fiscale
la quantificazione dell’imponibile
Fringe benefit
E’ necessario controllare la monetizzazione
dei “fringe benefit” erogati nell’anno, ed
eventualmente intervenire a rettificarne il
valore, come già visto trattando del
conguaglio previdenziale (la base di calcolo,
infatti, è la medesima).
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85
Il conguaglio fiscale
la quantificazione dell’imponibile
Premi assicurativi
Se il datore di lavoro stipula a favore del
lavoratore dipendente una polizza assicurativa
intesa ad assicurare il “rischio morte” e di
“infortunio extra professionale”, i premi
versati costituiscono per il dipendente un
bene in natura a tutti gli effetti: il loro importo
deve aumentare l’imponibile fiscale annuo.
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86
Il conguaglio fiscale
la quantificazione dell’imponibile
Premi assicurativi
peraltro sarà altresì necessario calcolare la
prevista detrazione fiscale del 19%, da
riconoscere nei limiti previsti dalla norma: per
il 2015 il limite massimo di premio sul quale è
possibile calcolare la detrazione in esame è €
530,00 (art. 12 D.L. N. 102/2013).
Ne consegue che la detrazione massima
virtualmente attribuibile ammonta a € 100,70.
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87
Il conguaglio fiscale
la quantificazione dell’imponibile
Premi assicurativi
Se, al contrario, la polizza stipulata dal datore di
lavoro copre esclusivamente un rischio di natura
professionale, il premio versato non costituisce
reddito per il dipendente, poiché il versamento è
avvenuto nell’esclusivo interesse del datore di
lavoro stesso.
Il premio, quindi, in questo caso non deve
aumentare in alcun modo l’imponibile fiscale
annuo, né tantomeno essere considerato ai fini
della detrazione fiscale 19%.
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88
Il conguaglio fiscale
calcolo dell’imposta lorda
Determinato l’ammontare dell’imponibile
fiscale annuo, il datore di lavoro deve calcolare
l’imposta lorda corrispondente, applicando le
aliquote e gli scaglioni indicate nell’art. 11, c. 1
del D.P.R. 917/1986.
l’IRPEF, infatti, in ossequio al dettato
costituzionale (vedi art. 53 Costituzione) è una
imposta progressiva e per scaglioni.
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89
Il conguaglio fiscale
calcolo dell’imposta lorda
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90
Il conguaglio fiscale
calcolo dell’imposta lorda
Durante l’anno l’imposta è stata calcolata
utilizzando questi stessi scaglioni, ma
riproporzionati a dodicesimi.
A fine anno, ricalcolando l’imposta su base
annua, si verificano degli scostamenti che
generano conguagli a debito (o a credito) del
lavoratore.
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91
Il conguaglio fiscale
calcolo dell’imposta lorda
Applicazione di una tassazione superiore a
quella ordinariamente dovuta
E’ facoltà del lavoratore dipendente chiedere
al proprio datore di lavoro di calcolare le
imposte in base ad una aliquota fissa,
superiore a quella media che deriverebbe
dall’applicazione delle aliquote e degli
scaglioni previsti dall’art. 11 del TUIR.
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92
Il conguaglio fiscale
calcolo dell’imposta lorda
Applicazione di una tassazione superiore a
quella ordinariamente dovuta
Trattandosi di una prerogativa del lavoratore è
necessario che il datore di lavoro acquisisca
una formale richiesta dal lavoratore: anche se
non è prevista una forma obbligatoria è
ovviamente preferibile chiedere una
documento scritto, da acquisire agli atti.
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93
Il conguaglio fiscale
calcolo dell’imposta lorda
Applicazione di una tassazione superiore a
quella ordinariamente dovuta
La ratio della disposizione è quella di ridurre
l’importo delle imposte dovute in sede di
dichiarazione dei redditi.
Sarà quindi utilizzata prevalentemente dai
lavoratori che sono comunque obbligati alla
presentazione delle dichiarazione dei redditi.
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94
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Dopo aver calcolato l’imposta lorda annua dovuta
è necessario quantificare le detrazioni fiscali
spettanti al lavoratore.
Le principali detrazioni fiscali sono indicate nel
D.P.R. 917/1986, agli articoli 12 e 13: si tratta
delle detrazioni per carichi di famiglia e delle
“altre detrazioni”.
Tali detrazioni, eccetto quella per “famiglie
numerose”, competono fino a capienza
dell’imposta lorda.
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95
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
la base di calcolo per queste detrazioni è
costituto dal reddito complessivo del lavoratore.
