STATUTO dell’Ente Religioso "CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BETHEL" Art. 1 - Denominazione E' costituito l'Ente religioso denominato "CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BETHEL" o anche "CHIESA CRISTIANA BETHEL" o anche "CHIESA EVANGELICA BETHEL" o anche semplicemente "BETHEL". La "CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BETHEL" è apartitica, apolitica, adenominazionale, autonoma ed indipendente con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, disciplinata dal presente Statuto nonché nella previsione della legislazione in materia di affari di culto e degli enti morali equiparati a quelli di beneficenza; essa in seguito, per brevità, sarà chiamata "CHIESA". La "CHIESA" ha sede in Bari ed ha facoltà di stabilire sedi secondarie per manifestare, promuovere, praticare e perseguire le finalità istituzionali. Art. 2 - Scopi La "CHIESA", nel rispetto dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, persegue i seguenti scopi: - manifestare e promuovere, sia privatamente che in pubblico, il proprio credo religioso nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti; - promuovere e favorire in Bari, in Puglia, in Italia e all'estero lo sviluppo dell'evangelizzazione attraverso la diffusione della Parola del Signore anche in collaborazione con altre Chiese Evangeliche locali, regionali, nazionali ed estere che condividono la confessione di fede e gli stessi principi etici e spirituali; - nominare ovvero ordinare altri ministri di culto; - promuovere e sostenere in Italia e all'estero tutte quelle iniziative finalizzate alla testimonianza dell'Evangelo, alla promozione sociale e alla crescita spirituale e sociale delle persone; - promuovere e sostenere i valori della dignità dell'uomo, dell'integrazione della sua dimensione umana e spirituale, della solidarietà e fratellanza, della equità e giustizia sociale, del rispetto e della cura dell'ambiente naturale e civico nella prospettiva evangelica della Speranza quale fondamento dell'attesa del Regno di Dio, sorretta dallo Spirito del Signore. Art. 3 - Attività La "CHIESA", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere le seguenti attività: - manifestazione e promozione del proprio credo religioso nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti; - attività di promozione e sostegno: per la costituzione di chiese evangeliche, di centri sociali per l'infanzia e/o per il sostegno delle famiglie bisognose; - attività di formazione e corsi di teologia: per la formazione teologica e biblica dei Ministri; di corsi per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio biblico, teologico, innologico, musicale e storico della Chiesa Cristiana dalle sue origini, dei movimenti di risveglio in particolare, e dell'Evangelismo italiano, europeo e internazionale, in generale; attività culturali: organizzazione di conferenze finalizzate: 1. alla divulgazione ed alla conoscenza della cultura evangelica, con particolare riferimento alle tematiche relative alla tutela delle minoranze religiose in Italia, collaborazione con Università, Scuole, Associazioni ed Enti che si propongono le stesse finalità; 2. ad approfondire ed integrare i contributi delle scienze umane e della spiritualità in un'ottica interconfessionale per la crescita e la diffusione dei valori di riferimento della "CHIESA"; - attività editoriali: divulgazione della propria attività tramite articoli a stampa, pubblicazioni e sussidi audiovisivi, produzione di materiale didattico-scientifico; - attività di solidarietà sociale, beneficenza e assistenza socio-sanitaria nell'ambito del territorio nazionale ed estero volte a garantire la soddisfazione delle esigenze primarie, all'accoglienza, all'educazione, allo sviluppo psicofisico e affettivo, all'istruzione, all'inserimento sociale e lavorativo nei confronti di soggetti in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare, proponendosi di ideare e realizzare progetti, anche attraverso la distribuzione di alimenti, che diano alla vita una qualità dignitosa nell'ambito della convivenza umana e della giustizia e della pace fra gli uomini; in particolare la cura di progetti di adozione a distanza, di case-famiglia, di mediazione familiare e altri progetti a ciò finalizzati; al sostegno morale finalizzato al reinserimento sociale nei confronti di quei soggetti detenuti e privati della libertà. Le altre aree di intervento della "CHIESA" sono: - promozione di cooperative di solidarietà sociale e di produzione e lavoro integrate per l'inserimento lavorativo e sociale e realizzazione di interventi di orientamento al lavoro e di formazione per persone svantaggiate; - organizzazione di incontri, manifestazioni, feste, concerti, eccetera, tendenti a sensibilizzare enti, istituzioni e singole persone e a raccogliere fondi per finanziare le iniziative e i progetti di solidarietà della "CHIESA". La "CHIESA" opera, per il perseguimento delle indicate finalità, su tutto il territorio nazionale e internazionale per il tramite delle sedi locali. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate, fatta eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e integrative e comunque in via non prevalente. La "CHIESA" potrà compiere inoltre tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare per il migliore conseguimento delle finalità statutarie. Le modalità di funzionamento, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle proprie strutture saranno disciplinati da un Regolamento interno che sarà approvato con deliberazione dell'Assemblea dei membri della "CHIESA". Art. 4 - Membri La "CHIESA" è aperta a tutti quei membri che ne condividono la confessione di fede, lo spirito e gli ideali e si adoperano per la loro realizzazione. I membri si dividono nelle seguenti categorie: - membri credenti: quei fedeli che, sinceramente dispiaciuti e pentiti per il peccato, avendo creduto e fatta professione della propria fede nel Signore Gesù Cristo, quale personale Signore e Salvatore, sono stati battezzati secondo le Scritture e vivono una "vita nuova" che testimonia della trasformazione operata dalla grazia di Dio. Costoro credono e accettano che Dio ha costituito dei ministri quali Apostoli, Profeti, Evangelisti, Pastori e Dottori, da Lui scelti in modo che possano governare con fedeltà la Chiesa, nutrire il gregge, sorvegliarlo, conservarlo e prendersene cura, facendo ogni cosa secondo l'esempio di Cristo, ammaestrando e insegnando con diligenza e amore ad osservare tutto ciò che Egli ha comandato. I membri credenti hanno diritto al voto; - membri aderenti: coloro che, condividendo la confessione di fede, partecipano ai riti, contribuiscono con offerte volontarie, cooperano coi fedeli a tutte le attività della "CHIESA" e sono interessati alla realizzazione delle sue finalità. I membri aderenti non hanno diritto al voto; - membri onorari: quei ministri che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita della "CHIESA". I membri onorari hanno diritto al voto. Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione dei membri credenti Sono membri credenti della "CHIESA" tutti coloro che, possedendo i requisiti di cui all'articolo 4 del presente statuto, compilano e sottoscrivono l'apposita domanda per l'inserimento nella "CHIESA". Con la richiesta di inserimento il credente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto ed il Regolamento interno. L'ammissione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio di Chiesa che esamina le domande dei nuovi membri; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel Registro di Chiesa. I membri credenti cessano di appartenere alla "CHIESA": - per dimissioni volontarie; - per decesso; - per trasferimento in altra località; - per esclusione; tale provvedimento potrà essere adottato in caso di sopravvenuta incapacità giuridica e di agire del credente, per la sua condotta spirituale e morale incompatibile con gli specifici natura, scopi ed attività della "CHIESA" e per violazioni delle norme del presente Statuto e del Regolamento interno. Il Regolamento interno disciplina i casi di sospensione e/o esclusione ovvero le modalità di assunzione della deliberazione di sospensione e/o esclusione da parte del Consiglio di Chiesa, nonché la conseguente comunicazione all'interessato. Contro il diniego all'iscrizione tra i credenti e contro la delibera di sospensione e/o esclusione è ammesso ricorso al Collegio degli Anziani, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Art. 6 - Diritti e doveri dei membri Ogni membro credente e onorario ha il diritto: - di partecipare alle Assemblee dei Membri e di votare direttamente o per delega; - di conoscere i programmi con i quali la "CHIESA" intende attuare gli scopi statutari; - di partecipare alle attività promosse dalla "CHIESA"; - di usufruire di tutti i servizi della "CHIESA"; - di dare le dimissioni in qualsiasi momento. Ogni membro credente e onorario ha il dovere di: - partecipare attivamente a tutte le riunioni dei riti della comunità utili alla propria crescita spirituale e maturità cristiana; - essere tollerante e rispettoso verso tutti gli altri membri, sorelle e fratelli, della "CHIESA"; - essere leale e sottomesso verso il "Pastore Senior" e verso il Consiglio dei Pastori quali guide e conduttori della "CHIESA"; - essere pronto a contribuire praticamente e spiritualmente a tutti i programmi della "CHIESA"; essere partecipe, con i mezzi temporali (offerte, sottoscrizioni e contributi in danaro) e al meglio delle proprie capacità, al sostegno e ai bisogni della "CHIESA"; - ad osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento interno, nonché le