Bilancio d’esercizio 2009
Nuovi limiti del bilancio in forma
abbreviata e del bilancio
consolidato
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Bilancio in forma abbreviata
Articolo 2435-bis, comma 1, del Codice civile
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati
regolamentati, possono redigere il bilancio in forma
abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente,
per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Ai sensi dell’art.6, D.Lgs. n.173/2008, le disposizioni si
applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data
successiva a quella del 21 novembre 2008.
Per esercizi coincidenti con anno solare si applica ai bilanci
chiusi al 31.12.09.
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LIMITI - BILANCI ABBREVIATI
Art. 2435-bis e succ. modifiche
I PARAMETRI
VECCHI
LIMITI
NUOVI
LIMITI
Totale dell’attivo dello stato
patrimoniale
€uro
3.650.000
€uro
4.400.000
Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
€uro
7.300.000
€uro
8.800.000
Dipendenti occupati in media
durante l’esercizio
50 unità
50 unità
(*) Limiti introdotti dalla Direttiva 2006/46 /CE , il cui decreto legislativo di attuazione n. 173/2008 è
stato emanato in data 3/11/2008, pubblicato su GU del 06/11/2008. Da applicarsi con l’ esercizio che
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inizia in data successiva all’entrata in vigore (21.11.2008).
Obbligo di nomina del collegio sindacale
Articolo 2477, comma 3, del Codice civile
La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se, per
due esercizi consecutivi, siano stati superati due dei limiti
indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei
predetti limiti non vengono superati. Il collegio sindacale
rimarrà in carica fino alla sua naturale scadenza.
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Obbligo di nomina del collegio sindacale
Documento CNDCEC del 15 aprile 2009
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare ai
bilanci chiusi al 31 dicembre 2009 si applicheranno per la
prima volta i “nuovi” parametri.
In questo caso, ai fini dell’accertamento del superamento dei
nuovi limiti, gli esercizi che devono essere presi in
considerazione sono il 2009 e il 2008.
“In altre parole, i nuovi limiti devono essere applicati
retroattivamente. Muovendo dal dato letterale della norma,
sembra corretto interpretare l’art. 2477 c.c. nel senso che il
collegio sindacale sia obbligatorio se al termine del
secondo esercizio “siano stati superati” i limiti in vigore al
momento di redigere il bilancio”.
Applico nuovi limiti sia per 2009 che per 2008.
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Esempio n. 1 – Bilancio abbreviato e obbligo di
nomina del Collegio Sindacale
Società con esercizio coicidente con l’anno solare e capitale
sociale < € 120.000
Società Alfa
2007
2008
2009
2010
Attivo S.P.
€ 3.000.000
€ 3.000.000
€ 5.000.000
€ 5.000.000
Ricavi vendite e
prestazioni
€ 6.000.000
€ 6.000.000
€ 9.000.000
€ 9.000.000
Dipendenti
occupati in media
45
45
45
45
Bilancio in forma
abbreviata
SI
SI
SI
NO
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Esempio n. 2 – Bilancio abbreviato e obbligo di
nomina del Collegio Sindacale
Società con esercizio coicidente con l’anno solare e capitale
sociale < € 120.000
Società Beta
2007
2008
2009
Attivo S.P.
€ 4.000.000
€ 4.000.000
€ 4.000.000
Ricavi vendite e
prestazioni
€ 8.000.000
€ 8.000.000
€ 8.000.000
Dipendenti
occupati in media
45
45
45
Bilancio in forma
abbreviata
NO
NO
SI
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I nuovi limiti per il bilancio consolidato
Requisiti soggettivi
Articolo 25, D.Lgs. n.127/1991
Sono obbligati alla redazione del bilancio consolidato:
– le società di capitali che controllano un’impresa;
– gli enti pubblici economici di cui all’articolo 2201 c.c., le
società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano
una società di capitali.
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Limiti dimensionali
Articolo 27, comma 1, D.Lgs. n.127/1991 (vecchia
versione)
Tali limiti trovano applicazione esclusivamente per i bilanci relativi agli
esercizi aventi inizio da data precedente a quella dell’entrata in vigore
del D.Lgs. 173/2008 (21 novembre 2008)]
Sono esonerate dall’obbligo di consolidamento le imprese controllanti
che, unitamente alle imprese controllate, NON abbiano superato, per
due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
– 14.600.000 €uro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
– 29.200.000 €uro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
– 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
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Limiti dimensionali
Articolo 27, comma 1, D.Lgs. n.127/1991 (nuova
versione)
Il D.Lgs. 3 novembre 2008, n.173, ha apportato alcune modifiche alla
disciplina del bilancio consolidato (D.Lgs. 09/04/1991, n.127), tra le
quali l’innalzamento di 2 dei 3 limiti previsti dall’art. 27, D.Lgs.
