Giorgio Giraudi
La Corte di Giustizia, la Banca Centrale
Europea e la Corte dei Conti
Lezione n. 6
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A.A. 2012-2013
La Corte di Giustizia e il Tribunale. Funzioni generali e composizione
Fin dalla scrittura del Trattato Ceca e del Trattato CEE, il processo di integrazione europea è stato
concepito come basato sulla 'rule of law', cioè l'integrazione europea avrebbe avuto come
strumento e forma la norma giuridica e avrebbe avuto un sistema giuridico dedicato alla
'manutenzione, interpretazione e sorveglianza' delle norme prodotte.
Tale decisione era in linea con il già ricordato 'metodo Monnet' ed era volta principalmente a
tutelare i piccoli stati nei confronti di quelli maggiori.
La Corte di Giustizia e il Tribunale sono le istituzioni comunitarie deputate a fornire giudizi
indipendenti sulla natura, contenuto, significato, interpretazione ed applicazione delle norme
comunitarie che hanno un effetto vincolante nei confronti dei soggetti che compongono il sistema
comunitario (cd. acquis comunitario).
Entrambe le istituzioni, con una specializzazione funzionale che sarà spiegata successivamente,
valutano i rinvii pregiudiziali, i ricorsi per inadempimento, i ricorsi di annullamento, i ricorsi per
carenza e i ricorsi diretti.
La Corte di Giustizia. Composizione
La Corte di Giustizia è composta da 28 giudici (uno per
stato membro) designati “di comune accordo tra gli
stati membri” (art. 253 TFUE) nominati per un periodo
di 6 anni rinnovabile tra personalità che offrano
garanzie di competenza ed indipendenza.
L'adeguatezza dei candidati è valutata da un apposito
comitato composto da 7 membri scelti tra ex membri
della stessa Corte di Giustizia e del Tribunale, oppure
giudici delle massime giurisdizioni nazionali o giuristi di
notoria competenza. Un membro del comitato è
proposto dal PE.
La realtà è però piuttosto differente dalla norma scritta
poiché ogni stato sceglie in autonomia il proprio
candidato per la Corte che viene in pratica
automaticamente accettato.
I criteri che guidano la scelta dei candidati sono
l'affidabilità e la sicurezza ancora prima che la carriera
da giureconsulto, e infatti il giudice 'tipo' è un avvocato
che ha avuto rapporti significativi con il governo del
proprio paese ma che spesso non ha operato o ha
operato solo per brevi periodi entro la magistratura
(Nugent, 1995: 168)
La Corte di Giustizia. Procedure
Nella prima fase dei ricorsi diretti vengono raccolte le informazioni rilevanti se è necessario
anche attraverso lo svolgimento di una inchiesta preliminare condotta sotto la direzione di un
giudice-relatore. Nel caso di rinvii pregiudiziali il tribunale nazionale che decide il rinvio deve
fornire un riassunto del caso in questione, una valutazione del problema giuridico e il quesito che
rivolge alla CGE.
Nella seconda fase le parti interessate vengono invitate ad esporre le loro posizioni anche, ma
non sempre, in udienza pubblica.
Successivamente, l'avvocato generale incaricato del caso lo esamina e nel giro di qualche
settimana presenta il proprio parere alla Corte durante una seduta pubblica.
Sulla base del parere presentato dall'avvocato generale e avvalendosi anche di una relazione
redatta dal giudice-relatore la Corte prepara la sua decisione che viene adottata quando è
necessario con voto a maggioranza segreto. Non vi è spazio alcuno per relazioni di minoranza o
dissenting opinion.
La Corte di Giustizia. Funzionamento
Ogni anno la Corte di giustizia predispone una relazione sull'attività svolta. Sulla base dei dati
statistici più recenti è possibile trarre alcune considerazioni sul funzionamento della stessa
Corte.
Innanzitutto è chiaro che il carico complessivo di lavoro (nel 2011 ben 688 cause promosse, 638
definite e 849 cause pendenti) rende impossibile il lavoro della Corte in seduta plenaria. L'ampia
maggioranza dei casi è definita in sezioni composte da 5 giudici e in casi abbastanza rari la Corte
assume la composizione della “grande sezione” (13 giudici) o della seduta plenaria.
La maggioranza dei casi è data dai rinvii pregiudiziali (423 casi sul totale di 688) seguiti dalle
impugnazioni di sentenze del Tribunale (162 casi) e dai ricorsi diretti (81 casi) e da tipologie
residuali (22 casi).
