[ LA MOBILITA ] PRIVATI Crystal Studies Condizioni generali 2013-2014 Rif: Cs 2014 L'assicurazione non è più quella di una volta. [ CRYSTAL STUDIES ] Per qualsiasi informazione sul contratto, siamo a tua disposizione dal lunedi al giovedì dalle ore 8.30 alle 18.00 (8.30 - 17.30 il venerdi) - Ora di Parigi Tel.: +33 (0)1 73 02 93 93 - Fax : +33 (0)1 73 02 93 90 - E-mail : [email protected] SOMMARIO 1. SERVIZI ASSOCIATI AL CONTRATTO ..................................................................................................................................................P.3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. SERVIZIO DI PAGAMENTO DIRETTO DELLE SPESE DI RICOVERO DI PIÙ DI 24 ORE .............................................................................................p.3 SERVIZIO DI ASSISTENZA RIMPATRIO ........................................................................................................................................................................p.3 SERVIZIO DI TERZA PARTE OPERANTE IL PAGAMENTO NEGLI STATI UNITI .........................................................................................................p.3 SERVIZIO DI CONSULTAZIONE A DOMICILIO NELL'AMERICA DEL NORD (STATI UNITI, MESSICO).....................................................................p.4 SERVIZIO DI TERZA PARTE OPERANTE IL PAGAMENTO IN FRANCIA.....................................................................................................................p.4 SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE..............................................................................................................................................................................p.5 SERVIZI ON LINE............................................................................................................................................................................................................p.5 DOVE INVIARE LA DOMANDA DI RIMBORSO, LA DOMANDA DI PREVIO ACCORDO O LA DOMANDA DI ATTESTATO MEDICO RISERVATO?..p.5 2. DEFINIZIONI..........................................................................................................................................................................................P.5 3. GARANZIE E TERRITORIALITÀ DEL CONTRATTO .............................................................................................................................P.7 3.1. QUALI SONO LE GARANZIE COPERTE DAL CONTRATTO ? .......................................................................................................................................p.7 3.2. IN QUALI PAESI È VALIDA LA COPERTURA ? .............................................................................................................................................................p.7 4. CHI PUÒ USUFRUIRE DEL CONTRATTO ?..........................................................................................................................................P.8 5. DATA DI EFFETTO, DURATA E RINUNCIA AL CONTRATTO...............................................................................................................P.8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. DA QUANDO INIZIA A DECORRERE IL CONTRATTO ...................................................................................................................................................p.8 DURATA DI COPERTURA E RINNOVO DEL CONTRATTO ............................................................................................................................................p.8 LE GARANZIE DEL TUO CONTRATTO CESSANO ........................................................................................................................................................p.8 COME RINUNCIARE AL CONTRATTO?..........................................................................................................................................................................p.9 COSA FARE SE IL SOGGIORNO È ANNULLATO O MODIFICATO................................................................................................................................p.9 6. CONTRIBUTI ASSICURATIVI ................................................................................................................................................................P.9 6.1. COME È DETERMINATO L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI? ...................................................................................................................p.9 6.2. LE MODALITÀ DI PAGAMENTO.....................................................................................................................................................................................p.9 6.3. COSA ACCADE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI ..........................................................................................p.10 7. COSA COPRE IL CONTRATTO E COME USUFRUIRNE.......................................................................................................................P.10 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. SPESE SANITARIE..........................................................................................................................................................................................................p.10 ASSISTENZA RIMPATRIO ..............................................................................................................................................................................................p.14 ASSISTENZA LEGALE ...................................................................................................................................................................................................p.17 RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA, TIROCINIO E LOCATIVA............................................................................................................................p.19 INDIVIDUALE INCIDENTE..............................................................................................................................................................................................p.19 RINVIO DELLA PARTENZA ............................................................................................................................................................................................p.20 ASSICURAZIONE BAGAGLI ...........................................................................................................................................................................................p.21 8. ESCLUSIONI DAL CONTRATTO ...........................................................................................................................................................P.21 9. DISPOSIZIONI GENERALI....................................................................................................................................................................P.26 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. CHI ASSICURA IL CONTRATTO?....................................................................................................................................................................................p.26 AMBITO LEGALE ............................................................................................................................................................................................................p.26 PRESCRIZIONE ...............................................................................................................................................................................................................p.27 SURROGAZIONE .............................................................................................................................................................................................................p.27 CONTROLLO....................................................................................................................................................................................................................p.27 CONCILIAZIONE/GIURISDIZIONE .................................................................................................................................................................................p.27 LEGGE INFORMATICA E LIBERTÀ ................................................................................................................................................................................p.27 Nota bene: Una versione in italiano delle presenti Condizioni Generali è disponibile su www.april-international.com. Si precisa che la versione originale del documento è in lingua francese. In caso di controversia, farà fede soltanto la versione in lingua francese. An English version of these General conditions is available on www.april-international.com. Please note that the original version of this document is in French. In the event of a dispute, French version shall prevail over any translation into other languages. Una versión española de las Condiciones generales está disponible en www.april-international.com. Le informamos que la versión original del documento está en francés. En caso de conflicto, únicamente la versión francesa será tomada en cuenta. Eine deutschsprachige Version dieser Allgemeinen Bedingungen steht online unter www.april-international.com zur Verfügung. Dieses Dokument wurde in französischer Sprache verfasst. Bei Streitigkeiten ist die französische Version vor allen anderen Sprachen maßgebend. Une version française de ces Conditions Générales est disponible sur le site www.april-international.com. Veuillez remarquer que dans l’éventualité d’un litige la version française prévaut sur les translations en autres langues. 2 1. SERVIZI ASSOCIATI AL CONTRATTO 1.1. SERVIZIO DI PAGAMENTO DIRETTO DELLE SPESE DI RICOVERO DI PIÙ DI 24 ORE: Questo servizio consente all’Assicurato di non dover pagare personalmente le spese di Ricovero. In effetti, previa semplice domanda, contattiamo l’istituto in cui l’Assicurato è stato ricoverato e ci facciamo quindi carico di saldare la fattura relativa a tale Ricovero. Si informa l'Assicurato che è tassativo contattarci prima di un qualsiasi Ricovero. In caso di mancato rispetto di questa formalità, sarà applicata una Franchigia del 20% del rimborso. Per accertarci che il Ricovero rientri nell’ambito del rimborso, chiediamo all’Assicurato di fare completare dal medico curante un modulo chiamato «Attestato medico riservato» che riporta dettagliatamente il motivo del Ricovero, da trasmettere al nostro Medico Consulente. Per ulteriori precisazioni, andare al paragrafo 7.1.2. Per usufruire del Pagamento diretto delle spese di ricovero, si prega: a partire dagli USA e dal Canada, di telefonare al numero (+1) 866 299 2900 (Numero Verde), a partire dall'America del Sud e dal Messico, telefonare al numero (+1) 305 381 6977 (Telefonata a carico del destinatario), a partire dai paesi della zona Asia-Pacifico, telefonare al numero +66 (0)2 645 3336, a partire dai paesi del Medio Oriente, dell'Africa e dell'Europa, telefonare al numero +33 (0)1 73 02 93 99. Questi numeri sono riportati anche sulla carta di Assicurato, consegnata al momento dell’adesione: + Crystal Studies EMERGENCY CONTACT NUMBERS 24/7 In case of inpatient hospitalisation* - From USA & Canada (toll free): - From another American country (collect calls accepted): - From the Asia-Pacific region: - From all other countries: Mr MARINI Christophe N° de contrat / Policy number: 1815236 Date de couverture / Period of cover: 01/10/2013 - 31/05/2014 Information www.april-international.com Tel: +33 (0)1 73 02 93 93 *only if cover selected The above person benefits from the direct payment of hospital fees. Kindly facilitate hospital admission calling one of the numbers noted on the other side of this card. (+1) 866 299 2900 (+1) 305 381 6977 +66 2645 3336 +33 1 73 02 93 99 For direct payment in the USA* - For benefit verification and/or for pre-authorization, please call (toll free): (+1) 866 299 2900 - Billing address: OMHC -777 Brickell Ave Suite 410 - Miami, FL 33131, USA For any medical advice* +33 1 41 61 23 90 For repatriation assistance* (collect calls accepted) +33 1 41 61 23 25 For legal assistance* For counselling* +33 (0) 9 69 32 96 87 +33 1 41 61 23 25 In caso di Ricovero per il trattamento di disturbi mentali o nervosi, una quota da versare all'istituto ospedaliero resta a carico dell'Assicurato. 1.2. SERVIZIO DI ASSISTENZA RIMPATRIO: Per usufruire delle garanzie di assistenza: E’ tassativo avere il previo accordo di APRIL International Assistance (vedi paragrafo 7.2). A questo effetto, contattare APRIL International Assistance: per telefono in Francia con chiamata a carico del destinatario, al numero +33 (0)1 41 61 23 25, per fax al numero +33 (0)1 44 51 51 15. 1.3. SERVIZIO DI TERZA PARTE OPERANTE IL PAGAMENTO NEGLI STATI UNITI: 1.3.1. SERVIZIO DI TERZA PARTE OPERANTE IL PAGAMENTO NELL'AMBITO DELLA RETE AETNA L'Assicurato usufruisce di una copertura diretta delle spese sanitarie per le cure ricevute e fatturate negli Stati Uniti. La copertura avviene nel limite delle garanzie offerte dal presente contratto. Questo servizio è disponibile per: - consultazioni di medici di base e specialisti, - analisi, - radiografie, - esami e cure mediche, presso operatori sanitari della rete AETNA. Per ulteriori informazioni su questo servizio e per sapere quali sono gli operatori sanitari partner più vicini, l'Assicurato può: contattarci al numero (+1) 866 299 2900, rendersi sul sito www.omhc.com/april. Se le cure non sono coperte interamente dal contratto o se non comportano un rimborso nell'ambito del contratto stesso, l'operatore sanitario invia la fattura della quota restante direttamente all'Assicurato. I dati bancari dell'Assicurato possono essere chiesti in garanzia. 