Commissione Nazionale Corsi di Laurea in Infermieristica
Milano
10 giugno 2011
Criteri irrinunciabili nella ridefinizione dei
protocolli d’intesa Università - Regioni
Valerio Dimonte
Legge 30 DICEMBRE 2010 N. 240
art. 6
Schema-tipo delle convenzioni
al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i
rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio
sanitario nazionale
Formazione nei corsi di laurea di area sanitaria
Direttiva 2005/36/CE
medicina e chirurgia, odontoiatria e p.d., infermiere, ostetrica, fisioterapista,
tecnico di laboratorio biomedico, tecnico di radiologia
sentita la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 N. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria
Articolo 6
Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università
Formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione
-Per tali finalità le Regioni e le Università attivano appositi protocolli di
intesa per l'espletamento dei corsi
- I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sede di corso sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità
Criticità – Problemi
Proposta in discussione
(Conferenza Presidi di Medicina)
Osservazioni – proposte della Commissione
Criticità – Punti di attenzione
-Assenza di Protocolli d’intesa Regione – Università e Accordi
attuativi Azienda – Università
- Estrema eterogeneità nelle diverse regioni
- Non stabilità del sistema dei formatori (docenti, tutori)
- Non riconoscimento formale e sostanziale dei ruoli del
personale SSN: coordinatore, tutori, docenti
- Mancato sviluppo della docenza universitaria (MED/45)
- Finanziamento e risorse non definite
- Accreditamento sedi di tirocinio
I diversi livelli della regolamentazione
Ministeriale
-Schema d’intesa Università – Regioni
- Requisiti per accreditamento sede dei corsi
Regionale
-Protocollo di intesa Università – Regione
Locale
-Accordi attuativi Università – Azienda sede di corso
-Accordi attuativi Università – Azienda sede di Corso e altre
Aziende sedi di tirocinio
Bozza Schema-tipo delle convenzioni
Attività formativa per le professioni sanitarie
e per le specialità mediche (art. 23)
RISORSE
Università: docenti universitari per accreditamento
Aziende:
- docenza affidata a dipendenti del SSN
- contratti esterni
- responsabile delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio
- tutor professionali assegnati al Corso di Laurea in un rapporto di
almeno 1:25 studenti
- funzionamento del Corso e logistica (aule, laboratori, tirocinio, etc.).
Ruoli direttivi del Personale del SSN o strutturato
- Dirigente dell’attività didattica: nomina con incarico triennale ove
siano attivi nell’Azienda almeno 3 Corsi di Laurea concordato tra Direttore
generale e Preside della Facoltà, con l’approvazione del Consiglio di
Facoltà/Corso di Laurea
- Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti
e di tirocinio: con funzioni di Vicepresidente del Corso
- Coordinatore del tirocinio per ciascun anno di corso
Titolo di professore ed in quanto tali sono responsabili della certificazione
del tirocinio svolto dagli studenti
Reclutamento
Dirigente dell’attività didattica: nomina con incarico triennale concordato tra
Direttore generale e Preside della Facoltà con l’approvazione del Consiglio di
Facoltà/Corso di Laurea
Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio e
Coordinatore del tirocinio per ciascun anno di corso:
- bandi emanati dal preside; valutazione del curriculum scientifico-professionale
dei candidati da parte del Consiglio di Facoltà/ Corso di Laurea
-personale dipendente dell’Azienda o in essa strutturato, anche se dipendente
dall’Università
- appartenente agli specifici profili professionali
- in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe
-con esperienza professionale e in ambito formativo non inferiore ai cinque anni,
previo nulla-osta del Direttore Generale
Partecipazione all’attività didattica
-il personale del SSR partecipa all’attività didattica esercitando docenza, tutorato
ed altre attività formative, nel rispetto dell’ordinamento didattico e
dell’organizzazione delle strutture dell’ Università;
-l’Università e l’Azienda, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono di
concerto modalità e forme di partecipazione del personale del SSR all’attività
didattica in relazione ai deliberati dei competenti organi accademici;
-l’attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all’esercizio
delle attività assistenziali; in merito per il personale del SSR è necessario il nulla
osta della competente direzione sanitaria;
- lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate da parte della
Facoltà di Medicina e Chirurgia a personale universitario strutturato o a personale
del SSN, previo assenso della rispettiva Azienda Sanitaria, costituisce parte
integrante dell’orario di servizio.
Progetti formativi individuali
Per i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie e
sociali o scolastiche non incluse nella rete formativa,
devono essere approvate apposite convenzioni e redatti
progetti formativi individuali così come previsto dal
decreto interministeriale 142/98.
