CLUB SCHERMA ROMA
Associazione Sportiva Dilettantistica
Stella d’Oro al merito Sportivo
Largo Giulio Onesti, 1 - 00197 – Roma – Italia
Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti”
Tel. e Fax : 068083282 - @mail segreteria : [email protected]
@mail Presidenza : [email protected]
STATUTO
CAPO I
(Denominazione, sede, scopo, patrimonio, organi)
Art. 1 – Denominazione, sede, scopi, attività
Il Club Scherma Roma Associazione Sportiva Dilettantistica ha sede in Roma.
L’Associazione è aconfessionale, apartitica, apolitica e non ha fini lucro. Durante la
vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o
differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Il Club Scherma Roma Associazione Sportiva Dilettantistica, che d’ora in avanti sarà,
per brevità, chiamato Club o Associazione, in conformità dello Statuto e dei
regolamenti della Federazione Italiana Scherma (F.I.S.), alla quale è affiliato, e del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), ha per scopo:
1)
la divulgazione, la promozione e la pratica dell’attività sportiva dilettantistica
relativa alla scherma in quanto fattore di integrazione sociale, di educazione
alla salute e di solidarietà umana, nonché di favorire l’informazione e lo
sviluppo, anche mediante la realizzazione dei relativi impianti, con
particolare riguardo a:
a)
b)
c)
d)
e)
attività sportive rivolte ai giovani ed alle donne;
attività sportive rivolte agli atleti disabili;
attività sportive specificamente rivolte al mondo della scuola;
attività sportive mirate a promuovere l’integrazione razziale e la
conoscenza tra i popoli;
azioni volte a promuovere uno stile di vita ispirato a principi che
prevedano l’assoluto rifiuto di tutte le pratiche dannose alla salute
umana, segnatamente del doping.
f)
azioni di formazione sportiva rivolte agli atleti ed ai quadri sportivi.
2)
la promozione dell’attività, la formazione, la preparazione e la gestione di
squadre di scherma nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei
ed ogni altra attività inerente alla scherma in genere, nel quadro, con le
finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I., della
Federazione Italiana Scherma e dei suoi Organi. Il Club ha altresì quale scopo
la promozione, e l’organizzazione dell’attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
3)
la promozione di programmi di scambio per i giovani sportivi con
l’organizzazione di seminari e di programmi anche internazionali di
informazione e di formazione riguardanti gli effetti della legislazione
comunitaria sullo sport, le leggi nazionali in materia di sport ed i regolamenti
della Federazione Italiana Scherma, la tecnica di gestione dello sport, la
ricerca scientifica e sociale europea sulle attività sportive.
4)
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall’elettività delle cariche
associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di lavoratori
dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il
regolare funzionamento dell’attività sociale. Potrà erogare compensi, premi,
indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità
previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed
integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che
nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non
eccedano il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di
proventi o utili.
Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e
dei regolamenti del C.O.N.I. e quelli federali nella parte relativa all’organizzazione
ed alla gestione delle Società affiliate.
Se del caso, per lo svolgimento di attività connesse ad altre discipline sportive
l’Associazione potrà deliberare l’affiliazione ad altre Federazioni Sportive Nazionali
(F.S.N.), Discipline Sportive Associate (D.S.A.) ovvero Enti di Promozione Sportiva
(E.P.S.) riconosciuti dal C.O.N.I. e non alternativi alla (F.I.S.), compreso il Comitato
Italiano Paralimpico (C.I.P.) e le Federazioni sportive da esso riconosciute.
Art. 2 – Altre attività sociali
Il Club Scherma Roma potrà perciò organizzare scuole, corsi e manifestazioni
inerenti agli scopi sociali, gestire centri sportivi, incontri, feste e tutto ciò che si
possa ritenere utile e/o necessario al conseguimento degli scopi sociali.