3 [ CRYSTAL STUDIES ] CONDIZIONI GENERALI (SEGUE) 1.3.2. SERVIZIO DI TERZA PARTE OPERANTE IL PAGAMENTO DELLE SPESE FARMACEUTICHE Per usufruire di questo servizio negli Stati Uniti, è tassativo presentare la propria tessera in una delle farmacie della rete Caremark. Tramite presentazione di tale tessera presso una delle farmacie della rete Caremark negli Stati Uniti, l'Assicurato potrà usufruire della copertura diretta delle spese previste dal contratto. L'Assicurato non dovrà più anticipare le spese: le pagheremo direttamente alla farmacia. La lista delle farmacie partner è disponibile sul sito www.caremark.com. 1.4. SERVIZIO DI CONSULTAZIONE A DOMICILIO IN AMERICA SETTENTRIONALE (STATI UNITI, MESSICO): Per usufruire del servizio di consultazione a domicilio, comporre il numero: +(1) 800 649 7119, negli Stati Uniti, +(1) 800 212 9527, in Messico. Il servizio di consultazione a domicilio è disponibile nelle seguenti città (in data 01/09/2013): Negli Stati Uniti: Anaheim, Atlanta, Baltimora, Beverly Hills, Bonita Springs, Boston, Breckenridge, Burbank, Chicago, Copper Mountain, Dallas, Fort Myers, Ft. Lauderdale, Hollywood, Houston, Keystone, Las Vegas, Los Angeles, Manhattan, Miami, Naples, Orlando, Filadelfia, Phoenix, San Diego, San Francisco, Scottsdale, Vail, Washington DC, In Messico: Acapulco, Cabo San Lucas, Cancun, Mazatlan, Monterrey, Puebla, Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta et Tijuana. In caso di emergenza, la sera o il week-end, quando il proprio medico non è disponibile, proponiamo un servizio di consultazione a domicilio. Per evitare lunghe ore di attesa al pronto soccorso, l'Assicurato sarà messo in contatto con un medico che effettuerà una prima diagnosi per telefono, prima di orientarlo verso la soluzione più adeguata (consultazione a domicilio, trasferimento al pronto soccorso...). Grazie a questo servizio, l'Assicurato non dovrà pagare le spese di consultazione a domicilio coperte dal contratto. La fattura ci viene inviata direttamente. 1.5. SERVIZIO DI TERZA PARTE OPERANTE IL PAGAMENTO IN FRANCIA: Questo servizio è dedicato agli Assicurati che soggiornano in Francia per 6 mesi o più che abbiano optato per una copertura sin dal primo Euro speso. Una carta detta di «terza parte operante il pagamento» è consegnata al momento dell’adesione. Questa carta consente una copertura diretta delle spese sanitarie quando le cure corrispondenti sono dispensate e fatturate in Francia. La copertura avviene nel limite delle garanzie offerte dal presente contratto. La carta di terza parte operante il pagamento può essere utilizzata per le seguenti spese: consultazioni di medici di base, analisi, radiografie, spese in farmacia. 4 1.6. SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE: Per usufruire del servizio di assistenza legale (vedi paragrafo 7.3), si prega di contattarci: per telefono: +33 (0) 9 69 32 96 87, via e-mail: [email protected]. 1.7. SERVIZI ON LINE: Dal sito www.april-international.com , l’Assicurato accede al suo Spazio Clienti securizzato tramite codice di accesso e password. Se è l’Assicurato principale, vi può consultare: • i suoi estratti conto dettagliati dei rimborsi , le sue garanzie nonché le presenti Condizioni generali, • i suoi recapiti e dati bancari. Può scaricare i moduli da compilare per i rimborsi (vedi paragrafo 7.1): • Modulo di Attestato medico riservato (da fare compilare dal proprio medico in caso di Ricovero), • Modulo di Domanda di previo accordo (da fare compilare al proprio medico prima di iniziare alcune cure o trattamenti), • Modulo di Domanda di rimborso (da allegare alle fatture e prescrizioni mediche). Se è Aderente, può: • consultare i suoi recapiti personali e quelli del suo assicuratore consulente, • consultare i suoi Contributi assicurativi e le modalità di pagamento, • pagare on line le rate con carta di credito. 1.8. DOVE INVIARE LA DOMANDA DI RIMBORSO, LA DOMANDA DI PREVIO ACCORDO O LA DOMANDA DI ATTESTATO MEDICO RISERVATO? Per inviare una domanda di rimborso: Compilare il modulo di Domanda di rimborso allegandovi gli originali delle fatture e delle prescrizioni mediche (vedi paragrafo 7.1.4) ed inviare questi elementi a: APRIL International Expat Service Remboursements - 110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 Paris Cedex 11 – FRANCIA Ci riserviamo la possibilità di richiedere qualunque altro documento giustificativo da noi ritenuto necessario per accertarci che le cure siano coperte dal presente contratto. Per inviare una Domanda di previo accordo o un Attestato medico riservato: Alcuni atti medici sono soggetti al Previo Accordo del nostro Medico Consulente. Prima di iniziare le cure, occorre quindi mandarci un preventivo dettagliato e un modulo chiamato «Domanda di previo accordo», all'indirizzo sopraindicato o via mail a [email protected] (vedi paragrafo 7.1.3). In caso di Ricovero, occorre fare compilare al proprio medico il modulo chiamato «Attestato medico riservato» (vedi paragrafo 7.1.2). 2. DEFINIZIONI Ogni termine riportato qui di seguito, quando è redatto in corsivo e usato con una maiuscola, ha il seguente significato: A ADERENTE: persona fisica o giuridica che aderisce alle presenti convenzioni di gruppo sottoscritte dall'Association des Assurés d’APRIL International e che paga i Contributi assicurativi. ANNO ASSICURATIVO: periodo di dodici mesi consecutivi che inizia a decorrere dalla Data di effetto del contratto. ASSICURATO, «LEI»: persona fisica ammessa all’assicurazione e sul cui capo poggiano le garanzie del presente contratto. ATTESTATO MEDICO RISERVATO: questionario medico da rinviarci tassativamente compilato dal proprio medico prima di un qualsiasi Ricovero (o il più rapidamente possibile in caso di Incidente o di emergenza) per ottenere il nostro Previo accordo. Se questa formalità non è espletata, sarà trattenuta una Franchigia del 20% del rimborso. AUTORITÀ MEDICA: qualunque persona titolare di una laurea in medicina o chirurgia in corso di validità nel paese in cui Lei si trova. B BENEFICIARIO: persona/e scelta/e dall’Assicurato per ricevere le prestazioni di assicurazione. 5 [ CRYSTAL STUDIES ] CONDIZIONI GENERALI (SEGUE) C CERTIFICATO DI ADESIONE: documento che vale come attestato di assicurazione, che Noi consegniamo all’Aderente, in cui si conferma la sua adesione al contratto Crystal Studies e su cui si riportano nella fattispecie gli Assicurati, la Data di effetto, le garanzie e i pacchetti selezionati. Il Certificato di adesione corrisponde alle condizioni particolari del contratto. CONSOLIDAMENTO: stabilizzazione dello stato di salute di una persona vittima di un Incidente o che soffre di una Malattia. CONTRIBUTO ASSICURATIVO: somma pagata dall’Aderente in controparte delle garanzie concesse dall’ente assicuratore. CURE DENTALI URGENTI: copertura delle cure dentali urgenti (medicazione, otturazione, devitalizzazione, estrazione, ...) quando sono la conseguenza di un Incidente o di una Malattia inopinata che necessita di un intervento chirurgico o di un trattamento medico che non può attendere il rientro nel Paese di cittadinanza. In caso di scelta di copertura dal Primo euro, le garanzie sono valide in tutto il mondo, tranne nel proprio Paese di cittadinanza. Le garanzie sono valide nel proprio Paese di cittadinanza per periodi inferiori a 90 giorni consecutivi tra due soggiorni nel proprio Paese di espatrio. D DATA DI EFFETTO: data a partire da cui inizia il contratto. E’ riportata nel Certificato di adesione. DANNI CORPORALI: danni che colpiscono l’integrità fisica delle persone. DANNI IMMATERIALI: tutti i danni diversi da quelli corporali e materiali e che sono la conseguenza diretta e immediata di Danni corporali o materiali assicurati. DANNI MATERIALI: danni che colpiscono la struttura o la sostanza della cosa e risultano da un evento garantito. DOMANDA DI PREVIO ACCORDO: modulo da fare compilare al proprio medico e che consente di ottenere il nostro accordo prima di iniziare alcuni interventi o trattamenti. E EQUIPARATO STUDENTE: apprendista, giovane alla pari, studente remunerato nell'ambito dei suoi studi. In ogni caso, la remunerazione percepita dallo studente non può superare l'equivalente di € 1.300 al mese. ESCLUSIONI: ciò che non è garantito dal contratto di assicurazione. Tutti i contratti comportano esclusioni di garanzie. ESTERO: qualunque paese garantito elencato nel presente contratto, al di fuori del Paese di cittadinanza dell’Assicurato stesso. F FORFAIT GIORNALIERO: parte del prezzo di una giornata di Ricovero in Francia non coperta dall'Ente di previdenza sanitaria francese. FORZA MAGGIORE: qualunque evento imprevedibile, irresistibile ed estraneo alla propria volontà, dichiarato dalle pubbliche autorità dello Stato in cui l'Assicurato soggiorna. FRANCHIGIA: somma che, nel pagamento di un Sinistro, resta a carico dell’Assicurato. I INCIDENTE: qualunque danno corporale, non intenzionale per la persona che ne è vittima, dipendente dall’azione improvvisa di una causa esterna. In applicazione dell’articolo L.1315 del Codice Civile francese, spetta all’Assicurato apportare la prova dell’Incidente e della relazione diretta di causa a effetto, tra l’incidente stesso e le spese sostenute.. INCIDENTE CERTIFICATO: incidente constatato da un'autorità competente presente sul luogo dell'evento (forze dell'ordine, pompieri, soccorritori) che abbia emesso un'attestazione riguardo alle circostanze degli eventi, alla natura delle ferite e alla data dell'evento. INDENNITÀ: somma versata per risarcire il danno che l'Assicurato ha subito. INDIVIDUALE INCIDENTE: garanzia che prevede il pagamento di un capitale se l'Assicurato muore o diventa invalido in seguito ad un Incidente. INVALIDITÀ (TOTALE O PARZIALE): invalidità conseguente ad un Incidente che comporta l'impossibilità fisica totale o parziale dell'Assicurato, constatata da un medico e riconosciuta dall'ente assicurativo, di proseguire normalmente la formazione alla quale l'Assicurato si era iscritto. L LITE, CONFLITTO O CONTROVERSIA: disaccordo o contestazione di un diritto il cui carattere pregiudizievole o reprensibile può motivare un reclamo o azioni giudiziarie che oppongono l’Assicurato a un Terzo identificato. M MALATTIA: ogni alterazione della salute constatata da un’Autorità medica competente che presenta un carattere improvviso ed imprevedibile. MEMBRO DELLA FAMIGLIA: padre, madre, sorella, fratello, figlio o qualunque tutore legale dell’Assicurato domiciliati nel suo Paese di cittadinanza. N NOI: APRIL International Expat. O OGGETTI DI VALORE: gli oggetti d'arte e di collezione, l'argenteria, gli orologi da polso, i gioielli, le gemme e le perle fini, i quadri di valore, le pellicce, le cineprese e gli altri apparecchi di riproduzione di immagini con relativi accessori, i binocoli, i telefoni e i computer portatili e altri dispositivi HI-FI e informatici. 6 PAESE DI ESPATRIO: il paese di residenza in cui Lei soggiorna per la durata della sua permanenza all’Estero. PAESE DI CITTADINANZA: il paese riportato nella Domanda di adesione o, in mancanza, il paese riportato nel passaporto o in qualunque altro documento ufficiale di identità stipulato alla voce «cittadinanza». PAGAMENTO DIRETTO DELLE SPESE DI RICOVERO: se ospitalizzato per più di 24 ore, L'Assicurato può beneficiare della copertura delle sue spese di Ricovero, senza anticipo di spese, con riserva dell’esame del suo Attestato medico riservato. L’Assicurato può attivare questo servizio chiamando i numeri di emergenza riportati nel paragrafo 1.1 o presentando la carta di Assicurato presso l’istituto ospedaliero. Questo servizio non e disponibile nel ambito di una copertura integrativa della CEAM. PARENTE: qualunque persona fisica designata dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto e domiciliata nel suo Paese di cittadinanza. PREVIO ACCORDO: alcuni atti medici sono soggetti al Previo Accordo del nostro Medico Consulente. Prima di iniziare le cure, occorre quindi mandarci un preventivo dettagliato e un modulo chiamato «Domanda di previo accordo». In caso di Ricovero, occorre fare compilare al proprio medico il modulo chiamato «Attestato medico riservato». R RESPONSABILITÀ CIVILE: obbligo legale per qualunque persona di riparare i danni causati ad altri. RICOVERO: soggiorno (medico o chirurgico) in un istituto ospedaliero (pubblico o privato), dovuto ad un Incidente o a una Malattia e durante il quale è stato assegnato un letto all'Assicurato. S SCIOGLIMENTO: cessazione definitiva del contratto. SINISTRO: evento, Malattia o Incidente che metta in gioco la garanzia durante il periodo di validità del contratto. SPESE REALI: insieme delle spese di salute fatturate all’Assicurato. STAFF MEDICO: struttura adeguata ad ogni caso specifico e definita dal medico regolatore di APRIL International Assistance. T TERZO IDENTIFICATO O AVVERSARIO: persona fisica o morale, di cui l’Assicurato conosce l’identità e l’indirizzo, responsabile dei danni causatigli o che contesta uno dei diritti dell’Assicurato stesso. 3. GARANZIE E TERRITORIALITÀ DEL CONTRATTO 3.1. QUALI SONO LE GARANZIE COPERTE DAL CONTRATTO? L'adesione al presente contratto garantisce, a seconda del pacchetto selezionato, le seguenti prestazioni: Per il pacchetto "Mini": • rimborso delle spese sanitarie, • assistenza rimpatrio. Per il pacchetto "Completo": • rimborso delle spese sanitarie, • assistenza rimpatrio, • assistenza legale, • Responsabilità civile vita privata, tirocini e locativa, • capitale caso morte o Invalidità permanente totale o parziale per Incidente, • perdita, furto o distruzione dei bagagli, • rinvio della partenza. 3.2. IN QUALI PAESI E’ VALIDA LA COPERTURA? In caso di scelta della copertura sin dal primo Euro speso, le garanzie sono acquisite nel Mondo intero, al di fuori del proprio Paese di cittadinanza. Le garanzie sono acquisite nel proprio Paese di cittadinanza per dei periodi inferiori a 90 giorni consecutivi tra due soggiorni a partire dal proprio Paese di espatrio. In caso di una scelta di una copertura integrativa della CEAM, le garanzie sono acquisite per tutta la durata del soggiorno principale all'Estero nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (Francia metropolitana, Guadalupe, Guyana, La Martinica e La Riunione), Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (compresi gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre), Regno-Unito (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, Gibilterra), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese le Baleari e le Canarie), Svezia, Svizzera. Le garanzie sono acquisite nel Paese di cittadinanza per i periodi enferiori a 90 giorni consecutivi tra due soggiorni a partire dal proprio Paese di espatrio, solamente se il proprio Paese di cittadinanza fa parte dei Paesi sopraccitati. A seconda degli eventi che potrebbero accadervi, la copertura per alcuni paesi è esclusa. La lista completa dei paesi esclusi è disponibile sul sito www.april-international.fr o con semplice richiesta al numero +33 (0)1 73 02 93 93 o via e-mail a [email protected]. Questa lista di paesi esclusi può essere soggetta a variazioni. 