ARGOMENTI
Procedure di contrattazione e
tracciabilità dei flussi
Regolamento acquisti di beni e
servizi
Codice degli Appalti
Decreto Legislativo
12 aprile 2006 n. 163
Codice
dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE .
D. P. R.
5 ottobre 2010 n.207
REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE
DEL DECRETRO LEGISLATIVO
12 APRILE 2006, N.163
Legge
13 agosto 2010 n.136
Piano straordinario
contro le mafie
delega al Governo
in materia di
normativa antimafia
Determinazione AVCP
n. 8
del 18 novembre 2010
n. 10
del 22 dicembre 2010
n. 4
del 07 luglio 2011
sostitutiva delle n. 8 e n. 10
Non vengono
trattati i subappalti
in quanto, di norma,
non riguardano le
istituzioni
scolastiche
E’ bene subito precisare che per
l’acquisto di beni e servizi è vigente la
Legge Finanziaria 2007
Art. 1 Comma 449
Le scuole sono escluse
dall’obbligo delle forniture
CONSIP
a condizione imprescindibile che il
valore dei costi e delle prestazioni sia
uguale o inferiore a quello praticato
dalle convenzioni Consip.
PROGRAMMA ANNUALE
Art.26 Legge 23.12.1999, n.488
3.
Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è
causa
di
responsabilità
amministrativa;
ai
fini
della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato
nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai
comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Comma così sostituito prima dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350. e poi dall’art.1, comma 4, del decreto
legge 12.07.2004 n.168, convertito in Legge 30 luglio 2004, n.191
PROGRAMMA ANNUALE
Art.26 Legge 23.12.1999, n.488
3-bis.
I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo,
anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel
comma 3.
comma aggiunto dall’art.1, comma 4, del decreto legge 12.07.2004 n.168, convertito in Legge 30 luglio 2004,
n.191
PROGRAMMA ANNUALE
Art.26 Legge 23.12.1999, n.488
Per quanto, ai fini del controllo di gestione, [previsto dal comma 3/bis
dell’art.26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488, così come
introdotto dall’art.1, comma 4, della Legge 30 luglio 2004, n.191], di
competenza del Collegio dei Revisori dei Conti, il sottoscritto
Dirigente Scolastico, a conoscenza delle sanzioni previste dalla
Legge in caso di dichiarazioni false e mendaci,
ATTESTA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445
che per l’acquisto dei beni e servizi di cui alla determina prot. n.____
del__________, sono state rispettate le disposizioni contenute nel
comma 3 dell’art.26 della Legge n.488/1999 così come modificato
dall’art.1, comma 4, della Legge n.191/2004.
addì, ___________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SIMOG
Sistema
informativo
monitoraggio
gare
RUP
Responsabile
Unico Procedimento
Stazione
Appaltante
AVCP
Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e
Forniture
DUR
C
CIG
CUP
Documento Unico
di Regolarità
Contributiva
Codice
Identificativo
di gara
Codice Unico
di
Progetto
CPV
Vocabolario
comune
degli appalti
STAZIONE
Istituzione
APPALTANTE
scolastica
Legge n. 136 / 2010
Art. 3, comma 1: Tratta la
tracciabilità dei flussi
finanziari
al
fine
di
prevenire
infiltrazioni
criminali nella gestione
di lavori,
servizi e
forniture alle Pubbliche
Amministrazioni.
Legge n. 136 / 2010
Art. 3, comma 7: stabilisce che gli
Operatori Economici che vogliono
trattare
con
la
Pubblica
Amministrazione devono utilizzare
uno o più conti correnti bancari o
postali dedicati anche non in via
esclusiva”
da
comunicare
alla
Stazione Appaltante entro sette giorni
dalla loro accensione o, nel caso di
conti correnti già esistenti, dalla loro
prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa
pubblica.
Legge n. 136 / 2010
Art. 6, comma 4: fissa, a carico degli
Operatori Economici che vogliono
trattare
con
la
Pubblica
Amministrazione, per la mancata o la
tardiva
o
la
incompleta
comunicazione degli estremi del
conto corrente dedicato una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 a
3.000,00 euro comminata, ai sensi del
comma 5, dal Prefetto della Provincia
in cui ha sede la stazione appaltante.
Legge n. 136 / 2010
◘ E’ assolutamente vietato l’uso del contante e
sussiste, in tutte le sue fasi, l’obbligo di
documentazione della spesa.
◘ Le Pubbliche Amministrazioni debbono
effettuare i pagamenti in via assolutamente
prioritaria sui conti correnti appositamente
dedicati comunicati dagli Operatori Economici.
In via subordinata con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni quali assegni “non
trasferibili”.
◘Nel mandato di pagamento deve essere sempre
indicato il codice CIG e, ove previsto, il codice
CUP.
Legge n. 163 / 2006
Ai sensi dell’art. 29 l’importo
complessivo della gara o
dell’acquisto da pagare deve
essere
considerato,
dalla
Stazione appaltante, al netto
dell’IVA
Legge n. 163 / 2006
Ai sensi dell’art. 28 l’UNIONE
EUROPEA indica, a cadenza
biennale, al netto dell’IVA, le soglie
dei contratti pubblici di rilevanza
comunitaria.
