Arezzo (26.2.2015) Pisa e Lucca (27.2.2015) Bartolomeo La Porta Consulente del lavoro e pubblicista • Novità contratto tutele crescenti • Nuova ASpI • Esonero contributivo • Deduzione IRAP • Tfr mensile • Certificazione unica e 730 precompilato Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 1 JOBS ACT IN PROGRESS Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 2 LEGGE 183/2014 – LEGGE DELEGA Sulla G.U. n. 290 del 15/12/2014 è stata pubblicata la legge n. 183 del 10/12/2014, contenente la delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di riforma del mercato del lavoro. La legge delega è entrata in vigore il 16/12/2014 ed è composta da un unico articolo suddiviso in 15 commi. In particolare, la revisione normativa interesserà le seguenti discipline: 1. ammortizzatori sociali 2. servizi per il lavoro e politiche attive 3. adempimenti amministrativi inerenti alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro 4. tipologie contrattuali e attività ispettiva 5. maternità Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 3 LEGGE DELEGA / STATO DI ATTUAZIONE 1. 2. 3. 4. 5. ammortizzatori sociali (Decreto legislativo su indennità di disoccupazione – esame definitivo – in attesa di pubblicazione sulla G.U.) servizi per il lavoro e politiche attive (Decreto legislativo – esame preliminare – in attesa di esame definitivo) Adempimenti amministrativi inerenti alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro tipologie contrattuali e attività ispettiva: (a. Decreto legislativo su contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti – esame definitivo – in attesa di pubblicazione sulla G.U.; b. tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni – esame preliminare - in attesa di esame definitivo) maternità (Decreto legislativo – esame preliminare – in attesa di Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 esame definitivo) 4 NOVITA’ CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 5 TUTELE CRESCENTI / NOVITA’ ESAME DEFINITIVO Sono ricompresi nel campo di applicazione della nuova disciplina sanzionatoria per il licenziamento illegittimo anche i lavoratori assunti con contratto a termine stipulato anche prima dell’entrata in vigore della stessa, e trasformati a tempo indeterminato successivamente all’entrata in vigore del decreto Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 6 TUTELE CRESCENTI / NOVITA’ ESAME DEFINITIVO La retribuzione per il calcolo delle indennità dovute al lavoratore e conseguenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento, nonché quella per il calcolo della somma conciliativa, non è più l’”ultima retribuzione globale di fatto”, ma l’“ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 7 TUTELE CRESCENTI / NOVITA’ ESAME DEFINITIVO In caso di reintegra conseguente all’insussistenza del fatto materiale nel licenziamento disciplinare viene esclusa l’applicazione delle somme aggiuntive per omessa contribuzione Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 8 TUTELE CRESCENTI / NOVITA’ ESAME DEFINITIVO Viene esplicitamente previsto che il lavoratore, nella sede conciliativa prevista per il licenziamento, possa transigere anche titoli differenti dal licenziamento. In tal caso la disciplina fiscale non è quella agevolata prevista dal decreto, bensì quella ordinaria Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 9 TUTELE CRESCENTI / NOVITA’ ESAME DEFINITIVO Il comma 3 prevede che il datore di lavoro deve integrare la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego con un ulteriore comunicazione, anch’essa telematica, da trasmettere entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, in cui occorre indicare espressamente l’avvenuta o meno conciliazione volontaria. In caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni previste dalla disciplina sanzionatoria in materia di collocamento (sanzione amministrativa da euro 100 ad euro ’Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 10 500) NUOVA ASPI Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 11 La Legge delega n. 183/2014 prevede, in caso di disoccupazione involontaria, il rispetto dei seguenti principi: 1. rimodulare l'ASpI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve 2. incrementare la durata massima dell'ASpI per i lavoratori con carriere contributive più significative; estendere l'applicazione dell'ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite 3. introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa 4. valutare la possibilità che, dopo l'ASpI, possa essere riconosciuta un'ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto 5. eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a prestazioni di carattere assistenziale Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 12 A tale proposito, lo schema di decreto legislativo attuativo dell’art. 1, comma 2, della L. n. 183/2014 prevede: 1. le modifiche alla vigente disciplina dell’indennità di disoccupazione (Aspi e mini – Aspi) interesseranno gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 2. l’ASpI e la mini – ASpI saranno sostituite dalla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) 3. ai lavoratori meno abbienti, esaurita la percezione dell’ASpI, competerà l’ASDI (Assegno di disoccupazione) 4. ai collaboratori coordinati e continuativi, relativamente agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, competerà la DIS-COLL. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 13 ENTRATA IN VIGORE • La nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. • La NASpI sostituisce le prestazioni ASpI e mini ASpI, introdotte dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 14 DESTINATARI Tutti i lavoratori dipendenti (compresi soci lavoratori cooperative ex D.P.R. n. 602/1970 e personale artistico) eccetto: • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni • operai agricoli, sia a tempo determinato che indeterminato Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 15 REQUISITI • Possesso, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, di almeno tredici settimane di contribuzione • Possesso di trenta giornate effettive, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 16 REQUISITI • Stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 21 aprile 2000, n.181. Quindi stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 17 STATO DI DISOCCUPAZIONE La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 181/2000 dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 18 PERDITA STATO DISOCCUPAZIONE Come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 181/2000, Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (8.145 subordinato o para, 4.800 autonomo). Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (lavoratori socialmente utili); b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3; c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 19 DECADENZA L’erogazione della NASpI è condizionata: a) alla permanenza dello stato di disoccupazione b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale c) ad ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell’indennità alla ricerca attiva di un’occupazione, in base ai principi di cui all’art. 1, c. 3, della Legge delega n. 183/2014 (previsione di riordino della normativa sui servizi per il lavoro). Inoltre, entro 90 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs. sulla NASpI, il M.L.P.S. stabilirà le condizioni e le modalità attuative di quanto sopra, e definirà le sanzioni in caso di inottemperanza alle azioni di politica attiva di cui alle lettere a) e b). Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 20 DECADENZA Decade, inoltre, dalla prestazione, il lavoratore che: a) ometta di comunicare l’inizio di un’attività lavorativa subordinata od autonoma ed il reddito presunto di tale attività b) raggiunga il requisito del pensionamento di vecchiaia o anticipato c) acquisisca il diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che non opti per la NASpI Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 21 SPETTANZA • Si: licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nelle ipotesi di conciliazione preventiva ex art. 7 Legge n. 604/1966 • No: dimissioni, risoluzione consensuale Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 22 SPETTANZA Il lavoratore titolare di uno o più rapporti di lavoro a tempo parziale che ne cessi uno per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ex art. 7 Legge n. 604/1966, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto a percepire la NASpI con la riduzione prevista per il caso di rioccupazione Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 23 SPETTANZA Si rammenta che, a commento dell’ASpI, la circ. INPS n. 142/2012 richiama la precedenti prassi in materia di indennità di disoccupazione. Pertanto, rimane in essere il diritto a percepire il sussidio durante il periodo tutelato di maternità (300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento dell’anno di vita del bambino), per giusta causa secondo le indicazioni già fornite dall’Istituto con circ. 163 del 20/10/2003 (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali in ambiente di lavoro, modificazioni peggiorative delle condizioni di lavoro, mobbing, cessione azienda con notevole peggioramento delle condizioni di lavoro, spostamento del luogo di lavoro da una sede ad un’altra). In relazione alla risoluzione consensuale, il lavoratore avrà diritto all’ASpI, oltre che in seguito alla già accennata procedura di cui all’art. 7 della Legge 604/1966, anche qualora avvenga per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 24 CALCOLO La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 25 ESEMPIO • Inizio disoccupazione: 1.10.2015 • Retribuzione imponibile: 10.2014/9.2015: euro 28.000 10.2013/9.2014: euro 26.000 10.2012/9.2013: euro 25.500 10.2011/9.2012: euro 24.000 TOTALE: euro 103.500 / 208 (settimane di contribuzione) x 4,33 = 2.154,60 (retribuzione mensile media) Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 26 AMMONTARE • 2015: se retribuzione mensile pari o inferiore a 1.195 NASpI = 75% retribuzione mensile; se superiore NASpI = 75% di 1.195 + 25% differenza fra retribuzione mensile e 1.195. In entrambi i casi, entro il massimale di euro 1.300 • Anni seguenti: il parametro di riferimento 1.195 ed il massimale 1.300 saranno rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai intercorsa nell’anno precedente Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 27 RIDUZIONE L’indennità è ridotta del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 28 ABBATTIMENTO CONTRIBUTIVO Non si applica il prelievo contributivo (5,84%) di cui all’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 29 ESEMPIO Evento disoccupazione giugno 2015 Retribuzione mensile euro 1.100 Importo iniziale NASpI = 1.100 x 75% = 825 euro Importo NASpI quarto mese = 825 – 3% = 800,25 Importo NASpI quinto mese = 825 – 6% = 775,50 Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 30 ESEMPIO Evento disoccupazione giugno 2015 Retribuzione mensile euro 1.250 Importo iniziale NASpI = 1.195 x 75% = 896,25 + (1.250 – 1.195) x 25% = 910 euro Importo NASpI qarto mese = 910 – 3% = 882,70 Importo NASpI quinto mese = 910 – 6% = 855,40 Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 31 ESEMPIO Evento disoccupazione giugno 2015 Retribuzione mensile euro 3.500 Importo iniziale NASpI = 1.195 x 75% = 896,25 + (2.500 – 1.195) x 25% = 1.472,50 Poiché l’importo teorico spettante supera il max di 1.300 euro NASpI = 1.300 euro Importo NASpI quarto mese = 1.300 – 3% = 1.261 Importo NASpI quinto mese = 1.300 – 6% = 1.222 Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 32 DURATA La NASpI compete per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, la durata è limitata a 78 settimane. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 33 ESEMPIO Evento disoccupazione 1.6.2015 Settimane contribuzione 4 anni precedenti = 208 Durata NASpi = 104 settimane Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 34 ESEMPIO Evento disoccupazione 1.6.2015 Settimane contribuzione 4 anni precedenti = 128 Durata NASpi = 64 settimane Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 35 ESEMPIO Evento disoccupazione 1.6.2017 Settimane contribuzione 4 anni precedenti = 128 Durata NASpi = 64 settimane Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 36 ESEMPIO Evento disoccupazione 1.6.2017 Settimane contribuzione 4 anni precedenti = 208 Durata NASpI teorica = 104 settimane > 78 settimane Durata NASpI = 78 settimane Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 37 CONFRONTO ASPI / NASPI Retribuzione mensile media = RM Retribuzione di riferimento = RR Ammontare iniziale ASPI = A Ammontare iniziale NASPI = N Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 38 ASPI 2015 NASPI 2015 ASPI 2015 ammontare RM Primi 6 mesi Fino a RR 75% RM Oltre RR Dopo il Dopo il 7° mese 13° mese 75% RR + A – 15% (RM – RR) x 25% A – 30% Retrib uzion RM e mensi le Fino a RR media (RM) Oltre RR Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 ammontare Dopo il Primi 7° 3 mesi mese ammontare ASPI 2015 Retrib uzion Dopo il e 13° mensi mese le 75% RM 75% RR + (RM – RR) x 25% N– 12% media N – 30% (RM) 39 ETA’ DURATA ASPI 2015 DURATA ASPI (a regime) MENO 50 ANNI 10 mesi 12 mesi FRA 50 E 55 ANNI 12 mesi 12 mesi PIU’ 55 ANNI 16 mesi nei limiti delle settimane accreditate negli ultimi 24 mesi 18 mesi nei limiti delle settimane accreditate negli ultimi 24 mesi Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 DURATA NASPI 50% settimane contributive precedenti 4 anni. Eventi successivi al 31/12/2016, entro i limiti di 78 settimane 40 PRESENTAZIONE DOMANDA La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASpI decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e non prima dell’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 41 ANTICIPAZIONE NASPI Il lavoratore può richiedere l’indennità in unica soluzione allo scopo di avviare un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa. La richiesta di liquidazione anticipata in unica soluzione non dà luogo all’erogazione dell’ANF, né alla contribuzione figurativa. Il lavoratore deve presentare all’INPS domanda in via telematica entro 30 gg. dalla data di inizio dell’attività o di associazione in cooperativa. