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Guida alle detrazioni fiscali per
l’acquisto di impianti
di climatizzazione invernale
ad alta efficienza e/o rinnovabili
Guida alle detrazioni fiscali per l'acquisto
di impianti di climatizzazione invernale
ad alta efficienza e/o rinnovabili
Versione aggiornata – Agosto 2012
1
Le detrazioni fiscali come incentivi nazionali all’acquisto di
impianti ad alta efficienza e/o rinnovabili per il riscaldamento,
il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria
Il “pacchetto clima-energia” approvato dalla UE nel dicembre 2008 prevede una
strategia integrata che fissa obiettivi ambiziosi per il 2020:
• ridurre i gas ad effetto serra del 20% (o del 30%, previo accordo
internazionale);
• ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento dell'efficienza
energetica;
• soddisfare il 20% del nostro fabbisogno energetico mediante l'utilizzo delle
energie rinnovabili.
In questo scenario l’Italia dovrà tagliare il 13% di emissioni di C02 e dovrà
aumentare del 17% i consumi energetici da fonti rinnovabili rispetto ai valori di
riferimento del 2005. Tali ambiziosi obiettivi presuppongono di agire
prioritariamente sugli edifici con misure atte a ridurre il consumo energetico e
promuovere l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, se si considera che oltre il
40% dell’energia consumata è dovuta proprio agli edifici.
All’interno di un edificio, poi, circa l’80% dell’energia utilizzata è asservita al
riscaldamento e alla produzione di acqua calda ed è proprio ammodernando gli
impianti che si possono ottenere i risultati migliori a costi più convenienti.
Assotermica, l’associazione nazionale di categoria che rappresenta i produttori di
apparecchi e componenti per impianti termici, attiva in Confindustria attraverso
la Federazione ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria
Meccanica Varia ed Affine), ha voluto predisporre una semplice guida all’uso degli
strumenti d’incentivazione – in particolare detrazioni fiscali - per l’acquisto di
tecnologie impiantistiche ad alta efficienza e/o rinnovabili.
Queste tecnologie, che per l’Italia rappresentano un “fiore all’occhiello” dal punto
di vista industriale, sono in grado di fornire energia per gli impianti di
riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda con risparmi di
gestione considerevoli, a maggior ragione con il prezzo del combustibile in
continua crescita, valorizzando di conseguenza lo stesso patrimonio immobiliare
che li ospita.
Gli strumenti d’incentivazione rappresentano pertanto un’ulteriore importante
attrattiva per l’acquisto di questi prodotti contribuendo in modo determinate alla
rapida trasformazione del mercato, sia nell’interesse del singolo cittadino che più
in generale del nostro Paese.
Detrazioni d’imposta del 55% delle spese di riqualificazione
energetica degli edifici
La legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto le agevolazioni
relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che
comprendono:
2
•
•
riqualificazione energetica di edifici esistenti - comma 344
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi –
comma 345
• installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e università – comma 346
• sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie
a condensazione e alla contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione – comma 347.
Successivi decreti attuativi hanno esteso l’ambito degli interventi e definito le
condizioni per poter accedere alle detrazioni. Il recente decreto n. 201 “salvaItalia” del 6 dicembre 2011 all’art. 4 comma 4 ha quindi prorogato le detrazioni
fiscali a tutto il 2012.
Nota: in base al decreto legge n. 83/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
26 giugno 2012 e successive modificazioni, dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno
2013 le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono
ulteriormente prorogate in maniera inalterata.
Focus sugli impianti:
Tipologia di
Installazione in edifici esistenti di pannelli solari per la
intervento
produzione
di acqua calda per usi domestici, industriali e per piscine,
strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
università
Costi
ammissibili
Spese di fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle
opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola
d’arte e delle prestazioni professionali
Incentivo
Detrazione d’imposta del 55% delle spese di cui sopra fino a un
massimo di 60.000 €, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo
Asseverazione La conformità dell’intervento deve essere asseverata da un tecnico
abilitato, che attesta quanto segue:
a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per
almeno cinque anni;
b) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono
garantiti almeno due anni;
c) i pannelli solari presentano una certificazione di qualità
conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un
laboratorio accreditato
d) l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai
manuali di installazione dei principali componenti.
Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa
alle lettere a) e c), può essere prodotta la certificazione di qualità
del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI
3
vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l’attestato di
partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del
soggetto beneficiario
Soggetti
beneficiari
Persone fisiche, enti non commerciali pubblici e privati, soggetti
ex. art. 5 Testo unico delle imposte sui redditi (professionisti,
associazioni tra professionisti, società semplici), imprenditori
individuali, SNC, SAS, SPA, SRL, SAPA, enti commerciali pubblici
e privati.
Tipologia di
intervento
Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di
generatore di calore a condensazione condensazione e alla
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (l’art. 1
comma 1 lettera e del DM 06/08/2009 in attuazione del comma
347 della Legge Finanziaria 2007 prevede esplicitamente
l’adozione delle detrazioni fiscali a tutti i generatori di calore a
condensazione – ad aria o ad acqua). È escluso il passaggio da
impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o
il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di
tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori a condensazione.
Eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di
trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione
nonché sui sistemi di emissione. Prestazioni professionali.
Costi
ammissibili
Incentivo
Detrazione d’imposta del 55% delle spese di cui sopra fino a un
massimo di 30.000 €, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo.
Asseverazione La conformità dell’intervento deve essere asseverata da un tecnico
abilitato, che attesta quanto segue:
a) sono installati generatori di calore a condensazione con
rendimento termico utile, a carico pari al 100% della
potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2
log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e
dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite
massimo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate, ove tecnicamente compatibile, valvole
termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di
tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi
scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione
invernale progettati e realizzati con temperature medie del
fluido termovettore inferiori a 45°C.
Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare
4
maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto a) e b)
l’asseverazione reca le seguenti ulteriori specificazioni:
c) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
d) che la regolazione climatica agisce direttamente sul
bruciatore;
e) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri
variabili.
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a
100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una
certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle
valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto
dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli
componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia
di attestazione di conformità del prodotto
Soggetti
beneficiari
Persone fisiche, enti non commerciali pubblici e privati, soggetti
ex. art. 5 Testo unico delle imposte sui redditi (professionisti,
associazioni tra professionisti, società semplici), imprenditori
individuali, SNC, SAS, SPA, SRL, SAPA, enti commerciali pubblici
e privati
Tipologia di
intervento
sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di
pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a
bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del
sistema di distribuzione (l’art. 1 comma 1 lettera c del DM
07/04/2008 in attuazione del comma 347 della Legge Finanziaria
2007 prevede l’estensione delle detrazioni fiscali alle pompe di
calore ad alta efficienza e agli impianti geotermici).
Costi
ammissibili
Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di
tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza
e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale.
Eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di
trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione
nonché sui sistemi di emissione.
Prestazioni professionali.