Dette soglie, per il biennio 2010/11
sono:
Legge n. 163 / 2006
a) per gli appalti di forniture e servizi:
125.000
•€.
se aggiudicati dalle
amministrazioni centrali dello Stato;
193.000
•€.
se aggiudicati dalle
Istituzioni scolastiche.
b) per gli appalti di lavori pubblici:
•€.
4.845.000
D U R C
Strumento di tutela dei diritti dei
lavoratori. Viene introdotto per la
prima volta nel nostro ordinamento
dalla
legislazione
della
regione
Umbria allo scopo di subordinare la
concessione dei finanziamenti per la
ricostruzione dopo i terremoti del
1997 all’obbligo, da parte delle
imprese, di produrre la certificazione
attestante l’avvenuto versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi
a favore dei lavoratori dipendenti
occupati nei lavori di ricostruzione.
D U R C
Documento teso a contrastare il
lavoro sommerso per favorire la leale
concorrenza tra le imprese evitando,
di conseguenza, una distorsione del
mercato al fine di reprimere l’evasione
e/o l'elusione contributiva.
E’ l'attestazione dell'assolvimento, da
parte delle imprese, degli obblighi di
Legge e contrattuali nei confronti di
INPS, INAIL e Cassa Edile.
D U R C
Tende, quindi, a salvaguardare i
tre principi essenziali della tutela
del lavoro:
 sicurezza nei luoghi di lavoro;
 tutela retributiva e assicurativa;
 contribuzione previdenziale;
D U R C
A norma dall’art. 16 bis, comma 10, della
legge n.2 del 28 gennaio 2009, non deve
essere richiesto ai fornitori ma acquisito
direttamente dalle ”stazioni appaltanti”,
quindi, dalla scuola che si deve accreditare
utilizzando un apposito modello presso uno
sportello dell’INPS, dell’INAIL o della
Cassa Edile.
D U R C
La richiesta avviene, per via telematica,
attraverso un apposito modulo per ottenere
il codice di accesso al servizio DURC. Nuove
disposizioni sono state impartite dall’INPS
con circolare n.59 del 28 marzo 2011, cui si
fa espresso rinvio per la chiarezza
espositiva.
Dopo l’accreditamento, effettuata ed
acquisita dal sistema la richiesta del DURC,
viene rilasciato un CIP che è il codice
identificato della pratica che consente, in
qualsiasi momento, di verificare lo stato di
avanzamento della stessa.
D U R C
DECRETO M. LAVORO
24 Ottobre 2007 – art.1
Stabilisce che, per le procedure di
appalto di servizi e forniture alla
pubblica amministrazione, il DURC
deve essere richiesto per i datori di lavoro
e per i lavoratori autonomi. Per questi
ultimi, nel modulo di richiesta, deve essere
selezionato il "Tipo impresa" "lavoratore autonomo"
e nella sezione INPS deve essere inserito il numero
di iscrizione del lavoratore autonomo.
D U R C
Per quanto concerne i
autonomi
lavoratori
[commercianti senza dipendenti]
è
stata riscontrata impossibilita di richiesta, per via
telematica, del DURC. In questi casi è opportuno, al
fine di non incorrere nella omessa richiesta, di
effettuare la stessa in forma cartacea. Così facendo
la scuola non corre il rischio di incorrere nelle
sanzioni a tal uopo previste.
D U R C
DECRETO M. LAVORO
24 Ottobre 2007 – art.7
Stabilisce che, ai fini della fruizione delle
agevolazioni normative e contributive il DURC
ha validità mensile decorrente dalla data del
rilascio.
Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art.
3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha
validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies
del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
D U R C
V A L I D I T A’
Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con circolare n. 35
del 08.10.2010 e l’INPS con circolare
n.
145
del
17.11.2010,
per
i
CONTRATTI PUBBLICI e per la
ACQUISIZIONE
DI
BENI
SERVIZI
hanno
confermato
VALIDITA’
del DURC.
E
la
TRIMESTRALE
D U R C
ACQUISIZIONE
Il M.E.F., con circolare n. 0051304 del
07.05.2009, pur confermando l’obbligo
di acquisizione del DURC ha espresso
l’avviso che per le forniture di
modesto importo (qual’è il limite del
modesto importo?) possa essere
sufficiente, in sua vece, il rilascio di
una dichiarazione sostitutiva resa,
dall’operatore economico, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
D U R C
V A L I D I T A’
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con interpello n. 10
del 20 febbraio 2010, ha ritenuto che,
nel caso di cottimo fiduciario, <il
DURC debba essere richiesto, senza
alcuna
eccezione,
per
ogni
contratto pubblico e, dunque,
anche nel caso degli acquisti in
economia o di modesta entità>.
Il
D U R C
ACQUISIZIONE
Appare assolutamente evidente il
contrasto tra il MEF e il MLPS.
Volendo attenersi alla disposizione del
MEF, ai fini della determinazione del
modesto importo, onde evitare che il
Dirigente scolastico assuma in proprio
tale
responsabilità,
sarebbe
opportuno che egli concordasse con i
Revisori dei conti la soglia massima di
tale limite di modesto importo.
