Diritto Commerciale I (A-K)
SITO WEB:
http://www.jus.unitn.it/users/vezzoso/DC_04-05/home.htm
OGGETTO del diritto commerciale ?
REGOLE applicate alle
ENTITÀ che compiono
operazioni economiche
organizzazione
IMPRENDITORE –
SOCIETÀ
GRUPPI DI SOCIETÀ
ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE
rapporti con
i terzi
mercato del
prodotto/servizio
REGOLE cui devono attenersi
i soggetti che operano sui mercati
mercati
regolamentati
concorrenza sleale
pubblicità
insegne, marchi
antitrust
diritto industriale e
della concorrenza
obblighi di informazione, ecc.
STRUMENTI per realizzare
attività economiche
diritto privato
contratti
contratti commerciali
titoli di credito
diritto privato II
REGOLE che si applicano in
caso di dissesto economico
procedure concorsuali
diritto
fallimentare
REGOLE in merito alla
proprietà intellettuale
marchi
brevetti
diritto d‘autore (copyright)
diritto industriale e
della concorrenza
imprenditore
ENTITÀ che compiono
operazioni economiche
IMPRENDITORE
commerciale/agricolo
piccolo/non piccolo
SOCIETÀ
di persone / di capitali/ cooperative
a scopo di lucro / a scopo mutualistico
GRUPPI DI SOCIETÀ
ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE
consorzi
GEIE
associazioni
IMPRESA
funzione
„combinatrice“
scopo: lucro o
produzione di
ricchezza
PRODOTTO O
SERVIZIO
IMPRESA
IMPRESA
MERCATO
IMPRESA
punto di vista
economico
economia
aziendale
una „coordinazione economica in atto,
istituita e retta per il soddisfacimento
di bisogni umani„ (G.Zappa)
aziende di erogazione
aziende di produzione
scopo
diretto
scopo
diretto
soddisfacimento dei
bisogni dei loro membri
es., famiglie, Stato,
associazioni
soddisfacimento dei
bisogni del mercato
imprese
punto di vista
economico
Teorie dell‘impresa
lo studio dell’impresa e le ragioni del
suo permanere con successo nella
propria dimensione spazio-tempo
struttura
del settore
elementi
interni all‘impresa
risorse
capacità
ecc.
punto di vista
giuridico
individuale
IMPRESA
imprenditore
persona fisica
società
persona giuridica
collettiva
però società senza
impresa
associazione
• dell‘imprenditore stesso
rischia il proprio
patrimonio
• di terzi (privati, banche)
pretendono una
remunerazione
CONCETTO
DI IMPRESA
centrale
concetto di
imprenditore
commerciale
sottoposizione al
fallimento ed alle
altre procedure
concorsuali
no fall. impresa agricola,
neppure se di grandi
dimensioni
Art. 2082 c.c. Imprenditore
È imprenditore chi esercita professionalmente
una attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Nozione di
azienda
Art. 2555.
L`azienda è il complesso dei beni organizzati
dall`imprenditore per l`esercizio dell`impresa
ACQUISTO della
qualifica
di imprenditore
ex art. 2082 c.c.
esercizio di fatto
di un‘attività economica
attività economica svolta
professionalmente
attività economica
organizzata
fine dell‘attività economica organizzata
è la produzione di beni o servizi oppure
lo scambio di beni
esercizio di fatto
di un‘attività economica
ATTIVITÀ
ECONOMICA
pluralità di atti, fatti
e contratti
pluralità di
operazioni
economiche
anche unico
affare
diretta alla produzione
di ricchezza
modalità che consentano
almeno potenzialmente la
copertura dei costi con i ricavi
anche SENZA
fine di lucro inteso
come conseguimento
di un utile
 art. 2247 c.c.
impresa
sociale
disegno di legge
„organizzazioni private senza scopo di lucro
che esercitano in via stabile e principale
un’attività economica di produzione o
di scambio di beni o di servizi di utilità
sociale, diretta a realizzare finalità di
interesse generale“
divieto di distribuire anche in modo
indiretto utili, avanzi di gestione, fondi..
carattere non
speculativo
attività economica svolta
professionalmente
stabile e non occasionale
pr.: chi realizza un
singolo affare?
es.: costruzione
di una diga
pr.: deve essere
l‘attività prevalente?
es.: impiegato dello Stato che
nei week-end gestisce un
chiosco di bibite sulla spiaggia
attività economica
organizzata
organizzazione
„produttiva“
coordinamento dei
fattori della produzione
pr.: necessaria l‘organizzazione
del lavoro altrui?
es., gioielliere?
lavoro e capitali
personali dell‘impr.
pr.: necessità di un minimo
di „etero-organizzazione“?
organizzazione anche di fattori diversi
dal lavoro personale dell‘imprenditore
es., un mediatore è imprenditore o
lavoratore autonomo ?
