U.O. Affari del Personale GESTIONE GIORNALIERA PRESENZE Istruzioni per l’uso Informazioni pratiche per un buon rapporto di lavoro Edito a cura U.O.Affari del Personale Settore Giuridico - Rilevazione Presenze Dirigente Responsabile: Lorenzo ANFOSSI Responsabile Procedimento: Gianni SCEVOLA Collaborazione: Fabio CASTELLANI Maria DEL CORE Cristina MAGLIO (Uff. Relazioni Pubbliche) Aggiornato al 15 Dicembre 2000 PRESENTAZIONE La contrattualizzazione del rapporto di lavoro nel settore della Sanità Pubblica, ormai definitosi con l’avvenuta stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 1998-2001, relativi alle Aree Comparto, dirigenza Medica-Veterinaria e Dirigenza Sanitaria e PTA, ha rappresentato una condizione necessaria per il consolidamento del processo di aziendalizzazione degli Enti del S.S.N. Nell’ambito dell’Azienda USL 1 Imperiese, un traguardo di notevole rilevanza è stato raggiunto con la stipula, in data 24/05/2000, del 1° Contratto Collettivo Integrativo Aziendale per il personale del Comparto. L’applicazione degli istituti contrattuali, di carattere giuridico ed economico va assumendo caratteri di crescente articolazione e complessità. In tale contesto, si fa sempre più forte l’esigenza di razionalizzare e semplificare le attività di gestione di quegli aspetti delle contrattazioni, attinenti allo svolgimento giornaliero del rapporto di lavoro, come la gestione delle presenze e delle assenze dal servizio. Il presente volumetto, in forma di guida, redatta con immediatezza e semplicità, contiene una sintesi delle più importanti norme contrattuali e legislative in materia, con l’obiettivo di offrire a tutti coloro che sono preposti alla gestione del personale (Dirigenti, Coposala, Coordinatori) un utile strumento di lavoro, e ai Dipendenti ed alle Organizzazioni Sindacali una pratica informazione per la corretta fruizione degli istituti, nello spirito di una reciproca e fattiva collaborazione. IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Mauro Barabino - Gestione giornaliera delle presenze e delle assenze giustificate dal servizio Nota informativa Il presente documento è rivolto al Personale Sanitario, Tecnico ed Amministrativo del Comparto e delle Aree della Dirigenza Medica e non Medica dipendente della A.S.L. n. 1 Imperiese. Il presente documento costituisce una sintesi illustrativa delle vigenti norme di legge e di contratto in materia di rilevazione presenze ed assenze giustificate dal servizio, nonché delle vigenti norme di organizzazione interna. Il presente documento si propone le seguenti finalità: ! garantire la corretta fruizione dei suddetti istituti da parte del Personale dei Presidi Ospedalieri e delle Unità Operative Territoriali della A.S.L. per la migliore funzionalità e snellezza delle procedure automatizzate di rilevazione presenze ed assenze e gestione dei cartellini mensili; ! fornire ai Responsabili delle Strutture Organizzative Aziendali un immediato strumento di consultazione, nell'espletamento delle competenze di istituto, afferenti alla gestione giornaliera del personale; ! fornire ai Dipendenti e alle Organizzazioni Sindacali un'utile informativa in ordine alle principali condizioni di legge e di contratto disciplinanti la specifica materia, tenuto conto delle notevoli innovazioni introdotte in materia di congedi per maternità e paternità dalla nuova Legge n. 53 dell'8.3.2000 (c.d. legge sui congedi parentali in vigore dal 28.3.2000). 4 U.O Affari del Personale INDICE SISTEMATICO 1. Timbrature giornaliere e di servizio 1.1 Modalità 1.2 Pausa mensa 1.3 Timbrature di reperibilità e trasferimenti 1.4 Mancate timbrature 1.5. Sostituzione tessera deteriorata o smarrita 1.6 Attività Libero Professionale Intramuraria 2. Ferie e festività - permessi brevi - recuperi ore 2.1 Ferie e festività 2.2 Permessi brevi 2.3 Recuperi ore 3. Assenze per malattia 3.1 Riferimenti contrattuali 3.2 Regole generali su comunicazione, giustificazione, visite fiscali 3.3 Infortuni sul lavoro 4. Permessi retribuiti 4.1 Riferimenti contrattuali 4.2 Permessi retribuiti contrattuali 4.3 Personale con rapporto a tempo determinato 4.4 Permessi retribuiti obbligatori previsti da specifiche norme di legge 4.5 Come richiedere e giustificare i permessi retribuiti di cui ai punti 2. e 4. 5. Permessi retribuiti a tutela dei portatori di handicap 5.1 Cosa sono 5.2 Come si ottengono 5.3 Come si fruiscono 6. Permessi per diritto allo studio (150 ore) 6.1 Cosa sono 6.2 Come si ottengono 6.3 Come si fruiscono 7. Astensione dal lavoro per maternità' 7.1 Riferimenti di legge e di contratto 7.2 Astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio 7.3 Astensione obbligatoria anticipata 7.4 Astensione obbligatoria (3 mesi) del padre lavoratore 7.5 Parto prematuro 7.6 Astensione facoltativa 7.7 Permessi per malattia del bambino 7.8 Riposi giornalieri dopo il parto 8. Aspettativa senza assegni per motivi personali e/o famigliari 8.1 Riferimenti contrattuali 8.2 Durata e regolamentazione 8.3 Come si richiede 9.Congedi parentali non retribuiti 9.1 Riferimenti normativi 9.2 Cosa sono 9.3 Per chi e per che cosa servono 9.4 Come si ottengono 9.5 Concessione ed eventuale negazione 10. Aspettative senza assegni previste da norme particolari 11.Norme e sanzioni disciplinari 11.1 Aspetti generali 11.2 Sanzioni disciplinari previste dal CCNL 01/09/95 (art. 30) 11.3 Regolamento disciplinare -rinvio Appendice: modulistica 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 15 15 15 17 17 20 23 23 23 24 25 25 25 26 27 27 27 28 28 29 29 31 32 33 33 33 34 35 35 35 35 36 37 39 40 40 41 42 43 1.TIMBRATURE GIORNALIERE DI SERVIZIO 1.1 Modalità Le timbrature giornaliere di entrata (E) e uscita (U) dal servizio sono effettuate obbligatoriamente sugli orologi-timbratori funzionanti nella Struttura dove è situato il Reparto o l'Ufficio di appartenenza del dipendente (c.d. orologi abilitati). Possono timbrare su orologi diversi da quello “abilitato” esclusivamente i dipendenti che, per qualifica e/o mansioni istituzionali, debbano svolgere occasionalmente o abitualmente il proprio servizio presso più sedi o strutture della A.S.L. Tale abilitazione può comunque essere consentita dal Dirigente Responsabile (Dirigente Medico o Amministrativo del Presidio Ospedaliero ovvero Dirigente di Unità Operativa Territoriale o Amministrativa) con autorizzazione scritta. 1.2 Pausa mensa I dipendenti che fruiscono delle mense aziendali in fascia oraria compresa nell'orario di servizio giornaliero, hanno l'obbligo di timbrare in USCITA ed in ENTRATA, il periodo di stacco per il pasto. 