Ambiti di riferimento normativo
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
l’ attuazione della autonomia organizzativa e
didattica prevede la definizione dei criteri di
determinazione degli organici funzionali d’istituto;
Art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
demanda al Ministro della Pubblica istruzione
l’emanazione di disposizioni sugli organici funzionali
d’istituto;
Ambiti di riferimento normativo
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Decreto Ministeriale 29 maggio 1998, n. 251,
autorizza, in via transitoria, un programma nazionale
di sperimentazione per consentire lo sviluppo di
capacità di autorganizzazione delle scuole in vista
dell’emanazione del regolamento sull’autonomia
organizzative didattica di cui al citato art. 21 della
legge 59/97;
D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233
recante norme per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
organici funzionali dei singoli istituti;
Ambiti di riferimento normativo
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Intesa preliminare al Contratto collettivo decentrato
nazionale sulla mobilità del personale della scuola,
firmata in data 7 gennaio 1999, relativa all’attuazione
in via sperimentale, a partire dall’anno scolastico
1999/2000, dell’organico funzionale d’istituto;
Legge 20 gennaio 1999, n. 9, relativa all’elevamento
dell’obbligo scolastico.
Dotazione organico funzionale art. 1
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
La dotazione organica è definita
dai Provveditori agli Studi,
sulla base del nuovo modello di
organico funzionale d’istituto,
in via sperimentale.
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Obiettivi organico funzionale art. 1 - 4
Agevolare la sperimentazione dell’autonomia
Agevolare le iniziative formative di orientamento e
di eventuale passaggio fra diversi ordini ed
indirizzi di studio per l’adempimento dell’obbligo
scolastico (legge. 20/1/99 n. 9)
Condizione preliminare per la sperimentazione art. 1
La partecipazione dell’istituzione scolastica alla
sperimentazione dell’autonomia
Determinazione organico funzionale art. 2
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
L’organico funzionale è determinato sulla base:
•Dei dati comunicati al sistema informativo
relativi agli alunni e classi
•Dei carichi orario afferenti a tutti i corsi,
compresi quelli di educazione per gli adulti.
Determinazione organico funzionale art. 2
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Ciascuna istituzione scolastica è considerata nel
suo complesso:
•Sede centrale
•Succursali
•Sedi coordinate e/o sezioni staccate
Parametri per il calcolo dell’organico funzionale
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Calcolo del numero di ore di insegnamento
(monte ore)
di tab. A relativo a ciascun istituto
Monte ore =
n. classi previste per a.s. 1999/2000
per
ore di insegnamento previste dai piani orario per
ciascuna tipologia, indirizzo, corso, sezione
specializzazione facente capo all’istituto considerato
nel suo complesso, con esclusione dell’insegnamento
di religione.
Determinazione organico funzionale art. 2
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Trasformazione del monte ore
in risorse di organico
Organico funzionale = Monte ore/ divisore
Il divisore è stato individuato in:
16 per gli istituti dell’ordine tecnico e per gli istituti
dell’ordine artistico
16.50 per gli istituti di ordine classico, scientifico e
magistrale
17.50 per gli istituti dell’ordine professionale
nel caso di resto => 9 viene assegnata una
ulteriore unità
Parametri per il calcolo dell’organico funzionale
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Il Divisore è determinato nel modo
seguente:
monte ore totale afferente ad ogni singolo
ordine di studio (classico, professionale,
tecnico, artistico)
diviso
numero delle cattedre totali per ogni singolo
ordine.
Determinazione organico funzionale art. 2
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Correttivi:
Per gli istituti professionali sono aggiunte le ore di
approfondimento di cui all’art.4 del D.I. 15 febbraio 1993.
Per l’insegnamento di Educazione fisica il monte ore è
calcolato in base al numero delle classi.
Per la sperimentazione del progetto di autonomia ai fini del
calcolo del monte ore per:
a) gli istituti professionali si fa riferimento al piano orario previsto
per i corsi di ordinamento
b) gli istituti tecnici si fa riferimento a un piano orario di 35 ore
c) gli istituti dell’ordine artistico a un piano orario di 39 ore
d) gli istituti dell’ordine classico, scientifico e magistrale a un
piano orario di 31 ore per il biennio e di 32 ore per la terza
classe
Parametri per il calcolo dell’organico funzionale
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Nel caso di istituto comprendente sezioni di
diverso ordine
il monte ore e il divisore sono
distintamente applicati
ma
all’istituzione scolastica verrà assegnato un
insieme unico di risorse che è il risultato
della somma dei due o più quozienti.
