U.O. Affari del Personale
GESTIONE GIORNALIERA
PRESENZE
Istruzioni per l’uso
Informazioni pratiche per
un buon rapporto di lavoro
Edito a cura
U.O.Affari del Personale
Settore Giuridico - Rilevazione Presenze
Dirigente Responsabile:
Lorenzo ANFOSSI
Responsabile Procedimento: Gianni SCEVOLA
Collaborazione:
Fabio CASTELLANI
Maria DEL CORE
Cristina MAGLIO (Uff. Relazioni Pubbliche)
Aggiornato al 15 Dicembre 2000
PRESENTAZIONE
La contrattualizzazione del rapporto di lavoro nel settore
della Sanità Pubblica, ormai definitosi con l’avvenuta stipula dei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 1998-2001, relativi alle
Aree Comparto, dirigenza Medica-Veterinaria e Dirigenza
Sanitaria e PTA, ha rappresentato una condizione necessaria per
il consolidamento del processo di aziendalizzazione degli Enti del
S.S.N.
Nell’ambito dell’Azienda USL 1 Imperiese, un traguardo di
notevole rilevanza è stato raggiunto con la stipula, in data
24/05/2000, del 1° Contratto Collettivo Integrativo Aziendale
per il personale del Comparto. L’applicazione degli istituti
contrattuali, di carattere giuridico ed economico va assumendo
caratteri di crescente articolazione e complessità.
In tale contesto, si fa sempre più forte l’esigenza di
razionalizzare e semplificare le attività di gestione di quegli
aspetti delle contrattazioni, attinenti allo svolgimento
giornaliero del rapporto di lavoro, come la gestione delle
presenze e delle assenze dal servizio.
Il presente volumetto, in forma di guida, redatta con
immediatezza e semplicità, contiene una sintesi delle più
importanti norme contrattuali e legislative in materia, con
l’obiettivo di offrire a tutti coloro che sono preposti alla gestione
del personale (Dirigenti, Coposala, Coordinatori) un utile
strumento di lavoro, e ai Dipendenti ed alle Organizzazioni
Sindacali una pratica informazione per la corretta fruizione degli
istituti, nello spirito di una reciproca e fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Mauro Barabino -
Gestione giornaliera delle presenze e delle
assenze giustificate dal servizio
Nota informativa
Il presente documento è rivolto al Personale Sanitario, Tecnico
ed Amministrativo del Comparto e delle Aree della Dirigenza
Medica e non Medica dipendente della A.S.L. n. 1 Imperiese.
Il presente documento costituisce una sintesi illustrativa delle
vigenti norme di legge e di contratto in materia di rilevazione
presenze ed assenze giustificate dal servizio, nonché delle
vigenti norme di organizzazione interna.
Il presente documento si propone le seguenti finalità:
!
garantire la corretta fruizione dei suddetti istituti da parte del
Personale dei Presidi Ospedalieri e delle Unità Operative
Territoriali della A.S.L. per la migliore funzionalità e snellezza
delle procedure automatizzate di rilevazione presenze ed
assenze e gestione dei cartellini mensili;
! fornire ai Responsabili delle Strutture Organizzative Aziendali
un immediato strumento di consultazione, nell'espletamento
delle competenze di istituto, afferenti alla gestione
giornaliera del personale;
! fornire ai Dipendenti e alle Organizzazioni Sindacali un'utile
informativa in ordine alle principali condizioni di legge e di
contratto disciplinanti la specifica materia, tenuto conto delle
notevoli innovazioni introdotte in materia di congedi per
maternità e paternità dalla nuova Legge n. 53 dell'8.3.2000
(c.d. legge sui congedi parentali in vigore dal 28.3.2000).
4 U.O Affari del Personale
INDICE SISTEMATICO
1. Timbrature giornaliere e di servizio
1.1 Modalità
1.2 Pausa mensa
1.3 Timbrature di reperibilità e trasferimenti
1.4 Mancate timbrature
1.5. Sostituzione tessera deteriorata o smarrita
1.6 Attività Libero Professionale Intramuraria
2. Ferie e festività - permessi brevi - recuperi ore
2.1 Ferie e festività
2.2 Permessi brevi
2.3 Recuperi ore
3. Assenze per malattia
3.1 Riferimenti contrattuali
3.2
Regole generali su comunicazione, giustificazione, visite fiscali
3.3 Infortuni sul lavoro
4. Permessi retribuiti
4.1 Riferimenti contrattuali
4.2 Permessi retribuiti contrattuali
4.3 Personale con rapporto a tempo determinato
4.4 Permessi retribuiti obbligatori previsti da specifiche norme di legge
4.5 Come richiedere e giustificare i permessi retribuiti di cui ai punti 2. e 4.
5. Permessi retribuiti a tutela dei portatori di handicap
5.1 Cosa sono
5.2 Come si ottengono
5.3 Come si fruiscono
6. Permessi per diritto allo studio (150 ore)
6.1 Cosa sono
6.2 Come si ottengono
6.3 Come si fruiscono
7. Astensione dal lavoro per maternità'
7.1 Riferimenti di legge e di contratto
7.2 Astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio
7.3 Astensione obbligatoria anticipata
7.4 Astensione obbligatoria (3 mesi) del padre lavoratore
7.5 Parto prematuro
7.6 Astensione facoltativa
7.7 Permessi per malattia del bambino
7.8 Riposi giornalieri dopo il parto
8. Aspettativa senza assegni per motivi personali e/o famigliari
8.1
Riferimenti contrattuali
8.2
Durata e regolamentazione
8.3
Come si richiede
9.Congedi parentali non retribuiti
9.1
Riferimenti normativi
9.2
Cosa sono
9.3
Per chi e per che cosa servono
9.4
Come si ottengono
9.5
Concessione ed eventuale negazione
10. Aspettative senza assegni previste da norme particolari
11.Norme e sanzioni disciplinari
11.1 Aspetti generali
11.2 Sanzioni disciplinari previste dal CCNL 01/09/95 (art. 30)
11.3 Regolamento disciplinare -rinvio
Appendice: modulistica
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1.TIMBRATURE GIORNALIERE DI SERVIZIO
1.1 Modalità
Le timbrature giornaliere di entrata (E) e uscita (U) dal servizio
sono effettuate obbligatoriamente sugli orologi-timbratori
funzionanti nella Struttura dove è situato il Reparto o l'Ufficio di
appartenenza del dipendente (c.d. orologi abilitati).
Possono timbrare su orologi diversi da quello “abilitato”
esclusivamente i dipendenti che, per qualifica e/o mansioni
istituzionali, debbano svolgere occasionalmente o abitualmente
il proprio servizio presso più sedi o strutture della A.S.L.
Tale abilitazione può comunque essere consentita dal Dirigente
Responsabile (Dirigente Medico o Amministrativo del Presidio
Ospedaliero ovvero Dirigente di Unità Operativa Territoriale o
Amministrativa) con autorizzazione scritta.
1.2 Pausa mensa
I dipendenti che fruiscono delle mense aziendali in fascia oraria
compresa nell'orario di servizio giornaliero, hanno l'obbligo di
timbrare in USCITA ed in ENTRATA, il periodo di stacco per il
pasto.