7 [ CRYSTAL STUDIES ] CONDIZIONI GENERALI (SEGUE) 4. CHI PUÒ USUFRUIRE DEL CONTRATTO? Per poter usufruire dell’assicurazione, occorre: • avere un'età inferiore ai 41 anni alla data di effeto del contratto; • essere studente o equiparato studente o giovane scolare, fuori dal proprio Paese di cittadinanza in occasione di un viaggio, di un corso di studi, di un soggiorno linguistico o alla pari, di un tirocinio professionale; • avere compilato e firmato la Domanda d'adesione; • avere prodotto una fotocopia della propria tessera studentesca o di un attestato scolastico valido (una copia di sistemazione presso la famiglia ospitante, se si parte nell'ambito di un soggiorno alla pari); • avere firmato la Dichiarazione di buona salute al massimo sei mesi prima della Data di effetto desiderata; • non essere affetto/a da nessuna incapacità o Invalidità, da nessuna Malattia in corso di trattamento, soggetta a ricaduta o di carattere evolutivo; • non aver subito un trattamento medico recente soggetto a ricaduta e non prevedere trattamenti nel Paese di espatrio. In caso di scelta di una copertura integrativa CEAM, occorre inoltre: • beneficiare del regime obigatorio della previdenza sociale di un paese dell'Unione Europea; • essere in possesso prima della partenza della carta Europea di Assicurazione Malattia, che dovrà essere presentata al personale medico del Paese di espatrio. In questo caso rimborsiamo solo in modo integrativo, su riserva della ricezione dei giustificativi delle prestazioni ricevute nell'ambito del regime obligatorio. L’adesione si basa sulle dichiarazioni fatte dall’Assicurato e dall’Aderente e sulla buona fede delle parti. L’adesione è subordinata alla nostra accettazione medica e ci riserviamo la possibilità di richiedere formalità mediche aggiuntive. Se l’Assicurato (o un membro della sua famiglia) presenta un rischio elevato, potremo accettarlo ma a condizioni particolari, oppure rifiutarlo. 5. DATA DI EFFETTO, DURATA E RINUNCIA AL CONTRATTO 5.1. DA QUANDO INIZIA A DECORRERE IL CONTRATTO? Dalla data indicata nel Certificato di adesione e al più presto all'indomani del ricevimento della pratica di adesione completa (comprensiva della Domanda di adesione, della Dichiarazione di buona salute compilate e firmate, nonché della fotocopia della tessera studentesca oppure dell'attestato scolastico in corso di validità, oppure una copia del contratto di sistemazione presso la famiglia ospitante se si parte nell'ambito di un soggiorno alla pari) con la condizione sospensiva del pagamento del Contributo assicurativo. Tutte le spese sostenute per trattamenti o atti prescritti anteriormente alla Data di effetto del contratto sono definitivamente escluse dalle garanzie e non danno diritto a nessuna prestazione. 5.2. DURATA DI COPERTURA E RINNOVO DEL CONTRATTO: Le garanzie sono valide per un periodo di un mese minimo e di dodici mesi al massimo. L'adesione al presente contratto è effettiva per il periodo indicato nel proprio Certificato di adesione. Il contratto è rinnovabile a richiesta, a condizione che l'Assicurato prosegua gli studi (o il soggiorno alla pari) all'Estero e che abbia meno di 41 anni. L'Assicurato può rinnovare il suo contratto per tre volte massimo, a richiesta e con riserva dell'accordo dell'ente assicuratore. Il cambiamento di pacchetto è possibile soltanto alla data di rinnovo del contratto. La domanda di rinnovo ci deve pervenire entro la data di fine contratto riportata nel Certificato di adesione. 5.3. LE GARANZIE DEL CONTRATTO CESSANO: a) in caso di mancato pagamento del Contributo assicurativo (vedi paragrafo 6.3); b) in caso di rescissione della convezione da parte dell'ente assicuratore o dell'Associazione degli Assicurati di APRIL International alla scadenza annua (in tal caso, l'Associazione si impegna ad informarne ogni Aderente); 8 c) non appena l'Assicurato non soddisfa più le condizioni di adesione quali definite nel paragrafo 4; d) il giorno del rientro definitivo nel proprio Paese di cittadinanza; e) l'ultimo giorno indicato nel proprio Certificato di adesione. Qualora si verifichi un evento di Forza maggiore, le garanzie del contratto sono mantenute per 5 giorni al massimo a decorrere dalla data di fine copertura indicata nel proprio Certificato di adesione. Sanzioni per falsa dichiarazione Sia che si tratti di dichiarazioni da fare al momento dell’adesione o che devono essere fatte nel corso del contratto, qualunque reticenza o falsa dichiarazione intenzionale, qualunque omissione o dichiarazione inesatta nella dichiarazione del rischio comporta l’applicazione, a seconda dei casi, delle disposizioni degli articoli L.113-8 et L.113-9 del Codice francese delle assicurazioni. Inoltre, qualunque omissione, reticenza, falsa dichiarazione intenzionale o meno nella dichiarazione del Sinistro, omissione di dichiarazione delle altre assicurazioni cumulative, uso di documenti giustificativi inesatti o utilizzo di mezzi fraudolenti espone l’Assicurato e l’Aderente alla decadenza delle garanzie ed allo Scioglimento del contratto. 5.4. COME RINUNCIARE AL CONTRATTO? La firma della Domanda di adesione non costituisce un impegno definitivo per l’Aderente. Se l’Aderente ha aderito in seguito ad una vendita a domicilio: Si applicano le seguenti disposizioni tratte dall’articolo L.112-9-I. del Codice francese delle assicurazioni: «Qualunque persona fisica che è oggetto di una vendita presso il suo domicilio, la sua residenza o il suo luogo di lavoro, anche se per sua domanda, e che firma in questo ambito una proposta di assicurazioni o un contratto a fini che non rientrano nell’ambito della sua attività commerciale o professionale, ha la facoltà di rinunciarvi per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro un termine di quattordici giorni di calendario compiuti a decorrere dal giorno della conclusione del contratto, senza dover giustificare motivi né sostenere penali.(...) Non appena ha conoscenza di un Sinistro che mette in gioco la garanzia del contratto, il sottoscrittore non può più esercitare questo diritto di rinuncia». Le garanzie cessano alla data di ricevimento della lettera di rinuncia e rimborsiamo all’Aderente i Contributi assicurativi già versati ad eccezione di quelli corrispondenti al periodo di garanzia già trascorso. Se l’Aderente ha aderito a distanza: L’Aderente ha la possibilità di rinunciare alla sua adesione entro un termine di 14 giorni a decorrere dal ricevimento del Certificato di adesione. La rinuncia fa sparire con effetto retroattivo il contratto che è considerato come se non fosse mai esistito. Siamo tenuti a rimborsare all’Aderente entro 30 giorni tutte le somme percepite in applicazione del contratto. Tuttavia, occorre saldare l’intero Contributo assicurativo se l’Aderente rinuncia al contratto ma si è verificato un Sinistro durante il termine di rinuncia stesso. In ogni caso, per esercitare il diritto alla rinuncia: L’Aderente deve inviare una lettera di rinuncia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: APRIL International Expat - Service Suivi Client -110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 Paris Cedex 11 - FRANCIA. L’Aderente può utilizzare il seguente modello di lettera: « Io sottoscritto a ……...................... (cognome, nome, indirizzo) dichiaro di rinunciare alla mia adesione al contratto "Crystal Studies" n°…....….. Fatto a ...........................................……......................... data …................................…….. Firma ….........................................................……………………….» 5.5. COSA FARE SE IL SOGGIORNO È ANNULLATO O MODIFICATO In caso di annullamento del proprio soggiorno, il Contributo assicurativo sarà restituito all'Aderente, tranne i diritti di adesione, con riserva che ce ne sia giunta notifica per iscritto entro la Data di effetto del contratto stesso e che ci siano state rinviate le copie originali del Certificato di adesione ed eventualmente della tessera di Assicurato. Occorre allegare alla propria domanda la prova dell'annullamento del soggiorno. In caso di rientro anticipato e definitivo nel proprio Paese di cittadinanza, l'Assicurato ci deve fare pervenire, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un documento giustificativo attestante tale rientro definitivo (bolletta della luce, del gas o del telefono…). In caso di pagamento integrale del Contributo assicurativo, rimborseremo nella relativa proporzione l'eccedente del Contributo assicurativo percepito. In caso di pagamento mensile del Contributo assicurativo, procederemo alla modifica della data di fine contratto e interromperemo i prelievi automatici. 6.CONTRIBUTI ASSICURATIVI 6.1. COME E’ DETERMINATO L’IMPORTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI? Il Contributo assicurativo è determinato dal pacchetto e dal tipo di copertura selezionati, dalla fascia di età e dalla durata della copertura scelta. L'età presa in conto per il calcolo dei Contributi assicurativi è quella che l'Assicurato aveva alla Data di effetto del contratto. Il Contributo assicurativo può cambiare il 1° ottobre di ogni anno a seconda dei risultati tecnici del contratto. Non dipende né dallo stato di salute né dalle spese mediche dell'Assicurato. Le tasse attuali a carico dell'Aderente sono comprese nel Contributo assicurativo. Qualunque cambiamento del tasso di queste imposte comporterà una modifica dell'importo del Contributo assicurativo. 9 [ CRYSTAL STUDIES ] CONDIZIONI GENERALI (SEGUE) 6.2. LE MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il Contributo assicurativo può essere pagato anticipatamente in euro, secondo la modalità di pagamento scelta dall'Aderente e riportata nella sua Domanda di adesione: • integralmente al momento dell'adesione, tramite assegno o carta di credito, • mensilmente, tramite prelievo automatico da un conto bancario in Francia. In caso di impossibilità assoluta di pagare in euro, l'Aderente potrà effettuare un bonifico sul nostro conto bancario, le cui coordinate gli saranno comunicate a richiesta, con spese bancarie a suo carico. 6.3. COSA ACCADE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI? In caso di mancato pagamento di un Contributo assicurativo entro i 10 giorni successivi alla scadenza, invieremo all’Aderente una lettera raccomandata di ingiunzione. Questa comporterà la sospensione delle garanzie 30 giorni dopo. Dopo un nuovo termine di 10 giorni, scioglieremo di pieno diritto il contratto. Inoltre, potremo chiedere per via legale il pagamento dei Contributi assicurativi insoluti. In caso di ingiunzione per mancato pagamento, il Contributo assicurativo diventerà esigibile immediatamente per l’anno intero, conformemente al Codice francese delle assicurazioni. Rendiamo noto che il mancato pagamento e lo Scioglimento del contratto per mancato pagamento non cancellano il debito. Ci adopereremo per ottenere il pagamento dei Contributi assicurativi insoluti e potremo fare ricorso ad una società specializzata nella riscossione degli insoluti in campo internazionale. Le maggiorazioni per spese di gestione correlate alle nostre azioni o a quelle dei nostri prestatori di servizi saranno a carico dell’Aderente. In caso di pagamento dell’importo che figura sulla lettera di ingiunzione, dopo sospensione delle garanzie e prima dello scioglimento, le garanzie avranno effetto a mezzogiorno dell’indomani del giorno del pagamento. Le spese sostenute durante il periodo di sospensione delle garanzie non potranno dare luogo a nessun rimborso a titolo del presente contratto, anche dopo l’avvenuto pagamento del Contributo assicurativo. In caso di pagamento in rate mensili, il Contributo assicurativo deve essere saldato per tutto il periodo di copertura indicato nel Certificato di adesione. 7. COSA COPRE IL CONTRATTO E COME USUFRUIRNE? Assicurazioni cumulative: I rimborsi dell'ente assicuratore e di qualunque altro ente pubblico o privato non possono superare l'importo delle spese realmente sostenute. Le garanzie cumulative producono i loro effetti nel limite di ogni garanzia, qualunque sia la data di sottoscrizione. Entro questo limite, l'Assicurato può ottenere l'indennizzo rivolgendosi all'ente di sua scelta. PENA LA DECADENZA, L'ASSICURATO DEVE FARE LA DICHIARAZIONE DELLE ASSICURAZIONI CUMULATIVE. QUESTO OBBLIGO E' VALIDO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO. La limitazione dei rimborsi all'importo delle spese realmente sostenute è determinata dall'ente assicuratore per ogni voce o intervento garantito. Due pacchetti a scelta vengono proposti: • Il pacchetto "Completo" che comprende le seguenti garanzie: spese sanitarie, assistenza rimpatrio, assistenza legale, Responsabilità civile vita privata, tirocini e locativa, Individuale incidente, assicurazione bagagli e rinvio della partenza, • Il pacchetto "Mini" che comprende unicamente le garanzie spese sanitarie e assistenza rimpatrio. L'Assicurato beneficia delle garanzie sopraccitate se queste sono menzionate sul proprio Certificato di adesione. 