DIRITTO INTERNAZIONALE
Università degli Studi di Parma
Prof. Gabriele Catalini
Le riserve
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La adesione di uno Stato ad un trattato può avvenire
(qualora previsto) in maniera limitata in merito ad
alcune clausole.
La RISERVA è un atto unilaterale con il quale uno
Stato che partecipa ad un accordo multilaterale
esprime (in forma scritta) la sua volontà di non
accettare alcune disposizioni dell’accordo che vuole
sottoscrivere.
Sono sempre possibili anche quando non previste
dal trattato purché compatibili con lo scopo e
l’oggetto del trattato stesso (art. 19 Conv. Vienna).
Sono poste alla firma. A volte anche alla ratifica o
adesione
• Possono consistere:
1.Nel rifiuto di determinate clausole dell’accordo
2.Nell’accettazione con modifica di clausole
dell’accordo
3.Nell’accettazione di determinate clausole solo
in base ad una certa interpretazione
Uno Stato che ritiene che una riserva non sia
compatibile con gli scopi del trattato può
dichiarare la propria OBIEZIONE ad essa. Se
non sono poste obiezioni si intende accettata.
Riserve e obiezioni possono essere sempre ritirate
senza necessità di accettazione.
Le riserva ossono quindi essere:
• ECCETTUATIVE: quando lo Stato intende
escludere l’applicazione nei propri
confronti da talune clausole del trattato.
• INTERPRETATIVE: quando lo Stato
intende modificare nei propri confronti
l’effetto giuridico di talune norme del
trattato.
E’ in ogni caso inammissibile la riserva
formulata in termini troppo vaghi o troppo
ampi perché sia possibile determinarne
esattamente il significato e la portata.
(Corte Europea dei diritti dell’Uomo,
Sentenza del 29 aprile 1988 sull’affare
Belilos vs Svizzera)
Effetti delle riserve
• L’intento della riserva è concedere allo Stato che la oppone una
deroga rispetto alle clausole del trattato.
• Effetti (Art. 21 Conv. Vienna):
• Rispetto a Stati che non hanno mostrato alcuna obiezione l’effetto
della riserva è quello di escludere dall’accordo quelle clausole che
sono state oggetto della stessa.
• Rispetto agli Stati che hanno apposto obiezioni l’accordo non si
forma, giacchè lo Stato obiettore ritiene che la riserva sia
incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. Ciò non
impedisce che per entrambi si formi l’accordo nei confronti degli
altri stati: per lo stato obiettore si forma un accordo pieno, per lo
Stato riservatario si forma un accordo parziale (che accoglie la
riserva) con tutti gli Stati non obiettori.
• Riserve e obiezioni possono essere sempre ritirate senza
necessità di accettazione.
STATO A
Pone una riserva
STATO B
Accetta la riserva
STATO C
Obiezione alla riserva
Non ha effetto la
Clausola oggetto della riserva
Non si forma l’accordo se C e D
Si esprimono in tal senso
STATO D
Obiezione alla riserva
La riserva, l’accettazione espressa di una
riserva e l’obiezione a una riserva devono
essere formulate per iscritto e comunicate
agli Stati contraenti e agli altri Stati che
hanno qualità per divenire parti al trattato.
Ammissibilità delle riserve ai
trattati in materia di diritti
umani
La discipline dell’ammissibilità delle riserve
ha subito recentemente notevoli
innovazioni in materia di diritti umani.
In particolare la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
e il Comitato sui Diritti dell’Uomo delle Nazioni
Unite hanno affermato:
“Quando uno stato formula una riserva ritenuta
inammissibile, l’effetto non è quello di impedire
l’applicazione della clausola coperta dalla
riserva, né di precludere l’entrata in vigore del
trattato per lo Stato che ha effettuato la riserva,
almeno per la parte in cui essa è contraria al
trattato o incompatibile con il suo oggetto e
scopo.”
Il principio ispiratore di questo orientamento è
chiaramente quello di assicurare la prevalenza
delle norme in materia di diritti dell’uomo rispetto
alle esigenza degli Stati sovrani.
In caso di contrasto tra due opposte esigenze, la
necessità di salvaguardare la più ampia
partecipazione possibile degli Stati ai trattati in
materia di diritti dell’Uomo e, dall’altro, la volontà
di una delle parti a questi trattati di attenuare la
portata degli obblighi, occorre propendere per la
prevalenza della prima sulla seconda.
Entrata in vigore del trattato
• La clausola che prevede l’entrata in vigore viene decisa
dalle parti e segue la fase di deposito e di scambio delle
ratifiche (art. 24 della Conv. di Vienna).
