G S FLUORURATI GAS UO U – Registro telematico nazionale Seminario Camere di commercio webconference, 5 febbraio 2013 Versione 1.1 1 Protocollo di Kyoto Nel quadro del protocollo di Kyoto l’Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008‐2012 dell’8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento. Il protocollo di Kyoto riguarda i principali gas ad effetto serra: Biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O) e tre gruppi di gas fluorurati (i cosiddetti F‐gas): idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6). Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F‐gas). Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007, stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita. Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F‐gas e operatori delle apparecchiature 2 Regolamento 842/2006 Lo scopo del regolamento è contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto, attraverso una serie di misure o azioni adottate in ogni fase del loro ciclo di vita e contribuire così all'obiettivo della riduzione delle emissioni dell'Unione Europea e degli Stati membri. Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra: idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. la normativa europea interviene su: ¾contenimento delle perdite degli F‐gas, ¾recupero degli F‐gas da apparecchiature, ¾certificazione e attestazione di personale e imprese, ¾informazione sulle quantità di F‐gas prodotte, importate ed esportate, ¾etichettatura di prodotti e apparecchiature. inoltre, prevede il divieto: 9dell’uso di SF6 e di preparati a base di SF6 6 finalizzati al riempimento dei pneumatici e pressofusione del magnesio per quantità di SF6 > di 850 kg/anno, 9di immissione sul mercato di prodotti o apparecchiature che contengono F‐gas o il cui funzionamento dipendono dagli essi. . 3 Regolamenti tecnici In seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 842/06, l’Unione ha completato ed integrato lo stesso con altri 10 regolamenti che disciplinano: disciplinano Contenuto Numero formato della relazione da presentare alla Commissione per produttori, importatori, esportatori 1493/2007/Ce forma e requisiti per etichettare i prodotti e le apparecchiature 1494/2007/Ce requisiti standard di controllo delle perdite su: sistemi di protezione antincendio fissi 1497/2007/Ce apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore 1516/2007/Ce requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione imprese e personale: apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore 303/2008/Ce impianti fissi f di protezione antincendio ed estintori 304/2008/C 304/2008/Ce requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione del personale per il recupero su: commutatori t t i ad d alta lt tensione t i apparecchiature requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per impianti di condizionamento d d’aria aria veicoli a motore formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione 4 305/2008/Ce 306/2008/Ce 307/2008/Ce 308/2008/Ce DPR n D.P.R. n. 43/2012 ll Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012 n. 43 è entrato in vigore il 5 maggio 2012 e disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento a: Oggetto Riferimento Regolamento (CE) individuazione delle autorità competenti p articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 842/2006 le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008; procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008 rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008 acquisizione dei dati sulle emissioni articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 registri articolo 10 regolamento (CE) n. 303/2008, articolo 10, regolamento (CE) n. 304/2008, articolo 5,regolamento (CE) n. 305/2008 articolo 4, regolamento (CE) n. 306/2008 etichettatura delle apparecchiature articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006 5 Camere di commercio ` Art. 2 - Definizioni n) Camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica; ` o) Registro: registro telematico nazionale di cui all'articolo 13. ` ` Art. 3. Autorità Competenti ` 33. Le L Camere C di commercio i competentii rilasciano il i i certificati ifi i provvisori i i previsti dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008 Nel caso di imprese o persone che hanno ottenuto la certificazione in altro stato membro la Camera di commercio competente è quella dove l’impresa e la persona dichiara di svolgere prevalentemente la propria attività. attività 6 Registro Telematico Art. 13. Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate ` 1 E' istituito, 1. i i i presso il Ministero Mi i d ll' bi dell'ambiente e della d ll tutela l del d l territorio i i e del d l mare, sulla ll base b delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente 3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni: a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all all’articolo articolo 5, 5 nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7; b)Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo all articolo 10; c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5; d)Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all’articolo 9, comma 3; e)Sezione )S i d ll persone che delle h non sono soggette ad d obbligo bbli di certificazione ifi i i base in b alle ll deroghe d h o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12; f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell dell’articolo articolo 14. 14 7 Istituzione del registro ` Art. 13. Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate 4 4. L'avvenuta L' t istituzione i tit i d l Registro del R it viene i pubblicata bbli t sull sito it webb d dell Ministero Mi i t dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica i li italiana: a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8; b)) domande di certificazione pprovvisoria di cui all'articolo 10; c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12. 8 Iscrizione al registro ` Art. 8. Obbligo di iscrizione al Registro 11. L seguentii persone devono Le d iscriversi i i i all R Registro i entro 60 giorni i i dalla d ll sua istituzione [..] 2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione [...] 4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. 5. L'iscrizione al Registro g è condizione necessaria per p ottenere i certificati e gli g attestati di cui all'articolo 9. 9 Obblighi per le persone Le persone che fanno attività di • • • • • • • • Con riferimento a Hanno questi obblighi controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; recupero di gas fluorurati ad effetto serra; i t ll i installazione, manutenzione o riparazione apparecchiature f fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra recupero di gas fluorurati ad effetto serra; installazione, manutenzione o riparazione impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; recupero di gas fluorurati ad effetto serra commutatori ad alta tensione recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS recupero di gas fluorurati ad effetto serra impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore 10 Devono iscriversi al Registro Possono chiedere il certificato provvisorio alla CCIAA Devono ottenere il certificato da un Organismo g di certificazione Devono iscriversi al Registro Possono chiedere il certificato provvisorio alla CCIAA Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione Devono iiscriversi D i i all R Registro i Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione Devono iscriversi al Registro Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione Devono iscriversi al Registro Devono ottenere l’attestato da un Organismo di attestazione Obblighi per le imprese Le imprese che fanno attività tti ità di Con riferimento a installazione, manutenzione o riparazione i i apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore l contenenti t ti gas fluorurati fl ti ad d effetto serra installazione, manutenzione o riparazione iimpianti i ti fissi fi i di protezione t i antincendio ti di e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; recupero di gas fluorurati ad effetto serra commutatori ad alta tensione Devono iscriversi al Registro recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS Devono iscriversi al Registro recupero di gas fluorurati ad effetto serra impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore Devono iscriversi al Registro 11 Hanno q questi obblighi g Devono iscriversi al Registro Possono chiedere il certificato provvisorio alla CCIAA Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione Devono iscriversi al Registro P Possono chiedere hi d il certificato tifi t provvisorio i i alla CCIAA Devono ottenere il certificato da un Organismo di certificazione Chi si iscrive al Registro? Regione Persone 1.066 1.241 649 730 Regione CALABRIA 1.207 1.363 Regione CAMPANIA 2.891 3.233 Regione EMILIA-ROMAGNA 4.899 5.361 Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA 1.034 1.170 Regione LAZIO 3.563 3.965 Regione LIGURIA 1.208 1.405 10.316 11.576 1.537 1.705 376 404 Regione PIEMONTE 4.062 4.650 Regione PUGLIA 3.132 3.356 Regione SARDEGNA 1.252 1.391 Regione SICILIA 2.615 2.877 Regione TOSCANA 4.270 4.790 Provincia di BOLZANO 325 370 Provincia di TRENTO 807 911 Regione UMBRIA 893 995 Regione VALLE D'AOSTA 199 216 4.012 4.595 50.313 56.304 Regione ABRUZZO Regione BASILICATA Regione LOMBARDIA Regione MARCHE Regione MOLISE Regione g VENETO TOTALE 12 Imprese Chi si iscrive al Registro? Tra le imprese che devono iscriversi vi sono quelle che svolgono attività di installazione manutenzione e recupero di gas da apparecchiature di refrigerazione e installazione, condizionamento nonché quelle che svolgono la medesima attività su impianti antincendio. Le imprese soggette agli obblighi previsti dal DPR n.43/2012 n 43/2012 