" SEZIONE
N°
/
2
REG.GENERALE
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UDIENZA DEL
LA COMMISSIONE
TRIBUTARIA
PROVINCIALE
DI RAGUSA
SEZIONE
riunita Gon fintervento
2
del Signori:
05/1212013
ore 09:30
SENTENZA
[]
DI"ARTINO
SALVATORE
Presidente
O
MIGLIORISI
EMANUELE
Relatore
D
SCHININA'
ELEONORA
Giudice
N°
3-1 fOLlJ~
O
O
PROl'fUNCIATA IL:
6" - ~ 2J.
O
2..oA?>
LJ
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
01-' O 1- ~Hf
ha emesso la seguente
ser-rrENZA
- sul ricorso n. 1595/13
depositato 1125/0612013
,- awerso AWISO
DI ACCERTAMENTO n°
DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI
PAGAMENTO n°
";onlro: AG.ENTRATE
. awerso INVITO Al
IVA-ALTRO 2007
RAGUSA
ASSENTE
ASSENTE
cmtro:
I
I
AGENTE 01 RISCOSSIONE
RAGUSA RISCOSSIONE
SICILIA S.P.A.
~:rOfJostodal ricorrenti:
!
I
Il
. difp'so da:
AW. MANENTI FERDINANDO
VIA TRAPANI ROCCIOLA N. l3/C 97015 MODICA RG
!'
i
i
\fif9$O
da:
DOTT.PUGLISIORAZIO
VIP. TRAPANI ROCCIOLA
N.13/C 97015 MODICA RG
fter;d chiamati "in causa:
,I.\G.RISGOSS. RAGUSA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
VIA ARCHIMEDE 112 97100 RAGUSA RG
tlif~soda:
,I\VV.ALFANO GIUSEPPE
VIA SAS BIAGIO 165 97013 COMiso
RG
pago 1 (coolinua)
FATTO
Con il ricorso N:1595/13 R.G.R. depositato il 25.06.1013 dalla società ..:
persona del legale rappresentante
L.
_
.1
assistila e ditesa giusta la procura speciale rilasciata a margine dello
,.
stesso aUo. vengono impugnati ravviso di accertamento
Ragusa per l'anno d'imposta
. con sede in,
_emesso
Il.'
2001 e notificato il 13.7.1012, nonché la comunicazione
dali' Agenzia delle Entrate di
n.:
000.
notificata il 21.3.2013 dalla Riscossione Sicilia Spa sede di Ragusa. con la quale veniva portato a·conoscenza
ricorrente che. in data 14.2.2013, l'Agenzia delle Entrale aveva aflìdato alrEnte
della
I"Ìscossore, per l'avvio dell'attività
di
riscossione, le somme richieste con l'avviso di accertamento prima indicato,
La difesa della ricorrente premette che. con pvc emesso alr esito di verifica effettuata dan- Agenzia delle Dogane di
Siracusa. venivano
atracquisto
censurate
le operazioni messe in atto dalla società ricolTente negli anni 2006 e 2001 e relative
di merce di provenienza
impugnati contestando
che: "TrtlttClsi in condl/sione
PCI' la movimenl(J:lol7f!
dei beni nell'ambilo
delle l'litI/re tli
Cicqlfi.~/u, annotazione
.Hli
delle Entrate emetteva
.wggi!1I0
registri comabili
CCJrl
,'eden/e. documento
commercillle, fallI/re dì
espt.'si=ione dell'impusta
ex 'Ir/.l) e 15 del
ollle.\.\U annO/azione delle ho/leue. presentuzione
ex arl.50 c.6 L.-I]?/93,
dali Iva e pre.l'enta:iolle con dati iryi!deli della dichianc/one
comunicazione
D.P./t n.633/1972"",
Conseguentemente.
versata, alla rettifica.
ex art.54 DPR 633il972,
gli ani
di opem::iolli mancallti o&.~ellivamenle di elementi determinami
cOlnuni/ario 'l'lati:
(IC'/lIiSf()
D.f'.R. 631//972. preSE/n/azione mod. /mra.l
con da/i m,mcamidella
r Agenzia
estcl'8. A ~eguilo di tali ('onlrolli.