Incentivo
Detrazione d’imposta del 55% delle spese di cui sopra fino a un
massimo di 30.000 €, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo
Asseverazione La conformità dell’intervento deve essere asseverata da un tecnico
abilitato, che attesta quanto segue:
a) sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei
requisiti di cui alla decisione della Commissione europea
dell’8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione
5
Soggetti
beneficiari
(COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di
climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica
(EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati
nell’allegato I del DM 06/08/2009;
b) che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato
in relazione alle portate
c) qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di
variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui
all’allegato I sono ridotti del 5%
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a
100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una
certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi
requisiti
Persone fisiche, enti non commerciali pubblici e privati, soggetti
ex. art. 5 Testo unico delle imposte sui redditi (professionisti,
associazioni tra professionisti, società semplici), imprenditori
individuali, SNC, SAS, SPA, SRL, SAPA, enti commerciali pubblici
e privati
6
Valori minimi di COP per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa
di calore
Ambiente
esterno/interno
Ambiente
esterno
[°C]
Ambiente
interno
[°C]
COP
2008-2009
COP
2010
aria/aria
Bulbo secco
all’entrata: 7
Bulbo umido
all’entrata: 6
Bulbo secco
all’entrata: 20
Bulbo umido
all’entrata: 15
3,8
3,9
aria/acqua
potenza
termica utile
riscaldamento
≤ 35 kW
Bulbo secco
all’entrata: 7
Bulbo umido
all’entrata: 6
Temperatura
entrata: 30
Temperatura
uscita: 35
3,7
4,1
aria/acqua
potenza
termica utile
riscaldamento
> 35 kW
Bulbo secco
all’entrata: 7
Bulbo umido
all’entrata: 6
Temperatura
entrata: 30
Temperatura
uscita: 35
3,7
3,8
salamoia/aria
Temperatura
entrata: 0
Bulbo secco
all’entrata: 20
Bulbo umido
all’entrata: 15
4,0
4,3
salamoia/acqua
Temperatura
entrata: 0
Temperatura
entrata: 30
Temperatura
uscita: 35
4,0
4,3
acqua/aria
Temperatura
entrata: 15
Temperatura
uscita: 12
Bulbo secco
all’entrata: 20
Bulbo umido
all’entrata: 15
4,3
4,7
acqua/acqua
Temperatura
entrata: 10
Temperatura
entrata: 30
Temperatura
uscita: 35
4,4
5,1
7
Valori minimi di EER per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa
di calore
Ambiente
esterno/interno
Ambiente
esterno
[°C]
aria/aria
Bulbo secco
all’entrata: 35
Bulbo umido
all’entrata: 24
Ambiente
interno
[°C]
EER
2008-2009
EER
2010
Bulbo secco
all’entrata: 27
Bulbo umido
all’entrata: 19
3,3
3,4
aria/acqua
potenza
termica utile
riscaldamento
≤ 35 kW
Bulbo secco
all’entrata: 35
Bulbo umido
all’entrata: 24
Temperatura
entrata: 23
Temperatura
uscita: 18
3,4
3,8
aria/acqua
potenza
termica utile
riscaldamento
> 35 kW
Bulbo secco
all’entrata: 35
Bulbo umido
all’entrata: 24
Temperatura
entrata: 23
Temperatura
uscita: 18
3,1
3,2
Temperatura
entrata: 30
Temperatura
uscita: 35
Bulbo secco
all’entrata: 27
Bulbo umido
all’entrata: 19
4,2
4,4
Temperatura
entrata: 30
Temperatura
uscita: 35
Temperatura
entrata: 23
Temperatura
uscita: 18
4,2
4,4
Bulbo secco
all’entrata: 27
Bulbo umido
all’entrata: 19
4,2
4,4
Temperatura
entrata: 23
Temperatura
uscita: 18
4,6
5,1
salamoia/aria
salamoia/acqua
acqua/aria
Temperatura
entrata: 30
Temperatura
uscita: 35
acqua/acqua
Temperatura
entrata: 30
Temperatura
uscita: 35
8
Valori minimi di COP per pompe di calore a gas
Tipo di pompa
di calore
Ambiente
esterno/interno
Ambiente
esterno
[°C]
Ambiente
interno
[°C]
COP
2008-2009
COP
2010
aria/aria
Bulbo secco
all’entrata: 7
Bulbo umido
all’entrata: 6
Bulbo secco
all’entrata: 20
°C
1,42
1,46
aria/acqua
Bulbo secco
all’entrata: 7
Bulbo umido
all’entrata: 6
Temperatura
entrata: 30 °C
(*)
1,34
1,38
Salamoia/aria
Temperatura
entrata: 0
1,55
1,59
salamoia/acqua
Temperatura
entrata: 0
1,44
1,47
acqua/aria
Temperatura
entrata: 10
1,57
1,60
acqua/acqua
Temperatura
entrata: 10
Bulbo secco
all’entrata: 20
°C
Temperatura
entrata: 30 °C
(*)
Bulbo secco
all’entrata: 20
°C
Temperatura
entrata: 30 °C
(*)
1,52
1,56
Procedure di accesso alle agevolazioni per gli impianti:
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale del 55% per l’acquisto di un impianto ad
alta efficienza (solare termico, generatore di calore a condensazione, pompa di
calore) è necessario entro 90 giorni dalla fine dei lavori:
• acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità
dell’intervento ai requisiti per accedere alle detrazioni
• inviare ad ENEA per via telematica la sola scheda informativa come da
allegato E del DM 19/02/2007 (non occorre inviare nessuna
documentazione preventiva)
• effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale
del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il
numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del
quale il bonifico è effettuato (ad esclusione dei soggetti titolari di reddito
d’impresa per i quali non è stabilita una modalità obbligatoria di
pagamento)
9
Altri interventi impiantistici incentivati
L'art. 1 comma 2 del DM 19/02/2007 e s.m.i. stabilisce che siano incentivati
anche tutti quegli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un
indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a
quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08, tra cui anche gli impianti
alimentati da biomasse combustibili secondo i requisiti dell’art. 1 del DM
26/01/2010.