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U.O. Affari del Personale
1.3 Timbrature di reperibilita' e trasferimenti
Il personale che effettua servizio di Pronta disponibilità, in caso
di chiamata di reperibilità, prima di inserire la tessera magnetica
nell'orologio timbratore, DEVE premere il tasto 1 sull'orologio,
sia in Entrata che in Uscita.
Il personale che, per esigenze di servizio, sia comandato a
trasferirsi da una struttura della A.S.L. ad un'altra, prima di
inserire la tessera magnetica, DEVE premere il tasto 9
sull'orologio timbratore:
! in Uscita dalla sede di partenza ed in Entrata alla sede di
destinazione;
! in Uscita dalla sede di destinazione ed in Entrata alla sede di
ritorno.
1.4 Mancate timbrature
In caso di mancata timbratura per smarrimento o dimenticanza
della tessera, il personale ha l'obbligo di annotare l'ora di
Entrata e di Uscita sull'apposito modulo sostitutivo e firmarlo.
Il modulo deve essere firmato dal Responsabile del Reparto o
Ufficio (Primario Capo Sala Capo Tecnico Coordinatore)
nonché dal Dirigente Responsabile e inviato all'Ufficio
Rilevazione Presenze dell'Unità Operativa Affari del Personale
competente per ambito (Bordighera Bussana Imperia) con la
massima tempestività, e comunque non oltre 10 giorni.
Salvo comprovato motivo di forza maggiore, nell'arco di un
singolo mese NON E' AMMESSO che risultino più di n. 6 (sei)
giornate non timbrate, anche se giustificate con il foglietto
sostitutivo.
U.O. Affari del Personale
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La valutazione di tali
all'Amministrazione.
casi
sarà
comunque
demandata
La mancata timbratura non giustificata viene trattata come
segue:
! Personale Turnista: in Entrata si conteggia l'inizio del servizio 1
ora dopo quella di inizio prevista dal turno in Uscita si
conteggia 1 ora prima di quella prevista dal turno;
! Personale non Turnista: non potrà essere conteggiato l'orario di
lavoro in assenza di registrazione dell'Entrata o dell'Uscita.
1.5 Sostituzione tessera deteriorata o smarrita
Il personale è tenuto a conservare con la massima cura la
propria tessera magnetica per le timbrature giornaliere.
In caso di furto, smarrimento o deterioramento della tessera, il
dipendente può chiedere il rilascio di duplicato all'Unità
Operativa Affari del Personale sede di Bussana.
Il duplicato viene rilasciato, previo appuntamento telefonico,
presso l'Ufficio Presenze della Sede di Bussana, dietro esibizione
di regolare denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza (in caso di
furto o smarrimento) nonché di ricevuta di versamento di Lire
5.000.= presso l'Ufficio Cassa Tickets di Bussana.
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U.O. Affari del Personale
1.6 Attivita’ libero professionale intramuraria
I Dirigenti Medici e Veterinari e i Dirigenti Sanitari, autorizzati
allo svolgimento della Libera Professione Intramuraraia, devono
svolgere detta attività rigorosamente al di fuori dell’orario di
servizio istituzionale.
Negli orari di attività Libero professionale da essi dichiarati ed
autorizzati dall’Azienda, il relativo periodo, di norma, non dovrà
risultare timbrato e quindi non sarà contegiato a cartellino.
Tale periodo potrà essere restituito a cartellino
ESCLUSIVAMENTE nel caso che il Dirigente Medico di Presidio
Ospedaliero o il Dirigente di U.O. Territoriale attesti per iscritto
che il professionista è stato comandato a prestare attività
assistenziale d’urgenza e/o di guardia non differibile.
Nei Servizi o Settori ove l’attività libero professionale, per sua
natura intrinseca ovvero per le specifiche modalità di
svolgimento, non può materialmente essere separata da quella
istituzionale, il corrispondente debito orario sarà calcolato
rapportando la quota proventi da attribuire al valore ora/plus orario previsto dal DPR n 384/90 e rivalutato secondo gli indici di
legge: ciò in attesa che vengano edfiniti appositi “tempari” che
stabiliscano i tempi orari medi di ciascuna prestazione.
Le regole di cui sopra si applicano anche al Personale non
Dirigente (infermieristico, tecnico, amministrativo, etc...) che
svolga attività di supporto autorizzata alla Libera professione
Intramuraria.
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2. FERIE E FESTIVITÀ'PERMESSI BREVI - RECUPERI ORE
2.1 Ferie e festività
! I dipendenti, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato
che a tempo determinato, hanno diritto, in ogni anno di
servizio ad un periodo di ferie retribuite.
! La durata delle ferie e le modalità del loro godimento sono
disciplinate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)
vigenti per il Personale del Comparto (art. 19 CCNL 1.9.1995)
e dell'Area Dirigenza (art. 21 CCNL 5.12.1996 Dirigenza
Medica e Veterinaria; art. 20 CCNL 5.12.1996 Dirigenza
S.P.T.A.).
! E' considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono
della località in cui il dipendente presta servizio, purché
ricadente in giorno lavorativo.
! Le ferie sono sospese in caso di malattia di durata superiore a
tre giorni, a condizione che nel certificato il medico curante
attesti l'inabilità al lavoro, ovvero se la malattia ha
determinato ricovero ospedaliero, adeguatamente
documentato.
! Le ferie sono irrinunciabili e non pagabili durante l'attività di
servizio. Esse sono godute in periodi compatibili con le
esigenze di servizio. Le ferie si richiedono compilando il
modello allegato (Mod. n. 1) che deve essere firmato dal
Dirigente Responsabile.
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2.2 Permessi brevi
Il dipendente può essere autorizzato dal Dirigente dell’Unità
Operativa o della Struttura dove lavora ad assentarsi per un
breve periodo nella giornata per motivi di obiettiva necessità,
compatibilmente con le esigenze di servizio.
La richiesta di permesso breve deve essere fatta sull’apposito
modulo 2-A, firmata dallo stesso Dirigente e trasmessa non
oltre una settimana all’Ufficio Rilevazione Presenze
dell’U.O. Personale competente per territorio (Bordighera,
Bussana, Imperia).
I permessi brevi non possono superare le 36 ore all’anno.
Il permesso breve deve essere recuperato di norma entro il
mese successivo. In mancanza, il relativo debito orario
dovrà essere recuperato sulla retribuzione.
2.3 Recuperi ore in eccedenza
Le ore prestate oltre il normale orario di servizio possono, a
domanda, essere recuperate, compatibilmente con le esigenze
di servizio e dietro autorizzazione del Dirigente della Struttura
dove il dipendente lavora, entro il 30 giugno dell’anno
successivo (Es: entro il 30/06/2001 per le ore in più del 2000).
In caso di eccezionali e provate esigenze di lavoro che
impediscano il recupero entro la data sopra indicata, le ore
dovranno essere recuperate entro il 31 dicembre
successivo. Dopo questa data non è più possibile chiedere il
recupero delle ore.
