STATUTO
dell’Ente Religioso
"CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BETHEL"
Art. 1 - Denominazione
E' costituito l'Ente religioso denominato "CHIESA CRISTIANA
EVANGELICA BETHEL" o anche "CHIESA CRISTIANA BETHEL" o anche
"CHIESA EVANGELICA BETHEL" o anche semplicemente "BETHEL".
La
"CHIESA
CRISTIANA
EVANGELICA
BETHEL"
è
apartitica,
apolitica, adenominazionale, autonoma ed indipendente con
durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro,
disciplinata dal presente Statuto nonché nella previsione
della legislazione in materia di affari di culto e degli enti
morali equiparati a quelli di beneficenza; essa in seguito,
per brevità, sarà chiamata "CHIESA".
La "CHIESA" ha sede in Bari ed ha facoltà di stabilire sedi
secondarie per manifestare, promuovere, praticare e perseguire
le finalità istituzionali.
Art. 2 - Scopi
La "CHIESA", nel rispetto dell'articolo 5 del Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, persegue i seguenti scopi:
- manifestare e promuovere, sia privatamente che in pubblico,
il proprio credo religioso nell'insegnamento, nelle pratiche,
nel culto e nell'osservanza dei riti;
- promuovere e favorire in Bari, in Puglia, in Italia e
all'estero lo sviluppo dell'evangelizzazione attraverso la
diffusione della Parola del Signore anche in collaborazione
con altre Chiese Evangeliche locali, regionali, nazionali ed
estere che condividono la confessione di fede e gli stessi
principi etici e spirituali;
- nominare ovvero ordinare altri ministri di culto;
- promuovere e sostenere in Italia e all'estero tutte quelle
iniziative finalizzate alla testimonianza dell'Evangelo, alla
promozione sociale e alla crescita spirituale e sociale delle
persone;
- promuovere e sostenere i valori della dignità dell'uomo,
dell'integrazione della sua dimensione umana e spirituale,
della solidarietà e fratellanza, della equità e giustizia
sociale, del rispetto e della cura dell'ambiente naturale e
civico nella prospettiva evangelica della Speranza quale
fondamento dell'attesa del Regno di Dio, sorretta dallo
Spirito del Signore.
Art. 3 - Attività
La "CHIESA", per il raggiungimento dei suoi fini, intende
promuovere le seguenti attività:
- manifestazione e promozione del proprio credo religioso
nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti;
- attività di promozione e sostegno: per la costituzione di
chiese evangeliche, di centri sociali per l'infanzia e/o per
il sostegno delle famiglie bisognose;
- attività di formazione e corsi di teologia: per la
formazione teologica e biblica dei Ministri; di corsi per la
conoscenza e valorizzazione del patrimonio biblico, teologico,
innologico, musicale e storico della Chiesa Cristiana dalle
sue origini, dei movimenti di risveglio in particolare, e
dell'Evangelismo
italiano,
europeo
e
internazionale,
in
generale;
attività
culturali:
organizzazione
di
conferenze
finalizzate:
1. alla divulgazione ed alla conoscenza della cultura
evangelica,
con
particolare
riferimento
alle
tematiche
relative alla tutela delle minoranze religiose in Italia,
collaborazione con Università, Scuole, Associazioni ed Enti
che si propongono le stesse finalità;
2. ad approfondire ed integrare i contributi delle scienze
umane e della spiritualità in un'ottica interconfessionale per
la crescita e la diffusione dei valori di riferimento della
"CHIESA";
- attività editoriali: divulgazione della propria attività
tramite
articoli
a
stampa,
pubblicazioni
e
sussidi
audiovisivi, produzione di materiale didattico-scientifico;
- attività di solidarietà sociale, beneficenza e assistenza
socio-sanitaria nell'ambito del territorio nazionale ed estero
volte a garantire la soddisfazione delle esigenze primarie,
all'accoglienza, all'educazione, allo sviluppo psicofisico e
affettivo,
all'istruzione,
all'inserimento
sociale
e
lavorativo nei confronti di soggetti in condizioni di
svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare,
proponendosi di ideare e realizzare progetti, anche attraverso
la distribuzione di alimenti, che diano alla vita una qualità
dignitosa nell'ambito della convivenza umana e della giustizia
e della pace fra gli uomini; in particolare la cura di
progetti di adozione a distanza, di case-famiglia, di
mediazione familiare e altri progetti a ciò finalizzati; al
sostegno morale finalizzato al reinserimento sociale nei
confronti di quei soggetti detenuti e privati della libertà.