Passando agli ambiti entro i quali si sono generati i ricorsi scopriamo che la fiscalità guida la
classifica con 81 casi seguita dalla Concorrenza (60), da Proprietà intellettuale e industriale (58),
dallo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (44), dall'Ambiente (42) e dalla Politica sociale (41).
Il Tribunale. Composizione e funzioni
Il Tribunale è composto da 28 giudici, uno per stato membro.
I requisiti richiesti sono identici a quelli previsti per i giudici della Corte così come è uguale il
procedimento concreto di selezione degli stessi.
Il Tribunale è competente:
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per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche rivolti contro gli atti delle istituzioni
comunitarie, contro gli atti regolamentari che non comportano misure esecutorie e per i
ricorsi in carenza;
per i ricorsi degli stati membri contro la Commissione;
per i ricorsi degli stati membri contro il Consiglio in materia di aiuti di stato o misure di difesa
commerciale;
per i ricorsi per risarcimento;
dei ricorsi in materia di marchio comunitario;
per ricorsi relativi a contratti che prevedano esplicitamente la competenza dello stesso.
Inoltre il Tribunale agisce anche come corte d'appello, limitatamente alle questioni di diritto, nei
confronti delle decisioni presa dal Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.
Il Tribunale. Attività svolta
Il Tribunale può presentarsi in diverse composizioni a seconda del tipo e rilievo della decisione da
prendere: Grande sezione (13 giudici), Sezione d'appello e 8 sezioni di 3 o 5 giudici .
Dalle relazioni annuali e dai dati statistici riportati risulta evidente come siano ormai le sezioni
composte da 3 giudici a definire la stragrande maggioranza delle cause (nel 2011 erano 604 su
714) seguite dal Presidente del Tribunale (56 su 714) e dalle sezioni di 5 giudici (25 su 714).
Passando all'analisi dei tipi e dei motivi per i quali viene attivato il Tribunale scopriamo che gli
ambiti che impegnano maggiormente i giudici sono la Proprietà intellettuale, la Concorrenza e gli
Aiuti di Stato.
In considerazione dell'elevato e crescente carico di lavoro e dell'assenza di avvocati generali che
preparino le sentenze, non deve stupire se i tempi medi di pronuncia del Tribunale stanno
progressivamente aumentando e hanno raggiunto oggi dimensioni notevoli (circa 50 mesi per la
Concorrenza; 45 per la Funzione pubblica; 33 per gli Aiuti di stato; 20 per la Proprietà
intellettuale e 23 per altri tipi di ricorsi diretti).
La Banca Centrale Europea. Perché una politica monetaria unica
L'assenza di una moneta unica ha permesso a lungo che le politiche monetarie nazionali fossero
usate come strumento di competizione economica secondo uno schema noto come beggar-thyneighbour.
Dopo alcuni tentativi poco fruttuosi di coordinare l'azione delle banche centrali nazionali l'UE si è
dotata, a partire dal 1 gennaio 2001, di una moneta unica e di una unica politica monetaria.
La decisione di costruire una moneta unica per l'UE ha richiesto ovviamente anche la costruzione
di un sistema istituzionale in grado di gestire l'Unione economica e monetaria (UEM).
A tal fine i Trattati prevedono l'esistenza di un sistema di coordinamento delle banche centrali
(Sistema europeo delle banche centrali/SEBC) e di una Banca centrale europea (BCE).
L'insieme della BCE e delle banche centrali dei paesi che hanno adottato l'euro come moneta
costituisce l'Eurosistema.
A tal fine l'art.129 TFUE prevede che il SEBC sia governato dal Consiglio direttivo e dal Comitato
esecutivo della BCE.
La Banca Centrale Europea. Organizzazione (art. 130 TFUE)
Il Comitato esecutivo: è composto da Presidente della BCE, dal vicepresidente e da quattro
membri. Tutti i componenti sono eletti dal Consiglio europeo con voto a maggioranza qualificata
su raccomandazione del Consiglio (ECOFIN) e previa consultazione del PE per un mandato di 8
anni non rinnovabile.
Il Comitato esecutivo attua la politica monetaria in conformità con gli indirizzi generali definiti dal
Consiglio direttivo e attua le deleghe concesse sempre dal Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo: è composto dai membri del Comitato esecutivo e dai Governatori delle
banche centrali nazionali dei paesi dell'area euro. Alle riunioni partecipano anche il Presidente del
Consiglio ECOFIN e il Presidente della Commissione ma senza diritto di voto.