Il Club Scherma Roma potrà gestire o costruire propri centri sportivi anche
congiuntamente ad altre associazioni sportive dilettantistiche attive anche in altre
discipline sportive ed acquistare le attrezzature atte conseguimento degli scopi
sociali; a tal fine essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a
quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria
necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia
direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ed in particolare quelle
relative alla costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento ed il miglioramento di
impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto
e/o la realizzazione di immobili da destinare ad attività sportive.
Il Club Scherma Roma potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la
sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo
terzi.
Art. 3 – Colori sociali, adesione alle norme F.I.S. e C.O.N.I.
I colori sociali del Club sono il blu ed il rosso, l’emblema sociale è costituito da uno
scudo con due bande verticali blu e rossa, con le tre armi della scherma incrociate.
Il Club ed i soci di esso, per effetto dell’affiliazione alla FIS, sono tenuti a rispettarne
lo Statuto, i regolamenti ed i deliberati, a svolgere attività dilettantistica ed a
riconoscere l’esclusiva competenza della Federazione a decidere delle controversie
e questioni comunque attinenti all’attività sportiva, impegnandosi ad accettare ed
eseguirne le decisioni e ad astenersi da ogni diversa azione e ricorso.
Il Club si impegna altresì a conformarsi alle norme, agli Statuti, ai regolamenti ed
alle direttive emanate dal C.O.N.I. e delle altre F.S.N., compreso il C.I.P., D.S.A. o
E.P.S. cui l’Associazione avrà eventualmente deliberato di affiliarsi.
Art. 4 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con
delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, come previsto al successivo articolo
28.
Art. 5 – Patrimonio sociale e bilancio
Il patrimonio del Club è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà.
Le entrate del Club sono costituite:
1) dalle quote sociali;
2) dai proventi derivanti da manifestazioni sportive o partecipazioni ad esse;
3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° di settembre e terminano il 31
agosto di ciascun anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redigerà un bilancio, secondo
le disposizioni di legge e statutarie, e determinerà la destinazione di eventuali utili
o avanzi di gestione per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui all’articolo l.
Il bilancio dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, aumentabili a 6 mesi in caso di
giustificato motivo. Allo scopo di dare idonea forma di pubblicità al bilancio, lo
stesso dovrà essere depositato presso la sede del Club almeno quindici giorni
prima della data fissata per l’Assemblea che dovrà approvarlo e ne verrà consentito
l’esame, e consegnata copia a tutti i soci che lo richiederanno.
Art. 6 – Organi sociali
Gli organi amministrativi – statutari del Club sono:
1)
2)
3)
4)
5)
l’Assemblea dei soci
Il Presidente
Il Consiglio Direttivo
L’Ufficio di Presidenza
Organo di controllo (l’organo di controllo è facoltativo),
L’eleggibilità dei soci maggiorenni a componente degli organi amministrativi sopra
indicati è libera.
CAPO II
(I soci)
Art. 7 – Soci e loro categorie
I soci si distinguono in:
1) Soci onorari, cioè persone od Enti, designati dall’assemblea dei soci su
proposta del Consiglio Direttivo, che abbiano acquisito particolari
benemerenze a favore del Club.
2) Soci sostenitori, cioè persone od Enti che per puro spirito di supporto
all’attività sportiva svolta dall’associazione e di adesione ai suoi scopi
istituzionali, versano spontaneamente una quota a favore dell’associazione. I
soci Sostenitori non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
3) Soci ordinari, cioè persone tesserate alla FIS, che partecipano attivamente
alla vita del Club e versano la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il numero degli Associati è illimitato.
Art. 8 – Ammissione dei soci
L’ammissione al Club Scherma Roma, in qualità di socio sostenitore o ordinario,
viene decisa dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dello scopo dell’associazione di cui
all’articolo 1 del presente statuto, su domanda sottoscritta dall’aspirante (se
minore, da chi ne esercita la patria potestà). Con l’accettazione della sua domanda
di ammissione, il socio si intende vincolato alle norme del presente Statuto, di cui
deve comunque prendere visione con atto formale, nonché al versamento delle
quote associative, come previste dal Consiglio Direttivo.
L’adesione al Club è a tempo indeterminato.