In mancanza di comunicazioni da parte del
lavoratore, Il datore di lavoro procederà al calcolo
delle detrazioni sulla base dei redditi conosciuti,
cioè quelli derivanti dal rapporto di lavoro.
Il dipendente che possiede altri redditi e non ne
comunica l’importo al proprio datore di lavoro
sarà tenuto a presentare dichiarazione dei redditi,
rideterminando detrazioni ed imposte dovute.
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96
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
si precisa che se il lavoratore, oltre a quello di lavoro,
ha anche solo un reddito di natura immobiliare per il
quale ha optato le l’applicazione della cosiddetta
“cedolare secca” è tenuto a considerare quest’ultimo ai
fini del reddito complessivo per il calcolo delle
detrazioni (art. 3, c. 7, D.M. 23/2011).
Ne consegue che se desidera evitare di presentare
dichiarazione dei redditi dovrà comunicare al proprio
datore di lavoro tale reddito, in modo che possa
considerarlo nei calcoli di conguaglio.
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97
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazioni per carichi di famiglia
la norma prevede le fasce di reddito entro le
quali si ha diritto alla detrazione, stabilendo
quindi altresì il limite di reddito oltre il quale
non spetta alcuna detrazione.
All’aumentare del reddito complessivo
spettante corrisponde una riduzione delle
deduzioni, fino al loro azzeramento.
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98
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazioni per carichi di famiglia
questa tipologia di detrazioni matura a mese:
per essere considerato fiscalmente a carico del
lavoratore il familiare non deve aver percepito
nell’anno un reddito complessivamente
superiore a € 2.840,51 .
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99
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazioni per carichi di famiglia
ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del D.P.R.
N. 600/1973 le detrazioni per carichi di famiglia
sono riconosciute dal sostituto d’imposta solo se
il lavoratore dichiara di averne diritto, indicando
le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei
soggetti per i quali intende usufruire della
detrazione.
Con tale dichiarazione il lavoratore si impegna
altresì a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni.
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100
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazioni per carichi di famiglia
Dal 2011 (D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2,
lettera c) ) non è più necessario ripetere ogni
anno questa dichiarazione.
Tuttavia la mancata comunicazione delle
eventuali variazioni comporta l’irrogazione
all’interessato delle sanzioni previste dall’art.
11 del D. Lgs. N. 471/97 (da € 258, 00 a €
2.065,00)
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101
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazione per coniuge
 spetta se il reddito complessivo del
lavoratore non è superiore a € 80.000,00 ;
 è di importo massimo pari a € 800,00 ;
 Il coniuge non deve aver percepito
nell’anno fiscale un reddito complessivo
superiore a € 2.840,51 ;
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102
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazione per figli a carico
 E’ previsto un importo di detrazione
maggiore per i figli fino a tre anni di età,
ulteriormente maggiorato se il figlio
disabile;

L’importo della detrazione spettante
decresce all’aumentare del reddito
complessivo del lavoratore;
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103
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazione per figli a carico

La detrazione può essere ripartita fra i
coniugi in misura del 50%, altrimenti deve
essere attribuita interamente al coniuge che
ha percepito il reddito più elevato;
 In presenza di due o più figli la detrazione
deve essere considerata unitariamente, non è
cioè possibile chiedere per uno solo dei figli
l’attribuzione della detrazione al coniuge con
il reddito più elevato, e ripartire gli altri al
50% (Agenzia delle Entrate circ. n. 20/2011)
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104
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazione per figli a carico
 la possibilità di ripartire in modo diverso la
detrazione fra i coniugi è invece ammessa
in presenza di figli nati non dai medesimi
genitori che chiedono le detrazioni: rimane
impossibile suddividere le detrazioni dei soli
figli nati da entrambi i coniugi attuali, ma per i
figli nati dal precedente matrimonio può
essere chiesto un trattamento alternativo
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105
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazione per figli a carico
Un esempio:
nel nucleo famigliare ci sono quattro figli, di cui uno
nato in un precedente matrimonio ed affidato alla
madre, che ora fa parte di un nuovo nucleo familiare:
per quest’ultimo figlio è possibile, in presenza di
accordo con il precedente coniuge, chiedere
l’attribuzione della detrazione al 100% all’ex coniuge
con il reddito più elevato, fermo restando la possibilità
di ripartire al 50% fra gli attuali coniugi le detrazioni
spettanti per gli altri tre figli.