A V C P
Art.4 della Legge 11/02/94 n.109
Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
L’A.V.C.P., in attuazione dell'articolo
97
della
Costituzione,
vigila
sull'attività
amministrativa
in
materia di opere e lavori pubblici al
fine di garantirne la qualità ed
uniformarsi a criteri di efficienza e
di efficacia, secondo procedure
improntate
a
trasparenza,
correttezza e tempestività, nel
rispetto del diritto comunitario e della
libera concorrenza tra gli operatori.
A V C P
L’Autorità
è
funzionalmente
indipendente, giudica, valuta ed ha
autonomia organizzativa.
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo
12 aprile 2006 n.163:
o vigila sui contratti pubblici per
garantire correttezza e trasparenza
nella
scelta
del
contraente,
di
economicità
ed
efficienza
nella
esecuzione
dei
contratti
e
per
garantire il rispetto della concorrenza
nelle procedure di gara.
A V C P
Ai sensi dell’art.6, commi 6 e 8, del
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163:
o vigila
sull'osservanza
della
legislazione
per
verificare
la
regolarità
degli
affidamenti
e
l'economicità
di
esecuzione
dei
contratti, accertando che da questi
non derivi pregiudizio o danno per il
pubblico erario;
o segnala al Governo e al Parlamento
gravi inosservanze della normativa o
la sua distorta applicazione.
A V C P
Ai sensi dell’art. 6, commi 6 e 8, del
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163:
Ha poteri sanzionatori/ispettivi e può:
o richiedere documenti, informazioni e
chiarimenti alle stazioni appaltanti;
o disporre ispezioni con la eventuale
collaborazione
della
Guardia
di
Finanza;
o trasmettere gli atti e i propri rilievi
agli organi di controllo e agli organi
giurisdizionali competenti (Corte dei
Conti – Magistratura ordinaria), in
caso di irregolarità rilevanti.
A V C P
Ai sensi dell’art. 6, commi 6 e 8, del
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163:
Ha poteri sanzionatori/ispettivi e può:
o irrogare sanzioni pecuniarie per:
−inottemperanze agli obblighi di
collaborazione da parte dei soggetti
pubblici e privati;
− la trasmissione di informazioni e di
documentazione false;
− la
mancata
trasmissione
dei
requisiti di partecipazione alle gare da
parte delle imprese alle stazioni
appaltanti.
A V C P
Alle stazioni appaltanti alle quali è
richiesto di fornire informazioni o di
esibire documenti, in caso di rifiuto o
di omissione,
viene comminata, ai
sensi dell’art. 6, comma 11, del D. L.vo
n.
163/2006,
una
sanzione
amministrativa pecuniaria fino a €
25.822. Se detti soggetti forniscono
informazioni od esibiscono documenti
non rispondenti al vero, la sanzione
può arrivare fino a € 51.545.
A V C P
Le stesse sanzioni, sempre ai sensi
del medesimo art. 6, comma 11, del D.
L.vo n. 163/2006, si applicano agli
operatori economici che producono
dati e documenti non veritieri o che
non ottemperano alla richiesta della
stazione appaltante di comprovare il
possesso
dei
requisiti
di
partecipazione alle procedure di
affidamento.
A V C P
Nella ipotesi in cui la stazione appaltante
sia una pubblica amministrazione, in
presenza
delle
inadempienze
prima
indicate, si applicano, a carico del
funzionario preposto, ai sensi del comma 12
dell’art.6 della Legge 163/2006, le sanzioni
disciplinari
previste
dal
rispettivo
ordinamento. Il procedimento disciplinare è,
su segnalazione dell’A.V.C.P., instaurato
dall'amministrazione competente che ha
l’obbligo di comunicare l’esito all'A.V.C.P.
medesima.
L’inadempienza
per
danno
erariale, ai sensi del comma 13, va
segnalata alla Corte dei conti.
A V C P
• I
contratti
della
Pubblica
Amministrazione sono ad evidenza
pubblica: espressione utilizzata per
indicare
che
la
volontà
dell’amministrazione di acquistare
beni e/o servizi deve svolgersi in
modo da esternare l’iter seguito per
l’acquisto medesimo.
• Gli
elementi
fondamentali,
per
l’osservanza di tale principio sono:
 la convenienza;
 l’imparzialità nei confronti dei terzi
contraenti;
 la
salvaguardia
del
pubblico
interesse.
A V C P
CODICE deGLI APPALTI
Decreto Leg.vo n.163/2006
Art. 3 - Definizioni
i «contratti pubblici» sono
i
contratti
di
appalto
o
di
concessione aventi per oggetto
l'acquisizione
di
servizi,
o
di
forniture, ovvero l'esecuzione di
opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni
appaltanti,
dagli
enti
aggiudicatori,
dai
soggetti
aggiudicatori.
A V C P
CODICE deGLI APPALTI
Decreto Leg.vo n.163/2006
Art. 3 - Definizioni
Gli «appalti pubblici» sono
i contratti a titolo oneroso, stipulati
per
iscritto
tra
una
stazione
appaltante
aventi
per
oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi.
