Genova, 14 giugno 2014
Oggetto: Circolare informativa n. 6/14
Nella seduta della Camera del 18/6 u.s. è stato approvato in via definitiva e convertito in
legge il DL n. 66 del 24 aprile 2014, noto come decreto IRPEF-spending review. Tra le
principali misure contenute in tale provvedimento si ricordano:
-
il bonus di 80 euro ai percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilato pari ad
un importo fisso annuale di 640 euro fino ad un reddito complessivo di 24.000 euro,
decrescente al superamento di tale limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un
livello di reddito pari a euro 26.000;
-
l’introduzione, a partire dal 1° ottobre 2014, dell’obbligo di utilizzare il modello F24
on line per i versamenti superiori a 1.000 euro o in presenza di compensazioni;
-
l’aumento della tassazione dei rendimenti finanziari, soggetti ora ad aliquota del 26%.
Sul punto, in sede di conversione del decreto, è stato altresì introdotto in via
transitoria un credito d’imposta in favore delle Casse di previdenza private per
compensare la maggiore aliquota applicata; nonché si è elevata all’11,5% per l’anno
2014 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria dei fondi
pensione;
-
la reintroduzione della possibilità di pagare l’imposta sostitutiva in tema di
rivalutazione dei beni d’impresa in tre rate con scadenze rideterminate al 16 giugno,
16 settembre e 16 dicembre;
-
la possibilità, concessa ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei
debiti fiscali entro il 22/6/2013, di ottenere un nuovo piano di rateazione,
presentando apposita domanda entro il 31/7 p.v.;
-
la conferma della riduzione delle aliquote Irap del 10% a partire dal 2014;
-
le proroghe al versamento della TASI per l’anno 2014, rispettivamente al 16/6 per i
Comuni che avevano entro maggio scorso provveduto a deliberare le aliquote e le
detrazioni applicabili, e al 16/10 per i Comuni che vi provvederanno entro il 10/9 p.v.
ed infine, al 16/12 in un'unica soluzione per i Comuni che non rispettino le precedenti
scadenze, applicandosi in tale ipotesi l’aliquota base dell’1 per mille;
-
le esclusioni all’obbligo di indicare il codice identificativo di gara (CIG) al momento
dell’emissione della fattura elettronica verso la PA.
Sezione 1: Aggiornamenti in breve
IMPOSTE DIRETTE
1.
Agevolazione fiscale per la “retribuzione di produttività” per il 2014
2. Chiarimenti sulle perdite sui crediti – circolare dell’Agenzia delle Entrate
3. Proroga delle agevolazioni per gli autotrasporti – comunicato stampa dell’Agenzia
delle Entrate
4. Cause di scioglimento delle S.r.l. – parere del MISE
5. Criteri di calcolo “ACE” e clausole antiabuso – circolare dell’Agenzia delle Entrate
6. Effetto sostitutivo IMU-IRPEF per i fabbricati nello stesso Comune – Circolare
dell’Agenzia delle Entrate
7. Spese di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di
mobili – chiarimenti circolare dell’Agenzia delle Entrate
8. Chiarimenti su oneri deducibili e detraibili – circolare dell’Agenzia delle Entrate
IMPOSTE INDIRETTE
9. Irrilevante ai fini del pro rata la cessione occasionale di partecipazione da parte di
holding operative – approfondimento Assonime
10. Fatturazione elettronica obbligatoria verso la PA – D.L. n. 66 del 24/4/2014
11. Esenti da imposta i trasferimenti immobiliari per l’Expo 2015 - D.L. n. 47/2014
ALTRI ARGOMENTI
12. Dal 1 giugno scatta l’obbligo di un libretto unico per caldaie e climatizzatori
13. Pagamento dei tributi tramite i canali telematici delle Camere di Commercio –
comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate
14. Deducibili dal reddito d’impresa le penali relative alla sosta oltre l’orario pagato con il
ticket – risposta ad interrogazione parlamentare
15. Risposte ai quesiti rivolti dalla stampa specializzata – circolare dell’Agenzia delle
Entrate
16. Condizioni di inesigibilità del finanziamento soci ex art. 2467 c.c. – sentenza del
Tribunale di Milano
Sezione 2
-
Scadenzario mese di luglio
Sezione 1: Aggiornamenti in breve
IMPOSTE DIRETTE
1. Agevolazione fiscale per la “retribuzione di produttività” per il 2014
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile scorso il DPCM 19.2.2014, il
quale, in attuazione della L. n. 228 del 24/12/2012, regola la detassazione delle somme
erogate nel 2014 ai lavoratori dipendenti privati in rapporto ad incrementi di produttività
sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello, c.d. “retribuzione di
produttività”. Rispetto al regime vigente nel 2013, si innalza ora l’importo massimo delle
somme detassate, da 2.500 a 3.000 euro, mentre per il resto si conferma il regime di favore
già vigente nel 2013 e, dunque, si rinvia espressamente a quanto indicato nel precedente
DPCM 22.1.2013.
