Corte dei Conti Ufficio di controllo sulla gestione dei Ministeri economico finanziari EFFETTI SUL SISTEMA DI GESTIONE DELL’IVA DERIVANTI DAL PROLUNGARSI DEL REGIME PROVVISORIO Indagine programmata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato con deliberazione n. 1/2003/G del 2 gennaio 2003 (Indagine I.3) Relatore Cons. Luigi MAZZILLO Roma, 27 ottobre 2004 1 INDICE 1. Considerazioni preliminari, generali e di sintesi 6 1.1 I problemi dell’imposizione sui consumi in un contesto prefederale 6 1.2 Genesi, obiettivi e modalità di svolgimento dell’indagine 8 1.3 Definizione del problema delle frodi all’IVA intracomunitaria 9 1.4 Analisi e valutazioni delle Istituzioni Superiori di Controllo dell’U.E. (EUROSAI) 1.5 L’azione di contrasto in Italia 1.5.1 Monitoraggio dell’evoluzione degli scambi commerciali e del gettito IVA 17 1.5.2 Attività di controllo 18 1.5.3 Scambio di informazioni 19 1.5.4 La cooperazione amministrativa 20 1.5.5 Evoluzione della base giuridica 20 1.5.6 Caratteristiche delle frodi e strategie di contrasto 22 1.6 Valutazioni riassuntive: la necessità di un approccio strategico 25 2. Premessa 28 2.1 L'imposta intracomunitaria sul valore aggiunto 30 2.2 Le aliquote 35 3. Il sistema di cooperazione internazionale in materia di IVA 36 3.1 Il contesto normativo ed organizzativo 36 3.1.1 Il contesto normativo ed organizzativo comunitario 36 12 17 3.1.1.1 Il VIES (VAT Information Exchange System) 38 3.1.2 40 Il contesto normativo italiano 3.1.2.1 Ante Decreto legislativo 300/99 40 3.1.2.2 Post Decreto legislativo 300/99 41 3.1.2.3 La struttura del CLO italiano e le modalità di lavoro 41 3.1.2.4 La cooperazione internazionale della Guardia di finanza 45 3.1.3 Cooperazione e scambi di informazioni fra i paesi Europei: evoluzione della normativa 47 3.2 I dati quantitativi del sistema dello scambio di informazioni 49 3.3 Problematiche emerse e rimedi attuati nel sistema della cooperazione internazionale 62 4. Scambi commerciali, monitoraggio dell’IVA intracomunitaria e scambio di informazioni 64 5. I controlli sull’IVA intracomunitaria 72 2 5.1 Il coordinamento nella programmazione dei controlli da parte della Guardia di finanza, dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane 73 5.2 L’attività di controllo svolta dall’Agenzia delle entrate 75 5.2.1 Attività di indirizzo e programmazione dei controlli 75 5.2.2 Attività operativa svolta dalle Entrate 76 5.3 L’attività di controllo svolta dall’Agenzia delle dogane 88 5.3.1 Attività di indirizzo e programmazione dei controlli 88 5.3.1.1 “Elenchi selettivi di soggetti operatori comunitari” - criteri selettivi adottati 88 5.3.1.2 Selezione dei soggetti e creazione della base informativa 90 5.3.2 Attività operativa svolta dalle Dogane 91 5.4 L’attività di controllo svolta dalla Guardia di finanza 97 5.4.1 I controlli multilaterali eseguiti dalla Guardia di finanza nel quadro delle iniziative previste dal programma d'azione comunitario "Fiscalis" 105 5.4.2 Le verifiche simultanee 107 6. Le frodi all’IVA intracomunitaria 108 6.1 Le tipologie di frodi 109 6.1.1 La frode carosello 110 6.1.1.1 Il sistema di frode “a monte” 110 6.1.1.2 Il sistema di frode “a valle” 112 6.1.1.3 I soggetti 114 6.1.1.4 Le applicazioni informatiche di supporto alla lotta alle frodi 116 6.1.1.5 Strumenti adottati e da adottare 117 6.1.2 L’abuso del regime del margine 6.1.2.1 Strumenti adottati e da adottare 118 119 6.2 La lotta alle frodi all’IVA intracomunitaria svolta dalla Guardia di finanza 122 6.2.1 Principali sistemi di frode scoperti e relativi risultati conseguiti 123 6.3 La lotta alle frodi all’IVA intracomunitaria nell’esperienza 124 europea: “Il Seminario Fiscalis” INDICE DELLE TABELLE N. 1 N. 2 Richieste di mutua assistenza amministrativa pervenute/inoltrate ai sensi della Direttiva 77/799 e successive modifiche ed ai sen si d el l 'a rt . 1 2 d el R eg . C E E 21 8/ 9 2 - q u ad r i en n i o 2 000 –20 03 Richieste di informazioni inviate dall’Italia e risposte ricevute 46 52 N. 3 Richieste di informazioni in sospeso emesse dall’Italia 53 N. 4 Distribuzione % degli scambi di informazioni in ambito comunitario – Richieste inviate ed in sospeso e risposte pervenute Richieste di informazioni ricevute dall’Italia e risposte emesse 54 55 N. 5 3 N. 6 Richieste di informazioni in sospeso ricevute dall’Italia N. 7 Distribuzione % degli scambi di informazioni in ambito comunitario – Richieste ricevute e risposte fornite Segnalazioni spontanee inviate e ricevute - Art. 4 della direttiva 77/799/CEE (Linee 6 e 7) Importazioni – Acquisti effettuati dall’Italia dagli altri Paesi U.E. dal 1991 al 2003 Importazioni – Acquisti effettuati dall’Italia dagli altri Paesi U.E. dal 1991 al 2003 - Distribuzione percentuale Importazioni – Acquisti effettuati dall’Italia dagli altri Paesi U.E. dal 1991 al 2003 - Variazione percentuale Esportazioni – Cessioni effettuate dall’Italia verso gli altri Paesi U.E. dal 1991 al 2003 Esportazioni – Cessioni effettuate dall’Italia verso gli altri Paesi U.E. dal 1991 al 2003 - Distribuzione percentuale Esportazioni – Cessioni effettuate dall’Italia verso gli altri Paesi U.E. dal 1991 al 2003 - Distribuzione percentuale Raffronto tra la distribuzione % degli acquisti intracomunitari e le richieste di informazioni inviate dall’Italia – 1994 - 2003 Raffronto tra la distribuzione % delle cessioni intracomunitarie e le richieste di informazioni ricevute dall’Italia – 1994 - 2003 I controlli IVA su operatori intracomunitari effettuati dall’Agenzia delle Entrate dal 1999 al 2003 I controlli IVA su operatori intracomunitari effettuati dall’Agenzia delle Entrate dal 1999 al 2003. Variazione percentuale rispetto all’anno precedente Distribuzione % dei controlli IVA su operatori intracomunitari effettuati dall’Agenzia delle Entrate dal 1999 al 2003 Percentuale di riscossione a seguito dei controlli IVA su operatori intracomunitari effettuati dall’Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2002 I risultati dei controlli IVA su operatori intracomunitari effettuati dall’Agenzia delle Entrate dal 1999 al 2003 Indicatori relativi alla capacità operativa impiegata nei controlli IVA su operatori intracomunitari effettuati dall’Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2002 Percentuali di irregolarità dei controlli IVA su operatori intracomunitari effettuati dall’Agenzia delle Entrate dal 1999 al 2003 Ore uomo dedicate all'attività di verifica INTRA svolta dall’Agenzia delle dogane dal 2000 al 2003 Risultati complessivi dell'attività di verifica INTRA svolta dall’Agenzia delle dogane dal 2000 al 2003 Risultati dell'attività di verifica esterna INTRA svolta dall’Agenzia delle Dogane dal 1997 al 2003 Distribuzione % dell'attività di verifica esterna INTRA svolta dall’Agenzia delle Dogane 1997 - 2003 Risultati, in termini di positività dei controlli, dell'attività di verifica esterna INTRA svolta dall’Agenzia delle Dogane 1997 – 2003 Verifiche generali e parziali della Guardia di finanza: consuntivo anni 1998/2003 Controlli intracomunitari della Guardia di finanza: consuntivo anni 1998/2003 Riepilogo violazioni all’IVA intracomunitaria accertate dalla Guardia di finanza: consuntivo anni 1998/2003 Controlli intracomunitari distinti per Comandi Regionali – Anno 2003 N. 8 N. 9 N. 10 N. 11 N. 12 N. 13 N. 14 N. 15 N. 16 N. 17 N. 18 N. 19 N. 20 N. 21 N. 22 N. 23 N. 24 N. 25 N. 26 N. 27 N. 28 N. 29 N. 30 N. 31 N. 32 56 57 58 66 66 67 68 68 69 70 71 81 82 83 84 85 86 87 91 92 94 95 96 100 101 102 103 4 N. 33 Risorse impiegate nei controlli della Guardia di finanza: 1998/2003 N. 34 Controlli multilaterali eseguiti dalla Guardia di finanza nel quadro delle 106 iniziative previste dal programma "Fiscalis" Verifiche simultanee effettuate dalla Guardia di finanza tra il 1995 ed il 107 1999 Risultati conseguiti sui principali sistemi di frode scoperti dalla Guardia di finanza 124 N. 35 N. 36 104 INDICE DEI GRAFICI N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 N. 6 N. 7 Richieste inviate dal CLO agli Stati membri dell’U.E. nel periodo 1994- 59 2003 Richieste ricevute dal CLO da parte degli Stati membri dell’U.E. nel periodo 1994-2003 60 Andamento delle richieste totali scambiate tra il CLO e gli Stati membri 61 dell’U.E. nel periodo 1994-2003 Variazione percentuale delle richieste totali scambiate tra il CLO e gli Stati membri dell’U.E. con riferimento a ciascun anno rispetto al 1994 (anno di inizio delle attività) 61 Riscossione della M.I.A. nei controlli intracomunitari 79 Distribuzione della modalità di riscossione 80 Riepilogo IVA sui controlli intracomunitari 104 INDICE DEGLI ALLEGATI N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 N. 6 N. 7 N. 8 N. 9 Memoria prodotta dal DPF – Ufficio Relazioni Internazionali – del 14/10/2004 Modello MUV – Modello Unificato delle Verifiche Memoria prodotta dall’Agenzia delle entrate – Direzione centrale accertamento – del 22/10/2004 Modello SCAF – Rapporto sulla frode carosello Memoria prodotta dall’Agenzia delle dogane – Pianificazione strategica – del 22/10/2004 Analisi del rischio nell’attribuzione della partita IVA – Nota tecnica Analisi del rischio nell’attribuzione della partita IVA – Check list Principali sistemi di frode scoperti dalla Guardia di finanza e relativi risultati conseguiti Schemi di sistemi di frode constatati nel corso dell’attività operativa dei reparti della Guardia di finanza 128 131 133 139 140 142 146 147 158 5 1. - Considerazioni preliminari, generali e di sintesi 1.1. - I problemi dell’imposizione sui consumi in un contesto prefederale Il protrarsi del regime provvisorio per l’IVA intracomunitaria, ben al di là della scadenza originariamente fissata del 1996, è indicativo delle difficoltà che obiettivamente esistono per il passaggio al regime definitivo e, più in generale, dei complessi problemi che si pongono per l’impianto e la gestione di un sistema di imposizione sui consumi in un contesto che, come quello europeo, non si può ancora definire federale, pur presentandone alcune caratteristiche che, peraltro, con il tempo tendono, sia pure lentamente, a rafforzarsi. L’attuale assetto istituzionale che ne risulta non è definibile secondo gli schemi consolidati, tant’è che, con un termine peraltro ambiguo, lo si denomina come “pre-federale”, nel convincimento che sia in corso un’evoluzione – irreversibile – verso uno sbocco, appunto, di tipo federale. Com’è noto, nei principali Paesi a consolidata struttura federale – Stati Uniti, Canada e India – si applicano forme di tassazione sui consumi diverse da quella vigente nell’Unione Europea. Nell’U.E. non c’è alcuna forma di imposizione federale sui consumi e l’imposta sul valore aggiunto è applicata a livello statale. Gli Stati Uniti non hanno una tassazione a livello federale ed applicano un’imposta sui consumi al dettaglio (retail sales tax – RST) a livello statale. L’India applica forme di RST a livello sia federale che statale. Il Canada applica forme diverse di IVA a livello federale e statale (dual VAT) o un’IVA federale con un’imposta monofase al dettaglio di spettanza statale. Come si vede, nei grandi paesi federali l’IVA o non c’è (Stati Uniti e India) o viene applicata su due livelli (federale e statale), per facilitare il contrasto alle frodi grazie alle possibilità di monitoraggio incrociato degli scambi commerciali che ne derivano (Canada). Questo necessariamente succinto richiamo alle differenze dell’imposizione europea sui consumi rispetto ai sistemi operanti nei Paesi a struttura federale non deve indurre a ritenere che la situazione dell’U.E. si caratterizzi per una maggiore semplicità. E’ sicuramente vero che i cinque diversi sistemi di imposizione utilizzati in Canada costituiscono una complicazione sul piano gestionale ed offrono non poche possibilità di arbitraggio fiscale, aprendo così ampi spazi alle pratiche evasive. Va tuttavia tenuto presente che in Europa, con l’abolizione delle frontiere fiscali e con l’introduzione del regime provvisorio dell’IVA intracomunitaria, si sono venuti, in realtà, a configurare tre differenti regimi di imposizione, in relazione ai tre diversi tipi di transazioni che hanno luogo (interna al paese, comunitaria, extracomunitaria), con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di costi di adempimento per gli operatori e per le imprese, di complessità dei controlli per le amministrazioni finanziarie, di segmentazione del mercato (con i correlati effetti distorsivi del commercio) e di vulnerabilità all’evasione ed alle frodi - tanto maggiore quanto più ampio resta il divario tra le aliquote applicate nei diversi Paesi. In quest’ottica si potrebbe argomentare che la strada da percorrere sia proprio quella dell’armonizzazione – fino all’auspicabile unificazione - delle aliquote e dell’omogeneizzazione delle tipologie di beni alle quali le diverse aliquote si applicano. Si tratta, però, di un obiettivo, da un lato, politicamente poco realistico, in ragione sia degli ampi differenziali tuttora esistenti1, sia della forte opposizione da parte di alcuni Paesi (in particolare, Regno Unito e Danimarca), e, dall’altra, non compatibile con la prospettiva di un’Europa federale, che, in quanto tale, non può 1 Un esame delle aliquote vigenti nei paesi storici U.E. è svolto nel successivo paragrafo 2.2. 6 non riconoscere agli Stati nazionali sufficienti margini di autonomia proprio e soprattutto nelle scelte di tassazione dei consumi. In realtà, il dato di fondo – evidenziato dallo stesso padre fondatore dell’IVA, Maurice Lauré – va individuato nella circostanza che “l’IVA è un’imposta la cui riscossione non può essere assicurata se non alla condizione di esercitare, tanto all’importazione che all’esportazione, uno stretto controllo alle frontiere”2. Il fatto è, però, che con la realizzazione del mercato interno si è rinunciato – come era, peraltro imprescindibile – proprio alla presenza di qualsiasi forma di barriera – fisica o virtuale – agli scambi. In tale luce, la conseguenza che se ne dovrebbe trarre è che l’IVA potrebbe essere efficientemente gestita solo come imposta federale. Non è questa la sede in cui può essere affrontato un tema così complesso e delicato qual è quello della scelta del modello ottimale di tassazione sui consumi nell’U.E..3 L’obiettivo della Corte è quello più limitato e più appropriato di verificare l’adeguatezza degli strumenti predisposti ed applicati per assicurare l’adempimento dell’obbligazione tributaria in riferimento ai rischi connessi al regime provvisorio attualmente vigente ed alla prospettiva dell’adozione del previsto sistema definitivo. In tale ottica, può risultare tuttavia utile avere presenti le diversità e le implicazioni dell’ipotizzato regime definitivo rispetto a quello provvisorio. Quest’ultimo, attualmente in vigore, si basa, com’è noto, sul principio di destinazione, in base al quale le merci cedute lasciano il Paese del produttore libere da imposte e sono riammesse nel circuito IVA mediante l’applicazione dell’aliquota del Paese dell’acquirente, nel quale si verifica il consumo finale della merce. Con il principio di origine, invece, le merci devono essere tassate con l’aliquota vigente nel Paese di produzione (cedente) e l’esportazione (cessione) deve avvenire senza nessuna esenzione o rimborso dell’imposta e le merci devono entrare nel paese importatore (acquirente) senza essere tassate.4 Nella letteratura e nella manualistica delle organizzazioni internazionali (W.T.O., I.M.F.) vengono concordemente indicati tre criteri per distinguere i sistemi di tassazione basati sul principio di destinazione da quelli basati sul principio dell’origine ed attengono all’individuazione del Paese – importatore o esportatore – la cui aliquota finale viene applicata agli scambi, che percepisce definitivamente il gettito ed è il luogo in cui si applica l’imposta. Con il principio di destinazione puro – che è quello attualmente applicato nell’U.E. – i tre criteri predetti sono quelli del paese importatore (acquirente, secondo la terminologia U.E.). Con il principio di origine, anch’esso puro, i tre criteri sono, invece, quelli del paese esportatore (cedente). Ed è in tale luce che va vista la presentazione, nel luglio del 1996, da parte della Commissione U.E., del programma per un sistema comune IVA nell’Unione Europea, ispirato proprio all’applicazione del principio di origine nella tassazione degli scambi intracomunitari.5 Il sistema proposto dalla Commissione, pur ispirandosi, come si è detto, al principio di tassazione all’origine, si differenzia tuttavia dal modello prima definito come “puro”, per la circostanza di prevedere l’applicazione del criterio del Paese esportatore (cedente) solo per due dei tre criteri indicati, e cioè per l’aliquota applicata sugli scambi e per il luogo di applicazione dell’imposta. Per quanto riguarda, invece, il Paese che incassa definitivamente il gettito, il criterio proposto 2 Maurice Lauré, Science Fiscale, Paris, 1993, Presses Universitaires de France, p. 233. Una riflessione chiara ed approfondita su questo tema, alla quale si rinvia, è stata di recente svolta da Mauro Maré in Una nuova forma di tassazione dei consumi nell’Unione Europea, Monitor, n. 3-2002 e La tassazione dei consumi: strumento di costruzione federale o semplice prelievo nazionale?, Società Italiana degli Economisti, XLIII Riunione Annuale, Ferrara, 25-26 ottobre 2002. All’analisi di Maré si è in larga parte fatto riferimento ai fini della stesura del presente paragrafo 1.1.. 4 Mauro Maré, Una nuova forma di tassazione dei consumi nell’Unione Europea, Monitor, n. 3-2002, p. 156. 5 Commissione delle Comunità Europee (COM(96)328 finale). 3 7 non è – come dovrebbe essere - quello del Paese esportatore (cedente), ma quello del Paese importatore (acquirente). La variante introdotta è finalizzata a lasciare all’IVA la natura di imposta sui consumi finali, che, diversamente, verrebbe di fatto a perdere, rendendola inaccettabile agli Stati. Ciò comporta l’esigenza di far ricorso a meccanismi che consentano di assicurare la restituzione al Paese importatore/acquirente del gettito IVA riscosso sulle esportazioni (cessioni) dal Paese esportatore/cedente (clearing mechanism). Ci troviamo, quindi, di fronte a un modello di tassazione non puro, ma ibrido, del quale non esistono esempi concreti di applicazione in altre realtà federali. Al di là, tuttavia, della purezza o meno del modello, i problemi che si pongono in ordine alla definizione ed all’applicazione di un clearing mechanism equo, e quindi accettabile, sono molti e difficilmente superabili. In questa sede ci si può tuttavia limitare ad evidenziare i principali difetti associati ai due metodi alternativamente suggeriti per stimare la ripartizione dei consumi fra gli Stati membri. Il metodo macroeconomico, basato sulle stime degli uffici statistici nazionali, appare semplice, ma offre una stima teorica dei consumi nazionali al lordo dell’evasione, rischiando di provocare contenziosi e dispute senza fine sulla veridicità ed affidabilità delle rilevazioni; il metodo microeconomico, basato sull’individuazione delle operazioni di esportazione/cessione e importazione/acquisto attraverso le dichiarazioni dei contribuenti IVA, e che potrebbe far emergere le differenze nelle evasioni nazionali, appare eccessivamente complesso sul piano gestionale e richiede comunque di essere concretamente verificato sul piano della reale fattibilità. Si ripropone, così, l’interrogativo, già prima formulato, sulla sostenibilità di un’imposta plurifase a livello statale in un contesto pre-federale e sulla semplicità e coerenza, invece, della scelta fra un’imposta monofase sulle vendite al dettaglio (RST) gestita a livello di Stati nazionali ovvero un’IVA gestita a livello federale. Allo stato attuale, appare comunque chiaro che non esistono i presupposti per attendersi un rapido passaggio all’ipotizzato regime definitivo dell’IVA intracomunitaria. Né, sulla base dei ragionamenti svolti, una tale soluzione appare non solo preferibile a quella attuale, ma per certi aspetti neppure fattibile. Nell’auspicio e nell’attesa che possano maturare soluzioni più innovative e più compatibili con la prospettiva federale, appare pertanto quanto mai essenziale verificare l’efficacia degli strumenti oggi predisposti ed applicati per contrastare il fenomeno delle frodi all’IVA intracomunitaria in vigenza del regime provvisorio, con il quale è molto probabile che si debba a lungo convivere e fare i conti. 1.2.- Genesi, obiettivi e modalità di svolgimento dell’indagine Come precisato nella deliberazione n.1/2003/G della Sezione, la genesi dell’indagine oggetto del presente referto è, appunto, da ricondursi alla generalizzata e forte preoccupazione diffusa a livello europeo per il futuro dell’IVA, a causa della minaccia rappresentata dal moltiplicarsi delle frodi, rese possibili dalle smagliature offerte dal regime transitorio dell’IVA comunitaria e dalla debolezza del sistema di contrasto di cui attualmente si dispone, ed in particolare per l’insufficienza e la lentezza nello scambio di informazioni e, ancor più, nella reciproca collaborazione. Le preoccupazioni per il futuro dell’IVA, condivise da tutte le Istituzioni Superiori di Controllo (ISC) dei maggiori Paesi europei, sono peraltro rafforzate, ed in qualche modo drammatizzate, dall’avvenuta adesione all’U.E. da parte di dieci nuovi Stati membri, e in prospettiva non lontana di altri tre. Di qui la necessità di verificare se - per evitare il moltiplicarsi delle frodi - potrebbero bastare 8 specifici e fattibili interventi finalizzati a migliorare il funzionamento del sistema attualmente in essere o se, invece, risulti effettivamente necessario superare l’attuale regime provvisorio dell’IVA. L’obiettivo dichiarato dell’indagine era pertanto duplice: 1. verificare il funzionamento del regime transitorio dell’IVA comunitaria (tassazione a destinazione) per quanto riguarda la capacità di contrastare le irregolarità e le frodi; 2. valutare l’efficacia degli eventuali interventi correttivi introdotti o programmati in sede sia nazionale sia europea, anche al fine di poter formulare considerazioni in ordine all’essenzialità ed all’urgenza di passare al regime definitivo (tassazione all’origine). L’analisi delle disfunzioni riscontrate nell’esperienza del nostro Paese è stata svolta sulla base dei risultati dei controlli IVA relativi agli operatori intracomunitari, controlli che, com’è noto, vengono programmati ed eseguiti separatamente dall’Agenzia delle entrate, dall’Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza. L’entità non trascurabile delle risorse impiegate e la diversità dei risultati conseguiti hanno fatto ritenere opportuna una verifica delle modalità di programmazione, di coordinamento e di raccordo dell’attività di controllo svolta dai tre centri di responsabilità in materia di IVA intracomunitaria. Un’analisi ed un’illustrazione puntuale concerne le indicazioni che emergono dalle esperienze di verifica condotte dalla Guardia di finanza, con riguardo alle più rilevanti tipologie di frodi con valenza anche comunitaria riscontrate negli ultimi anni. Ai fenomeni di evasione in materia di applicazione dell’IVA intracomunitaria la Corte dei conti ha prestato attenzione anche attraverso i suoi organi requirenti. Nell’ottobre del 2002, infatti, il Presidente di questa Sezione veniva informato dal Procuratore Generale, per le eventuali indagini di competenza, di un’attività d’indagine avviata dalla Procura di Bolzano dalla quale sembrava emergere un’ipotesi di evasione pressoché generalizzata dell’IVA intracomunitaria per indebita applicazione del regime dell’IVA sul margine sull’acquisto di autoveicoli da altri paesi U. E.. Nella nota di trasmissione si riferiva che la stessa Agenzia delle dogane aveva stimato un’evasione conseguente all’abuso del regime dell’IVA al margine per oltre 780 milioni di euro nel biennio 2000-2001. La documentazione inviata dal Procuratore Generale veniva trasmessa al magistrato istruttore dell’indagine sulla quale si riferisce. Gli elementi acquisiti nel corso dell’indagine, e sui quali si riferisce più avanti, hanno confermato la rilevanza dello specifico fenomeno, le cui dimensioni hanno raggiunto un’estensione ed una diffusione tali da convincere il Governo a proporre con la legge finanziaria per il 2005 mirate misure di contrasto alle quali sono associate previsioni di maggior gettito annuo per 190 milioni di euro. Ulteriori elementi di particolare interesse emergono anche dall’analisi dell’attività di collaborazione della nostra Amministrazione finanziaria con le Amministrazioni fiscali di altri Stati per la lotta alle frodi dell’IVA, sia per quanto riguarda lo scambio di informazioni, sia per quanto concerne forme di collaborazione più specifica, anche se, per quest’ultima, si tratta di un’attività ancora limitata e le cui ridotte dimensioni costituiscono esse stesse una riprova delle difficoltà di funzionamento del regime transitorio, che postulerebbe, invece, forme ben più estese di cooperazione fra Stati. Relativamente al primo aspetto, gli elementi informativi analizzati sono quelli forniti dal Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio centrale per le relazioni internazionali, anche in quanto incaricato, fra l’altro, della gestione del CLO (Central Liason Office), il quale, come si vedrà meglio in seguito, ha ora trasferito ad appositi uffici di collegamento istituiti presso gli organi operativi (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e Guardia di finanza) la responsabilità dello scambio diretto di informazioni a richiesta con le amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri. 9 In ordine al secondo aspetto, l’indagine prende in considerazione i risultati e le indicazioni che emergono dall’attuazione dei programmi di cooperazione multilaterale e di quelli di collaborazione sperimentale bilaterale in corso tra l’Amministrazione finanziaria italiana e le Amministrazioni di altri Stati comunitari, in analogia con le esperienze di controlli congiunti posti in essere da parte di altri Stati (in particolare Germania e Svezia). A tale ultimo proposito, si dà conto dell’attivazione, da parte della Guardia di finanza, di un canale preferenziale di collaborazione con alcuni Paesi europei, ed in particolare con la Francia (programmi di cooperazione sperimentali affidati ai Comandi del Corpo delle sedi di Torino e di Genova), e con i Paesi Bassi (mediante la predisposizione di appositi modelli standard di comunicazione dei dati ritenuti interessanti per il contrasto alle frodi, al fine di semplificare e snellire le procedure di collaborazione e di rendere più efficaci gli strumenti di repressione delle attività illecite). Altri elementi informativi forniti dalla Guardia di finanza attengono all’attività svolta dal Nucleo Speciale Investigativo ed in particolare dal Gruppo Investigazioni Speciali, per quanto riguarda: - lo svolgimento di verifiche simultanee attivate su richiesta dei collaterali Organismi esteri; - la conduzione di controlli multilaterali in materia di IVA comunitaria, nel quadro delle iniziative previste dal Programma d’azione comunitario “Fiscalis”, adottato con decisione n. 888/98 del Consiglio e del Parlamento Europeo. Analoghe informazioni vengono esaminate con riguardo alle iniziative attivate dalle Agenzie fiscali per ciò che attiene allo stato ed ai risultati dello scambio di informazioni e ad altre forme di collaborazione con le Amministrazioni fiscali di altri Stati per la lotta alle frodi dell’IVA. 1.3.- Definizione del problema delle frodi all’IVA intracomunitaria Allo stato, nessuno dei centri di responsabilità interessati (Dipartimento per le politiche fiscali, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e Guardia di finanza) ha effettuato stime sulle dimensioni dell’evasione all’IVA comunitaria, né ha, a tal fine, elaborato una specifica metodologia di calcolo. Esistono naturalmente i dati sui risultati di servizio delle verifiche della Guardia di finanza sui casi di frodi all’IVA intracomunitaria di cui si darà puntualmente conto. Così come un dato certo è che, per il caso delle frodi nel campo degli autoveicoli usati, l’evasione dell’IVA corrisponde ad un quinto del valore degli acquisti di autoveicoli usati fraudolentemente (o comunque erroneamente) contabilizzati con il regime del margine. Le tipologie di frode maggiormente riscontrate attengono all’attività di commercio più che a quella di prestazione di servizi ed a merci che si caratterizzano per un prezzo elevato rispetto al peso e/o all’ingombro, per l’alta richiesta sul mercato, per la velocità di commercializzazione e per l’alta deperibilità o obsolescenza tecnica. I settori di maggiore rilevanza sono quello del commercio di prodotti informatici (sia software che hardware) e quello del commercio di autoveicoli usati. Solo in Italia è stata, altresì, riscontrata la frode relativa ai bovini ed agli oli ad uso alimentare (attraverso fittizie operazioni di cessione, sono state variate la provenienza e/o la qualità degli alimenti). Comunque il fenomeno potrebbe riguardare qualsiasi tipologia di attività commerciale, in quanto, generalmente, la ratio della truffa intracomunitaria non 10 inerisce alla tipologia della merce commercializzata, ma alla possibilità di evadere le imposte, sia dirette che indirette. Ai fini della consumazione delle frodi, si possono evidenziare due tipologie di espedienti, oltre a quella relativa all’emissione di fatture “oggettivamente” fittizie, vale a dire operazioni di compravendita mai realizzate, neppure in parte, per giustificare finanziamenti pubblici o comunitari. 1. La prima riguarda la fattispecie “frodi carosello”, nelle quali la merce potrebbe avere come primo cedente un soggetto italiano o uno comunitario. Tale merce viene fatta circolare “cartolarmente” tra più soggetti comunitari, che iniziano e concludono l’attività in tempi brevi ed hanno amministratori compiacenti e non solvibili. Nei vari passaggi la merce aumenta di valore e viene rivenduta (fittiziamente) all’operatore italiano ad un prezzo più alto di quello di mercato. In tal modo tale soggetto d’imposta gonfia i suoi costi e dichiara un minor reddito d’impresa (e/o copre tutti i costi dell’attività con finanziamenti pubblici o comunitari che generalmente vengono erogati per una quota parte dei costi dichiarati). I falsi operatori comunitari non dichiarano nulla, scomparendo subito dopo l’effettuazione delle operazioni fraudolente, e vengono compensati, laddove non sono riconducibili al primo cedente o all’ultimo acquirente, con una parte del maggior prezzo applicato ai beni.6 2. La seconda è relativa alla cessione intracomunitaria di autoveicoli usati cui si è già fatto riferimento a proposito delle indagini avviate dalla Procura della Corte dei conti di Bolzano. I beni vengono ceduti da soggetti comunitari ad acquirenti italiani che registrano tali operazioni secondo lo speciale regime del margine previsto dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (approvato in conformità alla VII Direttiva CEE del 14 febbraio 1994, n. 94/5/CEE). Per l’applicazione di tale regime speciale agli autoveicoli è indispensabile che gli stessi siano “usati” e che quindi abbiano percorso più di 6000 Km e siano stati ceduti (dall’operatore intracomunitario) trascorsi sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti (articolo 38, comma 4, del citato D.L. n. 41/95). È, inoltre, necessario che il cedente comunitario sia: - un privato consumatore; - un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto alla detrazione; - un operatore economico in regime di franchigia; - un operatore economico che ha applicato, a sua volta, il regime del margine. La frode consiste nel fatto che gli autoveicoli oggetto di cessione intracomunitaria sono “usati” ma, non sussistendo almeno uno dei requisiti sopra descritti, rientrano nella normale procedura intracomunitaria prevista dal citato D.L. n. 331/93. Gli stessi però, venendo contabilizzati con il regime del margine, offrono al soggetto italiano l’opportunità di evadere l’IVA e di porre in essere un comportamento che altera il normale funzionamento del mercato. L’evasione è favorita dalla vigente disciplina delle operazioni intracomunitarie che non prevede ad oggi l’obbligatorietà in fattura dell’indicazione “cessione con lo speciale regime del margine”. Anche l’eliminazione dell’obbligo di emettere la bolla di accompagnamento, in un regime che non prevede il 6 L’IVA, secondo quanto disposto in via transitoria dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, non rileva sino alla effettiva cessione interna dei beni (vendita da parte del soggetto italiano in Italia). 11 versamento dell’imposta nel Paese di provenienza del bene, ha reso più difficoltosi i controlli e quasi obbligatoria la procedura di cooperazione amministrativa. A ciò si aggiunge la difficoltà di operare a livello comunitario controlli incrociati in tempo reale o con l’immediatezza degli interventi effettuati in ambito nazionale. Nell’attività fraudolenta sono coinvolti sia operatori nazionali che comunitari. Per quanto riguarda la natura giuridica dei soggetti italiani, si tratta, in genere, di società (Srl, Sas). L’attività esercitata è, come si è detto, per lo più quella del commercio al dettaglio. Tali soggetti conquistano velocemente un notevole spazio di mercato, grazie ai prezzi concorrenziali che possono offrire. I soggetti fittizi che si interpongono sono o persone fisiche o società prive di strutture aziendali (automezzi, magazzini, locali) e finanziarie. La loro attività è in genere di durata limitata alle operazioni fraudolente realizzate; hanno solo di recente acquisito la partita IVA; si caratterizzano per operazioni intracomunitarie di elevato importo; non presentano le dichiarazioni fiscali, né effettuano i versamenti di imposta. Nel caso di frodi relative ad autoveicoli usati, è anche possibile che non vi sia un accordo criminoso tra cedente ed acquirente. In altri termini, è possibile che l’operatore comunitario (cedente) rappresenti falsamente che la cessione è soggetta al margine al fine di aumentare la clientela, o che l’operatore italiano (acquirente) contabilizzi scorrettamente gli acquisti facendo leva sulla possibile mancata indicazione del regime in fattura (indicazione, come si è detto, non obbligatoria in tutti i Paesi dell’Unione). È evidente che, sia per ragioni di carattere commerciale (tali fenomeni creano distorsioni nel mercato) che di carattere finanziario (vi è un minor gettito fiscale con conseguente ripercussione a livello locale e comunitario), il fenomeno delle frodi rappresenta una distorsione che si autoalimenta. La necessità che tutti i Paesi membri dell’U.E. potenzino la loro attività di contrasto all’evasione in questo campo cresce, non solo, come si è detto, con l’aumento del numero degli Stati membri, ma anche con lo svilupparsi delle relazioni commerciali tra tali paesi, in quanto diventa più difficile individuare le frodi. Di qui l’esigenza di adottare strategie di contrasto alle frodi intracomunitarie in un’ottica di prevenzione, individuando i soggetti da sottoporre a controllo utilizzando sia procedure informatiche di incrocio dei dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria, sia le informazioni reperite dalle strutture di intelligence, locali, centrali e comunitarie. Il contrasto alle frodi comunitarie non può avere successo in assenza di adeguate forme di collaborazione a livello bilaterale e multilaterale fra gli Stati membri. La normativa italiana in materia di controllo IVA prevede la possibilità di effettuare controlli congiunti e simultanei secondo le disposizioni dettate dagli articoli 65 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 55 del D.L. n. 331/93. In particolare l’articolo 65 si riferisce allo scambio di informazioni ed all’opportunità che possa essere autorizzata la presenza in Italia di funzionari di Amministrazioni finanziarie di altri Stati membri. L’articolo 55 prevede che, su richiesta di altri Stati membri, l’Amministrazione finanziaria italiana, a condizioni di reciprocità, disponga l’esecuzione di controlli, anche unitamente a funzionari degli Stati richiedenti. La struttura dei rapporti di cooperazione è comunque ancora troppo rigida, e ciò rende difficoltoso l’intervento operativo in tempo reale, necessario per una efficace ed efficiente azione di contrasto all’evasione. A ciò si aggiunge la non omogeneità delle procedure di controllo nei diversi paesi dell’Unione, che potrebbe non fornire le informazioni richieste, per evidenti difficoltà nel reperimento e nella individuazione delle fonti di prova. 12 Per ultimo, giova evidenziare che la documentazione acquisita tramite la cooperazione amministrativa si può presentare, in relazione alle singole legislazioni nazionali, non utilizzabile in sede penale, con conseguente riduzione dell’efficacia dell’attività di contrasto alle frodi intracomunitarie. Inadeguatezze, peraltro, emergono con riguardo alla stessa vigente VI Direttiva U.E. che ha stabilito il regime provvisorio, prevedendo il pagamento dell’imposta nel paese di destinazione, con conseguente irrilevanza ai fini IVA (non imponibilità) delle cessioni effettuate tra soggetti di diversi Stati membri. In tal modo, l’imposta non deve mai essere versata prima della cessione interna e le frodi diventano immediatamente rilevanti per il solo Paese nel quale viene effettuata tale cessione interna. Di conseguenza, è l’attività di intelligence del singolo Paese a doversi attivare, con conseguente aumento dei costi e delle difficoltà nella realizzazione di un intervento il più possibile ad ampio raggio. E’ evidente che l’applicazione dell’imposta nel Paese di origine coinvolgerebbe immediatamente, nel caso di frode, tutti i Paesi interessati ed aumenterebbe la capacità di contrasto all’evasione e, di conseguenza, la forza deterrente. Ma anche un più celere e completo scambio di informazioni, unitamente ad un diverso e più rapido coordinamento tra gli organismi ispettivi dei vari Paesi, con la possibilità effettiva di realizzare immediati controlli congiunti, renderebbe più efficace l’azione di contrasto a tali tipi di frodi. Per quel che specificamente concerne le frodi perpetrate mediante l’errata applicazione del regime del margine al commercio di autoveicoli usati, va ribadito che non tutte le normative vigenti nei singoli Paesi prevedono l’obbligo in fattura di indicare che la cessione riguarda beni soggetti a tale particolare regime. In tal senso, la Direttiva n. 2001/115/CE, approvata dal Consiglio dell’Unione Europea del 20 dicembre 2001, ha modificato la VI Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, prevedendo l’obbligo dell’indicazione in fattura delle norme che consentono l’applicazione del regime del margine. Si tratta, tuttavia, sempre di una mera disposizione di principio, in quanto l’art. 5 ha, comunque, previsto che “gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal primo gennaio 2004”. Mancano, ad oggi, i riscontri per poter verificare che il termine fissato dalla Direttiva sia stato rispettato, colmando così il vuoto normativo cha ha a lungo agevolato tale tipo di frode. 1.4.- Analisi e valutazioni delle Istituzioni Superiori di Controllo dell’U.E. (EUROSAI) Il tema del contrasto alle frodi sull’IVA intracomunitaria è stato negli ultimi anni oggetto di particolare attenzione da parte sia della Corte dei conti europea (ECA), che nel 1998 vi ha dedicato una sua relazione speciale7, sia dalle Istituzioni Superiori di Controllo dei Paesi membri, che hanno istituito un apposito Gruppo di lavoro il quale si riunisce con cadenza biennale, a rotazione presso le sedi delle Istituzioni partecipanti.8 Dei risultati del lavoro di questo Gruppo si dà di seguito conto per ciò che rileva ai fini di quanto oggetto di analisi e di valutazione nel contesto della presente indagine. 7 N. 9/98 “Tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea in materia di IVA sugli scambi intracomunitari”. 8 Il Gruppo ha tenuto finora tre riunioni (Londra, Bruxelles e Bonn). Il prossimo incontro avrà luogo a Roma, presso la Corte dei conti italiana, il 18-19 ottobre 2004. 13 Un dato sul quale il consenso è unanime è quello delle rilevanti dimensioni delle frodi IVA perpetrate attraverso l’espediente dell’interposizione fittizia fra cedente e cessionario di una società di comodo (cartiera) ubicata in uno Stato membro diverso da quello di residenza del cedente. Nel caso della Germania la valutazione è di 11,76 miliardi di euro, nel caso del Regno Unito fra 2,25 e 3,45 miliardi di euro nel biennio 1999-2000, di 2,55-3,90 miliardi di euro nel biennio 2000-2001 e di 2,36-3,77 miliardi di euro nel biennio 2002-2003. I settori interessati sono praticamente gli stessi per tutti i Paesi dell’Unione e riguardano, come già detto, i beni di elevato valore rispetto al peso e di facile trasportabilità. Per la Finlandia sono state tuttavia evidenziate frodi anche nel settore dei servizi (in particolare via internet), che la nostra Amministrazione tende, invece, ad escludere, sostenendo che le frodi riguardano il settore del commercio, ma non quello della prestazione di servizi. Nessuna altra Istituzione, per converso, segnala l’esistenza di frodi nel settore del commercio di carni e di animali vivi, che sembra, invece, interessare molto il nostro Paese e che, peraltro, è stato oggetto di un’apposita indagine di controllo della Corte nel contesto del programma 2002 della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato9. Generalizzata e forte è la preoccupazione per la minaccia che le “frodi carosello” costituiscono per il futuro dell’IVA, in considerazione delle smagliature offerte dal regime transitorio dell’IVA comunitaria e della debolezza del sistema di contrasto di cui attualmente si dispone, ed in particolare per l’insufficienza e la lentezza nello scambio di informazioni e, ancor più, nella reciproca collaborazione. Gli stessi strumenti operativi creati a livello europeo risultano scarsamente incisivi, a cominciare dall’OLAF, che riceve informazioni dagli Stati, ma non aveva finora attivato alcun flusso di ritorno. L’ECA, da parte sua, sembra avere un approccio piuttosto timido, in quanto, in base alla considerazione che l’IVA non è una risorsa propria dell’Unione, ma sostanzialmente una contribuzione finanziaria degli Stati (dell’ordine di appena l’1% delle basi imponibili), ritiene che investigare in tema di IVA significherebbe invadere un campo – quello delle risorse nazionali - di competenza delle istituzioni nazionali. Sono tutti elementi che hanno indotto a concordare sulla constatazione - già fatta nel passato e sottolineata anche dalla Conferenza sulle frodi comunitarie organizzata nel maggio 2001 dalla Corte dei conti - che esiste un mercato comune delle frodi, ma non della legge: non c’è armonizzazione delle legislazioni; manca persino una definizione comune di frode; non c’è integrazione, né raccordo fra programmi e iniziative di contrasto. Le preoccupazioni per il futuro dell’IVA sono peraltro rafforzate, ed in qualche modo drammatizzate, dall’allargamento dell’U.E. ai paesi dell’Europa orientale e mediterranea (le cui Istituzioni Superiori di Controllo partecipano ora anch’esse attivamente alle attività del Gruppo di lavoro). Di qui la sottolineatura unanime della necessità che il sistema dell’IVA intracomunitaria venga assoggettato a manutenzione straordinaria, con incisivi e coordinati interventi di contrasto delle frodi IVA ed in particolare delle “frodi carosello”, prendendo atto dell’impossibilità, anche nel medio termine, del superamento dell’attuale regime provvisorio dell’IVA. Unanime è, infatti, il convincimento che le frodi siano enormemente facilitate dalla circolazione in esenzione di IVA consentita dal regime provvisorio, che doveva aver termine con il 1996, ma che continua ad essere applicato in regime di proroga per le resistenze opposte da alcuni Stati (ma non dall’Italia) a passare al regime definitivo (IVA assolta all’origine), ma anche per le difficoltà e le controindicazioni che il passaggio a tale sistema, come si è visto, oggettivamente comporta. Le smagliature connaturate alla natura stessa del regime provvisorio dell’IVA sono state in realtà aggravate dalla lentezza del sistema di informazioni fra i paesi 9 Delibera 12/2004/G “Rischi di evasione fiscale e di elusione dei controlli sanitari connessi alla commercializzazione delle carni. Verifica dei risultati dell’attività amministrativa di controllo svolta”. 14 membri che era stato introdotto con il regolamento 218/1992: quello dell’immediatezza delle informazioni è il vero problema da affrontare, posto che l’attività di un missing trader, la cui vita è mediamente molto breve (anche poche settimane) viene normalmente scoperta troppo tardi. Con riguardo agli interventi mirati a migliorare il funzionamento del sistema provvisorio, da suggerire alle Amministrazioni finanziarie degli Stati membri, l’accento viene posto soprattutto sulla necessità di accelerare gli scambi di informazioni e, più in generale, la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri (ed anche i controlli congiunti fra Istituzioni Superiori di Controllo), di prevenire le operazioni fraudolente, di sterilizzare gli effetti delle frodi, di estenderne l’area delle responsabilità finanziarie che ne conseguono. Non si tratta di proposte formulate in via generica ed astratta, ma di iniziative concrete, in parte già assunte o alle quali si sta lavorando in quasi tutti i vecchi Paesi membri UE, ma che richiedono quasi sempre un passaggio di tipo legislativo. Un primo ordine di interventi riguarda la necessità di assicurare l’immediatezza dello scambio di informazioni: considerato che le società di comodo hanno una vita molto breve, spesso inferiore all’anno, ritardare la trasmissione delle informazioni equivale a vanificare il controllo. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, in positivo è stato tuttavia evidenziato, da una parte, che in base alla VI Direttiva è già oggi possibile ottenere le informazioni sulle cessioni con periodicità mensile invece che trimestrale (e due Paesi, uno dei quali è la Spagna, si sono già avvalsi di questa facoltà), e, dall’altra, che la vera carenza si pone dal lato degli acquisti, per i quali mancano anche le informazioni con periodicità trimestrale disponibili per le cessioni e che sarebbero invece molto utili per verificare la regolarità delle richieste di rimborso. Un secondo ordine di misure, fortemente sostenuto soprattutto dagli Olandesi, ma anche dai Tedeschi e dagli Inglesi, attiene alle modalità di attribuzione della partita IVA, che non dovrebbe essere automatica, ma soggetta a preventivo accertamento sulla non pericolosità fiscale del soggetto richiedente e dovrebbe, poi, essere seguita, come avviene in Austria, da controlli sistematici sui nuovi operatori effettuati a tre mesi di distanza dall’attribuzione della partita IVA. Di fatto, l’innovazione che sta avendo la maggiore diffusione tra i Paesi dell’U.E. è proprio quella relativa all’introduzione di controlli preventivi all’atto della richiesta di apertura della partita IVA. Anche la nostra Amministrazione finanziaria, come si dirà meglio in seguito, si è mossa su questa strada, con l’adozione, per il momento in via sperimentale limitatamente ad alcuni uffici pilota, di un metodo, ispirato all’esperienza della Gran Bretagna, che porta alla stesura di un elenco di “soggetti rischiosi”, cui, in sede di domanda di attribuzione della partita IVA, sono immediatamente richiesti ulteriori elementi di valutazione, o per i quali vengono effettuati brevi controlli relativi all’appuramento dell’effettiva esistenza. L’attribuzione della partita IVA condizionandola alla sussistenza di requisiti di affidabilità e di elementi oggettivi richiede in ogni caso un’innovazione legislativa, così come specifici interventi normativi sono necessari per poter chiudere la partita IVA di un soggetto fittizio, una volta che la circostanza dell’interposizione fittizia sia stata constatata con certezza, o per recuperare un rimborso o un credito IVA compensato per quei soggetti che abbiano maturato quel credito in virtù di operazioni fatte con un missing trader. Una terza tipologia di interventi si riferisce alle misure di ordine legislativo da adottare per introdurre garanzie a carico di chi richiede il rimborso e per disconoscere il rimborso IVA quando sussista il sospetto di frode. Relativamente al primo aspetto, molto affidamento da parte dei rappresentanti delle SAI degli altri Paesi viene fatto sull’introduzione di forme di garanzie fidejussorie. Da noi, ad 15 eccezione degli automatismi connessi all’applicazione dell’istituto del plafond all’esportazione, l’istituto è sempre esistito, ma non ha impedito che le frodi sui rimborsi IVA assumessero dimensioni notevoli, venendo addirittura a costituire uno dei business – e non di secondaria importanza – della criminalità organizzata. Né a molto è servito l’allungamento del periodo di garanzia (decisa dall’art. 24, comma 22 della legge n. 449/97) – da due anni al periodo di tempo intercorrente tra la presentazione della garanzia e il termine di decadenza dell’accertamento (quattro anni). Tant’è che l’art. 9 del DL 269 del 30 settembre lo ha poi ridotto a un massimo di tre anni. E ciò, in quanto, come l’esperienza dimostra, in assenza di controlli la fidejussione costituisce solo un aggravio per gli operatori onesti. Ciò deve indurre a ritenere concreto il rischio della scarsa efficacia, e spesso della dannosità, di forme di garanzia fidejussoria come alternativa ai controlli. In altri termini, la copertura assicurativa diventa inutile se si lascia trascorrere tutto il tempo disponibile senza verificare l’effettivo diritto del richiedente ad ottenere il rimborso. Relativamente al secondo profilo (disconoscimento del rimborso in caso di sospetto di frode), la nostra legislazione è in materia abbastanza severa nei confronti sia del primo ed effettivo cedente (obbligato a versare comunque l’IVA), sia del destinatario finale (cui viene negato il rimborso), e ciò in ragione della contestazione dell’inesistenza dell’operazione per “simulazione soggettiva”. La frode non deve, però, essere sospettata, ma provata. In Olanda, tuttavia, l’Amministrazione ha deciso di seguire una linea di condotta, attualmente al vaglio dei giudici tributari, consistente nel negare il rimborso IVA nel caso in cui il richiedente non sia in grado di provare l’effettivo trasporto della merce. Un quarto ordine di interventi considerato riguarda la solidarietà passiva per il pagamento dell’IVA da estendersi anche ai soggetti diversi dall’introvabile società di comodo, ma coinvolti nella catena della frode. Come prima osservato, nel caso dell’Italia questa possibilità sussiste già per legge, ma il presupposto per la sua applicazione è che la frode sia documentata e non solo sospettata. L’istituto della responsabilità solidale, operativo in Gran Bretagna e Germania, non sembra abbia finora trovato significativa applicazione negli altri Paesi dell’Unione: in Germania la responsabilità solidale può essere fatta valere solo dimostrando che il soggetto chiamato a rispondere era a conoscenza della frode, con la conseguenza che finora non si è verificato nessun caso in cui l’istituto ha effettivamente funzionato. Alla luce dei lavori del Gruppo, problematico appare il ricorso all’incrocio di dati fiscali con dati extra fiscali: gli Inglesi lo escludono del tutto, perché costituirebbe una violazione della privacy e dei diritti dell’uomo; per gli Olandesi è possibile solo in caso di indagini di natura penale. Incidentalmente, è forse il caso di rilevare come appaia evidente che il sistema italiano si segnali per un punto di forza che sembra essere solo nostro: quello della possibilità dei riscontri, e comunque della possibilità di ricavare indicatori di rischio, fondato sugli incroci di dati tributari/dati contributivi/dati extra fiscali, e ciò grazie all’adozione, sin dagli anni ’70, di un unico codice identificativo per ciascun contribuente (codice fiscale o partita IVA), valido ai fini sia fiscali sia per tutti gli altri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. A questo si aggiunge il vantaggio di un’Anagrafe tributaria ormai con una lunga tradizione ed una altrettanto lunga esperienza. Tuttavia va anche rilevato che ci sono paesi in cui ai contribuenti viene richiesto di comunicare gli estremi dei loro conti correnti ed altri nei quali le modalità di accesso alla conoscenza dei movimenti finanziari sono molto più semplici e rapide di quanto si verifichi in Italia (nel Regno Unito bastano 15 giorni). Un uleriore ordine di indicazioni sul quale vale la pena riferire in questo contesto attiene alle modalità di accesso presso i soggetti da controllare. A tal proposito un elemento di interesse da segnalare si riferisce all’annuncio che 16 l’Amministrazione finanziaria tedesca ha modificato la vecchia regolamentazione degli accessi degli ispettori del fisco presso i contribuenti eliminando l’obbligo del preavviso. L’accesso a sorpresa – è stato riferito – “funziona a meraviglia”. L’interesse di questa segnalazione sta nel fatto che da noi una buona parte della “dottrina” va da tempo sostenendo che ci dovremmo allineare al “modello europeo” basato sul preavviso dei controlli. Un’innovazione in tale ottica in Italia è stata, anzi, normativamente introdotta, ma solo per le verifiche contabili periodiche alle grande imprese, che però sono sganciate dal riferimento a qualsiasi elemento di previa analisi del rischio o di acquisizione di elementi di sospetta evasione. Un ultimo, ma forse preliminare, ordine di indicazioni riguarda, infine, l’accento che va posto sull’importanza del monitoraggio degli andamenti di gettito rapportati all’evoluzione degli scambi e del PIL e della sistematica quantificazione delle perdite di gettito determinate dal fenomeno delle frodi come presupposto per la valutazione e l’affinamento delle politiche di contrasto alle frodi. Per riepilogare e dare un quadro completo dei contenuti della strategia di contrasto alle frodi carosello finora emersi dai lavori del Gruppo, si tratta di una serie di raccomandazioni che comprendono: - il monitoraggio e l’analisi dell’evoluzione del gettito dell’IVA sugli scambi interni e sulle importazioni rispetto alla crescita del PIL; - l’adozione e l’applicazione delle migliori pratiche per quanto attiene al metodo di stima delle perdite di gettito come conseguenza delle frodi, al fine di avere una conoscenza corretta ed aggiornata delle dimensioni del fenomeno e delle cause che lo determinano in modo da per poter valutare l’adeguatezza delle misure di contrasto adottate; - la particolare attenzione da prestare ai rischi di frode connessi ai fortissimi legami commerciali intrattenuti con paesi terzi da parte di alcuni Stati membri; - la formazione multilinguistica dei funzionari e la messa a punto di appositi glossari dei termini tecnici; - il miglioramento della qualità e dell’affidabilità delle statistiche sullo scambio di informazioni a richiesta fra gli Stati membri; - i controlli da esercitarsi all’atto della richiesta di apertura di una nuova partita IVA e la possibilità di condizionarla all’esito favorevole dei controlli stessi; - la possibilità di chiudere la partita IVA di un soggetto fittizio, una volta che l’interposizione fittizia sia stata constatata con certezza; - l’effettuazione di incroci automatizzati con i dati di banche dati extra fiscali, eliminando gli ostacoli giuridici che si frappongono all’utilizzo di questi ultimi da parte dell’Amministrazione finanziaria; - una maggiore attenzione alle possibilità di frode connesse all’estensione delle procedure semplificate in dogana; - l’effettuazione di controlli che sfruttino anche il fattore sorpresa; - l’integrazione delle indagini fiscali con quelle penali; - l’obbligo della fideiussione; - la responsabilità solidale del cessionario; - la possibilità di recuperare un rimborso o un credito IVA compensato per quei soggetti che abbiano maturato quel credito in virtù di operazioni poste in essere con l’interposizione di uno o più missing trader. Prima di chiudere il paragrafo sulle conclusioni finora raggiunte dal Gruppo di lavoro EUROSAi sull’IVA intracomunitaria, va dato conto della particolare attenzione che il Gruppo stesso ha riservato all’esame del ruolo dell’OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode), che sta cercando, da una parte, di acquisire un’effettiva posizione di indipendenza, di cui non godeva l’UCLAF del quale lo stesso OLAF è erede, e, dall’altra, di guadagnarsi un ruolo di interlocutore, non solo della 17 Commissione e delle altre istituzioni comunitarie, ma anche degli Stati membri, per i quali viene sottolineata l’importanza cruciale della collaborazione bi e multilaterale (stimolata e intermediata dall’OLAF) ai fini della lotta alle frodi transfrontaliere (frodi carosello). A tal proposito l’Ufficio sembra fare molto affidamento sul sostegno che potrebbe ricevere dalle Corti dei conti degli Stati membri. L’OLAF è consapevole di giocare, allo stato, un mero ruolo di intermediario (peraltro occasionale) per facilitare la collaborazione fra Stati membri (come è avvenuto nel caso della collaborazione instauratasi tra Italia e Belgio per combattere le frodi legate alla cessione intracomunitaria di autoveicoli usati utilizzando le scappatoie offerte dal c.d. “regime del margine”). L’Ufficio antifrode ha definito una precisa strategia di promozione del proprio ruolo che si basa, fra l’altro, sulla necessità di creare una specifica base legale per l’attività dell’OLAF e di istituire la figura del Procuratore (finanziario) europeo, ma anche sul riconoscimento della centralità del dato di fatto che, a causa dei ritardi nei flussi informativi, nelle azioni di contrasto delle frodi oggi si arriva quasi sempre troppo tardi. Allo stato appare evidente la notevole distanza che separa obiettivi ed ambizioni dell’Ufficio, da una parte, e capacità effettivamente dispiegata e spazio che gli Stati membri e le stesse istituzioni europee sembrano effettivamente disposti a riconoscergli, dall’altra. Infatti: - l’attività svolta non è sistematica, ma frammentaria, - il flusso di informazioni OLAF/Stati membri è del tutto occasionale, - l’analisi del rischio deve essere ancora sviluppata, - le possibili ricadute positive dell’azione dell’OLAF per gli Stati membri sono ancora a livello di ipotesi, più che di risultati (ad esempio, allestimento di liste di “società cartiere” già coinvolte in pratiche fraudolente, creazione di un più ampio ed articolato data base da mettere a disposizione degli Stati membri). Appare evidente che l’OLAF tende ad acquisire, insieme con un ruolo effettivamente significativo, uno status di autorità amministrativa indipendente. A tal fine, come già accennato, ha scelto di seguire la strategia di svolgere una funzione di servizio nell’interesse degli Stati membri, più che di perseguire la pretesa di fare tutto in proprio, in concorrenza, o, peggio ancora, in contrasto, con le Amministrazioni nazionali. E’ una strategia che, oltre ad essere intelligente, è in qualche modo obbligata, posto la già ricordata carenza di una solida base legale per l’attività dell’Ufficio. Si tratta, però, di una strategia che, per essere efficace e per non finire con il posporre in un futuro troppo lontano i risultati positivi attesi, richiede un approccio più deciso, ed in particolare una maggiore trasparenza, a cominciare dalla sistematica messa a disposizione dei propri rapporti alle Corti dei conti degli Stati membri ed alla stessa ECA – che ha finora ricevuto tali rapporti solo quando è stata essa stessa all’origine dell’inchiesta o il Board dell’OLAF valutava che fossero emersi particolari profili di cattiva gestione. A seguito di queste osservazioni formulate dal Gruppo di lavoro, l’OLAF si è ora detto pronto non solo a ricevere, ma anche a dare, informazioni. In particolare, starebbe esaminando la possibilità sia di trasmettere i suoi rapporti alle SAI, sia di fornire alle stesse SAI ed ai Paesi membri qualche forma di assistenza tecnica nell’area del controllo sulla gestione dei sistemi impositivi. Viene, a tal proposito, fatto l’esempio dell’assistenza agli Stati membri che viene già prestata, a richiesta, per quanto riguarda l’abuso del regime del margine nella vendita delle auto usate. L’azione dell’OLAF appare, in ogni caso, essenziale, posto che, in vigenza del regime provvisorio dell’IVA intracomunitaria (imposta assolta non all’origine, ma a destinazione) che porta lo Stato membro del cedente a nutrire scarso interesse per l’effettivo adempimento dell’obbligazione tributaria che va a vantaggio del bilancio 18 di un altro Stato, è senz’altro necessario che l’indispensabile collaborazione transfrontaliera venga promossa, stimolata, organizzata e monitorata da organismi comunitari, come l’OLAF, la cui missione sia proprio quella di combattere le frodi all’IVA intracomunitaria. A conclusione di questa rapida disamina, va rilevato che i rappresentanti dei dieci Paesi che a partire dal maggio scorso sono entrati a far parte a pieno titolo dell’U.E. hanno seguito con molta attenzione la discussione che si è svolta nel Gruppo di lavoro ed hanno a loro volta illustrato lo stato di preparazione, che passa soprattutto attraverso l’istituzione e l’attribuzione della partita IVA e l’apprestamento di un sistema informativo computerizzato, a fini sia di gestione delle dichiarazioni, sia di analisi del rischio. Sono anche in atto processi di semplificazione del sistema delle aliquote e di avvicinamento alla forcella comunitaria. L’iniziativa di far partecipare i rappresentanti delle SAI di questi Paesi ai lavori del Gruppo ha sicuramente contribuito a diffondere in via preventiva la consapevolezza dei problemi che si pongono in termini di frodi fiscali rese possibili dall’attuale regime degli scambi comunitari con l’esistente regolamentazione dei flussi informativi fra gli Stati membri. 1.5.- L’azione di contrasto in Italia 1.5.1.- Monitoraggio dell’evoluzione degli scambi commerciali e del gettito IVA In ordine all’azione svolta nel nostro Paese per contrastare irregolarità e frodi per l’IVA intracomunitaria, un primo elemento da evidenziare attiene al tema dei monitoraggi. Per quanto riguarda gli scambi commerciali tra i Paesi dell’Unione Europea, dal 1° gennaio 1993 il sistema di rilevazione doganale è stato sostituito dal sistema Intrastat, in base al quale le informazioni sono desunte dalle segnalazioni riepilogative dei movimenti effettuati dagli operatori economici agli uffici doganali territorialmente competenti. Per l’Italia, tali dati vengono forniti all’ISTAT dall’Agenzia delle dogane, alla quale pervengono per via informatica dagli operatori. Dai dati così ottenuti, emerge che, a seguito della realizzazione del mercato interno, sono fortemente aumentati tanto gli acquisti quanto le cessioni intracomunitarie. La provenienza delle merci non sembra aver subito sostanziali modifiche: gli acquisti sono saldamente concentrati per oltre il 50% su due soli Paesi (Germania e Francia), mentre valori di un certo peso, intorno al 10%, si riscontrano per i Paesi Bassi ed il Regno Unito. Diverso, invece, il caso delle cessioni, le quali fanno registrare una significativa riduzione della quota diretta alla Germania – dal 33,3% nel 1994 al 25,8% nel 2003 – il cui significato e le cui implicazioni meriterebbero di essere attentamente analizzate dai responsabili della politica industriale. Mentre è possibile seguire l’evoluzione degli scambi commerciali intracomunitari, non è, invece, possibile seguire l’evoluzione del corrispondente gettito IVA. E ciò in quanto, per il modo in cui il modello di dichiarazione è articolato, per ogni operatore economico si viene a disporre del solo saldo relativo all’IVA da versare per effetto delle cessioni al netto dell’IVA a credito sugli acquisti, sia interni che dagli altri stati membri. I contribuenti, infatti, beneficiano di un regime per cui, quando acquistano, effettuano una doppia scrittura – a credito, a debito – il cui saldo può essere zero. 19 Nessun elemento informativo è, peraltro, possibile ricavare sul gettito dell’IVA intracomunitaria dallo stato di previsione e dal consuntivo dell’Entrata, nei quali è presente l’unità di base 1.1.8 complessivamente intestata IVA su scambi interni e intracomunitari, articolata in due unità di voto - Entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione (1.1.8.1.) e Entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo (1.1.8.2.). Nella prima è allocato il capitolo 1203 Imposta sul valore aggiunto, il cui articolo 1 riguarda complessivamente l’imposta relativa agli scambi interni, riferendosi, quindi, alle entrate sugli scambi sia nazionali che intracomunitari. Le entrate dovute all’IVA sugli scambi interni e intracomunitari e contabilizzate, come si è detto, nell’art. 1 del capitolo 1203, costituiscono da sole circa il 24% del complesso di quelle tributarie: una distinzione di tali entrate per tipologia di scambi commerciali di riferimento (nazionali o intracomunitari) consentirebbe di monitorare i relativi flussi di entrata in relazione sia alle basi di riferimento, sia all’efficacia dei provvedimenti di contrasto dell’evasione e delle frodi, fornendo utili indicazioni per gli interventi correttivi da adottare in sede sia nazionale, sia comunitaria, sia di collaborazione bilaterale e multilaterale fra gli Stati membri. 1.5.2.- Attività di controllo Il sistema dei controlli italiano è articolato su tre diversi centri di responsabilità: le due Agenzie entrate e dogane e la Guardia di finanza. L’unico soggetto abilitato agli accertamenti è però l’Agenzia delle entrate, che opera i controlli che comportano l’accertamento d’imposta e/o le sanzioni per la valutazione e per l’eventuale conseguente contestazione dell’addebito al soggetto passivo, a seguito delle constatazioni di violazione trasmesse da Dogane e Guardia di finanza. L’attività di controllo può riguardare l’IVA intracomunitaria sia direttamente – con i controlli effettuati sugli operatori comunitari da Dogane e Guardia di finanza – sia indirettamente, attraverso le verifiche generali e parziali svolte dalla Guardia di finanza e l’attività di accertamento e controllo dell’Agenzia delle entrate. Senza considerare, naturalmente, gli specifici controlli nel campo della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Sui controlli svolti, si può dire che essi tendono a diminuire come numero, mentre aumenta il rendimento netto in termini di risultati immediati verbalizzati e di importi richiesti (IVA relativa, IVA dovuta, IVA non versata per la Guardia di finanza, maggiori diritti accertati per le Dogane, maggiore imposta accertata per l’Agenzia delle entrate). A dimostrazione di una maggiore efficienza dei controlli, sempre più basati su una previa analisi del rischio, ma anche di un migliore coordinamento fra i principali soggetti del procedimento di accertamento tributario, che sembrano ora ben consapevoli della naturale complementarietà dei ruoli e delle funzioni ad essi attribuiti, e, conseguentemente, della necessità del sistematico confronto e della collaborazione. L’esigenza di un effettivo coordinamento fra i tre centri di responsabilità direttamente interessati in sede non solo di programmazione, ma anche operativa, è peraltro posta dal nuovo Regolamento CE 1798/2003 che, a partire dal 1° gennaio 2004, ha introdotto più di una novità nel campo della cooperazione amministrativa tra Stati membri in materia di IVA, fra le quali quella rappresentata dalla previsione che lo scambio di informazioni - precedentemente gestito dai soli 20 Uffici Centrali di Collegamento (CLO) - possa essere effettuato direttamente da altre strutture con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata. A tale previsione, come già anticipato, l’Amministrazione finanziaria italiana ha sollecitamente dato seguito individuando tre uffici di collegamento – presso l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza – per lo scambio diretto di informazioni con le amministrazioni fiscali degli altri paesi membri dell’U. E., superando in tal modo le lungaggini ed il burocratismo del precedente sistema basato sul passaggio obbligato attraverso il CLO. Un dato negativo, e che a prima vista appare contraddittorio con l’evoluzione positiva degli indicatori di rendimento dell’attività di controllo prima evidenziata, è quello della contrazione degli importi unitari dei versamenti, sia spontanei (da 974 euro del 2000 a 435 nel 2002), sia da ruolo (da 126 a 25 euro). E’ un’evoluzione che tuttavia in buona parte si spiega, prima ancora che con i condoni, con la rilevanza che sono andati assumendo gli istituti di prevenzione e di deflazione del contenzioso (accertamento con adesione, ma anche ravvedimento operoso, avvisi bonari, autotutela, conciliazione giudiziale, ecc.). Ciò non toglie, tuttavia, che il calo del riscosso complessivo ed unitario meriti di costituire oggetto di specifiche analisi ed approfondimenti anche avvalendosi delle possibilità di un compiuto monitoraggio che può essere consentito integrando le due nuove procedure “Modello Unificato di Verifica (MUV)” e “stato della riscossione” e collegandole con la fase del contenzioso e della riscossione finale.10 1.5.3.