Documentazione per la
formazione del Messo Comunale
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LEGISLAZIONE
• ANNO 2010
MATERIALE PER LA FORMAZIONE
DEI MESSI COMUNALI
1
(aggiornato al 18/01/2010)
Raccolta normativa e giurisprudenziale in
materia di notificazioni
1
Evoluzione storica della figura del messo comunale
Principali interventi giurisprudenziali sulla materia della notificazioni
Recenti nterventi legislativi sulla materia delle notificazioni
Responsabilità del messo comunale
Nullità della notificazione
Notifica alle persone fisiche
Notifica alle persone giuridiche
Notifica a mezzo posta
Atti finanziari
Le notificazioni nel processo tributario
Forme speciali di notificazione
Compenso spettante per la notificazione degli atti
2
EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA RELATIVA AL MESSO
COMUNALE
TULCP n. 383/1934
R.D. n. 148/1915
RD n. 297/1911
L. 142/1990
T.U n. 267/2000
L. 265/1999
TULCP 3 marzo 1934 n. 383
Art. 273
Ogni comune e ogni provincia ha uno o più messo .
Il messo deve essere maggiorenne.
La nomina è approvata con decreto del Prefetto.
Il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare atti nell’interesse di
altre amministrazioni per cui non siano prescritte speciali formalità.
I messi dei comuni e delle province possono anche notificare atti nell’interesse di altre
amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui essi rispettivamente
dipendono.
I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.
Omissis
Art. 274
Salvo che non sia disposto altrimenti, i comuni e le province sono tenuti a compiere senza
corrispettivo gli atti che siano loro commessi dalla legge nell’interesse generale.
R.D. 4 febbraio 1915 n. 148
Art. 125
La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da
consegnarsi a domicilio.
La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale
Omissis
3
R.D. 12 febbraio 1911 n.297. Regolamento per la esecuzione della Legge comunale e
provinciale
Art. 83
<I messi comunali e le guardie municipale e campestri devono tenere rispettivamente il
registro indicato nello stesso allegato (allegato 4), per l’annotazione degli atti notificati e
delle contravvenzioni<
Allegato 4
Norme speciali
1) I messi comunali devono tenere un registro per la notificazione degli atti con
l’indicazione della natura di questi, delle persone cui vennero consegnati, del giorno e
dell’ora della consegna.
omissis
Legge 8-6-1990 n. 142
Ordinamento delle autonomie locali.
Art. 64
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:
a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive
modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;
b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio
1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;
c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934,
n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19;
20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma;
142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale
per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;
D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Art. 274 Norme abrogate
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383
omissis
4
Legge 03-08-1999 n. 265
Art. 10 Notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei
propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le
notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla
legge.
2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell’amministrazione richiedente, per ogni
singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con
avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, dell’interno e delle finanze.
3. L’ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato
la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate
per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla
liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per
conto della stessa amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il
dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell’ente locale
interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio
comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.
4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle
liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e
referendarie effettuate per conto dello stato, della regione e della provincia, sono a carico
degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si
provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell’articolo 55 della legge
27 Dicembre 1997, n. 449.
5. Il primo comma dell’articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890 è sostituito dal
seguente:
”Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla
notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte
dell’ufficio che adotta l’atto stesso”.
6. Dopo il quinto comma dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il
seguente: “La notificazione dell’ordinanza - ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio
che adotta l’atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890”.
7. Ciascuna amministrazione dello stato individua l’unità previsionale di base alla quale
imputare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative
dotazioni di bilancio.
5
PRINCIPALI INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI
CORTE COSTITUZIONALE
CORTE COST . 3 MARZO 1994, N. 69
artt- 142. 143 cpc
CORTE COSTITUZIONALE
CORTE COST . 23-09-1998, N. 346
L. 20-11-1982 n. 890
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari.
CORTE COSTITUZIONALE
CORTE COST. 26 NOVEMBRE 2002, N. 477
scissione dei momenti di perfezionamento della
notificazione (notifica postale)
L. 263/2005 modifica dell'art. 149 cpc
CORTE DI CASSAZIONE
CASS. CIV. SEZ. UNITE, SENTENZA 21 FEBBRAIO-4 GIUGNO 2002 N. 8091
applicabilità alle notifiche alle società di capitali delle
norme previste per le persone fisiche (artt. 140 e 143)
CORTE COSTITUZIONALE 19 DICEMBRE 2003 N. 360.
effetto ai fini delle notificazioni delle variazioni e
modificazioni dell'indirizzo del contribuente
(art. 60 Dpr 29.9.73. n. 600)
CORTE COSTITUZIONALE 23 GENNAIO 2004, N. 28
scissione dei momenti di perfezionamento della notifica
a mani
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, ORDINANZA DEL 13.1.2005 N. 458.
mancata allegazione dell'avviso di ricevimento nella
notifica ai sensi art. 140 cpc
CASSAZIONE CIVILE SEZ. V, 03/11/2006, N. 23576
mancata allegazione dell'avviso di ricevimento nella
notifica ai sensi art. 140 cpc
CASSAZIONECASS. CIV., SEZ. II, 19.1.2007, N. 1258
Art- 139 cpc, c. 4 (spedizione raccomandata)
CORTE COSTITUZIONALE, 7.11.2007, N. 366
29-9-1973 N. 600 art. 60, 1° c. lett f)
CASSAZIONE CIVILE SENT. N. 6749 DEL 21 MARZO 2007
Relata di notificazione sul frontespizio
6
Corte Costituzionale
Corte cost. 3 marzo 1994, n. 69
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 - La Corte di Cassazione dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto
dell' art. 142, terzo comma, del codice di procedura civile, dell'art. 143, terzo comma, del
codice di procedura civile e dell'art. 680, primo comma, del codice di procedura civile, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, imponendo a pena di
inefficacia la notificazione del decreto di sequestro entro quindici giorni dal primo atto di
esecuzione anche quando tale adempimento debba eseguirsi all'estero nei modi previsti
dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (c.d.
legge consolare), comporta irragionevole limitazione del diritto di agire, facendo carico
alla parte istante di comportamenti rimessi a terzi, in particolare alle autorità locali (in
ipotesi interessate a che la notificazione non avvenga), nonché disparità di trattamento
rispetto al caso previsto nei primi due commi dell'art. 142 del codice di procedura civile,
nel quale la notificazione si ha per perfezionata nei confronti del notificante con il solo
compimento delle formalità ivi prescritte.
2 - La questione è fondata.
L'art. 142 del codice di procedura civile, nel testo originario, si limitava a disporre, nei suoi
due commi, che una copia dell'atto da notificare venisse affissa nell'albo dell'ufficio
giudiziario davanti al quale si procede, altra copia spedita al destinatario in piego
raccomandato e una terza consegnata al pubblico ministero per la consegna, tramite il
Ministero degli affari esteri, al destinatario stesso: in tal modo era notificato l'atto a
persona non residente, né dimorante, né domiciliata nello Stato.
Correlativamente il terzo comma dell'art. 143 del codice di procedura civile, sempre nel
testo originario, considerava la notificazione per eseguita nel ventesimo giorno successivo
a quello in cui erano state compiute dette formalità, sia nel caso di notificazione a persona
di residenza, domicilio e dimora sconosciuti, sia nell'ipotesi di cui all'articolo precedente.
3 - Questa Corte, con sent. n. 10 del 1978, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale di
tale ultima norma, nella parte in cui non prevedeva - per quanto attiene alla operatività
della notificazione nei confronti del destinatario dell'atto da notificare, nei casi previsti
dall'art. 142 del codice di procedura civile - che la sua applicazione fosse subordinata
all'accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni
internazionali e dalla legge consolare.
Poiché già era comune opinione in dottrina e in giurisprudenza che la scadenza del
termine di venti giorni portava al perfezionamento della notificazione nei confronti del
solo destinatario, la declaratoria di illegittimità costituzionale venne ad influire
unicamente su tale profilo. Ed infatti, con delimitazione espressamente posta nel
dispositivo della sentenza, l'ambito di efficacia fu identificato appunto con "quanto attiene
alla operatività della notifica nei confronti del destinatario".
7
Coerentemente con siffatta delimitazione della portata della pronuncia, questa Corte ebbe
cura di precisare in motivazione che la sancita necessità dell'osservanza di modalità
notificatorie ispirate (in conformità alle convenzioni internazionali e alla legge consolare)
al principio per cui la notificazione non è operante fino a quando la copia dell'atto non sia
pervenuta al destinatario o nella sua sfera di conoscibilità, non pregiudicava comunque gli
interessi del notificante "poiché la notificazione nei suoi confronti si perfeziona e produce i
suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle formalità
indicate nell'art. 142 del codice di procedura civile".
