COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58 - Provincia di Treviso
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Ufficio Tributi
Tel. 0423-761146-47
Fax. 0423-761139
Prot.
Orario ufficio: dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00
Martedì 16.00-18.30
e-mail [email protected]
aggiornato al 23 maggio 2014
Imposte Comunali anno 2014
Con Legge n. 147/2013 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica
Comunale - IUC - che si compone di una imposta di natura patrimoniale, l’ IMU, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili - TASI - e nella tariffa sui rifiuti – TARI.
La TASI è il nuovo tributo per i servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell’immobile, la cui base imponibile è la medesima dell’IMU.
La TARI – tariffa corrispettiva per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sostituisce la
TARES - è gestita e riscossa da Consorzio TV3 - Contarina con le medesime modalità degli
anni scorsi.
IMU
E’ dovuta dal proprietario, dall’usufruttuario, dal titolare del diritto d’uso, abitazione o superficie
(titolari di diritti reali).
Dal 1° gennaio 2014 non è dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze.
Per gli immobili diversi dalla abitazione principale, è dovuto l’acconto entro il 16 giugno
2014 in misura pari al 50% dell’imposta dovuta applicando le aliquote in vigore nel 2013. Il saldo è
da versare entro il 16 dicembre 2014 a conguaglio, sulla base delle aliquote che sono state
stabilite dal Comune con delibera C.C. n. 15 del 22/05/2014.
TASI
E’ dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o
detenga a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l’abitazione principale, e aree edificabili.
Sono esclusi i terreni agricoli. La base imponibile è quella dell’IMU.
Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’immobile, l’imposta è dovuta sia dal possessore che dall’occupante. L’occupante deve
versare la TASI nella misura - stabilita dal Comune con regolamento - del 10 per cento
dell’imposta complessiva e la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale
sull’immobile.
A legislazione vigente ,poiché il comune ha approvato con delibera n. 16 Consiglio Comunale
del 22/05/2014 le aliquote TASI il versamento dell’acconto deve essere effettuato entro il 16
giugno 2014
RIEPILOGO ALIQUOTE IMU(delibera C.C. n. 15 del 22/05/2014):





aliquota ordinaria : 9,4 per mille
aliquota prevista per terreni agricoli 9,2 per mille
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze (fabbricati classificati nelle
categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze): 3,5 per mille
aliquota per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo
grado adibite a loro abitazione principale : 8,6 per mille
detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: 200,00 euro;
RIEPILOGO ALIQUOTE TASI (delibera C.C. n. 16 del 22/05/2014):
 ALIQUOTA 2,5 per mille per abitazione principale e pertinenze come definita ai fini IMU e
alle altre abitazioni principali e pertinenze ad esse assimilate per legge e per regolamento
 ALIQUOTA zero per mille ai sensi del comma 676 della legge 27/12/2014 n. 147 per tutti
gli altri immobili.
 Percentuale del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota
applicabile per la fattispecie imponibile occupata versata dall’occupante (la restante parte
90% è dovuta dal possessore).
Per l’anno 2014 sono dovute al Comune l’IMU e la TASI secondo il seguente prospetto
QUALE IMPOSTA E’
DOVUTA E DA CHI
TIPO
IMMOBILE
ABITAZIONI
PRINCIPALI
CATEGORIA
CATASTALE
Abitazioni
principali
e relative
pertinenze
ammesse –
ESCLUSE
quelle di lusso
(categoria
catastale A1,
A8 e A9 )
da A2 a
A7,
e
pertinenze
C2, C6 e
C7
NO
Abitazioni
principali di
lusso e relative
pertinenze
A1, A8,
A9
e
pertinenze
C2, C6 e C7
SI
SI
dal
possessore
QUANDO E COME SI PAGA
Non dovuta
Acconto entro il
16 giugno 2014
con aliquota del
2,5 per mille
SI
dal
possessore
Acconto entro il
16 giugno pari
al 50%
dell’imposta
dovuta ad
aliquota anno
2013 – 4 per
mille.
Saldo entro il
16 dicembre a
conguaglio con
aliquota del
3,5 per mille
Acconto entro il
16 giugno 2014
con aliquota del
2,5 per mille
IMMOBILI AD
USO
ABITATIVO
CONCESSI IN
USO GRATUITO
A PARENTI IN
LIENA RETTA DI
PRIMO GRADO:
Nel caso in cui il
comodatario
appartenga ad un
nucleo familiare
con ISEE non
superiore a
15.000 euro annui
da A2 a
A7,
e
pertinenze
C2, C6 e
C7
NO
SI
dal
possessore
Non dovuta
Acconto entro il
16 giugno 2014
con aliquota del
2,5 per mille
90%
dal
possessore
10%
occupante
In tutti gli altri casi
Non dovuta
IMMOBILI AD
USO
ABITATIVO
DIVERSI
DALLE
ABITAZIONI
PRINCIPALI:
- abitazioni a
disposizione,
vuote,
affittate,
- pertinenze
eccedenti quelle
ammesse
Uffici e studi
privati
Negozi e botteghe
Laboratori per arti
e
mestieri
da A2 a
A7,
e
pertinenze
C2, C6 e
C7
SI
Non dovuta
Acconto entro il
16 giugno pari
al
50%
dell’imposta
dovuta
ad
aliquota del 8,6
per mille
Il saldo entro
16
dicembre
con aliquota 8,6
per mille
da A1 a
A9
SI
Non dovuta
Acconto entro il
16 giugno pari
al
50%
dell’imposta
dovuta ad
aliquota anno
2013 – 9,6 per
mille.