Le altre aree di intervento della "CHIESA" sono:
- promozione di cooperative di solidarietà sociale e di
produzione e lavoro integrate per l'inserimento lavorativo e
sociale e realizzazione di interventi di orientamento al
lavoro e di formazione per persone svantaggiate;
- organizzazione di incontri, manifestazioni, feste, concerti,
eccetera, tendenti a sensibilizzare enti, istituzioni e
singole persone e a raccogliere fondi per finanziare le
iniziative e i progetti di solidarietà della "CHIESA".
La "CHIESA" opera, per il perseguimento delle indicate
finalità, su tutto il territorio nazionale e internazionale
per il tramite delle sedi locali.
E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle
indicate, fatta eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse, accessorie e integrative e comunque in via non
prevalente.
La "CHIESA" potrà compiere inoltre tutti gli atti e concludere
tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e
mobiliare per il migliore conseguimento delle finalità
statutarie.
Le modalità di funzionamento, l'erogazione dei servizi, la
gestione
e
l'accesso
alle
proprie
strutture
saranno
disciplinati da un Regolamento interno che sarà approvato con
deliberazione dell'Assemblea dei membri della "CHIESA".
Art. 4 - Membri
La "CHIESA" è aperta a tutti quei membri che ne condividono la
confessione di fede, lo spirito e gli ideali e si adoperano
per la loro realizzazione.
I membri si dividono nelle seguenti categorie:
- membri credenti: quei fedeli che, sinceramente dispiaciuti e
pentiti per il peccato, avendo creduto e fatta professione
della propria fede nel Signore Gesù Cristo, quale personale
Signore e Salvatore, sono stati battezzati secondo le
Scritture e vivono una "vita nuova" che testimonia della
trasformazione operata dalla grazia di Dio. Costoro credono e
accettano che Dio ha costituito dei ministri quali Apostoli,
Profeti, Evangelisti, Pastori e Dottori, da Lui scelti in modo
che possano governare con fedeltà la Chiesa, nutrire il
gregge, sorvegliarlo, conservarlo e prendersene cura, facendo
ogni cosa secondo l'esempio di Cristo, ammaestrando e
insegnando con diligenza e amore ad osservare tutto ciò che
Egli ha comandato. I membri credenti hanno diritto al voto;
- membri aderenti: coloro che, condividendo la confessione di
fede,
partecipano
ai
riti,
contribuiscono
con
offerte
volontarie, cooperano coi fedeli a tutte le attività della
"CHIESA" e sono interessati alla realizzazione delle sue
finalità. I membri aderenti non hanno diritto al voto;
- membri onorari: quei ministri che abbiano contribuito in
maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno
ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita
della "CHIESA". I membri onorari hanno diritto al voto.
Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione dei membri
credenti
Sono membri credenti della "CHIESA" tutti coloro che,
possedendo i requisiti di cui all'articolo 4 del presente
statuto, compilano e sottoscrivono l'apposita domanda per
l'inserimento nella "CHIESA". Con la richiesta di inserimento
il credente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto ed
il Regolamento interno.
L'ammissione decorre dalla data della deliberazione del
Consiglio di Chiesa che esamina le domande dei nuovi membri;
l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve
avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di
presentazione.
Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito
l'iscrizione nel Registro di Chiesa.
I membri credenti cessano di appartenere alla "CHIESA":
- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per trasferimento in altra località;
- per esclusione; tale provvedimento potrà essere adottato in
caso di sopravvenuta incapacità giuridica e di agire del credente, per la sua condotta spirituale e morale incompatibile
con gli specifici natura, scopi ed attività della "CHIESA" e
per violazioni delle norme del presente Statuto e del Regolamento interno.
Il Regolamento interno disciplina i casi di sospensione e/o
esclusione
ovvero
le
modalità
di
assunzione
della
deliberazione di sospensione e/o esclusione da parte del
Consiglio di Chiesa, nonché la conseguente comunicazione
all'interessato.