I~Agenzia delle Entrate procedeva aJraccertamento
della dichiarazione
dell'lva
ed al recupero della maggiore
fl"A ex 01'1.28
dovuta- e non
imposta.i1ovuta
quantificata in f 349.583.00 ollre sanzioni perE 436.978,75. interessi sino al 12.(\.2012 per € .n.576,33. per untotale di
€ 83(1.143.14. Rispetto a tale operato, la difesa della ricorrente. eccepisce;
I.violazione degli artt. 3 .e 14 L.n.890/1982,RTt.60
dell'avviso
di accertamento,
D.P.R. n.600/73
,I articoli
posto che la Telata degli avvisi asseritamente
148 e 140 c.p.c.
Inesistenza della notifica
notificati in data 13.1.2012 conteneva il solo
numero della' rac:comandata.e l'ufficio postale di spedizione,
2.Violazione
artt ..7 L.890i1981 e 145 c.p.c. - Nullità della notifica - Soggetto ricevenre. in quanto l'atto impugnato è
stato ricevuto da un soggetto non addetto allll ricezione degli atti.
3. Violazione artt,7 L,890/1982 e 145 c.p.c. - Nullità della notifica effettuata nei cOllfronti del Rapprese'1tan~
Difetto di legittimazione
sig.
passiva del ricevente. Infatri. il plico riporta come indicazione semplicemente
senza alcun riferimento
destinatllJ"ia dell'avviso
4.Violazione
alla sua asserita. qualità di rappresentan,e
le generalità del
'".
s.r I.
di accerta\llento impugnato.
dell'art.1O
legge 21212000. Diretto di instaurazione
impugnllzione, posto che ileI caso iII esame il.contraddittorio
5.Nullità degli atti per difetto di motivazione.
possibile desumere il titolo della responsabilità
dei quali l'Ufficjo
legale della "
legai".
procede al\"accel1amento
del contraddittorio.
nullità
detratto
oggetto
di
non si è svolto.
poiché sono carenti degli elementi tbndamenrali,
senza ~ quali non è
attribuita al ricorrente. né la nOl1T)aviolata. l'!é i presupposti suJla base
dell'imposta
ed alla irrogazione
presupposti giuridi.ci non vi è traccia" negli atti,dell'indicazione
della sanzione.
Per quanto attiene i
della norma violllta, Quanto ai presuPP9sti di. fatto. gli
atti impugnati giungono a conclusioni totalmente conrraddittorie.
6.1n relazione alla supposta violazione e tàlsa applicazione dell'art.54
del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 in ordine alla
debenza dell'IV A accertata, in particolare si rileva che anche qualnra si ipotizzasse in capo alla
provvedere ~lIa regolariu..8zione della fattura ricevura dalla.
un ipotetico cedente.
.i
Spa o all'emissione
"obbligo di
della faltura omessa da
la stessa non avrebbe comunque dovuto versare alcuna imposta. non avendo arrecato
danna
\
all'erario.
In merito, si rleva altresì che, per la stessa fattispecie relativamenle all'anno d.'imposta 2006, questa stessa
CTP con la sentenza n.245/02/20 13 si è espressa in senso favorevole alla tesi ùella ricorrente.
7.l.a non debenza deJrimposta
richiesta dall'Ulììcio
fa venire meno l'applicabilità
delle sanzioni nei confi'unti della
società ricorrente.
8. Violazione 8rt.6 comma 1 D. Lgs n.471/1997 posto che. se dalla corretta ricostruzione
potessero emergere clementi difformi al dettato normativo.nessuna
, Srl. Infatti, la ricorrente, per l'acquisto
Spa con l'annotazione
della complessa
vicenda
responsabilità potrebbe essere invocata in capo alla
della merce, ha ricevuto regolari fatture da parte della
"Non imponibile art.7 comma l''. Anche supponendo,
come sembra asserire
controparte, che la medesima fosse errata nei presupposti, nessun sindacato può essere richiesto dal cessionario
dalla
normativa vigente in termini di riqualificazione del trattamento dell'operazione.
