G S FLUORURATI
GAS
UO U
–
Registro telematico nazionale
Seminario Camere di commercio
webconference, 5 febbraio 2013
Versione 1.1
1
Protocollo di Kyoto
Nel quadro del protocollo di Kyoto l’Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008‐2012 dell’8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento. Il protocollo di Kyoto riguarda i principali gas ad effetto serra: Biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O) e tre gruppi di gas fluorurati (i cosiddetti F‐gas): idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6).
Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di Per
ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di
cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F‐gas). Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007, stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita. Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e
cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F‐gas e operatori delle apparecchiature
2
Regolamento 842/2006
Lo scopo del regolamento è contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto, attraverso una serie di misure o azioni adottate in ogni fase del loro ciclo di vita e contribuire così all'obiettivo della riduzione delle emissioni dell'Unione Europea e degli Stati membri.
Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra: idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e
l'esafluoruro di zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze ma escluse le sostanze controllate ai
sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono.
la normativa europea interviene su:
¾contenimento delle perdite degli F‐gas,
¾recupero degli F‐gas da apparecchiature,
¾certificazione e attestazione di personale e imprese,
¾informazione sulle quantità di F‐gas prodotte, importate ed esportate,
¾etichettatura di prodotti e apparecchiature.
inoltre, prevede il divieto:
9dell’uso di SF6 e di preparati a base di SF6 6 finalizzati al riempimento dei pneumatici e pressofusione del magnesio per quantità di SF6 > di 850 kg/anno,
9di immissione sul mercato di prodotti o apparecchiature che contengono F‐gas o il cui funzionamento dipendono dagli essi.
.
3
Regolamenti tecnici
In seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 842/06,
l’Unione ha completato ed integrato lo stesso con altri 10 regolamenti che disciplinano:
disciplinano
Contenuto
Numero
formato della relazione da presentare alla Commissione per produttori, importatori, esportatori
1493/2007/Ce
forma e requisiti per etichettare i prodotti e le apparecchiature
1494/2007/Ce
requisiti standard di controllo delle perdite su:
sistemi di protezione antincendio fissi
1497/2007/Ce
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore
1516/2007/Ce
requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione imprese e personale:
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore
303/2008/Ce
impianti fissi
f
di protezione antincendio ed estintori
304/2008/C
304/2008/Ce
requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco certificazione del personale per il
recupero su:
commutatori
t t i ad
d alta
lt tensione
t i
apparecchiature
requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli
attestati di formazione del personale per impianti di condizionamento d
d’aria
aria veicoli a motore
formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione
4
305/2008/Ce
306/2008/Ce
307/2008/Ce
308/2008/Ce
DPR n
D.P.R.
n. 43/2012
ll Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012 n. 43 è entrato in vigore il 5 maggio 2012 e disciplina le
modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso
con riferimento a:
Oggetto
Riferimento Regolamento (CE)
individuazione delle autorità competenti
p
articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1 del regolamento
(CE) n. 842/2006
le procedure per la designazione degli organismi di
certificazione e valutazione delle persone e delle imprese
articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, articoli
10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, articoli 5 e 6
del regolamento (CE) n. 305/2008
articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008;
procedure per la designazione degli organismi di
attestazione delle persone
articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008
rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese
articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e agli
articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008
acquisizione dei dati sulle emissioni
articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006
registri
articolo 10 regolamento (CE) n. 303/2008,
articolo 10, regolamento (CE) n. 304/2008,
articolo 5,regolamento (CE) n. 305/2008
articolo 4, regolamento (CE) n. 306/2008
etichettatura delle apparecchiature
articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006
5
Camere di commercio
` Art. 2 - Definizioni
n) Camera di commercio competente: la Camera di commercio del
capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale
dell'impresa o ove risiede la persona fisica;
`
o) Registro: registro telematico nazionale di cui all'articolo 13.