4 - Con gli artt. 9 e 10 della legge 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della
Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965, da un lato si è introdotto un terzo comma nell'art.
142 del codice di procedura civile (nel quale si stabilisce che le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano soltanto ove risulti impossibile eseguire la notificazione in uno dei
modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio
1967, n. 200), dall'altro è stato modificato il terzo comma dell'art. 143 del codice di
procedura civile, nel senso che nei casi previsti dall'articolo stesso e (solo) dai primi due
commi dell'art. 142 del codice di procedura civile "la notificazione si ha per eseguita nel
ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte".
In tal modo il legislatore non ha di certo creato, con riguardo alle modalità di notificazione
risultanti da convenzioni internazionali e dalla legge consolare, un sistema autonomo e
alternativo rispetto a quello già risultante dal combinato disposto delle due citate norme,
ispirato al principio della possibile scissione soggettiva del momento della perfezione del
procedimento notificatorio. E pur tuttavia ha escluso l'operatività di tale principio quando
non risulti impossibile eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni
internazionali e dalla legge consolare, nel qual caso dunque la notificazione si perfeziona
sempre e soltanto con l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Ciò si desume dal mancato richiamo del terzo comma dell'art. 142 del codice di procedura
civile, e insieme, dalla circostanza - lumeggiata dalla Corte remittente - che l'art. 30 della
legge consolare si riferisce alla comune nozione di notificazione, intesa come
procedimento di cui fa parte integrante l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del
notificato.
5 - Si è così prodotto quel "vulnus" di precetti sovraordinati a ragione denunciato dal
giudice "a quo".
Appare infatti priva di razionale giustificazione la previsione, sotto pena di decadenza
(nella specie, comportante l'inefficacia del sequestro ex art. 683 del codice di procedura
civile), di un arco temporale che resta sempre di quindici giorni (art. 680 del codice di
procedura civile) per il compimento di attività che attengono a situazioni profondamente
eterogenee, quali sono quelle rispettivamente previste dai primi due e dal terzo comma
dell'art. 142: nell'una, perfezionandosi per il notificante il procedimento notificatorio col
solo compimento delle formalità di legge (tutte rientranti nella disponibilità e nel potere di
vigilanza dell'istante), nell'altra invece richiedendosi anche che l'atto pervenga nella sfera
di conoscibilità del destinatario e così imponendosi l'assolvimento di oneri ulteriori
8
attraverso attività che, in quanto svolte nello Stato estero in cui il destinatario stesso deve
essere raggiunto, si sottraggono al potere di controllo e sollecitazione del notificante.
Una siffatta discriminazione, conseguente all'assoggettamento ad identica disciplina
temporale di attività qualitativamente e quantitativamente diverse, appare poi viziata da
irragionevolezza.
In proposito è da rammentare che nella sent. n. 10 del 1978 questa Corte ha inteso
affermare la necessità che nel caso di notificazione all'estero le garanzie di conoscibilità
dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non
vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente
sottratto ai suoi poteri di impulso. Ebbene, a tale stregua la normativa in esame, rivelando
un'intrinseca contraddittorietà, ha con quell'identità di disciplina temporale
irragionevolmente compresso detto interesse, proprio nel caso in cui è maggiormente
tutelato l'interesse del destinatario, al quale viene assicurata la garanzia di conoscibilità,
estranea invece all'operatività dei primi due commi dell'art. 142 del codice di procedura
civile, nell'ambito della quale funziona la "fictio" di cui al terzo comma dell'art. 143 del
codice di procedura civile.
Né può sfuggire all'attenzione di questa Corte l'ulteriore profilo discriminatorio derivante
dal fatto che l'identità del termine per una notificazione all'estero che debba, al pari di
quella da eseguirsi in Italia, improntarsi al principio della conoscibilità, con conseguente
identificazione di un unico momento di perfezionamento sia per il notificante che per il
notificato - ancora una volta accomuna nel medesimo trattamento situazioni eterogenee,
trascurando l'elemento differenziatore costituito, nei sensi esposti, dal segmento "estero"
del procedimento funzionale a siffatta conoscibilità.
Per altro verso, poi, sussiste come conseguenza delle evidenziate discriminazioni la
denunziata lesione del diritto di difesa, poiché il termine di quindici giorni previsto
dall'art. 680 del codice di procedura civile, se applicato a situazioni nelle quali il
notificante è liberato dagli oneri notificatori soltanto con l'arrivo dell'atto nella sfera di
conoscibilità del destinatario, si palesa tanto ristretto da rendere impossibile o comunque
estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto stesso, a cagione sia del numero e della
complessità degli adempimenti richiesti, sia del fatto che questi sono per larga parte
rimessi - come illustrato dalla Corte remittente, che ha anche rilevato l'impossibilità nella
specie di ricorrere all'art. 151 del codice di procedura civile - ad organi dello Stato estero la
cui attività si sottrae a qualsiasi diligente vigilanza o disponibilità della parte interessata
all'osservanza del termine.
Ne consegue che, profilandosi come soluzione costituzionalmente obbligata quella di non
sottrarre il caso in questione all'operatività del principio della sufficienza - ai fini del
perfezionamento, nei confronti del notificante, della notificazione da eseguirsi all'estero
del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante,
deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli articoli 3 e 24 della
Costituzione - del combinato disposto delle censurate norme, nella parte in cui non
prevede che la notificazione all'estero del decreto di sequestro autorizzato anteriormente
9
alla causa si perfezioni, ai fini dell'osservanza del termine previsto dall'art. 680 del codice
di procedura civile, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante
dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
P.Q.M.
La Corte Costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680,
primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la
notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto
termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle
convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
10
Corte Costituzionale
Corte cost. 23 settembre 1998, n. 346
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 8, secondo
comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), "nella parte
in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di
consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato
recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza
delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del
deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con
avviso di ricevimento", in quanto - posto che, nel sistema delineato dalla predetta legge,
l'ufficiale giudiziario può utilizzare il servizio postale per la notificazione di tutti gli atti in
materia civile, amministrativa e penale, salvo che l'autorità giudiziaria disponga, o la parte
richieda, che la notificazione sia eseguita personalmente; e che in materia civile e
amministrativa, inoltre, egli deve sempre avvalersi del servizio postale per le notificazioni
da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, se la parte non chieda che la
notificazione sia eseguita personalmente - deve escludersi che la diversità di disciplina tra
le notificazioni a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario
possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime. Infatti,
mentre per quest'ultima ipotesi l'art. 140 cod. proc. civ.impone all'ufficiale giudiziario di
dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del
compimento delle formalità indicate, allo scopo di garantire che il notificatario abbia
un'effettiva possibilità di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto, una disposizione
siffatta manca invece nella disciplina censurata, che, pertanto, risulta, al tempo stesso,
priva di ragionevolezza e lesiva della possibilità di conoscenza dell'atto da parte del
notificatario e, quindi, del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
11
Corte Costituzionale
Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477
1.- La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 2 febbraio 2002, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
«richiamato implicitamente dall'art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica
dell'atto da notificare dalla data della consegna del plico al destinatario, anziché dalla data
della spedizione»<
La Corte Costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di
procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890
(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si
perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario
anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
12
Corte di Cassazione
Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza n. 8091 del 21 febbraio-4 giugno
2002
omissis
la sequenza del procedimento notificatorio nei confronti delle persone giuridiche, con
particolare riguardo alle società di capitali (caso ricorrente nella specie), va così specificata:
a) la notificazione si esegue, in primo luogo, con le modalità di cui all'art. 145, 1° comma
c.p.c., cioè nella sede (legale o effettiva) mediante consegna di copia dell'atto al
rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad
altra persona addetta alla sede stessa;
b) se la notifica non può essere eseguita con tali modalità, e nell'atto è indicata la persona
fisica che rappresenta l'ente, in applicazione dell'art. 145 3° comma c.p.c. la notifica
stessa va eseguita nei confronti di tale persona, osservando le disposizioni degli artt.
138, 139 e 141 c.p.c.;
c) se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si
procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c., qualora di detta norma ricorrano i
presupposti, nei confronti del legale rappresentante (se indicato nell'atto e purché abbia un
indirizzo diverso da quello della sede dell'ente), oppure, nel caso in cui la persona fisica non
sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società;
d) se tali modalità non si rivelino applicabili, e nell'atto sia indicata la persona fisica che
rappresenta l'ente (la quale però risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la
notificazione sarà eseguibile con le forme di cui all'art. 143 c.p.c. nei confronti del detto
legale rappresentante.
