PROCESSO CIVILE TELEMATICO OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO IN CORTE DI APPELLO e DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 Cari colleghi, sabato 27 giugno 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge in pari data n.83, il quale introduce rilevanti modifiche alla normativa fallimentare e, in particolare, al regime delle procedure concorsuali, alle procedure esecutive e all’organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari. Il provvedimento contiene una norma che introduce anche alcune novità attinenti il processo civile telematico. In particolare è stato introdotto l’art.16-bis, comma 1-bis, DL 179/2012 il quale prevede: “1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.” La norma introduce la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi (iscrizione a ruolo), del primo atto difensivo e dei documenti ivi eventualmente allegati, sia avanti i Tribunali che le Corti d’Appello. Mentre per i Tribunali la norma è di immediata applicazione, essendo entrata in vigore nel giorno della pubblicazione del decreto, per le Corti d’Appello la facoltà di deposito telematico di atti introduttivi e prime difese entrerà in vigore domani 30 giugno 2015, contemporaneamente all’entrata vigore dell’obbligo di deposito telematico degli atti depositati dai “difensori delle parti già costituite”, sancito dal medesimo art. 16-bis DL 179/2012 al comma 2 (tavola sinottica). Quindi nei “procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione”, a decorrere da domani, obbligo e facoltà di deposito telematico saranno identici sia avanti il Tribunale che alla Corte di Appello. Facoltà di deposito telematico Obbligo di deposito telematico Tribunale Atti introduttivi - Prime difese Atti del difensore della parte già costituita Corte d’Appello Atti introduttivi - Prime difese Atti del difensore della parte già costituita • • • Il DL 83/2015 introduce all’art.16-decies DL 179/2012 anche l’obbligo di attestazione di conformità all’originale da parte dell’avvocato degli atti notificati tradizionalmente a mani o per posta, anche ai sensi della L 53/94, qualora ne debba essere depositata telematicamente la copia informatica. La norma è così congegnata: “Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.” Merita sottolineare che la norma, mediante l’utilizzo del verbo “attestano”, pone un obbligo di procedere all’attestazione, così che chi debba depositare telematicamente un atto di chiamata di terzo, una comparsa o una memoria contenenti domande nei confronti di una parte contumace e, comunque, un qualsiasi atto notificato tradizionalmente, dovrà procedervi apponendo l’attestazione fin da oggi. Finora, infatti, in casi analoghi ci si limitava al deposito di una copia informatica priva di attestazione. • • • L’ultima norma introdotta è l’art.16-undecies DL 179/2012 il quale regola le modalità di attestazione: “Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) - 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.” La norma, oltre a chiarire che l’attestazione quando va apposta su di una copia analogica (= di carta) deve essere apposta “in calce o a margine della copia o su foglio separato”, il che pareva abbastanza ovvio e, forse, non necessitava di un intervento normativo, aveva probabilmente lo scopo di superare le incertezze e le complicazioni introdotte con la pubblicazione del DPCM 13.11.2014. Ad una prima lettura però l’obiettivo non pare essere stato raggiunto. Se il comma 2 non desta rilievi, il comma 3 impone che l’attestazione di conformità, se effettuata in un documento separato, debba contenere “l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce”. Sennonché, trattandosi necessariamente di una copia informatica e, quindi, di un file informatico e pretendendosi una sua individuazione univoca, parrebbe ragionevole rilevare che l’unico elemento univoco che può individuare un file informatico è la famigerata impronta (hash), di cui abbiamo già scritto nella circolare 9.3.2015. Per tal via la norma introdotta parrebbe inutile nell’ottica di semplificare la vita all’avvocato “attestatore”. In attesa di una riformulazione della norma, ovvero di un chiarimento su cosa il legislatore intenda per “dati essenziali” e individuazione “univoca”, si suggerisce di procedere in tutti i casi di attestazione effettuata su documento separato con le modalità finora adottate e, quindi, con l’inserimento dell’impronta (hash) delle copie informatiche delle quali si attesta la conformità. Un cordiale saluto. Brescia, 29 giugno 2015 Il referente per l'Informatica avv. Giovanni Rocchi