Contro il diniego all'iscrizione tra i credenti e contro la
delibera di sospensione e/o esclusione è ammesso ricorso al
Collegio degli Anziani, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
Art. 6 - Diritti e doveri dei membri
Ogni membro credente e onorario ha il diritto:
- di partecipare alle Assemblee dei Membri e di votare
direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali la "CHIESA" intende
attuare gli scopi statutari;
- di partecipare alle attività promosse dalla "CHIESA";
- di usufruire di tutti i servizi della "CHIESA";
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Ogni membro credente e onorario ha il dovere di:
- partecipare attivamente a tutte le riunioni dei riti della
comunità utili alla propria crescita spirituale e maturità
cristiana;
- essere tollerante e rispettoso verso tutti gli altri membri, sorelle e fratelli, della "CHIESA";
- essere leale e sottomesso verso il "Pastore Senior" e verso
il Consiglio dei Pastori quali guide e conduttori della
"CHIESA";
- essere pronto a contribuire praticamente e spiritualmente a
tutti i programmi della "CHIESA";
essere
partecipe,
con
i
mezzi
temporali
(offerte,
sottoscrizioni e contributi in danaro) e al meglio delle
proprie capacità, al sostegno e ai bisogni della "CHIESA";
- ad osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento
interno, nonché le deliberazioni adottate dagli Organi della
"CHIESA".
Tutti i membri credenti maggiorenni, non sottoposti a
provvedimenti di sospensione, hanno diritto all'elettorato
attivo e passivo ovvero al conferimento e al rinnovo degli
incarichi nella "CHIESA".
Rimane esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
della "CHIESA".
In sede di Assemblea ogni membro ha diritto ad un voto e può
essere portatore di una sola delega.
Art. 7 - Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio della "CHIESA" è costituito dai beni mobili ed
immobili che pervengano alla "CHIESA" a qualsiasi titolo:
offerte, elargizioni, liberalità o contributi da parte di Enti
pubblici e privati o persone fisiche, chiese, missioni,
organismi e/o istituzioni..
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili
pervenuti alla "CHIESA" a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento
degli scopi statutari.
E'
comunque
fatto
salvo
l'obbligo
di
provvedere
alla
conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
La "CHIESA" persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
a) raccolta di offerte durante i culti, manifestazioni,
evangelizzazioni, eccetera;
b) rendite patrimoniali;
c) offerte e/o contributi di membri credenti, membri aderenti,
chiese, istituzioni, persone fisiche e persone giuridiche sia
pubbliche che private;
d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare
il patrimonio;
e) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti
sono
accettate
dal
Consiglio
di
Chiesa,
che
delibera
sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità
statutarie della "CHIESA".
Art. 8 - Bilancio
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Chiesa predispone il rendiconto economico che
deve essere approvato dall'Assemblea dei Membri entro il 30
aprile di ogni anno.
Il rendiconto predisposto dal Consiglio di Chiesa deve essere
depositato presso la segreteria della "CHIESA" entro quindici
giorni precedenti la seduta dell'Assemblea dei Membri per
poter essere eventualmente consultato.
L'Assemblea dei Membri può incaricare il Consiglio di Chiesa
di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento
di programmazione economica che sarà comunque privo di valore
autorizzatorio;
anche
in
questo
caso
il
documento
di
programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea
dei Membri entro il 31 dicembre.
Il documento di programmazione economica predisposto dal
Consiglio di Chiesa deve essere depositato presso la sede
della "CHIESA" entro quindici giorni precedenti la seduta
dell'Assemblea dei Membri per poter essere consultato.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita della "CHIESA", salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9 - Organi
Gli organi della "CHIESA" sono:
- l'Assemblea dei membri;
- il Consiglio di Chiesa;
- il Presidente del Consiglio di Chiesa o "Pastore Senior";
- il Segretario Rappresentante Legale dell'Ente.
Sono inoltre costituiti, secondo le modalità previste nel
Regolamento interno, i seguenti organi di controllo e di
garanzia:
- il Comitato dei Revisori;
- il Collegio degli Anziani.
Art. 10 - Assemblea dei membri
L'Assemblea dei membri è l'Organo deliberante principale della
"CHIESA" ed è costituita da tutti i membri credenti e onorari
non sottoposti a provvedimenti di sospensione.