7.1. SPESE SANITARIE: 7.1.1. NATURA E IMPORTO DEI RIMBORSI Due opzioni vengono proposte: - la copertura delle spese sanitarie sin dal primo Euro speso, - la copertura delle spese sanitarie in modo integrativo alla CEAM. 10 E' garantito il rimborso di tutte le spese sanitarie giustificate da un punto di vista medico, per gli atti menzionati nella tabella delle garanzie, prescritti da un'Autorità medica qualificata. Potranno essere risarcite soltanto le spese corrispondenti ad atti dispensati durante il periodo di garanzia. Le spese sono rimborsate voce per voce secondo l'opzione selezionata, nel limite delle Spese reali e conformemente alla tabella delle garanzie. Per le spese sanitarie fatturate in una valuta diversa dall'euro, il tasso di cambio applicato sarà quello vigente alla data del verificarsi del Sinistro. Nel caso di una copertura integrativa della CEAM, saranno rimborsate soltanto le spese che saranno state coperte parzialmente dal proprio regime sanitario di base. Tetto: L'importo cumulato dei rimborsi effettuati dall'ente assicuratore ha un tetto di € 200.000 per Anno assicurativo e per Assicurato, con detrazione di qualunque prestazione o indennizzo della stessa natura erogato da qualunque ente pubblico o privato nel proprio Paese di cittadinanza e all'Estero. RICOVERO* SPESE SANITARIE Importo massimo all'Anno assicurativo: € 200.000 Ricovero medico o chirurgico*: Trasporto in ambulanza (se ricovero coperto da APRIL International) Spese di soggiorno (ivi compreso Forfait giornaliero in Francia) Onorari medici e chirurgici Esami, analisi, farmaci Interventi sanitari Ricovero per il trattameto di disturbi mentali o nervosi* Pagamento diretto delle spese nel caso di un ricovero di più di 24 ore Camera privata 100% delle Spese reali 80% delle Spese reali, fino a 20 giorni all'anno erogato con riserva di accordo medico, 24 ore su 24 (tranne in caso di scelta di una copertura integrativa della CEAM) fino a € 50 al giorno 100% delle Spese reali CURE CORRENTI Consultazioni, visite, interventi presso medici di base o specialisti (limitate a € 130 all'anno per le consultazioni di oftalmologia e limitate all'80% delle spese reali e a 5 sedute all'anno per il trattamento di disturbi mentali o nervosi) Analisi, esami di laboratorio, esami radiologici, farmacia 100% delle Spese reali Interventi di personale infermieristico e chinesiterapisti** (in seguito ad un Incidente certificato) 100% delle Spese reali Cure dentali urgenti fino a € 400 all’anno Protesi dentarie (in seguito ad un Incidente certificato) fino a € 600 all’anno Altre protesi (in seguito ad un Incidente certificato) Ottica: lenti a contatto, lenti e montatura (in seguito ad un Incidente certificato) fino a € 500 all’anno Pacchetto prevenzione: profilattici fino a € 20 all’anno ** Qualunque ricovero di più di 24 ore è soggetto a Previo accordo. Una Franchigia del 20% sarà trattenuta in caso di mancato rispetto di questa formalità prima di un Ricovero (vedi ai paragrafi 7.1.2 e 7.1.3) ** Intervento soggetto a Previo accordo qualora si oltrepassino 10 sedute per Anno assicurativo. (vedi paragrafo 7.1.3) 11 [ CRYSTAL STUDIES ] CONDIZIONI GENERALI (SEGUE) 7.1.2. COSA FARE IN CASO DI RICOVERO DI PIÙ DI 24 ORE? Previo accordo Qualunque Ricovero è soggetto al Previo accordo. Per ottenere questo Previo accordo, bisogna fare compilare al proprio medico un modulo chiamato «Attestato medico riservato» entro 5 giorni prima del proprio Ricovero in ospedale. In caso di Ricovero d'urgenza, si prega di contattarci non appena possibile in modo tale da ricevere questo formulario. Il modulo Attestato medico riservato è disponibile nel proprio Spazio Clienti a partire dal sito www.april-international.com o ottenibile mediante richiesta al numero +33 (0)1 73 02 93 99 oppure via mail a [email protected]. Questo modulo, che riporta dettagliatamente il motivo del proprio Ricovero, le date e la natura dell'affezione, nonché la data di comparsa dei primi sintomi o le circostanze dell'Incidente (in tal caso, con un rapporto di Incidente in appoggio), deve essere inviato al nostro Medico Consulente, corredato di qualunque documento medico utile all'esame della propria pratica: via fax: + 33 (0)1 73 02 93 60, via e-mail: [email protected], per posta: APRIL International Expat, 110 avenue de la République, CS 51108, 75127 Parigi Cedex 11, FRANCIA. Se questa formalità di Previo Accordo non è rispettata, sarà trattenuta una Franchigia del 20% sul rimborso della fattura (tranne in caso di Incidente o di urgenza). Per ottenere un Pagamento diretto delle proprie spese di ricovero (tranne per gli Assicurati beneficiari di una copertura integrativa della CEAM): Possiamo effettuare un Pagamento diretto delle spese di ricovero di più di 24 ore presso l'ospedale in cui si è ricoverati. Ci metteremo così direttamente in contatto con l'ospedale. Per richiedere un Pagamento diretto delle spese di ricovero o qualunque informazione aggiuntiva prima del Ricovero, chiamare i seguenti numeri di emergenza (riportati anche sulla tessera di Assicurato): a partire dagli USA e dal Canada, telefonare al numero (+1) 866 299 2900 (Numero Verde), a partire dall'America del Sud e dal Messico, telefonare al numero (+1) 305 381 6977 (Telefonata a carico del destinatario), a partire dai paesi della zona Asia Pacifico, telefonare al numero +66 (0)2 645 3336, a partire dai paesi del Medio Oriente, dell'Africa e dell'Europa, telefonare al numero +33 (0)1 73 02 93 99. In ogni caso, sarà chiesto di trasmetterci le fatture e i resoconti ospedalieri corrispondenti al Ricovero. Se l'Assicurato non ha usufruito del Pagamento diretto delle spese di ricovero, vedere il paragrafo 7.1.4. per sapere come ottenere il rimborso della fattura pagata. 7.1.3. COME PROCEDERE AD UNA DOMANDA DI PREVIO ACCORDO PRIMA DI INIZIARE ALCUNE CURE O TRATTAMENTI? Alcuni interventi sanitari sono soggetti al previo accordo del nostro Medico Consulente (valido 6 mesi). Prima dell’inizio delle cure, l’Assicurato dovrà fare compilare dal medico che prescriverà questi interventi una Domanda di previo accordo corredata di un preventivo dettagliato. Il modulo «Domanda di previo accordo» è disponibile nello Spazio Clienti ed è accessibile sul sito www.april-international.com o ottenibile con semplice domanda al numero +33 (0)1 73 02 93 93 o via e-mail a [email protected]. Sono soggetti a Previo accordo i Ricoveri e gli atti di infermieri e di chinesiterapia in seguito ad un Incidente certificato in caso di prescrizione superiore a 10 sedute per Anno Assicurativo. La Domanda di previo accordo ci deve essere trasmessa al seguente indirizzo: APRIL International Expat Service Remboursements - 110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 Paris Cedex 11 - FRANCIA E-mail: [email protected] 12 7.1.4. COME PROCEDERE AD UNA DOMANDA DI RIMBORSO? a) Se l'Assicurato ha optato per rimborsi sin dal primo Euro speso: L’Assicurato fa una visita da un professionista sanitario > Invia le domande di rimborso ad APRIL International > Il rimborso è trattato in 48 ore (tranne tempi bancari e postali) > b) Se l'Assicurato ha optato per rimborsi integrativi alla Carta Europea di Assicurazione Malattia: > > > + Rimborso sulla base delle tariffe dell'assicurazione malattia del Paese di espatrio dell'Assicurato > > OPPURE L'Assicurato fa una visita da un professionista sanitario L'Assicurato può scegliere di mandare le fatture alla Previdenza sociale del Paese di espatrio o del Paese di cittadinanza Rimborso sulla base delle tariffe dell'assicurazione malattia del Paese di cittadinanza dell'Assicurato Spedire quindi l'estratto conto del rimborso ricevuto ad APRIL International Il rimborso integrativo è trattato in 48 ore (tranne tempi bancari e postali) Per ottenere un rimborso: Occorre compilare il modulo di Domanda di rimborso disponibile nello Spazio Clienti accessibile sul sito www.april-international.com o ottenibile con semplice domanda al numero +33 (0)1 73 02 93 93 o via e-mail a [email protected] e rinviarlo entro i 3 mesi successivi alla data della cura, corredato dei seguenti documenti: le copie originali delle parcelle o delle spese saldate, delle prescrizioni mediche e delle ricette datate e indicanti cognome, nome e data di nascita, il genere di Malattia, la natura, la data delle visite e delle cure impartite corredate delle prove dell’avvenuto pagamento. Le ricette devono riportare in modo leggibile la designazione e il prezzo dei farmaci ed indicare la moneta locale; se si è assicurati in modo integrativo alla CEAM, occorre allegare alla propria domanda gli estratti conto dei rimborsi effettuati dalla Cassa di Previdenza Sociale del proprio Paese di cittadinanza o di espatrio; per il rimborso di atti di infermieri e di chinesiterapia, di spese di protesi (dentarie o altre) o ottiche, occorre allegare alla domanda la prova che le cure impartite sono conseguenti ad un Incidente certificato, quale definito nel paragrafo 2; per il rimborso di Cure dentali urgenti, occorre allegare alla domanda anche un certificato medico rilasciato dal proprio dentista ed attestante il fatto che le cure impartite rientrano in un caso di emergenza dentale, quale definito nel paragrafo 2; se le cure richiedono una Domanda di previo accordo, il modulo Domanda di previo accordo accettato dai nostri servizi medici, in caso di Ricovero occorre allegare alla domanda il resoconto di Ricovero nonché il modulo Attestato medico riservato compilato dal proprio medico. Inoltre, occorre controllare che la fattura riporti in modo particolareggiato il costo della camera privata o semiprivata. Ci riserviamo la possibilità di chiedere qualunque altro documento giustificativo da noi ritenuto necessario per accertarci che le cure siano coperte dal presente contratto. Si prega di trasmetterci le domande di rimborso al seguente indirizzo: APRIL International Expat Service Remboursements - 110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 Paris Cedex 11 - FRANCIA In caso di disaccordo sull’importo del pagamento, si prega di avvertirci entro i 3 mesi che seguono la data di emissione dell'estratto conto. L’Assicurato può essere rimborsato: • tramite assegno in euro, • tramite bonifico su un conto in Francia (si prega di inviarci il tagliando delle coordinate bancarie), • tramite bonifico su un conto negli Stati Uniti (si prega di inviarci il tagliando delle coordinate bancarie internazionali con numero IBAN, codice SWIFT, domiciliazione bancaria, numero routing - ABA), • tramite bonifico su un conto in un altro paese (si prega di inviarci il tagliando delle coordinate bancarie internazionali con numero IBAN, codice SWIFT, domiciliazione bancaria). 13 [ CRYSTAL STUDIES ] CONDIZIONI GENERALI (SEGUE) A seconda del domicilio bancario Assicurato, la sua banca può fatturare eventuali spese. Saranno detratte dall'importo dei rimborsi spettanti: per un bonifico su un conto bancario in Francia: non è trattenuta nessuna spesa bancaria; per un bonifico su un conto bancario domiciliato in Europa (fuori dalla Francia): le spese sono divise (tra l'Assicurato e Noi), qualunque sia l'importo del bonifico; per un bonifico effettuato nel resto del mondo (tranne Francia ed Europa): - per un bonifico inferiore a € 75, le spese bancarie sono divise (tra l'Assicurato e Noi); - per un bonifico superiore a € 75, tutte le spese sono a carico dell'Assicurato. Qualunque rimborso è subordinato all'osservazione delle prescrizioni previste nel paragrafo 7.1. 7.2. ASSISTENZA RIMPATRIO: Come usufruire delle garanzie di assistenza rimpatrio? E’ tassativo avere il previo accordo di APRIL International Assistance per usufruire delle seguenti garanzie: telefonando in Francia al numero +33 (0)1 41 61 23 25, via fax al numero +33 (0)1 44 51 51 15. APRIL International Assistance interviene dal punto di vista medico soltanto dopo l’organizzazione dei primi soccorsi decisa da un’Autorità medica competente. Sin dalla prima chiamata, lo Staff medico si mette in relazione con il medico curante sul posto per intervenire nelle condizioni più adeguate allo stato del malato o del ferito. 7.2.1. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE L’organizzazione eseguita dall’Assicurato stesso o dai suoi familiari di una delle assistenze enunciate qui di seguito può fare scattare il rimborso soltanto se APRIL International Assistance è stata avvertita di questa procedura, ha dato il suo accordo espresso ed ha comunicato un numero di fascicolo. In questo caso, le spese sono rimborsate con presentazione di un documento giustificativo e nel limite di quelle che avrebbero potuto essere sostenute da APRIL International Assistance se questa stessa avesse organizzato il servizio. APRIL International Assistance non può essere ritenuta responsabile di ritardi o impedimenti nell’esecuzione dei suoi servizi in caso di scioperi, sommosse, movimenti popolari, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione dei beni e delle persone, atti di terrorismo o di sabotaggio, stato di belligeranza, di guerra civile o straniera dichiarata o meno, disintegrazione del nucleo atomico, emissione di radiazioni ionizzanti ed altri casi fortuiti o di forza maggiore. 7.2.2. TRASPORTO MEDICO, RIMPATRIO PER MOTIVI SANITARI In caso di Incidenteo di Malattia, i medici di APRIL International Assistance contattano i medici curanti in loco e prendono le decisioni più adeguate allo stato di salute, basandosi sulle informazioni raccolte e soltanto sulle esigenze mediche. Se lo Staff medicodi APRIL International Assistance raccomanda il rimpatrio, APRIL International Assistance organizza e prende in carico l’attuazione in base alle sole necessità mediche indicate dal suo Staff medico. La destinazione del rimpatrio è: • il centro ospedaliero più adeguato, • il centro ospedaliero più vicino al domicilio nel Paese di cittadinanza (o nel paese di origine, se diverso), oppure alla residenza principale nel Paese di espatrio dell’Assicurato, • il domicilio nel Paese di cittadinanza (o nel paese di origine, se diverso) o nel Paese di espatrio dell’Assicurato. Se l’Assicurato è ricoverato in un centro di cure al di fuori del settore ospedaliero del suo domicilio abituale nel Paese di cittadinanza o del suo luogo di residenza principale nel suo Paese di espatrio, APRIL International Assistance organizza il suo rientro dopo Consolidamento constatato dal punto di vista medico e prende in carico il trasferimento verso il luogo di residenza principale nel suo Paese di espatrio o verso il suo luogo di domicilio abituale nel Paese di cittadinanza. I mezzi di rimpatrio possono essere il veicolo sanitario leggero, l’ambulanza, il treno, l’aereo di linea, l’aereo sanitario. La scelta finale del luogo di ricovero, della data, della necessità di un accompagnamento e dei mezzi utilizzati compete esclusivamente alla decisione dello Staff medico. 14 Qualunque rifiuto della soluzione proposta dallo Staff medico comporta l’annullamento della garanzia di assistenza alle persone. APRIL International Assistance può chiedere all’Assicurato di utilizzare il suo biglietto di trasporto, se può essere utilizzato o modificato. 7.2.3. PRESENZA DI UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA IN CASO DI RICOVERO Se lo stato di salute dell’Assicurato non consente o non necessita il suo rimpatrio e se il ricovero locale è superiore a 6 giorni consecutivi, APRIL International Assistance mette a disposizione di un Membro della famiglia un biglietto di trasporto di andata e ritorno in aereo, in classe economica o in treno, in 1^ classe, per recarsi sul posto. Questa prestazione è acquisita soltanto in assenza, sul posto, di un Membro della famiglia di maggiore età legale. APRIL International Assistance organizza e prende in carico anche le sue spese di albergo (camera e prima colazione soltanto) per 10 notti al massimo, fino ad un montante di € 80 a notte. Qualunque altra soluzione di alloggio provvisorio non può dare luogo a un qualsivoglia risarcimento. 