Le notifiche in proprio a mezzo PEC (con fac-simili e testo interattivo, bookmark interni e link esterni a normativa, dottrina e giurisprudenza) Versione 2.2 del 8 aprile 2015 avv. Juri Rudi pagina 1 di 45 INDICE PREFAZIONE § 1. Premesse generali sulle notifiche in proprio. SEZIONE A: I pre-requisiti. § 2. La qualità di avvocato. § 3. La procura alle liti (pre-requisito). § 4. La Posta Elettronica Certificata (PEC). § 4.1. Che valore ha? § 4.2. È obbligatoria? § 4.3. I “pubblici elenchi” PEC. § 4.3.1. Il domicilio digitale del cittadino. § 4.3.2. L'elenco PEC delle PA (per Uffici Giudiziari ed Avvocati). § 4.3.3. Il Registro Imprese. § 4.3.4. L'INI-PEC. § 4.3.5. Il REGINDE. § 4.3.6. L'IPA (ex pubblico elenco) § 5. La firma digitale. § 5.1. Che formato può avere? § 5.1.1. La firma CAdES. § 5.1.2. La firma PAdES. § 5.2. Che efficacia ha? § 5.3. Si può disconoscere? § 5.4. Ha data certa? SEZIONE B: I requisiti. § 6. Il corpo ed il “subject” della PEC. § 7. Gli allegati della PEC. § 7.1. L'atto da notificare. § 7.1.1. Le caratteristiche dell'atto da notificare § 7.1.1.1. Il divieto di elementi attivi. § 7.1.1.2 Il formato pdf dell'atto da notificare. § 8. La procura alle liti (allegato). § 9. I documenti (eventuali) da notificare. § 10. La relata di notifica. SEZIONE C: Il perfezionamento ed i vizi della notifica. § 11. Il perfezionamento della notifica a mezzo PEC. § 12. I vizi della notifica. SEZIONE D: Il deposito in cancelleria e fattispecie particolari. § 13. Il deposito in Cancelleria della notifica a mezzo PEC. §. 14. Gli avvisi alla cancelleria. § 15. Fattispecie particolari. § 15.1. La notifica di precetto cambiario o su assegno. § 15.2. L'intimazione di sfratto. § 15.3. La richiesta di pignoramento. § 15.4. La trascrizione della domanda giudiziale notificata in proprio. SEZIONE E: Normativa e fac simili. § 16. Normativa. § 17. Fac simili. pagina 2 di 45 PREFAZIONE § 1. Premesse generali sulle notifiche in proprio. L'avvocato può eseguire notifiche in proprio ai sensi della L. n. 53/1994, e precisamente con raccomandata, sia cartacea sia digitale cioè a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). In entrambi i casi, tale notifica in proprio “equivale a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario”1, da cui tuttavia si differenzia per le seguenti ragioni: a) competenza territoriale della notifica in proprio A differenza di quanto previsto per gli ufficiali giudiziari 2, l'avvocato che notifichi in proprio non ha limiti di competenza territoriale3. Ciò è ancor più vero nel caso delle notifiche telematiche, dato che le PEC sono inviata ad un indirizzo virtuale o digitale, sicché per esse non ha logicamente senso parlare di competenza territoriale in senso fisico. Ciononostante, la notifica a mezzo PEC è di fatto limitata al territorio italiano, dato che, al momento, la PEC non è uno standard internazionale, quindi è ben difficile che un soggetto straniero, non avente sede in Italia, ne sia dotato. b) atti che è possibile notificare in proprio A differenza degli ufficiali giudiziari (i quali, pur con i limiti territoriali di cui si è detto, possono infatti notificare qualsiasi tipo di atto), l'avvocato: 1) non può notificare in proprio atti che siano di stretta competenza degli ufficiali giudiziari, perché contenenti anche una intimazione o dichiarazione degli stessi, oltre all'attività di notifica, come ad esempio: offerte reali, pignoramenti immobiliari e 1 Cassazione civile 24/03/2011, n. 6811. 2 Cfr. l'art. 107, co. 2, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, secondo cui gli Ufficiali Giudiziari Giudiziari possono notificare solo gli atti relativi agli affari di competenza dell’autorità giudiziaria alla quale sono addetti (ad es., a qualunque destinatario, una citazione a comparire avanti al tribunale della propria circoscrizione) oppure, se di altra autorità, solo a chi risieda o abbia sede nella propria circoscrizione (ad es., ad un residente presso la propria circoscrizione, una citazione a comparire avanti altro tribunale). 3 Consiglio di Stato, sez. VI, 15/06/2011, n. 3646 (riforma Tar Basilicata, n. 99 del 2009); TAR. Abruzzo Pescara, sez. I, 03/06/2008, n. 537; Consiglio di Stato, sez. V, 28/09/2005, n. 5185 (conferma Tar Piemonte, sez. II, 24 gennaio 2005 n. 76); Cassazione civile, sez. I, 25/06/2003, n. 10077; Cass. n. 1938/2000. pagina 3 di 45 presso terzi, preavvisi di rilascio, intimazioni a testi (fatta ovviamente eccezione per l'ipotesi di cui al novellato art. 250 cpc), ecc.; 2) può notificare in proprio esclusivamente atti giudiziali in materia civile ed amministrativa4, mentre non ha particolari limitazioni (fatto salvo quanto si dirà, a breve, sulla relativa procura alle liti) per quanto riguarda la notifica degli atti stragiudiziali, ivi compresi gli atti introduttivi della procedura arbitrale 5. Per citare due tra le più importanti discipline giuridiche, è quindi preclusa dalla legge stessa la possibilità per l'avvocato di notificare in proprio atti giudiziali in materia tributaria e penale (ad es., atto di intimazione al teste, atto di costituzione di parte civile, chiamata del responsabile civile, ecc.). Tale discriminazione verso penalisti e tributaristi, tuttavia, dovrebbe in teoria essere più apparente che reale, visto che è comunque consentito loro di “notificare” i propri atti attraverso l'ancor più semplice strumento della raccomandata6, e quindi -potrebbe ritenersi- anche mediante semplice PEC (cioè senza neppure i crismi e le formalità della L. n. 53/1994), che a quella è a tutti gli effetti di legge equiparabile ed equiparata 7. Invece, la recente giurisprudenza, che si è espressa sul punto, nega in tali ambiti l'equiparazione tra raccomandata cartacea e PEC, affermando appunto l'inammissibilità della raccomandata digitale8. 4 Art. 1 L. n. 53/1994. Si consideri, tuttavia, che l'art. 16 quater, co. 3 bis, DL n. 179/2012, introdotto dall'art. 46, co. 2, DL “Orlando” sul PCT n. 90/2014, pare escludere, in modo incredibilmente contorto, la notifica PEC nel processo amministrativo, sicché in tale ambito sarebbe possibile effettuare notifiche telematiche in proprio solo in materia stragiudiziale. 5 Sigillò F., La notifica a mezzo PEC: le modalità operative. 6 Cfr. Cass. 21 febbraio 2008, n. 14223, nonché artt. 121 e 152 cpp. 7 In proposito, si veda Sala Avvocati Frascati, tumblr del 21/08/2013. 8 In materia penale, cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 13.02.2014 n. 7058; in materia tributaria, cfr. CTR Benevento, sentenza n. 395/2013. A quest’ultimo proposito, tuttavia, si segnala Arcella R., Quesiti e risposte: notifica ricorso tributario via pec ex L. 53/94, è possibile?, il quale ritiene ammissibile la notifica a mezzo PEC del ricorso tributario, alla luce del principio affermato da Cass. n. 6811/2011 e Cass n. 18385/2013. pagina 4 di 45 SEZIONE A: I PRE-REQUISITI. Per poter effettuare una notifica in proprio a mezzo PEC sono necessari alcuni presupposti, e precisamente: a) essere avvocati; b) avere la procura alle liti; b) disporre di una PEC; c) possedere una firma digitale. Invece, a differenza della notifiche in proprio a mezzo servizio postale cartaceo, per quelle eseguite a mezzo PEC non è (più) necessario lo speciale registro cronologico9 né l'autorizzazione del COA di appartenenza10, sicché queste ultime possono essere eseguite anche da chi abbia procedimenti disciplinari in corso, così come da chi abbia già subito sanzioni disciplinari di gravità pari almeno alla sospensione 11, e senza doversi preoccupare di produrre in giudizio l’autorizzazione stessa a pena di nullità della notifica (sanabile esclusivamente dalla costituzione in giudizio della parte avversa)12. § 2. La qualità di avvocato. Per poter effettuare una notifica in proprio occorre essere avvocato 13, quindi iscritto all'albo14 (o alla sezione speciale degli avvocati stabiliti in Italia) 15, mentre non è 9 Art. 8, co. 4 bis, L. n. 53/1994. 10 L'obbligo in parola è stato opportunamente eliminato dall'art. 46 DL “Orlando” n. 90/2014, che ha modificato, tra gli altri, gli artt. 1 e 7 L. n. 53/1994. 11Resta inteso che, durante il periodo di sospensione, la notifica costituirebbe illecito penale e disciplinare: Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 195. 12Cfr. Cassazione civile, sez. V, tributaria 19 febbraio 2014, n. 3934. 13 Gli artt. 1 e 7 L. n. 53/1994, nella loro versione originale, facevano anche riferimento al “procuratore legale”, il cui albo è stato poi soppresso dall'art. 1 L. n. 27/1997, la quale -al successivo art. 3- ha altresì stabilito che “procuratore legale”, dovunque ricorra, si intende sostituito “avvocato”. Il termine “procuratore legale” non può quindi intendersi riferito ai “praticanti”. 14 Sul requisito di effettivo esercizio della professione, cfr. ora gli artt. 15, co. 1, lett. e); 17, co. 9, lett. c); 21, co. 1 e 4, L. n. 247/2012. 15 Cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 30 settembre 2008, pagina 5 di 45 sufficiente il mero possesso del titolo professionale, che infatti non si perde con la cancellazione volontaria o amministrativa (per incompatibilità), ma solo a seguito di provvedimento disciplinare, ossia con la radiazione16 ovvero -prima che fosse abolita come sanzione deontologica17- con la cancellazione disciplinare. Ne consegue che la notifica in proprio non può essere eseguita da praticanti, né da associazioni professionali o s.t.p. quali soggetti giuridici autonomi e distinti dai singoli professionisti che li compongono. § 3. La procura alle liti (pre-requisito). Fatta ovviamente eccezione per i casi di difesa in proprio 18, per poter effettuare una notifica telematica in proprio è necessaria 19 la procura alle liti del cliente ex art. 83 cpc, quindi rilasciata all'avvocato come difensore e non come mero domiciliatario, il quale ultimo è infatti legittimato a ricevere ma non pure ad effettuare dette notifiche20. Poiché la legge non distingue, la procura alle liti è necessaria anche per la notifica in proprio degli atti stragiudiziali21; tuttavia, siccome l'art. 83 cpc cit. consente l'autentica della firma da parte dell'avvocato solo per gli atti giudiziali (e per il precetto), ne deriva che per gli atti stragiudiziali la procura dovrà essere necessariamente rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata 22 ma non dall'avvocato, giacché “il difensore è sprovvisto di un potere certificatorio generale, potendo esercitare quello conferitogli dalla legge nelle sole ipotesi espressamente n. 105. 16 Art. 2, co. 7 e 8, L. n. 247/2012. 17 Art. 53 L. n. 247/2012. 18 Art. 86 cpc e art. 13, co. 1, L. n. 247/2012. 19 Art. 1 L. n. 53/1994. 20 Cfr. Cass., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21414, nonché Cass. 10/01/2011, n. 357, secondo cui la notifica in proprio effettuata dal mero domiciliatario sarebbe addirittura inesistente; dello stesso avviso, Consiglio di Stato, sez. V, 22/03/2012, n. 1631 (conferma TAR Friuli Venezia Giulia n. 93 del 2011); contra, Cassazione civile 28/02/2013, n. 5096, secondo cui, invece, si tratterebbe di nullità “rilevabile d'ufficio e sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. o attuata spontaneamente dalla parte”. 21 Art. 1 L. n. 53/1994. 