In breve, anche per il 2014 l’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva pari al 10% in
luogo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. Tale regime fiscale trova
esclusivo riferimento al settore privato per i titolari di reddito di lavoro dipendente non
superiore a 40.000 euro a lordo delle somme assoggettate in tale anno all’imposta sostitutiva
e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Sono esclusi quindi sia i dipendenti
della PA, sia i titolari di rapporti di lavoro non subordinato, ivi compresi i rapporti produttivi
di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir; ad esempio, i
collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto.
Dal punto di vista dei requisiti oggettivi dell’agevolazione è richiesto che gli emolumenti
agevolati siano erogati in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da organizzazioni in possesso di uno specifico grado di
rappresentatività (RSA o RSU). Sono esclusi dalla possibilità di fruire dell’agevolazione i
premi di produttività spettanti al lavoratore in base a pattuizioni individuali tra il datore di
lavoro e uno o più lavoratori; ovvero previsti da accordi collettivi di lavoro di secondo livello
conclusi con organizzazioni prive del grado di rappresentatività richiesto.
Infine, per la nozione di “retribuzione di produttività” il Ministro del Lavoro adotta una
nozione ampia, che include non solo i caratteristici premi di risultato, rendimento o di
produttività a fronte del conseguimento di determinati risultati, ma anche, più in generale,
gli emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello corrispondenti
all’incremento dell’efficienza e della flessibilità aziendale dovuti a una diversa gestione degli
orari di lavoro osservati in azienda rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro, che
indichi un miglioramento della produttività in senso lato, indipendentemente dalla verifica del
raggiungimento degli obbiettivi. Nella nozione di retribuzione di produttività è, altresì,
considerato l’adozione di un programmazione aziendale che l’introduca almeno una delle
seguenti misure: una distribuzione delle ferie più efficiente, o l’impiego di nuove tecnologie
con tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e di strumenti informatici indispensabili per
lo svolgimento delle attività lavorativi; ovvero, una distribuzione delle ferie che consenta un
utilizzo continuativo delle stesse strutture; od, infine, un programma che permetta un’ampia
fungibilità delle mansioni del personale.
Come in precedenza, anche per le somme erogate nel 2014, il regime di tassazione agevolata
rimane opzionale, con la conseguenza che il datore di lavoro è tenuto ad applicare il regime
ordinario ove ne ravvisi la maggiore convenienza per il lavoratore, ovvero, ove il lavoratore
abbia per iscritto dichiarato di rinunciare al regime agevolato.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 14 maggio scorso ha chiarito che i redditi di
lavoro dipendente assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% non rientrano nel reddito
complessivo dal lavoratore da considerare per la verifica della spettanza del bonus fino a
26.000 euro, introdotto dal c.d. “decreto Renzi” (DL n. 66/14). Tuttavia, tali importi devono
comunque essere sommati ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della capienza
dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro
spettanti.
2. Chiarimenti sulle perdite su crediti – circolare dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 14 del 6 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti sulla
disciplina delle perdite su crediti a seguito delle novità apportate dalla legge di Stabilità
2014 (L. n. 147/2013). A seguito di tali modifiche gli elementi di certezza e precisione idonei
a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diversa dall’assoggettamento alle
procedure concorsuali sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio. Nello
specifico, secondo l’ufficio gli elementi di precisione e certezza ricorrono esclusivamente in
caso di trasferimento sostanziale di tutti i rischi di insolvenza in capo al cessionario. I casi
di cancellazione e quindi deducibilità della perdita sussistono nei casi di forfaiting, datio in
solutum, conferimento del credito, vendita del credito, cartolarizzazione con trasferimento
sostanziale di tutti i rischi del credito.