A V C P
CODICE deGLI APPALTI
Decreto Leg.vo n.163/2006
Art. 3 - Definizioni
Gli «appalti
lavori»
pubblici di
sono appalti pubblici
aventi per oggetto l'esecuzione o,
congiuntamente, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione, di lavori o
opere rientranti nell'allegato I
A V C P
CODICE deGLI APPALTI
Decreto Leg.vo n.163/2006
Art. 3 - Definizioni
Gli «appalti pubblici di
forniture»
sono
appalti
pubblici diversi da quelli di lavori o
di servizi, aventi per oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria,
la locazione o l'acquisto a riscatto,
con o senza opzione per l'acquisto,
di prodotti.
A V C P
CODICE deGLI APPALTI
Decreto Leg.vo n.163/2006
Art. 3 - Definizioni
Gli «appalti
servizi»
pubblici di
sono appalti pubblici
diversi dagli appalti pubblici di
lavori o di forniture, aventi per
oggetto la prestazione dei servizi di
cui all'allegato II.
A V C P
CODICE deGLI APPALTI
Il
Decreto Leg.vo n.163/2006
Art. 3 - Definizioni
“operatore
economico”
indica
termine
,
l’«imprenditore ed ancora il
fornitore e il prestatore
di servizi» che sono la persona
fisica o giuridica che offra sul
mercato la realizzazione di lavori, la
fornitura di prodotti e la prestazione
di servizi.
A V C P
CODICE deGLI APPALTI
Decreto Leg.vo n.163/2006
Art. 3 - Definizioni
Il termine
“candidato”
indica
l’<'operatore economico> che
ha chiesto di partecipare a una
procedura ristretta o negoziata o a
un dialogo competitivo.
A V C P
CODICE deGLI APPALTI
Decreto Leg.vo n.163/2006
Art. 3 - Definizioni
Il termine
“offerente”
è
l’<'operatore economico> che
ha
presentato
una
offerta
di
partecipazione ad una gara indetta
dalla stazione appaltante.
A V C P
PROCEDURA APERTA
(asta pubblica o pubblico incanto)
Possono partecipare tutte le Ditte che ne facciano
richiesta purchè abbiano i requisiti richiesti
dalla tipologia del lavoro da eseguire e
dell’importo previsto.
E una modalità che consente alla pubblica
amministrazione di scegliere, tra i vari
concorrenti quello più economico e più valido.
Consiste nella presentazione di una offerta e di
un progetto di realizzazione dell’opera (a tale
procedura, di norma, si fa ricorso per la
realizzazione di grandi opere pubbliche).
PROCEDURA RISTRETTA
Art.55,comma 6, Legge 163/2006
(Licitazione Privata)
A differenza dell'asta pubblica, aperta a tutti, la
procedura ristretta è una gara nella quale ogni
operatore economico può chiedere di
partecipare. Alle procedure ristrette,
per l'affidamento di lavori, sono
invitati tutti i soggetti che ne
abbiano fatto richiesta e che siano
in
possesso
dei
requisiti
di
qualificazione previsti dal bando,
salvo quanto previsto dall‘articolo
62 e dall‘articolo 177.
PROCEDURA RISTRETTA
Art.62,comma 1, Legge 163/2006
Nelle procedure ristrette relative a servizi o
forniture, ovvero a lavori di importo pari o
superiore a 40.000.000 di euro, quale che sia
l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti,
quando lo richieda la difficoltà o la complessità
dell'opera, della fornitura o del servizio, possono
limitare il numero di candidati idonei a
presentare un'offerta, purché vi sia un numero
sufficiente di candidati idonei. Quando si
avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti
indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi,
non discriminatori, secondo il principio di
proporzionalità che intendono applicare, il
numero minimo dei candidati che intendono
invitare, e, ove lo ritengano opportuno per
motivate esigenze di buon andamento, il numero
massimo.
A V C P
PROCEDURA NEGOZIATA
(Trattativa privata)
Sistema
di
negoziazione
caratterizzato
dall'assenza di una procedura formalizzata di
gara. I concorrenti vengono scelti e invitati alla
gara di appalto, dalla stazione appaltante.
Anche in questo caso le imprese devono essere
in possesso dei requisiti necessari. Per questa
tipologia l'opera non deve superare l'importo di
€ 500.000,00. A questo tipo di gare devono
essere invitate almeno 5 Ditte.
A V C P
PROCEDURA IN ECONOMIA
(Cottimo fiduciario)
Ai sensi dell’art. 125, comma 10, del D. L.vo 12
aprile 2006, n. 163 e dell’art. 330, comma 1, del
D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207,concernente il
relativo regolamento attuativo, l’acquisizione di
beni e servizi può essere gestita in economia solo
se l’amministrazione interessata si dota, previa
individuazione delle tipologie di spesa, di un
proprio regolamento, per l’acquisizione delle
forniture in esso previste.
A V C P
PROCEDURA NEGOZIATA
(Cottimo fiduciario)
Il
“COTTIMO FIDUCIARIO” è una procedura
negoziata di acquisto in economia di beni e servizi
senza una preliminare pubblicazione di bando di gara,
mediante affidamento a terzi. Nella sua attuazione
occorre rispettare il principio della programmazione
della spesa al fine di evitare il suo artificioso
frazionamento per eludere la procedura negoziata. Il
Cottimo fiduciario è sempre soggetto alle norme sulla
tracciabilità dei pagamenti.