deliberazioni adottate dagli Organi della "CHIESA". Tutti i membri credenti maggiorenni, non sottoposti a provvedimenti di sospensione, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo ovvero al conferimento e al rinnovo degli incarichi nella "CHIESA". Rimane esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita della "CHIESA". In sede di Assemblea ogni membro ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega. Art. 7 - Patrimonio e mezzi finanziari Il patrimonio della "CHIESA" è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano alla "CHIESA" a qualsiasi titolo: offerte, elargizioni, liberalità o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, chiese, missioni, organismi e/o istituzioni.. Il patrimonio potrà essere incrementato con: - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla "CHIESA" a titolo di incremento del patrimonio; - lasciti e donazioni con destinazione vincolata; - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi statutari. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. La "CHIESA" persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di: a) raccolta di offerte durante i culti, manifestazioni, evangelizzazioni, eccetera; b) rendite patrimoniali; c) offerte e/o contributi di membri credenti, membri aderenti, chiese, istituzioni, persone fisiche e persone giuridiche sia pubbliche che private; d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio; e) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio di Chiesa, che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie della "CHIESA". Art. 8 - Bilancio L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Chiesa predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei Membri entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto predisposto dal Consiglio di Chiesa deve essere depositato presso la segreteria della "CHIESA" entro quindici giorni precedenti la seduta dell'Assemblea dei Membri per poter essere eventualmente consultato. L'Assemblea dei Membri può incaricare il Consiglio di Chiesa di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Membri entro il 31 dicembre. Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio di Chiesa deve essere depositato presso la sede della "CHIESA" entro quindici giorni precedenti la seduta dell'Assemblea dei Membri per poter essere consultato. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della "CHIESA", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 9 - Organi Gli organi della "CHIESA" sono: - l'Assemblea dei membri; - il Consiglio di Chiesa; - il Presidente del Consiglio di Chiesa o "Pastore Senior"; - il Segretario Rappresentante Legale dell'Ente. Sono inoltre costituiti, secondo le modalità previste nel Regolamento interno, i seguenti organi di controllo e di garanzia: - il Comitato dei Revisori; - il Collegio degli Anziani. Art. 10 - Assemblea dei membri L'Assemblea dei membri è l'Organo deliberante principale della "CHIESA" ed è costituita da tutti i membri credenti e onorari non sottoposti a provvedimenti di sospensione. L'Assemblea dei membri costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione della "CHIESA" attraverso la partecipazione dei membri credenti ognuno dei quali ha diritto al voto. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Chiesa o "Pastore Senior", secondo le modalità previste dal Regolamento interno, almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Segretario Rappresentante legale dell'Ente o dal Consiglio di Chiesa o da almeno un terzo dei membri credenti. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei membri, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai membri mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel Regolamento interno. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - eleggere il Presidente del Consiglio di Chiesa o anche "Pastore Senior"; - eleggere il Consiglio di Chiesa; - approvare il Regolamento interno; - approvare l'eventuale documento di programmazione ed il rendiconto economico; - approvare la relazione annuale sulle attività; - approvare i verbali delle proprie sedute; - eleggere il Comitato dei Revisori; - eleggere il Collegio degli Anziani. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento della "CHIESA". L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall'assemblea, coadiuvato da un Segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno. Art. 11 - Consiglio di Chiesa Il Consiglio di Chiesa è l'organo esecutivo del governo della "CHIESA". Il Consiglio di Chiesa è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea fra i propri ministri; nel Regolamento interno sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l'assemblea della "CHIESA" stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Chiesa. I componenti del Consiglio di Chiesa durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo e precisamente fino all'approvazione del rendiconto economico relativo al quinto esercizio. Il Consiglio di Chiesa si insedia su convocazione del Presidente. Al Consiglio di Chiesa sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della "CHIESA" ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Membri. Compete al Consiglio di Chiesa: - predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; - eleggere il Segretario Rappresentante Legale dell'Ente; - nominare il Tesoriere e il Segretario del Consiglio di Chiesa; - nominare ovvero ordinare altri ministri di culto; - esaminare e deliberare l'ammissione, la sospensione e/o l'esclusione dei membri; - formalizzare le proposte per la gestione della "CHIESA", ivi comprese quelle relative alla tenuta e alla regolamentazione di appositi albi per la gestione di ruoli ministeriali e/o suddiaconali; - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; - elaborare il rendiconto economico; - elaborare l'eventuale documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da acquisire agli atti della "CHIESA". Il Consiglio di Chiesa può essere revocato dall'Assemblea dei Membri con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Membri credenti e con le modalità stabilite nel Regolamento interno. I membri del Consiglio di Chiesa svolgono la loro attività gratuitamente. Art. 12 - Durata e rinnovo del Consiglio di Chiesa I componenti del Consiglio di Chiesa restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'Organo di governo secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Chiesa mediante convocazione dell'Assemblea dei Membri e conseguente elezione dei componenti il nuovo Organo di governo. I Consiglieri sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi Consiglieri sono stabilite nel Regolamento interno. Art. 13 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri In caso di revoca, dimissioni o cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Chiesa, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Membri. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Chiesa. Le revoche, dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti l'Organo di governo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio. Art. 14 - Adunanze del Consiglio di Chiesa Il Consiglio di Chiesa si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizione del documento di programmazione economica e per l'approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Segretario Rappresentante Legale dell'Ente che del Presidente del Consiglio di Chiesa o per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Segretario Rappresentante Legale dell'Ente o al Presidente del Consiglio di Chiesa, i quali provvedono alla convocazione del Consiglio di Chiesa entro i termini e con le modalità stabilite nel Regolamento interno. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Segretario Rappresentante Legale dell'Ente o dal Presidente del Consiglio di Chiesa, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie. Il Consiglio di Chiesa è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Chiesa può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio di Chiesa Il Consiglio di Chiesa delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei Consiglieri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a scrutinio segreto. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente del Consiglio di Chiesa in merito a questioni morali e spirituali o il voto del Segretario Rappresentante Legale dell'Ente in merito a questioni tecniche e legali. Il Segretario del Consiglio di Chiesa provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno dei Consiglieri intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale stesso. Il Consiglio di Chiesa può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione della "CHIESA". Art. 16 – Presidente del Consiglio di Chiesa o "Pastore Senior" Il Presidente del Consiglio di Chiesa, o anche "Pastore Senior", viene eletto dall'Assemblea dei Membri credenti e onorari, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti, tra i ministri della "CHIESA". Il Presidente del Consiglio di Chiesa, o anche "Pastore Senior", dura in carica fino a revoca o dimissioni rappresentate secondo le norme previste dal Regolamento interno. Il Presidente del Consiglio di Chiesa, o anche "Pastore Senior", convoca e presiede, congiuntamente e/o disgiuntamente al Segretario Rappresentante Legale dell'Ente, il Consiglio di Chiesa; convoca, congiuntamente e/o disgiuntamente al Segretario Rappresentante Legale dell'Ente, l'Assemblea dei Membri della "CHIESA". Art. 17 - Compiti del Presidente del Consiglio di Chiesa o "Pastore Senior" Al Presidente del Consiglio di Chiesa, o anche "Pastore Senior", spetta la rappresentanza morale e