7.2.4. RICERCA E INVIO DI FARMACI INTROVABILI SUL POSTO In caso di impossibilità di trovare sul posto i farmaci indispensabili, o un loro equivalente, prescritti prima della partenza dal proprio medico curante nel proprio Paese di cittadinanza (o nel proprio paese d’origine, se diverso), APRIL International Assistance ne fa la ricerca in Francia. Se sono disponibili, sono spediti entro i più brevi termini, con riserva dei vincoli legislativi locali e dei mezzi di trasporto disponibili. Questa prestazione è acquisita per domande specifiche. Non può essere concessa in nessun caso nell’ambito di trattamenti di lunga durata, che necessitano invii periodici, o di una domanda di vaccino. Il costo dei farmaci è a carico all’Assicurato. L’Assicurato si impegna a risarcire l’importo maggiorato delle eventuali spese di sdoganamento, entro un termine massimo di 30 giorni calcolato a decorrere dalla data di spedizione. 7.2.5. RITORNO ANTICIPATO IN CASO DI DECESSO O DI RICOVERO DI UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA APRIL International Assistance mette a disposizione un biglietto di andata e ritorno in aereo, in classe economica, o in treno, in 1^ classe in caso di decesso o di ricovero superiore a 5 giorni consecutivi di un Membro della famiglia nel Paese di cittadinanza dell’Assicurato stesso. Il viaggio di andata deve essere effettuato tassativamente entro gli 8 giorni successivi alla data del decesso o del ricovero. A decorrere dalla Data di effetto del contratto, un tempo di attesa di 6 mesi viene applicato in caso di Malattia di un Membro della famiglia. Questa prestazione è acquisita quando la data del decesso o del ricovero è posteriore alla data della partenza all'Estero. APRIL International Assistance si riserva il diritto, prima di qualunque intervento dei suoi servizi, di verificare la realtà dell’evento garantito (bollettino di ricovero, certificato di decesso…). Per usufruire di questa garanzia, occorre contattare tassativamente APRIL International Assistance per ottenere il Previo accordo. In caso contrario, APRIL International Assistance si riserva la possibilità di rifiutare il rimborso dei biglietti eventualmente acquistati direttamente dall’Assicurato. 7.2.6. SPESE DI RICERCA E DI SOCCORSO La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese di ricerca e di soccorso rese necessarie da un intervento, in un'area privata o pubblica, di team specializzati dotati di tutti i mezzi, elicottero compreso, per localizzare l'Assicurato ed evacuarlo fino al centro di accoglienza adeguato più vicino, fino ad un montante massimo di € 5.000 per Assicurato e per evento. In ogni caso, la garanzia è limitata all'importo delle spese che l'Assicurato è tenuto a rimborsare, in base a fattura, interamente o parzialmente, agli enti ufficiali che sono intervenuti. La garanzia interviene in modo integrativo rispetto alle garanzie di cui l'Assicurato dispone in altra sede. L'Assicurato (o chiunque agisca in suo nome), deve avvertire APRIL International Assistance immediatamente verbalmente, entro le 48 ore successive all'intervento, precisando le ragioni che lo motivano. 7.2.7. RIMPATRIO DELLA SALMA E SPESE DI FERETRO Se l’Assicurato decede, APRIL International Assistance organizza e si fa carico del rimpatrio della salma o delle ceneri dal luogo del decesso fino al luogo di inumazione nel suo Paese di cittadinanza (o nel paese di origine, se diverso). APRIL International Assistance prende in carico le spese di trattamento post mortem, di messa nel feretro e degli allestimenti necessari al trasporto. Le spese del feretro correlate al trasporto organizzato da APRIL International Assistance sono prese in carico fino ad un montante massimo di € 1.000. Le spese di esequie, di cerimonia, di cortei funebri locali e di inumazione o di incinerazione restano a carico della famiglia. La scelta delle ditte che intervengono nel processo di rimpatrio è di competenza esclusiva di April International Assistance. 7.2.8. ANTICIPO DI CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO (TRANNE NEL PROPRIO PAESE DI CITTADINANZA) All'eEstero, APRIL International Assistance procede all’anticipo della cauzione penale richiesta dalle autorità per la liberazione all’Assicurato o per consentirgli di evitare l’incarcerazione. Questo anticipo è effettuato tramite un legale sul posto fino ad un montante massimo di € 15.000 per evento. L’Assicurato è tenuto a rimborsare questo anticipo ad APRIL International Assistance: • al momento stesso della restituzione della cauzione in caso di non luogo a procedere o di proscioglimento, • entro 15 giorni dalla decisione giudiziaria divenuta esecutiva in caso di condanna, • in ogni caso, entro un termine di 3 mesi a decorrere dalla data di versamento. 15 [ CRYSTAL STUDIES ] CONDIZIONI GENERALI (SEGUE) 7.2.9. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI Se l’Assicurato è nell’impossibilità materiale di trasmettere un messaggio urgente e se l’Assicurato ne fa la domanda, APRIL International Assistance si fa carico di trasmettere gratuitamente, con i mezzi più rapidi, dei suoi messaggi o sue notizie ai membri della famiglia, ai cari o al datore di lavoro. I messaggi restano di responsabilità dei loro autori che devono poter essere identificati e impegnano soltanto questi stessi, APRIL International Assistance ha soltanto il ruolo di intermediario per la loro trasmissione. APRIL International Assistance può anche fungere da intermediario in senso inverso. 7.2.10. ASSISTENZA VIAGGIO IN CASO DI PERDITA O FURTO DI OGGETTI PERSONALI In trasferta all’Estero, in caso di perdita o di furto degli effetti personali (documenti di identità, mezzi di pagamento, bagagli) o dei biglietti di trasporto e dopo dichiarazione presso le autorità locali competenti, APRIL International Assistance si adopera per aiutare l’Assicurato nelle pratiche. APRIL International Assistance non è autorizzata a procedere alle opposizioni riguardo ai mezzi di pagamento per conto di terzi. Nel caso in cui dei documenti di sostituzione fossero a disposizione nel Paese di cittadinanza dell’Assicurato, APRIL International Assistance si fa carico di inoltrarli tramite i mezzi più rapidi. APRIL International Assistance può procedere ad un anticipo di un montante massimo di € 1.000 per evento per consentire all’Assicurato di effettuare acquisti di prima necessità. In caso di perdita o di furto di un biglietto di trasporto, APRIL International Assistance può fare arrivare un nuovo biglietto non negoziabile di cui effettua l’anticipo. Questi anticipi possono essere effettuati in cambio di una garanzia depositata o dall’Assicurato, o da un terzo. Il rimborso di qualunque anticipo deve essere effettuato entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di messa a disposizione dei fondi. 7.2.11. RIENTRO IMPOSSIBILE Se si verifica un evento qualificato come Forza maggiore dalle pubbliche autorità del proprio Paese di espatrio e tale da impedire di tornare definitivamente nel proprio Paese di cittadinanza, APRIL International Assistance copre le spese supplementari dell'Assicurato per il soggiorno sul posto, fino ad un importo massimo di € 80 a notte (soltanto spese di ristorazione e di pernottamento), per una durata massima di 5 notti. La garanzia ha effetto soltanto dopo la dichiarazione dello stato di Forza maggiore fatta dalle pubbliche autorità del paese in cui l'Assicurato soggiorna e dopo il previo accordo di APRIL International Assistance. Tutte le spese sostenute senza il previo accordo di APRIL International Assistance nonché tutte le spese dovute ad un prolungamento del soggiorno non in relazione ad un evento qualificato come Forza maggiore non danno diritto a nessuna prestazione. Se si verifica un evento di Forza maggiore, tutte le garanzie del contratto sono mantenute al massimo per 5 giorni a decorrere dalla data di fine copertura riportata nel proprio Certificato di adesione. 7.2.12. RIENTRO ANTICIPATO IN CASO DI ATTENTATO O DI CALAMITÀ NATURALE Se in base ai consigli delle autorità locali, oppure del proprio Paese di espatrio oppure ancora delle autorità del proprio Paese di cittadinanza, per via di eventi che rendono il regime politico instabile o per via di calamità naturali (quali un terremoto o un allagamento), l'Assicurato è costretto a lasciare il luogo di soggiorno, può usufruire della garanzia di rientro anticipato. A tal fine, deve trasmettere ad APRIL International Assistance, non appena rientrato nel suo Paese di cittadinanza, tutti i documenti giustificativi che gli consentono di farsi rimborsare il costo del viaggio fino ad un importo massimo del prezzo di un biglietto aereo (classe economica) o del treno (1^ classe). Questa garanzia è acquisita soltanto al di fuori del proprio Paese di cittadinanza. 7.2.13. TRADUZIONE DI DOCUMENTI LEGALI E AMMINISTRATIVI Quando l’Assicurato si trova all’Estero e se la lingua parlata gli pone importanti problemi di comprensione di documenti legali o amministrativi, APRIL International Assistance organizza e prende in carico i servizi di traduzione di detti documenti nella sua lingua. La copertura di APRIL International Assistance non può eccedere i € 500 per Anno assicurativo. APRIL International Assistance non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze di una cattiva traduzione o di un’incomprensione dell’Assicurato stesso. 7.2.14. INFORMAZIONI SANITARIE E VIAGGIO APRIL International Assistance è a disposizione dell'Assicurato per informarlo riguardo alle precauzioni mediche da prendere prima di partire in viaggio (vaccini, farmaci, …), nonché alle condizioni di vita locale (temperatura, clima, cibo, ecc.). 16 APRIL International Assistance è inoltre disponibile 24h/24 per fornire informazioni obiettive in campo sanitario. Se lo staff di APRIL International Assistance non è in grado di apportare una risposta immediata, effettua le ricerche necessarie e si rimette in contatto con l'Assicurato entro i più brevi termini. Nel caso di un problema sanitario che richiede una consultazione, APRIL International Assistance può, a richiesta, comunicare i recapiti di istituti di cure locali. L'oggetto di questa garanzia non è in nessun caso rilasciare una consultazione o una prescrizione medica telefonica personalizzata o consigliare un'automedicazione. Questa prestazione ha un carattere meramente informativo e non va affatto considerata come una raccomandazione. APRIL International Assistance declina ogni responsabilità sull'operato degli istituti di cura da essa indicati o sulla qualità delle cure che vi sono impartite. Questa garanzia è limitata a 3 chiamate telefoniche per Anno assicurativo. 7.2.15. RITARDO DEI BAGAGLI Per bagagli si intendono borse da viaggio, valige nonché gli effetti o gli oggetti personali che contengono. Sono assimilati agli oggetti personali gli Oggetti di valore il cui prezzo è superiore o pari a € 500 nonché i gioielli (le perle fini e di coltura, le pietre preziose dure) e le pellicce appartenenti all'Assicurato. Sono assimilati ai bagagli i computer portatili, i tablet digitali, il materiale audiovisivo, le macchine fotografiche, gli apparecchi video o HI-FI che appartengono all'Assicurato. Se i bagagli, registrati e posti sotto la responsabilità della compagnia aerea, non sono stati consegnati 24 ore dopo l'arrivo a destinazione del volo di linea, APRIL International Assistance risarcisce l'Assicurato a concorrenza di € 200 per le spese sostenute per acquisti di urgenza e di prima necessità. 7.2.16. ASSICURAZIONE VITA STUDENTESCA Se l'Assicurato è rimpatriato per ragioni mediche nel suo Paese di cittadinanza (o nel suo paese di origine, se diverso), APRIL International Assistance gli versa un forfait di € 200, destinato a coprire le spese irrecuperabili già sostenute in loco, giustificate mediante fatture originali: soltanto spese scolastiche, di affitto e di trasporto. Questa garanzia può essere attivata una sola volta per contratto. 7.2.17. LIMITI DI GARANZIA Quando APRIL International Assistance organizza e prende in carico un rimpatrio o un trasporto, può chiedere all’Assicurato di utilizzare prima il suo biglietto di trasporto. Qualora APRIL International Assistance assicuri a sue spese il ritorno dell’Assicurato, questi deve consegnare tassativamente ad APRIL International Assistance il biglietto di trasporto non utilizzato. 7.3. ASSISTENZA LEGALE: 7.3.1. INFORMAZIONI LEGALI, PRATICHE E AMMINISTRATIVE Un team di assistenti legali specializzati informa sui propri diritti e rilascia qualunque informazione di ordine pratico e legale. L'Assicurato sarà inoltre informato su tutte le misure necessarie alla tutela dei suoi diritti e dei suoi interessi a titolo preventivo per evitare un Conflitto. L'Assicurato potrà rivolgersi a questo servizio qualunque sia il campo di diritto interessato ed ottenere una riposta in lingua francese, inglese, spagnola o tedesca telefonando al numero +33 (0) 9 69 32 96 87, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per l'utilizzo di questo servizio, sarà chiesto il numero di contratto. 7.3.2. ASSISTENZA LEGALE IN CASO DI LITE Quando l’Assicurato va incontro ad una Lite che lo oppone ad un Terzo identificato e la domanda dell’Assicurato stesso è giuridicamente fondata e tale Lite si verifica nell’ambito della sua vita privata o in quanto lavoratore dipendente, l’Assicurato usufruisce di una garanzia nei seguenti campi fino ad un montante massimo di € 16.000 per Lite e per Anno di assicurazione: - Penale: L’Assicurato usufruisce della difesa dei suoi interessi nel caso in cui gli è stata fatta causa dinanzi ad una giurisdizione repressiva o a una commissione amministrativa in seguito ad un Sinistro garantito nell’ambito della garanzia Responsabilità civile vita privata (vedi paragrafo 7.4.), dal momento in cui l’Assicurato non è rappresentato dall’avvocato incaricato dall’ente assicuratore della difesa degli interessi civili. - Casa: L’Assicurato è garantito contro le Controversie con il suo padrone di casa. Saranno coperte le Liti sui lavori interni di manutenzione, di sistemazione o di abbellimento, le Liti sulle molestie di vicinato o sui problemi di spese condominiali. - Amministrazioni: L’Assicurato è garantito contro le Liti eventuali con le amministrazioni locali (tranne amministrazione fiscale), con i servizi pubblici e con gli enti territoriali. - Acquisti in internet: L’Assicurato è garantito contro le Liti in merito a transazioni effettuate in un sito internet. - Ricorso: l’ente assicuratore interviene per richiedere al responsabile identificato la riparazione di un danno materiale o corporale che l’Assicurato subisce in seguito ad un Incidente. Un team di legali si adopera con ogni mezzo per risolvere le Liti e difendere al meglio gli interessi dell’Assicurato. E’ a disposizione per aiutarlo ad istruire una pratica completa. Per usufruire di questa garanzia, l’Assicurato deve apportare elementi sufficienti tali da poter dimostrare che si trova dinanzi ad una Lite (fatture, preventivi...). In tal senso, le spese inerenti a questa pratica preliminare restano a carico dell’Assicurato stesso. 