9.Nullità della comunicazione
n.
di notifica non consente atravviso
ex nrt.19
di accenamento
sOlllma pretesa dali' Amministrazione
Conclusivamente
L'Agenzia
(;Ol\ll1la
I lett.b) D.Lgs n. 78/20 IO, in quanto il vizio
di acquistare la definitività che consente di iscrivere a ruolo la
finanziaria e di procedere alr esecuzione.
viene chiesta la sospensione cautelare dell'efficacia degli alti impugnati
delle
Entrate,
con la costituzione
in giudizio e controdeduzioni
depositate
in data 29.07.2013. nel
c\lllfermare la validità del proprio operato, ritevava:
l. preliminarmente.
!'inammissibilità
del ricorso ai sensi dell'art.:2 I collimo I D. Lgs n.5-/6/92,
rislI/w pro l'OSIO./l/Ori termine. Parimel7/i inammissibile
che il medesimo
l'OSIO
va dichiùrata 1'oPI'0.ri::ione contro /(, Comunic(cione
eme.s~(I
dal ('{II/cessionario della riscossione per carenza di giurisdi::ìone delle Commissioni Trihlltarie.
2. Relatil'améll/{! .al merito defl" questione si f<1 nOUlre che tl/fle
parte sol(anlo nei confron,ti de/l'Gl'Vi,m cii accertamento
Il!
ecce::ioni sono state volutamente
. Poiché il slIddet/(1 alto è divenl/to
n./
definitivo. {'Agenzia delle Entrale .si è attivata per procedere
sollevate dalla
(lll'ì~crì::ione
.paga/e. Ne c(}/~seglle che le lagnan=e di parte flon possono
(J
1'11010per il reclIpero
delle imposte
non
essere presl! ìl1 c()n.~idera::ìone nella presellle fase
contl!n=iosa.
All'udienza
del 19.9.2013. la Commissione accoglieva I"istan7a di sospensione cautelare dell'avviso
di accertamento e
della Comunicazi.ollc qui impugnate.
COI1l
suecessive memorie illustrative,
ricorso e conferm~va
Comunicazione
depositate in data 13.11.2013. la difesa della ricorrente insisteva nelle ragioni del
la legittimità del gravame proposto
emessa dal Concessionario
sia nei confronri dell'avviso
di accertamento
che della
della riscossione. In ordine alla supposta tardività si rileva che non risulta
dimostrata posto che l'Agenzia delle Entrate non ha prodotto copia delle notifiche contestate.
La Riscossione
Sicilia Spa, con la costituzione
in giudizio e controdeduzioni .depositate
in data 3.12.2013. nel
confermare la validità del proprio operato rilevava la propria carenza di legittimazione passiva poiché tutti i motivi di
impugnazione afferiscono aIrattività posta in essere dall'Ente impositore.
AlI'udiènza
di trattazione
giudizio ùocumentazione
della controversia.
la rappresentante
attestante la notifica dell'accertamento
de II' Agenzia delle Entrate chiedeva di produrre in
sia alla società che al legale rappresentante
della
2
stessa. La difesa della ricorrente si opponeva a tale produzione,
La Commissiolle,
rigettava
!'istanza di produzione
agli atti della controversia.
rileva: preliminarmente.
documentale poi'ché tardiva e poneva la causa in decisione.