In base all’art. 1 c. 161 della legge di stabilità 2014, le modifiche introdotte si applicano dal
periodo in corso al 31/12/2013, con effetto già in Unico 2014. Sul punto la citata circolare
precisa che le perdite rilevate a seguito di cancellazioni dal bilancio poste in essere in
periodi d’imposta precedenti non hanno automatica rilevanza fiscale, bensì la loro
deducibilità avviene alla ricorrenza dei requisiti di certezza e precisione a norma dell’art.
101 c. 5 Tuir, prima delle nuove modifiche.
3. Proroga delle agevolazioni per gli autotrasporti – comunicato stampa dell’Agenzia
delle Entrate
Con il comunicato stampa n. 67 del 30 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate ha prorogato le
agevolazioni per gli autotrasportatori, lasciando invariate le relative misure.
In questo senso, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune
in cui ha sede l’impresa è prevista una deduzione forfettaria (art. 66 comma 5) per le spese
non documentate per il periodo d’imposta 2013, pari:
-
a 56,00 euro per i trasporti effettuati all’interno della Regione e delle Regioni
confinanti. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del
Comune spetta una deduzione per un importo pari al 35% di quello spettante per i
medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
-
a 92,00 euro, per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
E’ stato inoltre prorogato il credito d’imposta che consente di recuperare nel 2014 quanto
versato nel 2013 (fino ad un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo) a titolo di
contributo al Servizio Sanitario Nazionale per responsabilità per danni. Il credito può essere
utilizzato in compensazione mediante F24, indicando come codice tributi “6793”.
4. Cause di scioglimento delle S.r.l. – parere del MISE
Con il parere n. 94215 del 19 maggio scorso il Ministero dello Sviluppo Economico precisa che
è legittima la delibera assembleare di nomina dei liquidatori di una S.r.l. avvenuta senza
l’ausilio di un notaio in tutti i casi di scioglimento previsti dall’art. 2484 c.c. in cui i soci non
rappresentino un’espressa volontà di modificare l’atto costitutivo societario. Analogamente
non è obbligatoria la verbalizzazione notarile quando nella nomina siano inserite precisazioni
e particolarizzazioni circa i poteri agli stessi attribuiti, rispetto a quanto ordinariamente
stabilito dalle norme del codice civile.
Di contro, il ricorso al notaio è obbligatorio quando l’assemblea deliberi la messa in
liquidazione volontaria della società ai sensi dell’art. 2484 c. 1 n. 6 c.c..
La Camera di Commercio è competente a riscontrare la rispondenza delle dichiarazioni rese
dagli amministratori alle previsioni di legge. Il Mise precisa poi il contenuto delle
dichiarazioni rese da parte degli amministratori nelle cause di scioglimento da 1 a 5 dell’art.
2484 c.c.. Ad esempio, quanto allo scioglimento dell’ente dovuto ad impossibilità del
conseguimento del suo oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (art. 2484
n. 2 c.c.), occorre che tali circostanze
siano constatate sulla base di elementi
oggettivamente riscontrabili e non con mere dichiarazioni stereotipate, ad esempio indicando
una generica crisi del settore. Inoltre, per la causa di scioglimento dovuta all’impossibilità di
funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea (art. 2484 n. 3 c.c.) non basta una
mera mancanza di attività, ma si richiede che l’inattività dell’assemblea sia tale da impedire
l’ordinaria vita societaria.
5. Criteri di calcolo “ACE” e clausole antiabuso – circolare dell’Agenzia delle
Entrate
Con la circolare n. 12 del 23 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate si sofferma
sull’agevolazione nota come “aiuto alla crescita economica” (ACE). Nel provvedimento indicato
sono offerti una serie di chiarimenti.
In primo luogo, tra i soggetti beneficiari dell’ACE si contano anche i soggetti che hanno
trasferito la loro residenza dall’estero all’Italia, con efficacia solo dal periodo d’imposta in
cui si considerano residenti in Italia e con possibilità in ogni caso di computare tutti gli
incrementi realizzati dal 2011. Tra i beneficiari dell’ACE sono comprese anche le società in
procedura concorsuale, (esempio, amministrazione straordinaria), purchè la stessa sia
diretta non alla liquidazione dell’ente, ma al suo risanamento.