L'Assemblea dei membri costituisce luogo di confronto atto ad
assicurare la corretta gestione della "CHIESA" attraverso la
partecipazione dei membri credenti ognuno dei quali ha diritto
al voto. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio
di Chiesa o "Pastore Senior", secondo le modalità previste dal
Regolamento interno, almeno una volta all'anno in via
ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia
richiesta dal Segretario Rappresentante legale dell'Ente o dal
Consiglio di Chiesa o da almeno un terzo dei membri credenti.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è
presente la maggioranza dei membri, in seconda convocazione
l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai
membri mediante affissione all'albo della sede del relativo
verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel Regolamento
interno.
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente del Consiglio di Chiesa o anche
"Pastore Senior";
- eleggere il Consiglio di Chiesa;
- approvare il Regolamento interno;
- approvare l'eventuale documento di programmazione ed il
rendiconto economico;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Comitato dei Revisori;
- eleggere il Collegio degli Anziani.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello
Statuto e sull'eventuale scioglimento della "CHIESA".
L'Assemblea
è
presieduta
da
un
Presidente
eletto
dall'assemblea, coadiuvato da un Segretario eletto dai
presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il
Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione
dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.
Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità
stabilite nel Regolamento interno.
Art. 11 - Consiglio di Chiesa
Il Consiglio di Chiesa è l'organo esecutivo del governo della
"CHIESA".
Il Consiglio di Chiesa è composto da un minimo di cinque ad un
massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea fra i propri
ministri; nel Regolamento interno sono indicati i tempi e le
modalità in relazione ai quali l'assemblea della "CHIESA"
stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Chiesa.
I componenti del Consiglio di Chiesa durano in carica cinque
anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo e
precisamente fino all'approvazione del rendiconto economico
relativo al quinto esercizio.
Il Consiglio di Chiesa si insedia su convocazione del
Presidente.
Al Consiglio di Chiesa sono attribuiti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle
finalità istituzionali della "CHIESA" ed all'attuazione delle
deliberazioni dell'Assemblea dei Membri.
Compete al Consiglio di Chiesa:
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- eleggere il Segretario Rappresentante Legale dell'Ente;
- nominare il Tesoriere e il Segretario del Consiglio di
Chiesa;
- nominare ovvero ordinare altri ministri di culto;
- esaminare e deliberare l'ammissione, la sospensione e/o
l'esclusione dei membri;
- formalizzare le proposte per la gestione della "CHIESA", ivi
comprese quelle relative alla tenuta e alla regolamentazione
di appositi albi per la gestione di ruoli ministeriali e/o
suddiaconali;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere,
suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle
entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il rendiconto economico;
- elaborare l'eventuale documento di programmazione economica
ed il programma di attività da realizzare.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da acquisire agli
atti della "CHIESA".
Il Consiglio di Chiesa può essere revocato dall'Assemblea dei
Membri con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei
Membri credenti e con le modalità stabilite nel Regolamento
interno.
I membri del Consiglio di Chiesa svolgono la loro attività
gratuitamente.
Art. 12 - Durata e rinnovo del Consiglio di Chiesa
I componenti del Consiglio di Chiesa restano in carica fino
alla data di naturale scadenza dell'Organo di governo secondo
quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve
essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del
Consiglio di Chiesa mediante convocazione dell'Assemblea dei
Membri e conseguente elezione dei componenti il nuovo Organo
di governo.
I Consiglieri sono rieleggibili per non più di tre mandati
consecutivi.
La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei
nuovi Consiglieri sono stabilite nel Regolamento interno.
Art. 13 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri
In caso di revoca, dimissioni o cessazione dalla carica di uno
dei componenti il Consiglio di Chiesa, si provvede alla
relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati
alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse
possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà
alla
sostituzione
con
una
nuova
elezione
da
parte
dell'Assemblea dei Membri.
I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica
sino alla scadenza naturale del Consiglio di Chiesa.
Le revoche, dimissioni o decadenza della maggioranza dei
componenti l'Organo di governo comportano in ogni caso la
decadenza dell'intero Consiglio.