22Art. 83, co. 2, cpc. pagina 6 di 45 previste”23. Inoltre, la firma del cliente sulla procura alle liti va sempre autenticata (dall'avvocato ovvero, specie se relativa ad atto stragiudiziale, da altro pubblico ufficiale, che tuttavia non può essere l'Ufficiale dell'Anagrafe) 24, e ciò quand'anche la sottoscrizione del cliente sia avvenuta con firma digitale, giacché la legge non distingue tra procura alle liti rilasciata con firma autografa o digitale. Tuttavia, affinché ciò non appaia una contraddizione in termini (dovuta, com'è evidente, al fatto che la firma digitale -ivi compresa quella del cliente- è autentica ex se, quindi non si capirebbe l'utilità della seconda autentica da parte dell'avvocato, il quale peraltro non ha particolari competenze tecniche per certificare l'autenticità di una firma digitale), deve ritenersi che in tal caso l'attività certificatoria dell'avvocato spieghi i propri effetti con riferimento all'uso del dispositivo di firma digitale da parte del suo legittimo titolare, il quale non sarà pertanto più ammesso a provare “con ogni mezzo” l'eventuale uso indebito del dispositivo stesso da parte di terzi, come invece potrebbe fare in assenza di autentica da parte dell'avvocato 25, nella specie essendo infatti necessaria, semmai, la querela di falso 26. Si ritiene pertanto necessario che, in tal caso, l'autentica della firma avvenga sempre e necessariamente di presenza, dovendo pertanto escludersi, ad esempio, la possibilità di autenticare la firma di un file ricevuto via email. Inoltre, nel caso di procura alle liti cartacea, per l'autentica della relativa firma è possibile (ma non obbligatoria)27 la cosiddetta “doppia firma” dell'avvocato, cioè: una, analogica ovvero autografa, sul cartaceo firmato dal cliente; e una, con dispositivo di firma digitale, sulla procura stessa successivamente scannerizzata come documento informatico. 23 Cass. n. 5905/2002. 24 Cfr. Cass. 30 agosto 2013 n. 19966. 25 Art. 21, co. 2 bis, CAD. 26 Cass. n. 24639/2010. 27 Si ricorda, peraltro, che non è necessario che la procura sia depositata in originale: Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 14808 del 30 giugno 2014. In ogni caso, come vedremo, la procura cartacea e poi scannerizzata viene “autenticata” con apposita dichiarazione nella relata di notifica. pagina 7 di 45 Infine, anche per una questione estetica, è preferibile (ma non obbligatorio) che la procura sia in calce all'atto (ritenendosi per tale quella rilasciata su documento informatico separato allegato alla PEC con cui è notificato) 28, ma in tal caso è allora opportuno che essa sia realmente “speciale”, ossia che contenga i riferimenti specifici all'atto cui si riferisce (nome parte, tipo di atto): la ratio è quella di evitare che la procura digitalizzata possa essere “spesa” infinite volte dopo una semplice duplicazione del relativo file (nelle procure alle liti tradizionali, ovviamente, questa esigenza è soddisfatta dalla presenza di un unico originale cartaceo). § 4. La Posta Elettronica Certificata (PEC). Per poter effettuare una notifica telematica in proprio è ovviamente necessario avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, che è una particolare e-mail, avente formato digitale “.eml” o “.msg”, rilasciabile, a chiunque ne faccia richiesta, da uno qualsiasi dei Gestori PEC iscritti nell'elenco tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA, a sua volta ex CNIPA). Attualmente, anche ai fini del PCT, la PEC da utilizzare per le notifiche in proprio deve avere una capacità di almeno 1GB 29, può essere modificata solo dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno 30, e deve essere iscritta in almeno uno dei 28 Cfr. art. 83, co. 1, cpc, secondo cui “la procura può essere apposta in calce o a margine”, ma la “si considera apposta in calce anche se rilasciata […] su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti strumenti informatici individuati con apposito decreto del ministro della giustizia”. A quest'ultimo proposito, cfr. art. 18, co. 5, DM n. 44/2011, secondo cui “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine”. Ne deriva che la procura alle liti allegata alla PEC di notifica telematica in proprio è sempre in calce, quand'anche rilasciata a margine: se ne tenga conto ai fini dell'art. 163 co. 1 n. 6 cpc (che appunto impone di indicare la procura, ma con lex imperfecta cioè sprovvista di sanzione, nella specie da parte dell'art. 164 cpc), ma soprattutto ai fini dell'art. 366, co. 1 n. 5, c.p.c. (che impone di indicare la procura a pena di inammissibilità del ricorso di legittimità: Cassazione civile, sez. I, 23/10/1998, n. 10524, Cassazione civile, sez. I, 09/09/2002, n. 13069). 29 Art. 20, co. 4, DM 44/2011; art. 21 Specifiche tecniche DGSIA 16/4/2014. 30 Art. 20, co. 6, DM n. 44/2011; è comunque fatta salva l'ipotesi, di cui al successivo comma 7, di cessazione dell'attività da parte del gestore PEC. pagina 8 di 45 cinque pubblici elenchi PEC31, ed in particolare nel Registro Generale Indirizzi Elettronici (Reginde)32. § 4.1. Che valore ha? Qualora una PEC sia spedita ad un altro indirizzo PEC 33 essa fornisce “al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna”34: non è quindi sufficiente che la PEC sia inviata ad una email non-certificata, o che quest'ultima sia trasmessa ad una PEC, giacché è infatti necessario che gli indirizzi di posta elettronica, del mittente e del destinatario, siano entrambi PEC. Infatti, la trasmissione (invio e ricezione) di una PEC è valida agli effetti di legge 35, siccome attestata rispettivamente dalle ricevute di accettazione e di consegna 36, che vengono generate dal sistema in base alla seguente procedura: la PEC spedita dal mittente passa prima dal suo gestore di posta, che gli rilascia anzitutto la ricevuta di accettazione e quindi inoltra la PEC al gestore di posta del destinatario, il quale mette anzitutto la PEC a disposizione del destinatario nella sua casella di posta e quindi rilascia al mittente la ricevuta di consegna, che certifica in modo opponibile ai terzi sia la consegna della PEC sia il momento della consegna stessa al destinatario (cd data certa), e ciò indipendentemente dall'avvenuta sua lettura da parte del destinatario medesimo37, giacché “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”38. In altri termini, la PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata cartacea con 31 Cfr. § 4.3. 32 V. § 4.3.5 33 Art. 5, co. 1, lett. g) e h), DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 legge 16 gennaio 2003, n. 3). 34 Art. 1, co. 2, lett. g) e h), DPR 68/2005. 35 Art. 4, co. 1, DPR 68/2005. 36 Art. 4, co. 6, DPR 68/2005. 37 Artt. 4, 5, 6 e 10 DPR 68/2005. 38 Art. 14, co. 1, DPR 28 dicembre 2000, n. 445. pagina 9 di 45 avviso di ricevimento (ma, si noti bene, nel senso di veicolo, cioè di “contenitore”), purché -come detto- la trasmissione avvenga tra due PEC, ovverosia quella del mittente e quella del destinatario. A tal proposito è bene avvertire che, ove la dichiarazione allegata come file alla PEC (o la PEC stessa) 39 non sia stata sottoscritta mediante firma digitale, è come spedire una raccomandata cartacea non firmata, cioè priva di “contenuto” giuridico senz'altro riferibile al mittente titolare della PEC40. § 4.2. È obbligatoria? L'attivazione di una casella PEC è facoltativa per i privati cittadini, appunto liberi di costituire, con essa, un proprio domicilio digitale41. È invece obbligatoria per le imprese, sia individuali 42 sia collettive43, che devono appunto comunicare alla CCIAA il proprio indirizzo PEC, a pena di sanzione amministrativa44. A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo economico, con propria circolare n. 77684 del 9 maggio, ha chiarito che ad ogni impresa deve corrispondere un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile, pena la cancellazione d’ufficio della PEC stessa ex art. 2191 c.c. e conseguente applicazione della sanzione amministrativa di cui sopra45. Non è quindi possibile che più imprese, quand'anche tra loro collegate, abbiano un'unica PEC, così come è escluso che, ad esempio, possa essere indicata la PEC del proprio commercialista, domiciliatario anche di altre imprese. L'obbligo di dotarsi di PEC vige anche per “i professionisti iscritti in albi”, che infatti comunicano la propria PEC ai rispettivi ordini o collegi di appartenenza 46. Per i 39 Difatti, anche il contenuto, cioè il testo della PEC, e non solo i file allegati alla stessa, può essere sottoscritto digitalmente, attraverso i certificati digitali della firma: cfr., PEC, voce wikipedia, nonché questa immagine di esempio. 40 Tale principio, che distingue concettualmente il “contenente” dal “contenuto”, ha trovato recente conferma nella circolare n. 3/2014 Ragioneria generale dello Stato, nonché conforto in Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 7337 del 17 febbraio 2014 41 V. § 4.3.1 42 Art. 5, co. 1, DL n. 179/2012. 43 Art. 16, co. 6, DL n. 185/2008. 44 Art. 2630 cc. 45 In arg. cfr. questo articolo e questo. 46 Art. 16, co. 7, DL n. 185/2008. pagina 10 di 45 professionisti, tuttavia, l’obbligo in parola non è stato esteso ai corrispondenti enti collettivi ed in particolare alle associazioni e studi professionali47. I meccanismi PCT attualmente presenti impongono una relazione necessaria tra l’indirizzo di PEC del mittente e il firmatario dell’atto depositato telematicamente. A tal proposito, una interessante novità (per ora solo) annunciata dal documento esplicativo a corredo del specifiche tecniche DGSIA 16 aprile 2014 è la c.d. “PEC di Studio”, cioè la possibilità di usare per il deposito telematico di un atto una PEC non associata necessariamente allo stesso soggetto che appone la firma digitale all'atto stesso. Come spiega lo stesso documento, “è il caso tipico di avvocati appartenenti a uno stesso studio legale che condividono un uguale indirizzo PEC comunicato sul ReGIndE”48. La preannunciata novità si pone in contrasto con la previsione che la PEC sia esclusivamente riconducibile ad un solo soggetto, come recentemente affermato dal Ministero dello Sviluppo economico, con propria circolare n. 77684 del 9 maggio 201449. § 4.3. I “pubblici elenchi” PEC. Ai fini della notifica in proprio a mezzo PEC è necessario che la email sia spedita DA ed A un indirizzo PEC risultante da “pubblici elenchi” 50, esattamente individuati dalla legge51 e da ritenersi tali “a decorrere dal 15 dicembre 2013”52, che attualmente sono: 1) Domicilio digitale del cittadino; 2) PEC PA (ad uso giudiziario); 47 Per quanto riguarda le STP, l’obbligo di PEC discende e si ricava invece dal fatto che le stesse, oltre ad essere iscritte in albi, sono iscritte anche nel registro del imprese, e trovano quindi applicazione le norme sulle società, tra cui appunto quella di indicare la PEC ai fini dell’iscrizione stessa. In arg. cfr. Società tra professionisti: guida completa. 48 In arg., si rinvia al sito del laboratorio degli avvocati di Bari, che per primo ha dato la notizia. 49 In arg. cfr. questo articolo e questo. 50 Art. 3 bis L. n. 53/1994. 51 Art. 16 ter DL n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012, e successivamente modificato dall’art. 45 bis, co. 2, D.L. “Orlando” n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014. 