POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE
DEL RISCHIO FERROVIARIO
Ottobre 2015
DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano :
Contraente
TPER S.p.A. che stipula il contratto di assicurazione.
Assicurato
TPER S.p.A. e Dinazzano Po S.p.A.
Società/Impresa
Compagnia / Società assicuratrice
Franchigia
La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato
Danni corporali
Morte o lesioni personali
Danni materiali
Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati
Sinistro
Il fatto per il quale è prevista l’assicurazione e dal quale ne è derivato un danno
Polizza di primo rischio
Polizza Lloyd’s n. A2LIA01017D e successiva appendice n. A2LIA01017F
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PREMESSO
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che l’Assicurato/Contraente ha stipulato per il rischio Responsabilità civile impresa
ferroviaria la Polizza a Primo rischio con la Compagnia Lloyd’s n. A2LIA01017D e
successiva appendice n. A2LIA01017F, con massimale di Euro 50.000.000,00 per sinistro
ed anno;
che l’Assicurato/Contraente svolge servizio di trasporto passeggeri e merci nel rispetto
degli accordi e convenzioni internazionali e alle condizioni di accesso al servizio contenute
nel Prospetto Informativo della Rete di RFI.
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DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Attività
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile gravante ai sensi di legge agli Assicurati in
relazione all’esercizio delle seguenti attività: circolazione ferroviaria sulle tratte RFI di cui al
Certificato di Sicurezza rilasciato ai sensi del D. Lgs. N. 162/2007 e s.m.i..
A tal fine si precisa che la quotazione della polizza a primo rischio è avvenuta tenuto conto del
fatturato annuo degli assicurati.
Il fatturato del 2014 relativo ai rischi assicurati con la presente polizza è il seguente:
TPER S.p.A., con sede in Via Saliceto n. 3 – 40128 Bologna (BO): euro 51.384.380,00
DINAZZANO PO S.p.A., con sede in Piazza Marconi n. 11 – 42121 Reggio Emilia (RE): euro
19.294.699,00.
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PARTE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
Art. 1.1 Decorrenza e durata della polizza
La presente polizza viene stipulata per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017.
Quindi l’assicurazione avrà effetto ed il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 00 del 1° gennaio
2016.
Le parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza annuale, con un preavviso
da inviare per iscritto, tramite lettera raccomandata o pec, con almeno 3 mesi di anticipo.
Art. 1.2 Pagamento del premio – Operatività dell’assicurazione
Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato da TPER S.p.A. entro 30 (trenta) giorni
dalla decorrenza del contratto, fermo restando che Il pagamento del premio relativo all’eventuale
annualità successiva dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, intendendosi
così elevato il periodo di mora di cui all’art. 1901 del codice civile.
Art. 1.3 Comunicazioni fra le parti
Le comunicazioni del Contraente all’Impresa potranno fatte con mail, fax, lettera raccomandata a.r.
o a mano, e saranno indirizzate alle Sede legale della Compagnia o, nel caso in cui la polizza sia
assegnata ad un’Agenzia, alla sede legale di quest’ultima.
Le comunicazioni dell’Impresa al Contraente saranno effettuate nelle stesse forme.
Le parti concorderanno modalità operative per efficaci e snelli contatti fra i rispettivi uffici incaricati
della gestione della polizza.
Art. 1.4 Dichiarazioni inesatte del contraente e variazioni del rischio
L’ Impresa dà atto che il Contraente ha fornito tutte le dichiarazioni necessarie per la quotazione
del rischio.
Si applicano gli articoli 1892, 1893, 1897 e 1898 c.c..
Il Contraente comunicherà all’Impresa eventuali variazioni delle condizioni di polizza di primo
rischio.
Art. 1.5 Altre assicurazioni
Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare all'Impresa eventuali altre
polizze da essi stipulate.
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Art. 1.6 Produzione di informazioni sui sinistri
La Società si impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- il numero di sinistro TPER
- il numero di sinistro della Compagnia
- la data del sinistro
- la sintetica descrizione dell’evento
- l’indicazione dello stato del sinistro (se senza seguito, riservato o liquidato)
- l’importo liquidato
- la data dell’avvenuta liquidazione
- l’importo riservato, se trattasi di sinistro riservato.
Dopo la scadenza della prima annualità, l’Impresa è tenuta a fornire i suddetti dati, aggiornati al 31
dicembre 2016, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla scadenza stessa.
Dopo la scadenza della seconda annualità, l’Impresa è tenuta a fornire i suddetti dati, aggiornati al
31 dicembre 2017, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla scadenza stessa.
Dopo la scadenza della polizza, anno per anno, l’Impresa dovrà fornire i suddetti dati, aggiornati al
31 dicembre di ogni anno, fino a quando tutti i sinistri generati nel corso di vigenza della polizza
siano
stati
chiusi.