127/1991, per l’esonero dalla redazione del bilancio
consolidato.
Tali nuovi limiti troveranno applicazione solamente a partire dai bilanci
relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 173/2008 (21 novembre 2008),
quindi – nella generalità dei casi – a partire dal bilancio relativo
all’esercizio 2009.
€ 17.500.000 nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
€ 35.000.000 nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
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BILANCIO CONSOLIDATOD.Lgs. N. 127/1991
I PARAMETRI
VECCHI
LIMITI
NUOVI
LIMITI
Totale dell’attivo dello stato
patrimoniale
€uro
14.600.000
€uro
17.500.000
Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
€uro
29.200.000
€uro
35.000.000
250 unità
250 unità
Dipendenti occupati in
media durante l’esercizio
(*) Limiti introdotti dalla Direttiva 2006/46 /CE , il cui decreto legislativo di attuazione n. 173/2008 è
stato emanato in data 3/11/2008, pubblicato su GU del 06/11/2008. Da applicarsi con l’ esercizio che
inizia in data successiva all’entrata in vigore (21.11.2008)
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Limiti dimensionali
Ai fini della verifica dei limiti dimensionali:
– devono essere utilizzati i risultati di bilancio ante-consolidamento;
– gli attivi patrimoniali vanno considerati al netto degli ammortamenti e
delle altre poste rettificative; i ricavi rilevanti sono quelli derivanti
dalla gestione caratteristica dell’impresa (voce “A1)” del conto
economico);
– sono compresi i lavoratori part-time e in formazione, ma esclusi i
lavoratori parasubordinati;
– le imprese da considerare sono tutte quelle controllate.
L’obbligo di redazione del bilancio consolidato decorre quindi dal
primo esercizio di superamento dei predetti limiti.
Qualora vengano superati due dei nuovi parametri nell’esercizio 2009
deve essere predisposto il bilancio consolidato al 31.12.2009.
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Altre cause di esonero
Articolo 27, comma 3, D.Lgs. n.127/1991
Sono inoltre esonerate le imprese controllate da un
soggetto obbligato alla redazione del bilancio
consolidato se:
– il soggetto controllante è titolare di oltre il 95%
delle azioni o quote;
ovvero
– la redazione del bilancio consolidato non é
richiesta almeno sei mesi prima della fine
dell’esercizio, da tanti soci che rappresentino
almeno il 5% del capitale.
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Altre cause di esonero
Articolo 27, comma 4, D.Lgs. n.127/1991
L’esonero previsto dal comma precedente è subordinato alle
seguenti condizioni:
– che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato
membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a
controllo il bilancio consolidato secondo il presente
decreto, ovvero secondo il diritto di altro Stato membro
delle Comunità europee;
– che l’impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in
borsa.
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Altre cause di esonero
Restano pertanto obbligate alla redazione del bilancio
consolidato: le imprese controllanti italiane che possiedano
i requisiti per redigere il bilancio consolidato, qualora
siano a loro volta controllate da società soggette al diritto
di uno Stato non appartenente all’Unione europea.
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Altre cause di esonero
Articolo 27, comma 5, D.Lgs. n.127/1991
Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota
integrativa al bilancio di esercizio.
Nel caso di esonero dovuto all’esistenza di sottogruppi, la
nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e
la sede della società controllante che redige il bilancio
consolidato.
Una copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di
quella dell’organo di controllo, redatti (ovvero tradotti) in
lingua italiana, devono essere depositati presso l’ufficio del
Registro delle Imprese del luogo ove è la sede dell’impresa
controllata.
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Controllo contabile
Articolo 2409-bis, commi 1 e 3, D.Lgs. n.127/1991
Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore
contabile o da una società di revisione iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della Giustizia.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e che NON siano tenute alla redazione
del bilancio consolidato può prevedere che il controllo
contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori
contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero
della Giustizia.
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BILANCIO CONSOLIDATO