- Scambio di informazioni Lo scambio di informazioni fra gli Stati membri dell’U.E. avviene sia automaticamente (tramite il sistema VIES – Vat Information Exchange System), sia su richiesta (tramite i CLO – Central Liaison Office). Il nuovo regolamento 1798/2003 espressamente definisce anche lo scambio spontaneo di informazioni, prima previsto dalla Direttiva 77/799 per le sole imposte dirette. Le segnalazioni spontanee - di numero, peraltro, più contenuto (680 inviate e 986 ricevute) - pressoché conformemente seguono l’andamento delle altre richieste di informazioni. Si può, pertanto, concentrare l’attenzione sulle informazioni scambiate a richiesta. I dati analizzati sono relativi agli anni dal 1994 1° anno di attività del CLO italiano - al 2003, e mostrano un andamento costantemente crescente per le richieste ricevute dall’Italia dagli altri Paesi (passate da 135 del 1994 a 2.174 nel 2003), mentre per quelle inviate, dopo la notevole crescita verificatasi fino al 2001 (da 65 nel 1994 a 3.863), si è negli ultimi anni assistito ad una consistente flessione (3.562 nel 2002 e 2.615 nel 2003), che sembrerebbe sottendere un calo d’interesse per l’apporto che da questa fonte può venire all’attività di controllo. Complessivamente, l’Italia ha nel decennio ricevuto 10.785 richieste di assistenza amministrativa e ne ha inoltrate 19.130. Ha dato 10 Una specifica indagine programmata in proposito dalla Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato (Deliberazione n. 1/2003/G – “Esiti della riscossione rapportati a quelli degli accertamenti: verifica della qualità dell’attività di accertamento degli Uffici e dell’attività di controllo della Guardia di finanza”) e già stata deferita all’esame della stessa Sezione. 21 risposta al 64% circa delle richieste ricevute, mentre ha ricevuto risposta al 71% delle richieste emesse. Sembrerebbe, quindi, configurarsi una minore solerzia della nostra Amministrazione a fornire risposta. Si tratta, tuttavia, di dati che devono, comunque, essere valutati con cautela (per la presenza di richieste “in sospeso” che si vanno cumulando di anno in anno, per la non omogenea rendicontazione delle statistiche da parte dei diversi Paesi o, anche, per la computazione di informazioni spontanee ai sensi della Direttiva 77/799). Che problemi di scarsa attendibilità sicuramente sussistano lo dimostra, peraltro, il fatto stesso che, secondo i dati forniti dall’Amministrazione, risulterebbe che l’Italia avrebbe fornito ad Olanda e Lussemburgo più risposte di quante ne avesse ricevute (rispettivamente, 119% e 108,3%). Ci troviamo, quindi, in presenza di grossi limiti che seriamente inficiano l’affidabilità dei raffronti e che non sono stati a tutt’oggi superati, nonostante i pur meritori tentativi di concordare comportamenti omogenei esperiti in sede di Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC). Ulteriori problemi di omogeneizzazione rischiano ora di porsi con l’ampliamento dell’U.E. ad altri dieci Paesi, con sistemi giuridico-amministrativi e statistici spesso molto diversi dai nostri. Avendo ben presenti queste riserve, è possibile verificare che lo scambio di informazioni è stato sostanzialmente proporzionale all’entità degli acquisti, ma non a quella delle cessioni. In quest’ultimo caso, infatti, al 29,2% di cessioni ad operatori tedeschi corrispondono richieste di informazioni da parte della Germania per circa il 44,7%. Per la Francia, all’opposto, al 22,7% delle cessioni corrisponde solo il 14,5% delle richieste. Un altro dato d’interesse, che evidenzia lo stesso fenomeno in termini evolutivi, è che, nel caso della Germania, al calo progressivo della quota delle cessioni (dal 33,3% del 1994 al 25,8% del 2003) corrisponde un aumento progressivo dell’incidenza sul totale delle richieste di informazioni (dal 20,7% del 1994 al 68,6% del 2003). Un fenomeno opposto va segnalato per la Francia, che nello stesso periodo ha visto l’incidenza della quota delle cessioni restare mediamente invariata intorno al 23%, mentre la quota delle richieste di informazioni è drasticamente scesa dal 47,4% al 6,3%. Se non fosse per la più volte evocata scarsa attendibilità dei dati sullo scambio di informazioni, si sarebbe indotti ad evidenziare quanto meno differenze molto marcate nelle politiche di controllo dei due Paesi. Così come una riflessione andrebbe fatta sull’eventuale rapporto di correlazione che potrebbe essere riscontrato tra volume degli scambi di informazioni e volume degli scambi commerciali e che, diversamente da quanto si può fisiologicamente ipotizzare, potrebbe anche individuare nel volume delle informazioni un ruolo di variabile indipendente piuttosto che di variabile dipendente. Per quanto riguarda le modalità di scambio delle informazioni, vanno positivamente registrate la recente adozione del modello standardizzato (SCAC 2004) e l’utilizzazione sistematica della posta elettronica. 1.5.4.- La cooperazione amministrativa Un impatto molto più diretto sulla correttezza fiscale degli interscambi commerciali fra i paesi U.E. può venire dalla cooperazione amministrativa che, tuttavia, è stata finora molto scarsa, in termini sia di contatti diretti tra Amministrazioni per la soluzione di questioni d’interesse bilaterale (art. 12 regolamento 218/1992), sia di controlli multilaterali e sia di controlli congiunti (entrambi Progetto FISCALIS). 22 I controlli multilaterali previsti dal programma FISCALIS, decisi dalla Commissione e dagli Stati membri per scopi sperimentali, con spese a carico dell’Unione Europea, nei confronti di operatori multinazionali aventi le sedi o le filiali sussidiarie in più Stati membri, sono stati dieci, dei quali solo la metà si è conclusa. A questi vanno aggiunte le verifiche simultanee effettuate sulla base degli accordi di natura tecnica stipulati dall’Amministrazione fiscale italiana ad integrazione delle disposizioni dell’art. 26 del modello OCSE di convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni: tra il 1995 e il 1999 i Reparti della Guardia di finanza ne hanno effettuato in tutto tre. Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2000, è stato costituito il Nucleo Speciale Investigativo, inquadrato nel Comando Investigazioni Economico Finanziarie, al quale è stato attribuito, tra l’altro, proprio il compito di eseguire, in via esclusiva, le verifiche simultanee attivate su richiesta dei collaterali Organismi esteri, avvalendosi, eventualmente, dell’ausilio del Reparto sotto la cui vigilanza ordinaria rientra il soggetto da controllare. Allo stato non risultano effettuati interventi della specie. Quella della cooperazione amministrativa è sicuramente l’area in cui – e in verità per responsabilità solo concorrente della nostra Amministrazione tributaria – vanno segnalati i risultati più deludenti, ed in particolare: la scarsa o nulla applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 del Regolamento n. 218/92 in merito ai “contatti diretti tra Amministrazioni per la soluzione di questioni di interesse bilaterale”, l’esiguità dei controlli multilaterali previsti dal progetto FISCALIS, che, come osservato a conclusione di un’indagine del Se.C.I.T., sono, probabilmente, risultati più utili sul piano didattico che su quello operativo, la mancata attuazione, sempre nell’ambito del programma FISCALIS, dello strumento dei controlli congiunti, che prevede la presenza dei funzionari di tutte le Amministrazioni interessate presso il contribuente sottoposto al controllo. Molte delle difficoltà incontrate in materia di cooperazione amministrativa dipendono, come già accennato, dalla scarsa formazione plurilingue (inglese, francese e tedesco) soprattutto dei funzionari dell’Agenzia delle entrate, anche se questa carenza sembra ormai avvertita dall’Amministrazione come dimostra l’impegno da ultimo dispiegato su tale fronte anche con l’apprestamento di appositi glossari dei termini tecnici. 1.5.5.- Evoluzione della base giuridica La Corte dei conti europea in una relazione speciale (n. 9/98) “sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea in materia di IVA sugli scambi intracomunitari”, ha osservato come le differenze del quadro giuridico e amministrativo, per esempio nelle definizioni nazionali della frode, nelle sanzioni applicabili e nell'efficacia dei sistemi nazionali di controllo, costituiscono altrettanti fattori di rischio suscettibili di essere utilizzati dai responsabili delle frodi. Con specifico riferimento alle prospettive di sviluppo normativo degli strumenti di cooperazione amministrativa in materia fiscale, la stessa esistenza di due basi giuridiche su cui fino al 31 dicembre 2003 si è fondata la mutua assistenza (Direttiva 77/99, relativa ai settori delle imposte sui redditi, dell’IVA nonché delle accise, e Regolamento 218/92, relativo alla sola IVA sugli scambi intracomunitari) si è rivelata una fonte di complicazioni e di smagliature. 23 Del Regolamento 218/92 l’Amministrazione fiscale italiana – in tutte le sue componenti – aveva ripetutamente segnalato le inadeguatezze come strumento per assicurare un livello ottimale di collaborazione tra gli Stati membri ai fini di un’efficace lotta alle frodi: i dati scambiati tramite il sistema VIES, automaticamente o su richiesta, in quanto provenienti dalle dichiarazioni ricapitolative dei soggetti passivi (Mod. INTRA), non erano disponibili entro tempi sufficientemente brevi e non potevano essere scambiati con la necessaria rapidità; il controllo a posteriori, infatti, può essere effettuato dopo un intervallo di tempo troppo lungo e le disposizioni del Regolamento non hanno mai avuto, come scopo, interventi relativi a casi di frode singoli che, per loro natura, si svolgono in tempi ristrettissimi; il campo di applicazione dello stesso Regolamento non comprendeva tutte le operazioni che possono dar luogo a frode. In particolare, venivano escluse le prestazioni di servizi e le forniture interne. Il Regolamento 1798/2003, attualmente in vigore, all’art. 1 fa riferimento, invece, sia alla fornitura di beni che alla prestazione di servizi; la mancanza di collegamento diretto tra uffici locali e nazionali antifrode e gli omologhi Organismi esteri, riduceva l’efficacia della cooperazione, ne limitava l’uso da parte degli agenti, comportando, quindi, l’allungamento dei tempi di risposta. Pur non risolvendo tutti i problemi evidenziati, il nuovo Regolamento 1798/2003, in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, offre una base giuridica unica, riunendo in un’unica fonte normativa disposizioni e regole di funzionamento spesso disomogenee, definendo regole molto più chiare e vincolanti in materia di cooperazione fra Stati membri e ponendo le premesse per creare tra le Amministrazioni responsabili dell’applicazione e del controllo IVA una sinergia che consenta di eliminare le frontiere tra le Amministrazioni fiscali e di far collaborare i loro funzionari, come se appartenessero ad una stessa Amministrazione. Accanto all’ampliamento dell’area delle operazioni interessate con l’inclusione delle prestazioni di servizi, le innovazioni più significative riguardano lo scambio di informazioni. Per la prima volta in un Regolamento della specie è stata inserita (peraltro, su espressa proposta della Guardia di finanza), la definizione di una concreta base giuridica per lo “scambio spontaneo d’informazioni”. Ma, soprattutto, sono state introdotte procedure informative più snelle, con l’obiettivo di intensificare gli scambi automatici e spontanei di informazione tra le varie Amministrazioni fiscali, senza la necessità di dover attivare a priori la collaborazione su richiesta, necessaria, invece, quando le informazioni automaticamente ottenute dall’autorità competente di un determinato Paese siano insufficienti. In questo quadro sono state, da un lato, rafforzate le funzioni dell’ufficio unico centrale di collegamento (CLO), individuato come responsabile principale nel rapporto di collaborazione, ma, dall’altro, previste nuove possibilità di contatto diretto tra funzionari. Come già detto, è stato, infatti, reso possibile il collegamento diretto tra uffici locali e nazionali antifrode – con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata - e gli omologhi Organismi esteri, pur mantenendo a livello centrale, come chiedeva la Guardia di finanza, il controllo del flusso di scambi di informazioni (decentramento controllato). Da evidenziare, altresì, soprattutto le nuove possibilità previste di contatto diretto tra funzionari. Sarà, infatti, possibile ad agenti autorizzati dallo Stato membro richiedente – di comune accordo con l’Amministrazione estera interpellata – accedere presso gli uffici di quest’ultima per esaminare la documentazione oggetto di richiesta per trovare le informazioni necessarie. Gli stessi agenti 24 potranno, inoltre, partecipare alle eventuali indagini amministrative esclusivamente, dai funzionari appartenenti all’autorità interpellata. svolte, Sempre in una prospettiva di ulteriore chiarezza nei rapporti di mutua assistenza tra Stati, va, infine, segnalata la previsione della domanda di notifica amministrativa che l’autorità richiedente può rivolgere a quella interpellata, affinché quest’ultima notifichi al destinatario interessato tutti gli atti e le decisioni relative all’accertamento fiscale effettuato, dando poi immediata comunicazione dell’avvenuta notifica allo Stato richiedente. 1.5.6.- Caratteristiche delle frodi e strategie di contrasto L’attività di controllo svolta dall’Amministrazione finanziaria italiana ha consentito l’individuazione dei meccanismi di evasione più ricorrenti nell’interscambio commerciale intracomunitario, oggetto di rapida evoluzione, e frequentemente caratterizzati da profili di ordine penale, anche in relazione a reati di tipo associativo. Le merci a maggior rischio di frodi sono quelle che si caratterizzano per un prezzo del prodotto elevato rispetto al peso e/o all’ingombro, per l’alta richiesta sul mercato, per la velocità di commercializzazione e per l’alta deperibilità o obsolescenza tecnica. Come già prima indicato, la frode IVA posta in essere tramite relazioni economiche tra soggetti comunitari residenti in diversi Paesi membri, organizzate appunto a fini evasivi, può essenzialmente assumere due forme: frode carosello e abuso del regime del margine. Entrambe sfruttano le debolezze insite nel regime provvisorio, attualmente vigente in Europa, e rappresentano fenomeni evasivi mirati esclusivamente all’IVA. Per quanto riguarda la seconda tipologia di frode, si tratta di apportare maggior chiarezza negli scambi di autovetture usate, eliminando la possibilità che taluni operatori, sfruttando l’incerta origine di veicoli provenienti da Paesi dell’Unione, li assoggettino al regime del margine, sebbene si tratti di beni che dovrebbero essere, invece, assoggettai al regime normale IVA di imponibilità sull’intero corrispettivo. A questo risultato si può pervenire se, come si è visto, tutti gli Stati membri faranno rispettare l’obbligo del cedente comunitario che si sia avvalso del regime del margine di indicare in fattura la norma di riferimento. Ciò, infatti, automaticamente preclude la possibilità per l’acquirente, residente in un altro Stato membro, di presumere che il proprio fornitore abbia applicato detto regime, quando nessuna indicazione in tal senso venga evidenziata nel documento emesso. Bene ha fatto nel frattempo l'Agenzia delle entrate a chiarire che le cessioni di mezzi di trasporto non sono necessariamente assoggettati ad IVA sul margine di profitto per il solo motivo che siano qualificabili come "usati", ma occorre verificare caso per caso se sussistano i requisiti richiesti dalla normativa speciale. In caso di acquisto di autoveicoli usati da parte di soggetto IVA nazionale, presso un operatore di altro Stato membro, è pertanto necessario verificare preliminarmente se il cedente comunitario, che comunque emette fattura senza esposizione dell’imposta, abbia effettuato una cessione con utilizzo del sistema del margine o, piuttosto, abbia realizzato una vera e propria cessione intracomunitaria. Venendo alla seconda forma di frodi, i punti deboli per la messa in atto di una frode carosello sono sostanzialmente due: l’esistenza di uno o più missing 25 trader e la gestione del credito IVA per vendite intracomunitarie (rimborsi e/o compensazioni). Per quanto concerne la possibilità di contrastare efficacemente il fenomeno dei soggetti fittizi, che non presentano dichiarazioni e non effettuano versamenti di imposta, essa sta nella tempestività della loro individuazione. In considerazione del vigente regime intracomunitario, appare evidente che la concessione da parte di uno Stato di un numero di partita IVA può essere equiparato ad una sorta di concessione di credito. Di qui l'importanza di riuscire ad identificare i soggetti fittizi con estrema tempestività o, ancor meglio, ad impedirne l'esistenza. Quando la natura fittizia di un soggetto economico viene rilevata successivamente all’attribuzione della partita IVA, questa andrebbe revocata d’ufficio. Su tale linea si stanno già muovendo alcuni Stati. Anche se ad avviso dell’amministrazione comunitaria la possibilità di revoca d’ufficio sussisterebbe già oggi, sempre che la non operatività della società o comunque la falsità sostanziale delle fatture emesse siano state precedentemente e rigidamente provate, appare opportuna una specifica disposizione normativa al riguardo. E’ tuttavia evidente che gli sforzi si devono concentrare sulla prevenzione, utilizzando al meglio le risorse informative e di intelligence disponibili. A tal fine sono volti gli speciali rapporti di coordinamento delle attività tra amministrazione finanziaria e doganale, forze di polizia ed autorità giudiziarie esistenti in diversi paesi (Danimarca, Finlandia, Belgio, Regno Unito, Olanda, Svezia) e la raccordata presenza di unità antifrode o di intelligence. Tuttavia, un coordinamento tra controlli tributari e controlli di polizia effettuato solo a livello dei singoli Stati non può bastare: se la facilità e la velocità di accesso alle informazioni sono da considerarsi le migliori armi al servizio delle unità antifrode e di intelligence, è indispensabile stabilire una salda rete di comunicazione tra le varie unità antifrode di tutti i Paesi membri. Molti Paesi condividono gli stessi problemi nella ricerca delle informazioni, incontrando resistenze da parte di operatori economici o istituzionali, nell’accedere ai dati in loro possesso. Il problema è di carattere prevalentemente legislativo: mentre in molti Paesi membri la normativa è orientata verso forme più o meno accentuate di garantismo, in altri l'utilità dei servizio svolto dalle unità antifrode viene percepita ad un livello talmente alto dalla collettività, che le leggi concedono loro libero accesso ad ogni tipo di base dati. Sotto tale profilo, l’Italia è uno dei Paesi nei quali le possibilità di utilizzare a fini di controlli fiscali dati attinti a banche dati extra fiscali sono maggiori, mentre le maggiori difficoltà si riscontrano nel Regno Unito ed in altri paesi del Nord Europa dove i vincoli della privacy sono storicamente molto forti. In questi stessi paesi, tuttavia, si riscontra anche la presenza di istituti particolarmente penetranti che consentono di individuare e perseguire con rapidità e con efficacia le eventuali condotte fraudolenti. Il sistema di scambio di informazioni automatico VIES (Vat Information Exchange System), che mette a confronto le dichiarazioni di vendite intracomunitarie effettuate dagli operatori, evidenziandone le incongruenze, anche quando ben utilizzato si è rivelato uno strumento lento, incapace di fornire in tempo utile le informazioni atte a bloccare le iniziative più pericolose. Un primo importante punto d’attacco è perciò quello, adottato in via sperimentale su alcuni uffici pilota dall’Agenzia delle entrate, sulla scorta dell’esperienza della Gran Bretagna, dell’analisi del rischio nella fase di attribuzione di una nuova partita IVA. Tale metodo porta alla stesura di un elenco di soggetti a rischio, cui vengono richiesti immediatamente ulteriori elementi di valutazione, raccolti in una check list, o per i quali vengono effettuati brevi controlli relativi all’accertamento dell’effettiva esistenza. 26 Gli elementi così raccolti possono peraltro essere riscontrati e integrati con quelli resi disponibili da una serie di applicazioni informatiche. Una prima di tali applicazioni è rappresentata dalle SEGNALAZIONI PREVENTIVE - una banca dati, il cui obiettivo è di mettere in evidenza situazioni sospette verificatesi in relazione a soggetti economici di recente costituzione, ovvero nei primi 36 mesi di attività, attraverso l’inserimento nella base dati ogni soggetto per il quale vengano effettuate delle rilevazioni "pericolose" (assenza o carenza di versamenti periodici IVA, operazioni con la Repubblica di San Marino, cambiamenti di domicilio fiscale, domicilio fiscale diverso dal luogo di esercizio dell'attività, presenza di operazioni doganali, intracomunitarie o con la Repubblica di San Marino, che non siano state dichiarate in tutto o in parte nella dichiarazione IVA o nei modelli di dichiarazione intracomunitaria, soggetti che hanno aperto una partita IVA e che hanno più di 75 anni o meno di 18 anni, ecc.). Più in particolare, l’incongruenza rilevata tra una dichiarazione di vendita (modello intra1 presentato dal soggetto europeo) a soggetto italiano e la mancata presentazione da parte di quest’ultimo del modello intra2 (acquisti intracomunitari) comporta un sospetto relativo al verificarsi di un abuso del c.d. regime del margine. L’applicazione R.A.D.A.R., a sua volta, costituisce uno strumento di analisi decisionale, che consente di monitorare tutti i dati noti all’Amministrazione finanziaria relativi a tutti i soggetti economici. Grazie a tale applicazione, è possibile effettuare interrogazioni selettive, che produrranno sempre una lista di soggetti. Si potrà, ad esempio, ottenere una lista di operatori che abbiano effettuato acquisti o cessioni da o verso operatori europei (ma anche extra-UE), con la possibilità di determinare particolari porzioni di territorio, settori economici, volume d’affari, ecc.. C’è, poi, l’applicazione MERCE, che rientra anch’essa nella categoria dei sistemi di supporto alle decisioni (DSS Decision Support System). Le basi dati cui attinge l’applicazione contengono dati relativi ad operazioni effettuate sia con Paesi terzi, che con altri Paesi membri. Le fonti dei dati sono, in sostanza, le dichiarazioni di cessioni o acquisti intracomunitari o le bollette doganali per quanto riguarda le importazioni o esportazioni. Come avviene con l’applicazione RADAR, si possono effettuare interrogazioni selettive in grado di produrre, ad esempio, liste di soggetti che abbiano effettuato acquisti o cessioni da o verso operatori europei (ma anche extra-UE), di determinate categorie merceologiche. A ciò si aggiunge, infine, l’apporto della banca dati - istituita presso il CLO dall’inizio del 2002 – che raccoglie tutti gli elementi conoscitivi sugli scambi di informazioni con le Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri e che vengono successivamente trasmessi ai soggetti responsabili dei controlli (Agenzie delle entrate e delle dogane e Guardia di finanza). Un progetto ambizioso – ma la cui realizzazione costituirebbe un’arma formidabile di contrasto delle frodi – è quello, proposto dalla nostra Amministrazione, per l'istituzione di una rete informatica (una intranet protetta) tra le unità antifrode dei Paesi membri, con l'obiettivo di uno scambio rapido ed ufficiale di informazioni, ma anche di conoscenza delle attività svolte dalle singole unità. La patrimonializzazione e la circolarità delle esperienze investigative, finalizzate al miglioramento delle attività di controllo sulle operazioni intracomunitarie, avrebbe, come effetti collaterali, anche non trascurabili vantaggi sul piano della motivazione e della spirito di emulazione del personale delle unità impegnate. Le difficoltà attengono, come si è visto prima, agli stretti vincoli di privacy esistenti in alcuni paesi dell’Unione. L’altra fase cruciale della frode carosello è rappresentata, come si è detto, dalla richiesta, e dalla concessione, di rimborsi IVA. I soggetti che chiedono rimborsi sono normalmente imprenditori stabili del mercato e può essere difficile stabilire una loro complicità o almeno consapevolezza della frode. E’ però chiaro che 27 a monte del mancato versamento d’imposta da parte di un missing trader sta la concessione di un rimborso, che diventerà perdita secca per le casse dell’erario. Appare quindi necessario svolgere una analisi del rischio anche nella fase di concessione dei rimborsi, soprattutto per quei soggetti che giustifichino il loro credito con delle vendite effettuate senza applicazione dell’IVA per vendita intracomunitaria. Si può pensare anche all’introduzione di modifiche normative in tema di riconoscimento del credito d’imposta che portino in qualche modo a responsabilizzare i soggetti che chiedono il rimborso d’imposta in ordine alla verifica dell’affidabilità fiscale dei loro partner commerciali comunitari (rovesciamento dell’onere del controllo). E’ questa la strada che si sta cercando di percorrere in Olanda. Così facendo, l’onere del controllo sulla affidabilità del partner commerciale (peraltro abbastanza semplice, nella maggior parte dei casi) si sposterebbe sul sistema delle imprese, che verrebbero spinte ad autocontrollarsi. Riepilogando, a conclusione delle ricordate iniziative sperimentali in corso, sarebbe auspicabile l’introduzione di alcune specifiche modifiche normative sulla cui idoneità a contrastare il fenomeno delle frodi carosello c’è ampio consenso a livello europeo e che dovrebbero riguardare: il condizionamento dell’attribuzione della partita IVA alla sussistenza di requisiti di affidabilità e di elementi oggettivi, la possibilità di chiudere la partita IVA di un soggetto fittizio, una volta che questa condizione sia stata constatata con certezza, la possibilità di recuperare un rimborso o un credito IVA compensato per quei soggetti che abbiamo maturato quel credito in virtù di operazioni fatte con missing trader. A tal proposito va tenuto presente che l'Agenzia delle Entrate ha fornito supporto finalizzato alla elaborazione di proposte di modifiche normative che, proprio in questa ottica, appaiono volte a rendere più efficace e penetrante l'azione di contrasto alle frodi comunitarie. Alcune di tali proposte innovative sono state recepite nel DDL della Finanziaria 2005, e, se approvate, darebbero attuazione proprio a specifiche Raccomandazioni della Commissione Europea e delle Istituzioni Superiori di Controllo. Tra le principali novità si evidenziano: - la reintroduzione dell’obbligo di allegazione telematica alla dichiarazione dell'elenco clienti e fornitori, che consentirebbe di eseguire più agevolmente raffronti analitici tra la contabilità del contribuente controllato e quella dei soggetti titolari di partita IV A con cui lo stesso intrattiene rapporti; - l'introduzione di alcune ipotesi che prevedono la solidarietà congiunta nel versamento dell’IVA nei confronti dei cessionari, al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi IV A soprattutto nei casi di interposizione fittizia di soggetti nullatenenti; - la previsione di obblighi nei confronti dei fornitori che effettuano operazioni senza applicazione dell'IVA nei confronti di esportatori abituali (lettere d'intento), con l'obiettivo di prevedere la possibilità di verifica dello status di esportatore abituale per tutti i soggetti che dichiarano al proprio fornitore di avere diritto ad effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta; - nuove procedure telematiche di trasmissione delle autocertificazioni collegate all'acquisto di autovetture di provenienza comunitaria attraverso il canale del "mercato parallelo". I dati. la cui trasmissione telematica viene richiesta, sono il numero identificativo intracomunitario e il numero di telaio del veicolo, ciò allo scopo di seguire il veicolo nelle 28 transazioni commerciali di cui è oggetto. E' prevista, inoltre, dal D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224, la stipula, fra l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane ed il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di una convenzione per la definizione delle procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all’immatricolazione dei veicoli nuovi ed usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione, dagli Stati dell’UE. 1.6.- Valutazioni riassuntive: la necessità di un approccio strategico Le considerazioni di sintesi fin qui svolte e le indicazioni più analitiche che emergono dal seguito del referto consentono di formulare qualche valutazione riassuntiva sul tema oggetto dell’indagine. Una prima constatazione è che al regime provvisorio dell’IVA intracomunitaria sono indubbiamente associati maggiori rischi di frode rispetto a quelli che si verificherebbero con il regime definitivo basato sul principio della tassazione all’origine. Una seconda considerazione è che l’adozione del regime definitivo non appare né prossima, né scontata, in ragione delle difficoltà, che sembrano quasi insormontabili, per la sua adozione, e che attengono allo snaturamento che l’applicazione del principio di imposizione all’origine opererebbe sia della natura dell’IVA, sia dello stesso modello federale al quale l’Unione Europea tende a conformarsi. Siccome il fenomeno delle frodi rischia di assumere dimensioni inaccettabili per il bilancio dell’Unione e degli Stati membri, appare essenziale applicare, potenziare ed integrare i meccanismi di contrasto previsti dalla normativa comunitaria. Un passo importante in tale direzione è rappresentato dall’entrata in vigore del nuovo regolamento 1218/2003, che offre una base giuridica unica, riunendo in un’unica fonte normativa disposizioni e regole di funzionamento spesso disomogenee, definendo regole molto più chiare e vincolanti in materia di cooperazione fra Stati membri e ponendo le premesse per far collaborare i funzionari delle amministrazioni fiscali dei diversi Stati come se appartenessero ad una stessa Amministrazione. Più in generale, un’efficace strategia antifrode non può prescindere dalle raccomandazioni formulate già nel 1998 dalla Corte dei conti europea: al fine di apportare dei miglioramenti significativi, è necessaria una volontà chiara e determinata di privilegiare la lotta antifrode quale fenomeno multinazionale; gli Stati membri e la Commissione devono mettere a punto sistemi che consentano di valutare periodicamente l'efficacia e i risultati dei loro controlli nonché dei meccanismi comunitari; sono necessari un raffronto dei metodi e delle strategie di controllo delle amministrazioni nazionali, come pure l'armonizzazione delle loro prestazioni; gli strumenti di cooperazione tra Stati membri vanno resi utilizzabili su vasta scala e devono essere vinte le reticenze tuttora presenti negli Stati membri nei confronti dello scambio di informazioni in materia di frodi; vanno migliorate la qualità e l'esaustività delle informazioni scambiate nonché la rapidità degli scambi. 29 A queste indicazioni va altresì aggiunta quella dell’adozione e del potenziamento dei controlli automatizzati (anche transfrontalieri), che costituiscono, fra l’altro, una delle priorità dei finanziamenti previsti dallo stesso Programma FISCALIS 2003-2007. L’Amministrazione finanziaria italiana sembra aver imboccato un percorso condivisibile, grazie alle più recenti innovazioni sul piano normativo, ma soprattutto con la priorità attribuita alle misure di prevenzione attraverso l’analisi del rischio (a livello sia centrale sia operativo), l’ampio ricorso alle tecnologie informatiche per intercettare tempestivamente le operazioni intracomunitarie potenzialmente fraudolenti, l’avvio della sensibilizzazione e della formazione specialistica del personale addetto (600 funzionari dell’Agenzia delle entrate nei primi tre mesi del 2004) ed il coordinamento delle attività di contrasto anche attraverso una centrale operativa che fa relazionare i soggetti coinvolti, oltre che attraverso le iniziative volte ad assicurare la circolarità a livello europeo delle informazioni rilevanti e l’avvenuta e sollecita attivazione presso l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza dei servizi di collegamento per lo scambio diretto di informazioni con le strutture operative delle altre amministrazioni finanziarie U.E. senza più passare attraverso il CLO, che, peraltro, conserva e rafforza il suo indispensabile ruolo di monitoraggio e di analisi. Altrettanto positivamente è da valutarsi il fatto che, in linea con le raccomandazioni della Corte, a partire dal mese di aprile 2004, da una parte, i soggetti che si avvalgono delle procedure semplificate in dogana non possono più limitarsi all’invio di un semplice preavviso, ma devono trasmettere la dichiarazione, sulla quale si effettua l’analisi del rischio, e, dall’altra, sono state riviste le modalità di rilascio dell’autorizzazione ad utilizzare le procedure stesse, con la verifica preventiva della correttezza dei comportamenti economico/fiscali del richiedente. Ciononostante, e nonostante la pur positiva attivazione di tavoli tecnici per condividere esperienze e problematiche, i controlli congiunti sui depositi IVA, i due controlli multilaterali richiesti dall’Agenzia delle entrate nel 2004, la collaborazione operativa con le amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri è tuttora sicuramente troppo limitata. Ma ciò che va soprattutto osservato è che si tratta pur sempre di azioni che non rispondono alla logica di quello che dovrebbe essere un esplicito e chiaro disegno unitario ed integrato, da incrociare con la valenza penale e da costantemente rivedere ed aggiornare avvalendosi del feedback, con un ben definito orizzonte temporale, scandito da traguardi successivi predeterminati. Un ulteriore e decisivo passo da compiere è, quindi, proprio quello della definizione e del sistematico aggiornamento di una consapevole, condivisa, complessiva, unitaria, articolata e coerente strategia anti-frode, basata sulla continua metabolizzazione delle conoscenze acquisite e delle migliori pratiche che emergono dalle esperienze nazionali ed europee di contrasto. Non si tratta, infatti, di elaborare a tavolino un programma strategico inteso come un mero esercizio di fissazione di obiettivi ambiziosi che si vorrebbero conseguire a medio termine, ma piuttosto di definire una coerente concatenazione di responsabilità, di fasi e di azioni finalizzate a rendere concretamente fattibili i risultati voluti. In tale ottica, si tratta, infatti, di: - comprendere e gestire i rischi di frode - scoraggiare e prevenire le frodi - individuare, investigare e reprimere le frodi. Per comprendere e gestire i rischi di frode è necessario adottare, appunto, un approccio strategico che si sostanzia: - nella stima, il più possibile affidabile, delle dimensioni della frode potenziale e nell’attento monitoraggio degli andamenti dei gettiti rispetto 30 - - a quelli delle grandezze macro economiche di riferimento (PIL, consumi, importazioni, ecc.) nel comprendere le tipologie dei rischi di frode (chi, come, dove, quando?) nella conseguente fissazione di obiettivi di contenimento e di riduzione delle dimensioni dei fenomeni di frode nell’apprestamento di idonei ed adeguati meccanismi di monitoraggio e di analisi dei risultati conseguiti nella concentrazione delle risorse disponibili sulle misure anti-frode sperimentate come più efficaci sulla base dell’esperienza maturata in sede nazionale ed europea nell’attribuzione di chiare responsabilità nella gestione dell’azione di contrasto alle frodi. Per scoraggiare e prevenire le frodi, le linee di intervento sono sostanzialmente tre: - allo scopo di accrescere il sostegno alle politiche anti-frode, indurre un cambiamento nel modo di atteggiarsi per quanto riguarda le frodi da parte della platea dei contribuenti e, più in generale, della pubblica opinione, attraverso un’azione di deterrenza nei confronti di quanti violino le regole e rendendo la frode socialmente inaccettabile, facendo a tal fine ricorso anche ad un’efficace politica di comunicazione - modificare gli atteggiamenti del personale, in modo da creare e diffondere una cultura anti-frode, attraverso seminari di formazione, discussioni ed analisi di gruppo (workshop) per tutto il personale coinvolto (strada sulla quale, come si è visto, quest’anno si è peraltro già avviata l’Agenzia delle entrate), tutoraggio mirato per le persone più direttamente impegnate in area individuate come maggiormente vulnerabili e stretta supervisione dirigenziale associata a procedure di sistematico feedback finalizzate all’elaborazione ed al miglioramento delle migliori pratiche - introdurre, assicurare e potenziare il corretto e sistematico funzionamento di efficaci ed efficienti controlli interni in grado di verificare l’effettività e l’adeguatezza dell’azione anti-frode. Per individuare, investigare e reprimere le specifiche frodi, vanno poste in essere una serie coordinata di azioni volte a: - individuare, attraverso l’uso di tutti gli elementi informativi, delle tecniche e delle metodologie disponibili (in particolare con gli incroci automatizzati), casi sospetti di frode da sottoporre ad ulteriori indagini - essere attrezzati per poter procedere senza intoppi nelle indagini sui singoli casi di sospetta frode selezionati applicando l’analisi del rischio - reprimere le frodi producendo effetti di deterrenza, attraverso ammende e penalità, denunce penali e recuperi dei crediti fiscali accertati - valutare l’efficacia dissuasiva dell’attività di repressione - ottenere la collaborazione (informativa ed operativa) nel contrastare le frodi da parte di tutte quelle strutture amministrative del Paese che siano potenzialmente in grado di contribuirvi, nonché delle amministrazioni degli altri Stati membri dell’U.E., delle associazioni di categoria e dei concorrenti, che, attenendosi a comportamenti fiscalmente corretti, vengano ad essere danneggiati da quegli operatori che seguono, invece, condotte fraudolenti. Dall’indagine svolta risulta con evidenza che l’Amministrazione finanziaria italiana, oltre ad aver già adottato alcune delle singole prassi sopra indicate, dispone delle conoscenze, delle risorse e dell’expertise necessari per concepire ed attuare un approccio strategico integrato del tipo sopra-delineato per contrastare le 31 frodi all’IVA intracomunitaria. Ulteriori ritardi nel muoversi concretamente in tale direzione non potrebbero, pertanto, trovare giustificazione. Per converso, l’accelerazione degli sforzi in tale direzione, facilitata peraltro dai maggiori progressi raggiunti dalla nostra Amministrazione nel campo dei controlli per via informatica, potrebbe anche costituire un modello di riferimento per le Amministrazioni tributarie degli altri Stati membri, innescando un vero e proprio circolo virtuoso capace di dare un contributo non secondario allo stesso processo di costruzione dell’Europa. 32 2. – Premessa Uno dei principali obiettivi perseguiti dal Trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea, è stato la costituzione tra i Paesi aderenti di un'unione doganale: l'art. 2, infatti, prevede l'instaurazione di un "Mercato Comune" tra gli Stati Membri, fondato sull'abbattimento delle barriere doganali. La creazione di un mercato unico comporta l'istituzione di uno spazio senza frontiere (interne) nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali11 come se si trattasse un unico territorio nazionale. L’assenza di dazi doganali e di restrizioni quantitative negli scambi di merci originarie dei Paesi componenti l'unione doganale, ovvero originarie di Paesi terzi, ma che abbiano assolto i dazi della tariffa doganale comune, ha trovato attuazione con gli artt. 9, 30 e 34 del Trattato12 che prevedono il divieto di imporre fra gli Stati membri, rispettivamente, dazi doganali e qualsiasi misura di effetto equivalente, restrizioni quantitative all'importazione, ovvero identici divieti all'esportazione. Relativamente all’adozione di una tariffa doganale comune negli scambi commerciali con i Paesi terzi un'espressa previsione si rinviene, sempre nel citato art. 9, mentre il successivo art. 1013 stabilisce che sono considerati in "libera pratica Cee"14 in uno Stato membro i prodotti provenienti dai Paesi terzi, per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e siano stati riscossi i dazi doganali e i tributi di effetto equivalente, senza che gli stessi vengano successivamente rimborsati neppure parzialmente. L’armonizzazione delle legislazioni doganali è prevista dall'art. 10015 del Trattato che sancisce il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, le quali abbiano una "diretta incidenza" sulla instaurazione o sul funzionamento del mercato comune. A tal fine, è stato attribuito al Consiglio - su proposta della Commissione - il potere di stabilire direttive volte al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri. Nella prima fase di avvio del Mercato comune, tuttavia, l'eliminazione dei dazi doganali e delle altre misure negli scambi commerciali interni tra gli Stati membri non si estese parimenti agli obblighi di natura amministrativa, con la conseguenza che rimanevano vigenti i controlli alle frontiere interne. Su quest'ultimo fronte, infatti, fu deciso di rinviare di qualche anno la completa liberalizzazione della circolazione delle merci all'interno dei confini intracomunitari. Per questo motivo, accanto al transito comunitario esterno, tuttora in vigore, che consente alle merci dello stato estero di attraversare il territorio doganale comunitario in sospensione dei tributi doganali, venne istituito anche il regime di transito comunitario interno che consentiva la circolazione intracomunitaria alle merci originarie degli Stati membri Cee ed a quelle poste in libera pratica nella Comunità. Alla libera circolazione delle merci, anche dal punto di vista cartolare, si è giunti soltanto nel 1993, in base alla disposizione dell'art. 8/A dell'Atto Unico 11 Art. 8A del Trattato. La numerazione degli articoli citati si riferisce al Trattato CE nella versione precedente la data dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam: gli artt. 9, 30 e 34 sono divenuti, in seguito a modifica, rispettivamente artt. 23, 28 e 29 CE. 13 Divenuto, in seguito a modifica, art. 24 CE. 14 Per gli operatori che intendono mettere in libera pratica in uno Stato membro merci terze prima di inviarle in un altro Stato membro in cui saranno utilizzate o consumate, è previsto un regime semplificato. 15 Divenuto, in seguito a modifica, art. 94 CE. 12 33 Europeo del 28 febbraio 1986, che, modificando il Trattato di Roma, ha inteso superare l'originario concetto di "Mercato Comune" per realizzare una più stretta integrazione economica europea, con il "Mercato Unico Interno"16. L’istituzione del mercato unico comporta l’abolizione dei controlli a fini fiscali alle frontiere interne della Comunità, per consentire la quale, a partire dal 1993, il Consiglio ECOFIN ha istituito il regime provvisorio dell’’IVA, che ha carattere dichiaratamente transitorio, in ragione della sua complessità, della permeabilità alle frodi e del rischio di un vero e proprio "effetto concorrenza" tra gli Stati, sotto il profilo dell'offerta dei servizi doganali. In un sistema comunitario in cui sono state unificate tutte le disposizioni di base di funzionamento dei regimi17 ed i relativi trattamenti tariffari18, infatti, ai fini dell'espletamento delle operazioni è assolutamente indifferente il punto attraverso il quale si entra nel territorio doganale della Comunità, per cui un effetto distorsivo può derivare dalle uniche differenze che ancora rimangono attuali, relative alle materie delle sanzioni e dell'organizzazione dei servizi. E’ naturale che i traffici illeciti tendano a concentrarsi verso quei Paesi che assicurano la maggiore permeabilità del sistema dei controlli e le minori conseguenze sanzionatorie, mentre i flussi legali convergano verso quegli Stati che garantiscono minori costi in termini di tempi e procedure. Il regime transitorio implica la circolazione in franchigia fiscale di beni tra gli Stati membri per un ammontare, nel 2000, di circa 930 miliardi di euro: l’IVA rappresenta, a seconda degli Stati, dal 15 al 25% di tale importo, pari a circa 163 miliardi di euro. Secondo le stime della Commissione, la frode ammonta al 5%, per una perdita di entrate fiscali di circa 8 miliardi di euro l’anno19. L’armonizzazione delle strutture fiscali all’interno dell’Unione Europea è un elemento fondamentale per il corretto ed efficace funzionamento del Mercato interno. Il Trattato CE all’art. 93 (ex art. 99) dispone che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte indirette per assicurare il funzionamento del mercato interno. I successivi articoli – artt. 94 (ex art. 100) e ss. - si occupano del riavvicinamento delle legislazioni tra gli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune. All’interno dell’Unione sono molte le divergenze nella struttura delle imposte, in particolar modo di quelle dirette: la fiscalità è uno dei settori in cui le riforme a 16 Al principio della libera circolazione delle merci fanno eccezione esclusivamente le ipotesi contemplate dagli artt. 36 e 25 del Trattato, che consentono agli Stati membri di "mantenere" divieti all'importazione, all'esportazione ed al transito di merci per motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico od archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Resta fermo, tuttavia, che questi divieti non devono costituire discriminazione o restrizione mimetizzata negli scambi comunitari. Al riguardo, esiste un'ampia giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che più volte si è pronunciata per rimuovere ostacoli posti da uno Stato membro alla libera circolazione nell'area intracomunitaria in modo pretestuoso, specialmente nel settore alimentare. Secondo la Corte, l'art. 36 non pone divieto ad uno Stato membro di impedire la commercializzazione nel proprio territorio di un prodotto di altro Stato membro, che contenga sostanze il cui uso sia vietato dalla propria legislazione nazionale, se il divieto sia effettivamente per la legittima tutela della salute delle persone. 17 Le norme generali in materia doganale sono dettate dal Codice doganale comunitario, approvato dal Reg. n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 e dalle Disposizioni di applicazione, emanate con Reg. n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993. 18 La tariffa doganale comune è stata adottata nel 1987 (Reg. n. 265 del 23 luglio 1987) ed ha sostituito la precedente del 1950, pari alla media dei livelli tariffari vigenti in quel momento nei diversi Stati membri. 19 Comunicazione della Commissione al Consiglio e la Parlamento europeo – COM (2000) 348. 34 livello comunitario sono difficili da realizzare, in quanto il Consiglio può decidere solo all’unanimità. Il settore della fiscalità indiretta ha visto, tuttavia, a partire dal 1992, una rapida evoluzione, con l'istituzione del nuovo regime delle accise e dell'IVA intracomunitaria, basato sull'abolizione delle frontiere fiscali e doganali e sulla soppressione dei controlli doganali alle frontiere fra Stati membri. Nonostante gli sforzi compiuti, l'armonizzazione delle strutture fiscali non è, però, ancora ottimale. Il coordinamento fiscale tra gli Stati dell’U.E. è stato, infatti, frenato da due grandi ostacoli: la difficoltà delle procedure decisionali e la mancanza di una strategia politica globale che consideri i costi economici e sociali che derivano dall'assenza di decisioni. I proventi derivanti dall’IVA assumono una particolare rilevanza considerando la loro incidenza sulle entrate sia nazionali che comunitarie. In particolare il bilancio comunitario è alimentato dalle cosiddette Risorse Proprie, composte: dalle Risorse Proprie Tradizionali, costituite essenzialmente dai dazi doganali riscossi dagli Stati membri negli scambi commerciali con i Paesi terzi; dalla risorsa IVA, costituita da un contributo a carico di ciascuno Stato membro, commisurato all’applicazione di un’aliquota uniforme sulle rispettive basi imponibili nazionali. La Decisione 597/2000 prevede una progressiva riduzione dell’aliquota massima dall’1% allo 0,5% nel 2004; dalla risorsa PNL, che consiste in un contributo commisurato alla quota del prodotto nazionale lordo di ciascun Stato membro. L’accertamento ed il versamento degli importi dovuti a titolo dell’IVA e del PNL è rimesso agli Stati membri attraverso procedure nazionali coordinate a livello comunitario; il controllo di tali importi viene effettuato, contestualmente, dalla Commissione, dalla Corte dei conti europea e dagli Stati membri. A livello globale, le risorse versate nelle casse comunitarie, da tutti gli Stati membri, sono nel 2002 ammontate a 80.926 milioni di euro, di cui 22.395 relativi all’IVA e 46.811 al PNL. La quota residua, pari a 1.147 milioni di euro (9,8%), è costituita dai dazi doganali. Per il 2002 l’Italia ha versato alla Comunità 11.654 milioni di euro, di cui 3.941 relativi all’IVA (33,8%) e 6.566 al PNL (56,3%). Il capitolo di spesa relativo alla risorsa IVA è il 2753 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, istituito ai sensi della legge n. 1185 del 197020. Il contrabbando, l’economia sommersa e soprattutto le frodi nel settore dell’IVA incidono direttamente sul bilancio e quindi sulle risorse disponibili per l’attuazione delle politiche comunitarie. Tali condotte illecite hanno un impatto anche sull’altra voce importante di entrata - il contributo fornito dagli Stati membri in proporzione al PNL. Ne consegue che i Paesi con un maggior tasso di evasione e/o con sistemi meno efficienti di controllo contribuiscono, in proporzione, in misura minore di quelli con un più alto grado di rispetto della normativa fiscale. 20 Per quanto riguarda il versante delle entrate, solo nell’esercizio 1999 è stata definita l’annosa questione dell’errata contabilizzazione, nel consuntivo, delle previsioni relative alle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (sul cap. 3985). Fino al consuntivo 1998, infatti, non comprendendo nella previsione del cap. 1203, relativo all’Imposta sul valore aggiunto, l’importo corrispondente alle somme dovute alla Unione Europea a titolo di risorse proprie, ed imputando invece al medesimo capitolo – correttamente - l’intero gettito accertato, impropriamente figurava su tale capitolo una maggiore entrata, rispetto alle previsioni. L’anomalia non si è più verificata solo dal 1999, quando si è finalmente provveduto, su specifica e reiterata sollecitazione della Corte dei conti, ad eliminare il cap. 3985 dalle previsioni di entrata e dallo stesso quadro di classificazione delle entrate redatto dalla RGS. 35 2. 1 - L'imposta comunitaria sul valore aggiunto Per garantire un’equa concorrenza tra i prodotti provenienti da altri Paesi membri e quelli nazionali, i Paesi europei, a regime, dovranno adottare il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, gravante su tutte le fasi della produzione e della commercializzazione, nonché sul settore delle prestazioni di servizi, al fine di assoggettare le merci di uno stesso tipo al medesimo carico fiscale, qualunque sia la lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione, nonché la provenienza. La finalità di realizzare un mercato unico anche sotto il profilo dell'imposizione sul valore aggiunto, con conseguente eliminazione dei controlli fisici alle frontiere, è individuata già nell'art. 4 della I Direttiva del Consiglio CEE dell’11 aprile 1967 n. 67/22721 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, ove viene delineato l'obiettivo della soppressione dell'imposizione all’importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri, per garantire la neutralità delle imposte sulla cifra d'affari rispetto all'origine dei beni e delle prestazioni di servizi. Benché fosse già individuato l'obiettivo finale dell’imposizione nel paese d’origine, le differenze nelle legislazioni dei Paesi membri in materia di imposizione generale sui consumi non hanno affatto consentito, come si è visto, l'adozione di tale principio, che si prefigurava come il più congeniale al funzionamento di un vero mercato interno senza barriere doganali. Un tale sistema necessitava, peraltro, di un’adeguata struttura che consentisse una corretta redistribuzione delle entrate ovunque riscosse, tra i Paesi membri, in proporzione ai rispettivi consumi, mentre, nel contempo, non poteva prescindere da un riavvicinamento delle aliquote fiscali in modo da evitare il prodursi di effetti distorsivi della concorrenza. Il sistema di tassazione nel paese di origine comporta che le operazioni compiute tra soggetti passivi di Stati diversi siano in tutto equiparate alle operazioni effettuate tra operatori dello stesso Paese, con la conseguente possibilità che un imprenditore acquisti da un venditore residente in altro Stato membro, e detragga poi dall'imposta dovuta sulle proprie operazioni attive, quella addebitatagli in via di rivalsa dal dante causa comunitario. In tal modo, le operazioni poste in essere nella Comunità - sia tra soggetti nazionali che tra appartenenti a Paesi diversi - sono in tutto equiparate e si considerano compiute all'interno del medesimo Stato. L'adozione di tale principio implica, in primo luogo, la necessità di introdurre un meccanismo di ripartizione del tributo in base al quale il relativo gettito affluisca allo Stato ove si verifica il consumo finale del bene. In seconda istanza, tale meccanismo presuppone un elevato livello di uniformità dei profili essenziali della disciplina dell'IVA, in particolare - ma non solo - per la determinazione delle aliquote vigenti nei vari Stati, onde evitare di falsare la concorrenza in favore dei prodotti originari di quei Paesi che applicano un'imposizione fiscale più contenuta. Tale criterio di tassazione si articola su due capisaldi: la non imponibilità delle operazioni di cessioni e l'imponibilità degli acquisti nel Paese di destinazione con la medesima aliquota prevista per le operazioni interne. Il sistema consente di assoggettare al tributo beni provenienti dagli altri Paesi con l'aliquota vigente nel paese di importazione, garantendo in tal modo la parità di trattamento con i prodotti nazionali, anche in mancanza di una completa armonizzazione della disciplina applicativa del tributo ed in particolare delle aliquote di imposta tra i vari Paesi membri. Un ulteriore vantaggio è costituito dal rispetto 21 Nonché dalla II Direttiva anch’essa dell’11 aprile 1967, n. 67/228 36 del principio di attribuzione del tributo al Paese dove ha luogo il consumo ed avviene la detrazione. Fino al 31 dicembre 1992 le operazioni effettuate da soggetti comunitari soggiacevano alla medesima disciplina prevista per le transazioni internazionali con Paesi non appartenenti al mercato europeo, in modo che dovevano essere effettuati gli adempimenti relativi alle operazioni doganali di importazione ed esportazione22. Con l'abbattimento delle frontiere doganali all'interno dell'Unione Europea, sono venute meno le nozioni di importazione ed esportazione negli scambi intercorrenti tra soggetti residenti in Paesi membri diversi, regime che continua ad essere riservato alle operazioni effettuate con territori non appartenenti alla U.E.. Il completamento del mercato unico avrebbe dovuto comportare l'abbandono del criterio di tassazione nel Paese di destinazione per gli scambi intracomunitari. Tuttavia questo processo è ancora in corso, vista l'incompleta armonizzazione del numero e del livello di aliquote vigenti nei diversi Paesi membri, e la diffidenza verso i proposti meccanismi di compensazione che avrebbero dovuto assicurare l'attribuzione del tributo riscosso nello Stato di origine - ma detratto in quello di destinazione - al Paese in cui avviene il consumo finale. Nel 1991 e nel 1992 sono state adottate direttive riguardanti, rispettivamente, l'istituzione di un regime transitorio IVA e la semplificazione del regime IVA. La Direttiva n. 91/680 del 16 dicembre 1991 ha introdotto un regime provvisorio durante il quale sono applicate disposizioni di imposizione a destinazione volte a facilitare al passaggio al regime definitivo, incentrato, invece, come si è detto, sul principio di tassazione nel Paese di origine; ad essa sono seguite la Direttiva 12 ottobre 1992, n. 77, concernente il riavvicinamento delle aliquote e la Direttiva 14 dicembre 1992, n. 111, contenente alcune misure di semplificazione. Per effetto del nuovo regime (recepito in Italia da ultimo con il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con mod. nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427), il principio di tassazione all’origine ha trovato limitato accoglimento solo relativamente agli acquisti effettuati da soggetti privati, mentre, per quanto attiene gli scambi intracomunitari tra soggetti passivi in diversi Stati membri, è stato mantenuto il principio di tassazione nel Paese di destinazione, provvedendosi ad adeguare il meccanismo di applicazione del tributo in relazione alle nuove esigenze. La transazione economica è stata concettualmente scissa in due distinte operazioni fiscali: la cessione intracomunitaria e l’acquisto intracomunitario. Nei confronti del cedente è confermata la non imponibilità della cessione, mentre il nuovo presupposto del tributo è stato fissato nell'acquisto intracomunitario, effettuato nello Stato membro di destinazione, individuando nel cessionario il soggetto debitore del tributo. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, effettuate da un soggetto passivo, della proprietà dei beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro. Secondo la definizione contenuta nell'art. 38, D.L. 331/1993, requisiti essenziali dell'operazione sono: effettuazione da parte di soggetti passivi d'imposta in Stati membri diversi; 22 L'imposta relativa alle merci provenienti da altri Paesi europei veniva accertata, liquidata e riscossa distintamente per ciascuna operazione presso l'Ufficio doganale di importazione, nei modi e nei termini previsti dalla normativa doganale; la relativa detrazione dell'imposta assolta al momento dell'importazione avveniva mediante registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti e concorreva alla liquidazione periodica. Per i privati consumatori l'acquisto da una impresa residente in altro Paese membro comportava l'assolvimento delle formalità doganali ed il conseguente pagamento dell'IVA in dogana. 37 scambio a titolo oneroso; movimentazione fisica dei beni dal territorio di uno Stato membro ad un altro. In mancanza del trasporto dei beni non si realizza un’operazione intracomunitaria, ma una cessione interna imponibile secondo le regole ordinarie dello Stato in cui si trovano fisicamente i beni. La completa realizzazione del mercato interno dell'Unione ha eliminato per i consumatori finali il principio della tassazione nel Paese di destinazione: i privati consumatori possono acquistare qualsiasi bene - ad eccezione dei mezzi di trasporto nuovi e degli acquisti effettuati per corrispondenza - nella Comunità, pagando l’IVA al fornitore. Per le imprese, oltre al vantaggio dell'eliminazione degli adempimenti doganali, sussiste un altro aspetto di estrema rilevanza, concernente soggetti passivi di imposta che effettuano cessioni ad un'aliquota inferiore rispetto a quella pagata sugli acquisti. Tali soggetti, fino al 31 dicembre 1992, pagavano l'imposta in dogana per un ammontare superiore a quella riscossa sulle vendite, trovandosi in una situazione di permanente credito IVA e dovendo attendere molto tempo per ottenere il rimborso dall’Erario. Dal 1° gennaio 1993, l'IVA applicata sugli acquisti comunitari è essenzialmente un’IVA contabile, perché nel mese o nel trimestre in cui sorge il debito, contestualmente sorge il diritto a detrarre l’IVA a credito, con la conseguenza che il soggetto non si troverà più in una situazione di credito. In sintesi, il sistema transitorio IVA ha soppresso, sia per i privati che per le imprese, i controlli fiscali alle frontiere intracomunitarie. La riscossione dell'IVA sulle importazioni tra Stati membri è stata superata; il nuovo sistema istituito per il pagamento dell'IVA si basa sulla distinzione fra le vendite tra soggetti passivi IVA, le vendite a privati e le vendite a persone non soggette o esenti dall'IVA. Il documento amministrativo unico per le imprese è stato sostituito da dichiarazioni periodiche che queste devono presentare, e le vendite in franchigia fiscale (cosiddetti duty free) nei porti ed aeroporti, per i viaggiatori intracomunitari, sono state abolite il 30 giugno 1999. Il principio della tassazione nello Stato di consumo per i beni e servizi destinati ai soggetti passivi IVA, alle aliquote e condizioni vigenti in tale Stato, è mantenuto in vigore in attesa del sistema definitivo di tassazione degli scambi fra gli Stati membri. Si tratta di evitare in questo modo, in attesa di una sufficiente armonizzazione delle aliquote, i rischi di distorsione di concorrenza e di delocalizzazione di attività. Il nuovo regime è dunque destinato a rafforzare l'integrazione comunitaria preservando nello stesso tempo gli interessi finanziari degli Stati membri; regimi particolari sono previsti per le vendite a distanza, gli acquisti effettuati da soggetti passivi esenti o da persone giuridiche non soggette ad IVA e le vendite di mezzi di trasporto nuovi. Per quanto riguarda gli scambi con i Paesi terzi, le importazioni restano sottoposte agli obblighi di dichiarazione in dogana e sono assoggettate all'IVA al momento della loro importazione. Le esportazioni restano esentate, fatte salve le attività doganali. Per gli operatori che intendono mettere in libera pratica in uno Stato membro merci terze prima di inviarle in un altro Stato membro in cui saranno utilizzate o consumate, è previsto un regime semplificato. Ai fini del passaggio dal regime transitorio al regime definitivo di applicazione dell’IVA nell’Unione Europea, la discrasia più evidente da superare è quella connessa alla esistenza di due differenti regimi giuridici, il nazionale ed il comunitario, in dipendenza della diversa origine delle merci. Le aspettative degli operatori si incentrano sulla concezione di un mercato interno che funzioni 38 effettivamente come un mercato nazionale, ove sia assicurato trattamento tra operazioni domestiche ed operazioni intracomunitarie. un eguale In altri termini, la creazione di un unico spazio fiscale comunitario dovrà assicurare soprattutto l'assoluta parità di trattamento tra operazioni e attività nazionali ed operazioni ed attività comunitarie, così che nessuna operazione che coinvolga più Stati membri risulti più onerosa, sotto il profilo fiscale, della corrispondente operazione effettuata all'interno di un solo Stato membro, ovvero nessuna attività o prestazione di servizi risulti di più difficile esercizio o effettuazione in uno anziché in un altro Stato membro. Tale regime dovrà essere opportunamente assistito da alcune fondamentali modifiche: la soppressione delle facoltà e delle esenzioni che caratterizzano l'attuale regime transitorio e la generalizzazione dell'imposizione indiretta su tutte le operazioni e le attività che interessano l'ambito comunitario, alla stregua delle operazioni effettuate e delle attività espletate in un solo Stato; la salvaguardia delle entrate fiscali degli Stati membri attraverso l'affermazione del principio secondo cui le entrate generate dall’lVA spettano allo Stato membro in cui avviene il consumo, mediante un meccanismo di riattribuzione o compensazione; l’uniformità di trattamento, non solo sotto il profilo delle esenzioni e delle aliquote vigenti, ma anche per l'aspetto dell'interpretazione della normativa fiscale comunitaria e della sua applicazione da parte degli Stati membri; l'obiettività' dell'imposta, affinché il fornitore di beni o servizi sia in grado di applicare l'imposta in base ad una stessa regola, a prescindere dall'acquirente e quale che sia l'origine o la destinazione dei beni; la definizione uniforme delle sanzioni comunitarie per la frode fiscale e per l'elusione dell’imposta in tutta l'area dell'U.E., onde evitare l'instaurarsi di zone di ridotta repressione; l'intensificazione della cooperazione fiscale tra Stati membri. 