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3. ASSENZE PER MALATTIA
3.1 Riferimenti contrattuali
Le assenze per malattia sono disciplinate, per ciò che riguarda il
trattamento economico e i periodi massimi retribuibili dalle
seguenti norme contrattuali:
! Comparto art. 23 C.C.N.L. 1.9.1995
! Dirigenza Medica art. 24 C.C.N.L. 5.12.1996
! Dirigenza S.P.T.A. art. 23 C.C.N.L. 5.12.1996
3.2 Regole generali su comunicazione, giustificazione, visite
fiscali
L'assenza deve essere subito comunicata, a mezzo telefono o
fax, alla Struttura di appartenenza all'inizio del turno di servizio
del primo giorno, salvo impedimento dovuto a causa di forza
maggiore.
Se il dipendente durante la malattia soggiorna in un luogo
diverso dalla propria residenza o domicilio, ha l'obbligo di
comunicarlo subito, contestualmente all'assenza, alla Struttura
di appartenenza, precisando l'indirizzo completo.
Detto diverso indirizzo deve essere comunicato dalla Struttura
all'Unità Operativa Affari del Personale sede di Bussana -, con la
massima tempestività, in caso di richiesta di accertamento
medico-fiscale.
Il certificato medico, attestante la malattia, deve essere
recapitato o spedito al competente Ufficio Rilevazione Presenze
dell'Unità Operativa Affari del Personale entro il termine
perentorio di 3 giorni dall'inizio della malattia o dall'eventuale
prosecuzione della stessa.
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Il dipendente in malattia è tenuto, in ciascun giorno, a farsi
trovare al domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore
17,00 alle ore 19,00.
Se il dipendente deve allontanarsi durante dette fasce orarie per
visita medica o prestazioni o visite specialistiche o altro motivo
di necessità, idoneamente giustificato, è obbligato a comunicare
l'assenza all'Ufficio Rilevazione Presenze competente ovvero al
Centralino del competente Presidio Ospedaliero. Il motivo
dell'assenza deve essere comunque idoneamente giustificato.
3.3 Infortuni sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto fino alla completa guarigione,
comunque non oltre il periodo massimo di conservazione del
posto previsto dai Contratti Nazionali di Lavoro (36 mesi), con lo
stipendio al 100%.
Il dipendente che subisce un infortunio sul lavoro,
immediatamente deve recarsi o essere trasportato al Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero più vicino al posto di lavoro.
Il Pronto Soccorso effettua la prima visita, compila la
certificazione per l’INAIL e la trasmette all’Ufficio Personale
competente per la denuncia dell’infortunio all’INAIL stessa.
Un esemplare della certificazione va sempre al dipendente
infortunato.
Se ne ha la possibilità, è bene che il dipendente infortunato dia
subito al Pronto Soccorso ogni notizia utile sull’infortunio (ora di
verifica, ora di abbandono del lavoro, luogo del fatto, come la
stesso è successo, etc...).
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Se l’assenza per infortunio sul lavoro prosegue oltre il periodo
assegnato dal primo certificato del Pronto Soccorso, oppure
dalla successiva visita medica presso l’INAIL, il dipendente
deve trasmettere subito il certificato di continuazione che
attesta la fine del periodo di infortunio all’Ufficio
Personale competente per territorio (Bordighera - Bussana Imperia).
La stessa cosa deve essere fatta con il certificato che attesta
la fine del periodo di infortunio.
!
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Rispettare le regole generali
rende la malattia meno fastidiosa
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!
4 PERMESSI RETRIBUITI
4.1 Riferimenti contrattuali
I permessi retribuiti di cui al presente titolo sono disciplinati,
sotto l'aspetto sostanziale, dalle seguenti norme contrattuali:
! Personale Comparto Sanità non Dirigente: art. 21 Contratto
Collettivo Nazionale 1.9.1995 e art.41 comma 1° Contratto
7.4.1999
! Personale Dirigenza Medica e Veterinaria: art. 23 Contratto
Collettivo Nazionale 5.12.1996
! Personale Dirigenza S.P.T.A.: art. 22 Contratto Collettivo
Nazionale 5.12.1996
4.2 Permessi retribuiti contrattuali
A domanda del dipendente sono concessi i seguenti permessi
retribuiti previsti dalle norme contrattuali:
! 8 giorni complessivi all'anno per partecipazione a
concorsi o esami (limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove) ovvero per aggiornamento facoltativo
comunque connesso all'attività di servizio.
Per il personale della Dirigenza Medica e non Medica
l'aggiornamento professionale facoltativo comprende
anche la partecipazione e convegni e congressi, fermo
restando il tetto annuale dei giorni spettanti.
Documentazione giustificativa: attestato di partecipazione al
concorso o all'esame o all'iniziativa di aggiornamento.
! 3 giorni consecutivi per evento per decesso del coniuge,
del convivente, di parenti entro il 2° grado (genitori, figli,
fratelli e sorelle, nonni), di affini entro il 1° grado (suoceri,
generi, nuore).
Documentazione giustificativa: certificato di morte
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rilasciato dal competente Comune, ovvero dichiarazione
sostitutiva ai sensi Legge n. 127/1997, Legge n. 15/1968 e
D.P.R. 403/1998.
! 15 giorni per matrimonio.
Documentazione giustificativa: certificato di matrimonio
rilasciato dal competente Comune, ovvero dichiarazione
sostitutiva ai sensi Legge n. 127/1997, Legge n. 15/1968 e
D.P.R. 403/1998.
! 3 giorni all'anno di permesso retribuito per particolari motivi
personali o famigliari debitamente documentati, compresa la
nascita dei figli. Tali permessi possono anche essere fruiti a ore in
misura frazionata non superiore a n. 18 ore complessive all'anno.
I permessi per motivi familiari e/o personali possono
essere concessi con deliberazione del Direttore Generale
previa valutazione di accertamento della fondatezza dei
motivi posti richiesti.
L'eventuale diniego dei permessi di cui sopra, motivato ai
sensi di legge, è comunicato all'interessato da parte
dell'Unità Operativa Affari del Personale,
successivamente all'adozione dell'atto deliberativo e
l'assenza convertita in congedo ordinario.
Documentazione giustificativa (esempi):
! Assistenza a parenti ricoverati: certificato di ricovero
rilasciato dalla Struttura Ospedaliera con indicate le date esatte
del periodo di degenza;
! Visita specialistica:
in ambito territoriale USL n. 1 Imperiese: certificazione del
Sanitario attestante il giorno e l'ora in cui è stata effettuata la
visita o l'esame specialistico quando non sia possibile
effettuarla al di fuori dell'orario di servizio istituzionale del
dipendente richiedente;
fuori ambito territoriale USL n. 1 Imperiese: certificazione
della Struttura ovvero del Sanitario attestante il giorno in cui è
stata effettuata la visita o l'esame specialistico;
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U.O. Affari del Personale
! Altri motivi: ogni documentazione idonea a comprovare in
modo inequivocabile la
sussistenza del particolare motivo
personale o famigliare per il quale viene chiesto il permesso.
I permessi di cui al presente punto 4.2:
! sono cumulabili nel rispetto dei tetti massimi annuali indicati
! non riducono le ferie, né lo stipendio, né l'anzianità
! possono essere fruiti solo a giornate tranne quelli per motivi
personali o famigliari.