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106
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazione per figli a carico
La detrazione è attribuita a mesi: nel caso in
cui il rapporto di lavoro abbia una durata
inferiore all’anno il datore di lavoro dovrà
riconoscere le detrazioni per i soli mesi del
rapporto di lavoro, salvo diversa richiesta da
parte del lavoratore (Agenzia delle Entrate,
risoluzione n. 29/E del 30 gennaio 2009).
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107
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazione per figli a carico
 Basta un giorno per aver diritto alla detrazione
mensile: se il figlio è nato il 30.12 la detrazione spetta
per il mese di dicembre.
Le detrazioni competono dal mese in cui si sono
verificate le condizioni richieste dalla norma al mese in
cui sono cessate.
 la detrazione fiscale spetta a prescindere dall’età del
figlio o dalla convivenza con i genitori: deve essere
rispettato unicamente il parametro reddituale
massimo € 2.840,51 (Agenzia delle Entrate, circolare
15/E 2007)
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108
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazione per famiglie numerose
al lavoratore che ha almeno quattro figli a
carico spetta una ulteriore detrazione.
Questa detrazione ha una particolarità: in caso
di incapienza dell’imposta lorda la parte che
non è stato possibile utilizzare diventa un
credito d’imposta.
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109
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazione per famiglie numerose
Un’altra particolarità di questa singolare
detrazione attiene al criterio di calcolo:
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la
detrazione spetta in misura intera anche se la
condizione richiesta dalla norma (almeno
quattro figli) sussiste per sola parte dell’anno.
(Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E 2008).
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110
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazioni per carichi famiglia a soggetti
extracomunitari
Per poter attribuire le detrazioni a questa
tipologia di lavoratori dipendenti il datore di
lavoro, oltre la consueta richiesta ex art. 23
D.P.R. n. 600/1973, deve acquisire
documentazione particolare, che permette di
attestare sia la parentela che lo status di
familiare a carico secondo la nostra normativa.
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111
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazioni per carichi famiglia a soggetti extracomunitari
 Documentazione originale prodotta dall’autorità consolare
del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana ed
asseverazione da parte del Prefetto competente per
territorio;
 Documentazione con apposizione dell’Apostille, per i
soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
 Documentazione validamente formata dal Paese di origine,
ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano ed
asseverata come conforme all’originale dal consolato
italiano del Paese di origine.
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112
Il conguaglio fiscale
calcolo delle detrazioni fiscali
Detrazioni per carichi famiglia a soggetti
extracomunitari
Nell’ipotesi in cui sia i lavoratori extracomunitari
che i loro figli siano residenti in Italia, le
detrazioni relative ai figli a carico sono
riconosciute in presenza dello stato di famiglia
rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti
l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della
popolazione (Agenzia delle Entrate, circolare n.
15 del 16 marzo 2007).
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113
Il conguaglio fiscale
Detrazione “Bonus Renzi”
Introdotta nell’ordinamento la prima volta nel 2014,
questa detrazione è stata confermata per l’anno fiscale
2015.
E’ definita nell’art. 13 del TUIR come un credito
rapportato al periodo di lavoro, di importo variabile in
funzione del reddito, pari a:
- € 960,00 se il reddito non è superiore a €
24.000,00
- Di importo proporzionalmente inferiore, se il
reddito è compreso fra € 24.001,00 e € 26.000,00
- Zero, se il reddito supera € 26.000
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114
Il conguaglio fiscale
Detrazione “Bonus Renzi”
A norma di legge nel reddito ai fini del calcolo
del “Bonus Renzi” non devono essere
considerate le seguenti tipologie di redditi:
- Redditi di cui all’art. 49, comma 2, lettera a),
TUIR
- redditi di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), c),
c bis), d), h bis) e l) TUIR.
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115
Il conguaglio fiscale
Detrazione “Bonus Renzi”
Nei vari mesi il reddito imponibile totale annuo (e
conseguentemente il credito riconosciuto) è
calcolato dal datore di lavoro in modo presunto:
solo a conguaglio è possibile stabilire l’esatto
valore dello stesso e procedere alla
quantificazione finale del credito spettante.
Per questo motivo in occasione del conguaglio di
fine anno potrebbero verificarsi scostamenti
anche significativi dell’importo di tale credito.
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116
Il conguaglio fiscale
Detrazione “Bonus Renzi”
attenzione!
il credito “Bonus Renzi” compete solo a
condizione che l’imposta lorda annua, al netto
delle detrazioni per “produzione reddito” ex
art. 13 comma 1 del TUIR, abbia valore diverso
da zero.