spirituale della "CHIESA" di fronte a chiese, missioni, enti, fondazioni, istituti e associazioni. Spetta al Presidente del Consiglio di Chiesa o anche "Pastore Senior": a) determinare, secondo quanto previsto dall'articolo precedente, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Chiesa e dell'Assemblea dei Membri; b) convocare, secondo quanto previsto dall'articolo precedente, e presiedere le riunioni del Consiglio di Chiesa; c) sottoporre al Consiglio di Chiesa le nomine di altri ministri di culto; d) curare le deliberazioni del Consiglio di Chiesa; e) convocare l'Assemblea dei Membri; f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale e spirituale della "CHIESA". Art. 18 – Segretario Rappresentante Legale dell'Ente Il Segretario Rappresentante Legale dell'Ente viene eletto dal Consiglio di Chiesa nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto, a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio di Chiesa medesimo. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio di Chiesa o anche "Pastore Senior". Il Segretario Rappresentante Legale dell'Ente dura in carica cinque anni e precisamente fino all'approvazione del rendiconto economico relativo al quinto esercizio. Il Segretario Rappresentante Legale dell'Ente, secondo quanto previsto dall'articolo 16) del presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Chiesa; sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza della "CHIESA"; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali; può delegare altri per procedere ad operazioni di incassi, versamenti e pagamenti, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Chiesa. Art. 19 – Compiti del Segretario Rappresentante Legale dell'Ente Il Segretario Rappresentante Legale dell'Ente ha la rappresentanza legale della "CHIESA" di fronte ai terzi ed in giudizio. Spetta al Segretario Rappresentante Legale dell'Ente: a) determinare, secondo quanto previsto dall'articolo 16) del presente Statuto, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Chiesa e dell'Assemblea dei Membri; b) convocare, secondo quanto previsto dall'articolo 16) del presente Statuto, e presiedere le riunioni del Consiglio di Chiesa; c) curare, congiuntamente al Presidente del Consiglio di Chiesa o anche "Pastore Senior, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Chiesa; d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della "CHIESA"; e) esercitare la sorveglianza sull'andamento economico della "CHIESA"; f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Chiesa, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della "CHIESA", sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Chiesa medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario Rappresentante Legale dell'Ente, ne farà veci il Presidente del Consiglio di Chiesa o anche "Pastore Senior". Art. 20 – Comitato dei Revisori L'assemblea dei Membri elegge un Comitato dei Revisori, quale organo di controllo, composto da tre Membri eletti al di fuori dei componenti del Consiglio di Chiesa. I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina e precisamente fino all'approvazione del rendiconto economico relativo al terzo esercizio. Il Comitato dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Per l'assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della "CHIESA". Le modalità di nomina dei Revisori ed il funzionamento del Comitato sono disciplinate dal Regolamento interno. L'incarico di Revisore è gratuito, fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico. Art. 21 - Collegio degli Anziani L'Assemblea elegge un Collegio degli Anziani, quale organo di garanzia, composto da due Membri eletti al di fuori dei componenti del Consiglio di Chiesa, più un Membro esterno alla "CHIESA" appartenente ad altra chiesa evangelica locale. I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli Membri e tra i Membri e la "CHIESA"; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le Parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate. Art. 22 - Modifica dello Statuto e scioglimento della "CHIESA" Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Membri da uno degli Organi o da almeno due terzi dei Membri. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria dei Membri che contemplerà la presenza di almeno i tre quarti dei Membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento della "CHIESA" può essere proposto dal Consiglio di Chiesa ed approvato, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Membri, dall'Assemblea straordinaria dei Membri convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo della "CHIESA" deve essere devoluto a chiese, missioni, enti, fondazioni, istituti o associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Membri. Art. 23 - Norme generali Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.