4.3 Personale con rapporto a tempo determinato
Il personale assunto con rapporto a tempo determinato, sia del
Comparto che della Dirigenza, può fruire dei seguenti permessi:
! 15 giorni retribuiti per matrimonio
! fino a 10 giorni di permesso non retribuito.
4.4 Permessi retribuiti obbligatori previsti da specifiche norme
di legge
In aggiunta ai permessi di cui al precedente articolo, il
dipendente ha altresì diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a
fruire dei seguenti permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di leggi speciali a titolo di assenze autorizzate a
garanzia di particolari fattispecie riconosciute dall'ordinamento,
ovvero assenze obbligatorie in quanto collegate
all'espletamento di pubbliche funzioni:
a) ! DONAZIONE SANGUE (art. 1 legge 584/1987 articoli 13, 14
Legge 107/1990) limitatamente al giorno o a giorni in cui il
dipendente è sottoposto a trasfusione.
Documentazione giustificativa: attestazione di avvenuta
donazione rilasciata dall'Ente competente.
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b) TESTIMONIANZA OBBLIGATORIA IN GIUDIZI PENALI
o in giudizi civili non promossi dal richiedente e non
riguardanti cause di natura strettamente privata in cui il
richiedente sia parte (R.D. 1043/1923 art. 359 Codice
Penale)
Documentazione giustificativa: attestazione di presenza
rilasciata dal competente Ufficio Giudiziario.
c) FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE
(Legge 287/1951 Legge 74/1978 DLGS 273/1989)
Documentazione giustificativa: attestazione di presenza
rilasciata dal competente Ufficio Giudiziario.
d) FUNZIONI PRESSO I SEGGI ELETTORALI (Presidenti
Segretari Scrutatori Rappresentanti di lista art. 11 legge
53/1990 Legge 69/1992).
Per l'adempimento di tale ufficio il dipendente ha diritto di
assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle
relative operazioni. Al dipendente spettano altresì riposi
compensativi per i giorni festivi o non lavorativi nei quali ha
prestato l'incarico al seggio: al riguardo va precisato che i
dipendenti il cui orario settimanale è stabilito
istituzionalmente su 6 giorni possono recuperare solo la
domenica.
Documentazione giustificativa: unitamente alla domanda
di permesso retribuito va subito allegata la lettera di incarico;
al rientro in servizio l'interessato deve presentare
dichiarazione di effettiva presenza al seggio sottoscritta dal
Presidente del seggio elettorale.
e) COMPONENTE COMMISSIONI CONCORSUALI ovvero
alle Commissioni esaminatrici dei corsi per il conseguimento
di diplomi sanitari, presso la U.S.L. n. 1 Imperiese o presso
altre Aziende Sanitarie od Ospedaliere del S.S.N., con
copertura del periodo necessario allo svolgimento
dell'incarico.
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Le Commissioni di concorso presso altre Amministrazioni o
Enti fuori dal Comparto Sanità non rientrano nei precedenti
permessi; devono essere, a richiesta del dipendente,
preventivamente e formalmente autorizzati
dall'Amministrazione e devono essere svolti al di fuori
dell'orario di servizio ovvero in congedo ordinario.
Documentazione giustificativa: attestato di partecipazione
ai lavori della Commissione.
f) P R E C E T T O P E R P U B B L I C H E N E C E S S I T A ' D I
CARATTERE TEMPORANEO (art. 65 R.D.L. n. 918/1942
D.P.R. 21.9.1994 n. 613): Ai dipendenti Volontari CRI o della
Protezione Civile che siano destinatari di precetto
obbligatorio di mobilitazione, in caso di pubbliche necessità o
esercitazioni, spetta il permesso retribuito per tutta la
durata del precetto stesso.
Documentazione giustificativa: alla richiesta di permesso
va allegata copia della lettera di precetto; al rientro in servizio
il dipendente deve presentare idonea dichiarazione da parte
dell'Ente competente.
g) VISITE MEDICO LEGALI OBBLIGATORIE (idoneità' al
servizio INAIL causa di servizio presso ospedale
militare di Genova): alla richiesta di permesso, fruibile solo
qualora non sia possibile effettuare la visita al di fuori
dell'orario di servizio istituzionale, va allegata copia della
lettera di convocazione.
h) PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE
Spettano, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 24
Legge 3.8.1999 n. 265
Documentazione giustificativa: attestazione di
partecipazione alle sedute o ai lavori, rilasciata dal Segretario
dell'Ente Locale ovvero dal Presidente dell'Azienda.
I) PERMESSI SINDACALI: nei limiti e secondo le modalità
stabilite dalla vigente normativa legislativa e contrattuale in
U.O. Affari del Personale
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materia.
I permessi di cui alle lettere a), b), d), g), h) si applicano anche
ai dipendenti a tempo determinato (nota ARAN n. 3179 del
20.5.1998).
4.5 Come richiedere e giustificare i permessi
! RICHIESTA REGOLA GENERALE
I permessi retribuiti, sia di Contratto che di Legge, salve le
eccezioni di cui al successivo punto b), si richiedono
compilando in modo CHIARO, COMPLETO E LEGGIBILE
l'apposito modulo (Mod. n. 2) NON POSSONO ESSERE
ACCETTATE DOMANDE SU MODULI DIVERSI.
Il modulo va firmato: dal Responsabile del Reparto (Primario,
per il personale Medico Ospedaliero, Capo Sala o Capo Tecnico
o Coordinatore o capo Ufficio per il restante personale), dal
Dirigente della Struttura (Dirigente Medico o Amministrativo
del Presidio Ospedaliero
Dirigente dell'Unità Operativa
Territoriale o Amministrativa).
Il modulo così completo va inviato all'UFFICIO
RILEVAZIONE PRESENZE DELL'UNITA' OPERATIVA
AFFARI DEL PERSONALE COMPETENTE PER
TERRITORIO (Bordighera Bussana Imperia), di regola
prima di andare in permesso.
Nei casi di provata necessità e urgenza la domanda può essere
presentata dopo, ma non oltre UNA SETTIMANA dal rientro in
servizio.
! RICHIESTA CASI PARTICOLARI
AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO: per richiedere
questo permesso va usato il modulo speciale per
l'aggiornamento (Mod. n. 4).
PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE: per richiedere
questi permessi si usa l'apposito modulo specifico (Mod.
n. 3).
B
B
20
U.O. Affari del Personale
B
PERMESSI SINDACALI: non possono essere richiesti dai
singoli dipendenti, ma SOLTANTO dalla competente
Organizzazione Sindacale (del Comparto o della Dirigenza)
su carta intestata del Sindacato. Lo stesso Sindacato deve
poi attestare l'avvenuta fruizione del permesso, indicando la
durata del permesso in giorni e/o ore.
! GIUSTIFICAZIONE
Se è possibile, la giustificazione va allegata subito alla domanda
di permesso. Se ciò non è possibile, la giustificazione, ovvero
l'autocertificazione nei casi in cui è ammessa, DEVE essere
inviata dal dipendente all'UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE
DELL'UNITA' OPERATIVA AFFARI DEL PERSONALE
COMPETENTE PER TERRITORIO (Bordighera
Bussana
Imperia) ENTRO E NON OLTRE 15 GIORNI DAL RIENTRO IN
SERVIZIO.