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo in cui è riconosciuta l’indennità, è tenuto a restituirla per intero, eccettuato il caso dell’associazione in cooperativa. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 42 RIOCCUPAZIONE / LAVORO SUBORDINATO Il lavoratore che fruisce della NASPI e che si rioccupi percependo un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore a sei mesi. In questo caso, la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 43 RIOCCUPAZIONE / LAVORO SUBORDINATO 1° caso: reddito annuale superiore al limite esente da imposizione fiscale e rapporto superiore a sei mesi Decadenza della prestazione Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 44 RIOCCUPAZIONE / LAVORO SUBORDINATO 2° caso: reddito annuale superiore al limite esente da imposizione fiscale e rapporto non superiore a sei mesi Sospensione d’ufficio della prestazione Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 45 RIOCCUPAZIONE / LAVORO SUBORDINATO 3° caso: reddito annuale inferiore al limite esente da imposizione fiscale indipendentemente dalla durata del rapporto Cumulo parziale Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 46 RIOCCUPAZIONE / LAVORO SUBORDINATO Riduzione: pari all’80% del reddito previsto, rapportata al periodo di tempo intercorrente tra la data si inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 47 RIOCCUPAZIONE / LAVORO SUBORDINATO Condizione 1: il lavoratore deve comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio della prestazione, il reddito presunto Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 48 RIOCCUPAZIONE / LAVORO SUBORDINATO Condizione 2: il lavoratore non deve essere stato riassunto dallo stesso datore di lavoro, o, in caso di somministrazione, dallo stesso utilizzatore, che aveva proceduto al licenziamento, né da altro datore di lavoro in regime di collegamento e controllo o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 49 RIOCCUPAZIONE / LAVORO AUTONOMO Se il lavoratore, fruitore della NASpI, intraprende un’attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito presunto. In tal caso, avrà diritto alla prestazione con riduzione pari all’80% del reddito previsto, rapportata al periodo di tempo intercorrente tra la data si inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 50 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Parametrata alla retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni, entro il limite massimo pari a 1,4 volte il massimale NASpI per l’anno in corso. Dette retribuzioni, rivalutate, fino alla data del pensionamento, non sono prese in considerazione nella determinazione della retribuzione media pensionabile, qualora siano inferiori alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo delle eventuali retribuzioni non considerate, in relazione all’anzianità contributiva utile per l raggiungimento dei requisiti pensionistici. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 51 ASDI Sempre con decorrenza 1.5.2015 è istituito, in via sperimentale per il 2015, l’assegno di disoccupazione (ASDI) Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 52 ASDI / BENEFICIARI Sono beneficiari dell’ASDI i beneficiari di NASpI che hanno esaurito il periodo di fruizione entro il 2015 e siano ancora in stato di disoccupazione Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 53 ASDI / REQUISITI Lavoratori in stato di bisogno, come definito dalla situazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare e secondo i parametri che saranno delineati da apposito decreto del Ministero del lavoro Per il primo anno di applicazione, gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, a quelli vicini al pensionamento Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 54 ASDI / DURATA Massimo sei mesi Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 55 ASDI / AMMONTARE 75% ultimo trattamento NASpI, entro il limite massimo pari all’importo dell’assegno sociale, incrementato per gli eventuali carichi familiari, secondo le modalità stabilite da apposito decreto ministeriale, che stabilirà, anche, l’eventuale possibilità di cumulo con redditi da lavoro dipendente ed assimilati Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 56 DIS - COLL In via sperimentale per il 2015, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai co.co.co. e ai co.co.pro., con esclusione di amministratori e sindaci di società, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e non titolari di Partita Iva, involontariamente disoccupati, una indennità mensile di disoccupazione Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 57 DIS – COLL / REQUISITI Congiuntamente: 1. stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 181/2000 2. almeno tre mesi di contribuzione nel periodo dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento disoccupazione fino alla data dell’evento stesso 3. almeno un mese di contribuzione negli ultimi 12 oppure un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 58 DIS – COLL / CALCOLO L’indennità è rapportata al reddito imponibile previdenziale, riferito ai rapporti di collaborazione, del periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento disoccupazione e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, diviso per il numero di mesi, o frazioni di mese, di contribuzione Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 59 DIS – COLL / AMMONTARE Le regole di calcolo della misura dell’indennità sono le medesime di quelle previste per la NASpI, relativamente all’anno 2015. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 60 DIS – COLL / DURATA 50% dei mesi di contribuzione dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento disoccupazione e fino alla data di cessazione del rapporto, entro il limite massimo di sei mesi Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 61 DIS – COLL / CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Non è riconosciuta Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 62 DIS – COLL / DOMANDA Stesse regole NASpI Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 63 DIS – COLL / DECADENZA Medesime condizioni NASpI Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 64 DIS – COLL / LAVORO SUBORDINATO La prestazione viene sospesa d’ufficio nel caso di occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, fino ad un massimo di cinque giorni Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 65 DIS – COLL / LAVORO AUTONOMO La prestazione può essere cumulata in base alle medesime condizioni previste per la NASpI Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 66 ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 67 PRINCIPI GENERALI Il comma 118 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 dispone, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, in riferimento alla data di stipula dei contratti, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo pari a € 8.060,00. Tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 68 PRINCIPI GENERALI La Legge n. 190/2014 non fissa limiti di risorse finanziarie legate all’esonero contributivo Il beneficio, quindi, non è correlato ad alcun ordine cronologico di presentazione delle domande. Fanno eccezione a questo principio i datori di lavoro agricolo per i quali l’incentivo viene riconosciuto entro determinati limiti finanziari Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 69 PRINCIPI GENERALI Perché sussista l’effettivo diritto a fruire dell’agevolazione, lo status occupazionale del lavoratore deve congiuntamente possedere due requisiti: 1. non deve essere stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi che precedono l’assunzione 2. non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con l’azienda che lo assume, o altri datori di lavoro che appartengano al medesimo gruppo di imprese (società controllate o collegate), nei tre mesi che precedono l’entrata in vigore della Legge stessa. (quindi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014). Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 70 PRINCIPI GENERALI Nessuna preclusione, quindi, se, precedentemente all’assunzione a tempo indeterminato, fra datore di lavoro e lavoratore era intercorso un rapporto di lavoro autonomo, parasubordinato, una prestazione accessoria o un rapporto di stage o un lavoro intermittente a tempo indeterminato. Non sarà, al contrario, possibile fruire dell’agevolazione, qualora, nei sei mesi precedenti l’assunzione, era intercorso fra le stessi parti un rapporto di apprendistato, essendo questo definito, dal D.Lgs. n. 167/2011, quale contratto a tempo indeterminato o un rapporto di lavoro domestico. Detti principi valgono anche per le assunzioni effettuate da altro datore di lavoro Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 71 PRINCIPI GENERALI Periodo triennale Assunzione avvenuta il 1° aprile 2015, esonero contributivo fino al 31 marzo 2018. Misura agevolazione • Se contributi annui carico datore lavoro fino euro 8.060 = esonero: totale • Se superiori euro 8.060 = esonero: 8.060 Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 72 AGRICOLTURA Per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato (con esclusione dell’apprendistato) si applica una disciplina particolare che prevede l’esclusione di coloro che: • nel 2014 erano occupati con contratti a tempo indeterminato (anche apprendistato) • lavoravano a tempo determinato con iscrizione, nel corso del 2014, negli elenchi nominativi per un numero di giornate non inferiore a 250. L’esonero è riconosciuto nel limite delle risorse previste che per l’anno 2015 sono di 2 milioni di euro. Il riconoscimento è regolato in base all’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 73 CIRC. INPS 17/2015 In data 29/1/2015 l’INPS ha diramato la circ. n. 17/2015, interpretativa dell’esonero contributivo triennale. I punti che hanno trovato trattazione concernono: 1. la natura dell’esonero contributivo; 2. i beneficiari dell’esonero; 3. i rapporti di lavoro incentivati; 4. le condizioni per il diritto all’esonero; 5. i contratti di somministrazione; 6. i datori di lavoro agricoli; 7. la compatibilità con altre agevolazioni; 8. la misura dell’incentivo; 9. la soppressione dei benefici di cui all’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 74 CIRC. INPS 17/2015 - PREMESSA Nella premessa, la circ. 17 sintetizza la norma inerente all’esonero contributivo. Fra le altre affermazioni, l’Istituto precisa che il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione. Detta precisazione dovrebbe risolvere i dubbi emersi dalla lettura della norma, ove si esplicita che le assunzioni agevolate concernono i rapporti decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. Pertanto, a meno di ulteriori precisazioni, i rapporti agevolabili devono aver decorrenza nel corso dell’anno 2015. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 75 CIRC. INPS 17/2015 – NATURA L’INPS conferma che, trattandosi di aiuti generalizzati per tutto il territorio nazionale, quindi non selettivi, gli incentivi sono compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e non trova, quindi, applicazione il Regolamento Comunitario n. 651/2014. Quindi: • non si applica il regime de minimis • non va effettuata la verifica dell’incremento occupazionale netto (criterio ULA) Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 76 CIRC. INPS 17/2015 – BENEFICIARI Beneficiari dell’incentivo sono tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli agricoli per le assunzioni di dirigenti, quadri ed impiegati, con esclusione dei datori di lavoro domestico e della Pubblica Amministrazione. Possono beneficiare dell’esonero anche le aziende private a capitale pubblico considerando la natura privata del soggetto giuridico. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 77 CIRC. INPS 17/2015 – RAPPORTI INCENTIVATI L’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part – time, con l’esclusione dei rapporti di apprendistato e di lavoro domestico. L’INPS precisa che devono essere esclusi dall’esonero i rapporti di lavoro intermittente, anche se a tempo indeterminato, in quanto non creano occupazione stabile, essendo, per definizione, caratterizzati da prestazioni discontinue. Vi rientrano, al contrario: • i rapporti a tempo indeterminato instaurati con personale di qualifica dirigenziale; • i rapporti di lavoro ripartito, purché le condizioni previste dalla Legge siano verificate in capo ad ambedue i lavoratori; • i rapporti di lavoro subordinato instaurati con i soci delle cooperative di lavoro; • la somministrazione a tempo indeterminato anche qualora la somministrazione siaUltimo resa a tempo determinato verso l’utilizzatore 78 aggiornamento 23 febbraio 2015 CIRC. INPS 17/2015 – CONDIZIONI Per fruire dell’esonero occorre, come stabilito dall’art. 4, commi 12 e seguenti, della legge n. 92/2012, il rispetto: • della regolarità contributiva • delle norme in materia di sicurezza, dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva anche di secondo livello, se esistente (requisiti richiesti dall’art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006) • dei diritti di precedenza