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117
Il conguaglio fiscale
calcolo contributo di solidarietà 3%
E’ un contributo di solidarietà, istituito nel 2011 “in
considerazione della eccezionalità della situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica concordati in sede europea”.
Totalmente a carico dei lavoratori, interessa i titolari di
un reddito complessivo annuo superiore a
euro 300.000,00.
Inizialmente previsto per il triennio 2011 -2013, è stato
prorogato dalla legge n. 147/2013 per un ulteriore
triennio (art. 1, c. 590, legge n. 147 del 27 dicembre
2013).
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118
Il conguaglio fiscale
calcolo contributo di solidarietà 3%
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate il
datore di lavoro è tenuto a calcolare questo
contributo unicamente in occasione del
conguaglio fiscale di fine anno.
Tale contributo, quindi, non dovrà essere
calcolato nel conguaglio di fine rapporto per
cessazione in corso d’anno (Agenzia delle
Entrate, circ. n. 4/E del 28 gennaio 2012).
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119
Il conguaglio fiscale
calcolo contributo di solidarietà 3%
La finalità di questa disposizione è quella di
evitare al contribuente che possieda
esclusivamente redditi di lavoro dipendente
superiori a € 300.000,00 erogati nell’anno da
un solo datore di lavoro l’onere di presentare
dichiarazione dei redditi, al solo fine di
determinare e versare questo contributo.
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120
Il conguaglio fiscale
calcolo contributo di solidarietà 3%
Come base imponibile di questo contributo si
assume il reddito complessivo al lordo degli
oneri deducibili.
Occorre quindi fare riferimento al reddito
complessivo come definito dall’art. 8 del D.P.R.
917/1986
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121
Il conguaglio fiscale
calcolo contributo di solidarietà 3%
Altra particolarità è che questo contributo
costituisce, ai fini della determinazione
dell’imponibile fiscale, onere deducibile.
Il datore di lavoro dovrà quindi calcolare il
contributo di solidarietà prima degli altri
tributi, perché il suo importo diminuisce
l’imponibile fiscale.
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122
Il conguaglio fiscale
calcolo contributo di solidarietà 3%
Procedimento di calcolo del contributo di solidarietà da
parte del sostituto d’imposta:
1. Determinato il reddito complessivo del lavoratore
ex art. 8 TUIR, calcola per differenza la quota
eccedente il limite di € 300.000,00 ;
2. Calcola il contributo di solidarietà, in misura del
3% dell’imponibile, e lo trattiene al lavoratore;
3. Determina l’imponibile fiscale sul quale calcolerà
IRPEF ed addizionali deducendo il contributo di
solidarietà calcolato (onere deducibile).
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123
Il conguaglio fiscale
calcolo contributo di solidarietà 3%
Il contributo di solidarietà dovrà essere
versato all’erario, utilizzando il modello F24,
entro il giorno 16 del mese successivo a quello
in cui lo stesso è stato calcolato.
Il codice tributo da utilizzare è 1618, da
indicare nella sezione erario (Agenzia delle
Entrate, risoluzione n. 4/E del 9 gennaio 2012)
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124
Il conguaglio fiscale
calcolo contributo di solidarietà 3%
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125
Il conguaglio fiscale
calcolo delle addizionali all’IRPEF
Il datore di lavoro in sede di conguaglio oltre a
ricalcolare l’IRPEF dovuta dal dipendente
dovrà quantificare le addizionali regionali e
quelle comunali dovute per l’anno fiscale,
senza tuttavia trattenerle.
Il relativo importo verrà trattenuto nell’anno
fiscale successivo, a rate in numero massimo
di 11 (entro il LUL di novembre le trattenute
dovranno terminare).
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126
Il conguaglio fiscale
calcolo delle addizionali all’IRPEF
Il decreto legislativo approvato dal C.D.M. il
30 ottobre 2014 e rubricato “Decreto
legislativo recante disposizioni in materia di
semplificazioni fiscali” ha fra l’altro variato
alcune disposizioni in materia di addizionali
irpef.
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127
Il conguaglio fiscale
calcolo delle addizionali all’IRPEF
E’ stato infatti previsto che per individuare la
Regione competente ad incassare l’addizionale
IRPEF occorre far riferimento alla residenza
fiscale del contribuente al 1 gennaio dell’anno
di riferimento (in precedenza 31 dicembre),
unificando quindi il criterio già previsto per il
calcolo dell’addizionale comunale.
