Arezzo
(26.2.2015)
Pisa e Lucca
(27.2.2015)
Bartolomeo La Porta
Consulente del lavoro
e pubblicista
• Novità contratto tutele
crescenti
• Nuova ASpI
• Esonero contributivo
• Deduzione IRAP
• Tfr mensile
• Certificazione unica e
730 precompilato
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
1
JOBS ACT IN PROGRESS
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
2
LEGGE 183/2014 – LEGGE DELEGA
Sulla G.U. n. 290 del 15/12/2014 è stata pubblicata la legge n. 183 del
10/12/2014, contenente la delega al Governo per l’emanazione di uno o
più decreti legislativi in materia di riforma del mercato del lavoro.
La legge delega è entrata in vigore il 16/12/2014 ed è composta da un
unico articolo suddiviso in 15 commi.
In particolare, la revisione normativa interesserà le seguenti discipline:
1. ammortizzatori sociali
2. servizi per il lavoro e politiche attive
3. adempimenti amministrativi inerenti alla costituzione ed alla
gestione dei rapporti di lavoro
4. tipologie contrattuali e attività ispettiva
5. maternità
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
3
LEGGE DELEGA / STATO DI ATTUAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
ammortizzatori sociali (Decreto legislativo su indennità di
disoccupazione – esame definitivo – in attesa di pubblicazione
sulla G.U.)
servizi per il lavoro e politiche attive (Decreto legislativo – esame
preliminare – in attesa di esame definitivo)
Adempimenti amministrativi inerenti alla costituzione ed alla
gestione dei rapporti di lavoro
tipologie contrattuali e attività ispettiva: (a. Decreto legislativo su
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti – esame
definitivo – in attesa di pubblicazione sulla G.U.; b. tipologie
contrattuali e disciplina delle mansioni – esame preliminare - in
attesa di esame definitivo)
maternità (Decreto legislativo – esame preliminare – in attesa di
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
esame definitivo)
4
NOVITA’ CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO A TUTELE
CRESCENTI
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
5
TUTELE CRESCENTI / NOVITA’ ESAME
DEFINITIVO
Sono ricompresi nel campo di applicazione della
nuova disciplina sanzionatoria per il licenziamento
illegittimo anche i lavoratori assunti con contratto a
termine stipulato anche prima dell’entrata in
vigore della stessa, e trasformati a tempo
indeterminato successivamente all’entrata in
vigore del decreto
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
6
TUTELE CRESCENTI / NOVITA’ ESAME
DEFINITIVO
La retribuzione per il calcolo delle indennità dovute
al lavoratore e conseguenti alla dichiarazione di
illegittimità del licenziamento, nonché quella per il
calcolo della somma conciliativa, non è più l’”ultima
retribuzione globale di fatto”, ma l’“ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto”
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
7
TUTELE CRESCENTI / NOVITA’ ESAME
DEFINITIVO
In caso di reintegra conseguente all’insussistenza
del fatto materiale nel licenziamento disciplinare
viene esclusa l’applicazione delle somme
aggiuntive per omessa contribuzione
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
8
TUTELE CRESCENTI / NOVITA’ ESAME
DEFINITIVO
Viene esplicitamente previsto che il lavoratore, nella
sede conciliativa prevista per il licenziamento,
possa transigere anche titoli differenti dal
licenziamento.
In tal caso la disciplina fiscale non è quella
agevolata prevista dal decreto, bensì quella
ordinaria
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
9
TUTELE CRESCENTI / NOVITA’ ESAME
DEFINITIVO
Il comma 3 prevede che il datore di lavoro deve integrare la
comunicazione telematica di cessazione del rapporto di
lavoro al centro per l’impiego con un ulteriore
comunicazione, anch’essa telematica, da trasmettere entro
65 giorni dalla cessazione del rapporto, in cui occorre
indicare espressamente l’avvenuta o meno conciliazione
volontaria.
In caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni
previste dalla disciplina sanzionatoria in materia di
collocamento (sanzione amministrativa da euro 100 ad euro
’Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
10
500)
NUOVA ASPI
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
11
La Legge delega n. 183/2014 prevede, in caso di disoccupazione
involontaria, il rispetto dei seguenti principi:
1. rimodulare l'ASpI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e
quella breve
2. incrementare la durata massima dell'ASpI per i lavoratori con
carriere contributive più significative; estendere l'applicazione
dell'ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase
iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite
3. introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa
4. valutare la possibilità che, dopo l'ASpI, possa essere riconosciuta
un'ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE
particolarmente ridotto
5. eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per
l'accesso a prestazioni di carattere assistenziale
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
12
A tale proposito, lo schema di decreto legislativo attuativo dell’art.
1, comma 2, della L. n. 183/2014 prevede:
1. le modifiche alla vigente disciplina dell’indennità di
disoccupazione (Aspi e mini – Aspi) interesseranno gli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015
2. l’ASpI e la mini – ASpI saranno sostituite dalla NASpI (Nuova
Assicurazione Sociale per l’Impiego)
3. ai lavoratori meno abbienti, esaurita la percezione dell’ASpI,
competerà l’ASDI (Assegno di disoccupazione)
4. ai collaboratori coordinati e continuativi, relativamente agli
eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio al 31
dicembre 2015, competerà la DIS-COLL.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
13
ENTRATA IN VIGORE
• La nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l’Impiego (NASpI) ha la funzione di fornire una
tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto
involontariamente
la
propria
occupazione.
• La NASpI sostituisce le prestazioni ASpI e mini
ASpI, introdotte dalla Legge 28 giugno 2012, n.
92, con riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1° maggio 2015.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
14
DESTINATARI
Tutti i lavoratori dipendenti (compresi soci
lavoratori cooperative ex D.P.R. n. 602/1970 e
personale artistico) eccetto:
• dipendenti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni
• operai agricoli, sia a tempo determinato che
indeterminato
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
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REQUISITI
• Possesso, nei quattro anni precedenti l’inizio del
periodo di disoccupazione, di almeno tredici
settimane di contribuzione
• Possesso di trenta giornate effettive, a
prescindere dal minimale contributivo, nei dodici
mesi che precedono l’inizio del periodo di
disoccupazione
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
16
REQUISITI
• Stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettera c) del D.Lgs. 21 aprile 2000, n.181.
Quindi
stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di
lavoro, che sia immediatamente disponibile allo
svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa
secondo modalità definite con i servizi competenti
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
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STATO DI DISOCCUPAZIONE
La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
del D.Lgs. n. 181/2000 dev'essere comprovata dalla
presentazione dell'interessato presso il servizio
competente in ogni ambito territoriale dello Stato, o
anche tramite posta elettronica certificata (PEC),
accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa
precedentemente svolta, nonché l'immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
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PERDITA STATO DISOCCUPAZIONE
Come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 181/2000, Le Regioni stabiliscono i criteri per
l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di
accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività
lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo
personale escluso da imposizione (8.145 subordinato o para, 4.800 autonomo). Tale
soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (lavoratori socialmente utili);
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza
giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di
una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di
lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'ambito dei bacini,
distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata
fino a sei mesi.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
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DECADENZA
L’erogazione della NASpI è condizionata:
a) alla permanenza dello stato di disoccupazione
b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e
ai percorsi di riqualificazione professionale
c) ad ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell’indennità alla
ricerca attiva di un’occupazione, in base ai principi di cui all’art. 1, c. 3,
della Legge delega n. 183/2014 (previsione di riordino della
normativa sui servizi per il lavoro).