17 [ CRYSTAL STUDIES ] CONDIZIONI GENERALI (SEGUE) Ricerca di una soluzione in via amichevole Dopo lo studio completo della pratica, i legali, specializzati in trattative, avviano le pratiche legali necessarie presso l’Avversario, per trovare innanzitutto una soluzione in via amichevole alla Controversia che li oppone. Questa prassi è la più efficace e la più rapida per fare valere i diritti dell’Assicurato stesso. Copertura delle spese legali Se non si trova nessuna soluzione in via amichevole, o qualora la situazione lo richieda, l’ente assicuratore porta la Lite dinanzi alla giurisdizione competente e si fa carico delle spese generate (le spese di avvocato, le spese di perizia giudiziaria, le spese e gli onorari dei procuratori legali e degli ufficiali giudiziari) da qualunque azione legale nel limite dei tetti chiaramente definiti qui di seguito: SPESE LEGALI COPERTE Ricorso in via amichevole con esito positivo TETTI 250 € per causa Assistenza perizia, provvedimento di istruzione 275€ per il primo intervento Ricorsi precontenziosi in ambito amministrativo 90€ per ciascuno dei seguenti interventi Rappresentazione dinanzi ad una commissione amministrativa, civile o disciplinare Transazione in via amichevole portata a termine 400€ per causa Mediazione o conciliazione con esito positivo e constatata dal giudice Direttissima e richiesta 400€ per ordinanza Giudice di prossimità 340€ per causa Tribunale di Polizia/Difesa penale 340€ per causa Pretura (e tribunali di grado equivalente) 520€ per causa Tribunale di Prima Istanza (e tribunali di grado equivalente) 750€ per causa Corte d’Appello 850€ per causa Corte d’Assise, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato 1500€ per causa Questi onorari comprendono le spese di segreteria e di trasferta e sono indicati comprensivi di IVA. Se la causa è presentata dinanzi ad una giurisdizione straniera, l’ente assicuratore paga gli onorari corrispondenti alla giurisdizione francese equivalente e si assume le spese di esecuzione della decisione emessa in favore dell’Assicurato, se il suo debitore è localizzato e solvibile. In mancanza, l’ente assicuratore cessa il suo intervento. Qualora sia necessario ricorrere ad un avvocato, l’ente assicuratore si assume le spese dei suoi onorari. L’Assicurato può scegliere il suo avvocato solito, o sceglierlo tra quelli iscritti nel foro del tribunale competente. L’ente assicuratore può quindi, se l’Assicurato lo preferisce, proporgli un avvocato partner, previa richiesta scritta dell’Assicurato stesso. Come usufruire della garanzia? Non appena l’Assicurato ne ha conoscenza, deve dichiarare la Lite per cui desidera un intervento, per telefono al numero +33 (0) 9 69 32 96 87, via e-mail a [email protected] o per iscritto a Solucia PJ – 3, Boulevard Diderot, CS 31246, 75590 Paris Cedex 12, FRANCIA. Se l’Assicurato dichiara con ritardo la Lite e questo ritardo causa un danno all’ente assicuratore, questi potrà rifiutare di intervenire. La Lite si deve essere verificata dopo l’entrata in vigore della garanzia e deve essere dichiarata durante il periodo di validità del contratto. Se l’Assicurato dichiara la Lite per iscritto, dovrà inviare una dichiarazione che riporta con precisione le circostanze della Lite stessa, il numero di contratto, il proprio recapito postale e i numeri telefonici nonché quelli del proprio contraddittore e tutti i documenti che giustificano il reclamo. Le spese e le azioni non devono essere sostenute senza il previo accordo dell’ente assicuratore. Tutte le azioni da intraprendere sono decise di comune accordo tra l’Assicurato e l’ente assicuratore. In mancanza di un tale accordo preliminare, le spese e quanto ne consegue resteranno a carico dell’Assicurato tranne se si tratta di misure cautelari urgenti. 18 Clausola di arbitraggio Nel caso di un disaccordo tra l’Assicurato e l’ente assicuratore, l’ente assicuratore applicherà l’articolo 127-4 del Codice francese delle assicurazioni che definisce le misure da prendere per risolvere una lite. L’Assicurato e l’ente assicuratore possono designare di comune accordo un terzo per arbitrare la Controversia. Se questa persona non può essere scelta in questo modo, è nominata dal Presidente del Tribunal de Grande Instance di Parigi, che agisce per direttissima. Le spese prodotte in tal modo sono a carico dell’ente assicuratore. Tuttavia, il Presidente del Tribunale può decidere altrimenti, se giudica che si è fatto abusivamente ricorso a questa procedura. Se l’Assicurato ha avviato a sue spese una procedura contenziosa che giunge ad una soluzione più favorevole di quella che l’ente assicuratore - o la terza persona designata - propone, l’ente assicuratore rimborsa l’Assicurato nel limite dell’importo della garanzia. L’Assicurato può anche presentare questo disaccordo alla valutazione di una terza persona liberamente designata dall’Assicurato stesso, riconosciuta per la sua indipendenza e abilitata per offrire consulenze legali. L’Assicurato dovrà informare l’ente assicuratore di questa designazione, i suoi onorari saranno quindi sostenuti dall’ente assicuratore nel limite di € 200. La messa in opera di una procedura di arbitraggio sospende tutti i termini di ricorso contenzioso, fino a che la terza persona non abbia proposto una soluzione. Questa sospensione riguarda tutte le istanze giurisdizionali coperte dal contratto e a cui l’Assicurato si può rivolgere. Conflitto di interessi In caso di conflitto di interessi, nella fattispecie quando due assicurati dell’ente assicuratore si oppongono, l’Assicurato può scegliere liberamente il suo avvocato o una persona qualificata per farsi assistere. I suoi onorari e le spese saranno quindi a carico dell’ente assicuratore nel limite del presente contratto. 7.4. RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA, TIROCINI E LOCATIVA: 7.4.1. OGGETTO DELLA GARANZIA L'organismo assicuratore garantisce le conseguenze pecuniarie della Responsabilità civile in cui l'Assicurato può incorrere in base alle leggi e alle normative vigenti nel paese in cui soggiorna nell'ambito della sua vita privata. La garanzia si esercita nel caso di Danni corporei e materiali che l'Assicurato causa ad altri e provenienti nella fattispecie: • da una colpa dell'Assicurato stesso o di persone di cui egli risponde; • da cose e animali di cui l'Assicurato è proprietario o custode; • dalla pratica di qualunque sport e attività all'aperto (tranne Esclusioni dettagliate nel paragrafo 8); • dalla responsabilità incorsa durante la partecipazione a tirocini aziendali rispetto ai tutori del tirocinio per i soli danni causati al materiale utilizzato durante il tirocinio stesso; • dall'affitto di un appartamento. 7.4.2. TETTO DELLA GARANZIA • Danni corporei: € 4.500.000 per Sinistro. • Danni materiali e immateriali consequenziali: € 460.000 per Anno assicurativo, i Danni immateriali sono compresi nella somma assicurata fino a un tetto del 20%, ossia € 92.000. Franchigia assoluta di € 75 per Sinistro. • Danni materiali causati durante lo stage: € 12.000 per Anno assicurativo. Franchigia assoluta di € 75 per Sinistro. Come usufruire della garanzia? L'Assicurato deve dichiarare, per lettera raccomandata all'ente assicuratore, tramite la nostra intermediazione, non appena ne ha avuto conoscenza, ed entro 15 giorni, qualunque Sinistro tale da comportare l'attivazione della garanzia del contratto, riportando dettagliatamente le circostanze e le conseguenze. 7.5. INDIVIDUALE INCIDENTE: 7.5.1. IN CASO DI MORTE ACCIDENTALE L'ente assicuratore versa al o ai Beneficiari designati un capitale il cui importo è fissato a € 10.000. Si precisa che se l'Assicurato ha un'età inferiore a 16 anni alla data della morte, l'importo del capitale è in ogni caso limitato all'importo delle spese di funerale. La garanzia si applica alla morte dell'Assicurato che si verifica al massimo sei mesi dopo l'Incidente che ha comportato ferite o lesioni mortali. Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo aver ricevuto dall'ente assicuratore per lo stesso Incidente un'Indennità per Invalidità permanente, gli eredi riceveranno il capitale stipulato in caso di morte, con detrazione dell'importo di detta Indennità. Attribuzione delle prestazioni Se l'Assicurato muore, il capitale è versato al o ai Beneficiari indicati nella Domanda di adesione, oppure a coloro che l'Assicurato ha designato ulteriormente. L'Assicurato può modificare la clausola di designazione, quando questa non è più adeguata, salvo accettazione di quest'ultima da parte del Beneficiario stesso, che la rende irrevocabile. La designazione del Beneficiario può inoltre essere effettuata tramite atto con scrittura privata o tramite atto autentico. Qualora il Beneficiario sia designato nominativamente, l'Assicurato può riportarne il recapito nel contratto. 19 [ CRYSTAL STUDIES ] CONDIZIONI GENERALI (SEGUE) In mancanza di designazione del Beneficiario o se la designazione si rivela nulla, le somme dovute in caso di morte saranno versate al coniuge superstite non separato legalmente e giudizialmente al momento dell'esigibilità del capitale garantito o cofirmatario di un patto civile di solidarietà, in mancanza ai figli dell'assicurato, per quote uguali, nati o che nasceranno, vivi o rappresentati, in mancanza ai suoi ascendenti, per quote uguali, in mancanza ai suoi eredi. Se l'Assicurato muore e ha un'età compresa tra i 16 e i 18 anni, il capitale garantito spetta ai suoi genitori in quote uguali tra loro e in mancanza ai suoi altri eredi. Come usufruire della garanzia? La morte deve essere dichiarata inviando all'ente assicuratore, tramite la nostra intermediazione, i documenti giustificativi necessari al pagamento, nella fattispecie: • un estratto dell'atto di morte; • un estratto dell'atto di nascita; • un certificato medico indicante la data della morte e precisante se si tratta di una morte naturale o accidentale; • qualunque documento comprovante l'identità e/o lo stato di famiglia; • qualunque documento precisante la causa e le circostanze dell'Incidente che ha comportato la morte; • un certificato di accettazione rilasciato dall'ospedale; • la prova, tramite qualunque documento, dell'Incidente e del nesso diretto di causa a effetto tra l'incidente e la morte. Il pagamento è effettuato direttamente al Beneficiario designato entro i venti giorni successivi alla consegna dei documenti. Se vi è una pluralità di Beneficiari, il pagamento del capitale è indivisibile rispetto all'ente assicuratore che eroga in base ad una ricevuta firmata congiuntamente dagli interessati. 7.5.2. IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE O PARZIALE IN SEGUITO AD UN INCIDENTE In caso di Invalidità permanente totale, ossia un tasso di Invalidità pari al 100%, l'ente assicuratore versa all'Assicurato un capitale il cui importo è fissato a € 40.000. In caso di Invalidità permanente parziale, l'importo del capitale può essere ridotto a seconda del tasso di Invalidità riconosciuto. Il tasso di Invalidità è stabilito dal Medico Consulente dell'ente assicuratore dopo consolidamento delle ferite. • Se il tasso di Invalidità permanente parziale è inferiore o pari al 20%, non dovrà essere versata nessuna Indennità. • Se il tasso di Invalidità permanente parziale è superiore al 20%, l'Indennità sarà pari a € 40.000, moltiplicati per il tasso di Invalidità riconosciuto. Se l'Assicurato è colpito da un'Invalidità anteriore al verificarsi dell'Incidente garantito, non si tiene conto delle lesioni dovute a questa Invalidità. Tuttavia, nel caso in cui l'arto o l'organo già infermo fosse colpito da altre lesioni, l'indennizzo riguarderà la differenza tra lo stato dell'arto prima e dopo l'Incidente. Se l'Assicurato non ha seguito il trattamento che gli è stato prescritto, l'Indennità è stimata secondo le conseguenze che avrebbe avuto questo stesso Incidente se l'Assicurato avesse seguito il trattamento imposto. Come usufruire della garanzia? L'Assicurato deve dichiarare l'Incidente per iscritto all'ente assicuratore, tramite la nostra intermediazione, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla conoscenza dell'incidente stesso, tranne per i casi fortuiti o di forza maggiore. La dichiarazione deve comportare tutte le precisazioni sulla gravità, sulle cause e sulle circostanze dell'Incidente e nella fattispecie l'Assicurato deve: • trasmettere qualsiasi documento comprovante la sua identità e/o il suo stato di famiglia; • fare pervenire un certificato del medico chiamato per i primi soccorsi, in cui si descrivono la natura esatta dello stato attuale dell'Assicurato, le lesioni e i relativi postumi; • trasmettere qualsiasi documento necessario per definire la materialità e l'importanza dell'Incidente; • sottoporsi all'esame del medico dell'ente assicuratore. 7.6. RINVIO DELLA PARTENZA: L'Assicurato è garantito per quanto riguarda il rimborso delle penali applicate dalle compagnie aeree in caso di rinvio della data di partenza per il Paese di espatrio o di rientro definitivo nel Paese di cittadinanza. 20 La garanzia si esercita: • in caso di data di esame modificata e attestata tassativamente da un documento ufficiale, di carattere imprevedibile e non rinviabile, per una data che si colloca durante il viaggio o dopo la data fissata per il rientro nel proprio Paese di cittadinanza, con riserva che la convocazione non era conosciuta il giorno dell'adesione al presente contratto; • in caso di convocazione ad un esame di recupero per una data che si situa durante la durata del viaggio, con riserva che la bocciatura all'esame non era conosciuta il giorno dell'acquisto del biglietto di aereo. La garanzia si esercita fino ad un montante massimo di € 100 per Assicurato e per Anno assicurativo. Come usufruire della garanzia? L'Assicurato deve avvertire l'ente assicuratore, tramite la nostra intermediazione, per iscritto, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data del verificarsi dell'evento garantito. La dichiarazione dell'Assicurato deve comportare le seguenti informazioni: • cognomi, nomi e indirizzo; • il motivo esatto del rinvio della data di partenza o di rientro; • il documento ufficiale che riporta le date degli esami previsti e annullati nonché le nuove date di convocazione; • l'originale della fattura in cui appare l'importo delle penali di ritardo. Qualunque annullamento non conforme a queste disposizioni comporta la decadenza di qualunque diritto al rimborso. 