Parametri per il calcolo dell’organico funzionale
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Calcolo del numero di ore di insegnamento
(monte ore)
di tab. C relativo a ciascun istituto per ogni
classe di concorso
Monte ore =
n. ore per ogni classe di concorso di tabella C presenti
nei quadri orari previsti nei regolamenti e/o decreti
dei corsi di ordinamento, nonché nei decreti istitutivi
della sperimentazione, per le classi dell’a.s.
1999/2000
Determinazione organico funzionale art. 2
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Trasformazione del monte ore
in risorse di organico
Organico funzionale per classe di concorso
=
Monte ore / divisore
Il divisore è stato individuato in18 per tutte le classi
di concorso
nel caso di resto => 9 viene assegnata una
ulteriore unità
Determinazione organico funzionale art. 2
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Correttivi:
nel caso di spezzoni < a 9 relativi a classi di
concorso diverse, questi sono sommati fra loro e
quindi divisi per 18
Il risultato non individuato per classe di concorso
viene aggiunto alle risorse dell’istituto.
In questa fase le risorse calcolate non
comprendono i posti di addetto all’Ufficio
Tecnico già previsti nelle singole istituzioni.
Tali posti saranno riportati comunque nel
prospetto 2 unificato dell’organico di diritto
con specifica indicazione.
Parametri per il calcolo dell’organico funzionale
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Classi di concorso Tabella D
Organico definito sulla base
degli attuali criteri
Determinazione organico funzionale art. 2
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Sarà assicurato almeno un numero di risorse
corrispondenti a quelle ottenute considerando le
cattedre interne individuate con gli attuali criteri,
comprendenti:
•Le cattedre ordinarie
•Le cattedre orario interne
•Le cattedre sperimentali
•Le cattedre miste
•I posti determinati sommando tutte le ore
che non contribuiscono alla formazione
delle cattedre interne sopra individuate
Definizione classi di concorso art. 3 - 4
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Il dirigente scolastico indica
le classi di concorso
alle quali attribuire le risorse assegnate in
attuazione della delibera del Collegio dei
docenti che approva il piano dell’offerta
formativa, comprendente:
•i corsi di ordinamento
•i corsi sperimentali
•tutte le opportunità formative previste
dall’istituzione scolastica
Definizione classi di concorso art. 3 - 4
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
L’attribuzione delle risorse alle diverse
classi di concorso deve essere effettuata in
modo da assicurare gli insegnamenti
previsti:
•dai quadri orari dei corsi di ordinamento
•dai decreti istitutivi dei corsi sperimentali
Definizione classi di concorso art. 3 - 4
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Le ulteriori risorse disponibili sono assegnate per
lo svolgimento di:
• insegnamenti integrativi
• attività didattiche in copresenza o che prevedano
l’articolazione del gruppo classe
• per la programmazione, organizzazione e realizzazione
di iniziative di raccordo con le realtà socioeconomiche
• esperienze di orientamento, riorientamento e scuolalavoro
• tutte le attività inerenti i progetti che l’istituzione
scolastica ha previsto nell’ambito del piano dell’offerta
formativa.
Definizione classi di concorso art. 3 - 4
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
L’attribuzione delle classi di concorso alle
risorse di organico funzionale è effettuata:
•con riferimento alle specifiche competenze
richieste dagli insegnamenti integrativi e
dalle attività previste dal piano dell’offerta
formativa
Definizione classi di concorso art. 3 - 4
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Per le iniziative coperte con risorse assegnate in
organico funzionale si farà riferimento :
•prioritariamente alla presenza di docenti titolari
presso l’istituzione scolastica, purchè provvisti delle
competenze richieste
•le eventuali disponibilità residue saranno assegnate
dal Provveditore agli Studi, sulla base delle classi di
concorso comunicate dal dirigente scolastico,
nell’ambito delle operazioni di mobilità, utilizzazione
e conferimento di incarichi a tempo indeterminato o
determinato
Istituti comprensivi art. 4
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
• Nell’ambito delle disponibilità di organico
assegnate negli istituti comprensivi di
scuola materna, elementare e media
• nell’ottica della continuità educativa ed in
attuazione di un progetto educativo unitario
potranno essere sperimentate iniziative che
prevedano l’impiego dei docenti, per una
quota dell’orario di lavoro, in classi di grado
scuola diverso da quello di appartenenza
Impegni di servizio dei posti di organico art. 5
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Le risorse assegnate si riferiscono a posti
comportanti un impegno di servizio di 18 ore
espletato in:
•insegnamento curricolare
•altre attività individuate nel P.O.F.