• Nei trattati multilaterali la data di entrata in vigore è in
generale subordinata al deposito di un certo numero di
ratifiche e al trascorrere di un certo lasso di tempo dopo
che sia stato raggiunto il numero di ratifiche necessarie.
• Il luogo di deposito delle ratifiche è stabilito dal trattato
stesso.
• La ratifica non depositata non ha alcun valore al fine della
entrata in vigore
Applicazione
• Un trattato si applica fra le parti contraenti avendo come parametri
– il principio della irretroattività delle norme ivi contenute (le norme non
possono regolare fatti o atti anteriori alla loro entrata in vigore)
– Il principio della applicabilità a tutto il territorio delle parti contraenti
Qualora vi siano trattati che hanno clausole fra loro incompatibili
l’applicazione si fa nel seguente modo
a) Fra due stati che hanno firmato entrambi i trattati, il trattato successivo
abroga le clausole precedenti incompatibili.
b) Se uno Stato è vincolato ad un trattato e ne stringe uno nuovo con uno
Stato terzo che contiene clausole incompatibili con il primo si applicano gli
accordi in maniera diversificata, se compatibili, sempre che nessuna delle
parti denuncino il conflitto e ne chiedano la loro soluzione.
L’applicazione nei confronti degli Stati terzi:
a) se l’accordo crea obblighi per uno Stato terzo occorre che tale
effetto fosse desiderato e che tale obbligo sia accettato dai terzi.
b) se l’accordo crea diritti per Stati terzi occorre un consenso (anche
implicito) di questi anche se tali diritti sono sempre unilateralmente
revocabili.
Rispetto
I trattati internazionali, una volta entrati in
vigore, devono essere adempiuti secondo
buona fede.
PACTA SUNT SERVANDA
Interpretazione
• Differenti metodi
– Metodo oggettivistico: si cerca la volontà dichiarata attenendosi al
testo e all’oggetto dell’accordo
– Metodo soggettivistico: si cerca la volontà effettiva delle parti
ricorrendo anche ai lavori preparatori
– Teoria dei poteri impliciti: un organo internazionale può utilizzare
tutti i mezzi a sua disposizione (anche facendo riferimento ad altri
trattati o a lettere di intenti o dichiarazioni…) per raggiungere gli scopi
previsti dal suo trattato istitutivo, anche qualora tali mezzi non siano
stati espressamente previsti dal trattato stesso. L’interpretazione è
quindi assai estensiva.
Per i trattati redatti in più lingue:
– si presume che i termini usati abbiano sempre il medesimo
significato in più lingue
– Nel caso di divergenze di significato non superabili con i normali
strumenti interpretativi si dovrà scegliere quella interpretazione
che meglio concilia tutti i testi, tenendo conto dell’oggetto e dello
scopo del trattato
Emendamenti e modifiche
• Emendamenti nei multilaterali:
– Gli emendamenti devono giungere ad un accordo di tutte le parti
del trattato
– La proposta deve essere notificata a tutti gli Stati contraenti che
possono partecipare alla fase di negoziazione e conclusione
dell’accordo che introduce l’emendamento
– Se qualcuno decide di non aderire all’accordo di emendamento, per
questo l’accordo permane nella sua versione originale
• Modifiche nei multilaterali:
– L’accordo di modifica è concluso tra alcuni degli Stati parti
– La modifica non deve essere esplicitamente vietata dal trattato
– Non devono pregiudicare la posizione degli Stati che non
partecipano alla modifica
– Non devono essere incompatibili con l’oggetto e il fine del trattato
La successione nei trattati
• Indica la situazione in cui uno Stato subentra ad un altro nel
governo di una parte o tutto il territorio
• Trasmissibilità dei trattati localizzabili: res transit cum suo onere.
I diritti di natura reale o territoriale non si estinguono con il
soggetto titolare ma vengono trasferiti al successore (esempi:
servitù internazionali, cessioni in affitto di territori…)
• Intrasmissibilità dei trattati di natura politica: essi sono legati alla
natura dello Stato e al regime in vigore al tempo della sua
conclusione (concessione di basi militari…)
• Mobilità delle frontiere: quando uno Stato acquisisce un territorio
automaticamente estende ad esso tutti i suoi accordi
• Teoria della tabula rasa: per questa teoria nella successione non
vi è trasmissione degli impegni convenzionali non localizzabili. La
prassi internazionale applica questo principio a tutti i trattati non
localizzabili
Varie ipotesi di successione
• Distacco di territorio
– Che va a formare uno stato nuovo: tabula rasa per bilaterali e
multilaterali chiusi
– Va ad aggiungersi a uno Stato: al suo territorio si applicano quelli
dello Stato a cui si aggiunge e si estinguono quelli del vecchio
• Smembramento: lo Stato originario si estingue e ne nascono
nuovi. Si applicano le regole del distacco puro
• Incorporazione: uno stato si estingue ed entra a far parte di un
altro. Si applica il principio della mobilità delle frontiere
• Fusione: uno o più stati si estinguono e danno vita ad un altro. In
questo caso si applica il principio della tabula rasa.