39 Direttive comunitarie in materia di IVA I Direttiva IVA Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari Direttiva CEE 227/1967 dell' 11 aprile GUCE n. L/71 del 14.04.1967 1967 II Direttiva IVA Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari Direttiva CEE 228/67 dell' 11 aprile GUCE n. L/71 del 14.04.1967 1967 III Direttiva IVA Direttiva CEE 463/1969 del 9 dicembre GUCE n. L/320 del 20.12.1969 1969 IV Direttiva IVA Direttiva CEE 401/1971 del 20 dicembre GUCE n. L/283 del 24.12.1971 1971 V Direttiva IVA Direttiva CEE 25/1972 del 4 luglio 1972 GUCE n. L/162 del 18.07.1972 VI Direttiva IVA Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme Direttiva CEE 77/388 del 17 maggio GUCE n. L/145 del 13.06.1977 1977 Direttiva CEE 77/799 del 19 dicembre GUCE n. L/336 del 27.12.1977 1977 Modifiche alla VI Direttiva IVA Direttiva CEE 583/1978 del 26 giugno GUCE n. L/194 del 19.07.1978 1978 Direttiva CEE 368/1980 del 26 marzo GUCE n. L/90 del 3.04.1980 1980 Direttiva CEE 181/1983 del 28 marzo GUCE n. L/105 del 23.04.1983 1983 Direttiva CEE 386/1984 del 31 luglio GUCE n. L/208 del 3.08.1984 1984 Direttiva CEE 346/1985 del 31 luglio GUCE n. L/183 del 16.07.1985 1984 Direttiva CEE 680/1991 del 16 dicembre GUCE n. L/376 del 31.12.1991 Rett. GUCE 1991 n. L/272 del 17.09.1992 Direttiva CEE 77/1992 del 19 ottobre GUCE n. L/316 del 31.10 1992 1992 Direttiva CEE 111/1992 del 14 dicembre GUCE n. L/384 del 30.12.1992 Rett. GUCE 1992 n. L/197 del 06.08.1993 Direttiva CEE 4/1994 del 14 febbraio GUCE n. L/60 del 3.03 1994 1994 Direttiva CEE 5/1994 del 14 febbraio GUCE n. L/191 del 12.08 1995 1994 Direttiva CEE 76/1994 del 22 dicembre GUCE n. L/365 del 31.12 1994 1994 Direttiva CE 7/1995 del 10 aprile 1995 GUCE n. L/102 del 05.05.1995 40 Direttiva 1996 Direttiva 1996 Direttiva 1998 Direttiva 1999 Direttiva 1999 Direttiva 1999 Direttiva 2000 Direttiva 2001 Direttiva 2001 CE 42/1996 del 25 giugno GUCE n. L/170 del 09.07.1996 CE 95/1996 del 20 dicembre GUCE n. L/338 del 28.12.1996 CE 80/1998 del 12 ottobre GUCE n. L/22 del 29.01 1999 CE 49/1999 del 25 maggio GUCE n. L/139 del 02.06.1999 CE 59/1999 del 17 giugno GUCE n. L/162 del 26.06 1999 CE 85/1999 del 22 ottobre GUCE n. L/277 del 28.10.1999 CE 65/2000 del 17 ottobre GUCE n. L/269 del 21.10.200 Rett. GUCE n. L/302 del 01.12.2000 CE 4/2001 del 19 gennaio GUCE n. L/22 del 24.01.2001 CE 115/2001 del 20 dicembre GUCE n. L/15 del 17.01.2002 41 2.2 – Le aliquote Fin dall’attuazione del sistema comune dell’IVA, negli anni ‘70, ci si è posti l’obiettivo di creare le condizioni necessarie allo sviluppo di un mercato interno soggetto a una corretta concorrenza, nel quale venissero meno la tassazione all’importazione e la detassazione all’esportazione negli scambi tra gli Stati membri, “…al fine di garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla cifra d’affari in ordine all’origine dei beni e delle prestazioni di servizi…”. Tale obiettivo è ribadito nel preambolo della Sesta Direttiva del Consiglio europeo 77/388/CEE. Con l’istituzione del mercato interno europeo, abolite le formalità doganali, è entrato in vigore un nuovo regime transitorio dell’imposta sul valore aggiunto, tuttora in vigore, per la tassazione delle transazioni, alle aliquote ed alle condizioni dello Stato membro di destinazione. Pertanto, il controllo doganale alle frontiere è stato sostituito dalla procedura di acquisizione e confronto dei dati relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari (listings), che hanno, di fatto, sostituito i termini esportazione e importazione tra Stati membri. E’ stato anche concordato un processo di armonizzazione che prevede l’applicazione di un sistema di aliquote IVA basato su un’aliquota normale – pari ad almeno il 15% - e, facoltativamente , una o due aliquote ridotte , con una soglia minima del 5%. Nella tabella si riportano le aliquote in vigore nei 15 Stati membri alla data del 1° luglio 2003. Stato membro Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Gran Bretagna Grecia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Spagna Svezia Aliquota normale 20 21 25 22 19.6 16 17.5 18 21 20 15 19 19 16 25 Altre aliquote 10 e 12 0, 1, 6 e 12 8, 17 0, 2.1 e 5.5 0e7 0e5 0, 4 e 8 4.3 e 13.5 0, 4 e 10 3, 6 e 12 0e6 5 e 12 0, 4 e 7 0, 6 e 12 Il sistema dell’IVA intracomunitaria risulta particolarmente colpito dalle frodi. In particolare, si è constatato che l’evasione si manifesta, come era da prevedersi, in presenza di aliquote più elevate. In altre parole, il divario tra le aliquote applicabili alle medesime operazioni, oltre che costituire un pesante ostacolo alla concorrenza, contribuisce sia al diffondersi dell’evasione e delle frodi, sia all’incremento dei fenomeni elusivi, che si concretizzano nell’allocazione fittizia dei redditi in aree ove la tassazione è più favorevole. 42 3. - Il sistema di cooperazione internazionale in materia di IVA 3.1 - Il contesto normativo ed organizzativo 3.1.1 - Il contesto normativo ed organizzativo comunitario La soppressione delle barriere doganali a partire dal 1° gennaio 1993 e la contestuale introduzione del cosiddetto regime transitorio IVA, basato sul sistema del pagamento differito (a destinazione) dell’imposta relativa agli scambi di merci tra soggetti passivi comunitari, indussero la Commissione ed il Consiglio CEE a rafforzare gli strumenti di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, attraverso l’adozione di un dispositivo che, in sostituzione dei controlli doganali effettuati fino a quella data alle frontiere, offrisse sufficienti margini di garanzia contro possibili rischi di frodi fiscali e assicurasse, comunque, adeguate forme di controllo delle transazioni intracomunitarie e degli operatori che le pongono in essere. Fu così che il Consiglio CEE approvò in data 27 gennaio 1992 il Regolamento n. 218, entrato in vigore il 1° gennaio 1993, abrogato dal nuovo Regolamento n. 1798 del 7 ottobre 2003 entrato in vigore il 1° gennaio 200423. E’ stato, così, istituito un articolato sistema di scambi di informazioni tra gli Stati membri sui dati anagrafici e contabili concernenti gli operatori e le transizioni, basato su una architettura a piramide che consente, nel rispetto di determinati presupposti, passaggi successivi a livelli di conoscenza sempre più dettagliati e specifici, fino ad arrivare all’acquisizione degli elementi documentali riguardanti una determinata operazione, quali fatture, documenti di trasporto delle merci, mezzi di pagamento delle stesse. Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri può, infatti, avvenire passando per tre livelli successivi: • I Livello: ogni Stato membro deve comunicare automaticamente a ciascuno degli altri Stati membri il valore totale delle cessioni effettuate, in un dato trimestre, da tutti i propri operatori identificati agli effetti dell’IVA a tutti gli operatori identificati agli effetti dell’IVA in ciascuno degli altri Stati membri, indicando i relativi numeri identificativi24. • II Livello: vi si può accedere solo in caso di fondato sospetto di frode. Consente un ampliamento del quadro informativo ottenuto nell’ambito del I livello, in quanto ogni Stato membro può conoscere automaticamente l’elenco dei fornitori ed i relativi codici IVA, appartenenti a ciascuno degli altri Stati membri, che hanno effettuato cessioni, in un dato trimestre, ad un proprio operatore (art. 4 par. 3). • III Livello: E’ disciplinato dall’art. 5 e costituisce il massimo sforzo di cooperazione tra gli Stati membri. Infatti, qualora le informazioni fornite ai sensi dell’art. 4, parr. 2 e 3 (I e II livello), non siano sufficienti, ogni Stato membro può richiedere, per transazioni singole o multiple, informazioni più analitiche e dettagliate di natura documentale. In tal caso, lo Stato che riceve la richiesta, detta di follow-up, promuove un’azione di controllo sul/i proprio/i operatore/i per l’acquisizione della documentazione necessaria alla Stato richiedente, impegnando così una 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L264/1 del 15.10.2003. Antecedentemente all’introduzione della moneta unica, ed ancora oggi per i Paesi che non hanno aderito all’euro (Gran Bretagna, Danimarca e Svezia), i valori delle cessioni erano espressi nella moneta dello Stato membro che forniva l’informazione. 24 43 quota della propria capacità operativa al servizio di quest’ultimo. Lo Stato interpellato, inoltre, è tenuto a fornire le informazioni entro un termine massimo di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Le informazioni di I e II livello sono scambiate in via automatica attraverso la rete comunitaria VIES (VAT Information Exchange System) - alla quale possono accedere direttamente tutte le articolazioni periferiche dell’Amministrazione fiscale, e sono attinte dai dati che ogni Stato membro reperisce dalle dichiarazioni delle cessioni intracomunitarie presentate dai propri operatori, dati che sono raccolti ed elaborati in una base elettronica che, ai sensi dell’art. 4 par. 1, tutti gli Stati membri devono detenere. Le informazioni di III livello sono, invece, scambiate a richiesta, quando quelle di I e II livello risultino insufficienti o inadeguate per le esigenze dell’autorità richiedente ed innescano una attività di controllo sui contribuenti; lo scambio si svolge su base cartacea, con l’impiego di una modulistica standard (Mod. SCAC. 93) che viene inviata tramite fax. In base alla vigente normativa, ogni Stato membro può ottenere, attraverso la rete telematica anzidetta, conferma della validità di qualsiasi codice IVA rilasciato da ciascuno degli altri Stati membri, nonché, qualora specifiche ragioni lo giustifichino, anche la data del rilascio e di scadenza della validità del codice stesso. Nel rispetto di condizioni ancor più stringenti, ogni Stato membro può conoscere, per qualsiasi codice IVA attribuito da ciascuno degli altri Stati membri, il nome e l’indirizzo dell’ operatore corrispondente. Agli stessi fini, ogni Stato membro deve detenere una base elettronica contenente il registro delle persone alle quali è stato rilasciato un numero di identificazione IVA. Inoltre ogni Stato membro deve comunicare agli altri Stati membri ed alla Commissione l’elenco delle autorità competenti che essa designa in qualità di corrispondenti ai fini dell’applicazione del vigente Regolamento. Inoltre, ogni Stato membro designa un ufficio centrale quale responsabile principale per i collegamenti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. Il Regolamento n. 1798 del 7 ottobre 2003, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, nell’abrogare il citato Reg. 218, sottolinea che “i riferimenti al precedente Regolamento si intendono fatti al presente Regolamento”. In particolare, nelle premesse, prendendo atto che l’esistenza di due distinti strumenti per la cooperazione in materia di IVA – il Regolamento 218 e la Direttiva 77/79925 - si sono rivelati un freno, ne fonde le disposizioni rafforzandone i contenuti. Questa posizione era stata prospettata in sede europea dalla Guardia di finanza, in rappresentanza dell’Amministrazione fiscale italiana (cfr. par. 3.1.3). Il nuovo regolamento introduce un maggior decentramento della cooperazione amministrativa. In particolare: prevede l’indicazione, in ogni Stato membro, di una autorità competente (o più autorità competenti), a nome della quale va applicato il Regolamento26.; ribadisce il ruolo di un CLO (Central Liaison Office), responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. Lo scambio di informazioni continua, quindi, ad aver luogo attraverso le autorità competenti, un’autorità unica per ogni Stato, rafforzando le funzioni 25 Direttiva del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette. 26 L’articolo 2 individua, per l’Italia, il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali quale “Autorità competente”. 44 dell’unico ufficio di collegamento (CLO) che diventa il responsabile principale della collaborazione. La novità di grande rilievo è costituita dalla possibilità di contatti diretti tra funzionari per procedere a scambi diretti di informazioni, anche se ne andranno informate le autorità competenti. L’autorità competente può pertanto designare servizi di collegamento, intendendosi per tali uffici diversi dal CLO, con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata. L’autorità competente può, inoltre, designare ed autorizzare la presenza di funzionari competenti del paese richiedente durante l’acquisizione delle informazioni, o anche per disporre l’esecuzione di controlli simultanei nei confronti di uno o più soggetti passivi. In tutti e due i casi spetta al CLO tenere aggiornato l’elenco dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti designati e renderlo accessibile ai CLO degli altri Stati membri interessati. Nel nuovo Regolamento, sono precisate, inoltre, le regole per le interferenze con procedimenti penali, per evitare che in questi casi la cooperazione si blocchi. I servizi di collegamento ed i funzionari competenti, quando trasmettono o ricevono una richiesta o una risposta ad una richiesta di assistenza, ne informano il CLO del proprio Stato alle condizioni da questo stabilite. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria una azione all’esterno della sua circoscrizione territoriale o della sua sfera funzionale, trasmette la richiesta al CLO del proprio Stato membro e ne informa l’autorità richiedente. In tal caso il termine entro cui fornire la risposta all’autorità richiedente inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa al CLO. Il nuovo Regolamento 1798/2003 unifica, quindi, le procedure per la cooperazione su richiesta, ma prevede, inoltre, la possibilità di informazioni ulteriori rispetto ai dati VIES. Sono possibili scambi spontanei o automatici di informazioni rilevanti, per esempio quando l’autorità di un paese abbia motivo di credere che in altro paese siano state commesse violazioni o vi sia un rischio di evasione. Attraverso la semplice consultazione degli archivi informatici ciascuno Stato potrà ottenere informazioni sui numeri identificativi IVA e sul valore delle forniture intracomunitarie ad essi abbinati. Le informazioni senza richiesta preventiva sono previste nelle situazioni in cui la tassazione deve avere luogo nello Stato membro di destinazione e l’efficacia del controllo dipende dalle informazioni fornite dallo Stato di origine, quando si sospettano frodi, o c’è un rischio importante che avvengano, in un altro Stato membro, quando viene riscontrata una violazione che potrebbe avere ramificazioni al di fuori dei confini nazionali. Nel Regolamento 1798/2003 sono contenute, inoltre, indicazioni sullo scambio delle informazioni relative all’applicazione del nuovo regime speciale dell’ecommerce per le imprese extracomunitarie. La Commissione europea è tenuta a presentare al Parlamento ed al Consiglio, con cadenza triennale (precedentemente biennale in base al Regolamento 218/92), una relazione sull’applicazione del Regolamento stesso, che può costituire un importante strumentoo di monitoraggio. 3.1.1.1 - Il VIES (VAT Information Exchange System) 45 Il VIES (VAT Information Exchange System) è stato introdotto in ottemperanza al Regolamento 218/92 in previsione dell’apertura delle frontiere per individuare le eventuali incongruenze risultanti dall’incrocio delle dichiarazioni di cessioni intracomunitarie. Si tratta di un sistema di scambi automatici d’informazioni – on line – in funzione dal 1° gennaio 1993 tra le amministrazioni finanziarie dei Paesi membri per il controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi IVA che le effettuano: è, in definitiva, lo strumento attraverso cui gli Stati membri realizzano la cooperazione amministrativa già prevista dal Regolamento 218/92 (oggi sostituto dal 1798/2003) ed in particolare gli scambi di informazioni di I e II livello di cui si è detto. Lo scambio di informazioni che si svolge attraverso il VIES trova le sue fonti di alimentazione nel data-base che ciascuno Stato membro deve detenere (registro delle persone alle quali è stato rilasciato un numero identificativo IVA) ed in quello, pure detenuto da tutti gli Stati membri in cui sono conservati ed elaborati i dati contenuti nelle dichiarazioni delle cessioni intracomunitarie di beni che ogni operatore è tenuto a presentare periodicamente alla propria amministrazione nazionale. La cessione è intracomunitaria quando effettuata da un soggetto passivo IVA residente in uno Stato membro ad un soggetto passivo IVA residente in un altro Stato membro. Non rilevano quindi le cessioni effettuate verso Paesi terzi e che tecnicamente costituiscono “esportazioni”. Gli operatori intracomunitari devono essere identificati da un codice IVA che è formato dal numero attribuito dalle rispettive amministrazioni nazionali preceduto da due caratteri alfabetici che identificano lo Stato (ad es. IT00123456789), e devono indicare sulle fatture di vendita il codice IVA della controparte che deve essere formalmente corretto e corrispondere effettivamente ad un operatore esistente ed in attività. Sono tenuti, inoltre, a presentare periodicamente dichiarazioni riepilogative delle cessioni effettuate, specificando per ciascuna di esse il codice IVA e lo Stato membro del cliente ed il valore netto dei beni ceduti. Per quanto riguarda in particolare gli operatori italiani, essi, ai fini del controllo interno, sono obbligati a presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni che sono presentati agli uffici doganali con una periodicità che dipende dall’ammontare delle operazioni su base annua. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie si riferiscono: a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 200.000 euro; a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie inferiore a 200.000, ma superiore a 40.000 euro; a periodi annuali, per i restanti soggetti. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari si riferiscono: a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 150.000 euro; a periodi annuali, per i restanti soggetti.27 I soggetti tenuti alla dichiarazione mensile devono compilare l’apposito modello anche nella parte riguardante i dati statistici, di interesse dell’ISTAT che li 27 art. 3 del D.M. 27 ottobre 2000 così come modificato dal D.M. 12 dicembre 2002. 46 riceve e li elabora nel quadro del sistema permanente di raccolta dei dati relativi agli scambi di beni in ambito comunitario (progetto EUROSTAT). L’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni è composto da un frontespizio (Mod.Intra-1) e due sezioni, di cui la prima (Mod.Intra-1bis) concernente le cessioni registrate nel periodo, la seconda (Mod.Intra-1ter) le rettifiche relative ai periodi precedenti28. I soggetti passivi italiani hanno l’obbligo di accertarsi della validità del codice IVA dei loro cessionari comunitari prima di indicarlo nelle fatture di vendita e nella dichiarazione di cessione intracomunitaria. A tal fine, essi possono rivolgersi ad un qualsiasi ufficio delle entrate o collegarsi direttamente in internet al sito www.agenziaentrate.it. L’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni è strutturato come quello delle cessioni, ma contraddistinto dal numero 2 (frontespizio: Mod.Intra-2; sezione 1: Mod.Intra-2bis; sezione 2: Mod.Intra-2ter). Il soggetto obbligato è ovviamente l’acquirente, che deve indicare lo Stato membro e il codice IVA del fornitore. La periodicità ed i criteri per la presentazione sono gli stessi stabiliti per gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie29. I modelli Intra, vengono inoltrati per via informatica direttamente al Centro informativo delle dogane; il sistema rileva automaticamente eventuali errori ed irregolarità, ivi compresi quelli relativi alle partite IVA degli operatori interessati e stampa una lettera indirizzata al contribuente con invito a provvedere tempestivamente in merito ai rilievi segnalati. Se il contribuente non adempie, l’ufficio doganale invia l’elenco delle irregolarità riscontrate al competente ufficio IVA (ora Ufficio unico delle entrate), che applica le sanzioni previste. La stessa procedura è seguita per gli errori di natura statistica che, se non corretti dal contribuente, vengono segnalati all’ISTAT per l’applicazione delle relative sanzioni. Il Centro informativo delle dogane, acquisiti i dati fiscali e statistici dei modelli Intra, provvede mensilmente a trasmetterli al Centro informativo dell’Agenzia delle entrate e all’ISTAT, che elabora i dati statistici per fornire alla Commissione Europea le informazioni necessarie per le elaborazioni EUROSTAT. Il Centro informativo dell’Agenzia delle entrate elabora i dati fiscali al fine di predisporre le informazioni da scambiare (di I e II livello) con gli altri Stati membri dell’Unione Europea nell’ambito del sistema VIES. 28 Nel frontespizio vanno indicati i dati identificativi del soggetto obbligato (cedente), o del suo delegato, ivi compreso il codice IVA, il periodo ed il tipo di riepilogo (mensile, trimestrale, annuale), nonché i dati riassuntivi delle sezioni 1 e 2: numero totale delle righe di dettaglio (singole transazioni o rettifiche) e relativo ammontare. Nella sezione 1, in ciascuna delle righe del modello, devono essere indicati tutti i dati relativi ad una singola operazione: Stato della Unione Europea e codice IVA del cliente, ammontare dell’operazione, natura della transazione (vendita, trasformazione, triangolazione), nomenclatura combinata della merce ceduta. Ai dati anzidetti, d’interesse fiscale, seguono quelli d’interesse statistico: peso netto, unità supplementare (da indicare quando non è possibile specificare il peso), valore statistico (rispetto al valore fiscale comprende anche le spese di trasporto fino al confine nazionale), regime (cessione definitiva o temporanea), mezzo di trasporto (aereo, nave, mezzo su strada), Stato membro di destinazione e provincia di origine. I dati statistici devono essere forniti soltanto, come già specificato, dagli operatori tenuti alla dichiarazione mensile. Nella sezione 2, in ciascuna delle righe del modello, devono essere indicate le rettifiche contabili apportate a singole operazioni, con la specifica dell’ammontare (in più o in meno) delle rettifiche stesse e del relativo periodo di riferimento. Agli effetti statistici, va adeguato dagli operatori “mensili” anche il valore statistico dei beni oggetto della transazione rettificata. 29 Nelle sezioni 1 e 2 l’ammontare delle operazioni di acquisto effettuate o rettificate e nel riepilogo degli acquisti va indicato lo Stato membro da cui provengono le merci e la provincia di destinazione. 47 3.1.2 - Il contesto normativo italiano 3.1.2.1 - Ante Decreto legislativo 300/99 In base alla direttiva ministeriale 7 gennaio 1994, istitutiva del CLO (Central Liaison Office) italiano, per autorità competenti si intendono gli organi che esercitano legalmente i diritti ed i doveri previsti dal Regolamento n. 218/92, mentre il CLO rappresenta la struttura organizzativa necessaria per attuare la cooperazione amministrativa e deve restare nettamente distinto dalle strutture preposte ai controlli. Tale Ufficio deve essenzialmente fungere da normale canale comunicazione tra le autorità competenti, gestire il flusso informativo per cooperazione e l’assistenza tra gli Stati membri, controllare la qualità e pertinenza delle richieste di assistenza e delle risposte a queste fornite sovrintendere al rispetto delle scadenze. di la la e In altre parole, il CLO deve fungere da unico punto di contatto, sul quale gli altri Stati membri possono contare per ottenere una assistenza efficace e tempestiva su qualsiasi questione concernente i controlli e la cooperazione in materia di IVA e per validare le informazioni fornite e/o ricevute, salvo i casi in cui è ammesso, come si è visto, lo scambio di informazioni direttamente tra autorità competenti. Con la citata direttiva del 7 gennaio 1994 il Ministro delle finanze pro tempore ha istituito il CLO presso l’Ufficio per le relazioni internazionali, tenuto conto dell’organizzazione del Ministero delineata dalla legge di riforma 29 ottobre 1991, n. 358 e dal Regolamento di attuazione (D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287), che assegnava al Segretario Generale un ruolo di coordinamento delle strutture incaricate della gestione del tributo. Le disposizioni della citata direttiva ministeriale prevedevano che il CLO fosse composto da un responsabile, avente una generale competenza di coordinamento tra tutti i settori dell’amministrazione finanziaria, coadiuvato dai rappresentanti degli organismi allora incaricati della gestione dell’IVA comunitaria e dei relativi controlli (Se.C.I.T., Dipartimento delle Entrate, Dipartimento delle Dogane e II.II., Guardia di Finanza). Detti organismi, direttamente o tramite le loro strutture periferiche, avrebbero, altresì, svolto le funzioni di autorità competente quali corrispondenti abilitati ad agire per l’applicazione del Regolamento comunitario, ai sensi dell’art. 2 - par. 2. La direttiva ministeriale prevedeva, inoltre, che per il suo funzionamento il CLO si avvalesse, oltre che del personale e delle strutture interne dell’Ufficio per le relazioni internazionali, di una segreteria tecnica, costituita da uno staff operativo composto anche da unità messe a disposizione dai Dipartimenti delle entrate e delle dogane e II.II. e dalla Guardia di Finanza30. 3.1.2.2 - Post Decreto legislativo 300/99 30 Il Dipartimento delle entrate distaccò tre persone presso l’Ufficio relazioni internazionali, mentre il Comando Generale della Guardia di Finanza distaccò una sezione del secondo reparto per la cura dei rapporti con il CLO. Successivamente, anche il Dipartimento delle dogane e II.II. distaccò due impiegati presso il CLO. 48 I recenti provvedimenti legislativi, a partire dal decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, hanno ridisegnato l’organizzazione dell’Amministrazione finanziaria sulla base di un principio basilare, costituito dalla netta distinzione operata tra due diverse aree: la prima direttiva e strategica e la seconda più marcatamente operativa. Al Dipartimento per le politiche fiscali sono stati, infatti, assegnati compiti di indirizzo, coordinamento e controllo, nonché la rappresentanza e la tutela degli interessi dell’amministrazione fiscale in sede comunitaria ed internazionale, mentre alle Agenzie fiscali (ed alla Guardia di finanza, limitatamente alle attività di specifica competenza) è stato attribuito il compito di amministrare e gestire i tributi ad ognuna di esse affidati. Il momento della direzione politica si manifesta concretamente nelle disposizioni contenute nell’articolo 24, 1° comma, del d. lgs. 300/99, nella parte in cui si prevede che il Ministero svolge le funzioni di spettanza statale circa le politiche fiscali, nonché le attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle Agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitino funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato. Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n°107, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Finanze31, stabiliva, all’articolo 1, che il Dipartimento “è centro unitario di direzione amministrativa della fiscalità statale” e che nella propria attività esso “favorisce lo sviluppo … dell’integrazione comunitaria”. Il successivo articolo 9, che descrive le competenze dell’Ufficio relazioni internazionali, prevede che tale Ufficio “assicura … la partecipazione dell’Italia allo sviluppo dell’integrazione europea e della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale, curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi comunitari ed internazionali … e assicurando il raccordo con l’ordinamento nazionale nell’adempimento degli obblighi relativi, nonché il coordinamento per lo sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni in tali sedi da parte delle agenzie e degli enti della fiscalità e il collegamento con le analoghe attività svolte dalla Guardia di Finanza”. L’Ufficio per le relazioni internazionali, inoltre, sempre in base al citato articolo 9, “favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalità e della Guardia di Finanza alla cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed internazionale, assicurando la diffusione e lo scambio di informazioni e, ove necessario, il coordinamento tra le Agenzie”. In attuazione dei principi normativi anzidetti, con D.M. del 21 novembre 2001, in vigore dal 15 marzo 2002, il CLO è stato incardinato nel reparto sesto dell’Ufficio Relazioni Internazionali, che coordina il settore della cooperazione amministrativa assicurando il necessario raccordo con le Agenzie delle entrate e delle dogane e con la Guardia di finanza. Tenuto conto, tuttavia, che dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il citato Regolamento n. 1798/2003 è in corso nell’Amministrazione finanziaria una riflessione sul futuro assetto organizzativo della cooperazione amministrativa. 3.1.2.3 - La struttura del CLO italiano e le modalità di lavoro Per il suo funzionamento, il CLO, diretto dal dirigente - responsabile del reparto sesto anzidetto, attualmente dispone di 12 impiegati32, che collaborano 31 Oggi Ministero dell’economia e delle finanze. di cui 2 dell’area C3, 1 dell’area C1 e 6 dell’area B3 (tra questi ultimi, due sono in “part-time” rispettivamente all’83,37% ed al 69,24%). 32 49 direttamente con il responsabile, dal quale dipendono funzionalmente, nonché 3 sottufficiali della Guardia di finanza33. Innovazioni sul piano organizzativo si rendono necessarie, in considerazione sia dell’ingresso nell’Unione Europea, avvenuto il 1° maggio scorso, di altri 10 Paesi, sia della circostanza che il nuovo Regolamento prevede che, se le informazioni sono già in possesso dell’autorità interpellata, il termine di comunicazione della risposta viene ridotto ad un mese. Il CLO si occupa della gestione delle richieste “di terzo livello” da e per gli altri Stati membri. In particolare, tali richieste vengono assegnate dal responsabile del CLO ai vari addetti, secondo un criterio di ripartizione geografico. Successivamente, le richieste vengono inoltrate, se “in entrata”, agli uffici locali delle due Agenzie delle entrate e delle dogane o alla Guardia di finanza, secondo reparto, in base ad un criterio di ripartizione che tiene conto di alcuni vincoli funzionali, inviando però alla Guardia di finanza quelle richieste che comportano controlli su più operatori dislocati su diversi punti del territorio nazionale. Le richieste “in uscita”, invece, vengono inoltrate al corrispondente CLO nazionale del Paese interessato. In questa attività di interscambio di informazioni, il ruolo del CLO non può limitarsi a quello di mera trasmissione di richieste e risposte agli uffici interessati, ma richiede anche l’esercizio di una funzione attiva: ad esempio in fase di risposta ad una richiesta del corrispondente estero - esso svolge una attività di valutazione dei singoli casi attraverso l’analisi dei documenti ricevuti dalle strutture territoriali, la verifica della congruità di questi rispetto alla richiesta iniziale, la predisposizione della lettera di risposta, la quale assume quindi carattere autonomo rispetto alle segnalazioni ricevute dagli uffici locali. In modo similare vengono trattate le risposte ricevute dal corrispondente estero in esito ad una richiesta di assistenza avanzata da un ufficio locale34. In ogni caso il CLO viene di fatto a costituire un osservatorio privilegiato delle potenzialità e delle carenze del sistema di interscambio di informazioni. Dal CLO transitano anche le richieste di assistenza amministrativa spontanea inviate e ricevute ai sensi della Direttiva CEE n°77/799 e successive modifiche (recepita nell’ordinamento italiano con D.P.R. n. 506 del 5 giugno 1982) e recepite anche dal Regolamento 1798/2003. In base a tale Direttiva i CLO possono attualmente scambiarsi tutte le informazioni ritenute utili ai fini della lotta alla frode ed all’evasione fiscale nel settore dell’imposta sul valore aggiunto. In tale contesto gli uffici locali delle Agenzie delle entrate e delle dogane ed i comandi territoriali della Guardia di finanza segnalano al CLO i casi che possano interessare il CLO di un altro Stato membro. La richiesta viene inoltrata, da parte del CLO nazionale, al corrispondente CLO dello Stato interessato. Parimenti, gli stessi uffici locali delle Agenzie ed i comandi territoriali della Guardia di Finanza vengono attivati per le analoghe richieste di assistenza pervenute al CLO da altri Stati membri. Nell’intento di assicurare la corretta e puntuale applicazione delle normativa vigente e di predisporre una struttura di cooperazione con i tre soggetti a vario titolo competenti (Agenzie entrate e dogane e Guardia di finanza), garantendo la continua messa in comune delle informazioni ricevute dal CLO italiano, nel rispetto peraltro dell’autonoma potestà programmatoria assegnata ai tre centri di 33 Delle cinque unità all’epoca distaccate dai Dipartimenti delle entrate e delle dogane e II.II., quattro sono state stabilizzate presso l’Ufficio relazioni internazionali. Soltanto una, appartenente all’area B3, risulta ancora distaccata dall’Agenzia delle dogane. 34 Lo scambio di informazioni effettuato nelle lingue inglese, francese e tedesca comporta l’impegno della struttura in termini di traduzione delle richieste e delle risposte, con conseguente aumento dei tempi di trattazione. 50 responsabilità competenti, il Dipartimento per le politiche fiscali ed in particolare l’Ufficio relazioni internazionali adotta le seguenti procedure: tiene mensilmente ed a data fissa una riunione di coordinamento presieduta dal Dirigente del Dipartimento-Ufficio Relazioni Internazionalie con la presenza dei tre enti operativamente interessati (Agenzie entrate e dogane e Guardia di finanza) nel corso della quale vengono affrontati tutti i temi e le problematiche relative alla cooperazione amministrativa. Di tali riunioni viene poi redatto apposito verbale, che viene approvato nel corso della riunione successiva e poi portato ufficialmente a conoscenza dei vertici delle tre strutture, responsabili per l’attività di cooperazione amministrativa. La riunione ha, almeno di norma, un ordine del giorno ricorrente e prestabilito: • messa in comune delle informazioni ricevute; • esame delle eventuali richieste di controllo multilaterale; • altre questioni di interesse in materia di cooperazione amministrativa (es posizioni comuni da assumere presso i gruppi di coordinamento comunitario, SCAC e SCIT35; gestione del programma Fiscalis, ecc.). predispone, dal 2003, con il concorso di rappresentanti delle tre strutture, istruzioni comuni, per tutti gli uffici operativi, miranti a consentire l’uniforme interpretazione e lettura del nuovo modello da utilizzare per lo scambio di informazioni intracomunitario, tenuto conto che tutti gli Stati membri si devono scambiare le informazioni con un nuovo modello, denominato SCAC 2001, utilizzando un sistema di scambio di messaggi protetto, tra i vari CLO, basato sulla rete comune di comunicazione (CCN/CSI) già esistente36.; invia una copia delle richieste di informazioni che vengono inoltrate agli uffici periferici delle Agenzie anche alle competenti strutture centrali delle Agenzie stesse37; dall’inizio del 2002 provvede ad archiviare le richieste di informazioni intracomunitarie che transitano attraverso il CLO, in via sperimentale, in una apposita banca dati, progettata e realizzata all’interno dell’Ufficio relazioni internazionali. All’interno della banca dati vengono inserite informazioni concernenti il Paese interessato dalla richiesta di assistenza amministrativa e la relativa tipologia (richiesta effettuata ai sensi del Regolamento n. 218/92 –1798/03 o della Direttiva n. 77/799), i nominativi ed i codici IVA degli operatori oggetto della richiesta di assistenza, gli estremi di protocollazione, il settore merceologico cui appartengono i soggetti, eventuali collegamenti a richieste già esperite o in corso di trattazione, eventuali informazioni riguardanti indici di pericolosità quali, ad esempio, procedimenti penali in corso, consistenti richieste di rimborsi, ecc.. Tale banca dati evita sovrapposizioni di controlli, consente il controllo dei tempi di risposta, facilita le elaborazioni statistiche chieste dalla Commissione, supporta la analisi dei rischi da effettuarsi da parte delle Agenzie e della Guardia di finanza. Proprio a tale ultimo fine, il CLO fornisce semestralmente, alle citate strutture, tutte le informazioni a mano a mano raccolte, in attesa che venga realizzata la procedura che ne permetta il loro inserimento direttamente in rete, rendendoli accessibili a tutti gli uffici periferici. 35 SCAC: Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa – SCIT: Sottocomitato di SCAC per l’adeguamento dei sistemi informativi nazionali al fine di migliorare l’interconnessione con VIES. 36 Tali istruzioni sono state diramate dal Capo del Dipartimento per le politiche fiscali. 37 La Guardia di Finanza, invece, “canalizzando” sin dal primo momento le richieste attraverso il 2° Reparto, sezione rapporti con il CLO, che opera nei locali dell’Ufficio relazioni internazionali, ha immediata conoscenza delle informazioni. 51 Un cenno, infine, ai controlli multilaterali previsti dal Programma comunitario “Fiscalis”. Tali controlli sono quelli per i quali la Comunità si assume le spese e per i quali, quindi, come è specificato nell’apposito “Manuale sul controllo multilaterale dell’IVA”, la decisione Fiscalis adottata dal Consiglio e dal Parlamento costituisce la base finanziaria per l’esecuzione dei controlli in questione. Nel corso del precedente Programma Fiscalis, di durata quinquennale e che è terminato il 31 dicembre 2002, adottato dal Consiglio e dal Parlamento il 30 marzo 1998 con decisione n° 888/98/CE, tali controlli sono stati coordinati dal Se.C.I.T. Il programma "Fiscalis", concepito come strumento in grado di aiutare gli Stati membri a cooperare in maniera sempre più stretta nella lotta alla frode in campo fiscale, prevede, altresì, iniziative specifiche, coordinate dall’Ufficio relazioni internazionali del Dipartimento per le politiche fiscali, per la formazione del personale, attraverso la realizzazione di: seminari plurinazionali a carattere monografico per l'esame di questioni e problematiche d'interesse comune e lo studio delle azioni più incisive da intraprendere. Nel corso dell’ultimo biennio si sono tenuti otto seminari nel 200238 e cinque nel 200339; scambi di funzionari esperti nel settore delle imposte indirette delle Amministrazioni fiscali interessate, per l'approfondimento teorico e pratico delle metodologie di controllo adottate nei rispettivi Paesi. Nel corso del 2002 lo scambio ha interessato 21 funzionari italiani presso strutture di altri Stati membri e 25 funzionari stranieri presso le strutture italiane40, mentre nel 2003, rispettivamente, 36 e 1741. 38 SEMINARI 2002: 1. Rotterdam, 26-27 settembre 2002. L’IVA sulle carte telefoniche. (Un rappresentante della Guardia di finanza ed uno dell’Ufficio Relazioni Internazionali). 2. Lussemburgo, 9-11 ottobre 2002. Verifiche computerizzate. (Un rappresentante della Guardia di finanza ed uno dell’Agenzia delle entrate). 3. Stoccolma, 13-15 novembre 2002. Gestione del programma Fiscalis. (Un Dirigente dell’Ufficio Relazioni Internazionali). 4. Dublino, 20-22 novembre 2002. Problemi legati alle frodi carosello. (Due rappresentanti della Guardia di finanza ed uno dell’Agenzia delle entrate, DC Accertamento). 5. Atene, 27-29 novembre 2002. Sistemi di evasione dell’IVA legati alla determinazione della base imponibile. (Un rappresentante dell’Agenzia delle entrate, D.C. Normativa e Contenzioso ed uno della Guardia di finanza). 6. Viterbo, 29-31 maggio 2002. Mutua Assistenza recupero crediti. (Un rappresentante dell’Ufficio Relazioni Internazionali ed uno dell’Agenzia delle entrate). 7. Santiago de Compostela, 4-7 giugno 2002. Controllo IVA della nuova economia. (Un rappresentante della Guardia di finanza). 8. Helsinki, 4-6 settembre 2002. Seminario dei Capi del CLO. (Due rappresentanti dell’Ufficio Relazioni Internazionali). 39 SEMINARI 2003: 1. Alicante, 10-12 dicembre 2003. Mutua Assistenza per la riscossione dei crediti d’imposta nel settore dell’imposizione diretta. (Due rappresentanti della DC Accertamento-Riscossione) 2. Lisbona, 4-5 dicembre 2003. Trattamento dell’IVA dei servizi ( art. 13 della 6^ Direttiva ).(Due rappresentanti dell’Agenzia delle entrate). 3. Lille, 17-19 dicembre 2003. Lotta alla frode nell’industria dei motori. (Un rappresentante della DC Accertamento ed uno della Guardia di finanza). 4. Atene, 12-14 novembre 2003. Seminario dei Capi del CLO. (Due rappresentanti dell’Ufficio Relazioni Internazionali). 5. Svezia, 2-4 luglio 2003. Nuove Tecniche di fatturazione IVA. (Un rappresentante dell’Agenzia delle entrate ed uno della Guardia di finanza). 40 SCAMBI 2002: USCITA: Spagna, tre rappresentanti dell’Ufficio Relazioni Internazionali ed uno dell’Ufficio del Federalismo Fiscale; Portogallo, due rappresentanti dell’Ufficio Relazioni Internazionali; Austria, un rappresentante dell’Ufficio Relazioni Internazionali e due della Guardia di finanza; Grecia, uno rappresentante dell’Ufficio Relazioni Internazionali ed uno della Guardia di finanza; Francia, un rappresentante dell’Ufficio Relazioni Internazionali ed uno dell’Agenzia delle dogane; Svezia, un 52 Dal primo gennaio 2003, cioè dal momento in cui è stato adottato il nuovo Programma Fiscalis 2003-2007 con Decisione n° 2235/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002, il coordinamento, relativo a tutte e tre le azioni previste dal Programma e cioè gli scambi, i seminari ed i controlli multilaterali, è stato proceduralizzato all’interno delle riunioni mensili di coordinamento in materia di cooperazione amministrativa, sopra citate, sempre in ossequio a quanto disposto dalle norme dettate dal più volte citato D.P.R. n. 107/2001. Riguardo alle modalità di lavoro del C.L.O. finora descritte si deve tener conto di quanto trasmesso alla Corte dal Dipartimento politiche fiscali – Ufficio Relazioni Internazionali – con memoria del 14 ottobre 2004 (Allegato n. 1), in quanto con Direttiva del 22 dicembre 2003 del Capo del DPF, quale autorità competente per l’Italia ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 1798/2003, è stato delineato un nuovo assetto interno della cooperazione amministrativa, che coinvolge direttamente i tre organismi responsabili sul piano operativo (Agenzie delle entrate e delle Dogane e Comando generale Guardia di finanza). L’attuazione della Direttiva, per questioni organizzative e di formazione delle risorse umane, ha, però, avuto effetto solo a partire dal 1° settembre. La novità sostanziale consiste nel fatto che, in linea con quanto voluto dal nuovo regolamento comunitario, pur mantenendo il CLO il ruolo di coordinamento, inteso come condivisione delle informazioni e di interlocutore istituzionale, sia nei confronti delle strutture comunitarie- in primo luogo la Commissione – che degli altri Stati membri, i tre suddetti organismi vengono abilitati a scambiare direttamente le informazioni con le corrispondenti strutture degli altri Stati membri, informandone comunque il CLO. 3.1.2.4 - La cooperazione internazionale della Guardia di finanza Il Corpo della Guardia di finanza è l’autorità abilitata per lo scambio di informazioni "a richiesta", ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscale, nonché della Direttiva 77/799 e successive modifiche, relativa all’intera materia IVA vista sua collocazione temporale. rappresentante dell’Ufficio Relazioni Internazionali ed uno dell’Ufficio Studi e Politiche Giuridico Tributarie; Finlandia, un rappresentante della Guardia di finanza ed uno dell’Ufficio del Federalismo Fiscale; Belgio, un rappresentante dell’Ufficio Studi e Politiche Giuridico Tributarie ed uno dell’Ufficio Relazioni Internazionali; Lussemburgo, due rappresentanti della Guardia di finanza. ENTRATA: Belgio due persone, Germania due persone, Finlandia due persone, Lettonia due persone, Francia tre persone, Austria una persona, Grecia due persone, Svezia due persone, Olanda una persona, Irlanda una persona, Spagna quattro persone, Portogallo due persone e Slovacchia una persona. 41 SCAMBI 2003: USCITA: Belgio, tre ufficiali della Guardia di finanza e due funzionari dell’Agenzia delle entrate; Finlandia, un ufficiale della Guardia di finanza e due funzionari dell’Agenzia delle entrate; Francia, un ufficiale della Guardia di finanza e un funzionario dell’Agenzia delle entrate; Germania, due ufficiali della Guardia di finanza e due funzionari dell’Agenzia delle entrate; Irlanda, un funzionario dell’Agenzia delle entrate; Olanda, un ufficiale della Guardia di finanza ed un funzionario dell’Agenzia delle entrate; Grecia, due funzionari dell’Agenzia delle entrate; Portogallo, un ufficiale della Guardia di finanza ed un funzionario dell’Agenzia delle entrate; Svezia, un ufficiale della Guardia di finanza e due funzionari dell’Agenzia delle entrate; Spagna, due ufficiali della Guardia di finanza e due funzionari dell’Agenzia delle entrate; Lussemburgo, due ufficiali della Guardia di finanza; Austria, un ufficiale della Guardia di finanza ed un funzionario dell’Agenzia delle entrate; Slovenia, due ufficiali della Guardia di finanza e due funzionari dell’Agenzia delle Entrate. ENTRATA: Spagna tre funzionari, Bulgaria un funzionario, Svezia due funzionari, Belgio un funzionario, Portogallo un funzionario, Germania un funzionario, Finlandia tre funzionari, Irlanda un funzionario, Olanda due funzionari, Austria due funzionari. 53 E’, inoltre, l’autorità competente ad effettuare lo scambio di informazioni in relazione alle “questioni di interesse bilaterale” riferite all’IVA intracomunitaria; le Autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente tra loro ed anche accordarsi per consentire ad altre Autorità di stabilire contatti diretti per casi specifici o in relazione a determinate categorie di casi42. La Guardia di finanza collabora inoltre, come già detto, con una propria Sezione con il CLO nazionale che è l'Autorità competente ad eseguire lo scambio di informazioni di III livello ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 218/92 (ora 1798/2003). Nella tabella n. 1 vengono riportati i dati complessivi riferiti alla corrispondenza inviata/ricevuta (missive che solitamente prevedono l'effettuazione di accertamenti nei confronti di più soggetti passivi d'imposta) nell'ultimo quadriennio dalla Guardia di finanza sulla base giuridica della Direttiva 77/799 ovvero del Regolamento 218. Le richieste di assistenza amministrativa sia pervenute che inoltrate ai sensi della Direttiva 77/99 hanno presentato un costante e progressivo aumento, fino al 2002: sono infatti rispettivamente passate da 139 a 209 e da 124 a 257; Nel 2003, mentre è continuata l’ascesa di quelle pervenute (sono, infatti, diventate 293), quelle inoltrate hanno subito una contrazione, riducendosi a 198. Le richieste inoltrate ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 218/92 (ora 1798/2003), dopo un progressivo calo tra il 2000 ed il 2002 (da 372 a 118) mostrano una ripresa nel 2003 (170); per quelle inoltrate, invece la riduzione è costante e progressiva (dalle 242 del 2000 alle 93 dello scorso anno). 42 Al riguardo va sottolineato che mentre in alcuni Paesi membri il CLO, oltre ad essere il responsabile principale dei collegamenti, è anche l’unica Autorità che “gestisce” il particolare settore, in Italia il Ministro ha precisato che le Amministrazioni nazionali competenti in materia sono quattro: il Se.C.I.T., l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza. 54 Tabella n. 1 Richieste di mutua assistenza amministrativa pervenute/inoltrate ai sensi della Direttiva 77/799 e successive modifiche ed a i se n s i d e ll ' a rt . 1 2 de l R e g. CE E 21 8 / 92 - qu a d r ie n n io 2 00 0– 2 00 3 2000 2001 Variaz. % 2002 Variaz. % 2003 Variaz. % Totale 2001-2000 2002-2001 2003-2002 Direttiva 77/799 e successive modifiche Pervenute 139 165 18,71% 209 26,67% 293 40,19% 806 Inoltrate 124 172 38,71% 257 49,42% 198 -22,96% 751 Richieste Pervenute Inoltrate Art. 12 del Reg. CEE 218/92 - ora 1798/2003 372 252 -32,26% 118 -53,17% 170 44,07% 242 167 -30,99% 135 -19,16% 93 -31,11% 912 637 L'attività di cooperazione internazionale svolta dal Corpo ha, inoltre, permesso di creare un canale preferenziale con alcuni Paesi europei. In particolare, al fine di intensificare, ottimizzare e velocizzare gli scambi di informazioni nonché nell'ottica di agevolare l'azione di servizio dei Reparti del Corpo, la Guardia di finanza ha promosso una iniziativa finalizzata a stringere, con le autorità di Francia, Regno Unito, Belgio ed Olanda, specifiche intese di natura tecnica con l'obiettivo di concludere appositi accordi bilaterali che, senza modificare l'attuale assetto giuridico e di competenze, contemplino l'utilizzo di modelli standardizzati e bilingue per lo scambio di alcune tipologie di informazioni. I predetti modelli, infatti, sono concepiti per garantire il rapido scambio di dati e di elementi acquisibili per mezzo delle banche dati di cui ogni amministrazione dispone. Ciò, con il fine di rispondere specificatamente alle esigenze e garantire la reattività del Corpo di fronte ai fenomeni di frode "carosello" che sono caratterizzati dalla creazione di strutture economiche fittizie ed effimere. In tale ottica, con i predetti modelli l’intento della Guardia di finanza è quello di: conoscere preliminarmente le principali caratteristiche di un'impresa estera, poiché alcune di queste si caratterizzano per indici di pericolosità fiscali; ricevere le segnalazioni nei confronti di soggetti economici sospettati da parte dei collaterali organi esteri di far parte di un circuito di frode c.d. "carosello"; determinare la natura e l'importanza dei rapporti commerciali intrattenuti dall'impresa segnalata con gli operatori economici ubicati negli Stati membri dell'U.E.; velocizzare le procedure di scambio di dati informatizzati. Inoltre, il Nucleo Speciale Investigativo svolge un ruolo di primaria importanza per quanto concerne l'esecuzione di interventi di natura fi s cal e particolarmente complessi. Più specificamente, esso esegue verifiche simultanee attivate su richiesta dei collaterali Organismi esteri: in particolare conduce i controlli multilaterali in materia di IVA comunitaria, nel quadro delle iniziative previste dal citato Programma d'azione comunitario "Fiscalis"43. 43 La Commissione e gli Stati membri possono decidere, per scopi sperimentali, l’esecuzione di controlli multilaterali organizzati dagli Stati membri secondo le disposizioni comunitarie sulla cooperazione, con spese a carico dell’Unione europea. I “controlli multilaterali”, pertanto, sono indirizzati verso operatori multinazionali aventi le sedi o le filiali sussidiarie in più Stati membri e mirati al riscontro della correttezza delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. A livello centrale, come già 55 Gli obiettivi principali dei controlli multilaterali in materia di IVA sono: migliorare il controllo degli operatori intracomunitari mediante l'adozione di sistemi di cooperazione amministrativa efficaci ed efficienti; contribuire a informare i funzionari responsabili dei controlli circa le possibilità esistenti in materia di controllo degli operatori intracomunitari; verificare l'adeguatezza delle procedure esistenti in materia di assistenza reciproca per il controllo di imprese operanti in più di uno Stato membro e individuare eventuali carenze; dimostrare che l'uso delle informazioni ottenute nell'ambito di tale attività congiunta, che non sarebbero normalmente disponibili nell'ambito di un controllo esclusivamente nazionale, può fornire un'ulteriore garanzia circa il corretto accertamento dell'IVA e delle accise da parte degli Stati membri; incoraggiare e facilitare i controlli multilaterali operativi come elemento della normale attività di verifica; rafforzare l'interesse e l'esperienza pratica dei funzionari incaricati del controllo IVA, permettendo loro di sperimentare i sistemi di cooperazione amministrativa disponibile. Per quanto riguarda l’esito dei controlli multilaterali svolti si rimanda al successivo par. 5.4.1. 3.1.3 - Cooperazione e scambi di informazioni fra i Paesi europei: evoluzione della normativa Con specifico riferimento alle prospettive di sviluppo normativo degli strumenti di cooperazione amministrativa in materia fiscale l'esistenza di due basi giuridiche su cui si fonda la mutua assistenza si è rilevata una fonte di complicazioni che compromette il buon funzionamento del regime. Pertanto, ai fini di un rafforzamento della cooperazione amministrativa la Commissione ha proposto, nel giugno del 2001 (COM/2001/0294), da un lato, di rafforzare il disposto giuridico del Regolamento n. 218/92 e, dall’altro, di includervi le disposizioni della Direttiva n. 77/799/CEE. Il nuovo Regolamento 1798/2003, che definisce regole chiare e vincolanti in materia di cooperazione fra Stati membri, tende a creare tra le Amministrazioni responsabili dell’applicazione e del controllo IVA una sinergia che consenta di eliminare le frontiere tra le Amministrazioni fiscali e di far collaborare i loro funzionari, come se appartenessero ad una stessa Amministrazione. L'originaria proposta della Commissione si basava, principalmente, su tre obiettivi: creare uno strumento giuridico unico; potenziare la cooperazione amministrativa; decentrare la cooperazione amministrativa, favorendo, ove possibile, contatti diretti tra funzionari locali. Riguardo a tali ipotesi, la Guardia di finanza e l’Amministrazione fiscale civile italiana, nel corso delle riunioni a Bruxelles, hanno più volte espresso le proprie perplessità sul progetto di decentramento della cooperazione amministrativa disegnato dalla Commissione, che possono così essere riassunte: detto, sono coordinati da un gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento delle politiche fiscali – Ufficio Relazioni Internazionali, composto dai rappresentanti dello stesso Dipartimento, dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e del Comando Generale della Guardia di finanza. 56 il decentramento non garantisce, di per sé, una maggiore velocità degli scambi; anzi, il contatto diretto tra uffici locali ubicati su tutto il territorio della UE sarebbe quanto mai problematico e rischierebbe di traslare il coordinamento della cooperazione dagli Stati membri alla Commissione Europea che difficilmente sarebbe in grado di esercitarlo; lo smistamento delle singole richieste di assistenza deve tener conto anche della capacità operativa dei vari organismi preposti alla cooperazione amministrativa; circostanza questa che, evidentemente, non può essere a conoscenza dei CLO esteri e tanto meno dei singoli funzionari di altri Paesi. Né vanno trascurati i problemi linguistici connessi a tale impostazione; lo scambio di informazioni su casi specifici non è l’unico scopo della cooperazione. Accanto ad esso va segnalato lo studio delle metodologie operative poste in essere dai soggetti dediti alle frodi. Questo ritorno conoscitivo può essere garantito solo da un coordinamento centralizzato, che consenta una visione d’insieme di tutta la cooperazione amministrativa. E che verrebbe, invece, del tutto meno ove lo scambio di informazioni fosse frammentato. Per tutte le ragioni sopra esposte, l’Italia si è dichiarata favorevole ad un decentramento controllato, che consentisse di mantenere a livello centrale il controllo del flusso di scambi di informazioni. In tale ottica, in esito a riunioni di coordinamento tenutesi a livello centrale tra tutte le strutture interessate, è stato delineato, per l’Amministrazione fiscale italiana, il seguente modello44: • Autorità competente: il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali; • Ufficio centrale di collegamento (CLO), responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri; • Servizi di collegamento: il II Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, l’Ufficio Cooperazione Internazionale presso la D.C. Accertamento dell’Agenzia delle entrate; l’Ufficio Relazioni Internazionali Cooperazione Com/Int. presso l’Agenzia delle dogane. Le riunioni tenutesi a Bruxelles hanno consentito di emendare la proposta della Commissione nel senso auspicato dalla Guardia di finanza con la seguente nuova architettura sancita dal nuovo Regolamento: l’articolato prevede un’Autorità Competente a nome della quale il Regolamento deve essere applicato, sia direttamente che su delega. L’Ufficio Centrale di Collegamento (CLO) di ogni Stato membro sarà il responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri per la cooperazione amministrativa nel settore, mentre i servizi di collegamento saranno gli organismi operativi designati dall’Autorità competente allo automatico scambio d’informazioni: a richiesta, automatico45, 46 47 organizzato e spontaneo . In merito all’attività dei servizi di collegamento, è stato accettato, su indicazione della Guardia di finanza, d’estendere la competenza degli stessi anche agli scambi spontanei ed automatici d’informazioni, atteso che l’originaria stesura del testo li abilitava al solo scambio a richiesta; in ordine alla struttura organizzativa futura della cooperazione nello specifico comparto, è stato eliminato, come auspicato dal Comando 44 Cfr par. 3.1.2.3 e allegato n. 1 La comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro a intervalli regolari prestabiliti. 46 La comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro nel momento in cui sono disponibili. 47 La comunicazione occasionale e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro. 45 57 Generale, il riferimento alla competenza dei Servizi di Collegamento, funzionale o territoriale inferiore rispetto al CLO. Nella nuova versione del testo, infatti, i servizi di collegamento sono individuati come quelli aventi “competenza territoriale specifica o una responsabilità operativa specializzata”; per la prima volta in un Regolamento della specie è stata inserita, su espressa proposta della Guardia di finanza, la definizione di “scambio spontaneo d’informazioni”. Ciò introduce una concreta base giuridica e le conseguenti premesse per incrementare e consolidare le prerogative della Guardia di finanza nel settore che, a tutt’oggi, è competente in via esclusiva per lo scambio d’informazioni a richiesta ai sensi della Direttiva 799/77 (come disposto con nota 3698 dell’11 febbraio 1998 del Ministro delle finanze pro-tempore) e per le questioni d’interesse bilaterale di cui all’art. 12 del Regolamento 218/92; previo accordo tra le Autorità interessate, funzionari dell’Autorità richiedente, potranno essere presenti negli uffici dell’Autorità interpellata, per eseguire indagini amministrative, ma l’attività potrà essere svolta solo sotto la direzione esclusiva di quest’ultima; un’altra novità è costituita dai controlli simultanei, che la Commissione ritiene debbano essere parte integrante dei normali piani di controllo degli Stati membri. Il nuovo Regolamento prevede un obbligo di principio (vi è la possibilità di rifiuto purché motivato) per gli Stati membri a ricorrere ai controlli simultanei ogni volta che questi si mostrino più efficaci dei controlli nazionali; altra nuova disposizione prevede una base legale per la richiesta di notificazione amministrativa al destinatario di tutti gli atti emanati dallo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente. Sarà l’autorità interpellata a notificare i suddetti atti, secondo le norme sulla notificazione per atti corrispondenti, vigenti nello Stato in cui essa ha sede; l’articolato prevede una base giuridica per comunicare a qualsiasi Stato membro informazioni provenienti da un Paese terzo, se consentito dagli accordi bilaterali con tale ultimo paese. Analogamente, le informazioni ottenute in applicazione del Regolamento possono essere comunicate ad un Paese terzo, con il consenso delle Autorità competenti che le hanno fornite; viene mantenuto il requisito della reciprocità, nel senso che possono essere rifiutate informazioni ad un Paese membro che non è in grado, per motivi legati alla propria normativa interna, di rendere disponibili informazioni di analogo contenuto; le informazioni ottenute in applicazione del Regolamento possono essere utilizzate come elementi di prova in connessione con procedimenti giudiziari, senza bisogno di chiedere l’autorizzazione dello Stato membro interpellato, ma nel rispetto dei diritti fondamentali della difesa e dei testimoni. 3.2 - I dati quantitativi del sistema dello scambio di informazioni Il Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio relazioni internazionali - ha fornito elementi riguardanti i dati complessivi delle informazioni, in uscita e in 58 entrata, scambiate, negli anni 1994-2003, con i partners europei ai sensi del Regolamento 1798/03 (ex 218/92) e della Direttiva 77/79948. Gli elementi presi in considerazione – articolati ciascuno su una linea della scheda di rilevazione- riguardano per quanto concerne le richieste emesse: n. di richieste emesse dall’Italia, nell’anno di riferimento, verso ciascuno dei partners europei (linea 1a); n. di risposte ricevute dall’Italia, da parte di ciascuno dei partners europei, nell’anno di riferimento che possono riferirsi sia a richieste emesse nell’anno di riferimento, sia a richieste emesse negli anni precedenti (linea 1b); n. di richieste in sospeso nei termini: le domande di assistenza amministrativa, emesse dall’Italia verso gli altri partners europei, che non abbiano ancora ricevuto risposta, ma per le quali non sia ancora scaduto il termine di tre mesi, dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta (non solo quelle dell’anno di riferimento, ma anche quelle in sospeso dagli anni precedenti). Si tratta di richieste trasmesse in prossimità della fine di un anno solare e pertanto non definite alla fine dello stesso. (linea 1c); n. delle richieste in sospeso fuori termini: tutte le richieste (non solo quelle dell’anno di riferimento, ma anche quelle in sospeso dagli anni precedenti) che non hanno ricevuto risposta da parte dei partners europei e per le quali è ormai scaduto il termine di tre mesi. A queste viene comunque data risposta con un ritardo medio che si aggira intorno ai 12 mesi. (linea 1d); Analogamente per le richieste di assistenza amministrativa ricevute dall’Italia gli elementi forniti riguardano: n. di richieste ricevute dall’Italia, nell’anno di riferimento, da parte di ciascuno dei partners europei (linea 2a); n. di risposte emesse dall’Italia, nell’anno di riferimento, verso ciascuno dei partners europei (linea 2b) (come già precisato a proposito della linea 2a, anche queste risposte possono riguardare sia richieste ricevute nell’anno di riferimento, sia richieste ricevute negli anni pregressi); n. di richieste in sospeso nei termini: le domande di assistenza amministrativa, ricevute dai partners europei, alle quali si deve dare risposta e per le quali non è ancora spirato il termine dei tre mesi (non solo quelle dell’anno di riferimento, ma anche quelle in sospeso dagli anni precedenti). Si tratta di richieste trasmesse in prossimità della fine di un anno solare e pertanto non definite alla fine dello stesso. (linea 2c); n. delle richieste in sospeso fuori termini: tutte le richieste inevase da oltre tre mesi – sia che siano state ricevute nell’anno di riferimento, sia che provengano dagli anni pregressi, alle quali viene comunque data risposta con un ritardo medio che si aggira intorno ai 12 mesi. (linea 2d). Sono stati anche forniti i dati relativi a: il numero di casi in cui alcuni numeri di identificazione IVA, dichiarati dagli operatori sugli stati ricapitolativi dei fornitori degli altri Paesi membri, non rispondono alle regole di costruzione dello Stato membro di riferimento (linea 3); 48 La rilevazione dei dati, ai fini statistici, viene fatta annualmente (trimestralmente fino all’anno 1999) ed inviata a Bruxelles alla DG TAXUD della Commissione Europea. 59 il numero delle segnalazioni di errore ricevuti dall’Italia sui codici IVA inviati: si tratta di numeri IVA che, con ogni probabilità, sono fittizi, pur corrispondendo alle regole di costruzione49 (linea 4); il numero di casi che hanno richiesto azioni supplementari di controllo (linea 5). Infine sono stati indicati i dati relativi al n. di segnalazioni spontanee inviate a ciascuno dei partners europei e ricevute, da parte di ciascuno di essi nell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 77/799 (linea 6 e linea 7). I dati sulle informazioni scambiate con gli altri Stati membri sono relativi agli anni dal 1994 - 1°anno di attività del CLO italiano - al 2003, e mostrano un andamento costantemente crescente per le richieste ricevute dall’Italia dagli altri Paesi (passate da 135 del 1994 a 2.174 nel 2003), mentre per quelle inviate, dopo la notevole crescita verificatasi fino al 2001 (da 65 nel 1994 a 3.863), si assiste ad una consistente flessione (3.562 nel 2002 e 2.615 nel 2003), che sembrerebbe sottendere un calo d’interesse per l’apporto che da questa fonte può venire all’attività di controllo. Si tratta, tuttavia, di dati che devono, comunque, essere valutati con cautela, sia per il fatto che in presenza di richieste, sia emesse che ricevute, ve ne possono essere numerose “in sospeso” che, come detto, si vanno cumulando di anno in anno, tanto per il nostro Paese che per gli altri Stati membri, sia per problemi riguardanti una non omogenea rendicontazione delle statistiche da parte dei diversi Paesi. Sulle possibili situazioni che possono determinare sfasature nella rendicontazione delle statistiche relative agli scambi intracomunitari influisce in maniera determinante la diversa interpretazione che due Paesi danno ad una stessa richiesta di assistenza amministrativa che possono essere spiegati con alcuni esempi. Si può verificare, ad esempio, che l'Italia inoltri una domanda al Belgio sulle transazioni intercorse, in un determinato anno, tra un ditta italiana ed una belga e se il Belgio non risponde entro i tre mesi previsti, il CLO italiano può inoltrare un sollecito. Se in Belgio tale sollecito viene considerato come una nuova richiesta mentre in Italia lo si ritiene parte integrante della richiesta principale a suo tempo effettuata, evidentemente nella rendicontazione si avrà una sfasatura tra i due Paesi: perché il Belgio darà conto di due richieste provenienti dall'Italia, mentre il CLO italiano farà riferimento ad una sola richiesta. Chiaramente, i ruoli possono essere invertiti. Altro esempio può essere costituito dal fatto che uno Stato invii una richiesta che comporti accertamenti particolarmente complessi. Lo Stato che deve rispondere può fornire, in un primo momento, solo alcuni elementi, riservandosi di integrare la risposta nel momento in cui avrà il panorama completo delle relazioni economiche tra i due operatori nel periodo di riferimento. Analogamente a quanto verificatosi nell’esempio precedente, i dati forniti dai due Paesi non combaceranno se lo Stato richiedente considererà le risposte come due ed autonome e come tali le riporterà nella statistica, e lo Stato che ha fornito la risposta le considererà come due momenti della stessa risposta. Infine, è possibile che una informazione spontanea, ai sensi della Direttiva 77/799, venga computata tra le richieste di assistenza amministrativa ex Regolamento 1798/03 e/o 218/92 e viceversa. Secondo quanto riferito dal CLO, nel corso degli anni, in sede di Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC), a Bruxelles, la questione è stata affrontata più volte, nel tentativo di condurre tutti gli Stati verso una linea di 49 E che dovrebbero, quindi, innescare relative attività di controllo. 60 condotta omogenea. Agli intenti, però, non sempre comportamento univoco da parte di tutti i Paesi membri. ha fatto seguito un Tali considerazioni pongono seri interrogativi sulla validità dei dati forniti e sulle valutazioni che su di essi si possono formulare ma, soprattutto, prospettano preoccupazioni accresciute ora che i dati da omogeneizzare riguardano ben 25 Paesi. I risultati dell’analisi condotta su tali dati vanno quindi valutati alla luce dielle limitazioni esposte e delle cautele che le stesse comportano. 61 Monitoraggio sullo scambio di informazioni in ambito comunitario Tabella n. 2 Richieste di informazioni inviate dall’Italia e risposte ricevute GB AT BE DE DK EL ES FI FR IE LU NL PT SE GRAN Tot AUSTRIA BELGIO GERMANIA DANIMARCA GRECIA SPAGNA FINLANDIA FRANCIA IRLANDA LUSSEMBURGO OLANDA PORTOGALLO SVEZIA BRETAGNA Richieste complessivamente inviate dall'Italia ai partners europei (linea 1a) 94 3 3 1 1 1 49 3 1 1 2 95 6 34 113 12 1 95 145 42 10 7 33 2 96 10 110 257 14 34 163 3 152 134 58 104 111 21 3 1. 97 34 83 287 20 4 139 5 322 79 14 5 96 17 6 1. 98 93 88 384 31 51 135 3 316 94 5 24 169 33 15 1. 99 73 112 604 46 33 232 4 320 117 11 30 100 50 11 1. 00 164 200 1.290 87 119 242 3 358 272 17 25 235 24 20 3. 01 196 177 2.056 47 89 336 11 343 255 6 33 260 23 31 3. 02 186 384 1.660 29 28 349 8 275 248 23 40 270 32 30 3. 