Saldo entro il
16 dicembre a
conguaglio con
aliquota del
9,4 per mille
SI
NO
Acconto entro il
16 giugno pari
al
50%
dell’imposta
dovuta ad
aliquota anno
2013 – 9,6 per
mille.
Saldo entro il
16 dicembre a
C2, C6 e
C7
A10
C1
C3
C4
Non dovuta
conguaglio con
aliquota del
9,4 per mille
TIPO
IMMOBILE
Capannoni
industriali,
commerciali e a
destinazione
speciale
CATEGORIA
CATASTALE
da D1 a
D8
SI
QUALE IMPOSTA E’
DOVUTA E DA CHI
Non dovuta
7,6 per mille
allo stato
QUANDO E COME SI PAGA
Acconto entro Non dovuta
il 16 giugno
pari al 50%
dell’imposta
dovuta ad
aliquota anno
2013 – 9,6
per
mille.
Saldo entro il
16 dicembre a
conguaglio
con aliquota
del
9,4 per mille
Terreni agricoli
- anche non coltivati, posseduti e
condotti da coltivatori diretti ed
IAP
iscritti nella previdenza agricola
(moltiplicatore 75)
SI
NO
- posseduti da soggetti diversi da SI
quelli di cui al punto precedente
(moltiplicatore 135)
NO
Aree edificabili
NO
SI
Non dovuta
Acconto entro
il 16 giugno
pari al 50%
dell’imposta
dovuta ad
aliquota anno Non dovuta
2013 – 9,6
per
mille.
Saldo entro il
16 dicembre a
conguaglio
con aliquota
del
9,2 per mille
Non dovuta
Acconto entro
il 16 giugno
pari al 50%
dell’imposta
dovuta ad
aliquota anno
2013 – 9,6
per
mille.
Saldo entro il
16 dicembre a
conguaglio
con aliquota
del
9,4 per mille
TIPO
IMMOBILE
QUALE IMPOSTA E’
DOVUTA E DA CHI
CATEGORIA
CATASTALE
QUANDO E COME SI PAGA
“Beni merce” : fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita
NO
NO
Non dovuta
Non dovuta
Fabbricati rurali
strumentali
all’attività
agricola
NO
NO
Non dovuta
Non dovuta
D10 o con
Annotazione
di
ruralità
Definizione e requisiti per tipologia immobile
Abitazione principale e relative pertinenze ammesse, escluse A1, A8 e A9 :
- è abitazione principale l’unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C/6 (garage, box, posti
auto) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna categoria catastale indicata.
Abitazioni equiparate a quella principale per regolamento comunale
1. abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari, purché non locate ;
2. l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a
titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata;
3. abitazione concessa in in comodato (o uso gratuito), escluse A1 – A8 - A9 , dal soggetto
passivo dell’ imposta a parente in linea retta di primo grado (padre/madre – figli) che la utilizza
come abitazione principale, a condizione che il comodatario non abbia la disponibilità
sull’immobile ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 504/92 neppure per quota. L’agevolazione opera nel
solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a
15.000 euro annui.
Abitazioni equiparate a quella principale per legge:
1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
3. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, da parte di:- personale in servizio permanente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; - personale dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, - personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco,- personale
appartenente alla carriera prefettizia,per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
Fabbricati rurali abitativi :
1. sono considerati abitazione principale se utilizzati come tali dal soggetto passivo;
2. sono considerati altri fabbricati se non utilizzati o se utilizzati da soggetti diversi dai dipendenti
esercenti l’attività agricola a tempo indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiore
a 100 all’anno.
Fabbricati rurali ad uso strumentale
1. fabbricati ad uso abitativo strumentali in quanto utilizzato dai dipendenti esercenti l’attività
agricola a tempo indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiore a 100 all’anno,
2. fabbricati rurali strumentali all’attività agricola cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n.
557/1993. Sono considerati rurali i fabbricati che presentano negli atti catastali la specifica
annotazione conseguente alle domande di variazione catastale presentate - ai sensi del D.L.
70/2011 - entro il termine del 30 settembre 2012 (art. 2, comma 5 - ter del D.L. n. 102 del
31.08.2013).
“Beni merce” delle imprese costruttrici: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati. (art. 2, commi 1 e 2 lett. a) del D.L. n. 102 del 31.08.2013) L’agevolazione decorre dall’1/1
dell’anno successivo al loro accatastamento, è applicata solo in presenza della denuncia di
variazione obbligatoria pena decadenza dal beneficio e detti beni devono risultare iscritti nel libro
cespiti.
Codici tributo da utilizzare nel modello F24
Tributo
Codice
3912
3913
descrizione
IMU – abitazione principale e pertinenze
IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale
IMU di competenza del
Comune
3914
3916
3918
3930
IMU di competenza dello
STATO
3925
IMU – terreni agricoli
IMU – aree edificabili
IMU – altri fabbricati
IMU – immobili ad uso produttivo categoria D –
incremento
COMUNE
IMU – immobili ad uso produttivo categoria D –
quota STATO
TASI di competenza del
Comune
3958
3959
3960
3961
TASI - abitazione principale e pertinenze
TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale
TASI - aree edificabili
TASI - altri fabbricati
INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA :
1. indirizzo: Via G. Marconi 58 - 31030 Castello di Godego (TV)
2. recapiti telefonici : 0423/761146 – fax 0423/761139
3. e-mail ufficio: [email protected]
4. posta elettronica certificata (PEC): [email protected]
5. orario di apertura al pubblico: mart. e ven. ore 09.00- 13.00; Mart. ore 16.00-18.30
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guida iuc 2014 - Comune di Castello di Godego