Genova, 14 giugno 2014 Oggetto: Circolare informativa n. 6/14 Nella seduta della Camera del 18/6 u.s. è stato approvato in via definitiva e convertito in legge il DL n. 66 del 24 aprile 2014, noto come decreto IRPEF-spending review. Tra le principali misure contenute in tale provvedimento si ricordano: - il bonus di 80 euro ai percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilato pari ad un importo fisso annuale di 640 euro fino ad un reddito complessivo di 24.000 euro, decrescente al superamento di tale limite fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a euro 26.000; - l’introduzione, a partire dal 1° ottobre 2014, dell’obbligo di utilizzare il modello F24 on line per i versamenti superiori a 1.000 euro o in presenza di compensazioni; - l’aumento della tassazione dei rendimenti finanziari, soggetti ora ad aliquota del 26%. Sul punto, in sede di conversione del decreto, è stato altresì introdotto in via transitoria un credito d’imposta in favore delle Casse di previdenza private per compensare la maggiore aliquota applicata; nonché si è elevata all’11,5% per l’anno 2014 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria dei fondi pensione; - la reintroduzione della possibilità di pagare l’imposta sostitutiva in tema di rivalutazione dei beni d’impresa in tre rate con scadenze rideterminate al 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre; - la possibilità, concessa ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali entro il 22/6/2013, di ottenere un nuovo piano di rateazione, presentando apposita domanda entro il 31/7 p.v.; - la conferma della riduzione delle aliquote Irap del 10% a partire dal 2014; - le proroghe al versamento della TASI per l’anno 2014, rispettivamente al 16/6 per i Comuni che avevano entro maggio scorso provveduto a deliberare le aliquote e le detrazioni applicabili, e al 16/10 per i Comuni che vi provvederanno entro il 10/9 p.v. ed infine, al 16/12 in un'unica soluzione per i Comuni che non rispettino le precedenti scadenze, applicandosi in tale ipotesi l’aliquota base dell’1 per mille; - le esclusioni all’obbligo di indicare il codice identificativo di gara (CIG) al momento dell’emissione della fattura elettronica verso la PA. Sezione 1: Aggiornamenti in breve IMPOSTE DIRETTE 1. Agevolazione fiscale per la “retribuzione di produttività” per il 2014 2. Chiarimenti sulle perdite sui crediti – circolare dell’Agenzia delle Entrate 3. Proroga delle agevolazioni per gli autotrasporti – comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate 4. Cause di scioglimento delle S.r.l. – parere del MISE 5. Criteri di calcolo “ACE” e clausole antiabuso – circolare dell’Agenzia delle Entrate 6. Effetto sostitutivo IMU-IRPEF per i fabbricati nello stesso Comune – Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7. Spese di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili – chiarimenti circolare dell’Agenzia delle Entrate 8. Chiarimenti su oneri deducibili e detraibili – circolare dell’Agenzia delle Entrate IMPOSTE INDIRETTE 9. Irrilevante ai fini del pro rata la cessione occasionale di partecipazione da parte di holding operative – approfondimento Assonime 10. Fatturazione elettronica obbligatoria verso la PA – D.L. n. 66 del 24/4/2014 11. Esenti da imposta i trasferimenti immobiliari per l’Expo 2015 - D.L. n. 47/2014 ALTRI ARGOMENTI 12. Dal 1 giugno scatta l’obbligo di un libretto unico per caldaie e climatizzatori 13. Pagamento dei tributi tramite i canali telematici delle Camere di Commercio – comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate 14. Deducibili dal reddito d’impresa le penali relative alla sosta oltre l’orario pagato con il ticket – risposta ad interrogazione parlamentare 15. Risposte ai quesiti rivolti dalla stampa specializzata – circolare dell’Agenzia delle Entrate 16. Condizioni di inesigibilità del finanziamento soci ex art. 2467 c.c. – sentenza del Tribunale di Milano Sezione 2 - Scadenzario mese di luglio Sezione 1: Aggiornamenti in breve IMPOSTE DIRETTE 1. Agevolazione fiscale per la “retribuzione di produttività” per il 2014 E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile scorso il DPCM 19.2.2014, il quale, in attuazione della L. n. 228 del 24/12/2012, regola la detassazione delle somme erogate nel 2014 ai lavoratori dipendenti privati in rapporto ad incrementi di produttività sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello, c.d. “retribuzione di produttività”. Rispetto al regime vigente nel 2013, si innalza ora l’importo massimo delle somme detassate, da 2.500 a 3.000 euro, mentre per il resto si conferma il regime di favore già vigente nel 2013 e, dunque, si rinvia espressamente a quanto indicato nel precedente DPCM 22.1.2013. In breve, anche per il 2014 l’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva pari al 10% in luogo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali. Tale regime fiscale trova esclusivo riferimento al settore privato per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro a lordo delle somme assoggettate in tale anno all’imposta sostitutiva e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Sono esclusi quindi sia i dipendenti della PA, sia i titolari di rapporti di lavoro non subordinato, ivi compresi i rapporti produttivi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir; ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto. Dal punto di vista dei requisiti oggettivi dell’agevolazione è richiesto che gli emolumenti agevolati siano erogati in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da organizzazioni in possesso di uno specifico grado di rappresentatività (RSA o RSU). Sono esclusi dalla possibilità di fruire dell’agevolazione i premi di produttività spettanti al lavoratore in base a pattuizioni individuali tra il datore di lavoro e uno o più lavoratori; ovvero previsti da accordi collettivi di lavoro di secondo livello conclusi con organizzazioni prive del grado di rappresentatività richiesto. Infine, per la nozione di “retribuzione di produttività” il Ministro del Lavoro adotta una nozione ampia, che include non solo i caratteristici premi di risultato, rendimento o di produttività a fronte del conseguimento di determinati risultati, ma anche, più in generale, gli emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello corrispondenti all’incremento dell’efficienza e della flessibilità aziendale dovuti a una diversa gestione degli orari di lavoro osservati in azienda rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro, che indichi un miglioramento della produttività in senso lato, indipendentemente dalla verifica del raggiungimento degli obbiettivi. Nella nozione di retribuzione di produttività è, altresì, considerato l’adozione di un programmazione aziendale che l’introduca almeno una delle seguenti misure: una distribuzione delle ferie più efficiente, o l’impiego di nuove tecnologie con tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e di strumenti informatici indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorativi; ovvero, una distribuzione delle ferie che consenta un utilizzo continuativo delle stesse strutture; od, infine, un programma che permetta un’ampia fungibilità delle mansioni del personale. Come in precedenza, anche per le somme erogate nel 2014, il regime di tassazione agevolata rimane opzionale, con la conseguenza che il datore di lavoro è tenuto ad applicare il regime ordinario ove ne ravvisi la maggiore convenienza per il lavoratore, ovvero, ove il lavoratore abbia per iscritto dichiarato di rinunciare al regime agevolato. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 14 maggio scorso ha chiarito che i redditi di lavoro dipendente assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% non rientrano nel reddito complessivo dal lavoratore da considerare per la verifica della spettanza del bonus fino a 26.000 euro, introdotto dal c.d. “decreto Renzi” (DL n. 66/14). Tuttavia, tali importi devono comunque essere sommati ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti. 2. Chiarimenti sulle perdite su crediti – circolare dell’Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 14 del 6 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti sulla disciplina delle perdite su crediti a seguito delle novità apportate dalla legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013). A seguito di tali modifiche gli elementi di certezza e precisione idonei a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diversa dall’assoggettamento alle procedure concorsuali sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio. Nello specifico, secondo l’ufficio gli elementi di precisione e certezza ricorrono esclusivamente in caso