Al fine di evitare disfunzioni nella registrazione a cartellino dei
permessi retribuiti, i dipendenti che inviano la documentazione
giustificativa, nel rispetto del termini sopra indicati, sono pregati di
annotare il proprio nome e cognome sulla documentazione stessa:
ciò ne consentirà l'immediato riconoscimento.
!
La mancata od incompleta presentazione della
documentazione giustificativa dei permessi, come
sopra specificato, determina l'automatico conteggio a
cartellino degli stessi come debito orario
(per l'importo orario corrispondente), previo eventuale
invio di nota di sollecito.
!
U.O. Affari del Personale
21
Avvertenze
Se ogni dipendente ha dei diritti di legge o di contratto
ha anche dei precisi doveri di comportamento:
B
B
B
B
rispettare l'orario e timbrare regolarmente
osservare le formalita' per la rilevazione presenze
ed assenze
giustificare le assenze
non lasciare il posto di lavoro senza autorizzazione
Adempiere a cio' non e' solo un dovere contrattuale ma
il modo migliore per:
B facilitare gli addetti alla gestione presenze
B facilitare la rapida consegna dei cartellini
B facilitare la gestione dei turni
B evitare inutili controversie
22
U.O. Affari del Personale
5. PERMESSI RETRIBUITI A TUTELA
DEI PORTATORI DI HANDICAP
5.1 Cosa sono
?
L'art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni,
prevede:
! il diritto, per il dipendente genitore (anche adottivo) minore
affetto da handicap grave di richiedere l'estensione sino al
compimento del 3° anno di età di alcuni benefici a tutela della
maternità;
! dopo il 3° anno di età del bambino ovvero in caso di necessità
di assistere un parente (o affine) entro il 3° grado e affetto da
handicap grave, il diritto di fruire di N. 3 giorni al mese di
permesso retribuito, non cumulabili nei mesi
successivi.
I 3 giorni possono essere fruiti anche dallo stesso dipendente,
che sia affetto da handicap grave, anche alternativamente a ore
per max. non superiore a 18 ore mensili.
5.2 Come si ottengono
Per ottenere i benefici è necessario che:
! l'handicap sia riconosciuto come grave dalla Commissione
Medico Integrata della A.S.L. n. 1 Imperiese con specifico
verbale, previa visita medico-collegiale.
! che il congiunto da assistere non sia ricoverato a tempo pieno
in strutture sanitarie o assistenziali.
U.O. Affari del Personale
23
Per ottenere la visita medica occorre:
! fare domanda presso l'Ufficio Invalidi dell'Unità Operativa
Igiene Pubblica competente (Ventimiglia Bussana Imperia)
sui moduli in dotazione a tale Ufficio.
! allegare idonea certificazione sanitaria.
5.3 Come si fruiscono
! INIZIALMENTE: inoltrare all'Unità Operativa Affari del
Personale di Bussana istanza in carta libera, unitamente a
copia del verbale della Commissione Medica e la dichiarazione
autocertificata , ai sensi di legge, che l’assistenza del parente
disabile non è possibile per altri familiari e che nessun altro
familiare gode dei permessi.
! SUCCESSIVAMENTE: come per gli altri permessi retribuiti,
trasmettere il modulo domanda (Mod. n. 2) compilato e
firmato al competente Ufficio Rilevazione Presenze, senza
necessità di ulteriore giustificativo.
24
U.O. Affari del Personale
6 - PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO
6.1 Cosa sono
?
Per tutelare diritto allo studio la normativa vigente (art. 20
D.P.R. n. 384/1990 art. 3 D.P.R. n. 395/1988) prevede la
concessione di permessi retribuiti per frequentare corsi di
studio:universitari
! post-universitari
! di scuola media superiore
! di scuola media inferiore
! di qualificazione professionalepresso scuole statali, parificate,
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli riconosciuti dall'ordinamento.
6.2 Come si ottengono
Ogni anno, può ottenere la concessione dei permessi retribuiti
per studio (150 ore) un numero di dipendenti non superiore al
3% di tutto il personale in servizio della A.S.L. all'inizio
dell'anno.
Se il numero di domande supera questa percentuale, dovranno
applicarsi i criteri di precedenza prestabiliti dall'art. 20 D.P.R. n.
384/1990 mediante apposita graduatoria.
L'ammissione alle 150 ore è, in ogni caso, disposta con
deliberazione del Direttore Generale.
La domanda va presentata all'Amministrazione nei modi e nei
termini che ogni anno vengono fissati dall'Amministrazione
stessa, con avviso interno emanato di regola entro il mese di
settembre.
U.O. Affari del Personale
25
6.3 Come si fruiscono
I permessi per studio sono utilizzabili esclusivamente per la
frequenza dei corsi e l'effettuazione dei relativi esami. Possono
essere richiesti a ore, ovvero a giornata intera, se necessario.
Le ore spettanti non utilizzate non possono essere trasportate
all'anno solare successivo.
I
dipendenti ammessi alle 150 ore devono sempre
richiedere in anticipo i singoli permessi, utilizzando il modulodomanda (Mod. n. 2) che deve essere vistato dal Dirigente
Responsabile e inoltrato all'Ufficio Rilevazione Presenze
dell'Unità Operativa Affari del Personale competente per
territorio.
I permessi vanno richiesti e giustificati esclusivamente per
coprire l'assenza dal servizio
La fruizione delle 150 ore è inderogabilmente condizionata alla
presentazione del certificato di iscrizione.
La frequenza dei singoli corsi e/o lezioni, nonché l'attestazione
degli esami, deve essere obbligatoriamente attestata per
iscritto con dichiarazione dell'Istituto scolastico, della facoltà,
ovvero del singolo Docente, quando si tratti di corsi universitari
senza obbligo legale di frequenza.
La documentazione giustificativa va inoltrata all'UFFICIO
RILEVAZIONE PRESENZE COMPETENTE PER TERRITORIO
(Bordighera - Bussana - Imperia) ENTRO I 15 GIORNI
SUCCESSIVI; può essere cumulativa per singole settimane o
singolo mese.
!
I permessi per studio fruiti e non giustificati
sono trasformati automaticamente
in permessi non retribuiti.
!
26
U.O. Affari del Personale
7 - ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITA'
(C.D. CONGEDI PARENTALI)
7.1 Riferimenti di legge e di contratto
!
!
!
!
Gli istituti di cui al presente punto sono regolati dalle seguenti
Leggi:
Legge 30.12.1971 n. 1204
Legge 9.12.1977 n. 903 (in particolare articoli 6 e 7)
D.L. 29.3.1991 n. 103
Legge 8.3.2000 n. 53
I riferimenti di Contratto sono:
! Comparto: art. 25 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
1.9.1995
! Medici/Veterinari: art. 26 Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro 5.12.1996
! Dirigenti S.P.T.A.: art. 25 Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro 5.12.1996
7.2 Astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio
! Funzionamento:
La lavoratrice è collocata in astensione obbligatoria dal lavoro
2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo, dal
giorno successivo del parto, con retribuzione al 100%.