Inoltre, entro 90 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs. sulla NASpI, il M.L.P.S.
stabilirà le condizioni e le modalità attuative di quanto sopra, e definirà
le sanzioni in caso di inottemperanza alle azioni di politica attiva di cui
alle lettere a) e b).
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
20
DECADENZA
Decade, inoltre, dalla prestazione, il lavoratore che:
a) ometta di comunicare l’inizio di un’attività lavorativa
subordinata od autonoma ed il reddito presunto di tale
attività
b) raggiunga il requisito del pensionamento di vecchiaia o
anticipato
c) acquisisca il diritto all’assegno ordinario di invalidità,
sempre che non opti per la NASpI
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
21
SPETTANZA
• Si:
licenziamento, dimissioni per giusta causa,
risoluzione consensuale nelle ipotesi di
conciliazione preventiva ex art. 7 Legge n.
604/1966
• No: dimissioni, risoluzione consensuale
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
22
SPETTANZA
Il lavoratore titolare di uno o più rapporti di lavoro a
tempo parziale che ne cessi uno per licenziamento,
dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ex
art. 7 Legge n. 604/1966, e il cui reddito sia inferiore al
limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, ha diritto a percepire la NASpI con la
riduzione prevista per il caso di rioccupazione
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
23
SPETTANZA
Si rammenta che, a commento dell’ASpI, la circ. INPS n. 142/2012 richiama la
precedenti prassi in materia di indennità di disoccupazione.
Pertanto, rimane in essere il diritto a percepire il sussidio durante il periodo
tutelato di maternità (300 giorni prima della data presunta del parto e fino
al compimento dell’anno di vita del bambino), per giusta causa secondo le
indicazioni già fornite dall’Istituto con circ. 163 del 20/10/2003 (mancato
pagamento della retribuzione, molestie sessuali in ambiente di lavoro,
modificazioni peggiorative delle condizioni di lavoro, mobbing, cessione
azienda con notevole peggioramento delle condizioni di lavoro, spostamento
del luogo di lavoro da una sede ad un’altra). In relazione alla risoluzione
consensuale, il lavoratore avrà diritto all’ASpI, oltre che in seguito alla già
accennata procedura di cui all’art. 7 della Legge 604/1966, anche qualora
avvenga per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda
distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80
minuti o più con i mezzi pubblici.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
24
CALCOLO
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile
ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni,
divisa per il numero di settimane di
contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
25
ESEMPIO
• Inizio disoccupazione: 1.10.2015
• Retribuzione imponibile:
10.2014/9.2015: euro 28.000
10.2013/9.2014: euro 26.000
10.2012/9.2013: euro 25.500
10.2011/9.2012: euro 24.000
TOTALE: euro 103.500 / 208
(settimane di
contribuzione) x 4,33 = 2.154,60 (retribuzione mensile
media)
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
26
AMMONTARE
• 2015: se retribuzione mensile pari o inferiore a 1.195
NASpI = 75% retribuzione mensile;
se superiore
NASpI = 75% di 1.195 + 25% differenza fra retribuzione mensile
e 1.195.
In entrambi i casi, entro il massimale di euro 1.300
• Anni seguenti:
il parametro di riferimento 1.195 ed il
massimale 1.300 saranno rivalutati sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
impiegati e degli operai intercorsa nell’anno precedente
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
27
RIDUZIONE
L’indennità è ridotta del 3% al mese a partire dal
primo giorno del quarto mese di fruizione
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
28
ABBATTIMENTO CONTRIBUTIVO
Non si applica il prelievo contributivo (5,84%) di
cui all’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n.
41
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
29
ESEMPIO
Evento disoccupazione giugno 2015
Retribuzione mensile euro 1.100
Importo iniziale NASpI = 1.100 x 75% = 825 euro
Importo NASpI quarto mese = 825 – 3% = 800,25
Importo NASpI quinto mese = 825 – 6% = 775,50
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
30
ESEMPIO
Evento disoccupazione giugno 2015
Retribuzione mensile euro 1.250
Importo iniziale NASpI = 1.195 x 75% = 896,25 +
(1.250 – 1.195) x 25% = 910 euro
Importo NASpI qarto mese = 910 – 3% = 882,70
Importo NASpI quinto mese = 910 – 6% = 855,40
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
31
ESEMPIO
Evento disoccupazione giugno 2015
Retribuzione mensile euro 3.500
Importo iniziale NASpI = 1.195 x 75% = 896,25 +
(2.500 – 1.195) x 25% = 1.472,50
Poiché l’importo teorico spettante supera il max di
1.300 euro
NASpI = 1.300 euro
Importo NASpI quarto mese = 1.300 – 3% = 1.261
Importo NASpI quinto mese = 1.300 – 6% = 1.222
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
32
DURATA
La NASpI compete per un numero di settimane
pari alla metà delle settimane di contribuzione
degli ultimi quattro anni.
Non sono computati i periodi contributivi che
hanno già dato luogo ad erogazione delle
prestazioni di disoccupazione.
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°
gennaio 2017, la durata è limitata a 78 settimane.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
33
ESEMPIO
Evento disoccupazione 1.6.2015
Settimane contribuzione 4 anni precedenti = 208
Durata NASpi = 104 settimane
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
34
ESEMPIO
Evento disoccupazione 1.6.2015
Settimane contribuzione 4 anni precedenti = 128
Durata NASpi = 64 settimane
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
35
ESEMPIO
Evento disoccupazione 1.6.2017
Settimane contribuzione 4 anni precedenti = 128
Durata NASpi = 64 settimane
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
36
ESEMPIO
Evento disoccupazione 1.6.2017
Settimane contribuzione 4 anni precedenti = 208
Durata NASpI teorica = 104 settimane > 78
settimane
Durata NASpI = 78 settimane
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
37
CONFRONTO ASPI / NASPI
Retribuzione mensile media = RM
Retribuzione di riferimento = RR
Ammontare iniziale ASPI = A
Ammontare iniziale NASPI = N
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
38
ASPI 2015
NASPI 2015
ASPI 2015
ammontare
RM
Primi
6 mesi
Fino a RR
75% RM
Oltre RR
Dopo il
Dopo il
7° mese 13° mese
75% RR + A – 15%
(RM –
RR) x 25%
A – 30%
Retrib
uzion
RM
e
mensi
le
Fino a
RR
media
(RM)
Oltre RR
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
ammontare
Dopo il
Primi
7°
3 mesi
mese
ammontare
ASPI
2015
Retrib
uzion
Dopo il
e 13°
mensi
mese
le
75% RM
75% RR +
(RM –
RR) x 25%
N–
12%
media
N
– 30%
(RM)
39
ETA’
DURATA ASPI 2015
DURATA ASPI (a
regime)
MENO 50 ANNI
10 mesi
12 mesi
FRA 50 E 55 ANNI
12 mesi
12 mesi
PIU’ 55 ANNI
16 mesi nei limiti
delle settimane
accreditate negli
ultimi 24 mesi
18 mesi nei limiti
delle settimane
accreditate negli
ultimi 24 mesi
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
DURATA NASPI
50% settimane
contributive
precedenti 4 anni.
