PROCESSO CIVILE TELEMATICO
OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO IN CORTE DI APPELLO
e
DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83
Cari colleghi,
sabato 27 giugno 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il
decreto legge in pari data n.83, il quale introduce rilevanti modifiche alla
normativa fallimentare e, in particolare, al regime delle procedure concorsuali,
alle procedure esecutive e all’organizzazione amministrativa degli uffici
giudiziari. Il provvedimento contiene una norma che introduce anche alcune
novità attinenti il processo civile telematico.
In particolare è stato introdotto l’art.16-bis, comma 1-bis, DL 179/2012 il quale
prevede:
“1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di
volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal
30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre
ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del
primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in
comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui
si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con tali modalità.”
La norma introduce la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi
(iscrizione a ruolo), del primo atto difensivo e dei documenti ivi eventualmente
allegati, sia avanti i Tribunali che le Corti d’Appello. Mentre per i Tribunali la
norma è di immediata applicazione, essendo entrata in vigore nel giorno della
pubblicazione del decreto, per le Corti d’Appello la facoltà di deposito
telematico di atti introduttivi e prime difese entrerà in vigore domani 30 giugno
2015, contemporaneamente all’entrata vigore dell’obbligo di deposito
telematico degli atti depositati dai “difensori delle parti già costituite”, sancito
dal medesimo art. 16-bis DL 179/2012 al comma 2 (tavola sinottica).
Quindi nei “procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione”, a
decorrere da domani, obbligo e facoltà di deposito telematico saranno identici
sia avanti il Tribunale che alla Corte di Appello.
Facoltà di deposito telematico
Obbligo di deposito telematico
Tribunale
Atti introduttivi - Prime difese
Atti del difensore della parte già costituita
Corte d’Appello
Atti introduttivi - Prime difese
Atti del difensore della parte già costituita
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Il DL 83/2015 introduce all’art.16-decies DL 179/2012 anche l’obbligo di
attestazione di conformità all’originale da parte dell’avvocato degli atti
notificati tradizionalmente a mani o per posta, anche ai sensi della L 53/94,
qualora ne debba essere depositata telematicamente la copia informatica.
La norma è così congegnata:
“Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle
copie degli atti notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si
avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente, il consulente tecnico, il professionista
delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando
depositano con modalità telematiche la copia informatica,
anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico
e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale
giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53,
attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia
munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale
dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o
all'ufficio postale per la notificazione.”
Merita sottolineare che la norma, mediante l’utilizzo del verbo “attestano”,
pone un obbligo di procedere all’attestazione, così che chi debba depositare
telematicamente un atto di chiamata di terzo, una comparsa o una memoria
contenenti domande nei confronti di una parte contumace e, comunque, un
qualsiasi atto notificato tradizionalmente, dovrà procedervi apponendo
l’attestazione fin da oggi. Finora, infatti, in casi analoghi ci si limitava al
deposito di una copia informatica priva di attestazione.
• • •
L’ultima norma introdotta è l’art.16-undecies DL 179/2012 il quale regola le
modalità di attestazione:
“Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) - 1.
Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e
dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53,
si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è
apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato,
che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia
informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo
documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità
può alternativamente essere apposta su un documento
informatico separato e contenente l'indicazione dei dati
essenziali per individuare univocamente la copia a cui si
riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di
posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è
depositata telematicamente. Se la copia informatica è
destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita
nella relazione di notificazione.”
La norma, oltre a chiarire che l’attestazione quando va apposta su di una copia
analogica (= di carta) deve essere apposta “in calce o a margine della copia o su
foglio separato”, il che pareva abbastanza ovvio e, forse, non necessitava di un
intervento normativo, aveva probabilmente lo scopo di superare le incertezze e
le complicazioni introdotte con la pubblicazione del DPCM 13.11.2014.
Ad una prima lettura però l’obiettivo non pare essere stato raggiunto.
Se il comma 2 non desta rilievi, il comma 3 impone che l’attestazione di
conformità, se effettuata in un documento separato, debba contenere
“l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si
riferisce”. Sennonché, trattandosi necessariamente di una copia informatica e,
quindi, di un file informatico e pretendendosi una sua individuazione univoca,
parrebbe ragionevole rilevare che l’unico elemento univoco che può
individuare un file informatico è la famigerata impronta (hash), di cui abbiamo
già scritto nella circolare 9.3.2015. Per tal via la norma introdotta parrebbe
inutile nell’ottica di semplificare la vita all’avvocato “attestatore”.
In attesa di una riformulazione della norma, ovvero di un chiarimento su cosa il
legislatore intenda per “dati essenziali” e individuazione “univoca”, si
suggerisce di procedere in tutti i casi di attestazione effettuata su documento
separato con le modalità finora adottate e, quindi, con l’inserimento
dell’impronta (hash) delle copie informatiche delle quali si attesta la
conformità.
Un cordiale saluto.
Brescia, 29 giugno 2015
Il referente per l'Informatica
avv. Giovanni Rocchi
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