Società in perdita sistematica Gli interventi dell’Agenzia dell’11 giugno 2012 Dott. Arturo Betunio Direttore Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Normativa 1 Ampliamento della disciplina sulle società di comodo Società di comodo dal periodo d’imposta successivo al 17 settembre 2011 Società non operative Società in perdita sistematica (art. 30, co. 1, della L. n. 724 del 1994) Società non operative e società in perdita sistematica sono distinte ed operano su due piani diversi: - la prima prende in considerazione i ricavi (confrontandoli con quelli presunti); - la seconda considera le perdite fiscali. 2 (art. 2, co. 36-decies e ss., del D.L. n. 138 del 2011, “Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 30, co. 1, della L. n. 724 del 1994…”) Schema della disciplina sulle società in perdita sistematica ANNO Cause di Situazione fiscale disapplicazione esclusione Risultato da dichiarazione: 1 perdita fiscale (ovvero reddito al di sotto del minimo presunto – anche in anni 2 o 3) 2 Risultato da dichiarazione: 3 Risultato da dichiarazione: perdita fiscale perdita fiscale Risultato da dichiarazione: (indifferente) 4 Società in perdita sistematica verifica Non rilevano verifica verifica Non rilevano Ambito di intervento del Provvedimento 3 verifica I due fronti di intervento: Provvedimento del Direttore per le società in perdita sistematica (SPS): individuazione di 11 cause oggettive di disapplicazione automatica; per le società non operative (SNOP): integrazione delle cause oggettive di disapplicazione automatica del provvedimento del 14.2.2008 (3 di cui 2 nuove e 1 integra una già prevista). Circolare n. 23/E (solo per SPS) ambito di applicazione delle cause di esclusione e delle cause di disapplicazione; gestione delle istanze di disapplicazione (per il periodo di prima applicazione ed a regime); chiarimenti sulla determinazione degli acconti (es. 1° acconto 2012). 4 Provvedimento del Direttore Nello specifico: Par. 1: individua n. 11 cause oggettive di disapplicazione automatica. Alcune sono mutuate dal Provvedimento del 14.2.2008 sulle snop, altre sono nuove; Par. 2:decorrenza delle cause di disapplicazione ed effetti ai fini dell’acconto per il periodo di prima applicazione; Par. 3: integrazione del provvedimento del 14.2.2008 in materia di società di comodo (ex art. 30, co. 1, L. n. 724 del 1994); Par. 4: sostituzione della lettera b) del par. 1 del provvedimento del 14.2.2008 (in materia di procedure concorsuali). 5 Società in perdita sistematica: Cause di disapplicazione automatica e cause di esclusione Le cause di disapplicazione automatica: - sono solo quelle indicate nel provvedimento; - rilevano solo nel c.d. triennio di osservazione (n–1, n–2, n–3); - hanno effetto limitatamente all’anno a cui afferiscono (il triennio ri-inizia a decorrere dal loro verificarsi) Restano ferme le cause di esclusione: - individuate dall’art. 30, co. 1, da n. 1) a n. 6-sexies), della L. n. 724 del 1994; - riguardano solo i periodi d’imposta di applicazione della disciplina in esame (anno n); - consentono la non applicazione di diritto della disciplina sps 6 Cause di disapplicazione automatica e cause di esclusione Al ricorrere di una causa di esclusione di cui all’art. 30, NON trova applicazione la disciplina: - SNOP; e - SPS 7 Efficacia delle cause di disapplicazione: Le cause oggettive di disapplicazione consentono: - la disapplicazione automatica della disciplina sulle sps, senza l’onere di presentare istanza di disapplicazione; - a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 148/2011 (ossia, per coloro che hanno l’esercizio corrispondente all’anno solare dal 2012) 8 Le cause di disapplicazione automatica per le sps (1): a) società in stato di liquidazione che si impegnano all’estinzione “società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni” (analogo alla lett. a) del provvedimento del 14.2.2008, ma senza riferimento allo scioglimento e alla trasformazione agevolata ex L. n. 244/2007) b) società assoggettate ad concorsuale ed “altre” procedure una procedura “società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime” (in sostanza riproduce quanto già previsto per le snop ma si apre ad eventuali modifiche in discussione relative alle “procedure” rilevanti per le c.d. perdite su crediti) 9 Le cause di disapplicazione automatica per le sps (2): c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca “società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria” (ripropone