! Adempimenti:
Trasmettere all'Unità Operativa Affari del Personale sede di
Bussana (e copia alla Struttura di appartenenza)
comunicazione sull'allegato modello (Mod. n. 5) unitamente a
certificazione sanitaria attestante il mese di gestazione alla
U.O. Affari del Personale
27
data della visita e la data presunta del parto. Entro 30 giorni
dal parto trasmettere alla stessa Unità Operativa Affari del
Personale
sede di Bussana il certificato di nascita o
autocertificazione.
! Flessibilità:
Ai sensi dell'art. 12 della Legge 8.3.2000 n. 53 la lavoratrice
può chiedere l'astensione1 mese prima e 4 mesi dopo il parto,
SOLTANTO se il medico specialista attesti che ciò non sia
dannoso né per la gestante né per il nascituro.
7.3 Astensione obbligatoria anticipata
!
Funzionamento:
L'astensione di cui al punto 2 ha diritto ad essere anticipata se
l'Ispettorato del Lavoro competente dispone, con proprio atto,
l'interdizione dal lavoro per complicanze gravi o minaccia
d'aborto.
! Adempimenti:
Presentare all'Ispettorato Provinciale del Lavoro apposita
domanda corredata da certificazione sanitaria.
7.4 Astensione obbligatoria (3 mesi) del padre lavoratore
! Funzionamento:
Il padre lavoratore che ne fa domanda ha diritto all'astensione
obbligatoria nei 3 mesi dopo il parto nei seguenti casi: morte o
grave malattia della madre abbandono da parte della madre
affidamento esclusivo al padre (Legge 8.3.2000 n. 53).
28
U.O. Affari del Personale
!
Adempimenti:
Trasmettere all'Unità Operativa Affari del Personale sede di
Bussana domanda in carta libera unitamente alla seguente
documentazione:
certificazione medica in caso di grave malattia
certificato di morte o autocertificazione in caso di morte
autocertificazione in caso di abbandono
documentazione giudiziaria in caso di affidamento
B
B
B
B
7.5 Parto prematuro
! Funzionamento:
Se il parto avviene prima della data presunta la lavoratrice ha
diritto a fruire, in coda all'astensione dopo il parto, dei giorni
compresi fra la data effettiva dell'evento e quella presunta.
!
Adempimenti:
Trasmettere all'Unità Operativa Affari del Personale sede di
Bussana certificato di nascita o autocertificazione entro 30
giorni.
7.6 Astensione facoltativa
! Funzionamento:
Sulla base delle modifiche introdotte dalla nuova legge sui
congedi parentali (Legge 8.3.2000 n. 53), entrambi i genitori,
lavoratori dipendenti, hanno diritto a chiedere l'astensione
facoltativa DURANTE I PRIMI 8 ANNI DI VITA DEL BAMBINO
secondo il seguente sistema:
la madre, dopo l'astensione obbligatoria, per un periodo
massimo di 6 MESI FRAZIONATI o CONTINUATIVI;
il padre, per un periodo massimo di 6 MESI FRAZIONATI o
CONTINUATIVI. Se il padre usufruisce dell'astensione
B
B
U.O. Affari del Personale
29
B
B
B
B
facoltativa per un PERIODO NON INFERIORE A 3 MESI, il
periodo massimo è elevato a MESI 7;
nel caso di unico genitore, per un periodo massimo di 10
MESI FRAZIONATI o CONTINUATIVI;
se tutti e due i genitori usufruiscono dell'astensione
facoltativa, il periodo massimo non può superare 10 MESI
(ovvero 11 MESI nel caso della predetta elevazione per il
padre);
è importante notare che, in base alla citata Legge n.
53/2000, dal 28.3.2000 i due genitori, lavoratori
dipendenti, possono fruire contemporaneamente
dell'astensione facoltativa, nei limiti sopra indicati;
il padre lavoratore può fruire dell'astensione facoltativa (6 o
7 MESI) anche se la madre non ne ha diritto (in quanto
casalinga, lavoratrice a domicilio, colf, libera professionista,
ecc.);
! Adempimenti:
Trasmettere, con preavviso di almeno 20 giorni, all'Unità
Operativa Affari del Personale di Bussana (e copia alla
struttura di appartenenza) la domanda da farsi sull'apposito
modello allegato (Mod. n. 6), unitamente a dichiarazione
scritta non autenticata, sotto propria responsabilità, che
attesti i periodi di astensione facoltativa che il coniuge
lavoratore dipendente abbia eventualmente già fatto presso il
proprio posto di lavoro, oppure che attesti che il coniuge è
libero professionista o casalinga/o.
Questa dichiarazione è assolutamente indispensabile per
la corretta contabilità dei periodi di astensione.
! Trattamento economico:
i primi 30 GIORNI, frazionati o continuativi, sono retribuiti al
100% in base alla normativa contrattuale vigente per i
dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (Comparto
Dirigenza Medica e non Medica);
il periodo successivo, fino al raggiungimento di 6 MESI, se
B
B
30
U.O. Affari del Personale
B
B
usufruito in totale fra i due genitori, entro il 3° ANNO di vita
del bambino, è retribuito al 30%;
i restanti periodi di astensione facoltativa fruiti TRA IL 3° E
L'8° ANNO di vita del bambino (ovvero i periodi
eventualmente eccedenti il limite dei 6 mesi entro il 3° anno)
sono retribuiti al 30% SOLTANTO SE IL REDDITO PERSONALE
DEL RICHIEDENTE E' INFERIORE A 2,5 VOLTE IL MINIMO DI
PENSIONE A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE
OBBLIGATORIA (per l'anno 2000: Lire 23.429.250.= annue,
esclusa la casa di abitazione ed i redditi a tassazione
separata). Se il reddito supera detta soglia, il periodo di
astensione facoltativa NON E' PAGATO.
I periodi non pagati al 100% non maturano né ferie né 13^
mensilità pur essendo validi per l'anzianità di servizio.
7.7 Permessi per malattia del bambino
!
B
Funzionamento:
nei primi 3 anni di vita del bambino, entrambi i genitori,
dipendenti, possono assentarsi per malattia del bambino.
Fino a 30 giorni frazionabili, in ciascun anno, l'assenza è
retribuita al 100%; superato tale limite, l'assenza spetta di
diritto ma SENZA RETRIBUZIONE pur non riducendo né ferie
né anzianità (ciò per i dipendenti del Servizio Sanitario
Nazionale);
B nel 1° anno di vita del bambino, se i primi 30 giorni sono già
B
fruiti come astensione facoltativa, l'eventuale permesso per
malattia figlio non sarà ovviamente retribuito;
fra il 3° e l'8° anno di vita del bambino, entrambi i genitori
hanno diritto a n. 5 GIORNI ALL'ANNO PER MALATTIA FIGLIO
NON RETRIBUITI.
! Adempimenti:
Trasmettere all'UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE
COMPETENTE PER TERRITORIO (Bordighera
Bussana
U.O. Affari del Personale
31
Imperia) domanda compilata sull'allegato modello (Mod. n.