•sostituzione docenti assenti (nei limiti
in cui non sia previsto uno specifico
impegno in attività previste dal P.O.F.)
Impegni di servizio dei posti di organico art. 5
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Part-time
•la parte di risorsa oraria non utilizzata
dovrà in ogni caso considerarsi
disponibile per la scuola e potrà essere
assegnata in sede di operazioni di
utilizzazione o di conferimento di
incarico a tempo determinato.
Posti collaboratore vicario art. 6
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
La quota di risorse corrispondente all’esonero o
al semiesonero del collaboratore vicario è
assegnata alla scuola in sede di :
•operazioni di utilizzazione
•operazioni di conferimento d’incarico a
tempo determinato
Definizione posti insegnamenti curricolari art. 7
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
La definizione dei posti per gli insegnamenti
curricolari è effettuata senza tenere conto dei
vincoli, relativi ai criteri di definizione delle
cattedre
I posti potranno essere costituiti con un
numero di ore superiore alle 18, nel caso di
disponibilità del docente.
La possibilità di costituire posti con più di 18 ore,
non può comportare, a parità di classi e di tipologia
di percorso formativo e/o di indirizzo, situazioni di
soprannumerarietà dei titolari dell’istituzione
scolastica.
Definizione posti insegnamenti curricolari art. 7
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
L’istituzione scolastica oltre alle risorse assegnate
con la determinazione dell’organico funzionale può
fare riferimento a una risorsa di ore pari al
5% del monte ore (determinato moltiplicando per 18
il totale delle risorse assegnate all’istituzione)
Tale risorsa può essere utilizzata:
• per le quote orarie (eccedenti le 18) relative alle
cattedre costituite con un numero di ore maggiore
di 18
• per i posti orari, non assegnabili a risorse attribuite
alla scuola, mediante copertura da parte del
Provveditore agli Studi nell’ambito delle operazioni
di utilizzazione o di conferimento di incarico a
tempo determinato
Sperimentazione autonomia con organico
funzionale art. 8
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
La singola istituzione, nell’ambito della
sperimentazione dell’autonomia può organizzare
la propria attività :
• secondo un’articolazione flessibile del
gruppo classe,
• secondo un’articolazione flessibile
dell’orario e della durata delle lezioni
• programmando metodologie, strumenti e
tempi dell’insegnamento secondo finalità
di ottimizzazione delle risorse.
Insegnanti tecnico - pratici art. 9
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Le risorse assegnate
sulla base della programmazione attuativa del
piano dell’offerta formativa e della
programmazione didattica annuale del Consiglio
di classe
sono impiegate nell’espletamento di:
•attività curricolari
•attività integrative
•iniziative scuola-lavoro
Posti tra sedi diverse dell’istituzione art. 11
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Le risorse assegnate a ciascuna istituzione
scolastica nel suo complesso devono essere
individuate :
• suddivise per classi di concorso con
riferimento alle singole articolazioni
dell’istituto sul territorio
• fermo restando il permanere di distinte
titolarità riferite a ciascuna delle
articolazioni medesime
Posti tra sedi diverse dell’istituzione art. 11
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Al fine di evitare situazioni di soprannumero,
accertata la compatibilità e funzionalità in relazione
all’organizzazione ed attuazione delle attività
programmate,
si può procedere
qualora le classi di concorso previste dai rispettivi quadri
orari lo consentano,
al fine dell’ottimale utilizzo delle risorse,
alla costituzione di posti con ore disponibili:
• nella sede principale, nella sezione staccata
o sede coordinata
• nei corsi di educazione degli adulti, nei corsi
diurni
ferma restando l’imputazione della relativa titolarità
all’una o all’altra a seconda del maggior apporto
orario dato
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Il monitoraggio si propone di seguire la sperimentazione dell’organico funzionale al fine
Monitoraggio
• di acquisire tutti gli elementi utili ad una corretta
gestione dello stesso
• di un efficace conseguimento degli obiettivi che
stanno alla base della sua attuazione.