fissati dalla legge o dal contratto collettivo Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 79 CIRC. INPS 17/2015 – CONDIZIONI Il beneficio non spetta, inoltre: • qualora il datore di lavoro/utilizzatore sia interessato da sospensioni di lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria o in deroga (nel caso in cui i lavoratori assunti siano in possesso di analoghe professionalità rispetto ai lavoratori sospesi e siano assunti nella medesima unità produttiva interessata dalla sospensione) • qualora si tratti di assunzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava sostanziale coincidenza di assetti proprietari col datore di lavoro che assume o sussistano rapporti di controllo o collegamento Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 80 CIRC. INPS 17/2015 – CONDIZIONI • in caso di ritardato inoltro della comunicazione telematica di assunzione, per il periodo intercorrente fra la data di assunzione e la data di effettiva comunicazione Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 81 CIRC. INPS 17/2015 – SPETTANZA Al contrario, il beneficio compete: • In caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore col quale il datore di lavoro nei 12 mesi precedenti ha avuto uno o più rapporti a tempo determinato per periodi complessivi superiori a 6 mesi • nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato (senza necessità di stacco) • nel caso di acquisto o affitto di azienda o ramo della stessa qualora il datore di lavoro entro 1 anno dal trasferimento assuma lavoratori a tempo indeterminato Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 82 non passati alle sue dipendenze CIRC. INPS 17/2015 – SPETTANZA L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la propria opera presso il datore di lavorio con contratto di somministrazione, godendo dell’esonero contributivo triennale, fruisce dell’esonero stesso a condizione che il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi, presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 83 CIRC. INPS 17/2015 – ESCLUSIONI Sono esclusi dall’esonero: • i contributi al fondo per l’erogazione ai dipendenti privati del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. (Fondo di tesoreria istituito dal comma 755 della Legge n. 296/2006) • i contributi ai fondi di solidarietà istituiti dalla Legge n. 92/2012 Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 84 CIRC. INPS 17/2015 – MISURA • Limite annuo 8.060 euro • Limite riferito al periodo di paga mensile 671,66 euro (8.060/12) • Limite giornaliero 22,08 euro (8.060/365) • L’esonero spetto in misura proporzionale per rapporti instaurati o risolti nel corso del mese • Il beneficio va adeguato all’orario di lavoro effettivamente svolto rispetto a quello contrattualmente previsto per i contratti partUltimo aggiornamento 23 febbraio 2015 85 time e job sharing CIRC. INPS 17/2015 – MISURA • La contribuzione eccedente il limite mensile (euro 671,66) può formare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare entro il limite pari ad euro 8.060 • Qualora i contributi oggetto di esonero di un mese siano inferiori alla quota di 671,66 euro, il residuo viene accantonato per essere utilizzato nei mesi successivi nei quali si supera la predetta soglia Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 86 CIRC. INPS 17/2015 – MISURA Esempio: • mesi di settembre-ottobre-novembre contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 500 euro mensili esonero mensile non fruito € 171,66 (671,66 – 500,00); • mese di dicembre contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 900 euro eccedenza mensile € 228,34 (900,00 - 671,66) Eccedenza < dell’esonero non fruito nei tre mesi precedenti che è di € 514,98 (171,66 x 3). Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 87 CIRC. INPS 17/2015 – MISURA Il beneficio non comporta alcuna riduzione nella misura del trattamento pensionistico in quanto l’aliquota di computo della pensione rimane quella fissata per la generalità dei lavoratori dipendenti, ovvero il 33% Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 88 CIRC. INPS 17/2015 – CUMULABILITA’ Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente. Esempio: incentivo per assunzione di ultra 50enni disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi appartenenti a particolari aree (riduzione del 50% contributi a caricoUltimo d.d.l.) aggiornamento 23 febbraio 2015 89 CIRC. INPS 17/2015 – CUMULABILITA’ E’ cumulabile, invece, con altri benefici di natura economica quali: • l’incentivo per assunzione disabili • l’incentivo per assunzione giovani genitori (5.000 euro fruibili in quote mensili non superiori alla retribuzione lorda per max 5 lavoratori), subordinato al rispetto del de minimis • l’incentivo assunzione beneficiari trattamento aspi (50% indennità residua), con rispetto del de minimis • l’incentivo inerente al programma garanzia giovani Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 90 CIRC. INPS 17/2015 – CUMULABILITA’ • l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni (art. 1 D.L. n. 76/2013) pari ad 1/3 della retribuzione lorda entro limite mensile euro 650,00 (l’eventuale incentivo spetta solo per la quota di contributi a carico del datore di lavoro superiore ai 671,66 euro mensili) • l’incentivo per assunzione lavoratori liste mobilità cumulabile solo il contributo ex art. 8, c. 4, Legge n. 223/1991 (50% indennità mensile residua) Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 91 VERIFICA CONDIZIONE FRUIBILITA’ Né la Legge n. 190/2014, né la circ. INPS n. 17/2015 precisano quali siano le modalità per la verifica, da parte del datore di lavoro, della condizione, in capo al lavoratore, di fruibilità del beneficio. Pertanto, a scopo precauzionale, il datore di lavoro, prima di procedere con l’assunzione, potrà: • richiedere al centro per l’impiego informazioni circa lo stato occupazionale pregresso del lavoratore; • richiedere al lavoratore stesso specifica autocertificazione, eventualmente da inserire nel corpo del contratto di assunzione. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 92 VERIFICA CONDIZIONE FRUIBILITA’ In caso di dichiarazioni mendaci, sicuramente il datore di lavoro sarà tenuto a pagare all’INPS l’importo dei contributi a suo carico erroneamente non versati. Dubbio rimane in relazione alle eventuali somme aggiuntive dovute all’istituto previdenziale. Nei confronti del lavoratore, si potrebbe ipotizzare: • una clausola risolutiva espressa, da inserire nel contratto di assunzione, unitamente alla richiesta di risarcimento del danno per omessa contribuzione; • il licenziamento per giusta causa, unito alla richiesta di risarcimento danno per omessa contribuzione Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 93 MESS. INPS 1144/2015 Le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero sono contenute nel Messaggio n. 1144 del 14 febbraio 2015. In particolare, il Messaggio tratta: • della codifica dei datori di lavoro; • delle modalità di esposizione dell’esonero; • del superamento della soglia massima mensile; • della possibilità di regolarizzazione per le aziende cessate o sospese; • dei datori di lavoro agricoli. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 94 MESS. INPS 1144/2015 - CODIFICA I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità contatti del cassetto previdenziale, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione «6Y» (esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti , legge n. 190/2014) Dicitura da inserire nel cassetto: «Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015» Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 95 MESS. INPS 1144/2015 - CODIFICA La sede competente attribuirà il codice di autorizzazione, con validità 1.1.2015 – 31.12.2018, e lo comunicherà al datore di lavoro tramite il cassetto previdenziale. Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell’esonero sarà realizzato attraverso l’istituendo elenco dei lavoratori agevolati Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 96 MESS. INPS 1144/2015 - ESPOSIZIONE Nell’elemento <contributi> della <denuncia individuale> dovrà essere indicato l’importo pieno dei contributi dovuti. L’esposizione del beneficio andrà effettuato nell’elemento <TipoIncentivo> della <DenunciaIndividuale> con valore «TRIE». Nell’elemento <CodEnteFinanziatore> occorrerà valorizzare «H00». Nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> si indicherà l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente (l’INPS indicherà il codice L444 nel DM10 virtuale). Nell’elemento <ImportoArrIncentivo> si indicherà l’importo dell’esonero dei mesi di competenza gennaio e/o febbraio 2015 (l’INPS indicherà il codice L445) Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 97 MESS. INPS 1144/2015 – SUPERAMENTO L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens dell’eventuale importo dello sgravio non goduto nei mesi precedenti (utilizzabile nel mese corrente od entro i successivi, ma entro il primo, il secondo, ed il terzo anno di durata del rapporto) deve avvenire valorizzando nella <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, l’elemento <AltreACredito> e <CausaleACredito> con l’indicazione del codice causale «L700». Nell’elemento <ImportoAcredito> andrà inserito l’esonero contributivo da recuperare Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 98 MESS. INPS 1144/2015 – ESEMPIO • mesi di settembre-ottobre-novembre contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 500 euro mensili esonero mensile non fruito € 171,66 (671,66 – 500,00); • mese di dicembre RECUPERO contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 900 euro eccedenza mensile € 228,34 (900,00 - 671,66) Eccedenza < dell’esonero non fruito nei tre mesi precedenti che è di € 514,98 (171,66 x 3). • <ImportoCorrIncentivo> = 671,66 Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 • <CausaleACredito> cod. L700 <ImportoACredito> = 228,3499 • MESS. INPS 1144/2015 – ESEMPIO mese di gennaio RECUPERO contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 980 euro eccedenza mensile non ancora recuperata € 286,64 (514,98 – 228,34) • <ImportoCorrIncentivo> = 671,66 • <CausaleACredito> cod. L700 <ImportoACredito> = 286,64 L’ulteriore eccedenza, pari ad € 21,70 (980 – 671,66 – 286,64), potrà essere recuperata nei mesi successivi, entro i primi dodici mesi dall’assunzione Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 100 MESS. INPS 1144/2015 – RESTITUZIONE La restituzione di eventuali importi di agevolazione non spettanti avrà il seguente flusso: <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> cod. M304 <ImportoADebito> si indicherà l’importo da restituire Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 101 MESS. INPS 1144/2015 – CESSAZIONE Al fine di recuperare lo sgravio, i datori di lavoro che hanno diritto a fruire del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione contributiva (UniEmens/vig) Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 102 MESS. INPS 1144/2015 – AGRICOLI Occorre inoltrare specifica istanza, in via telematica, accedendo al modello di comunicazione «ASSUNZIONE OTI 2015» reperibile all’interno del cassetto previdenziale aziende agricole. Il modulo consta di due sezioni: 1) con la prima, si richiede la prenotazione dell’esonero contributivo. Entro 3 giorni, l’INPS verifica la disponibilità delle risorse e comunica al datore di lavoro al prenotazione 2) con la seconda, entro 14 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione positiva di prenotazione, il datore Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 di lavoro comunica l’avvenuta stipula del contratto a t.i.103 CIRC. INPS 17/2015 – LEGGE 407/1990 A decorrere dall’1.1.2015 le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari da almeno 24 mesi di cigs non potranno più usufruire delle agevolazioni previste fino al 31.12.2014 dall’art. 8 c. 9 della Legge n. 407/1990 (riduzione del 50% per 36 mesi contributi a carico del datore di lavoro) Lo sgravio di cui alla legge 407/90 non può essere riconosciuto per i rapporti di lavoro a termine trasformati a tempo indeterminato a decorrere dall’1.1.2015. Continueranno ad usufruire dell’incentivo fino alla naturale scadenza le assunzioni e le trasformazioni effettuate entro il Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 104 31.12.2014. DEDUZIONE IRAP Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 105 Il comma 20 dell’art. 1 introduce una deduzione IRAP per i soli contratti a tempo indeterminato. Viene prevista, infatti, «ferme restando le deduzioni forfetarie ed analitiche relative al costo del lavoro, la deduzione della quota relativa alla differenza tra il costo del lavoro complessivo relativo ai contratti a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti.» La deduzione, pertanto, è integrale. Al fine di evitare disparità di trattamento, la stessa norma dispone che a tutte le imprese che non hanno in forza alcun lavoratore subordinato sarà riconosciuto un bonus, in forma di credito di imposta, pari al 10% dell’IRAP a debito risultante dalla dichiarazione dei redditi. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 106 A fronte di detta riduzione, il comma 22 abroga i commi 1 e 4 dell’articolo 2 del D.L. n. 66/2014, che aveva previsto, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (quindi già dal 2014), la riduzione generalizzata dell’aliquota IRAP dal 3,9% al 3,5%. Il comma 23 fa salvi, comunque, gli effetti prodotti da coloro che hanno determinato l’acconto IRAP 2015 con il metodo previsionale, applicando, pertanto, l’aliquota del 3,5%, anziché quella del 3,9%. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 107 Ricordiamo che le deduzioni dalla base imponibile dell’IRAP sono: Analitiche • contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro • contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato • spese relative agli apprendisti, ai disabili, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo • per le imprese autorizzate all’autotrasporto merci, le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 108 Forfetarie • € 7.500, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, tali importi, sono ulteriormente incrementati fino a 15.000,00 euro ovvero a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni • € 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro • € 15.000,00 in caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 109 DEDUZIONI FORFETARIE IRAP Centro - Nord Ordinario 7.500 Donne e < 35 anni 13.500 Sud Ordinario 15.000 Donne e < 35 anni 21.000 Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 110 VALUTAZIONE CONVENIENZA COSTI TEMPO INDETERM. APPRENDISTI < 10 DIPENDENTI APPRENDISTI> 9 DIPENDENTI RETRIBUZIONE 30.000 30.000 30.000 INPS C/ D.L. 0 483 3.483 INAIL 400 0 0 TFR 2.223 2.223 2.223 IRAP 0 0 0 TOTALE 32.623 32.706 35.706 Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 111 Confrontiamo il costo di un’assunzione di un lavoratore a termine, con un contratto a tempo indeterminato agevolato. • Retribuzione lorda annua euro 25.000; • TFR: 6,91% per i lavoratori a termine; 7,41% per i lavoratori a tempo indeterminato (sussistendo esonero contributivo, non potrà essere decurtato il contributo dello 0,5% calcolato sulla base imponibile previdenziale. Si ritiene che questo possa essere ammesso, invece, sull’eventuale quota eccedente il limite di euro 8.060 anno); • aliquota INPS c/ D.L.: 32,08% (operai dipendenti da aziende industriali con oltre 50 dipendenti); • aliquota ctr. addizionale ASpI: 1,4%; • aliquota INAIL: 41 permille, oltre 1% aggiuntivo; • deduzione irap: contratto a tempo indeterminato, totale costo del lavoro; termine, solo premi INAIL; • aliquota IRAP: 3,9%. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 112 VALUTAZIONE CONVENIENZA COSTI TEMPO INDETERMINATO CONTRATTO A TERMINE RETRIBUZIONE 25.000 25.000 INPS C/ D.L. 8.020 8.020 ASpI 0 350 ESONERO CONTRIBUTIVO - 8.020 0 INAIL 1.035,25 1.035,25 TFR 1.852,5 1.727,5 IRAP 0 1.368,80 TOTALE 27.887,75 37.501,55 Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 113 VALUTAZIONE CONVENIENZA COSTI TEMPO INDETERMINATO CONTRATTO A TERMINE RETRIBUZIONE 30.000 30.000 INPS C/ D.L. 9.624 9.624 ASpI 0 420 ESONERO CONTRIBUTIVO - 8.060 0 INAIL 1.242,30 1.242,30 TFR 2.222 2.073 IRAP 0 1.642,56 TOTALE 35.028,30 45.001,86 Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 114 TFR MENSILE Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 115 Mediante l’introduzione del nuovo c.756-bis alla L. n.296/2006 (Finanziaria 2007), è prevista in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità di percepire la quota maturanda del Tfr, compresa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima come parte integrante della retribuzione. Per la piena operatività, è necessario attendere l’emanazione del regolamento attuativo mediante D.P.C.M. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 116 La disposizione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro. Una volta esercitata la manifestazione di volontà per la liquidazione con la retribuzione ordinaria, essa è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Il Tfr in busta paga è assoggettato alla tassazione ordinaria, ma non è imponibile ai fini previdenziali e non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposizione fiscale sul Tfr (art. 19 Tuir). Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 117 A garanzia delle problematiche finanziarie che potrebbe generare il pagamento in busta paga del Tfr, i datori di lavoro che non intendono usare risorse proprie possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito fondo costituito presso l’Inps In tal caso, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all’Inps apposita certificazione del Tfr, sulla base della quale potranno presentare richiesta di finanziamento alle banche che aderiscono all’apposito accordo quadro tra Ministero del Lavoro, dell’Economia e l’ABI. Al finanziamento non possono essere applicati tassi superiori al tasso di rivalutazione del Tfr. Per i datori di lavoro che abbiano un numero di addetti pari o superiore a 50, si applicano al Tfr liquidato le misure compensative previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 252/2005, così come ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti e non optino per l’acceso al credito sopra definito. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 118 Viceversa, nel caso abbiano optato per il finanziamento, alle imprese con meno di 50 addetti come misura compensativa si applica solo il c. 2, art.10, D.Lgs. n. 252/2005 (esonero versamento Fondo di Garanzia Tfr). I datori di lavoro che accedono al finanziamento devono versare un contributo pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come Tfr in busta paga, al netto del contributo pari allo 0,50% (Legge n. 297/1982, art.3). Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 119 CERTIFICAZIONE UNICA E 730 PRECOMPILATO Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 120 D.LGS. 175/2014 – SEMPLIFICAZIONI FISCALI Il D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 (Decreto semplificazioni) ha introdotto, dal 2015, la cosiddetta dichiarazione dei redditi pre – compilata (art. 1). Per permettere all’Agenzia delle entrate di entrare in possesso dei dati aventi rilevanza fiscale ai fini della dichiarazione pre- compilata, sono previsti oneri di informazione a cui sono tenuti i sostituti di imposta, o i loro intermediari (art. 2), ed i soggetti terzi (art. 3). Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 121 DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA / ART. 1 A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione pre-compilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 122 DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA / ART. 1 L’Agenzia delle entrate, mediante un’apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione pre-compilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l’obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 123 DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA / ART. 1 La dichiarazione pre-compilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione pre-compilata resa disponibile in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono altresì individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione pre-compilata. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 124 DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA / ART. 1 Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 125 CERTIFICAZIONE UNICA/ ART. 2 Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all’articolo 4, dopo il comma 6-quater, è aggiunto il seguente: «6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.». 2. Nell’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: «entro il 31 marzo dell’anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 marzo dell’anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d’imposta». Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 126 CERTIFICAZIONE UNICA/ ART. 3 All’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 25 è sostituito dal seguente: «25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all’Agenzia dell’entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali ed assistenziali; d) contributi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»; b) nel comma 26 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le modalità e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in Ultimodell’Agenzia aggiornamento delle 23 febbraio 2015 entro i cinque giorni successivi127 caso di segnalazione da parte entrate, alla segnalazione stessa.». CERTIFICAZIONE UNICA/ ART. 3 Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 128 DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA/ ART. 4 La dichiarazione pre-compilata relativa al periodo d’imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente. La dichiarazione pre-compilata è presentata entro il termine di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164: a) all’Agenzia delle entrate direttamente in via telematica; b) al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; c) a un CAF o a un professionista indicati nell’articolo 1, presentando anche la relativa documentazione. L’attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione pre-compilata e comporta assunzione di responsabilità ai fini di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1. La dichiarazione pre-compilata relativa al periodo d’imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 7 luglio, con le modalità indicate alle lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 129 CERTIFICAZIONE PRE-COMPILATA/ ART. 5 Nel caso di presentazione della dichiarazione pre-compilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo: a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione pre-compilata forniti dai soggetti terzi di cui all’articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni; b) di cui all’articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (verifica Agenzia Entrate su detrazioni per carichi famiglia) Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione pre-compilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a). Nel caso di presentazione della dichiarazione pre-compilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione pre-compilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 130 ADEMPIMENTI E SCADENZE 28 FEBBRAIO 2015 (sabato, quindi 2 MARZO 2015) Il sostituto d’imposta rilascia al contribuente la certificazione dei redditi erogati nel 2014, delle relative ritenute e detrazioni operate. L’omesso o tardivo rilascio della certificazione o il rilascio di certificazione inesatta o incompleta è punito con una sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro 2.065,00 Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 131 ADEMPIMENTI E SCADENZE 7 MARZO 2015 (sabato, quindi 9 MARZO 2015) I sostituti d’imposta trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 132 ADEMPIMENTI E SCADENZE 9 MARZO 2015 Il flusso si compone di: Frontespizio Quadro CT Certificazione Unica 2015 Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 133 ADEMPIMENTI E SCADENZE 9 MARZO 2015 FRONTESPIZIO • tipo di comunicazione • dati del sostituto d’imposta • dati del rappresentante firmatario comunicazione • firma comunicazione • impegno alla trasmissione telematica Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 della 134 ADEMPIMENTI E SCADENZE 9 MARZO 2015 QUADRO CT Vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 135 ADEMPIMENTI E SCADENZE 9 MARZO 2015 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, nonché i dati inerenti a redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi In caso di omesso o tardivo invio oppure di errata compilazione sarà applicata una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni modello Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 136 ADEMPIMENTI E SCADENZE 9 MARZO 2015 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 E’ consentito, come avviene per il 770, suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio, ed, eventualmente, il quadro CT, le certificazioni dei dati di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 137 ADEMPIMENTI E SCADENZE 9 MARZO 2015 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Con comunicato stampa del 12 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’INAIL e se inviare, o meno, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. Inoltre, sempre per il 2015, fermo restando che tutte le CU che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9.3.2015, quelle contenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo la scadenza, senza applicazione di sanzioni Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 138 ADEMPIMENTI E SCADENZE 15 APRILE 2015 DICHIARAZIONE PRECOMPILATA L’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata sul proprio sito internet. Il contribuente dovrà essere in possesso del codice PIN da richiedere all’Agenzia delle Entrate on-line, per telefono o presentandosi personalmente presso gli uffici Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 139 ADEMPIMENTI E SCADENZE 7 LUGLIO 2015 DICHIARAZIONE PRECOMPILATA Il contribuente dovrà accettare, integrare o correggere la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate direttamente, o tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, oppure per il tramite di CAF o professionisti abilitati Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 140 ADEMPIMENTI E SCADENZE 7 LUGLIO 2015 DICHIARAZIONE PRECOMPILATA ACCETTATA E TRASMESSA DAL CONTRIBUENTE O DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA Viene escluso il controllo formale Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 141 ADEMPIMENTI E SCADENZE 7 LUGLIO 2015 DICHIARAZIONE PRECOMPILATA MODIFICATA E TRASMESSA DAL CONTRIBUENTE O DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA Controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi da enti esterni Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 142 ADEMPIMENTI E SCADENZE 7 LUGLIO 2015 DICHIARAZIONE PRECOMPILATA MODIFICATA O NON MODIFICATA MA TRASMESSA DA CAF O PROFESSIONISTA Controllo formale, in capo al CAF o al professionista, su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi da enti esterni Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015 143