6 U.O. Affari del Personale 1.3 Timbrature di reperibilita' e trasferimenti Il personale che effettua servizio di Pronta disponibilità, in caso di chiamata di reperibilità, prima di inserire la tessera magnetica nell'orologio timbratore, DEVE premere il tasto 1 sull'orologio, sia in Entrata che in Uscita. Il personale che, per esigenze di servizio, sia comandato a trasferirsi da una struttura della A.S.L. ad un'altra, prima di inserire la tessera magnetica, DEVE premere il tasto 9 sull'orologio timbratore: ! in Uscita dalla sede di partenza ed in Entrata alla sede di destinazione; ! in Uscita dalla sede di destinazione ed in Entrata alla sede di ritorno. 1.4 Mancate timbrature In caso di mancata timbratura per smarrimento o dimenticanza della tessera, il personale ha l'obbligo di annotare l'ora di Entrata e di Uscita sull'apposito modulo sostitutivo e firmarlo. Il modulo deve essere firmato dal Responsabile del Reparto o Ufficio (Primario Capo Sala Capo Tecnico Coordinatore) nonché dal Dirigente Responsabile e inviato all'Ufficio Rilevazione Presenze dell'Unità Operativa Affari del Personale competente per ambito (Bordighera Bussana Imperia) con la massima tempestività, e comunque non oltre 10 giorni. Salvo comprovato motivo di forza maggiore, nell'arco di un singolo mese NON E' AMMESSO che risultino più di n. 6 (sei) giornate non timbrate, anche se giustificate con il foglietto sostitutivo. U.O. Affari del Personale 7 La valutazione di tali all'Amministrazione. casi sarà comunque demandata La mancata timbratura non giustificata viene trattata come segue: ! Personale Turnista: in Entrata si conteggia l'inizio del servizio 1 ora dopo quella di inizio prevista dal turno in Uscita si conteggia 1 ora prima di quella prevista dal turno; ! Personale non Turnista: non potrà essere conteggiato l'orario di lavoro in assenza di registrazione dell'Entrata o dell'Uscita. 1.5 Sostituzione tessera deteriorata o smarrita Il personale è tenuto a conservare con la massima cura la propria tessera magnetica per le timbrature giornaliere. In caso di furto, smarrimento o deterioramento della tessera, il dipendente può chiedere il rilascio di duplicato all'Unità Operativa Affari del Personale sede di Bussana. Il duplicato viene rilasciato, previo appuntamento telefonico, presso l'Ufficio Presenze della Sede di Bussana, dietro esibizione di regolare denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza (in caso di furto o smarrimento) nonché di ricevuta di versamento di Lire 5.000.= presso l'Ufficio Cassa Tickets di Bussana. 8 U.O. Affari del Personale 1.6 Attivita’ libero professionale intramuraria I Dirigenti Medici e Veterinari e i Dirigenti Sanitari, autorizzati allo svolgimento della Libera Professione Intramuraraia, devono svolgere detta attività rigorosamente al di fuori dell’orario di servizio istituzionale. Negli orari di attività Libero professionale da essi dichiarati ed autorizzati dall’Azienda, il relativo periodo, di norma, non dovrà risultare timbrato e quindi non sarà contegiato a cartellino. Tale periodo potrà essere restituito a cartellino ESCLUSIVAMENTE nel caso che il Dirigente Medico di Presidio Ospedaliero o il Dirigente di U.O. Territoriale attesti per iscritto che il professionista è stato comandato a prestare attività assistenziale d’urgenza e/o di guardia non differibile. Nei Servizi o Settori ove l’attività libero professionale, per sua natura intrinseca ovvero per le specifiche modalità di svolgimento, non può materialmente essere separata da quella istituzionale, il corrispondente debito orario sarà calcolato rapportando la quota proventi da attribuire al valore ora/plus orario previsto dal DPR n 384/90 e rivalutato secondo gli indici di legge: ciò in attesa che vengano edfiniti appositi “tempari” che stabiliscano i tempi orari medi di ciascuna prestazione. Le regole di cui sopra si applicano anche al Personale non Dirigente (infermieristico, tecnico, amministrativo, etc...) che svolga attività di supporto autorizzata alla Libera professione Intramuraria. U.O. Affari del Personale 9 2. FERIE E FESTIVITÀ'PERMESSI BREVI - RECUPERI ORE 2.1 Ferie e festività ! I dipendenti, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, hanno diritto, in ogni anno di servizio ad un periodo di ferie retribuite. ! La durata delle ferie e le modalità del loro godimento sono disciplinate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) vigenti per il Personale del Comparto (art. 19 CCNL 1.9.1995) e dell'Area Dirigenza (art. 21 CCNL 5.12.1996 Dirigenza Medica e Veterinaria; art. 20 CCNL 5.12.1996 Dirigenza S.P.T.A.). ! E' considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. ! Le ferie sono sospese in caso di malattia di durata superiore a tre giorni, a condizione che nel certificato il medico curante attesti l'inabilità al lavoro, ovvero se la malattia ha determinato ricovero ospedaliero, adeguatamente documentato. ! Le ferie sono irrinunciabili e non pagabili durante l'attività di servizio. Esse sono godute in periodi compatibili con le esigenze di servizio. Le ferie si richiedono compilando il modello allegato (Mod. n. 1) che deve essere firmato dal Dirigente Responsabile. 10 U.O. Affari del Personale 2.2 Permessi brevi Il dipendente può essere autorizzato dal Dirigente dell’Unità Operativa o della Struttura dove lavora ad assentarsi per un breve periodo nella giornata per motivi di obiettiva necessità, compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta di permesso breve deve essere fatta sull’apposito modulo 2-A, firmata dallo stesso Dirigente e trasmessa non oltre una settimana all’Ufficio Rilevazione Presenze dell’U.O. Personale competente per territorio (Bordighera, Bussana, Imperia). I permessi brevi non possono superare le 36 ore all’anno. Il permesso breve deve essere recuperato di norma entro il mese successivo. In mancanza, il relativo debito orario dovrà essere recuperato sulla retribuzione. 