A V C P
PROCEDURA NEGOZIATA
(Cottimo fiduciario)
Relativamente all’artificio frazionamento della spesa l’art. 125,
comma 13, del Codice degli appalti testualmente recita:
<Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori,
ivi comprese le prestazioni di manutenzione,
periodica o non periodica, che non ricade
nell'ambito di applicazione del presente
articolo,
può
essere
artificiosamente
frazionata allo scopo di sottoporla alla
disciplina delle acquisizioni in economia.>
A V C P
PROCEDURA NEGOZIATA
(Cottimo fiduciario)
Relativamente all’artificio frazionamento della spesa
l’art. 29, comma 4, del Codice degli appalti
testualmente recita: <Nessun progetto d'opera né
alcun progetto di acquisto volto ad ottenere
un certo quantitativo di forniture o di servizi
può essere frazionato al fine di escluderlo
dall'osservanza delle norme che troverebbero
applicazione se il frazionamento non vi fosse
stato.>
A V C P
PROCEDURA IN ECONOMIA
(Cottimo fiduciario)
L’attivazione del cottimo fiduciario deve essere preceduta
dalla determina del Dirigente scolastico con la quale viene
manifestata la volontà della scuola a contrattare una
fornitura di beni e/o servizi.
La determina, a differenza del bando di gara che è atto
amministrativo di rilevanza esterna soggetto a
pubblicazione, ha una rilevanza interna per il semplice
fatto che non è soggetta a pubblicazione.
A V C P
PROCEDURA NEGOZIATA
(Cottimo fiduciario)
Nella procedura del “COTTIMO FIDUCIARIO”
debbono essere rispettati i seguenti principi:
☻Trasparenza;
☻Parità di trattamento;
☻Invito di almeno cinque operatori economici
tratti, se istituito, dall’albo dei fornitori o
individuati attraverso indagine di mercato;
☻Rotazione tra gli operatori economici.
A V C P
PROCEDURA NEGOZIATA
(Cottimo fiduciario)
Le procedure di gara non possono
contenere limitazioni di carattere
territoriale.
Il cottimo fiduciario può essere, ove si
voglia, stipulato mediante scrittura
privata.
Per il suo perfezionamento è, comunque,
sufficiente, lo scambio di lettere tra la
stazione appaltante e l’operatore
economico.
A V C P
PROCEDURA NEGOZIATA
(Cottimo fiduciario)
La lettera di invito, ai sensi dell’art. 334, comma
1, del Regolamento deve contenere le
seguenti indicazioni:
* l’oggetto e le caratteristiche della fornitura;
* l’importo massimo, IVA esclusa, della spesa prevista;
* il periodo, espresso in giorni, della validità dell’offerta;
* le garanzie poste a base dell’offerta;
* il termine di presentazione dell’offerta;
* il termine di esecuzione della prestazione;
* il criterio di aggiudicazione prescelto;
* l’indicazione dei termini di pagamento;
* la clausola che la gara:
a) sarà aggiudicata in presenza di una sola
offerta;
b) non sarà aggiudicata in presenza di una sola
offerta;
A V C P
PROCEDURA NEGOZIATA
(Cottimo fiduciario)
La lettera di invito, ai sensi dell’art.
145, comma 1, del Regolamento
deve, ancora, contenere le penali
da applicare in caso di ritardato
adempimento
degli
obblighi
contrattuali.
Il comma 3 del predetto articolo
145 prevede la misura delle penali
nella
percentuale
giornaliera
compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille
dell’ammontare contrattuale IVA
esclusa.
A V C P
PROCEDURA NEGOZIATA
(Cottimo fiduciario)
Si prescinde dalla procedura del Cottimo
Fiduciario quando il bene e/o servizio da
acquistare, per le sue peculiari ed
esclusive caratteristiche o specifiche
tecniche, è prodotto da una sola Ditta
specializzata, cui la scuola può
direttamente rivolgersi senza l’adozione
di alcuna procedura di gara.
A V C P
PROCEDURA NEGOZIATA
(Cottimo fiduciario)
L’esito
procedura
del
cottimo fiduciario è soggetto, ai
della
sensi dell’art.173, comma 2, del d.P.R.
5.10.2010, n. 207 Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D. L.vo
12.04.2006, n.163 ad avviso di postinformazione sul sito e all’albo
dell’istituzione
scolastica
con
l’indicazione
dell’oggetto
della
fornitura, dell’importo, delle Ditte
invitate e della Ditta aggiudicatrice.
A V C P
DIALOGO COMPETITIVO
E’ una procedura nella quale la
stazione
appaltante, in caso di
appalti particolarmente complessi,
avvia un dialogo con i candidati
ammessi a tale procedura, al fine di
elaborare una o più soluzioni atte a
soddisfare le sue necessità e sulla
base della quale o delle quali i
candidati selezionati saranno invitati
a presentare le offerte.
A tale procedura
può chiedere di
partecipare
qualsiasi
operatore
economico.