Omissis
13
Corte Costituzionale
Corte cost. 19 dicembre 2003, n. 360
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni
dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai
fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta
variazione anagrafica.
Corte Costituzionale
Corte cost. 23 gennaio 2004, n. 28
<il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione nei
termini ora indicati si rinviene nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477
del 2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per
effetto della sentenza n. 69 del 1994).
Il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle
notificazioni degli atti processuali - affermato dalla ricordata giurisprudenza additiva di
questa Corte, con gli effetti prima indicati - è ormai decisivo per l'interpretazione delle
altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.
Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 - adoperando a proposito
dell'attività di notificazione i verbi «eseguire», «fare», «consegnare» ed altri di portata
equivalente - di certo non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione fra i
due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere per implicito il
principio del momento di perfezionamento unico.
In presenza di un tale dato normativo neutro, l'interprete è vincolato a tener conto del
ricordato principio enunciato da questa Corte ai fini del rispetto del canone della c.d.
interpretazione sistematica. In base ad essa la regola generale della distinzione fra i due
momenti di perfezionamento delle notificazioni - non contenuta esplicitamente nelle
norme citate - deve essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall'art. 149 cod.
proc. civ. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla
notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.
In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno interpretate nel senso che la
notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, secondo quanto sopra specificato,
al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Pertanto la questione
sollevata dal rimettente deve essere dichiarata non fondata.
14
Corte di Cassazione
Cass. civ., sez. Unite, ordinanza n. 458 del 13.1.2005
<"Qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'art 140 cod. proc. civ.,
al fine del rispetto del termine d'impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato
consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il
consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento
del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi
disciplinati dall'art. 140 cod. proc. civ., prevede il compimento degli adempimenti da tale
norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione
deve eseguirsi, affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta
dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, notizia del deposito al
destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento).
Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena
d'improcedibilità dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., decorre dal perfezionamento
della notifica per il destinatario.
Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario dell'atto si ha per
eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della
raccomandata con avviso di ricevimento). Tuttavia, poiché tale adempimento persegue
lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del
destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua
mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione
dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civile".
Nel caso in esame, pur risultando compiute le formalità di cui al citato art. 140, l'avviso di
ricevimento del plico raccomandato (inviato al contribuente il 15 marzo 1999) non si trova
allegato al ricorso né si rinviene negli atti, mentre l'infornato non ha svolto difese in questa
sede.
Pertanto deve essere disposta la nuova notifica del ricorso per cassazione all'intimato, nei
sensi di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte ordina la nuova notificazione del ricorso per cassazione all'intimato, entro il
termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa
a nuovo ruolo.
15
Corte di Cassazione
Cassazione Civile Sez. V, 3 novembre 2006, n. 23576
La notifica dell'avviso di accertamento con le procedure di cui all'art. 140 c.p.c. si
perfeziona con la spedizione della "notizia" per raccomandata con avviso di ricevimento,
senza che trovi applicazione il principio affermato dall'ordinanza delle Sezioni Unite n.
458/2005 (applicabile solo alle notifiche processuali) secondo cui il notificante deve esibire
la ricevuta di ritorno.
Omissis<
<i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 140 c.p.c. per non essere sufficiente, in caso di
mancato reperimento del destinatario della notifica, il mero inoltro della raccomandata
con di ricevimento - come ritenuto dalla Commissione regionale - regionale richiedendosi invece la effettiva consegna dell'avviso al destinatario essendo tale
adempimento volto a pervenire l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, come le
Sezioni Unite di Corte hanno peraltro affermato con l'ordinanza n. 458 del 2005.
Il ricorso non è fondato.
La Commissione Regionale ha infatti correttamente ritenuto completato il procedimento di
notificazione mediante il compimento di tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., ivi
compresa la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, ritenendo
irrilevante la consegna dell'avviso, secondo la giurisprudenza di questa Corte che ha
subito un mutamento soltanto a seguito dell'ordinanza n. 458/2005, richiamata dai
ricorrenti, ordinanza, la quale però è stata pronunciata con riferimento alla tutela del
destinatario di atti processuali - che possono, in caso di accertata nullità - essere rinnovati ma non può trovare applicazione rispetto ad un atto sostanziale, quale un avviso di
accertamento, la cui irregolare notifica, ove comporti la nullità dell'atto, non ne consente il
rinnovamento, salva la facoltà di controparte di non eccepire la nullità.
Deve infatti considerarsi che l'avviso di accertamento non è atto specificamente funzionale
al processo - la cui istituzione si correla non già alla notificazione di un avviso di
accertamento o di qualsiasi atto impositivo impugnabile, ma alla produzione del ricorso,
ma è un atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva dell'Amministrazione
Finanziaria, cui non va applicata la disciplina delle nullità delle notificazioni, riferita
espressamente agli atti processuali (Cass. 5924/2001) Presumibilmente in considerazione di
ciò, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ha infatti previsto, a tutela del contribuente, in caso di
notifica mancata (ovvero nulla)di un atto presupposto, quale l'avviso di accertamento,
l'impugnazione dello stesso unitamente all'atto autonomamente impugnabile - quale la
cartella esattoriale.
Non avendo il contribuente fatto ricorso, in origine, a tale possibile rimedio, il supposto
vizio di notifica dell'atto presupposto, come denunciato, non è di per sè idoneo ad inficiare
la regolarità di un procedimento notificatorio scandito in varie fasi, tutte nella specie
osservate, relative ad un atto tributario sostanziale, rispetto al quale va confermata la
giurisprudenza di questa Corte (precedente alla citata ordinanza del 2005), secondo la
16
quale, resta irrilevante la mancata consegna dell'avviso di "giacenza" della raccomandata
(ex plurimis: Cass. 228/98; 14986/2000; 7939/2002; 14817/2005).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Corte di Cassazione
Cass. civ. Sez. II, ordinanza n. 1258 del 19 gennaio 2007
Stralcio
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 139 c.p.c. l'omessa spedizione della
raccomandata stabilita dal quarto comma costituisce, pertanto, non una mera irregolarità,
ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che, salvi gli effetti della consegna
dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, comporta la nullità della
notificazione nei riguardi del notificato, il quale legittimamente può dedurne in giudizio
gli effetti a sé favorevoli.
Corte Costituzionale
Corte cost., 7 novembre 2007, n. 366
Stralcio
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli
articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma,
lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), e dell’articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte
in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza
conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell’articolo 142 del
codice di procedura civile non si applicano.
17
Corte di Cassazione
Cassazione Civile Sent. n. 6749 del 21 marzo 2007
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
OSSERVA
Rilevato che il Comune di San Possidonio ha notificato al signor T.M. un avviso di
accertamento per omessa denuncia ICI, per l'anno d'imposta 1998;
che il signor T. ha proposto ricorso alla C.T.P. di Modena, che l'ha parzialmente accolto;
che il contribuente ha proposto appello e la C.T.R. dell'Emilia Romagna ha dichiarato
inammissibile l'impugnazione, perché proposto oltre il termine breve d'impugnazione, a
seguito di notificazione della sentenza di prime cure;
che, secondo la C.T.R. il termine per appellare sarebbe scaduto il 3 aprile 2004, considerato
che la sentenza di primo grado era stata notificata al contribuente il 3 febbraio 2004,
mentre l'impugnazione era stata notificata, dal signor T., solo in data 15 aprile 2004;
che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, contro
cui non resiste il Comune;
che con l'unico motivo di ricorso (con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione
del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, dell'art. 137 c.p.c., comma 2, e dell'art. 148 c.p.c.) il
ricorrente afferma che la notifica della sentenza di primo grado sarebbe stata effettuata
in maniera irrituale perché la relata, anziché essere apposta in calce all'atto, sarebbe
stato annotato sul frontespizio e deduce, pertanto, che al ricorrente sarebbe stato - di
conseguenza - al più, notificato il solo frontespizio e non anche la parte restante del
documento;
che, richiesto del parere ai sensi dell'art. 375 c.p.c., il PM ha concluso per la manifesta
fondatezza del ricorso.