2.3 Recuperi ore in eccedenza Le ore prestate oltre il normale orario di servizio possono, a domanda, essere recuperate, compatibilmente con le esigenze di servizio e dietro autorizzazione del Dirigente della Struttura dove il dipendente lavora, entro il 30 giugno dell’anno successivo (Es: entro il 30/06/2001 per le ore in più del 2000). In caso di eccezionali e provate esigenze di lavoro che impediscano il recupero entro la data sopra indicata, le ore dovranno essere recuperate entro il 31 dicembre successivo. Dopo questa data non è più possibile chiedere il recupero delle ore. U.O. Affari del Personale 11 3. ASSENZE PER MALATTIA 3.1 Riferimenti contrattuali Le assenze per malattia sono disciplinate, per ciò che riguarda il trattamento economico e i periodi massimi retribuibili dalle seguenti norme contrattuali: ! Comparto art. 23 C.C.N.L. 1.9.1995 ! Dirigenza Medica art. 24 C.C.N.L. 5.12.1996 ! Dirigenza S.P.T.A. art. 23 C.C.N.L. 5.12.1996 3.2 Regole generali su comunicazione, giustificazione, visite fiscali L'assenza deve essere subito comunicata, a mezzo telefono o fax, alla Struttura di appartenenza all'inizio del turno di servizio del primo giorno, salvo impedimento dovuto a causa di forza maggiore. Se il dipendente durante la malattia soggiorna in un luogo diverso dalla propria residenza o domicilio, ha l'obbligo di comunicarlo subito, contestualmente all'assenza, alla Struttura di appartenenza, precisando l'indirizzo completo. Detto diverso indirizzo deve essere comunicato dalla Struttura all'Unità Operativa Affari del Personale sede di Bussana -, con la massima tempestività, in caso di richiesta di accertamento medico-fiscale. Il certificato medico, attestante la malattia, deve essere recapitato o spedito al competente Ufficio Rilevazione Presenze dell'Unità Operativa Affari del Personale entro il termine perentorio di 3 giorni dall'inizio della malattia o dall'eventuale prosecuzione della stessa. 12 U.O. Affari del Personale Il dipendente in malattia è tenuto, in ciascun giorno, a farsi trovare al domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Se il dipendente deve allontanarsi durante dette fasce orarie per visita medica o prestazioni o visite specialistiche o altro motivo di necessità, idoneamente giustificato, è obbligato a comunicare l'assenza all'Ufficio Rilevazione Presenze competente ovvero al Centralino del competente Presidio Ospedaliero. Il motivo dell'assenza deve essere comunque idoneamente giustificato. 3.3 Infortuni sul lavoro In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione, comunque non oltre il periodo massimo di conservazione del posto previsto dai Contratti Nazionali di Lavoro (36 mesi), con lo stipendio al 100%. Il dipendente che subisce un infortunio sul lavoro, immediatamente deve recarsi o essere trasportato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero più vicino al posto di lavoro. Il Pronto Soccorso effettua la prima visita, compila la certificazione per l’INAIL e la trasmette all’Ufficio Personale competente per la denuncia dell’infortunio all’INAIL stessa. Un esemplare della certificazione va sempre al dipendente infortunato. Se ne ha la possibilità, è bene che il dipendente infortunato dia subito al Pronto Soccorso ogni notizia utile sull’infortunio (ora di verifica, ora di abbandono del lavoro, luogo del fatto, come la stesso è successo, etc...). U.O. Affari del Personale 13 Se l’assenza per infortunio sul lavoro prosegue oltre il periodo assegnato dal primo certificato del Pronto Soccorso, oppure dalla successiva visita medica presso l’INAIL, il dipendente deve trasmettere subito il certificato di continuazione che attesta la fine del periodo di infortunio all’Ufficio Personale competente per territorio (Bordighera - Bussana Imperia). La stessa cosa deve essere fatta con il certificato che attesta la fine del periodo di infortunio. ! 14 Rispettare le regole generali rende la malattia meno fastidiosa U.O. Affari del Personale ! 4 PERMESSI RETRIBUITI 4.1 Riferimenti contrattuali I permessi retribuiti di cui al presente titolo sono disciplinati, sotto l'aspetto sostanziale, dalle seguenti norme contrattuali: ! Personale Comparto Sanità non Dirigente: art. 21 Contratto Collettivo Nazionale 1.9.1995 e art.41 comma 1° Contratto 7.4.1999 ! Personale Dirigenza Medica e Veterinaria: art. 23 Contratto Collettivo Nazionale 5.12.1996 ! Personale Dirigenza S.P.T.A.: art. 22 Contratto Collettivo Nazionale 5.12.1996 4.2 Permessi retribuiti contrattuali A domanda del dipendente sono concessi i seguenti permessi retribuiti previsti dalle norme contrattuali: ! 8 giorni complessivi all'anno per partecipazione a concorsi o esami (limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove) ovvero per aggiornamento facoltativo comunque connesso all'attività di servizio. Per il personale della Dirigenza Medica e non Medica l'aggiornamento professionale facoltativo comprende anche la partecipazione e convegni e congressi, fermo restando il tetto annuale dei giorni spettanti. Documentazione giustificativa: attestato di partecipazione al concorso o all'esame o all'iniziativa di aggiornamento. ! 3 giorni consecutivi per evento per decesso del coniuge, del convivente, di parenti entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni), di affini entro il 1° grado (suoceri, generi, nuore). Documentazione giustificativa: certificato di morte U.O. Affari del Personale 15 rilasciato dal competente Comune, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi Legge n. 127/1997, Legge n. 15/1968 e D.P.R. 403/1998. ! 15 giorni per matrimonio. Documentazione giustificativa: certificato di matrimonio rilasciato dal competente Comune, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi Legge n. 127/1997, Legge n. 15/1968 e D.P.R. 403/1998. ! 3 giorni all'anno di permesso retribuito per particolari motivi personali o famigliari debitamente documentati, compresa la nascita dei figli. Tali permessi possono anche essere fruiti a ore in misura frazionata non superiore a n. 18 ore complessive all'anno. I permessi per motivi familiari e/o personali possono essere concessi con deliberazione del Direttore Generale previa valutazione di accertamento della fondatezza dei motivi posti richiesti. L'eventuale diniego dei permessi di cui sopra, motivato ai sensi di legge, è comunicato all'interessato da parte dell'Unità Operativa Affari del Personale, successivamente all'adozione dell'atto deliberativo e l'assenza convertita in congedo ordinario. Documentazione giustificativa (esempi): ! Assistenza a parenti ricoverati: certificato di ricovero rilasciato dalla Struttura Ospedaliera con indicate le date esatte del periodo di degenza; ! Visita specialistica: in ambito territoriale USL n. 1 Imperiese: certificazione del Sanitario attestante il giorno e l'ora in cui è stata effettuata la visita o l'esame specialistico quando non sia possibile effettuarla al di fuori dell'orario di servizio istituzionale del dipendente richiedente; fuori ambito territoriale USL n. 1 Imperiese: certificazione della Struttura ovvero del Sanitario attestante il giorno in cui è stata effettuata la visita o l'esame specialistico; B B 16 U.O. Affari del Personale ! Altri motivi: ogni documentazione idonea a comprovare in modo inequivocabile la sussistenza del particolare motivo personale o famigliare per il quale viene chiesto il permesso. I permessi di cui al presente punto 4.2: ! sono cumulabili nel rispetto dei tetti massimi annuali indicati ! non riducono le ferie, né lo stipendio, né l'anzianità ! possono essere fruiti solo a giornate tranne quelli per motivi personali o famigliari. 