Eventi successivi al
31/12/2016, entro
i limiti di 78
settimane
40
PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda deve essere presentata all’INPS in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto
di lavoro.
La NASpI decorre dal giorno successivo alla data
di presentazione della domanda e non prima
dell’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di
lavoro.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
41
ANTICIPAZIONE NASPI
Il lavoratore può richiedere l’indennità in unica soluzione allo
scopo di avviare un’attività di lavoro autonomo o di un’attività
in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.
La richiesta di liquidazione anticipata in unica soluzione non dà
luogo all’erogazione dell’ANF, né alla contribuzione figurativa.
Il lavoratore deve presentare all’INPS domanda in via
telematica entro 30 gg. dalla data di inizio dell’attività o di
associazione in cooperativa.
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato
prima della scadenza del periodo in cui è riconosciuta
l’indennità, è tenuto a restituirla per intero, eccettuato il caso
dell’associazione in cooperativa.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
42
RIOCCUPAZIONE / LAVORO SUBORDINATO
Il lavoratore che fruisce della NASPI e che si rioccupi
percependo un reddito superiore al reddito minimo
escluso da imposizione fiscale decade dalla
prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto
non sia superiore a sei mesi.
In questo caso, la prestazione è sospesa d’ufficio per
la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo
di sei mesi.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
43
RIOCCUPAZIONE / LAVORO SUBORDINATO
1° caso: reddito annuale superiore al limite
esente da imposizione fiscale e rapporto
superiore a sei mesi
Decadenza della prestazione
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
44
RIOCCUPAZIONE / LAVORO SUBORDINATO
2° caso: reddito annuale superiore al limite
esente da imposizione fiscale e rapporto
non superiore a sei mesi
Sospensione d’ufficio della prestazione
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
45
RIOCCUPAZIONE / LAVORO SUBORDINATO
3° caso: reddito annuale inferiore al limite
esente
da
imposizione
fiscale
indipendentemente dalla durata del
rapporto
Cumulo parziale
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
46
RIOCCUPAZIONE / LAVORO SUBORDINATO
Riduzione:
pari all’80% del reddito previsto, rapportata
al periodo di tempo intercorrente tra la data si
inizio dell’attività e la data in cui termina il
periodo di godimento dell’indennità o, se
antecedente, la fine dell’anno
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
47
RIOCCUPAZIONE / LAVORO SUBORDINATO
Condizione 1:
il lavoratore deve comunicare all’INPS, entro
30 giorni dall’inizio della prestazione, il
reddito presunto
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
48
RIOCCUPAZIONE / LAVORO SUBORDINATO
Condizione 2:
il lavoratore non deve essere stato riassunto
dallo stesso datore di lavoro, o, in caso di
somministrazione, dallo stesso utilizzatore,
che aveva proceduto al licenziamento, né da
altro datore di lavoro in regime di
collegamento e controllo o assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
49
RIOCCUPAZIONE / LAVORO AUTONOMO
Se il lavoratore, fruitore della NASpI, intraprende
un’attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un
reddito inferiore al limite previsto per la conservazione
dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS
entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il
reddito presunto.
In tal caso, avrà diritto alla prestazione con riduzione
pari all’80% del reddito previsto, rapportata al periodo
di tempo intercorrente tra la data si inizio dell’attività e
la data in cui termina il periodo di godimento
dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
50
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Parametrata alla retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni, entro il
limite massimo pari a 1,4 volte il massimale NASpI per l’anno in
corso.
Dette retribuzioni, rivalutate, fino alla data del pensionamento, non
sono prese in considerazione nella determinazione della
retribuzione media pensionabile, qualora siano inferiori alla
retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali
retribuzioni.
Rimane salvo il computo delle eventuali retribuzioni non
considerate, in relazione all’anzianità contributiva utile per l
raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
51
ASDI
Sempre con decorrenza 1.5.2015 è istituito, in via
sperimentale per il 2015, l’assegno di disoccupazione
(ASDI)
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
52
ASDI / BENEFICIARI
Sono beneficiari dell’ASDI i beneficiari di NASpI che
hanno esaurito il periodo di fruizione entro il 2015 e
siano ancora in stato di disoccupazione
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
53
ASDI / REQUISITI
Lavoratori in stato di bisogno, come definito dalla
situazione ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare
e secondo i parametri che saranno delineati da
apposito decreto del Ministero del lavoro
Per il primo anno di applicazione, gli interventi
saranno prioritariamente riservati ai lavoratori
appartenenti a nuclei familiari con minorenni e,
quindi, a quelli vicini al pensionamento
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
54
ASDI / DURATA
Massimo sei mesi
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
55
ASDI / AMMONTARE
75% ultimo trattamento NASpI, entro il limite
massimo pari all’importo dell’assegno sociale,
incrementato per gli eventuali carichi familiari,
secondo le modalità stabilite da apposito decreto
ministeriale, che stabilirà, anche, l’eventuale
possibilità di cumulo con redditi da lavoro
dipendente ed assimilati
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
56
DIS - COLL
In via sperimentale per il 2015, per gli eventi
verificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015,
è riconosciuta ai co.co.co. e ai co.co.pro., con
esclusione di amministratori e sindaci di società,
iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non
pensionati e non titolari di Partita Iva,
involontariamente disoccupati, una indennità
mensile di disoccupazione
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
57
DIS – COLL / REQUISITI
Congiuntamente:
1.
stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c)
D.Lgs. n. 181/2000
2.
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo dal 1° gennaio
dell’anno precedente l’evento disoccupazione fino alla data
dell’evento stesso
3.
almeno un mese di contribuzione negli ultimi 12 oppure un
rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese
che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà
dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di
contribuzione
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
58
DIS – COLL / CALCOLO
L’indennità è rapportata al reddito imponibile
previdenziale, riferito ai rapporti di
collaborazione, del periodo che va dal 1°
gennaio dell’anno precedente l’evento
disoccupazione e fino alla data di cessazione
del rapporto di lavoro, diviso per il numero di
mesi, o frazioni di mese, di contribuzione
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
59
DIS – COLL / AMMONTARE
Le regole di calcolo della misura dell’indennità
sono le medesime di quelle previste per la NASpI,
relativamente all’anno 2015.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
60
DIS – COLL / DURATA
50% dei mesi di contribuzione dal 1° gennaio
dell’anno precedente l’evento disoccupazione e
fino alla data di cessazione del rapporto, entro il
limite massimo di sei mesi
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
61
DIS – COLL / CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Non è riconosciuta
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
62
DIS – COLL / DOMANDA
Stesse regole NASpI
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
63
DIS – COLL / DECADENZA
Medesime condizioni NASpI
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
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DIS – COLL / LAVORO SUBORDINATO
La prestazione viene sospesa d’ufficio nel caso di
occupazione del lavoratore con contratto di
lavoro subordinato, fino ad un massimo di cinque
giorni
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
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DIS – COLL / LAVORO AUTONOMO
La prestazione può essere cumulata in base alle
medesime condizioni previste per la NASpI
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
66
ESONERO CONTRIBUTIVO
TRIENNALE
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
67
PRINCIPI GENERALI
Il comma 118 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 dispone,
con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, esclusi i
contratti di apprendistato e di lavoro domestico,
decorrenti dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre
2015, in riferimento alla data di stipula dei contratti,
l’esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo
pari a € 8.060,00.
Tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
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PRINCIPI GENERALI
La Legge n. 190/2014 non fissa limiti di risorse finanziarie
legate all’esonero contributivo
Il beneficio, quindi, non è correlato ad alcun ordine
cronologico di presentazione delle domande.
Fanno eccezione a questo principio i datori di lavoro
agricolo per i quali l’incentivo viene riconosciuto entro
determinati limiti finanziari
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
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PRINCIPI GENERALI
Perché sussista l’effettivo diritto a fruire dell’agevolazione, lo
status occupazionale del lavoratore deve congiuntamente
possedere due requisiti:
1. non deve essere stato occupato a tempo indeterminato
nei sei mesi che precedono l’assunzione
2. non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, con l’azienda che lo assume, o altri datori
di lavoro che appartengano al medesimo gruppo di
imprese (società controllate o collegate), nei tre mesi che
precedono l’entrata in vigore della Legge stessa. (quindi
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014).
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
70
PRINCIPI GENERALI
Nessuna preclusione, quindi, se, precedentemente
all’assunzione a tempo indeterminato, fra datore di lavoro
e lavoratore era intercorso un rapporto di lavoro
autonomo, parasubordinato, una prestazione accessoria
o un rapporto di stage o un lavoro intermittente a tempo
indeterminato.
Non sarà, al contrario, possibile fruire dell’agevolazione,
qualora, nei sei mesi precedenti l’assunzione, era
intercorso fra le stessi parti un rapporto di apprendistato,
essendo questo definito, dal D.Lgs. n. 167/2011, quale
contratto a tempo indeterminato o un rapporto di lavoro
domestico.
Detti principi valgono anche per le assunzioni effettuate da
altro datore di lavoro
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
71
PRINCIPI GENERALI
Periodo triennale
Assunzione avvenuta il 1° aprile 2015, esonero
contributivo fino al 31 marzo 2018.
Misura agevolazione
• Se contributi annui carico datore lavoro fino euro 8.060
= esonero: totale
• Se superiori euro 8.060
= esonero: 8.060
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
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AGRICOLTURA
Per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato (con
esclusione dell’apprendistato) si applica una disciplina
particolare che prevede l’esclusione di coloro che:
• nel 2014 erano occupati con contratti a tempo
indeterminato (anche apprendistato)
• lavoravano a tempo determinato con iscrizione, nel corso
del 2014, negli elenchi nominativi per un numero di
giornate non inferiore a 250.
L’esonero è riconosciuto nel limite delle risorse previste che
per l’anno 2015 sono di 2 milioni di euro.
Il riconoscimento è regolato in base all’ordine cronologico di
presentazione delle relative istanze
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
73
CIRC. INPS 17/2015
In data 29/1/2015 l’INPS ha diramato la circ. n. 17/2015, interpretativa
dell’esonero contributivo triennale.
I punti che hanno trovato trattazione concernono:
1. la natura dell’esonero contributivo;
2. i beneficiari dell’esonero;
3. i rapporti di lavoro incentivati;
4. le condizioni per il diritto all’esonero;
5. i contratti di somministrazione;
6. i datori di lavoro agricoli;
7. la compatibilità con altre agevolazioni;
8. la misura dell’incentivo;
9. la soppressione dei benefici di cui all’art. 8, comma 9, della Legge n.
407/1990.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
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CIRC. INPS 17/2015 - PREMESSA
Nella premessa, la circ. 17 sintetizza la norma inerente
all’esonero contributivo.
Fra le altre affermazioni, l’Istituto precisa che il beneficio
riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a 36 mesi a
partire dalla data di assunzione.
Detta precisazione dovrebbe risolvere i dubbi emersi dalla
lettura della norma, ove si esplicita che le assunzioni
agevolate concernono i rapporti decorrenti dal 1° gennaio
2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31
dicembre 2015.
Pertanto, a meno di ulteriori precisazioni, i rapporti
agevolabili devono aver decorrenza nel corso dell’anno
2015.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
75
CIRC. INPS 17/2015 – NATURA
L’INPS conferma che, trattandosi di aiuti generalizzati per
tutto il territorio nazionale, quindi non selettivi, gli incentivi
sono compatibili con il Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea e non trova, quindi, applicazione il
Regolamento Comunitario n. 651/2014. Quindi:
• non si applica il regime de minimis
• non va effettuata la verifica dell’incremento occupazionale
netto (criterio ULA)
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
76
CIRC. INPS 17/2015 – BENEFICIARI
Beneficiari dell’incentivo sono tutti i datori di lavoro
privati, anche non imprenditori, compresi quelli
agricoli per le assunzioni di dirigenti, quadri ed
impiegati, con esclusione dei datori di lavoro
domestico e della Pubblica Amministrazione.
Possono beneficiare dell’esonero anche le aziende
private a capitale pubblico considerando la natura
privata del soggetto giuridico.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
77
CIRC. INPS 17/2015 – RAPPORTI INCENTIVATI
L’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
anche part – time, con l’esclusione dei rapporti di apprendistato e di
lavoro domestico.
L’INPS precisa che devono essere esclusi dall’esonero i rapporti di
lavoro intermittente, anche se a tempo indeterminato, in quanto non
creano occupazione stabile, essendo, per definizione, caratterizzati da
prestazioni discontinue.
Vi rientrano, al contrario:
• i rapporti a tempo indeterminato instaurati con personale di
qualifica dirigenziale;
• i rapporti di lavoro ripartito, purché le condizioni previste dalla
Legge siano verificate in capo ad ambedue i lavoratori;
• i rapporti di lavoro subordinato instaurati con i soci delle
cooperative di lavoro;
• la somministrazione a tempo indeterminato anche qualora la
somministrazione siaUltimo
resa
a tempo determinato verso l’utilizzatore 78
aggiornamento 23 febbraio 2015
CIRC. INPS 17/2015 – CONDIZIONI
Per fruire dell’esonero occorre, come stabilito dall’art. 4,
commi 12 e seguenti, della legge n. 92/2012, il rispetto:
• della regolarità contributiva
• delle norme in materia di sicurezza, dei trattamenti
economici e normativi previsti dalla contrattazione
collettiva anche di secondo livello, se esistente (requisiti
richiesti dall’art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n.
