COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO Via Guglielmo Marconi, 58 - Provincia di Treviso Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Ufficio Tributi Tel. 0423-761146-47 Fax. 0423-761139 Prot. Orario ufficio: dal Lunedì al Venerdì 9.00-13.00 Martedì 16.00-18.30 e-mail [email protected] aggiornato al 23 maggio 2014 Imposte Comunali anno 2014 Con Legge n. 147/2013 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale - IUC - che si compone di una imposta di natura patrimoniale, l’ IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili - TASI - e nella tariffa sui rifiuti – TARI. La TASI è il nuovo tributo per i servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell’immobile, la cui base imponibile è la medesima dell’IMU. La TARI – tariffa corrispettiva per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sostituisce la TARES - è gestita e riscossa da Consorzio TV3 - Contarina con le medesime modalità degli anni scorsi. IMU E’ dovuta dal proprietario, dall’usufruttuario, dal titolare del diritto d’uso, abitazione o superficie (titolari di diritti reali). Dal 1° gennaio 2014 non è dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze. Per gli immobili diversi dalla abitazione principale, è dovuto l’acconto entro il 16 giugno 2014 in misura pari al 50% dell’imposta dovuta applicando le aliquote in vigore nel 2013. Il saldo è da versare entro il 16 dicembre 2014 a conguaglio, sulla base delle aliquote che sono state stabilite dal Comune con delibera C.C. n. 15 del 22/05/2014. TASI E’ dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o detenga a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l’abitazione principale, e aree edificabili. Sono esclusi i terreni agricoli. La base imponibile è quella dell’IMU. Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, l’imposta è dovuta sia dal possessore che dall’occupante. L’occupante deve versare la TASI nella misura - stabilita dal Comune con regolamento - del 10 per cento dell’imposta complessiva e la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’immobile. A legislazione vigente ,poiché il comune ha approvato con delibera n. 16 Consiglio Comunale del 22/05/2014 le aliquote TASI il versamento dell’acconto deve essere effettuato entro il 16 giugno 2014 RIEPILOGO ALIQUOTE IMU(delibera C.C. n. 15 del 22/05/2014): aliquota ordinaria : 9,4 per mille aliquota prevista per terreni agricoli 9,2 per mille aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze (fabbricati classificati nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze): 3,5 per mille aliquota per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado adibite a loro abitazione principale : 8,6 per mille detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: 200,00 euro; RIEPILOGO ALIQUOTE TASI (delibera C.C. n. 16 del 22/05/2014): ALIQUOTA 2,5 per mille per abitazione principale e pertinenze come definita ai fini IMU e alle altre abitazioni principali e pertinenze ad esse assimilate per legge e per regolamento ALIQUOTA zero per mille ai sensi del comma 676 della legge 27/12/2014 n. 147 per tutti gli altri immobili. Percentuale del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata versata dall’occupante (la restante parte 90% è dovuta dal possessore). Per l’anno 2014 sono dovute al Comune l’IMU e la TASI secondo il seguente prospetto QUALE IMPOSTA E’ DOVUTA E DA CHI TIPO IMMOBILE ABITAZIONI PRINCIPALI CATEGORIA CATASTALE Abitazioni principali e relative pertinenze ammesse – ESCLUSE quelle di lusso (categoria catastale A1, A8 e A9 ) da A2 a A7, e pertinenze C2, C6 e C7 NO Abitazioni principali di lusso e relative pertinenze A1, A8, A9 e pertinenze C2, C6 e C7 SI SI dal possessore QUANDO E COME SI PAGA Non dovuta Acconto entro il 16 giugno 2014 con aliquota del 2,5 per mille SI dal possessore Acconto entro il 16 giugno pari al 50% dell’imposta dovuta ad aliquota anno 2013 – 4 per mille. Saldo entro il 16 dicembre a conguaglio con aliquota del 3,5 per mille Acconto entro il 16 giugno 2014 con aliquota del 2,5 per mille IMMOBILI AD USO ABITATIVO CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LIENA RETTA DI PRIMO GRADO: Nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui da A2 a A7, e pertinenze C2, C6 e C7 NO SI dal possessore Non dovuta Acconto entro il 16 giugno 2014 con aliquota del 2,5 per mille 90% dal possessore 10% occupante In tutti gli altri casi Non dovuta IMMOBILI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI: - abitazioni a disposizione, vuote, affittate, - pertinenze eccedenti quelle ammesse Uffici e studi privati Negozi e botteghe Laboratori per arti e mestieri da A2 a A7, e pertinenze C2, C6 e C7 SI Non dovuta Acconto entro il 16 giugno pari al 50% dell’imposta dovuta ad aliquota del 8,6 per mille Il saldo entro 16 dicembre con aliquota 8,6 per mille da A1 a A9 SI Non dovuta Acconto entro il 16 giugno pari al 50% dell’imposta dovuta ad aliquota anno 2013 – 9,6 per mille. Saldo entro il 16 dicembre a conguaglio con aliquota del 9,4 per mille SI NO Acconto entro il 16 giugno pari al 50% dell’imposta dovuta ad aliquota anno 2013 – 9,6 per mille. Saldo entro il 16 dicembre a C2, C6 e C7 A10 C1 C3 C4 Non dovuta conguaglio con