Considerato che tale conclusione deve essere condivisa;
che, va premesso quanto stabilisce l'art. 148 c.p.c., e cioè che "L'ufficiale giudiziario certifica
l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce
all'originale e alla copia dell'atto" (primo comma);
che tale previsione è dettata a presidio dell'attività di notificazione degli atti, ossia della
regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro
consegna in conformità all'originale;
che, proprio la regolare osservanza delle prescrizioni formali, imposte dalla legge
all'Ufficiale Giudiziario, in funzione del principio di recezione, è il fondamento degli
effetti che dalla notificazione scaturiscono (decadenza dal diritto di impugnazione) che la
regolare osservanza delle formalità compiute dall'Ufficiale Giudiziario sono consegnate in
un atto pubblico, facente fede fino a querela di falso;
che la relazione, che la legge vuole sia apposta solo in calce alla copia dell'atto notificato, e
non in qualsiasi altra sede "topografica" del documento, ha la funzione, garantistica, di
richiamare l'attenzione dell'Ufficiale Giudiziario alla regolare esecuzione dell'operazione
di consegna della copia conforme all'originale dell'atto;
che solo la regolare esecuzione di un tale adempimento conferisce fede privilegiata alla
relazione redatta dal Pubblico Ufficiale;
18
che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sentenza n. 15199 del 2004),
l'eccezione di inammissibilità di un atto d'impugnazione, proposta sotto il profilo
dell'incompletezza della copia notificatagli, per mancanza di alcuno dei fogli o delle
pagine, deve respingersi qualora l'originale dell'atto, depositato dall'impugnante rechi "in
calce" la relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario, contenente
l'attestazione dell'eseguita consegna della copia del ricorso, ed essa non sia stata
impugnata con la querela di falso, dovendosi ritenere, in difetto di tale querela, che detta
attestazione, per effetto di tale locuzione, sia estesa alla conformità della copia consegnata
all'originale completo, ciò ricavandosi dal combinato disposto dell'art. 137 c.p.c., comma 2,
e dell'art. 148 c.p.c.;
che tale principio, però, non può essere esteso al caso - come quello in esame - della relata
apposta, anziché "in calce", sul frontespizio dell'originale della sentenza;
che, in tal caso, infatti, il mancato rispetto delle formalità non offre garanzia che la
consegna dell'atto sia avvenuta nella sua integralità e, di conseguenza, non comporta il
prodursi dell'effetto giuridico ad esso conseguente, onde deve dirsi nulla la
notificazione così eseguita, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, perché "l'atto manca dei
requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo";
che, pertanto, il ricorso del contribuente deve essere accolto e la sentenza impugnata,
siccome illegittima, per essere stata resa in contrasto con la menzionata regula iuris, deve
essere cassata con rinvio ad altra sezione della stessa C.T.R., la quale provvederà anche in
ordine alla spese di questa fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di
questa fase, ad altra sezione C.T.R. dell'Emilia-Romagna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di
cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 1 Marzo 2007.
19
RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI
Legge 196/2003 art. 174 (privacy)
modifiche al codice di procedura civile, artt. 137, 138,
139, 142, 143, 151, L. 689/1981, L.890/1982, L. 445/2000
Legge 263/2005
modifiche al codice di procedura civile artt. 145, 147, 149
D.L 223/2006 (L. 248/2006) Decreto Bersani
modifiche alla L. 29.9.1973 N. 600 art. 60
L. 27-12-2006 n. 296, art. 1. commi 158, 159, 160, 161 (legge finanziaria 2007).
D.L. 31-12-2007 n. 248 convertita con legge 28.2.2008 n. 31.
modifiche alla L.890/82 art. 7
Legge 18.6.2009, n. 69, art. 32
(Modifiche al codice di procedura civile, art. 137)
Legge 18.6.2009, n. 69, art. 45, comma 18
(Eliminazione degli sprechi per mantenimento
documenti in forma cartacea)
20
D.Lgs. 30-6-2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali.
174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie.
1. ( Aggiunge due commi, dopo il secondo, all'art. 137 del codice di procedura civile).
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: «può
sempre eseguire» a «destinatario,» sono sostituite dalle seguenti: «esegue la
notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del
destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,».
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: «l'originale»
è sostituita dalle seguenti: «una ricevuta».
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: «affigge avviso del
deposito» sono inserite le seguenti: «in busta chiusa e sigillata».
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Sostituisce con un unico comma gli originari primo e secondo comma dell'art. 142
del codice di procedura civile);
b) nell'ultimo comma le parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti:
«al primo comma».
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole
da: «, e mediante» fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «maggiore
celerità» sono aggiunte le seguenti: «, di riservatezza o di tutela della dignità».
omissis
11. (Aggiunge un periodo al quarto comma dell'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689)
12. (Aggiunge l'art. 15-bis al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
omissis
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Aggiunge un periodo al primo comma dell'art. 2, L. 20 novembre 1982, n. 890.);
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «L'agente postale
rilascia avviso» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa, del deposito».
21
L. 28-12-2005 n. 263
Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, nonché
ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al
regolamento di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla L. 21 gennaio 1994, n.
53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
omissis
c) all'articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al
portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere
eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che
rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e
risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne
sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora
abituale»;
3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se la notificazione non può
essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona
fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a
norma degli articoli 140 o 143»;
d) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:
«Art. 147. - (Tempo delle notificazioni). - Le notificazioni non possono farsi
prima delle ore 7 e dopo le ore 21»;
e) all'articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della
consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal
momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto»;
omissis
22
D.L. 4-7-2006 n. 223
(Decreto Bersani)
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.
37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere
finanziario.
27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del primo comma è inserita la seguente: «b-bis) se il consegnatario non
è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da
notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;» (226);
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito prescritto
dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa
e sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma è inserita la seguente: «e-bis) è facoltà del
contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della
lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente
ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna
dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante dalla
dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di
ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma
precedente.»;
e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a
quello dell'avvenuta variazione anagrafica»;
23
f) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del
servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio
dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.».
24
L. 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Art. 1 co. 158.
Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure
esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive
modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei
comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio
competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
Art. 1 co. 159 .
I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione
comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato,
anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle
altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica
professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto
svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito
corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento
di un esame di idoneità.
Art. 1 co. 160.
Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha
nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli
affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre
entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né
rappresentare da altri soggetti.
Art. 1 co. 161
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché
all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni.
25
D.L. 31-12-2007 n. 248 convertito con legge 28.2.2008 n. 31.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.
Capo II - DISPOSIZIONI FINANZIARE URGENTI
36. Disposizioni in materia di riscossione.
2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è
aggiunto il seguente:
«Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale
dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata».
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di
notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del
1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non
producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna
del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto
conoscenza
26
Legge 18-6-2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile)
Art. 32
Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione
nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento
della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a
pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad
evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse
modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla
pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie
di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti
informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il
CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º luglio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma
restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di
effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si
provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e
le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre
2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore
della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel
sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
27
Art.- 45. Comma 18
Modifiche al libro del codice in procedura civile
All’articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
“Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il
destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario
esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da
lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni
successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso
strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della
notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi
diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile”;
b) al quarto comma, la parola: “terzo” è sostituita dalla seguente: “quarto”.
28
RESPONSABILITA’ DEL MESSO COMUNALE
Art. 28 Cost
Art. 357 c.p.
Art. 148 c.p.c.
Art. 2700 c.c.
Art. 476 c.p.
Art. 478 c.p.
Art. 328 c.p.
Art. 2043 c.c.
Art. 2497 c.c.
Cassazione Civile Sent. n. 13411 del 12-12-1991
Art. 28 Costituzione
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi.
Art. 148 c.p.c. Relazione di notificazione.
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e
sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il
luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario,
i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario
Art 2700 c.c. Efficacia dell'atto pubblico.
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento
dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri
fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
29
Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto
falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la
reclusione è da tre a dieci anni.
Art. 478 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti
pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto
pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una
copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno
a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la
reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici
o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto
del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o
di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei
mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto
del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione
fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma
scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Art. 2947 c.c. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni
dal giorno in cui il fatto si è verificato.
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Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto
si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una
prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è
estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel
giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai
primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile.