di trasferimento sostanziale di tutti i rischi di insolvenza in capo al cessionario. I casi di cancellazione e quindi deducibilità della perdita sussistono nei casi di forfaiting, datio in solutum, conferimento del credito, vendita del credito, cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito. In base all’art. 1 c. 161 della legge di stabilità 2014, le modifiche introdotte si applicano dal periodo in corso al 31/12/2013, con effetto già in Unico 2014. Sul punto la citata circolare precisa che le perdite rilevate a seguito di cancellazioni dal bilancio poste in essere in periodi d’imposta precedenti non hanno automatica rilevanza fiscale, bensì la loro deducibilità avviene alla ricorrenza dei requisiti di certezza e precisione a norma dell’art. 101 c. 5 Tuir, prima delle nuove modifiche. 3. Proroga delle agevolazioni per gli autotrasporti – comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate Con il comunicato stampa n. 67 del 30 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate ha prorogato le agevolazioni per gli autotrasportatori, lasciando invariate le relative misure. In questo senso, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa è prevista una deduzione forfettaria (art. 66 comma 5) per le spese non documentate per il periodo d’imposta 2013, pari: - a 56,00 euro per i trasporti effettuati all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune spetta una deduzione per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti; - a 92,00 euro, per i trasporti effettuati oltre tale ambito. E’ stato inoltre prorogato il credito d’imposta che consente di recuperare nel 2014 quanto versato nel 2013 (fino ad un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo) a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale per responsabilità per danni. Il credito può essere utilizzato in compensazione mediante F24, indicando come codice tributi “6793”. 4. Cause di scioglimento delle S.r.l. – parere del MISE Con il parere n. 94215 del 19 maggio scorso il Ministero dello Sviluppo Economico precisa che è legittima la delibera assembleare di nomina dei liquidatori di una S.r.l. avvenuta senza l’ausilio di un notaio in tutti i casi di scioglimento previsti dall’art. 2484 c.c. in cui i soci non rappresentino un’espressa volontà di modificare l’atto costitutivo societario. Analogamente non è obbligatoria la verbalizzazione notarile quando nella nomina siano inserite precisazioni e particolarizzazioni circa i poteri agli stessi attribuiti, rispetto a quanto ordinariamente stabilito dalle norme del codice civile. Di contro, il ricorso al notaio è obbligatorio quando l’assemblea deliberi la messa in liquidazione volontaria della società ai sensi dell’art. 2484 c. 1 n. 6 c.c.. La Camera di Commercio è competente a riscontrare la rispondenza delle dichiarazioni rese dagli amministratori alle previsioni di legge. Il Mise precisa poi il contenuto delle dichiarazioni rese da parte degli amministratori nelle cause di scioglimento da 1 a 5 dell’art. 2484 c.c.. Ad esempio, quanto allo scioglimento dell’ente dovuto ad impossibilità del conseguimento del suo oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (art. 2484 n. 2 c.c.), occorre che tali circostanze siano constatate sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili e non con mere dichiarazioni stereotipate, ad esempio indicando una generica crisi del settore. Inoltre, per la causa di scioglimento dovuta all’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea (art. 2484 n. 3 c.c.) non basta una mera mancanza di attività, ma si richiede che l’inattività dell’assemblea sia tale da impedire l’ordinaria vita societaria. 5. Criteri di calcolo “ACE” e clausole antiabuso – circolare dell’Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 12 del 23 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate si sofferma sull’agevolazione nota come “aiuto alla crescita economica” (ACE). Nel provvedimento indicato sono offerti una serie di chiarimenti. In primo luogo, tra i soggetti beneficiari dell’ACE si contano anche i soggetti che hanno trasferito la loro residenza dall’estero all’Italia, con efficacia solo dal periodo d’imposta in cui si considerano residenti in Italia e con possibilità in ogni caso di computare tutti gli incrementi realizzati dal 2011. Tra i beneficiari dell’ACE sono comprese anche