52 In arg. cfr. Tribunale di Padova 9/5/2013, ingiustamente criticata, la quale ha infatti ritenuto nulla la notifica effettuata in proprio a mezzo PEC prima della formale nascita dei pubblici elenchi in parola. pagina 11 di 45 3) Registro Imprese; 3) IPA; 4) INI-PEC; 5) REGINDE. Ciascun Elenco ha un database autonomo. Nel caso di contrasto di risultanze tra i vari database, ovvero nel caso in cui l'indirizzo PEC di un destinatario riportato da un Elenco (ad es., l'ini-pec) non corrisponda a quello dello stesso destinatario riportato da un altro Elenco (ad es., il Registro Imprese), la notifica effettuata ad uno dei due indirizzi deve ritenersi comunque validamente effettuata. Allo stato, e fatta comunque salva l'ipotesi dell'ordine del giudice, magari ex artt. 210 e 211 cpc, il controllo storico degli indirizzi PEC risultanti dai pubblici registri non è aperto a tutti: per l'ini-pec, ad esempio, il controllo dello storico è accessibile ai soli responsabili degli Ordini e dei Collegi53. Per tale motivo, nell'eventualità che il destinatario della notifica cambi il proprio indirizzo PEC successivamente alla notifica telematica, è opportuno che il notificante stampi la pagina a video dell'Elenco Pubblico da cui ha estratto l'indirizzo il giorno della notifica (la stampa di pagina web riporta infatti, a margine, gli estremi temporali): sebbene tale stampa non valga visura (sicché in caso di eccezione occorre munirsi di idoena certificazione), essa ha comunque efficacia probatoria come tutte le copie del genere, ex art. 2719 cc. § 4.3.1. Il domicilio digitale del cittadino. Il domicilio digitale dei cittadini inseriti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente54 contiene (soltanto) le PEC comunicate volontariamente dai cittadini alla PA55, la quale, dopo averle ricevute, “comunica con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato” 56, tant'è vero che: 1) ove tale indirizzo PEC sia stato comunicato, “ogni altra forma di comunicazione non può Arcella R., sito web. 54 Art. 4 DL n. 179/2012, che ha aggiunto l'art. 3 bis al CAD. 55 Art. 3 bis, co. 1, CAD. 56 Art. 3 bis, co. 4, CAD. 53 pagina 12 di 45 produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario”57; 2) in mancanza, cioè “in assenza del domicilio digitale”, le comunicazioni della PA ai cittadini avvengono attraverso l'invio, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, della copia analogica (ossia della stampa cartacea), sottoscritta con firma autografa o contrassegno, dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale58. Al momento, tale elenco pubblico non risulta ancora istituito e non è pertanto utilizzabile ai fini delle notifiche in proprio a mezzo PEC. Tuttavia, anche quando tale elenco sarà costituito, dubito che le PEC ivi elencate potranno essere utilizzate dagli avvocati ai fini delle notifiche in proprio, giacché utilizzabili limitatamente ai rapporti tra PA e privati, come precisato in questo avviso rivolto ai Curatori fallimentari, come riportato in questo articolo. § 4.3.2. L'elenco PEC delle PA (per Uffici Giudiziari ed Avvocati). L'elenco PEC della PA59, formato dal Ministero della Giustizia, è “consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari e dagli avvocati” 60, previo accesso in modalità autenticata a pst.giustizia.it61. § 4.3.3. Il Registro Imprese. Il Registro Imprese è un pubblico elenco ai sensi dell'art. 16 quater DL 179/2012, stante il richiamo all'art. 16 DL 185/2008. La consultazione di tale database di PEC è pubblica e gratuita (previo inserimento di codice CAPTCHA antispam) dal sito http://www.infoimprese.it/. 57 Art. 3 bis, co. 4, CAD. 58 Art. 3 bis, co. 4, CAD. 59 Ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001, “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”. 60 Art. 16, co. 12, DL n. 179/2012. 61 Arcella R. sito web. pagina 13 di 45 § 4.3.4. L'INI-PEC. L'Indice Nazionale Indirizzi PEC di imprese e professionisti (INI-PEC)62 è l'elenco pubblico che contiene gli indirizzi PEC pubblicati nel registro delle imprese e negli albi professionali63 ed è accessibile da “tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione”64. Esso è ufficialmente istituito (quindi utilizzabile ai fini delle notifiche in proprio a mezzo PEC) ed è raggiungibile a questo indirizzo. § 4.3.5. Il REGINDE. Il REGINDE (REgistro Generale INDirizzi Elettronici) è l'elenco pubblico nel quale confluiscono tutti gli indirizzi PEC pubblicati negli altri elenchi pubblici (istituiti ed istituendi), da cui appunto la definizione di “registro generale”. Tale elenco pubblico è ufficialmente istituito (quindi utilizzabile ai fini delle notifiche in proprio a mezzo PEC nonché già ora quotidianamente utilizzato dalla cancelleria per le sue comunicazioni ex art. 136 cpc) ed è raggiungibile, previa autenticazione crittografica, all'interno dell'area riservata del Portale del Ministero della Giustizia dedicato al processo telematico. § 4.3.6. L'IPA.(ex Elenco Pubblico) L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)65 è un elenco pubblico consultabile da chiunque (e non solo da Uffici Giudiziari ed avvocati)66, popolato da ogni singola PA67, che deve comunicare la propria PEC (una per ciascun registro di protocollo), entro 30 novembre 201468, alla AgID - Agenzia per l’Italia Digitale (già69 DigitPA, a 62 Art. 16 bis CAD. 63 Art. 16 bis, co. 2, CAD. 64 Art. 16 bis, co. 3, CAD. 65 Art. 16 DL n. 185/2008. 66 Cfr. § 4.3.2. 67 Cfr. art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001. 68 La proroga è stata fissata dall'art. 47 DL “Orlando” sul PCT n. 90/2014. In arg. cfr. Sigillò F., La notifica a mezzo PEC: le modalità operative. 69 DL 22 n. 83/2012. pagina 14 di 45 sua volta già70 CNIPA), “che provvede alla pubblicazione di tali caselle di posta in un elenco consultabile per via telematica”71, appunto l'IPA. Tale elenco pubblico è ufficialmente istituito ed è raggiungibile a questo indirizzo. Tale database è stato un pubblico elenco sino al 18 agosto 2014, giacché la Legge di conversione del c.d. DL Orlando, tra le altre novità, ha escluso l'utilizzabilità di tale elenco ai fini delle notifiche in proprio. L’unico indice ora utilizzabile per le notifiche via pec alle pubbliche amministrazioni è quindi l'elenco PEC delle PA per Uffici Giudiziari ed Avvocati (v. supra), consultabile in modalità autenticata da pst.giustizia.it72. In modo più specifico, è altresì possibile consultare (ma, anche questo, non ai fini delle notifiche in proprio telematiche, non essendo ricompreso neppure questo tra gli elenchi pubblici di cui all'art. 16 ter DL n. 179/2012) l'Elenco degli Uffici Giudiziari. § 5. La firma digitale. Per poter effettuare una notifica telematica in proprio è necessario avere una firma digitale, che è una sottoscrizione di tipo elettronico basata su un certificato digitale e su un sistema di chiavi crittografiche (una pubblica e una privata) correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici 73, indipendentemente dal tipo di supporto fisico sul quale è memorizzato74. Essa è rilasciata da Certificatori autorizzati75 e può essere apposta ad un documento (ovviamente informatico, quindi un file) mediante un particolare dispositivo (smartcard, chiavetta USB, firma remota), i cui certificati elettronici hanno, per ragioni di sicurezza (potenzialmente violabile con il progresso tecnologico), una 70 D.Lgs. n. 177/2009. 71 Art. 16, co. 8, DL n. 185/2008. 72 Arcella R. sito web. 73 Art. 1, co. 1, lett. S, CAD. 74 Cfr. Ragioneria generale dello Stato, Circolare n. 3 del 20 gennaio 2014. 75 Art. 1, co. 1, lett. S, CAD, nonché art. 1, lett. N, DPR n. 445/2000. pagina 15 di 45 validità limitata nel tempo76. § 5.1. Che formato può avere? Il legislatore prevede e disciplina diversi tipi di firma digitale, tra cui la Cades e la Pades77. § 5.1.1. La firma CAdES. La firma Cades (acronimo di CMS Advanced Electronic Signatures) è il formato di firma digitale più diffuso78. Fino al 15/5/2014, data di entrata in vigore delle nuove Specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014, la firma Cades79 era l'unica ammessa all'interno del PCT 80, ma -nonostante la possibilità di firmare in Pades (su cui, v. oltre)- rimane tuttora un tipo di firma comunque necessario, giacché la firma Pades non può essere apposta in file diversi dai pdf (come, ad esempio, il file xml della busta telematica). A ciò si aggiunga che molti redattori-atti prevedono l'opzione “firma tutto” con un clic solo, che apporrà l'unica firma buona per tutti i file (anche non pdf), cioè, per l'appunto, la Cades81. Essa aggiunge al file così sottoscritto l'estensione “.p7m” 82 (ad es. [nomefile].pdf.p7m), che rappresenta la c.d. “busta crittografica”83, giacché al suo interno contiene appunto il documento originale, l’evidenza informatica della firma e 76 L'art. 1 D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513, cit., ora abrogato, stabiliva che tale validità non poteva essere superiore a 3 anni; l'art. 15, co. 5, DPCM 30/3/2009, stabilisce ora che è lo stesso certificatore a determinare “il periodo di validità dei certificati qualificati anche in funzione della robustezza crittografica delle chiavi impiegate”. 77 Si rinvia, in proposito, ai video-tutorial realizzati dal Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (FIIF), fondazione del Consiglio Nazionale Forense (CNF), e pubblicati nel relativo canale youtube, precisamente qui, qui e qui. 78 Cfr. Firma digitale: il formato CAdES e il p7m. 79 Art. 1 lett. D Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009. 80 Ne deriva che, in passato, era possibile firmare digitalmente solo in Cades un atto giudiziario da depositare successivamente in Cancelleria tramite PCT. 81 Si riproduce, nel testo, l'acuta osservazione pubblicata su OrdineAvvocatiAgrigento. 82 Art. 21, co. 6, Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009. 83 Art. 1, co. 1, lett. l e art. 24, co. 1, lett. A, Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009. pagina 16 di 45 la chiave per la verifica della stessa84. Tale ultimo concetto ci permette di introdurre la distinzione tra firme “multiple” e “parallele” (utile, ad es., nel caso in cui si intenda notificare telematicamente in proprio un atto a firma congiunta dei codifensori): - le firme digitali multiple sono apposte da diversi soggetti allo stesso documento informatico85; - le firme digitali parallele sono apposte da diversi soggetti allo stesso documento informatico utilizzando la medesima busta crittografica86. Dunque, da un punto di vista tecnico 87, una stessa busta crittografica può contenere più firme digitali, quindi sarebbe possibile firmare digitalmente più volte un medesimo file, senza che questo stia necessariamente pure e sempre nella medesima “busta crittografica” con unica estensione finale in p7m, come appunto nel caso delle firme multiple. Dalle firme multiple e parallele deve tenersi distinta la c.d. “controfirma”, che consiste nella “firma apposta ad una precedente firma”88. Quindi, si badi bene, la controfirma non viene apposta ad un “documento” (né ad una “busta crittografica”, cioè ad un documento già sottoscritto digitalmente)89, ma ad una “precedente firma”, ovvero si firma... una firma altrui. Ora, siccome la firma è l'assunzione della GIURIDICA paternità di ciò che si sottoscrive 90, con la predetta controfirma si assumerebbe la paternità della firma altrui. Il che è, giuridicamente, contraddittorio. Infatti, l'Agenzia per l'Italia Digitale91 per “controfirma” intende semplicemente la firma successiva che “re-imbusta in una nuova busta CAdES la 84 Cfr. note dell'Agenzia per l'Italia Digitale. 85 Art. 1, co. 1, lett. I, Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009. 86 Art. 1, lett. L, e art. 24, co. 1, lett. A, Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009. 87 In arg. cfr. voce wikipedia. 88 Artt. 1 lett f e 24 co. 1 lett. B, Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009. 89 Art. 21 Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009. 90 Cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2013, n. 18491. 