SENTENZA
Cassazione Civile Sent. n. 13411 del 12-12-1991
Svolgimento del processo
- che con atto di citazione del 30 gennaio 1990 il Procuratore generale della Corte dei Conti
per la Regione Sardegna evocava in giudizio davanti a quella sezione giurisdizionale Lucio
Passiu, vigile urbano del Comune di Dolianova, per sentirlo condannare al pagamento
della somma di L. 13.788.388 quale risarcimento del danno arrecato all'erario dello Stato
per effetto del mancato introito di tributi, di corrispondente ammontare, accertati a carico
di Rocco Verrilli;
- che, secondo l'addebito, l'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Cagliari aveva
inviato, il 5 dicembre 1980, al Comune di Dolianova, per la urgente notifica, un avviso di
accertamento per imposte dovute dal sopraindicato contribuente; tale avviso per la
irreperibilità del destinatario era stato notificato il 30 dicembre 1980 ai sensi dell'art. 140
CPC a mezzo del vigile urbano Lucio Passiu il quale, peraltro, aveva omesso di completare
le formalità dovute con la comunicazione dell'avvenuto deposito della copia dell'atto
notificando nella casa comunale, a mezzo di lettera raccomandata; e tale irregolarità della
notificazione era stata vittoriosamente dedotta dal Verrilli con ricorso alla Commissione
Tributaria, s' da ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei tributi,
divenuti poi irrecuperabili per prescrizione;
- che il Passiu, dopo essersi costituito in giudizio davanti al giudice contabile, ne ha
contestato la competenza giurisdizionale a conoscere della pretesa risarcitoria, mediante
ricorso a queste Sezioni Unite per regolamento preventivo ex art. 41 CPC;
- che a sostegno del ricorso il Passiu ha presentato anche memoria.
Motivi della decisione
- che, a tenore della contestazione mossa al vigile notificatore Passiu dalla Procura
Generale della Corte dei Conti per la Regione Sardegna, avendo la amministrazione
finanziaria facoltà, ex art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, di avvalersi per la
notificazione di avvisi e di altri atti di rilevanza tributaria, dell'opera di "messi notificatori
comunali", tra questi ultimi e l'amministrazione comunale verrebbe ad instaurarsi un
rapporto di servizio immediato e diretto, con conseguenti obblighi di agire e
31
responsabilità dell'agente per il danno derivato dall'inesatta esecuzione dell'incarico
conferito;
- che, secondo ripetuta e costante giurisprudenza di queste Sezioni unite, non è dato
ravvisare l'ipotizzato rapporto di servizio allorché, come nella specie, il compito di
provvedere alla notificazione dell'avviso di accertamento del tributo venga richieste
dall'amministrazione finanziaria dello Stato al Comune ove il contribuente ha il proprio
domicilio fiscale, e detta amministrazione comunale procede, in virtù del rapporto di
interposizione o di mandato ex lege così instauratosi, all'attività di notifica dell'atto,
nell'interesse e per conto della amministrazione committente, a mezzo di soggetto (messo
notificatore) da essa amministrazione comunale autonomamente designato ed officiato;
dato che in questo caso il soggetto notificatore agisce quale dipendente del Comune
incaricato della notificazione e del suo comportamento colposo risponde, quale diretto
responsabile l'ente preponente (salva l'azione di rivalsa nei confronti del preposto); cfr. in
questi termini, Cass. SU. n. 878 del 1984; n. 3186 del 1987; n. 2083 del 1990).
- che, nel rispecchiare fedelmente l'articolata procedura necessitata dal fenomeno
dell'avvalersi, da parte di una amministrazione degli uffici di un'altra, la costruzione
giuridica sopra richiamata consente, come è doveroso, di discernere i casi nei quali la
mancata ed inesatta esecuzione delle operazioni di notificazione sia ricollegabile
esclusivamente al fatto colposo del messo comunale regolarmente investito della specifica
funzione, oppure debba essere fatta risalire alla concorrente od esclusiva responsabilità
dell'ente, Comune, preposto alla organizzazione dell'ufficio o servizio notifiche (cfr, art.
273, I° co. del T.U. legge comunale e provinciale n. 398 del 1934, vigente al'epoca dei fatti
addebitati), sia sotto il profilo della tempestiva trasmissione dell'atto da notificare al messo
di tale incombenza incaricato, sia sotto quello più generale dell'affidamento dell'incarico a
soggetto dotato di adeguata preparazione e ritualmente investito, ai sensi della norma
sopramenzionata, delle funzioni di "messo notificatore" in via permanente od in via di
temporanea sostituzione;
- che, una volta escluso il rapporto di servizio con la Amministrazione danneggiata, deve
essere dichiarata, in ordine alla pretesa risarcitoria "de qua", la giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria; né tale conclusione trova ostacolo nel disposto dell'art. 58 della legge
n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali (entrato in vigore nelle more del
processo, e secondo il quale per gli amministratori ed il personale degli enti locali si
osservano le disposizioni in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato), in
quanto, anche relativamente a questi soggetti la esistenza di un rapporto diretto di lavoro
con la Amministrazione asseritamente danneggiata dalla violazione di obblighi di servizio
(cfr. art. 18 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) costituisce presupposto inderogabile per la
configurazione di una responsabilità patrimoniale/amministrativa sindacabile da parte del
giudice contabile;
- che non può darsi luogo a pronuncia sulle spese essendo l'organo promotore del giudizio
davanti alla Corte dei Conti parte in senso soltanto formale;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione:; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili il 17 maggio 1991.
32
NULLITA’ DELLA NOTIFICAZIONE
Art. 156 c.p.c. - Rilevanza della nullità.
Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del
processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili
per il raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Art. 157 c.p.c.- Rilevabilità e sanatoria della nullità.
Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia
pronunciata di ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto
per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva
all'atto o alla notizia di esso.
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha
rinunciato anche tacitamente.
Art. 159 c.p.c.- Estensione della nullità.
La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne
sono indipendenti.
La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai
quali è idoneo.
Art. 160 c.p.c.- Nullità della notificazione.
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale
deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o
sulla data salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.
33
NOTIFICA ALLE PERSONE FISICHE
Art. 137 c.p.c.
Art. 138 c.p.c.
Art. 139 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Art. 141 c.p.c.
Art. 142 c.p.c.
Art. 143 c.p.c.
Art. 146 c.p.c.
Art. 147 c.p.c.
Art. 148 c.p.c.
Art. 155 c.p.c.
Art. 47 disp. Att. c.p.c.
Art. 48 disp. Att. c.p.c.
Art. 49 disp. Att. c.p.c.
Art. 43 c.c.
Art. 44 c.c.
Art. 47 c.c.
Art. 137 c.p.c. Notificazioni
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario,
su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia
conforme all'originale dell'atto da notificarsi (vedi art. 148 c.p.c.).
Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il
destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario
esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da
lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni
successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso
strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della
notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi
diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel
caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o
deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e
alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con
biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
34
Art. 138 c.p.c. Notificazione in mani proprie.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle
mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,
ovunque lo trovi nell'àmbito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella
relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Art. 139 c.p.c. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere
fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove
ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna
copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché
non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al
portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere
manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere
consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e,
se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le
disposizioni precedenti.
Art. 140 c.p.c. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle
persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa
del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito (vedi art. 48
disp. att. c.p.c.) in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o
dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di
ricevimento.
35
Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio (vedi
art. 47 c.c.) può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio
in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il
domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo
dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del
destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o
questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è
cessato l'ufficio (
Cass. Civ. Sez. III 26.5.1999 n. 5109
all’art. 141 cpc sono applicabile le disposizioni dell’art. 139 cpc.
Cass. Civ. Sez. I 3.6.1995 n. 6280
L’elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale; l’eventuale contrasto intervenuto tra le parti non influenza
l’efficacia dell’elezione se non vi è stata revoca della stessa. L’eventuale rifiuto del domiciliatario avrà le conseguenze
previste dall’art. 138 cpc, 2° comma.
36
Art. 142 c.p.c. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella
Repubblica.
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o
domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio (vedi artt. 43, 47 c.c.) o costituito un
procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario
per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico
ministero (vedi art. 49 disp. att. c.p.c.) che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari
esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta
impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni
internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il
procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante
deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota,
in quella del luogo di nascita del destinatario. [, e mediante affissione di altra copia
nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede].
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale
giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la
notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono
compiute le formalità prescritte
Art. 146 c.p.c. Notificazione a militari in attività di servizio.
Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani
proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al
pubblico ministero (vedi art. 49 disp. att. c.p.c.), che ne cura l'invio al comandante del
corpo al quale il militare appartiene.
Art. 147 c.p.c. Tempo delle notificazioni
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
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Art. 148 c.p.c. Relazione di notificazione.
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e
sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il
luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario,
i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario
Art. 155 c.p.c. Computo dei termini
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine [1] .
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno
seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli
atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato. *2+
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche
svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
Art. 47 disp. att. c.p.c. Ora della notificazione.
Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del Codice, se la parte interessata lo
chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata
eseguita.
Art. 48 disp. att. c.p.c. Avviso al destinatario della notificazione.
L'avviso prescritto nell'articolo 140 del Codice deve contenere:
1. il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2. l'indicazione della natura dell'atto notificato;
3. l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al
quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
4. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
Art. 49 disp. att. c.p.c. Nota da consegnarsi al pubblico ministero.