le società in procedura concorsuale, (esempio, amministrazione straordinaria), purchè la stessa sia diretta non alla liquidazione dell’ente, ma al suo risanamento. Con riferimento al calcolo del rendimento nozionale, l’Agenzia ritiene che l’utilizzo dell’ACE ad abbattimento del reddito effettivamente prodotto e ridotto delle eventuali perdite pregresse sarebbe obbligatorio. Con la conseguenza che la parte non utilizzata non potrebbe essere riportata ai periodi d’imposta successivi. Lo stesso meccanismo si applica per le società e gli enti in consolidato fiscale, con la conseguenza che l’eccedenza inizialmente non trasferita alla fiscal unit, in quanto non trova capienza a livello di gruppo, sarà riportabile nei periodi successivi dalle singole società. Tuttavia, ove si vi capienza a livello di reddito complessivo netto di gruppo, le eccedenze riportate ma non trasferite non potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi da parte delle singole società in consolidato. Con riferimento alle società di comodo si conferma come, nel caso in cui la base imponibile sia costituita dal reddito minimo l’ACE possa essere portata a riduzione di tale reddito minimo. Inoltre, l’ufficio evidenzia la necessità di ragguagliare l’incremento di capitale ove la società abbia un periodo d’imposta inferiore all’anno solare. Con riferimento alle clausole antiabuso (art. 10 del D.M. 14/03/2012), si precisa che le stesse si attivano solo per i conferimenti eseguiti all’interno dello stesso gruppo di imprese. Inoltre, l’Ufficio precisa che la disciplina antiabuso non si applica in caso di acquisto di partecipazioni o aziende da parte di società del gruppo non residenti, mancando in tal caso il rischio di una proliferazione della base ACE se il cedente è estero e non vi sia indicazione di un più ampio disegno finalizzato all’eventuale elusione delle norme. 6. Effetto sostitutivo IMU-IRPEF per i fabbricati nello stesso Comune – Circolare dell’Agenzia delle Entrate Con la Circolare n. 11 del 21 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti in merito all’effetto sostitutivo IMU-IRPEF per l’anno 2013, nonché più nello specifico, in merito alla questione di fabbricati ubicati nello stesso comune dell’abitazione principale, per i quali la legge di Stabilità 2014 (ossia L. n. 147/2013) ha previsto il pagamento dell’Irpef nella misura del 50%. In conformità con quanto già indicato nella risoluzione n. 41/2014, l’Agenzia precisa che l’effetto sostitutivo si realizza quando l’IMU è dovuta, cioè, sia nel caso di versamento della prima e/o della seconda rata, sia in presenza della cosiddetta mini-IMU, ed anche ove l’IMU, pur giuridicamente dovuta, non sia concretamente versata, ad esempio, per l’operatività di detrazioni o perché di importo inferiore al minimo. Per quanto concerne i fabbricati ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale (il cui reddito concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50%), l’Agenzia ha precisato che, per definire il concetto di “abitazione principale” deve farsi riferimento alla nozione di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR. Pertanto: - il contribuente che abbia la propria residenza effettiva in un immobile detenuto a titolo di locazione e che, nello stesso Comune, sia proprietario di un’unità immobiliare a uso abitativo non locata assoggettata all’IMU, non dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%; - il contribuente che dimori abitualmente in un immobile (anche ove si trattasse di un fabbricato rurale abitativo) posseduto a titolo di proprietà e che, nello stesso Comune, sia proprietario di un’unità immobiliare a uso abitativo non locata assoggettata all’IMU, dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%. 