L'atto di precetto per rilascio di immobile. Con fac-simile Forma e requisiti di validità L'atto di precetto – dal latino praeceptum legis – è un documento che, sulla base di un titolo esecutivo (per il rilascio di beni immobili e consegna di mobili, necessariamente una sentenza o ordinanza del giudice), pone al debitore una sorta di ultimatum per l'adempimento, prima che il creditore possa procedere all'esecuzione forzata. Senza l'atto di precetto, l'esproprio dei beni del debitore non può avere luogo! Atto di precetto per rilascio di beni immobili L'atto di precetto per rilascio di immobile ha il suo presupposto in un titolo giudiziario – ad esempio un provvedimento di sfratto –, non essendo a tal uopo sufficienti: atti pubblici, cambiali, né altri titoli di credito. Elementi e validità dell'atto di precetto Per essere valido, il precetto deve fissare la data per l'adempimento nel termine ultimo di 10 giorni dalla sua notifica (a meno che il titolo esecutivo non preveda un termine diverso – che deve in tal caso essere indicato). E – a norma degli artt. 480 e 605 c.p.c. e della L. 431/1998 – esso deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: 1) indicazione delle parti (creditore e debitore); 2) data di notifica; 3) trascrizione integrale del titolo esecutivo; 4) dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente; 5) indicazione e descrizione sommaria del bene da rilasciare; 6) sottoscrizione del creditore istante o del difensore di questi. L'atto di precetto per rilascio di immobile deve essere portato a conoscenza del debitore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di ufficiale giudiziario, in epoca successiva alla notificazione del titolo esecutivo relativo o contestualmente a quest'ultima. L'atto di precetto perde validità se decorsi 90 giorni dalla notifica dello stesso (senza che il debitore abbia provveduto al pagamento), l'espropriazione forzata non ha ancora avuto luogo. Se non si adempie al precetto Qualora, trascorso il termine di 10 giorni (e non ancora spirato quello dei 90) dalla notifica del precetto, il debitore non abbia lasciato l'immobile sua sponte, l'ufficiale giudiziario provvederà ad immettere il creditore nel possesso del bene consegnandogliene le chiavi. Il debitore, comunque, dovrà essere preavvertito della data e dell'ora in cui avverrà l'accesso, almeno 3 giorni prima dello stesso. Formula dell'atto di precetto per rilascio di immobili Atto di precetto per il rilascio di immobile Per: il sig. ___________, Codice fiscale: ___________ nato/a___________ a ___________, il ___________, res.te in ___________, elettivamente domiciliato in ___________ presso lo studio dell'Avv. ___________ (C.F. _________ PEC ____________ fax _________) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto (oppure: in calce al presente atto). Premesso che - il Tribunale di _______ con provvedimento in data ____________ (munito di formula esecutiva) ha ordinato a: ______________ (indicare le generalità e il codice fiscale della persona che deve rilasciare l'immobile) il rilascio per la data del ______________ del seguente immobile: ____________________________ (descrizione dell'immobile oggetto di rilascio) - che il suddetto titolo viene notificato unitamente al presente atto.- che ad oggi l'obbligata non ha provveduto a liberare l'immobile. Tutto ciò premesso Intima e fa precetto a ___________ residente in ___________ via ___________ di rilasciare libero da persone e cose l’immobile sopra descritto in favore di ___________ entro e non oltre 10 giorni dalla notifica presente atto, essendo già decorsa la data fissata per l’esecuzione. Con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 480 comma 2 cpc si avverte il Sig./la Sig.ra _____________________ che con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.(1) ___________, ___________ Avv. ___________ 1) N.B.: L'art. 480 comma 2 c.p.c. dispone che "Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore". Tale disposizione non sembra però riferirsi anche al precetto per rilascio di immobile dato che il tenore letterale della norma sembra fare riferimento a debiti pecuniari. Dato che il legislatore non è stato chiaro sul punto non avendo distinto tra le diverse tipologie di precetto può risultare opportuno inserire l'avviso almeno fintanto che non si registrerà qualche precedente giurisprudenziale. ( da www.studiocataldi.it )