" SEZIONE N° / 2 REG.GENERALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UDIENZA DEL LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA SEZIONE riunita Gon fintervento 2 del Signori: 05/1212013 ore 09:30 SENTENZA [] DI"ARTINO SALVATORE Presidente O MIGLIORISI EMANUELE Relatore D SCHININA' ELEONORA Giudice N° 3-1 fOLlJ~ O O PROl'fUNCIATA IL: 6" - ~ 2J. O 2..oA?> LJ DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01-' O 1- ~Hf ha emesso la seguente ser-rrENZA - sul ricorso n. 1595/13 depositato 1125/0612013 ,- awerso AWISO DI ACCERTAMENTO n° DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PAGAMENTO n° ";onlro: AG.ENTRATE . awerso INVITO Al IVA-ALTRO 2007 RAGUSA ASSENTE ASSENTE cmtro: I I AGENTE 01 RISCOSSIONE RAGUSA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. ~:rOfJostodal ricorrenti: ! I Il . difp'so da: AW. MANENTI FERDINANDO VIA TRAPANI ROCCIOLA N. l3/C 97015 MODICA RG !' i i \fif9$O da: DOTT.PUGLISIORAZIO VIP. TRAPANI ROCCIOLA N.13/C 97015 MODICA RG fter;d chiamati "in causa: ,I.\G.RISGOSS. RAGUSA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. VIA ARCHIMEDE 112 97100 RAGUSA RG tlif~soda: ,I\VV.ALFANO GIUSEPPE VIA SAS BIAGIO 165 97013 COMiso RG pago 1 (coolinua) FATTO Con il ricorso N:1595/13 R.G.R. depositato il 25.06.1013 dalla società ..: persona del legale rappresentante L. _ .1 assistila e ditesa giusta la procura speciale rilasciata a margine dello ,. stesso aUo. vengono impugnati ravviso di accertamento Ragusa per l'anno d'imposta . con sede in, _emesso Il.' 2001 e notificato il 13.7.1012, nonché la comunicazione dali' Agenzia delle Entrate di n.: 000. notificata il 21.3.2013 dalla Riscossione Sicilia Spa sede di Ragusa. con la quale veniva portato a·conoscenza ricorrente che. in data 14.2.2013, l'Agenzia delle Entrale aveva aflìdato alrEnte della I"Ìscossore, per l'avvio dell'attività di riscossione, le somme richieste con l'avviso di accertamento prima indicato, La difesa della ricorrente premette che. con pvc emesso alr esito di verifica effettuata dan- Agenzia delle Dogane di Siracusa. venivano atracquisto censurate le operazioni messe in atto dalla società ricolTente negli anni 2006 e 2001 e relative di merce di provenienza impugnati contestando che: "TrtlttClsi in condl/sione PCI' la movimenl(J:lol7f! dei beni nell'ambilo delle l'litI/re tli Cicqlfi.~/u, annotazione .Hli delle Entrate emetteva .wggi!1I0 registri comabili CCJrl ,'eden/e. documento commercillle, fallI/re dì espt.'si=ione dell'impusta ex 'Ir/.l) e 15 del ollle.\.\U annO/azione delle ho/leue. presentuzione ex arl.50 c.6 L.-I]?/93, dali Iva e pre.l'enta:iolle con dati iryi!deli della dichianc/one comunicazione D.P./t n.633/1972"", Conseguentemente. versata, alla rettifica. ex art.54 DPR 633il972, gli ani di opem::iolli mancallti o&.~ellivamenle di elementi determinami cOlnuni/ario 'l'lati: (IC'/lIiSf() D.f'.R. 631//972. preSE/n/azione mod. /mra.l con da/i m,mcamidella r Agenzia estcl'8. A ~eguilo di tali ('onlrolli. I~Agenzia delle Entrate procedeva aJraccertamento della dichiarazione dell'lva ed al recupero della maggiore fl"A ex 01'1.28 dovuta- e non imposta.i1ovuta quantificata in f 349.583.00 ollre sanzioni perE 436.978,75. interessi sino al 12.(\.2012 per € .n.576,33. per untotale di € 83(1.143.14. Rispetto a tale operato, la difesa della ricorrente. eccepisce; I.violazione degli artt. 3 .e 14 L.n.890/1982,RTt.60 dell'avviso di accertamento, D.P.R. n.600/73 ,I articoli posto che la Telata degli avvisi asseritamente 148 e 140 c.p.c. Inesistenza della notifica notificati in data 13.1.2012 conteneva il solo numero della' rac:comandata.e l'ufficio postale di spedizione, 2.Violazione artt ..7 L.890i1981 e 145 c.p.c. - Nullità della notifica - Soggetto ricevenre. in quanto l'atto impugnato è stato ricevuto da un soggetto non addetto allll ricezione degli atti. 3. Violazione artt,7 L,890/1982 e 145 c.p.c. - Nullità della notifica effettuata nei cOllfronti del Rapprese'1tan~ Difetto di legittimazione sig. passiva del ricevente. Infatri. il plico riporta come indicazione semplicemente senza alcun riferimento destinatllJ"ia dell'avviso 4.Violazione alla sua asserita. qualità di rappresentan,e le generalità del '". s.r I. di accerta\llento impugnato. dell'art.1O legge 21212000. Diretto di instaurazione impugnllzione, posto che ileI caso iII esame il.contraddittorio 5.Nullità degli atti per difetto di motivazione. possibile desumere il titolo della responsabilità dei quali l'Ufficjo legale della " legai". procede al\"accel1amento del contraddittorio. nullità detratto oggetto di non si è svolto. poiché sono carenti degli elementi tbndamenrali, senza ~ quali non è attribuita al ricorrente. né la nOl1T)aviolata. l'!