Con riferimento al calcolo del rendimento nozionale, l’Agenzia ritiene che l’utilizzo dell’ACE
ad abbattimento del reddito effettivamente prodotto e ridotto delle eventuali perdite
pregresse sarebbe obbligatorio. Con la conseguenza che la parte non utilizzata non potrebbe
essere riportata ai periodi d’imposta successivi. Lo stesso meccanismo si applica per le
società e gli enti in consolidato fiscale, con la conseguenza che l’eccedenza inizialmente non
trasferita alla fiscal unit, in quanto non trova capienza a livello di gruppo, sarà riportabile nei
periodi successivi dalle singole società. Tuttavia, ove si vi capienza a livello di reddito
complessivo netto di gruppo, le eccedenze riportate ma non trasferite non potranno essere
riportate nei periodi d’imposta successivi da parte delle singole società in consolidato.
Con riferimento alle società di comodo si conferma come, nel caso in cui la base imponibile
sia costituita dal reddito minimo l’ACE possa essere portata a riduzione di tale reddito
minimo.
Inoltre, l’ufficio evidenzia la necessità di ragguagliare l’incremento di capitale ove la società
abbia un periodo d’imposta inferiore all’anno solare.
Con riferimento alle clausole antiabuso (art. 10 del D.M. 14/03/2012), si precisa che le
stesse si attivano solo per i conferimenti eseguiti all’interno dello stesso gruppo di imprese.
Inoltre, l’Ufficio precisa che la disciplina antiabuso non si applica in caso di acquisto di
partecipazioni o aziende da parte di società del gruppo non residenti, mancando in tal caso il
rischio di una proliferazione della base ACE se il cedente è estero e non vi sia indicazione di
un più ampio disegno finalizzato all’eventuale elusione delle norme.
6. Effetto sostitutivo IMU-IRPEF per i fabbricati nello stesso Comune – Circolare
dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n. 11 del 21 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti in merito
all’effetto sostitutivo IMU-IRPEF per l’anno 2013, nonché più nello specifico, in merito alla
questione di fabbricati ubicati nello stesso comune dell’abitazione principale, per i quali la
legge di Stabilità 2014 (ossia L. n. 147/2013) ha previsto il pagamento dell’Irpef nella misura
del 50%.
In conformità con quanto già indicato nella risoluzione n. 41/2014, l’Agenzia precisa che
l’effetto sostitutivo si realizza quando l’IMU è dovuta, cioè, sia nel caso di versamento della
prima e/o della seconda rata, sia in presenza della cosiddetta mini-IMU, ed anche ove l’IMU,
pur giuridicamente dovuta, non sia concretamente versata, ad esempio, per l’operatività di
detrazioni o perché di importo inferiore al minimo.
Per quanto concerne i fabbricati ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune in cui
si trova l’abitazione principale (il cui reddito concorre alla formazione del reddito
complessivo IRPEF nella misura del 50%), l’Agenzia ha precisato che, per definire il concetto
di “abitazione principale” deve farsi riferimento alla nozione di cui all’art. 10 co. 3-bis del
TUIR.
Pertanto:
- il contribuente che abbia la propria residenza effettiva in un immobile detenuto a
titolo di locazione e che, nello stesso Comune, sia proprietario di un’unità immobiliare
a uso abitativo non locata assoggettata all’IMU, non dovrà far concorrere il reddito
di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle
relative addizionali nella misura del 50%;
- il contribuente che dimori abitualmente in un immobile (anche ove si trattasse di un
fabbricato rurale abitativo) posseduto a titolo di proprietà e che, nello stesso
Comune, sia proprietario di un’unità immobiliare a uso abitativo non locata
assoggettata all’IMU, dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa
alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella
misura del 50%.
7. Spese di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto
di mobili – chiarimenti circolare dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare n. 11 del 21 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
merito alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili ed
elettrodomestici ed, infine, alla riqualificazione energetica. Sul punto, si segnalano i
seguenti rilievi:
-
nel caso di familiare, convivente del possessore o detentore dell'immobile,
che abbia sostenuto una parte della spesa di ristrutturazione ma con fattura
e bonifico intestati solo ad un comproprietario, l'Agenzia precisa che
annotando sui documenti la percentuale di spesa, fin dal primo anno di
fruizione del beneficio e senza modificare successivamente tale percentuale,
la detrazione spetta anche ai familiari non indicati nei documenti sopra citati
(così circ. n. 20/2011);
-
nel caso in cui il proprietario al 100% di un immobile non possegga reddito, il
coniuge può detrarre le spese sulle parti condominiali a condizione che sul
documento rilasciato dall'amministratore comprovante il pagamento della
quota millesimale il coniuge convivente indichi i propri estremi anagrafici e
l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese;
-
nell'ipotesi in cui l'indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti
normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in
luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta
a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l'applicazione della
ritenuta d'acconto del 4%, la detrazione può comunque essere riconosciuta,
nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa;
-
il bonus mobili ed elettrodomestici compete anche per l'acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici effettuati all'estero.