• Rivoluzione: implica il mutamento radicale della struttura di
governo. La dottrina prevalente si basa sul principio secondo il
quale la rivoluzione non porta all’estinzione della personalità
giuridica dello Stato, e propende per l’ipotesi della continuità dei
trattati che non siano di natura politica
Cause di estinzione I
• È la cessazione di ogni e qualsiasi effetto giuridico prodotto in
precedenza dal trattato
• Un trattato può estinguersi per volontà delle parti ovvero per
circostanze che non furono previste
• Per volontà delle parti prevista fin dalla sua stesura
–
–
–
–
–
Per scadenza del termine previsto
Per raggiungimento dello scopo
Per il verificarsi di una delle condizioni risolutive
Per denuncia o recesso
Per revisione o emendamento
• Per volontà delle parti sopravvenuta alla stesura del trattato
– Per il raggiungimento di un nuovo accordo che supera esplicitamente
o implicitamente il precedente
– Per desuetudine: le parti implicitamente abrogano l’accordo perché
non si sentono più vincolate ad esso
Cause di estinzione II
•
Cause estintive non previste
A) legate alla volontà delle parti
A)
B)
La violazione del trattato da parte di uno dei contraenti
La insorgenza di un conflitto armato (anche se discutibile: per la prassi la
guerra ha l’effetto estintivo solo per quelle parti dei trattati che per loro
natura o per gli interessi che tutelano, sono incompatibili con lo stato di
guerra
C) Per regola consuetudinaria confliggente con le disposizioni del trattato
B) Non legate alla volontà delle parti
A) Per impossibilità dio dare esecuzione al trattato (esempio la
permanente scomparsa o distruzione di un oggetto essenziale
all’adempimento)
B) Per la clausola rebus sic stantibus qualora sopravvenga un
mutamento radicale delle condizioni che originariamente hanno
portato alla stipula del trattato
Le Cause di nullità
• Le cause di nullità di un trattato sono quelle circostanze che
rendono un trattato inidoneo a produrre i suoi effetti.
• Originariamente le uniche cause di nullità contemplate dal DI
erano:
1) la violenza esercitata contro il rappresentante dello Stato;
2) il dolo;
3) l’errore materiale.
• La Convenzione di Vienna del 1969 prevede ulteriori
fattispecie di nullità:
4) corruzione;
5) violazione di norme interne sulla competenza a stipulare;
6) conclusione sotto la minaccia e/o l’uso della forza nel suo
complesso;
7) contenuto contrario a norme di jus cogens.
Jus Cogens
E’ norma imperativa del diritto internazionale
generale una norma accettata e
riconosciuta dalla comunità internazionale
nel suo insieme come norma alla quale
non è consentita alcuna deroga e che può
essere modificata soltanto da una
successiva norma del diritto internazionale
generale avente lo stesso carattere
(Art. 53)
Art. 53 Conv. di Vienna
• E’ nullo ogni trattato che, al momento della
sua conclusione, è in conflitto con una
norma imperativa di diritto internazionale
generale.
Assolute e relative
Assolute:
1) La violenza esercitata sul rappresentante
statale;
2) La minaccia e l’uso della forza contro lo
Stato;
3) Contrasto con una norma di Jus Cogens
Conseguenze…
1) Qualsiasi parte al Trattato può invocare
la nullità;
2) Un Trattato non è divisibile in clausole
valide e clausole nulle;
3) L’eventuale acquiescenza delle parti non
sana il Trattato;
4) La nullità opera ex tunc.
Relative:
1) Errore;
2) Dolo;
3) Violazione manifesta delle norme interne
sulla competenza a stipulare.
Il vizio va notificato ai contraenti e dopo tre
mesi, se nessuno ha obiezioni, la parte
può prendere le misure del caso.
Se vi sono obiezioni si aprono trattative fra
le parti per la conciliazione tra i rispettivi
interessi.
Dopo un anno in cui la conciliazione non
giunge una della parti può rivolgersi alla
CIG sottoponendole la questione
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Diritto Internazionale - Dipartimento di Economia