91 Cfr. note dell'Agenzia per l'Italia Digitale. pagina 17 di 45 busta generata dalla sottoscrizione precedente (c.d firma matrioska)”, che -detta cosìha effettivamente un senso, il quale tuttavia non corrisponde alla definizione normativa della “controfirma” di cui si è appena detto. A ciò si aggiunga che, nel caso di firme digitali plurime (siano esse multiple o parallele ovvero controfirme), vi è incertezza normativa sull'estensione finale che dovrebbe avere il file pluri-sottoscritto, giacché: - secondo l'art. 21, co. 6, Delibera CNIPA del 2009, ad ogni nuova firma, al file si aggiungerebbe una nuova estensione p7m (ad es., nel caso di due firme, [nomefile].pdf.p7m.p7m); - secondo l'art. 12 Specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014, pur dopo ogni nuova firma, il file manterrebbe un'unica estensione p7m (ad es., nel caso di due firme, [nomefile].pdf.p7m). Per tagliare la testa al toro, l'Agenzia per l'Italia Digitale non distingue tra firme “plurime” e firme “parallele”, che accomuna entrambe sotto l'unica dicitura di firme “congiunte”92. Ad ogni modo, le applicazioni di verifica di firma digitale dei certificatori accreditati devono poter gestire almeno 5 firme plurime, parallele e controfirme93. § 5.1.2. La firma PAdES. La firma Pades (acronimo di PDF Advanced Electronic Signatures)94 è un particolare tipo di firma digitale, che, dal 15/5/2014, è tra i tipi di firma digitale ammesse nel PCT95. Tale tipo di firma digitale consente di firmare solo file in formato pdf, ai quali non aggiunge alcuna estensione (che pertanto rimangono “.pdf”: ad es., [nomefile].pdf), così restando leggibili con i comuni reader disponibili per questo formato96. 92 Cfr. note dell'Agenzia per l'Italia Digitale. 93 Art. 26 Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009. 94 Art. 1, lett. U, Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009. 95 Art. 12, co. 2, Specifiche tecniche DGSIA 16/04/2014. 96 Art. 1 lett. u, e art. 21, co. 6, Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009; Art. 12 Specifiche pagina 18 di 45 Anche il file PAdES è un “contenitore” (al cui interno si trova il documento sottoscritto digitalmente e la relativa firma digitale), sicché, al pari del file Cades, può pertanto definirsi “busta crittografica”97. § 5.2. Che efficacia ha? La firma digitale attribuisce al documento informatico così sottoscritto: a) la stessa efficacia probatoria della scrittura privata ex art. 2702 cc98; b) i requisiti di forma ad probationem e ad substantiam richiesti dalla Legge99. Entrambi i suddetti effetti giuridici sono subordinati al fatto che: c) il dispositivo di firma adoperato abbia “un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso”100; d) il documento informatico sottoscritto sia privo di “macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”101. § 5.3. Si può disconoscere? Anzitutto, non v'è dubbio che sia ammissibile il disconoscimento dell'uso, giacché “l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”102: si tratta, pertanto, di una mera presunzione semplice (juris tantum), che può essere superata con ogni mezzo, ivi comprese prove tecniche DGSIA 16/04/2014. 97 Art. 1 co. 1, lett. L, e art. 24 co. 1 lett. A Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009; cfr. pure note dell'Agenzia per l'Italia Digitale. 98 Art. 21, co. 2 bis, CAD; cfr. pure L. 15 marzo 1997 n. 59 (c.d. legge Bassanini) e D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513, ora abrogato. 99 Art. 21, co. 2 bis, CAD. 100 Art. 21, co. 3 e art. 24, co. 3, CAD. 101 Art. 3, co. 3, DPCM 30 marzo 2009. In arg. cfr. pure DPCM 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali). 102 Art. 21, co. 2, CAD. pagina 19 di 45 testimoniali, presunzioni contrarie e financo semplici indizi103. Meno semplice è invece stabilire se, oltre alla querela di falso (esperibile nel caso, appena esaminato, di uso indebito del dispositivo di firma da parte di terzi), sia anche ammesso il disconoscimento della firma digitale in senso stretto (cioè ex art. 214 cpc). In altri termini, occorre chiedersi se sia possibile disconoscere l'attendibilità degli algoritmi di firma apposti al documento sottoscritto, ovvero che essi non siano senz'altro riconducibili al dispositivo stesso, il che -data l'affidabilità dei sistemi di crittografia alla base della firma (i quali consentono di ricondurla in modo univoco e senza rilevanti margini di errore al relativo dispositivo di firma del titolare)- sarebbe come ammettere il disconoscimento delle impronte digitali o, peggio ancora, dell'esame del DNA (la cui attendibilità è prossima al 100%). Ebbene, al quesito mi pare debba darsi, ciononostante, risposta positiva. Infatti: 1) il disconoscimento riguarda le scritture private non autenticate né riconosciute104; 2) il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 c.c.105; 3) secondo l'art. 2702 cc, la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta: 3a) se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, in modo espresso o tacito106, ovvero 103 Cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. II, 18/09/2013, n. 21387 e Cassazione civile, sez. II, 2/12/2008, n. 28618. 104 Cfr., per tutte, Cass. SSUU, n. 3734/1986, la quale ha altresì precisato che la querela di falso riguarda per lo più gli atti pubblici o le scritture private autenticate o riconosciute, il che non esclude l'ammissibilità della querela di falso avverso una mera scrittura privata, specie per il falso ideologico. 105 Art. 21, co. 2, CAD. 106 Cfr. art. 215 cpc. pagina 20 di 45 3b) se questa è legalmente considerata come riconosciuta107; 4) è legalmente considerata come riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato108; 5) anche la firma digitale può essere autenticata (ai sensi dell'art. 2703 cc) da un notaio o da altro pubblico ufficiale109, che in sostanza non farà altro che attestare che la firma digitale è stata apposta in sua presenza, chiudendo a sua volta l'atto di autentica con la sua firma digitale110. Ne deriva che la firma digitale, non autenticata dal notaio, non è legalmente considerata come riconosciuta (ex artt. 2072-3 cc) e può essere pertanto disconosciuta ex art. 214 cpc. Ove, invece, sia stata riconosciuta, in modo espresso o o tacito, ovvero sia stata autenticata, sarà necessario proporre la (sola) querela di falso. Diversamente ragionando, cioè se non fosse necessaria l'autenticazione della firma digitale da parte del notaio al fine di ottenerne i relativi effetti giuridici (ivi compresa la trascrivibilità dell'atto), non avrebbe alcun senso prevederne invece espressamente la relativa disciplina111. In buona sostanza, occorre pertanto distinguere l'aspetto tecnico da quello giuridico. A fronte di questo quadro normativo, negare il disconoscimento giuridico della firma digitale sulla base di ragioni tecniche che inducono ad escluderne le possibilità di accoglimento, sarebbe come ritenere giuridicamente improponibile un atto di citazione sol perché assai presumibilmente infondato nel merito112. 107 Art. 2702 cc, ultima parte. 108 Art. 2703 c.c. 109 Cfr. art. 25 CAD. 110 Art. 52 bis D.Lgs. n. 110/2010. 111 Cfr. art. 25 CAD. 112 A conferma del fatto che, dal punto di vista tecnico, l'attendibilità QUASI assoluta (prossima al 100%, come il test del DNA) degli algoritmi alla base della firma digitale non basta di per sè sola ad escludere, dal punto di vista giuridico, l'ammissibilità del relativo disconoscimento, basti pensare che gli stessi risultati del test del DNA (affidabili anch'essi al 99,9%) possono comunque essere affetti da errore, come dimostra questo recente episodio di cronaca, sicché appare azzardato -anche da un punto di vista tecnico e non soltanto giuridico- escludere la possibilità di contestare (in astratto ed in diritto) l'esattezza di un dato tecnico, per quanto appaia ex ante improbabile (in concreto ed in fatto) che il dato stesso sia erroneo. pagina 21 di 45 In definitiva, deve quindi ritenersi ammissibile anche il disconoscimento ex art. 214 cpc della firma digitale. Del resto, anche perché l'affidabilità degli algoritmi è, in realtà, un atto di fede (e, non per niente, gli stessi subiscono periodici aggiustamenti, come dimostra la stessa durata necessariamente limitata -3 anni- dei certificati di firma, che non reggerebbero all'infinito ai progressi tecnologici ed informatici). Ciò è tanto più vero ove si consideri che il CAD non attribuisce al documento firmato digitalmente una fede privilegiata, ma esclusivamente l'efficacia della scrittura privata (facendo appunto rinvio all'art. 2702 cc) e non quella dell'atto pubblico o con firme autenticate (art. 2703 cc): quest'ultimo documento non può essere disconosciuto, mentre il primo sì; se l'ordinamento avesse voluto sottrarre il documento sottoscritto digitalmente dalla procedura di verificazione, avrebbe dovuto espressamente dirlo, ed all'uopo sarebbe stato sufficiente rinviare all'art. 2703 cc, anziché all'art. 2702 cc. Tale tesi, che trova peraltro il conforto nella dottrina che si è occupata dell'argomento113, ridimensiona, in base alle regole del nostro ordinamento giuridico, il c.d. “principio di non ripudiabilità” della firma digitale, che in ambito nazionale può pertanto essere ricondotto, con buona approssimazione, al mito. § 5.4. Ha data certa? A differenza di quanto potrebbe ritenersi, la firma digitale non attribuisce di per sé al documento così firmato anche una data certa. A tal fine è, ad esempio, idonea la Marca o Validazione Temporale, che è uno strumento digitale, liberamente acquistabile (a parte) da un Certificatore Accreditato, il quale permette appunto di associare, ad un documento informatico, una data ed un'ora certe, quindi giuridicamente opponibili ai terzi114. Tale marca temporale (che dal punto di vista 113 Cfr. Rana Giuseppe, Il valore probatorio del documento elettronico; Minussi Daniele, Valore legale della firma digitale; Graziano Nicola, Il disconoscimento del documento informatico sottoscritto con firma digitale. Contra, Finocchiaro Giusella, Ancora novità legislative in materia di documento informatico: le recenti modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, nonché, ma espressamente riferita alla disciplina previgente al CAD, Bonanno Marisa, Azioni di disconoscimento del documento informatico. 114 Art. 1, co. 1, lett. i, DPCM 22 febbraio 2013; art. 20, co. 3, CAD. pagina 22 di 45 tecnico si basa, al pari della firma digitale, su dei certificati aventi una scadenza determinata, ma comunque di volta in volta rinnovabili nel tempo) può essere apposta su qualsiasi tipo di documento informatico (che può essere già firmato o non firmato digitalmente) ed in qualunque tempo (cioè, al momento della formazione del documento o anche successivamente). Nel caso di documento sottoscritto con firma digitale avente certificato valido ma successivamente scaduto, sospeso o revocato, l'eventuale apposizione della marca temporale in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del certificato consente di garantire nel tempo la validità della firma stessa, perché ne accerta la regolarità dei certificati al momento della sottoscrizione. In mancanza di marca temporale, la successiva invalidità del certificato di firma (perché, ad es., semplicemente non rinnovato alla scadenza), secondo alcuni comporterebbe come conseguenza che il documento sarebbe da ritenersi giuridicamente senz'altro privo di firma digitale valida (perché appunto scaduta al momento del controllo). La tesi non convince del tutto. Infatti, gli effetti giuridici della firma digitale sono subordinati al fatto che il dispositivo adoperato abbia “un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso”115. Ebbene, ai sensi dell'art. 2704 cc (che ritengo applicabile anche in tale ambito)116, la data certa del documento informatico sottoscritto digitalmente (ma privo di marca temporale) ben può accertarsi aliunde, come ad esempio dalla data della PEC in cui fosse allegato, specie nel caso di notifiche telematiche. 