Art. 14 - Adunanze del Consiglio di Chiesa
Il Consiglio di Chiesa si raduna almeno due volte l'anno per
la predisposizione del documento di programmazione economica e
per l'approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre
ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per
iniziativa del Segretario Rappresentante Legale dell'Ente che
del Presidente del Consiglio di Chiesa o per richiesta scritta
e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la
richiesta
dei
Consiglieri
deve
essere
indirizzata
al
Segretario Rappresentante Legale dell'Ente o al Presidente del
Consiglio di Chiesa, i quali provvedono alla convocazione del
Consiglio di Chiesa entro i termini e con le modalità
stabilite nel Regolamento interno.
Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal
Segretario Rappresentante Legale dell'Ente o dal Presidente
del Consiglio di Chiesa, contenente l'ordine del giorno con
gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio dei
Consiglieri almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e
almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie.
Il Consiglio di Chiesa è validamente riunito quando è presente
la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti
e per accettazione unanime, il Consiglio di Chiesa può
decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine
del giorno.
Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio di Chiesa
Il Consiglio di Chiesa delibera validamente con l'intervento
della metà più uno dei Consiglieri che lo compongono e con il
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le
votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale,
salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni
relative a persone fisiche hanno sempre luogo a scrutinio
segreto.
In caso di votazione che consegua parità di voti avrà
prevalenza il voto del Presidente del Consiglio di Chiesa in
merito a questioni morali e spirituali o il voto del
Segretario Rappresentante Legale dell'Ente in merito a
questioni tecniche e legali.
Il Segretario del Consiglio di Chiesa provvede alla stesura
del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento
del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei
Consiglieri intervenuti.
Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono
intervenuti; quando qualcuno dei Consiglieri intervenuti si
allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne
viene fatta menzione nel verbale stesso.
Il Consiglio di Chiesa può delegare parte delle proprie
competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione
di
affari
correnti
afferenti
all'amministrazione
della
"CHIESA".
Art. 16 – Presidente del Consiglio di Chiesa o "Pastore
Senior"
Il Presidente del Consiglio di Chiesa, o anche "Pastore
Senior", viene eletto dall'Assemblea dei Membri credenti e
onorari, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei
presenti, tra i ministri della "CHIESA".
Il Presidente del Consiglio di Chiesa, o anche "Pastore
Senior",
dura
in
carica
fino
a
revoca
o
dimissioni
rappresentate secondo le norme previste dal Regolamento
interno.
Il Presidente del Consiglio di Chiesa, o anche "Pastore
Senior", convoca e presiede, congiuntamente e/o disgiuntamente
al Segretario Rappresentante Legale dell'Ente, il Consiglio di
Chiesa;
convoca,
congiuntamente
e/o
disgiuntamente
al
Segretario Rappresentante Legale dell'Ente, l'Assemblea dei
Membri della "CHIESA".
Art. 17 - Compiti del Presidente del Consiglio di Chiesa o
"Pastore Senior"
Al Presidente del Consiglio di Chiesa, o anche "Pastore
Senior", spetta la rappresentanza morale e spirituale della
"CHIESA" di fronte a chiese, missioni, enti, fondazioni,
istituti e associazioni.
Spetta al Presidente del Consiglio di Chiesa o anche "Pastore
Senior":
a)
determinare,
secondo
quanto
previsto
dall'articolo
precedente, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio
di Chiesa e dell'Assemblea dei Membri;
b)
convocare,
secondo
quanto
previsto
dall'articolo
precedente, e presiedere le riunioni del Consiglio di Chiesa;
c) sottoporre al Consiglio di Chiesa le nomine di altri
ministri di culto;
d) curare le deliberazioni del Consiglio di Chiesa;
e) convocare l'Assemblea dei Membri;
f)
esercitare
la
sorveglianza
sull'andamento
morale
e
spirituale della "CHIESA".
Art. 18 – Segretario Rappresentante Legale dell'Ente
Il Segretario Rappresentante Legale dell'Ente viene eletto dal
Consiglio di Chiesa nella seduta di insediamento e a scrutinio
segreto, a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del
Consiglio di Chiesa medesimo.
La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Chiesa o anche "Pastore Senior".
Il Segretario Rappresentante Legale dell'Ente dura in carica
cinque
anni
e
precisamente
fino
all'approvazione
del
rendiconto economico relativo al quinto esercizio.