`
` Art. 3. Autorità Competenti
`
33. Le
L Camere
C
di commercio
i competentii rilasciano
il i
i certificati
ifi i provvisori
i i
previsti dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e dagli articoli
6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008
Nel caso di imprese o persone che hanno ottenuto la certificazione in altro stato membro la Camera di
commercio competente è quella dove l’impresa e la persona dichiara di svolgere prevalentemente la
propria attività.
attività
6
Registro Telematico
Art. 13. Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate
`
1 E' istituito,
1.
i i i presso il Ministero
Mi i
d ll' bi
dell'ambiente
e della
d ll tutela
l del
d l territorio
i i e del
d l mare, sulla
ll base
b
delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale
delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di
commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla
legislazione vigente
3.
Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all
all’articolo
articolo 5,
5 nonché degli organismi di
valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
b)Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base
all’articolo
all
articolo 10;
c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
d)Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all’articolo 9, comma 3;
e)Sezione
)S i
d ll persone che
delle
h non sono soggette ad
d obbligo
bbli di certificazione
ifi i
i base
in
b
alle
ll deroghe
d
h o
esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato
membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell
dell’articolo
articolo 14.
14
7
Istituzione del registro
` Art. 13. Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate
4
4.
L'avvenuta
L'
t istituzione
i tit i
d l Registro
del
R it
viene
i
pubblicata
bbli t sull sito
it webb d
dell Ministero
Mi i t
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro
presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
i li
italiana:
a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;
b)) domande di certificazione pprovvisoria di cui all'articolo 10;
c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12.
8
Iscrizione al registro
` Art. 8. Obbligo di iscrizione al Registro
11.
L seguentii persone devono
Le
d
iscriversi
i i
i all R
Registro
i
entro 60 giorni
i i dalla
d ll sua
istituzione [..]
2.
Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro
60 giorni dalla sua istituzione [...]
4.
A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le
attività di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione
viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via
telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.
5.
L'iscrizione al Registro
g
è condizione necessaria per
p ottenere i certificati e gli
g
attestati di cui all'articolo 9.
9
Obblighi per le persone
Le persone che fanno attività di
•
•
•
•
•
•
•
•
Con riferimento a
Hanno questi obblighi
controllo delle perdite dalle applicazioni
contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto
serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg
di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi
ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
i t ll i
installazione,
manutenzione o riparazione
apparecchiature
f
fisse
di
refrigerazione,
condizionamento
d'aria
e
pompe di calore contenenti gas
fluorurati ad effetto serra
ƒ
ƒ
controllo delle perdite dalle applicazioni
contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto
serra
recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
installazione,
manutenzione o riparazione
impianti fissi di protezione
antincendio e di estintori
contenenti gas fluorurati ad
effetto serra;
recupero di gas fluorurati ad effetto serra
commutatori ad alta tensione
recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto
serra
apparecchiature
contenenti
solventi a base di FGAS
recupero di gas fluorurati ad effetto serra
impianti di condizionamento
d'aria dei veicoli a motore
10
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Devono iscriversi al Registro
Possono chiedere il certificato
provvisorio alla CCIAA
Devono ottenere il certificato da un
Organismo
g
di certificazione
Devono iscriversi al Registro
Possono chiedere il certificato
provvisorio alla CCIAA
Devono ottenere il certificato da un
Organismo di certificazione
ƒ
ƒ
Devono iiscriversi
D
i
i all R
Registro
i
Devono ottenere il certificato da un
Organismo di certificazione
ƒ
ƒ
Devono iscriversi al Registro
Devono ottenere il certificato da un
Organismo di certificazione
ƒ
ƒ
Devono iscriversi al Registro
Devono ottenere l’attestato da un
Organismo di attestazione
Obblighi per le imprese
Le imprese che fanno
attività
tti ità di
Con riferimento a
installazione, manutenzione o
riparazione
i
i
apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria e pompe di
calore
l
contenenti
t
ti gas fluorurati
fl
ti ad
d
effetto serra
installazione, manutenzione o
riparazione
iimpianti
i ti fissi
fi i di protezione
t i
antincendio
ti
di e
di estintori contenenti gas fluorurati ad
effetto serra;
recupero di gas fluorurati ad
effetto serra
commutatori ad alta tensione
ƒ
Devono iscriversi al Registro
recupero di solventi a base di gas
fluorurati ad effetto serra
apparecchiature contenenti solventi a
base di FGAS
ƒ
Devono iscriversi al Registro
recupero di gas fluorurati ad
effetto serra
impianti di condizionamento d'aria dei
veicoli a motore
ƒ
Devono iscriversi al Registro
11
Hanno q
questi obblighi
g
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Devono iscriversi al Registro
Possono chiedere il certificato provvisorio
alla CCIAA
Devono ottenere il certificato da un
Organismo di certificazione
Devono iscriversi al Registro
P
Possono
chiedere
hi d
il certificato
tifi t provvisorio
i i
alla CCIAA
Devono ottenere il certificato da un
Organismo di certificazione
Chi si iscrive al Registro?