A partire dal 2012 è stata introdotta la possibilità di applicare le detrazioni fiscali
anche alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria con requisiti fissati dal
DM 19/02/2007 e successivi modificazioni (allegato I di cui sopra).
Detrazioni fiscali del 36% e 50% per la ristrutturazione edilizia
Il decreto n. 201 “salva-Italia” del 6 dicembre 2011 all’art. 4 comma 1 ha reso
permanenti le agevolazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia
introdotte dal 6 giugno 2001, n. 380, che comprendono:
• interventi di manutenzione ordinaria, che riguardano anche le opere
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti – art. 3 comma 1 lettera a)
• interventi di manutenzione straordinaria, che riguardano le opere e le
modifiche necessarie realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso art. 3 comma 1 lettera b)
• interventi di restauro e di risanamento conservativo" che comprendono
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso - art. 3 comma 1 lettera c)
• interventi di ristrutturazione edilizia, che comprendono l'eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti - art. 3 comma 1
lettera d)
Focus sugli impianti:
Tipologia di
Sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad
intervento
alto rendimento e installazione dei dispositivi di regolazione
automatica della temperatura dell'aria all'interno delle singole
unità immobiliari e singoli ambienti.
Costi
ammissibili
Spese sostenute per lavori di recupero del patrimonio edilizio su
immobili residenziali.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero
edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati
sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si
applica l’aliquota Iva agevolata del 10%. Non vi è obbligo di
indicare in fattura il costo della manodopera.
Incentivo
Detrazione d’imposta del 36% delle spese di cui sopra fino a un
10
massimo di 48.000€, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di
entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012) al 30 giugno
2013, spetta una detrazione Irpef del 50% su un limite
massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato
soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
Asseverazione
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella
dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi
dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli
estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli
altri dati richiesti per il controllo della detrazione, come da
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70.
Per alto rendimento per i generatori di calore si intende un
rendimento non inferiore al 90%, mentre per i dispositivi di
regolazione automatica della temperatura, essi devono essere
installati in almeno il 70% degli ambienti oggetti di intervento
Soggetti
beneficiari
proprietari e titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si
effettuano i lavori e che ne sostengono le spese (usufrutto, uso,
abitazione o superficie), inquilino o il comodatario, soci di
cooperative divise e indivise, soci delle società semplici,
imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano
fra quelli strumentali o merce.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati
effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote
residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno
che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio,
soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati
Procedure di accesso alle agevolazioni per gli impianti:
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario:
• inviare all'azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di
iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi
in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono
l’obbligo della notifica preliminare alla Asl (l'obbligo dell'invio della
comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara è stato
soppresso dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011)
• pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono
risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e
il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento
• conservare i documenti relativi ad abilitazioni amministrative, se previste,
fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute, come
da art. 7 , comma 2, lett. q) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
11
È in fase di pubblicazione un Decreto contenente indicazioni circa gli
interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica
su edifici esistenti e per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili, di cui daremo informazioni non appena disponibili.
12
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