L’Impresa si impegna a fornire ogni altra informazione relativa al contratto assicurativo in essere
che il Contraente, previa motivata richiesta, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del
contratto.
Art. 1.7 Coassicurazione
Nel caso in cui l’Impresa dichiari di voler ricorrere all’istituto della coassicurazione, si derogherà
all’art. 1911 C.C., in quanto risponderanno in solido nei confronti del Contraente tutte le
coassicuratrici presenti nel riparto.
Art. 1.8 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
Art. 1.9 Foro competente
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.
Art. 1.10 Decreto Legislativo 231/2001 e Codice Etico Decreto
L’impresa atto che TPER si è dotata di un modello di organizzazione gestione e controllo redatto
ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 231/2001, nonché di un codice etico di comportamento.
Entrambi i documenti sono reperibili e liberamente consultabili sul sito internet di TPER
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all’indirizzo: www.tper.it.
L’Impresa dichiara di aver preso visione del modello di organizzazione gestione e controllo nonché
del codice etico di TPER e si impegna a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e
collaboratori le previsioni dei suddetti documenti, manlevando TPER da qualsivoglia perdita
economica che dovesse derivare dal mancato rispetto degli stessi, nonché da qualsivoglia ulteriore
responsabilità.
Art. 1.11 Tracciabilità dei flussi finanziari
Si applicherà quanto previsto dalla Legge 136/2010 s.m.i.
Art. 1.12 Rinvio alle norme del P.I.R. (Prospetto Informativo di Rete)
Si dà atto che, fermo quanto previsto dalle condizioni di polizza, si intendono recepite tutte le
prescrizioni del PIR inerenti i profili della copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi
delle Imprese Ferroviarie.
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PARTE SECONDA – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 2.1 Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni corporali e danni materiali
involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il
periodo di efficacia dell’assicurazione in relazione all’esercizio dell’attività indicata nella descrizione
del rischio.
Art. 2.2 Polizza di II rischio
La presente polizza opera in II rischio, alle medesime condizioni normative della Polizza di primo
rischio sopracitata da intendersi qui integralmente recepite, salvo quanto espressamente escluso
e/o derogato nella presente polizza ed esclusivamente per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione ferroviaria sulle tratte RFI di cui al Certificato di Sicurezza.
L’assicurazione di cui alla presente Polizza viene prestata fino alla concorrenza di euro
50.000.000,00 per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo in eccesso al massimale della
polizza di primo rischio pari a euro 50.000.000,00 per sinistro ed anno.
Pertanto in qualunque caso di inoperatività della polizza a primo rischio, la parte di risarcimento
relativa alla polizza di primo rischio sarà a carico del Contraente.
In ogni caso, la Società corrisponderà il risarcimento solo dopo l’avvenuto pagamento dell’intero
massimale di risarcimento della polizza di primo rischio da parte del suo assicuratore.
Art. 2.3 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana.
Art. 2.4 Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando
l’ufficio preposto dell’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia
è concessa facoltà all’Assicurato di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente
potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come
denuncia di sinistro ancorchè non vi sia stata richiesta scritta da parte di terzo.
Art. 2.5 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle
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controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell’Assicurato,
designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti
all’Assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni istanza di mediazione
ricevuta, rilasciando ove richiesto dalla Società idonea procura per la partecipazione alla
mediazione stessa.
Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si
riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese
vengono ripartite fra l'Impresa ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 III c.
C.C.).
L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Rimangono altresì a carico dell’Assicuratore le spese di difesa nel processo penale con
costituzione di parte civile fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento in cui
cesso l’interesse dell’Assicuratore alla sua prosecuzione.
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DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.
Agli effetti dell'articolo 1341 C.C. il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed
accettare specificamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che
regolano l'assicurazione:
Art.1.4 - Dichiarazioni inesatte e variazioni del rischio
Art. 1.9 Foro competente
Bologna, li
Bologna, li
L'Impresa
Il Contraente
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ALLEGATO
costituente parte integrante
della polizza II rischio per la responsabilità civile del rischio ferroviario
PROFILO DI RISCHIO
1) RISCHIO ASSICURATO : II rischio responsabilità civile rischio ferroviario
2) CONTRAENTE
: TPER S.p.A.
Via Saliceto n. 3
40128 Bologna
Codice Fiscale 03182161202
3) DECORRENZA
: 1 gennaio 2016
4) SCADENZA
: 31 dicembre 2017
5) MASSIMALI : euro 50.000.000,00
6) CALCOLO DEL PREMIO …………………………………
6 d) Oneri fiscali: .... % (per cento)
6 e) Premio finito: euro . ........... (..................)
Bologna,lì
L'Impresa
Il Contraente
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Capitolato RC ferroviario II rischio