03 91 198 1.229 17 55 313 1 234 138 26 42 220 24 27 2. ale 853 1.389 7.883 304 415 2.005 38 2.514 1.382 171 311 1.496 226 143 19. Risposte complessivamente ricevute dall'Italia dai partners europei (linea 1b) 94 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 95 0 5 47 7 0 7 0 122 19 7 0 7 2 0 96 2 82 56 4 21 94 0 201 44 6 10 80 20 2 97 32 70 140 7 7 198 6 265 110 10 3 94 24 2 98 73 88 14 1 57 147 3 193 85 3 18 146 65 18 99 100 93 330 26 14 131 6 270 188 6 13 158 26 21 1. 00 184 141 942 47 80 87 3 329 186 17 6 150 11 20 2. 01 184 176 1.922 30 81 165 9 227 212 10 19 288 18 22 3. 02 135 166 934 17 17 235 8 167 217 16 20 256 9 21 2. 03 57 136 727 20 51 169 1 187 36 10 36 234 19 20 1. ale 767 957 5.113 160 330 1.234 36 1.961 1.097 85 127 1.413 194 126 13. % delle risposte complessivamente ricevute dall'Italia rispetto a quelle inviate (linea 1b/linea 1a) 94 0,00 0,00 33,33 100,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 10 95 0,00 14,71 41,59 58,33 0,00 7,37 0,00 84,14 45,24 70,00 0,00 21,21 100,00 0,00 44 62 96 97 98 99 00 01 02 03 ale 20,00 74,55 94,12 84,34 78,49 100,00 136,99 83,04 112,20 70,50 93,88 99,44 72,58 43,23 62,64 68,69 89,92 68,90 21,79 48,78 3,65 54,64 73,02 93,48 56,27 59,15 64,86 28,57 61,76 35,00 175,00 3,23 111,76 56,52 42,42 54,02 67,23 63,83 91,01 58,62 60,71 117,65 92,73 52,63 79,52 57,67 142,45 108,89 56,47 35,95 49,11 67,34 53,99 61,55 0,00 120,00 100,00 150,00 100,00 81,82 100,00 100,00 94,74 132,24 82,30 61,08 84,38 91,90 66,18 60,73 79,91 78,00 32,84 139,24 90,43 160,68 68,38 83,14 87,50 26,09 79,38 10,34 71,43 60,00 54,55 100,00 166,67 69,57 38,46 49,71 9,62 60,00 75,00 43,33 24,00 57,58 50,00 85,71 40,84 72,07 97,92 86,39 158,00 63,83 110,77 94,81 106,36 94,45 95,24 66,67 52 141,18 33,33 87 196,97 120,00 63 52,00 190,91 79 45,83 100,00 72 78,26 70,97 87 28,13 70,00 62 79,17 74,07 65 85,84 88,11 71 Tabella n. 3 Richieste di informazioni in sospeso emesse dall’Italia GB IE LU NL P GRAN IRLANDA LUSSEMBURGO OLANDA PORTO BRETAGNA Richieste in sospeso nei termini inviate ai partners europei(linea 1c) 1 1 4 2 2 5 2 94 143 44 4 7 30 13 27 134 3 139 98 55 97 97 22 3 128 5 249 68 13 5 73 30 54 126 3 253 109 5 12 145 10 31 30 245 77 3 4 84 40 31 47 1 48 69 1 1 230 34 61 104 128 115 7 246 4 30 120 218 225 3 18 84 5 37 50 64 87 11 14 62 Richieste in sospeso fuori termini inviate ai partners europei (linea 1d) 1 1 1 2 1 79 114 5 2 6 3 35 157 51 82 4 34 8 35 208 8 109 67 10 AT BE DE DK EL ES FI FR AUSTRIA BELGIO GERMANIA DANIMARCA GRECIA SPAGNA FINLANDIA FRANCIA 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 6 8 16 52 41 7 20 21 28 3 37 61 86 89 111 11 80 150 61 2 68 250 251 367 102 348 270 390 515 1994 1995 1996 1997 1 5 25 42 3 82 33 63 1998 1999 2000 2001 2002 2003 16 15 29 28 7 34 70 57 216 148 296 447 116 293 395 607 336 713 29 27 37 60 8 4 17 1 53 59 101 96 178 63 201 326 424 638 3 3 3 430 478 346 352 400 601 84 63 157 154 75 315 2 2 3 6 4 12 4 21 43 51 60 70 64 115 14 14 190 198 Tabella n. 4 - Distribuzione % degli scambi di informazioni in ambito comunitario – Richieste inviate ed in sospeso e risposte pervenute GB AT BE DE DK EL ES FI FR IE LU NL PT SE Tot GRAN AUSTRIA BELGIO GERMANIA DANIMARCA GRECIA SPAGNA FINLANDIA FRANCIA IRLANDA LUSSEMBURGO OLANDA PORTOGALLO SVEZIA BRETAGNA Distribuzione % delle richieste complessivamente inviate dall'Italia (linea 1a) 94 0,00 4,62 4,62 1,54 1,54 1,54 0,00 75,38 4,62 1,54 1,54 3,08 0,00 0,00 100 95 1,20 6,80 22,60 2,40 0,20 19,00 0,00 29,00 8,40 2,00 1,40 6,60 0,40 0,00 100 96 0,85 9,37 21,89 1,19 2,90 13,88 0,26 12,95 11,41 4,94 8,86 9,45 1,79 0,26 100 97 3,06 7,47 25,83 1,80 0,36 12,51 0,45 28,98 7,11 1,26 0,45 8,64 1,53 0,54 100 98 6,45 6,11 26,65 2,15 3,54 9,37 0,21 21,93 6,52 0,35 1,67 11,73 2,29 1,04 100 99 4,19 6,43 34,65 2,64 1,89 13,31 0,23 18,36 6,71 0,63 1,72 5,74 2,87 0,63 100 00 5,37 6,54 42,21 2,85 3,89 7,92 0,10 11,71 8,90 0,56 0,82 7,69 0,79 0,65 100 01 5,07 4,58 53,22 1,22 2,30 8,70 0,28 8,88 6,60 0,16 0,85 6,73 0,60 0,80 100 02 5,22 10,78 46,60 0,81 0,79 9,80 0,22 7,72 6,96 0,65 1,12 7,58 0,90 0,84 100 03 3,48 7,57 47,00 0,65 2,10 11,97 0,04 8,95 5,28 0,99 1,61 8,41 0,92 1,03 100 ale 4,46 7,26 41,21 1,59 2,17 10,48 0,20 13,14 7,22 0,89 1,63 7,82 1,18 0,75 100 Distribuzione % delle risposte complessivamente ricevute dall'Italia (linea 1b) 94 0,00 0,00 14,29 14,29 28,57 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57 0,00 0,00 0,00 100 95 0,00 2,24 21,08 3,14 0,00 3,14 0,00 54,71 8,52 3,14 0,00 3,14 0,90 0,00 100 96 0,32 13,18 9,00 0,64 3,38 15,11 0,00 32,32 7,07 0,96 1,61 12,86 3,22 0,32 100 97 3,31 7,23 14,46 0,72 0,72 20,45 0,62 27,38 11,36 1,03 0,31 9,71 2,48 0,21 100 98 8,01 9,66 1,54 0,11 6,26 16,14 0,33 21,19 9,33 0,33 1,98 16,03 7,14 1,98 100 99 7,24 6,73 23,88 1,88 1,01 9,48 0,43 19,54 13,60 0,43 0,94 11,43 1,88 1,52 100 00 8,35 6,40 42,76 2,13 3,63 3,95 0,14 14,93 8,44 0,77 0,27 6,81 0,50 0,91 100 01 5,47 5,23 57,15 0,89 2,41 4,91 0,27 6,75 6,30 0,30 0,56 8,56 0,54 0,65 100 02 6,09 7,48 42,11 0,77 0,77 10,60 0,36 7,53 9,78 0,72 0,90 11,54 0,41 0,95 100 03 3,35 7,99 42,69 1,17 2,99 9,92 0,06 10,98 2,11 0,59 2,11 13,74 1,12 1,17 100 ale 5,64 7,04 37,60 1,18 2,43 9,07 0,26 14,42 8,07 0,63 0,93 10,39 1,43 0,93 100 Distribuzione % delle richieste in sospeso nei termini - emesse dall'Italia (linea 1c) 94 0,00 20,00 13,33 0,00 6,67 6,67 0,00 26,67 13,33 0,00 0,00 13,33 0,00 0,00 100 95 1,36 8,37 15,38 1,13 0,45 21,27 0,00 32,35 9,95 0,90 1,58 6,79 0,45 0,00 100 65 96 97 98 99 00 01 02 03 0,80 1,70 3,98 5,23 0,81 1,78 1,57 2,86 6,08 9,14 6,81 14,16 1,28 7,12 11,23 6,23 24,93 26,67 28,08 13,01 40,37 24,04 29,19 52,60 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 0,00 0,00 0,21 0,93 1,38 1,35 1,80 1,46 0,34 1,03 0,00 0,00 5,23 7,85 6,03 5,12 13,41 7,70 14,54 13,53 0,00 1,42 17,15 6,17 9,99 26,30 24,52 31,57 16,50 21,59 1,30 2,69 2,34 0,32 2,30 4,13 1,28 3,95 4,64 3,60 3,03 5,43 0,30 2,25 0,51 3,78 Distribuzione % delle 0,00 0,00 0,00 0,47 0,63 7,32 1,50 6,54 2,50 1,46 2,42 0,09 2,30 3,29 3,12 3,07 0,39 4,96 0,12 2,91 13,36 0,30 13,86 9,77 5,48 9,67 13,60 0,53 26,46 7,23 1,38 0,53 9,64 0,23 19,36 8,34 0,38 0,92 3,83 0,00 31,25 9,82 0,38 0,51 5,45 0,12 5,57 8,00 0,12 0,12 9,26 0,00 11,40 10,24 0,00 0,62 8,98 0,00 16,32 16,84 0,22 1,35 5,11 0,00 6,54 8,89 1,12 1,43 richieste in sospeso fuori termini - emesse dall'Italia (linea 1d) 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 37,44 0,00 54,03 2,37 0,95 0,00 32,85 0,00 10,67 17,15 0,84 0,00 38,88 1,50 20,37 12,52 0,00 0,00 15,33 0,00 37,04 7,24 0,17 0,34 5,66 0,00 42,91 5,66 0,18 1,89 12,48 0,00 21,48 9,75 0,19 2,67 16,95 0,16 18,30 8,01 0,31 2,65 20,83 0,15 19,65 3,68 0,20 2,95 19,32 0,09 18,20 9,54 0,36 2,12 Tabella n. 5 Richieste di informazioni ricevute dall’Italia e risposte emesse 9,67 7,76 11,09 10,71 26,68 21,91 6,29 6,33 1,79 2,02 3,60 4,59 0,93 2,67 2,99 1,84 0,30 100 0,32 100 1,15 100 1,28 100 2,32 100 2,49 100 2,47 100 2,76 100 40,00 2,84 7,11 1,87 9,91 1,26 0,00 0,73 9,33 5,99 0,00 0,47 0,84 1,87 8,44 7,18 7,51 5,41 5,75 4,36 0,00 100 0,00 100 0,00 100 0,00 100 0,17 100 0,00 100 0,62 100 0,57 100 0,74 100 0,85 100 GB IE LU NL GRAN IRLANDA LUSSEMBURGO OLANDA PO BRETAGNA dall'Italia dai partners europei (linea 2a) 64 10 1 2 58 33 22 163 23 3 8 143 10 2 31 102 14 2 54 52 34 11 44 AT BE DE DK EL ES FI FR AUSTRIA BELGIO GERMANIA DANIMARCA GRECIA SPAGNA FINLANDIA FRANCIA 1994 1995 1996 1997 1998 1999 8 15 16 46 21 10 15 60 138 71 89 28 151 163 305 297 404 Richieste complessivamente ricevute 20 1 87 24 18 49 109 1 2 121 86 4 46 123 2 8 16 132 4 66 2000 2001 2002 2003 Totale 54 33 46 19 258 85 137 57 125 787 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totale 13 7 44 33 42 25 24 5 193 4 1 45 110 145 94 93 56 38 93 679 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totale 0,00 0,00 86,67 43,75 95,65 157,14 77,78 75,76 52,17 26,32 74,81 40,00 6,67 75,00 79,71 204,23 105,62 109,41 40,88 66,67 74,40 86,28 749 857 1.318 1.491 5.763 16 40 219 59 54 3 10 21 39 119 3 132 45 4 7 16 122 222 8 83 42 3 11 16 5 137 159 1 137 25 7 6 91 677 1.193 19 993 290 4 43 200 Risposte complessivamente fornite dall'Italia ai partners europei (linea 2b) 10 17 27 47 9 37 1 57 14 37 19 41 74 8 25 16 72 36 1 11 133 6 55 44 1 101 25 8 104 36 171 128 15 2 57 180 2 30 59 2 65 39 1 10 61 428 12 22 131 57 47 16 398 8 26 79 3 34 33 2 29 572 10 127 231 4 50 20 1 6 10 755 11 151 287 112 7 12 5 2.691 58 546 1.059 10 703 250 2 33 238 % delle risposte complessivamente emesse dall'Italia rispetto alle richieste ricevute (linea 2b/linea 2a) 35,71 85,00 0,00 73,44 90,00 0,00 0,00 24,50 100,00 65,52 58,33 0,00 63,79 57,58 186,36 45,40 44,44 51,02 14,68 0,00 44,17 156,52 33,33 137,50 43,61 300,00 45,45 51,16 70,63 250,00 0,00 25,81 35,02 0,00 78,26 139,02 0,00 125,49 107,14 100,00 105,56 44,55 25,00 187,50 44,70 50,00 125,00 114,71 90,91 138,64 57,14 75,00 55,00 59,82 96,61 87,04 0,00 160,00 46,44 38,10 66,67 66,39 100,00 25,76 73,33 50,00 414,29 43,40 62,50 104,10 104,05 50,00 60,24 47,62 33,33 54,55 62,50 50,64 220,00 110,22 180,50 0,00 81,75 28,00 171,43 83,33 46,69 63,74 80,65 88,77 52,63 70,80 86,21 50,00 76,74 119,00 Tabella n. 6 Richieste di informazioni in sospeso ricevute dall’Italia 67 GB IE LU NL GRAN IRLANDA LUSSEMBURGO OLANDA POR BRETAGNA Richieste ricevute dai partners europei in sospeso nei termini - (linea 2c) 5 1 54 11 2 50 13 55 36 14 10 44 109 1 183 26 3 7 2 102 78 112 16 31 4 30 122 2 65 14 36 9 45 44 20 1 11 36 4 9 19 21 4 1 8 10 14 184 90 31 2 4 1 13 60 80 37 9 11 7 3 1 85 25 12 6 Richieste ricevute dai partners europei in sospeso fuori termini - (linea 2d) 2 33 9 1 7 3 66 5 2 4 127 125 183 12 1 6 17 84 392 260 21 2 30 15 66 395 152 10 3 110 11 121 37 34 2 6 13 11 24 235 6 62 57 3 19 35 18 24 110 6 91 42 3 20 17 5 20 225 10 134 66 5 19 16 12 154 10 154 96 5 11 22 AT BE DE DK EL ES FI FR AUSTRIA BELGIO GERMANIA DANIMARCA GRECIA SPAGNA FINLANDIA FRANCIA 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 8 15 12 25 5 4 21 4 - 6 14 59 183 50 89 5 130 135 23 17 112 116 213 304 262 321 677 218 241 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 7 17 14 16 29 20 9 27 36 104 175 70 151 107 121 265 1 7 52 65 356 235 497 600 528 1.241 68 Tabella n. 7 Distribuzione % degli scambi di informazioni in ambito comunitario – Richieste ricevute e risposte fornite GB DE DK EL ES FI FR IE LU NL PT SE Totale GRAN GERMANIA DANIMARCA GRECIA SPAGNA FINLANDIA FRANCIA IRLANDA LUSSEMBURGO OLANDA PORTOGALLO SVEZIA BRETAGNA Distribuzione % delle richieste complessivamente ricevute dall'Italia (linea 2a) 20,74 0,00 14,81 0,00 0,00 47,41 7,41 0,74 0,00 1,48 0,00 0,00 100,00 36,12 0,24 20,81 5,74 0,00 13,88 7,89 0,00 0,00 7,42 2,39 0,00 100,00 25,91 2,86 7,79 17,33 0,16 25,91 3,66 0,00 0,48 1,27 2,70 0,00 100,00 33,12 0,22 13,14 9,34 0,00 15,53 1,09 0,00 0,22 3,37 6,73 0,54 100,00 34,90 0,47 5,41 14,45 0,24 11,99 1,65 0,00 0,24 6,35 9,17 1,41 100,00 47,03 0,93 1,86 15,37 0,47 6,05 3,96 0,00 1,28 5,12 4,66 0,47 100,00 56,66 1,21 3,03 16,57 0,00 4,46 4,08 0,00 0,23 0,76 1,74 0,76 100,00 57,63 1,41 2,62 8,00 0,20 8,88 3,03 0,00 0,27 0,47 4,77 1,28 100,00 65,97 0,80 6,11 11,11 0,40 4,15 2,10 0,15 0,55 0,80 2,25 0,45 100,00 68,58 0,23 6,30 7,31 0,05 6,30 1,15 0,00 0,32 0,28 2,25 0,60 100,00 53,39 0,84 6,27 11,05 0,18 9,20 2,69 0,04 0,40 1,94 3,66 0,67 100,00 Distribuzione % delle risposte complessivamente emesse dall'Italia (linea 2b) 8,77 0,00 14,91 23,68 0,00 41,23 7,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 17,62 0,48 27,14 6,67 0,00 17,62 9,05 0,00 0,00 19,52 1,43 0,00 100,00 24,10 2,61 8,14 5,21 0,00 23,45 11,73 0,00 0,33 3,58 1,95 0,00 100,00 25,58 1,15 10,58 8,46 0,19 19,42 4,81 0,00 0,00 1,54 4,62 1,15 100,00 13,77 0,00 4,77 22,65 0,00 16,95 1,99 0,00 0,26 7,55 5,30 1,72 100,00 28,13 0,31 4,69 9,22 0,31 10,16 6,09 0,16 1,56 9,53 9,38 0,63 100,00 48,75 1,37 2,51 14,92 0,00 6,49 5,35 0,00 0,00 1,82 2,62 0,80 100,00 52,44 1,05 3,43 10,41 0,40 4,48 4,35 0,00 0,26 3,82 6,19 2,50 100,00 49,40 0,86 10,97 19,95 0,35 4,32 1,73 0,09 0,52 0,86 4,58 1,04 100,00 49,87 0,73 9,97 18,96 0,00 7,40 0,46 0,00 0,79 0,33 3,90 1,12 100,00 39,26 0,85 7,96 15,45 0,15 10,26 3,65 0,03 0,48 3,47 4,60 1,14 100,00 Distribuzione % delle richieste ricevute dai partners europei in sospeso nei termini - (linea 2c) 17,71 0,00 5,21 1,04 0,00 56,25 11,46 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 100,00 35,67 0,00 15,92 4,14 0,00 17,52 11,46 0,00 0,00 4,46 3,82 0,00 100,00 19,73 1,70 7,48 18,54 0,17 31,12 4,42 0,00 0,51 1,19 2,55 0,00 100,00 69 25,98 0,24 12,44 9,51 0,00 13,66 1,95 0,00 0,00 42,16 0,55 4,16 16,92 0,28 9,02 1,94 0,00 0,00 46,45 0,00 1,60 7,98 0,00 7,80 3,55 0,18 1,95 78,10 0,97 2,19 4,62 0,00 5,11 0,97 0,00 0,24 53,77 0,79 1,11 14,61 0,00 7,15 2,46 0,00 0,16 36,64 0,17 2,18 10,08 0,00 13,45 6,22 0,00 1,51 56,05 0,00 1,63 0,70 0,23 19,77 5,81 0,00 2,79 Distribuzione % delle richieste ricevute dai partners europei in sospeso fuori termini - (linea 2,22 0,00 4,44 0,00 0,00 73,33 20,00 0,00 0,00 7,61 1,09 7,61 3,26 0,00 71,74 5,43 0,00 0,00 9,00 0,69 21,97 21,63 0,00 31,66 2,08 0,00 0,17 6,06 1,59 7,84 36,57 0,00 24,25 1,96 0,00 0,19 24,52 1,03 4,55 27,20 0,00 10,47 0,69 0,00 0,21 39,50 1,85 0,00 20,34 0,00 6,22 5,71 0,34 1,01 40,94 0,91 1,98 19,36 0,49 5,11 4,70 0,25 1,57 54,95 1,65 2,20 10,07 0,55 8,33 3,85 0,27 1,83 42,93 0,41 1,63 18,29 0,81 10,89 5,37 0,41 1,54 59,81 0,00 0,58 7,42 0,48 7,42 4,63 0,24 0,53 3,78 4,99 6,38 1,95 0,32 1,85 1,40 2d) 0,00 2,17 1,04 2,80 7,58 2,18 2,88 1,56 1,30 1,06 8,29 8,32 7,09 1,22 6,35 3,36 4,19 0,37 100,00 1,25 100,00 0,35 100,00 2,43 100,00 1,27 100,00 1,18 100,00 2,09 100,00 0,00 1,09 4,33 7,28 10,33 8,40 7,00 3,11 5,37 3,76 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,19 100,00 0,41 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,49 100,00 0,00 100,00 70 Tabella n. 8 Segnalazioni spontanee inviate e ricevute - Art. 4 della direttiva 77/799/CEE (Linee 6 e 7) AT BE DE DK EL ES FI FR AUSTRIA BELGIO GERMANIA DANIMARCA GRECIA SPAGNA FINLANDIA FRANCIA GB IE LU NL GRAN IRLANDA LUSSEMBURGO OLANDA PORT BRETAGNA 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totale 0 0 3 20 17 10 21 27 5 0 103 0 3 0 0 8 1 14 4 2 0 32 0 1 36 29 12 27 30 36 22 11 204 0 0 1 2 0 0 5 2 5 0 15 Numero 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 6 di segnalazioni spontanee inviate - Linea 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 8 0 0 0 1 4 0 0 0 20 6 0 4 1 6 21 1 10 0 21 29 1 10 0 16 23 3 0 0 6 36 0 1 0 10 3 0 28 1 82 130 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 2 6 6 25 9 0 54 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totale 0 0 0 5 2 15 4 14 14 0 54 0 0 1 0 13 2 11 8 5 22 62 0 4 7 15 33 8 22 12 30 8 139 0 0 0 1 6 9 17 8 11 4 56 Numero di segnalazioni spontanee ricevute - Linea 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 2 0 4 0 0 20 14 0 1 0 0 3 17 0 0 0 7 10 10 0 0 7 2 1 24 1 1 6 6 85 17 2 0 9 45 33 41 3 0 2 31 7 52 18 0 0 18 12 12 3 8 26 109 177 189 27 0 0 0 0 0 0 2 3 10 1 16 0 32 0 0 0 2 0 15 2 2 53 71 72 Linea 1: richieste emesse dall’Italia Nel corso del periodo in esame l’Italia ha inviato 19.130 richieste, a fronte delle quali aveva ricevuto alla fine del 2003 13.600 risposte. Per entrambi gli aggregati i dati mostrano un andamento costantemente crescente fino al 2001, per poi progressivamente decrescere nell’ultimo biennio, rispettivamente del -7,8% e – 26,6% per le richieste inviate e del -34,0% e –23,2% per le risposte ricevute. Come detto in precedenza, i dati vanno letti con cautela anche considerando che risultano in sospeso, sia nei termini che fuori termini (linee 1c e 1d) un numero consistente di richieste (979 e 3.303 nel 2003), ultimo anno della serie in esame. Grafico n. 1 Richieste inviate dal CLO agli Stati membri dell’U.E. nel periodo 1994-2003 4.500 3.863 (26,41%) 4.000 3.500 3.056 (75,33%) 3.000 2.500 1.743 (20,96%) 2.000 1.174 (134,80%) 1.500 1.000 500 3.562 (-7,79%) 2615 (-26,59%) 1.441 (29,70%) 1.111 (-5,37%) 65 (Variazione annua percentuale) 500 (669,23%) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Per quanto concerne i rapporti con i singoli Paesi, il maggior scambio di informazioni è avvenuto con gli Stati con cui l’Italia presenta rilevanti scambi commerciali (cfr. punto 4), più specificatamente: con la Germania si registrano 7.883 richieste inviate (41,2% del totale), con una flessione nel 2002 e nel 2003 rispettivamente pari al 19.3% e 26,0%, e 5.113 risposte ricevute (37,6% del totale), con una flessione rispettivamente per i due anni del 51,4% e del 22,2%; con la Francia le richieste trasmesse sono state nel complesso 2.514 (13,1%), con un decremento del 19,8% nel 2002 e del 14,9% nel 2003, a fronte delle quali il CLO ha ricevuto 1.961 (14,4%) risposte, con una contrazione del 26,4% nel 2002 ed una ripresa del +12% nel 2003; con la Spagna si registrano 2.005 (10,5%) richieste inviate, e 1.234 risposte ricevute (9,1%), con una crescita sempre costante nel periodo in esame fino al 2003, quando si è registrato un decremento del 10,3% delle richieste inviate e del 28,1% delle risposte ricevute. Rilevante il numero delle richieste e delle relative risposte per due degli Stati minori: l’Olanda, cui il CLO ha inviato 1.496 (7,8%) domande e ha ricevuto 1.413 (10,4%) risposte, con un decremento, nel 2003, rispettivamente del 18,5% e dell’8,6%; 73 il Belgio, cui sono state trasmesse 1.389 (7,3%) richieste, a fronte delle quali sono state ricevute 957 risposte (7,0%), con una contrazione, nell’ultimo anno, rispettivamente, del 48,4% e del 18,1%. Relativamente alla percentuale di risposte pervenute al CLO italiano rispetto alle richieste inviate, i paesi che mostrano una maggiore solerzia sono quelli con i quali lo scambio si attesta su un volume inferiore: infatti, emergono Finlandia (94,7%), Olanda (94,4%) ed Austria (89,9%). Fa tuttavia eccezione il Lussemburgo, il quale, con solo il 41% di risposte fornite, viene a costituire il fanalino di coda. Linea 2: richieste ricevute dall’Italia Tra il 1994 ed il 2003 l’Italia ha ricevuto dai partners europei 10.785 richieste di assistenza amministrativa, con un andamento costantemente crescente, a fronte delle quali, alla fine del 2003, aveva emesso 6.855 risposte, pari a circa il 63,6%, con un trend sostanzialmente in crescita. Grafico n. 2 Richieste ricevute dal CLO da parte degli Stati membri dell’U.E. nel periodo 1994-2003 2.500 2.174 ( 8,81%) 2.000 1.998 ( 34,36%) 1.500 1.487 1.322 ( 12,48%) ( 53,90%) 1.000 921 ( 46,42%) 629 500 851 ( - 7,60%) 859 ( 0,94%) (50,48%) (Variazione annua percentuale) 418 135 (209,63%) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Anche in questo caso, sono i Paesi maggiori a trasmettere al CLO il più elevato numero di richieste: Germania, con 5.763 richieste, pari al 53,4% del totale, che ha finora ricevuto 2.691 risposte, Spagna, che ha trasmesso 1.193 richieste (11,0%) e ha ricevuto 1.059 risposte, e Francia con 993 richieste (9,2%), a fronte delle quali ha ricevuto 703 risposte. Per quanto riguarda la lettura dei dati relativi alla percentuale di risposte fornite dal CLO italiano alle richieste ricevute, si scontano le difficoltà, già prospettate, di una non omogenea rilevazione dei dati da parte di tutti i Paesi. Dai dati forniti si rileva che sono state complessivamente esaudite il 63,5% delle richieste, ma con il paradosso che l’Italia avrebbe fornito ad Olanda e Lussemburgo più risposte di quante ne avesse ricevute (119% e 108,3%). Relativamente ai dati sulle richieste in sospeso nei termini (linee 1c e 2c) e fuori termini (linee 1d e 2d), è opportuno, per quanto riguarda l’attività italiana, chiarire che: a tutte le richieste viene sempre fornita risposta, con un ritardo medio che si aggira intorno ai 12 mesi, in quanto, tranne in qualche caso (soprattutto Gran Bretagna e Spagna), i CLO degli altri Stati membri chiedono che comunque 74 venga dato seguito anche alle richieste più remote. Tali ritardi vengono spiegati dal CLO, sia con la complessità di alcune richieste che spesso coinvolgono un’articolata rete di operatori anche con diverse collocazioni sul territorio, che con il fatto che solo con l’istituzione delle Agenzie fiscali il monitoraggio sull’IVA intracomunitaria è divenuto uno specifico obiettivo esplicitato nelle convenzioni stipulate dal Dipartimento delle politiche fiscali con le Agenzie stesse. Il numero, sia pure più contenuto, delle segnalazioni spontanee effettuate ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 77/799 (linee 6 e 7), riportato nella tabella n. 8, pressoché segue l’andamento delle altre richieste di informazioni Infatti, mentre per quelle inviate dall’Italia si rileva una consistente e progressiva flessione a partire dal 2002 (dopo il picco di 148 nel 2001 si sono ridotte a 86 e 27 rispettivamente nel 2002 e nel 2003, -41,9% e –68,6%), il numero di quelle ricevute dagli altri Paesi, in costante crescita fino al 2002 (196 segnalazioni), si riduce del 46% nel 2003, scendendo a 106. Tra i Paesi con cui è più accentuato tale scambio di segnalazioni compare la Gran Bretagna (130 segnalazioni inviate e 189 ricevute); vengono confermati gli scambi con la Germania (204 inviate e 139 ricevute), Francia (82 e 177) e Austria (103 e 54). Nei grafici n. 3 e 4 viene riassunto l’andamento del totale delle richieste scambiate tra CLO e gli Stati membri, sia con le variazioni percentuali intervenute tra un anno e l’altro, sia di ciascun anno rispetto all’anno di inizio delle attività (1994). Grafico n. 3 Andamento delle richieste totali scambiate tra il CLO e gli Stati membri dell’U.E. nel periodo 1994-2003 6.000 5.350 (22,20%) 5.000 4789 (-13,87%) 4.378 (68,26%) 4.000 5.560 (3,93%) 3.000 2.000 1.803 (96,41%) 2.032 (12,70%) 2.292 (12,80%) 2.602 (13,53%) 1.000 (Variazione annua percentuale) 918 (359,00%) - 200 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Grafico n. 4 75 Variazione percentuale delle richieste totali scambiate tra il CLO e gli Stati membri dell’U.E. con riferimento a ciascun anno rispetto al 1994 (anno di inizio delle attività) 30 2.680,00% 25 2.575,00% 2.294,50% 20 2.089,00% 15 1.201,00% 10 1.046,00% 916,00% 801,50% 5 359,00% 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 76 3.3 - Problematiche emerse nel sistema della cooperazione internazionale La cooperazione amministrativa ha un ruolo decisivo nell’attività di controllo sulle operazioni di cessioni ed acquisti intracomunitari. Non a caso, infatti, come si è visto, sin dall’introduzione del mercato unico il Regolamento 218/1992 aveva dettato norme importanti per l’attività stessa istituendo dal gennaio 1993 il CLO presso ogni Stato membro. Dello stesso Regolamento era stata tuttavia evidenziata l’inadeguatezza come valido strumento di lotta alle frodi per una serie di carenze ben evidenziate dall’’Agenzia delle dogane, che ha, da parte sua, avviato un’attività di cooperazione amministrativa con le Amministrazioni fiscali degli altri Stati membri per la lotta alle frodi nel settore dell’IVA comunitaria: i dati scambiati tramite il sistema VIES, automaticamente o su richiesta, in quanto provenienti dalle dichiarazioni ricapitolative dei soggetti passivi (Mod. INTRA), non erano disponibili entro tempi sufficientemente brevi e non potevano essere scambiati con la necessaria rapidità; il controllo a posteriori, infatti, può essere effettuato dopo un intervallo di tempo troppo lungo e le disposizioni del Regolamento non hanno mai avuto, come scopo, interventi relativi a casi di frode singoli che, per loro natura, si svolgono in tempi ristrettissimi; il campo di applicazione dello stesso Regolamento non comprendeva tutte le operazioni che possono dar luogo a frode. In particolare, venivano escluse le prestazioni di servizi50 e le forniture interne. Il Regolamento 1798/2003, attualmente in vigore, all’art. 1 fa riferimento, invece, sia alla fornitura di beni che alla prestazione di servizi; la mancanza di collegamento diretto tra uffici locali e nazionali antifrode e gli omologhi Organismi esteri, riduceva l’efficacia della cooperazione, ne limitava l’uso da parte degli agenti, comportando, quindi, l’allungamento dei tempi di risposta. A conclusione di una sua indagine, il Se.C.I.T.51 ha notato che, come peraltro già visto, il volume delle informazioni scambiate va progressivamente crescendo, anche se secondo le Istituzioni comunitarie il livello di collaborazione raggiunto resta ben lontano da quello ottimale. Il Servizio ha poi formulato una serie di considerazioni che attengono sia all’efficacia dello scambio di informazioni, sia sull’uso che se fa e sia, infine, all’effettività della collaborazione fra le amministrazioni finanziarie dei diversi Stati e dell’adeguatezza dei controlli multilaterali previsti dal progetto Fiscalis. Il Se.C.I.T. ha anzitutto rilevato che dai dati quantitativi sulle richieste di assistenza amministrativa inoltrate e ricevute, prima analizzati, non si possono ancora trarre elementi di valutazione in merito alla natura e alla proficuità dei controlli eseguiti, così come nessun giudizio può essere espresso sui tempi di evasione delle singole richieste. Sul primo punto, viene sottolineata l’assenza di un’attività di intelligence che, in merito ai dati relativi a ciascuno scambio di informazioni, consenta, in connessione con l’azione di monitoraggio, l’individuazione dei settori merceologici e degli operatori maggiormente a rischio di frodi. 50 Il Regolamento (CE) n. 792/2002 del Consiglio, del 7 maggio 2002, aveva modificato temporaneamente il Regolamento (CEE) n. 218/92 con riferimento alle misure aggiuntive in materia di commercio elettronico, permettendo di applicare l'IVA ai “servizi elettronici” forniti nell’ambito della Comunità (vigenza prevista dal 1 luglio 2003 , per un periodo di tre anni, fino al 30 giugno 2006). 51 Se.C.I.T.: relazione su ”Cooperazione e scambi di informazioni fra i Paesi europei: evoluzione della normativa e reali necessità in ambito U.E.” del gennaio 2003. 77 In merito al secondo punto, il Se.C.I.T. osserva che i dati vengono raccolti complessivamente, per cui risulta impossibile formulare ipotesi sulle motivazioni dei ritardi, connesse con il grado di complessità dei controlli e degli accertamenti necessari per acquisire gli elementi di riscontro, e persino con le distanze geografiche esistenti tra i Paesi cooperanti. Dall’inizio del 2002 presso il CLO è stata istituita una banca dati52 che raccoglie tutti gli elementi conoscitivi sugli scambi di informazioni che vengono successivamente trasmessi ai soggetti responsabili dei controlli (Entrate, Dogane e Guardia di finanza). Ma è ancora troppo presto per poter valutare se questo sia sufficiente a colmare le lacune rilevate dal Se.C.I.T.. Il Se.C.I.T. ha evidenziato anche: la scarsa o nulla applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 del Regolamento n. 218/92 in merito ai “contatti diretti tra amministrazioni per la soluzione di questioni di interesse bilaterale”, l’esiguità dei controlli multilaterali previsti dal progetto Fiscalis, che si sarebbero rivelati più utili sul piano didattico che su quello operativo (cfr punto 5.3.1), la non applicazione, sempre nell’ambito del programma Fiscalis, dello strumento dei controlli congiunti, che prevede la presenza dei funzionari di tutte le amministrazioni interessate presso il contribuente sottoposto al controllo. 52 Cfr. punto 3.1.2.3. 78 4. - Scambi commerciali, monitoraggio dell’IVA intracomunitaria e scambio di informazioni Per gli scambi con i Paesi dell’Unione Europea dal 1° gennaio 1993 il sistema di rilevazione doganale è stato sostituito dal sistema Intrastat, in base al quale le informazioni sono desunte dalle segnalazioni riepilogative dei movimenti effettuati dagli operatori economici agli uffici doganali territorialmente competenti. I dati, pertanto, vengono forniti all’ISTAT dall’Agenzia delle dogane alla quale pervengono per via informatica dagli operatori53. La tabelle dal n. 9 al n. 11 riportano i valori relativi alle importazioni per gli anni 1991 e 1992 ed agli acquisti per gli anni successivi e conseguenti elaborazioni. Dalle stesse si rileva nel complesso un andamento crescente, con importi passati dai circa 72 mila milioni di euro del 1991 ai 150 mila per il 2002; nel 2003 si rileva una lieve contrazione, del 2,7%, con un importo in valore assoluto pari a circa 146 mila milioni di euro. Nel corso del periodo in esame si sono avute altre due contrazioni: una prima (-4,9%, in valore assoluto da 75.396 a 71.701 milioni di euro) tra il 1992 ed il 1993, in coincidenza con l’esordio del mercato interno, che ha interessato gli acquisti da tutti gli Stati membri, con l’eccezione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca, ed una seconda tra il 1995 ed il 1996 (-4,0%). A seguito dell’avvio del mercato interno, i dati sulla provenienza delle merci non sembrano aver subito modifiche: gli acquisti sono costantemente concentrati per oltre il 50% su due Paesi, Germania e Francia, mentre valori di un certo peso, intorno al 10%, sono evidenziabili per i Paesi Bassi ed il Regno Unito. Nelle tabelle dal n. 12 al n 14 vengono riportati gli importi riferiti alle esportazioni per il biennio 1991-92 ed alle cessioni per gli anni successivi, dati che presentano un andamento sostanzialmente crescente da circa 68 mila a circa 144 mila milioni di euro fino al 2002, mentre nel 2003 si registra un decremento del 4,6%, a fronte di esportazioni in valore assoluto pari a circa 138 mila milioni di euro. I maggiori acquirenti delle merci italiane sono costantemente: Germania, Francia e Regno Unito. Tra il 1992 ed il 1993 le cessioni sono cresciute del 12,7%, passando da 69.703 a 78.546 Meuro. Maggiori tassi di incremento si registrano per gli anni immediatamente successivi (1994 e 1995). Si è poi avuta una leggera contrazione negli anni 1996 (-1,2%) e 2002 (-2,1%), cui ha fatto seguito quella già segnalata relativa al 2003, in coincidenza delle flessioni sopra evidenziate per gli acquisti. A fronte dell’analisi svolta sull’evoluzione degli scambi commerciali intracomunitari non è possibile operare alcun raffronto con l’evoluzione del corrispondente gettito IVA e ciò in quanto l’Agenzia delle entrate, per il modo in cui il modello di dichiarazione è articolato, per ogni operatore economico dispone di un unico dato: si tratta di un saldo relativo all’IVA da versare per effetto delle cessioni al netto dell’IVA a credito sugli acquisti, sia interni che dagli altri Stati membri. I contribuenti beneficiano di un regime per cui, quando acquistano, effettuano una doppia scrittura – a credito, a debito – il cui saldo può essere zero. Nessun elemento informativo è possibile ricavare sul gettito dell’IVA intracomunitaria dallo stato di previsione e dal consuntivo dell’Entrata, gestiti dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze: è presente l’unità di base IVA su scambi interni e intracomunitari (1.1.8), articolata in due unità di voto - Entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione (1.1.8.1.) e Entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo (1.1.8.2.). Nella prima è allocato il capitolo 1203 Imposta sul valore aggiunto, articolo 1 imposta 53 I dati riportati nelle tabelle dal n. 9 al n. 14 sono tratti dalla banca dati dell’ISTAT. 79 relativa agli scambi interni, relativo alle entrate sugli scambi sia nazionali che intracomunitari;nella seconda gli ulteriori articoli. Le entrate dovute all’IVA sugli scambi interni e intracomunitari contabilizzate sul capitolo 1203 costituiscono con il solo art 1 circa il 24% del complesso di quelle tributarie: una distinzione di tali entrate per tipologia di scambi commerciali di riferimento (nazionali o intracomunitari) consentirebbe di monitorare i relativi flussi di entrata in relazione sia alle basi di riferimento, sia all’efficacia dei provvedimenti di contrasto dell’evasione e delle frodi, fornendo utili indicazioni per gli interventi correttivi da adottare in sede sia nazionale, sia comunitaria, sia di collaborazione bilaterale e multilaterale fra gli Stati membri. Un raffronto è invece possibile fra quota ed evoluzione degli scambi commerciali, da una parte, e quota ed evoluzione degli scambi di informazioni, dall’altra. L’analisi conferma quanto detto in merito alle informazioni scambiate dal CLO italiano con i corrispondenti uffici degli altri Stati membri (punto 3.2): la maggior collaborazione avviene con i Paesi con cui maggiori risultano essere gli scambi commerciali soprattutto per quanto riguarda gli acquisti, anche se in misura significativamente meno che proporzionale. Infatti, gli acquisti intracomunitari dalla Germania e dalla Francia costituiscono, in media nell’ultimo decennio, oltre il 50% del totale, la quota della richiesta di informazioni si attesta su valori analoghi (acquisti per il 31% e richieste di informazioni per il 32,5% per la Germania e rispettivamente 21,1% e 22,4% per la Francia). Seguono Olanda, Regno Unito, Belgio e Spagna, con percentuali di incidenza sul totale mediamente tra il 7% ed il 10% ciascuno, sia per gli acquisti che per le richieste di informazioni. Analizzando la serie storica nel dettaglio, si evidenzia che mentre l’incidenza degli acquisti dalla Germania e dalla Francia si è mantenuta pressoché costante per tutto il decennio, la percentuale di richieste di informazioni inviate al CLO tedesco è cresciuta in maniera esponenziale, dal 4,6% del 1994 al 47% del 2003, mentre quella relativa alla Francia è crollata dal 75% all’8,9%. Per gli altri Paesi si rilevano andamenti più regolari (tabella n. 15). Leggermente diversa è la situazione delle cessioni, che vede sempre concentrati nei confronti di Germania e Francia la gran parte dei traffici commerciali e degli scambi di informazioni, ma con andamenti diversi rispetto agli acquisti. Al 29,2% ed 22,7% delle cessioni in media rispettivamente concentrate negli scambi con Germania e Francia, corrisponde una media di richieste di informazioni ricevute dall’Italia pari al 44,7% ed al 14,5%; osservando poi l’andamento negli anni, si osserva che, a fronte di una costante riduzione della percentuale delle cessioni alla Germania (dal 33,3% del 1994 al 25,8% del 2003), si registra un progressivo e costante aumento delle richieste di informazioni che sono partite con una percentuale del 20,7% nel 1994, raggiungendo il picco del 68,6% nel 2003; Con la Francia, invece, ad una percentuale costante di circa il 23% delle cessioni si contrappone il crollo rilevato per gli acquisti di richieste di informazioni che sono scese dal 47,4% al 6,3%. Al terzo posto fra i Paesi ai quali vengono effettuate cessioni c’è il Regno Unito, con un’incidenza sul totale mediamente e pressoché costante di circa il 12%, alla quale non corrisponde, però, un’incidenza simile per le richieste di informazioni, che, pur essendo in media del 3,6%, hanno avuto nel tempo un andamento altalenante, che nel 2003 si è attestato all’1,1%. Al contrario, agli scambi commerciali che si intrattengono con la Grecia, costantemente con un’incidenza tra il 3 ed il 4%, corrispondono richieste di informazioni mediamente intorno all’8,2% (tabella n. 16). 80 81 Tabella n. 9 Importazioni – Acquisti effettuati dall’Italia dagli altri Paesi U.E. dal 1991 al 2003 (valori in milioni di euro) Francia Belgio e Lussemburgo Paesi Bassi Germania Regno Unito Irlanda Danimarca Grecia Portogallo Spagna Belgio Lussemburgo Svezia Finlandia Austria Totale 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 16.517 17.327 16.427 19.184 24.119 22.510 24.573 25.893 26.484 29.682 29.648 29.895 28.692 5.686 5.804 5.618 6.766 6.701 7.082 6.902 8.112 24.389 25.847 23.343 27.177 6.629 6.861 7.032 8.647 763 858 948 1.333 1.151 1.207 1.247 1.393 969 1.034 916 1.119 427 439 383 500 4.073 4.016 4.039 5.444 8.331 9.593 33.329 10.619 1.611 1.599 1.270 700 6.847 7.969 9.972 30.736 10.971 1.666 1.534 1.241 806 6.907 8.651 11.395 33.384 12.455 1.850 1.570 1.215 847 8.799 9.459 12.126 37.151 12.615 2.169 1.723 1.111 894 8.973 13.009 15.401 16.588 15.433 14.807 39.684 45.471 47.077 46.837 45.857 12.655 14.185 13.540 13.390 12.163 2.930 3.509 3.592 3.635 3.928 1.711 1.769 1.907 1.821 1.818 1.444 1.329 1.363 1.269 1.380 978 1.083 1.268 1.389 1.250 9.032 10.769 11.181 12.102 12.189 8.756 10.461 11.544 11.451 10.947 593 766 889 832 1.026 1.586 1.534 1.471 1.756 2.371 2.301 2.598 3.012 3.216 3.819 3.521 3.528 3.417 626 768 719 802 1.025 886 1.105 1.435 1.634 2.277 1.776 1.667 1.760 2.550 2.618 2.655 3.124 4.096 3.829 4.294 4.805 5.158 6.049 6.472 7.216 7.121 72.06675.39671.70185.357105.508101.327112.734121.367127.285146.571150.366150.464146.355 Tabella n. 10 Importazioni – Acquisti effettuati dall’Italia dagli altri Paesi U.E. dal 1991 al 2003 - Distribuzione percentuale Francia Belgio e Lussemburgo Paesi Bassi Germania Regno Unito Irlanda Danimarca 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 22,9 23,0 22,9 22,5 22,9 22,2 21,8 21,3 20,8 20,3 19,7 19,9 19,6 7,9 7,7 7,8 7,9 7,9 7,9 7,7 7,8 9,3 9,4 9,6 9,5 9,1 9,8 10,1 10,0 10,2 10,5 11,0 10,3 10,1 33,8 34,3 32,6 31,8 31,6 30,3 29,6 30,6 31,2 31,0 31,3 31,1 31,3 9,2 9,1 9,8 10,1 10,1 10,8 11,0 10,4 9,9 9,7 9,0 8,9 8,3 1,1 1,1 1,3 1,6 1,5 1,6 1,6 1,8 2,3 2,4 2,4 2,4 2,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 82 Grecia Portogallo Spagna Belgio Lussemburgo Svezia Finlandia Austria Totale 1,3 0,6 5,7 1,4 0,6 5,3 1,3 0,5 5,6 1,3 0,6 6,4 1,2 0,7 6,5 1,2 0,8 6,8 1,1 0,8 7,8 2,2 2,0 2,1 2,1 0,9 1,0 1,0 0,9 3,5 3,5 3,7 3,7 100,0 100,0 100,0 100,0 0,9 0,7 7,4 1,1 0,8 7,1 6,9 0,5 2,5 1,3 4,1 100,0 0,9 0,7 7,3 7,1 0,5 2,6 1,6 4,1 100,0 0,9 0,8 7,4 7,7 0,6 2,3 1,2 4,3 100,0 0,8 0,9 8,0 7,6 0,6 2,3 1,1 4,8 100,0 0,9 0,9 8,3 7,5 0,7 2,3 1,2 4,9 100,0 2,2 2,3 2,3 2,5 1,0 0,9 1,0 1,2 3,9 3,8 3,8 4,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabella n. 11 Importazioni – Acquisti effettuati dall’Italia dagli altri Paesi U.E. dal 1991 al 2003 - Variazione percentuale 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Francia 4,9 -5,2 16,8 25,7 -6,7 9,2 5,4 2,3 12,1 -0,1 0,8 -4,0 Belgio e Lussemburgo 2,1 -3,2 20,4 23,1 -4,4 8,6 9,3 Paesi Bassi 5,7 -2,5 17,5 18,3 4,0 14,3 6,4 7,3 18,4 7,7 -7,0 -4,1 Germania 6,0 -9,7 16,4 22,6 -7,8 8,6 11,3 6,8 14,6 3,5 -0,5 -2,1 Regno Unito 3,5 2,5 23,0 22,8 3,3 13,5 1,3 0,3 12,1 -4,5 -1,1 -9,2 Irlanda 12,5 10,5 40,6 20,9 3,4 11,0 17,3 35,1 19,7 2,4 1,2 8,0 Danimarca 4,9 3,3 11,7 14,8 -4,1 2,4 9,8 -0,7 3,4 7,8 -4,5 -0,2 Grecia 6,7 -11,4 22,2 13,5 -2,3 -2,1 -8,5 30,0 -8,0 2,6 -7,0 8,8 Portogallo 2,9 -12,7 30,5 39,9 15,1 5,2 5,6 9,4 10,8 17,1 9,5 -10,0 Spagna -1,4 0,6 34,8 25,8 0,9 27,4 2,0 0,7 19,2 3,8 8,2 0,7 Belgio 19,5 10,4 -0,8 -4,4 Lussemburgo 29,1 16,1 -6,5 23,4 Svezia -3,3 -4,2 19,4 35,0 -2,9 12,9 15,9 6,8 18,8 -7,8 0,2 -3,2 Finlandia 22,6 -6,3 11,6 27,7 -13,5 24,7 29,9 13,9 39,4 -22,0 -6,1 5,6 Austria 2,7 1,4 17,7 31,1 -6,5 12,1 11,9 7,3 17,3 7,0 11,5 -1,3 Totale 4,6 -4,9 19,0 23,6 -4,0 11,3 7,7 4,9 15,2 2,6 0,1 -2,7 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ISTAT (i dati per il 2003 sono provvisori) 83 Tabella n. 12 Esportazioni – Cessioni effettuate dall’Italia verso gli altri Paesi U.E. dal 1991 al 2003 (valori in milioni di euro) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Francia 16.450 16.557 18.126 20.951 25.726 25.204 25.860 28.410 29.176 33.196 33.691 33.069 31.660 Belgio e Lussemburgo 3.682 3.759 4.116 4.781 5.688 5.565 5.754 6.034 Paesi Bassi 3.416 3.553 3.888 4.611 5.857 5.925 6.050 6.379 6.411 6.965 7.280 6.960 6.100 Germania 22.734 23.066 26.844 30.437 37.149 35.124 34.803 36.629 36.965 39.558 40.096 37.256 35.621 Regno Unito 7.214 7.433 8.836 10.404 12.265 13.006 15.118 15.939 15.952 18.036 18.474 18.780 17.885 Irlanda 358 360 423 555 793 807 777 897 1.094 1.890 1.597 1.464 1.331 Danimarca 841 887 996 1.345 1.720 1.699 1.754 1.859 1.895 2.048 2.166 2.090 1.876 Grecia 1.979 2.054 2.453 2.877 3.761 3.810 4.160 4.404 4.640 5.414 5.394 5.721 5.546 Portogallo 1.670 1.857 1.856 2.169 2.751 2.670 2.830 3.128 3.359 3.612 3.652 3.384 3.112 Spagna 5.530 5.811 5.975 7.426 9.585 9.876 11.018 12.883 14.250 16.355 16.955 17.354 17.987 Belgio 5.955 7.208 8.300 8.293 6.896 Lussemburgo 293 379 538 417 403 Svezia 1.165 1.084 1.163 1.438 1.911 2.016 2.116 2.370 2.409 2.631 2.542 2.600 2.549 Finlandia 571 482 457 630 898 966 1.079 1.153 1.086 1.167 1.305 1.424 1.258 Austria 2.727 2.800 3.413 3.878 4.714 4.752 4.815 5.066 5.228 5.804 5.928 6.004 5.906 Totale 68.335 69.703 78.546 91.500 112.820 111.421 116.135 125.151 128.713 144.262 147.917 144.814 138.131 Tabella n. 13 Esportazioni – Cessioni effettuate dall’Italia verso gli altri Paesi U.E. dal 1991 al 2003 - Distribuzione percentuale 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Francia 24,1 23,8 23,1 22,9 22,8 22,6 22,3 22,7 22,7 23,0 22,8 22,8 22,9 Belgio e Lussemburgo 5,4 5,4 5,2 5,2 5,0 5,0 5,0 4,8 Paesi Bassi 5,0 5,1 5,0 5,0 5,2 5,3 5,2 5,1 5,0 4,8 4,9 4,8 4,4 Germania 33,3 33,1 34,2 33,3 32,9 31,5 30,0 29,3 28,7 27,4 27,1 25,7 25,8 Regno Unito 10,6 10,7 11,2 11,4 10,9 11,7 13,0 12,7 12,4 12,5 12,5 13,0 12,9 Irlanda 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,3 1,1 1,0 1,0 Danimarca 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 Grecia 2,9 2,9 3,1 3,1 3,3 3,4 3,6 3,5 3,6 3,8 3,6 4,0 4,0 84 Portogallo Spagna Belgio Lussemburgo Svezia Finlandia Austria Totale 2,4 8,1 2,7 8,3 2,4 7,6 2,4 8,1 2,4 8,5 2,4 8,9 2,4 9,5 2,5 10,3 1,7 1,6 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 4,0 4,0 4,3 4,2 4,2 4,3 4,1 4,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2,6 2,5 2,5 2,3 2,3 11,1 11,3 11,5 12,0 13,0 4,6 5,0 5,6 5,7 5,0 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 4,1 4,0 4,0 4,1 4,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabella n. 14 Esportazioni – Cessioni effettuate dall’Italia verso gli altri Paesi U.E. dal 1991 al 2003 - Variazione percentuale 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Francia 0,7 9,5 15,6 22,8 -2,0 2,6 9,9 2,7 13,8 1,5 -1,8 -4,3 Belgio e Lussemburgo 2,1 9,5 16,2 19,0 -2,2 3,4 4,9 Paesi Bassi 4,0 9,4 18,6 27,0 1,2 2,1 5,4 0,5 8,6 4,5 -4,4 -12,4 Germania 1,5 16,4 13,4 22,1 -5,5 -0,9 5,2 0,9 7,0 1,4 -7,1 -4,4 Regno Unito 3,0 18,9 17,7 17,9 6,0 16,2 5,4 0,1 13,1 2,4 1,7 -4,8 Irlanda 0,6 17,6 31,1 42,9 1,8 -3,8 15,5 22,0 72,8 -15,5 -8,3 -9,0 Danimarca 5,4 12,4 35,0 27,9 -1,2 3,2 6,0 1,9 8,1 5,7 -3,5 -10,2 Grecia 3,8 19,4 17,3 30,7 1,3 9,2 5,9 5,3 16,7 -0,4 6,0 -3,0 Portogallo 11,2 -0,1 16,9 26,9 -2,9 6,0 10,6 7,4 7,5 1,1 -7,4 -8,0 Spagna 5,1 2,8 24,3 29,1 3,0 11,6 16,9 10,6 14,8 3,7 2,4 3,7 Belgio 21,0 15,2 -0,1 -16,8 Lussemburgo 29,3 42,1 -22,5 -3,2 Svezia -6,9 7,2 23,7 32,9 5,5 5,0 12,0 1,7 9,2 -3,4 2,3 -2,0 Finlandia -15,6 -5,2 37,9 42,6 7,5 11,8 6,8 -5,8 7,5 11,8 9,2 -11,7 Austria 2,7 21,9 13,6 21,6 0,8 1,3 5,2 3,2 11,0 2,1 1,3 -1,6 Totale 2,0 12,7 16,5 23,3 -1,2 4,2 7,8 2,8 12,1 2,5 -2,1 -4,6 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati ISTAT (i dati per il 2003 sono provvisori) 85 Tabella n. 15 Raffronto tra la distribuzione % degli acquisti intracomunitari e le richieste di informazioni inviate dall’Italia – 1994 - 2003 Distribuzione % degli acquisti intracomunitari 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Media 1994/2003 19,6 21,1 2003 Francia 22,5 22,9 22,2 21,8 21,3 20,8 20,3 19,7 19,9 Belgio e 7,9 7,9 7,9 7,7 7,8 Lussemburgo Belgio 6,9 7,1 7,7 7,6 7,5 Lussemburgo 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 Olanda 9,5 9,1 9,8 10,1 10,0 10,2 10,5 11,0 10,3 10,1 Germania 31,8 31,6 30,3 29,6 30,6 31,2 31,0 31,3 31,1 31,3 Regno Unito 10,1 10,1 10,8 11,0 10,4 9,9 9,7 9,0 8,9 8,3 Irlanda 1,6 1,5 1,6 1,6 1,8 2,3 2,4 2,4 2,4 2,7 Danimarca 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 Grecia 1,3 1,2 1,2 1,1 0,9 1,1 0,9 0,9 0,8 0,9 Portogallo 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 Spagna 6,4 6,5 6,8 7,8 7,4 7,1 7,3 7,4 8,0 8,3 Svezia 2,1 2,2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,6 2,3 2,3 2,3 Finlandia 0,9 1,0 0,9 1,0 1,2 1,3 1,6 1,2 1,1 1,2 Austria 3,7 3,9 3,8 3,8 4,0 4,1 4,1 4,3 4,8 4,9 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Distribuzione % delle richieste di informazioni inviate dall'Italia - linea 1a Francia 75,4 29,0 12,9 29,0 21,9 18,4 11,7 8,9 7,7 8,9 Belgio e 6,2 8,2 18,2 7,9 7,8 Lussemburgo Belgio 6,4 6,5 4,6 10,8 7,6 Lussemburgo 1,7 0,8 0,9 1,1 1,6 Olanda 3,1 6,6 9,5 8,6 11,7 5,7 7,7 6,7 7,6 8,4 Germania 4,6 22,6 21,9 25,8 26,6 34,7 42,2 53,2 46,6 47,0 Regno Unito 4,6 8,4 11,4 7,1 6,5 6,7 8,9 6,6 7,0 5,3 Irlanda 1,5 2,0 4,9 1,3 0,3 0,6 0,6 0,2 0,6 1,0 Danimarca 1,5 2,4 1,2 1,8 2,2 2,6 2,8 1,2 0,8 0,7 Grecia 1,5 0,2 2,9 0,4 3,5 1,9 3,9 2,3 0,8 2,1 Portogallo 0,0 0,4 1,8 1,5 2,3 2,9 0,8 0,6 0,9 0,9 Spagna 1,5 19,0 13,9 12,5 9,4 13,3 7,9 8,7 9,8 12,0 Svezia 0,0 0,0 0,3 0,5 1,0 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 Finlandia 0,0 0,0 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 Austria 0,0 1,2 0,9 3,1 6,5 4,2 5,4 5,1 5,2 3,5 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Distribuzione % delle risposte Francia 0,00 54,71 32,32 Belgio e 28,57 2,24 14,79 Lussemburgo Belgio Lussemburgo Olanda 0,00 3,14 12,86 Germania 14,29 21,08 9,00 Regno Unito 0,00 8,52 7,07 7,8 7,4 0,6 10,1 31,0 9,8 2,0 1,4 1,0 0,8 7,3 2,4 1,1 4,1 22,4 9,7 7,2 1,2 7,6 32,5 7,3 1,3 1,7 2,0 1,2 10,8 0,6 0,2 3,5 ricevute alle richieste di informazioni innviate - linea 1b 27,38 21,19 19,54 14,93 6,75 7,53 10,98 19,5 7,54 9,71 14,46 11,36 11,64 16,03 1,54 9,33 13,0 6,73 0,94 11,43 23,88 13,60 6,40 0,27 6,81 42,76 8,44 5,23 0,56 8,56 57,15 6,30 7,48 0,90 11,54 42,11 9,78 7,99 2,11 13,74 42,69 2,11 86 6,8 1,0 9,4 26,9 7,7 Irlanda Danimarca Grecia Portogallo Spagna Svezia Finlandia Austria Totale 0,00 3,14 0,96 1,03 0,33 0,43 0,77 0,30 0,72 0,59 0,8 14,29 3,14 0,64 0,72 0,11 1,88 2,13 0,89 0,77 1,17 2,6 28,57 0,00 3,38 0,72 6,26 1,01 3,63 2,41 0,77 2,99 5,0 0,00 0,90 3,22 2,48 7,14 1,88 0,50 0,54 0,41 1,12 1,8 14,29 3,14 15,11 20,45 16,14 9,48 3,95 4,91 10,60 9,92 10,8 0,00 0,00 0,32 0,21 1,98 1,52 0,91 0,65 0,95 1,17 0,8 0,00 0,00 0,00 0,62 0,33 0,43 0,14 0,27 0,36 0,06 0,2 0,00 0,00 0,32 3,31 8,01 7,24 8,35 5,47 6,09 3,35 4,2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tabella n. 16 Raffronto tra la distribuzione % delle cessioni intracomunitarie e le richieste di informazioni ricevute dall’Italia – 1994 - 2003 Distribuzione % delle cessioni intracomunitarie Media 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1994/2003 22,9 22,8 22,6 22,3 22,7 22,7 23,0 22,8 22,8 22,9 22,7 Francia Belgio e 5,2 5,0 5,0 5,0 4,8 Lussemburgo Belgio 4,6 5,0 5,6 5,7 5,0 Lussemburgo 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 Olanda 5,0 5,2 5,3 5,2 5,1 5,0 4,8 4,9 4,8 4,4 Germania 33,3 32,9 31,5 30,0 29,3 28,7 27,4 27,1 25,7 25,8 Regno Unito 11,4 10,9 11,7 13,0 12,7 12,4 12,5 12,5 13,0 12,9 Irlanda 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,3 1,1 1,0 1,0 Danimarca 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 Grecia 3,1 3,3 3,4 3,6 3,5 3,6 3,8 3,6 4,0 4,0 Portogallo 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,5 2,5 2,3 2,3 Spagna 8,1 8,5 8,9 9,5 10,3 11,1 11,3 11,5 12,0 13,0 Svezia 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 Finlandia 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 Austria 4,2 4,2 4,3 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1 4,3 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5,0 5,2 0,3 5,0 29,2 12,3 0,9 1,5 3,6 2,4 10,4 1,8 0,9 4,1 Distribuzione % delle richieste di informazioni ricevute dall'Italia - linea 2a Francia 47,4 13,9 25,9 15,5 12,0 6,1 4,5 8,9 4,2 6,3 14,5 Belgio e 7,4 3,6 10,0 15,2 8,6 9,0 Lussemburgo Belgio 10,4 6,4 9,2 2,9 5,7 6,9 Lussemburgo 1,3 0,2 0,3 0,6 0,3 0,5 Olanda 1,5 7,4 1,3 3,4 6,3 5,1 0,8 0,5 0,8 0,3 2,7 Germania 20,7 36,1 25,9 33,1 34,9 47,0 56,7 57,6 66,0 68,6 44,7 Regno Unito 7,4 7,9 3,7 1,1 1,6 4,0 4,1 3,0 2,1 1,1 3,6 Irlanda 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 Danimarca 0,0 0,2 2,9 0,2 0,5 0,9 1,2 1,4 0,8 0,2 0,8 Grecia 14,8 20,8 7,8 13,1 5,4 1,9 3,0 2,6 6,1 6,3 8,2 Portogallo 0,0 2,4 2,7 6,7 9,2 4,7 1,7 4,8 2,3 2,3 3,7 Spagna 0,0 5,7 17,3 9,3 14,5 15,4 16,6 8,0 11,1 7,3 10,5 Svezia 0,0 0,0 0,0 0,5 1,4 0,5 0,8 1,3 0,5 0,6 0,6 Finlandia 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,5 0,0 0,2 0,4 0,0 0,2 Austria 0,0 1,9 2,4 1,7 5,4 2,4 4,1 2,2 2,3 0,9 2,3 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87 Distribuzione % delle risposte fornite alle richieste di informazioni ricevute - linea 2b Francia 41,23 17,62 23,45 19,42 16,95 10,16 6,49 4,48 4,32 7,40 15,2 Belgio e 3,51 0,48 14,98 21,15 19,47 11,9 Lussemburgo Belgio 14,69 10,59 7,38 3,28 6,14 8,4 Lussemburgo 1,56 0,00 0,26 0,52 0,79 0,6 Olanda 0,00 19,52 3,58 1,54 7,55 9,53 1,82 3,82 0,86 0,33 4,9 Germania 8,77 17,62 24,10 25,58 13,77 28,13 48,75 52,44 49,40 49,87 31,8 Regno Unito 7,89 9,05 11,73 4,81 1,99 6,09 5,35 4,35 1,73 0,46 5,3 Irlanda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0 Danimarca 0,00 0,48 2,61 1,15 0,00 0,31 1,37 1,05 0,86 0,73 0,9 Grecia 14,91 27,14 8,14 10,58 4,77 4,69 2,51 3,43 10,97 9,97 9,7 Portogallo 0,00 1,43 1,95 4,62 5,30 9,38 2,62 6,19 4,58 3,90 4,0 Spagna 23,68 6,67 5,21 8,46 22,65 9,22 14,92 10,41 19,95 18,96 14,0 Svezia 0,00 0,00 0,00 1,15 1,72 0,63 0,80 2,50 1,04 1,12 0,9 Finlandia 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,31 0,00 0,40 0,35 0,00 0,1 Austria 0,00 0,00 4,23 1,35 5,83 5,16 4,78 3,29 2,07 0,33 2,7 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88 5. - I controlli sull’IVA intracomunitaria Le maggiori opportunità di far ricorso ad espedienti che il sistema comunitario offre con la libera circolazione delle merci hanno indotto numerosi operatori commerciali ad approfittarne, aggirando o non rispettando le normative vigenti perdi porre in essere ingenti evasioni e frodi fiscali nello specifico settore dell'IVA intracomunitaria ai danni dell'Erario e dell’U.E.. Tali condotte evasive, normalmente finalizzate ad omettere il versamento dell'imposta dovuta sulle transazioni effettuate, ovvero a costituire sia indebiti crediti di imposta sia illecite disponibilità di capitali all'estero, hanno indotto le Amministrazioni finanziarie dei diversi Stati ad apprestare e a progressivamente affinare le tecniche investigative, nella prospettiva di un più efficace contrasto del fenomeno. L’attività di controllo finora svolta dall’Amministrazione finanziaria italiana ha consentito l’individuazione di alcuni meccanismi di evasione più ricorrenti nell’interscambio commerciale, frequentemente caratterizzati da profili di ordine penale, anche in relazione a reati di tipo associativo. Occorre peraltro considerare che le modalità di realizzazione delle frodi fiscali sono oggetto di rapida evoluzione, configurando aspetti sempre più sofisticati; la loro tempestiva “percezione” richiede, pertanto, un mirato lavoro di intelligence, capace di cogliere, con la necessaria tempestività, le nuove forme di organizzazione nelle aree commerciali. Le frodi si riscontrano per le merci che presentano essenzialmente una o più delle seguenti caratteristiche: prezzo elevato del prodotto rispetto al peso ed all’ingombro; alta richiesta sul mercato; velocità di commercializzazione; alta deperibilità, anche in termini di obsolescenza. Si deve, inoltre, osservare che, sin dall’inizio della costituzione del mercato interno, gli Stati membri dell’Unione Europea hanno realizzato una serie di iniziative volte a rendere i controlli transfrontalieri più rapidi ed efficaci. In quest’ottica, il Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC) ha definito la linea d’azione da seguire per il compimento dei controlli multilaterali IVA finanziati dalla Comunità. Una di queste iniziative è il “Programma Fiscalis”, che ha come obiettivo principale sia l’accertamento dell’IVA e delle accise a carico degli operatori multinazionali con succursali o filiali in due o più Stati membri, sia il miglioramento delle procedure di controllo sugli operatori intracomunitari mediante l’adozione di sistemi di cooperazione amministrativa efficaci ed efficienti. Le informazioni raccolte attraverso controlli effettuati in tale ambito costituiscono un “quid pluris” rispetto ad una normale attività di controllo che si esaurisce in ambito esclusivamente nazionale. Infatti, è proprio l’attività conclusiva di raccordo fra le risultanze dei vari Paesi che determina la riuscita del programma e fornisce un ulteriore strumento a garanzia della corretta applicazione della normativa comunitaria in materia di imposizione indiretta. Il nuovo Regolamento 1798/2003 disciplina lo strumento dei controlli simultanei prevedendo la possibilità che due o più Stati membri possano consentirne l’utilizzo, ognuno nel proprio territorio, riguardo alla situazione tributaria di uno o più soggetti passivi che presentino un interesse comune o complementare (artt. 12 e 13). 89 Il sistema dei controlli italiano è articolato su tre diversi centri di responsabilità: le due Agenzie entrate e dogane e la Guardia di finanza. L’unico soggetto abilitato agli accertamenti è però l’Agenzia delle entrate, che opera i controlli che comportano l’accertamento d’imposta e/o le sanzioni per la valutazione e per l’eventuale conseguente contestazione dell’addebito al soggetto passivo, a seguito delle constatazioni di violazione trasmesse da Dogane e Guardia di finanza. 5.1. –Il coordinamento nella programmazione dei controlli da parte della Guardia di finanza, dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane. I principali soggetti del procedimento di accertamento tributario hanno da tempo avvertito, in ragione della naturale complementarietà dei ruoli e delle funzioni ad essi attribuiti, la necessità del sistematico confronto e della collaborazione54. Il coordinamento tra l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, previsto in via generale ai fini del controllo dell’IVA dall’articolo 63 del DPR 633 del 1972, ed applicabile alla disciplina dell’IVA intracomunitaria ai sensi dell’articolo 56 del D.L. n. 331/93, viene attuato sia tramite l’effettuazione di periodiche riunioni, sia con l’utilizzo di una specifica procedura informatica. Sul piano concreto, anche a causa del fatto che l’attività svolta dalle Entrate presenta i maggiori rischi di sovrapposizione, si sono rese necessarie intese di coordinamento operativo che si sviluppano su diversi piani: a. l’esigenza di assicurare sempre maggiore compatibilità fra l’azione di constatazione e l’opera di accertamento degli Uffici finanziari. Fin dal 1998 sono state a tal fine avviate una serie di iniziative55, culminate con la nascita della procedura M.U.V. - Modello Unificato delle Verifiche (allegato 2), che costituisce, attualmente, la base di rilevazione di tutti i servizi di verifica e di controllo in materia di imposte sui redditi ed IVA, effettuati dai Comandi della Guardia di finanza e dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, ed ha anche la funzione 54 L’esigenza di tale coordinamento si trova, fra l’altro, ribadita nei più recenti ribadito atti di indirizzo del Ministro dell’economia per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale. 55 Il Comando Generale della Guardia di finanza, già dagli inizi del 1999, ha emanato una serie di circolari mirate a dare idonee disposizioni ai Reparti operativi: o n. 100, del 4 gennaio 1999, in cui si auspica un più stretto collegamento tra i Reparti del Corpo e gli Uffici finanziari, nella necessità di procedere, laddove ritenuto opportuno, ad una valutazione preventiva e congiunta in merito alla formulazione di alcuni rilievi di oggettiva e dubbia sostenibilità in sede contenziosa. A tal proposito, sono stati sollecitati i responsabili a livello regionale a promuovere, nelle competenti sedi istituzionali, l’esame delle questioni controverse, in ordine alle quali non risultano orientamenti ministeriali, onde giungere all’adozione di uniformi comportamenti operativi a livello locale; o n. 8000 del 18 gennaio 2000, con la quale sono stati indicati ai Reparti gli obiettivi strategici, da perseguire anche attraverso più adeguate forme di raccordo con l’attività dei Dipartimenti delle Dogane e delle Entrate; o n. 75900 del 6 marzo 2001, ove è stata sottolineata l’importanza di intensificare i rapporti di coordinamento tra la Guardia di finanza e le Agenzie fiscali, sia a livello centrale che periferico, in modo da realizzare le opportune sinergie nelle fasi di pianificazione e di attuazione degli interventi ispettivi di carattere tributario; o n. 413170 del 31 dicembre 2001, nella quale, nel quadro delle preliminari disposizioni concernenti la programmazione annuale di verifica per il 2002, sono stati precisati i criteri di coordinamento che i Comandanti Regionali avrebbero dovuto adottare, nel corso dei consueti incontri con i Direttori Regionali dell’Agenzia delle entrate, per la selezione dei soggetti di rilevanti dimensioni economiche da sottoporre a verifica, oggetto, poi, di organica illustrazione con la circolare n. 51700 datata 12 febbraio 2002. 90 fondamentale di evitare reiterazioni o sovrapposizioni di interventi da parte dei due soggetti. Le regole convenzionali da seguire per la classificazione dei risultati nei vari campi sono state definite d’intesa, in modo da assicurare uniformità al funzionamento del sistema, anche alla ricerca di soluzioni univoche alle problematiche interpretative fiscali. Inoltre sul piano organizzativo è stato costituito un apposito Ufficio di collegamento con il Dipartimento per le politiche fiscali, che svolge compiti di raccordo e di supporto per lo sviluppo delle relazioni tra il Comando Generale ed il centro unitario di direzione della fiscalità statale56. b. l’attività di programmazione. Poiché per i soggetti di grandi dimensioni (con volume d’affari superiore a 25 milioni di euro) la platea di riferimento è ristretta, allo scopo di evitare reiterazioni ravvicinate di interventi o sovrapposizioni, sono state concepite comuni regole di condotta, volte a disciplinare l’azione ispettiva della Guardia di finanza e degli Uffici su tali soggetti, prendendo in considerazione l’attività di verifica fiscale a carattere generale e parziale; c. la condivisione di una serie di banche dati. Mediante le applicazioni informatiche Anagrafe tributaria, SER.P.I.CO. (Servizio Per le Informazioni sul Contribuente), F.A.S.T. (Funzione di Analisi Selettiva Territoriale), S.R.D. (Soggetti di Rilevanti Dimensioni), Co.Ver. (Controlli e Verifiche), E.T. (Evasori Totali) sono reperibili tutte le informazioni sul contribuente, necessarie per lo svolgimento dell’attività ispettiva. Le problematiche del coordinamento nella programmazione dei controlli tra la Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane si pongono con esclusivo riferimento ai controlli intracomunitari. Dal novembre 2002 è in corso di svolgimento un tavolo tecnico al quale è stato demandato il compito di individuare le possibili soluzioni alle problematiche connesse al coordinamento info-operativo nel settore delle accise e delle dogane. I lavori, in corso di esecuzione, si stanno sviluppando con l’obiettivo, da parte della Guardia di finanza, di estendere, anche con riguardo ai risultati conseguiti nei comparti di competenza delle Dogane, il sistema di rilevazione M.U.V. che investirebbe i controlli relativi all’IVA intracomunitaria. Nella programmazione degli interventi ispettivi in questione, comunque, già adesso, riveste importanza – in funzione di supporto alle decisioni di entrambe le Amministrazioni – l’applicazione MERCE (Monitoraggio E Rappresentazione Commercio Estero)57, che consente di avere accesso ai dati relativi agli acquisiti ed alle cessioni in ambito U.E., oltre che alle informazioni sugli scambi con i Paesi terzi. Da parte dell’Agenzia delle dogane sta, inoltre, proseguendo la fase di studio di ulteriori progetti di integrazione dei rispettivi sistemi informativi e sono comunque attivi i collegamenti sperimentali con le procedure informatiche dell’Agenzia delle entrate denominate R.A.D.A.R.58, Operatori Import-Export ed Evasori Totali. Ad introdurre nuovi elementi che potranno contribuire, tra l’altro, ad ampliare le modalità di coordinamento tra i tre centri di responsabilità sarà certamente il nuovo Regolamento CE 1798/2003 che, a partire dal 1° gennaio 56 Terminata una preliminare fase di sperimentazione della procedura presso alcuni Reparti della Guardia di finanza e l’opportuno addestramento dei verificatori, il modello, nella versione attuale, è stato messo in linea il 23 maggio 2002. L’Agenzia delle entrate ha proceduto al recepimento della procedura de qua a partire dal mese di gennaio del 2003, permettendo, così, agli Uffici periferici di acquisire gradualmente i verbali trasmessi dai Reparti del Corpo, per la successiva fase di accertamento e, quindi, di riscossione. 57 Cfr il successivo punto 6.1.1.4. 58 Cfr il successivo punto 6.1.1.4. 91 2004, ha introdotto, come si è visto, più di una novità nel campo della cooperazione amministrativa tra Stati membri in materia di IVA. Una di queste è rappresentata dalla previsione che lo scambio di informazioni, attualmente gestito dagli Uffici Centrali di Collegamento (CLO) – uffici che comunque restano i responsabili principali dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa - possa essere effettuato direttamente da altre strutture con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata. L’Autorità competente di ciascuno Stato membro, che il Regolamento 1798/2003 indica, per l’Italia, nel Capo del Dipartimento per le politiche fiscali, può quindi designare Servizi di collegamento e/o Funzionari competenti i quali procedono allo scambio diretto di informazioni. Sulla base di tale disposizione il Capo del Dipartimento ha emanato il 22 dicembre 2003 una direttiva che istituisce, per l’Italia, tre Servizi di collegamento presso l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza. La concreta operatività del nuovo assetto, in corso di perfezionamento, potrà contribuire anche all’incremento dei momenti e delle modalità di coordinamento nella programmazione dei controlli da parte delle due Agenzie e della Guardia di finanza. Allo stato attuale, presso il CLO è in funzione, come si è visto, un gruppo di lavoro permanente formato da rappresentanti delle strutture coinvolte, competenti in materia, e coordinato da un dirigente dell’Ufficio relazioni internazionali del Dipartimento per le politiche fiscali. Il coordinamento tra le Agenzie delle entrate e delle dogane, anch’esso previsto dall’articolo 64 del citato D.P.R. 633, è disciplinato dalla circolare ministeriale n. 42 del 4 maggio 1994. In particolare, è prevista la possibilità che, se dall’attività svolta dalle Dogane in relazione agli scambi intracomunitari emergono irregolarità tali da richiedere un controllo generalizzato ed approfondito, l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate possa disporre una verifica generale ai fini dell’IVA. Più in generale, l’Agenzia delle dogane ha dato da ultimo notizia dell’avvenuta definizione con l’Agenzia delle entrate dell’esigenza di istituire appositi tavoli tecnici per la valutazione e l’approfondimento costante delle problematiche, sia normative che operative, relative al potenziamento dei controlli. 5.2. – L’attività di controllo svolta dall’Agenzia delle entrate 5.2.1 - Attività di indirizzo e programmazione dei controlli L’attuale sistema di controllo si fonda sul principio della centralità del contribuente e si sostanzia nell’esame della complessiva posizione fiscale del contribuente e, di conseguenza, nella emissione di un unico atto di accertamento, per ciascun periodo d’imposta, in luogo di distinti atti per settori impositivi. La visione unitaria della posizione soggettiva da sottoporre a controllo riguarda tutte le fasi del processo, da quella della programmazione fino a quella della riscossione. Tale modello organizzativo, nel superare la frammentazione della pretesa tributaria, contribuisce ad attenuare l’onerosità complessiva del sistema nei confronti dei contribuenti. Per quanto concerne, in particolare, la selezione delle posizioni soggettive da controllare, la stessa è finalizzata alla proficuità dell’azione amministrativa in relazione al criterio guida della prevedibile remuneratività dell’attività nel suo complesso. A tal fine agli Uffici operativi è demandata la piena autonomia 92 decisionale che garantisca comunque il massimo grado di trasparenza della fase di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. A supporto dei processi decisionali in tema di selezione, gli Uffici dispongono di procedure informatiche per l’effettuazione di analisi statistiche di settore finalizzate all’individuazione di posizioni soggettive anomale rispetto al gruppo di riferimento. Dette procedure formano oggetto di costanti aggiornamenti finalizzati a rendere sempre più efficace la selezione e, di conseguenza, più proficua l’attività di controllo. Di recente è stata resa disponibile, in modalità web, un’applicazione che consente di effettuare specifiche selezioni ed analisi sul mondo degli operatori economici che effettuano scambi con l’estero sulla base di informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA, dalle dichiarazioni doganali, dagli elenchi relativi agli scambi intracomunitari e dalle comunicazioni formali da parte della Repubblica di San Marino relative alle fatture di acquisto e di vendita emesse da operatori economici italiani nei confronti di operatori sammarinesi. L’applicazione si articola su: un’analisi delle informazioni contabili tratte dalle suddette fonti informative; un’analisi dei flussi di merci da e verso paesi esterni all’U.E. relativamente a quantità e valore della merce scambiata, tipo di merce, paese d’origine o di destinazione; un’analisi delle caratteristiche di quegli operatori italiani che hanno rapporti con uno stesso operatore sammarinese. Ogni ramo di analisi consente, a sua volta, di condurre indagini multidimensionali attraverso le quali vengono individuati gruppi omogenei di contribuenti con caratteristiche corrispondenti agli obiettivi che si intendono conseguire. Le informazioni contabili disponibili consentono ulteriori dimensioni di analisi relative ai “crediti e rimborsi IVA”, ai “crediti da utilizzare in compensazione” ed al “regime dei beni usati”. Ulteriori supporti ai processi decisionali relativi alla fase di selezione delle posizioni da inserire nel piano annuale dei controlli, vengono offerti da strumenti informatici che consentono di svolgere analisi puntuali con riguardo a: Soggetti con indizi di pericolosità: soggetti all’inizio della loro attività d’impresa o di lavoro autonomo nei cui confronti sono state registrate incongruenze e anomalie rilevate attraverso dati ed informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Gli indizi di pericolosità attengono, tra l’altro, alla carenza o all’assenza di versamenti periodici IVA, all’utilizzo di crediti IVA per effettuare compensazioni, alla presenza di operazioni doganali ovvero operazioni intracomunitarie non indicate in dichiarazione. Elementi sintomatici di pericolosità fiscale sono, inoltre, rappresentati da collegamenti con altri soggetti a carico dei quali risultino “precedenti” quali, tra gli altri, l’utilizzo e l’emissione di fatture false, i fallimenti, le liquidazioni coatte, “l’etichetta” di evasore totale. Indici di bilancio: gli Uffici sono in grado, per codice di attività, di selezionare i contribuenti sulla base degli scostamenti tra i valori dichiarati e gli indici di bilancio calcolati sui valori medi, provinciali, regionali e nazionali. Soggetti che non presentano dichiarazione ovvero che, pur presentando dichiarazioni, non risultano titolari di redditi d’impresa o di lavoro 93 autonomo e nei cui confronti sono presenti indizi di esercizio di attività economica ed elementi di spesa a loro carico. Costituiscono indizi di attività economica: partita IVA attiva, sedi iscritte presso la Camera di Commercio, iscrizioni agli Ordini professionali, versamento della tassa annuale sulla partita IVA, possesso di automezzi adibiti ad uso particolare, utenze elettriche non domestiche, polizze assicurative contro rischi particolari, concessioni di beni demaniali e patrimoniali pubblici, licenze e concessioni per esercizio di attività economiche, atti del registro di contenuto particolare, contributi versati agli istituti previdenziali in qualità di datore di lavoro. Le spese che rappresentano, parimenti, indizi di attività economica sono quelle collegate ai premi di assicurazione, agli interessi passivi, alle più rilevanti transazioni economiche, ai contributi versati, all’acquisto di titoli all’estero. Criteri di selezione elaborati centralmente che alimentano una banca dati in ambiente web. L’applicazione supporta la fase di selezione in quanto consente agli Uffici di disporre di elenchi di soggetti che rispondono ai criteri selezionati; la formazione degli elenchi può essere effettuata utilizzando più chiavi di selezioni (tipologia e dimensione del contribuente, settore di attività, localizzazione territoriale, ecc.). Tra i criteri selettivi fissati assumono rilievo ai fini IVA quello relativo a soggetti che, pur essendovi obbligati, non hanno presentato dichiarazione IVA, nonché quello relativo a soggetti che hanno utilizzato il plafond per gli acquisti in sospensione d’imposta in misura superiore a quella spettante. Informazioni contenute nelle banche dati degli Enti esterni all’Amministrazione Finanziaria: si tratta di informazioni di carattere non strettamente fiscale, ma che, opportunamente interpretate, contribuiscono alla determinazione della capacità contributiva di uno specifico soggetto, supportando, in tal modo, il processo decisionale collegato alla fase di selezione. Attraverso l’utilizzazione integrata degli elementi e delle informazione già disponibili e di quelle assunte attraverso gli strumenti informatici illustrati o desumibili dalle risultanze delle attività istruttorie svolte dalla Guardia di finanza, gli Uffici dell’Agenzia, tenuto conto delle risorse disponibili, predispongono il piano annuale dei controlli, garantendone la riservatezza. Per la predisposizione del predetto piano si tiene conto, inoltre, delle segnalazioni da parte delle strutture di analisi e ricerca sia centrali che regionali, nonché di quei soggetti per i quali si abbia la conoscenza di procedimenti penali e di collegamenti ed implicazioni con fenomeni di criminalità organizzata. 