115 Art. 24, co. 3, CAD. 116 Del mio stesso avviso è il Consiglio Nazionale del Notariato - Commissione informatica (rel. Zagami R.), Il fattore tempo: la marcatura temporale. pagina 23 di 45 SEZIONE B: I requisiti. § 6. Il corpo ed il “subject” della PEC. Nell'oggetto della PEC va indicata la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”117, mentre non vi sono indicazioni relative al contenuto obbligatorio del corpo del messaggio, che è pertanto libero “anche se, in base a prassi non uniformi e comunque rispondenti a profili di cortesia nei confronti del destinatario, vi è chi usa segnalare in esso la presenza di file digitalmente firmati e per la cui lettura è necessaria preventiva acquisizione di specifici software (gratuiti e disponibili on line ed off line)”118. § 7. Gli allegati della PEC. Nel caso di notifica telematica in proprio, gli allegati della relativa PEC si distinguono in necessari ed eventuali, a seconda che debbano o, semplicemente, possano essere allegati alla notifica. Gli allegati necessari sono: 1) il provvedimento o l'atto (giudiziale o stragiudiziale) da notificare; 2) la relata di notifica. Gli allegati eventuali sono: 3) la procura alle liti; 4) altri documenti. § 7.1. L'atto da notificare. Pur nei limiti esposti supra119, l'avvocato può notificare in proprio per via telematica sia atti giudiziari propri (per i quali è ovviamente necessaria la sottoscrizione -analogica e/o digitale- ex art. 125 cpc), sia atti o provvedimenti altrui120 (per i quali, 117 Art. 3 bis co. 4 L. n. 53/1994. 118 Sigillò F., La notifica a mezzo PEC: le modalità operative. Nello stesso senso, le indicazioni della FIIF. 119 Cfr. § 1. 120 In arg. cfr. L'Unione Lombarda degli Ordini Forensi. pagina 24 di 45 essendo appunto altrui, la firma digitale dell'avvocato non serve 121), i quali possono essere: A) originariamente cartacei (e quindi scannerizzati, cioè digitalizzati, proprio ai fini della notifica): in tal caso, l'avvocato, con dichiarazione fatta nella relazione di notificazione in proprio122, deve attestare la conformità del file all'originale cartaceo “a norma dell'art. 22, co. 2, CAD”123. B) informatici nativi: nel caso di atti propri, l'avvocato provvede a “stamparli in pdf” direttamente dall'editor testi (ad es., word, openoffice, libreoffice, ecc.); nel caso di atti (anche altrui) o provvedimenti già depositati in un procedimento giudiziario e presenti nel relativo fascicolo telematico, l'avvocato attesta la conformità del file che notifica all'originale presente nel predetto fascicolo 124, così da poterlo direttamente ed utilizzare ai fini della notifica in autonomia, cioè senza doverne chiedere alla cancelleria copia autentica cartacea da scannerizzare: l'intervento della cancelleria, al momento, è necessario per il rilascio della Formula Esecutiva (perché, ancora, solo cartacea). Ad ogni modo, secondo quanto annunciato, sarà comunque possibile ottenere dalla Cancelleria copia “autentica” digitale, corredata da un apposito “contrassegno di conformità”125, essendo già ora possibile effettuare il pagamento telematico delle copie. Si ricorda, infine, che l'autenticazione del contenuto presente nel fascicolo telematico riguarda solo gli atti e i provvedimenti126, e non pure i documenti. § 7.1.1. Le caratteristiche dell'atto da notificare. A differenza del passato (in cui mancava una disciplina espressa circa le caratteristiche del file da notificare telematicamente), ora le specifiche tecniche 121 In arg. si segnala tuttavia il contrario, autorevole avviso di Roberto Arcella. 122 Art. 3 bis, co. 5, L. n. 53/1994 e art. 18, co. 4, DM n. 44/2011. 123 Art. 3 bis, co. 2, L. n. 53/1994. 124 Cfr. art. 16 bis, co. 9 bis, DL n. 179/2012, introdotto dall'art. 51, co. 2, DL “Orlando” n. 90/2014. 125 Artt. 21 co. 1 e 30 DM n. 44/2011; artt. 22 e 23 Specifiche tecniche DGSIA del 16/04/2014. 126 Art. 16 bis, co. 9 bis, DL n. 179/2012, introdotto dall'art. 51, co. 2, DL “Orlando” n. 90/2012. pagina 25 di 45 DGSIA del 16/04/2014 stabiliscono (art. 19 bis) che il file dell'atto da notificare in proprio a mezzo PEC deve essere127: a) privo di elementi attivi; b) in formato pdf. § 7.1.1.1. Il divieto di elementi attivi. La ratio del divieto in parola128, secondo cui l'atto da notificare in proprio deve essere “privo di elementi attivi”129, “tra cui macro e campi variabili” 130, è evidentemente quella di impedire che un file depositato in giudizio tramite PCT possa subire delle modifiche (più o meno automatiche) successive al deposito stesso, aggirando così le norme in tema di preclusioni processuali e di tutela del contraddittorio. Senza considerare inoltre che la modifica automatica di un file successiva alla sua sottoscrizione farebbe venir meno il valore della firma digitale (che dopo la modifica stessa non sarebbe più verificabile)131. La regola de qua deve ritenersi di portata generale (non vale, cioè, solo per il PCT e le notifiche telematiche in proprio): ogni documento informatico sottoscritto digitalmente deve essere privo di “macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”132. Per tali ragioni, è allora agevole ricomprendere nella categoria degli “elementi attivi” vietati le due esemplificazioni fatte dallo stesso Ministero (per bocca della DGSIA) e cioè le macro e i campi variabili. Ma con le seguenti precisazioni. Anzitutto, nessun dubbio che alcuni campi attivi, come ad esempio quelli dei pdf 127 Art. 11 DM n. 44/2011; art. 12 Specifiche tecniche DGSIA 16 aprile 2014. 128 Art. 19 bis Specifiche tecniche DGSIA del 16/04/2014. 129 Artt. 12 e 13 Specifiche tecniche DGSIA del 16/04/2014. 130 Art. 13 Specifiche tecniche DGSIA del 16/04/2014 cit. 131 L'acuta osservazione è di Francesco Paolo Micozzi. 132 Art. 3, co. 3, DPCM 30 marzo 2009. In arg. cfr. pure DPCM 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali). pagina 26 di 45 compilabili, ancorché rarissimi nella pratica giudiziaria, siano senz'altro ricompresi nel divieto in parola, che però non pare possa valere indiscriminatamente per tutti i campi attivi. Ad esempio, la generazione automatica del numero delle pagine avviene proprio tramite comandi di campo, ma a nessun cancelliere, nemmeno al più pignolo, verrebbe ovviamente in mente di respingere il deposito di un atto le cui pagine fossero così numerate. Inoltre, sempre per restare nell'ambito dei due esempi fatti dalla DGSIA, le macro (ad esempio, quella che aggiorna automaticamente la data ad ogni apertura del documento) smettono di essere tali cioè di funzionare come macro dopo che il file viene convertito in PDF, ovvero nel formato idoneo al deposito tramite PCT. Quindi le macro potranno continuare ad essere utilizzate nel momento in cui redigiamo l'atto con il nostro editor di testi (Word, Open Office, Libre Office), sicuri del fatto che di esse non rimarrà traccia un volta che il file sarà convertito o trasformato in pdf ai fini del deposito tramite PCT. Se così è, ed è così senz'altro, non vedo che spazio di operatività vi sia per il divieto in parola con specifico riferimento alle macro (che del divieto stesso dovrebbero addirittura rappresentare l'esemplificazione più emblematica). E fin qui possiamo intanto tirare una parziale somma: le due citate esemplificazioni offerteci del Ministero sono in realtà eventi rarissimi (moduli compilabili), non assoluti (i campi ininfluenti, come ad es. le note a pie' di pagina) e comunque da intendersi cum grano salis perché in realtà nient'affatto vietate (le macro da editor a pdf). Ciò detto, siccome gli esempi fattici dalla DGSIA non ci sono stati di grande aiuto, dobbiamo provare a procedere con le nostre gambe, e trovare quindi autonomamente il modo di riempire di contenuto la definizione “elementi attivi”. Ma forse, più che riempire, conviene svuotare. Quindi, pur con qualche iniziale titubanza da parte di alcune Cancellerie, deve allora ritenersi che “elementi attivi” significhi “parti del testo potenzialmente modificabili pagina 27 di 45 da una sorgente esterna”133. Conseguentemente, deve anzitutto ritenersi ammesso, proprio perché non ricompreso nell'ambito di operatività del citato divieto di “elementi attivi”, l'inserimento di immagini incorporate nel file pdf testuale, che ciononostante mantiene invariata tale sua natura, conforme alle specifiche tecniche134, le quali infatti, da un lato, richiedono che l'atto principale sia un pdf non scannerizzato (come appunto nella specie) e, dall'altro lato, consentono che in detto file pdf testuale siano inseriti elementi non attivi (come appunto una banale ed inattiva jpg incorporata nel testo). In secondo luogo, devono altresì ritenersi tecnicamente ammissibili anche i link, che NON sono infatti elementi attivi. Ciò vale sicuramente per i link interni o segnalibri (ad es., il rinvio ai vari paragrafi dell'atto). Per quelli esterni, invece, le perplessità non riguardano tanto il citato divieto (non costituendo essi, tecnicamente, un “elemento attivo” nel senso appena chiarito), quanto piuttosto il fatto che il link ad una risorsa esterna appare violare la ratio sottostante al divieto stesso, cioè -come detto- quello di evitare che l'atto o documento depositato possa beneficiare di integrazioni successive al deposito stesso, e, ovviamente, un link del genere conduce ad un contenuto estraneo al processo, che è modificabile in ogni tempo e senza controllo, così vanificando la citata ratio. Effettivamente, un tale strumento potrà quindi essere un problema in termini di tutela del contraddittorio (si pensi alla pagina linkata che venga modificata dopo la scadenza del termine per le repliche), ma a mio avviso le attuali regole e specifiche tecniche non consentono di vietare l'inserimento di link del genere negli atti, quindi la soluzione va cercata altrove ed esula pertanto dal tema di questo articolo. In tale sede è quindi sufficiente rilevare quanto segue. A parte la semplicità nell'aprirlo, cosa cambia da un punto di vista sostanziale tra un link contenuto in un atto giudiziario del 133 La felice sintesi definitoria è di Giovanni Rocchi. 134 Art. 12 Specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014. pagina 28 di 45 PCT e quello indicato in una tradizionale citazione cartacea? In questo secondo caso, che nella pratica è frequentissimo, a qualcuno è mai venuto in mente di eccepire la violazione del contraddittorio? E perché, allora, questo rinvio tecnologico ammesso nel processo tradizionale dovrebbe essere vietato proprio nell'ambito del processo tecnologico per antonomasia? Il discrimine di ammissibilità consiste davvero nella presunta pigrizia del giudice, che nel caso di atto cartaceo non ricopia a manina quel link nel proprio browser? Una inammissibilità processuale del genere, fondata sull'accidia presunta dei giudici, non credo supererebbe il vaglio di costituzionalità. In definitiva, stante quanto sopra, il file depositabile tramite PCT ben può avere il seguente contenuto: tale atto è stato depositato telematicamente in via sperimentale e non sono stati riscontrati problemi di sorta135, come pure confermato dalla DGSIA. § 7.1.1.2 Il formato pdf dell'atto da notificare. Le Specifiche tecniche DGSIA del 16/04/2014 stabiliscono che l'atto da notificare in proprio può essere un pdf testuale (co. 1, art. 19 bis) oppure in formato immagine cioè scansionato (co. 2, art. 19 bis). La norma precisa tuttavia che, nel caso in cui la notifica abbia ad oggetto un “atto del processo da trasmettere telematicamente all’ufficio giudiziario”, questo deve allora essere in pdf testuale (co. 3, art. 19 bis). E' opportuno chiarire la portata di tale norma. Ove letteralmente intesa, essa riguarderebbe esclusivamente gli atti giudiziari, cioè quelli di parte: pertanto, non riguarderebbe i provvedimenti del giudice (ad es., le ordinanze ex art. 186 ter cpc), né i verbali di udienza (ad es., quello in cui si ammette l'interrogatorio del contumace), né -insomma- atti diversi da quelli di parte, i quali possono pertanto essere notificati in pdf immagine. Qualora, invece, come appare più probabile, la disposizione de qua si ritenga applicabile non solo agli “atti” ma anche ai provvedimenti, si rendono allora necessarie alcune considerazioni. 