Contratti tipici
e altre fonti
delle obbligazioni
I singoli contratti tipici
I singoli contratti tipici
Il codice civile ha disciplinato singolarmente alcuni tra i contratti più diffusi.
Si parla in proposito di contratti tipici. Ciascuno di questi contratti, oltre alle
regole che valgono per i contratti in generale, segue le regole che sono
specificamente previste per esso (Titolo III libro IV del codice civile).
la vendita
la locazione
il comodato e il mutuo
I principali
contratti tipici
sono
il mandato
la fideiussione
la transazione
la donazione
Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici
I singoli contratti tipici
consensuale
a efficacia reale
La vendita è
un contratto
non formale
a prestazioni corrispettive
Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici
I singoli contratti tipici
la consegna della detenzione di un bene
(mobile o immobile) dal locatore al conduttore
La locazione
si caratterizza
per
l’obbligo di pagamento di un canone da parte
del conduttore
Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici
I singoli contratti tipici
gratuito
Il comodato
è un contratto
reale
unilaterale
reale
Il mutuo
è un contratto
che ha per oggetto cose fungibili
a titolo oneroso
Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici
I singoli contratti tipici
generale
con rappresentanza
speciale
senza rappresentanza
Il mandato
si distingue in
Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici
I singoli contratti tipici
di regola fa sì che un terzo divenga
solidalmente obbligato con il debitore
La fideiussione
può però anche essere pattuita con beneficio
di escussione
Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici
I singoli contratti tipici
ha carattere oneroso
ha natura costitutiva
La transazione
ha per oggetto diritti patrimoniali disponibili
Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici
I singoli contratti tipici
può consistere nel trasferimento di un diritto
o nell’assunzione di un’obbligazione
La donazione
deve esser redatta per atto pubblico
deve essere accettata
Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > I singoli contratti tipici
Le fonti non contrattuali delle obbligazioni
Le fonti non contrattuali delle obbligazioni
La responsabilità determina l’applicazione di una sanzione prevista
dall’ordinamento nei confronti di colui che compie un atto definito come illecito
(violazione di un dovere giuridico).
La responsabilità civile si collega in particolare all’applicazione della
sanzione (risarcimento del danno) prevista dall’ordinamento in caso di
illecito civile.
contrattuale
quando deriva dalla violazione
di un'obbligazione preesistente
(dovere giuridico specifico)
extracontrattuale
quando deriva dalla violazione
di un dovere giuridico generico
La responsabilità
civile può essere
Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > Le fonti non contrattuali delle obbligazioni
Le fonti non contrattuali delle obbligazioni
I singoli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale sono
quegli elementi che devono necessariamente sussistere affinché un fatto possa
qualificarsi come illecito civile.
l'elemento oggettivo (condotta)
l'elemento soggettivo (dolo o colpa)
Gli elementi costitutivi
della responsabilità
extracontrattuale sono
il nesso di causalità
l'antigiuridicità
l'imputabilità
l’assenza di cause di giustificazione
Sono cause di giustificazione:
 la legittima difesa
 lo stato di necessità
 l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere
 il consenso dell’avente diritto
Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > Le fonti non contrattuali delle obbligazioni
Le fonti non contrattuali delle obbligazioni
Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale. Il danno patrimoniale
è quello valutabile in termini monetari, mentre il danno non patrimoniale
è causato dalla perdita o dalla lesione di beni di natura personale che non possono
formare oggetto di normale valutazione economica.
danno emergente
si distingue in
Il danno
patrimoniale
lucro cessante
in forma specifica
può essere risarcito
per equivalente
danno morale
danno alla vita di relazione
si distingue in
Il danno
non patrimoniale
danno biologico
danno esistenziale
può essere risarcito
Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > Le fonti non contrattuali delle obbligazioni
per equivalente
Le fonti non contrattuali delle obbligazioni
le promesse unilaterali
Sono fonti
non contrattuali
delle obbligazioni
(diverse dal fatto
illecito)
la gestione d'affari altrui
il pagamento
dell'indebito
l'arricchimento
senza causa
Contratti tipici e altre fonti delle obbligazioni > Le fonti non contrattuali delle obbligazioni
Le promesse unilaterali
si suddividono in:
 promessa al pubblico
 promessa di pagamento
(cui è equiparata la
ricognizione di debito)
 promessa contenuta in
un titolo di credito
Scarica

contratti tipici