A V C P
PRESENTAZIONE delle OFFERTE
Particolare attenzione va riservata al
termine per la presentazione delle
offerte, la cui natura è perentoria ed
inderogabile, perché tesa a garantire
la
“par
condicio”
tra
tutti
i
concorrenti che partecipano alla
gara. Deve essere, quindi, indicata
una data certa prestabilita con la
puntualizzazione
che
le
offerte
pervenute
oltre
il
termine
di
scadenza verranno escluse.
Art. 38 Legge 163/2006
Requisiti di ordine generale
per l’ammissione alle
procedure di acquisto
Sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure
di
affidamento
delle
concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti
che non possiedono i requisiti
previsti. Detti requisiti è opportuno che la
scuola li richieda inviando essa stessa, alle Ditte
invitate, la dichiarazione da sottoscrivere.
Art. 74, comma 2/bis, Legge 163/2006
Forma e contenuto delle offerte
procedure di acquisto
Per quanto concerne le dichiarazioni di cui
all’art.38, precedentemente indicato, il
Ministero delle Infrastrutture, con proprio
decreto, dovrebbe predisporre dei moduli
standard di dichiarazione sostitutiva
dei requisiti di partecipazione di ordine
generale, per i contratti relativi a servizi
e forniture o per i contratti relativi a
lavori di importo pari o inferiore a 150.000
euro
Art. 46, comma 1/bis, Legge 163/2006
Tassatività delle clausole di esclusione dalla gara
procedure di acquisto
I bandi e/o le lettere di invito debbono
prevedere la esclusione qualora via sia
incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta e in caso di
mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal codice, dal regolamento e da
altre disposizioni di legge vigenti, per
difetto di sottoscrizione o di altri elementi
essenziali ovvero in caso di non integrità
del plico contenente l'offerta
o altre
irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato
il principio di segretezza delle offerte.
Art. 140, comma 1, Legge 163/2006
Affidamento del contratto
procedure di acquisto
Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o
di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136,
potranno interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che
ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto
migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
A V C P
Tutte
le
procedure
di
acquisto di beni e servizi
che non prevedano la
clausola dell’obbligo della
tracciabilità sono nulle e,
conseguentemente,
non
producono alcun effetto
giuridico.
A V C P
MINUTE SPESE
art.17 D.A. 31.12.2001 n.895/UO/IX
Dette spese sono riconducibili alla
fattispecie
prevista
dall’art.3,
comma 3, della Legge n.136/2010,
meglio
specificata
nella
determinazione n.10/AVCP sotto
la denominazione di “Fondo
economale”. Debbono essere di
non
rilevante
ammontare, e
vanno effettuate in contanti dal
DSGA con il fondo appositamente
assegnatogli.
A V C P
MINUTE SPESE
art.17 D.A. 31.12.2001 n.895/UO/IX
L’ammissibilità delle minute spese,
individuabili in quelle aventi
carattere della occasionalità e
della urgenza, è subordinata alla
loro tipizzazione individuata con
una elencazione, il più possibile
dettagliata, mediante apposito
regolamento che ne disciplini la
gestione. Non sono soggette al
CIG.
C. P. V.
Vocabolario Comune
degli Appalti
Regolamento CE n.213/2008
Il
C.P.V. (common procurement vocabulary)
trae origine da due acronimi in lingua
inglese e precisamente dal C.P.C.
(classificazione centrale dei prodotti)
e dall’I.S.I.C. (standard internazionale
di classificazione industriale di tutte
le attività economiche). E’ obbligatorio
dal 1° febbraio 2006.
C. P. V.
Vocabolario Comune
degli Appalti
Il
CPV
è composto da un vocabolario
principale che descrive gli oggetti da acquistare
ed ancora da un vocabolario supplementare che
può essere utilizzato per aggiunge informazioni
qualitative agli oggetti da acquistare. Per
quanto riguarda la scuola il ricorso al
vocabolario supplementare si reputa non
necessario.
C. P. V.
Vocabolario Comune
degli Appalti
Il
C.P.V. è
composto da un codice di nove cifre che
tendono ad individuare i gruppi, le classi e le categorie dei
lavori, delle forniture e dei servizi che la Pubblica
Amministrazione intende realizzare. Il C.P.V. è utile per
l’inserimento dei dati sul TED (Tenders Electronic Daily)
PORTALE DEGLI APPALTI PUBBLICI EUROPEI per
la ricerca di opportunità commerciali e di avvisi di gara da
parte delle Imprese.
C. P. V.
Vocabolario Comune
degli Appalti
Per le procedure di gara, ove possibile,
è bene utilizzare un codice che abbia
il maggior numero di zeri che sia il
più confacente al prodotto da
acquistare. In caso contrario occorre
fare riferimento al gruppo e/o classe
e/o categoria che meglio individua e
descrive l’acquisto da effettuare.
C I G
Codice identificativo di gara
E un codice alfanumerico
di dieci cifre che serve a dare una
identificazione ed una individualizzazione
alla gara cui partecipano le Ditte.
Il CIG va richiesto prima della procedura di
acquisto e deve essere indicato nell'avviso
pubblico, nella lettera di invito o nella
richiesta di offerta inviata alle Ditte.