5.2.2 - Attività operativa svolta dalle Entrate I controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate sull’IVA intracomunitaria sono strettamente legati ai controlli periodicamente effettuati per l’IVA nazionale: vengono posti in essere solo nel caso in cui l’operatore sul quale sia in atto il controllo abbia anche rapporti con operatori di altri Stati membri. La funzione di prevenzione e contrasto è indirizzata verso tutti gli aspetti dell’attività economica dei contribuenti, con l’obiettivo di effettuare un’analisi complessiva delle dichiarazioni presentate dai soggetti d’imposta. 94 In tale ottica, i controlli effettuati in relazione all’IVA dovuta per transazioni con l’estero formano oggetto di analisi nel più generale contesto dell’azione ordinaria di repressione dell’evasione e delle frodi fiscali, senza specifico riferimento alla natura, nazionale, comunitaria o extracomunitaria, delle transazioni stesse. L’attività di controllo si basa anche sull’esame dei processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di finanza e dalle Dogane che costituiscono il presupposto per l’emanazione degli atti di accertamento e di irrogazione delle conseguenti sanzioni. I motivi di tale impostazione metodologica sono stati ricondotti all’esigenza di razionalizzare l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, evitando sovrapposizioni tra i diversi soggetti responsabili dei controlli. Quelli effettuati riguardano, pertanto, la posizione reddituale complessiva dei contribuenti e la regolarità o meno degli adempimenti fiscali posti in essere in relazione alla propria attività produttiva o commerciale. I soggetti da sottoporre a controllo vengono individuati sia avvalendosi di procedure informatiche di incrocio dei dati in possesso dell’Anagrafe tributaria, sia sulla base di specifiche applicazioni informatiche predisposte sulla base di indicatori di rischio ricorrenti nel settore delle frodi sull’IVA comunitaria59 (incongruenze tra elenchi Intrastat e dichiarazioni IVA, omesse dichiarazioni o assenza di versamenti, ecc.). Le tabelle dal n. 17 al n. 23 riportano i risultati dell’attività di verifica sugli operatori intracomunitari svolta dall’Agenzia delle entrate fra il 1999 ed il 2003 e non a controlli relativi esclusivamente ad operazioni di scambio intracomunitario. Si può evidenziare: nel corso del quadriennio 1999-2002 le verifiche sugli operatori comunitari hanno registrato una contrazione, passando dai 10.072 controlli del 1999 agli 8.592 del 2002, seppure con una ripresa nell’ultimo anno che ha comportato un incremento del 9,80%. Considerazioni separate merita lo svolgimento dei controlli effettuati nel 2003 nei confronti degli operatori intracomunitari60. I valori riportati nelle tabelle mostrano un impegno complessivamente inferiore rispetto a quello desumibile dalla consuntivazione relativa all’anno precedente; tuttavia la differenza è ampiamente spiegabile: • sia dalla riduzione complessiva del numero dei controlli per effetto del condono ex Legge 289 del 2002, che ha che ha impegnato gli uffici in attività differenti (ad esempio assistenza al contribuente); • sia dal fatto che la maggior parte dei controlli dell’anno 2003 è relativa ad anni di imposta successivi al 1998, pertanto rilevati con la nuova procedura informatica dell’”Accertamento Unificato”, per la quale non è al momento disponibile uno specifico selettore che consenta di determinare distintamente gli operatori intracomunitari. L’Agenzia ha, in proposito, comunicato di essere in procinto di adottare procedimenti che potranno rendere possibile, in futuro, l’elaborazione dei dati anche in funzione della necessità di rilevare il tipo di informazioni richieste dalla Corte. 59 60 cfr. il punto 6.1.1.4. I dati riportati comprendono: • per le annualità precedenti all’anno d’imposta 1998, i controlli su operatori intracomunitari trasmessi a sistema informatico con l’utilizzo della procedura 3270 dell’Anagrafe tributaria denominata “controlli IVA” • per le annualità successive all’anno di imposta 1998 i controlli che hanno avuto come fonte di innesco l’attività di selezione secondo i criteri: “Frode IVA intra” e “Regime del margine auto U.E.”, trasmessi a sistema con la nuova procedura informatica dell’”Accertamento Unificato” in ambiente web. In entrambi i casi sono stati considerati sia gli accertamenti che gli atti di contestazione. 95 la distribuzione territoriale mostra una concentrazione dei controlli effettuati nelle regioni con maggior presenza di operatori. In particolare tra il 1999 ed il 2001 le verifiche risultano svolte soprattutto ad opera delle Direzioni regionali di Campania, Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, con un’incidenza sul totale del 47,83% nel 1999, del 59,07% nel 2000 e del 52,35% nel 2001. Il dato relativo al 2002 mostra invece una leggera miglior distribuzione dei controlli, ma con un forte peso di quelli effettuati in Lombardia (20,69%). Nel 2003 si è accentuata la concentrazione del numero dei controlli in Lombardia, raggiungendo il 47.23% del totale, ma, relativamente alla maggiore imposta accertata, il 67,62% si è rilevata nel Lazio, sia pure con solo l’1,45% dei controlli; in termini produttivi - Maggiore imposta accertata (MIA) e riscosso - i dati disponibili si riferiscono al triennio 2000 – 2002 nel corso del quale, a fronte di un numero di controlli pressoché costante, da 8.104 a 8.592, la MIA è passata da 46.787 a 90.677 migliaia di euro mentre il riscosso totale ha registrato una notevole contrazione, riducendosi in valore assoluto da 8.909 a 3.950 migliaia di euro, mentre l’incidenza sulla MIA è scesa dal 19,04% al 4,36%. Analizzando nel dettaglio le modalità di riscossione resta comunque considerevole la prevalenza di quanto riscosso a seguito di versamenti spontanei rispetto alle riscossioni da ruolo (rispettivamente dal 16,86% al 4,12% e dal 2,18% allo 0,23%). Tale ultimo dato potrebbe essere messo in relazione all’effetto di attesa della “rottamazione ei ruoli”. I controlli effettuati nell’anno 2003 hanno presentato una maggiore proficuità rispetto a quelli realizzati nel corso dell’anno precedente, sia in termini di percentuale di positività, cresciuta dal 98% al 99,87%, sia di maggiore imposta mediamente accertata per contribuente, pari a 20.576 euro circa, a fronte dei 10.554 euro dell’anno 2002; relativamente al rendimento dei controlli, l’importo unitario dei medesimi ha registrato, in termini di MIA, un notevole incremento nel corso del quadriennio 1999 – 2002, passando da 5.301 euro a 10.554 euro. Riguardo al riscosso da versamenti spontanei, si rileva una contrazione anche per gli importi unitari, ridottisi da 974 euro del 2000 a 435 euro del 2002. Analogo andamento presenta l’importo unitario del riscosso da ruolo (da 126 a 25 euro). Particolarmente rilevante, come già detto al punto precedente, il rendimento unitario dei controlli in termini di MIA, effettuati nel 2003 (20.576 euro); nella tabella n. 22 viene analizzato l’andamento della capacità operativa impiegata nei controlli, espressa in ore: la stessa, pur non essendo una misura diretta delle risorse effettivamente impiegate, ne è indirettamente una valutazione, effettuata dall’Agenzia, attraverso i parametri di consuntivazione previsti nella annuale circolare di programma. Nel corso del triennio 2000 – 2002 le ore mediamente impiegate per ciascun controllo si sono andate riducendo da 6,24 a 5,0; rapportando alla capacità operativa gli importi relativi alla MIA ed al riscosso si conferma una crescita della prima (da 0,92 a 2,11 milioni di euro) ed una contrazione degli importi relativi ad entrambe le modalità di riscossione. L’elevato indice di positività dei controlli, rilevabile nella tabella n. 23, è da mettere in relazione con la natura amministrativa degli stessi. I controlli indicati si riferiscono agli atti impositivi emessi dall’Agenzia nei confronti degli operatori intracomunitari, e comprendono anche gli atti di contestazione, positivi per definizione. In relazione alle attività di controllo sull’IVA intracomunitaria, infatti, la Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane hanno, come già ricordato, solo la facoltà di 96 constatare le violazioni riscontrate, mentre il potere di accertamento afferisce esclusivamente all’Agenzia delle entrate. Inoltre, parte dei controlli effettuati dagli altri due organi verificatori sono riconducibili a violazioni nella compilazione dei modelli Intrastat che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 11 del D.Lgs 471 del 1997, non prevedono l’applicazione della sanzione nel caso in cui si provveda alla regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta degli organi competenti. Con memoria del 22 ottobre 2004 (Allegato n. 3) l’Agenzia – Direzione centrale accertamento – ha rese note le linee strategiche adottate nel 2004 per meglio contrastare i comportamenti fraudolenti nel settore IVA: • attività di formazione mirata alla preparazione specialistica dei funzionari al fine di poter realizzare un’efficiente ed efficace azione di contrasto avendo constatato il reiterarsi di schemi operativi ed attuativi standard, sempre più diffusi ed organizzati su tutto il territorio nazionale; • attività di analisi del rischio attualmente svolta dagli Uffici locali dell’Agenzia con l’obiettivo di prevenire la realizzazione di operazioni fraudolente, attraverso la segnalazione immediata di quei soggetti che richiedono una partita IVA al solo scopo di svolgere il ruolo di missing traders (interposti). • attività di analisi e ricerca nell’individuazione di soggetti coinvolti nei casi di frode IVA in quanto le esperienze maturate sul territorio nazionale hanno consentito di perfezionare specifiche metodiche finalizzate all’acquisizione di elementi istruttori affidabili, da impiegare per l’estrazione di posizioni con indizi di gravi anomalie e di particolare pericolosità fiscale. • coordinamento delle attività di contrasto necessario per assicurare una corretta attività d’intelligence che veda tutti gli operatori coinvolti sul territorio muoversi in sinergia e per fasi sequenziali. A tal fine è stato istituito presso la Direzione Centrale Accertamento – Settore Analisi e Ricerca uno specifico Gruppo di lavoro, che tra l’altro provvede al ricevimento di tutte le segnalazioni interregionali, le richieste di “verifiche simultanee” e la velocizzazione delle istruttorie. • attività di contrasto all’abuso del regime IVA dei beni usati: la Direzione Centrale Accertamento - Settore Analisi e Ricerca ha definito un apposito percorso investigativo teso alla individuazione di frodi nell’ambito del mercato degli autoveicoli usati di provenienza intracomunitaria, in particolare sul contrasto all’abuso del margine negli acquisti dei suddetti autoveicoli. • cooperazione internazionale in materia di IVA con la prospettiva futura di organizzare un flusso di scambio automatico dei dati informatizzato, previo accordo fra gli Stati. Al di là dello scambio di informazioni in senso stretto, si svolgono in sede europea una serie di iniziative che prevedono, accanto allo scambio di dati fiscali puntuali, la condivisione di esperienze professionali e la reciproca comunicazione delle pratiche operative nazionali tra i funzionari degli Stati membri. A tal proposito vanno ricordate le opportunità offerte dal Programma Fiscalis 2003-2007, “programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione del Mercato interno”. 97 • proposte normative: l’Agenzia ha fornito supporto finalizzato alla elaborazione di proposte di modifiche normative volte a rendere più efficace e penetrante l’azione di contrasto alle frodi comunitarie, alcune delle quali, sono state recepite nel DDL della Finanziaria 2005. Talune modifiche danno attuazione a specifiche Raccomandazioni della Commissione Europea. E’ prevista, inoltre, dal D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224 la stipula, fra le Agenzie delle entrate e delle Dogane ed il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di una convenzione per la definizione delle procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all’immatricolazione dei veicoli nuovi ed usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati dell’UE. Grafico n. 5 Riscossione della M.I.A. conseguente ai controlli intracomunitari Maggiore imposta accertata 100.000,00 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 - Riscosso da versamenti spontanei Riscosso da ruolo 2000 2001 2002 98 Grafico n. 6 Distribuzione della modalità di riscossione Anno 2000 11% da versamenti spontanei da ruolo 89% Anno 2001 6% da versamenti spontanei da ruolo 94% Anno 2002 5% da versamenti spontanei da ruolo 95% 99 n. controlli n. controlli n. controlli n. controlli Tabella n. 17 I controlli IVA su operatori intracomunitari effettuati dall’Agenzia delle Entrate dal 1999 al 2003 (Importi in migliaia di euro) 1999 2000 2001 Riscosso Riscosso DIREZIONI Maggiore Maggiore Maggiore Maggior Riscosso Capacità Riscosso Capacità da da REGIONALI imposta imposta imposta impost versamenti da ruolo operativa versamenti da ruolo operativa accertata accertata accertata accerta spontanei spontanei ABRUZZO 140 125,39 37 43,49 11,56 11,41 335 64 55,39 15,89 8,70 363 129 80, BASILICATA 28 2,41 48 0,69 3,36 0,00 144 6 3,54 1,32 0,00 27 19 35, BOLZANO (D.P.) 314 1.669,27 442 1.181,18 516,05 81,07 3.633 431 877,56 563,17 22,37 3.676 434 733, CALABRIA 178 43,05 77 108,11 23,61 8,61 433 127 28,65 20,80 6,21 430 58 20, CAMPANIA 895 2.320,74 1.057 5.264,75 171,67 29,35 5.177 1.235 1.884,33 134,63 36,08 4.421 693 35.345, EMILIA ROMAGNA 1.114 2.704,39 1.279 2.484,83 1.630,81 97,54 7.513 696 3.492,17 658,55 14,58 4.149 462 9.481, FRIULI VENEZIA 28,91 1.120 101 180,75 113,82 8,91 780 135 325, GIULIA 274 537,50 175 495,28 142,65 LAZIO 684 8.473,74 368 2.704,84 341,63 21,55 2.366 371 1.756,61 598,85 9,87 2.125 439 5.917, LIGURIA 432 2.003,18 177 1.028,65 287,16 50,38 1.434 210 1.670,97 131,79 76,16 1.572 346 1.774, LOMBARDIA 1.592 10.129,76 1.251 22.840,96 1.529,12 245,12 8.209 791 8.431,68 811,49 48,70 5.189 1.778 23.104, MARCHE 287 359,78 138 170,85 260,03 108,53 836 91 1.457,22 85,81 8,48 627 196 1.556, MOLISE 20 6,36 11 122,19 0,26 22,08 80 21 38,70 8,72 0,00 84 50 78, PIEMONTE 629 16.223,84 368 2.886,86 674,66 95,37 3.259 444 6.948,67 556,99 16,14 3.561 551 5.075, PUGLIA 738 261,34 203 201,16 283,55 21,90 1.248 421 1.761,72 156,97 18,43 1.894 689 1.491, SARDEGNA 115 44,10 89 73,00 25,71 7,61 461 70 9,70 14,35 0,32 270 106 240, SICILIA 414 158,58 326 726,40 78,20 9,51 1.920 574 3.591,65 355,61 18,50 2.639 743 2.712, TOSCANA 1.216 2.909,95 1.200 2.829,72 418,85 68,68 6.618 1.375 1.668,81 1.375,39 47,84 8.497 751 1.195, TRENTO 34,26 1.320 111 133,19 101,15 1,18 644 104 36, (D.P.) 224 307,50 173 254,42 92,58 UMBRIA 46 72,18 53 40,75 36,30 2,86 330 87 110,39 53,21 4,09 498 57 245, VALLE 56 4,45 33 247,20 5,89 0,00 188 38 61,05 64,65 0,00 173 79 7, 100 D'AOSTA VENETO 676 5.036,02 599 3.081,49 NAZIONALE 10.07253.393,548.10446.786,83 1.356,70 74,37 7.890,36 1.019,09 3.959 561 2.648,22 50.5847.82536.810,98 681,69 6.504,84 89,83 436,37 3.294 773 1.216, 44.9148.59290.676,9 (Gli importi relativi alla riscossione ed i dati sulla capacità operativa impiegata non sono disponibili per gli esercizi 1999 e 2003). 101 Tabella n. 18 I controlli IVA su operatori intracomunitari effettuati dall’Agenzia delle Entrate dal 1999 al 2003 Variazione percentuale rispetto all’anno precedente 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 Riscosso Riscosso DIREZIONI Maggiore Maggiore Maggiore Maggiore n. n. n. n. da da REGIONALI imposta imposta imposta imposta da da controlli controlli totale controlli totale controlli versamenti versamenti accertata accertata accertata accertata ruolo ruolo spontanei spontanei ABRUZZO -73,57 -65,32 72,97 27,37 37,47 -23,74 7,05 101,56 44,95 -14,82 -96,97 -43,90 -68,99 -98,88 BASILICATA 71,43 -71,30 -87,50 411,56 -60,59 -60,59 216,67 915,50 -35,66 -35,66 -84,21 -100,00 BOLZANO 40,76 -29,24 -2,49 -25,70 9,13 -72,40 -1,94 0,70 -16,41 -56,28 -64,34 -56,58 -83,87 -99,92 (D.P.) CALABRIA -56,74 151,09 64,94 -73,50 -11,89 -27,81 -16,14 -54,33 -29,16 -23,03 -98,67 -40,43 -100,00 -100,00 CAMPANIA 18,10 126,86 16,84 -64,21 -21,58 22,93 -15,08 -43,89 1.775,76 1,45 -79,34 -15,63 -77,34 -99,95 EMILIA ROMAGNA 14,81 -8,12 -45,58 40,54 -59,62 -85,05 -61,05 -33,62 171,50 -54,64 -31,85 -54,15 -79,22 -99,85 FRIULI VENEZIA GIULIA -7,85 -42,29 -63,51 -20,21 -69,18 -28,46 33,66 79,97 -73,06 -89,97 -74,28 -91,11 -100,00 -36,13 LAZIO -46,20 -68,08 0,82 -35,06 75,29 -54,21 67,61 18,33 236,86 -56,18 -54,19 -56,15 -94,76 272,90 LIGURIA -59,03 -48,65 18,64 62,44 -54,11 51,16 -38,39 64,76 6,22 24,02 15,95 21,06 -97,40 267,83 LOMBARDIA -21,42 125,48 -36,77 -63,09 -46,93 -80,13 -51,52 124,78 174,02 -7,51 -82,50 -11,76 -57,87 -83,00 MARCHE -51,92 -52,51 -34,06 752,95 -67,00 -92,19 -74,42 115,38 6,81 -7,64 -65,83 -12,87 -93,88 -98,28 MOLISE -45,00 1.821,53 90,91 -68,33 3.275,20-100,00 -60,99 138,10 103,04 -61,09 -36,44 -70,00 -100,00 PIEMONTE -41,49 -82,21 20,65 140,70 -17,44 -83,08 -25,57 24,10 -26,96 -29,28 -49,05 -29,83 -92,74 -98,99 PUGLIA -72,49 -23,03 107,39 775,77 -44,64 -15,82 -42,57 63,66 -15,35 247,35 86,67 230,46 -81,57 -100,00 SARDEGNA -22,61 65,54 -21,35 -86,71 -44,19 -95,86 -55,99 51,43 2.381,90 52,08-100,00 48,82 -85,85 -99,98 SICILIA -21,26 358,07 76,07 394,44 354,76 94,54 326,55 29,44 -24,48 -70,88 -96,59 -72,15 -79,54 -100,00 TOSCANA -1,32 -2,76 14,58 -41,03 228,37 -30,34 191,93 -45,38 -28,33 -76,61 -74,44 -76,54 -95,87 -100,00 TRENTO -17,26 -35,84 -47,65 9,25 -96,56 -19,33 -6,31 -72,48 -62,43 -73,15 -62,56 -100,00 -100,00 (D.P.) -22,77 UMBRIA 15,22 -43,55 64,15 170,91 46,60 42,83 46,32 -34,48 122,52 -32,02 -93,77 -36,42 -98,25 -100,00 102 VALLE D'AOSTA VENETO NAZIONALE -41,07 5.452,05 -11,39 -38,81 -19,54 -12,37 15,15 -6,34 -3,44 -75,30 -14,06 -21,32 998,14 998,14 -49,75 20,79 -46,09 -17,56 -57,18 -22,09 107,89 37,79 9,80 -87,55 -54,05 146,33 -73,68 -73,68 -100,00 -62,01 -74,65 -63,48 -95,60 -42,54 -51,46 -43,10 -81,54 (Gli importi relativi alla riscossione non sono disponibili per gli esercizi 1999 e 2003). 103 -100,00 -100,00 -64,01 Tabella n. 19 Distribuzione % dei controlli IVA su operatori intracomunitari effettuati dall’Agenzia delle Entrate dal 1999 al 2003 1999 2000 2001 2002 Riscosso Riscosso Riscosso Maggiore Maggiore Maggiore Maggiore da Riscosso Capacità da Riscosso Capacità da Riscosso Capacit ti imposta Eseguiti imposta Eseguiti imposta Eseguiti imposta versamenti da ruolo operativa versamenti da ruolo operativa versamenti da ruolo operativ accertata accertata accertata accertata spontanei spontanei spontanei 9 0,23 0,46 0,09 0,15 1,12 0,66 0,82 0,15 0,24 1,99 0,81 1,50 0,09 0,36 0,12 1,0 8 0,00 0,59 0,00 0,04 0,00 0,28 0,08 0,01 0,02 0,00 0,06 0,22 0,04 0,02 0,00 0,1 2 7 9 3,13 0,08 4,35 5,45 0,95 13,04 2,52 0,23 11,25 6,54 0,30 2,18 7,96 0,84 2,88 7,18 0,86 10,23 5,51 1,62 15,78 2,38 0,08 5,12 8,66 0,32 2,07 5,13 1,42 8,27 8,18 0,96 9,84 5,05 0,68 8,07 0,81 0,02 38,98 6,59 0,43 3,65 3,77 0,04 3,52 5,7 0,5 7,9 6 5,07 15,78 5,31 20,67 9,57 14,85 8,89 9,49 10,12 3,34 9,24 5,38 10,46 7,99 4,69 6,2 2 9 9 1 5 0 5 3 4 1 7 1,01 15,87 3,75 18,97 0,67 0,01 30,39 0,49 0,08 0,30 5,45 2,16 4,54 2,18 15,44 1,70 0,14 4,54 2,50 1,10 4,02 14,81 1,06 5,78 2,20 48,82 0,37 0,26 6,17 0,43 0,16 1,55 6,05 1,81 4,33 3,64 19,38 3,30 0,00 8,55 3,59 0,33 0,99 5,31 2,84 2,11 4,94 24,05 10,65 2,17 9,36 2,15 0,75 0,93 6,74 2,21 4,68 2,84 16,23 1,65 0,16 6,44 2,47 0,91 3,80 13,08 1,29 4,74 2,68 10,11 1,16 0,27 5,67 5,38 0,89 7,34 17,57 0,49 4,77 4,54 22,91 3,96 0,11 18,88 4,79 0,03 9,76 4,53 1,75 9,21 2,03 12,48 1,32 0,13 8,56 2,41 0,22 5,47 21,14 2,04 2,26 17,45 11,16 1,94 0,00 3,70 4,22 0,07 4,24 10,96 1,74 4,73 3,50 11,55 1,40 0,19 7,93 4,22 0,60 5,88 18,92 1,57 5,11 4,03 20,69 2,28 0,58 6,41 8,02 1,23 8,65 8,74 0,36 6,53 1,96 25,48 1,72 0,09 5,60 1,64 0,27 2,99 1,32 0,82 7,02 4,37 20,08 2,12 0,09 10,54 14,59 0,58 2,77 8,61 0,42 2,13 41,69 4,02 1,37 1,01 3,88 16,24 0,00 0,30 5,77 1,6 5,3 6,4 18,0 3,0 0,4 8,2 6,5 0,9 7,5 8,7 2 6 0,58 0,14 2,13 0,65 0,54 0,09 1,17 0,46 3,36 0,28 2,61 0,65 1,42 1,11 0,36 0,30 1,55 0,82 0,27 0,94 1,43 1,11 1,21 0,66 0,04 0,27 1,02 0,97 0,15 0,12 1,2 0,8 6 0,01 0,41 0,53 0,07 0,00 0,37 0,49 0,17 0,99 0,00 0,38 0,92 0,01 0,46 0,00 0,6 104 1 0 9,43 7,39 100,00 100,00 6,59 100,00 17,19 100,00 7,30 100,00 7,83 7,17 100,00 100,00 7,19 100,00 10,48 100,00 20,59 100,00 7,33 9,00 100,00 100,00 1,34 100,00 6,93 100,00 (Gli importi relativi alla riscossione ed i dati sulla capacità operativa impiegata non sono disponibili per gli esercizi 1999 e 2003). 105 10,75 100,00 8,5 100,0 Tabella n. 20 Percentuale di riscossione a seguito dei controlli IVA su operatori intracomunitari effettuati dall’Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2002 (Importi in migliaia di euro) % di riscossione 22,97 26,5726,24 52,81 3,36485,01 0,00485,01 55,39 3,54 15,89 1,32 516,05 23,61 171,67 597,13 43,69 6,86 50,55 32,22 21,84 7,96 29,80 201,02 3,26 0,56 3,82 877,56 28,65 1.884,33 563,17 20,80 134,63 2.484,83 1.630,81 97,54 1.728,35 65,63 3,93 69,56 3.492,17 658,55 495,28 2.704,84 1.028,65 2.840,96 170,85 122,19 2.886,86 201,16 73,00 726,40 2.829,72 142,65 341,63 287,16 1.529,12 260,03 0,26 674,66 283,55 25,71 78,20 418,85 28,91 171,56 28,80 5,84 34,64 21,55 363,18 12,63 0,80 13,43 50,38 337,54 27,92 4,90 32,81 245,12 1.774,24 6,69 1,07 7,77 108,53 368,56152,2063,52215,73 22,08 22,34 0,2118,07 18,28 95,37 770,03 23,37 3,30 26,67 21,90 305,45140,9610,88151,84 7,61 33,33 35,2210,43 45,65 9,51 87,71 10,77 1,31 12,07 68,68 487,53 14,80 2,43 17,23 180,75 1.756,61 1.670,97 8.431,68 1.457,22 38,70 6.948,67 1.761,72 9,70 3.591,65 1.668,81 113,82 598,85 131,79 811,49 85,81 8,72 556,99 156,97 14,35 355,61 1.375,39 254,42 92,58 133,19 101,15 81,07 8,61 29,35 34,26 126,85 36,3913,47 49,86 2001 8,70 0,00 24,59 28,68 15,71 44,39 1,32 37,36 0,00 37,36 % M.I.A. Riscosso Riscosso Riscosso da vers. da ruolo totale spontanei sponta nei 1.181,18 108,11 5.264,75 2000 11,41 0,00 M.I.A. totale 11,56 3,36 % di riscossione Riscosso Riscosso Riscosso da vers. da ruolo totale spontanei da ruolo da vers. sponta nei 43,49 0,69 Totale da ruolo da vers. Spont anei M.I.A. Riscosso Riscosso Riscosso da vers. da ruolo totale spontanei 2002 0,26 0,00 80,29 35,98 13,53 0,85 22,37 6,21 36,08 585,54 64,17 2,55 66,72 733,56 27,02 72,62 21,69 94,30 20,30 170,71 7,14 1,91 9,06 35.345,58 246,24 16,01 136,58 7,98 0,08 7,45 254,22 33 16,10 78 144,03 0 14,58 673,13 18,86 0,42 19,28 9.481,28 298,69 9,94 308,63 4,93 67,90 325,29 0,56 34,65 5.917,27 4,56 12,44 1.774,88 0,58 10,20 23.104,68 0,58 6,47 1.556,48 0,00 22,52 78,58 0,23 8,25 5.075,34 1,05 9,96 1.491,24 3,25151,19 240,77 0,51 10,42 2.712,60 2,87 85,28 1.195,99 30,67 262,39 163,44 750,54 79,25 3,39 393,92 545,23 21,83 103,56 321,71 0,89 4,52 88,31 8,52 2,90 2,15 8,22 34,41 0,00 0,63 12,23 31,56 9 266,91 4 251,75 9 759,06 3 82,15 5 5,54 4 402,14 7 579,64 36 21,83 9 104,19 3 333,93 26 38,00 0,32 38,32103 8,91 122,73 62,97 9,87 608,71 34,09 76,16 207,95 7,89 48,70 860,18 9,62 8,48 94,28 5,89 0,00 8,72 22,52 16,14 573,12 8,02 18,43 175,40 8,91 0,32 14,67147,95 18,50 374,11 9,90 47,84 1.423,23 82,42 1,18 102,33 75,94 0,89 76,83 36,65 106 13,79 16 0,85 2 3 40,75 36,30 2,86 39,16 89,08 7,02 96,10 110,39 53,21 247,20 5,89 0,00 5,89 2,38 0,00 2,38 61,05 64,65 3.081,49 1.356,70 74,37 1.431,07 44,03 2,41 46,44 2.648,22 681,69 6.786,83 7.890,36 1.019,098.909,45 16,86 2,18 19,04 36.810,98 6.504,84 4,09 57,30 48,20 3,70 51,90 245,65 36,17 0,00 64,65105,89 0,00105,89 7,60 17,02 89,83 771,52 25,74 3,39 29,13 1.216,91 258,98 436,376.941,21 17,67 1,19 18,86 90.676,93 3.738,00 0,25 36,43 14 0,00 17,02223 22,77 281,75 21 211,833.949,82 4 (Gli importi relativi alla riscossione non sono disponibili per gli esercizi 1999 e 2003). 107 73 53 254,42 1.470,65 40,75 768,84 92,58 36,30 535,15 684,85 28,91 165,17 101 21,55 58,55 371 50,38 284,64 210 245,12 195,94 791 108,53 786,44 91 22,082.007,47 21 95,37 259,15 444 21,90 107,86 421 7,61 85,52 70 9,51 29,16 574 68,68 57,23 1.375 34,26 2,86 198,06 53,96 111 87 877,56 2036,10 28,65 225,59 1.884,33 1525,77 563,171.306,65 20,80 163,82 134,63 109,01 3.492,17 5017,49 658,55 946,20 180,75 1789,57 113,821.126,90 1.756,61 4734,81 598,851.614,14 1.670,97 7957,00 131,79 627,57 8.431,6810659,52 811,491.025,90 1.457,2216013,39 85,81 942,95 38,70 1842,96 8,72 415,03 6.948,6715650,15 556,991.254,47 1.761,72 4184,61 156,97 372,85 9,70 138,59 14,35 205,03 3.591,65 6257,23 355,61 619,54 1.668,81 1213,68 1.375,391.000,28 133,19 1199,92 110,39 1268,88 101,15 53,21 911,24 611,62 129 19 80,29 35,98 unitario 75 495,28 2.830,19 142,65 815,16 68 2.704,84 7.350,10 341,63 928,35 77 1.028,65 5.811,58 287,161.622,37 51 22.840,9618.258,16 1.529,121.222,32 38 170,85 1.238,01 260,031.884,27 11 122,1911.108,42 0,26 23,48 68 2.886,86 7.844,74 674,661.833,31 03 201,16 990,94 283,551.396,79 89 73,00 820,24 25,71 288,93 26 726,40 2.228,23 78,20 239,87 00 2.829,72 2.358,10 418,85 349,04 696 8,70136,00 0,00 0,00 Importo totale 97,54 248,21 220,61 2002 Riscosso da versament spontanei * Importo unitario 2.484,83 1.942,79 1.630,811.275,07 15,89 1,32 Importo totale 183,43 431 111,78 127 27,77 1.235 865,53 590,48 Importo unitario 81,07 8,61 29,35 55,39 3,54 Importo totale 516,051.167,54 23,61 306,67 171,67 162,41 76,26 64 6 Importo unitario 308,48 0,00 Importo totale 11,41 0,00 Importo unitario 312,30 69,98 Importo totale 79 Importo unitario 1.181,18 2.672,35 108,11 1.403,96 5.264,75 4.980,84 Importo totale 42 77 57 11,56 3,36 Importo unitario 43,49 1.175,43 0,69 14,43 Importo totale Importo unitario Importo totale 37 48 N. controlli MIA* N. controlli Tabella n. 21 I risultati dei controlli IVA su operatori intracomunitari effettuati dall’Agenzia delle Entrate dal 1999 al 2003 2000 2001 Riscosso da Riscosso da Riscosso da Riscosso da versamenti MIA* versamenti MIA* ruolo * ruolo * spontanei * spontanei * 622,43 1.893,58 13,53 104 0,85 44 22,37 51,91 6,21 48,93 36,08 29,22 434 733,56 1.690,23 58 20,30 349,95 693 35.345,58 51.003,73 246,24 567 16,01 276 136,58 197 14,58 20,95 462 298,69 646 9.481,28 20.522,24 8,91 88,20 135 325,29 2.409,56 9,87 26,59 439 5.917,27 13.478,98 76,16362,66 346 1.774,88 5.129,71 48,70 61,56 1.778 23.104,68 12.994,76 8,48 93,14 196 1.556,48 7.941,23 0,00 0,00 50 78,58 1..571,64 16,14 36,34 551 5.075,34 9.211,14 18,43 43,78 689 1.491,24 2.164,36 0,32 4,50 106 240,77 2.271,44 18,50 32,22 743 2.712,60 3.650,87 47,84 34,79 751 1.195,99 1.592,53 1,18 10,62 4,09 46,96 104 57 36,65 245,65 352,42 4.309,62 108 30,67 262,39 163,44 750,54 79,25 3,39 393,92 545,23 21,83 103,56 321,71 227 597 472 422 404 67 714 791 205 139 428 38,00 365 36,17 634 33 247,20 7.490,85 5,89 178,40 0,00 0,00 38 61,05 1606,62 64,651.701,28 0,00 0,00 79 7,60 96,24 17,02 215 99 3.081,49 5.144,40 1.356,702.264,94 74,37 124,15 561 2.648,22 4720,53 681,691.215,14 89,83160,12 773 1.216,91 1.574,26 258,98 335 0446.786,83 5.773,307.890,36 973,641.019,09 125,757.82536.810,98 4704,286.504,84 831,29436,37 55,77 8.59290.676,93 10.553,653.738,00435 *: Per una maggiore significatività gli importi totali sono espressi in migliaia di euro mentre quelli unitari in euro (Gli importi relativi alla riscossione non sono disponibili per gli esercizi 1999 e 2003). Tabella n. 22 Indicatori relativi alla capacità operativa impiegata nei controlli IVA su operatori intracomunitari effettuati dall’Agenzia delle Entrate dal 2000 al 2002 IREZIONI Capacità EGIONALI operativa / n. controlli BRUZZO ASILICATA OLZANO D.P.) ALABRIA AMPANIA MILIA OMAGNA RIULI ENEZIA IULIA AZIO GURIA OMBARDIA ARCHE 9,05 3,00 2000 Riscosso da M.i.a. / vers. Capacità spont. / operativa Capacità in Meuro operativa in Meuro 0,13 0,03 0,00 0,02 2001 Riscosso M.i.a. / da ruolo / Capacità Capacità Capacità operativa / operativa operativa n. controlli in Meuro in Meuro 0,03 - 5,67 4,50 0,15 0,13 2002 Riscosso Riscosso da Riscosso Riscosso da Capacità M.i.a. / da vers. vers. spont. / da ruolo / ruolo / operativa Capacità spont. / Capacità Capacità Capacità / n. operativa Capacità operativa operativa operativa controlli in Meuro operativa in Meuro in Meuro in Meuro in Meuro 0,04 0,02 3,49 0,18 0,03 0,0 0,05 4,26 0,44 0,01 8,22 5,62 4,90 0,33 0,25 1,02 0,14 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 8,53 3,39 3,58 0,24 0,07 0,43 0,15 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 5,69 3,70 4,90 0,30 0,09 10,41 0,10 0,07 0,04 0,0 0,0 0,0 5,87 0,33 0,22 0,01 5,96 0,84 0,16 0,00 5,82 3,53 0,11 0,0 6,40 6,43 8,10 6,56 6,06 0,44 1,14 0,72 2,78 0,20 0,13 0,14 0,20 0,19 0,31 0,03 0,01 0,04 0,03 0,13 7,72 5,73 7,49 6,56 6,89 0,23 0,83 1,06 1,62 2,32 0,15 0,28 0,08 0,16 0,14 0,01 0,00 0,05 0,01 0,01 5,28 5,25 7,94 4,35 6,62 0,46 2,57 0,65 2,99 1,20 0,04 0,11 0,06 0,10 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109 OLISE IEMONTE UGLIA ARDEGNA CILIA OSCANA RENTO D.P.) MBRIA ALLE AOSTA ENETO AZIONALE 7,31 8,86 6,15 5,18 5,89 5,51 1,52 0,89 0,16 0,16 0,38 0,43 0,00 0,21 0,23 0,06 0,04 0,06 0,27 0,03 0,02 0,02 0,00 0,01 4,00 8,02 4,50 3,86 4,60 6,18 0,46 1,95 0,93 0,04 1,36 0,20 0,10 0,16 0,08 0,05 0,13 0,16 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 3,78 6,45 4,11 3,79 4,38 5,03 0,42 1,43 0,53 0,60 0,83 0,32 0,02 0,11 0,19 0,05 0,03 0,09 0,0 0,0 0,0 7,63 6,22 0,19 0,12 0,07 0,11 0,03 0,01 5,81 5,72 0,21 0,22 0,16 0,11 0,00 0,01 5,05 6,32 0,07 0,68 0,07 0,10 0,0 0,0 5,71 6,61 6,24 1,31 0,78 0,92 0,03 0,34 0,16 0,02 0,02 4,54 5,87 5,74 0,35 0,80 0,82 0,37 0,21 0,14 0,03 0,01 3,76 4,75 5,00 0,03 0,33 2,11 0,06 0,07 0,09 0,0 0,0 (La capacità operativa è espressa in ore e non è disponibile per l’anno 2003). 110 0,0 0,0 Tabella n. 23 Percentuali di irregolarità dei controlli IVA su operatori intracomunitari effettuati dall’Agenzia delle Entrate dal 1999 al 2003 1999 2000 2001 2002 2003 Chiusi negativi n. % di n. % di n. % di n. % di n. + da controlli irregolari irreg.tà controlli irregolari irreg.tà controlli irregolari irreg.tà controlli irregolari irreg.tà controlli irregolari condono condono i ZO 140 140 100,00 37 37 100,00 64 64 100,00 129 125 96,90 40 40 0 0 ICATA 28 28 100,00 48 48 100,00 6 6 100,00 19 19 100,00 3 3 0 0 NO (D.P.) 314 314 100,00 442 442 100,00 431 431 100,00 434 434 100,00 70 70 0 0 RIA 178 178 100,00 77 77 100,00 127 127 100,00 58 55 94,83 ANIA 895 895 100,00 1.057 1.057 100,00 1.235 1.235 100,00 693 686 98,99 157 157 0 0 A ROMAG. 1.114 1.114 100,00 1.279 1.266 98,98 696 689 98,99 462 457 98,92 96 93 3 0 I VENEZ. G. 274 274 100,00 175 173 98,86 101 95 94,06 135 126 93,33 12 6 6 0 684 684 100,00 368 368 100,00 371 367 98,92 439 413 94,08 23 23 0 0 IA 432 432 100,00 177 173 97,74 210 208 99,05 346 343 99,13 9 9 0 0 ARDIA 1.592 1.592 100,00 1.251 1.251 100,00 791 783 98,99 1.778 1.760 98,99 749 748 0 0 HE 287 287 100,00 138 138 100,00 91 90 98,90 196 196 100,00 12 12 0 0 E 20 20 100,00 11 11 100,00 21 19 90,48 50 48 96,00 15 15 0 0 NTE 629 623 99,05 368 361 98,10 444 440 99,10 551 545 98,91 40 40 0 0 A 738 738 100,00 203 203 100,00 421 421 100,00 689 676 98,11 127 126 0 0 GNA 115 114 99,13 89 88 98,88 70 70 100,00 106 104 98,11 15 15 0 0 A 414 414 100,00 326 326 100,00 574 574 100,00 743 728 97,98 152 152 0 0 NA 1.216 1.216 100,00 1.200 1.200 100,00 1.375 1.361 98,98 751 743 98,93 31 30 0 1 O (D.P.) 224 224 100,00 173 173 100,00 111 105 94,59 104 104 100,00 A 46 46 100,00 53 53 100,00 87 87 100,00 57 57 100,00 1 1 0 0 D'AOSTA 56 56 100,00 33 33 100,00 38 38 100,00 79 77 97,47 O 676 676 100,00 599 587 98,00 561 544 96,97 773 765 98,97 34 33 1 0 ZIONALE 10.072 10.065 99,93 8.104 8.065 99,52 7.825 7.754 99,09 8.592 8.461 98,48 1.586 1.573 10 1 REZIONI GIONALI 111 5.3. – L’attività di controllo svolta dall’Agenzia delle dogane 5.3.1 - Attività di indirizzo e programmazione dei controlli L’Agenzia delle dogane, predispone, ad inizio anno, un programma dei controlli da effettuare da parte degli uffici operativi. In tale ambito, trovano collocazione i controlli in materia di IVA intracomunitaria, per i quali vengono predisposti, con procedura automatizzata, appositi “Elenchi selettivi di soggetti operatori comunitari”61. Nell’individuazione dei soggetti e delle fattispecie da sottoporre ai controlli, i criteri utilizzati sono diretti a conferire la massima efficacia all’azione amministrativa, sia privilegiando gli interventi sui settori più produttivi in termini di maggiori imposte accertate (anche sulla base delle attività svolte nei precedenti anni), sia ponderando attentamente tutte le indicazioni ricavabili dalle informazioni in possesso degli uffici o dagli stessi accessibili, sia, infine, tenendo in debito conto particolari situazioni di rischio segnalate dagli Uffici centrali. In particolare. la programmazione dei controlli è effettuata sulla base di liste selettive predisposte a livello centrale con il supporto del sistema informativo; tali liste vengono trasmesse agli uffici operativi che, ponderando le indicazioni ricavabili dalle informazioni in proprio possesso o alle quali possono accedere, e tenendo in debito conto particolari situazioni di rischio comunicate dalle strutture centrali, effettuano la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. I criteri selettivi vengono periodicamente aggiornati tenendo anche conto dei risultati degli anni precedenti. 5.3.1.1 - “Elenchi selettivi di soggetti operatori comunitari” - criteri selettivi adottati Si riporta di seguito l’elenco e la descrizione dei diversi criteri selettivi adottati dalla applicazione “Elenchi selettivi di soggetti operatori comunitari”. CRITERIO A * * * Le informazioni necessarie alla selezione dei soggetti sono desunte dalle informazioni inviate trimestralmente dagli Stati U.E. attraverso il sistema VIES; la selezione individua i soggetti che hanno presentato modelli INTRA-1 e/o INTRA-2 con codici IVA di operatori comunitari inesistenti o cessati; più precisamente ogni Stato U.E., ricevuto dall’Italia l’elenco dei propri operatori che hanno acquistato nel trimestre da operatori italiani, invia in risposta l’elenco degli errori riscontrati sui codici IVA dei propri contribuenti, indicando: codici IVA cessati nel periodo; codici IVA inesistenti; codici IVA non attivi nel periodo. CRITERIO C 61 L’applicazione trae origine normativa dalle disposizioni originariamente contenute nel D.M. 30 dicembre 1993 di approvazione dei programmi e dei criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette. In particolare l’art. 17 riguarda l’attività di controllo relativa al settore doganale. 112 * * La selezione riguarda i soggetti che figurano come clienti nei listings presentati da operatori di altri Paesi U.E., per un ammontare complessivo di operazioni che fa presupporre l’obbligo di presentare i modelli INTRA-2 con periodicità mensile o trimestrale e che non hanno presentato tali modelli, oppure li hanno presentati con periodicità non congruente; vengono scartati coloro che evidenziano un volume di acquisti da Paesi UE, nell’anno precedente, inferiore a 50 milioni di lire, in quanto la selezione riguarda esplicitamente gli elenchi mensili e trimestrali (tale modifica è stata introdotta a partire dall’anno 2002 con riferimento ai dati del 2001; successivamente l’importo è stato convertito in euro). CRITERIO E * * Vengono selezionati i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno precedente, l’hanno cessata successivamente ed hanno effettuato operazioni in ambito comunitario e/o con la Repubblica di San Marino; scopo del controllo è di verificare l’assolvimento degli obblighi IVA ed individuare operazioni effettuate da soggetti prestanome che operano senza effettuare versamenti. CRITERIO F * * * Vengono selezionati i soggetti che presentano uno scostamento superiore al 20% tra gli importi dichiarati nei modelli INTRA-2 presentati nell’anno ed i corrispondenti importi comunicati dagli altri Paesi U.E.. Il soggetto viene selezionato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: - presenta uno scostamento superiore al 20% per almeno uno degli Stati UE dal quale ha effettuato acquisti in anni precedenti; - presenta uno scostamento superiore al 20% sul totale delle operazioni comunicate complessivamente dagli Stati U.E.. Con tale criterio, si intende individuare i soggetti che hanno omesso di registrare operazioni o lo hanno fatto tardivamente. CRITERIO G * * Vengono selezionati i soggetti che hanno dichiarato nei modelli INTRA-2 acquisti di animali di allevamento ed hanno indicato, come destinazione delle merci, una provincia diversa da quella del proprio domicilio fiscale. Scopo della selezione è di individuare acquisti dichiarati da soggetti “prestanome” che operano presumibilmente per conto terzi senza effettuare versamenti; il vero obiettivo del controllo è di far emergere il reale “acquirente” da sottoporre a verifica. CRITERIO H * * Vengono selezionati i soggetti che hanno dichiarato nei modelli INTRA-1 e/o INTRA-2 cessioni e/o acquisti e che, in anni precedenti, hanno emesso fatture per operazioni inesistenti e/o hanno omesso la fatturazione in vendita, ovvero hanno utilizzato fatture per operazioni inesistenti. I dati sulle operazioni inesistenti sono desunti dai processi verbali, dagli accertamenti, dalle rettifiche, dalle irrogazioni di sanzioni trasmesse dagli uffici IVA e dalle informazioni indicate dagli organismi verificatori nel quadro “E” delle schede di rilevazione, compilate a seguito dei controlli. CRITERIO I 113 * * * * Vengono selezionati i soggetti che risultano aver effettuato acquisti e cessioni dallo e nei confronti dello stesso soggetto passivo. Vengono considerati i codici IVA formalmente corretti presenti nei modelli INTRA-1 e INTRA-2 presentati per l’anno precedente. Vengono esclusi dalla selezione coloro che importano ed esportano merci a scopo di lavorazione. Scopo del controllo è di individuare la presenza di operazioni fittizie e quindi trasferimenti di beni mai effettuati. Viene data priorità ai soggetti che hanno effettuato operazioni con contribuenti comunitari che risultano aver emesso o utilizzato fatture per operazioni inesistenti. Tale segnalazione viene desunta dal quadro “E” delle schede di rilevazione. CRITERIO J * Vengono selezionati i soggetti che hanno presentato i modelli INTRA-1 per gli anni precedenti, nei confronti dei quali risultano avvisi di rettifica comportanti la restituzione o la mancata concessione dei rimborsi richiesti. Scopo della segnalazione è di sottoporre a controllo contribuenti “fiscalmente pericolosi” per i comportamenti manifestati in anni precedenti. 114 CRITERIO K * * Vengono selezionati i soggetti che hanno presentato i modelli INTRA-1 e/o INTRA-2 per l’anno precedente e che non hanno subito verifiche, negli ultimi tre anni, ai fini IVA o imposte dirette. A tal fine, vengono prese in considerazione solo le verifiche che, sulla base dei dati trasmessi all’Anagrafe tributaria, risultano di tipo “generale”, effettuate, cioè, con accesso presso il contribuente, sia ai fini IVA che II.DD. e la cui data di fine verifica ricade nei tre anni che precedono il giorno di elaborazione. 5.3.1.2 - Selezione dei soggetti e creazione della base informativa I dati necessari alla creazione della base informativa delle liste ed alla predisposizione degli elenchi dei soggetti da sottoporre a controllo sono: modelli INTRA-1 e INTRA-2 relativi all’anno precedente accertamenti notificati ai fini IVA e II.DD.; processi verbali e segnalazioni che evidenziano l’utilizzo o l’emissione di fatture false, ovvero l’omissione della fatturazione; dati relativi alle operazioni con la Repubblica di San Marino; schede di rilevazione sugli operatori intracomunitari trasmesse all’A.T. a conclusione dei controlli effettuati negli anni precedenti; situazione anagrafica dei contribuenti; ragioni di cambio in vigore; Stati aderenti all’euro; cessioni comunicate dagli Stati UE per l’anno precedente; correzioni ai dati contabili relative a periodi precedenti; codici IVA utilizzati da fornitori italiani nel corso dell’anno precedente, segnalati dallo Stato di appartenenza come inesistenti, cessati o “non attivi” nel periodo; interrogazioni anagrafiche effettuate attraverso il sistema VIES. A seguito delle analisi effettuate dai competenti Uffici, l’Agenzia delle dogane, per meglio indirizzare l’attività di controllo, già da qualche anno, in conformità alle previsioni di Piano Tecnico di Automazione, predispone prospetti riepilogativi riguardanti gli esiti delle verifiche effettuate su operatori che hanno realizzato acquisti e cessioni con altri operatori intracomunitari. Sulla base di tali indicazioni vengono prodotti due report che forniscono rispettivamente: 1. - statistiche sui controlli svolti in base alle segnalazioni derivanti dai criteri intracomunitari. Il report distingue per ogni criterio: il numero delle segnalazioni; i controlli eseguiti; i controlli con violazioni IVA; i controlli con sole violazioni formali. 2. - Esiti dei controlli effettuati dagli Uffici doganali sugli scambi intracomunitari di beni suddivisi per codice attività dei soggetti controllati. Il report contiene le seguenti informazioni: il codice dell’attività e relativa descrizione; il numero dei controlli; le violazioni formali; le violazioni IVA; l’IVA dovuta; 115 le penalità minime e massime. Le informazioni contenute nei report sopra elencati consentono agli Uffici preposti alla programmazione ed al controllo di gestione di valutare l’efficacia delle attività di controllo svolte dagli uffici periferici ed all’Area Verifiche e Controlli ed all’Ufficio Antifrode di disporre di elementi di analisi utili all’affinamento e allo sviluppo delle metodologie di controllo. In ordine alle iniziative assunte ai fini dell’ottimizzazione dell’attività di verifica nei tre settori istituzionalmente coinvolti - Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate, Guardia di finanza - oltre alla attuale condivisione di archivi e di alcune applicazioni utenti, sono in fase di studio ulteriori progetti di integrazione dei rispettivi sistemi informativi. Di recente, infatti, come già detto al precedente punto 5.1, sono stati autorizzati, in via sperimentale ai fini dell’analisi e della valutazione delle modalità della loro estensione alle Dogane, tre collegamenti con le procedure informatiche delle Entrate R.A.D.A.R., Operatori Import-Export e Evasori Totali. 5.3.2 - Attività operativa svolta dalle dogane L’impegno di risorse umane (in ore-uomo) nell’attività di verifica su soggetti che hanno effettuato cessioni ed acquisti INTRA nonché il numero di controlli effettuati si sono pressoché dimezzati negli anni tra il 2000-ed il 2003. Tabella n. 24 Ore uomo dedicate all'attività di verifica INTRA svolta dall’Agenzia delle dogane dal 2000 al 2003 62 anni 2000 2001 Variaz. % 2002 Variaz. % 2003 Variaz. % 2001/2000 2002/2001 2003/2002 615.795 615.178 -0,10 551.428 -10,36 305.656 -44,57 ore uomo numero verifiche 19.108 20.127 INTRA ore/verifiche 32 31 5,33 16.444 -18,30 9.083 -44,76 -5,16 34 9,71 34 0,35 L’andamento rilevabile dalla tabella n. 24 è stato motivato dall’Agenzia con l’intento prioritario, a partire dall’anno 2001, con l’attivazione della stessa Agenzia, di focalizzare l’attenzione principalmente sulla qualificazione dell’azione di controllo mantenendo costante il volume complessivo delle attività. Pertanto, con la programmazione operativa 2002, è stata riconsiderata la composizione (mix) dei controlli inserendo altre tipologie e riducendo quelli INTRA, anche al fine di evitare l’eccessiva pressione su operatori già più volte controllati, privilegiando, peraltro, la qualità e l’efficacia dell’azione. La focalizzazione sulla qualità ed il tendenziale obiettivo di incremento continuo dell’efficacia hanno comportato altresì il perfezionamento dei protocolli procedurali che prevedono la definizione di fasi/attività standardizzate. 62 Il dato relativo al numero delle verifiche effettuate nel 2000 (19.108) si discosta da quello riportato nelle tabelle dal n. 26 al n. 28 nelle quali vengono esposti i dati con maggiore dettaglio (19.449) in quanto è stato fornito dall’Agenzia delle dogane in tempi successivi. 116 Per quanto riguarda, in particolare, l’anno 2003, considerando anche l’impatto connesso alle norme in materia di concordato fiscale previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), il mix delle attività di verifica esterna è stato ulteriormente riconsiderato allo scopo di ridurre l’effettuazione di controlli di limitata efficacia; ritenendo, infatti, che la prevedibile ampia adesione al concordato avrebbe inciso in maniera significativa sugli esiti positivi delle verifiche, si è operato un bilanciamento del peso dei controlli con il rischio di inefficacia degli stessi. Le argomentazioni fornite dall’Agenzia trovano conferma nell’analisi dei dati complessivi che mostrano come, nel quadriennio 2000 – 2003, a fronte di una riduzione di oltre il 50% delle verifiche effettuate e delle ore uomo impiegate, si riscontri un aumento complessivo di circa il 58% dei maggiori diritti accertati, più che triplicando il valore per verifica (il valore ha seguito un trend sempre crescente nel quadriennio passando da 9,8 e 32,5 migliaia di euro). 117 Tabella n. 25 Risultati complessivi dell'attività di verifica INTRA svolta dall’Agenzia delle dogane dal 2000 al 2003 Variaz. % 2002 Variaz. % 2003 Variaz. % Variaz. % 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2003/2000 ore dedicate 615.795 615.178 -0,10 551.428 -10,36 305.656 -44,57 -50,36 numero verifiche 19.108 20.127 5,33 16.444 -18,30 9.083 -44,76 -52,46 INTRA ore/verifiche 32 31 -5,16 34 9,71 34 0,35 4,42 MDA 187.394 259.051 38,24 344.233 32,88 295.501 -14,16 57,69 (euro/000) MDA/ n. verifiche 9,81 12,87 31,24 20,93 62,64 32,53 55,41 231,73 (euro/000) anni 2000 2001 Nella valutazione nel dettaglio dei risultati dell’attività di verifica delle Dogane sono stati presi in considerazione i dati relativi agli anni 1997-2003, (tabelle dal n. 26 al n. 28) dai quali si rileva: come già detto, una crescita dei controlli in termini assoluti fino al 2001, da 12.425 a 20.127, con una lieve riduzione nel 2000 (-1,28%), cui è invece seguita una cospicua contrazione nel 2002 pari al 18,6% (16.384 controlli) divenuta ancor più rilevante nel 2003 quando i controlli si sono ridotti a 9.083 (-44,76%); la distribuzione territoriale delle verifiche mostra una concentrazione abbastanza costante nelle direzioni compartimentali di Bologna, Milano, Roma, Torino e Venezia, dove, peraltro, è presente buona parte degli operatori economici; come effetto di questa attività di controllo, i maggiori diritto accertati (MDA) sono andati, fino al 2002, costantemente crescendo, sia con riferimento al rendimento complessivo che a quello unitario, passando il primo da 100.315 migliaia di euro del 1997 a 342.456 nel 2002, mentre il secondo da 8,07 migliaia di euro è salito a 20,90; nel 2003, a fronte di una drastica riduzione del numero dei controlli (-44,76%), si assiste ed una non proporzionale riduzione dei maggiori diritti accertati che scendono a 295.501 milioni di euro (-14,16%), mentre il rendimento unitario continua nel trend di crescita arrivando a 32,53 milioni di euro (+55,41% rispetto al 2002); a livello territoriale i MDA risultavano nel 1997 molto concentrati sulle due direzioni di Bolzano (21.186 migliaia di euro pari al 21,12%) e di Milano (48.495 pari al 48,34%), con importi unitari all’incirca di 24 migliaia di euro. Nel corso degli anni la situazione ha visto elevati rendimenti anche per altri compartimenti, come Bologna, Torino e Roma, pervenendo nel 2003 a valori concentrati per il 38,44% su Bolzano (155,83 migliaia di euro di importo unitario), il 12,60% su Milano (21,39 migliaia di euro), ed il 12,11% per Roma (47,71 migliaia di euro); la quota dei controlli con esito positivo è scesa dal 45,41% nel 1997 al 20% circa nel 2000; con la qualificazione dell’azione di controllo introdotta nel 2001 la percentuale di positività si è nuovamente attestata intorno al 44% nel 2002 assestandosi sul 42% nel 2003. La disaggregazione territoriale evidenzia pesanti situazioni di irregolarità per alcuni compartimenti: in particolare nel 2003 si sono registrati valori notevolmente superiori alla media per Bari (68,81%), Ancona (62,60%), 118 Firenze (62,25%), Cagliari (51,20%), direzioni per le quali l’incidenza era, peraltro, già elevata nel 1997. Oltre all’attività ordinaria, messa in essere nelle forme previste dal precitato Regolamento comunitario attraverso il CLO, sono state attuate, nel corso dell’anno 2002, n. 12 azioni di cooperazione amministrativa diretta con Organismi omologhi di altri Stati membri, utilizzando la previsione normativa prevista dall’art. 12 del più volte citato Regolamento n. 218/92. I risultati sono stati soddisfacenti, in particolare, nell’ambito di un’indagine condotta attraverso l’attivazione di tale tipo di cooperazione amministrativa, con la collaborazione dell’Addetto fiscale dell’Ambasciata Inglese, ad un’operazione congiunta con l’Amministrazione doganale del medesimo Paese: si è scoperta una grosse frode messa in essere presso società operanti nel settore della telefonia mobile e dell’informatica. Si fa presente che, in considerazione della rilevanza assunta da detto tipo di frodi, i competenti Servizi comunitari hanno recentemente predisposto un prospetto riepilogativo (allegato 4), con il quale tutti gli Stati membri dovranno comunicare, ai predetti servizi, elementi d’informazione in merito a tale tipologia d’illecito. L’opinione espressa dall’Agenzia delle dogane è che detto prospetto potrà costituire un utile strumento di monitoraggio ed analisi, al fine di rendere più incisiva l’attività di contrasto alle frodi. Nella memoria del 22 ottobre 2004 l’Agenzia delle dogane (Allegato n. 5) ha richiamato la già citata Direttiva del 22 dicembre 2003 del Capo del Dipartimento politiche fiscali relativa all’istituzione dei tre servizi di collegamento presso le Agenzie delle entrate e delle dogane, nonché la Guardia di finanza per la cooperazione amministrativa, sottolineando come la gestione diretta dello scambio di informazioni possa determinare un notevole miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza procedurale nei contatti con gli altri Stati membri. 119 Tabella n. 26 Risultati dell'attività di verifica esterna INTRA svolta dall’Agenzia delle Dogane dal 1997 al 2003 (MDA in migliaia di euro) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 MDA n. MDA n. MDA n. MDA n. MDA n. MDA n. end.to rend.to rend.to rend.to rend.to rend.to rend.to rend.to rend.to rend.to rend.to rend.to mpl.vo unitario controlli compl.vo unitario controlli compl.vo unitario controlli compl.vo unitario controlli compl.vo unitario controlli compl.vo unitario contro 414 0,97 585 1.534 2,62 624 10.817 17,33 738 11.480 15,56 817 17.931 21,95 527 20.877 39,61 2 490 1,06 548 5.036 9,19 639 1.547 2,42 739 5.551 7,51 851 7.074 8,31 868 14.072 16,21 2 4.668 3,74 1.936 37.266 19,25 2.119 64.861 30,61 1.769 23.401 13,23 1.651 27.186 16,47 1.369 54.570 39,86 8 21.186 24,24 1.143 60.844 53,23 1.423 27.043 19,00 1.357 33.188 24,46 1.515 36.927 24,37 1.391 58.179 41,82 7 300 1,73 257 803 3,12 288 2.224 7,72 304 1.035 3,41 318 5.501 17,30 290 2.268 7,82 2 3.412 3,65 1.240 4.942 3,99 1.356 2.342 1,73 1.367 4.662 3,41 1.283 5.363 4,18 928 11.931 12,86 5 4.156 8,69 675 2.036 3,02 793 13.946 17,59 1.092 18.554 16,99 1.088 25.485 23,42 786 17.076 21,72 3 48.495 23,51 2.825 6.015 2,13 3.351 13.653 4,07 3.253 30.800 9,47 3.471 50.731 14,62 2.585 74.930 28,99 1.7 4.388 8,94 729 1.798 2,47 848 2.182 2,57 1.020 5.781 5,67 1.112 7.668 6,90 769 4.128 5,37 4 3.816 10,09 625 3.664 5,86 646 3.384 5,24 920 10.477 11,39 949 8.027 8,46 856 16.395 19,15 7 3.880 3,97 1.356 2.606 1,92 1.568 5.702 3,64 1.703 27.153 15,94 1.864 33.571 18,01 1.495 25.863 17,30 7 2.843 1,48 2.627 9.356 3,56 2.945 21.008 7,13 2.325 8.102 3,48 2.439 27.362 11,22 2.330 28.213 12,11 1.0 1.405 4,46 616 664 1,08 691 466 0,67 745 1.102 1,48 729 1.607 2,20 433 5.286 12,21 1 864 0,51 2.189 544 0,25 2.411 1.615 0,67 2.117 6.107 2,88 2.040 4.618 2,26 1.817 10.447 5,75 9 00.315 8,07 17.351 137.109 7,90 19.702 170.789 8,67 19.449 187.394 9,64 20.127 259.051 12,87 16.444 344.233 20,93 9.0 VARIAZIONE % RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE 8/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 end.to rend.to n. rend.to rend.to n. rend.to rend.to n. rend.to rend.to n. rend.to rend.to n. rend.to rend.to mpl.vo unitario controlli compl.vo unitario controlli compl.vo unitario controlli compl.vo unitario controlli compl.vo unitario controlli compl.vo unitario 270,32 169,04 6,67 605,19 561,11 18,27 6,14 -10,26 10,70 56,19 41,09 -35,50 16,43 80,49 -50,28 -86,48 -72,81 927,61 770,09 16,61 -69,28 -73,65 15,65 258,74 210,20 15,16 27,45 10,67 2,00 98,92 95,02 -75,12 7,77 333,09 698,30 414,60 9,45 74,05 59,01 -16,52 -63,92 -56,78 -6,67 16,18 24,48 -17,08 100,73 142,08 -36,96 -79,27 -67,11 187,19 119,60 24,50 -55,55 -64,30 -4,64 22,72 28,69 11,64 11,26 -0,34 -8,18 57,55 71,60 -47,59 95,26 272,58 167,93 80,36 12,06 177,16 147,32 5,56 -53,45 -55,90 4,61 431,22 407,83 -8,81 -58,77 -54,79 -13,79 9,32 26,81 120 44,83 9,09 -51,00 -65,30 -87,60 -90,94 -59,02 -72,40 -3,98 -41,93 -32,83 -51,60 229,14 141,19 -52,72 -75,82 -36,96 -51,62 36,68 -2,12 9,35 17,48 18,62 16,32 3,36 15,63 12,11 12,18 10,14 13,55 -52,62 584,83 126,98 21,31 -7,64 118,79 124,54 -29,78 196,68 24,56 -56,67 482,93 91,35 4,29 -10,64 89,21 100,30 -37,40 169,36 9,70 0,81 37,70 -2,92 20,28 42,41 8,61 -21,05 7,81 -12,19 -1,28 99,07 33,04 125,59 164,99 209,63 376,23 -61,43 136,21 278,16 9,72 97,47 -3,38 132,39 120,30 117,41 338,48 -51,15 119,09 330,67 11,15 -6,14 -0,37 6,70 9,02 3,15 9,45 4,90 -2,15 -3,64 3,49 15,05 22,58 37,35 37,86 64,71 54,36 32,65 21,68 -23,39 -25,73 23,64 12,96 237,71 221,93 45,90 49,10 -24,39 -21,54 38,24 33,58 -27,67 -27,76 -25,53 -30,85 -9,80 -19,80 -4,47 -40,60 -10,93 -18,30 122,47 -33,00 47,70 -46,17 104,25 -22,96 3,11 228,89 126,23 32,88 207,58 -7,25 98,32 -22,16 126,44 -3,95 7,93 453,71 154,00 62,64 -39,76 -50,89 -32,69 -43,30 -15,42 -49,83 -54,94 -55,43 -49,09 -44,76 65,59 -74,51 -50,32 22,18 -46,71 38,36 -15,36 -98,26 45,94 -14,16 174,90 -48,10 -26,19 115,49 -36,99 175,80 87,83 -96,10 186,68 55,41 Tabella n. 27 Distribuzione % dell'attività di verifica esterna INTRA svolta dall’Agenzia delle Dogane 1997 - 2003 (MDA in migliaia di euro) Direzioni regionali Ancona Bari Bologna Bolzano Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Trieste controlli MDA distrib. distrib. % % Euro/000 n. 1997 425 3,42 414 0,41 464 3,73 490 0,49 1.248 10,04 4.668 4,65 874 7,03 21.186 21,12 173 1,39 300 0,30 934 7,52 3.412 3,40 478 3,85 4.156 4,14 2.063 16,60 48.495 48,34 491 3,95 4.388 4,37 378 3,04 3.816 3,80 977 7,86 3.880 3,87 1.925 15,49 2.843 2,83 315 2,54 1.405 1,40 controlli MDA distrib. distrib. % Euro/000 % n. 1998 585 3,37 1.534 1,12 548 3,16 5.036 3,67 1.936 11,16 37.266 27,18 1.143 6,59 60.844 44,38 257 1,48 803 0,59 1.240 7,15 4.942 3,60 675 3,89 2.036 1,49 2.825 16,28 6.015 4,39 729 4,20 1.798 1,31 625 3,60 3.664 2,67 1.356 7,82 2.606 1,90 2.627 15,14 9.356 6,82 616 3,55 664 0,48 controlli MDA distrib. distrib. % % n. Euro/000 1999 624 3,17 10.817 6,33 639 3,24 1.547 0,91 2.119 10,76 64.861 37,98 1.423 7,22 27.043 15,83 288 1,46 2.224 1,30 1.356 6,88 2.342 1,37 793 4,02 13.946 8,17 3.351 17,01 13.653 7,99 848 4,30 2.182 1,28 646 3,28 3.384 1,98 1.568 7,96 5.702 3,34 2.945 14,95 21.008 12,30 691 3,51 466 0,27 controlli MDA distrib. distrib. % Euro/000 % n. 2000 738 3,79 11.480 6,13 739 3,80 5.551 2,96 1.769 9,10 23.401 12,49 1.357 6,98 33.188 17,71 304 1,56 1.035 0,55 1.367 7,03 4.662 2,49 1.092 5,61 18.554 9,90 3.253 16,73 30.800 16,44 1.020 5,24 5.781 3,08 920 4,73 10.477 5,59 1.703 8,76 27.153 14,49 2.325 11,95 8.102 4,32 745 3,83 1.102 0,59 121 Venezia 1.680 13,52 864 0,86 2.189 12,62 544 0,40 2.411 12,24 1.615 0,95 2.117 10,88 6.107 3,26 TOTALE 12.425 100,00 100.315 100,00 17.351 100,00 137.109 100,00 19.702 100,00 170.789 100,00 19.449 100,00 187.394 100,00 2001 2002 2003 Ancona 817 4,06 17.931 6,92 527 3,20 20.877 6,06 262 2,88 2.822 0,95 Bari 851 4,23 7.074 2,73 868 5,28 14.072 4,09 216 2,38 15.166 5,13 Bologna 1.651 8,20 27.186 10,49 1.369 8,33 54.570 15,85 863 9,50 11.315 3,83 Bolzano 1.515 7,53 36.927 14,25 1.391 8,46 58.179 16,90 729 8,03 113.601 38,44 Cagliari 318 1,58 5.501 2,12 290 1,76 2.268 0,66 250 2,75 2.479 0,84 Firenze 1.283 6,37 5.363 2,07 928 5,64 11.931 3,47 559 6,15 19.757 6,69 Genova 1.088 5,41 25.485 9,84 786 4,78 17.076 4,96 386 4,25 4.352 1,47 Milano 3.471 17,25 50.731 19,58 2.585 15,72 74.930 21,77 1.740 19,16 37.226 12,60 Napoli 1.112 5,52 7.668 2,96 769 4,68 4.128 1,20 436 4,80 5.043 1,71 Palermo 949 4,72 8.027 3,10 856 5,21 16.395 4,76 724 7,97 8.737 2,96 Roma 1.864 9,26 33.571 12,96 1.495 9,09 25.863 7,51 750 8,26 35.785 12,11 Torino 2.439 12,12 27.362 10,56 2.330 14,17 28.213 8,20 1.050 11,56 23.880 8,08 Trieste 729 3,62 1.607 0,62 433 2,63 5.286 1,54 193 2,12 92 0,03 Venezia 2.040 10,14 4.618 1,78 1.817 11,05 10.447 3,03 925 10,18 15.246 5,16 TOTALE 20.127 100,00 259.051 100,00 16.444 100,00 344.233 100,00 9.083 100,00 295.501 100,00 122 Tabella n. 28 Risultati, in termini di positività dei controlli, dell'attività di verifica esterna INTRA svolta dall’Agenzia delle Dogane 1997 – 2003 n. % di n. % di n. % di n. % di Direzioni controlli irregolari irregolarità controlli irregolari irregolarità controlli irregolari irregolarità controlli irregolari irregolarità regionali 1997 1998 1999 2000 Ancona 425 192 45,18 585 260 44,44 624 232 37,18 738 141 19,11 Bari 464 289 62,28 548 303 55,29 639 278 43,51 739 165 22,33 Bologna 1.248 668 53,53 1.936 1.005 51,91 2.119 1.031 48,66 1.769 361 20,41 Bolzano 874 488 55,84 1.143 534 46,72 1.423 623 43,78 1.357 479 35,30 Cagliari 173 88 50,87 257 103 40,08 288 108 37,50 304 60 19,74 Firenze 934 574 61,46 1.240 621 50,08 1.356 725 53,47 1.367 385 28,16 Genova 478 263 55,02 675 311 46,07 793 351 44,26 1.092 404 37,00 Milano 2.063 712 34,51 2.825 1.016 35,96 3.351 1.246 37,18 3.253 392 12,05 Napoli 491 242 49,29 729 298 40,88 848 329 38,80 1.020 213 20,88 Palermo 378 203 53,70 625 326 52,16 646 294 45,51 920 214 23,26 Roma 977 440 45,04 1.356 488 35,99 1.568 549 35,01 1.703 353 20,73 Torino 1.925 728 37,82 2.627 746 28,40 2.945 842 28,59 2.325 330 14,19 Trieste 315 168 53,33 616 221 35,88 691 282 40,81 745 167 22,42 Venezia 1.680 587 34,94 2.189 648 29,60 2.411 867 35,96 2.117 220 10,39 Totale 12.425 5.642 45,41 17.351 6.880 39,65 19.702 7.757 39,37 19.449 3.884 19,97 2001 2002 2003 Ancona 817 208 25,46 527 307 58,25 262 164 62,60 Bari 851 314 36,90 868 527 60,71 216 140 64,81 Bologna 1.651 330 19,99 1.369 643 46,97 863 332 38,47 Bolzano 1.515 397 26,20 1.391 600 43,13 729 292 40,05 Cagliari 318 102 32,08 290 148 51,03 250 128 51,20 Firenze 1.283 322 25,10 928 603 64,98 559 348 62,25 Genova 1.088 402 36,95 786 412 52,42 386 176 45,60 Milano 3.471 548 15,79 2.585 1054 40,77 1.740 736 42,30 Napoli 1.112 207 18,62 769 351 45,64 436 199 45,64 123 Palermo 949 Roma 1.864 Torino 2.439 Trieste 729 Venezia 2.040 Totale 20.127 212 486 340 157 226 4.251 22,34 26,07 13,94 21,54 11,08 21,12 856 1.495 2.330 433 1.817 16.444 446 666 577 283 703 7.320 52,10 44,55 24,76 65,36 38,69 44,51 724 750 1.050 193 925 9.083 324 296 302 96 316 3.849 44,75 39,47 28,76 49,74 34,16 42,38 124 Per quanto, più in generale, concerne l’attività di collaborazione dell’Agenzia delle dogane con altri Stati europei, negli anni 2001/2002, nell’ambito di un’indagine amministrativa esterna condotta dall’OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode), è stata predisposta un’azione congiunta con le Autorità doganali del Belgio, finalizzata al controllo incrociato presso alcuni operatori comunitari, sospettati di essere coinvolti in una frode IVA nel regime del margine. Tale azione, grazie anche alla collaborazione delle Autorità fiscali lussemburghesi e dell’Ufficio Relazioni Internazionali/CLO, ha permesso, tramite l’accesso presso 14 società italiane operanti nel settore del commercio di autoveicoli, la constatazione di un’imposta dovuta superiore ai due milioni di euro. Inoltre, diversi Uffici periferici dell’Agenzia sono stati impegnati in indagini su frodi IVA di tipo carosello, ad alcune delle quali, per la loro complessità, in ordine all’estensione ultranazionale del fenomeno, hanno partecipato funzionari dell’OLAF e di altre Amministrazioni comunitarie. Relativamente alle iniziative previste dal precitato Programma d’azione comunitario “Fiscalis” nell’ambito dei controlli multilaterali in materia di IVA comunitaria, l’Agenzia ha partecipato alla verifica condotta, in collaborazione con l’Amministrazione fiscale britannica, nei confronti di un gruppo petrolifero. Il controllo ha interessato un Gruppo che conta, a livello comunitario, oltre 170 consociate ed il cui fatturato è il secondo al mondo nel settore petrolifero ed opera nei seguenti rami di attività: produzione e distribuzione di carburanti e combustibili; produzione e vendita di lubrificanti; commercializzazione di prodotti chimici industriali. La mole dei dati raccolti, dettagliatamente esaminati nel corso del controllo, ha messo in evidenza l’utilità di poter operare contemporaneamente su più fronti per ottenere un quadro completo ed esaustivo dell’organizzazione del gruppo. Il controllo multilaterale rappresenta oggi un utile strumento per l’accertamento fiscale a livello europeo. Soltanto attraverso una verifica incrociata dei dati reali forniti dai singoli Paesi membri dell’Unione Europea è possibile, infatti, avere una visione più ampia dell’attività commerciale delle società multinazionali e verificare la corretta applicazione, nei singoli Stati membri, della normativa comunitaria. 5.4. – L’attività di controllo svolta dalla Guardia di finanza La Guardia di finanza, quale forza di polizia con competenza generale in materia economica e finanziaria, istituzionalmente impegnata nel contrasto all'evasione fiscale, procede di propria iniziativa all'esecuzione dell’attività ispettiva, sia nell'ambito dei più ampi servizi di verifica fiscale a carattere generale o parziale, sia mediante specifici controlli finalizzati a verificare l'osservanza degli obblighi posti a carico degli operatori nazionali che effettuano scambi commerciali con soggetti economici di altri Stati membri e della Repubblica di San Marino63. L’esecuzione dell’attività ispettiva nei confronti degli operatori intracomunitari rappresenta un’area di intervento per la Guardia di finanza, sia che venga condotta nell’ambito delle più ampie verifiche generali e parziali che attraverso forme di controllo, ben circoscritte, denominate “controlli intracomunitari”. 63 Gli scambi commerciali posti in essere con imprese sammarinesi sono assimilati, sotto il profilo fiscale, a quelli effettuati con operatori comunitari. 