7. Spese di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili – chiarimenti circolare dell’Agenzia delle Entrate Con la Circolare n. 11 del 21 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili ed elettrodomestici ed, infine, alla riqualificazione energetica. Sul punto, si segnalano i seguenti rilievi: - nel caso di familiare, convivente del possessore o detentore dell'immobile, che abbia sostenuto una parte della spesa di ristrutturazione ma con fattura e bonifico intestati solo ad un comproprietario, l'Agenzia precisa che annotando sui documenti la percentuale di spesa, fin dal primo anno di fruizione del beneficio e senza modificare successivamente tale percentuale, la detrazione spetta anche ai familiari non indicati nei documenti sopra citati (così circ. n. 20/2011); - nel caso in cui il proprietario al 100% di un immobile non possegga reddito, il coniuge può detrarre le spese sulle parti condominiali a condizione che sul documento rilasciato dall'amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale il coniuge convivente indichi i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese; - nell'ipotesi in cui l'indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, la detrazione può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa; - il bonus mobili ed elettrodomestici compete anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici effettuati all'estero. 8. Chiarimenti su oneri deducibili e detraibili – circolare dell’Agenzia delle Entrate Sempre nella circ. n. 11 dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio scorso si forniscono ai contribuenti chiarimenti in materia di oneri detraibili. Nello specifico, - si ammette la detraibilità IRPEF al 19% delle spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi nutrizionisti; - è negata la detraibilità, quali spese mediche, degli importi pagati per le prestazioni rese dall'osteopata; - è negata la possibilità di beneficiare della detrazione del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari stipulati per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, in relazione alla quota del mutuo cointestato afferente al coniuge a carico; - è ammessa la detraibilità degli interessi relativi ad un secondo mutuo, acceso in relazione all'acquisto di un'altra unità immobiliare adiacente a quella già adibita ad abitazione principale e oggetto di un primo mutuo, se le due unità immobiliari vengono accorpate e unificate catastalmente, con mantenimento della residenza; - nel caso di immobili dichiarati inagibili a seguito di un terremoto (in particolare, il sisma in Abruzzo del 2009), è ammessa la detraibilità degli interessi pagati sui mutui anche se l'immobile non è più adibito a dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari. Nell'ambito degli oneri deducibili, viene chiarito che le erogazioni liberali ad una ONLUS, destinate alle c.d. "adozioni a distanza", possono beneficiare della deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 del DL n. 35/2005), a condizione che la ONLUS rilasci un'apposita certificazione. IMPOSTE INDIRETTE 9. Irrilevante ai fini del pro rata la cessione occasionale di partecipazione da parte di holding operative – approfondimento Assonime Nell’approfondimento 1 del 2014 l’Assonime rileva che la cessione di partecipazioni esente ex art. 10 comma 1 n. 4 del DPR n. 633/72 se effettuata in via occasionale da parte di società holding operative la cui attività è normalmente imponibile non determina l’applicazione del pro rata ai fini della detrazione. Di conseguenza, tale operazione, essendo esente, implica l’indetraibilità “specifica” dell’Iva sugli acquisti di beni e servizi per realizzarla ex art. 19 comma 2 DPR n. 633/72. L’Assonime basa le sue conclusioni sulla C.M. n. 328 del 24/12/1997, in cui è stato chiarito che il pro rata non si applica in caso di effettuazione di operazioni esenti in via occasionale da parte di soggetto che normalmente svolge attività imponibile Iva. Rilevante è altresì l’attività propria dell’impresa ed il fatto che non rientrano nel computo del pro rata le operazioni di cui agli artt. da 1) a 9) dell’art. 10 del DPR n. 633/72, che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa. In tal senso, l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 41 del 5 aprile 2011 aveva già evidenziato che le operazioni di natura finanziaria, finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale, non rientrano nell’attività propria dell’impresa, bensì sono considerate come strumentali al miglior svolgimento dell’attività esercitata, in quanto rese a supporto di detta attività e tendenti alla realizzazione economica della medesima. 