CIG - Obblighi alla contribuzione
a favore dell’A.V.C.P.
Importo posto
a base di gara
Sino a 39.999,99
Da 40.000,00 a 149.999,99
Da 150.000,00 a 299.999,99
Da 300.000,00 499.999.99
Da 500.000,00 a 799.999,99
Da 800.000,00 a 999.999,99
Da 1.000.000,00 a 4.999.999,99
Da 5.000.000,00 a 19.999.999,99
Da 20.000.000,00 in poi
Quota
stazioni appaltanti
Esente
€ 30,00
€ 225,00
€ 375,00
€ 600,00
€ 800,00
Quota
operatori economici
Esente
Esente
€ 20,00
€ 35,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 140,00
€ 200,00
€ 500,00
C I G
R. U. P.
Responsabile Unico del Procedimento
Non esiste più il RSSA (Responsabile Simog della
Stazione Appaltante) ma il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), già previsto
dalla Legge n.241/90 ed ora ribadito
dall’art.10 del Decreto legislativo 12.04.2006,
n. 163.
Il R.U.P. è l’unico Responsabile delle procedure
di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture con il
compito di garantire la regolarità della
procedura in tutte le sue fasi, con le connesse
responsabilità civili, penali e amministrative.
C I G
Il CIG, rilasciato dall‘AVCP, è documento
obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, in relazione a ciascun contratto
pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e
forniture, a prescindere dall’importo dello
stesso e dalla procedura di affidamento
prescelta.
Il CIG deve essere richiesto dal Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) in un momento
antecedente all’indizione della procedura di
gara, in quanto il codice deve essere indicato
nel bando ovvero, nel caso di procedure senza
previa pubblicazione di bando, nella lettera
di invito o nella richiesta d'offerta.
C U P
CUP
(Codice Unico di Progetto), istituito
dall’art.1 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, è
necessario per assicurare il monitoraggio degli
investimenti pubblici (MIP) presso il CIPE (Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
E’ composto da un codice alfanumerico in una stringa di 15
caratteri, è un‘attestato/etichetta stabile, che identifica e
accompagna un progetto d'investimento pubblico, sin
dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita.
Il
C U P
CUP
Il
deve essere richiesto dalle
Stazioni appaltanti per tutti i
progetti d’investimento pubblico:
• lavori pubblici (opere pubbliche), finanziati
direttamente o indirettamente, in tutto o in
parte, con risorse pubbliche;
• interventi finalizzati al risanamento o allo
sviluppo economico che facciano capo ad una
decisione di spesa pubblica.
C U P
Per la richiesta del CUP non
vale la tipologia della spesa
(corrente o in conto capitale)
ma rileva esclusivamente se la
spesa sia o meno riconducibile
ad un progetto d'investimento
pubblico nelle forme della sua
definizione.
C U P
Il PROGETTO di INVESTIMENTO è
quello che deve contenere, in se, questi
quattro elementi:
deve avere un decisore pubblico;
deve essere previsto un finanziamento, anche
parziale, di risorse pubbliche;
le azioni o gli strumenti di sostegno sopra descritti
devono avere un comune obiettivo di sviluppo
economico e sociale;
deve essere specificato un tempo entro il quale
l'obiettivo va raggiunto.
C U P
Il cup, quindi, va richiesto per:
lavori pubblici (opere pubbliche) finanziati,
direttamente o indirettamente, in tutto o in
parte, con risorse pubbliche.
tutte quelle attività caratterizzate dal comune
obiettivo di sostegno economico e sociale (ad es:
formazione, programmi di ricerca, attività per la
promozione delle politiche di sviluppo, forniture
di beni e servizi se finalizzate allo sviluppo, come
vedremo.
quei progetti finalizzati all’innovazione e alla
riorganizzazione della PA (forniture di beni e
servizi).
C U P
Il CUP, conseguentemente, non va
richiesto, a titolo esemplificativo, per:
per gli interventi di manutenzione ordinaria dei
locali e delle attrezzature.
per le forniture di beni e servizi che non abbiano
le finalità e gli obiettivi attinenti allo sviluppo
economico e all’innovazione
e non siano
riconducibili
ai
quattro
requisiti
che
caratterizzano un progetto di investimento
pubblico.
per tutti gli interventi rientranti nella gestione
corrente della scuola.
C U P
Un ulteriore esempio per chiarire i concetti
espressi:
☻se acquisto una stampante o un
fotocopiatore in sostituzione di quelli non
più funzionanti, perché guasti, effettuo,
di fatto, una spesa in conto capitale
ma non una spesa tesa allo sviluppo
e/o
alla
realizzazione
di
un
investimento, in quanto non si verifica
un incremento dei beni della scuola.
Non va richiesto il CUP.
C U P
Ancora, per chiarire i concetti espressi:
☻Se,
invece,
acquisto
una
stampante o un fotocopiatore per
automatizzare gli uffici, perché
privi, e un nuovo computer per
potenziarne
il
funzionamento,
effettuo un progetto di investimento
in quanto promuovo una politica di
sviluppo
della
scuola
che
determina incremento inventariale. In
questo caso è necessario acquisire il
CUP.
