La sorveglianza sanitaria nell’evoluzione della norma
D.P.R.303/56
D.L.vo 277/91
Sistema tabellare
Valutazione rischio
rumore, Pb, amianto
definizione di Medico
Competente
Valutaz. di tutti i rischi
attribuz. responsabilità
D.l.vo 626/94
Abrogazione DPR 303
norma UNI EN 689
D.l.vo 25/02
D.l.vo 81/08
Riordino delle norme
D.L.vo 81/2008
• Nato da una esigenza reale di riunire le
diverse norme inerenti la Sicurezza e la
Salute negli Ambienti di Lavoro
• E’ stato emanato con finalità di riordino e
non di revisione della normativa esistente
• Condizionato da spinte emotive, politiche e
sociali
D.L.vo 81/2008 (2)
• La stesura del testo ha coinvolto tecnici ed
esperti di varia estrazione (Ministero del
lavoro, Ministero della Saslute, Inail ,
ISPESL, Regioni, ASL, parti sociali)
• Sono state solo marginalmente coinvolte le
professionalità che concretamente operano
nel settore
Aspetti positivi del D.L.vo
81/2008
• Il riordino di quasi tutta la disciplina in un unico
testo normativo
• l’ampliamento del campo di applicazione a tutti i
lavoratori a prescindere del tipo di rapporto di
lavoro
• l’indicazione ad eseguire la valutazione del
rischio tenendo conto delle differenze di età e di
genere che possono essere di rilievo nei confronti
dell’effetto di rischi professionali
Aspetti positivi del D.L.vo
81/2008 (2)
• La precisa indicazione che l’operato del medico
competente si ispiri agli indirizzi scientifici più
avanzati e ai principi del codice etico della
Medicina del Lavoro
• L’obbligo della formazione continua di tutte le
figure della prevenzione, compresi datore di
lavoro e RSPP
Art 18: obblighi del D.d.L e del
dirigente
• Comma 1 lettera d): fornire ai lavoratori i
necessari ed idonei dispositivi di protezione
individuale…
• lettera b) vigilare affinchè i lavoratori per i
quali vige l’obbligo di sorveglianza
sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneità
Art 17: responsabilità non
delegabile del D.d.L
• Valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento di
cui all’art. 28
• Designazione del responsabile del SPP
Art 18: obblighi del D.d.L
• Tutte le attività rivolte alla Sicurezza e Salute dei
lavoratori in funzione dei rischi legati a:
• attività lavorativa,
• mutamenti organizzativi e produttivi
• condizioni di lavoro,
• presenza dei DPI
• necessità di formazione dei lavoratori
• evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione
Delega ai dirigenti
•
•
•
•
Queste attività possono venire delegate ai dirigenti
da parte del D.d.L. secondo il principio della
“necessità” della delega .
I criteri di validità della delega presuppongono:
Forma scritta, data certa
Capacità tecnico-professionale del delegato
Autonomia d organizzazionew ed economica del
delegato
Accettazione formale scritta del delegato
Delega ai dirigenti
La delega non esclude l’obbligo di vigilanza
in capo al datore di lavoro in merito al
corretto espletamento delle funzioni
trasferite al delegato
I dirigenti nel sistema SGS
Persone che in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli:
• Attuano le direttive del D.d.L.