135 Ringrazio Andrea Pontecorvo per aver effettuato il test in parola, e Pietro Calorio, che ne dà atto cortesemente in questo articolo. pagina 29 di 45 Anzitutto, la ratio della norma: essa intenderebbe rendere funzionale e conforme la disciplina della notifica telematica in proprio con le regole del PCT, ed in particolare con i principi secondo cui: a) il deposito tramite PCT dell'atto notificato deve avvenire inserendo l'atto stesso “all'interno della busta telematica e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione”136; b) l'atto principale deve essere in pdf testuale137. Ebbene, ove si ritenesse -sub a) cit- che l'atto notificato debba essere depositato come atto principale (la norma non lo impone, ma lo si potrebbe dedurre dal fatto che gli altri documenti notificati siano depositati come “allegati”), allora l'atto notificato stesso dovrebbe essere -sub b) cit.- appunto in formato pdf testuale. Si comprenderebbe, quindi, il motivo per cui le Specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 imporrebbero (art. 19 bis co. 3) che l'atto da notificare in proprio a mezzo pec sia in pdf testuale al fine di essere poi depositato telematicamente (come atto principale): tale parentetica, però, è un falso presupposto, giacché il deposito tramite PCT della notifica telematica non richiede, in realtà, che l'atto notificato sia l'atto principale del deposito stesso, ma anzi ciò è addirittura sconsigliabile, specie nel caso in cui l'atto da notificare sia più di uno (ad es., ricorso monitorio e relativo decreto ingiuntivo), il che, peraltro, avviene sempre, se si pensa al file della relata di notifica telematica. In definitiva, l'art. 19 bis co. 3 delle Specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 si fonda su un falso presupposto (che l'atto notificato vada depositato come atto principale) e va disapplicato perché in contrasto con i princìpi e la gerarchia delle fonti: infatti, dette Specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 non potrebbero (legittimamente) fissare dei limiti all'oggetto della notifica in proprio, la quale è appunto disciplinata da una legge dello Stato (L. n. 53/1994), ovviamente non 136 Cfr. art. 12 Specifiche tecniche DGSIA 16 aprile 2014. 137 Cfr. art. 12 Specifiche tecniche DGSIA 16 aprile 2014. pagina 30 di 45 derogabile da norme di fonte succedanea. Ne discende che, ove l'atto notificato telematicamente in proprio non sia in pdf testuale ma immagine (si pensi al verbale -non telematico- ammissivo dell'interrogatorio del contumace, da depositarsi necessariamente tramite PCT, anche se notificato a mezzo PEC), la conseguenza non sarà ovviamente la nullità della notifica (nullità peraltro non prevista da alcuna norma), ma esclusivamente quella che in tal caso il deposito dovrà e potrà avvenire comunque telematicamente138. § 8. La procura alle liti (allegato). La procura alle liti, come detto139, è un pre-requisito della notifica in proprio 140, ma ciò non significa che essa debba anche essere necessariamente allegata alla notifica in proprio a pena di invalidità della notifica stessa141, giacché “la notifica della procura non è richiesta da alcuna norma, né pare che la conoscenza della procura possa essere vista come una necessaria garanzia per il convenuto il quale, se vorrà controllare i poteri del procuratore, alla stregua dei documenti allegati al ricorso, avrà l’onere di costituirsi”142. Tale principio, sebbene espresso in forma piuttosto prudente (“né pare”), è senz'altro condivisibile. Esso si riferisce, tuttavia, alla notifica degli atti giudiziali. Nel caso degli atti stragiudiziali, infatti, il destinatario dell'atto non ha modo di verificare (in alcuna cancelleria) i poteri rappresentativi dell'avvocato notificatore. Occorre quindi chiedersi se, per tale seconda ipotesi, la procura alle liti debba necessariamente allegarsi all'atto notificato. Ebbene, da una lettura frettolosa delle massime che hanno affrontato l'argomento, al quesito sembrerebbe doversi dare risposta affermativa. Ma si tratterebbe, per l'appunto, di una lettura frettolosa, alla quale può così ovviarsi: a) in una pronuncia ormai risalente143 si è affermato che “affinché la diffida ad adempiere, intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dall'altro 138 Del mio stesso avviso è Roberto Arcella. 139 Cfr. § 3. 140 Art. 1 L. n. 53/1994. 141 L'art. 3 bis L. n. 53/1994, infatti, non la menziona come allegato necessario. 142 Tribunale di Milano, Sezione VIII civile (Consolandi E.), sentenza del 14 gennaio 2010. 143 Cassazione civile, 25 marzo 1978, n. 1447. pagina 31 di 45 contraente, possa produrre gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., è necessario che quei soggetto sia munito di procura scritta del creditore, e che tale procura sia allegata, o comunque portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, atteso il carattere negoziale della diffida medesima”; b) pronunce successive144 si sono discostate da tale indirizzo, affermando che “la procura per la diffida ad adempiere a norma dell'art. 1454 c.c., ancorché questa sia atto unilaterale, deve essere fatta per iscritto soltanto nei casi previsti dalla legge e quindi se per il contratto, che si intende risolvere, la forma scritta sia richiesta ad substantiam o anche soltanto ad probationem e non quando riguardi beni mobili, per cui può essere anche conferita tacitamente, sempre che promani dall'interessato e sia manifestata con atti o fatti univoci e concludenti”; c) a fronte di tale contrasto giurisprudenziale, tutto incentrato sulla forma della procura, è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite145, che si è così espressa: “Il principio da enunciare è quindi: La procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c., deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto”. Com'è evidente, tale pronuncia, pur aderendo all'orientamento più risalente sub a), secondo cui la procura va fatta sempre per iscritto (il che è indubbio nel caso di notifiche in proprio), non ha tuttavia fatto proprio anche il principio relativo alla necessità che tale procura scritta debba pure essere “allegata, o comunque portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei”, come pure affermava la Cassazione del 1978. Tale omissione nel principio di diritto è piuttosto significativa, sebbene a volte trascurata146. D'altra parte, nella prassi quotidiana, le lettere di messa in mora e diffida 144 Cassazione civile, sez. II, 01/09/1990, n. 9085 e Cass. 26 giugno 1987 n. 5641. 145 Cassazione civile, SS.UU., sentenza 15 giugno 2010 n. 14292. 146 Ad es., Tribunale Varese, sez. I, 22/05/2012 imputa a Cass. SSUU n. 14292/2010 cit. la massima di Cass. n. 1447/1978, quindi comprensiva dell'inciso: “è necessario che quel soggetto sia munito di procura scritta del creditore, e che tale procura sia allegata, o comunque portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei”. pagina 32 di 45 inviate dagli avvocati mai contengono allegata la procura scritta del cliente, sicché non si comprende perché tale formalità -del tutto assente nel caso dell'invio tramite raccomandata cartacea- debba essere osservata nel caso di raccomandata digitale, che peraltro dà anche maggiori garanzie circa la sua provenienza. Ad ogni modo, ove si decidesse -sempre in base al noto principio del minimax, tanto caro agli avvocati più tuzioristici- di notificare anche la procura alle liti, essa andrebbe allegata come file autonomo147. Qualora la procura alle liti sia stata rilasciata in formato cartaceo, cioè sottoscritta con firma autografa del cliente e quindi scannerizzata, nel momento di allegare tale atto digitalizzato, l'avvocato deve attestarne la conformità all'originale cartaceo “a norma dell'art. 22, co. 2, CAD”148, con dichiarazione da farsi nella relazione di notificazione in proprio149, giacché la procura alle liti rientra nel concetto di “atto” in senso lato, per il quale -ove digitalizzato mediante scannerizzazione da un formato cartaceo- è appunto necessaria, come detto150, la predetta certificazione di conformità. § 9. I documenti (eventuali) da notificare. L'avvocato può notificare in proprio per via telematica anche dei documenti, eventualmente allegati all'atto vero e proprio. A differenza di quanto previsto per l'atto151, la legge non disciplina espressamente il formato digitale dei file contenenti i documenti da notificare. Tuttavia, ai fini del loro eventuale successivo deposito telematico in Cancelleria, tali 147 Ciò è senz’altro vero nel caso in cui la procura sia cartacea e sottoscritta di pugno dal cliente e dall’avvocato e quindi scannerizzata, oppure allorché sia digitale e sottoscritta da cliente ed avvocato con firma Cades. Ove, invece, sia firmata digitalmente (da cliente ed avvocato) con firma Pades (ammessa dalle Specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014), la procura stessa può anche essere a margine o in calce nel medesimo file dell'atto cui acceda (ad es., la citazione): in tal caso, cliente ed avvocato potranno apporre le rispettive firme Pades esattamente come se fossero firme di pugno, cioè in corrispondenza dei propri nomi, come indicati nel testo da sottoscrivere. In questi termini, non è quindi esatto dire che la procura alle liti deve sempre e necessariamente essere su un file ad hoc cioè autonomo. In arg. cfr., in particolare, la nota 28. 148 Art. 3 bis, co. 2, L. n. 53/1994. 149 Art. 3 bis, co. 5, L. n. 53/1994 e art. 18, co. 4, DM n. 44/2011. 150 V., supra, § 7.1. 151 V., supra, § 7.1.1. pagina 33 di 45 file devono necessariamente essere in un formato digitale consentito dal PCT (ovvero: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, e le compressioni .zip, .rar, .arj purché contenenti file nei predetti formati), privo di elementi attivi (ad esempio, macro e campi variabili), con la precisazione che, nel caso di formati compressi, la firma digitale (comunque facoltativa) va apposta dopo la compressione152. Trattandosi di (meri) documenti, non è necessario che essi siano firmati digitalmente, né autenticati dall'avvocato mediante quella certificazione di conformità all'originale con attestazione da inserire nella relazione di notificazione in proprio, giacché essa è prevista dalla legge153 con esclusivo riferimento all'“atto” (scannerizzato dal cartaceo) e non pure ai “documenti” (il dubbio deriva dal fatto che il termine “atto” potrebbe essere usato in senso generico, cioè come “allegato” di qualsiasi tipo). § 10. La relata di notifica. La relata della notifica telematica in proprio non va (più) inserita nel corpo del messaggio, ma deve essere allegata alla PEC come documento informatico nativo digitale (cioè file direttamente “stampato in pdf” e non scannerizzato), ovviamente dopo averlo firmato digitalmente154. Essa deve contenere155: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; d) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; f) l'eventuale attestazione di conformità all'originale cartaceo dell'atto informatico 152 Art. 12 DM n. 44/2011; art. 13 Specifiche tecniche DGSIA del 16/04/2014. 153 Art. 3 bis, co. 2 e 5, L. n. 53/1994 e art. 18, co. 4, DM n. 44/2011. 154 Art. 3 bis co. 5 L. n. 53/1994; art. 18 DM n. 44/2011; art. 18 DM n. 48/2013. 155 Art. 3 bis co. 5 e 6, L. n. 53/1994. pagina 34 di 45 allegato; g) l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo (solo per le notificazioni effettuate nel corso di un procedimento). Non è (più) necessario, invece, che la relata indichi gli estremi del provvedimento autorizzativo del Consiglio dell'Ordine nel cui albo l'avvocato notificante è iscritto, né il numero cronologico della notifica156: dati, questi, che infatti servono solo per la notifiche in proprio a mezzo servizio postale cartaceo157. 