Professore straordinario
-Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla
base di convenzioni con l’Azienda
-anche con l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni,
con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di
professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi
della durata massima di tre anni, rinnovabili, a coloro che hanno
conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a
soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale;
a tal fine, il Consiglio di Facoltà utilizza i parametri valutativi definiti per
l’abilitazione al ruolo di Professore di I fascia
Ricercatore temporaneo
Le università possono realizzare specifici programmi di
ricerca sulla base di convenzioni con l’Azienda, che
prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi
non superiori a cinque anni, con oneri finanziari a carico
dei medesimi soggetti, di posti di ricercatore a tempo
determinato,
Attività formativa per le professioni sanitarie
e per le specialità mediche (art. 23)
Rete formativa secondo criteri accreditamento MIUR
Cla
sse
Corso di
Laurea in
SNT Infermieristica
/1
Standard minimo di struttura [per 25 studenti immatricolati]
Reparti degenza (UOC)
- Medicina generale e specialità
mediche (almeno 2 UOC tra
cardiologia, endocrinologia,
nefrologia-dialisi, oncologia,
malattie infettive): 60 posti-letto
- Chirurgia generale e specialità
chirurgiche (ortopedia, urologia,
otorinolaringoiatria): 60 posti-letto
- Ostetricia e ginecologia/Pediatria:
30 posti-letto
Servizi
- Anestesia e rianimazione, terapia
intensiva; Emergenza
- Day hospital;
- Ambulatori di specialità mediche e
chirurgiche
- Servizio infermieristico
territoriale/domiciliare
- Servizi di prevenzione e di educazione
alla salute Patologia clinica, compresa
microbiologia clinica; Diagnostica per
immagini; Anatomia patologica; Centro
trasfusionale; Genetica medica
Requisiti minimi attività
Cl
ass
e
Corso di
Laurea in
SN
T/1
Infermieristi
ca
Standard minimo di attività [per 25 studenti immatricolati]
Tipologia attività
Definizione
quantitativa
Ricoveri in medicina interna e specialità mediche
> 2000/anno
Ricoveri in chirurgia e specialità chirurgiche
> 2000/anno
Dipartimento emergenza: codici verde-giallo-rosso
> 3000/anno
Ricoveri ginecologia-ostetricia-pediatria
> 1000/anno
Cure domiciliari
> 250
utenti/anno
Day Hospital
> 2000/anno
Osservazioni – Proposte
- Schema di intesa che preveda struttura dei protocolli
Regione - Università:
1. Modalità programmazione fabbisogno
2. Definizione della rete formativa dei corsi e dei tirocini
3. Schema tipo accordi attuativi Università – Aziende per
programmazione e gestione risorse del corso e per i tirocini
4. Organi del corso (definizione ruoli del Coordinatore/Direttore e dei
tutori a tempo pieno o parziale)
5. Docenza, tutorato e attività didattiche integrative (reclutamento,
affidamento, formazione continua)
6. Risorse e oneri (servizi amministrativi, segretariali, strutture e
materiale didattico, attività didattiche teoriche, tirocini, laboratori,
seminari, stage fuori sede)
7. Servizi per studenti (mensa, spogliatoi, tutela sanitaria)
8. Monitorizzazione qualità del sistema formativo
Stabilizzazione sistema formativo
-Valorizzazione Coordinatore/ Direttore delle attività
formative professionalizzanti: stesso sviluppo di carriera del resto
del personale aziendale con pari responsabilità fino all’apicalità
-Valorizzazione Tutori a tempo pieno e a tempo parziale:
stesso sviluppo di carriera del resto del personale aziendale con pari
responsabilità
-Incarichi di docenza e tutorato: triennali, rinnovabili, valutazione
annuale, governo universitario
- Sviluppo MED/45 con finanziamenti e concorsi ad hoc: 1
ordinario, 1 associato, 2 ricercatori del profilo professionale ogni 450 iscritti
- Finanziamento ad hoc per i corsi di laurea gestito da una
Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio di Corso e con
partecipazione dell’Amministrazione aziendale per la parte procedurale)
Art.23 , comma 5
Per i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie e sociali o
scolastiche non incluse nella rete formativa, devono essere approvate
apposite convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come
previsto dal decreto interministeriale 142/98.
Proposta di sostituzione da parte della Conferenza permanente
delle lauree sanitarie
Comma 5 bis
Per la realizzazione dei tirocini degli studenti dei Corsi di laurea delle
professioni sanitarie che si svolgono nelle strutture delle aziende
appartenente alla rete formativa, i Responsabili delle attività didattiche
professionalizzanti e di tirocinio, comunicano studenti annualmente il
progetto formativo di insieme unico per gli studenti che frequenteranno
le strutture per l’anno di corso . Tale progetto approvato dai Consiglio di
corso di laurea, include almeno i nominativi degli studenti; la durata ed il
periodo di svolgimento del tirocinio; i nominativi dei tutor professionali
universitari e il referente dell’azienda ospitante nonché gli obiettivi
formativi . Per i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie e sociali o
scolastiche non incluse nella rete formativa, devono essere approvate
apposite convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come
previsto dal decreto interministeriale 142/98.
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Criteri irrinunciabili nella ridefinizione dei protocolli d`intesa Università