é i presupposti suJla base dell'imposta ed alla irrogazione presupposti giuridi.ci non vi è traccia" negli atti,dell'indicazione della sanzione. Per quanto attiene i della norma violllta, Quanto ai presuPP9sti di. fatto. gli atti impugnati giungono a conclusioni totalmente conrraddittorie. 6.1n relazione alla supposta violazione e tàlsa applicazione dell'art.54 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 in ordine alla debenza dell'IV A accertata, in particolare si rileva che anche qualnra si ipotizzasse in capo alla provvedere ~lIa regolariu..8zione della fattura ricevura dalla. un ipotetico cedente. .i Spa o all'emissione "obbligo di della faltura omessa da la stessa non avrebbe comunque dovuto versare alcuna imposta. non avendo arrecato danna \ all'erario. In merito, si rleva altresì che, per la stessa fattispecie relativamenle all'anno d.'imposta 2006, questa stessa CTP con la sentenza n.245/02/20 13 si è espressa in senso favorevole alla tesi ùella ricorrente. 7.l.a non debenza deJrimposta richiesta dall'Ulììcio fa venire meno l'applicabilità delle sanzioni nei confi'unti della società ricorrente. 8. Violazione 8rt.6 comma 1 D. Lgs n.471/1997 posto che. se dalla corretta ricostruzione potessero emergere clementi difformi al dettato normativo.nessuna , Srl. Infatti, la ricorrente, per l'acquisto Spa con l'annotazione della complessa vicenda responsabilità potrebbe essere invocata in capo alla della merce, ha ricevuto regolari fatture da parte della "Non imponibile art.7 comma l''. Anche supponendo, come sembra asserire controparte, che la medesima fosse errata nei presupposti, nessun sindacato può essere richiesto dal cessionario dalla normativa vigente in termini di riqualificazione del trattamento dell'operazione. 9.Nullità della comunicazione n. di notifica non consente atravviso ex nrt.19 di accenamento sOlllma pretesa dali' Amministrazione Conclusivamente L'Agenzia (;Ol\ll1la I lett.b) D.Lgs n. 78/20 IO, in quanto il vizio di acquistare la definitività che consente di iscrivere a ruolo la finanziaria e di procedere alr esecuzione. viene chiesta la sospensione cautelare dell'efficacia degli alti impugnati delle Entrate, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate in data 29.07.2013. nel c\lllfermare la validità del proprio operato, ritevava: l. preliminarmente. !'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.:2 I collimo I D. Lgs n.5-/6/92, rislI/w pro l'OSIO./l/Ori termine. Parimel7/i inammissibile che il medesimo l'OSIO va dichiùrata 1'oPI'0.ri::ione contro /(, Comunic(cione eme.s~(I dal ('{II/cessionario della riscossione per carenza di giurisdi::ìone delle Commissioni Trihlltarie. 2. Relatil'améll/{! .al merito defl" questione si f<1 nOUlre che tl/fle parte sol(anlo nei confron,ti de/l'Gl'Vi,m cii accertamento Il! ecce::ioni sono state volutamente . Poiché il slIddet/(1 alto è divenl/to n./ definitivo. {'Agenzia delle Entrale .si è attivata per procedere sollevate dalla (lll'ì~crì::ione .paga/e. Ne c(}/~seglle che le lagnan=e di parte flon possono (J 1'11010per il reclIpero delle imposte non essere presl! ìl1 c()n.