DIRITTO
La Commissione.
sentite le parti ed esaminata la documentazione
nessuna declaratoria
tardività
nella
di inammissibilità
presentazione
documentazione
del ricorso. così come richiesta dali' Agenzia delle Entrale per la supposta
del gravame.
può essere
emessa
poiché
agli aui
nòn è stata
prodotta
attestante la l'egolarìtà e le date di effeuiva notitica degli aui impugnati. Stante l'evidente
prova dell'eccezione
formulata dall'Ufficio
impositore.
il ricorso è da ritenere ammissibile
alcuna
carenza di
e quindi va deciso nel
merito. La questione su cui si controverte è stata già in precedenza affrontata e risolta da questa stessa Commissione
con
/a Sentenza 0.245/2/13 del 15./1.2012
relativamente al periodo d'imposta 2006. Poiché il presupposto
impositivo
che ha dato luogo agli atli impugnati emessi sia per il 2006 che per il 2007 è slato sempre il medesimo pvc dell' Agenzia
delle Dogane di Siracusa, in questa sede vengono riproposti i contenuti della Sentenza già emessa. Infatti. la vicenda
ruota intamo alla corretta qualificazione dell'operazione
commerciale
messa in atto dalla
hf
.c-~.
SrI" e dai
'.. - -
suoi fornitori'. Viene impulala allaricOlTcnre /a responsabilità della mancata regQI"rizzazione interna dell'operazione
acquist(l di saia,provel)iente
sua volla quest'ultimo.
l'operazione
la ••
come "cessione
.._ SjJa·'. secondo
la relativa operazione
variazione alcunallella
i'Ufficio
accertatore,
avrebbe
erroneamente
fuori campo IVA", ex art.7 del DPR n,63311972, in luogo di "cessione
non imponibile". ,Ma va rilevato che. anche
ricorrcnle.
di
dall'estero. senza aver regolarizzato, ai fini IV A, la faUura ricevuta dal proprio cedente. A
Il
volere accedere a tale ipotesi, effettivaQ"lente, come sostenuto da".a
di regolarizzazione
determinazione
qualificato
intracomunitaria
delrimposta
contabile-fiscale
pretesa dall'Ufficio,
non llvrebbecomportato
di che trattasi, poichi? il debito IVA, derivante da\l'annotazione
registro delle vendite. avrebbt; trovato compensazione
nella cO'Tispondente annotazione
ilei
nel registro. degli acquiSIi.
quindi. la presunta omissione deUa doppia registrazione nOIl potrehbe. in ogni caso. determinare evasione d'imposta,
è invece del par.cre che, !lcUa fattispecie. la complessa articolazione dell'operazione,
cuinvolti nel,.tntsferimento
anche per il.numero
del.la merce dal Sudamerica in Italia attraverso la Siovenia, ha indotto l'Ufficio delle Dogane
prima e rA~l.':nzia delle Entrat,e ppLa non correttamente
inquadrare il ruolo e le responsabilità
dei diversi operatori
commerciali. coinvolti.. prova ne sia che, l'Agenzia delle Entrale. in sede di acce,rlamento i.ndivid1l8va nella",
Spa" colei ..che aveva, partecil>310 all'immissione
successivamente
\
Si
dei soggetti
in Ilalia e". quindi. .Ia conseguente
~ontab,ilizzazipne
di un acquist~\ imracomunitario
Successivamente,
in sede di controdeduzioni,
in "libera
contestazione.
effettuato
pratica': della merce in Siovenia
_.
e a trasferirla
con gli atti notificati alla ricQrrente. ~ell'omessa
nei confrontj
della. stessa, "'
._ Spa".
in punto di fatto. lo stesso Ufficio pl'ecisa che "La Società .
. Srl,. df4 resto. non (wel'a annOIaTO.per le opera~i{)ni .wc/delle. alcun acquisto intràcOImmitario. L 'importa=ione
della 'r,erce. cioè .. non erqslata
. _'.
mai assoggel/ata
ad If~4. né dalla,diffU s!(lvena
(>~
'r
dJ. né dalla Società·",
')
Spa né. infine, dalla odierna ricorrente. La /J1erce, cioè. nO/1 era sfata immessa in Iiber~ pratic.a. qJsì comr
pn'vi~t() dalrart.67
/0 comma. lett ..a del D.P.R. n. 633172 .', Quir.di. secondo que~t'ullima ricostruzione
dell'Utli<;io. la
rner<;edich~ traltasi non sarebbe stata immessa in libera pratica, poiché tale ?pera.zjone non .è stata~spletata
dalla
~ Spa. sicché
intracomunitario.
residente (~
si slll'ebbe concretizzata,
da parte dellari,corrente
~ .}. Ap~ion~
evidenti
segnalato
dalla
,difesa delhl ricorrente.