125 In particolare, in relazione all’oggetto, la verifica può essere: generale, quando si sostanzia nell’approfondito esame degli aspetti salienti della posizione fiscale del soggetto in riferimento ai principali tributi e, ove ne ricorrano i presupposti, nell’analisi dei profili concernenti la disciplina dei settori extratributari la cui vigilanza è affidata al Corpo; parziale, allorché si sviluppano controlli di merito finalizzati all’esatta determinazione delle basi imponibili di uno o più tributi diretti ed indiretti, mediante la revisione approfondita, in tutto o in parte, degli adempimenti agli obblighi di fatturazione, contabilizzazione, versamento e dichiarazione. La differenza di spessore rispetto alla verifica generale risiede nell’estensione delle indagini, che, per quest’ultima, abbraccia la globalità dei tributi e gli aspetti salienti dell’intera posizione fiscale del contribuente. I “controlli intracomunitari” sono in special modo finalizzati al riscontro del corretto adempimento degli obblighi formali e sostanziali connessi all’effettuazione di operazioni economiche con imprenditori operanti in altri Paesi membri. Nella sua connotazione investigativa la Guardia di finanza svolge l’attività di verifica per mezzo di una costante e mirata azione di intelligence, esercitata sia attraverso l’analisi sul territorio di elementi informativi in possesso dei Reparti operanti, sia attraverso il confronto di tali elementi con le informazioni, più generali, contenute nelle numerosissime banche dati cui il Corpo accede. In particolare, per quanto concerne il sistema dei controlli intracomunitari, che, annualmente il Comando Generale – in termini di mero carico numerico – assegna alle varie strutture territoriali, uno dei più importanti sistemi informatici di riferimento è il V.I.E.S. (VAT Information Exchange System), che, come già detto, a dispetto delle insufficienze evidenziate, consente, comunque, alle Amministrazioni finanziarie degli Stati membri di comunicare in tempo reale. Il V.I.E.S. costituisce, infatti, una banca dati di selezione dei soggetti che viene implementata con una più ampia serie di elementi, che vanno dai precedenti specifici in materia, all’emissione nel passato di fatture per operazioni inesistenti, alla presenza di particolari sistemi di frode – i cosiddetti caroselli – in determinati settori economici ritenuti più a rischio. Non vengono inoltre trascurati gli esiti dei risultati conseguiti presso altri operatori dello stesso tipo, specie se le violazioni contestate a questi ultimi non siano frutto di meri errori formali o dimenticanze. Di norma, infatti, quando nel corso dell’attività ispettiva vengono individuate – come nei caroselli – strutturate organizzazioni facenti parte di un complesso disegno criminoso, basato, ad esempio, sulle false fatturazioni, l’attività operativa viene svolta in maniera tale da cercare di risalire a quei clienti o fornitori con cui i soggetti controllati hanno avuto contatti, che, per natura di rapporti, possono essersi prestati a concorrere nella frode. Tale controllo incrociato, nei casi di documentazione falsa, è, di norma, alla base della scoperta dell’illecito. La programmazione annuale dell'attività di verifica fiscale della Guardia di finanza trae, generalmente, impulso dalle risultanze dei servizi a carattere investigativo tributario, mentre i risultati operativi conseguiti dai Reparti - con riferimento sia alle illecite tecniche di frode scoperte che alle violazioni constatate formano ordinariamente oggetto di un flusso di comunicazioni in linea orizzontale (tra gli stessi Reparti) e verticale (verso il Comando Generale). In particolare, poi, se i sistemi di frode accertati sono connotati da elevato tecnicismo e/o complessità vengono appositamente segnalati alle articolazioni periferiche del Corpo, al fine di orientare la specifica attività di servizio nel settore. La particolare configurazione dei sistemi di frode che vedono il coinvolgimento di soggetti economici operanti normalmente in più Stati e con ruoli 126 diversi nei vari passaggi in cui si articola il meccanismo evasivo, richiede necessariamente il coinvolgimento nell'attività ispettiva dei Comandi del Corpo su scala nazionale, in stretto coordinamento tra loro e, ove necessario, con i collaterali organismi esteri, al fine di avere una visione globale ed unitaria dei fenomeni fraudolenti. Il Comando Generale, da parte sua, svolge un'attività di ricerca e di analisi dei dati concernenti gli scambi intracomunitari, al fine di individuare quegli operatori economici presumibilmente coinvolti - in maniera più frequente e per considerevoli volumi di operazioni commerciali poste in essere - nella realizzazione di illeciti all'IVA intracomunitaria. In particolare, i dati e gli elementi concernenti i casi di frode segnalati dai Comandi vengono inseriti in un apposito data base e, successivamente, analizzati ed incrociati sia con gli elementi informativi raccolti in sede centrale, sia con le risultanze delle indagini in corso ad opera dei vari Reparti. I risultati di tali attività si concretizzano sostanzialmente nella predisposizione periodica di: situazioni informative concernenti presunte modalità fraudolente, in settori economici considerati maggiormente "a rischio d'evasione", che formeranno oggetto di autonomi sviluppi in sede operativa presso i Comandi periferici; elaborati sui più articolati e complessi fenomeni illeciti, utili all'individuazione di "indici di rischio" per l'applicazione dei criteri di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo e, qualora possibile, dei singoli atti economici da verificare nel contesto della gestione aziendale; ulteriori lavori di analisi finalizzati al coordinamento info-investigativo delle indagini più complesse condotte dai Reparti - che, per la configurazione degli stessi meccanismi di frode, s'intrecciano, come detto, su gran parte del territorio nazionale ed anche comunitario nonché per l'individuazione delle ipotesi investigative da sviluppare ulteriormente. Tale attività di ricerca ed analisi, svolta in prima istanza a livello centrale e, successivamente, sviluppata in sede periferica, consente di localizzare fenomeni fraudolenti che interessano determinate aree geografiche, ovvero gli aspetti patologici di specifiche categorie di attività economiche, agevolando, pertanto, la fase di programmazione ed effettuazione dei controlli. In tale contesto, nel gennaio 2000, è stato costituito il Nucleo Speciale investigativo della Guardia di finanza, che ha, tra gli altri, il compito di svolgere un'azione di collegamento e coordinamento, tramite il dipendente Gruppo Investigazioni Speciali, dei servizi effettuati dal Corpo nel settore fiscale e, quindi, anche nel campo delle frodi all'IVA comunitaria. A tal fine, esso deve: favorire detto coordinamento tra i Reparti, a livello nazionale, nel comparto dei controlli tributari e della ricerca degli evasori; individuare e studiare le fenomenologie evasive nei vari settori economici allo scopo di pervenire alla definizione di criteri di rilevazione di posizioni fiscali "a rischio"; sviluppare metodologie operative differenziate per aree d'intervento; analizzare l'azione di servizio posta in essere dai Reparti della Guardia di finanza, individuando le attività ritenute più sensibili ai fenomeni di evasione. I risultati di tali analisi sono compendiati in un apposito elaborato periodico, che descrive in sintetiche schede i principali sistemi evasivi delle imposte sui redditi e sull'IVA riscontrati dai Comandi operativi, riepilogando anche le frodi negli scambi intracomunitari e con San Marino. 127 Gli elaborati concernenti le analisi delle frodi vengono poi inviati ai Reparti operativi ed alle unità che, a livello regionale e locale, svolgono attività d'intelligence, ovvero, se necessario ed in relazione alla loro valenza, alle Autorità comunitarie e degli altri Paesi membri. A seguito dell’attività di controllo svolta è stato evidenziato un considerevole livello di evasione, come testimoniano i risultati conseguiti nel quadriennio 1998/2003 (gennaio-marzo). Nelle successive tre tabelle (da n. 29 a n. 31) viene riportata la serie storica degli importi relativi alle diverse tipologie di violazioni all’IVA intracomunitaria: la prima riguarda l’ammontare delle violazioni constatate nell’ambito dell’attività di verifica tradizionale, sia generale che parziale, con rilievi in materia di IVA comunitaria, la seconda si riferisce agli esiti constatati a seguito dei controlli specificatamente intracomunitari, nella terza sono riepilogati e confrontati i dati relativi a ad entrambe le tipologie di controlli. Gli aggregati presenti nelle tabelle si riferiscono alle diverse modalità di quantificazione dell’ esito dei controlli; più precisamente: - l’IVA relativa individua l’imposta sulle operazioni imponibili non regolarmente fatturate e/o registrate; - l’IVA dovuta si ricava dalla somma dell’imposta non dichiarata a debito e di quella indebitamente detratta; - l’IVA non versata indica l’imposta sulle operazioni imponibili, regolarmente determinata, ma non liquidata all’Erario; - l’IVA comunitaria – altre violazioni è riferita a violazioni formali. Per ottenere una stima, anche se approssimativa, dell’evasione all’IVA intracomunitaria si dovrebbe assumere il valore dell’IVA dovuta al quale si potrebbe sommare anche quello dell’IVA non versata. Tabella n. 29 Verifiche generali e parziali della Guardia di finanza: consuntivo anni 1998/2003 (importi in migliaia di euro) 2000 Anno 1998 1999 Iva relativa sugli scambi 18.320 49.126 58.384 intracomunitari Iva dovuta sugli scambi 9.703 20.566 58.036 intracomunitari Iva non versata sugli scambi 7.932 955 644 intracomunitari 7.321 Iva intracomunitaria – altre 14.420 4.117 violazioni Trend di variazione (base 1998 = 100) Iva relativa sugli scambi intracomunitari Iva dovuta sugli scambi intracomunitari Iva non versata sugli scambi intracomunitari 2001 2002 2003 38.812 54.178 34.618 17.010 18.789 19.893 2.775 973 3.505 11.911 2.766 6.346 1999 2000 268,15 318,69 211,86 295,73 188,96 211,96 598,11 175,30 193,64 205,02 12,04 8,11 2001 34,98 2002 2003 12,26 44,19 128 Iva intracomunitaria violazioni – altre Variazione % rispetto all'anno 1998 precedente Iva relativa sugli scambi intracomunitari Iva dovuta sugli scambi intracomunitari Iva non versata sugli scambi intracomunitari Iva intracomunitaria – altre violazioni 28,55 1999 50,77 2000 82,60 2001 19,18 44,01 2002 2003 168,15 18,85 -33,52 111,96 182,19 -70,69 -87,96 -32,60 331,10 -64,95 260,37 -71,45 77,85 39,59 -36,10 10,46 5,87 62,68 -76,78 129,43 Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Guardia di finanza 129 Tabella n. 30 Controlli intracomunitari della Guardia di finanza: consuntivo anni 1998/2003 (importi in migliaia di euro) Anno Numeri interventi Iva relativa Iva dovuta Iva non versata Iva comunitaria – altre violazioni 1998 1999 1.768 1.932 4.461 17.804 9.256 35.718 10.538 9.974 15.088 22.544 1999 2000 2001 2002 2003 109,28 113,74 115,38117,42 118,89 399,131052,15 388,68687,01 626,04 385,90 464,19 168,17534,24 338,10 94,66 110,91 41,21 84,85 115,16 149,42 635,84 259,41164,88 215,75 Trend di variazione (base 1998 = 100) Numeri interventi Iva relativa Iva dovuta Iva non versata Iva comunitaria – altre violazioni Variazione % rispetto all'anno precedente Numeri interventi Iva relativa Iva dovuta Iva non versata Iva comunitaria – altre violazioni 2000 2001 2002 2003 2.011 2.040 2.076 2.102 46.932 17.33730.645 27.925 42.964 15.56549.447 31.293 11.687 4.342 8.942 12.135 95.936 39.14024.876 32.553 1998 1999 2000 2001 2002 9,28 4,09 1,44 1,76 299,13 163,61 -63,06 76,76 285,90 20,29 -63,77217,67 -5,34 17,17 -62,85105,92 49,42 325,55 -59,20 -36,44 Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Guardia di finanza Degno di nota è sicuramente il picco che si è verificato nel 2000 relativamente a tutti gli importi a fronte di un numero pressoché costante di controlli intracomunitari. Lo stesso è da ricondurre a un servizio posto in essere dal Comando Nucleo Regionale PT Lazio che ha riguardato una tipica frode carosello in cui erano coinvolte più società. Nella tabella 31 non si è proceduto alla definizione di un totale complessivo, in quanto, come detto precedentemente, le singole voci relative alla quantificazione dell’IVA rappresentano diversi aspetti dell’evasione che, in parte, possono sovrapporsi. Per lo stesso motivo non è stato possibile rapportare i dati monetari all’utilizzo delle risorse umane impiegate nelle verifiche. In linea generale i controlli intracomunitari, nel corso del quinquennio 1998 – 2002, hanno acquistato un peso crescente per ciascuna delle quattro voci esaminate, anche se con un trend non costante. In particolare il peso dell’IVA dovuta rilevata a seguito dei suddetti controlli è salito dal 48,8% del 1998 al 72,5% nel 2002, mentre l’incidenza per l’IVA non versata è salita dal 57,1% al 90,2%. Nel 2003 si riscontra una riduzione dell’IVA relativa e di quella dovuta rispettivamente dell’8,9% e del 36,7%, mentre si rileva un cospicuo aumento per l’IVA non versata e quella comunitaria (+35,7% e +30,9%). Riguardo all’incidenza sul totale dei controlli per tutte le voci si rileva una riduzione rispetto al 2002, mentre l’IVA relativa eguaglia il picco raggiunto nel 2000 del 44,6%. Nel comparto dei controlli intracomunitari, nel 2003 su 2.100 controlli eseguiti, quelli con rilievi risultano essere 1.011, pari al 48%: la regione nella quale i Comandi hanno rilevato il maggior grado di irregolarità è il Molise, con circa 130 2003 1,25 -8,87 -36,71 35,72 30,86 l’82%; seguono Calabria ed Umbria, rispettivamente con il 79,2% ed il 76,5%; in Piemonte il minor grado di irregolarità, con appena il 29%. 131 Tabella n. 31 Riepilogo violazioni all’IVA intracomunitaria accertate dalla Guardia di finanza: consuntivo anni 1998/2003 Anno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 migliaia migliaia migliaia migliaia migliaia migliaia di euro % di euro % di euro % di euro % di euro % di euro % Iva relativa sugli scambi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 22.781 66.929 105.316 56.149 84.823 62.543 intracomunitari da verifiche generali e parziali 18.320 80,4 49.126 73,4 58.384 55,4 38.812 69,1 54.178 63,9 34.618 55,4 da controlli intracomunitari 4.461 19,6 17.804 26,6 46.932 44,6 17.337 30,9 30.645 36,1 27.925 44,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Iva dovuta sugli scambi 18.959 56.284 100.999 32.575 68.237 50.186 intracomunitari da verifiche generali e parziali 9.703 51,2 20.566 36,5 58.036 57,5 17.010 52,2 18.789 27,5 18.893 37,6 da controlli intracomunitari 9.256 48,8 35.718 63,5 42.964 42,5 15.565 47,8 49.447 72,5 31.293 62,4 Iva non versata sugli scambi 100,0 100,0 100,0 18.469 10.929 12.331 intracomunitari da verifiche generali e parziali 7.932 43,0 955 8,7 644 5,2 da controlli intracomunitari 10.538 57,1 9.974 91,3 11.687 94,8 100,0 7.117 2.775 4.342 39,0 61,0 100,0 9.914 973 8.942 100,0 15.640 9,8 3505 22,4 90,2 12.135 77,6 Iva intracomunitaria – altre 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 29.508 26.660 103.258 51.050 27.642 38.899 violazioni da verifiche generali e parziali 14.420 48,9 4.117 15,4 7.321 7,1 11.911 23,3 2.766 10,0 6.346 16,3 da controlli intracomunitari 15.088 51,1 22.544 84,6 95.936 92,9 39.140 76,7 24.876 90,0 32.553 83,7 Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Guardia di finanza 132 Tabella n. 32 Controlli intracomunitari distinti per Comandi Regionali – Anno 2003 TOTALE ITALIA N. PROGR. 2.000* N. ESEG. di cui REG. 2.102 1.089 IVA REL. 27.925.053 ** 31.292.933 Controlli eseguiti TOTALE DISTINTO PER COMANDO REGIONALE MARCHE VALLE D’AOSTA ABRUZZO PUGLIA EMILIA ROMAGNA SARDEGNA MOLISE CALABRIA TOSCANA LIGURIA LOMBARDIA CAMPANIA SICILIA UMBRIA BASILICATA LAZIO TRENTINO ALTO ADIGE PIEMONTE FRIULI VENEZIA GIULIA VENETO TOTALE Controlli programmati 57 20 17 65 185 20 10 45 155 88 506 100 81 15 10 115 88 168 68 187 IVA DOV. Di cui REG.irregolari IVA REL. IVA DOV. IVA NON VERS. IVA 12.135.111 32.55 IVA NON VERS. IVA % di irregolarità 60 25 19 66 189 26 11 48 164 90 525 96 83 17 10 140 90 174 69 198 35 12 9 25 97 10 2 10 78 58 298 38 37 4 5 60 56 124 28 103 25 13 10 41 92 16 9 38 86 32 227 58 46 13 5 80 34 50 41 95 41,7 3.980.911 52,0 52,6 288.866 62,1 199.649 48,7 425.786 61,5 94 81,8 77.733 79,2 681.874 52,4 4.653.269 35,6 4.506 43,2 882.816 60,411.420.011 55,4 78.320 76,5 65.420 50,0 3.341 57,1 1.352.472 37,8 156.963 28,7 55.054 59,4 196 48,0 3.597.772 3.983.200 509.682 578.776 60.846 50.835 599.413 6 890.288 15.906.715 11.928 26.573 6.668.301 22.726 31.670 538 1.840.512 32 2 10.819 31 2.311.967 1.26 1.044.614 27 19 4 250.992 1.72 23 41 134.294 16.84 2.922.190 1.88 101.882 1.50 145.367 4.460.289 48 96.483 47 48.555 1 32 607.636 6.42 2.100 1.089 1.011 48,127.925.053 31.182.009 12.135.111 32.55 133 2.000 * Nel totale dei controlli eseguiti sono compresi n. 2 interventi del Comando Reparti Speciali. ** Negli importi sono compresi i risultati conseguiti dal Comando Reparti Speciali nei due controlli eseguiti. 134 Grafico n. 7 Riepilogo IVA sui controlli intracomunitari – 1998/2003 Relativa Dovuta Non versata Comunitaria 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Nella tabella n. 33 viene riepilogata l’entità delle risorse umane utilizzate nell’attività ispettiva in termini di ore destinate all’impiego nell’esecuzione dello specifico servizio, distinte per anno e per comparto operativo. Le ore utilizzate per le verifiche generali risultano, ovviamente, notevolmente maggiori di quelle necessarie per i controlli mirati all’IVA intracomunitaria.Tuttavia nel tempo si è andato riducendo il numero delle ore impiegate per ciascuna verifica (nel 1998 occorrevano 672 ore persona a verifica mentre nel 2003 ne sono bastate circa 381). Non è così, invece, per le ore impiegate per ciascuna verifica parziale, che negli anni più recenti hanno richiesto un maggior numero di ore persona (da 96 del 1998 si è passati a 232 nel 2003); pressoché stabili le risorse unitarie necessarie per i controlli intracomunitari con in media 62 ore persona a verifica. Tabella n. 33 Risorse impiegate nei controlli della Guardia di finanza: 1998/2003 Verifiche generali con Verifiche parziali con rilievi in materia di rilievi in materia di Controlli intracomunitari IVA comunitaria IVA comunitaria ore ore ore persona persona persona n. ore / n. n. ore / n. n. ore / n. ANNO verifiche persona verifiche verifiche persona verifiche verifiche persona verifiche 1998 291 195.594 672,14 102 9.756 95,65 1.768 106.668 60,33 1999 258 188.466 730,49 50 5.994 119,88 1.932 118.704 61,44 2000 172 115.608 672,14 76 8.946 117,71 2.011 123.900 61,61 2001 153 85.584 559,37 93 20.064 215,74 2.040 123.504 60,54 2002 190 99.426 523,29 107 21.540 201,31 2.076 134.544 64,81 2003 148 56.322 380,55 121 28.056 231,87 2102 133.038 63,29 1.212741.000 611,39 549 94.356 171,87 11.929740.358 62,06 135 5.4.1 – I controlli multilaterali eseguiti dalla Guardia di Finanza nel quadro delle iniziative previste dal programma d'azione comunitario "Fiscalis" Il Nucleo Speciale Investigativo, come già detto, svolge un ruolo di primaria importanza per quanto concerne l'esecuzione di interventi di natura fi s cal e particolarmente complessi. Più specificamente, esegue verifiche simultanee attivate su richiesta dei collaterali Organismi esteri: in particolare conduce i controlli multilaterali in materia di IVA comunitaria, nel quadro delle iniziative previste dal citato Programma d'azione comunitario "Fiscalis". La Commissione e gli Stati membri possono decidere, per scopi sperimentali, l’esecuzione di controlli multilaterali organizzati dagli Stati membri secondo le disposizioni comunitarie sulla cooperazione, con spese a carico dell’Unione europea. I “controlli multilaterali”, pertanto, sono indirizzati verso operatori multinazionali aventi le sedi o le filiali sussidiarie in più Stati membri, e sono mirati al riscontro della correttezza delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. A livello centrale, come già detto, sono coordinati da un gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio Relazioni Internazionali, composto dai rappresentanti dello stesso Dipartimento, dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e del Comando Generale della Guardia di finanza. Solo la metà dei controlli si è conclusa: fra questi, quello effettuato nei confronti dell’operatore n. 2, fabbricante di saponi e detergenti, di iniziativa italiana, che è anche il più produttivo in termini di rilievi e di recuperi. Rilevanti i risultati anche per il controllo, richiesto dalla Spagna, nei confronti dell’operatore n. 1 (società operante nel settore informatico); marginali i rilievi relativi agli altri controlli. A proposito di questi controlli, va precisato che i nominativi degli operatori non vengono indicati per motivi di riservatezza, ma sono noti alla Corte e potranno essere fatti conoscere, a richiesta, al Parlamento. 136 Operatore Tabella n. 34 Controlli multilaterali eseguiti dalla Guardia di Finanza nel quadro delle iniziative previste dal programma "Fiscalis" Attività 1 Produzione e commercio di sistemi ed elaboratori elettronici, apparecchiature elettriche, ecc. 2 Fabbricazione saponi, detergenti, ecc. 3 Fabbricazione apparecchi elettrici, telecomunicazioni. Iniziativa del controllo Amministrazione fiscale spagnola. Risultati della conclusione dell'attività ispettiva (in Euro ) Nucleo a cui è elementi positivi elementi stata affidata di reddito non negativi di I.V.A. I.V.A. l'attività ispettiva I.R.A.P. dichiarati e/o non reddito non dovuta relativa registrati deducibili Nucleo Regionale pt 396.808.101,16 296.309,73 2.883.253, 273.925.39 Lombardia 46 5,4 Italia capofila. Nucleo Speciale Investigativo Amministrazione Nucleo Regionale pt L’attività ispettiva si è rilevata di particolare interesse per il finanziaria Britannica. Lombardia collaterale organismo inglese con riferimento ad alcune operazioni di finanziamento intercorse tra la “branch” italiana del gruppo e quelle operanti nel Regno Unito ed in Olanda. 4 Attività ausiliaria nell’intermediazione Amministrazione Nucleo Regionale pt finanziaria. finanziaria Britannica. Lazio e, successivamente, al Nucleo Speciale Investigativo 4 Costruzione di materiale rotabile Amministrazione Nucleo Regionale pt ferroviario. finanziaria Britannica. Emilia Romagna 6 Fabbricazione componenti elettronici. Amministrazione finanziaria francese. Nucleo Regionale pt Emilia Romagna 7 Leasing finanziario sulle imbarcazioni Amministrazione da diporto. finanziaria belga. 8 Fabbricazione materiale plastico. Comandi Regionali Piemonte, Liguria e Friuli-Venezia Giulia Amministrazione Nucleo Speciale finanziaria spagnola. Investigativo 12.708,75 13.826,1 7 53.996,05 23.234,13236.068,00 137 9 Commercio all’ingrosso di materiale Amministrazione radioelettrico. finanziaria italiana che ha assunto il ruolo di “capofila europeo”. 10 Commercio all’ingrosso di metalli Amministrazione ferrosi e semilavorati. finanziaria belga. Nucleo Regionale pt Lombardia Nucleo Speciale Investigativo 43.516.508 53.195,06 13.403,6 31.590.936, ,8 9 77 306.429,55 6.394,50 146.640, 25 138 5.4.2 - Le verifiche simultanee Notevole interesse rivestono gli accordi che ha stipulato l’Amministrazione fiscale italiana con le competenti Amministrazioni fiscali estere, quale strumento indispensabile per il controllo delle posizioni degli operatori multinazionali. Tali accordi di natura tecnica, che integrano le disposizioni dell’art. 26 del modello OCSE di convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale, prevedono che le Autorità competenti dei due Stati possano stabilire le condizioni e le modalità per l’attuazione di verifiche fiscali contestuali ed autonome, nei confronti di determinati contribuenti che svolgono attività in entrambi gli Stati ed in altri Paesi. In base agli accordi, ogni Paese individua autonomamente i contribuenti suscettibili di essere sottoposti a “verifica simultanea” e si prefigge, tra l’altro, l’obiettivo di determinare l’esatto ammontare dell’imposta dovuta dai contribuenti, oltre che quello di verificare le ipotesi di riciclaggio, corruzione, utilizzo di fondi neri, pagamenti illeciti e simili nonché di facilitare lo scambio di informazioni. Le ultime attività ispettive svolte dai Reparti con lo strumento delle verifiche simultanee risalgono al 1999. Successivamente è stato costituito, come detto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il Nucleo Speciale Investigativo, inquadrato nel Comando Investigazioni Economico Finanziarie, al quale è stato attribuito, tra l’altro, proprio il compito di eseguire, in via esclusiva, le verifiche simultanee attivate su richiesta dei collaterali Organismi esteri, avvalendosi, eventualmente, dell’ausilio del Reparto sotto la cui vigilanza ordinaria rientra il soggetto da controllare. Allo stato non risultano effettuati interventi della specie. Tabella n. 35 Verifiche simultanee effettuate dalla Guardia di finanza tra il 1995 ed il 1999 Operatore Inizio 1 29.09.95 Termine Risultati conseguiti (in euro) 3.10.96 II.DD.: elem. positivi: 3.483.612,87 elem. negativi: 1.931.535,52 2 20.04.95 27.03.97 II.DD: elem. positivi: 3.035.247,15 elem. negativi: 50.811.767,98 3 15.06.98 15.12.99 II.DD.: 19.07.99 20.07.99 elem. positivi: 12.963.671,56 elem. negativi: 474.581,41 IVA: relativa: 130.518,67 dovuta: 351.185,77 imponibile non registrato: 1.108.867,70 N.B.: I nominativi degli operatori non vengono indicati per motivi di riservatezza, ma sono noti alla Corte e potranno essere fatti conoscere, a richiesta, al Parlamento. 139 6. - Le frodi all’IVA intracomunitaria La Commissione Europea nel gennaio 2000, in una Relazione al Consiglio e al Parlamento europeo64, segnalava come, nonostante il regime transitorio dell’IVA fosse in vigore da oltre sei anni, gli Stati membri non fossero capaci di contrastare l’attività fraudolenta e fossero in crescita i casi gravi di frodi negli scambi intracomunitari, evidenziati dall’attività del Sottocomitato antifrode (SCAF), e del Comitato permanente di cooperazione amministrativa nel campo dell’imposizione indiretta (SCAC). Già a livello normativo nelle diverse legislazioni non c’è uniformità nella definizione del termine “frode”, e questo comporta che in nessun atto normativo venga definita la nozione di “frode comunitaria” che, comunque, può essere intesa come qualsiasi condotta illecita che determini una riduzione delle risorse finanziarie a disposizione dell’Unione Europea. Allo stesso modo non esiste un principio comune che presieda alla destinazione delle risorse destinate alle verifiche. I controlli continuano a basarsi su obiettivi di ordine esclusivamente nazionale, mentre è sostanzialmente assente una prospettiva intracomunitaria, e nessuno degli Stati ha attivato un vero monitoraggio dei controlli, basato non solo sulle cifre ma su analisi approfondite circa le irregolarità e le frodi. Ad avviso della Commissione, la creazione del mercato interno non ha cioè comportato alcuna revisione dei sistemi di controllo per verificare le esigenze poste dal regime transitorio. Gli obiettivi delle verifiche consistono essenzialmente nel gettito da recuperare, nel numero di verifiche da effettuare o nel monte ore da dedicare al controllo, e sono basati su piani elaborati in funzione delle risorse disponibili. In proposito non c’è stata un’assegnazione di risorse aggiuntive: solo l’8% del personale delle amministrazioni fiscali è mediamente impegnato nei controlli in loco, a fronte di 24 milioni di soggetti passivi della Comunità che danno luogo a circa 100 milioni di dichiarazioni IVA all’anno. L’esiguità delle risorse umane disponibili avrebbe dovuto spingere le amministrazioni fiscali a fare grande uso dell’analisi del rischio, che invece è stata adottata da pochi Stati membri, nonostante i controlli effettuati secondo le modalità tradizionali richiedano l’impiego di maggiori risorse. Nel campo della cooperazione amministrativa si riscontra un’attività molto esigua, con procedure inadeguate in presenza di un alto ed agguerrito numero di professionisti della frode. Un proficuo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali costituirebbe l’elemento chiave per i controlli, ma non può essere raggiunto se a livello nazionale l’attività non viene organizzata in modo adeguato alle caratteristiche del mercato interno. A parte lo scambio automatico dei dati VIES, la cooperazione è molto limitata, sia per le informazioni spontanee che per quelle su richiesta specifica, ed il numero dei controlli multilaterali è estremamente basso. Secondo la Commissione, l’utilizzo delle potenzialità offerte dalla cooperazione è di gran lunga inferiore al livello ottimale a causa del basso livello in generale dei controlli IVA: esiste, infatti, un rapporto diretto fra il controllo dell’IVA e la necessità di avvalersi del dispositivo della cooperazione e della reciproca assistenza. Tuttavia alcuni Stati membri sfruttano i dati VIES trasformandoli in nuovi strumenti di lotta antifrode. La Relazione della Commissione conclude sostenendo che “…per quanto riguarda l’IVA il mercato unico in pratica non esiste, essendovi ancora 15 territori fiscali separati in cui le amministrazioni nazionali sono responsabili del controllo 64 COM (2000) del 28 gennaio 2000, terza relazione ex art. 14 del Regolamento (CEE) n. 218/92. 140 sugli operatori ai quali hanno rilasciato un numero di identificazione IVA …. Così la singola azienda che operi in tutti gli Stati membri ha a che fare con 15 amministrazioni fiscali e deve rassegnarsi alle differenze di interpretazione e di applicazione della sesta direttiva sull’IVA”. Il Se.C.I.T. da parte sua, sottolinea come “…la permanenza di non trascurabili divergenze nella regolamentazione del sistema bancario e creditizio, e segnatamente di quelle afferenti al diverso grado di tutela accordato alla riservatezza delle operazioni, possa costituire serio ostacolo all’accertamento dell’evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dell’Unione Europea…”65. Le problematiche sopra esposte risultano ora ancora più complesse, con l’ingresso nell’Unione, avvenuto con lo scorso mese di maggio, di dieci Paesi con caratteristiche, e non solo normative. molto diversificate tra di loro e rispetto ai paesi fondatori. La Corte dei conti europea in una relazione speciale (n. 9/98) “sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea in materia di IVA sugli scambi intracomunitari”66, osservava che le differenze del quadro giuridico e amministrativo, per esempio nelle definizioni nazionali della frode, nelle sanzioni applicabili e nell'efficacia dei sistemi nazionali di controllo, costituiscono altrettanti fattori di rischio suscettibili di essere utilizzati dai responsabili delle frodi. Non risulta che l’Istituto di controllo europeo sia tornato sulla questione con un documento più aggiornato, tuttavia sembrano ancora attuali le raccomandazioni indicate nella relazione in particolare: al fine di apportare dei miglioramenti significativi, è necessaria una volontà chiara e determinata di privilegiare la lotta antifrode quale fenomeno multinazionale; gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mettere a punto sistemi che consentano di valutare periodicamente l'efficacia e i risultati dei loro controlli nonché dei meccanismi comunitari; sono necessari un raffronto dei metodi e delle strategie di controllo delle amministrazioni nazionali, come pure l'armonizzazione delle loro prestazioni; sarebbe altresì opportuno rendere gli strumenti di cooperazione tra Stati membri utilizzabili su vasta scala e vincere le reticenze negli Stati membri nei confronti dello scambio di informazioni in materia di frodi; si dovrebbero migliorare la qualità e l'esaustività delle informazioni scambiate nonché la rapidità degli scambi. 6.1 – Le tipologie di frodi Si è già visto come l’attività di controllo svolta dall’Amministrazione finanziaria italiana abbia consentito l’individuazione di alcuni meccanismi di evasione più ricorrenti nell’interscambio commerciale, oggetto di rapida evoluzione, e frequentemente caratterizzati da profili di ordine penale, anche in relazione a reati di tipo associativo. E si è anche visto che le merci a maggior rischio di frodi sono quelle che si caratterizzano per un prezzo del prodotto elevato rispetto al peso e/o all’ingombro, per l’alta richiesta sul mercato, per la velocità di commercializzazione e per l’alta deperibilità o obsolescenza tecnica. 65 Se.C.I.T.:”Cooperazione e scambi di informazioni fra i paesi europei: evoluzione della normativa e reali necessità in ambito U.E.”, gennaio 2003. 66 Presentata in virtù dell’articolo 188 C, paragrafo 4, secondo comma, del trattato CE (98/C 356/01). 141 La frode IVA posta in essere tramite relazioni economiche tra soggetti comunitari residenti in diversi Paesi membri, organizzate appunto a fini evasivi, può essenzialmente assumere due forme: frode carosello e abuso del regime del margine. Entrambe sfruttano le debolezze insite nel regime provvisorio, attualmente vigente in Europa e rappresentano fenomeni evasivi mirati esclusivamente all’IVA. A livello europeo, una maggiore capacità di coordinamento per affrontare più efficacemente le menzionate questioni si è registrata a partire dalla fine del 2001, quando si tenne un primo incontro tra gli uffici investigativi e antifrode dei vari Paesi membri, nell’ambito del programma di cooperazione amministrativa Fiscalis67. A seguito dei contatti allora instaurati con gli Uffici investigativi degli altri Paesi membri e con l’OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode), ha avuto inizio una collaborazione sperimentale e multilaterale tra varie amministrazioni fiscali. 6.1.1 – La frode carosello L’obiettivo della frode carosello consiste nell’inscenare degli scambi commerciali, che attraversano vari Paesi e coinvolgono numerosi soggetti. Il tributo viene evaso dai missing trader, che incamerano l’IVA sulle vendite sul loro territorio nazionale. La perdita dell’imposta avviene però con i rimborsi IVA, nei confronti dei soggetti che vendono ad operatori di altro Paese comunitario. i beni potrebbero anche non esistere. Con tali meccanismi gli operatori non corretti ottengono due vantaggi: economico, in quanto la merce viene venduta sul mercato nazionale a prezzi inferiori a quelli della concorrenza, provocando in tal modo una distorsione del mercato a discapito degli operatori corretti, sia nazionali che comunitari. fiscale, perché a prezzo di vendita inferiore corrispondono ovviamente imponibili inferiori, sia ai fini dell’IVA che delle imposte sui redditi. Affinché le tipologie di caroselli fiscali possano essere attuate, è necessaria la concorrenza di più fattori: la partecipazione o il coinvolgimento di più società, sia nazionali che comunitarie; l’interposizione delle società cartiere o società filtro indispensabile per eludere l’obbligo di versamento dell’IVA. Le stesse, in alcuni casi istituiscono e tengono una contabilità “regolare”. L’omesso versamento dell’IVA, in base alla Legge 516/82, non costituisce fatto di rilevanza penale, ma è rilevante esclusivamente ai fini del sistema sanzionatorio amministrativo. Di fatto, le cartiere si caratterizzano per l’esistenza solamente sotto il profilo formale, e non anche sostanziale, in quanto in realtà non operanti nel mercato per assoluta mancanza della struttura operativa idonea a produrre, fruire o prestare i relativi beni e servizi, mentre le società filtro sono organismi che operano in funzione di schermo tra le attività fraudolente e la vita operativa dei vari soggetti economici interessati, i quali risultano formalmente in regola dal punto di vista fiscale. In definitiva queste società vengono interposte, allo scopo 67 La Direzione Centrale Accertamento della Agenzia delle entrate, specificamente il Settore analisi e ricerca, si interessa, tra l’altro, delle problematiche legate all’evasione IVA negli scambi intracomunitari e delle frodi carosello, nonché dell’abuso del regime del margine nel mercato comunitario delle autovetture. 142 di poter evadere l’IVA utilizzando ed emettendo fatture per operazioni inesistenti atte a procurare ai soggetti che entrano a far parte del “carosello fiscale” un indebito credito ai fini dell’IVA. Le analisi effettuate sulla base delle attività di controllo finora svolte hanno posto in luce che i soggetti direttamente operanti all’interno dei meccanismi di frode hanno in genere vita brevissima (da pochi mesi a tre anni al massimo); le società cartiere e filtro nascono, infatti, per la gestione di un limitato numero di operazioni illecite e scompaiono, quindi, velocemente, rendendo difficoltosa l’individuazione degli effettivi responsabili di fatti illeciti compiuti; la simulazione dei trasporti della merce attraverso trasportatori compiacenti; infatti in queste “operazioni economiche” alla fatturazione spesso non corrisponde una effettiva movimentazione della merce, che viene in realtà immessa sul mercato interno clandestino. Sono state individuate varie tipologie di caroselli riconducibili ai modelli esemplificativi, di seguito riportati. fiscali fraudolenti 6.1.1.1 - Il sistema di frode “a monte” Gli schemi elementari di frode sono finalizzati a consentire ad imprese c.d. “reali” di operare sul mercato in condizioni concorrenziali favorevoli, fra le quali rientra l’omesso versamento dell’IVA conseguito con l’interposizione di determinate imprese definibili di comodo o filtro. In particolare, i meccanismi fraudolenti che ricorrono più di frequente hanno ad oggetto transazioni in cui intervengono più operatori economici tra loro collegati e che danno luogo ad operazioni "triangolari" o "a catena". Tali tipi di operazioni, che coinvolgono imprese aventi sede nei diversi Stati dell'Unione Europea e della Repubblica di San Marino, si prestano ad elementari meccanismi evasivi, basati principalmente sull'interposizione fittizia nelle transazioni di “società fantasma”. Queste ultime sono società cartiere che, rette da prestanome (in genere soggetti pregiudicati o nullatenenti), acquistano e rivendono merce solo cartolarmente, mentre l’effettiva transazione commerciale avviene tra due soggetti diversi, rispettivamente cliente e fornitore della cartiera. Quest'ultima, interponendosi nell'operazione di scambio, allo scopo di non far ricadere eventuali responsabilità sulle società regolari, risulta quale terminale di tutti gli obblighi fiscali, che però non vengono adempiuti. La stessa esaurisce, infatti, la propria attività nell'arco di un breve periodo temporale, senza lasciare traccia alcuna (la documentazione amministrativo-contabile viene distrutta oppure occultata, i prestanome si rendono irreperibili, i proventi degli illeciti vengono spesso trasferiti in "paradisi fiscali" e, comunque, extra U.E., le merci sono commercializzate verso privati). In altri termini, tale ricorrente sistema di frode consiste nel ricondurre gli obblighi relativi alla disciplina dell'IVA intracomunítaria ad imprese di comodo che, solo contabilmente: acquistano la merce da operatori economici (compiacenti o meno) appartenenti ad altri Stati dell'Unione Europea od alla Repubblica di San Marino; rivendono successivamente la stessa ad imprese nazionali terze, effettive destinatarie del prodotto, emettendo fatture gravate da IVA ed applicando una percentuale di ricarico irrisoria; 143 non adempiono ad alcun obbligo contabile e fiscale, ovvero assolvono gli stessi salvo quello del versamento dell'IVA, in modo che il margine di profitto rappresentato dall'imposta non assolta consenta di commercializzare beni a prezzi inferiori a quelli normalmente praticati. La presenza di numerose società cartiere, ben distribuite sul territorio nazionale, permette, quindi, la sistematica omissione dei versamenti dell’IVA. Nella realtà, la merce, dopo essere stata stoccata e depositata presso spedizionieri, raggiunge direttamente le aziende italiane destinatarie effettive dei beni che, in virtù dell'imposta addebitata formalmente dall'impresa di comodo ed altrettanto formalmente corrisposta dalle stesse imprese nazionali (ma in realtà mai pagata "a monte"), eccepiscono il diritto alla detrazione del tributo sugli acquisti effettuati, di spettanza per il cessionario. Di conseguenza, detti operatori nazionali consentono anche di praticare prezzi inferiori a quelli di mercato (c.d. "effetto distorsivo della concorrenza"). Nel meccanismo fraudolento, poi, s'inseriscono spesso altre imprese filtro, talvolta regolari sotto l’aspetto amministrativo-contabile e fiscale, al fine di consentire ulteriori passaggi cartolari delle merci, dare una parvenza di regolarità all'operazione commerciale e rendere più ardua e complessa l'individuazione dei flussi illeciti. Con tale procedura, il rapporto commerciale, dissimulato tramite l'interposizione fittizia delle società cartiere e/o filtro, si perfeziona in realtà tra il cessionario italiano - cliente finale - ed il cedente estero. Un esempio chiarisce le conseguenze che derivano, in termini di gettito alle casse dello Stato, considerando come Paese danneggiato l'Italia: 1° fase il soggetto A (operatore di uno Stato membro) cede cartolarmente la merce a B (operatore nazionale): ciò costituisce una cessione intracomunitaria e la fattura emessa da A viene registrata da B, che è responsabile del versamento dell'IVA in Italia. Tuttavia, poiché il cessionario B è artatamente costituito, non ha luogo né cessione del bene, né versamento dell'IVA dovuta; 2° fase la merce viene ceduta direttamente a C (altro operatore nazionale), vero destinatario della stessa, a cui il soggetto B rilascia regolare fattura, comprensiva naturalmente dell'IVA che però non riscuote. In tal modo si realizza un'evasione di duplice portata: il soggetto B, obbligato al pagamento dell'IVA, non la versa e sparisce subito dopo l'effettuazione delle operazioni; il soggetto C, invece, acquista "regolarmente" la merce e può contabilmente dimostrare di avere già assolto l'IVA sulla cessione interna; in tal modo ottiene la merce senza pagare l'imposta dovuta in Italia, costituendosi altresì un falso credito d'imposta. Schematicamente, nell'ipotesi più semplice: A 1° CEDENTE FORNITORE COMUNITARIO B CESSSIONARIO - 2° CEDENTE SOCIETA’ NAZIONALE 1° FILTRO 144 C DESTINATARIO DELLA MERCE SOCIETA’ NAZIONALE Legenda: Fatturazione delle cessioni Reali movimenti di merce 6.1.1.2 - Il sistema di frode “a valle” Un altro ricorrente meccanismo fraudolento, speculare al precedente ma attuato "a valle", prevede, nella sua configurazione più semplice, che alcune imprese italiane eseguano fittizie cessioni intracomunitarie (spesso documentate anche dagli INTRASTAT) nei confronti di soggetti economici comunitari o sammarinesi compiacenti, vendendo di fatto la merce ad altri operatori nazionali. In tal modo esse hanno l'indubbio vantaggio di: crearsi un falso plafond68 (completamente inesistente ovvero di minore entità rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'importazione) al fine di importare beni senza applicazione dell'IVA; vendere la merce sul territorio nazionale senza applicazione dell'IVA; poter riacquistare, eventualmente, il prodotto da una società cartiera nazionale ad un prezzo superiore a quello originale, procurandosi anche un credito IVA; reintrodurre la merce nel circolo delle transazioni, per successive operazioni fraudolente. Una variante del sistema di frode sopra evidenziato prevede che gli operatori nazionali cedano beni senza applicazione dell'IVA ad altri soggetti nazionali che, artatamente costituiti, attestino falsamente di rivestire lo status di esportatore abituale e, pertanto, presentino false dichiarazioni d'intento. Il sistema di frode così realizzato, oltre a generare i vantaggi sopra evidenziati, risulta essere particolarmente insidioso e difficilmente perseguibile, attesa la necessità di dimostrare l'esistenza di un preventivo accordo illecito tra gli operatori nazionali69. Ovviamente i sistemi di frode possono essere resi più complessi ed articolati al fine di rendere più difficile la scoperta della frode: 1° fase il soggetto A (operatore nazionale), che ha effettuato un regolare acquisto intracomunitario, cede cartolarmente la merce, oggetto della transazione comunitaria ad una società B nazionale compiacente. In B, quindi, si crea un credito IVA pari al 20% del corrispettivo correlato al necessario debito IVA annotato in A; 68 solo alla concorrenza del plafond è consentito importare merci in esenzione IVA, presentando in dogana un’apposita “dichiarazione d’intento” attestante il possesso del requisito di “esportatore abituale” previsto dalla legge. 69 Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, qualunque responsabilità derivante dalla dichiarazione d'intento è addebitabile esclusivamente all'acquirente. 145 2° fase B, a questo punto, cartolarmente effettuata un’operazione comunitaria a favore di C società estera riconducibile ad A, continuando a vantare il credito IVA sopradetto; 3° fase C, sempre cartolarmente, effettua un cessione ad una società di comodo D che, a sua volta, cede (nei termini indicati allo schema della frode “a monte”) la merce nuovamente ad A, consentendogli in tal modo di annullare il debito IVA generato dalla cessione a B. Tuttavia, poiché il cessionario B è artatamente costituito, non ha luogo né cessione del bene, né versamento dell'IVA dovuta. 146 Schematicamente: FORNITORE COMUNITARIO OPERATORE NAZIONALE A SOCIETA’ COMPIACENTE B OPERATORE COMUNITARIO C Correlato ad A SOCIETA’ DI COMODO D 6.1.1.3 - I soggetti I sistemi di frode di cui si è detto richiedono necessariamente la connivenza di più soggetti, giuridici e non, che a vario titolo sono opportunamente organizzati per il perseguimento delle finalità evasive. Le indagini svolte dalla Guardia di finanza hanno condotto al sospetto che le diverse figure, di seguito delineate, possano far parte, a diverso titolo, di vere e proprie organizzazioni verosimilmente riconducibili ad ambienti della criminalità organizzata. Imprese fornitrici comunitarie Questi soggetti economici, ubicati in vari Paesi dell’Unione Europea, intrattengono rapporti con società “di comodo” ubicate nel territorio nazionale. Soggetti economici “regolari” con sede in Italia. Si tratta di soggetti realmente esistenti che hanno una struttura commerciale e organizzativa, presentano bilanci e dichiarazioni, versano 147 regolarmente le imposte (ovviamente l’ammontare dell’IVA dovuta risulterà ridotto proprio in virtù del modus operandi caratterizzante le imprese “di comodo”), istituiscono regolarmente le scritture contabili; dispongono di dipendenti amministrativi ed operativi, nonché di agenti di vendita; i loro clienti finali possono essere grossisti, dettaglianti e, in alcuni casi, anche privati. Questi soggetti, pur disponendo, a volte, di tutti i mezzi finanziari, logistici, commerciali, intrattengono la gran parte dei loro rapporti commerciali con società “di comodo”. Società di comodo nazionali. Le società della specie presentano generalmente caratteristiche pressoché comuni: sono istituite al solo scopo, in genere, di acquistare merce direttamente da società appartenenti ad un altro Paese U.E. o alla Repubblica di San Marino, per poi rivenderla alle società nazionali “regolari” ovvero a società “filtro"; sono giuridicamente amministrate da persone di fiducia (c.d. prestanome) ovvero prive di esperienza nello specifico settore commerciale ovvero nullatenenti, i quali, a volte, risultano avere a carico diversi precedenti penali; hanno sede presso vari recapiti (abitazioni, studi commerciali, uffici locati presso società MAIL BOXES) e non dispongono di alcuna struttura aziendale (all’infuori di una o più linee telefoniche, un telefax e un PC); hanno esistenza brevissima: prima di essere abbandonate al loro destino (cessazione di fatto), viene simulata una cessione di quote e la nomina di un nuovo rappresentante legale o un trasferimento della sede (per far perdere la documentazione contabile o, comunque, camuffare la distruzione della stessa). A volte (a seconda delle esigenze dell’associazione), tali imprese vengono immediatamente sostituite da altre, in precedenza costituite, aventi le medesime caratteristiche; sono palesemente irregolari sotto l’aspetto contabile e fiscale; dimostrano un completo disinteresse verso obblighi contabili ovvero li adempiono solo formalmente, senza, tuttavia, mai provvedere ai versamenti dell’IVA a debito; hanno lo scopo di assumere il debito IVA, per poi non versarlo allo Stato, in modo tale da non ricaricare tale imposta sulle merci che, pertanto, possono essere rivendute ad un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto. Queste società sono normalmente amministrate da soggetti italiani ed hanno una parvenza di regolarità solo perché presentano i modelli INTRASTAT. Tali imprese vendono alle società nazionali “di comodo”, che provvederanno a trasformare una parte dell’imponibile in IVA, tributo che non sarà versato, ma che verrà invece portato in detrazione dalla società posizionata nel successivo anello della catena, la quale, come detto più volte, beneficerà della possibilità di collocare beni sul mercato a prezzi concorrenziali. Società filtro nazionali. Sono società: regolarmente costituite, che assolvono tutti gli obblighi fiscali, pur con imponibili IVA modesti, grazie ai ridotti ricarichi praticati sui prezzi di acquisto; create allo scopo di far risultare cartolarmente un ulteriore passaggio in modo da rendere più arduo e complesso l’accertamento del reale percorso della merce e, in particolare, per evitare il contatto diretto tra l’impresa reale e quella di comodo immediatamente esposta nella frode; 148 aventi il compito, all'interno dell'organizzazione, di ricevere la merce che proviene dalle società "di comodo" nazionali, modificarne i relativi carichi, ed infine, inviarla alla società destinataria, che spesso coincide con quella di partenza. Autotrasportatori. Anche le società di autotrasporto occupano sovente un ruolo importante nell'organizzazione della frode, in quanto, oltre ad effettuare le consegne, forniscono talvolta vere e proprie basi logistiche ove depositare temporaneamente la merce che è in attesa di destinazione o che serve, semplicemente, ad integrare i vari carichi. Il vettore incaricato provvede al ritiro dei documenti di accompagnamento presso i luoghi di incontro convenzionali, quali caselli autostradali, oppure presso gli uffici delle società "primo filtro". Studi commerciali. Alcuni studi commerciali risultano essere compartecipi delle attività illecite poste in essere da tali sodalizi fraudolenti, provvedendo alla ricerca di locali da adibire a magazzini e/o uffici, alla costituzione delle società ed alla tenuta delle relative scritture contabili ed a fornire adeguate consulenze sulle modalità di movimentazione delle merci. In questi ultimi anni si sta assistendo ad un progressivo incremento di dichiarazioni aventi per oggetto variazioni di sedi legali, fatte da società con consistenti crediti richiesti a rimborso e domiciliate fiscalmente presso studi professionali che, di fatto, sono semplici recapiti ove non vengono tenuti nemmeno i libri sociali e che, quindi, nulla hanno a che vedere con i luoghi nei quali si svolgono le attività amministrative e direttive. Prestanome. Nell'organizzazione delle frodi in argomento si fa spesso ricorso a "teste di legno" o "prestanome", per l'affidamento di cariche in ambito societario. Il loro ruolo è quello di creare imprese fasulle e di essere posti, da parte di altri soggetti ad essi talvolta ignoti, a capo di aziende che si dissolvono poi nel nulla, dopo brevi periodi dal loro sorgere e dopo aver compiuto operazioni fittizie per centinaia di milioni, per poi eventualmente riapparire in altro luogo e sotto diverso nome. Tutto ciò determina che all'atto delle ispezioni fiscali non si rilevi altro che mancanza assoluta di attività patrimoniali, una contabilità inestricabile o inesistente, la scomparsa del titolare. 6.1.1.4 – Le applicazioni informatiche di supporto alla lotta alle frodi A supporto della lotta alle frodi all’IVA gli organismi ad essa deputati utilizzano una serie di applicazioni informatiche che costituiscono le banche dati di riferimento per le indagini. La principale tra queste è il VIES (Vat Information Exchange System)70 che presenta tuttavia il limite della relativa lentezza nell’acquisizione dei dati, per cui l’attività di un missing trader, la cui vita è mediamente molto breve (anche poche settimane), viene normalmente scoperta troppo tardi. 70 cfr. punto 3.1.1.1. 149 L’applicazione informatica delle SEGNALAZIONI PREVENTIVE è una banca dati, il cui obiettivo è di mettere in evidenza situazioni sospette verificatesi in relazione a soggetti economici di recente costituzione, ovvero nei primi 36 mesi di attività. In particolare viene inserito nella base dati ogni soggetto per cui vengano effettuate delle rilevazioni "pericolose", in quanto possono segnalare l’eventualità di evasione fiscale, quali: la carenza o l'assenza di versamenti periodici Iva l'utilizzo di crediti Iva per effettuare compensazioni operazioni doganali operazioni intracomunitarie operazioni con la Repubblica di San Marino cambiamenti di domicilio fiscale domicilio fiscale diverso dal luogo di esercizio dell'attività presenza di operazioni doganali, intracomunitarie o con la Repubblica di San Marino che non sono state dichiarate in tutto o in parte nella dichiarazione IVA o nei modelli di dichiarazione intracomunitaria richiesta di rimborsi annuali o infra annuali, margine negativo dichiarato nell'anno d'imposta 1999 e non riportato in tutto o in parte nell'anno di imposta 2000 soggetti che hanno aperto una partita IVA e che hanno più di 75 anni o meno di 18 anni Particolarmente, quindi, l’incongruenza rilevata tra una dichiarazione di vendita (modello intra1 presentato dal soggetto europeo) a soggetto italiano e la mancata presentazione da parte di quest’ultimo del modello intra2 (acquisti intracomunitari) comporta un sospetto relativo al verificarsi di un abuso del c.d. regime del margine. L’applicazione R.A.D.A.R. costituisce uno strumento di analisi decisionale, che consente di monitorare tutti i dati noti all’amministrazione finanziaria relativi a tutti i soggetti economici. E’ possibile effettuare delle interrogazioni selettive, che produrranno sempre una lista di soggetti. Si potrà, ad esempio, ottenere una lista di operatori che abbiano effettuato acquisti o cessioni da o verso operatori europei (ma anche extra-U.E.), con la possibilità di determinare particolari porzioni di territorio, settori economici, volume d’affari, ecc. Infine l’applicazione MERCE rientra nella categoria dei sistemi di supporto alle decisioni (DSS Decision Support System). Le basi dati cui attinge l’applicazione contengono dati relativi ad operazioni effettuate sia con Paesi terzi, che con altri Paesi membri. Le fonti dei dati sono, in sostanza, le dichiarazioni di cessioni o acquisti intracomunitari o le bollette doganali per quanto riguarda le importazioni o esportazioni. Sono previste interrogazioni selettive, che produrranno sempre una lista di soggetti che, ad esempio, abbiano effettuato acquisti o cessioni da o verso operatori europei (ma anche extra-UE), di determinate categorie merceologiche. 6.1.1.5 - Strumenti adottati e da adottare I punti deboli per la messa in atto di una frode carosello sono sostanzialmente due: l’esistenza del missing trader e la gestione del credito IVA per vendite intracomunitarie (rimborsi e/o compensazioni). Per quanto concerne il missing trader, la capacità di contrastare efficacemente il fenomeno dei soggetti fittizi, che non presentano dichiarazioni e 150 non effettuano identificazione. versamenti di imposta, sta nella tempestività della loro Uno strumento mirato, mutuato dall’esperienza della Gran Bretagna, è rappresentato dalla analisi di rischio nella fase di attribuzione di una nuova partita IVA. Tale metodo, che la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle entrate sta adottando in via sperimentale71, su alcuni uffici-pilota, porta alla stesura di un elenco di soggetti a rischio, cui vengono richiesti immediatamente ulteriori elementi di valutazione, o per i quali vengono effettuati brevi controlli relativi all’accertamento dell’effettiva esistenza Tale analisi ha l’obiettivo di esaminare le caratteristiche di tutti i soggetti che presentano la dichiarazione di inizio attività per ottenere un numero di partita IVA, e di identificare tra questi, in base ad elementi di criticità, potenziali soggetti irregolari, in particolare quelli fittizi (missing traders). L’analisi del rischio si basa sulla valutazione di determinati elementi, che riguardano i soggetti richiedenti, raccolti in una check list (Allegato 7). L’introduzione di un modello di analisi di rischio nella fase di attribuzione della partita IVA rappresenta un momento particolarmente importante delle tipiche attività investigative e di controllo. In considerazione di scenari evasivi in rapida evoluzione (il fenomeno europeo delle frodi carosello e in genere le frodi fiscali attuate attraverso false fatturazioni), le azioni di controllo preventive assumono fondamentale rilevanza, essendo il più efficace e tempestivo sistema di intervento di contrasto. E’ importante considerare che: •le valutazioni da effettuare sono per lo più giustificate da ciò che appare da un esame a prima vista. Questo tipo di analisi di rischio d’altronde non prevede, e non potrebbe, una piena cognizione del soggetto da valutare; •considerato quanto accennato, la risposta ad ogni domanda prevede una valutazione semplice. Le valutazioni sono da effettuare tramite i dati presenti nella stessa richiesta di apertura della partita IVA; •laddove sia possibile o richiesto, le valutazioni sono da effettuare tramite i normali strumenti informatici in possesso degli uffici, come le interrogazioni all’Anagrafe tributaria; •le domande poste sono concepite per fare emergere la potenziale pericolosità di un soggetto. Dunque è in questa ottica che ogni riposta deve assumere significato. In sostanza viene ad essere segnalato ogni apparente segnale di pericolosità. In altri Paesi dove questo controllo viene condotto (ad esempio Gran Bretagna e Belgio), accade normalmente che una parte di questi soggetti non siano più rintracciabili per questi ulteriori controlli, e per loro non si procede all’attribuzione di nuova partita IVA. La legislazione italiana e la prassi impediscono, al momento, di utilizzare in pieno e con tutte le sue conseguenze tale modello. La fase di sperimentazione potrebbe essere, per i risultati che darà, la spinta per sollevare la questione di una aggiornamento normativo. L’altra fase cruciale della frode carosello è rappresentata dalla richiesta, e dalla concessione, di rimborsi IVA. I soggetti che chiedono rimborsi sono normalmente imprenditori stabili del mercato e può essere difficile stabilire una loro complicità o almeno consapevolezza della frode. E’ però chiaro che a monte del mancato versamento d’imposta da parte di un missing trader sta la concessione di un rimborso, che diventerà perdita secca per le casse dell’erario. Appare quindi necessario svolgere una analisi di rischio anche nella fase di concessione dei 71 cfr.la Nota tecnica predisposta dall’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Accertamento – Settore analisi e ricerca: “Analisi del rischio nell’attribuzione della partita IVA” Allegato n. 6. 151 rimborsi, soprattutto per quei soggetti che giustificano il loro credito con delle vendite effettuate senza applicazione d’IVA per vendita intracomunitaria. Anche in questo caso si può pensare all’introduzione di modifiche normative in tema di ricoscimento del credito d’imposta che portino al rovesciamento dell’onere del controllo sull’affidabilità dei soggetti comunitari. Ad esempio, se venisse introdotta la condizione per cui un rimborso viene recuperato nel caso che sia appurato che la vendita è stata effettuata verso un missing trader (strada che si sta cercando di percorrere in Olanda), l’onere del controllo sulla affidabilità del partner commerciale (peraltro abbastanza semplice, nella maggior parte dei casi) si sposterebbe sul sistema delle imprese, che si vedrebbero costrette ad autocontrollarsi. A conclusione delle iniziative sperimentali in corso, sarebbe auspicabile l’introduzione di alcune specifiche modifiche normative sulla cui idoneità a contrastare il fenomeno delle frodi carosello c’è ampio consenso a livello europeo. Esse potrebbero riguardare: l’attribuzione della partita IVA condizionata alla sussistenza di requisiti di affidabilità e di elementi oggettivi la possibilità di chiudere la partita IVA di un soggetto fittizio, una volta che questa condizione sia stata constatata con certezza la possibilità di recuperare un rimborso o un credito IVA compensato per quei soggetti che abbiamo maturato quel credito in virtù di operazioni fatte con missing trader. 6.1.2 - L’abuso del regime del margine L’obiettivo dell’abuso del margine è quello di immettere determinati beni in un mercato, evitando l’imposizione IVA. Per questo si può dichiarare usato un bene che non lo è, o, come nel caso specifico del mercato degli autoveicoli, approfittare dell’equivoco che può crearsi con riguardo alla definizione di beni usati. L’abuso del regime interessa particolarmente, ma non esclusivamente, il mercato degli autoveicoli. Le autovetture sono particolari beni, soggetti a registrazione, ed identificati dalla casa produttrice con un numero di telaio. L’auto usata che viene importata in uno Stato sarà quindi accompagnata, oltre che da una fattura di vendita, anche da una copia del libretto di circolazione, emessa dal Paese dove era stata immatricolata. Dal momento che le condizioni oggettive di applicabilità del regime del margine sono che il bene sia usato e che su di esso sia stata già applicata a titolo definitivo l’imposta sul valore aggiunto, ossia che questa abbia inciso su un soggetto passivo d’imposta, non sarà giustificabile l’importatore che applichi il margine ad autovetture appartenute, per esempio, a ditte di autonoleggio. Circostanza facilmente riscontrabile dall’esame del libretto di circolazione straniero, che va depositato alla motorizzazione italiana all’atto della immatricolazione. L’azione attualmente in corso da parte della Direzione Centrale Accertamento, Settore analisi e ricerca, è mirata ad ottenere i dati sulla nazionalizzazione delle autovetture in possesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per condurre un controllo sistematico sul fenomeno. La più significativa forma di evasione di IVA ruota attorno alla non imposizione dell'imposta per i beni oggetto di vendite intracomunitarie nel Paese d'origine (così come previsto dal D.L. n. 331/933), cui però non segue, come dovrebbe, l'imposizione nel Paese di destinazione. 152 I comportamenti che possono essere messi in atto per approfittare di questo passaggio sono vari, ma lo schema più ricorrente è il seguente: 1. L'acquirente italiano di beni da un altro Paese membro UE, in regime di IVA intracomunitaria, riceve una fattura senza IVA, ai sensi deI D.L. 331/93. L'italiano "finge" di considerare i beni acquisiti e la relativa fattura senza IVA come appartenenti al regime previsto per i beni usati dal D.L. 41/95. L'IVA sulla vendita è pertanto applicata solo sul margine positivo eventualmente realizzato tra il prezzo di vendita e quello di acquisto. Non viene presentata dichiarazione per acquisti intracomunitari (mod. INTRA2). La differenza tra l'imposta applicata sul solo margine di guadagno (eventuale) e quella che si dovrebbe applicare su tutto l’imponibile di vendita costituisce l’importo evaso72. 2. Come variante della schema di cui al punto 1, tra il venditore e l'acquirente si può interporre un intermediario (o più di uno), allo scopo di realizzare una triangolazione della fatturazione. L'obiettivo dell'intermediario è quello di ricevere fatture di acquisto senza IVA ai sensi del D.L. 331/93 (disciplina temporanea) e "trasformare" il regime creando fatture di vendita senza IVA ai sensi del D.L. 41/95 (regime dei margine). In questo caso potrebbe accadere che l'intermediario abbia sede in un terzo Paese della Comunità e che abbia vita breve. Il tutto allo scopo di rendere i controlli più difficili, se non realizzati con tempestività e coordinamento. 6.1.2.1 - Strumenti adottati e da adottare Nel corso del 2002 la Direzione Centrale Accertamento - Settore analisi e ricerca – ha preso parte a due incontri presso l’OLAF sollecitati dall’amministrazione fiscale di Stoccarda, riguardanti le vendite di autoveicoli effettuate in Italia. E’ stato evidenziato come i soggetti italiani acquirenti di autoveicoli dalla Germania usassero commercializzarli nel territorio abusando del regime del margine. In entrambi i casi le informazioni reperite in sede comunitaria hanno reso possibile la segnalazione presso gli uffici competenti dei soggetti italiani che hanno evaso l’IVA, nonché la creazione di un percorso investigativo, diramato presso tutte le Direzioni Regionali, riguardante le azioni di contrasto al fenomeno dell’abuso del regime del margine. Sono stati eseguiti 76 controlli simultanei, nell’ambito di una operazione multilaterale, presso altrettanti acquirenti italiani di autoveicoli, dalla Spagna e dalla Germania. Gli altri Paesi coinvolti sono stati Portogallo, Gran Bretagna e Belgio. L’operazione sembra aver avuti buon fine per la rapidità nell’organizzazione dell’attività di controllo, dovuta al contatto diretto degli uffici investigativi ed al conseguente immediato scambio di informazioni, essenziale per l’innesco delle azioni di verifica. Nel caso in esame i dati necessari alla motivazione del recupero dell’imposta evasa, ovvero la mancanza dei requisiti oggettivi per l’applicazione del regime del margine, sono da reperire presso gli uffici locali della motorizzazione civile, che 72 E' stato questo il caso riscontrato nel corso di una verifica effettuata dall'Ufficio delle entrate di Campobasso: un commerciante di autoveicoli assoggettava a regime del margine ogni vendita di auto di provenienza comunitaria (n quel caso i principali fornitori erano Francesi), anche quelle cedute in normale regime di IVA intracomunitaria. Tramite il CLO, l'Ufficio in questione è stato in grado di entrare in possesso delle fatture originali e di contestare quanto avvenuto. 153 hanno provveduto alla immatricolazione dei veicoli. Il controllo ha portato alla constatazione di una IVA evasa per un importo complessivo superiore ai quattro milioni di euro. L’operazione ha consentito di ricostruire un carosello societario. I sei Paesi interessati stanno effettuando valutazioni anche sui risvolti penali nei confronti degli organizzatori della rete commerciale fittizia e lo scambio delle informazioni necessarie alla eventuale persecuzione dei soggetti sta avvenendo tramite i canali ufficiali. Ulteriori attività volte al controllo ed al contrasto di questo particolare fenomeno evasivo prevedono l’acquisizione di informazioni dagli uffici locali e dal CED della motorizzazione civile, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E’ stata pertanto avviata una attività di raccolta di dati e informazioni, con l’intento di verificare e contrastare il fenomeno evasivo nella sua complessità. Sull’abuso del regime del margine il controllo può essere esercitato tramite il riscontro delle dichiarazioni intracomunitarie presentate nei diversi Paesi dell’Unione europea. Infatti il sistema informativo dell'Anagrafe tributaria contiene i dati delle dichiarazioni intracomunitarie presentate in Italia e nei Paesi membri dell’Unione, dati provenienti dal sistema VIES (Vat Information Exchange System). I dati provenienti dai Paesi membri, relativi a cessioni effettuate, sono accessibili anzitutto dalle “Informazioni generalizzate” dell'Anagrafe Tributaria. A livello comunitario i margini di incertezza che attengono alla disciplina del regime del margine sono destinati a ridursi in relazione al progressivo adeguamento di tutti gli Stati membri alle vincolanti disposizioni comunitarie. Per le operazioni effettuate in Italia, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che “ le disposizioni che disciplinano le modalità di fatturazione sono contenute nel comma 1 dell’art. 38 (del D.L. 41/95). La regola fondamentale è quella per cui i soggetti che applicano il regime del margine ….. non possono, qualora emettano la fattura, esporre in essa l’imposta distintamente dal corrispettivo, ma devono espressamente indicare nella stessa che si tratta di operazione soggetta al regime del margine di cui all’art. 36 D.L. 41/95. Le attività interessate dal regime del margine vengono svolte, prevalentemente, dai soggetti rientranti nelle previsioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/7273, per i quali l’obbligo di emissione della fattura consegue all’esplicita richiesta del cliente. Sussiste, invece, l’obbligo di emissione della fattura nell’ipotesi, disciplinata dal comma 3 dell’art. 36 (del D.L. 41/95), ossia nel caso in cui per un’operazione riconducibile nel regime del margine si scelga di applicare l’imposta nei modi ordinari. In tale ipotesi la fattura emessa dovrà recare l’espressa indicazione dell’imposta applicata sull’intero corrispettivo”74. Quest’obbligo è normativamente previsto nel nostro ordinamento ed in quello di altri Paesi comunitari ma non in tutti75. Infatti, la formulazione dell’art. 22, paragrafo 3, della VI Direttiva CEE, prima delle modifiche apportate dalla Direttiva n. 2001/115/CEE, individuava un elenco non tassativo e non restrittivo degli elementi che dovevano caratterizzare la fattura di vendita. E’ solo con la citata Direttiva che non solo si semplificano e si modernizzano, ma anche si armonizzano le modalità di fatturazione previste dalla normativa IVA. In particolare, vengono precisate le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare in fattura, sottraendo agli Stati membri la possibilità di determinare in modo autonomo tali elementi. 