Regione
Persone
1.066
1.241
649
730
Regione CALABRIA
1.207
1.363
Regione CAMPANIA
2.891
3.233
Regione EMILIA-ROMAGNA
4.899
5.361
Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA
1.034
1.170
Regione LAZIO
3.563
3.965
Regione LIGURIA
1.208
1.405
10.316
11.576
1.537
1.705
376
404
Regione PIEMONTE
4.062
4.650
Regione PUGLIA
3.132
3.356
Regione SARDEGNA
1.252
1.391
Regione SICILIA
2.615
2.877
Regione TOSCANA
4.270
4.790
Provincia di BOLZANO
325
370
Provincia di TRENTO
807
911
Regione UMBRIA
893
995
Regione VALLE D'AOSTA
199
216
4.012
4.595
50.313
56.304
Regione ABRUZZO
Regione BASILICATA
Regione LOMBARDIA
Regione MARCHE
Regione MOLISE
Regione
g
VENETO
TOTALE
12
Imprese
Chi si iscrive al Registro?
Tra le imprese che devono iscriversi vi sono quelle che svolgono attività di
installazione manutenzione e recupero di gas da apparecchiature di refrigerazione e
installazione,
condizionamento nonché quelle che svolgono la medesima attività su impianti
antincendio.
Le imprese soggette agli obblighi previsti dal DPR n.43/2012
n 43/2012 ricadono,
ricadono in parte,
parte tra
quelle per le quali è prevista l’abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008 (l’ex Albo degli
impiantisti) .
Questa identificazione
Q
id ifi i
è però
ò solo
l parziale:
i l nella
ll medesima
d i
categoria
i sono previste
i
infatti sia le attività di installazione e manutenzione, sia, ad esempio, quelle di recupero
di gas da apparecchiature.
I Regolamenti Tecnici in base ai quali viene rilasciata la certificazione, proposti da
Accredia e approvati dal Ministero dell’Ambiente non prevedono, come prerequisito,
l’abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008.
Il sistema telematico presenta alla Camera l'evidenza, estrapolata dal Registro Imprese,
dell'abilitazione ai sensi del DM 37. La CCIAA può evidenziare i casi per i quali
sussistono dubbi, ai fini di una successiva trasmissione degli elenchi al Registro Imprese
provinciale.
13
Obblighi organismi
` Art. 5. Organismi di certificazione
2 Gli organismi di certificazione accreditati da Accredia e designati dal Ministero
2.
devono iscriversi al Registro, entro 60 giorni dalla sua istituzione. L'iscrizione viene
effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via
telematica, con le modalità di cui all
all'articolo
articolo 13, comma 7.
Art. 7. Organismi di attestazione
Gli organismi di attestazione di cui all'articolo 2, comma 3, sono in possesso della
certificazione […]
[ ] rilasciata da un organismo di valutazione della conformità,
conformità in
possesso del certificato di accreditamento ivi indicato.
Gli organismi di valutazione della conformità in possesso del certificato di
accreditamento devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione a.
L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente
esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.
Gli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 2 inseriscono per via
telematica, nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a) e d), le
informazioni relative agli
g organismi
g
di attestazione che hanno ottenuto la
certificazione;
14
Controlli in sede di iscrizione
La Camera di commercio in sede di verifica dell’istanza di iscrizione delle imprese
verifica, come da p
piano dei controlli concordato con il Ministero :
` Che siano state compilate le informazioni richieste ed in particolare del tipo di attività che
l’impresa svolge o intende svolgere: la verifica è facilitata dal fatto che la procedura,
interamente telematica, impedisce la trasmissione di una pratica incompleta.