4.3 Personale con rapporto a tempo determinato Il personale assunto con rapporto a tempo determinato, sia del Comparto che della Dirigenza, può fruire dei seguenti permessi: ! 15 giorni retribuiti per matrimonio ! fino a 10 giorni di permesso non retribuito. 4.4 Permessi retribuiti obbligatori previsti da specifiche norme di legge In aggiunta ai permessi di cui al precedente articolo, il dipendente ha altresì diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei seguenti permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di leggi speciali a titolo di assenze autorizzate a garanzia di particolari fattispecie riconosciute dall'ordinamento, ovvero assenze obbligatorie in quanto collegate all'espletamento di pubbliche funzioni: a) ! DONAZIONE SANGUE (art. 1 legge 584/1987 articoli 13, 14 Legge 107/1990) limitatamente al giorno o a giorni in cui il dipendente è sottoposto a trasfusione. Documentazione giustificativa: attestazione di avvenuta donazione rilasciata dall'Ente competente. U.O. Affari del Personale 17 b) TESTIMONIANZA OBBLIGATORIA IN GIUDIZI PENALI o in giudizi civili non promossi dal richiedente e non riguardanti cause di natura strettamente privata in cui il richiedente sia parte (R.D. 1043/1923 art. 359 Codice Penale) Documentazione giustificativa: attestazione di presenza rilasciata dal competente Ufficio Giudiziario. c) FUNZIONI DI GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE (Legge 287/1951 Legge 74/1978 DLGS 273/1989) Documentazione giustificativa: attestazione di presenza rilasciata dal competente Ufficio Giudiziario. d) FUNZIONI PRESSO I SEGGI ELETTORALI (Presidenti Segretari Scrutatori Rappresentanti di lista art. 11 legge 53/1990 Legge 69/1992). Per l'adempimento di tale ufficio il dipendente ha diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. Al dipendente spettano altresì riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi nei quali ha prestato l'incarico al seggio: al riguardo va precisato che i dipendenti il cui orario settimanale è stabilito istituzionalmente su 6 giorni possono recuperare solo la domenica. Documentazione giustificativa: unitamente alla domanda di permesso retribuito va subito allegata la lettera di incarico; al rientro in servizio l'interessato deve presentare dichiarazione di effettiva presenza al seggio sottoscritta dal Presidente del seggio elettorale. e) COMPONENTE COMMISSIONI CONCORSUALI ovvero alle Commissioni esaminatrici dei corsi per il conseguimento di diplomi sanitari, presso la U.S.L. n. 1 Imperiese o presso altre Aziende Sanitarie od Ospedaliere del S.S.N., con copertura del periodo necessario allo svolgimento dell'incarico. 18 U.O. Affari del Personale Le Commissioni di concorso presso altre Amministrazioni o Enti fuori dal Comparto Sanità non rientrano nei precedenti permessi; devono essere, a richiesta del dipendente, preventivamente e formalmente autorizzati dall'Amministrazione e devono essere svolti al di fuori dell'orario di servizio ovvero in congedo ordinario. Documentazione giustificativa: attestato di partecipazione ai lavori della Commissione. f) P R E C E T T O P E R P U B B L I C H E N E C E S S I T A ' D I CARATTERE TEMPORANEO (art. 65 R.D.L. n. 918/1942 D.P.R. 21.9.1994 n. 613): Ai dipendenti Volontari CRI o della Protezione Civile che siano destinatari di precetto obbligatorio di mobilitazione, in caso di pubbliche necessità o esercitazioni, spetta il permesso retribuito per tutta la durata del precetto stesso. Documentazione giustificativa: alla richiesta di permesso va allegata copia della lettera di precetto; al rientro in servizio il dipendente deve presentare idonea dichiarazione da parte dell'Ente competente. g) VISITE MEDICO LEGALI OBBLIGATORIE (idoneità' al servizio INAIL causa di servizio presso ospedale militare di Genova): alla richiesta di permesso, fruibile solo qualora non sia possibile effettuare la visita al di fuori dell'orario di servizio istituzionale, va allegata copia della lettera di convocazione. h) PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE Spettano, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 24 Legge 3.8.1999 n. 265 Documentazione giustificativa: attestazione di partecipazione alle sedute o ai lavori, rilasciata dal Segretario dell'Ente Locale ovvero dal Presidente dell'Azienda. I) PERMESSI SINDACALI: nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa legislativa e contrattuale in U.O. Affari del Personale 19 materia. I permessi di cui alle lettere a), b), d), g), h) si applicano anche ai dipendenti a tempo determinato (nota ARAN n. 3179 del 20.5.1998). 4.5 Come richiedere e giustificare i permessi ! RICHIESTA REGOLA GENERALE I permessi retribuiti, sia di Contratto che di Legge, salve le eccezioni di cui al successivo punto b), si richiedono compilando in modo CHIARO, COMPLETO E LEGGIBILE l'apposito modulo (Mod. n. 2) NON POSSONO ESSERE ACCETTATE DOMANDE SU MODULI DIVERSI. Il modulo va firmato: dal Responsabile del Reparto (Primario, per il personale Medico Ospedaliero, Capo Sala o Capo Tecnico o Coordinatore o capo Ufficio per il restante personale), dal Dirigente della Struttura (Dirigente Medico o Amministrativo del Presidio Ospedaliero Dirigente dell'Unità Operativa Territoriale o Amministrativa). Il modulo così completo va inviato all'UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE DELL'UNITA' OPERATIVA AFFARI DEL PERSONALE COMPETENTE PER TERRITORIO (Bordighera Bussana Imperia), di regola prima di andare in permesso. Nei casi di provata necessità e urgenza la domanda può essere presentata dopo, ma non oltre UNA SETTIMANA dal rientro in servizio. ! RICHIESTA CASI PARTICOLARI AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO: per richiedere questo permesso va usato il modulo speciale per l'aggiornamento (Mod. n. 4). PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE: per richiedere questi permessi si usa l'apposito modulo specifico (Mod. n. 3). B B 20 U.O. Affari del Personale B PERMESSI SINDACALI: non possono essere richiesti dai singoli dipendenti, ma SOLTANTO dalla competente Organizzazione Sindacale (del Comparto o della Dirigenza) su carta intestata del Sindacato. Lo stesso Sindacato deve poi attestare l'avvenuta fruizione del permesso, indicando la durata del permesso in giorni e/o ore. ! GIUSTIFICAZIONE