e n o ta i s r rna e V io g g a Guida alle detrazioni fiscali per l’acquisto di impianti di climatizzazione invernale ad alta efficienza e/o rinnovabili Guida alle detrazioni fiscali per l'acquisto di impianti di climatizzazione invernale ad alta efficienza e/o rinnovabili Versione aggiornata – Agosto 2012 1 Le detrazioni fiscali come incentivi nazionali all’acquisto di impianti ad alta efficienza e/o rinnovabili per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria Il “pacchetto clima-energia” approvato dalla UE nel dicembre 2008 prevede una strategia integrata che fissa obiettivi ambiziosi per il 2020: • ridurre i gas ad effetto serra del 20% (o del 30%, previo accordo internazionale); • ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento dell'efficienza energetica; • soddisfare il 20% del nostro fabbisogno energetico mediante l'utilizzo delle energie rinnovabili. In questo scenario l’Italia dovrà tagliare il 13% di emissioni di C02 e dovrà aumentare del 17% i consumi energetici da fonti rinnovabili rispetto ai valori di riferimento del 2005. Tali ambiziosi obiettivi presuppongono di agire prioritariamente sugli edifici con misure atte a ridurre il consumo energetico e promuovere l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, se si considera che oltre il 40% dell’energia consumata è dovuta proprio agli edifici. All’interno di un edificio, poi, circa l’80% dell’energia utilizzata è asservita al riscaldamento e alla produzione di acqua calda ed è proprio ammodernando gli impianti che si possono ottenere i risultati migliori a costi più convenienti. Assotermica, l’associazione nazionale di categoria che rappresenta i produttori di apparecchi e componenti per impianti termici, attiva in Confindustria attraverso la Federazione ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine), ha voluto predisporre una semplice guida all’uso degli strumenti d’incentivazione – in particolare detrazioni fiscali - per l’acquisto di tecnologie impiantistiche ad alta efficienza e/o rinnovabili. Queste tecnologie, che per l’Italia rappresentano un “fiore all’occhiello” dal punto di vista industriale, sono in grado di fornire energia per gli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda con risparmi di gestione considerevoli, a maggior ragione con il prezzo del combustibile in continua crescita, valorizzando di conseguenza lo stesso patrimonio immobiliare che li ospita. Gli strumenti d’incentivazione rappresentano pertanto un’ulteriore importante attrattiva per l’acquisto di questi prodotti contribuendo in modo determinate alla rapida trasformazione del mercato, sia nell’interesse del singolo cittadino che più in generale del nostro Paese. Detrazioni d’imposta del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici La legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto le agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che comprendono: 2 • • riqualificazione energetica di edifici esistenti - comma 344 interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi – comma 345 • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università – comma 346 • sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione e alla contestuale messa a punto del sistema di distribuzione – comma 347. Successivi decreti attuativi hanno esteso l’ambito degli interventi e definito le condizioni per poter accedere alle detrazioni. Il recente decreto n. 201 “salvaItalia” del 6 dicembre 2011 all’art. 4 comma 4 ha quindi prorogato le detrazioni fiscali a tutto il 2012. Nota: in base al decreto legge n. 83/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2012 e successive modificazioni, dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono ulteriormente prorogate in maniera inalterata. Focus sugli impianti: Tipologia di Installazione in edifici esistenti di pannelli solari per la intervento produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università Costi ammissibili Spese di fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte e delle prestazioni professionali Incentivo Detrazione d’imposta del 55% delle spese di cui sopra fino a un massimo di 60.000 €, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo Asseverazione La conformità dell’intervento deve essere asseverata da un tecnico abilitato, che attesta quanto segue: a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni; b) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni; c) i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato d) l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa alle lettere a) e c), può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI 3 vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario Soggetti beneficiari Persone fisiche, enti non commerciali pubblici e privati, soggetti ex. art. 5 Testo unico delle imposte sui redditi (professionisti, associazioni tra professionisti, società semplici), imprenditori individuali, SNC, SAS, SPA, SRL, SAPA, enti commerciali pubblici e privati. Tipologia di intervento Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di generatore di calore a condensazione condensazione e alla contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (l’art. 1 comma 1 lettera e del DM 06/08/2009 in attuazione del comma 347 della Legge Finanziaria 2007 prevede esplicitamente l’adozione delle detrazioni fiscali a tutti i generatori di calore a condensazione – ad aria o ad acqua). È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi. Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori a condensazione. Eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Prestazioni professionali. Costi ammissibili Incentivo Detrazione d’imposta del 55% delle spese di cui sopra fino a un massimo di 30.000 €, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Asseverazione La conformità dell’intervento deve essere asseverata da un tecnico abilitato, che attesta quanto segue: a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; b) sono installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare 4 maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto a) e b) l’asseverazione reca le seguenti ulteriori specificazioni: c) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante; d) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore; e) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto Soggetti beneficiari Persone fisiche, enti non commerciali pubblici e privati, soggetti ex. art. 5 Testo unico delle imposte sui redditi (professionisti, associazioni tra professionisti, società semplici), imprenditori individuali, SNC, SAS, SPA, SRL, SAPA, enti commerciali pubblici e privati Tipologia di intervento sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione (l’art. 1 comma 1 lettera c del DM 07/04/2008 in attuazione del comma 347 della Legge Finanziaria 2007 prevede l’estensione delle detrazioni fiscali alle pompe di calore ad alta efficienza e agli impianti geotermici). Costi ammissibili Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale. Eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Prestazioni professionali. Incentivo Detrazione d’imposta del 55% delle spese di cui sopra fino a un massimo di 30.000 €, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo Asseverazione La conformità dell’intervento deve essere asseverata da un tecnico abilitato, che attesta quanto segue: a) sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione 5 Soggetti beneficiari (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I del DM 06/08/2009; b) che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate c) qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5% Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti Persone fisiche, enti non commerciali pubblici e privati, soggetti ex. art. 5 Testo unico delle imposte sui redditi (professionisti, associazioni tra professionisti, società semplici), imprenditori individuali, SNC, SAS, SPA, SRL, SAPA, enti commerciali pubblici e privati 6 Valori minimi di COP per pompe di calore elettriche Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno Ambiente esterno [°C] Ambiente interno [°C] COP 2008-2009 COP 2010 aria/aria Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Bulbo secco all’entrata: 20 Bulbo umido all’entrata: 15 3,8 3,9 aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 3,7 4,1 aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 3,7 3,8 salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20 Bulbo umido all’entrata: 15 4,0 4,3 salamoia/acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 4,0 4,3 acqua/aria Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12 Bulbo secco all’entrata: 20 Bulbo umido all’entrata: 15 4,3 4,7 acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 4,4 5,1 7 Valori minimi di EER per pompe di calore elettriche Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno Ambiente esterno [°C] aria/aria Bulbo secco all’entrata: 35 Bulbo umido all’entrata: 24 Ambiente interno [°C] EER 2008-2009 EER 2010 Bulbo secco all’entrata: 27 Bulbo umido all’entrata: 19 3,3 3,4 aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW Bulbo secco all’entrata: 35 Bulbo umido all’entrata: 24 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 3,4 3,8 aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW Bulbo secco all’entrata: 35 Bulbo umido all’entrata: 24 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 3,1 3,2 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Bulbo secco all’entrata: 27 Bulbo umido all’entrata: 19 4,2 4,4 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 4,2 4,4 Bulbo secco all’entrata: 27 Bulbo umido all’entrata: 19 4,2 4,4 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 4,6 5,1 salamoia/aria salamoia/acqua acqua/aria Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 acqua/acqua Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 8 Valori minimi di COP per pompe di calore a gas Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno Ambiente esterno [°C] Ambiente interno [°C] COP 2008-2009 COP 