` Che l’impresa è iscritta al Registro Imprese ed è attiva : la verifica è facilitata dal fatto che al
momento della compilazione, il sistema telematico , recupera la posizione dell’impresa tramite
interoperabilità con il registro imprese.
` Che sono presenti i versamenti previsti.
` La pratica è firmata, digitalmente, dal legale rappresentante o da un suo delegato: in questo
caso con allegata la procura secondo il formato standard.
` Per quanto riguarda l’iscrizione delle persone la procedura è analoga con la
rilevante differenza che non vi ppuò essere alcuna verifica automatica tramite
interoperabilità con il registro imprese.
15
Cosa fa la Camera di commercio ?
Qualora la verifica abbia esito positivo,
` la Camera di commercio iscrive le imprese al Registro.
` Rilascia un attestato di iscrizione nel quale si attesta che l’impresa è iscritta
al Registro
` Rilascia se richiesto il certificato provvisorio (solo nei primi 60 giorni)
Qualora la verifica abbia esito negativo la pratica viene interrotta: il sistema telematico consente
di rilevare le anomalie rispetto ai controlli previsti dal piano dei controlli condiviso con il
Ministero . Il sistema telematico consente, qualora la pratica dell’impresa non risponda ai
requisiti previsti, e di procedere alla segnalazione all’impresa di ogni causa ostativa al
completamento della pratica di iscrizione.
16
Certificato provvisorio
Art. 10. Certificati provvisori per le persone
1. Le ppersone che svolgono
g
le attività di cui all'articolo 8,, comma 1,, lettere a)) e b),
), ppossono avvalersi di un
certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato
di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un
certificato p
provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali imprese
p
devono conseguire
g
il certificato
di cui all'articolo 9, comma 5. […].
3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una
domanda alla Camera di commercio competente secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. Tale
domanda è p
presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro
g
ed è corredata da una dichiarazione
sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che
il richiedente possiede un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui al comma 1, acquisita
prima della data di entrata in vigore
p
g
del presente
p
decreto e specificando,
p
, ove applicabile,
pp
, la categoria
g
di
certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008 per la quale l'esperienza
professionale è posseduta.
4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una
domanda alla Camera di commercio competente
p
con le modalità di cui all'articolo 13,, comma 7. Tale domanda
è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva,
in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il
richiedente impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, p
per le attività per
p cui è richiesto il possesso
p
di un certificato.
17
Rilascio certificato provvisorio
5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori
5
entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del
Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), le informazioni relative alle
persone e alle
ll iimprese iin possesso di certificato
ifi
provvisorio.
i i
18
Transitorio : il certificato provvisorio
p
Il certificato provvisorio serve a persone ed imprese per poter
svolgere,
l
in
i attesa
tt
di ottenere
tt
il certificato
tifi t “d
“definitivo”
fi iti ” , lle
attività di:
` Installazione
Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni
gas fluorurati ad effetto serra .
` Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione
antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Il certificato provvisorio:
` va richiesto alla CCIAA solo al momento della prima iscrizione (entro i 60
giorni).
` dura 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali l’impresa deve ottenere il
certificato.
` non è rinnovabile.
i
bil
19
Qual'è il percorso
Q
p
?
Per ottenere il certificato provvisorio la persona unitamente alla pratica di
iscrizione deve allegare una dichiarazione sostitutiva , generata dal Registro
telematico, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti necessari per
l’ottenimento del certificato provvisorio, attestando di possedere
un'esperienza
'
i
professionale
f i l di almeno
l
2 annii nelle
ll attività
i i à acquisita
i i prima
i della
d ll
data di entrata in vigore del presente decreto.
Per ottenere il certificato p
provvisorio l’impresa
p
, unitamente alla p
pratica di
iscrizione deve allegare una dichiarazione sostitutiva, generata dal Registro
telematico, nella quale autocertifica il possesso dell’unico requisito previsto
dal DPR n.
n 43/2012 per ll’ottenimento
ottenimento del certificato provvisorio,
provvisorio ovvero che
impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma
1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1.
20
Cosa fa la Camera di commercio?