Se è possibile, la giustificazione va allegata subito alla domanda di permesso. Se ciò non è possibile, la giustificazione, ovvero l'autocertificazione nei casi in cui è ammessa, DEVE essere inviata dal dipendente all'UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE DELL'UNITA' OPERATIVA AFFARI DEL PERSONALE COMPETENTE PER TERRITORIO (Bordighera Bussana Imperia) ENTRO E NON OLTRE 15 GIORNI DAL RIENTRO IN SERVIZIO. Al fine di evitare disfunzioni nella registrazione a cartellino dei permessi retribuiti, i dipendenti che inviano la documentazione giustificativa, nel rispetto del termini sopra indicati, sono pregati di annotare il proprio nome e cognome sulla documentazione stessa: ciò ne consentirà l'immediato riconoscimento. ! La mancata od incompleta presentazione della documentazione giustificativa dei permessi, come sopra specificato, determina l'automatico conteggio a cartellino degli stessi come debito orario (per l'importo orario corrispondente), previo eventuale invio di nota di sollecito. ! U.O. Affari del Personale 21 Avvertenze Se ogni dipendente ha dei diritti di legge o di contratto ha anche dei precisi doveri di comportamento: B B B B rispettare l'orario e timbrare regolarmente osservare le formalita' per la rilevazione presenze ed assenze giustificare le assenze non lasciare il posto di lavoro senza autorizzazione Adempiere a cio' non e' solo un dovere contrattuale ma il modo migliore per: B facilitare gli addetti alla gestione presenze B facilitare la rapida consegna dei cartellini B facilitare la gestione dei turni B evitare inutili controversie 22 U.O. Affari del Personale 5. PERMESSI RETRIBUITI A TUTELA DEI PORTATORI DI HANDICAP 5.1 Cosa sono ? L'art. 33 della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni, prevede: ! il diritto, per il dipendente genitore (anche adottivo) minore affetto da handicap grave di richiedere l'estensione sino al compimento del 3° anno di età di alcuni benefici a tutela della maternità; ! dopo il 3° anno di età del bambino ovvero in caso di necessità di assistere un parente (o affine) entro il 3° grado e affetto da handicap grave, il diritto di fruire di N. 3 giorni al mese di permesso retribuito, non cumulabili nei mesi successivi. I 3 giorni possono essere fruiti anche dallo stesso dipendente, che sia affetto da handicap grave, anche alternativamente a ore per max. non superiore a 18 ore mensili. 5.2 Come si ottengono Per ottenere i benefici è necessario che: ! l'handicap sia riconosciuto come grave dalla Commissione Medico Integrata della A.S.L. n. 1 Imperiese con specifico verbale, previa visita medico-collegiale. ! che il congiunto da assistere non sia ricoverato a tempo pieno in strutture sanitarie o assistenziali. U.O. Affari del Personale 23 Per ottenere la visita medica occorre: ! fare domanda presso l'Ufficio Invalidi dell'Unità Operativa Igiene Pubblica competente (Ventimiglia Bussana Imperia) sui moduli in dotazione a tale Ufficio. ! allegare idonea certificazione sanitaria. 5.3 Come si fruiscono ! INIZIALMENTE: inoltrare all'Unità Operativa Affari del Personale di Bussana istanza in carta libera, unitamente a copia del verbale della Commissione Medica e la dichiarazione autocertificata , ai sensi di legge, che l’assistenza del parente disabile non è possibile per altri familiari e che nessun altro familiare gode dei permessi. ! SUCCESSIVAMENTE: come per gli altri permessi retribuiti, trasmettere il modulo domanda (Mod. n. 2) compilato e firmato al competente Ufficio Rilevazione Presenze, senza necessità di ulteriore giustificativo. 24 U.O. Affari del Personale 6 - PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO 6.1 Cosa sono ? Per tutelare diritto allo studio la normativa vigente (art. 20 D.P.R. n. 384/1990 art. 3 D.P.R. n. 395/1988) prevede la concessione di permessi retribuiti per frequentare corsi di studio:universitari ! post-universitari ! di scuola media superiore ! di scuola media inferiore ! di qualificazione professionalepresso scuole statali, parificate, legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli riconosciuti dall'ordinamento. 6.2 Come si ottengono Ogni anno, può ottenere la concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) un numero di dipendenti non superiore al 3% di tutto il personale in servizio della A.S.L. all'inizio dell'anno. Se il numero di domande supera questa percentuale, dovranno applicarsi i criteri di precedenza prestabiliti dall'art. 20 D.P.R. n. 384/1990 mediante apposita graduatoria. L'ammissione alle 150 ore è, in ogni caso, disposta con deliberazione del Direttore Generale. La domanda va presentata all'Amministrazione nei modi e nei termini che ogni anno vengono fissati dall'Amministrazione stessa, con avviso interno emanato di regola entro il mese di settembre. U.O. Affari del Personale 25 6.3 Come si fruiscono I permessi per studio sono utilizzabili esclusivamente per la frequenza dei corsi e l'effettuazione dei relativi esami. Possono essere richiesti a ore, ovvero a giornata intera, se necessario. Le ore spettanti non utilizzate non possono essere trasportate all'anno solare successivo. I dipendenti ammessi alle 150 ore devono sempre richiedere in anticipo i singoli permessi, utilizzando il modulodomanda (Mod. n. 2) che deve essere vistato dal Dirigente Responsabile e inoltrato all'Ufficio Rilevazione Presenze dell'Unità Operativa Affari del Personale competente per territorio. I permessi vanno richiesti e giustificati esclusivamente per coprire l'assenza dal servizio La fruizione delle 150 ore è inderogabilmente condizionata alla presentazione del certificato di iscrizione. La frequenza dei singoli corsi e/o lezioni, nonché l'attestazione degli esami, deve essere obbligatoriamente attestata per iscritto con dichiarazione dell'Istituto scolastico, della facoltà, ovvero del singolo Docente, quando si tratti di corsi universitari senza obbligo legale di frequenza. La documentazione giustificativa va inoltrata all'UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE COMPETENTE PER TERRITORIO (Bordighera - Bussana - Imperia) ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI; può essere cumulativa per singole settimane o singolo mese. ! I permessi per studio fruiti e non giustificati sono trasformati automaticamente in permessi non retribuiti. ! 