aliquota del 9,4 per mille TIPO IMMOBILE Capannoni industriali, commerciali e a destinazione speciale CATEGORIA CATASTALE da D1 a D8 SI QUALE IMPOSTA E’ DOVUTA E DA CHI Non dovuta 7,6 per mille allo stato QUANDO E COME SI PAGA Acconto entro Non dovuta il 16 giugno pari al 50% dell’imposta dovuta ad aliquota anno 2013 – 9,6 per mille. Saldo entro il 16 dicembre a conguaglio con aliquota del 9,4 per mille Terreni agricoli - anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola (moltiplicatore 75) SI NO - posseduti da soggetti diversi da SI quelli di cui al punto precedente (moltiplicatore 135) NO Aree edificabili NO SI Non dovuta Acconto entro il 16 giugno pari al 50% dell’imposta dovuta ad aliquota anno Non dovuta 2013 – 9,6 per mille. Saldo entro il 16 dicembre a conguaglio con aliquota del 9,2 per mille Non dovuta Acconto entro il 16 giugno pari al 50% dell’imposta dovuta ad aliquota anno 2013 – 9,6 per mille. Saldo entro il 16 dicembre a conguaglio con aliquota del 9,4 per mille TIPO IMMOBILE QUALE IMPOSTA E’ DOVUTA E DA CHI CATEGORIA CATASTALE QUANDO E COME SI PAGA “Beni merce” : fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita NO NO Non dovuta Non dovuta Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola NO NO Non dovuta Non dovuta D10 o con Annotazione di ruralità Definizione e requisiti per tipologia immobile Abitazione principale e relative pertinenze ammesse, escluse A1, A8 e A9 : - è abitazione principale l’unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. - per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, locali di deposito), C/6 (garage, box, posti auto) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata. Abitazioni equiparate a quella principale per regolamento comunale 1. abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate ; 2. l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata; 3. abitazione concessa in in comodato (o uso gratuito), escluse A1 – A8 - A9 , dal soggetto passivo dell’ imposta a parente in linea retta di primo grado (padre/madre – figli) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il comodatario non abbia la disponibilità sull’immobile ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 504/92 neppure per quota. L’agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Abitazioni equiparate a quella principale per legge: 1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 3. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 4. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da parte di:- personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; - personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, - personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco,- personale appartenente alla carriera prefettizia,per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Fabbricati rurali abitativi : 1. sono considerati abitazione principale se utilizzati come tali dal soggetto passivo; 2. sono considerati altri fabbricati se non utilizzati o se utilizzati da soggetti diversi dai dipendenti esercenti l’attività agricola a tempo indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiore a 100 all’anno. Fabbricati rurali ad uso strumentale 1. fabbricati ad uso abitativo strumentali in quanto utilizzato dai dipendenti esercenti l’attività agricola a tempo indeterminato o per un numero di giornate lavorative superiore a 100 all’anno, 2. fabbricati rurali strumentali all’attività agricola cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993. Sono considerati rurali i fabbricati che presentano negli atti catastali la specifica annotazione conseguente alle domande di variazione catastale presentate - ai sensi del D.L. 70/2011 - entro il termine del 30 settembre 2012 (art. 2, comma 5 - ter del D.L. n. 102 del 31.08.2013). “Beni merce” delle imprese costruttrici: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (art. 2, commi 1 e 2 lett. a) del D.L. n. 102 del 31.08.2013) L’agevolazione decorre dall’1/1 dell’anno successivo al loro accatastamento, è applicata solo in presenza della denuncia di variazione obbligatoria pena decadenza dal beneficio e detti beni devono risultare iscritti nel libro cespiti. Codici tributo da utilizzare nel modello F24 Tributo Codice 3912 3913 descrizione IMU – abitazione principale e pertinenze IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale IMU di competenza del Comune 3914 3916 3918 3930 IMU di competenza dello STATO 3925 IMU – terreni agricoli IMU – aree edificabili IMU – altri fabbricati IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – incremento COMUNE IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – quota STATO TASI di competenza del Comune 3958 3959 3960 3961 TASI - abitazione principale e pertinenze TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale TASI - aree edificabili TASI - altri fabbricati INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA : 1. indirizzo: Via G. Marconi 58 - 31030 Castello di Godego (TV) 2. recapiti telefonici : 0423/761146 – fax 0423/761139 3. e-mail ufficio: [email protected] 4. posta elettronica certificata (PEC): [email protected] 5. orario di apertura al pubblico: mart. e ven. ore 09.00- 13.00; Mart. ore 16.00-18.30