COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA DI TRAPANI
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STRUTTURA UNICA
Sportello Unico per le Attività Produttive
Via Canale Vecchio n. 33
Prot. n. 00
lì
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e p.c.
Ai legali rappresentanti delle Attività Produttive
del Comune di Castellammare del Golfo
Al Responsabile del IV Settore
Ing. Francesca Usticano
Al Comandante della P.M.
Dott. Giorgio Collura
Al Sig. Sindaco
Ing. Marzio Bresciani
All'Assessore all'Urbanistica
Ing. Marilena Barbara
All'Assessore alle Attività Produttive
En. Carlo Navarra
SEDE
CIRCOLARE n. 1
OGGETTO: Durata validità provvedimenti adottati dal SUAP in presenza di certificato
provvisorio di agibilità.
Rilevato che l'art. 15 della L.R. 7.6.1994 n.19 e ss.mm. e ii. “Rilascio di provvisorio certificato
di agibilità per immobili commerciali sottoposti a sanatoria” recita:
1. Nel caso di immobili abusivi per i quali è stata presentata istanza per il rilascio della
concessione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive
modifiche ed integrazioni, può procedersi all'eventuale rilascio del certificato di
agibilità per lo svolgimento di attività commerciali e produttive dietro presentazione di
copia dell'istanza di sanatoria, delle ricevute di pagamento dell'oblazione, e di una
perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, che attesti che l' immobile è conforme a
tutte le prescrizioni richieste per consentire il rilascio della concessione in sanatoria,
nonchè previo accertamento dei dovuti requisiti igienico – sanitari.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'eventuale diniego della sanatoria o alla
mancata osservanza delle condizioni poste in sede di rilascio della concessione in
sanatoria.
Tenuto conto che la predetta normativa non stabilisce la durata temporale di validità da
attribuire al certificato provvisorio di agibilità;
Preso atto che l'art. 2 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni individua il termine
entro il quale debbono concludersi i procedimenti
amministrativi della Pubblica
Amministrazione avviati ad istanza di parte.
Rilevato che pervengono numerose richieste di avvio di attività produttive con allegato
certificato di agibilità provvisoria inerenti immobili che sono in attesa del completamento
dell'istruttoria del procedimento in sanatoria.
Tenuto conto che il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, valutate secondo
quanto dispone la normativa vigente;
Rilevato che la normativa vigente prevede il rilascio del certificato di agibilità previa verifica
della seguente documentazione:
• certificato di collaudo statico;
• certificato di conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche;
• dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
Considerato che non si ritiene legittimo, per l'avvio di una attività commerciale, prendere in
considerazione a tempo indeterminato il certificato di agibilità provvisorio di un immobile
rilasciato esclusivamente sulla scorta di presentazione dell'istanza di sanatoria, delle ricevute di
pagamento delle oblazioni e di una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato attestante la
conformità dell'immobile a tutte le prescrizioni previste per consentire il rilascio della
concessione;
Ritenuto dover formulare un indirizzo operativo unico per tutti gli utenti che avanzano
richieste di avvio di attività produttive di competenza del Suap e/o sono titolari di
provvedimenti già rilasciati ma privi del previsto certificato di agibilità del locale nel rispetto
del vigente T.U. sull'edilizia n. 380/2001.
Sentito in proposito il parere del Responsabile del IV settore – Urbanistica e gestione del
territorio reso nella Conferenza di servizio interna all'Ente convocata per la trattazione della
specifica problematica.
Ritenuto quale criterio omogeneo per tutte le attività produttive previste dal D.P.R.447/98
come modificato dal D.P.R. 440/2000 non in possesso del certificato di agibilità rilasciato ai
sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 ma solamente di quello provvisorio rilasciato ai sensi
dell'art. 15, individuare per i provvedimenti di competenza dello Sportello Unico, nei casi in cui
ricorra il presupposto sopra evidenziato, la temporaneità di anni uno, decorrenti dalla data
di rilascio del certificato provvisorio di agibilità, salvo eccezionale e motivata deroga di
ulteriore periodo non superiore a mesi sei.
Alla luce di quanto precede tutti i titolari e/o legali rappresentanti di società gestori di attività
produttive, il cui immobile sede dell'esercizio commerciale rientri nella casistica sopra
evidenziata, dovranno uniformarsi, entro 90 giorni, alla normativa di cui al T.U. sull'edilizia n.
380/2001 poiché l'attività esercitata in assenza del predetto certificato è da ritenersi abusiva e
sanzionabile ai sensi delle vigenti disposizioni normative di riferimento.
La presente circolare sarà portata a conoscenza mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune www.castellammaredelgolfo.org e all'Albo Pretorio Comunale.
Castellammare del Golfo, lì 22 marzo 2011
IL RESPONSABILE DEL SUAP
Rag. Giacomo Gervasi
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