26 U.O. Affari del Personale 7 - ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' (C.D. CONGEDI PARENTALI) 7.1 Riferimenti di legge e di contratto ! ! ! ! Gli istituti di cui al presente punto sono regolati dalle seguenti Leggi: Legge 30.12.1971 n. 1204 Legge 9.12.1977 n. 903 (in particolare articoli 6 e 7) D.L. 29.3.1991 n. 103 Legge 8.3.2000 n. 53 I riferimenti di Contratto sono: ! Comparto: art. 25 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1.9.1995 ! Medici/Veterinari: art. 26 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5.12.1996 ! Dirigenti S.P.T.A.: art. 25 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5.12.1996 7.2 Astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio ! Funzionamento: La lavoratrice è collocata in astensione obbligatoria dal lavoro 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo, dal giorno successivo del parto, con retribuzione al 100%. ! Adempimenti: Trasmettere all'Unità Operativa Affari del Personale sede di Bussana (e copia alla Struttura di appartenenza) comunicazione sull'allegato modello (Mod. n. 5) unitamente a certificazione sanitaria attestante il mese di gestazione alla U.O. Affari del Personale 27 data della visita e la data presunta del parto. Entro 30 giorni dal parto trasmettere alla stessa Unità Operativa Affari del Personale sede di Bussana il certificato di nascita o autocertificazione. ! Flessibilità: Ai sensi dell'art. 12 della Legge 8.3.2000 n. 53 la lavoratrice può chiedere l'astensione1 mese prima e 4 mesi dopo il parto, SOLTANTO se il medico specialista attesti che ciò non sia dannoso né per la gestante né per il nascituro. 7.3 Astensione obbligatoria anticipata ! Funzionamento: L'astensione di cui al punto 2 ha diritto ad essere anticipata se l'Ispettorato del Lavoro competente dispone, con proprio atto, l'interdizione dal lavoro per complicanze gravi o minaccia d'aborto. ! Adempimenti: Presentare all'Ispettorato Provinciale del Lavoro apposita domanda corredata da certificazione sanitaria. 7.4 Astensione obbligatoria (3 mesi) del padre lavoratore ! Funzionamento: Il padre lavoratore che ne fa domanda ha diritto all'astensione obbligatoria nei 3 mesi dopo il parto nei seguenti casi: morte o grave malattia della madre abbandono da parte della madre affidamento esclusivo al padre (Legge 8.3.2000 n. 53). 28 U.O. Affari del Personale ! Adempimenti: Trasmettere all'Unità Operativa Affari del Personale sede di Bussana domanda in carta libera unitamente alla seguente documentazione: certificazione medica in caso di grave malattia certificato di morte o autocertificazione in caso di morte autocertificazione in caso di abbandono documentazione giudiziaria in caso di affidamento B B B B 7.5 Parto prematuro ! Funzionamento: Se il parto avviene prima della data presunta la lavoratrice ha diritto a fruire, in coda all'astensione dopo il parto, dei giorni compresi fra la data effettiva dell'evento e quella presunta. ! Adempimenti: Trasmettere all'Unità Operativa Affari del Personale sede di Bussana certificato di nascita o autocertificazione entro 30 giorni. 7.6 Astensione facoltativa ! Funzionamento: Sulla base delle modifiche introdotte dalla nuova legge sui congedi parentali (Legge 8.3.2000 n. 53), entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, hanno diritto a chiedere l'astensione facoltativa DURANTE I PRIMI 8 ANNI DI VITA DEL BAMBINO secondo il seguente sistema: la madre, dopo l'astensione obbligatoria, per un periodo massimo di 6 MESI FRAZIONATI o CONTINUATIVI; il padre, per un periodo massimo di 6 MESI FRAZIONATI o CONTINUATIVI. Se il padre usufruisce dell'astensione B B U.O. Affari del Personale 29 B B B B facoltativa per un PERIODO NON INFERIORE A 3 MESI, il periodo massimo è elevato a MESI 7; nel caso di unico genitore, per un periodo massimo di 10 MESI FRAZIONATI o CONTINUATIVI; se tutti e due i genitori usufruiscono dell'astensione facoltativa, il periodo massimo non può superare 10 MESI (ovvero 11 MESI nel caso della predetta elevazione per il padre); è importante notare che, in base alla citata Legge n. 53/2000, dal 28.3.2000 i due genitori, lavoratori dipendenti, possono fruire contemporaneamente dell'astensione facoltativa, nei limiti sopra indicati; il padre lavoratore può fruire dell'astensione facoltativa (6 o 7 MESI) anche se la madre non ne ha diritto (in quanto casalinga, lavoratrice a domicilio, colf, libera professionista, ecc.); ! Adempimenti: Trasmettere, con preavviso di almeno 20 giorni, all'Unità Operativa Affari del Personale di Bussana (e copia alla struttura di appartenenza) la domanda da farsi sull'apposito modello allegato (Mod. n. 6), unitamente a dichiarazione scritta non autenticata, sotto propria responsabilità, che attesti i periodi di astensione facoltativa che il coniuge lavoratore dipendente abbia eventualmente già fatto presso il proprio posto di lavoro, oppure che attesti che il coniuge è libero professionista o casalinga/o. Questa dichiarazione è assolutamente indispensabile per la corretta contabilità dei periodi di astensione. ! Trattamento economico: i primi 30 GIORNI, frazionati o continuativi, sono retribuiti al 100% in base alla normativa contrattuale vigente per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (Comparto Dirigenza Medica e non Medica); il periodo successivo, fino al raggiungimento di 6 MESI, se B B 30 U.O. Affari del Personale B B usufruito in totale fra i due genitori, entro il 3° ANNO di vita del bambino, è retribuito al 30%; i restanti periodi di astensione facoltativa fruiti TRA IL 3° E L'8° ANNO di vita del bambino (ovvero i periodi eventualmente eccedenti il limite dei 6 mesi entro il 3° anno) sono retribuiti al 30% SOLTANTO SE IL REDDITO PERSONALE DEL RICHIEDENTE E' INFERIORE A 2,5 VOLTE IL MINIMO DI PENSIONE A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (per l'anno 2000: Lire 23.429.250.= annue, esclusa la casa di abitazione ed i redditi a tassazione separata). Se il reddito supera detta soglia, il periodo di astensione facoltativa NON E' PAGATO. I periodi non pagati al 100% non maturano né ferie né 13^ mensilità pur essendo validi per l'anzianità di servizio. 7.7 Permessi per malattia del bambino ! B Funzionamento: nei primi 3 anni di vita del bambino, entrambi i genitori, dipendenti, possono assentarsi per malattia del bambino. Fino a 30 giorni frazionabili, in ciascun anno, l'assenza è retribuita al 100%; superato tale limite, l'assenza spetta di diritto ma SENZA RETRIBUZIONE pur non riducendo né ferie né anzianità (ciò per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale); B nel 1° anno di vita del bambino, se i primi 30 giorni sono già B fruiti come astensione facoltativa, l'eventuale permesso per malattia figlio non sarà ovviamente retribuito; fra il 3° e l'8° anno di vita del bambino, entrambi i genitori hanno diritto a n. 5 GIORNI ALL'ANNO PER MALATTIA FIGLIO NON RETRIBUITI. ! Adempimenti: Trasmettere all'UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE COMPETENTE PER TERRITORIO (Bordighera Bussana U.O. Affari del Personale 31 Imperia) domanda compilata sull'allegato modello (Mod. n. 6), sbarrando la casella della malattia figlio, unitamente a certificato medico attestante la malattia. Se l'altro genitore è lavoratore dipendente, OCCORRE SEMPRE anche una dichiarazione scritta di tale genitore, ove risulti che lo stesso non si astiene dal lavoro per lo stesso motivo. 