L'atto di precetto per rilascio di immobile. Con fac-simile
Forma e requisiti di validità
L'atto di precetto – dal latino
praeceptum legis – è un documento
che, sulla base di un titolo esecutivo
(per il rilascio di beni immobili e
consegna di mobili, necessariamente
una sentenza o ordinanza del giudice),
pone al debitore una sorta di
ultimatum per l'adempimento, prima
che il creditore possa procedere
all'esecuzione forzata. Senza l'atto
di precetto, l'esproprio dei beni del
debitore non può avere luogo!
Atto di precetto per rilascio di beni immobili
L'atto di precetto per rilascio di immobile ha il suo presupposto in un titolo giudiziario – ad esempio
un provvedimento di sfratto –, non essendo a tal uopo sufficienti: atti pubblici, cambiali, né altri titoli
di credito.
Elementi e validità dell'atto di precetto
Per essere valido, il precetto deve fissare la data per l'adempimento nel termine ultimo di 10 giorni
dalla sua notifica (a meno che il titolo esecutivo non preveda un termine diverso – che deve in tal caso
essere indicato). E – a norma degli artt. 480 e 605 c.p.c. e della L. 431/1998 – esso deve
obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:
1) indicazione delle parti (creditore e debitore);
2) data di notifica;
3) trascrizione integrale del titolo esecutivo;
4) dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il
giudice competente;
5) indicazione e descrizione sommaria del bene da rilasciare;
6) sottoscrizione del creditore istante o del difensore di questi.
L'atto di precetto per rilascio di immobile deve essere portato a conoscenza del debitore tramite
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di ufficiale giudiziario, in epoca
successiva alla notificazione del titolo esecutivo relativo o contestualmente a quest'ultima.
L'atto di precetto perde validità se decorsi 90 giorni dalla notifica dello stesso (senza che il debitore
abbia provveduto al pagamento), l'espropriazione forzata non ha ancora avuto luogo.
Se non si adempie al precetto
Qualora, trascorso il termine di 10 giorni (e non ancora spirato quello dei 90) dalla notifica del
precetto, il debitore non abbia lasciato l'immobile sua sponte, l'ufficiale giudiziario provvederà ad
immettere il creditore nel possesso del bene consegnandogliene le chiavi. Il debitore, comunque,
dovrà essere preavvertito della data e dell'ora in cui avverrà l'accesso, almeno 3 giorni prima dello
stesso.
Formula dell'atto di precetto per rilascio di immobili
Atto di precetto per il rilascio di immobile
Per: il sig. ___________, Codice fiscale: ___________ nato/a___________ a ___________, il
___________, res.te in ___________, elettivamente domiciliato in ___________ presso lo studio
dell'Avv. ___________ (C.F. _________ PEC ____________ fax _________) che lo rappresenta e
difende in virtù di mandato a margine del presente atto (oppure: in calce al presente atto).
Premesso che
- il Tribunale di _______ con provvedimento in data ____________ (munito di formula esecutiva) ha
ordinato
a:
______________ (indicare le generalità e il codice fiscale della persona che deve rilasciare
l'immobile) il
rilascio
per
la
data
del
______________
del
seguente
immobile:
____________________________
(descrizione
dell'immobile
oggetto
di
rilascio)
- che il suddetto titolo viene notificato unitamente al presente atto.- che ad oggi l'obbligata non ha
provveduto
a
liberare
l'immobile.
Tutto ciò premesso
Intima e fa precetto
a ___________ residente in ___________ via ___________ di rilasciare libero da persone e cose
l’immobile sopra descritto in favore di ___________ entro e non oltre 10 giorni dalla notifica presente
atto, essendo già decorsa la data fissata per l’esecuzione.
Con
avvertimento
che
in
difetto
si
procederà
ad
esecuzione
forzata.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 480 comma 2 cpc si avverte il Sig./la Sig.ra
_____________________ che con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un
professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento
concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del
consumatore.(1)
___________,
___________
Avv.
___________
1) N.B.: L'art. 480 comma 2 c.p.c. dispone che "Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che
il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato
dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo
di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore".
Tale disposizione non sembra però riferirsi anche al precetto per rilascio di immobile dato che il
tenore letterale della norma sembra fare riferimento a debiti pecuniari.
Dato che il legislatore non è stato chiaro sul punto non avendo distinto tra le diverse tipologie di
precetto può risultare opportuno inserire l'avviso almeno fintanto che non si registrerà qualche
precedente giurisprudenziale.
( da www.studiocataldi.it )
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