8. Chiarimenti su oneri deducibili e detraibili – circolare dell’Agenzia delle Entrate
Sempre nella circ. n. 11 dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio scorso si forniscono ai
contribuenti chiarimenti in materia di oneri detraibili. Nello specifico,
- si ammette la detraibilità IRPEF al 19% delle spese sostenute per visite
nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da
biologi nutrizionisti;
- è negata la detraibilità, quali spese mediche, degli importi pagati per le prestazioni
rese dall'osteopata;
- è negata la possibilità di beneficiare della detrazione del 19% degli interessi passivi
sui mutui ipotecari stipulati per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale, in relazione alla quota del mutuo cointestato afferente al
coniuge a carico;
- è ammessa la detraibilità degli interessi relativi ad un secondo mutuo, acceso in
relazione all'acquisto di un'altra unità immobiliare adiacente a quella già adibita ad
abitazione principale e oggetto di un primo mutuo, se le due unità immobiliari vengono
accorpate e unificate catastalmente, con mantenimento della residenza;
- nel caso di immobili dichiarati inagibili a seguito di un terremoto (in particolare, il
sisma in Abruzzo del 2009), è ammessa la detraibilità degli interessi pagati sui mutui
anche se l'immobile non è più adibito a dimora abituale del contribuente o dei suoi
familiari.
Nell'ambito degli oneri deducibili, viene chiarito che le erogazioni liberali ad una ONLUS,
destinate alle c.d. "adozioni a distanza", possono beneficiare della deduzione nel limite del
10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro
annui (art. 14 del DL n. 35/2005), a condizione che la ONLUS rilasci un'apposita
certificazione.
IMPOSTE INDIRETTE
9. Irrilevante ai fini del pro rata la cessione occasionale di partecipazione da parte
di holding operative – approfondimento Assonime
Nell’approfondimento 1 del 2014 l’Assonime rileva che la cessione di partecipazioni esente ex
art. 10 comma 1 n. 4 del DPR n. 633/72 se effettuata in via occasionale da parte di società
holding operative la cui attività è normalmente imponibile non determina l’applicazione del
pro rata ai fini della detrazione. Di conseguenza, tale operazione, essendo esente, implica
l’indetraibilità “specifica” dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi per realizzarla ex art. 19
comma 2 DPR n. 633/72.
L’Assonime basa le sue conclusioni sulla C.M. n. 328 del 24/12/1997, in cui è stato chiarito
che il pro rata non si applica in caso di effettuazione di operazioni esenti in via occasionale
da parte di soggetto che normalmente svolge attività imponibile Iva. Rilevante è altresì
l’attività propria dell’impresa ed il fatto che non rientrano nel computo del pro rata le
operazioni di cui agli artt. da 1) a 9) dell’art. 10 del DPR n. 633/72, che non formano oggetto
dell’attività propria dell’impresa. In tal senso, l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 41
del 5 aprile 2011 aveva già evidenziato che le operazioni di natura finanziaria, finalizzate al
raggiungimento dell’oggetto sociale, non rientrano nell’attività propria dell’impresa, bensì
sono considerate come strumentali al miglior svolgimento dell’attività esercitata, in quanto
rese a supporto di detta attività e tendenti alla realizzazione economica della medesima.
