Commissione Nazionale Corsi di Laurea in Infermieristica Milano 10 giugno 2011 Criteri irrinunciabili nella ridefinizione dei protocolli d’intesa Università - Regioni Valerio Dimonte Legge 30 DICEMBRE 2010 N. 240 art. 6 Schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale Formazione nei corsi di laurea di area sanitaria Direttiva 2005/36/CE medicina e chirurgia, odontoiatria e p.d., infermiere, ostetrica, fisioterapista, tecnico di laboratorio biomedico, tecnico di radiologia sentita la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 N. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria Articolo 6 Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università Formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione -Per tali finalità le Regioni e le Università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi - I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sede di corso sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità Criticità – Problemi Proposta in discussione (Conferenza Presidi di Medicina) Osservazioni – proposte della Commissione Criticità – Punti di attenzione -Assenza di Protocolli d’intesa Regione – Università e Accordi attuativi Azienda – Università - Estrema eterogeneità nelle diverse regioni - Non stabilità del sistema dei formatori (docenti, tutori) - Non riconoscimento formale e sostanziale dei ruoli del personale SSN: coordinatore, tutori, docenti - Mancato sviluppo della docenza universitaria (MED/45) - Finanziamento e risorse non definite - Accreditamento sedi di tirocinio I diversi livelli della regolamentazione Ministeriale -Schema d’intesa Università – Regioni - Requisiti per accreditamento sede dei corsi Regionale -Protocollo di intesa Università – Regione Locale -Accordi attuativi Università – Azienda sede di corso -Accordi attuativi Università – Azienda sede di Corso e altre Aziende sedi di tirocinio Bozza Schema-tipo delle convenzioni Attività formativa per le professioni sanitarie e per le specialità mediche (art. 23) RISORSE Università: docenti universitari per accreditamento Aziende: - docenza affidata a dipendenti del SSN - contratti esterni - responsabile delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio - tutor professionali assegnati al Corso di Laurea in un rapporto di almeno 1:25 studenti - funzionamento del Corso e logistica (aule, laboratori, tirocinio, etc.). Ruoli direttivi del Personale del SSN o strutturato - Dirigente dell’attività didattica: nomina con incarico triennale ove siano attivi nell’Azienda almeno 3 Corsi di Laurea concordato tra Direttore generale e Preside della Facoltà, con l’approvazione del Consiglio di Facoltà/Corso di Laurea - Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio: con funzioni di Vicepresidente del Corso - Coordinatore del tirocinio per ciascun anno di corso Titolo di professore ed in quanto tali sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli studenti Reclutamento Dirigente dell’attività didattica: nomina con incarico triennale concordato tra Direttore generale e Preside della Facoltà con l’approvazione del Consiglio di Facoltà/Corso di Laurea Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio e Coordinatore del tirocinio per ciascun anno di corso: - bandi emanati dal preside; valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte del Consiglio di Facoltà/ Corso di Laurea -personale dipendente dell’Azienda o in essa strutturato, anche se dipendente dall’Università - appartenente agli specifici profili professionali - in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe -con esperienza professionale e in ambito formativo non inferiore ai cinque anni, previo nulla-osta del Direttore Generale Partecipazione all’attività didattica -il personale del SSR partecipa all’attività didattica esercitando docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell’ordinamento didattico e dell’organizzazione delle strutture dell’ Università; -l’Università e l’Azienda, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del SSR all’attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti organi accademici; -l’attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all’esercizio delle attività assistenziali; in merito per il personale del SSR è necessario il nulla osta della competente direzione sanitaria; - lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia a personale universitario strutturato o a personale del SSN, previo assenso della rispettiva Azienda Sanitaria, costituisce parte integrante dell’orario di servizio. Progetti formativi individuali Per i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie e sociali o scolastiche non incluse nella rete formativa, devono essere approvate apposite convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dal decreto interministeriale 142/98. Professore straordinario -Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con l’Azienda -anche con l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale; a tal fine, il Consiglio di Facoltà utilizza i parametri valutativi definiti per l’abilitazione al ruolo di Professore di I fascia Ricercatore temporaneo Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con l’Azienda, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a cinque anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di ricercatore a tempo determinato, Attività formativa per le professioni sanitarie e per le specialità mediche (art. 23) Rete formativa secondo criteri accreditamento MIUR Cla sse Corso di Laurea in SNT Infermieristica /1 Standard minimo di struttura [per 25 studenti immatricolati] Reparti degenza (UOC) - Medicina generale e specialità mediche (almeno 2 UOC tra cardiologia, endocrinologia, nefrologia-dialisi, oncologia, malattie infettive): 60 posti-letto - Chirurgia generale e specialità chirurgiche (ortopedia, urologia, otorinolaringoiatria): 60 posti-letto - Ostetricia e ginecologia/Pediatria: 30 posti-letto Servizi - Anestesia e rianimazione, terapia intensiva; Emergenza - Day hospital; - Ambulatori di specialità mediche e chirurgiche - Servizio infermieristico territoriale/domiciliare - Servizi di prevenzione e di educazione alla salute Patologia clinica, compresa microbiologia clinica; Diagnostica per immagini; Anatomia patologica; Centro trasfusionale; Genetica medica Requisiti minimi attività Cl ass e Corso di Laurea in SN T/1 Infermieristi ca Standard minimo di attività [per 25 studenti immatricolati] Tipologia attività Definizione quantitativa Ricoveri in medicina interna e specialità mediche > 2000/anno Ricoveri in chirurgia e specialità chirurgiche > 2000/anno Dipartimento emergenza: codici verde-giallo-rosso > 3000/anno Ricoveri ginecologia-ostetricia-pediatria > 1000/anno Cure domiciliari > 250 utenti/anno Day Hospital > 2000/anno Osservazioni – Proposte - Schema di intesa che preveda struttura dei protocolli Regione - Università: 1. Modalità programmazione fabbisogno 2. Definizione della rete formativa dei corsi e dei tirocini 3. Schema tipo accordi attuativi Università – Aziende per programmazione e gestione risorse del corso e per i tirocini 4. Organi del corso (definizione ruoli del Coordinatore/Direttore e dei tutori a tempo pieno o parziale) 5. Docenza, tutorato e attività didattiche integrative (reclutamento, affidamento, formazione continua) 6. Risorse e oneri (servizi amministrativi, segretariali, strutture e materiale didattico, attività didattiche teoriche, tirocini, laboratori, seminari, stage fuori sede) 7. Servizi per studenti (mensa, spogliatoi, tutela sanitaria) 8. Monitorizzazione qualità del sistema formativo Stabilizzazione sistema formativo -Valorizzazione Coordinatore/ Direttore delle attività formative professionalizzanti: stesso sviluppo di carriera del resto del personale aziendale con pari responsabilità fino all’apicalità -Valorizzazione Tutori a tempo pieno e a tempo parziale: stesso sviluppo di carriera del resto del personale aziendale con pari responsabilità -Incarichi di docenza e tutorato: triennali, rinnovabili, valutazione annuale, governo universitario - Sviluppo MED/45 con finanziamenti e concorsi ad hoc: 1 ordinario, 1 associato, 2 ricercatori del profilo professionale ogni 450 iscritti - Finanziamento ad hoc per i corsi di laurea gestito da una Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio di Corso e con partecipazione dell’Amministrazione aziendale per la parte procedurale) Art.23 , comma 5 Per i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie e sociali o scolastiche non incluse nella rete formativa, devono essere approvate apposite convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dal decreto interministeriale 142/98. Proposta di sostituzione da parte della Conferenza permanente delle lauree sanitarie Comma 5 bis Per la realizzazione dei tirocini degli studenti dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie che si svolgono nelle strutture delle aziende appartenente alla rete formativa, i Responsabili delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio, comunicano studenti annualmente il progetto formativo di insieme unico per gli studenti che frequenteranno le strutture per l’anno di corso . Tale progetto approvato dai Consiglio di corso di laurea, include almeno i nominativi degli studenti; la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; i nominativi dei tutor professionali universitari e il referente dell’azienda ospitante nonché gli obiettivi formativi . Per i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie e sociali o scolastiche non incluse nella rete formativa, devono essere approvate apposite convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dal decreto interministeriale 142/98.