• Organizzano l’attività lavorativa
• Vigilano su di essa
I dirigenti nel sistema SGS
• Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale (Dirigenti di
U.O. semplice e complessa, Capi Dipartimento)
• Dirigenti incaricati di fornire servizi importanti per la salute e
sicurezza dei lavoratori
I dirigenti nel sistema SGS
• Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale (Dirigenti di
U.O. semplice e complessa, Capi Dipartimento)
• Dirigenti incaricati di fornire servizi importanti per la salute e
sicurezza dei lavoratori (Servizio Tecnico, Servizio
Economato/Provveditorato, Farmacia, Servizio di Ingegneria Clinica,
Servizio Risorse Umane, Ufficio Formazione)
• Responsabili di Strutture Aziendali ai sensi del D.L. 229/99 (Direttore
del Presidio Ospedaliero, Direttore del Dipartimento di Prevenzione,
Direttore del Distretto Sanitario di base)
Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale
(Dirigenti di U.O. semplice e complessa, Capi Dipartimento)
1. scegliere le attrezzature e le tecniche di lavoro, tenendo presente la salute e la sicurezza
dei lavoratori, consultandosi preventivamente con SPP e, quindi, fissando procedure di
lavoro sicuro;
2. predisporre, coadiuvati se necessario dal SPP, procedure di lavoro sicuro da portare a
conoscenza degli operatori;
3. utilizzare i locali di lavoro affidati in conformità all’idoneità d’uso per gli stessi
segnalata;
4. collaborare con il SPP Aziendale all’individuazione e valutazione dei rischi presenti
nelle strutture da loro dirette;
5. comunicare preventivamente al SPP ogni variazione delle attività svolte, o degli agenti
biologici, delle sostanze chimiche o delle attrezzature utilizzate che siano suscettibili di
incrementare o comunque variare il livello di rischio;
6. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
7. richiedere la collaborazione dei preposti per le attività della sicurezza sul lavoro e, più
in generale, per le attività di tutela della salute dei lavoratori;
8. informare, formare e addestrare, con la collaborazione dei preposti, i lavoratori sui
rischi connessi alle attività specifiche dei luoghi di lavoro posti sotto la loro
responsabilità;
9. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale
(Dirigenti di U.O. semplice e complessa, Capi Dipartimento)
10. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
11. provvedere, coadiuvato dai preposti e sentito il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione e il medico competente, ove presente, affinché i lavoratori abbiano a
disposizione i mezzi di protezione necessari;
12. richiedere che vengano osservate da parte dei singoli lavoratori, le norme e le
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
dispositivi di protezione individuale e collettiva messi a loro disposizione, nonché l’uso
della segnaletica di avvertimento e di sicurezza;
13. assegnare le mansioni ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, vigilando affinché i
lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, avvalendosi
dei preposti e applicando le procedure specifiche
14. prendere le appropriate misure affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone o alle lavorazioni che
espongono ad un rischio grave e specifico, limitandone il numero al minimo
indispensabile;
15. proporre per la designazione i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza,
sentiti i preposti;
16. collaborare all’adozione dei provvedimenti atti ad evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente
esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
17. segnalare al SPP gli incidenti che hanno indotto condizioni di pericolo per i lavoratori.
I preposti nel sistema SGS
Persone che in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli:
• Sovrintende alle attività lavorative
• Garantisce l’attuazione delle direttive ricevute
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori
• Esercita un funzionale potere di iniziativa
I preposti nel sistema SGS
•
•
•
•
sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
segnalare ai dirigenti carenze o inefficienze del sistema di prevenzione aziendale;
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi
e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta;
collaborare all’informazione e alla formazione dei dipendenti sui fattori di rischio e sulle
norme di prevenzione e all’addestramento sulle macchine o attrezzature;
I preposti nel sistema SGS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
verificare affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
vigilare sull’osservanza delle procedure di lavoro sicure e sull’uso dei Dispositivi di
protezione Individuali e Collettivi;
curare i rapporti tra la struttura e il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Servizio del
Medico Competente e l’esperto qualificato/Medico Autorizzato, collaborando alla
valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a
ridurre i rischi stessi;
richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
frequentare appositi corsi di formazione previsti nei loro confronti.
Art. 20: obblighi dei lavoratori
• Comma 2: I lavoratori devono sottoporsi ai
controlli sanitari previsti dal decreto
legislativo o comunque disposti dal MC.
Art 25: Obblighi del Medico
Competente
• Collabora con il datore di lavoro e con il
SPP alla valutazione dei rischi
• Collabora alla attuazione e valorizzazione
di programmi volontari di “promozione
della salute” secondo i principi della
responsabilità sociale
Art 41: Sorveglianza Sanitaria
Comma 1: la S.S. è effettuata dal MC:
• nei casi previsti dalla normativa vigente, e
dalle direttive europee
• qualora il lavoratore ne faccia richiesta e sia
ritenuta dal MC correlata ai rischi
Art 41: Sorveglianza Sanitaria (2)
Comma 2: la S.S. comprende:
• visita preventiva intesa a constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato
• visita medica periodica con cadenza annuale
qualora non prevista dalla relativa normativa ma
anche con periodicità diversa stabilita dal MC
• visita medica su richiesta del lavoratore qualora
ritenuta dal MC correlata ai rischi professionali
Art 41 comma 6: giudizio di
idoneità
Il MC sulla base delle risultanze delle visite di
cui al comma 2 esprime uno dei seguenti
giudizi alla mansione specifica:
• idoneità
• idoneità con prescrizioni o limitazioni
temporale o permanente
• inidoneità temporanea
• inidoneità permanente
Aspetti critici del D.L.vo 81/2008
• Inasprimento generalizzato della sanzioni
• Sanzioni inusitatamente severe a fronte di
inadempienze formali (es l’arresto per il
MC a fronte del mancato invio all’ISPESL
in via esclusivamente telematica dei dati
previsit dal decreto
• Richiami incoerenti a norme precedenti
Art 41 comma 4:
• Assunzione di alcol: la Legge 125 del 2001 all’art
15 prevede il divieto di assunzione e
somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche nelle attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la
salute dei terzi tra le quali il personale sanitario
ed i lavoratori che utilizzano l’automobile con
patente B per servizio
Art 41 comma 4:
• Accertamenti di assenza di tossicodipendenza:
l’art 125 della legge n. 309 del 1990 e successiva
tabella allegata alla Conferenza Stato Regioni del
2007 individua i destinatari di tali accertamenti
tra le categorie di lavoratori le cui mansioni
comportano rischi per la sicurezza, la incolumità
e la salute dei terzi quali i guidatori di carrelli
elevatori, i lavoratori in possesso di patentino per
sostanze esplosive e gas tossici ei conducenti di
automezzi per i quali è prevista la patente C e D.