Art. 9 – Diritti dei Soci
Tutti i Soci possono:
1) frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti
dall’Associazione;
2) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall’Associazione e da
altri Enti sotto i colori dell’Associazione;
3) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
4) intervenire e discutere alle assemblee; presentare proposte e/o reclami per
scritto al Consiglio Direttivo;
5) partecipare con il proprio voto alle delibere dell’Assemblea, purché in regola
con la qualifica di Socio ordinario ed esercitare il diritto di voto per l’elezione
del Consiglio Direttivo se sono rispettati i requisiti di cui al presente Statuto
all’art. 10 punto 4;
6) i Soci ordinari possono essere delegati ad assumere incarichi sociali se sono
rispettati i requisiti di eleggibilità di cui al presente Statuto;
Tutti i Soci maggiorenni godono, sin dal momento dell’ammissione, del diritto di
partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale
diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea
utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Per il socio minorenne la rappresentanza ed il diritto di voto in Assemblea viene
assicurata attraverso la presenza di un genitore o soggetto esercente la potestà
parentale.
Art. 10 – Doveri dei Soci
Tutti i Soci hanno il dovere di:
1) osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia
sportiva;
2) mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione ed al di
fuori di essa;
3) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione;
4) versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo. I Soci
che a seguito d’invito scritto non provvedono nei quindici giorni successivi
alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno
dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l’eventuale
protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due
mesi comporterà la decadenza della qualità di socio ai sensi dell’art. 11 del
presente statuto;
5) in via eccezionale il Consiglio Direttivo, su proposta di almeno due
consiglieri,si riserva di decidere, a maggioranza, in merito al trattamento da
riservare a particolari posizioni presentategli.
Art. 11 – Decadenza dei Soci
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; lo stato di
morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo quando protratta per oltre due
mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; l’indegnità
dall’Assemblea dei soci.
I soci che non abbiano presentato, per iscritto, le loro dimissioni entro il 30 giugno
di ogni anno sono considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al
versamento della quota annuale di associazione.
CAPO III
(Assemblea dei soci)
Art. 12 – Sovranità e compiti dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci ha la sua sovranità assoluta, nel rispetto della legge e dello
Statuto, sulla attività e sugli Organi sociali del Club.
In particolare l’Assemblea delibera, con le modalità di cui al successivo art. 16, sul
bilancio preventivo e sul consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali del Club,
sulla elezione, con votazioni separate del Presidente, del Presidente Onorario, dei
componenti il Consiglio Direttivo e dei componenti dell’Organo di Controllo, sulle
modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e su quant’altro ad esse demandato
per legge o per Statuto.
Art. 13 – Composizione e convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea viene convocata dal Presidente, mediante lettera raccomandata
diretta a ciascun socio oppure mediante affissione nella Sede Sociale dell’avviso di
convocazione, contenente la data, il luogo e l’ora di convocazione e l’ordine del
giorno delle materie da trattare. L’avviso di convocazione deve essere affisso
almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l’anno per l’approvazione
del bilancio entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio, aumentabili a sei mesi in
caso di giustificato motivo.
L’Assemblea ordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci
L’Assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente,
oppure su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, oppure di
un terzo dei soci: in tali casi l’adunanza deve essere fissata entro 30 giorni dalla
richiesta.
Art. 14 – Diritto di partecipazione all’Assemblea e diritto al voto dei Soci.
Intrasmissibilità di quote e contributi sociali
Al fine di disciplinare uniformemente il rapporto e le modalità associative volte a
garantire l’effettività del rapporto medesimo, viene esclusa espressamente ogni
limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento
delle quote sociali e privi, al momento, di pregiudizi disciplinari in corso.
L’esclusione da socio per morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo
prima dell’Assemblea.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, secondo il principio stabilito dall’articolo 2538
secondo comma del codice civile, ma può, con atto scritto, delegare a
rappresentarlo nell’Assemblea altro socio che non sia membro del Consiglio
Direttivo. Non è ammessa, comunque, più di una delega.