ricadono, ricadono in parte, parte tra quelle per le quali è prevista l’abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008 (l’ex Albo degli impiantisti) . Questa identificazione Q id ifi i è però ò solo l parziale: i l nella ll medesima d i categoria i sono previste i infatti sia le attività di installazione e manutenzione, sia, ad esempio, quelle di recupero di gas da apparecchiature. I Regolamenti Tecnici in base ai quali viene rilasciata la certificazione, proposti da Accredia e approvati dal Ministero dell’Ambiente non prevedono, come prerequisito, l’abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008. Il sistema telematico presenta alla Camera l'evidenza, estrapolata dal Registro Imprese, dell'abilitazione ai sensi del DM 37. La CCIAA può evidenziare i casi per i quali sussistono dubbi, ai fini di una successiva trasmissione degli elenchi al Registro Imprese provinciale. 13 Obblighi organismi ` Art. 5. Organismi di certificazione 2 Gli organismi di certificazione accreditati da Accredia e designati dal Ministero 2. devono iscriversi al Registro, entro 60 giorni dalla sua istituzione. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all all'articolo articolo 13, comma 7. Art. 7. Organismi di attestazione Gli organismi di attestazione di cui all'articolo 2, comma 3, sono in possesso della certificazione […] [ ] rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, conformità in possesso del certificato di accreditamento ivi indicato. Gli organismi di valutazione della conformità in possesso del certificato di accreditamento devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione a. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. Gli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 2 inseriscono per via telematica, nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a) e d), le informazioni relative agli g organismi g di attestazione che hanno ottenuto la certificazione; 14 Controlli in sede di iscrizione La Camera di commercio in sede di verifica dell’istanza di iscrizione delle imprese verifica, come da p piano dei controlli concordato con il Ministero : ` Che siano state compilate le informazioni richieste ed in particolare del tipo di attività che l’impresa svolge o intende svolgere: la verifica è facilitata dal fatto che la procedura, interamente telematica, impedisce la trasmissione di una pratica incompleta. ` Che l’impresa è iscritta al Registro Imprese ed è attiva : la verifica è facilitata dal fatto che al momento della compilazione, il sistema telematico , recupera la posizione dell’impresa tramite interoperabilità con il registro imprese. ` Che sono presenti i versamenti previsti. ` La pratica è firmata, digitalmente, dal legale rappresentante o da un suo delegato: in questo caso con allegata la procura secondo il formato standard. ` Per quanto riguarda l’iscrizione delle persone la procedura è analoga con la rilevante differenza che non vi ppuò essere alcuna verifica automatica tramite interoperabilità con il registro imprese. 15 Cosa fa la Camera di commercio ? Qualora la verifica abbia esito positivo, ` la Camera di commercio iscrive le imprese al Registro. ` Rilascia un attestato di iscrizione nel quale si attesta che l’impresa è iscritta al Registro ` Rilascia se richiesto il certificato provvisorio (solo nei primi 60 giorni) Qualora la verifica abbia esito negativo la pratica viene interrotta: il sistema telematico consente di rilevare le anomalie rispetto ai controlli previsti dal piano dei controlli condiviso con il Ministero . Il sistema telematico consente, qualora la pratica dell’impresa non risponda ai requisiti previsti, e di procedere alla segnalazione all’impresa di ogni causa ostativa al completamento della pratica di iscrizione. 16 Certificato provvisorio Art. 10. Certificati provvisori per le persone 1. Le ppersone che svolgono g le attività di cui all'articolo 8,, comma 1,, lettere a)) e b), ), ppossono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 1. 2. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato p provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali imprese p devono conseguire g il certificato di cui all'articolo 9, comma 5. […]. 3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una domanda alla Camera di commercio competente secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda è p presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro g ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui al comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore p g del presente p decreto e specificando, p , ove applicabile, pp , la categoria g di certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008 per la quale l'esperienza professionale è posseduta. 4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una domanda alla Camera di commercio competente p con le modalità di cui all'articolo 13,, comma 7. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, p per le attività per p cui è richiesto il possesso p di un certificato. 17 Rilascio certificato provvisorio 5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori 5 entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), le informazioni relative alle persone e alle ll iimprese iin possesso di certificato ifi provvisorio. i i 18 Transitorio : il certificato provvisorio p Il certificato provvisorio serve a persone ed imprese per poter svolgere, l in i attesa tt di ottenere tt il certificato tifi t “d “definitivo” fi iti ” , lle attività di: ` Installazione Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra . ` Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Il certificato provvisorio: ` va richiesto alla CCIAA solo al momento della prima iscrizione (entro i 60 giorni). ` dura 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali l’impresa deve ottenere il certificato. ` non è rinnovabile. i bil 19 Qual'è il percorso Q p ? Per ottenere il certificato provvisorio la persona unitamente alla pratica di iscrizione deve allegare una dichiarazione sostitutiva , generata dal Registro telematico, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento del certificato provvisorio, attestando di possedere un'esperienza ' i professionale f i l di almeno l 2 annii nelle ll attività i i à acquisita i i prima i della d ll data di entrata in vigore del presente decreto. Per ottenere il certificato p provvisorio l’impresa p , unitamente alla p pratica di iscrizione deve allegare una dichiarazione sostitutiva, generata dal Registro telematico, nella quale autocertifica il possesso dell’unico requisito previsto dal DPR n. n 43/2012 per ll’ottenimento ottenimento del certificato provvisorio, provvisorio ovvero che impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1. 20 Cosa fa la Camera di commercio? La Camera di commercio in sede di verifica dell’istanza di iscrizione delle imprese verifica, verifica oltre a quanto già normalmente viene fatto per le pratiche di iscrizione, come da piano dei controlli concordato con il Ministero : ` la presenza e la correttezza della dichiarazione sostitutiva: la verifica è facilitata dal fatto che l procedura, la d interamente i telematica, l i genera automaticamente i lla di dichiarazione hi i sostitutiva i i precompilata. ` Per quanto riguarda l’impresa la Camera è in grado di verificare il possesso dell’unico requisito previsto dal DPR n. n 43/2012 per ll’ottenimento ottenimento del certificato provvisorio, provvisorio ovvero che l’impresa impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1. ` La verifica è facilitata dal fatto che la procedura, interamente telematica, verifica che i nominativi indicati dall’impresa siano iscritti al Registro ed effettivamente in possesso di certificato o certificato provvisorio e impedisce il completamento e la trasmissione della pratica qualora tale requisito non sia presente:. ` Le richieste di certificato provvisorio che giungono alla Camera di commercio sono quindi già validate nell’unico requisito richiesto. 21 Cosa fa la Camera di commercio? Per quanto riguarda le persone i dati contenuti nell’autocertificazione che la persona deve dichiarare (p (possesso di due anni di esperienza p in attività analoga) g ) non consentono di effettuare controlli, mancando qualsiasi indicazione del periodo, del luogo e dell’impresa ove la persona ha svolto l’attività. A prescindere dalle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva, le CCIAA hanno evidenziato id i t la l necessità ità effettuare ff tt il controllo t ll sull contenuto t t delle d ll dichiarazioni di hi i i sostitutive tit ti previsto dall’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 che stabilisce che le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, p , sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ogni CCIAA procederà secondo le proprie regole interne. Ecocerved mette a disposizione un sistema che consenta di evidenziare le persone per le quali è stato effettuato il controllo, predisporre una richiesta di controllo con formato standard e gestire ti l'iter, l'it archiviando hi i d informaticamente i f ti t la l documentazione d t i t trasmessa d ll imprese. dalle i 22 Persone- Altre istanze ` Deroghe transitorie (Art. 11) e esenzioni (art. 12) ` Le persone che possiedono i requisiti dichiarano, sempre via telematica, alla Camera di Commercio competente di avvalersi di una delle deroghe o delle esenzioni ppreviste dalla legge, gg , allegando g alla richiesta telematica una dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della deroga temporanea o all’esenzione. ` La deroga consente di operare per uno o due anni a seconda dei casi senza obbligo di certificazione ma sotto la supervisione di personale certificato o in possesso di attestato ` L’ L’esenzione consente d di operare, sotto la l supervisione di d persone certificato, senza obbligo di certificazione, per lo svolgimento di determinate attività. 