Accertamenti sanitari assolutamente
vietati
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
hanno partecipato all’indagine:
10 ASL su 23
periodo di riferimento:
2005 – 2007
dati di riferimento:
personale ospedaliero
ASL
Veneto
ASL partecipanti
dipendenti
Sottoposti a S.S.
num
num
21617
10789
49,9
8065
74,8
Pers. assistenziale
4836
3271
67,6
2353
71,9
Tecnici sanitari
7816
1912
24,5
1499
78,4
Laur.Sanit.
8290
3249
39,2
2058
63,3
Pers. infermieristico
%
num
%
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: mobilizzazione
pazienti/carichi
Percentuale di dipendenti affetti da patologia
infermieri
add
assistenza
tecnici
sanitari
laureati
sanitari
numerosità campione
5085
1405
857
1321
con ernia discale/protrusione lombare
6,4
11,2
6,9
4,24
con discop.degenerativa/bulging lombare
4,1
4,5
1,6
0,68
con SAP lombare 1°-2°-3° grado
3,9
4,4
2,2
1,36
con ernia discale/protrusione cervicale
3,0
3,2
1,1
1,17
con tendinopatia della spalla
con patologie ginocchio (condropatie,
instabilità, lesioni ligam.)
2,0
2,9
1,4
0,36
1,5
2,1
1,4
0,45
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: mobilizzazione
pazienti/carichi
Percentuale di dipendenti con idoneità
condizionata
add
assistenza
tecnici
sanitari
laureati
sanitari
idoneità limitate
infermieri
numerosità campione
8065
2353
1499
2058
6,1
8,5
5,1
0,4
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: mobilizzazione
pazienti/carichi
Cause di idoneità condizionata: infermieri
ernia discale/protrusione
lombare
discop.degenerativa/bulging
lombare
8,50%
19,60%
28,60%
SAP lombare 1°-2°-3° grado
ernia discale/protrusione
cervicale
4,80%
3,60%
28,00%
tendinopatia della spalla
patologie ginocchio
(condropatie, instabilità, lesioni
ligam.)
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: mobilizzazione
pazienti/carichi
Cause di idoneità condizionata: addetti
all’assistenza ernia discale/protrusione
lombare
discop.degenerativa/bulging
lombare
7,10%
19,00%
26,20%
SAP lombare 1°-2°-3° grado
ernia discale/protrusione
cervicale
4,80%
7,10%
tendinopatia della spalla
21,40%
patologie ginocchio
(condropatie, instabilità,
lesioni ligam.)
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: lavoro notturno
Percentuale di dipendenti affetti da patologia
infermieri
add
assistenza
tecnici
sanitari
laureati
sanitari
numerosità campione
4044
1405
857
1321
con pat. cardiovascolari gravi (cardiop.ischemiche,
encefalop. ischemiche o esiti )
0,5
0,4
0,31
2,15
con ipertensione arteriosa
4,1
7,3
6,01
9,24
con diabete I.D.