10. Fatturazione elettronica obbligatoria verso la PA
Dal 6 giugno scorso è diventato obbligatorio l’emissione, la trasmissione e la conservazione di
fatture in formato elettronico (c.d. formato XML) recante firma elettronica qualificata o
digitale per fornitori di beni e servizi alla PA.. L’obbligo in parola prevede, tuttavia, una
tempistica in due tempi: dal 6 giugno scorso l’obbligo scatta subito per i fornitori che hanno
ceduto beni o prestato i loro servizi nei confronti di ministeri e loro articolazioni (per
esempio, carabinieri, vigili del fuoco, polizia di Stato), agenzie fiscali, enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale ed istituti di istruzione statale. Di seguito, il 31 marzo 2015
lo stesso obbligo si estenderà alle restanti pubbliche amministrazioni sia centrali che locali
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, organi costituzionali; nonché Regioni, Provincie e
Comuni, Asl, aziende ospedaliere, Camere di Commercio, industria ed artigianato, Università).
Ai fini di tracciare e permettere il relativo pagamento gli elementi necessari della fattura
elettronica sono: il codice IPA, il codice informativo di gara (CIG), e/o il codice unico di
progetto (CUP).
La fattura elettronica va trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), che esegue i controlli
e provvede poi all’inoltro alle amministrazioni destinatarie, rilasciando una ricevuta di
consegna ad esito positivo o negativo. Da tale momento decorre il termine di 15 gg. per la
conservazione sia per il fornitore che per la PA (così art. 3 comma 2 DM 23/1/2004).
11. Esenti da imposta i trasferimenti immobiliari per l’Expo 2015
- D.L. n.
47/2014
L’art. 13 del decreto “Emergenza abitativa” DL. n. 47/2014 stabilisce che anche oltre il
31/12/2013 gli atti immobiliari realizzati per la partecipazione all’Expo 2015 continueranno a
beneficiare dell’esenzione da imposta di bollo, di registro, nonché ipotecaria e catastale. Il
decreto sopra citato modifica, infatti, l’art. 10 comma 4 del Dlgs n. 23 del 2011, che ha
sancito l’abrogazione di tutte le esenzioni da imposta di registro previste fino al 31/12/2013
per gli atti di trasferimento immobiliare anche da leggi speciali.
ALTRI ARGOMENTI
12. Dal 1 giugno scatta l’obbligo di un libretto unico per caldaie e climatizzatori
Dal 1° giugno 2014 scatta l’obbligo di dotarsi di un libretto unico che comprende sia gli
impianti di riscaldamento di potenza superiore a 10 kW sia di raffreddamento di potenza
superiore a 12 kW, nuovi o già esistenti. In caso di installazione di un impianto nuovo è
l’installatore a dover fornire e compilare il libretto. Per gli impianti già esistenti la
responsabilità è in capo al proprietario o all’occupante dell’immobile e sul tecnico
manutentore per la parte dei dati tecnici. I vecchi libretti rimangono comunque in allegato al
nuovo libretto unico. Sono previsti nuovi moduli di controllo dell’efficienza energetica
rilasciati dal tecnico in sede di ogni intervento di manutenzione ordinaria annuale o controllo
con periodicità variabile da due a quattro anni a seconda dell’impianto, DPR n. 74/2013.
Sono previste a carico del proprietario o dell’occupante dell’immobile sanzioni variabili da
500 a 3.000 euro in caso di irregolarità riscontrate nel corso di controlli sia in caso di
mancata autocertificazione al Comune. Anche il tecnico è esposto al rischio di sanzioni da
1.000 a 6.000 euro per la compilazione dei rapporti di controllo.
13. Pagamento dei tributi tramite i canali telematici delle Camere di Commercio –
comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate
Con il comunicato stampa del 26 maggio scorso n. 65 l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la
possibilità per i contribuenti a partire da giugno di quest’anno di effettuare il versamento
dei tributi mediante F24 anche attraverso i canali telematici presso l’Istituto InfoCamere.
Allo scopo è stato siglato un accordo tra l’amministrazione finanziaria e l’indicato Istituto.
L’obbiettivo perseguito è facilitare gli adempimenti dei contribuenti ed incentivare i
pagamenti ricorrendo a modalità on line, piuttosto che con l’uso del contante. Si ricorda che
il pagamento dei tributi con modello F24 è altresì possibile tramite il sistema bancario, le
Poste e i canali Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.
14. Deducibili dal reddito d’impresa le penali relative alla sosta oltre l’orario pagato
con il ticket – risposta ad interrogazione parlamentare
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-02362 del 20 marzo scorso il Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti ha precisato che le penali relative alla sosta oltre
l’orario pagato con il ticket sono deducibili dal reddito d’impresa, non essendo di fronte ad
una violazione alle norme del Codice della strada, bensì ad un’inadempienza contrattuale
perseguibile da parte dell’ente proprietario o concessionario. Dunque, gli importi corrisposti
sono deducibili dal reddito d’impresa, come inerenti all’attività aziendale.