296/2006)
• dei diritti di precedenza fissati dalla legge o dal contratto
collettivo
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
79
CIRC. INPS 17/2015 – CONDIZIONI
Il beneficio non spetta, inoltre:
• qualora il datore di lavoro/utilizzatore sia interessato da
sospensioni di lavoro con interventi di integrazione
salariale straordinaria o in deroga (nel caso in cui i
lavoratori assunti siano in possesso di analoghe
professionalità rispetto ai lavoratori sospesi e siano assunti
nella medesima unità produttiva interessata dalla
sospensione)
• qualora si tratti di assunzione di lavoratori licenziati nei sei
mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla
data del licenziamento, presentava sostanziale
coincidenza di assetti proprietari col datore di lavoro che
assume o sussistano rapporti di controllo o collegamento
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
80
CIRC. INPS 17/2015 – CONDIZIONI
• in caso di ritardato inoltro della
comunicazione telematica di assunzione, per
il periodo intercorrente fra la data di
assunzione e la data di effettiva comunicazione
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
81
CIRC. INPS 17/2015 – SPETTANZA
Al contrario, il beneficio compete:
• In caso di assunzione a tempo indeterminato di un
lavoratore col quale il datore di lavoro nei 12 mesi
precedenti ha avuto uno o più rapporti a tempo
determinato per periodi complessivi superiori a 6 mesi
• nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a
termine in un rapporto a tempo indeterminato (senza
necessità di stacco)
• nel caso di acquisto o affitto di azienda o ramo della
stessa qualora il datore di lavoro entro 1 anno dal
trasferimento assuma lavoratori a tempo indeterminato
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
82
non passati alle sue
dipendenze
CIRC. INPS 17/2015 – SPETTANZA
L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore
che ha già prestato la propria opera presso il datore
di lavorio con contratto di somministrazione,
godendo dell’esonero contributivo triennale, fruisce
dell’esonero stesso a condizione che il lavoratore
non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel
corso degli ultimi sei mesi, presso qualsiasi datore di
lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo
residuo di utilizzo dell’esonero
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
83
CIRC. INPS 17/2015 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’esonero:
• i contributi al fondo per l’erogazione ai dipendenti
privati del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. (Fondo di
tesoreria istituito dal comma 755 della Legge n.
296/2006)
• i contributi ai fondi di solidarietà istituiti dalla
Legge n. 92/2012
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
84
CIRC. INPS 17/2015 – MISURA
• Limite annuo 8.060 euro
• Limite riferito al periodo di paga mensile 671,66
euro (8.060/12)
• Limite giornaliero 22,08 euro (8.060/365)
• L’esonero spetto in misura proporzionale per
rapporti instaurati o risolti nel corso del mese
• Il beneficio va adeguato all’orario di lavoro
effettivamente svolto rispetto a quello
contrattualmente previsto per i contratti partUltimo aggiornamento 23 febbraio 2015
85
time e job sharing
CIRC. INPS 17/2015 – MISURA
• La contribuzione eccedente il limite mensile (euro
671,66) può formare oggetto di esonero nel corso
dell’anno solare entro il limite pari ad euro 8.060
• Qualora i contributi oggetto di esonero di un mese
siano inferiori alla quota di 671,66 euro, il
residuo viene accantonato per essere utilizzato
nei mesi successivi nei quali si supera la predetta
soglia
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
86
CIRC. INPS 17/2015 – MISURA
Esempio:
• mesi di settembre-ottobre-novembre
contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 500 euro
mensili
esonero mensile non fruito € 171,66
(671,66 – 500,00);
• mese di dicembre
contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 900 euro
eccedenza mensile € 228,34 (900,00 - 671,66)
Eccedenza < dell’esonero non fruito nei tre mesi
precedenti che è di € 514,98 (171,66 x 3).
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
87
CIRC. INPS 17/2015 – MISURA
Il beneficio non comporta alcuna riduzione nella
misura del trattamento pensionistico in quanto
l’aliquota di computo della pensione rimane quella
fissata per la generalità dei lavoratori dipendenti,
ovvero il 33%
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
88
CIRC. INPS 17/2015 – CUMULABILITA’
Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni di aliquote di finanziamento previste dalla
normativa vigente.
Esempio: incentivo per assunzione di ultra 50enni
disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di
impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi
appartenenti a particolari aree (riduzione del 50%
contributi a caricoUltimo
d.d.l.)
aggiornamento 23 febbraio 2015
89
CIRC. INPS 17/2015 – CUMULABILITA’
E’ cumulabile, invece, con altri benefici di natura economica
quali:
• l’incentivo per assunzione disabili
• l’incentivo per assunzione giovani genitori (5.000 euro
fruibili in quote mensili non superiori alla retribuzione
lorda per max 5 lavoratori), subordinato al rispetto del de
minimis
• l’incentivo assunzione beneficiari trattamento aspi (50%
indennità residua), con rispetto del de minimis
• l’incentivo inerente al programma garanzia giovani
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
90
CIRC. INPS 17/2015 – CUMULABILITA’
• l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di
giovani entro i 29 anni (art. 1 D.L. n. 76/2013) pari ad 1/3
della retribuzione lorda entro limite mensile euro 650,00
(l’eventuale incentivo spetta solo per la quota di contributi
a carico del datore di lavoro superiore ai 671,66 euro
mensili)
• l’incentivo per assunzione lavoratori liste mobilità
cumulabile solo il contributo ex art. 8, c. 4, Legge n.
223/1991 (50% indennità mensile residua)
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
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VERIFICA CONDIZIONE FRUIBILITA’
Né la Legge n. 190/2014, né la circ. INPS n. 17/2015 precisano
quali siano le modalità per la verifica, da parte del datore di
lavoro, della condizione, in capo al lavoratore, di fruibilità del
beneficio.
Pertanto, a scopo precauzionale, il datore di lavoro, prima di
procedere con l’assunzione, potrà:
• richiedere al centro per l’impiego informazioni circa lo
stato occupazionale pregresso del lavoratore;
• richiedere al lavoratore stesso specifica autocertificazione,
eventualmente da inserire nel corpo del contratto di
assunzione.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
92
VERIFICA CONDIZIONE FRUIBILITA’
In caso di dichiarazioni mendaci, sicuramente il datore di
lavoro sarà tenuto a pagare all’INPS l’importo dei contributi
a suo carico erroneamente non versati. Dubbio rimane in
relazione alle eventuali somme aggiuntive dovute all’istituto
previdenziale.
Nei confronti del lavoratore, si potrebbe ipotizzare:
• una clausola risolutiva espressa, da inserire nel contratto
di assunzione, unitamente alla richiesta di risarcimento del
danno per omessa contribuzione;
• il licenziamento per giusta causa, unito alla richiesta di
risarcimento danno per omessa contribuzione
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
93
MESS. INPS 1144/2015
Le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero sono
contenute nel Messaggio n. 1144 del 14 febbraio 2015.