0,2
0,6
0,62
0,54
con neoplasie
1,3
1,4
2,00
1,52
con iper/ipotiroidismo
con pat. neurologiche (es: sindr.comiziale,
emicrania grave)
2,8
2,1
2,93
0,99
2,4
1,8
1,39
2,24
con pat. psichiatriche (psicosi, sindr. depressiva)
1,1
2,0
0,70
0,5
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: lavoro notturno
Percentuale di dipendenti con idoneità
condizionata
add
assistenza
tecnici
sanitari
laureati
sanitari
idoneità limitate
infermieri
numerosità campione
8065
2353
1499
2058
1,2
0,4
0,9
1,6
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: lavoro notturno
Cause di idoneità condizionata: infermieri
20,40%
24,50%
Pat. cardiovascolari gravi
Ipertensione arteriosa
Diabete I.D.
Neoplasie
Iper/ipotiroidismo
12,20%
Pat. Neurologiche
Pat. Psichiatriche
16,30%
8,20%
2,00%
12,20%
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: lavoro notturno
Cause di idoneità condizionata: laureati sanitari
11,10%
22,20%
33,30%
Pat. cardiovascolari gravi
Diabete I.D.
Neoplasie
Pat. Neurologiche
11,10%
22,20%
Pat. Psichiatriche
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: esposizione a latice
Percentuale di dipendenti affetti da patologia
infermieri
add
assistenza
tecnici
sanitari
laureati
sanitari
numerosità campione
4044
1405
857
1321
con asma (allergico o intrinseco)
2,8
3,2
1,05
2,27
con rinite/rinocongiuntivite allergica
4,1
3,2
4,55
5,68
con sensibilizzazione a latice
2,5
1,8
0,9
1,06
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: esposizione a latice
Percentuale di dipendenti con idoneità
condizionata
add
assistenza
tecnici
sanitari
laureati
sanitari
idoneità limitate
infermieri
numerosità campione
8065
2353
1499
2058
1,8
1,6
1,1
0,6
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: esposizione a latice
Cause di idoneità condizionata: tutte le
professioni
61,10%
22,20%
asma (allergico o intrinseco)
rinite/rinocongiuntivite
allergica
sensibilizzazione a latice
16,70%
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: agenti biologici a
trasmissione aerea
Percentuale di dipendenti sottoposti a controllo
per contatto con Mycobacterium Tubercolosis
infermieri
add
assistenza
tecnici
sanitari
laureati
sanitari
numerosità campione
7523
2217
1400
1839
sottoposti a PPD Test (screen.period.)
18,0
17,0
3,51 15,22
sottoposti a PPD Test (espos.estemp.)
9,3
9,0
2,2
8,0
sottoposti a QF-TB (screen.period.)
3,5
8,1
2,7
2,7
sottoposti a QF-TB (espos.estemp.)
8,0
8,3
1,0
4,7
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: agenti biologici a
trasmissione aerea
Percentuale di dipendenti con infezione da
Mycobacterium Tubercolosis
infermieri
add
assistenza
tecnici
sanitari
laureati
sanitari
numerosità campione
2269
666
110
404
cuticonversioni a PPD Test (screen.period.)
1,9
1,1
5,0
3,59
cuticonversioni a PPD Test (espos.estemp.)
0,2
0,7
0,0
0,0
conversioni a QF-TB (screen.period.)
4,7
1,5
0,0
2,6
conversioni a QF-TB (espos.estemp.)
0,4
0,7
0,0
1,5
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: agenti biologici a
trasmissione ematogena
Percentuale di dipendenti sottoposti a controllo
per contatto con liquidi biologici
infermieri
add
assistenza
tecnici
sanitari
laureati
sanitari
numerosità campione
7523
2217
1400
1839
con incidenti da contatto con liquidi biologici
14,5
7,0
3,4
20,4
sottoposti a follow-up per incidente
11,9
6,8
2,2
16,3
conversioni HBV
0,0
0,0
0,0
0,0
conversioni HCV
0,0
0,0
0,0
0,0
conversioni HIV
0,0
0,0
0,0
0,0
Stato di salute dei lavoratori della
Sanità nel Veneto
Fattore di rischio: agenti biologici a
trasmissione ematogena
Stato immunitario nei confronti dei virus
dell’epatite B e C
(valori percentuali)
infermieri
add
assistenza
tecnici
sanitari
laureati
sanitari
numerosità campione
7523
2217
1400
1839
79,8
64,9
59,4
99,5
immunità naturale HBV
6,1
8,1
6,0
7,4
non responder HBV
1,1
1,6
0,7
2,2
HBsAg positivi
0,7
0,7
0,8
1,0
Ac-antiHCV positivi
0,9
1,0
0,2
0,7
vaccinati HBV
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