156 Art. 8, co. 4 bis, L. n. 53/1994. 157 V., supra, § 1. pagina 35 di 45 SEZIONE C: Il perfezionamento ed i vizi della notifica. § 11. Il perfezionamento della notifica a mezzo PEC. Anche per le notifiche telematiche in proprio (che, come quelle cartacee, sono eseguite a mezzo posta, seppur di tipo elettronico) opera il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario (scissione rilevante ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell'una o dell'altra parte). Nel caso delle notifiche a mezzo posta cartacea, detto principio è stabilito dalla giurisprudenza (anche costituzionale)158; nel caso delle notifiche telematiche, invece, è la legge stessa 159 a stabilire espressamente che essa si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui la PEC viene spedita (e precisamente allorché viene generata dal sistema la PEC “ricevuta di accettazione”, con la firma digitale del gestore di posta del mittente, che dice appunto di aver accettato la PEC) e, per il destinatario, nel momento in cui essa viene ricevuta (e precisamente allorché viene generata dal sistema la PEC “ricevuta di consegna”, con la firma digitale del gestore di posta del 158 In tal senso, cfr. Tribunale di Modena (Di Pasquale R.), sentenza n. 1817 del 28 novembre 2012, nonché T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 18/09/2012, n. 958; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08/11/2011, n. 8551; Tribunale Modena, 08/07/2011; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 11/05/2011, n. 252; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 09/03/2011, n. 676; Tribunale Piacenza, 08/03/2011, n. 200; Cassazione civile, sez. III, 28/02/2011, n. 4919 (Conferma Appello Roma, 24 giugno 2008); T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 16/02/2011, n. 160; Cass. 30 luglio 2009, n. 17748; T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 10/09/2010, n. 4681; Tribunale di Bologna (Marulli M.), 29 luglio – 4 agosto 2010; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 16/06/2010, n. 1841; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 01/06/2010, n. 353; Consiglio di Stato n. 2055 del 13 aprile 2010 (Riforma Tar Piemonte, sez. I, 10 aprile 2009, n. 1081); T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 10/03/2010, n. 2665; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 08/02/2010, n. 1620; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 20/01/2010, n. 20; Cassazione civile, sez. III, 13/11/2009, n. 24041; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11/11/2009, n. 11068; T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 11/09/2009, n. 2393; Cassazione civile, sez. I, 30/07/2009, n. 17748; Tribunale di Modena (Cigarini R.), sentenza n. 4093 del 6 maggio 2009; Tar Veneto n. 2393/2009; Cass. n. 24041/2009 (in GaD n. 6/10, pag. 59); Cass. n. 17748/2009; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 10/04/2009, n. 1018; Cass. n. 15081/2004; Cass. n. 6402/2004; Cassazione civile, sez. III, 19/01/2004, n. 709; Cassazione civile, sez. II, 25/09/2002, n. 13922. Contra, Tribunale di Modena (Rovatti A.), sentenza n. 295 del 23 febbraio 2010, nonché Tribunale Cassino, 21/10/2010, n. 734 e T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 09/04/2008, n. 604 (poi cassato, però, da Consiglio di Stato n. 2055 del 13 aprile 2010 cit.). 159 Art. 3 bis, co. 3, L. n. 53/1994. pagina 36 di 45 destinatario, che dice di avergliela consegnata o, per meglio dire, messa a disposizione, giacché la notifica si consolida cioè si considera definitivamente perfezionata nel momento in cui arriva al server del destinatario 160, a prescindere poi dal fatto che quest'ultimo non la scarichi dal server stesso per leggerla 161, magari perché non ricorda la password162). Ovviamente, anche nelle notifiche telematiche, il predetto effetto anticipato per il notificante è di tipo provvisorio, cioè subordinato al successivo perfezionamento della notifica lato destinatario163. Nel caso in cui la consegna della PEC al destinatario non sia andata a buon fine (ad es., perché casella di posta ordinaria anziché certificata, oppure a causa di virus, per casella piena, ecc.), entro le successive 24 ore dalla spedizione il mittente viene informato con un avviso di mancata consegna 164. In tal caso, la notifica non può ritenersi perfezionata sicché viene meno l'effetto “anticipato” di cui si è detto, ed il mittente deve quindi utilizzare uno strumento notificatorio alternativo, previa eventuale rimessione in termini165, ove la notifica non sia andata a buon fine per fatto non imputabile al mittente (ad es., casella PEC del destinatario piena), non potendo l'avvocato beneficiare dello strumento processuale concesso alla Cancellerie per il caso di comunicazioni non andate a buon fine per “colpa” dell'avvocato destinatario (cioè della possibilità di depositare l'atto in formato cartaceo nella cancelleria stessa)166. A differenza delle notifiche in proprio a mezzo raccomandata cartacea (la cui spedizione è vincolata agli orari di apertura degli sportelli postali), nel caso di notifiche telematiche (spedibili in qualsiasi ora del giorno e della notte) viene allora in rilievo l'art. 147 cpc (che è norma generale applicabile anche alle notifiche a mezzo 160 Cfr. Art. 1335 cc. 161 App. Bologna, 30 maggio 2014; in arg. cfr. pure questo articolo. 162 Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 02/07/2014, n. 15070. 163 Per tutte, Corte Cost. n. 318/2009. 164 Cfr. Art. 6.3 regole tecniche DM 2/11/2005. 165 Cfr. art. 153, co. 2, cpc. 166 Cfr. Art. 16, co. 6, DL n. 179/2012. pagina 37 di 45 PEC in quanto non derogata dalla disciplina specifica dettata per le PEC), secondo cui “le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21” 167 (si noti che la norma de qua non fa alcuna distinzione tra giorni feriali e festivi, quindi è ben possibile notificare in proprio anche la domenica)168. E' allora a tali orari che dovrà tenersi conto ai fini della predetta scissione del momento perfezionativo, ditalché per il notificante occorrerà aver riguardo all'ora in cui è stata spedita la PEC o per meglio dire all'ora in cui è stata generata la pec di ricevuta del server mittente (ad es., alle ore 20,59), mentre per il destinatario occorrerà aver invece riguardo all'ora in cui la notifica è stata ricevuta o per meglio dire all'ora in cui è stata generata la pec di consegna del server destinatario (ad es., alle ore 21,01), con la conseguenza che, negli esempi fatti, per il notificante (ed ai fini della verifica dei suoi termini di decadenza) bisognerà aver riguardo al giorno in cui è stata effettivamente spedita, mentre per il destinatario (ed ai fini della verifica dei suoi termini di decadenza) bisognerà aver riguardo al giorno successivo. Infatti, il mancato rispetto del suddetto orario è sì causa di nullità (ovviamente sanabile ex art. 156 cpc per raggiungimento dello scopo), MA in tal caso la notifica effettuata o ricevuta dopo le ore 21 si considera effettuata o ricevuta il giorno dopo, 167 Come ricorda Cassazione n. 3478/1979, la ratio dell'art. 147 c.p.c. è quella di tutelare il riposo e la quiete del destinatario della notificazione, il quale è pertanto legittimato a rifiutare la notifica fuori orario, sicché la norma non si applica alle notifiche a mezzo posta ma solo a quelle in cui vi può essere un disturbo fuori orario, come ad esempio quelle effettuate a mani da parte dell'ufficiale giudiziario. Ma, se la ratio è questa, la quiete del destinatario ben può essere violata da una pec di notifica che arriva, magari al cellulare, mentre il destinatario della stessa è a cena o sta facendo colazione. E' ben vero che il destinatario che non voglia essere disturbato, può spegnere il cellulare, ma il destinatario non vuole e ha diritto di non essere disturbato da una PEC di notifica, mica dalle altre email, che vuole continuare a ricevere (senza dover disabilitare ogni sera dopo le 21 e riattivare ogni mattina dopo le 7 l'account PEC, ed evitare, due volte al giorno tutti i giorni, che in quell'orario riceva l'inoltro delle PEC alla email normale. A ciò si aggiunga che nel caso della PEC non è neppure attuabile il rimedio suggerito dalla citata Cassazione, visto che la PEC stessa, una volta che arriva al server del destinatario, non può essere da questa rifiutata. In definitiva, se è vero -come è vero- che la PEC disturba la quiete del destinatario, sarei personalmente contrario ad escluderla dall'operatività dell'art. 147 cpc, che altrimenti attuerebbe un trattamento diverso ed irragionevole fra fattispecie uguali: l'ufficiale giudiziario non può disturbare, mentre l'avvocato sì. La cara vecchia costituzione credo che non lo gradirebbe. Del mio stesso avviso, i colleghi di Giuseppe Vitrani e Pietro Calorio (in questo articolo), nonché Carlo Piana (in questo articolo) e Mario Sabatino (in questo articolo). 168 Cass. n. 158/1977. pagina 38 di 45 quindi a tale momento dovrà farsi eventualmente slittare, lato notificante e/o destinatario, il momento perfezionativo della notifica. § 12. I vizi della notifica. Le notificazioni telematiche in proprio sono affette da nullità rilevabile d'ufficio (quindi non da inesistenza)169 se manca qualcuno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge170. Così, sono ad esempio nulle (e non inesistenti) le notifiche telematiche in proprio eseguite con relata di notifica priva di sottoscrizione 171, ovvero (forse) in assenza di procura alle liti dal mero domiciliatario172, ovvero in difetto (quando era ancora necessaria) dell'autorizzazione del COA173. Trattandosi di nullità, anche in tal caso trova applicazione il principio generale di cui all'art. 156 cpc, secondo cui la nullità non può essere pronunciata, se la notifica telematica in proprio ha comunque raggiunto il proprio scopo174. 169 Cassazione civile, sez. II, 10/03/2011, n. 5743, nonché Cassazione civile, sez. III, 22/06/2001, n. 8592, Cassazione civile, sez. III, 04/04/2001, n. 4986. 170 Art. 11 L. n. 53/1994. 171 T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 26/03/2009, n. 363. 172 Cassazione civile n. 21414 del 10/10/2014 nonché Cassazione civile 28/02/2013, n. 5096; contra, Cass. 10/01/2011, n. 357 nonché Consiglio di Stato, sez. V, 22/03/2012, n. 1631 (conferma Tar Friuli Venezia Giulia n. 93 del 2011), secondo cui la notifica in proprio effettuata dal mero domiciliatario è invece inesistente, quindi non sanabile. 173 In arg. cfr. Cass. 19 febbraio 2014 n. 3934, la quale ha ritenuto necessaria la produzione in giudizio dell'autorizzazione in parola, altresì precisando che, ai fini della sanatoria della nullità nel caso in cui si tratti di notifica avente ad oggetto un atto introduttivo, è necessario che il convenuto/resistente si costituisca in giudizio, solo in tal modo sanando la nullità per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc. Nel senso che solo l'inesistenza dell'autorizzazione (e non pure l'omessa produzione in giudizio della autorizzazione esistente) sia causa di nullità (ovviamente sanabile), cfr. le più equilibrate e meno formalistiche Cassazione civile, sez. III, 04/04/2001, n. 4986; Cassazione civile, sez. un., 01/12/2000, n. 1242. 