il contenuto del provvedimento del 2008; vi è solo un aggiornamento delle norme a seguito dell’abrogazione degli artt. 2-sexies e 2-nonies della L. n. 575 del 1965) d) società holding pure “società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’articolo 2, commi 36-decies e seguenti del d.l. n. 138 del 2011; 2) società escluse all’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni” (adeguamento del look through previsto per le snop anche per le sps) 10 Le cause di disapplicazione automatica per le sps (3): e) accoglimento istanza di disapplicazione (effetti per gli anni successivi rebus sic stantibus) “società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive” (ripropone il contenuto del provvedimento del 2008, ma l’istanza “accolta” deve essere esclusivamente quella per le SPS) f) MOL positivo “società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti” (consente alle società con una “gestione ordinaria” automaticamente dall’applicazione della disciplina sps) 11 in positivo di sottrarsi Le cause di disapplicazione automatica per le sps (4): g) eventi naturali eccezionali “società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo” (viene prevista anche per le snop – vedi più avanti per le snop) h) rettifiche per dividendi esenti, plusvalenze escluse e norme agevolative “società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative” (tiene conto delle società che si trovano in perdita a causa di norme di sistema – dividendi e plusvalenze pex – o di disposizioni agevolative) 12 Le cause di disapplicazione automatica per le sps (5): i) società agricole “società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99” (viene prevista anche per le snop. Tiene conto del favor previsto dal legislatore per la costituzione di società di capitali nell’ambito dell’attività agricola) l) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore (espande la causa di esclusione anche per il periodo di osservazione) m) società d’imposta che si trovano nel primo periodo (tiene conto del favor concesso dal legislatore – vedi art. 84, co. 2, del Tuir in relazione alle perdite dei primi tre esercizi) 13 Le cause oggettive di disapplicazione automatica per le SNOP: Situazione che vanno ad INTEGRARE il provvedimento del 14.2.2008 in materia di snop (con decorrenza dal periodo d’imposta di adozione del provvedimento): 1) società agricole “società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99” 2) eventi naturali eccezionali “società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo” 3) società assoggettate ad concorsuale ed “altre” procedure una procedura “società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime” 14 Istanze di disapplicazione: È possibile presentare istanza di disapplicazione in relazione all’anno di applicazione della disciplina sps (ossia, solo a decorrere dall’anno 2012) (ex art. 37bis, co. 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 con le stesse modalità e termini indicati nella Circ. n. 32/E del 2010) 15 Istanze di disapplicazione Oneri del contribuente: a) indicare compiutamente ed esaustivamente le situazioni oggettive rilevanti; b) presentare separata istanza rispetto a quella per la disapplicazione delle snop (Perché? Potrebbero non essere identiche le ragioni, o non coincidere l’ambito temporale di riferimento delle cause oggettive, etc.); c) indicare l’anno a cui fa riferimento la causa oggettiva dedotta; d) indicare l’anno per il quale si chiede la disapplicazione. In mancanza, l’istanza di disapplicazione è INAMMISSIBILE 16 … per il periodo di prima applicazione L’onere dalla separata presentazione dell’istanza di disapplicazione snop/sps è attenuato qualora sia stata presentata – prima dell’11 giugno 2012 – un’unica istanza per snop e sps. L’Ufficio riterrà ammissibile l’istanza e si pronuncerà con due distinti provvedimenti. 