7.8 Riposi giornalieri dopo il parto ! Durante il 1° anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto al riposo giornaliero nella misura di 2 ORE SE L'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO E' PARI O SUPERIORE A 6 ORE 1 ORA SE INFERIORE. ! In caso di parto gemellare le ore di cui sopra sono raddoppiate. ! In base alla Legge n. 53/2000 il padre lavoratore può fruire dei riposi di cui sopra nei seguenti casi tassativi: se è unico affidatario se la madre lavoratrice attesti per iscritto che non se ne avvalga se la madre non è lavoratrice dipendente B B B ! 32 Una giusta informazione per genitori più sereni U.O. Affari del Personale ! 8. ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MOTIVI PERSONALI E/O FAMILIARI 8.1 Riferimenti contrattuali ! ! ! Comparto: articoli 27, 15.11, 17.9 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1.9.1995 Dirigenza Medica: articolo 19 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8.6.2000 Dirigenza S.P.T.A.: articolo 19 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8.6.2000 8.2 Durata e regolamentazione L'aspettativa senza assegni può essere concessa con deliberazione motivata del Direttore Generale per un periodo massimo di 12 mesi nell'ultimo triennio. L'aspettativa NON si cumula con le assenze per malattia, NON matura anzianità di servizio, né ferie, né 13^ mensilità. Può essere concessa, nel rispetto del predetto tetto massimo: ! al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ruolo) che ne faccia domanda per comprovati e documentati motivi personali e/o di famiglia; E' concessa: ! al dipendente già in servizio a tempo indeterminato vincitore di concorso presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Nazionale, per la durata del periodo di prova; ! al dipendente a tempo indeterminato che riceva un incarico a tempo determinato, per la durata del relativo contratto di incarico. U.O. Affari del Personale 33 8.3 Come si richiede La domanda di aspettativa senza assegni per motivi personali o famigliari va inviata compilando l'apposito modello allegato (Mod. n. 7) alla DIREZIONE GENERALE DELLA A.S.L. N. 1 IMPERIESE. La domanda va presentata, di norma, con congruo anticipo rispetto all'inizio richiesto dell'assenza, salvi i casi di gravi e comprovate necessità. La domanda deve specificare i motivi, la durata e la decorrenza della richiesta aspettativa e deve necessariamente essere corredata da idonea documentazione che comprovi la sussistenza del motivo. La domanda deve essere altresì corredata dal parere espresso per iscritto dal Responsabile della Struttura (Dirigente Medico o Amministrativo del Presidio Ospedaliero Responsabile di Unità Operativa Territoriale o Amministrativa). ! 34 La pratica richiesta bene corre più veloce U.O. Affari del Personale ! 9. CONGEDI PARENTALI NON RETRIBUITI 9.1 ! ! Art. 4.2 L. 8.3.2000 n. 53 Decreto Ministeriale 21.7.2000 n. 278 (su G.U. n. 238 dell' 11.10.2000) 9.2 ! ! Riferimenti di legge Cosa sono ? Per gravi motivi, dovuti alla situazione personale o di uno dei familiari indicati al punto seguente, il dipendente può chiedere un periodo di congedo, continuo o frazionato, non superiore a 2 anni su tutta la vita lavorativa. I 2 anni si calcolano a calendario comune. Il congedo NON è retribuito, NON matura anzianità né contributi previdenziali. 9.3 Per chi e per che cosa servono Il congedo può essere chiesto per un grave motivo che riguarda le seguenti persone: ! lo stesso dipendente ! i componenti del nucleo familiare registrato all'anagrafe ! coniuge, anche non convivente ! figli legittimi, naturali o adottivi ! genitori, anche non conviventi ! generi, nuore, suoceri, anche non conviventi ! fratelli e sorelle, anche non conviventi ! parenti o affini entro 3° grado portatori di handicap, anche non conviventi U.O. Affari del Personale 35 Il congedo può essere chiesto per questi motivi: ! necessità familiari dovute alla morte di una delle persone sopra indicate ! situazioni che esigono un impegno particolare del dipendente per curare o assistere una delle persone sopra indicate ! situazioni di grave disagio personale del dipendente, documentate (malattia esclusa) ! malattie acute o croniche di una delle persone sopra indicate, con riduzione o perdita dell'autonomia, temporanea o permanente (comprese malattie: reumatiche, tumorali, neurologiche, infettive, neuromuscolari, metaboliche, psichiatriche, tossicologiche) ! malattie acute o croniche che richiedono assistenza continua o frequenti visite mediche ! malattie acute o croniche che richiedono la partecipazione del dipendente alla terapia ! malattie dell'infanzia o dell'età evolutiva che richiedono il coinvolgimento dei genitori nella terapia 9.4 Come si ottengono La domanda va inviata in carta libera alla Direzione Generale della ASL 1 Imperiese, di regola con idoneo anticipo rispetto all'inizio dell'assenza, salvi i casi di gravi e provate necessità. La domanda deve indicare IN MODO CHIARO i motivi, la durata e la decorrenza del congedo. 36 U.O. Affari del Personale La domanda deve necessariamente essere accompagnata: ! per le malattie acute o croniche sopra indicate, da idoneo certificato del medico specialista del S.S.N. o del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria ove è ricoverato il familiare; ! per il decesso: da certificato di morte o autocertificazione sostitutiva; La domanda deve essere accompagnata sempre anche dal parere scritto del Responsabile della Struttura (Dirigente Medico o Amministrativo del Presidio Ospedaliero Responsabile di Unità Operativa Territoriale o Amministrativa). Il parere del Responsabile va espresso SOLO sulla esigenza o meno che il richiedente debba essere sostituito. 