L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del Codice, deve
consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:
1. l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
3. la natura dell'atto notificato;
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4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve
comparire;
5. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri
o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono
d'urgenza alla consegna
Art. 43 c.c. Domicilio e residenza.
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi
affari e interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Art. 44 c.c. Trasferimento della residenza e del domicilio.
Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è
stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa
altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è
fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della
residenza.
Art. 47 c.c. Elezione di domicilio.
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto
39
NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE
Art. 144 c.p.c.
Art. 145 c.p.c.
Art. 16 c.c.
Art. 19 c.c.
Art. 46 c.c.
Art. 47 c.c.
Art. 144 c.p.c. Notificazione alle amministrazioni dello Stato.
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che
prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso
l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice
davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede
dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente
Art. 145 c.p.c.
Notificazione alle persone giuridiche.
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede (vedi art. 16 cc e art. 46
c.c.), mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di
ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al
portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma
degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da
notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora
abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non
riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del
comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona
fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e
risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione
alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a
norma degli articoli 140 o 143.
Art. 16 c.c. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione
dello scopo, del patrimonio e della sede, (vedi art. 46 c.c.) nonché le norme
sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di
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associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e,
quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione
dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e per le fondazioni, anche quelle relative alla
loro trasformazione.
Art. 19 c.c.. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è
competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E' competente altresì il giudice del
luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a
stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non
riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove
svolgono attività in modo continuativo.
Art. 46 c.c. Sede delle persone giuridiche.
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le
persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro
(vedi art. c.c. 33) è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede
della persona giuridica anche quest'ultima.
Art. 47 c.c. Elezione di domicilio.
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
41
LE NOTIFICHE A MEZZO POSTA
Art. 149 c.p.c. Notificazione a mezzo del servizio postale.
Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo
del servizio postale.
In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla
copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la
copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è
allegato all'originale.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico
all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale
conoscenza dell'atto.
Legge 20-11-1982, n. 890.
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari.
1.
In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio
postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte
richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.
L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in
materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio,
eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
2
Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le
comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti
giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di
colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello
prestabilito dall'Amministrazione postale. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
3
L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia
dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al
destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.
Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su
quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del
42
destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi
appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo
dell'ufficio. Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi
telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto
dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.
Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni
richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del
numero del registro cronologico.
Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione
a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come
mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le
notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in
corso di procedimento, l'avviso deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando
esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si
riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento
dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di
ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso
dell'impugnazione o dell'opposizione.
L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di
ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza.
4
L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito
del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in
raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.
L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica, quando
l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta,
purché il mittente anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma
deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o
della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i
quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione.
I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di
consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia
comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo
restituisce.
5
La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall'ufficiale giudiziario ed
annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi
43
di cui all'ultima parte del quarto comma dell'articolo 3. In questi casi l'avviso di
ricevimento è poi consegnato al funzionario addetto all'autorità giudiziaria o alla parte
richiedente insieme con l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato.
Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorità
giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di
ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la
ricevuta di ritorno.
In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi
consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa
a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione;
peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso
di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca.
6
Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità.
L'Amministrazione postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo
avere al mittente nel più breve tempo possibile.
Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennità stabilita dalle norme
di cui all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Il pagamento dell'indennità è effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde
l'importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare
ricevuta.
Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, l'importo
dell'indennità, detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è
versata a favore dell'erario.
7
L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato
fallito.
Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato,
nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che
conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del
destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia
mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello
stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque
tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
44
L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona
alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal
destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla
specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di
familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.
Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa
menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento,
apponendovi la data e la propria sottoscrizione
Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale
dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata
8
Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso
di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di
firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa
menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal
destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua
qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito
restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del
destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.(1)
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo,
ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o
per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato
lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua
dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o
una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla
consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta
d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio
o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la
notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata
richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e
dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato
effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a
lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con
l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla
data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto
sarà restituito al mittente.
Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo
comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di
ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione
45
in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che
l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e
della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato
nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne
abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con
annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e
dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato entro il termine di
centottanta giorni» e della data di restituzione. (2)
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
(3)
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua
dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo
dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo
incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione. (4)
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia,
comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di
spedizione dell'avviso stesso.
9.
Salvo quanto disposto dall'articolo 171 del codice di procedura penale, nel caso di
cambiamento di residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello stesso comune,
l'agente postale, qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, nei modi
indicati dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7, alla immediata consegna
direttamente o, se ciò non sia possibile, a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel
settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario.
Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 7 rifiutano di ricevere il
piego o di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego è
restituito in raccomandazione al mittente.
Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio sono fuori della circoscrizione
del comune, l'agente postale lo indica a tergo della busta che restituisce subito in
raccomandazione al mittente.
Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull'avviso di ricevimento in caso di
irreperibilità del destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in
raccomandazione.
10
Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a
mezzo di lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la
notificazione di atti giudiziari.
46
11
Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai
giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di
conciliazione, in quanto applicabili.
12
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla
notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio
che adotta l'atto stesso.
Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'articolo 54 del codice
postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del
destinatario.
Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di
pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come
eseguita.
13
Alle notificazioni degli atti tavolari qualora siano effettuate a mezzo della posta si
applicano le norme che precedono purché i relativi pieghi siano muniti del bollo di
contrassegno dell'ufficio tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso.
14.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al
contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della
posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli
ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati
dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono
fatti salvi i disposti di cui agli articoli 62, 45 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole
leggi di imposta.
Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si
avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del
primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.
15
Il terzo e il quinto comma dell'articolo 169 del codice di procedura penale sono sostituiti,
rispettivamente, dai seguenti:
47
«Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono
dal ricevimento della raccomandata».
«Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano e non sono idonee o
si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa è depositata nella
casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune
dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è
affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove
egli abitualmente esercita la sua attività professionale. L'ufficiale giudiziario deve, inoltre,
dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
raccomandata».
(1) Comma prima modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 16 dell'art. 174,
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e poi così sostituito dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo
2005, n. 35. Vedi, anche, il comma 4-bis del citato art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza, con sentenza 22-23 settembre
1998, n. 346 (Gazz. Uff. 30 settembre 1998, n. 39, Serie speciale), la Corte costituzionale
aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, nella parte in cui
non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna
da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone
sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego fosse
data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento; con la
stessa sentenza la Corte aveva ancora dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8,
terzo comma, nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di
mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio
postale.
(2) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. In precedenza,
con sentenza 22-23 settembre 1998, n. 346 (Gazz. Uff. 30 settembre 1998, n. 39, Serie
speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8,
secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego
o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in
caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza,
inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità
descritte e del deposito del piego fosse data notizia al destinatario medesimo con
raccomandata con avviso di ricevimento; con la stessa sentenza la Corte aveva ancora
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, nella parte in cui prevedeva
che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario,
dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.
(3) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(4) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
Omissis
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ATTI FINANZIARI
ART. 58 D.P.R. 29-9-1973 n. 600 (imposte sui redditi)
ART. 59 D.P.R. 29-9-1973 n. 600
ART. 60 D.P.R. 29-9-1973 n. 600
ART. 65 D.P.R. 29-9-1973 n. 600
ART. 56 D.P.R. 26-10-1972 n. 633 (IVA)
ART. 49 D.LGS 31-10-1990 n. 346 (successioni – donazioni)
ART. 52 D.P.R. 26-4-1996 n. 131 (registro)
Legge 27-07-2000 n. 212
D.P.R. 29-9-1973 n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
58. Domicilio fiscale.
Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato
in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune
della cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune
in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si
è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un
rapporto di servizio con la pubblica amministrazione nonché quelli considerati residenti ai
sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel
comune di ultima residenza nello Stato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova
la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi
hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile
organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro
attività.
In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici
finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la
precisazione dell'indirizzo.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno
successivo a quello in cui si sono verificate.
49
59. Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione.
L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle
disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo
continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel
comune in cui è stabilita la sede amministrativa.
Quando concorrono particolari circostanze la amministrazione finanziaria può consentire
al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in
un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.
Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l'intendente di
finanza o il Ministro per le finanze a seconda che il provvedimento importi lo spostamento
del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.
Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato
ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato
60. Notificazioni.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al
contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati
dall'ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i
motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b- bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o
deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e
alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo
dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera
raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve
essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel
comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo
riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla
dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente
ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
50
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio
o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta
chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza
del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di
affissione;
e- bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto
domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale,
comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo
il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o
degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura
civile non si applicano.