solo lavoro proprio
no capitali
d1: capacità di combinare fra loro
i mezzi della produzione è centrale
d2: organizzazione non requisito
autonomo: espressione di teoria
politico-economica a giustificazione
del profitto
fine dell‘attività economica organizzata
è la produzione di beni o servizi oppure
lo scambio di beni
attività che
produce ricchezza
pr.: necessaria la
destinazione
al mercato?
es., costruttore di
appartamento per
abitazione propria
d. maggioritaria: SI
perché, altrimenti, manca la professionalità
perché non ricorrono esigenze di tutela
dei terzi
pdv economico
impresa/mercato: binomio necessario
l‘esercizio di l‘attività
economica illegittima
dà luogo ad un‘impresa?
attività vietata in modo assoluto
es., contrabbando
attività esercitata in difetto delle
necessarie autorizzazioni
necessità di tutela
dell‘affidamento dei terzi
SI norme a tutela dei terzi
NO norme poste a favore
dell‘imprenditore
attività esercitata in
nome proprio?
pr.: imprenditore occulto
A
C2
B (prestanome)
C2
C3
CHI è
imprenditore?
A
POTERE DI
DIREZIONE
mandato senza
rappresentanza
B (prestanome)
affidamento
C1
C2
C3
art. 1705 cc.
d1
d2
colui nel cui nome l‘attività
viene svolta
necessità della
spendita del nome
imprenditore solo il prestanome
responsabile anche l‘impr.occulto
chi dirige l‘impresa deve
assumersene il rischio
d3
fallisce anche l‘impr.occulto
Teoria dell‘imprenditore
occulto
Teoria
dell‘imprenditore
occulto
art.147 c.2, l. fall.
fallimento soci ill. resp
assieme alla società
G
anche senza
spendita del nome
fallimento della
società occulta
fallimento del soggetto –
imprenditore individualeocculto
C6
A
C1
B (prestanome)
affidamento
C5
affidamento
C4
C2
C3
danno dei creditori
personali del dominus
che non potevano
conoscere l‘esistenza
dell‘attività economica
tramite prestanome
tutela dei creditori
del prestanome
oltre all‘affidamento
SI fallimento di
socio occulto
di società occulta
NO fallimento
dell‘impr. occulto
Cass., 30 gennaio 1995, n.1106
Se, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore
apparentemente individuale, risulti che egli era socio di una società
di fatto, anche se occulta, esercitante la stessa impresa, deve essere
dichiarato il fallimento della società e di altri soci occulti, senza che
sia necessario provare l'insolvenza di questi ultimi, essendo il loro
fallimento conseguenza automatica del fallimento della società.
In tema di fallimento di soci illimitatamente responsabili, l'art. 147,
comma 2, l. fall., che espressamente riguarda il socio occulto di
società palese, non costituisce norma di carattere eccezionale, perchè
applica, in sede fallimentare, il principio della responsabilità illimitata
e solidale di tutti i soci il quale è immanente nelle società con soci a
responsabilità illimitata (art. 2291 e 2297 c.c.). La suddetta norma è
pertanto, analogamente applicabile al socio occulto di società occulta,
e cioè al caso in cui una persona agisca, nei rapporti con i terzi, come
imprenditore individuale, ma abbia un rapporto occulto con uno o più
soci, ed i terzi possano provare che i debiti assunti dall'imprenditore
apparentemente individuale sono debiti di una società della quale egli
è amministratore.
IMPRENDITORE
NON PICCOLO
PICCOLO
IMPRENDITORE
IMPRESA
IMPRENDITORE
COMMERCIALE
IMPRENDITORE
AGRICOLO
art.1330, proposta e
accettazione fatta
dall‘imprenditore
e morte/incapacità
Disciplina generale
dell‘imprenditore
art. 1341, condizioni generali
di contratto
art. 1368, interpretazione
clausole ambigue quando
uno dei due contraenti è
imprenditore
diritto dei
contratti
art. 1722, estinzione mandato
avente ad oggetto atti relativi
all‘esercizio dell‘impresa
obbligo di iscrizione
nel registro delle imprese
concorrenza
sleale
consorzi
ecc.
art. 2558 successione
nei contratti stipulati per
l‘esercizio dell‘azienda
ecc.
Categorie di imprenditori
imprenditore
imprenditore
SE non è
agricolo
neppure
piccolo
imprenditore
ALLORA
imprenditore
commerciale
l‘imprenditore agricolo
d.lgs. 18 maggio 2001, n.228
art. 2135, c.1 c.c.
• coltivazione del fondo,
• selvicoltura,
• allevamento di animali
• e attivita' connesse
attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un
ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo
stesso, di carattere vegetale o animale,
che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco
o le acque dolci, salmastre o marine.
il rischio ambientale
può anche mancare
anche in assenza di un
collegamento con il fondo
anche artificialità dello
sviluppo del ciclo
biologico
a carattere
industriale
Scarica

imprenditore