~idera::ìone nella presellle fase contl!n=iosa. All'udienza del 19.9.2013. la Commissione accoglieva I"istan7a di sospensione cautelare dell'avviso di accertamento e della Comunicazi.ollc qui impugnate. COI1l suecessive memorie illustrative, ricorso e conferm~va Comunicazione depositate in data 13.11.2013. la difesa della ricorrente insisteva nelle ragioni del la legittimità del gravame proposto emessa dal Concessionario sia nei confronri dell'avviso di accertamento che della della riscossione. In ordine alla supposta tardività si rileva che non risulta dimostrata posto che l'Agenzia delle Entrate non ha prodotto copia delle notifiche contestate. La Riscossione Sicilia Spa, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni .depositate in data 3.12.2013. nel confermare la validità del proprio operato rilevava la propria carenza di legittimazione passiva poiché tutti i motivi di impugnazione afferiscono aIrattività posta in essere dall'Ente impositore. AlI'udiènza di trattazione giudizio ùocumentazione della controversia. la rappresentante attestante la notifica dell'accertamento de II' Agenzia delle Entrate chiedeva di produrre in sia alla società che al legale rappresentante della 2 stessa. La difesa della ricorrente si opponeva a tale produzione, La Commissiolle, rigettava !'istanza di produzione agli atti della controversia. rileva: preliminarmente. documentale poi'ché tardiva e poneva la causa in decisione. DIRITTO La Commissione. sentite le parti ed esaminata la documentazione nessuna declaratoria tardività nella di inammissibilità presentazione documentazione del ricorso. così come richiesta dali' Agenzia delle Entrale per la supposta del gravame. può essere emessa poiché agli aui nòn è stata prodotta attestante la l'egolarìtà e le date di effeuiva notitica degli aui impugnati. Stante l'evidente prova dell'eccezione formulata dall'Ufficio impositore. il ricorso è da ritenere ammissibile alcuna carenza di e quindi va deciso nel merito. La questione su cui si controverte è stata già in precedenza affrontata e risolta da questa stessa Commissione con /a Sentenza 0.245/2/13 del 15./1.2012 relativamente al periodo d'imposta 2006. Poiché il presupposto impositivo che ha dato luogo agli atli impugnati emessi sia per il 2006 che per il 2007 è slato sempre il medesimo pvc dell' Agenzia delle Dogane di Siracusa, in questa sede vengono riproposti i contenuti della Sentenza già emessa. Infatti. la vicenda ruota intamo alla corretta qualificazione dell'operazione commerciale messa in atto dalla hf .c-~. SrI" e dai '.. - - suoi fornitori'. Viene impulala allaricOlTcnre /a responsabilità della mancata regQI"rizzazione interna dell'operazione acquist(l di saia,provel)iente sua volla quest'ultimo. l'operazione la •• come "cessione .._ SjJa·'. secondo la relativa operazione variazione alcunallella i'Ufficio accertatore, avrebbe erroneamente fuori campo IVA", ex art.7 del DPR n,63311972, in luogo di "cessione non imponibile". ,Ma va rilevato che. anche ricorrcnle. di dall'estero. senza aver regolarizzato, ai fini IV A, la faUura ricevuta dal proprio cedente. A Il volere accedere a tale ipotesi, effettivaQ"lente, come sostenuto da".a di regolarizzazione determinazione qualificato intracomunitaria delrimposta contabile-fiscale pretesa dall'Ufficio, non llvrebbecomportato di che trattasi, poichi? il debito IVA, derivante da\l'annotazione registro delle vendite. avrebbt; trovato compensazione nella cO'Tispondente annotazione ilei nel registro. degli acquiSIi. quindi. la presunta omissione deUa doppia registrazione nOIl potrehbe. in ogni caso. determinare evasione d'imposta, è invece del par.cre che, !lcUa fattispecie. la complessa articolazione dell'operazione, cuinvolti nel,.tntsferimento anche per il.numero del.la merce dal Sudamerica in Italia attraverso la Siovenia, ha indotto l'Ufficio delle Dogane prima e rA~l.':nzia delle Entrat,e ppLa non correttamente inquadrare il ruolo e le responsabilità dei diversi operatori commerciali. coinvolti.. prova ne sia che, l'Agenzia delle Entrale. in sede di acce,rlamento i.ndivid1l8va nella", Spa" colei ..che aveva, partecil>310 all'immissione successivamente \ Si dei soggetti in Ilalia e". quindi. .Ia conseguente ~ontab,ilizzazipne di un acquist~\ imracomunitario Successivamente, in sede di controdeduzioni, in "libera contestazione. effettuato pratica': della merce in Siovenia _. e a trasferirla con gli atti notificati alla ricQrrente. ~ell'omessa nei confrontj della. stessa, "' ._ Spa". in punto di fatto. lo stesso Ufficio pl'ecisa che "La Società . . Srl,. df4 resto. non (wel'a annOIaTO.per le opera~i{)ni .wc/delle. alcun acquisto intràcOImmitario. L 'importa=ione della 'r,erce. cioè .. non erqslata . _'. mai assoggel/ata ad If~4. né dalla,diffU s!