In particolare, il Messaggio tratta:
• della codifica dei datori di lavoro;
• delle modalità di esposizione dell’esonero;
• del superamento della soglia massima mensile;
• della possibilità di regolarizzazione per le aziende cessate
o sospese;
• dei datori di lavoro agricoli.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
94
MESS. INPS 1144/2015 - CODIFICA
I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo devono
inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità contatti del cassetto
previdenziale, prima della trasmissione della denuncia
contributiva del primo mese in cui si intende esporre
l’esonero, la richiesta di attribuzione del codice di
autorizzazione «6Y» (esonero contributivo articolo unico,
commi 118 e seguenti , legge n. 190/2014)
Dicitura da inserire nel cassetto: «Richiedo l’attribuzione del
codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero
contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi
118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015»
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
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MESS. INPS 1144/2015 - CODIFICA
La sede competente attribuirà il codice di autorizzazione,
con validità 1.1.2015 – 31.12.2018, e lo comunicherà al
datore di lavoro tramite il cassetto previdenziale.
Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell’esonero
sarà realizzato attraverso l’istituendo elenco dei lavoratori
agevolati
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
96
MESS. INPS 1144/2015 - ESPOSIZIONE
Nell’elemento <contributi> della <denuncia individuale>
dovrà essere indicato l’importo pieno dei contributi dovuti.
L’esposizione del beneficio andrà effettuato nell’elemento
<TipoIncentivo> della <DenunciaIndividuale> con valore
«TRIE». Nell’elemento <CodEnteFinanziatore> occorrerà
valorizzare «H00». Nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> si
indicherà l’importo posto a conguaglio relativo al mese
corrente (l’INPS indicherà il codice L444 nel DM10 virtuale).
Nell’elemento <ImportoArrIncentivo> si indicherà l’importo
dell’esonero dei mesi di competenza gennaio e/o febbraio
2015 (l’INPS indicherà il codice L445)
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
97
MESS. INPS 1144/2015 – SUPERAMENTO
L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens
dell’eventuale importo dello sgravio non goduto nei mesi
precedenti (utilizzabile nel mese corrente od entro i
successivi, ma entro il primo, il secondo, ed il terzo anno di
durata del rapporto) deve avvenire valorizzando nella
<DenunciaIndividuale>
<DatiRetributivi>,
l’elemento
<AltreACredito> e <CausaleACredito> con l’indicazione del
codice causale «L700». Nell’elemento <ImportoAcredito>
andrà inserito l’esonero contributivo da recuperare
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
98
MESS. INPS 1144/2015 – ESEMPIO
• mesi di settembre-ottobre-novembre
contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 500 euro
mensili
esonero mensile non fruito € 171,66
(671,66 – 500,00);
• mese di dicembre
RECUPERO
contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 900 euro
eccedenza mensile € 228,34 (900,00 - 671,66)
Eccedenza < dell’esonero non fruito nei tre mesi
precedenti che è di € 514,98 (171,66 x 3).
• <ImportoCorrIncentivo> = 671,66
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
• <CausaleACredito>
cod. L700 <ImportoACredito> = 228,3499
•
MESS. INPS 1144/2015 – ESEMPIO
mese di gennaio
RECUPERO
contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 980 euro
eccedenza mensile non ancora recuperata €
286,64 (514,98 – 228,34)
• <ImportoCorrIncentivo> = 671,66
• <CausaleACredito> cod. L700 <ImportoACredito> = 286,64
L’ulteriore eccedenza, pari ad € 21,70 (980 – 671,66 –
286,64), potrà essere recuperata nei mesi successivi, entro i
primi dodici mesi dall’assunzione
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
100
MESS. INPS 1144/2015 – RESTITUZIONE
La restituzione di eventuali importi di agevolazione
non spettanti avrà il seguente flusso:
<DenunciaIndividuale>
<DatiRetributivi>
<AltreADebito>
<CausaleADebito> cod. M304
<ImportoADebito> si indicherà l’importo da restituire
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
101
MESS. INPS 1144/2015 – CESSAZIONE
Al fine di recuperare lo sgravio, i datori di lavoro
che hanno diritto a fruire del beneficio e che
hanno sospeso o cessato l’attività dovranno
avvalersi della procedura di regolarizzazione
contributiva (UniEmens/vig)
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
102
MESS. INPS 1144/2015 – AGRICOLI
Occorre inoltrare specifica istanza, in via telematica,
accedendo al modello di comunicazione «ASSUNZIONE OTI
2015» reperibile all’interno del cassetto previdenziale
aziende agricole.
Il modulo consta di due sezioni:
1) con la prima, si richiede la prenotazione dell’esonero
contributivo. Entro 3 giorni, l’INPS verifica la
disponibilità delle risorse e comunica al datore di lavoro
al prenotazione
2) con la seconda, entro 14 gg lavorativi dalla ricezione
della comunicazione positiva di prenotazione, il datore
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
di lavoro comunica
l’avvenuta stipula del contratto a t.i.103
CIRC. INPS 17/2015 – LEGGE 407/1990
A decorrere dall’1.1.2015 le assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o
sospesi dal lavoro e beneficiari da almeno 24 mesi di cigs
non potranno più usufruire delle agevolazioni previste fino al
31.12.2014 dall’art. 8 c. 9 della Legge n. 407/1990 (riduzione
del 50% per 36 mesi contributi a carico del datore di lavoro)
Lo sgravio di cui alla legge 407/90 non può essere
riconosciuto per i rapporti di lavoro a termine trasformati a
tempo indeterminato a decorrere dall’1.1.2015.
Continueranno ad usufruire dell’incentivo fino alla naturale
scadenza le assunzioni e le trasformazioni effettuate entro il
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
104
31.12.2014.
DEDUZIONE IRAP
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
105
Il comma 20 dell’art. 1 introduce una deduzione IRAP per i
soli contratti a tempo indeterminato. Viene prevista,
infatti, «ferme restando le deduzioni forfetarie ed
analitiche relative al costo del lavoro, la deduzione della
quota relativa alla differenza tra il costo del lavoro
complessivo relativo ai contratti a tempo indeterminato e
le deduzioni spettanti.»
La deduzione, pertanto, è integrale.
Al fine di evitare disparità di trattamento, la stessa norma
dispone che a tutte le imprese che non hanno in forza
alcun lavoratore subordinato sarà riconosciuto un bonus,
in forma di credito di imposta, pari al 10% dell’IRAP a
debito risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
106
A fronte di detta riduzione, il comma 22 abroga i
commi 1 e 4 dell’articolo 2 del D.L. n. 66/2014,
che aveva previsto, con effetto dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2013 (quindi già dal 2014), la
riduzione generalizzata dell’aliquota IRAP dal
3,9% al 3,5%.