L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla
lettera d) ed alla lettera e- bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale
hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello
dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di
personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte
dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36. Se la
comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di
domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto
è ricevuto
65. Eredi del contribuente.
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è
verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale
del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può
essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro
mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per
ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti
51
incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2, dell'articolo 12, devono trasmettere in via
telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è
scaduto il termine prorogato.
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi
impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei
confronti degli eredi che almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la
comunicazione di cui al secondo comma.
52
Norme che fanno riferimento all’art. 60 D.P.R. 29-9-1973 n. 600
D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 56 imposta valore aggiunto
56. Notificazione e motivazione degli accertamenti.
Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei
modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali
autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.
Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono essere indicati specificamente, a
pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la
rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via
presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.
Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullità,
l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le
ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo
comma dell'art. 55.
Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma dell'art. 55 devono essere
inoltre indicate, a pena di nullità, le ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta.
La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo
hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono
osservate le disposizioni di cui al presente comma
D.P.R. 26-4-1986 n. 131, art. 52 imposta di registro
52. Rettifica del valore degli immobili e delle aziende.
1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un
valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo
stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere
l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli
elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle
aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché dell'imposta dovuta in
caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto
53
né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono
osservate le disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui
redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da
messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto
con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta
volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito
risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i
valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili
stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli
articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti
stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture
private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno
successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture private non
autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la
destinazione edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili
divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture
private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno
successivo a quello di pubblicazione del decreto nonché per le scritture private non
autenticate presentate per la registrazione da tale data.
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di
immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni
D.lgs 31-10-1990 n. 346, art. 49 imposta successioni e donazioni
49. Notificazioni
1. Gli avvisi previsti nel presente testo unico sono notificati, nei modi stabiliti in materia di
imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge
dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione
54
D.P.R. 29-9-1973 n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
26. Notificazione della cartella di pagamento.
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal
concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra
comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La
notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera
avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone
previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle
mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o
all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di
pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso
nell'albo del comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la
relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne
esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del
predetto decreto.
55
Legge 27-7-2000, n. 212 statuto dei diritti del contribuente
Art. 6. – (Conoscenza degli atti e semplificazione)
1. L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del
contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel
luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in
possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal
contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello
specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso
comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da
soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica
degli atti tributari.
2. L’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua
conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero
l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che
impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di
dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a
disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti
sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le
obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e
più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni
già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi
dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di
accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione
amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti
da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,
l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o
con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti
entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la
spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non
si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto
ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
56
LE NOTIFICAZIONI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
D.Lgs. 31-12-1992 n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
16. Comunicazioni e notificazioni.
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione
tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a
mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento,
sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale
possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali,
immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della
commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da
parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale
mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di
ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale
mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a
mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta
nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla
comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
17. Luogo delle comunicazioni e notificazioni.
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel
domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto
della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della
sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla
segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.
2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche
per i successivi gradi del processo.
57
3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel
territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione
degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della
commissione.
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FORME SPECIALI DI NOTIFICAZIONE
Legge 689/1981
Legge 285/1992 codice della strada
D.P.R. 495/1992 regolamento del codice della strada
Legge 27/1978
RD 642/1907
Legge 180/1978
D.Lgs. n. 504/1992
D.Lgs. n. 507/1993
Legge 27-12-2006 n. 296 (finanziaria 2007)
D.P.R. 299/2000 tessera elettorale
Legge 24-11-1981 n. 689
Modifiche al sistema penale
14 Contestazione e notificazione.
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate
nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a
quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con
provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le
disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata,
con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può
essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la
notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla
scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di
opposizione.
59
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei
cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
18. Ordinanza-ingiunzione.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della
violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il
rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere
sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed
esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene
fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed
alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle
spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso
provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella
ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto
provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data
comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità
che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta
l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la
confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel
caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la
quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata
inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene
inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
60
Legge 30-04-1992 n. 285
Codice della Strada
Art- 201
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli
estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato
identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore,
munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri
alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta
all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della
violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale
ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita
quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato.
Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato
successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata
agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è
posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica
deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. [1]
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione
immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei
termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che
consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del
rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere
fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle
corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge
15 maggio 1997, n. 127. [2]
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la
contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi
previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di
61
polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature
debitamente omologate. [3]
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la
notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e
si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1 [4] .
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli
altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria. [5]
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi
comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le
modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la
notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e
di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto,
risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la
Direzione generale della M.C.T.C. [6] o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
[7]
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non
sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di
violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree
pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a
distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione
il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del
Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura
sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento
al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del
veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle
condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette
gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede
alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo
rimangono sospesi i termini per la notifica. [8]
Art. 204 - Provvedimento del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore,
nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta,
se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di
ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2
dell'articolo 203 , ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma
62
determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola
violazione, secondo i criteri dell'art. 195 , comma 2. L'ingiunzione comprende anche le
spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al
pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il
prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti,
comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il
quale ne dà notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo
sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività
dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata
l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al
comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione
all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o,
in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per
l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza
allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori
formalità.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve
essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme
previste dall'art. 201 . Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere
effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al
diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il
pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e
all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma
ingiunta e delle relative spese.
63
D.P.R. 16-12-1992, n. 495
Regolamento Codice della Strada
Titolo VI - degli illeciti previsti dal codice della strada e delle relative sanzioni
Capo I - degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I - degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed
applicazione di queste ultime
Art. 386 - Art. 201 Cod. Str. - Notificazione dei verbali a soggetto estraneo
1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad
uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel
caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente
che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo art.
196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando
interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione
all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti
dall'art. 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o
comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.
2. Il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti dell'effettivo
responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identità ed il suo indirizzo in modo
definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la
violazione.
3. Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione
del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra
causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa,
eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero
se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i
termini previsti.
4. Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta entro il
termine di cui all'art. 203 del codice. L'ufficio o comando procedente può rilevare l'errore
ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo.
64
Legge 24-01-1978, n. 27
Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche.
Articolo 2.
Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della
polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nell'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, nonché dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro
ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa
erariale e la tassa regionale di circolazione è notificato contestualmente al proprietario e al
conducente, se presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso.
Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare
l'infrazione, al proprietario o al conducente, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante
dipende notifica, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo
verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei
cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza
risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico
registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'art. 5 della legge 11 febbraio
1971, n. 50 e dell'art. 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida.
L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le
prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la
violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle sanzioni
amministrative .
Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle sanzioni
amministrative previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio
del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi
e delle sanzioni amministrative nella misura intera.
Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative
nelle casse dello Stato e della regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli
autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di
circolazione, della regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le sanzioni
amministrative sono ripartite tra lo Stato e la regione in proporzione al tributo di rispettiva
competenza
65
R.D. 17-8-1907 n. 642
Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato.
Dopo l'emanazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 26
giugno 1924, n. 1054 non è stato pubblicato un nuovo regolamento per la procedura
davanti al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale. È quindi, tuttora in vigore, l'antico
regolamento approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 642, da coordinarsi, tuttavia, con le
norme dettate dal predetto testo unico, in tema di «procedimenti dinanzi al Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale», al Titolo III. Vedi, anche, la L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 3. La notificazione di cui all'art. 1 deve sempre essere fatta mediante consegna o
trasmissione di una copia in forma amministrativa dell'atto o provvedimento o mediante
consegna o trasmissione dell'invito a dichiarare se l'intimato intenda che si provochi la
decisione della sezione giurisdizionale competente.
Per i modi della notificazione stessa si osservano le disposizioni dei regolamenti
particolari dell'amministrazione da cui l'atto è emanato.
In mancanza di tali regolamenti la notificazione si fa, per mezzo di ufficiale giudiziario o
di messo comunale, alla persona interessata o ad uno di sua famiglia o addetto alla casa o
al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.
La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, deve essere datata o
sottoscritta dall'ufficiale giudiziario o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o
non vuole sottoscrivere, ne sarà fatta menzione.
Un originale della relazione è rilasciato all'interessato e l'altro è consegnato all'autorità che
ha emanato l'ordine della notificazione.
Alle notificazioni di cui sopra si applicano le norme di cui agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13.