10. Fatturazione elettronica obbligatoria verso la PA Dal 6 giugno scorso è diventato obbligatorio l’emissione, la trasmissione e la conservazione di fatture in formato elettronico (c.d. formato XML) recante firma elettronica qualificata o digitale per fornitori di beni e servizi alla PA.. L’obbligo in parola prevede, tuttavia, una tempistica in due tempi: dal 6 giugno scorso l’obbligo scatta subito per i fornitori che hanno ceduto beni o prestato i loro servizi nei confronti di ministeri e loro articolazioni (per esempio, carabinieri, vigili del fuoco, polizia di Stato), agenzie fiscali, enti nazionali di previdenza e assistenza sociale ed istituti di istruzione statale. Di seguito, il 31 marzo 2015 lo stesso obbligo si estenderà alle restanti pubbliche amministrazioni sia centrali che locali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, organi costituzionali; nonché Regioni, Provincie e Comuni, Asl, aziende ospedaliere, Camere di Commercio, industria ed artigianato, Università). Ai fini di tracciare e permettere il relativo pagamento gli elementi necessari della fattura elettronica sono: il codice IPA, il codice informativo di gara (CIG), e/o il codice unico di progetto (CUP). La fattura elettronica va trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), che esegue i controlli e provvede poi all’inoltro alle amministrazioni destinatarie, rilasciando una ricevuta di consegna ad esito positivo o negativo. Da tale momento decorre il termine di 15 gg. per la conservazione sia per il fornitore che per la PA (così art. 3 comma 2 DM 23/1/2004). 11. Esenti da imposta i trasferimenti immobiliari per l’Expo 2015 - D.L. n. 47/2014 L’art. 13 del decreto “Emergenza abitativa” DL. n. 47/2014 stabilisce che anche oltre il 31/12/2013 gli atti immobiliari realizzati per la partecipazione all’Expo 2015 continueranno a beneficiare dell’esenzione da imposta di bollo, di registro, nonché ipotecaria e catastale. Il decreto sopra citato modifica, infatti, l’art. 10 comma 4 del Dlgs n. 23 del 2011, che ha sancito l’abrogazione di tutte le esenzioni da imposta di registro previste fino al 31/12/2013 per gli atti di trasferimento immobiliare anche da leggi speciali. ALTRI ARGOMENTI 12. Dal 1 giugno scatta l’obbligo di un libretto unico per caldaie e climatizzatori Dal 1° giugno 2014 scatta l’obbligo di dotarsi di un libretto unico che comprende sia gli impianti di riscaldamento di potenza superiore a 10 kW sia di raffreddamento di potenza superiore a 12 kW, nuovi o già esistenti. In caso di installazione di un impianto nuovo è l’installatore a dover fornire e compilare il libretto. Per gli impianti già esistenti la responsabilità è in capo al proprietario o all’occupante dell’immobile e sul tecnico manutentore per la parte dei dati tecnici. I vecchi libretti rimangono comunque in allegato al nuovo libretto unico. Sono previsti nuovi moduli di controllo dell’efficienza energetica rilasciati dal tecnico in sede di ogni intervento di manutenzione ordinaria annuale o controllo con periodicità variabile da due a quattro anni a seconda dell’impianto, DPR n. 74/2013. Sono previste a carico del proprietario o dell’occupante dell’immobile sanzioni variabili da 500 a 3.000 euro in caso di irregolarità riscontrate nel corso di controlli sia in caso di mancata autocertificazione al Comune. Anche il tecnico è esposto al rischio di sanzioni da 1.000 a 6.000 euro per la compilazione dei rapporti di controllo. 13. Pagamento dei tributi tramite i canali telematici delle Camere di Commercio – comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate Con il comunicato stampa del 26 maggio scorso n. 65 l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la possibilità per i contribuenti a partire da giugno di quest’anno di effettuare il versamento dei tributi mediante F24 anche attraverso i canali telematici presso l’Istituto InfoCamere. Allo scopo è stato siglato un accordo tra l’amministrazione finanziaria e l’indicato Istituto. L’obbiettivo perseguito è facilitare gli adempimenti dei contribuenti ed incentivare i pagamenti ricorrendo a modalità on line, piuttosto che con l’uso del contante. Si ricorda che il pagamento dei tributi con modello F24 è altresì possibile tramite il sistema bancario, le Poste e i canali Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. 