Il comma 23 fa salvi, comunque, gli effetti
prodotti da coloro che hanno determinato
l’acconto IRAP 2015 con il metodo previsionale,
applicando, pertanto, l’aliquota del 3,5%,
anziché quella del 3,9%.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
107
Ricordiamo che le deduzioni dalla base imponibile dell’IRAP
sono:
Analitiche
• contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro
• contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato
• spese relative agli apprendisti, ai disabili, nonché i costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo
• per le imprese autorizzate all’autotrasporto merci, le
indennità di trasferta previste contrattualmente, per la
parte che non concorre a formare il reddito del dipendente
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
108
Forfetarie
• € 7.500, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500
euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età
inferiore ai 35 anni; per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, tali
importi, sono ulteriormente incrementati fino a 15.000,00 euro
ovvero a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per
quelli di età inferiore ai 35 anni
• € 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel
periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo
del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non
si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto
con contratti di formazione lavoro
• € 15.000,00 in caso di incremento del numero di lavoratori
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al
numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d'imposta precedente
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
109
DEDUZIONI FORFETARIE IRAP
Centro - Nord
Ordinario
7.500
Donne e < 35 anni
13.500
Sud
Ordinario
15.000
Donne e < 35 anni
21.000
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
110
VALUTAZIONE CONVENIENZA
COSTI
TEMPO
INDETERM.
APPRENDISTI < 10
DIPENDENTI
APPRENDISTI>
9 DIPENDENTI
RETRIBUZIONE
30.000
30.000
30.000
INPS C/ D.L.
0
483
3.483
INAIL
400
0
0
TFR
2.223
2.223
2.223
IRAP
0
0
0
TOTALE
32.623
32.706
35.706
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
111
Confrontiamo il costo di un’assunzione di un lavoratore a termine, con un
contratto a tempo indeterminato agevolato.
• Retribuzione lorda annua euro 25.000;
• TFR: 6,91% per i lavoratori a termine; 7,41% per i lavoratori a tempo
indeterminato (sussistendo esonero contributivo, non potrà essere
decurtato il contributo dello 0,5% calcolato sulla base imponibile
previdenziale. Si ritiene che questo possa essere ammesso, invece,
sull’eventuale quota eccedente il limite di euro 8.060 anno);
• aliquota INPS c/ D.L.: 32,08% (operai dipendenti da aziende industriali
con oltre 50 dipendenti);
• aliquota ctr. addizionale ASpI: 1,4%;
• aliquota INAIL: 41 permille, oltre 1% aggiuntivo;
• deduzione irap: contratto a tempo indeterminato, totale costo del
lavoro; termine, solo premi INAIL;
• aliquota IRAP: 3,9%.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
112
VALUTAZIONE CONVENIENZA
COSTI
TEMPO INDETERMINATO
CONTRATTO A TERMINE
RETRIBUZIONE
25.000
25.000
INPS C/ D.L.
8.020
8.020
ASpI
0
350
ESONERO CONTRIBUTIVO
- 8.020
0
INAIL
1.035,25
1.035,25
TFR
1.852,5
1.727,5
IRAP
0
1.368,80
TOTALE
27.887,75
37.501,55
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
113
VALUTAZIONE CONVENIENZA
COSTI
TEMPO INDETERMINATO
CONTRATTO A TERMINE
RETRIBUZIONE
30.000
30.000
INPS C/ D.L.
9.624
9.624
ASpI
0
420
ESONERO CONTRIBUTIVO
- 8.060
0
INAIL
1.242,30
1.242,30
TFR
2.222
2.073
IRAP
0
1.642,56
TOTALE
35.028,30
45.001,86
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
114
TFR MENSILE
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
115
Mediante l’introduzione del nuovo c.756-bis alla L.
n.296/2006 (Finanziaria 2007), è prevista in via
sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal
1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità di percepire
la quota maturanda del Tfr, compresa quella
eventualmente destinata a una forma pensionistica
complementare, tramite liquidazione diretta mensile della
medesima come parte integrante della retribuzione.
Per la piena operatività, è necessario attendere
l’emanazione del regolamento attuativo mediante
D.P.C.M.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
116
La disposizione riguarda esclusivamente i lavoratori
dipendenti del settore privato, esclusi i domestici e i
lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto in
essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di
lavoro.
Una volta esercitata la manifestazione di volontà per la
liquidazione con la retribuzione ordinaria, essa è
irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
Il Tfr in busta paga è assoggettato alla tassazione
ordinaria, ma non è imponibile ai fini previdenziali e non
rileva ai fini dell’applicazione dell’imposizione fiscale sul
Tfr (art. 19 Tuir).
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
117
A garanzia delle problematiche finanziarie che potrebbe
generare il pagamento in busta paga del Tfr, i datori di lavoro che
non intendono usare risorse proprie possono accedere a un
finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito fondo
costituito presso l’Inps
In tal caso, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere
all’Inps apposita certificazione del Tfr, sulla base della quale
potranno presentare richiesta di finanziamento alle banche che
aderiscono all’apposito accordo quadro tra Ministero del Lavoro,
dell’Economia e l’ABI. Al finanziamento non possono essere
applicati tassi superiori al tasso di rivalutazione del Tfr.
Per i datori di lavoro che abbiano un numero di addetti pari o
superiore a 50, si applicano al Tfr liquidato le misure
compensative previste dall’art. 10 del D.Lgs. n. 252/2005, così
come ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze
meno di 50 dipendenti e non optino per l’acceso al credito
sopra definito.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
118
Viceversa, nel caso abbiano optato per il finanziamento,
alle imprese con meno di 50 addetti come misura
compensativa si applica solo il c. 2, art.10, D.Lgs. n.
252/2005 (esonero versamento Fondo di Garanzia Tfr).
I datori di lavoro che accedono al finanziamento devono
versare un contributo pari a 0,2 punti percentuali della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa
percentuale della quota maturanda liquidata come Tfr in
busta paga, al netto del contributo pari allo 0,50% (Legge
n. 297/1982, art.3).
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
119
CERTIFICAZIONE UNICA E 730
PRECOMPILATO
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
120
D.LGS. 175/2014 – SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Il D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 (Decreto
semplificazioni) ha introdotto, dal 2015, la
cosiddetta dichiarazione dei redditi pre –
compilata (art. 1).
Per permettere all’Agenzia delle entrate di
entrare in possesso dei dati aventi rilevanza
fiscale ai fini della dichiarazione pre- compilata,
sono previsti oneri di informazione a cui sono
tenuti i sostituti di imposta, o i loro intermediari
(art. 2), ed i soggetti terzi (art. 3).
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
121
DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA / ART. 1
A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate,
utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati
trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle
certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende
disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai
titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli
articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione
delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed
l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
dichiarazione pre-compilata relativa ai redditi prodotti nell’anno
precedente, che può essere accettata o modificata.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
122
DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA / ART. 1
L’Agenzia delle entrate, mediante un’apposita
unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei
flussi informativi utili per la predisposizione della
dichiarazione pre-compilata verificandone la
completezza, la qualità e la tempestività della
trasmissione, anche con l’obiettivo di realizzare
progressivamente un sistema di precompilazione di
tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
123
DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA / ART. 1
La dichiarazione pre-compilata è resa disponibile direttamente al
contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta
che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza
fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell’albo dei consulenti
del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli
altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione pre-compilata
resa disponibile in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono altresì
individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al
contribuente la propria dichiarazione pre-compilata.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
124
DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA / ART. 1
Resta ferma la possibilità di presentare la
dichiarazione
dei
redditi
autonomamente
compilata con le modalità ordinarie.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
125
CERTIFICAZIONE UNICA/ ART. 2
Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all’articolo
4, dopo il comma 6-quater, è aggiunto il seguente:
«6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via
telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello
in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa,
tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto
dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata
trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione
della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla
scadenza indicata nel primo periodo.».