I soci minorenni, la cui rappresentanza ed il diritto di voto in Assemblea viene
assicurata attraverso la presenza di un genitore o soggetto esercente la potestà
parentale, non possono rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta,
altro associato.
La quota sociale o il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art. 15 – Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e processo verbale
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Club, in mancanza dal Vice Presidente
Vicario che, in caso di ulteriore impedimento viene sostituito dall’altro Vice
Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in
genere, il diritto di intervento in Assemblea, dirigere e regolare le discussioni e
stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni.
Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto un processo verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Tale verbale sarà
consultabile dai soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Validità dell’Assemblea, votazioni
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in
proprio o per delega di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Essa delibera a maggioranza dei voti validamente espressi. Per deliberare lo
scioglimento del Club e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti dei soci.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Per le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto l’Assemblea è validamente
costituita secondo i criteri previsti al primo comma del presente articolo ed è
necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano o a scrutinio
segreto, secondo quanto deciso di volta in volta dall’Assemblea.
I soci che intendono essere eletti o rieletti devono essere in regola con il
tesseramento FIS alla data della presentazione della candidatura che deve essere
avanzata almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione
dell’Assemblea elettiva, dando comunicazione scritta con raccomandata semplice,
a mano, telefax, pec, mail alla Segreteria dell’Associazione che dovrà provvedere a
renderla pubblica.
Non può essere presentata più di una candidatura per carica elettiva.
In caso di esclusione dalla candidatura, da comunicarsi all’interessato almeno tre
giorni prima dell’Assemblea Elettiva, è consentito reclamo al Consiglio Direttivo o,
qualora costituito, al collegio dei Probiviri, che entro il termine dell’inizio
dell’Assemblea, dovrà decidere in merito.
I membri del Collegio dei Probiviri, di cui all’art.25, e dell’Organo di controllo
possono essere scelti anche fra i non soci.
CAPO IV
(Il Presidente e il Presidente Onorario)
Art. 17 – Il Presidente
Il Presidente o, in sua assenza o impedimento uno dei due Vice Presidenti,
nell’ordine prescelto dal Presidente dopo l’elezione degli stessi da parte del
Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente il Club nei confronti dei terzi ed in
giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
nei casi d’urgenza e nell’impossibilità di riunione del Consiglio di Presidenza, può
esercitare i poteri del Consiglio stesso, salva ratifica da parte di questo alla prima
riunione utile successiva.
Art. 18 – Il Presidente Onorario
L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare il
Presidente Onorario scelto, di norma, tra gli ex Presidenti che più hanno
contribuito al lustro del Club.
CAPO V
(Consiglio Direttivo e Ufficio di Presidenza)
Art. 19 – Consiglio Direttivo, composizione, durata
Il Club è amministrato dal Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da otto
membri, eletti tra i soci maggiorenni tesserati alla F.I.S..
Il Consiglio Direttivo e, comunque, tutte le cariche sociali hanno la durata massima
di quattro anni coincidenti con il quadriennio delle Olimpiadi estive.
Il Consiglio Direttivo, che ha la durata di un ciclo olimpico, nomina nel proprio seno
su proposta del Presidente due Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario i quali
tutti insieme al Presidente costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
In caso di decesso, dimissioni o di decadenza dalla carica di un Consigliere subentra
nella carica il Socio primo dei non eletti, nel caso in cui non sia possibile mantenere
la metà più uno dei Consiglieri, l’intero Consiglio si considera decaduto e dovrà
essere convocata entro (30) trenta giorni l’Assemblea Straordinaria per procedere
ad una nuova elezione del Consiglio.
In caso di decesso o dimissioni del Presidente si ha la decadenza dell'intero
Consiglio Direttivo. In tal caso l'Assemblea Straordinaria deve essere convocata
entro 30 (trenta) giorni e le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente
Vicario fino alla nomina del nuovo presidente.
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione
dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal
Consiglio Direttivo decaduto.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in
altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima
Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal
CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di
Promozione Sportiva.