Il Segretario Rappresentante Legale dell'Ente, secondo quanto
previsto dall'articolo 16) del presente Statuto, convoca e
presiede il Consiglio di Chiesa; sottoscrive gli atti di
amministrazione e la corrispondenza della "CHIESA"; può aprire
e chiudere conti correnti bancari e postali; può delegare
altri per procedere ad operazioni di incassi, versamenti e
pagamenti, previa deliberazione favorevole del Consiglio di
Chiesa.
Art. 19 – Compiti del Segretario Rappresentante Legale
dell'Ente
Il
Segretario
Rappresentante
Legale
dell'Ente
ha
la
rappresentanza legale della "CHIESA" di fronte ai terzi ed in
giudizio.
Spetta al Segretario Rappresentante Legale dell'Ente:
a) determinare, secondo quanto previsto dall'articolo 16) del
presente Statuto, l'ordine del giorno delle riunioni del
Consiglio di Chiesa e dell'Assemblea dei Membri;
b) convocare, secondo quanto previsto dall'articolo 16) del
presente Statuto, e presiedere le riunioni del Consiglio di
Chiesa;
c) curare, congiuntamente al Presidente del Consiglio di
Chiesa
o
anche
"Pastore
Senior,
l'esecuzione
delle
deliberazioni del Consiglio di Chiesa;
d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli
scopi istituzionali della "CHIESA";
e) esercitare la sorveglianza sull'andamento economico della
"CHIESA";
f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una
tempestiva
convocazione
del
Consiglio
di
Chiesa,
i
provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto
funzionamento della "CHIESA", sottoponendo gli stessi alla
ratifica del Consiglio di Chiesa medesimo entro il termine
improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione
del provvedimento.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario
Rappresentante Legale dell'Ente, ne farà veci il Presidente
del Consiglio di Chiesa o anche "Pastore Senior".
Art. 20 – Comitato dei Revisori
L'assemblea dei Membri elegge un Comitato dei Revisori, quale
organo di controllo, composto da tre Membri eletti al di fuori
dei componenti del Consiglio di Chiesa.
I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro
nomina e precisamente fino all'approvazione del rendiconto
economico relativo al terzo esercizio.
Il Comitato dei Revisori ha il compito di verificare
periodicamente la regolarità formale e sostanziale della
contabilità e redige apposita relazione da allegare al
bilancio preventivo e consuntivo.
Per l'assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero
accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della
"CHIESA".
Le modalità di nomina dei Revisori ed il funzionamento del
Comitato sono disciplinate dal Regolamento interno.
L'incarico di Revisore è gratuito, fatta eccezione per le
spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.
Art. 21 - Collegio degli Anziani
L'Assemblea elegge un Collegio degli Anziani, quale organo di
garanzia, composto da due Membri eletti al di fuori dei
componenti del Consiglio di Chiesa, più un Membro esterno alla
"CHIESA" appartenente ad altra chiesa evangelica locale.
I componenti del Collegio durano in carica tre anni a
decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra
singoli Membri e tra i Membri e la "CHIESA"; Il Collegio
delibera
con
scrutinio
palese
previa
audizione
in
contraddittorio tra le Parti.
Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.
Art. 22 - Modifica dello Statuto e scioglimento della "CHIESA"
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate
all'Assemblea dei Membri da uno degli Organi o da almeno due
terzi dei Membri.
Le
relative
deliberazioni
sono
approvate
dall'Assemblea
straordinaria dei Membri che contemplerà la presenza di almeno
i tre quarti dei Membri ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento della "CHIESA" può essere proposto dal
Consiglio di Chiesa ed approvato, con il voto favorevole di
almeno i tre quarti dei Membri, dall'Assemblea straordinaria
dei Membri convocata con specifico ordine del giorno.
Il patrimonio residuo della "CHIESA" deve essere devoluto a
chiese, missioni, enti, fondazioni, istituti o associazioni
con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito
l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della
legge
23
dicembre
1996
n.
662,
salvo
diversa
destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e
riserve ai Membri.
Art. 23 - Norme generali
Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le
norme previste dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 4
dicembre 1997 n. 460.
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STATUTO dell`Ente Religioso "CHIESA CRISTIANA