Oggetto: trattamento fiscale dei compensi corrisposti ai dottori veterinari
nell'esercizio delle funzioni di giudice o ufficiale di gara. Legge 133/1999.
Applicabilità.
E' stato posto alla scrivente il quesito circa il corretto inquadramento fiscale dei compensi corrisposti dalla FISE e più in generale dalle associazioni e società Sportive dilettantistiche ai dottori veterinari allorquando svolgono attività di ufficiali o giudici di gara.
La questione riguarda l’inclusione nell’ambito della professione abituale di talune prestazioni non propriamente identificabili con quelle relative alla abilitazione professionale di veterinario.
La norma di riferimento è l’articolo 5 comma 1 del DPR 633/1972 che prevede che per professione si intende l’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali. Seppur sufficientemente chiara nella sua formulazione, la norma può suscitare qualche dubbio interpretativo, circa la esclusione dalla determinazione del reddito di natura professionale di taluni proventi derivanti dall’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali, tipiche della professione. La disamina pertanto va condotta con attenzione poiché il mancato inserimento di detti proventi nella determinazione del reddito di natura professionale e nella determinazione del volume di affari ai fin IVA può esporre il professionista a rilievi di natura fiscale (IVA, IRAP ed IRE ) e contributiva. In altre parole si tratta di verificare se esiste un nesso funzionale tra la funzione di giudice di gara e le competenze tipiche del dottore veterinario senza le quali la prestazioni di giudice di gara non possa essere resa. Nella fattispecie, poiché il regolamento federale non riserva la funzione di giudice a soggetti muniti di laurea in Veterinaria ne consegue che l'attività di ufficiale di gara esula da quella che il dottore veterinario svolge per professione abituale.
Conclusioni:
i compensi relativi all’attività di ufficiali di gara possono essere ricondotti tra i redditi diversi e più esattamente nella previsione dell'art. 67 e 69 T.U.I.R. 917/1986 ( L. 133/ 1999) che disciplina i premi, i compensi, le indennità e i rimborsi corrisposti dalle Federazioni sportive nazionali e dalle associazioni sportive nell'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica.
La giurisprudenza , anche comunitaria che si è formata sull’argomento consente di pervenire alle medesime conclusioni ( per tutte, Cassazione Sentenza n. 5827 del 8 marzo 2013). Quando invece il Dottore Veterinario percepisce compensi riconducibili alla propria attività professionale, esempio: docenze, interventi sanitari sul campo di gara, lo stesso dovrà emettere fattura con le regole ordinarie. 1
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