Il Consiglio direttivo adotta gli indirizzi generali e definisce la politica monetaria dell'UE, gli
obiettivi monetari intermedi e i tassi di interesse guida.
Il Consiglio generale: poiché attualmente non tutti i paesi dell'UE appartengono all'Eurozona,
esiste una istituzione che riunisce i vertici della BCE (Presidente e vicepresidente) con tutti i
governatori dei paesi membri dell'UE.
La Banca Centrale Europea. Obiettivi del SEBC e dell’UEM
L'art. 127 del TFUE definisce gli obiettivi generali del SEBC e dell'UEM.
In questo articolo si afferma che l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità
dei prezzi nell'area euro.
Il modello di riferimento è quindi quello della Bundesbank che storicamente ha avuto come
missione il controllo dell'inflazione.
Tuttavia, lo stesso art.127 afferma che il SEBC, fatto salvo l'obiettivo principale, sostiene le
politiche economiche generali dell'Unione al fine di realizzare obiettivi quali “un elevato livello di
occupazione e di protezione sociale” e una “coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli
stati membri”.
Si tratta di obiettivi in parte contrastanti che hanno dato vita ad un animato dibattito riguardo a
dove e come individuare un punto di equilibrio tra stabilità e sostegno alla crescita.
In particolare accademici e politici si sono confrontati sulla possibilità della BCE di intervenire con
una politica attiva del tasso di cambio volta a sostenere le esportazioni europee nel mondo e
sulle utilità e modalità di un intervento della BCE volto all'acquisto di titoli di debito degli stati
membri.
La Corte dei Conti
Istituita nel 1975, la Corte dei conti è una delle sette istituzioni comunitarie previste dai Trattati.
COMPOSIZIONE: La Corte è composta di un membro di ciascun paese dell'UE, nominato dal
Consiglio previa consultazione con il PE, per un mandato (rinnovabile) di sei anni. I membri
designano tra di loro il presidente della Corte per un mandato di tre anni rinnovabile. Il
presidente svolge le funzioni di rappresentanza eterna.
ORGANIZZAZIONE: La Corte e suddivisa in 5 sezioni, 4 di esse si occupano di aree specifiche di
policy (Sezione I: Conservazione e gestione delle risorse naturali; Sezione II: Politiche
strutturali, trasporti ed energia; Sezione III: Azioni esterne; Sezione IV: Entrate, ricerca e
politiche interne, istituzioni e organismi dell'UE;) mentre la sezione V denominata
Coordinamento, valutazione, affidabilità e sviluppo ha competenze di tipo orizzontale e
trasversale.
Il lavoro delle sezioni è coordinato dal Comitato amministrativo, un organo composto dal
presidente della Corte e dai decani delle sezioni.
Per svolgere le proprie funzioni di audit la Corte dispone ad oggi di 887 funzionari che sono
gestiti dal Segretariato generale. Il Segretariato generale è guidato dal Segretario generale,
nominato dalla Corte per un periodo di 6 anni rinnovabile.
La Corte dei Conti. Compiti e funzionamento
La Corte dei conti ha come obiettivo primario la tutela degli interessi finanziari dei cittadini
comunitari e della stessa UE.
Tale obiettivo è perseguito tramite l'esecuzione di controlli a campione (AUDIT) volti a valutare
se e in che misura i fondi pubblici comunitari vengano impiegati in modo conforme ai principi di
economia, efficienza ed efficacia per conseguire gli obiettivi dell’UE nel rispetto delle norme
vigenti.
Attraverso l'attività di audit la Corte è in grado di identificare i rischi di cattiva gestione delle
finanze comunitarie e di consigliare i decisori politici relativamente a come migliorare le
perfomances di policy.
Pur non possedendo poteri sanzionatori o di intervento autonomo, la Corte è in grado di
influenzare il policy making comunitario in due modi:
1) pubblicando relazioni e pareri nei quali si segnalano le criticità emerse dall'azione di audit;
2) richiedendo quando è necessario l'intervento dell'Ufficio europeo per la lotta alle frodi
(OLAF).
Oltre all'attività specifica di audit legata alla pubblicazione delle relazioni speciali, ogni sezione
della Corte prepara delle osservazioni che confluiranno nella Relazione annuale sul bilancio
generale dell'UE e nell'attività di valutazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
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6 CGE, BCE, CCE finale agosto 2014