73 Commercio al minuto e attività assimilate. Circolare n. 177/E del 22 giugno 1995. 75 L’obbligo dell’espressa indicazione è previsto, oltre che dall’Italia, da: Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito, Spagna e Portogallo. In Francia, Olanda e Svezia l’inserimento è solo consigliato. Austria e Germania non hanno ritenuto di introdurre alcuna normativa. 74 154 L’obbligatorietà dell’indicazione in fattura del regime speciale dovrebbe apportare maggior chiarezza negli scambi di autovetture usate superando la possibilità che taluni operatori, sfruttando l’incerta origine di veicoli provenienti da Paesi dell’Unione, li assoggettino al regime del margine sebbene si tratti di beni che dovrebbero essere assoggettai al regime normale IVA di imponibilità sull’intero corrispettivo. L’obbligo del cedente comunitario che si sia avvalso del regime del margine di indicare in fattura la norma di riferimento preclude, infatti, la possibilità per l’acquirente residente in un altro Stato membro di presumere che il proprio fornitore abbia applicato detto regime, quando nessuna indicazione in tal senso venga evidenziata nel documento emesso. Una recente circolare dell'Agenzia delle entrate76 precisa, tra l'altro, che le cessioni di mezzi di trasporto non sono necessariamente assoggettate ad Iva sul margine di profitto per il solo motivo che sono qualificabili come usati, ma occorre verificare caso per caso. L’acquisto di beni usati di provenienza da altro Stato membro, non è assoggettato ad IVA, non costituendo "acquisto intracomunitario". Infatti la normativa nazionale in materia di regime del margine, in aderenza a quanto previsto dalla settima direttiva CE del 14 febbraio 1994 n. 94/5/CE, ha come scopo quello di evitare una doppia imposizione su beni usati il cui acquisto da parte del rivenditore avviene sulla base di un prezzo già comprensivo di IVA, che non è possibile detrarre in quanto non autonomamente evidenziata. La successiva commercializzazione degli autoveicoli usati, è effettuata con l’applicazione dell’IVA secondo il particolare sistema del margine quando il rivenditore, soggetto d’imposta in Italia, li ha acquistati: da un privato consumatore; da un operatore economico che non ha potuto esercitare il diritto a detrazione; da un soggetto passivo d’imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro; da un soggetto passivo (nazionale o comunitario) che ha applicato, a sua volta, il regime del margine. In tal senso si è espresso il Commissario per il Mercato Interno77 sulla corretta applicazione del regime del margine agli autoveicoli usati commercializzati tra Paesi comunitari che, nel richiamare la necessità della presenza dei suddetti presupposti, ha sottolineato che, qualora non ricorrano le condizioni per l’applicazione di tale regime particolare, alla cessione di autoveicoli d’occasione si applica l’imposta nei modi ordinari. Pertanto, le cessioni di mezzi di trasporto non sono necessariamente assoggettati ad IVA sul margine di profitto per il solo motivo che sono qualificabili come "usati", ma occorre verificare caso per caso se sussistano i requisiti richiesti dalla normativa speciale. Da ciò deriva che, in caso di acquisto di autoveicoli usati da parte di soggetto IVA nazionale, presso un operatore di altro Stato membro, è necessario verificare preliminarmente se il cedente comunitario, che comunque emette fattura senza esposizione dell’imposta, abbia effettuato una cessione con utilizzo del sistema del margine o, piuttosto, abbia realizzato una vera e propria cessione intracomunitaria. Infatti, mentre nel primo caso il corrispettivo è già comprensivo di IVA, nell’ipotesi di cessione intracomunitaria l’imposta non risulta applicata in quanto il bene deve assolvere l’IVA nel paese di destinazione, imponendo al cessionario 76 circolare 40/E del 18 luglio 2003 diffusa dall'Ufficio fiscalità internazionale. Sig. Bolkeinstein, in data 10 maggio 2001, in risposta all’interrogazione scritta P-0964/01 del 20 marzo 2001 dell’On. Michl Ebner. 77 155 italiano l’adempimento degli obblighi previsti dagli art. 46 e seguenti del D.L. 331 del 1993 (integrazione della fattura di acquisto, registrazione della stessa, ecc.). Per le cessioni effettuate con il "regime del margine" è opportuno che la fattura emessa dal cedente comunitario riporti la specifica annotazione che trattasi di operazioni soggette a detto regime. Più precisamente, su tale fattura dovranno essere individuabili, oltre alle caratteristiche delle autovetture ed al loro stato di auto usate, anche la specificazione che trattasi di beni che il cedente commercializza con l’utilizzo del "regime del margine". Tuttavia, la specificazione in fattura che la transazione è stata effettuata con applicazione del "regime del margine" non esime l’acquirente da responsabilità qualora, in base ad elementi oggettivi, si possa desumere che il cedente comunitario non poteva utilizzare il regime speciale78. La successiva cessione non può perciò essere effettuata con l’utilizzo del margine per cui, nel caso di rapporto intracomunitario, il cessionario italiano, soggetto di imposta, dovrà assolvere a tutti gli obblighi sugli acquisti intracomunitari. Analogamente, qualora la stessa operazione si realizzi attraverso una triangolazione comunitaria, la circostanza che il primo cedente ha detratto l’IVA sugli acquisti dei mezzi di trasporto in questione, impedisce che gli stessi nelle correlate operazioni triangolari possano essere commercializzati con il regime del margine, imponendo al soggetto IVA nazionale destinatario finale dei beni (designato debitore dell’imposta) di effettuare un acquisto intracomunitario. Con la circolare 40/E/2003 vengono date precise disposizioni circa le modalità con cui dovranno essere messi in atto i controlli anche per mezzo della ricostruzione delle operazioni commerciali effettuate, sia in acquisto che in vendita. In particolare si procederà alla rideterminazione del margine, tenendo conto dell’effettivo volume di cessioni che rientrano in tale speciale regime, ed alla riliquidazione della relativa imposta. Le cessioni escluse, per mancanza dei presupposti, dal margine rientreranno nel regime ordinario IVA e saranno valorizzate all’aliquota propria dell’operazione. 6.2 - La lotta alle frodi all’IVA intracomunitaria svolta dalla Guardia di finanza La Guardia di finanza dà, come si è visto, un importante supporto alla cooperazione internazionale79 alla lotta alle frodi intracomunitarie, per la quale è necessaria una approfondita attività di ricerca e di analisi per la messa a punto delle strategie di contrasto da adottare. La sempre maggiore diffusione delle pratiche evasive80, e l'attuale scenario economico, impongono alle Amministrazioni finanziarie la necessità di individuare strumenti sempre più adeguati per un'efficace lotta alla frode e all'evasione fiscale, atteso che il fenomeno in esame costituisce una preoccupante patologia non solo per il nostro Paese, ma anche per gli altri Stati europei, nonché per gli Organismi antifrode della Commissione Europea. 78 In tal senso, la circolare del 13 luglio 1998, n. 180/E aveva già chiarito che se l’errore "dipende da imprudenza, negligenza o imperizia, non rileva ai fini dell’esclusione della responsabilità". Ciò in particolare potrebbe verificarsi nel caso in cui risulti intestatario dell’autoveicolo un’impresa che lo ha utilizzato come bene proprio dell’attività (es. impresa di noleggio di mezzi di trasporto), detraendo l’imposta assolta sull’acquisto. 79 Cfr il punto 3.1.2.4. 80 Cfr i punti 6.1.1 e 6.1.2. 156 In tale contesto, l’attività della Guardia di finanza nel contrasto alle fenomenologie illecite in materia di IVA intracomunitaria, quali le menzionate frodi carosello, cui è direttamente connesso il ricorso alle missing traders , trova conforto nella sua stessa natura di polizia tributaria investigativa. L’esperienza della Guardia di finanza in materia di lotta alle frodi all’IVA intracomunitaria ha condotto a rilevare che i settori economici maggiormente interessati da fenomenologie illecite sono soprattutto quelli concernenti le categorie merceologiche di largo consumo o gravate da aliquote elevate, quali: alimenti e bevande, carni, animali vivi, abbigliamento, telefonia, componentistica informatica, hi-fi ed elettrodomestici, prodotti cine-foto-ottici, autoveicoli ed accessori, metalli e macchinari industriali. In particolare, i più rilevanti "filoni" d'indagine, sviluppati dai Reparti ed illustrati dettagliatamente negli allegati n. 8 e 9 hanno interessato: il servizio radiomobile pubblico terrestre e radiotelevisivo; il settore delle carni; il commercio dei metalli ferrosi e non ferrosi; il commercio di materiale elettronico e di componentistica informatica il commercio di autovetture usate Negli ultimi anni, i settori economici più a rischio di frodi all’IVA intracomunitaria risultano essere, secondo la Guardia di finanza, quello del commercio di apparati elettronici-informatici e quello del commercio delle autovetture usate. Il commercio di apparati elettronici-informatici è particolarmente caratterizzato da fattori che di per se generano una serie di comportamenti fraudolenti a livello commerciale: nonostante presenti dei considerevoli margini di espansione, il settore risente pesantemente di una periodica carenza di beni da immettere sul mercato finale. Tale situazione è rilevante soprattutto sul territorio nazionale dove lo specifico settore è stato interessato da una considerevole espansione sia in termini di volume d’affari che di soggetti interessati; i prodotti elettronici-informatici, soprattutto a livello europeo, sono divenuti beni di largo consumo, circostanza che ha determinato la proliferazione di società che operano nel settore a diversi livelli (da strutture all’ingrosso a singoli negozianti) e, conseguentemente, si è sviluppata una forte concorrenza; le merci oggetto di vendita presentano un elevato rapporto “costomassa” – inteso come ingombro fisico necessario per il movimento dei beni ed effettivo valore commerciale degli stessi (e, conseguentemente, flusso finanziario correlato) – circostanza che permette di trasferire volumi di piccole-medie dimensioni con un valore commerciale molto elevato. Nell'ambito del commercio delle autovetture, invece, il settore si presta a rischi di frodi a causa degli spazi che la normativa applicabile alle autovetture usate lascia agli operatori: come si è visto, attraverso soggetti passivi di imposta registrati in altri Paesi membri, autovetture che dovrebbero essere cedute in regime di IVA intracomunitaria, vengono acquistate da operatori nazionali in regime del margine, potendo in tal modo beneficiare di rilevanti vantaggi in termini concorrenziali. Con specifico riferimento alle frodi perpetrate nel settore delle carni, la Corte dei conti ha svolto un’indagine sui rischi di evasione fiscale e di elusione dei 157 controlli sanitari connessi alla commercializzazione delle carni.81. Tale indagine ha evidenziato che la regolarità delle transazioni tra operatori residenti negli Stati membri è accertata solo mediante controlli documentali a posteriori, circostanza che ha favorito il proliferare di una serie di frodi che si traducono in una significativa perdita di entrate sia per l’erario nazionale che per il bilancio comunitario, di cui l’IVA costituisce la quota più consistente. L’impatto delle irregolarità non si limita, peraltro, ai soli profili dell’evasione fiscale, ma comporta riflessi negativi anche sulla regolarità del commercio, che subisce un sicuro pregiudizio dalla concorrenza sleale di carni di qualità inferiore, prive di ogni certificazione sanitaria e commercializzate a prezzi nettamente inferiori a quello di mercato. Non può essere, inoltre, trascurato il costo sociale del fenomeno per quanto attiene ai rischi per la salute pubblica, per effetto della contestuale elusione - per le carni introdotte come fittiziamente comunitarie e per quelle non dichiarate al momento dell’ingresso nel territorio nazionale - delle norme sanitarie, dei controlli veterinari e delle misure di prevenzione o di restrizione stabilite in caso di epidemie. 6.2.1 - Principali sistemi di frode scoperti e relativi risultati conseguiti Per quanto riguarda l’esperienza italiana, i controlli svolti dalla Guardia di finanza, nell’arco di tempo 1998 - 2003, hanno avuto esiti incoraggianti dal punto di vista dei risultati ottenuti riguardo le frodi IVA intracomunitarie. Questo è dovuto alla selezione dei soggetti sottoposti al controllo e alla predisposizione e fornitura di specifici prodotti informatici, allo scopo di costituire una base informativa integrata per l’effettuazione di analisi statistiche di settore e per l’individuazione di soggetti anomali rispetto al gruppo di riferimento, per l’individuazione di aziende con caratteristiche analoghe rispetto a determinati criteri, nonché per l’acquisizione di informazioni statistiche a diversi livelli di aggregazione territoriale o economica. I flussi informativi centralizzati in una banca dati integrata hanno consentito una visione di sintesi della situazione fiscale e contributiva dei soggetti, nonché l’evidenziazione di situazioni anomale in relazione all’incongruenza di dati provenienti da fonti diverse. La Guardia di finanza ha espletato nell’arco di tempo 1998 – 2003, nell’ambito della cooperazione e scambi di informazione fra Paesi europei, i controlli riassunti nella tabella n. 36 e dettagliati nell’allegato n. 8, connessi al fenomeni di frode ed evasione fiscale IVA, così denominati: 1) operazione Titanus; 2) frodi nel settore delle carni; 3) commercio dei metalli ferrosi e non ferrosi; 4) commercializzazione di materiale elettronico e di componentistica per l’industria informatica; 5) commercializzazione di autovetture provenienti da aziende di autonoleggio. Tabella n. 36 Risultati conseguiti sui principali sistemi di frode scoperti dalla Guardia di finanza ESITO VIOLAZIONI ALL'IVA DENUNCE ALL'A.G. 81 Delibera 12/2004/G “Rischi di evasione fiscale e di elusione dei controlli sanitari connessi alla commercializzazione delle carni. Verifica dei risultati dell’attività amministrativa di controllo svolta”. 158 1.300 miliardi di fatture fittizie, indebitamente 340 miliardi (di lire) associazione a delinquere Operazione Titanus” contabilizzate come 44 persone d'I.V.A. non versata finalizzata alla frode fiscale costi dagli effettivi importatori nazionali eseguiti 12 Frodi nel settore interventi di cui 10 57,9 miliardi (di lire) 69 persone violazioni alla legge n. 516/82 delle carni verifiche generali 861 persone, esecuzione di 491 Commercio dei di cui 15 in violazioni alla legge n. 516/82 metalli ferrosi e non interventi di cui 218 1.444 miliardi (di lire) stato di ferrosi verifiche generali arresto reati associativi (art. 416 C.P. "associazione per delinquere") e di natura penal-tributaria art. Commercializzazione 2 - "dichiarazione fraudolenta di materiale mediante uso di fatture o di elettronico e di 120 miliardi circa (di lire) 48 persone altri documenti per operazioni componentistica per inesistenti" - e art. 8 l'industria "emissione di fatture o altri informatica documenti per operazioni inesistenti" del D.Lgs. 74/2000 Commercializzazione di autovetture provenienti da Essendo i servizi ancora in corso, non è possibile quantificare i risultati conseguiti dai Reparti aziende di autonoleggio 6.3 - La lotta alle frodi all’IVA intracomunitaria nell’esperienza europea: “Il Seminario Fiscalis” A livello europeo, una maggiore capacità di coordinamento per affrontare più efficacemente la lotta all’evasione dell’IVA si è registrata a partire dalla fine del 2001, quando si tenne un primo incontro tra gli uffici investigativi e antifrode dei vari Paesi membri, nell’ambito del programma di cooperazione amministrativa Fiscalis, con la partecipazione di funzionari provenienti dalle Amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell’Unione Europea e dei paesi candidati ad entrare a farne parte. A seguito dei contatti allora instaurati con gli uffici investigativi degli altri Paesi membri e con l’OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode), ha avuto inizio una collaborazione sperimentale e multilaterale tra varie amministrazioni fiscali. Nel mese di novembre 2002, si è tenuto, sempre in ambito Fiscalis, un incontro tra gli uffici investigativi dei vari Paesi membri. In questa occasione è stato presentato e discusso un documento la cui redazione è stata affidata ad un gruppo di lavoro in ambito SCAC (Standing Committee for Administrative Cooperation) che raccoglie le migliori prassi adottate nei differenti Paesi nel contrastare il fenomeno dei missing trader (frodi carosello)82. 82 L’ultima riunione del gruppo di lavoro SCAC, tenutasi per la definitiva stesura del documento e per attuare le ultime modifiche stabilite si è svolta a Bruxelles il 12 febbraio 2003. 159 In tutti gli Stati membri sono state istituite, nel corso degli anni novanta, o sono in corso di istituzione, delle unità di intelligence o antifrode e nella maggior parte di essi esiste un ufficio centrale di coordinamento delle attività, svolte a livello locale, e di gestione delle informazioni, ad eccezione di Austria, Svezia e Finlandia, dove, invece, le unità antifrode esistono solo a livello regionale83. Si segnalano per alcuni Paesi speciali rapporti di coordinamento delle attività tra amministrazione finanziaria ed autorità giudiziarie e/o polizia, come ad esempio in Danimarca ed in Finlandia, otre che in Belgio, nel Regno Unito, in Olanda. La creazione delle unità antifrode o di intelligence è indubbiamente la migliore soluzione per un’efficace lotta all’evasione IVA, anche per le future possibilità di cooperazione tra Paesi membri. Nella considerazione che la facilità e la velocità di accesso alle informazioni sono state considerate le migliori armi al servizio delle unità antifrode e di intelligence, è indispensabile stabilire una salda rete tra le varie unità di tutti i Paesi membri per lo scambio di informazioni nell’Unione, oltre che all’interno dei confini nazionali. Molti Paesi condividono gli stessi problemi nella ricerca delle informazioni, incontrando resistenze da parte di operatori economici o istituzionali, nell’accedere ai dati in loro possesso. Il problema è di carattere prevalentemente legislativo: mentre in molti Paesi membri la normativa è orientata verso forme più o meno accentuate di garantismo, in altri l'utilità dei servizio svolto dalle unità antifrode viene percepita ad un livello talmente alto dalla collettività, che le leggi concedono loro libero accesso ad ogni tipo di base dati. Nel Regno Unito, ad esempio, esiste una legislazione particolarmente severa con gli istituti bancari, se questi si dimostrano non collaborativi o non segnalano anche spontaneamente l'esistenza di una qualche operazione sospetta. E’ stato evidenziato il caso di un istituto bancario che aveva segnalato spontaneamente una anormale crescita nell'apertura di conti correnti in un dato periodo. Anche in Finlandia le autorità fiscali, e segnatamente quelle antifrode, hanno libero accesso ad ogni tipo di base dati. Inoltre, si è detto come sia facile per loro ottenere fondi dal governo per realizzare un progetto, come quello di cooperazione fra soggetti diversi. Alcuni Paesi hanno proposto di valutare la possibilità di una cancellazione della partita IV A, quando si scopra l'attività di una "cartiera". Il tema è stato discusso ed i pareri sono discordi. La posizione dei funzionari della Commissione Europea, a questo proposito, è che un simile provvedimento non impedirebbe né i tentativi di frode, né il fenomeno. E' stato ricordato dagli stessi funzionari della Commissione che la possibilità di una cancellazione d'ufficio esiste, ma la non operatività della società o comunque la falsità sostanziale delle fatture in questione va precedentemente e rigidamente provata. Dalle esperienze maturate dagli organismi dei diversi paesi emerge inoltre che la capacità di stimare la qualità e la quantità delle conseguenze del lavoro svolto, si rivela importante non solo per una auto-analisi in termini di costi-benefici, 83 In Svezia le dieci unità regionali antifrode hanno comunque competenza su tutto il territorio. In Danimarca l’ultima versione dell’unità antifrode, creata nel 1990, si chiama KIC (Centro di controllo di Informazioni), il cui scopo principale è raccogliere e distribuire informazioni, per il quale usufruisce anche di uno speciale accordo con le autorità di polizia. Si pone come principale punto di contatto per le unità di intelligence nazionali ed internazionali. Svolge la propria attività 24 ore al giorno per tutti i giorni dell’anno. In Finlandia è stato creato un apposito progetto a termine (2000 – 2001) con lo scopo di migliorare le azioni contro l’economia sommersa e i fenomeni di evasione IVA. Si è creato un ufficio dove per quasi due anni hanno lavorato insieme personale dell’amministrazione finanziaria, della polizia, delle dogane e dei sequestri. 160 ma anche in dipendenti84. considerazione dell' aspetto motivazionale nei confronti dei Il tema della cooperazione tra le unità antifrode è stato trattato, nei seminari Fiscalis, con grande interesse, in particolare per l'attribuzione del ruolo di coordinamento dell'attività delle varie unità antifrode dei Paesi membri che dovrebbe essere svolto da un organismo sopranazionale, a ciò appositamente preposto. Ad oggi tale organismo è da tutti riconosciuto nell'OLAF, i cui poteri e le cui funzioni sono stabiliti da una Risoluzione della Commissione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 280 del Trattato Europeo sulla cooperazione nella lotta alla frode. Relativamente alla fase di collaborazione e cooperazione tra Paesi membri, in occasione degli incontri avuti a livello comunitario dall’Amministrazione fiscale italiana è stata proposta, dalla stessa, la possibilità dell'istituzione di una rete informatica (una intranet protetta) tra le unità antifrode dei Paesi membri con l'obiettivo di uno scambio rapido ed ufficiale di informazioni, ma anche di conoscenza delle attività svolte dalle singole unità. La circolarità e la patrimonializzazione delle esperienze investigative, finalizzate al miglioramento delle attività di controllo sulle operazioni intracomunitarie, avrebbe, come effetti collaterali, non trascurabili vantaggi sul piano delle motivazioni e della spirito di emulazione dei personale delle unità impegnate. Il sistema di scambio di informazioni automatico VIES (Vat Information Exchange System), che mette a confronto le dichiarazioni di vendite intracomunitarie effettuate dagli operatori, evidenziandone le incongruenze, anche quando ben utilizzato, si è rivelato uno strumento lento, incapace di fornire in tempo utile le informazioni atte a bloccare le iniziative più pericolose. Il non più recente incontro svoltosi in sede “Fiscalis”85 ha costituito l'occasione per discutere uno studio elaborato dalla SCAC (Standing Committee for Administrative Cooperation) dal titolo: "Guida pratica per contrastare le frodi dei Missing Trader". Questo documento contiene una serie di suggerimenti per le Amministrazioni finanziarie, basate sulle esperienze di alcuni Paesi membri, per aumentare l'efficacia delle azioni di contrasto al fenomeno delle frodi carosello. Sono state confrontare le esperienze dei vari Paesi e le quantificazioni che essi erano in grado di riportare, basate sui casi scoperti, elencando i settori economici maggiormente interessati al fenomeno. Unanimemente i settori maggiormente interessati sono risultati essere quelli già prima indicati (commercio di componenti per computer, telefoni portatili, metalli preziosi, autoveicoli). In considerazione dei vigente regime intracomunitario è apparso evidente che la concessione da parte di uno Stato di un numero di partita IVA può essere 84 Il KIC (Danimarca) è stato in grado di quantificare in 122 i casi di società cartiere segnalate per l'attività svolta dal 1995 ad oggi. L'evasione stimata è di circa 106 milioni di euro, di cui sono già stati recuperati oltre 10 milioni. Per 25 di questi casi si è aperto un processo davanti alle autorità giudiziarie. Quattro di questi casi sono stati definiti dall'autorità giudiziaria come crimini che comportano carcere e risarcimenti per i danni economici provocati. L'evasione che coinvolge altri Paesi Membri, stimata dal KIC, è di circa 32 milioni di euro. L'ONIF (Ufficio Nazionale AntiFrode della Spagna) ha riportato a titolo di esempio i risultati di una indagine svolta nella vendita dei computer. La modalità di svolgimento è consistita nell'effettuare sistematici accessi presso rivenditori (dettaglianti) di informatica, per avere la lista dei loro fornitori (grossisti) di computer. Effettuando accessi mirati ogni due settimane presso i dettaglianti, si è tenuto sotto controllo il flusso degli acquisti dai grossisti. In sintesi nel corso dell'anno 2000 sono stati effettuati 751 accessi presso 90 società (compresi i grossisti) che hanno svelato una evasione stimata di 20 milioni di euro. Nello stesso anno tutta l'attività svolta contro il fenomeno delle "cartiere" ha condotto alla scoperta di 70 truffe con una evasione totale stimata di 120 milioni di euro. 85 Dublino dal 20 al 22 Novembre 2002 - ai lavori del seminario hanno partecipato attivamente funzionari della Commissione Europea e dell'OLAF. 161 equiparato ad una sorta di concessione di credito. Di qui l'importanza di riuscire ad identificare i soggetti fittizi con estrema tempestività o, ancor meglio, ad impedirne l'esistenza. Una attività di controllo specifica nella fase di concessione di un nuovo numero di partita IVA è, al momento attuale, applicata solo da alcuni Paesi membri. Stabilire il grado di rischiosità o affidabilità di un soggetto porta fondamentalmente a tre alternative: viene concessa la partita IVA senza problemi; viene concessa la partita IVA ma con riserva (il soggetto potrebbe subire nelle settimane immediatamente successive alla apertura delle verifiche per stabilire la sua effettiva esistenza, operatività, affidabilità, ecc.) non viene concessa la partita IVA. I fattori di rischio considerati sono fondamentalmente i seguenti: il nome della ditta è coerente con l'attività che si vorrà svolgere? Si intende qui evidenziare quei casi in cui si scelga un nome di fantasia ed incoerente con l'attività da svolgere. Saranno meno sospetti quei casi in cui ad esempio compaia il nome di un socio. l'indirizzo è un indirizzo d'appoggio? Saranno sospetti quei casi in cui si utilizza una cassetta postale per la corrispondenza, ci si appoggia presso un'altra società, si risiede presso un albergo o una struttura pubblica o un centro d'affari. da una prima impressione l'indirizzo sembra residenziale? Se viene indicato un certo piano o appartamento in una struttura residenziale. l'attività dichiarata riguarda componenti elettronici, computer, forniture informatiche, telefoni portatili, telecomunicazioni? Sono questi i settori considerati più a rischio. Si ha riguardo anche al fatto che l'indicazione dei settore possa essere troppo generica (pensiamo alla nostra "altre attività di servizi non altrove classificate) i dati bancari sono completi? al momento della richiesta l'attività deve ancora iniziare ad operare? Ogni prova che può essere fornita riguardante l'effettiva operatività della ditta tende ad escludere la sua fittizietà. il richiedente ha anche altre attività, è coinvolto con altri soggetti IVA? Sarebbe molto improbabile che un soggetto fittizio abbia anche altre attività o altri incarichi presso soggetti già conosciuti. Le azioni di controllo da effettuare dopo la concessione della partita IVA riguardano essenzialmente l'attività normale posta in essere per contrastare il fenomeno della frode IVA. Possono essere considerate: verifiche effettuate nei confronti dei soggetti considerati a rischio verifiche effettuate ai soggetti operanti nei settori economici a rischio. Questi controlli sono particolarmente importanti poiché nel tessuto commerciale sono presenti molte ditte non fittizie ma egualmente implicate nei caroselli lavoro investigativo. A questo proposito gli aspetti più rilevanti sono stati considerati il contatto e la collaborazione con gli istituti bancari, anche se non in tutti i Paesi Membri ci sono le stesse facilità di rapporto. Nello specifico della situazione italiana appare opportuno rivedere: le procedure per la concessione della partita IVA, il controllo sistematico per quei soggetti che appaiano "a rischio" (probabili missing trader) , il controllo più serrato nella procedura dei rimborsi, le procedure per la chiusura d'ufficio della partita IVA per i soggetti fittizi. 162 La collaborazione amministrativa rappresenta il migliore e fondamentale strumento disponibile per contrastare efficacemente un fenomeno dalle dimensioni internazionali. E' sulla esistenza degli ostacoli e delle lentezze relative alla collaborazione amministrativa che i caroselli hanno basato fino ad oggi la loro esistenza. Il magistrato istruttore e relatore (Cons. Luigi MAZZILLO) 163 ALLEGATO 1 Roma, Ministero dell’ Economia e delle Finanze 14 ottobre 2004 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI Prot. 14435/ Rep. VI Allegati vari Alla Corte dei Conti Ufficio di Controllo sulla gestione dei Ministeri economicofinanziari Cons. Luigi Mazzillo Via Virgilio Talli 141 00139 Roma Oggetto: Nuovo assetto della cooperazione amministrativa in materia di IVA. La trasmissione della relazione in data 10 agosto 2004 redatta dalla S.V. in ordine all’indagine “effetti sul sistema di gestione dell’IVA derivanti dal prolungarsi del regime provvisorio” offre l’occasione per riferire quanto segue. 1. Dopo l’incontro tenutosi in data 17 aprile 2003 presso codesta Corte dei Conti, questo Ufficio ha effettuato una valutazione finale circa la struttura da approntare in materia di cooperazione amministrativa IVA in vista dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento n° 1798/2003. Si è, pertanto, rappresentata al Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali una ipotesi di lavoro incentrata sul seguente modulo, come concordato in esito a riunioni di coordinamento tenutesi presso il C.L.O. con i rappresentanti degli organismi interessati: - Autorità competente: il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali; - Ufficio Centrale di Collegamento (CLO): responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri, designato dall’autorità competente presso il Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio Relazioni Internazionali; - Servizi di collegamento: designati dall’autorità competente per procedere a scambi diretti di informazioni e così individuati: - Agenzia Entrate: Direzione Centrale Accertamento, settore analisi e ricerche, Ufficio cooperazione internazionale; 164 - Agenzia Dogane: Area verifiche e controlli tributi doganali e accise – Laboratori chimici – Ufficio metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali; - Comando Generale della Guardia di Finanza, II° reparto, Ufficio antifrode e cooperazione internazionale. Questo nuovo assetto della cooperazione amministrativa, previe intese conclusive con i vertici delle strutture interessate, è stato formalmente adottato con Direttiva del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali, quale Autorità competente, in data 22 dicembre 2003 (All.1). La soluzione adottata, oltre ad essere in linea con quanto previsto dal nuovo Regolamento, risulta: a) essere conforme alle disposizioni dettate dal D.P.R. 26 marzo 2001, n° 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle Finanze il quale, all’articolo 9, stabilisce che il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio per le relazioni internazionali, “favorisce lo sviluppo della partecipazione degli enti della fiscalità e della Guardia di Finanza alla cooperazione amministrativa in sede comunitaria ed internazionale…”; b) favorire il contatto diretto tra le strutture dei Paesi membri che gestiscono il tributo, così come auspicato al punto 12 dei considerando del nuovo Regolamento; c) contribuire alla velocizzazione dei tempi di risposta, anche attraverso la eliminazione di un doppio passaggio (in entrata ed in uscita) tramite il CLO, rendendo la cooperazione più efficace e più rapida; d) assicurare, comunque, al CLO l’informazione relativa al numero delle richieste trasmesse e/o ricevute dai Servizi di collegamento ai fini del monitoraggio delle informazioni da fornire annualmente alla Commissione dell’Unione Europea; e) assicurare il mantenimento, in capo al CLO, del ruolo di coordinamento, inteso come condivisione delle informazioni a favore dei tre enti competenti per la gestione del tributo e di interlocutore istituzionale sia nei confronti degli Organismi comunitari che degli altri Stati membri, essendo l’Ufficio Centrale di Collegamento il responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. 2. Nei primi mesi del 2004 le tre strutture sopra citate hanno quindi proceduto alla selezione del personale da destinare ai rispettivi Servizi di collegamento, che sono divenuti operativi a partire dal 1° settembre 2004. 3. Di tale evento (l’Amministrazione italiana è stata la prima ad aver optato per il decentramento della cooperazione amministrativa disciplinata dal Regolamento n.1798/2003) questo Ufficio ha dato comunicazione alla Commissione europea ed a tutti i CLO degli altri Stati membri (All. 2 ). 4. Essendo ora i tre Servizi di collegamento abilitati a scambiare direttamente le informazioni con gli altri Stati membri, le richieste di assistenza che dovessero continuare a pervenire al CLO non saranno più trattate direttamente da questo ufficio ma saranno assegnate ad uno dei predetti servizi; di ciò sarà informato lo Stato membro richiedente. Le richieste di assistenza degli Stati membri sono veicolate attraverso il sistema comunitario protetto di posta elettronica CCN/Mail. Disponendo attualmente gli Stati membri di un unico punto di collegamento e di accesso al predetto sistema di posta elettronica, si è provveduto ad estendere a tutti e tre i Servizi di collegamento la casella di posta elettronica del CLO italiano. 165 Gli altri Stati membri possono, pertanto, inviare dal 1° settembre u.s. le loro richieste direttamente ai citati Servizi di collegamento, inserendo, dopo la voce “oggetto” del frontespizio del messaggio, una delle tre seguenti diciture, a seconda del servizio prescelto: Agenzia delle Entrate: #TAX#; Agenzia delle Dogane:#CUST#; Guardia di Finanza:#GDF# Quando manchi una tale indicazione, il CLO provvede alla distribuzione delle richieste “in entrata” ai Servizi di collegamento. 5. A fronte dei compiti operativi relativi alla gestione diretta dello scambio di informazioni demandata ai Servizi di collegamento più volte citati, resta centrale, nel contesto del nuovo assetto della cooperazione amministrativa sopra delineato, il ruolo del C.L.O., incardinato presso il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio per le relazioni internazionali. Il C.L.O., infatti, rimane l’interlocutore istituzionale della Commissione e degli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa IVA. A tal fine, esso si avvale di un comitato costituito presso il reparto sesto dell’Ufficio per le relazioni internazionali, coordinato dal responsabile di detto reparto e formato da rappresentanti dei tre Servizi di collegamento, in cui sono affrontati tutti i temi e le problematiche relative alla cooperazione amministrativa, quali la messa in comune delle informazioni ricevute, l’esame delle eventuali richieste di controllo multilaterale, le posizioni comuni da assumere presso i gruppi di coordinamento comunitario SCAC, SCIT, Comitato Fiscalis, etc., nonché le soluzioni da adottarsi per far fronte ad eventuali criticità che emergano dal costante monitoraggio dei flussi informativi effettuato dal C.L.O. stesso. Per completezza di informazione, si fa presente che questo Ufficio sta predisponendo una bozza di regolamentazione interna dei rapporti interfunzionali tra CLO e Servizi di collegamento, che sarà discussa in una delle prossime riunioni del comitato sopra indicato. Tanto si rappresenta e si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Il Direttore Paolo Ciocca 166 ALLEGATO 2 MODULARIO F. - G. Fin. - 548 Mod. 21 COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA III REPARTO OPERAZIONI Ufficio Fiscalità SCHEDA OGGETTO: Modello Unificato delle Verifiche (M.U.V.). 1. Obiettivi della procedura. Il Modello Unificato delle Verifiche costituisce, dal 1° gennaio 2000, la base di rilevazione di tutti i servizi di verifica e di controllo in materia di imposte sui redditi ed I.V.A. effettuati dai Comandi del Corpo e dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Terminata una preliminare fase di sperimentazione della procedura presso alcuni Reparti del Corpo e l’opportuno addestramento di un congruo numero di verificatori, il modello, nella versione attuale, è stato messo in linea il 23 maggio 2002. Per quanto riguarda l’attività svolta dal Corpo, il sistema prevede che a ciascun verbale, dopo la sua trasmissione a mezzo del modello unificato e la presa in carico da parte del competente Ufficio finanziario, venga attribuito un “codice meccanografico” d’identificazione, collegato ad ognuna delle annualità controllate. Successivamente, i singoli periodi d’imposta verbalizzati vengono esaminati distintamente dall’Ufficio, che, in corrispondenza di ciascun rilievo formulato dalla Guardia di Finanza, determina il quantum accertato, dando luogo all’emissione dell’avviso di accertamento o di contestazione, cui viene assegnato un “numero unico di accertamento” al quale è correlato un “codice atto” che viene notificato al contribuente con l’obbligo di riportarlo sul modello “F24” per il versamento delle imposte e delle sanzioni. Pertanto, essendo la procedura in questione incentrata sul collegamento allineato del codice meccanografico, del numero di accertamento e del codice atto, riferiti a ciascun contesto, essa rende evidente l’interazione esistente tra i rilievi verbalizzati per ogni annualità da parte dei verificatori, l’avviso di accertamento emanato dall’Ufficio ed il modello “F24” utilizzato dal contribuente per i versamenti delle imposte e delle sanzioni. Il modello unificato delle verifiche è utilizzato per: - consuntivare al sistema dell’Anagrafe tributaria i risultati delle verifiche effettuate dai Comandi del Corpo a decorrere dal 1° gennaio 2000; - trasmettere i relativi processi verbali di constatazione agli Uffici competenti per l’accertamento. In ultima analisi, l’immissione in linea del nuovo M.U.V. consentirà ai Reparti del Corpo di ottenere una visione compiuta ed integrale di tutte le fasi 167 successive all’attività ispettiva e di conoscere, in tal modo, la produttività in concreto dei risultati della verifica in termini di somme accertate, contestate ed effettivamente riscosse. 2. Struttura del modello. La configurazione attuale del M.U.V. si articola in una parte generale (o “frontespizio”) ed una specifica (o “risultati”). La prima è a sua volta composta da tre riquadri contenenti le informazioni relative a: - uffici finanziari competenti per l’accertamento; - dati relativi al soggetto; - dati generali dell’intervento. Nella seconda, attinente ai “risultati”, vengono indicati per ciascun comparto impositivo – ossia, per le imposte sui redditi, l’I.V.A. e l’I.R.A.P. – e per ogni anno d’imposta controllato gli importi dei rilievi formulati nei processi verbali di constatazione, distintamente per ciascuna tipologia di violazioni. Le regole convenzionali da seguire per la classificazione dei risultati nei vari campi sono state definite dal Comando Generale d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, in modo da assicurare l’uniformità dell’alimentazione del sistema. Successivamente alla fase dell’accertamento delle violazioni da parte degli Uffici finanziari, il M.U.V. viene integrato a cura dei medesimi Uffici indicando gli importi “accertati” in corrispondenza di quelli “constatati”, per ciascuna delle voci compilate. Con l’ultimazione del nuovo sistema è stata approntata anche la versione telematica del modello ID 104, utilizzato dai Reparti del Corpo per l’invio delle segnalazioni di violazioni tributarie ai Comandi ed agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio. Tuttavia, la piena funzionalità del M.U.V. non si è ancora raggiunta per l’assenza del collegamento tra la fase dell’accertamento e quella della riscossione, pur avendo al momento la disponibilità dei dati in materia di constatazione e di accertamento. 168 ALLEGATO 3 Roma, 22 ottobre 2004 Direzione Centrale Accertamento _______________ Alla Corte dei Conti Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato ROMA Rif. n. 416/04/G del 23 /09/2004 e n. 447/04/G del 01/10/2004 Prot. n.2004/181738 OGGETTO: Convocazione della Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato - Relazione in data 11 agosto 2004 concernente “effetti sul sistema di gestione dell’IVA derivanti dal prolungarsi del regime provvisorio” - Memoria. Premessa Ad integrazione delle informazioni acquisite nella Relazione in oggetto, si forniscono ulteriori aggiornati elementi conoscitivi sullo stato delle attività svolte dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del contrasto delle frodi all’IVA comunitaria. Negli indirizzi operativi per l’anno corrente l’Agenzia ha indicato come obiettivo prioritario l’intensificazione dei controlli finalizzati all’intercettazione di comportamenti fraudolenti nel settore IVA, con particolare attenzione agli scambi commerciali in ambito comunitario, avvalendosi sempre più spesso degli strumenti di cooperazione amministrativa tra i Paesi dell’Unione. Ciò anche nell’ottica di contrastare efficacemente il proliferare di consistenti e diffusi fenomeni di frode, stroncandoli quasi sul nascere, con l’ausilio di strumenti di monitoraggio costante degli operatori considerati “a rischio”. La novità di rilievo è costituita dall’obiettivo di estendere il controllo dal contribuente apparente, nella realtà figura di nessuno spessore economico, a quello effettivo, superando le evidenze contabili e risalendo direttamente agli autori economici ed effettivi delle operazioni, con maggiori possibilità di recupero per l’erario. I settori merceologici maggiormente interessati dalle frodi individuate dall’Agenzia delle Entrate sono in primo luogo quello del commercio delle automobili, il c.d. “mercato parallelo”; colpiti risultano anche i settori del commercio 169 della telefonia mobile, del materiale informatico, dei prodotti hifi e quello della carne; ma non mancano società “fantasma” costituite ad hoc per creare ad arte falsi costi o vendite simulate di immobili o di beni strumentali, preordinati all’abbattimento del reddito ed alla costituzione di crediti IVA da portare in compensazione o da chiedere a rimborso. Si delineano, di seguito, le linee strategiche adottate nel 2004 dall’Agenzia delle Entrate per contrastare il fenomeno descritto. 1. Attivita’ di formazione Dall’analisi delle modalità di sviluppo ed organizzazione dei comportamenti nei casi di frode, svolta nell’ambito dell’attività di analisi e ricerca, si è potuto constatare il reiterarsi di schemi operativi ed attuativi standard, sempre più diffusi ed organizzati su tutto il territorio nazionale, per cui si è ritenuto fosse estremamente necessaria un’attività di formazione in grado di fornire una preparazione specialistica ai funzionari al fine di poter realizzare un’efficiente ed efficace azione di contrasto. Il percorso formativo è stato organizzato con l’obiettivo di formare circa seicento funzionari in servizio presso le Direzioni Regionali e gli Uffici locali, allo scopo di creare una vera e propria task force, dislocata su tutto il territorio nazionale. L’intero percorso formativo è stato articolato in tre fasi successive: • una prima fase prodromica consistente in un’attività di autoformazione da parte dei funzionari selezionati; • pratico; una seconda fase consistente in un corso di formazione teorico- • una terza fase consistente in un percorso formativo “a cascata”, gestito dal personale precedentemente formato nei confronti dei colleghi degli Uffici locali. A conclusione del corso, si è tenuto a Roma un incontro cui hanno partecipato i Dirigenti regionali dell’Accertamento e i funzionari “formati”, in cui sono state definite le linee operative dei successivi interventi. 2. L’attività di analisi del rischio attualmente svolta dagli Uffici locali dell’Agenzia delle ntrate L’obiettivo è quello di prevenire la realizzazione di operazioni fraudolente, attraverso la segnalazione immediata di quei soggetti che richiedono una partita IVA al solo scopo di svolgere il ruolo di missing traders (interposti). A seguito dei risultati della sperimentazione realizzata in quattro regioni nel corso del 2003, l’attività di analisi del rischio sulle nuove partite IVA è stata estesa a tutti gli Uffici locali e resa sistematica dal 1° gennaio del 2004. Attualmente la procedura operativa si sviluppa in tre momenti: 1) elaborazione a livello centrale e successivo invio alle Direzioni Regionali ed agli Uffici locali degli elenchi di tutte le nuove partite IVA attivate nel mese precedente. Oltre all’elenco generale, viene fornito uno specifico elenco di quelle relative a codici di attività ritenute a rischio (gli elenchi sono corredati da informazioni base quali: codice fiscale del soggetto titolare/rappresentante, data attivazione, codice attività, fonte di attivazione); 170 2) controllo – da parte degli Uffici locali - delle informazioni reperibili in Anagrafe Tributaria riguardanti il soggetto collegato alla partita IVA “a rischio”; 3) ulteriore controllo, mediante sopralluogo o accesso presso la sede legale dell’impresa di nuova costituzione “a rischio”, ed eventuale successivo monitoraggio dell’attività svolta finalizzato all’intercettazione immediata di operazioni fraudolente. La Direzione Centrale Accertamento – Settore Analisi e Ricerca riceve trimestralmente dalle Direzioni Regionali dei reports di consuntivazione dei risultati dell’attività, al fine di valutare l’efficienza e l’efficacia dell’azione degli Uffici e pianificare l’evoluzione della procedura. Nei primi 6 mesi dell’anno in corso sono stati individuati n. 98 soggetti con discrasie accertate fra l’attività dichiarata e l’effettivo svolgimento della stessa. La valutazione dei risultati, delle risorse impiegate (tempo e personale) e dei suggerimenti raccolti attraverso l’azione di supporto alle Direzioni Regionali e agli Uffici locali e l’esperienza europea, hanno reso opportuno l’avvio di uno studio per formulare una proposta finalizzata all’automatizzazione delle prime due fasi della procedura, che permetta di intercettare e segnalare agli Uffici tutti quei soggetti che richiedono un nuovo numero di partita IVA e posseggono una posizione fiscale anomala. 3. Attività di analisi e ricerca nell’individuazione di soggetti coinvolti nei casi di frode IVA L’individuazione dei soggetti coinvolti nei casi di frode e l’emersione di situazioni particolari in tale ambito, avvengono attraverso un’attenta attività di analisi e ricerca, dall’esame delle posizioni “a rischio” fin dall’apertura della partita IVA ai primi tre anni di attività, dall’incrocio delle informazioni presenti sul VIES (Vat Information Exchange System), di quelle degli Uffici della Motorizzazione Civile e delle Dogane, e dall’alimentazione “naturale” delle banche dati dei soggetti “a rischio”, emersi a seguito dei riscontri eseguiti nei controlli esterni (verifiche e accessi). Le esperienze maturate sul territorio nazionale hanno consentito di perfezionare specifiche metodiche finalizzate all’acquisizione di elementi istruttori affidabili, da impiegare per l’estrazione di posizioni con indizi di gravi anomalie e di particolare pericolosità fiscale. Le singole esperienze maturate dagli Uffici locali, dalle Direzioni Regionali e dalla Direzione Centrale Accertamento sono patrimonializzate attraverso lo scambio continuo di informazioni e di incontri periodici tra le strutture coinvolte. 4. Coordinamento delle attivita’ di contrasto Come specificato in precedenza, il successo delle operazioni di controllo sul fronte del contrasto alle frodi dell’IVA comunitaria, può essere assicurato solo da una corretta attività d’intelligence che vede tutti gli operatori coinvolti sul territorio muoversi in sinergia e per fasi sequenziali. Considerata l’alta volatilità dei soggetti “interposti” nelle frodi e la conseguente estrema necessità di interventi di contrasto tempestivi, insieme alla complessità caratterizzante la rete di interdipendenze degli operatori fraudolenti, al fine di coordinare le attività di controllo che coinvolgono più Uffici sul territorio nazionale ed a supporto delle strutture regionali e locali, è stato istituito presso la Direzione Centrale Accertamento – Settore Analisi e Ricerca uno specifico Gruppo di lavoro. 171 Tra i compiti assegnati al Gruppo di lavoro, il ricevimento di tutte le segnalazioni interregionali, le richieste di “verifiche simultanee” e la velocizzazione delle istruttorie. Tale ruolo di coordinamento risulta tanto più importante, quanto più ampi sono i confini del sistema di frode, e cioè quando i soggetti, nei confronti dei quali avviare il controllo diretto, ricadono nella competenza territoriale di altri Uffici locali e/o Direzioni Regionali. Il coordinamento centrale delle operazioni di controllo diventa ancor più necessario nel caso in cui si dovessero presentare esigenze di azioni simultanee in più regioni. Nei primi nove mesi del 2004 sono state inviate circa n. 600 segnalazioni alle Direzioni Regionali per l’attivazione dei controlli nell’ambito del piano di attività antifrode. Nello stesso periodo risultano eseguiti dagli Uffici n. 289 interventi (accessi mirati e verifiche) con una maggiore IVA constatata di € 87 milioni. 5. Attività di contrasto all’abuso del regime IVA dei beni usati In tale ambito la Direzione Centrale Accertamento - Settore Analisi e Ricerca ha definito un apposito percorso investigativo teso alla individuazione di frodi nell’ambito del mercato degli autoveicoli usati di provenienza intracomunitaria, in particolare sul contrasto all’abuso del margine negli acquisti dei suddetti autoveicoli. L’attività conseguente si è articolata in diverse fasi. Una prima ricognizione sulle dimensioni del fenomeno è stata effettuata analizzando gli elenchi, trasmessi dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile, di tutte le autovetture di provenienza comunitaria, precedentemente immatricolate, immesse con nuova targa sul territorio nazionale nel 2002. Quindi si è passati all’individuazione dei soggetti potenzialmente in grado di applicare abusivamente l’IVA sul margine, raccogliendo capillarmente presso ogni Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri le informazioni contenute: - nelle autocertificazioni (Allegato D alla Cir B59/2000 Ministero dei Trasporti e della Navigazione), rilasciate al momento della domanda di immatricolazione da ciascun richiedente; - nella carta di circolazione straniera. La raccolta di dette informazioni ha consentito di completare gli elenchi, già a disposizione, con i dati necessari a verificare la liceità dell’applicazione del particolare regime IVA al momento della successiva rivendita su territorio italiano. La banca dati così creata, è stata rielaborata e messa a punto, in maniera tale da poter trasmettere a ciascun Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate gli archivi contenenti le informazioni sugli operatori intracomunitari per l’attività di controllo di loro competenza. 6. Cooperazione internazionale in materia di IVA La base giuridica comunitaria della cooperazione IVA è il Regolamento (CE) n.1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il Regolamento (CEE) n.218/1992. 172 Va precisato, al riguardo, che la negoziazione del Regolamento in Consiglio e, prima ancora, nei Gruppi di lavoro ad hoc è avvenuta con la partecipazione, per la delegazione italiana, di tre rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria, rispettivamente in servizio presso il Dipartimento per le Politiche fiscali, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Su indicazione delle rispettive strutture, i tre delegati sono stati, all’unisono, portavoce della posizione italiana ed hanno, in particolare, personalmente curato la redazione, poi accolta in sede di Consiglio, della clausola relativa allo scambio spontaneo di informazioni, con la relativa definizione. Il Regolamento, entrato in vigore il 1^ gennaio 2004, prevede un rafforzamento della cooperazione ed introduce, tra l’altro, i servizi di collegamento. Conseguentemente, il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali, nella sua qualifica di autorità competente per l’Italia, ha istituito tre Servizi di collegamento rispettivamente insediati presso l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza. L’attivazione del Servizio di collegamento dell’Agenzia delle Entrate è stata preceduta da un’intensa attività di ricognizione e programmazione. L’attività ricognitiva è consistita, in generale, in una disamina delle caratteristiche quantitative e qualitative del servizio sino ad allora svolto presso il CLO. Una volta predisposto uno “stato dell’arte”, si è proceduto a pianificare i mezzi e le risorse necessari per fronteggiare le nuove competenze, contemporaneamente puntando ad un miglioramento delle prestazioni rispetto al pregresso, soprattutto dal punto di vista della tempistica e della fluidità dei flussi di scambio, della qualità e riservatezza dei dati trattati e dell’efficiente utilizzazione delle informazioni scambiate ai fini degli obiettivi istituzionali dell’Agenzia. Ne è risultato il progetto di un nucleo operativo di dieci addetti, esclusivamente adibito allo scambio di informazioni IVA, in grado di provvedere dal centro allo smistamento rapido sul territorio delle richieste di informazioni provenienti dall’estero e, allo stesso tempo, di accogliere le richieste dei nostri uffici, convogliandole alle autorità fiscali estere. Più precisamente, il Servizio è stato incardinato nel Settore Analisi e Ricerca -Ufficio Cooperazione internazionale della Direzione Centrale Accertamento. Ciò ha consentito di ricondurre ad un’unica struttura l’intero flusso dello scambio di informazioni con l’estero gestito dall’Agenzia delle Entrate. A tale ultimo riguardo, è opportuno chiarire che sia l’Agenzia delle Entrate sia la Guardia di Finanza sono autorità abilitate allo scambio di informazioni con l’estero non solo in materia di IVA, ai sensi del Regolamento (CE) 1798/2003, ma anche in materia di imposte dirette, ai sensi della Direttiva 77/799/CEE e delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Tale ultima competenza venne attribuita con direttiva del Ministro delle Finanze prot. Gab.3698 dell’11 febbraio 1998, che assegnò alle due strutture l’intero corpo operativo dello scambio di informazioni a richiesta nel settore delle imposte dirette. Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno, pertanto, competenza “concorrente”, la quale è estesa, per il solo scambio di informazioni in materia di IVA, anche all’Agenzia delle Dogane. Nessuna delle tre strutture può invece qualificarsi come “autorità competente” poiché tale qualifica è rivestita unicamente dal Ministro, ai fini delle Convenzioni bilaterali, e dal Capo del Dipartimento per le Politiche fiscali, tanto ai fini del Regolamento (CEE) 1798/2003 quanto ai fini della Direttiva 77/799/CEE. A parte devono considerarsi quei flussi di informazioni, inoltrati in via spontanea ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 77/799/CEE, con i quali l’Agenzia delle 173 Entrate provvede a scambiare con le autorità competenti di diversi Stati membri UE (Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Spagna, Svezia) i dati relativi ai rimborsi IVA effettuati nei confronti di soggetti non residenti. Peraltro, il Dipartimento per le Politiche fiscali, nell’ambito dei contatti presi con i rappresentanti fiscali delle Autorità francesi, ha manifestato, in generale, ai fini del controllo interno, l’interesse delle amministrazioni fiscali degli Stati membri ad ottenere l’informazione relativa ai propri soggetti che operino presso altri Stati membri attraverso l’istituto dell’identificazione diretta. In tale contesto, la Francia e l’Italia hanno provveduto a scambiarsi reciprocamente le informazioni relative ai rispettivi soggetti recentemente identificatisi (i soggetti identificatisi in Italia complessivamente sono circa 300, di cui 67 francesi). La prospettiva futura è quella di organizzare un flusso di scambio automatico dei dati informatizzato, previo accordo fra gli Stati. Acquisita la disponibilità del dato che il soggetto nostro residente si è identificato in altro Stato UE, si ritiene opportuno inserire il medesimo già nella “Anagrafica generale A.T.”, di modo che l’informazione sull’opzione esercitata in altro Stato membro sia immediatamente rilevabile quale elemento caratterizzante il modo di operare del contribuente. Al di là dello scambio di informazioni in senso stretto, si svolgono in sede europea una serie di iniziative che prevedono, accanto allo scambio di dati fiscali puntuali, la condivisione di esperienze professionali e la reciproca comunicazione delle pratiche operative nazionali tra i funzionari degli Stati membri. In particolare, è il caso di menzionare il Programma Fiscalis 2003-2007, “programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione del Mercato interno”. L’Agenzia delle Entrate ha svolto, negli anni recenti, un ruolo estremamente attivo nel merito delle iniziative Fiscalis, sia direttamente sia attraverso la partecipazione di propri rappresentanti: al Gruppo Controlli multilaterali, di supporto simultaneamente programmate ed attuate tra Stati membri UE; alle verifiche al Gruppo di coordinamento in materia di assistenza amministrativa e per lo sviluppo delle iniziative legate al Programma Fiscalis, istituito presso l’Ufficio Relazioni Internazionali del Dipartimento. A puro titolo esemplificativo, si fa qui riferimento all’attività del Gruppo controlli multilaterali, in esito alla quale nel biennio 2003-2004 la partecipazione dell’Agenzia è stata assicurata a tre verifiche, due delle quali proposte da Germania ed una dal Belgio. Su impulso delle Direzioni Regionali dell’Emilia Romagna e delle Marche due controlli multilaterali sono stati proposti da parte italiana alla Commissione europea, che ne ha dato comunicazione a tutti gli altri Stati membri. 7. Proposte normative L’Agenzia delle Entrate ha fornito supporto finalizzato alla elaborazione di proposte di modifiche normative volte a rendere più efficace e penetrante l’azione di contrasto alle frodi comunitarie, alcune delle quali, sono state recepite nella Finanziaria 2005 approvata dal Consiglio dei Ministri ed attualmente all’esame del Parlamento (Atto Camera n. 5310). Talune modifiche danno attuazione a specifiche Raccomandazioni della Commissione Europea. Tra le novità principali si evidenziano: 174 - la reintroduzione dell’elenco clienti e fornitori, che consentirà di eseguire più agevolmente raffronti analitici tra la contabilità del contribuente controllato e quella dei soggetti titolari di partita IVA con cui ha rapporti; - l’introduzione di alcune ipotesi che prevedono la solidarietà congiunta nel versamento dell’IVA nei confronti dei cessionari, al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi IVA soprattutto nei casi di interposizione fittizia di soggetti nullatenenti; - la previsione di obblighi nei confronti dei fornitori che effettuano operazioni senza applicazione dell’IVA nei confronti di esportatori abituali (lettere d’intento), con l’obiettivo di prevedere la possibilità di verifica dello status di esportatore abituale per tutti i soggetti che dichiarano al proprio fornitore di avere diritto ad effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta; - nuove procedure telematiche di trasmissione delle autocertificazioni collegate all’acquisto di autovetture di provenienza comunitaria attraverso il canale del “mercato parallelo”. I dati, la cui trasmissione telematica viene richiesta, sono il numero identificativo intracomunitario e il numero di telaio del veicolo, ciò allo scopo di seguire il veicolo nelle transazioni commerciali di cui è oggetto. E’ prevista, inoltre, dal D.P.R. 2 luglio 2004, n.224 la stipula, fra l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane ed il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di una convenzione per la definizione delle procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all’immatricolazione dei veicoli nuovi ed usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati dell’UE. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Raffaele Ferrara 175 Allegato n. 4 SCAF – RAPPORTO SULLA FRODE CAROSELLO STATO MEMBRO: NUMERO DI CASI SEGNALATI: PAGINA: Numero di società coinvolte in ciascuno Stato membro86 Numero di società coinvolte in altri Stati membri87 Tipo di soggetto imponibile88 Anno di iscrizione all’IVA Tipo di beni/servizi89 Importi previsti interessati90 Meccanismo principale della frode e altre informazioni rilevanti91 86 In un caso di frode carosello possono essere coinvolte diverse società/persone. Dovrà essere indicato il numero di società/persone scoperte e per ciascuna andranno eventualmente fornite le informazioni in appresso. In questo caso, si potrà usare un modulo per ciascuna società/persona, per cui il rapporto relativo a questo caso di frode carosello sarà composto da più pagine. 87 Sarebbe interessante disporre del numero di società coinvolte (soggetti imponibili), suddivise per Stato membro. 88 Società o persona fisica. 89 Tipo di beni e servizi utilizzati per commettere la frode. 90 Sarebbe interessante sapere se si tratta o meno di una stima. 