Monitoraggio
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Ci si propone pertanto di verificare:
• la realizzabilità dell’organico funzionale di
istituto in relazione alle finalità previste dalla
normativa;
•il livello di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse
a disposizione di ciascuna istituzione scolastica;
• i criteri di gestione in relazione all’utilizzo delle
risorse e della quota aggiunta del 5%
ore in supero
spezzoni
• i possibili livelli di flessibilità di gestione e di
organizzazione del servizio scolastico
• le opportunità aggiuntive
• i rapporti costi/benefici
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
1) Produzione dei prospetti 1 unificati
Modalità operative
(trasmissione alle scuole del PROSPETTO 1 UNIFICATO RILEVAZIONE ALUNNI E CLASSI - SCUOLA
SECONDARIA DI II GRADO da parte dei Provveditorati agli
Studi)
2) Compilazione dei prospetti 1 unificati e
trasmissione ai Provveditorati agli Studi da
parte dei Dirigenti scolastici
i moduli dovranno essere compilati dai relativi Capi d’Istituto
con i dati relativi a:
* numero di alunni iscritti
* classi
* alunni e classi per lingua straniera previsti
* dati relativi alle classi di concorso atipiche
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
3) Trasmissione dei dati relativi ad alunni,
classi, alunni e classi per lingua straniera,
classi su classi di concorso atipiche, etc,
Modalità operative
(da parte del Provveditorato al Sistema Informativo entro il
29/04)
4) Elaborazione dei dati per determinare il
numero di risorse;
(da parte del Sistema Informativo)
5) Comunicazione del numero totale di
risorse per ogni istituto oggetto di
sperimentazione
(da parte del Sistema Informativo entro il 12/05)
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Modalità operative
6) Suddivisione del numero di risorse per
classe di concorso e per sede scolastica
I Capi d’Istituto dovranno ripartire tra le diverse classi di
concorso e per ognuna delle sedi scolastiche di propria
competenza, a seconda delle esigenze didattiche e
organizzative di ogni istituto, il numero globale delle risorse
assegnate e comunicare quindi la pianta organica così
determinata in modo che essa possa essere registrata sulla
base informativa.
7) Trasmissione della pianta organica
definitiva
(da parte del Provveditorato al Sistema Informativo entro il
25/05)
Indicazioni metodologiche
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
La determinazione del numero delle classi in
funzione del numero degli alunni deve essere
effettuata attraverso una attenta analisi non solo
dei tassi di passaggio ma anche dei risultati
conseguiti dagli allievi nel 1° quadrimestre, al fine
della più corretta possibile previsione delle classi
Particolare cura deve essere data alla preparazione
dei lavori per l’elaborazione da parte del Collegio
dei docenti del Piano dell’Offerta Formativa, anche
con eventuali attività preparatorie svolte da
articolazioni funzionali del Collegio stesso
Indicazioni metodologiche
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
Il Piano dell’Offerta Formativa comprende, oltre ai
corsi di ordinamento e ai corsi sperimentali, tutte le
altre opportunità formative offerte dall’istituzione
scolastica. Per queste ultime si dovrà tener conto di
quelle che fanno riferimento alle risorse previste
dall’Organico Funzionale, mentre quelle relative ai
finanziamenti della Legge 440/97 potranno essere
successivamente definite in modo più preciso, sulla
base dei finanziamenti che verranno assegnati.
Indicazioni metodologiche
ORGANICI FUNZIONALI DI ISTITUTO
L’indicazione delle Classi di Concorso da parte del
Dirigente Scolastico alle quali attribuire le risorse
assegnate è opportuno che sia effettuata sulla base
di criteri proposti all’approvazione del Collegio dei
Docenti, nel caso in cui non siano già stati puntualmente definiti nel Piano dell’Offerta Formativa.
E’ opportuno che il Dirigente, nella individuazione
delle Classi di Concorso in grado di rispondere alle
esigenze del Piano dell’Offerta Formativa, tenga
conto della necessità di assicurare una organicità
nello sviluppo del Piano stesso su base pluriennale.
Scarica

organici funzionali di istituto