9.5 Concessione ed eventuale negazione L'Azienda valuta la richiesta di congedo con delibera del Direttore Generale. Fino alla definizione di apposite regole nei prossimi contratti collettivi nazionali di lavoro, la delibera va adottata, di regola, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Il congedo può essere rinviato, abbreviato o anche negato dall'Azienda se i motivi sono non conformi a quelli sopra indicati, oppure per motivate ragioni di organizzazione aziendale che non permettono la sostituzione del dipendente. U.O. Affari del Personale 36 Ai dipendenti con incarico temporaneo, il congedo può essere negato per i seguenti motivi: ! ! ! se il periodo richiesto è incompatibile con la durata dell'incarico se nel corso dell' incarico, il dipendente abbia già usufruito del presente congedo per più di 3 giorni se l'incarico sia stato dato per sostituire un altro dipendente che fruisca del presente congedo. Il dipendente in congedo può rientrare in anticipo al lavoro, dandone comunicazione scritta all'Azienda con idoneo preavviso, non inferiore a 7 giorni. ! AVVERTENZE ! Il congedo parentale NON è un diritto assoluto, ma un'opportunità che va usata correttamente, ricordando che: ! il congedo fruito sulla base di certificazioni non veritiere è un reato punito dalla legge ! l' Azienda può verificare periodicamente la permanenza delle malattie sopra indicate, chiedendo apposita certificazione medica ! se cessa in anticipo la grave malattia o la situazione particolare che ha motivato il congedo, il dipendente è tenuto a riprendere subito il lavoro. 38 U.O. Affari del Personale 10. ASPETTATIVE SENZA ASSEGNI PREVISTE DA NORME PARTICOLARI ! Aspettativa non retribuita per carica pubblica ART. 22 Legge 3.8.1999 n. 265 ! Aspettativa sindacale non retribuita Contratto Collettivo Nazionale Quadro 7.8.1998 ! Aspettativa non retribuita dirigenti ruolo sanitario art. 15 DLGS n. 502/1992 Le suddette aspettative sono concesse con deliberazione motivata del Direttore Generale. Si rinvia alle sopra citate disposizioni legislative e contrattuali per quanto attiene la specifica disciplina degli istituti. U.O. Affari del Personale 39 11.NORME E SANZIONI DISCIPLINARI 11.1 Aspetti Generali La corretta osservanza delle norme giuridiche e delle procedure interne sulle presenze e sulle assenze non soltanto facilita il rapporto di lavoro, come abbiamo finora illustrato, ma costituisce un dovere del dipendente, contrattualmente stabilito. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di tutto il personale della “ SANITA” ( Area Comparto Area Dirigenza ) comprendono infatti tra i doveri del dipendente : ! Il rispetto dell'orario di lavoro ! Il rispetto delle formalità previste per la rilevazione delle presenze e delle assenze ! Il non allontanarsi dal posto di lavoro senza l'autorizzazione del Dirigente competente Violare queste regole significa non adempiere ai doveri che derivano dal contratto di lavoro e quindi incorrere nelle seguenti conseguenze: Per il personale Dirigente : ! valutazione ai fini dell'affidamento degli incarichi di direzione. Per il personale del Comparto : ! assoggettamento alle procedure disciplinari meglio specificate dall'art.29 del CCNL Comparto 01.09.95 e alle sanzioni disciplinari indicate dal successivo art.30. 40 U.O. Affari del Personale 11.2 Sanzioni disciplinari previste dal CCNL 01.09.95 (art.30) Come già accennato, le sanzioni di seguito illustrate riguardano il solo personale del Comparto. Esse sono: ! Rimprovero verbale : una dichiarazione di biasimo fatta oralmente dal Dirigente responsabile ( Dirigente Medico o Amministrativo del Presidio Ospedaliero ovvero Dirigente di U.O Territoriale o Amministrativo). Viene inflitta per violazioni lievi che riguardano : B inosservanza di disposizioni di servizio, anche in materia di orario e di assenze. B condotta non corretta sul posto di lavoro. B negligenza nell'esecuzione dei propri compiti di lavoro B scarso rendimento B violazione di doveri che abbiano recato disservizio o danni all'Azienda o all'utenza. ! Censura : dichiarazione di biasimo scritta disposta dall'Azienda a seguito di procedimento davanti all'Ufficio Disciplinare dell'ASL, previa contestazione d'addebito da parte dello stesso Ufficio.- Viene inflitta per le stesse violazioni previste dal punto a), se meno lievi oppure per recidiva dopo un rimprovero verbale.! Multa : trattenuta dallo stipendio di importo da n. 1 a n. 4 ore di retribuzione, disposto dall'Azienda a seguito di procedimento disciplinare.-Viene inflitto per le stesse violazioni previste dal punto a), se di gravità maggiore oppure per recidiva nella censura. ! Sospensione : dal lavoro e dallo stipendio per un periodo da 1 a 10 giorni.- E' disposto dall'Azienda a seguito di procedimento disciplinare.- Viene inflitto per violazione di una certa gravità, tra cui : B Recidiva nelle violazioni sotto il punto a) per le quali sia stato inflitto il massimo della multa. U.O. Affari del Personale 41 B B B B Assenza ingiustificata fino a 10 giorni. Comportamenti gravemente ingiuriosi o minacciosi. Atti di molestia, anche sessuale. Particolare gravità delle violazioni sotto il punto a) ! Licenziamento : è disposto dall'Azienda, previo procedimento disciplinare, con termine di preavviso o senza termine di preavviso ( c.d. licenziamento in tronco) a seconda della gravità delle violazioni contestate e accertate.- Viene inflitto per le mancanze più gravi, tra le quali : B Recidiva nell'ultimo biennio in una violazione per la quale sia stato disposto il massimo della sospensione. B Assenza ingiustificata superiore a 10 giorni lavorativi consecutivi. B Uso illecito, manomissione o sottrazione di somme o beni dell'Azienda. B Grave e ripetuto scarso rendimento. B Condanna definitiva per delitti contro l'Amministrazione o per delitti estranei a questa ma di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. B Gravi delitti commessi in servizio. B Accertamento che l'impiego fu conseguito tramite documenti falsi. 11.3 Regolamento disciplinare - rinvio Le procedure per l'applicazione delle sanzioni brevemente descritte nel precedente punto 11.2 sono disciplinate, per quanto riguarda tutti gli aspetti di carattere amministrativo, i diritti di difesa dell'incolpato, gli eventuali ricorsi contro le sanzioni, dal Regolamento Disciplinare della ASL n. 1 Imperiese, approvato con deliberazione n. 1649 del 24.10.1997, al quale si fa completo rinvio. 42 U.O. Affari del Personale MODULISTICA MODELLO N. 1:FERIE MODELLO N. 2:PERMESSI RETRIBUITI 150 ORE MATRIMONIO LEGGE 104/1992 DONAZIONE SANGUE SEGGIO ELETTORALE PRECETTO CRI/PROTEZIONE CIVILE TESTIMONIANZA PENALE OBBLIGATORIA VISITA MEDICO LEGALE OBBLIGATORIA GIUDICE POPOLARE MOTIVI FAMILIARI E PERSONALI LUTTO ESAMI/CONCORSI MODELLO N.2A:PERMESSO BREVE MODELLO N.3:CARICA PUBBLICA MODELLO N. 4:AGGIORNAMENTO FACOLTATIVO MODELLO N. 5:MATERNITA' OBBLIGATORIA MODELLO N. 6:MATERNITA' FACOLTATIVA MODELLO N. 7:ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI U.O. Affari del Personale 43