7.7. ASSICURAZIONE BAGAGLI: Questa garanzia copre fino ad un tetto di € 1.600 tutti i bagagli, gli oggetti e gli effetti personali che l'Assicurato ha con sé durante il viaggio di andata e ritorno e durante il soggiorno, per quanto riguarda i rischi di perdita, di furto o di distruzione (scoppio, incendio, allagamento). Sono garantiti i bagagli registrati o al seguito, nonché gli indumenti e gli effetti personali che appartengono all'Assicurato, che l'Assicurato ha affittato o che gli sono stati affidati durante il soggiorno. Tuttavia, se si tratta di bagagli registrati da un trasportatore, l'ente assicuratore interverrà soltanto dopo la denuncia debitamente sporta al trasportatore e con detrazione dell'Indennità che questi verserà a titolo della sua responsabilità. Per quanto riguarda la scomparsa dei bagagli e del loro contenuto, lasciati sotto la responsabilità di un albergatore, l'ente assicuratore interverrà con detrazione dell'Indennità versata dal depositario o dal suo ente assicuratore a titolo della sua responsabilità. Gli Oggetti di valore (vedere definizione nel paragrafo 2) sono risarciti nel limite del 50% della somma garantita, ossia € 800 al massimo. Per qualunque Sinistro, resterà a carico dell'Assicurato una Franchigia di € 15. Come usufruire della garanzia? L'Assicurato deve dichiarare il Sinistro per iscritto all'ente assicuratore, tramite la nostra intermediazione, entro i 5 giorni lavorativi che seguono i danni. Trascorso questo termine, l'ente assicuratore si riserva il diritto di applicare la decadenza delle garanzie. L'assicurato dovrà produrre una serie di documenti giustificativi. 8. ESCLUSIONI DAL CONTRATTO 8.1. ESCLUSIONI DALLA GARANZIA SPESE SANITARIE: Oltre alle Esclusioni comuni a tutte le garanzie, riportate dettagliatamente nel paragrafo 8.7 qui di seguito, sono escluse dalla garanzia spese sanitarie: • qualunque spesa di ordine medico e chirurgico non prescritta da un’Autorità medica qualificata; • le spese di parafarmacia, le cure cosmetiche, i prodotti di igiene, le creme solari e/o idratanti, i prodotti di trucco, le cure di comfort, le vitamine e i minerali, i complementi alimentari, i prodotti dietetici, gli alimenti per neonati, le acque minerali; • la pedicure; • le medicine dolci o alternative; • il personale paramedico diverso da chinesiterapisti e infermieri in caso di Incidente certificato; • l'ergoterapia, la logopedia e il trattamento dei disturbi psicomotori ; • le visite di psicologi; • gli impianti dentali, la parodontologia e qualunque trattamento di ortodonzia; • l'operazione o l'estrazione dei denti del giudizio; 21 [ CRYSTAL STUDIES ] CONDIZIONI GENERALI (SEGUE) • qualunque cura dentale che non presenta un carattere di urgenza quale: esami dentali di routine, ablazione del tartaro, condizioni preesistenti che comprendono le carie/cavità, le cure di ricostruzione, le corone e/o riparazione di corone o qualunque trattamento non necessario all'alleviamento del dolore; • le spese di protesi dentali, le spese di ottica e di altre protesi, tranne se le spese sono conseguenti ad un Incidente certificato; • le sedute di preparazione al parto; • la talassoterapia e le cure termali; • le spese di vaccinazione; • le cure, gli esami e i trattamenti della pelle (tranne trattamenti del cancro); • l'operazione dell'articolazione temporo-mandibolare; • il disturbo del deficit dell'attenzione con o senza iperattività; • il trattamento dei disturbi alimentari; • le spese di trattamento estetico, le cure per ringiovanire, per dimagrire, per ingrassare; • qualunque trattamento legato alla sterilità, alla fertilità o alla contraccezione; • i farmaci e i trattamenti di aiuto per smettere di fumare; • la chirurgia laser degli occhi (ivi compresa la correzione della miopia) e il trattamento della cataratta; • le spese di ricerca e di trasporto per il trapianto di organi; • i trattamenti preventivi; • i bilanci di salute, i test di routine e i check-up; • i trattamenti non riconosciuti dalle Autorità mediche del paese in cui si svolgono; • i trattamenti sperimentali; • qualunque Ricovero programmato, al momento dell'adesione, nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore delle garanzie del contratto, qualunque ne sia il motivo; • la fornitura di materiali non indispensabili alla diagnosi o al trattamento della Malattia; • le spese che avrebbero potuto essere sostenute al rientro dell'Assicurato nel suo Paese di cittadinanza; • le spese annesse quali spese di telefono in caso di Ricovero o le spese voluttuarie, irragionevoli o insolite tenuto conto del paese nel quale sono state sostenute; • le spese di trasporto diverse da un'ambulanza, fino al centro di cura adeguato più vicino; • le spese di soggiorno in campagna, al mare, in montagna, in case di riposo, tranne dopo Ricovero per ragioni mediche o chirurgiche; • le cure che necessitano di un Previo accordo, dispensate senza Previo accordo (in caso di Ricovero senza Previo accordo, sarà applicata una Franchigia del 20% sull'importo del rimborso); • le spese di Ricovero per ragioni mediche o di soggiorno in sanatorio o in preventorio, qualora gli istituti che hanno accolto l'Assicurato non siano omologati dalla pubblica autorità competente; • i termometri e i tensiometri; • i farmaci e i trattamenti correlati ai disturbi dell'erezione; • il trattamento dell'alcolismo, della tossicomania o di qualunque altra dipendenza o Malattia correlata a una tale dipendenza; • i soggiorni in istituti medico-pedagogici e istituti simili; • gli ormoni della crescita; • le operazioni e i trattamenti correlati al cambiamento di sesso; • l'automutilazione; • qualunque spesa non necessaria da un punto di vista medico; 8.2. ESCLUSIONI DALLA GARANZIA ASSISTENZA RIMPATRIO: Oltre alle Esclusioni comuni a tutte le garanzie, riportate dettagliatamente nel paragrafo 8.7, nell’ambito della garanzia assistenza rimpatrio non sono garantite le spese risultanti dai seguenti fatti o eventi (non potranno essere oggetto di nessun risarcimento a nessun titolo e non potranno comportare l’intervento di APRIL International Assistance): • tutti gli interventi e/o rimborsi relativi a bilanci medici, check-up, screening a titolo preventivo; • le affezioni o le lesioni benigne che possono essere trattate sul posto e che non impediscono all’Assicurato di proseguire il suo viaggio; 22 • le convalescenze, le affezioni in corso di trattamento e non ancora consolidate e/o che necessitano di ulteriori cure programmate; • le Malattie anteriormente costituite prima della partenza e che comportano un rischio di aggravamento o di recidiva; • le affezioni che hanno dato luogo ad un ricovero nei 6 mesi che hanno preceduto la partenza; • gli eventuali postumi (controllo, trattamenti complementari, ricadute) di un'affezione che ha dato luogo ad un rimpatrio; • i trattamenti della sterilità; • gli stati di gravidanza, i parti e quanto ne consegue per quanto riguarda i neonati, le interruzioni volontarie di gravidanza; • la chirurgia estetica, le cure dermatologiche; • le conseguenze del difetto, dell’impossibilità o delle conseguenze di una vaccinazione o di un trattamento reso necessario o imposto per una trasferta o per un viaggio; • le Malattie o le malformazioni congenite; • le conseguenze di un'inosservanza volontaria della normativa del paese visitato o della pratica di attività non autorizzate dalle autorità locali; • le conseguenze del mancato rispetto delle regole di sicurezza riconosciute correlate alla pratica di qualunque attività sportiva; • le conseguenze dei danni causati dagli esplosivi eventualmente detenuti dall'Assicurato. • l'uso di alcool e le sue conseguenze conformemente alla legislazione vigente nel paese in cui si è verificato il fatto; • i viaggi intrapresi ad uno scopo di diagnosi e/o di trattamento; • le conseguenze della partecipazione ad una scommessa, ad una sfida, a un duello o a un reato; • le spese di soggiorno tranne quelle che sono state oggetto di un previo accordo del servizio di assistenza; • le spese di carburante, pedaggio, traversata in barca; • le spese non giustificate da documenti originali; • qualunque altra spesa non prevista nell'ambito delle garanzie accordate. Non sono coperte: • le spese mediche, le cure, i soggiorni in casa di riposo e le spese di rieducazione, le spese di contraccezione e di trattamento della sterilità, le spese di occhiali, di lenti a contatto, le protesi estetiche, dentarie, acustiche; • i trasporti ripetitivi necessari per via dello stato di salute dell’Assicurato, • le spese correlate al peso eccessivo dei bagagli durante un viaggio in aereo e le spese di inoltro dei bagagli quando non possono essere trasportati con l'Assicurato; • le spese che l'Assicurato ha sostenuto per il rilascio di qualunque documento ufficiale. A titolo della garanzia assistenza rientro impossibile, non sono coperte e non danno luogo a rimborso: • le spese sostenute senza il previo accordo di APRIL International Assistance • le spese sostenute per via di un prolungamento del soggiorno non dovuto ad un evento di Forza maggiore quale definito nel paragrafo 2 e constatato dalle pubbliche autorità competenti. Inoltre sono escluse dalla garanzia spese di ricerca e di soccorso: • le spese di ricerca e di soccorso risultanti dalla mancata osservazione delle regole di prudenza edite dai gestori del sito e/o dalle disposizione normative che regolamentano l’attività praticata dall’Assicurato; • le spese di ricerca e di soccorso generate dalla pratica di uno sport professionale, la partecipazione ad una spedizione o a una competizione, tranne espressa stipulazione contraria. 8.3. ESCLUSIONI DALLA GARANZIA ASSISTENZA LEGALE: Oltre alle Esclusioni comuni a tutte le garanzie riportate dettagliatamente nel paragrafo 8.7, l’ente assicuratore non può intervenire: • per le Controversie relative ai diritti delle persone e della famiglia; • se la responsabilità è messa in causa e i danni di cui l’Assicurato è responsabile avrebbero dovuto essere coperti da un’assicurazione legalmente obbligatoria. L’ente assicuratore non interviene più se una garanzia presente in uno dei contratti di assicurazione prevede il risarcimento diretto del danno subito con esclusione di qualunque ricerca di responsabilità; • per le Liti relative al diritto della proprietà intellettuale, artistica, letteraria o industriale o inerenti a marchi, brevetti o diritti di autore dell’Assicurato; • per le Liti risultanti da rischi eccezionali (guerra civile o guerra straniera, tumulti, sommosse popolari, atti di terrorismo, atti vandalici) o derivanti da una calamità naturale; • per le Liti risultanti da una colpa intenzionale dell’Assicurato; • per le Liti oggetto di un conflitto tra l’Assicurato e l’ente assicuratore tranne durante l’applicazione della clausola Arbitraggio e Conflitti di interessi; • per le Liti inerenti all’espressione di opinioni politiche o sindacali; • per le Liti inerenti agli immobili da investimento; 23 [ CRYSTAL STUDIES ] CONDIZIONI GENERALI (SEGUE) • per le Liti inerenti al campo dell’urbanistica; • per le Liti inerenti al campo doganale; • per le Liti inerenti all’incarico di una società civile o commerciale affidato all’Assicurato, o alla sua partecipazione all’amministrazione o alla gestione di tale società; • per le Liti che riguardano un’attività professionale diversa da quella dipendente (volontariato, associativa o sindacale); • per le Liti inerenti ad una cauzione concessa al di fuori dell’ambito familiare o concessa nell’ambito di un’attività professionale; • per le Liti inerenti all’indebitamento eccessivo dell’Assicurato o alla sua insolvibilità, al pagamento di un debito o all’ottenimento di termini di pagamento; • per le Liti risultanti da un’infrazione al Codice della strada vigente nel paese in cui si trova l’Assicurato. L’ente assicuratore non coprirà mai: • le multe e le somme di qualsiasi natura che l’Assicurato può essere tenuto a pagare o a rimborsare alla parte avversa; • le spese e gli onorari correlati alla definizione del danno dell’Assicurato nonché le indagini per identificare o trovare l’Avversario; • gli onorari di risultato; • le spese e gli interventi resi necessari o aggravati soltanto per via dell’Assicurato stesso; • le azioni e le relative spese sostenute senza il consenso dell’ente assicuratore (nella fattispecie il deferimento di un avvocato); • le spese di rappresentazione, di patrocinio e di trasferta, se l’avvocato non è iscritto nel foro del tribunale competente; • i depositi penali, le cauzioni. 8.4. ESCLUSIONI DALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA, TIROCINI E LOCATIVA: Oltre alle Esclusioni comuni a tutte le garanzie riportate dettagliatamente nel paragrafo 8.7, sono esclusi dalla garanzia: • i danni risultanti da qualunque attività professionale (tranne per i Danni materiali causati durante un tirocinio in un'azienda); • le conseguenze pecuniarie della responsabilità contrattuale in cui l'Assicurato incorre, all'infuori della responsabilità incorsa nei confronti dei tutor di tirocinio per i soli danni causati al materiale utilizzato in occasione del tirocinio stesso; • i rischi di circolazione definiti dalla legge francese n°58208 del 27 febbraio 1958 relativa all'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore; • gli Incidenti subiti dall'Assicurato o dai suoi dipendenti o addetti nel corso delle sue/loro mansioni nonché dai suoi ascendenti e discendenti; • i danni causati agli oggetti e agli animali appartenenti all'Assicurato o che gli sono stati prestati; • le relative multe e spese che possono incombere all'Assicurato; • i danni dovuti all'uso di qualunque apparecchio di navigazione aerea; • i danni risultanti da inquinamento; • scrostature, intaccature e graffi di apparecchi sanitari, nonché stoviglie rotte e danni causati a letti e biancheria da letto. 