(lvena (>~ 'r dJ. né dalla Società·", ') Spa né. infine, dalla odierna ricorrente. La /J1erce, cioè. nO/1 era sfata immessa in Iiber~ pratic.a. qJsì comr pn'vi~t() dalrart.67 /0 comma. lett ..a del D.P.R. n. 633172 .', Quir.di. secondo que~t'ullima ricostruzione dell'Utli<;io. la rner<;edich~ traltasi non sarebbe stata immessa in libera pratica, poiché tale ?pera.zjone non .è stata~spletata dalla ~ Spa. sicché intracomunitario. residente (~ si slll'ebbe concretizzata, da parte dellari,corrente ~ .}. Ap~ion~ evidenti segnalato dalla ,difesa delhl ricorrente. . .... versamento d'impasta, " .. (cedente :. in entrambi .. .. .. .. C(lntabiliZ13zione ,di un acquisto . . Spa), bensì un acquisto domestico da un soggetto non le incongruenze stante le doppie registrazioni. non già l'omessa in ~Iovenja tra le due posizio~i espresse daIl'Ufficio,t~ttavia, i casì la. presunta omissione non comporterebbe . . attive e passive, che verrebbero effettuate ..,.. corn~ un . mancatp . I in capo allo stesso .., l .:, ..> I soggetto (art. l? D.P.R. n.633/1972 - obblighi dei cessionari - soggetli dell'integrazione' :l(ln residenti - nomina rappresentante fiscale) o della fattura comunitaria prevista dall'art.46 del D.L. 30 agosto 1993. n.33I. In definitiva, si è ritenuto che la ricostruzione effettuata dagli accertatori non colga l'eftèttiva articolazione dell'operazione verificata in ordine al ruolo e. in particolare. alle responsabilità fiscali degli operatori eoinvolti. Certamente profili di irregolarità fomlali sono riscontrabili in tale operazione. ma la mancata immissione in libera pratica della merce di che tranasi nel mercato comllnita.-io. non può imputarsi alla ricolTente che ha avuto la merce regolarmente con l'annotazione regolarità elo effettuare la riqualificazione S0l10 sicuramente provveduto della operazione. Gli eventuali inadempimenti da imputare o alla ". _ alla d~lI'immissione nomina quanto al'gollleniaio del proprio rappresentante fiscale in Italia, secondo clli "la violazione contestatCl alla SodetIÌ in ric()r.~o. ha arrecato danni al/'Erario: posto che. la corretta applicazione versata, avrebbe dato luogolld 'n definitiva " cosi la regolarizzazione non appare condivisibile la srl'". contrariamente .1 li delle norme che regolano tali operazioni di importazione. (l cosi come non avrebbe comportato il versamento di IV A o. se un credito rispetto a Il" Erario; quindi non è rinvenibile il danno erariale contestato alla società ric0n;ente. Dalle considerazioni ricorrente. Pertanto, la Commissione. ravviso di accertamento non curando ~.• che non ha lali danni SO/IO costituiti dallt, moncala corresponsione richiamate e descritte dallo stesso Ufficio impositore, in ogni caso consequenziale " Spa" fiscali rilevati dai verificatori ."~ Spa", quale cessionario nazionale, o alla ", della merce in libera pratica nel mercato comunitario, posi:lione dell'Uflicio defl'WA": tàtturata dalla ". 110n"illlp.an. 72" e rispetto alla quale la ricorreme non poteva certamente indagare per verificarne la sin qui svolte se ne deduce altresì l'illegittimità delle sanzioni irrogate alla ritenute assorbite ogni altra questione ed .cccezione. accoglie il ricorso. annulla e la comunicazione del Concessionario della riscossione qui impugnati. nonché ogni altro ano emesso nei conrronli della società ricorrente. In considerazione della complessità della vicenda si ritiene equo disporre l'integrale compensaz:,jone tra le parti delle spese del presente giudizio. r.Q.M. la Commissione. accoglie il ricorso. annulla l'avviso di accertamento riscossione qui impugnati. nonché ogni altro alto consequenziale e la comunicazione del Concessionario della emesso nei conrronti della ricorrente. Compensa le . spese. Così deciso in Ragusa il5 dicembre 2013 IL ~ESIDENTE S;,.D~~'-"" 4