2. Nell’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164, le parole: «entro il 31 marzo dell’anno di invio delle
comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 7 marzo dell’anno di invio delle comunicazioni
da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i termini e
le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d’imposta».
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
126
CERTIFICAZIONE UNICA/ ART. 3
All’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle
entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che
erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme
pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno
all’Agenzia dell’entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i
dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
b) nel comma 26 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le modalità e il contenuto della
trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica
la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto
dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata
comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è
effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in
Ultimodell’Agenzia
aggiornamento delle
23 febbraio
2015 entro i cinque giorni successivi127
caso di segnalazione da parte
entrate,
alla segnalazione stessa.».
CERTIFICAZIONE UNICA/ ART. 3
Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e
private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per
l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei
servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, attuativo dell’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle
prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel
comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate.
Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione
telematica dei dati sono rese disponibili sul sito internet del Sistema
tessera sanitaria.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
128
DICHIARAZIONE PRE-COMPILATA/ ART. 4
La dichiarazione pre-compilata relativa al periodo d’imposta precedente può essere
accettata ovvero modificata dal contribuente.
La dichiarazione pre-compilata è presentata entro il termine di cui all’articolo 13, comma
1, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164:
a) all’Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;
b) al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
c) a un CAF o a un professionista indicati nell’articolo 1, presentando anche la relativa
documentazione. L’attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi della lettera c)
del comma 3 dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui dati della
dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione pre-compilata e comporta
assunzione di responsabilità ai fini di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1.
La dichiarazione pre-compilata relativa al periodo d’imposta precedente è presentata dai
soggetti di cui all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 7 luglio, con le modalità indicate
alle lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento
deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il
versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
129
CERTIFICAZIONE PRE-COMPILATA/ ART. 5
Nel caso di presentazione della dichiarazione pre-compilata, direttamente ovvero
tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifiche non si
effettua il controllo:
a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione pre-compilata forniti
dai soggetti terzi di cui all’articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della
sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni
e alle agevolazioni;
b) di cui all’articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (verifica
Agenzia Entrate su detrazioni per carichi famiglia)
Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che
presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione pre-compilata con modifiche che incidono
sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le esclusioni dal
controllo di cui al comma 1, lettera a).
Nel caso di presentazione della dichiarazione pre-compilata, anche con modifiche,
effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei
confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione pre-compilata. Resta fermo il
controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che
danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
130
ADEMPIMENTI E SCADENZE
28 FEBBRAIO 2015 (sabato, quindi 2 MARZO 2015)
Il sostituto d’imposta rilascia al contribuente la
certificazione dei redditi erogati nel 2014, delle
relative ritenute e detrazioni operate.
L’omesso o tardivo rilascio della certificazione o il
rilascio di certificazione inesatta o incompleta è
punito con una sanzione amministrativa da euro
258,00 ad euro 2.065,00
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
131
ADEMPIMENTI E SCADENZE
7 MARZO 2015 (sabato, quindi 9 MARZO 2015)
I
sostituti
d’imposta
trasmettono
telematicamente all’Agenzia delle Entrate le
certificazioni relative ai redditi di lavoro
dipendente ed assimilati, ai redditi di lavoro
autonomo e ai redditi diversi
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
132
ADEMPIMENTI E SCADENZE
9 MARZO 2015
Il flusso si compone di:
Frontespizio
Quadro CT
Certificazione Unica 2015
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
133
ADEMPIMENTI E SCADENZE
9 MARZO 2015
FRONTESPIZIO
• tipo di comunicazione
• dati del sostituto d’imposta
• dati del rappresentante firmatario
comunicazione
• firma comunicazione
• impegno alla trasmissione telematica
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
della
134
ADEMPIMENTI E SCADENZE
9 MARZO 2015
QUADRO CT
Vengono riportate le informazioni riguardanti la
ricezione in via telematica dei dati relativi al mod.
730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
135
ADEMPIMENTI E SCADENZE
9 MARZO 2015
CERTIFICAZIONE UNICA 2015
Vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi
alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati ed
assistenza fiscale, nonché i dati inerenti a redditi di
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
In caso di omesso o tardivo invio oppure di errata
compilazione
sarà
applicata
una
sanzione
amministrativa di euro 100,00 per ogni modello
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
136
ADEMPIMENTI E SCADENZE
9 MARZO 2015
CERTIFICAZIONE UNICA 2015
E’ consentito, come avviene per il 770, suddividere il
flusso telematico inviando, oltre al frontespizio, ed,
eventualmente, il quadro CT, le certificazioni dei dati
di lavoro dipendente e assimilati separatamente
dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni
e redditi diversi
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
137
ADEMPIMENTI E SCADENZE
9 MARZO 2015
CERTIFICAZIONE UNICA 2015
Con comunicato stampa del 12 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate
ha precisato che per il primo anno gli operatori potranno scegliere se
compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’INAIL e se
inviare, o meno, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi
esenti. Inoltre, sempre per il 2015, fermo restando che tutte le CU che
contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata
devono essere inviate entro il 9.3.2015, quelle contenti
esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730
(come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere
inviate anche dopo la scadenza, senza applicazione di sanzioni
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
138
ADEMPIMENTI E SCADENZE
15 APRILE 2015
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile la
dichiarazione precompilata sul proprio sito internet.
Il contribuente dovrà essere in possesso del codice
PIN da richiedere all’Agenzia delle Entrate on-line, per
telefono o presentandosi personalmente presso gli
uffici
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
139
ADEMPIMENTI E SCADENZE
7 LUGLIO 2015
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
Il contribuente dovrà accettare, integrare
o
correggere la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia
delle Entrate direttamente, o tramite il proprio
sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale,
oppure per il tramite di CAF o professionisti abilitati
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
140
ADEMPIMENTI E SCADENZE
7 LUGLIO 2015
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
ACCETTATA E TRASMESSA DAL CONTRIBUENTE O
DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA
Viene escluso il controllo formale
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
141
ADEMPIMENTI E SCADENZE
7 LUGLIO 2015
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
MODIFICATA E TRASMESSA DAL CONTRIBUENTE
O DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA
Controllo formale su tutti gli oneri indicati,
compresi quelli trasmessi da enti esterni
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
142
ADEMPIMENTI E SCADENZE
7 LUGLIO 2015
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
MODIFICATA O NON MODIFICATA MA TRASMESSA
DA CAF O PROFESSIONISTA
Controllo formale, in capo al CAF o al professionista,
su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi da
enti esterni
Ultimo aggiornamento 23 febbraio 2015
143
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