La Camera di commercio in sede di verifica dell’istanza di iscrizione delle
imprese verifica,
verifica oltre a quanto già normalmente viene fatto per le pratiche
di iscrizione, come da piano dei controlli concordato con il Ministero :
` la presenza e la correttezza della dichiarazione sostitutiva: la verifica è facilitata dal fatto che
l procedura,
la
d
interamente
i
telematica,
l
i genera automaticamente
i
lla di
dichiarazione
hi
i
sostitutiva
i i
precompilata.
` Per quanto riguarda l’impresa la Camera è in grado di verificare il possesso dell’unico
requisito previsto dal DPR n.
n 43/2012 per ll’ottenimento
ottenimento del certificato provvisorio,
provvisorio ovvero che
l’impresa impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di
un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1.
` La verifica è facilitata dal fatto che la procedura, interamente telematica, verifica che i
nominativi indicati dall’impresa siano iscritti al Registro ed effettivamente in possesso di
certificato o certificato provvisorio e impedisce il completamento e la trasmissione della
pratica qualora tale requisito non sia presente:.
` Le richieste di certificato provvisorio che giungono alla Camera di commercio sono quindi già
validate nell’unico requisito richiesto.
21
Cosa fa la Camera di commercio?
Per quanto riguarda le persone i dati contenuti nell’autocertificazione che la persona deve
dichiarare (p
(possesso di due anni di esperienza
p
in attività analoga)
g ) non consentono di effettuare
controlli, mancando qualsiasi indicazione del periodo, del luogo e dell’impresa ove la persona ha
svolto l’attività.
A prescindere dalle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva, le CCIAA hanno
evidenziato
id i t la
l necessità
ità effettuare
ff tt
il controllo
t ll sull contenuto
t t delle
d ll dichiarazioni
di hi
i i sostitutive
tit ti
previsto dall’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 che
stabilisce che le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a
campione,
p
, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ogni CCIAA procederà secondo le proprie regole interne.
Ecocerved mette a disposizione un sistema che consenta di evidenziare le persone per le quali è
stato effettuato il controllo, predisporre una richiesta di controllo con formato standard e
gestire
ti l'iter,
l'it archiviando
hi i d informaticamente
i f
ti
t la
l documentazione
d
t i
t
trasmessa
d ll imprese.
dalle
i
22
Persone- Altre istanze
` Deroghe transitorie (Art. 11) e esenzioni (art. 12)
` Le persone che possiedono i requisiti dichiarano, sempre via telematica,
alla Camera di Commercio competente di avvalersi di una delle deroghe o
delle esenzioni ppreviste dalla legge,
gg , allegando
g
alla richiesta telematica una
dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente è in possesso del
requisito necessario al rilascio della deroga temporanea o all’esenzione.
` La deroga consente di operare per uno o due anni a seconda dei casi senza obbligo
di certificazione ma sotto la supervisione di personale certificato o in possesso di
attestato
` L’
L’esenzione consente d
di operare, sotto la
l supervisione di
d persone
certificato, senza obbligo di certificazione, per lo svolgimento di
determinate attività.
23
Imprese e persone – Certificati esteri
` Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese
rilasciati in un altro Stato
S
membro (art.
(
14)
4)
` Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro
Stato membro trasmettono
trasmettono, sempre via telematica
telematica, copia del certificato,
certificato
allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di
Commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o
ll’impresa
impresa svolge prevalentemente la propria attività,
attività che provvede ad
includerli nel Registro.
` La verifica che il certificato sia stato rilasciato da un organismo accreditato
nel proprio stato membro viene effettuata dal Ministero dell’Ambiente
prima che la pratica passi in capo alla Camera di commercio.
24
Diritti
` Art. 13. Diritti
Tutti
T
tti i soggetti
tti tenuti
t ti all'iscrizione
ll'i i i
all Registro
R i t versano, alle
ll camere di commercio
i
competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1,
lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010,
2010 n.
n 23,
23 il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3
dello stesso articolo.
5.
8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e
l modalità
le
d li à predisposte
di
d ll Camere
dalle
C
di commercio.
i
p
6. Le Camere di commercio rilasciano pper via telematica alle ppersone e alle imprese
gli attestati di iscrizione al Registro, nonchè le visure dei certificati e degli attestati
validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.