2010 aria/aria Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Bulbo secco all’entrata: 20 °C 1,42 1,46 aria/acqua Bulbo secco all’entrata: 7 Bulbo umido all’entrata: 6 Temperatura entrata: 30 °C (*) 1,34 1,38 Salamoia/aria Temperatura entrata: 0 1,55 1,59 salamoia/acqua Temperatura entrata: 0 1,44 1,47 acqua/aria Temperatura entrata: 10 1,57 1,60 acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 °C Temperatura entrata: 30 °C (*) Bulbo secco all’entrata: 20 °C Temperatura entrata: 30 °C (*) 1,52 1,56 Procedure di accesso alle agevolazioni per gli impianti: Per beneficiare dell’agevolazione fiscale del 55% per l’acquisto di un impianto ad alta efficienza (solare termico, generatore di calore a condensazione, pompa di calore) è necessario entro 90 giorni dalla fine dei lavori: • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità dell’intervento ai requisiti per accedere alle detrazioni • inviare ad ENEA per via telematica la sola scheda informativa come da allegato E del DM 19/02/2007 (non occorre inviare nessuna documentazione preventiva) • effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ad esclusione dei soggetti titolari di reddito d’impresa per i quali non è stabilita una modalità obbligatoria di pagamento) 9 Altri interventi impiantistici incentivati L'art. 1 comma 2 del DM 19/02/2007 e s.m.i. stabilisce che siano incentivati anche tutti quegli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08, tra cui anche gli impianti alimentati da biomasse combustibili secondo i requisiti dell’art. 1 del DM 26/01/2010. A partire dal 2012 è stata introdotta la possibilità di applicare le detrazioni fiscali anche alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria con requisiti fissati dal DM 19/02/2007 e successivi modificazioni (allegato I di cui sopra). Detrazioni fiscali del 36% e 50% per la ristrutturazione edilizia Il decreto n. 201 “salva-Italia” del 6 dicembre 2011 all’art. 4 comma 1 ha reso permanenti le agevolazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia introdotte dal 6 giugno 2001, n. 380, che comprendono: • interventi di manutenzione ordinaria, che riguardano anche le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti – art. 3 comma 1 lettera a) • interventi di manutenzione straordinaria, che riguardano le opere e le modifiche necessarie realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso art. 3 comma 1 lettera b) • interventi di restauro e di risanamento conservativo" che comprendono l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso - art. 3 comma 1 lettera c) • interventi di ristrutturazione edilizia, che comprendono l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti - art. 3 comma 1 lettera d) Focus sugli impianti: Tipologia di Sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad intervento alto rendimento e installazione dei dispositivi di regolazione automatica della temperatura dell'aria all'interno delle singole unità immobiliari e singoli ambienti. Costi ammissibili Spese sostenute per lavori di recupero del patrimonio edilizio su immobili residenziali. Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%. Non vi è obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera. Incentivo Detrazione d’imposta del 36% delle spese di cui sopra fino a un 10 massimo di 48.000€, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012) al 30 giugno 2013, spetta una detrazione Irpef del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011. Asseverazione Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione, come da decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Per alto rendimento per i generatori di calore si intende un rendimento non inferiore al 90%, mentre per i dispositivi di regolazione automatica della temperatura, essi devono essere installati in almeno il 70% degli ambienti oggetti di intervento Soggetti beneficiari proprietari e titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese (usufrutto, uso, abitazione o superficie), inquilino o il comodatario, soci di cooperative divise e indivise, soci delle società semplici, imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati Procedure di accesso alle agevolazioni per gli impianti: Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario: • inviare all'azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl (l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara è stato soppresso dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011) • pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento • conservare i documenti relativi ad abilitazioni amministrative, se previste, fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute, come da art. 7 , comma 2, lett. q) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 11 È in fase di pubblicazione un Decreto contenente indicazioni circa gli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica su edifici esistenti e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, di cui daremo informazioni non appena disponibili. 12