91 Si dovrà descrivere il meccanismo principale della frode. Altre informazioni pertinenti potrebbero essere: se l’operatore/gli operatori ha/hanno ancora delle attività commerciali; se i beni/servizi, le fatture, i pagamenti, i movimenti sono reali; se sono state utilizzate partite IVA di altri operatori; com’è stata inizialmente scoperta la frode, etc. 176 ALLEGATO N. 5 Protocol lo: 1796 Rif.: Allegati: Roma, 22.10.2004 Alla Corte dei Conti Ufficio di controllo sulla gestione Dei Ministeri economico-finanziari (c.a. Cons. Luigi Mazzillo) Via Virgilio Talli n. 141 00139 ROMA OG GETTO: programma dei controlli per l’anno 2003 – indagine 1.3 “Effetti sul sistema di gestione dell’IVA derivanti dal prolungarsi del regime provvisorio”. Adunanza del 27 ottobre 2004 Con riferimento alle comunicazioni di codesta Corte, trasmesse con note n.416/04/4 del 23 settembre 2004 e n.447/04/4 del 1° ottobre 2004, si fa presente quanto segue. L’Agenzia, sin dalla sua attivazione, è particolarmente impegnata sul fronte della qualità e, nello specifico, della qualità dei controlli, con una tendenziale diminuzione del numero o, più propriamente, con una diversa composizione del mix dei controlli. Conseguentemente, nel confermare quanto già riferito con note n.1560 del 16 aprile 2003 e n.168 del 4 febbraio 2004, si reputa comunque opportuno ribadire le considerazione addotte – peraltro fatte proprie da codesta Corte nella relazione in esame – in merito alla riduzione del numero delle verifiche cui corrisponde un sensibile aumento complessivo dei maggiori diritti accertati. L’analisi dei dati complessivi mostra, infatti, che nel 2003 si sono pressoché dimezzati i valori delle verifiche condotte su operatori che hanno effettuato acquisti o cessioni INTRA rispetto al dato relativo al 2002; viceversa, a fronte anche di una riduzione delle risorse umane impiegate, si è registrato un aumento complessivo dei maggiori diritti accertati di circa il 58%. Ciò è dipeso soprattutto dall’esigenza di “focalizzare l’attenzione principalmente sulla qualificazione dell’azione di controllo”, con una riduzione delle verifiche INTRA a vantaggio di altre tipologie di controllo, al fine di evitare, altresì, eccessive pressioni sugli operatori. E’ stato sottolineato, inoltre, l’impatto connesso alle norme in materia di concordato fiscale previste dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) che ha portato alla valutazione circa l’opportunità di 177 ridurre i controlli con efficacia limitata, data la prevedibile ampia adesione al concordato. La posizione assunta dall’Agenzia trova riscontro nei manuali di programmazione strategica delle attività adottati per il 2003 e nella direttiva annuale per le verifiche e i controlli emanata per l’anno 2004. Quest’ultima, anche in considerazione dell’allargamento dell’Unione europea, orienta l’attività di verifica verso settori ed operatori ad alto indice di pericolosità fiscale, al fine di migliorare la produttività dei controlli, confermando il trend positivo oggetto di monitoraggio e valutazione nel periodo 2000 – 2003. In tal modo, le risorse (in termini di ore/uomo) recuperate dal settore che si esamina, sono state impiegate per la conduzione di altre tipologie di controllo, rientranti nella attività istituzionale propria dell’Agenzia delle dogane, quali, a titolo esemplificativo: • i controlli sulla veridicità delle cessioni all’esportazione e sulla corretta costituzione e utilizzo del Plafond ai fini IVA, con particolare riguardo agli operatori che hanno modificato l’opzione, transitando dal metodo del plafond fisso a quello mobile e viceversa; • le verifiche ai depositi doganali, con particolare attenzione ai depositi IVA, sia in termini di contrasto alle frodi, sia in termini di prevenzione di pratiche che potrebbero sottintendere un’illegittima utilizzazione del regime con conseguente elusione d’imposta; • le verifiche sulla regolare concessione dei rimborsi, ai sensi dell’art. 38 quater del DPR 633/72; • agli altri controlli nel settore specifico doganale, dalle revisioni di accertamento ai controlli in materia di restituzioni, alle procedure di domiciliazione. • i controlli finalizzati alla tutela della sicurezza e della salute, che evidenziano il nuovo ruolo delle Dogane nel contesto evolutivo del commercio internazionale, in aggiunta al tradizionale ruolo della tutela degli interessi erariali, sia nazionali che comunitari. Si reputa, altresì, opportuno far conoscere gli ulteriori sviluppi intervenuti in merito alle strutture deputate allo scambio delle informazioni per realizzare un migliore contrasto, da parte degli Stati membri dell’Unione europea, della frode e dell’evasione fiscale in materia di IVA. In particolare, nella nota n.168 del 4 febbraio 2004, si era già evidenziato che una delle principali novità recate dal Regolamento CE 1798/2003 (entrato in vigore il 1° gennaio 2004), introdotta al fine di rendere la cooperazione più efficace e più rapida, è rappresentata dalla previsione che lo scambio di informazioni, prima gestito dagli Uffici Centrali di collegamento (C.L.O.) – Uffici che comunque restano i responsabili principali dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa – possa essere effettuato direttamente da altre strutture con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata. Tali strutture sono designate dall’Autorità competente di ciascuno Stato membro, che il Regolamento stesso indica, per l’Italia, nel Capo del Dipartimento delle politiche fiscali. Veniva quindi fatto presente che, sulla base della predetta disposizione, il Capo del Dipartimento aveva già emanato, il 22 dicembre 2003, una direttiva per l’istituzione di tre Servizi di collegamento: presso L’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza. 178 Tali strutture sono attualmente tutte operative. Presso l’Agenzia delle dogane il Servizio è a regime dal 1 settembre 2004, e l’andamento dimostra che la gestione diretta dello scambio di informazioni determina senza dubbio un notevole miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza procedurale dei contatti con gli altri Stati Membri. In questo ambito, l’adozione di un modello standardizzato di informazioni, il modello SCAC 2004, e l’utilizzazione del sistema telematico di trasmissione, la CCN mail, dovrebbero garantire una trattazione uniforme delle richieste e un efficace strumento di scambio, anche spontaneo, di informazioni. Infine, sempre nell’ottica del miglioramento dello scambio di informazioni, si fa presente che è stata definita con l’Agenzia delle entrate l’esigenza di istituire appositi tavoli tecnici per la valutazione e l’approfondimento costante delle varie problematiche, sia normative che operative, relative al potenziamento dei controlli. Si resta a disposizione di codesta Corte per ogni ulteriore informazione che dovesse essere necessaria, anche nel corso dello svolgimento dell’adunanza del 27 ottobre p.v.. Il Direttore 179 ALLEGATO N. 6 Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Accertamento Settore Analisi e Ricerca ANALISI DEL RISCHIO NELL'ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA NOTA TECNICA Sistema dell'IV A in Europa e rischi di frode L'apertura delle frontiere tra i Paesi appartenenti alla Comunità Europea del 1993 ha segnato un momento di svolta nella gestione dell'IVA. In attesa di una armonizzazione delle discipline fiscali e delle aliquote tra i vari Stati membri entra in vigore un regime transitorio di applicazione dell'IVA, che prevedeva che le merci in transito da un Paese all'altro siano vendute in sospensione di imposta (regime di IVA intracomunitaria, regolato in Italia dal D.L. 331/95). Tale sistema, sostanzialmente, prevede che merci possano essere immesse nel mercato comunitario senza applicazione di IVA, in maniera dei tutto regolare, salvo vedere applicata l'imposta per ogni scambio effettuato sul territorio di un qualsiasi Paese Membro (di destinazione delle merci). In un sistema così congegnato il rischio che si verifichino frodi è di particolare attualità. Si riporta di seguito uno schema di meccanismo fraudolento particolarmente semplice ed efficace. Paese A Operatore 1 Operatore 4 Paese B Vendita senza IVA Vendita senza IVA Operatore 2 Operatore 3 L'Operatore 2 è un missing trader, ovvero una società fittizia. Il suo obiettivo è quello di acquistare merci senza pagare imposta. Le stesse merci sono rivendute 180 sul territorio dei Paese B, questa volta con applicazione di imposta. L'Operatore 3 rivende in esenzione di imposta poiché le merci ritornano nel Paese A, di provenienza. L'operatore 3, dunque, si trova nella condizione di avere pagato una imposta in acquisto e di non aver riscosso nessuna imposta in vendita. Dunque potrà pretendere un rimborso. L'Operatore 2 non ha pagato imposta in acquisto, ma la ha incassata in vendita. Scompare in breve tempo, ovviamente senza versare nulla all'erario. Gli anelli di questa fraudolenta catena commerciale normalmente sono molteplici, ma non è altro che una ripetizione-articolazione dello schema base descritto. Un buon carosello, inoltre, prevede l'utilizzo di società filtro (buffer), che si interpongono tra le società fittizie e gli operatori "normali" (broker). Lo scopo è di complicare le operazioni di controllo e soprattutto la dimostrazione di una consapevolezza, che di solito esiste, da parte dei broker. Il missing trader è un soggetto creato appositamente per intraprendere delle relazioni commerciali che avvengono solo sulla carta o per emettere fatture false. La vita deI missing trader è normalmente molto breve (pochi mesi o addirittura poche settimane), il che consente una relativa sicurezza nel porre in essere rapporti commerciali economici / commerciali fittizi senza possibilità di essere scoperti in tempo. Analisi di rischio Le amministrazioni fiscali più evolute nelle azioni di contrasto alle frodi IVA applicano da tempo una analisi di rischio che previene la fase di attribuzione di una nuova partita IVA. Anzitutto la apertura di partita IVA è condizionata alla verifica da parte della autorità competente al rilascio di requisiti minimi di affidabilità. In Paesi come la Gran Bretagna o il Belgio è normale prassi che ogni richiesta di apertura di partita IVA sia sottoposta ad un esame, tramite una semplice check list cui il funzionario procedente con la apertura deve rispondere. Dall'esito delle risposte alla check list potranno risultare sostanzialmente tre differenti scenari: B soggetto appare molto probabilmente un missing trader, il soggetto appare come "rischioso" rispetto alla probabilità di essere un missing trader, il soggetto appare come dei tutto normale o comunque con scarse possibilità, apparenti, di essere un futuro missing trader. Nel primo caso la nuova partita IVA viene rifiutata o posposta. Nel secondo caso viene concessa, ma il soggetto è inserito in una lista di soggetti potenziali missing trader, da sottoporre a controllo (verifica di esistenza) nelle prime settimane di vita. Nel terzo caso al soggetto viene concessa normalmente la partita IVA. In una guida elaborata da un gruppo di lavoro costituito "ad hoc" in ambito S.C.A.C. (Standing Committee on Administrative Cooperation - Comitato permanente per la Cooperazione Amministrativa), presso la Commissione Europea, sulla base delle esperienze più significative di alcuni Stati Membri, si forniscono suggerimenti pratici per la prevenzione del fenomeno, tra cui spiccano le misure di controllo preventive (analisi di rischio). Il Settore Analisi e Ricerca ha partecipato alla revisione dl questa guida operativa, rappresentando l'Italia in questo ristretto gruppo di lavoro. 181 La check list Questo Settore ha elaborato una check list, che prende spunto dal modello 110 britannico, per condurre una analisi dei rischio nel prevenire il fenomeno dei soggetti fittizi. Tale fenomeno ha purtroppo forte incidenza non soltanto riguardo le frodi IVA in ambito di scambi intracomunitari, ma anche generalmente per tutte le frodi fiscali che basano il loro successo su false fatturazioni. E' di fondamentale importanza condurre una analisi del rischio, nell'ambito della funzione di accertamento, tramite l'utilizzo della lista di controllo, che si allega al presente documento, per la creazione di liste di "Operatori a rischio". Le domande della lista hanno l'obiettivo di valutare la potenziale rischiosità di un soggetto ad essere un missing trader. Tramite l'esito delle risposte alla check list per ogni richiesta di nuova apertura di partita IVA, si creerà una lista di "Operatori a rischio", nei confronti dei quali dovranno essere effettuati semplici e veloci riscontri mirati ad appurare una apparente normalità dei soggetto, a cura dell'Ufficio competente, nelle settimane immediatamente successive alla apertura di Partita IV A dell'operatore stesso (laddove sia possibile si possono effettuare più riscontri nella stessa giornata). La check list dovrà essere svolta da un funzionario della struttura locale di Analisi e Ricerca, compilato e salvato come file, ed inviato a questo Settore, che verrà comunque contattato in ogni caso dubbio o per ogni tipo di chiarimento. Risposte alla check list E' importante considerare che: le valutazioni da effettuare sono per lo più giustificate dall'apparenza, da un esame a prima vista. Questo tipo di analisi di rischio d'altronde non prevede, e non potrebbe, una piena cognizione dei soggetti da valutare; considerato quanto accennato, la risposta ad ogni domanda prevede una valutazione semplice. Le valutazioni saranno da effettuare tramite i dati presenti nella stessa richiesta di apertura della partita IVA; laddove sia possibile o richiesto, le valutazioni saranno da effettuare tramite i normali strumenti informatici in possesso degli uffici, come le interrogazioni all'Anagrafe Tributaria; le domande poste sono concepite per fare emergere la potenziale pericolosità di un soggetto. Dunque è in questa ottica che ogni riposta deve assumere significato. In sostanza, ad ogni apparente segnale di pericolosità, la risposta è SI; ad ogni apparente elemento di normalità, la risposta è NO. Domanda 1. Ci si chiede se, a prima vista, il nome della nuova ditta/società rifletta o meno la natura dell'attività da svolgere. Ad esempio, sarà incongruente l'Autocentro srl che svolge attività di commercio mobili o altre attività di servizio N.C.A.. Domanda 2. 182 Similmente alla prima domanda, si intende qui osservare se, a prima vista, dal nome della ditta, si evidenzino elementi sospetti. Rappresenta una maggiore garanzia la ditta che riporta nella ragione sociale il nome di uno o più soci. Ad esempio un nome dei tipo Car Broker è più sospetto di un nome del tipo Autoconcessionaria F.lli Rossi. Rispondere dunque SI nel caso la ragione sociale non riporti i nomi dei titolari. Domanda 3. La valutazione dell'indirizzo della nuova ditta è di fondamentale importanza. Ad esempio un importatore di autovetture o di computer difficilmente potrà avere sede in un quarto piano di un edificio al centro di una città. Ovviamente non sempre sarà possibile sapere, a prima vista, se ad un determinato indirizzo corrisponde una abitazione o una sede adatta per gli scopi commerciali dei nuovo soggetto. Bisognerà valutare dunque se sono presenti indicazioni strane nella compilazione dell'indirizzo, del tipo c/o... . Non guasta, laddove sia possibile, fare ricorso alla conoscenza diretta deI territorio da parte dei funzionario che sta rispondendo, magari facendo ricorso allo stradario, anche se questo sarà più facile nei piccoli centri. Anche la coincidenza tra sede della ditta e abitazione dei titolare, nel caso di attività di rivendita e non di servizi, può risultare sospetto. Domanda 4 1 settori considerati più a rischio, in sede UE, sono quelli indicati nella domanda. E' evidente che bisognerà avere riguardo al codice di attività scelto dal nuovo soggetto, considerando particolarmente pericoloso chi si rivolge al codice residuale di altre attività N.C.A.. Domanda 5. Il soggetto ha trenta giorni di tempo per dichiarare !'inizio della propria attività. Sebbene non sia un punto di facile valutazione, sarebbe importante sapere se il soggetto ha già cominciato ad operare, magari prendendo in affitto dei locali, facendo richiesta per le utenze, ecc. Un inizio di attività già di fatto avvenuto, farebbe comunque pensare più facilmente ad un soggetto reale e non fittizio (in questo caso rispondere NO). Domanda 6. La circostanza che il soggetto abbia legami con altri soggetti IVA già esistenti rappresenta una sorta di garanzia ai fini della nostra analisi. Sarà comunque opportuno valutare la consistenza del soggetto IVA collegato già esistente, la sua posizione reddituale, il suo volume di affari, ecc.. Rispondere SI, dunque, se non vi sono legami con altri soggetti o rappresentanze di società. Domanda 7. Il fatto che il titolare della ditta sia un soggetto straniero, una ditta estera, con sede, inevitabilmente di comodo, presso il depositario delle scritture contabili, un commercialista o un professionista rappresenta un elemento di rischio sulla affidabilità, sulla reale esistenza e consistenza dello stesso. 183 Domanda 8. Una interrogazione dei dati disponibili all'anagrafe tributaria sarà necessaria per effettuare valutazioni sul soggetto richiedente. In linea generale, non si tratta di sindacare in maniera troppo approfondita sulla consistenza economica del soggetto, ma semplicemente se questo si discosti dalla normalità. Sarà sospetto, ad esempio, il non avere mai presentato dichiarazioni. Anche altre incongruenze riscontrabili però potrebbero essere rilevanti, come abitare troppo lontano rispetto alla sede della ditta di cui è titolare, per consentire una normale attività lavorativa. 184 ALLEGATO N. 7 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento Settore Analisi e Ricerca ANALISI DEL RISCHIO NELL'ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA CHECK LIST D.R.______________ Ufficio ________ di____________________ 3. L'indirizzo 4. Il campo 5. La richiesta è d'attività è stata fatta residenziale/a riguarda: bitativo? La Altre attività prima che sede N.C.A., iniziasse corrisponde Commercio di l'attività? all'abitazione computer, del titolare? commercio di Presso la telefoni sede hanno portatili, sede altre commercio di ditte? auto, commercio di carni? NO SI NO SI NO SI NO 1. A prima 2. Il nome vista il della nuova nome/ragio ditta è di ne sociale fantasia? E' della ditta in lingua è straniera? Non riporta incoerente PARTI DENOMINA i nomi dei con TA ZIONE titolari? l'attività IVA svolta? SI NO SI 6. Il soggetto 7. Il titolare è 8. Il titolare non ha altri un soggetto ha una legami con residente posizione altri soggetti all'estero? Ha reddituale IVA? Il la sede apparenteme soggetto non presso il nte è depositario anormale? rappresentant delle scritture e di altre o un ditte? commercialist ao comunque un soggetto terzo? SI NO SI NO SI NO TOTALE SI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 185 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 … … … … TOTALI Indicare per ogni quesito se la risposta è SI o NO Se è impossibile rispondere, rispondere NO Nei punti con più domande, rispondere SI, anche se per una sola domanda 186 ALLEGATO N. 8 PRINCIPALI SISTEMI DI FRODE SCOPERTI DALLA GUARDIA DI FINANZA E RELATIVI RISULTATI CONSEGUITI92 “Operazione Titanus” Il servizio si inquadra nell’organica attività d’indagine svolta dal Corpo sui fenomeni di frode ed evasione fiscale connessi all’interscambio commerciale tra Italia e Repubblica di San Marino. Gli accertamenti sono stati attivati, a livello nazionale, allorquando sulla base di uno studio condotto su specifica direttiva dell’allora Ministro delle Finanze, è stato rilevato che, soprattutto per determinati settori merceologici di largo consumo (alimenti e bevande, componentistica informatica, telefonia, hi-fi, prodotti cine foto ottici), il volume dell’import-export tra l’Italia e San Marino era assolutamente ingiustificato, sia con riferimento al valore complessivo delle transazioni che alle potenzialità delle imprese sammarinesi coinvolte. Infatti, l’ammontare complessivo di acquisti e vendite di merci con la piccola Repubblica del Titano risultava uguale o addirittura superiore a quello relativo ai rapporti con la Danimarca, la Grecia, l’Irlanda, il Portogallo e la Finlandia. Pertanto, è maturato il sospetto che le particolari agevolazioni fiscali previste dalle legislazioni dei due Paesi per incentivare gli scambi fossero state utilizzate da operatori disonesti per commettere frodi fiscali e finanziarie. Più esattamente, le norme in vigore consentono che: le vendite di beni effettuate da imprese italiane a favore di clienti di San Marino non siano soggette ad I.V.A., come tutte le esportazioni; gli acquisti di beni presso soggetti sammarinesi possano essere effettuati da imprese italiane senza addebito d'I.V.A., a condizione che queste ultime provvedano, dopo aver ricevuto la merce, ad applicare esse stesse l'imposta ed a versarla all'Erario nazionale (ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e dell’art. 16 del D.M. 24.12.1993). L'esistenza di tali procedure, associata all'aumento esponenziale del volume degli scambi ed alla progressiva presenza sul mercato di prodotti ad un prezzo inferiore rispetto a quello normalmente praticato, hanno avvalorato i sospetti di frodi ed irregolarità diffuse. Sono state eseguite una serie di indagini ad ampio raggio sull'intero territorio nazionale in stretto coordinamento tra numerosi Reparti del Corpo, smascherando un articolato sodalizio criminale, con ramificazioni a livello internazionale (Spagna, Regno Unito, Germania), che ha gestito una serie di traffici illeciti in totale evasione d'IVA nel settore della distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio di telefoni cellulari. Il servizio è stato supportato da un intenso scambio d'informazioni e da accertamenti congiunti con gli organi fiscali sammarinesi e comunitari, sotto la direzione, per quanto attiene ai risvolti penali interni, dell’Autorità Giudiziaria di Milano e di Bologna. Nel corso dell'attività di servizio sono state eseguite 40 verifiche fiscali ad altrettante società ed imprese; dopo la raccolta dei primi indizi di reato, sono state 92 L’allegato riproduce fedelmente la documentazione trasmessa dalla Guardia di finanza. 187 operate 400 perquisizioni domiciliari e sequestrata copiosa documentazione e tracce probatorie di una vasta frode fiscale all'IVA, perpetrata con il sistema dell'interposizione fittizia di società di comodo (“frode carosello"). In sostanza, è stato accertato che: inizialmente le società italiane esportavano a San Marino le partite di merci (telefoni), senza addebito d'IVA; i soggetti sammarinesi rispedivano i prodotti in Italia, a ditte individuali o società a responsabilità limitata intestate a prestanome degli originari esportatori, che poi omettevano di regolarizzare le fatture e versare l’IVA., non tenevano la contabilità, non presentavano le dichiarazioni annuali e, nel giro di pochi mesi, cessavano l'attività. Nel frattempo, i telefoni giungevano agli effettivi rivenditori italiani, con la copertura di fatture di comodo rilasciate dalle predette società fantasma a prezzi più bassi di quelli di mercato (perché, comunque, l'IVA a monte non era stata autofatturata né versata; mettendo così fuori causa i concorrenti onesti). Il sistema di frode, di per sé abbastanza semplice nella sostanza, non era in realtà facile da scoprire, poiché: spesso, le società di comodo erano più di una, ubicate anche all'estero ed in "paradisi fiscali", proprio al fine di ostacolare le indagini; i prestanome, responsabili ufficiali delle imprese "filtro", molte volte erano irreperibili o nullatenenti, extracomunitari o pensionati, tenuti all'oscuro del disegno criminoso di cui entravano a far parte, dietro compensi irrisori. Al termine delle indagini, sono stati individuati complessivamente: 1.300 miliardi di fatture fittizie, indebitamente contabilizzate come costi dagli effettivi importatori nazionali; 340 miliardi d'IVA non versata; 44 soggetti, denunciati all'Autorità Giudiziaria per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Frodi nel settore delle carni A seguito di complesse ed articolate indagini di polizia giudiziaria e tributaria, sviluppate da numerosi Reparti del Corpo, sono state accertate rilevanti frodi perpetrate ai danni delle Amministrazioni finanziarie sammarinese ed italiana ad opera, in particolare, di due società anonime di San Marino operanti nel settore del commercio delle carni. Le evasioni, nel caso di specie, sono state realizzate interponendo fittiziamente alcune società italiane tra i fornitori esteri ed i soggetti economici sammarinesi i quali, attraverso false certificazioni, hanno fatto risultare - quale immessa in consumo nella Repubblica del Titano, ovvero "riesportata" - merce di fatto ceduta sul mercato nazionale a vari commercianti all'ingrosso. L'articolato programma, concepito e posto in essere con il concorso di ben dieci società nazionali, è stato finalizzato, in sostanza, sia a lucrare l’IVA. dovuta all'Erario italiano, sia ad ottenere indebitamente il rimborso dell’imposta sulle importazioni di merci" precedentemente versata all’Erario sammarinese. In dettaglio, attraverso la cartolare cessione della carne dalle società anonime sammarinesi all'una o all'altra delle fittizie società italiane, e da queste ai 188 diversi grossisti, è stata dissimulata la vendita diretta dalle prime ai grossisti italiani, risultati in alcuni casi i clienti finali diretti dei fornitori esteri. L’IVA., corrisposta da questi ultimi alle società fittizie quali importatrici della carne da San Marino in Italia, non è stata versata all'Erario italiano bensì acquisita dai soggetti economici sammarinesi per essere ripartita tra i componenti del sodalizio criminoso. Alle stesse società di comodo veniva simulata, in altri casi, la vendita da parte delle società sammarinesi, in via di "riesportazione" in Italia, di carne acquistata da fornitori esteri che in realtà veniva ceduta completamente "in nero" ad altri operatori italiani. Nel corso del servizio sono stati complessivamente: eseguiti 12 interventi di cui 10 verifiche generali; accertati: . elementi di reddito sottratti a tassazione per lire 108.701.751.353; . violazioni all’IVA per lire 57.858.152.156; . evasioni di diritti doganali per lire 1.698.117.000 denunciate all'Autorità Giudiziaria n. 69 persone per violazioni alla legge n. 516/82. Commercio dei metalli ferrosi e non ferrosi L’attività espletata dalla Guardia di Finanza nel settore del commercio dei metalli ferrosi e non ferrosi e dei relativi rottami si è estrinsecata mediante l'effettuazione di verifiche generali e parziali, di controlli, nonché attraverso una costante azione d'intelligence necessaria per assicurare agli interventi la dovuta incisività. In particolare, è stato possibile individuare numerosi casi di frodi perpetrate ai danni dell'Erario e della Comunità Europea ad opera di diverse aziende che hanno realizzato cospicui ed illeciti introiti attraverso: l'omesso versamento dell'IVA dovuta sulle transazioni poste in essere; l'indebita costituzione di crediti di imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; l'illecita costituzione di capitali all'estero. Il sistema di frode generalmente rilevato consiste nel ricondurre gli obblighi relativi all'applicazione dell’IVA ad imprese di comodo che, solo cartolarmente, acquistano il materiale da operatori economici esteri per rivenderlo successivamente ad imprese nazionali terze, effettive destinatarie del prodotto, in evasione d'imposta. Nella realtà, la merce, dopo essere stata stoccata e depositata presso spedizionieri italiani, raggiunge direttamente le aziende destinatarie le quali, di solito, provvedono a precostituire in capo alla società di comodo le risorse economiche necessarie all'effettuazione delle prime operazioni, attraverso bonifici bancari, assegni e/o anticipi su forniture e versamenti in contanti. Le disponibilità finanziarie per fronteggiare i successivi atti economici vengono, invece, assicurate dai pagamenti relativi alle precedenti forniture. Le descritte condotte hanno lo scopo di: creare artatamente dei flussi finanziari tra i cedenti esteri ed i soggetti di comodo, al fine di poter rafforzare lo "schermo" tra i primi e gli effettivi acquirenti delle merci, veri responsabili delle frodi; 189 inoltrare direttamente gli ordini del materiale ai fornitori comunitari comunicando, di volta in volta, i nominativi delle imprese di comodo cui fatturare le cessioni; sostenere i costi dei trasporti inerenti sia gli acquisti dai fornitori esteri sia le successive cessioni nazionali. I soggetti interposti risultano essere, di norma, società inattive o destinate ad operare per alcuni mesi per poi essere messe in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, rimanendo comunque insolventi nei confronti dell'Erario. All’amministrazione di dette compagini sociali sono demandate persone già note alla giustizia oppure totalmente ignare o ancora completamente disinteressate ad eventuali sanzioni penali ed amministrative per l'avanzata età e/o lo stato sociale, disposte ad assumere la carica di amministratore dietro corresponsione di un compenso periodico da parte dell'organizzazione truffaldina. Le imprese di comodo non ottemperano agli obblighi contabili e la loro interposizione tra cedente estero e cessionario nazionale, strumentale alla creazione di un debito di imposta in capo ad una "scatola vuota", determina, altresì, a favore delle aziende nazionali effettivamente destinatarie delle merci, un indebito credito d'imposta. In sintesi, le evasioni vengono perpetrate attraverso artificiose fatturazioni e/o sistematiche omissioni dei versamenti dell'IVA, realizzate secondo i seguenti schemi: il soggetto interposto (società "fantasma" o "cartiera") effettua: • importazioni di prodotti col sistema del contrabbando intraispettivo mediante la presentazione agli Organi competenti di false "dichiarazioni di intento”, fruendo indebitamente del regime agevolativo degli acquisti in sospensione di imposta previsto per gli "esportatori abituali"; ovvero • acquisti intracomunitari senza adempiere ad alcun obbligo contabile e fiscale, assumendo formalmente la veste di debitore per l'imposta, peraltro mai dichiarata, in conseguenza dell'emissione di fatture gravate da IVA nei confronti dell’effettivo cessionario. Nel caso dei rottami l'assoggettamento ad aliquota ordinaria è giustificato dalla trasformazione degli stessi in semilavorati. L'effettivo cessionario provvede, quindi, ad annotare i documenti nelle proprie scritture, portando in detrazione il tributo che, generalmente, non viene corrisposto, ovvero, se pagato, è oggetto di successiva restituzione o spartizione tra i soggetti coinvolti nelle illecite transazioni; il soggetto interposto (società "filtro") effettua le citate operazioni passive e le successive cessioni nazionali imponibili, adempiendo a tutti gli obblighi contabili e fiscali salvo quello del versamento dell’IVA dovuta che viene regolarmente dichiarata. Si pone in essere, cioè, una vera e propria insolvenza fraudolenta nei confronti dell'Erario. Al riguardo, si ribadisce che mentre le c.d. società "filtro" sono aziende conosciute al fisco - in quanto strutturalmente esistenti e che hanno presentato dichiarazioni IVA e dei redditi - le società "fantasma" o "cartiere" sono strutture di comodo, istituzionalmente deputate a produrre documenti soggettivamente fittizi, sconosciute al fisco, non avendo mai presentato dichiarazione alcuna. Al fine di rendere più complesso l'accertamento delle violazioni (da parte della Guardia di Finanza) il meccanismo di frode più frequentemente riscontrato, di 190 solito, coniuga insieme le citate condotte, articolandosi, a titolo esemplificativo, come segue: • una società "fantasma" acquista metalli ferrosi ceduti da operatori di altri Paesi, non provvedendo a registrare la fattura estera; • la suddetta società cede successivamente il prodotto gravato da IVA ad un soggetto "filtro" che "pulisce" la merce rivendendola ad imprese di rilevanza nazionale, effettive destinatarie; il tutto con regolare fattura; • la società "fantasma", dopo un breve periodo di tempo, cessa la propria attività senza versare l'imposta dovuta per la cessione cartolare nei confronti della società "filtro", che si crea un credito IVA da compensare con l'IVA addebitata alla propria cessionaria, vero cliente finale. I descritti traffici, come detto più volte, oltre a determinare una cospicua evasione, creano anche rilevanti destabilizzazioni sul mercato, atteso che il margine di profitto rappresentato dall'IVA non corrisposta consente di immettere in commercio beni a prezzi inferiori a quelli normalmente praticati. Alla consumazione delle frodi è risultata interessata geograficamente soprattutto la Lombardia, con particolare riguardo alle province di Milano, Bergamo e Brescia, ove l'azione di servizio svolta dal Corpo ha visto: l'esecuzione di 491 interventi di cui 218 verifiche generali; l'accertamento di: • elementi di reddito sottratti a tassazione per lire 3.902.408.000.000; • violazioni all'IVA per lire 1.444.150.000.000; la denuncia all'Autorità Giudiziaria di n. 861 persone, delle quali n. 15 in stato di arresto, per violazioni alla legge n. 516/82. Commercializzazione di materiale elettronico e di componentistica per l'industria informatica Il sistema di frode scoperto si basa sull'evasione dell'IVA inerente la commercializzazione di materiale elettronico e, in particolare, di componentistica per industria informatica. Tale materiale - composto prevalentemente da microprocessori, memorie, dischi e schede - viene utilizzato per la rivendita al dettaglio e per assemblare e/o potenziare personal computer. Esso viene prodotto negli Stati Uniti, in Giappone ed in altri Paesi Asiatici (Corea, Taìwan, Singapore) ed importato in Europa da grandi società, ubicate in Francia, Germania ed Olanda (a volte esclusiviste dei marchi), per essere poi distribuito negli altri Paesi dell'Unione Europea, tra i quali l'Italia. Il meccanismo fraudolento vede normalmente l'utilizzo di un "gruppo di imprese", facenti capo ad un unico mentore, nel territorio nazionale e in quello europeo, nel cui contesto agiscono sia società regolari ed effettivamente operanti sul mercato sia quelle di "comodo", aventi una funzione di "filtro", che agiscono in favore di quelle regolari, nel brevissimo periodo, producendo un elevato volume d'affari e di IVA a debito, per poi scomparire nel nulla. Tale sistema evasivo, che sfrutta il regime agevolativo dell'art. 8 del D.P.R. 633/72 per le imprese che intendono operare con l'estero (mediante "dichiarazioni d'intento" rilasciate dai soggetti con qualifica di "esportatore abituale"), può essere rappresentato evidenziando, di seguito, la funzione e l'attività svolta da ogni singolo soggetto coinvolto, nonché la dinamica della frode. Imprese commerciali regolari o “reali”, con sede in Italia: 191 possiedono una ben definita struttura commerciale ed organizzativa e risultano regolari dal punto di vista civilistico e fiscale; sono amministrate da imprenditori capaci ed i loro clienti finali sono sia grossisti che dettaglianti; nei loro rapporti commerciali (acquisti e vendite), si servono di società "cartiere", operanti in tutto il territorio dell'UE, attraverso le quali, realizzando fittizi passaggi di merce,conseguono il duplice obiettivo di: • abbattere i costi ed andare a "credito IVA sugli acquisti"; • creare falsi "plafond' come "esportatori abituali", da utilizzare in Dogana al momento delle importazioni da Paesi extra UE, per godere del regime agevolativo del citato art. 8. Imprese irregolari o di comodo, cd. "cartiere", con sede in Italia: sono palesemente irregolari sotto l'aspetto civilistico e fiscale. Accumulano ingenti importi di IVA a debito per poi scomparire nell'arco di 3-4 mesi ed essere magari ricostituite in altro paese della Comunità, sotto altra veste giuridica; hanno spesso sede presso recapiti inesistenti e non dispongono di alcuna struttura aziendale, all'infuori di linee telefoniche e fax; sono giuridicamente amministrate da soggetti "prestanome", ma, di fatto, sono controllate da personaggi che operano in forma "itinerante , contattando i clienti ed i fornitori mediante l’uso di telefoni cellulari; acquistano sia da fornitori comunitari, regolari ed irregolari (spesso gestiti dai medesimi soggetti della "cartiera” cessionaria), sia da fornitori italiani, con false "dichiarazioni d'intento"; vendono esclusivamente a soggetti economici nazionali regolari associati all'organizzazione fraudolenta, provvedendo, all'atto della fatturazione, a trasformare parte dell'imponibile in IVA. In tal modo, l'acquirente nazionale, con un esborso finanziario minimo ottiene il diritto di contabilizzarsi un'IVA a credito altrimenti non spettante ed in aggiunta può lucrare sul costo d'acquisto originario della merce. Il rapporto di "esclusiva" intrapreso tra le imprese irregolari e regolari associate nel sistema di frode, ha dato ragione di ritenere che le organizzazioni criminali scoperte abbiano agito in accordo, se non addirittura sotto la regia, delle stesse imprese reali. Imprese irregolari o di comodo, c.d. "cartiere", con sede in altri paesi dell'UE: sono amministrate da soggetti italiani ed hanno una parvenza di regolarità solo perché presentano i modelli "INTRASTAT". In effetti, la loro funzione è quella di simulare la vendita intracomunitaria che, in realtà, rappresenta un ulteriore passaggio cartolare al fine di consentire alle imprese italiane la costituzione dei falsi "plafond” di esportatore abituale. Imprese filtro: vengono utilizzate dall'organizzazione al solo scopo di determinare ulteriori passaggi "cartolari" di merci, in modo da rendere più arduo e complesso l'accertamento del percorso fittizio. La società "filtro" è (quasi) perfettamente regolare dal punto di vista amministrativo-contabile, fiscale e civilistico, e regolarizza ogni transazione. Dinamica della frode: Come affermato in premessa, tutta la componentistica elettronica viene prodotta in Paesi extra U.E., per cui tali prodotti devono essere importati, mentre 192 una loro esportazione non avrebbe alcuna ragion d'essere, se si considera che i Paesi comunitari non sono produttori. La finalità della frode scoperta dai Reparti del Corpo era proprio quella di recuperare, con diversi passaggi fittizi tra aziende (regolari e "cartiere") italiane ed europee, il “costo” dell’IVA. assolto in dogana al momento dell'importazione, per far conseguire ad alcune imprese una maggiore competitività sul mercato. Il meccanismo evasivo può essere rappresentato mediante due distinte ipotesi alternative: la prima prevede una triangolazione secca tra soggetti economici operanti in Italia; la seconda prevede ulteriori passaggi tra aziende regolari, "cartiere" e "filtro", anche operanti in Paesi UE. Nella prima ipotesi le società irregolari o di comodo italiane acquistano merce destinata all'esportazione da imprese "reali" italiane, presentando false "dichiarazioni d'intento”, con le quali attestano di essere in possesso della qualifica di "esportatore abituale". In tal modo le imprese reali vendono in regime di esenzione (ex art. 8) e non versano l’IVA sulle vendite. Tale merce, in effetti, non lascerà mai il territorio dello Stato; verrà, invece, rivenduta ad un'impresa "filtro" organica al gruppo criminale, provvedendo a trasformare parte del prezzo originario (esente IVA) in IVA. In tal modo, si riduce del 20% circa il costo d'acquisto della merce, con evidente distorsione del successivo prezzo di mercato. L'impresa "filtro" rivende all'impresa originaria il medesimo prodotto, gravando il prezzo di un'ulteriore piccola percentuale di ricarico (costo d'intermediazione), oppure vende il prodotto ad un'altra impresa "reale" consociata nel sistema di frode, immettendola in una sorta di mercato illegale parallelo. In pratica, ipotizzando un prodotto del prezzo di 100.000 euro, avviene quanto segue: la cartiera acquista a 100.000 euro (operazione intracomunitaria non imponibile I.V.A.) da imprese italiane con false "dichiarazioni d'intento" (ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/72); la stessa cartiera poi rivende ad imprese "filtro" italiane, esponendo in fattura un'imponibile di 85.000 euro + IVA al 20% per 17.000 euro, per un totale fattura di 102.000 euro; l'impresa "filtro" rivende ad imprese "reali" italiane a 105.000 euro, esponendo in fattura un'imponibile di 87.500 euro + IVA al 20% per 17.500 euro. L'operazione sarebbe palesemente antieconomica se l'impresa cartiera provvedesse ad ottemperare ai suoi obblighi fiscali. Tuttavia il problema non si pone dal momento che la sua operatività si conclude nel breve periodo, ovviamente senza lasciare alcuna traccia e senza versare quanto dovuto. Il secondo sistema, analogo al primo nella sua finalità, consente alle imprese "reali" l’indebita costituzione del plafond di "esportatore abituale", conseguito mediante cessioni intracomunitarie fittizie, in quanto, seppur documentate con la presentazione della modulistica INTRASTAT e con l'indicazione in fattura del destinatario estero, le merci in realtà non lasciano mai il territorio dello Stato. In questo modo, le imprese "reali" italiane, con l'emissione di fatture attestanti le “vendite intracomunitarie" nei confronti di imprese di comodo o irregolari aventi sedi in un altro Paese dell'UE, ottengono i benefici di seguito riassunti: conseguimento dello status di "esportatore abituale" e creazione di un falso plafond, finalizzato all'importazione di beni senza applicazione dell'IVA; 193 vendita della merce senza applicazione dell'IVA (ex art. 8 del D.P.R. n. 633/72), da cui deriva, oltre la creazione del citato plafond, la riduzione sensibile dell'imposta a debito e dell'IVA da versare. In tale contesto si ottiene che anche il ricarico praticato sia non imponibile ai fini IVA. possibilità di riacquistare il prodotto dalla "cartiera" nazionale ad un prezzo inferiore rispetto a quello originario, con l’ulteriore vantaggio di conseguire un'IVA a credito, tramite il meccanismo della trasformazione di una parte dell'imponibile in IVA da esporre in fattura; eventuale rientro in circolo della merce, con un "giro vizioso", stabilito a giacimento dagli operatori, che permette, quante più volte detta merce transiterà per la "cartiera", di conseguire per ogni passaggio un guadagno dato dalla riduzione del prezzo a scapito dell'IVA, ottenendo quale effetto derivato una maggiore competitività sul mercato ed un aumento esponenziale del volume d'affari. Nel corso del servizio in esame, sono state complessivamente accertate violazioni: in materia di imposte dirette, per lire 908 miliardi circa; in materia di IVA, per lire 120 miliardi circa; sono state segnalate alla competente Autorità Giudiziaria n. 48 persone per reati associativi (art. 416 C.P. - "associazione per delinquere") e di natura penale e tributaria art. 2 - "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti" - e art. 8 "emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" - del D. lgs. 74/2000). Commercializzazione autonoleggio di autovetture provenienti da aziende di Quadro normativo di riferimento Prima di delineare il sistema di frode constatato, si ritiene opportuno accennare brevemente alla disciplina IVA dello specifico settore. Le auto e gli aeromobili sono sottoposti al sostanziale principio di indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, salvo che soddisfino i seguenti requisiti: presupposto soggettivo: esercizio d'impresa; presupposto oggettivo: formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, ovvero siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa. I beni in esame (auto) formano oggetto dell'attività propria dell'impresa quando il loro impiego qualifica e realizza l'attività normalmente (e non in via occasionale) esercitata. A titolo esemplificativo vi rientrano il commercio, la lavorazione, il noleggio, la locazione finanziaria, ecc.. Questi ultimi due casi (noleggio e locazione finanziaria) rappresentano a vario titolo un elemento particolarmente sensibile nel sistema di tassazione IVA in ambito comunitario, in quanto consentono - come si evince dalla suddetta esposizione - l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti. Pertanto, un'impresa di autonoleggio all'atto dell'acquisto dell'auto destinata all'attività propria dell'impresa (cederla in locazione) può esercitare il diritto di detrazione dell’IVA sull'acquisto della stessa. Successivamente, al momento della vendita dovrà assoggettare ad IVA la cessione dell'auto, esercitando l'obbligo della rivalsa (art. 18), come si trattasse di bene non usato. 194 Pertanto, qualora l'impresa in oggetto effettui una cessione nell'ambito del territorio dello Stato, applicherà l'IVA interna (cioè esporrà l'IVA in fattura), mentre nel caso di una vendita nei confronti di un operatore IVA di un altro Paese UE porrà in essere una cessione intracomunitaria (cessione non imponibile con tassazione nel Paese di destinazione), non alimentando il livello dell'IVA a debito, con la possibilità di richiedere eventualmente il rimborso dell'IVA a credito. Ne consegue che l'acquirente dell'altro Stato UE (operatore IVA) dovrà integrare la fattura con l'aliquota IVA del proprio Stato e registrare l'operazione sia nel registro IVA acquisti che in quello IVA vendite. Sistemi di frode Premesso quanto sopra, si evidenzia che in alcuni Stati membri dell'Unione Europea il mercato dell'autonoleggio presenta caratteristiche tali da permettere agli operatori del settore un rinnovo del parco macchine molto più frequente rispetto a quello possibile in altri Paesi. In essi è pertanto fiorente la vendita di autovetture usate provenienti da aziende di autonoleggio. Tali autoveicoli, in quanto beni strumentali, consentono all'azienda di autonoleggio di portare in detrazione l'imposta sugli acquisti; per essi, in caso di rivendita, occorre assoggettare ad IVA l'operazione di cessione. Alcuni operatori, al fine di evadere l'imposta, utilizzano imprese "cartiere", costituite in diversi Stati membri, per acquistare dalle società di autonoleggio autoveicoli usati, secondo il regime ordinario di non imponibilità degli scambi intracomunitari. Tali “cartiere" emettono successivamente fatture di vendita nei confronti di altre imprese estere (soprattutto spagnole ed inglesi) riconducibili anch'esse agli organizzatori del traffico, ad un prezzo che, al lordo dell’IVA, è risultato essere pari o di poco superiore all'importo non imponibile delle fatture di acquisto. Le fatture di vendita non recano più il titolo di non imponibilità, bensì quello di assoggettamento dei beni al "regime del margine" che in Italia è previsto dall'art. 36 del D.L. n. 41/95. Il citato artificio presenta un'elevata pericolosità fiscale in quanto viene posto in essere con riferimento alle auto cedute dagli autonoleggi, che soddisfino i requisiti oggettivi richiesti dalla normativa degli scambi intracomunitari in materia di automezzi usati, vale a dire sei mesi dalla data di immatricolazione e seimila chilometri percorsi. Pertanto, la loro rivendita (secondo il regime degli automezzi usati) non evidenzia, sotto il profilo formale, elementi di pericolosità fiscale, atteso che l'attività ispettiva, limitata alla singola impresa, potrebbe non rilevare formalmente irregolarità. L'impresa italiana destinataria del giro fraudolento rivende le autovetture a prezzi concorrenziali ad ignari e/o compiacenti autosaloni italiani, con fattura attestante l'IVA secondo il "regime del margine". Questi ultimi rivendono le auto agli utilizzatori finali in "regime del margine", come di seguito illustrato. L'impresa straniera (C) che ha acquistato le auto dalla cartiera (B), le rivende a prezzi concorrenziali ad ignari o compiacenti autosaloni italiani (D) con fattura sottoposta al “regime del margine". Le auto, infine, vengono rivendute agli acquirenti finali in “regime del margine". E' stato, altresì, appurato che, a fronte di tali movimentazioni cartolari, gli ordini di acquisto e le transazioni finanziarie relative agli acquisti sono il più delle volte effettuate dalla società filtro (C), mentre le autovetture vengono trasferite direttamente dagli autonoleggi (A) agli autosaloni italiani (D). Tramite l'istituto della mutua assistenza amministrativa si è appreso che le stesse società filtro (C), pur ordinando direttamente le autovetture alle venditrici (A), richiedono che le fatture siano emesse nei confronti delle società cartiere (B). 195 Inoltre, è stato chiarito che il vettore incaricato del trasporto viaggia nella tratta dalla società di autonoleggio agli autosaloni italiani utilizzando due C.M.R.93. Uno reca quale luogo di partenza l'autonoleggio (A) e luogo di destinazione la cartiera italiana (B): tale esemplare è quello che rimane tra la documentazione contabile degli autonoleggi. L'altro, invece, riporta quale luogo di carico la società (B) e/o (C), quale cedente la società filtro estera (C) e quale destinatario l'autosalone italiano (D): tale esemplare è quello che viene consegnato al contribuente italiano. Non sembra trascurabile che le fatture relative a detti trasporti, contabilizzate dagli autosaloni italiani, riguardano la tratta dallo Stato membro alla sede dell'autosalone stesso e non, come sarebbe logico arguire dai C.M.R., dalla società cartiera (B) all'autosalone (D). In altri casi, invece, il C.M.R. ricevuto dall'autosalone reca quale mittente il primo cedente (A) e quale destinatario la cartiera (B), ma nello spazio riservato ai timbri ed alle firme degli operatori è ravvisabile l'anomala presenza, specificatamente nello spazio 24, del timbro e della firma dell'autosalone (D) acquirente finale. Anche in tale caso la fattura relativa al trasporto è saldata per l'intera tratta, ovverosia per il tragitto dal primo cedente (A) all'autosalone acquirente (D). In particolare, nel corso di un controllo presso un'azienda italiana è stato accertato che la stessa, a fronte di normali acquisti intracomunitari di autovetture usate da operatori commerciali, ometteva la relativa doppia annotazione nei registri IVA acquisti e vendite. Quindi, all'atto della vendita, essa non fatturava con l'esposizione dell'IVA calcolata su tutto l'imponibile, applicando appunto alle operazioni di compravendita il sistema del margine, in totale assenza dei presupposti di fatto, o quanto meno documentali, che giustificassero l'assoggettamento di queste operazioni al citato regime (per esempio la dichiarazione anche scritta sulla fattura emessa dal cedente comunitario che attestasse non solo la non imponibilità dell'operazione poiché relativa ad una cessione intracomunitaria, ma ne dichiarasse il precedente assoggettamento, nel Paese estero, nel caso "Germania", al sistema del margine). Nell'ambito di un ulteriore intervento presso altra società italiana è stato accertato che, la stessa, dopo avere acquistato autoveicoli usati presso imprese tedesche, ha assoggettato le operazioni di compravendita al regime del margine, ritenendosi in tal senso a ciò legittimata dalla dichiarazione apposta dall'operatore tedesco, presente su ogni fattura "Gesamtbetrag Lieferung nach Paragraph 25 a USTG differenzbest", la cui traduzione in lingua italiana è: "Importo complessivo della cessione secondo il paragrafo 25° della legge sull'IVA - regime del margine". Tale legittimazione, però, è venuta meno quando la predetta società italiana è stata avvisata dal competente Ufficio IVA nazionale - in tal senso sollecitato dall'Organo collaterale estero - del fatto che il suo principale fornitore tedesco non era nelle condizioni di applicare detto regime su alcune autovetture da questa impresa acquistate. Non avendo, a seguito dell'avviso, provveduto a regolarizzare gli acquisti e le rivendite effettuate, si è ritenuto che queste cessioni fossero conformi tout court al regime degli acquisti intracomunitari con l'applicazione ad essi della prevista speciale contabilizzazione e la conseguente esposizione, nella rivendita a soggetto nazionale, dell’IVA. calcolata sull'intero importo della transazione. 93 La lettera di vettura C.M.R. è il contratto di trasporto per la spedizione internazionale di merci su strada, regolata da apposita convenzione. 196 In sede, infine, di altro controllo presso un operatore italiano è stata riscontrata un'ulteriore anomala situazione. L'operatore, infatti, risulta avere effettuato degli acquisti intracomunitari di veicoli usati per i quali, poi, nella successiva rivendita, ha applicato l’IVA. su di un imponibile inferiore, anche se di poco, al prezzo di acquisto; prezzo quest'ultimo che risultava ovviamente inerente ad una transazione non imponibile. Detta situazione ha quindi determinato che l'importo di acquisto e quello di vendita di una stessa autovettura risultassero quasi di pari ammontare, anche se quello di vendita, sommando in se imponibile e IVA, determinava per la società addirittura un saldo operativo negativo. Questa situazione, peraltro circostanziata da altri fatti (quali l'omessa istituzione dei registri IVA acquisti e vendite, l'omissione della dichiarazione e dei versamenti periodici I.V.A., ecc.), ha fatto ritenere che la società italiana, nel ciclo distributivo, si sia venuta a collocare come un potenziale "filtro". Attraverso di essa gli operatori nazionali, da essa acquirenti, in qualche modo, non ponendo più in essere cessioni intracomunitarie, si sarebbero tutelati da ogni dubbio interpretativo circa la liceità delle operazioni da loro poste in essere. Inoltre, detta società ha consentito ai suoi clienti di applicare un prezzo decisamente concorrenziale. Essendo i servizi in argomento tuttora in corso, non è possibile quantificare i risultati conseguiti dai Reparti del Corpo in questo specifico servizio. 197 Schema NR. 1 Società di autonoleggio estera (A) – es. spagnola Cartiera italiana (B) Cliente Cliente Società filtro ( C ) Estera (es. spagnola) Autosalone italiano (D) Cliente 198 LEGENDA: Fatturazione in regime di non imponibilità: Fatturazione in regime del margine: Pagamenti della merce: Movimentazione fisica della merce: Schema NR. 2 Società di autonoleggio estera (A) – es. tedesca Cartiera italiana (B) 199 LEGENDA: Fatturazione in regime di non imponibilità: Fatturazione in regime del margine: Cliente Pagamenti della merce: Movimentazione fisica della merce: Cliente Società filtro ( C ) Estera (es. spagnola), vera artefice del traffico Autosalone italiano (D) Cliente 200 ALLEGATO N. 9 SCH E M I D I S I ST E M I D I FRO DE CO N ST AT AT I N E L CO R SO DE LL’ AT T I V IT A ’ O PE R A T I V A DE I R E P ART I DE L L A G U A RD I A d i FI N A N Z A 94 CASO 1 La frode si è realizzata mediante la costituzione di una società, la quale, sotto il falso ruolo di "rappresentante fiscale" in Italia di un operatore economico comunitario greco, per nome e per conto del quale ha effettuato, nel corso degli anni 1998 e 1999, ingenti acquisti di materiale informatico da operatori nazionali del settore, che avrebbe dovuto destinare ad altro soggetto comunitario ma in realtà commercializzato dalla stessa sul territorio nazionale, in quanto risultato venduto a propri clienti senza l'emissione delle prescritte fatture. A titolo esemplificativo, al fine di comprendere il sistema di frode attuato, si riporta apposito schema del quale si andrà a trattare qui di seguito: C D Operatore GRECO, con sede in Grecia Società tedesca (GERMANIA) Fatturazione operazione non imponibile Luogo fittizio di destinazione della merce Fatturazione operazione non imponibile A Operatori italiani Che effettuano cessioni verso la ditta greca (ovvero verso D) Luogo di destinazione della merce B Rappresentante fiscale in italia della ditta greca ”D” Vendite senza fattura E F Clienti non identificati 94 Impresa Italiana L’allegato riproduce fedelmente la documentazione trasmessa dalla Guardia di finanza. 201 Gli operatori italiani “A”, così come riscontrato durante il corso dell'attività investigativa, hanno effettuato cessioni intracomunitarie, tra il '98 ed il '99, in regime di non imponibilità come previsto dall'art. 41, lo comma lettera a) del D.L. 331/93, emettendo le rispettive fatture nei confronti del cliente greco "D”. Tutta la merce oggetto delle predette operazioni intracomunitarie, stante quanto rilevato dall'esame dei documenti fiscali emessi dagli operatori italiani di cui al capoverso precedente, è stata consegnata presso i locali di “B” - rappresentante fiscale in Italia delle ditta Greca “D”. Come riscontrato tra le scritture contabili tenute da “B” nell'ambito della rappresentanza fiscale operata nei confronti della citata ditta greca “D”, tutta la merce precedentemente ricevuta dagli operatori italiani risultava venduta nei confronti del cliente tedesco “C” della ditta greca. Per tale ultimo passaggio, la società “B”, oltre ad annotare negli appositi registri di "carico e scarico" l'uscita della merce dai suoi locali, provvedeva, per nome e per conto della società greca “D”, all'emissione delle fatture di vendita e dei rispettivi documenti di trasporto in cui veniva indicato come acquirente la ditta tedesca "C”. La merce ricevuta da "B" in realtà non è mai uscita fuori del territorio nazionale, in quanto, come rilevato nel corso dell'attività investigativa, è stata da questi venduta in Italia, a propri clienti, in particolare alla società "E", senza l'emissione delle prescritte fatture, così come indicato nei punti E e F. Tale circostanza è stata confermata delle risultanze degli accertamenti svolti dal collaterale tedesco presso la sede dell'operatore comunitario "C", destinatario finale, solo cartolarmente, delle merci uscite dai locali della verificata. Si evidenzia altresì che nel corso dei numerosi controlli incrociati eseguiti presso i vari operatori nazionali risultati fornitori della ditta greca è stato rilevato che nessuno di questi era in possesso di idonea documentazione rilasciata dal rappresentante fiscale dell'operatore greco, atta a comprovare l'effettiva uscita dal territorio nazionale dei beni precedentemente ceduti, così come previsto da apposita circolare ministeriale. Alla luce di quanto sopra esposto, i citati operatori nazionali cedenti avrebbero dovuto regolarizzare tali operazioni economiche riconducendole all'imponibilità ai fini dell’IVA. mediante l'emissione di "note di addebito" riportanti l'imposta non corrisposta, nei confronti del soggetto greco, cosa che non è mai avvenuta. Conseguentemente a quanto sopra illustrato, la società verificata ha omesso di dichiarare elementi positivi di reddito. CASO 2 Il sistema di frode si è articolato sulla base delle fasi di seguito schematizzate: fittizia cessione intracomunitaria, operata nei confronti di società di "comodo" aventi sede nella U.E., documentata da fattura riportante il titolo di non imponibilità ex art. 41 del D.L.331/93; la merce, in realtà, non lascia il territorio nazionale; successiva fittizia reimportazione della stessa merce, cartolarmente acquistata da società "cartiere"; ulteriori svariate cessioni ad imprese "filtro" residenti, fino alla definitiva immissione in consumo, aventi l'unico scopo di rendere più difficoltosa l'attività di ricostruzione delle transazioni fraudolente. 202 Schematicamente: B – FILTRO U.E. A SOCIETA’ REALE C – CARTIERA NAZIONALE D – SOCIETA’ FILTRO NAZIONALE E – SOCIETA’ REALE Flusso cartolare Flusso reale In relazione al suesposto schema, i prodotti informatici sono circolati cartolarmente, in maniera esemplificativa, con i seguenti prezzi: dalla società reale A alla società filtro B (U.E.) a lire 100; dalla società filtro B alla società cartiera nazionale C a lire 102; dalla società cartiera nazionale C alla società filtro nazionale D a lire 88 + IV A 20% pari a 17,6 = 105,6; dalla società filtro nazionale D alla società reale E a lire 92 + IV A. La società italiana G ha assunto specifiche peculiarità, atteso che la stessa ha operato cessioni intracomunitarie di componentistica informatica per volumi di assoluto rilievo, nell'ordine di svariate centinaia di miliardi di lire. La quasi totalità delle transazioni riguardanti la merce sopra descritta ha visto coinvolte società aventi sede nell’Unione Europea e nella Repubblica di San Marino, che figurano quali reimportatrici in Italia della stessa, a favore di società cartiere. CASO 3 Il sistema di frode scoperto si è articolato sulla base delle fasi di seguito schematizzate: la società (A) - esercente l'attività di commercializzazione di pezzi di ricambio hardware - acquista od importa in parte con regolare documentazione fiscale (materiale "X"), ed in parte "in nero" (materiale "Z"). Successivamente, procede all'assemblaggio dei vari pezzi ottenendo dei personal computer funzionanti utilizzando sia il materiale regolarmente acquistato che quello importato o acquistato in evasione d'imposta (X+Z); i personal computer così ottenuti vengono venduti "in nero" a privati ad un prezzo solitamente coincidente o leggermente inferiore a quello dei p.c. delle più note imprese produttrici del settore. Il guadagno ottenuto dalla descritta operazione risulta essere pari al 100% rispetto al costo dei materiali hardware utilizzati; la stessa società (A), che ha operato la vendita al dettaglio dei personal computer, successivamente, anziché fatturare per la cessione a privati, emette false fatture nei confronti di varie società compiacenti (soc. B), a titolo di "installazione, sostituzione di parti di ricambio o upgrade (con tale neologismo si è soliti definire l'aggiunta di schede o di chip atti comunque ad elevare le prestazioni ed il valore del p.c.)", indicando in fattura soltanto quella parte di hardware che era stata regolarmente importata o acquistata; 203 in tal modo, la società B (falsa acquirente) imputa in contabilità costi fittizi inerenti le menzionate operazioni inesistenti di "manutenzione e riparazione", di fatto non sostenuti; mentre, la società A (cedente): ottiene una cartolare regolarizzazione della propria contabilità, poiché quanto acquistato (materiale X) e venduto a privati (sotto forma di p.c. completo) risulta poi cartolarmente ceduto sotto forma di "pezzi di ricambio", con false fatturazioni alle società compiacenti (società B), realizzando, inoltre, una fittizia regolarizzazione delle giacenze di magazzino; vende in "nero" personal computer assemblati con parti hardware acquistate singolarmente ottenendo, pertanto, un guadagno sottratto a tassazione che si aggirerebbe intorno al 100% del costo di acquisto del materiale. CASO 4 II sistema di frode consente ad imprese reali l'indebita costituzione del plafond di esportatore abituale, conseguito mediante le fittizie cessioni intra U.E.. Si evidenzia la falsità delle predette cessioni in quanto, seppur documentate con la presentazione della modulistica Intrastat e con l'indicazione in fattura del destinatario estero, le merci in realtà non lasciano mai il territorio dello Stato. Mediante questo sistema, le imprese reali Italiane, con l'emissione di fatture attestanti "vendite intracomunitarie" nei confronti di imprese di comodo o irregolari aventi sedi in un altro Paese dell’U.E., ottengono i benefici di seguito riassunti: conseguimento dello status di “esportatore abituale" e creazione di un falso “plafond”, finalizzato alla “importazione” di beni senza applicazione dell’IVA.; vendita della merce senza applicazione dell'Iva (ex art. 8 DPR 633/72), da cui deriva, oltre la creazione del citato plafond, la riduzione sensibile dell'imposta a debito e dell’IVA. da versare. In tale contesto si ottiene che anche il ricarico praticato sia non imponibile ai fini I.V.A.; possibilità di riacquistare il prodotto dalla "cartiera nazionale" ad un prezzo inferiore rispetto a quello originario, con l'ulteriore vantaggio di conseguire un'I.V.A. a credito, tramite il meccanismo della trasformazione di una parte dell'imponibile in IVA da esporre in fattura; eventuale rientro in circolo della merce, con un "giro vizioso", stabilito a piacimento dagli operatori, che permette, quante più volte transiterà per la "cartiera”, di conseguire per ogni passaggio un guadagno dato dalla riduzione del prezzo a scapito dell’IVA, ottenendo quale effetto derivato una maggiore competitività sul mercato e un aumento esponenziale del volume d’affari. Schematicamente: 204 Sc he m a i l l u st r at iv o d el s i st em a di f r od e d et to de l l a “T RI A N GO L A Z IO NE E ST ER N A ” IMPRESA REALE ITALIANA - - costituisce il plafond vendendo Intra UE; costituisce “un credito IVA” altrimenti non spettante; vende la dettaglio a prezzi più competitivi ottenibili dai costi di acquisto del precedente passaggio. Rivende all’impresa “filtro” trasformando parte dell’imponibile in IVA Vende in esenzione da IVA ex art. 8 per cessione Intra UE IMPRESA “REALE” ITALIANA con funzioni di “filtro” – passaggio eventuale IMPRESA DI COMDODO COMUNITARIA (c.d. CARTIERA INTRA UE) Rivende all’impresa di comodo italiana senza IVA in quanto cessione Intra UE Impresa di comodo italiana c.d. “cartiera”: vende in sottocosto trasformando parte del prezzo pagato in IVA; accumula IVA a debito che non verserà mai. Rivende all’impresa reale, trasformando parte dell’imponibile in IVA 205 CASO 5 Le società "irregolari o di comodo" italiane, acquistano merce destinata all'esportazione da imprese "reali" italiane, presentando false dichiarazioni d'intento, con le quali attestano di essere in possesso della qualifica di esportatore abituale. In tal modo le imprese reali vendono in regime di esenzione (ex art. 8) e non versano l'IVA sulle vendite. Tale merce, in effetti, non lascerà mai il territorio dello Stato; verrà, invece, rivenduta a una impresa "filtro" organica al gruppo criminale, provvedendo a trasformare parte del prezzo originario (esente IVA) in IVA; in tal modo, riducono del 20% circa il costo dell'acquisto della merce, con evidente distorsione del successivo prezzo di mercato. L'impresa filtro rivende all'impresa originaria il medesimo prodotto, gravando il prezzo di un'ulteriore piccola percentuale di ricarico (costo d'intermediazione), oppure vende il prodotto ad un'altra impresa reale consociata nel sistema di frode, immettendola in una sorta di mercato illegale parallelo. In pratica, ipotizzando un prodotto del prezzo di £. 100.000, avviene quanto segue: la cartiera acquista a £. 100.000 (operazione intra U.E. pertanto non imponibile I.V.A.) da imprese italiane con false dichiarazioni d'intento (ai sensi dell'art.8 dei DPR nr. 633/72); rivende a imprese "filtro" italiane, esponendo in fattura un'imponibile di £.85.000 + IVA al 20% per £. 17.000, per un totale fattura di £. 102.000; l'impresa "filtro" rivende ad imprese "reali italiane" a £.105.000, esponendo in fattura un'imponibile di Lit. 87.500 + IVA al 20% per £. 17.500. L'operazione sarebbe palesemente antieconomica se l'impresa cartiera provvedesse ad ottemperare ai suoi obblighi fiscali. Tuttavia il problema non si pone dal momento che la sua operatività si conclude nel breve periodo, ovviamente senza lasciare traccia e senza versare quanto dovuto. Schematicamente: 206 Sc he m a i l l u st r at iv o d el s i st em a di f r od e d et to de l l a “T RI A N GO L A Z IO NE I NT E R N A” Vende in esenzione da IVA ex art. 8 con falsa dichiarazione d’intento IMPRESA REALE ITALIANA - costituisce “un credito IVA” altrimenti non spettante; vende al dettaglio a prezzi più competitivi ottenibili dai costi di acquisto del precedente passaggio. Rivende all’impresa “reale” trasformando parte dell’imponibile in IVA Impresa di comodo italiana c.d. “cartiera”: vende in sottocosto trasformando parte del prezzo pagato in IVA; - accumula IVA a debito che non verserà mai. Non esporta ma vende all’impresa “filtro” trasformando parte dell’imponibile in IVA. IMPRESA “REALE” ITALIANA CON FUNZIONI DI “FILTRO” - si interpone nel ritorno di merce per “ripulire” l’operazione. 207 CASO 6 SCHEDA RELATIVA AI SISTEMI DI FRODE POSTI IN ESSERE DA IMPRESE ITALIANE CON L'INTERPOSIZIONE DI SOCIETA ESTERE (SAMMARINESI E/O COMUNITARIE): 1. - Numerosi soggetti criminali pongono in essere un articolato sistema di frode che utilizza delle imprese di comodo per sottrarsi agli obblighi fiscali sfruttando la possibilità, di cessione/acquisto in sospensione d'imposta, offerta dalla vigente normativa sugli scambi tra l'Italia e la Repubblica del Titano. Le imprese di comodo, meglio note come "cartiere" acquistano e rivendono merce solo cartolarmente, mentre l'effettiva transazione commerciale avviene tra i due soggetti, rispettivamente cliente e fornitore della cartiera: SOCIETA' A San Marino SOCIETA' C nazionale SOCIETA' B Cartiera italiana In capo alla quale si creano gli obblighi fiscali che non vengono adempiuti. Transazione cartolare Transazione effettiva L e "c a rt i e r e" n on ot t e m p e ran o ad al cu n ob b l i g o fi s cal e e l a l or o i n t er p osi z i on e t r a i l ce d en t e e l ' ef f et t i vo c e ssi ona ri o è s t ru m en t al e al l a cr ea z i on e d el d eb i t o a ca p o d i u n a " sc at ola vu ot a" e d et e r m i n a, al t r esì , u n c r ed i t o d i i m p o st a i n c ap o al l e d i t t e ef f e t t i vam en t e d e st i n at a ri e d el l a m e r c e: l a fat t u r a em e s sa v i en e vi st at a d al l 'Uf f i ci o T ri b u ta ri o d i San Ma ri n o e p oi sp e d i t a al cl i en t e i t al i an o; l 'acq u i r e n t e i t al i an o c o r ri sp on d e l 'i m p o st a i n d i can d o n e l 'am m on t a r e su l l a fat t u r a ri c e vu t a ed a n n ot an d ol a su i r eg i st ri d i cu i a g l i a rt t . 2 3 e 25 d el DP R 6 33/ 72 , d an d o c om u n i c az i on e al l 'Uf fi ci o IVA d el l 'av v en u t a r eg i s t raz i on e; l a so ci et à "A" è n or m al m en t e u n a d i t t a e st e ra ch e "sc a ri c a" g l i ob b li g h i rel at i v i all 'IV A s u " B" , c om e p r e vi st o d al l a n o rm at i va vi g en t e; l a so ci et à " B" si ac c ol l a g li ob b l i g hi d i v er s am en t o d el l ' IVA, m a n on l i ot t em p e ra , i l p i ù d el l e v ol t e " s co m p ar en d o " 208 ( c e ss az i on e d el l 'a t t i vi t à, cam b i o di d en om i n az i on e , t ra s f e ri m en t o d el l a s ed e , e c c. ) ; l a so ci et à "C " si c r ea u n c r ed i t o d i i m p ost a, av en d o a d i sp o si z i on e, i n ol t r e , u n p r od ot t o "p u l i t o" , i n q u an t o l 'acq u i s t o vi en e r e g ol ar m en t e c on t ab i l i zz at o. 2. - Al t r o m e cc a n i sm o f r au d ol en t o , at t ra v e r s o i m p r es e c om u n i t a ri e e sa m m ari n esi , è i l s e g u en t e: Produttore o Fornitore (ESTERO) Societa' filtro Nazionale D l 'u t i l i zz o di Società sammarinese C Operatore nazionale B B In capo alla quale si creano gli obblighi fiscali che non vengono adempiuti. CLIENTI FINALI In p a rt i c ol ar e n el m e c can i sm o s op r a e sp o st o, l a m e rc e d al p r od u t t o r e o fo rn i t o r e "A " v e r r eb b e i n i z i al m en t e a cq u i st at a d a u n op e ra t or e i t al i an o " B" , a d e s em p i o u n c en t r o d i g ran d e d i st ri b u z i on e. La st e s sa m e r c e v e r r eb b e c ed u t a d al l a st e ss a s oci e tà a d u n op e r at o r e sa m m a ri n e s e " C" c h e su c c e ssi v am en t e l a ri v en d e ad u n a s oci e t à i t ali an a " D" . Tal e s o ci et à ri ven d e l a m e r c e al l 'o p e rat o r e i t al i ano " B" . Co n t al e m e c can i s m o l ' op e r at o r e " B" r eal i z z e r eb b e l 'i n d eb i t o c r ed i t o d i i m p o st a , m e n t r e l a s o ci et à fi l t r o "D " , ch e ri m an e i n p o si z i on e d i d eb i t o d i i m p o st a, d i fat t o n on a ss ol v e g l i ob b l i g hi d i ve r sa m en t o. 3. - Al t ri m e c can i sm i d i fro d e v en g on o a t t u at i at t ra v e rs o t ri an g ol az i on i c on o p e r at o ri e st e ri c om e s ot t o ri p o r t at o: • u n a s o ci et à c o st i t u i t a n el l a R ep u b b l i ca d i San Ma ri n o " B" , acq u i s t a m er c e d a i i m p re s e e st e r e ( c om u n i t a ri e o e xt ra C E E) ; • t al i b en i ven g on o f at t u rat i ad u n a s oci et à " ca rt i e ra" i t al i an a "C "; • l a cart i er a "C " f at t u ra al l 'a cq u i r en t e fi n al e o , i n al cu n i casi , ad u n a s e c on d a s o ci et à " ca rt i e ra " i t al i an a "D ", d ai d o cu m e n t i d i t ra sp o rt o , i n r eal t à, l a m e r c e ri su l t a an d a r e d i r e t t am e n t e d al fo rn i t o r e es t e r o al l a so ci et à i t al ian a a cq u i r ent e fi n al e " E"; 209 • i n t al e m ec c an i sm o il p ri m o p a s sag g i o ca rt ol a r e d el l e m e r ci ri g u a rd a l e so ci e t à e st e r e "B " 210 SOCIETA' A COMUNITARIA O EXTRA CEE Società della Repubblica di SAN MARINO B Impresa nazionale 1^ CARTIERA C Impresa nazionale 2^ CARTIERA D Impresa nazionale ACQUIRENTE EFFETTIVO E ( E ff et t i vo ) ( F i t t i z i o) 211