6), sbarrando la casella della malattia figlio, unitamente a
certificato medico attestante la malattia.
Se l'altro genitore è lavoratore dipendente, OCCORRE SEMPRE
anche una dichiarazione scritta di tale genitore, ove risulti che
lo stesso non si astiene dal lavoro per lo stesso motivo.
7.8 Riposi giornalieri dopo il parto
! Durante il 1° anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto
al riposo giornaliero nella misura di 2 ORE SE L'ORARIO DI
LAVORO GIORNALIERO E' PARI O SUPERIORE A 6 ORE 1 ORA
SE INFERIORE.
! In caso di parto gemellare le ore di cui sopra sono raddoppiate.
! In base alla Legge n. 53/2000 il padre lavoratore può fruire dei
riposi di cui sopra nei seguenti casi tassativi:
se è unico affidatario
se la madre lavoratrice attesti per iscritto che non se ne
avvalga
se la madre non è lavoratrice dipendente
B
B
B
!
32
Una giusta informazione
per genitori più sereni
U.O. Affari del Personale
!
8. ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MOTIVI
PERSONALI E/O FAMILIARI
8.1 Riferimenti contrattuali
!
!
!
Comparto: articoli 27, 15.11, 17.9 Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro 1.9.1995
Dirigenza Medica: articolo 19 Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro 8.6.2000
Dirigenza S.P.T.A.: articolo 19 Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro 8.6.2000
8.2 Durata e regolamentazione
L'aspettativa senza assegni può essere concessa con
deliberazione motivata del Direttore Generale per un periodo
massimo di 12 mesi nell'ultimo triennio.
L'aspettativa NON si cumula con le assenze per malattia, NON
matura anzianità di servizio, né ferie, né 13^ mensilità.
Può essere concessa, nel rispetto del predetto tetto massimo:
! al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
(ruolo) che ne faccia domanda per comprovati e documentati
motivi personali e/o di famiglia;
E' concessa:
! al dipendente già in servizio a tempo indeterminato vincitore
di concorso presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario
Nazionale, per la durata del periodo di prova;
! al dipendente a tempo indeterminato che riceva un incarico a
tempo determinato, per la durata del relativo contratto di
incarico.
U.O. Affari del Personale
33
8.3 Come si richiede
La domanda di aspettativa senza assegni per motivi personali o
famigliari va inviata compilando l'apposito modello allegato
(Mod. n. 7) alla DIREZIONE GENERALE DELLA A.S.L. N. 1
IMPERIESE.
La domanda va presentata, di norma, con congruo anticipo
rispetto all'inizio richiesto dell'assenza, salvi i casi di gravi e
comprovate necessità.
La domanda deve specificare i motivi, la durata e la decorrenza
della richiesta aspettativa e deve necessariamente essere
corredata da idonea documentazione che comprovi la
sussistenza del motivo.
La domanda deve essere altresì corredata dal parere espresso
per iscritto dal Responsabile della Struttura (Dirigente Medico o
Amministrativo del Presidio Ospedaliero Responsabile di Unità
Operativa Territoriale o Amministrativa).
!
34
La pratica richiesta bene
corre più veloce
U.O. Affari del Personale
!
9. CONGEDI PARENTALI NON RETRIBUITI
9.1
!
!
Art. 4.2 L. 8.3.2000 n. 53
Decreto Ministeriale 21.7.2000 n. 278 (su G.U. n. 238
dell' 11.10.2000)
9.2
!
!
Riferimenti di legge
Cosa sono
?
Per gravi motivi, dovuti alla situazione personale o di uno dei
familiari indicati al punto seguente, il dipendente può
chiedere un periodo di congedo, continuo o frazionato, non
superiore a 2 anni su tutta la vita lavorativa. I 2 anni si
calcolano a calendario comune.
Il congedo NON è retribuito, NON matura anzianità né
contributi previdenziali.
9.3
Per chi e per che cosa servono
Il congedo può essere chiesto per un grave motivo che
riguarda le seguenti persone:
! lo stesso dipendente
! i componenti del nucleo familiare registrato all'anagrafe
! coniuge, anche non convivente
! figli legittimi, naturali o adottivi
! genitori, anche non conviventi
! generi, nuore, suoceri, anche non conviventi
! fratelli e sorelle, anche non conviventi
! parenti o affini entro 3° grado portatori di handicap, anche
non conviventi
U.O. Affari del Personale
35
Il congedo può essere chiesto per questi motivi:
!
necessità familiari dovute alla morte di una delle persone
sopra indicate
!
situazioni che esigono un impegno particolare del dipendente
per curare o assistere una delle persone sopra indicate
!
situazioni di grave disagio personale del dipendente,
documentate (malattia esclusa)
!
malattie acute o croniche di una delle persone sopra indicate,
con riduzione o perdita dell'autonomia, temporanea o
permanente (comprese malattie: reumatiche, tumorali,
neurologiche, infettive, neuromuscolari, metaboliche,
psichiatriche, tossicologiche)
!
malattie acute o croniche che richiedono assistenza continua
o frequenti visite mediche
!
malattie acute o croniche che richiedono la partecipazione
del dipendente alla terapia
!
malattie dell'infanzia o dell'età evolutiva che richiedono il
coinvolgimento dei genitori nella terapia
9.4
Come si ottengono
La domanda va inviata in carta libera alla Direzione Generale
della ASL 1 Imperiese, di regola con idoneo anticipo rispetto
all'inizio dell'assenza, salvi i casi di gravi e provate necessità.
La domanda deve indicare IN MODO CHIARO i motivi, la
durata e la decorrenza del congedo.
36
U.O. Affari del Personale
La domanda deve necessariamente essere accompagnata:
!
per le malattie acute o croniche sopra indicate, da idoneo
certificato del medico specialista del S.S.N. o del medico di
famiglia o del pediatra di libera scelta o della struttura
sanitaria ove è ricoverato il familiare;
!
per il decesso: da certificato di morte o autocertificazione
sostitutiva;
La domanda deve essere accompagnata sempre anche dal
parere scritto del Responsabile della Struttura (Dirigente Medico
o Amministrativo del Presidio Ospedaliero Responsabile di
Unità Operativa Territoriale o Amministrativa).
Il parere del Responsabile va espresso SOLO sulla esigenza o
meno che il richiedente debba essere sostituito.
9.5 Concessione ed eventuale negazione
L'Azienda valuta la richiesta di congedo con delibera del
Direttore Generale.
Fino alla definizione di apposite regole nei prossimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, la delibera va adottata, di regola,
entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il congedo può essere rinviato, abbreviato o anche negato
dall'Azienda se i motivi sono non conformi a quelli sopra indicati,
oppure per motivate ragioni di organizzazione aziendale che non
permettono la sostituzione del dipendente.
U.O. Affari del Personale
36
Ai dipendenti con incarico temporaneo, il congedo può essere
negato per i seguenti motivi:
!
!
!
se il periodo richiesto è incompatibile con la durata
dell'incarico
se nel corso dell' incarico, il dipendente abbia già usufruito
del presente congedo per più di 3 giorni
se l'incarico sia stato dato per sostituire un altro
dipendente che fruisca del presente congedo.