174 T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 06/02/2013, n. 170; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 26/03/2009, n. 363; Cassazione civile, sez. trib., 05/08/2004, n. 15081; Tribunale Modena, 11/02/2004; Cassazione civile, sez. un., 01/12/2000, n. 1242. pagina 39 di 45 SEZIONE D: Il deposito in cancelleria e fattispecie particolari. § 13. Il deposito in Cancelleria della notifica a mezzo PEC. A seguito delle Specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014, e quindi a far data dal 15 maggio 2014, l'estensione digitale della PEC (“.eml” e “.msg”) è annoverata tra i formati consentiti175, sicché è possibile riversare la notifica direttamente nel fascicolo processuale digitale attraverso il PCT, con le modalità previste dall', ovvero “inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna relativa ad ogni destinatario”176. Ove letteralmente intesa, tale modalità non prevede il deposito della PEC ma dell'“atto notificato”, ovvero dell'allegato principale (ma non esclusivo) della PEC stessa, la quale infatti contiene anche la relata di notifica, l'eventuale procura alle liti, ecc., che tuttavia non sono contemplati nella disposizione che disciplina il deposito telematico della PEC: poiché la PEC (con i relativi allegati) non può essere l'atto principale (che deve necessariamente essere in formato pdf), tale norma stabilisce quindi che il deposito ha ad oggetto “l'atto notificato” (e le due ricevute PEC di consegna e accettazione): poiché, tuttavia, l'atto notificato è sempre più di uno (c'è infatti, come minimo, anche il file della relata di notifica, nonché, tuzioristicamente, la procura alle liti; oppure si pensi al ricorso per decreto ingiuntivo con pedissequo, ma in separato file, decreto ingiuntivo), anziché scegliere arbitrariamente quale file indicare come “atto principale”, questo può essere costituito da una “nota di deposito”, già frequente nella prassi (si pensi all'integrazione dei documenti richiesti nel procedimento monitorio, oppure al deposito di “buste multiple”). Per l'ipotesi in cui la PEC non possa depositarsi telematicamente (si pensi, per quanto riguarda i tribunali, a malfunzionamenti dei servizi informatici, o, per quanto riguarda gli uffici giudiziari diversi dai tribunali, a mancate autorizzazioni a ricevere depositi telematici, ecc.), esistono diverse alternative: 175 Per l'atto: art. 12 DM n. 44/2011 e art. 12 Specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014; per i documenti: art. 13 DM n. 44/2011 e art. 13 Specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014. 176 Art. 19 bis Specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 cit. pagina 40 di 45 1) stampare177 la PEC (ovviamente con i relativi allegati, unitamente alle due ricevute di accettazione e consegna)178 e procedere così al deposito del cartaceo stesso, con l'attestazione prevista dall'art. 9, co. 1 bis, L. n. 53/1994, secondo cui “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato [a mezzo pec], l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, CAD”. Contrariamente a quanto affermato da alcuni commentatori179, con tale attestazione da parte dell'avvocato (all'uopo “considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”)180, il deposito della PEC anche in formato digitale non è quindi necessario, ma semplicemente opportuno. 2) Fatta eccezione per ben determinati procedimenti espressamente previsti dalla legge (ovvero: ricorsi per cassazione, tributari e contro contravvenzioni), la costituzione in giudizio non potrebbe avvenire mediante l'invio alla Cancelleria di una raccomandata o di una PEC (che alla posta cartacea è a tutti gli effetti di legge equiparata), ma dovrebbe avvenire a mano, al fine di consentire al Cancelliere il controllo del contenuto del fascicolo (in particolare, il versamento del contributo unificato). L'uso del condizionale è dovuto al contrasto nomofilattico: a) parte della giurisprudenza ritiene infatti che la costituzione in giudizio a mezzo posta (e quindi anche mediante l'invio di PEC) sarebbe affetta da nullità, addirittura insanabile 181; b) altra giurisprudenza, sempre della Cassazione ed altrettanto recente (peraltro a Sezioni Unite), ritiene invece che la costituzione in giudizio a mezzo posta (e quindi anche mediante l'invio di PEC) integrerebbe una mera “irritualità” e, semmai, una nullità comunque sanabile dall'evidente (ed immancabile) raggiungimento dello 177 Nel caso in cui si perda il file delle ricevute di notifica, lo si può richiedere al gestore della PEC, che lo conserva per 30 mesi, mentre quelle inviate a mezzo PCT sono conservate 5 anni dai gestori PEC del Ministero: art. 4, co. 3, DM n. 44/2011. 178 Art. 6.5.2.1 Norme Tecniche PEC DM 2/11/2005. 179 Trib. Prato, pres. Genovese - rel. Brogi, decreto del 23/5/2013; Tar Campania – Sentenza n. 1756 del 3 aprile 2013. 180 Art. 6, co. 1, L. n. 53/1994. 181 Cassazione n. 12391/2013. pagina 41 di 45 scopo182. Tale contrasto impone ovviamente all'avvocato di optare per la scelta più prudente, che è quella di evitare la costituzione in giudizio a mezzo posta (racc. o PEC), anche alla luce di quella giurisprudenza che afferma la responsabilità professionale dell'avvocato nel caso in cui, in presenza di un contrasto, abbia scelto la strada più rischiosa per il cliente183. In ogni caso, al momento di tale deposito -sia esso cartaceo o telematico- non sarà più necessario provvedere al pagamento delle marche 184 di cui all'art. 10 L. n. 53/1994, che sono state infatti abolite per le notifiche in proprio telematiche 185 e sono rimaste solo per le cartacee. §. 14. Gli avvisi alla cancelleria. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o di impugnazione, il soggetto notificante deve darne contestuale avviso alla Cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento opposto o, rispettivamente, impugnato186. Ove gli atti in questione siano notificati in proprio dall'avvocato, tale onere è soddisfatto con il semplice deposito di copia dell'atto notificato 187. Tuttavia, mentre nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, tale “avviso” mediante deposito può ritenersi integrato dall'iscrizione a ruolo della opposizione stessa presso la Cancelleria che è (funzionalmente) la medesima di quella del giudice che ha emesso il decreto opposto, nel caso di impugnazione, la Cancelleria alla quale fare l'avviso (ossia, quella del giudice di primo grado) è invece differente da quella presso cui si deposita la nota di iscrizione a ruolo dell'appello, sicché tale iscrizione non basta ai fini dell'avviso e può quindi capitare che l'avvocato notificante in proprio ometta l'incombente de quo. Per tale ipotesi, tuttavia, la giurisprudenza ritiene che il mancato avviso alla cancelleria 182 Cass. SSUU n. 5160/2009. 183 Cass. n. 18612/2013. 184 Art. 10 L. n. 53/1994: euro 2,60 fino a due destinatari; euro 7,70 da tre a sei destinatari; euro 12,40 per più di sei destinatari. 185 Art. 44 DL “Orlando” n. 90/2014. 186 Art. 645 cpc e, rispettivamente, art. 123 disp. att. cpc. 187 Art. 9 L. n. 53/1994. pagina 42 di 45 non comporti alcuna nullità188. § 15. Fattispecie particolari. § 15.1. La notifica di precetto cambiario o su assegno. Poiché la notifica del precetto cambiario o su assegni presuppone la certificazione dei titoli ex art. 480 cpc da parte dell'ufficiale giudiziario (certificazione che non può essere fatta dall'avvocato, sprovvisto di poteri certificatori generali), la notifica a mezzo PEC di tale precetto può avvenire solo nella forma scannerizzata del cartaceo, che contenga cioè anche la predetta certificazione da parte dell'Ufficiale (oltre, ovviamente, alla trascrizione dei titoli, che generalmente si fa mediante fotocopiatura)189. A titolo meramente informativo si segnala il contrario avviso del COA di Torino, il quale ritiene invece che tale tipo di precetto non possa essere notificato in proprio, giacché si tratterebbe in thesi di un atto proprio dell'ufficiale giudiziario (come ad esempio il pignoramento o il preavviso di rilascio). Tale tesi non è condivisibile, poiché la certificazione dei titoli da parte dell'Ufficiale Giudiziario non modifica la paternità giuridica del precetto, che rimane pur sempre un atto dell'avvocato (o del cliente, nel caso di firma personale di questi). § 15.2. L'intimazione di sfratto. Poiché la notifica dell'intimazione di sfratto non può ritenersi effettuata “a mani” del destinatario, vi sarebbe la necessità di fare l'avviso ex art. 660 cpc190. § 15.3. La richiesta di pignoramento. Nel caso di sentenza e/o precetto notificati a mezzo PEC, al momento della richiesta 188 Cassazione civile, sez. I, 25/02/2011, n. 4704. 189 In arg. cfr. tuttavia questo interessante articolo di Roberto Arcella. 190 Tribunale di Modena (Marconi A.L.), ordinanza del 23 luglio 2013. Contra, Tribunale di Mantova (Bulgarelli A.), 17 giugno 2014, che, nella mancata comparizione dell'intimato, ha ritenuto superfluo l'avviso ex art. 660 cpc, convalidando l'intimato sfratto notificato a mezzo PEC. In arg. cfr. pure Tribunale Catanzaro 22/2/2014, secondo cui l'avviso di cui all'art. 660 cpc non potrebbe essere effettuato in proprio dall'avvocato, giacché la norma si riferirebbe espressamente (ed esclusivamente) all'Ufficiale Giudiziario. In arg. cfr. questa discussione su twitter. pagina 43 di 45 del pignoramento sarà sufficiente rammostrare e consegnare all'ufficiale giudiziario la stampa della PEC (ovviamente con i relativi allegati, unitamente alle due ricevute di accettazione e consegna) con l'attestazione di conformità all'originale digitale, rilasciata dall'avvocato stesso191, che all'uopo “è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”192, con la conseguenza che le relative certificazioni fanno fede fino a querela di falso193. § 15.4. La trascrizione della domanda giudiziale notificata in proprio. Per la trascrizione della domanda giudiziale notificata in proprio è necessaria la c.d. “copia ad uso trascrizione”, che al momento (cioè fin quando non sarà possibile effettuare tale trascrizione direttamente in via telematica) può essere solo cartacea194. Tale copia consiste nella stampa della PEC (e dei relativi allegati, unitamente alle due ricevute di accettazione e consegna) e può essere rilasciata (non dall'ufficiale giudiziario ma) dal cancelliere dopo l'iscrizione a ruolo, oppure confezionata direttamente dall'avvocato notificante. In quest'ultimo caso, l'avvocato, nella veste di “pubblico ufficiale”195, procede alla stampa della PEC (e dei relativi allegati, unitamente alle due ricevute di accettazione e consegna) e ne attesta la conformità all'originale digitale196. 191 Art. 9, co. 1 bis, L. n. 53/1994. 192 Art. 6, co. 1, L. n. 53/1994. 193 App. Venezia, sez. lav., 20/02/2012. 194 La trascrivibilità della domanda notificata a mezzo PEC è stata espressamente confermata dal Conservatore di Verona al collega Francesco Tregnaghi, che ringrazio per la segnalazione. 195 Art. 6, co. 1, L. n. 53/1994. 196 Art. 9, co. 1 bis, L. n. 53/1994. pagina 44 di 45 SEZIONE E: Normativa e fac simili. § 16. Normativa. - Circolare Min. Giustizia del 27 giugno 2014 - L. n. 53/94 (notifiche in proprio) - D.Lgs. n. 82/2005 (codice amministrazione digitale o CAD) - DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata) - DM Giustizia n. 44/2011 (Regole tecniche o Regolamento) - Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche in attuazione del predetto Regolamento) - DL n. 179/2012 (decreto crescita) § 17. Fac simili. - Attestazione di conformità di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo informatico - Procura alle liti telematica - Relata di notifica telematica - PEC di notifica telematica (per usarlo come modello, aprire il file e quindi cliccare CTRL + E) - Attestazione di conformità del cartaceo all’originale telematico (ad es., per uso: iscrizione a ruolo cartacea di domanda giudiziale notificata telematicamente; richiesta di pignoramento su precetto/titolo notificato/i telematicamente; trascrizione di domanda giudiziale notificata telematicamente; ecc.) Avvertenze: i file sono in formato “.odt”, quindi apribili, tra gli altri, con Open Office o Libre Office. pagina 45 di 45