17 Istanze di disapplicazione: Non è possibile presentare istanza di disapplicazione per i periodi d’imposta anteriori a quello di prima applicazione della disciplina sps… (ossia, per il 2011 ai fini della rideterminazione dell’acconto 2012) … a meno che il periodo d’imposta, in relazione al quale la situazione oggettiva è stata dedotta, sia compreso nel periodo di osservazione afferente al periodo di prima applicazione della disciplina in esame (esempio …) 18 … per il periodo di prima applicazione della disciplina sps – soluzione per acconti 2012 Ad esempio (dati periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare): (Hp1) - richiesta di istanza di disapplicazione per l’anno 2011 (anno precedente a quello di applicazione della norma); -triennio di osservazione 2008-2009-2010; -causa oggettiva relativa al 2010, l’istanza è ammissibile per il 2012 dato che il 2010 rientra nel periodo di osservazione relativo al 2012. (Hp2) Come sopra ma causa oggettiva relativa al 2008: istanza per il 2011 è inammissibile, dato che il 2008 non rientra nel periodo di osservazione relativo al 2012 19 Rideterminazione dell’acconto per il periodo di prima applicazione sps e cause di disapplicazione… La presenza di una causa di disapplicazione negli anni: - 2008, 2009, 2010 (triennio di riferimento del 2011); o - 2009, 2010 e 2011 (triennio di riferimento del 2012) ESCLUDE la fictio giuridica prevista dal co. 36-duodecies per la liquidazione dell’acconto 2012 (ossia, l’acconto 2012 si determina secondo i criteri ordinari – storico o previsionale) 20 Rideterminazione dell’acconto per il periodo di prima applicazione sps e cause di disapplicazione… La presenza di una causa di esclusione: -nell’anno di prima applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (2012); o -nel precedente anno (2011) ESCLUDE la rideterminazione degli acconti per il periodo di prima applicazione. Esempio: per i soggetti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il verificarsi di una causa di esclusione per il 2011 o per il 2012, l’acconto 2012 sarà calcolato non con il metodo c.d. storico rideterminato (ex art. 1, co. 36-duodecies, del D.L. n. 138 del 2011) ma con i metodi ordinari (storico o previsionale ordinari). 21 Presentazione dell’istanza di disapplicazione e rideterminazione dell’acconto (2012) SOLO PER LA DISCIPLINA SPS nella Circolare si prendono in considerazione alcune situazioni tipo per le società che hanno presentato o presenteranno istanza di disapplicazione per il 2012 per facilitare la determinazione del 1° e 2° acconto 2012. Ratio: venire incontro ai soggetti che hanno presentato istanza di disapplicazione… con un limite: l’istanza deve essere presentata in tempo utile per ottenere una risposta prima della scadenza del 2° acconto (ossia, almeno 90 gg. prima della scadenza del 2° acconto), altrimenti si dovrà provvedere a liquidare l’acconto 2012 secondo i metodi previsti (storico rideterminato, previsionale) ed in caso di errore non si avrà alcuna disapplicazione delle sanzioni. 22 Presentazione dell’istanza di disapplicazione e rideterminazione dell’acconto (2012) Presentazione dell’istanza Caso: la società interessata riceve una risposta “nel merito” negativa all’istanza di disapplicazione entro il termine di pagamento del 1° acconto del periodo di prima applicazione della disciplina in esame (ad esempio, per il 2012). Soluzione: la società verserà il 1° acconto ed il 2° assumendo, quale imposta del periodo precedente (il 2011), quella che si sarebbe determinata applicando a quest’ultimo periodo le disposizioni sulle società in perdita sistematica (il c.d. storico rideterminato). 23 Presentazione dell’istanza di disapplicazione e rideterminazione dell’acconto (2012) Presentazione dell’istanza Caso: la società riceve una risposta “nel merito” negativa, dopo la scadenza del pagamento del 1° acconto. Soluzione: la società ricalcolerà gli acconti complessivamente dovuti sulla base del metodo c.d. storico rideterminato e potrà versare, unitamente al 2° acconto, l’eventuale differenza non pagata con il 1° acconto, con la maggiorazione degli interessi nella misura del 4 per cento annuo ma senza l’applicazione di sanzioni. 24 Presentazione dell’istanza di disapplicazione e rideterminazione dell’acconto (2012) Presentazione dell’istanza Caso: la società interessata riceve una risposta positiva all’istanza di disapplicazione entro il pagamento del 1° acconto. Soluzione: la società potrà procedere alla determinazione e al versamento del 1° acconto senza la rideterminazione prevista dal comma 36-duodecies, del D.L. n. 138 del 2011. 25 Presentazione dell’istanza di disapplicazione e rideterminazione dell’acconto (2012) Presentazione dell’istanza Caso: la società riceve una risposta positiva dopo il versamento del 1° acconto. Soluzione: in sede di versamento del 2° acconto la stessa potrà scomputare quanto pagato in eccedenza sul 1° eventualmente calcolato ai sensi del citato comma 36-duodecies, secondo periodo. 26 FINE Aggiornato al 13.6.2012. 27