14. Deducibili dal reddito d’impresa le penali relative alla sosta oltre l’orario pagato con il ticket – risposta ad interrogazione parlamentare Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-02362 del 20 marzo scorso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha precisato che le penali relative alla sosta oltre l’orario pagato con il ticket sono deducibili dal reddito d’impresa, non essendo di fronte ad una violazione alle norme del Codice della strada, bensì ad un’inadempienza contrattuale perseguibile da parte dell’ente proprietario o concessionario. Dunque, gli importi corrisposti sono deducibili dal reddito d’impresa, come inerenti all’attività aziendale. 15. Risposte ai quesiti rivolti dalla stampa specializzata – circolare dell’Agenzia delle Entrate Con la circolare n. 10 del 14 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha riportato le risposte fornite nel corso dell’incontro con la stampa specializzata con riferimento alle novità fiscali contenute nella L. n. 147 del 27/12/2013 (“Legge di Stabilità 2014”). Al riguardo, si segnalano i seguenti rilievi: - in caso di tardivo pagamento dell'IMU, sono deducibili dal reddito d'impresa gli interessi di mora corrisposti dal contribuente; - la deducibilità dei canoni di leasing per autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti può avvenire in un periodo di due anni, ossia non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale, anziché del maggior periodo di durata dell’ammortamento fiscale (4 anni) previsto per le autovetture non assegnate; - le sopravvenienze passive derivanti dalla perdita totale di cespiti per eventi calamitosi concorrono alla formazione della base imponibile IRAP; - la rivalutazione dei beni d'impresa non può rilevare ai soli fini civilistici; - in tema di redditometro, le medie Istat sono utilizzabili anche per il calcolo delle spese connesse ad elementi certi (quali le spese per la manutenzione ordinaria degli immobili, per acqua e condominio e le spese relative all'utilizzo degli autoveicoli); - in caso di mancata presentazione del contribuente al primo invito a fornire dati e notizie rilevanti per l'accertamento da redditometro si applica la sanzione di 258,00 euro. 16. Condizioni di inesigibilità del finanziamento soci ex art. 2467 c.c. – sentenza del Tribunale di Milano Con la sentenza n. 3621 del 14 marzo scorso il Tribunale di Milano afferma che i presupposti di postergazione dei finanziamenti soci ex art. 2467 c.c. sono individuati dalla norma in termini di “eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio” ed “in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. Trattasi di situazioni di “rischio”, le quali possono manifestarsi: sia in fase di start-up quando i soci hanno preferito finanziarla, piuttosto che conferirle capitale di rischio; sia, in seguito, quando i soci piuttosto che conferire nuovo capitale a fronte di perdite, preferiscano effettuare finanziamenti, aumentando l’indebitamento e concorrendo con i creditori terzi, sui quali si trasferisce il rischio d’impresa in situazione di crisi. Secondo il Tribunale di Milano, quindi, la condizione di inesigibilità di cui all’art. 2467 c.c. può essere eccepita da parte degli amministratori nei confronti del socio finanziatore quando in presenza di situazioni di crisi della società non si conferisce nuovo capitale, bensì si assume la veste di creditori della società, con l’effetto di traslare il rischio d’impresa sugli altri creditori e proseguendo l’attività sociale in danno di questi ultimi, i quali in condizioni di normalità non sarebbero disponibili a erogare finanziamenti alla società. Sezione 2 Scadenziario mese di luglio 1 martedì IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24 – Versamento e compensazione 1 martedì ASSISTENZA FISCALE - Operazioni di conguaglio dei sostituti d'imposta Trattenuta o rimborso dell'imposta risultante dal prospetto di liquidazione 1 martedì 1 martedì 7 lunedì IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello UNICO ed IRAP - Persone fisiche e società di persone - Termini di presentazione e di versamento IVA - Dichiarazione annuale relativa al 2013 (fino al 30 settembre 2014) - Contribuenti che presentano la dichiarazione in forma autonoma - Presentazione IVA - Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone - Emissione della fattura 8 martedì ASSISTENZA FISCALE – Trasmissione dei Modelli 730 all’Agenzia delle Entrate - Comunicazione del risultato contabile 10 giovedì IMPOSTE SUI REDDITI - Regimi fiscali agevolati per nuove iniziative - Trasmissione dei dati contabili delle operazioni effettuate 15 martedì IVA - Fatturazione differita - Emissione della