8.5. ESCLUSIONI DELLA GARANZIA INDIVIDUALE INCIDENTE: Oltre alle Esclusioni comuni a tutte le garanzie riportate dettagliatamente nel paragrafo 8.7, non sono garantiti nell'ambito della presente garanzia: • le conseguenze e i postumi di Malattie, insolazioni o altri effetti della temperatura (tranne se sono la conseguenza di un Incidente coperto da garanzia), gli annegamenti sono sempre coperti da garanzia; • la rottura di aneurisma, gli attacchi di paralisi o apoplessia, l'angina pectoris e i suoi postumi e tutti i postumi di affezioni vascolari, le ernie di qualunque natura, lombalgia, reumatismi, varici, dermatosi e, in qualunque circostanza di comparsa, gli Incidenti aventi per origine uno stato patologico della vittima. 24 8.6. ESCLUSIONI DELLA GARANZIA BAGAGLI: Oltre alle Esclusioni comuni a tutte le garanzie riportate dettagliatamente nel paragrafo 8.7, non sono garantiti nell'ambito della presente garanzia: • i contanti, le banconote, i titoli di qualsiasi natura, documenti, biglietti di trasporto; • gli Incidenti di fumatori nonché i danni causati agli oggetti caduti o buttati in un fuoco o le bruciature causate da un eccesso di calore senza incendio; • i danni causati agli apparecchi elettrici e risultanti dal loro solo funzionamento, nonché quelli provenienti da vizio proprio dell'oggetto; • i danni risultanti dalla confisca o dalla detenzione compiuta dalla dogana o da altre autorità pubbliche, di beni in garanzia; • la rottura di oggetti fragili o di natura frangibile, quali orologi, macchine fotografiche, occhiali e dispositivi informatici; • i deterioramenti dovuti all'usura; • i furti commessi dai membri della famiglia dell'Assicurato, secondo l'Articolo 380 del Codice penale francese, o con la loro complicità, o dai suoi domestici e altri suoi addetti nell'esercizio delle loro funzioni; • i furti commessi nelle seguenti circostanze: a) nel caso di bagagli registrati, se il cattivo confezionamento o la difettosità dell'imballaggio hanno facilitato il furto; b) quando gli oggetti sono lasciati senza sorveglianza in un luogo pubblico o in un locale messo alla comune disposizione di più occupanti; c) quando gli oggetti si trovano: - in un veicolo decappottabile; - in un veicolo i cui finestrini non sono chiusi; - in un veicolo i cui sportelli o il cui cofano non sono chiusi a chiave; - in un'automobile tra le ore 22 e le ore 7 del mattino fuori da un garage pubblico o privato, ad eccezione degli oggetti situati in stive o cofani di autobus e pullman. 8.7. ESCLUSONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE: Si escludono da tutte le garanzie i postumi e le conseguenze: • di fatti intenzionali dell'Aderente o dell'Assicurato, e/o di infrazioni alla legislazione del paese in cui soggiorna l'Assicurato; • di guerra civile o straniera, di tumulti, di insurrezioni, di scioperi, di atti di pirateria e sabotaggio, di partecipazione volontaria a risse, di movimenti popolari, di atti di terrorismo qualunque sia il luogo in cui si svolgono gli eventi e chiunque siano i protagonisti (tranne in caso di legittima difesa); • del suicidio o di un tentativo di suicidio, dell'uso di droghe o di stupefacenti in assenza di prescrizione medica; • dell'alcolemia o dell'ubriachezza dell'Assicurato (tasso di alcolemia superiore a quello definito dalla legge sulla circolazione automobile vigente il giorno del Sinistro nel paese di sopravvenienza); • degli effetti diretti o indiretti della modifica della struttura del nucleo atomico, di eventi climatici quali tempeste oppure uragani, terremoti, allagamenti, maremoti ed altri cataclismi tranne nell'ambito del risarcimento delle calamità naturali; • degli Incidenti o delle malattie, affezioni, malformazioni anteriori alla Data di effetto del contratto, soggetti a ricadute o non consolidati, di malattie o malformazioni congenite e non dichiarate al momento dell'adesione; • della pratica della vela e della navigazione da diporto in alto mare (oltre 200 miglia nautiche); • della pratica della caccia; • della pratica di sport che presentano caratteristiche pericolose quali: l'ULM, il deltaplano, il parapendio, il pilotaggio di auto, di moto o di go-kart, il paracadutismo, l'alpinismo, la scalata (tranne supporto artificiale), l'ascensione su parete rocciosa, l'immersione subacquea tranne in apnea a meno di 50 metri, la speleologia, lo skeleton, il salto con gli sci, il bobsleigh, il salto con l'elastico, il rafting, il canyoning, il kitesurf, la pratica della mongolfiera, il jet-ski, nonché i seguenti sport praticati fuori pista: lo sci, lo sci di fondo, la slitta, lo snowboard; • della partecipazione a titolo professionale a competizioni sportive e allenamenti, della pratica di sport nell'ambito di un club o di una federazione a titolo professionale, nonché di qualunque sport che necessita l'uso di qualunque mezzo di locomozione terrestre, nautica o aerea; • degli Incidenti di navigazione aerea, tranne se l'Assicurato ha la qualità di semplice passeggero e si trova a bordo di un apparecchio il cui proprietario e il cui pilota sono muniti di tutte le autorizzazioni e licenze; • dell'esercizio di qualunque attività professionale su una piattaforma petrolifera. Tranne applicazione degli articoli L.113-8 e L.113-9 del Codice francese delle assicurazioni, le garanzie si esercitano sulle conseguenze delle infermità o affezioni mediche verificatesi prima della data di firma della Domanda di adesione al contratto, se sono state dichiarate in detta domanda di adesione e non sono state oggetto di un’esclusione particolare notificata all’Assicurato per lettera e accettata dall’Assicurato stesso. 25 [ CRYSTAL STUDIES ] CONDIZIONI GENERALI (SEGUE) 9. DISPOSIZIONI GENERALI 9.1. CHI ASSICURA IL CONTRATTO? E’ stato concluso dalla Association des Assurés d’APRIL International (Associazione legge francese 1901, situata in 110, avenue de la République, 75011 Paris, FRANCIA, che ha per oggetto esaminare, sottoscrivere e promuovere qualunque tipo di contratto di assicurazioni in favore dei suoi aderenti, creare uno spirito di solidarietà internazionale tra loro, mettere a loro disposizione mezzi di informazione e di gestione adeguati e garantire la loro rappresentazione presso qualunque società assicurativa) e il cui statuto è consultabile al seguente indirizzo http://it.april-international.com/globale/april-international-expat/l-associazione-degli-assicurati-di-april-international): Per le garanzie spese sanitarie e individuale incidente: convenzioni assicurative di gruppo a adesione facoltativa con Groupama Gan Vie (convenzioni n° 219/684930/00000, 219/684930/01000, 219/684931/00000 e 219/684931/01000), SA con capitale di 413 036 043 € (interamente versato) immatricolato al registro del commercio delle società di Parigi con il numero 340 427 616 (codice APE: 6511Z). Sede sociale: 8-10, rue d'Astorg, 75383 Paris Cedex 8, FRANCIA. Per le garanzie assistenza rimpatrio e rinvio della partenza: una convenzione di assistenza di gruppo a adesione facoltativa con ACE Europe (convenzione n°FRBBBA07289) azienda regolamentata dal Codice francese delle assicurazioni. Sede sociale: 100 Leadenhall street, Londra EC3A3BP, REGNO UNITO. Società di diritto straniero registrata nel registro del commercio e delle compagnie dell'Inghilterra e del Galles con il numero 1112892. Direzione generale per la Francia situata in Le Colisée, 8 avenue de l'Arche, 92419 Courbevoie Cedex, FRANCIA. Immatricolata nel Registro del Commercio e delle Società di Nanterre con il numero 450 327 374 (codice Attività Principale Esercitata: 660E). Le prestazioni di assistenza sono fornite da APRIL International Assistance. La garanzia assistenza legale è assicurata da Solucia PJ (contratto n°1000 66 02), compagnia di assicurazioni di protezione legale, regolamentata dal Codice francese delle assicurazioni. Sede sociale: 3, Boulevard Diderot, CS 31246, 75590 Paris Cedex 12, FRANCIA. La garanzia Responsabilità civile vita privata, tirocini e locativa e l'assicurazione bagagli sono assicurate da ACE Europe (contratto n°FRBOPA10169), Società di diritto straniero registrata nel registro del commercio e delle compagnie dell'Inghilterra e del Galles con il numero 1112 892. Direzione generale per la Francia situata in Le Colisée, 8 avenue de l'Arche, 92419 Courbevoie Cedex, FRANCIA. Immatricolata nel Registro del Commercio e delle Società di Nanterre con il numero 450 327 374 (codice Attività Principale Esercitata: 660E). La gestione amministrativa di queste assicurazioni è delegata ad APRIL International Expat, società anonima con capitale di € 200.000, intermediaria assicurativa, immatricolata nel Registro del Commercio e delle Società di Parigi con il numero 309 707 727 e presso l’ORIAS (Ente per la registrazione degli intermediari assicurativi) con il numero 07 008 000 (www.orias.fr), situata in 110, avenue de la République, CS 51108, 75127 Paris Cedex 11, FRANCIA. 9.2. AMBITO LEGALE: Le autorità incaricate del controllo degli enti assicuratori sono: • per la garanzia assistenza rimpatrio, Responsabilità civile vita privata, tirocini e locativa, assicurazione bagagli e rinvio della partenza: Financial Conduct Authority, sita in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londra E145HS, REGNO UNITO. • per le garanzie spese sanitarie, Individuale Incidente e assistenza legale: l’Autorità di Vigilanza Prudenziale et di Risoluzione (ACPR), situata in 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, FRANCIA. APRIL International Expat è soggetta all’Autorità di Vigilanza Prudenziale et di Risoluzione (ACPR), situata in 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, FRANCIA. L’adesione al contratto Crystal Studies è costituita dalla Domanda di adesione, dalle presenti Condizioni generali e dal Certificato di adesione. E’ soggetta alla legislazione francese e nella fattispecie al suo Codice delle assicurazioni. Le garanzie e i livelli di rimborso del presente contratto saranno adeguati automaticamente secondo le modifiche legislative e normative che regolamentano i contratti di diritto francese. 26 9.3. PRESCRIZIONE: Conformemente agli articoli L.114-1, L.114-2 e L.114-3 del Codice francese delle assicurazioni, qualunque azione derivante dal presente contratto è prescritta entro un termine di 2 anni a decorrere dalla data dell’evento che l’ha fatta scaturire. Tuttavia, questo termine decorre: - in caso di reticenza, omissione, dichiarazione falsa o inesatta sul rischio incorso, soltanto dal giorno in cui l’ente assicuratore ne è venuto a conoscenza, - in caso di Sinistro, soltanto dal giorno in cui l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, se l’Assicurato stesso prova che lo aveva ignorato fino ad allora. Se l’Assicurato decede, il termine è prorogato a 30 anni per i Beneficiari, a decorrere dal giorno del suo decesso. Se l’azione dell’Assicurato contro l’ente assicuratore ha come causa il ricorso di un terzo, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui questo terzo ha esercitato un’azione legale contro l’Assicurato o da quando l’Assicurato lo ha risarcito. La prescrizione è interrotta per una delle cause ordinarie di interruzione della prescrizione, tramite delega a un perito in caso di Sinistro o tramite l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che l’Assicurato o il Beneficiario ci invia inerente al pagamento delle prestazioni o che Noi gli inviamo riguardo al pagamento dei Contributi assicurativi. Non si potranno apportare mai modifiche alla durata della prescrizione né aggiunte alle sue cause di sospensione o di interruzione e ciò, anche in caso di accordo tra l’Aderente e l’ente assicuratore. 9.4. SURROGAZIONE: E’ stipulato che l’ente assicuratore non rinuncia ai diritti e alle azioni che detiene in base all’articolo L.121-12 del Codice francese delle assicurazioni in merito al ricorso surrogatorio che può esercitare nei confronti del terzo responsabile. Se l’Assicurato è vittima di un Incidente del traffico (che coinvolge un’automobile), pena la decadenza, deve dichiarare all’ente assicuratore dell’autore dell’Incidente che lo richiede, il nome dell’ente assicuratore spese sanitarie in quanto terzo pagatore. 9.5. CONTROLLO: L’ente assicuratore si riserva il diritto di contestare la fondatezza delle decisioni prese e di chiedere all’Assicurato di fornirgli i documenti giustificativi necessari all’esatto apprezzamento delle garanzie, nella fattispecie tramite comunicazione di certificati medici, resoconti di operazioni e/o contro-perizia del medico dell’ente assicuratore. 9.6. CONCILIAZIONE/GIURIDIZIONE: Poiché il presente contratto è fatto e sottoscritto in buona fede, in caso di disaccordo le parti si impegnano a ricorrere in sede legale soltanto dopo aver tentato una conciliazione. A tal fine, ogni parte designerà un arbitro. Se i due arbitri non sono d'accordo con la decisione da prendere, sceglieranno di comune accordo un terzo arbitro per fare cessare lo stato di parità e tutti e tre opereranno alla maggioranza dei voti. Ogni parte paga le spese e le parcelle del suo arbitro e, se del caso, la metà delle parcelle del terzo arbitro. L'Assicurato dichiara di sottoporsi alla giurisdizione dei tribunali di Parigi e rinuncia a qualunque procedura in qualunque altro paese. 9.7. LEGGE INFORMATICA E LIBERTÀ: L’Assicurato ha il diritto di chiedere comunicazione e rettifica di qualunque informazione che dovesse figurare in qualunque documento di nostro uso, dei nostri mandatari o degli enti assicuratori. Il diritto di accesso e di rettifica può essere esercitato all’indirizzo della nostra sede (legge 78.17 del 6 gennaio 1978 modificata). 27 Tutti i marchi, logotipi, carte grafiche e argomentari commerciali di APRIL International Expat presenti nel documento, sono stati depositati e sono di proprietà di APRIL International Expat. Qualunque riproduzione, parziale o totale, di detti elementi e testi, di qualsivoglia natura, è vietata ed è oggetto di procedimenti giudiziari. Novembre 2013. international expat APRIL INTERNATIONAL EXPAT UNA SOCIETÀ APRIL Sede sociale: 110, avenue de la République - CS 51108 - 75127 Paris Cedex 11 - FRANCIA Tel.: +33 (0)1 73 02 93 93 - Fax: +33 (0)1 73 02 93 90 E-mail: info.expat @ april-international.com - www.april-international.com S.A. con capitale di 200.000 € - Registro del Commercio e delle Società di Parigi 309 707 727 Intermediario assicurativo - Immatricolato presso l’ORIAS con il numero 07 008 000 (www.orias.fr) Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Autorità di Vigilanza Prudenziale e di Risoluzione) - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 - FRANCIA. L'assicurazione non è più quella di una volta.