Il dipendente in congedo può rientrare in anticipo al lavoro,
dandone comunicazione scritta all'Azienda con idoneo
preavviso, non inferiore a 7 giorni.
!
AVVERTENZE
!
Il congedo parentale NON è un diritto assoluto, ma
un'opportunità che va usata correttamente, ricordando che:
!
il congedo fruito sulla base di certificazioni non veritiere è un
reato punito dalla legge
!
l' Azienda può verificare periodicamente la permanenza delle
malattie sopra indicate, chiedendo apposita certificazione
medica
!
se cessa in anticipo la grave malattia o la situazione
particolare che ha motivato il congedo, il dipendente è tenuto
a riprendere subito il lavoro.
38
U.O. Affari del Personale
10. ASPETTATIVE SENZA ASSEGNI
PREVISTE DA NORME PARTICOLARI
! Aspettativa non retribuita per carica pubblica ART. 22
Legge 3.8.1999 n. 265
! Aspettativa sindacale non retribuita Contratto Collettivo
Nazionale Quadro 7.8.1998
! Aspettativa non retribuita dirigenti ruolo sanitario art.
15 DLGS n. 502/1992
Le suddette aspettative sono concesse con deliberazione
motivata del Direttore Generale.
Si rinvia alle sopra citate disposizioni legislative e contrattuali
per quanto attiene la specifica disciplina degli istituti.
U.O. Affari del Personale
39
11.NORME E SANZIONI DISCIPLINARI
11.1 Aspetti Generali
La corretta osservanza delle norme giuridiche e delle procedure
interne sulle presenze e sulle assenze non soltanto facilita il
rapporto di lavoro, come abbiamo finora illustrato, ma costituisce
un dovere del dipendente, contrattualmente stabilito.
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di tutto il personale della “
SANITA”
( Area Comparto Area Dirigenza ) comprendono infatti tra i doveri
del dipendente :
! Il rispetto dell'orario di lavoro
! Il rispetto delle formalità previste per la rilevazione delle presenze
e delle assenze
! Il non allontanarsi dal posto di lavoro senza l'autorizzazione del
Dirigente competente
Violare queste regole significa non adempiere ai doveri che
derivano dal contratto di lavoro e quindi incorrere nelle seguenti
conseguenze:
Per il personale Dirigente :
! valutazione ai fini dell'affidamento degli incarichi di direzione.
Per il personale del Comparto :
! assoggettamento alle procedure disciplinari meglio specificate
dall'art.29 del CCNL Comparto 01.09.95 e alle sanzioni disciplinari
indicate dal successivo art.30.
40
U.O. Affari del Personale
11.2 Sanzioni disciplinari previste dal CCNL 01.09.95 (art.30)
Come già accennato, le sanzioni di seguito illustrate riguardano
il solo personale del Comparto. Esse sono:
! Rimprovero verbale : una dichiarazione di biasimo fatta
oralmente dal Dirigente responsabile ( Dirigente Medico o
Amministrativo del Presidio Ospedaliero ovvero Dirigente di
U.O Territoriale o Amministrativo). Viene inflitta per violazioni
lievi che riguardano :
B inosservanza di disposizioni di servizio, anche in materia di
orario e di assenze.
B condotta non corretta sul posto di lavoro.
B negligenza nell'esecuzione dei propri compiti di lavoro
B scarso rendimento
B violazione di doveri che abbiano recato disservizio o danni
all'Azienda o all'utenza.
! Censura : dichiarazione di biasimo scritta disposta
dall'Azienda a seguito di procedimento davanti all'Ufficio
Disciplinare dell'ASL, previa contestazione d'addebito da parte
dello stesso Ufficio.- Viene inflitta per le stesse violazioni
previste dal punto a), se meno lievi oppure per recidiva dopo
un rimprovero verbale.! Multa : trattenuta dallo stipendio di importo da n. 1 a n. 4 ore
di retribuzione, disposto dall'Azienda a seguito di
procedimento disciplinare.-Viene inflitto per le stesse
violazioni previste dal punto a), se di gravità maggiore oppure
per recidiva nella censura.
! Sospensione : dal lavoro e dallo stipendio per un periodo da
1 a 10 giorni.- E' disposto dall'Azienda a seguito di
procedimento disciplinare.- Viene inflitto per violazione di una
certa gravità, tra cui :
B Recidiva nelle violazioni sotto il punto a) per le quali sia stato
inflitto il massimo della multa.
U.O. Affari del Personale
41
B
B
B
B
Assenza ingiustificata fino a 10 giorni.
Comportamenti gravemente ingiuriosi o minacciosi.
Atti di molestia, anche sessuale.
Particolare gravità delle violazioni sotto il punto a)
! Licenziamento : è disposto dall'Azienda, previo procedimento
disciplinare, con termine di preavviso o senza termine di
preavviso ( c.d. licenziamento in tronco) a seconda della gravità
delle violazioni contestate e accertate.- Viene inflitto per le
mancanze più gravi, tra le quali :
B Recidiva nell'ultimo biennio in una violazione per la quale sia
stato disposto il massimo della sospensione.
B Assenza ingiustificata superiore a 10 giorni lavorativi
consecutivi.
B Uso illecito, manomissione o sottrazione di somme o beni
dell'Azienda.
B Grave e ripetuto scarso rendimento.
B Condanna definitiva per delitti contro l'Amministrazione o per
delitti estranei a questa ma di tale gravità da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro.
B Gravi delitti commessi in servizio.
B Accertamento che l'impiego fu conseguito tramite documenti
falsi.
11.3
Regolamento disciplinare - rinvio
Le procedure per l'applicazione delle sanzioni brevemente
descritte nel precedente punto 11.2 sono disciplinate, per quanto
riguarda tutti gli aspetti di carattere amministrativo, i diritti di
difesa dell'incolpato, gli eventuali ricorsi contro le sanzioni, dal
Regolamento Disciplinare della ASL n. 1 Imperiese, approvato con
deliberazione n. 1649 del 24.10.1997, al quale si fa completo
rinvio.
42
U.O. Affari del Personale
MODULISTICA
MODELLO N. 1:FERIE
MODELLO N. 2:PERMESSI RETRIBUITI
150 ORE
MATRIMONIO
LEGGE 104/1992
DONAZIONE SANGUE
SEGGIO ELETTORALE
PRECETTO CRI/PROTEZIONE CIVILE
TESTIMONIANZA PENALE OBBLIGATORIA
VISITA MEDICO LEGALE OBBLIGATORIA
GIUDICE POPOLARE
MOTIVI FAMILIARI E PERSONALI
LUTTO
ESAMI/CONCORSI
MODELLO N.2A:PERMESSO BREVE
MODELLO N.3:CARICA PUBBLICA
MODELLO N. 4:AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO
MODELLO N. 5:MATERNITA' OBBLIGATORIA
MODELLO N. 6:MATERNITA' FACOLTATIVA
MODELLO N. 7:ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI
U.O. Affari del Personale
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dipendenti 4.cdr - ASL n. 1 Imperiese