C U P
Con apposita faq l’AVCP a specifica
domanda sulla obbligatorietà del
CUP puntualizza che essa sussiste:
a prescindere dall’importo e dalla
natura della spesa (corrente o in
conto capitale) per un progetto di
investimento pubblico
o
quando si sia in presenza di uno dei
quattro elementi imprescindibili
tra di loro collegati, prima indicati.
C U P
Con altra faq, sempre l’AVCP a
specifica domanda se il CUP vada
riferito anche a servizi e forniture di
minimo importo ha esplicitamente
risposto in forma negativa con un
secco <NO>.
Non ha, però, specificato quale
limite di spesa debba essere
considerato minimo importo.
Chi si assume la responsabilità di
determinare tale soglia?
CIG - CUP
FORMAZIONE del PERSONALE
Determinazione AVCP n.10/2010-2.1
Se la scuola, per il proprio personale,
acquista, da una Agenzia, un pacchetto di
corsi di formazione, si configura un
appalto di servizi e deve, quindi, ricorrere
ad una procedura di cottimo fiduciario per
la
quale
bisogna
preventivamente
acquisire il CIG e il CUP.
CIG - CUP
FORMAZIONE del PERSONALE
Determinazione AVCP n.10/2010-2.7
Non
sono
soggetti
agli
obblighi
di
tracciabilità gli incarichi di collaborazione
ex articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Esperti
esterni), in quanto contratti d'opera,
previsti dall'articolo 2222 del codice civile
che non determinano il vincolo di lavoro
subordinato in quanto trattasi di lavoro
prevalentemente
proprio
prestato
dall’esperto esterno.
PROGRAMMA ANNUALE
Attività contrattuale del Dirigente
Pagamenti superiori a € 10.000
Per tutti i pagamenti superiori a
10.000 € occorre verificare che il
beneficiario non abbia iscritti a ruolo
debiti non pagati per un ammontare
complessivo pari a tale importo
Decreto M.E.F.
18 GENNAIO 2008 n.40
PROGRAMMA ANNUALE
a)«soggetti
pubblici»:
le
pubbliche Amministrazioni
b)«beneficiario»: il destinatario
di un pagamento, a qualunque
titolo, di una somma superiore
a € 10.000
c)«agente della riscossione»:
Equitalia S.p.A.
d)«sistema informativo»:banche
dati di Equitalia Servizi S.p.A.
PROGRAMMA ANNUALE
e)«inadempimento»:
il
mancato
assolvimento
da
parte
del
beneficiario,
nel
termine
di
sessanta
giorni
previsto
dall'articolo 25, comma 2, del
decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973,
dell'obbligo di versamento di un
ammontare
complessivo
pari
almeno a 10.000 euro, derivante
dalla notifica di una o più cartelle
di pagamento, relative a ruoli
consegnati
agli
agenti
della
riscossione a decorrere dal 1°
gennaio 2000
PROGRAMMA ANNUALE
f) «verifica»: il controllo che i
soggetti
pubblici
devono
effettuare prima di procedere al
pagamento, per accertare se
sussiste un inadempimento da
parte del beneficiario
g)«operatore»: la persona fisica
incaricata di effettuare la verifica
h)«comunicazione»: la risposta con
la quale Equitalia informa se risulti
o meno un inadempimento da
parte del beneficiario.
i) In in caso affermativo l'indicazione
dell'ammontare del debito per cui
si e' verificato l'inadempimento,
comprensivo delle eventuali spese
esecutive e degli interessi di mora
PROGRAMMA ANNUALE
Adempimenti
Dopo l’avvenuta registrazione
sul portale
wwwacquistinrete.it
La scuola, al momento del pagamento
al proprio fornitore, deve verificare se,
a carico dello stesso, sussistono
cause di morosità per il mancato
pagamento, entro 60 giorni dalla
notifica, di cartelle iscritte a ruolo.
PROGRAMMA ANNUALE
Interroga, quindi, per via telematica la
Società pubblica Equitalia al fine di
accertare se il beneficiario del
pagamento abbia o meno un debito
iscritto a ruolo.
Dalla data della interrogazione deve
attendere, per cinque giorni, la
risposta di Equitalia.
Se Equitalia non risponde nei cinque
giorni successivi all’interrogazione, la
scuola può effettuare il pagamento.
PROGRAMMA ANNUALE
Se
Equitalia,
nei
5
giorni
successivi alla interrogazione,
comunica lo stato di morosità del
creditore
della
scuola,
il
pagamento deve immediatamente
essere
sospeso
sino
a
concorrenza della somma iscritta
a ruolo.
Nei 30 giorni successivi Equitalia
notifica l’atto di pignoramento
presso la scuola al fine di
sbloccare le somme dovute.
PROGRAMMA ANNUALE
In tal caso la scuola, nella ipotesi
di un debito del beneficiario di €
4.500,00
versa
tale
somma
direttamente
all’agente
della
riscossione e la restane di €
5.500,00 all’interessato.
Se entro i 30 giorni Equitalia non
notifica
nessun
atto
di
pignoramento
la
scuola
può
procedere al relativo pagamento.
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Corso DURC-CIG e CUP