25
Registro Telematico
Diritti di segreteria
` Il D.M. 17/07/12 ha stabilito i diritti di segreteria, una tantum alla presentazione dell’iscrizione
e comprensivi
p
del rilascio del certificato provvisorio,
p
, ppari a
`
13 € per le persone (sia per iscrizione che per esenzione)
`
21 € per le imprese
`
25 € p
per gli
g organismi
g
di certificazione
`
25 € per il deposito del certificato estero da parte delle imprese e 15 € dalle persone
` La presentazione della pratica di iscrizione è subordinata al versamento dell’imposta di bollo
pari a 14,62 €.
` Unioncamere è in attesa di una risposta ad una richiesta di consulenza formulata all’Agenzia
delle Entrate, in merito all’obbligo di applicazione della tassa di concessione governativa .
` I ppagamenti
g
possono
p
essere fatti, con le modalità indicate da ogni
g singola
g CCIAA:
`
Diritti di segreteria: conto corrente / bonifico bancario / Telemaco Pay
`
Marca da bollo : conto corrente / bonifico bancario / Telemaco Pay, marca da bollo
`
Tassa di concessione ((se dovuta)) : conto corrente
` Imprese / persone devono allegare attestato di avvenuto versamento, laddove il pagamento
non avvenga via telematica
26
Il percorso di certificazione
tifi
i
05/10/12
Il certificato p
per le imprese
p
L’impresa, dopo essersi iscritta, deve ottenere un certificato rilasciato da un
organismo di certificazione , sulla base del possesso dei requisiti,
requisiti se svolge
queste attività
` Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore.
` Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione
antincendio e di estintori .
` L’impresa deve iscriversi senza ottenere il certificato per le altre attività
` Recupero dai commutatori ad alta tensione
` Recupero
R
di solventi
l ti dalle
d ll apparecchiature
hi t
` Recupero dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore
28
Il certificato p
per le p
persone
Le persone, dopo essersi iscritte:
‰devono ottenere un certificato da un organismo di certificazione , sulla base
del superamento di prove teoriche e pratiche, se svolgono queste attività
` Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore.
` Installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione
antincendio e di estintori .
` Recupero dai commutatori ad alta tensione
` Recupero di solventi dalle apparecchiature
‰devono ottenere un attestato da un organismo di attestazione, sulla base
della partecipazione ad un corso, se svolgono queste attività
` Recupero dagli impianti di condizionamento d'aria
d aria dei veicoli a motore
‰ Attenzione: nel caso di ditte individuali, dovrà iscriversi sia la persona
che l’impresa
29
Rilascio del certificato
` Imprese e persone presentano una pratica di iscrizione al Registro comunicando
ll’attività
attività che svolge o , scaduti i termini per la prima iscrizione,
iscrizione che intende svolgere
tra quelle previste dall’articolo 8 c. 2 del D.P.R. n.43/2012.
` La Camera di commercio inserisce le posizioni all’interno del Registro, avendo
svolto una serie di verifiche documentali e formali .
` Gli organismi di certificazione, rilasciano il certificato dopo aver verificato
l’iscrizione al Registro:
` alle imprese se in possesso dei requisiti, stabiliti dal Regolamento comunitario:
(ovvero se impiegano personale certificato in numero sufficiente per svolgere le attività previste e
dispongono di strumenti ed attrezzature adeguate.)
` alle persone che superano un esame teorico o pratico o, nel caso degli
autoriparatori, se partecipano a un corso
` Gli organismi
g
di certificazione comunicano al Registro
g
l’avvenuto rilascio del
certificato.
30
Organismi – Aggiornamento del registro
` Comunicazione certificati (Art. 5)
Gli organismi
i i di certificazione
ifi i
iinseriscono
i
per via
i telematica
l
i nelle
ll sezioni
i id
dell R
Registro,
i
le informazioni relative:
a) alle persone e alle imprese che hanno ottenuto il pertinente certificato;
b) al rinnovo delle certificazioni;
c) alla sospensione o revoca dei certificati sulla base delle condizioni ivi previste.
` Comunicazione organismi
g
di attestazione (art.
(
7))
Gli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 2 inseriscono per via
telematica le informazioni relative:
a) agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la certificazione;
b) alle persone che hanno ottenuto l'attestato;
c) alla sospensione o revoca della certificazione agli organismi di attestazione sulla
base delle condizioni ivi previste.