15. Risposte ai quesiti rivolti dalla stampa specializzata – circolare dell’Agenzia delle
Entrate
Con la circolare n. 10 del 14 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha riportato le risposte
fornite nel corso dell’incontro con la stampa specializzata con riferimento alle novità
fiscali contenute nella L. n. 147 del 27/12/2013 (“Legge di Stabilità 2014”). Al riguardo,
si segnalano i seguenti rilievi:
- in caso di tardivo pagamento dell'IMU, sono deducibili dal reddito d'impresa gli
interessi di mora corrisposti dal contribuente;
- la deducibilità dei canoni di leasing per autovetture assegnate in uso promiscuo ai
dipendenti può avvenire in un periodo di due anni, ossia non inferiore alla metà del
periodo di ammortamento fiscale, anziché del maggior periodo di durata
dell’ammortamento fiscale (4 anni) previsto per le autovetture non assegnate;
- le sopravvenienze passive derivanti dalla perdita totale di cespiti per eventi
calamitosi concorrono alla formazione della base imponibile IRAP;
- la rivalutazione dei beni d'impresa non può rilevare ai soli fini civilistici;
- in tema di redditometro, le medie Istat sono utilizzabili anche per il calcolo delle
spese connesse ad elementi certi (quali le spese per la manutenzione ordinaria degli
immobili, per acqua e condominio e le spese relative all'utilizzo degli autoveicoli);
- in caso di mancata presentazione del contribuente al primo invito a fornire dati e
notizie rilevanti per l'accertamento da redditometro si applica la sanzione di 258,00
euro.
16. Condizioni di inesigibilità del finanziamento soci ex art. 2467 c.c. – sentenza del
Tribunale di Milano
Con la sentenza n. 3621 del 14 marzo scorso il Tribunale di Milano afferma che i presupposti
di postergazione dei finanziamenti soci ex art. 2467 c.c. sono individuati dalla norma in
termini di “eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio” ed “in una
situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Trattasi di situazioni di “rischio”, le quali possono manifestarsi: sia in fase di start-up quando
i soci hanno preferito finanziarla, piuttosto che conferirle capitale di rischio; sia, in seguito,
quando i soci piuttosto che conferire nuovo capitale a fronte di perdite, preferiscano
effettuare finanziamenti, aumentando l’indebitamento e concorrendo con i creditori terzi,
sui quali si trasferisce il rischio d’impresa in situazione di crisi. Secondo il Tribunale di
Milano, quindi, la condizione di inesigibilità di cui all’art. 2467 c.c. può essere eccepita da
parte degli amministratori nei confronti del socio finanziatore quando in presenza di
situazioni di crisi della società non si conferisce nuovo capitale, bensì si assume la veste di
creditori della società, con l’effetto di traslare il rischio d’impresa sugli altri creditori e
proseguendo l’attività sociale in danno di questi ultimi, i quali in condizioni di normalità non
sarebbero disponibili a erogare finanziamenti alla società.
Sezione 2
Scadenziario mese di luglio
1
martedì
IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24 – Versamento e
compensazione
1
martedì
ASSISTENZA FISCALE - Operazioni di conguaglio dei sostituti d'imposta Trattenuta o rimborso dell'imposta risultante dal prospetto di liquidazione
1
martedì
1
martedì
7
lunedì
IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello UNICO ed IRAP - Persone fisiche e
società di persone - Termini di presentazione e di versamento
IVA - Dichiarazione annuale relativa al 2013 (fino al 30 settembre
2014) - Contribuenti che presentano la dichiarazione in forma
autonoma - Presentazione
IVA - Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio
relativi al trasporto pubblico urbano di persone - Emissione della
fattura
8
martedì
ASSISTENZA FISCALE – Trasmissione dei Modelli 730 all’Agenzia
delle Entrate - Comunicazione del risultato contabile
10
giovedì
IMPOSTE SUI REDDITI - Regimi fiscali agevolati per nuove iniziative
- Trasmissione dei dati contabili delle operazioni effettuate
15
martedì
IVA - Fatturazione differita - Emissione della fattura
15
martedì
15
martedì
15
martedì
15
martedì
15
martedì
16
mercoledì
16
mercoledì
16
mercoledì
IVA - Fatturazione differita - Emissione della fattura
IVA - Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o gli scontrini fiscali Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi
IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 300 - Annotazione del documento
riepilogativo
IVA - Imprese della grande distribuzione - Trasmissione telematica
dei corrispettivi giornalieri relativi al mese solare precedente
IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche Associazioni senza scopo di lucro e pro loco - Annotazione delle operazioni
IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalle dichiarazioni
Modello UNICO ed IRAP - Rateizzazione - Titolari di partita IVA
IRES / IRAP - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Versamento
con maggiorazione
IRPEF / IRAP – Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali Persone fisiche e società di persone - Versamento con
maggiorazione
16
CEDOLARE SECCA - Imposta sostitutiva - Versamento con maggiorazione
mercoledì
del saldo e della prima rata d’acconto.