Art. 20 – Consiglio Direttivo, riunioni, validità delle deliberazioni e verbali
II Consiglio Direttivo si riunisce, senza necessarie formalità, tutte le volte in cui il
Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi
membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in
caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari
per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente
Vicario; in assenza di entrambi dall’altro Vice Presidente ed in caso di ulteriore
assenza dal Consigliere più anziano di età.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale che deve essere sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario, e messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima
diffusione.
Art. 21 - Compiti e poteri del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza
Il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina della Commissione Tecnica che è
composta da un minimo di tre membri, di cui due scelti tra i componenti del
Consiglio stesso ed un terzo che è, di diritto, il Presidente del Club. Altri eventuali
membri possono essere nominati dal C.D. tra i soci del Club.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del Collegio
dei Probiviri, che è composto da tre membri scelti, di norma, tra i soci più anziani.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Club ed esercita i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati
all’Assemblea; in particolare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
determina le linee programmatiche dell’attività sportiva, in conformità dello
Statuto e alle direttive dell’Assemblea dei soci;
provvede all’emanazione dei regolamenti interni;
presenta all’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;
delibera in merito alla scelta ed all’attività dei maestri di scherma e degli altri
istruttori;
stabilisce l’ammontare delle quote sociali;
provvede in merito ai rimborsi-spese connessi con l’attività schermistica;
decide sulle domande di ammissione a socio, sulle istanze dei soci e su
quanto altro necessario per il buon andamento della vita sociale;
autorizza la frequenza al Club di atleti “non soci” stabilendo la modalità di
detta frequenza;
decide sulla ratifica degli atti d’urgenza del Presidente;
adotta provvedimenti disciplinari;
decide in merito alle modalità per dichiarare morosi i soci non in regola con il
pagamento delle quote sociali e sull’eventuale allontanamento degli stessi
dal Club. Tali modalità, per essere applicabili, dovranno essere uguali per
tutti e notificate ai soci al momento dell’emanazione, o dell’iscrizione, e delle
successive variazioni.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare al proprio interno eventuali
Commissioni.
L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività del
Consiglio Direttivo e delle Commissioni, sovrintende alla struttura organizzativa del
Consiglio, propone gli indirizzi politico-amministrativi, verifica e controlla: la
rispondenza della gestione e dei risultati conseguiti agli indirizzi ed obiettivi forniti
dal Consiglio Direttivo e nomina e controlla il buon funzionamento delle
commissioni e delle deleghe eventualmente assegnate su proposta del Presidente.
Il Tesoriere ha compito di controllo sulla gestione economica, predispone
annualmente, per il Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo ed il bilancio annuale
da sottoporre, per l'approvazione, all'assemblea dei soci. Il Tesoriere è anche la
figura di raccordo tra il Consiglio Direttivo ed il professionista (commercialista),
incaricato dal Consiglio Direttivo deputato alla tenuta dei libri contabili ed
amministrativi dell’associazione.
Il Segretario ha compito di redigere i verbali del Consiglio Direttivo e delle
Assemblee, e di controllo sull’attuazione delle delibere effettuate.
Il Consiglio Direttivo potrà attribuire a propri membri o a terzi soci la cura
dell’esecuzione delle deliberazioni adottate.
In caso di motivata urgenza e di impossibilità di riunione del Consiglio Direttivo, le
decisioni relative possono essere assunte dallo stesso Presidente.
CAPO VI
Art. 22 – Organo di Controllo
E’ un organo facoltativo costituito da uno o tre Revisori Contabili che controllano la
gestione amministrativa dell’associazione. I Revisori Contabili devono essere iscritti
nell’apposito registro, durano in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio
olimpico e possono essere scelti anche tra i non soci. Essi sono rieleggibili.
I Revisori debbono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere
una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e
procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Possono assistere
alle riunioni del Consiglio Direttivo.
CAPO VII
(Altri organi del Club)
Art. 23 – Commissione tecnica
La Commissione tecnica può essere nominata dal C.D. ed è composta da un
numero minimo di tre membri eletti con i criteri previsti dal primo comma dell’art.