.
....
versamento d'impasta,
"
..
(cedente
:.
in entrambi
..
..
..
..
C(lntabiliZ13zione ,di un acquisto
. . Spa), bensì un acquisto domestico da un soggetto non
le incongruenze
stante le doppie registrazioni.
non già l'omessa
in ~Iovenja
tra le due posizio~i espresse daIl'Ufficio,t~ttavia,
i casì la. presunta
omissione
non
comporterebbe
.
.
attive e passive, che verrebbero
effettuate
..,..
corn~
un . mancatp
.
I
in capo allo stesso
..,
l
.:,
..>
I
soggetto (art. l? D.P.R. n.633/1972 - obblighi dei cessionari - soggetli
dell'integrazione'
:l(ln
residenti - nomina rappresentante
fiscale) o
della fattura comunitaria prevista dall'art.46 del D.L. 30 agosto 1993. n.33I. In definitiva, si è ritenuto
che la ricostruzione
effettuata dagli accertatori non colga l'eftèttiva articolazione dell'operazione
verificata in ordine al
ruolo e. in particolare. alle responsabilità fiscali degli operatori eoinvolti. Certamente profili di irregolarità fomlali sono
riscontrabili
in tale operazione.
ma la mancata immissione
in libera pratica della merce di che tranasi nel mercato
comllnita.-io. non può imputarsi alla ricolTente che ha avuto la merce regolarmente
con l'annotazione
regolarità elo effettuare la riqualificazione
S0l10
sicuramente
provveduto
della operazione. Gli eventuali inadempimenti
da imputare o alla ". _
alla
d~lI'immissione
nomina
quanto al'gollleniaio
del
proprio
rappresentante
fiscale
in Italia,
secondo clli "la violazione contestatCl alla SodetIÌ
in ric()r.~o. ha arrecato danni al/'Erario:
posto che. la corretta applicazione
versata, avrebbe dato luogolld
'n
definitiva
"
cosi
la regolarizzazione
non appare
condivisibile
la
srl'". contrariamente
.1
li
delle norme che regolano tali operazioni di importazione.
(l
cosi come
non avrebbe comportato il versamento di IV A o. se
un credito rispetto a Il" Erario; quindi non è rinvenibile il danno erariale contestato alla
società ric0n;ente. Dalle considerazioni
ricorrente. Pertanto, la Commissione.
ravviso di accertamento
non curando
~.• che non ha
lali danni SO/IO costituiti dallt, moncala corresponsione
richiamate e descritte dallo stesso Ufficio impositore, in ogni caso
consequenziale
" Spa"
fiscali rilevati dai verificatori
."~ Spa", quale cessionario nazionale, o alla ",
della merce in libera pratica nel mercato comunitario,
posi:lione dell'Uflicio
defl'WA":
tàtturata dalla ".
110n"illlp.an. 72" e rispetto alla quale la ricorreme non poteva certamente indagare per verificarne la
sin qui svolte se ne deduce altresì l'illegittimità
delle sanzioni irrogate alla
ritenute assorbite ogni altra questione ed .cccezione. accoglie il ricorso. annulla
e la comunicazione
del Concessionario
della riscossione
qui impugnati. nonché ogni altro ano
emesso nei conrronli della società ricorrente. In considerazione della complessità della vicenda si ritiene
equo disporre l'integrale compensaz:,jone tra le parti delle spese del presente giudizio.
r.Q.M.
la Commissione.
accoglie il ricorso. annulla l'avviso di accertamento
riscossione qui impugnati. nonché ogni altro alto consequenziale
e la comunicazione
del Concessionario
della
emesso nei conrronti della ricorrente. Compensa
le
. spese.
Così deciso in Ragusa il5 dicembre 2013
IL ~ESIDENTE
S;,.D~~'-""
4
Scarica

66286 pdf PDF