23 Imprese e persone – Certificati esteri ` Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato S membro (art. ( 14) 4) ` Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro trasmettono trasmettono, sempre via telematica telematica, copia del certificato, certificato allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o ll’impresa impresa svolge prevalentemente la propria attività, attività che provvede ad includerli nel Registro. ` La verifica che il certificato sia stato rilasciato da un organismo accreditato nel proprio stato membro viene effettuata dal Ministero dell’Ambiente prima che la pratica passi in capo alla Camera di commercio. 24 Diritti ` Art. 13. Diritti Tutti T tti i soggetti tti tenuti t ti all'iscrizione ll'i i i all Registro R i t versano, alle ll camere di commercio i competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, 2010 n. n 23, 23 il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. 5. 8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e l modalità le d li à predisposte di d ll Camere dalle C di commercio. i p 6. Le Camere di commercio rilasciano pper via telematica alle ppersone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonchè le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9. 25 Registro Telematico Diritti di segreteria ` Il D.M. 17/07/12 ha stabilito i diritti di segreteria, una tantum alla presentazione dell’iscrizione e comprensivi p del rilascio del certificato provvisorio, p , ppari a ` 13 € per le persone (sia per iscrizione che per esenzione) ` 21 € per le imprese ` 25 € p per gli g organismi g di certificazione ` 25 € per il deposito del certificato estero da parte delle imprese e 15 € dalle persone ` La presentazione della pratica di iscrizione è subordinata al versamento dell’imposta di bollo pari a 14,62 €. ` Unioncamere è in attesa di una risposta ad una richiesta di consulenza formulata all’Agenzia delle Entrate, in merito all’obbligo di applicazione della tassa di concessione governativa . ` I ppagamenti g possono p essere fatti, con le modalità indicate da ogni g singola g CCIAA: ` Diritti di segreteria: conto corrente / bonifico bancario / Telemaco Pay ` Marca da bollo : conto corrente / bonifico bancario / Telemaco Pay, marca da bollo ` Tassa di concessione ((se dovuta)) : conto corrente ` Imprese / persone devono allegare attestato di avvenuto versamento, laddove il pagamento non avvenga via telematica 26 Il percorso di certificazione tifi i 05/10/12 Il certificato p per le imprese p L’impresa, dopo essersi iscritta, deve ottenere un certificato rilasciato da un organismo di certificazione , sulla base del possesso dei requisiti, requisiti se svolge queste attività ` Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore. ` Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori . ` L’impresa deve iscriversi senza ottenere il certificato per le altre attività ` Recupero dai commutatori ad alta tensione ` Recupero R di solventi l ti dalle d ll apparecchiature hi t ` Recupero dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore 28 Il certificato p per le p persone Le persone, dopo essersi iscritte: devono ottenere un certificato da un organismo di certificazione , sulla base del superamento di prove teoriche e pratiche, se svolgono queste attività ` Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore. ` Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori . ` Recupero dai commutatori ad alta tensione ` Recupero di solventi dalle apparecchiature devono ottenere un attestato da un organismo di attestazione, sulla base della partecipazione ad un corso, se svolgono queste attività ` Recupero dagli impianti di condizionamento d'aria d aria dei veicoli a motore Attenzione: nel caso di ditte individuali, dovrà iscriversi sia la persona che l’impresa 29 Rilascio del certificato ` Imprese e persone presentano una pratica di iscrizione al Registro comunicando ll’attività attività che svolge o , scaduti i termini per la prima iscrizione, iscrizione che intende svolgere tra quelle previste dall’articolo 8 c. 2 del D.P.R. n.43/2012. ` La Camera di commercio inserisce le posizioni all’interno del Registro, avendo svolto una serie di verifiche documentali e formali . ` Gli organismi di certificazione, rilasciano il certificato dopo aver verificato l’iscrizione al Registro: ` alle imprese se in possesso dei requisiti, stabiliti dal Regolamento comunitario: (ovvero se impiegano personale certificato in numero sufficiente per svolgere le attività previste e dispongono di strumenti ed attrezzature adeguate.) ` alle persone che superano un esame teorico o pratico o, nel caso degli autoriparatori, se partecipano a un corso ` Gli organismi g di certificazione comunicano al Registro g l’avvenuto rilascio del certificato. 