19. Qualora il numero dei componenti sia pari, in caso di votazione senza che sia
raggiunta una maggioranza, il voto del Presidente vale doppio.
Spetta alla Commissione Tecnica la formazione delle squadre, la ripartizione degli
atleti tra i singoli istruttori, la determinazione degli incarichi da affidare agli stessi,
l’indire competizioni sociali e decidere a quali gare dovranno partecipare gli atleti
del Club.
La Commissione tecnica deve, comunque decidere su ogni attività tecnicoschermistica e/o tecnico-agonistica. La Commissione tecnica si avvale della
collaborazione a carattere consultivo del Direttore tecnico (se nominato) e, se lo
ritiene opportuno, degli altri tecnici del Club.
Art. 24 – Il Direttore tecnico
Il Direttore tecnico (se nominato) ha il compito di organizzare, unitamente ai
membri della Commissione tecnica, tutte le manifestazioni sportive, dirigere
l’attività sportiva dell’Associazione e quindi redigere la relazione tecnico-sportiva
dell’anno precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Art. 25 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri può essere nominato dal C.D. che, altrimenti, ne assume la
funzione, è composto da tre membri eletti con i, criteri previsti dal secondo comma
dell’art. 19.
Il Collegio dei Probiviri, su incarico del C.D., cura l’istruttoria dei provvedimenti
disciplinari. Tale istruttoria deve essere conclusa entro 30 giorni dal relativo
incarico.
Al termine dell’istruttoria gli atti devono essere rimessi al C.D., muniti di un
sintetico parere, per la decisione definitiva.
CAPO VIII
(Sanzioni disciplinari)
Art. 26 – Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari, sono adottate dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei
Probiviri, che deve aver provveduto all’esame preventivo del caso, sono:
a)
b)
c)
l’ammonizione;
la sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi sei;
l’espulsione.
Contro le decisioni disciplinari adottate dal Consiglio il socio può ricorrere
all’Assemblea dei Soci.
CAPO IX
(Collegio Arbitrale)
Art. 27 - Collegio Arbitrale
Qualunque controversia avesse a insorgere in ordine a quanto forma oggetto del
presente Statuto e dell'Atto Costitutivo viene risolta per arbitrato irrituale da un
Collegio composto da tre membri dei quali due da nominarsi una per ciascuna delle
parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra i primi due o,
in caso di disaccordo, dal Presidente della Commissione Unica d’Appello della F.I.S.,
il quale provvederà anche a designare l’arbitro di parte qualora quest’ultima non vi
abbia provveduto. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.
Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla Costituzione del Collegio
Arbitrale, salvo proroghe concesse dalle parti, per giustificati motivi.
Per quanto non contemplato valgono le norme degli art. 806 e segg. del c.p.c.
Capo X
(Scioglimento del Club)
Art. 28 - Scioglimento del Club
In caso di scioglimento per qualunque causa del Club Scherma Roma, l'Assemblea
Straordinaria, con la maggioranza indicata nell’art. 16, provvede alla nomina di uno
o più liquidatori. Il patrimonio dell’associazione dovrà, in tal caso, essere devoluto
ad altra associazione sportiva con finalità analoghe, ai sensi dell’articolo 90 comma
18, n. 6, della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni, sentito l’organismo di
controllo eventualmente preposto di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CAPO XI
(Disposizioni finali)
Art. 29 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto vigono le norme del codice
civile sulle Associazioni, nonché lo Statuto ed il Regolamento Organico della
Federazione Italiana di Scherma e delle altre F.S.N., compreso il C.I.P., D.S.A. o
E.P.S. cui l’Associazione avrà eventualmente deliberato di affiliarsi.
Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed
approvata ogni variazione che il C.O.N.I o le Federazioni Sportive Nazionali o Enti di
Promozione Sportiva alle quali l’Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata
possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che
detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto
dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in
contrasto con esso.
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Lo Statuto - Club Scherma Roma