16
mercoledì
16
mercoledì
IVA - Adeguamento agli studi di settore - Versamento con maggiorazione Importo rateizzabile
INPS - Contributo alla gestione separata sui compensi a lavoratori
autonomi - Versamento del saldo e della prima rata d'acconto con
maggiorazione
16
INPS - Contributi dovuti da artigiani e commercianti - Versamento del saldo
mercoledì
e della prima rata d'acconto con maggiorazione
16
IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro
mercoledì
30 giorni dalla scadenza
16
mercoledì
16
mercoledì
IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Versamento
ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di
lavoro dipendente e assimilati - Versamento
16
RITENUTE / ADDIZIONALI / IVA - Enti pubblici - Versamento delle ritenute
mercoledì
alla fonte, delle addizionali e dell’Iva periodica
16
mercoledì
16
mercoledì
IRAP - Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici - Versamento
dell’acconto mensile
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE – c.d. “Tobin Tax” Versamento
16
mercoledì
SCUDO FISCALE - Imposta di bollo speciale annuale - Versamento
16
mercoledì
REDDITI DI CAPITALE - Imposta sostitutiva - Versamento
16
mercoledì
REDDITI DI CAPITALE - Ritenuta d’acconto - Versamento
16
DIVIDENDI - Ritenute alla fonte operate nel trimestre solare precedente -
mercoledì
Versamento
16
IRES / CONSOLIDATO NAZIONALE – Mancato rinnovo dell’opzione -
mercoledì
Comunicazione relativa alle perdite
16
mercoledì
16
mercoledì
16
mercoledì
IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione
IVA - Contribuenti mensili - Mese di giugno 2014 - Versamento
IVA – Dichiarazioni d’intento ricevute - Comunicazione
16
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere
mercoledì
continuativo - Versamento
16
mercoledì
INPS - Contributo alla gestione separata - Versamento
16
mercoledì
21 lunedì
21 lunedì
25
venerdì
ACCISE - Versamento imposta
IVA - Misuratori fiscali - Comunicazione delle operazioni di verifica
effettuate
IVA – Commercio elettronico – Regime speciale – Dichiarazione trimestrale
e versamento
IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali
31
giovedì
SOSTITUTI D'IMPOSTA - Modello 770 semplificato ed ordinario –
Presentazione
31
giovedì
31
giovedì
IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione
Modello UNICO - Rateizzazione - Non titolari di partita IVA
IRES / IRAP - Dichiarazione Modello UNICO e dichiarazione IRAP Adempimenti collegati - Termini di presentazione e di versamento
31
giovedì
IVA - Rimborsi trimestrali - Presentazione domanda di rimborso o di
utilizzazione in compensazione
31
giovedì
IVA - Operazioni con paesi c.d. “black-list” - Presentazione elenchi
31
giovedì
31
giovedì
IVA - Adempimenti di fine mese
IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre
organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 Dichiarazione e versamento
31
giovedì
REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili Versamento imposta
31
giovedì
BOLLO - Assegni circolari – Dichiarazione
31
giovedì
31 giovedì
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - Versamento mensile
ACCISE - Gas naturale - Versamento della rata d’acconto mensile
31
giovedì
ANAGRAFE TRIBUTARIA - Intermediari finanziari - Comunicazione
periodica - Trasmissione telematica
31
giovedì
TOSAP / COSAP - Versamento rata trimestrale
Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.
Scarica

Scarica il documento - studio cts bolla quaglia associati