30 Organismi – Aggiornamento del registro ` Comunicazione certificati (Art. 5) Gli organismi i i di certificazione ifi i iinseriscono i per via i telematica l i nelle ll sezioni i id dell R Registro, i le informazioni relative: a) alle persone e alle imprese che hanno ottenuto il pertinente certificato; b) al rinnovo delle certificazioni; c) alla sospensione o revoca dei certificati sulla base delle condizioni ivi previste. ` Comunicazione organismi g di attestazione (art. ( 7)) Gli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 2 inseriscono per via telematica le informazioni relative: a) agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la certificazione; b) alle persone che hanno ottenuto l'attestato; c) alla sospensione o revoca della certificazione agli organismi di attestazione sulla base delle condizioni ivi previste. 31 Percorso ` Tutte le Imprese e Persone presentano una pratica di iscrizione via telematica al Registro. ` Le Imprese e Persone che possiedono i requisiti, req isiti solo nei primi 60 giorni dall’istituzione dall’istit ione del registro possono richiedere il certificato provvisorio. ` La CCIAA iscrive persone e imprese nel Registro, avendo svolto una serie di verifiche documentali e formali e rilascia, se richiesto, il certificato provvisorio. ` Imprese e Persone contattano gli organismi di certificazione accreditati da Accredia, (per ottenere il certificato) ` Le Persone che svolgono l’attività di recupero di gas da autoveicoli sostengono un corso di formazione, composto da un modulo teorico e uno pratico, organizzato da un organismo di attestazione in possesso di certificato tifi t rilasciato il i t dal d l un organismo i di certificazione tifi i ` Gli Organismi di Certificazione, dopo aver verificato l’iscrizione al Registro rilasciano il certificato : ` alle imprese se in possesso dei requisiti, stabiliti dal Regolamento comunitario: (ovvero se impiegano personale certificato in numero sufficiente per svolgere le attività previste e dispongono di strumenti ed attrezzature adeguate.) ` alle persone che superano un esame teorico e pratico ` Gli organismi di attestazione dopo aver verificato l’iscrizione al Registro rilasciano l’attestato, nel caso degli impianti di condizionamento dei veicoli, se partecipano a un corso. ` Gli organismi di certificazione aggiornano il Registro comunicando dell'attestato 32 l’avvenuto rilascio del certificato o Sanzioni Articolo Soggetti Violazione Sanzioni 7.000 – 10.000 operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio (303, 304) Gli operatori delle applicazioni provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale p certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con q , la frequenza indicata dal regolamento Che non si avvalgono di personale certificato per la riparazione delle perdite di cui ai Reg.1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio) Che non tengono il registro dell’apparecchiatura Art. 3 c. 1 Art. 3 c. 2 Art. 3 c.3 Art. 3 c. 4 Art. 3 c.5 Art. 3 c.6 10.000 – 100.000 10.000 – 100.000 7.000 – 100.000 Che tengono il registro in modo incompleto, inesatto o con formato non corretto Che non mettono a disposizione dell’autorità il Registro Che non si avvale di persone in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro per attività di recupero gas fluorurati durante la riparazione o manutenzione 7.000 – 100.000 500 – 5.000 10.000 – 100.000 Art. 4 c.1 Operatore delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio commutatori impianti protezione antincendio , commutatori, impianti contenenti solventi a base di gas (303,304,305,306) Art. 4 c.2 Imprese che effettuano recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore con esclusione delle attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti Proprietario di un contenitore per gas fluorurati ad effetto serra ricaricabile o non ricaricabile è giunto a fine vita Imprese che effettuano l’attività di contenimento o recupero per apparecchiature: a) refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore; b) apparecchiature contenenti solventi a base di gas c) impianti di protezione antincendio ed estintori; d) commutatori ad alta tensione d) commutatori ad alta tensione Imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n. 303 e 304 Impiegando personale non in possesso dell’attestato anche rilasciato da altri stati membri 7.000 – 10.000 Non provvede affinché i gas fluorurati siano recuperati 7.000 – 100.000 Prendono in consegna fgas utilizzando personale non in possesso del certificato 10.000 ‐100.000 Senza essere in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro 10.000 ‐100.000 Imprese tenute all’iscrizione al registro Non si iscrivono 1.000 – 10.000 Art. 4 c. 3 Art. 5 c. 1 Art. 5 c.2 Art. 10 Siti di riferimento ` Per le CCIAA ` http://fgas.ecocamere.it/ area riservata con abilitazione da richiedere ad Ecocerved ` Per le imprese ` www.fgas.it, area riservata con accesso mediante firma di it l digitale ` Per il pubblico ` www.fgas.it f it 34