fattura 15 martedì 15 martedì 15 martedì 15 martedì 15 martedì 16 mercoledì 16 mercoledì 16 mercoledì IVA - Fatturazione differita - Emissione della fattura IVA - Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o gli scontrini fiscali Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 300 - Annotazione del documento riepilogativo IVA - Imprese della grande distribuzione - Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi al mese solare precedente IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche Associazioni senza scopo di lucro e pro loco - Annotazione delle operazioni IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalle dichiarazioni Modello UNICO ed IRAP - Rateizzazione - Titolari di partita IVA IRES / IRAP - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Versamento con maggiorazione IRPEF / IRAP – Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali Persone fisiche e società di persone - Versamento con maggiorazione 16 CEDOLARE SECCA - Imposta sostitutiva - Versamento con maggiorazione mercoledì del saldo e della prima rata d’acconto. 16 mercoledì 16 mercoledì IVA - Adeguamento agli studi di settore - Versamento con maggiorazione Importo rateizzabile INPS - Contributo alla gestione separata sui compensi a lavoratori autonomi - Versamento del saldo e della prima rata d'acconto con maggiorazione 16 INPS - Contributi dovuti da artigiani e commercianti - Versamento del saldo mercoledì e della prima rata d'acconto con maggiorazione 16 IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro mercoledì 30 giorni dalla scadenza 16 mercoledì 16 mercoledì IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Versamento ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento 16 RITENUTE / ADDIZIONALI / IVA - Enti pubblici - Versamento delle ritenute mercoledì alla fonte, delle addizionali e dell’Iva periodica 16 mercoledì 16 mercoledì IRAP - Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici - Versamento dell’acconto mensile IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE – c.d. “Tobin Tax” Versamento 16 mercoledì SCUDO FISCALE - Imposta di bollo speciale annuale - Versamento 16 mercoledì REDDITI DI CAPITALE - Imposta sostitutiva - Versamento 16 mercoledì REDDITI DI CAPITALE - Ritenuta d’acconto - Versamento 16 DIVIDENDI - Ritenute alla fonte operate nel trimestre solare precedente - mercoledì Versamento 16 IRES / CONSOLIDATO NAZIONALE – Mancato rinnovo dell’opzione - mercoledì Comunicazione relativa alle perdite 16 mercoledì 16 mercoledì 16 mercoledì IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione IVA - Contribuenti mensili - Mese di giugno 2014 - Versamento IVA – Dichiarazioni d’intento ricevute - Comunicazione 16 IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere mercoledì continuativo - Versamento 16 mercoledì INPS - Contributo alla gestione separata - Versamento 16 mercoledì 21 lunedì 21 lunedì 25 venerdì ACCISE - Versamento imposta IVA - Misuratori fiscali - Comunicazione delle operazioni di verifica effettuate IVA – Commercio elettronico – Regime speciale – Dichiarazione trimestrale e versamento IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali 31 giovedì SOSTITUTI D'IMPOSTA - Modello 770 semplificato ed ordinario – Presentazione 31 giovedì 31 giovedì IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO - Rateizzazione - Non titolari di partita IVA IRES / IRAP - Dichiarazione Modello UNICO e dichiarazione IRAP Adempimenti collegati - Termini di presentazione e di versamento 31 giovedì IVA - Rimborsi trimestrali - Presentazione domanda di rimborso o di utilizzazione in compensazione 31 giovedì IVA - Operazioni con paesi c.d. “black-list” - Presentazione elenchi 31 giovedì 31 giovedì IVA - Adempimenti di fine mese IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 Dichiarazione e versamento 31 giovedì REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili Versamento imposta 31 giovedì BOLLO - Assegni circolari – Dichiarazione 31 giovedì 31 giovedì IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - Versamento mensile ACCISE - Gas naturale - Versamento della rata d’acconto mensile 31 giovedì ANAGRAFE TRIBUTARIA - Intermediari finanziari - Comunicazione periodica - Trasmissione telematica 31 giovedì TOSAP / COSAP - Versamento rata trimestrale Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.