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128
Il conguaglio fiscale
calcolo delle addizionali all’IRPEF
Per quanto concerne invece il calcolo
dell’addizionale comunale è stato previsto che
per calcolare l’addizionale 2016 in acconto
(marzo 2016) il datore di lavoro dovrà fare
riferimento alle aliquote deliberate per il
2015.
Non sarà quindi più necessario verificare
l’eventuale pubblicazione di nuova delibera
per il 2016.
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129
Il conguaglio fiscale
calcolo delle addizionali all’IRPEF
La base imponibile per il calcolo delle addizionali
regionali e comunali coincide con quella già
individuata ai fini IRPEF.
Il datore di lavoro dovrà calcolare le addizionali
dovute applicando le aliquote e gli scaglioni
previsti dall’ente destinatario dei tributi, in base
alle leggi regionali ed alle delibere comunali
pubblicate sul sito web del Ministero delle
Finanze entro il 20 dicembre 2015
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130
Il conguaglio fiscale
calcolo delle addizionali all’IRPEF
In particolare a decorrere dall’anno fiscale
2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà
d’introdurre fasce di esenzione dal tributo.
Il datore di lavoro dovrà quindi calcolare il
tributo tenendo in considerazione tali fasce di
esenzione, ove deliberate.
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131
Il conguaglio fiscale
calcolo conguagli complessivi
Pluralità di rapporti di lavoro nell’anno
presso il medesimo datore
Il datore di lavoro è obbligato a considerare in
conguaglio tutti i redditi corrisposti nell’anno,
anche senza richiesta da parte del lavoratore.
Provvederà quindi a ricalcolare le imposte
dovute sulla base del reddito complessivo
annuo corrisposto, deducendo detrazioni ed
imposte già trattenute.
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132
Il conguaglio fiscale
calcolo conguagli complessivi
Pluralità di rapporti di lavoro nell’anno presso datori di
lavoro diversi
Il datore di lavoro presso il quale è in forza il lavoratore al
31 dicembre è obbligato a considerare in conguaglio anche
i redditi corrisposti nell’anno al lavoratore da altri datori, se
questi ne fa richiesta entro il 12 gennaio dell’anno fiscale
successivo, producendo i modelli CUD provvisori relativi ai
precedenti rapporti.
Provvederà quindi a ricalcolare le imposte dovute sulla base
del reddito complessivo annuo corrisposto, deducendo
detrazioni ed imposte già trattenute, avendo cura di
esporre separatamente – ai fini delle dichiarazioni annuali –
l’imponibile erogato dall’altra azienda.
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133
Il conguaglio fiscale
calcolo conguagli allargati agli oneri
Conguaglio considerando oneri deducibili e/o oneri
detraibili non relativi al rapporto di lavoro
Il lavoratore può chiedere che il datore di lavoro
nell’elaborazione del conguaglio di fine anno consideri
oneri detraibili e/o oneri deducibili non riconducibili al
rapporto di lavoro cui ha diritto.
E’ facoltà del datore di lavoro acconsentire alla richiesta.
Qualora accetti provvederà quindi a ricalcolare le imposte
dovute considerando la documentazione presentata dal
lavoratore: la ratio è quella di evitare al contribuente
titolare di soli redditi di lavoro dipendente l’obbligo di
presentare dichiarazione dei redditi per usufruire di oneri
deducibili e/o detraibili.
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134
Il conguaglio fiscale
compensazione dei conguagli a credito
Il D. Lgs. 21/11/2014, n. 175 stabilisce inoltre
che, contrariamente a quanto avvenuto fino
ad oggi, l’eventuale credito derivante dalla
restituzione di ritenute effettuate in eccesso al
dipendente in sede di conguaglio non potrà
più essere portato a compensazione diretta
delle altre ritenute, ma dovrà essere esposto
con compensazione “verticale” sul modello
F24
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135
Il conguaglio fiscale
compensazione dei conguagli a credito
si segnala pertanto che non è più possibile
utilizzare il codice tributo “1001” in
associazione ad un importo della colonna
“credito”.
Il software di controllo Entratel, infatti, rileva
come errore bloccante un simile
comportamento.
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136
Il conguaglio fiscale
compensazione dei conguagli a credito
I codici tributo da utilizzare, istituiti
dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n.
13/E del 10/2/2015, sono i seguenti:
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137
Il conguaglio fiscale
compensazione dei conguagli a credito
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138
Il conguaglio fiscale
compensazione dei conguagli a credito
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139
Grazie per l’attenzione !
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140
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I CONGUAGLI CONTRIBUTIVI E FISCALI DI FINE ANNO