31
Percorso
` Tutte le Imprese e Persone presentano una pratica di iscrizione via telematica al Registro.
` Le Imprese e Persone che possiedono i requisiti,
req isiti solo nei primi 60 giorni dall’istituzione
dall’istit ione del registro possono
richiedere il certificato provvisorio.
` La CCIAA iscrive persone e imprese nel Registro, avendo svolto una serie di verifiche documentali e formali e
rilascia, se richiesto, il certificato provvisorio.
` Imprese e Persone contattano gli organismi di certificazione accreditati da Accredia, (per ottenere il certificato)
` Le Persone che svolgono l’attività di recupero di gas da autoveicoli sostengono un corso di formazione,
composto da un modulo teorico e uno pratico, organizzato da un organismo di attestazione in possesso di
certificato
tifi t rilasciato
il i t dal
d l un organismo
i
di certificazione
tifi i
` Gli Organismi di Certificazione, dopo aver verificato l’iscrizione al Registro rilasciano il certificato :
` alle imprese se in possesso dei requisiti, stabiliti dal Regolamento comunitario: (ovvero se impiegano
personale certificato in numero sufficiente per svolgere le attività previste e dispongono di strumenti ed
attrezzature adeguate.)
` alle persone che superano un esame teorico e pratico
` Gli organismi di attestazione dopo aver verificato l’iscrizione al Registro rilasciano l’attestato, nel caso degli
impianti di condizionamento dei veicoli, se partecipano a un corso.
` Gli organismi di certificazione aggiornano il Registro comunicando
dell'attestato
32
l’avvenuto rilascio del certificato o
Sanzioni
Articolo
Soggetti
Violazione
Sanzioni
7.000 – 10.000 operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio (303, 304)
Gli operatori delle applicazioni provvedono affinché esse siano controllate, per individuare perdite, da personale
p
certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, con q
,
la frequenza indicata dal regolamento
Che non si avvalgono di personale certificato per la riparazione delle perdite di cui ai Reg.1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio)
Che non tengono il registro dell’apparecchiatura
Art. 3 c. 1
Art. 3 c. 2
Art. 3 c.3
Art. 3 c. 4
Art. 3 c.5
Art. 3 c.6
10.000 – 100.000
10.000 – 100.000
7.000 – 100.000
Che tengono il registro in modo incompleto, inesatto o con formato non corretto
Che non mettono a disposizione dell’autorità il Registro
Che non si avvale di persone in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro per attività di recupero gas fluorurati durante la riparazione o manutenzione
7.000 – 100.000
500 – 5.000
10.000 – 100.000
Art. 4 c.1
Operatore delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio commutatori impianti
protezione antincendio , commutatori, impianti contenenti solventi a base di gas (303,304,305,306)
Art. 4 c.2
Imprese che effettuano recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore con esclusione delle attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas
comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti
Proprietario di un contenitore per gas fluorurati ad effetto serra ricaricabile o non ricaricabile è giunto a fine vita
Imprese che effettuano l’attività di contenimento o recupero per apparecchiature: a) refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore;
b) apparecchiature contenenti solventi a base di gas c) impianti di protezione antincendio ed estintori; d) commutatori ad alta tensione
d) commutatori ad alta tensione
Imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n. 303 e 304
Impiegando personale non in possesso dell’attestato anche rilasciato da altri stati membri
7.000 – 10.000
Non provvede affinché i gas fluorurati siano recuperati 7.000 – 100.000
Prendono in consegna fgas utilizzando personale non in possesso del certificato
10.000 ‐100.000
Senza essere in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro
10.000 ‐100.000
Imprese tenute all’iscrizione al registro
Non si iscrivono
1.000 – 10.000
Art. 4 c. 3
Art. 5 c. 1
Art. 5 c.2
Art. 10 Siti di riferimento
` Per le CCIAA
` http://fgas.ecocamere.it/ area riservata con abilitazione
da richiedere ad Ecocerved
` Per le imprese
` www.fgas.it, area riservata con accesso mediante firma
di it l
digitale
` Per il pubblico
` www.fgas.it
f it
34
Scarica

GAS FLUORURATI - Camere di Commercio