Art. 4. La notificazione si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la
rappresenta legalmente diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda.
Quando l'atto o provvedimento riguardi un pubblico ufficio, la notificazione si ha per
avvenuta nel giorno in cui l'atto o provvedimento risulta protocollato nei registri di arrivo
dell'ufficio medesimo.
Art. 8. La notificazione si eseguisce per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale
con la consegna della copia del ricorso e con le forme indicate nell'art. 3.
Art. 9. Ove nessuno si trovi nell'abitazione, o in caso di rifiuto di ricevere il ricorso che si
notifica, l'ufficiale giudiziario o il messo comunale lascia avviso, in carta libera, affisso alla
porta della abitazione e deposita la copia dell'atto nella casa comunale o la consegna al
Sindaco o a chi ne fa le veci o all'impiegato delegato a ricevere gli atti giudiziari. Delle
eseguite operazioni l'ufficiale giudiziario o il messo fa attestazione sull'originale e sulla
copia.
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Art. 10. Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora
conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione di un sunto del ricorso nel
foglio degli annunzi della Provincia ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 11. Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora nel
Regno, ne è consegnata copia al Ministero Pubblico presso il tribunale civile di Roma.
Il Ministero Pubblico, dato atto della consegna, trasmette la copia suddetta al Ministero
degli affari esteri.
Qualora la persona a cui si deve notificare il ricorso abbia nello Stato un procuratore
generale, il ricorso può essere notificato a questo.
Art. 12. Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro assimilate per legge, la
notificazione, quando non possa farsi in persona propria, si eseguisce negli altri modi
indicati nell'art. 3, e una copia del ricorso e dell'atto di notificazione deve essere inoltre
consegnata al Pubblico Ministero presso il Tribunale del luogo nella cui circoscrizione
risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato.
Il segretario della Procura regia rilascia ricevuta della detta copia, e il Procuratore del Re la
trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo in cui detti
militari o assimilati prestano servizio, per la consegna all'interessato.
Art. 13. Per le autorità e gli enti morali la consegna si fa ai loro rappresentanti od a chi è
autorizzato a ricevere le notificazioni: per gli incapaci, a chi ne è legittimo rappresentante,
e per coloro che hanno limitata l'amministrazione dei beni o non possono stare in giudizio
senza l'autorizzazione altrui, alla persona e a chi deve assisterla.
Art. 14. Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per
il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il Presidente della sezione adita può
disporre che sia fatta per pubblici proclami autorizzando il ricorrente a far inserire, nel
foglio degli annunzi della Provincia ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, un sunto del ricorso e le sue conclusioni con le cautele
consigliate dalle circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli interessati ai quali
la notificazione debba farsi nei modi ordinari.
Art. 17. Il ricorso è nullo:
1 se manchi la sottoscrizione richiesta dall'art. 6;
2 se, per la inosservanza delle altre norme prescritte nel suddetto articolo, vi sia incertezza
assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.
Se il ricorso contenga altre irregolarità, la sezione può ordinare che sia rinnovato entro un
termine che stabilirà nella sua ordinanza.
La comparizione dell'intimato sana la nullità e la irregolarità dell'atto, salvo i diritti
acquisiti anteriormente alla comparizione.
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Art. 87. Le decisioni sono comunicate alle autorità cui riguardano, per mezzo del Ministero
dal quale queste dipendono ed a cui debbono essere tosto trasmesse dalla segreteria della
sezione giudicante o da quella dell'adunanza plenaria. La notificazione delle decisioni ad
istanza delle parti interessate deve essere fatta nelle forme stabilite per la notificazione dei
ricorsi. Quando però la notificazione alle parti è fatta a cura dell'amministrazione può aver
luogo nelle forme ammesse dai regolamenti amministrativi.
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Legge 13-05-1978, n. 180
(Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori)
Articolo 3.
Il provvedimento di cui all'art. 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica
motivata di cui all'ultimo comma dell'art. 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma
dell'art. 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al
giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli
eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il
provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco
dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di
un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al
sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente
articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data
comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno,
ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico
di cui all'art. 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che
ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e
per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando
l'ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di
dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che
richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì l'eventuale sopravvenuta
impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento
della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che
possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente
articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che
non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
69
D.Lgs. 30-12-1992, n. 504 (ICI)
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421
Art. 11 - Liquidazione ed accertamento
1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'articolo 10,
verifica i versamenti ai sensi dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del
medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal
sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite
risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori
materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con
l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni
ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al
contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui
queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere
eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel
comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico
erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita,
dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base
della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza
applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5
dell'articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate
degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30
per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.
2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di
infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel
caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la
liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi;
l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli
anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o
doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione,
l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere
presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il
versamento dell'imposta.
2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione
fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve
70
essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono
invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito
a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti
dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le
funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'imposta; il
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il
visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
71
D.Lgs. 15-11-1993, n. 507 (imposta pubblicità affissioni)
Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
Art. 10 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.
1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto
essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al
contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che
lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del
mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle
sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui
effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per
l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da
un rappresentante del concessionario.
Art. 51 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.
[1] Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati
e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla
correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al
contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di
effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di
tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal
contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50, comma 4,
entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
[2] Il comune o la provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di
infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio
nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di
accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi
liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
2-bis. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed
alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto
che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
[3] Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al
contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la
denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
[4] Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni,
l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi
precedenti, separatamente per ciascun anno.
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[5] La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione.
Si applica l'art. 2752 del codice civile.
[6] I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il
rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del
pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione. Sull'istanza di rimborso i comuni e le province provvedono entro novanta
giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti
spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla
data dell'eseguito pagamento.
Art. 71 - Accertamento
[1] In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere,
relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte
di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In
caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia
doveva essere presentata.
[2] Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per
l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 e devono contenere gli elementi
identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli
imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera,
nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta,
l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed
accessori, soprattassa ed altre penalità.
2-bis. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto
ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto
che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
[3] Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso
cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
[4] Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado
di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o
pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il
relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione
della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale
impiegato dal contraente.
73
Legge. 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Art. 1 co. 158.
Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure
esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive
modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei
comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio
competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
Art. 1 co. 159 .
I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione
comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato,
anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle
altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica
professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto
svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito
corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento
di un esame di idoneità.
Art. 1 co. 160.
Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha
nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli
affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre
entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né
rappresentare da altri soggetti.
Art. 1 co. 161
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché
all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni.
74
D.P.R. 8-9-2000, n. 299 (tessera elettorale)
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo
della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30
aprile 1999, n. 120
Art. 1. - Istituzione della tessera
1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge
30 aprile 1999, n. 120 , è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che
sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.
2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria,
unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio
del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria
Art. 2. - Caratteristiche della tessera elettorale
1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A,
B, C e D allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti
meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.
2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata
da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:
a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del
marito;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo;
d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in
ciascun tipo di elezione.
3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la
certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante
apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.
4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della
Costituzione , nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere
rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in
avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il
diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle
d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio
del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto
periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del
suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto
di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di
ammissione al voto.
5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno – Direzione
generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.
75
6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D
del presente decreto , sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 3. - Consegna della tessera elettorale
1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di
iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata
dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non
voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria
dichiarazione.
2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il
tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.
3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha
emessa.
4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale
in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso
prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 .
Art. 4. - Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale
1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune
di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova
tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.
2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle
revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223 , vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a
trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo
riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera
elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati
relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il
voto.
3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della
normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato
della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento
dell'elettorato attivo.
4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.
5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio
elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da
parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.
6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare,
previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica
sicurezza.
7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale
quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti
per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.
Art. 5 –
< omissis <
Art. 6 –
76
< omissis <
Art. 7. - Impossibilità di consegna della tessera
1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia
possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è
consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini
dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.
77
COMPENSO SPETTANTE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 ottobre 2006
Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni
da parte dei messi comunali.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2003, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 2,
della legge 3 agosto 1999, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 in data 27
ottobre 2003 che fissa in Euro 5,56 l'importo spettante ai comuni per la notifica degli atti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, a mezzo dei messi comunali;
Considerato che, ex art. 1, comma 2, del cennato decreto interministeriale, la somma
spettante per ogni singolo atto notificato e' aggiornata ogni tre anni in relazione
all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati accertato dall'ISTAT con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri
atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre
forme previste dalla legge, dei messi comunali.
2. Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile 2006, per ogni singolo atto
notificato, la somma di Euro 5,88, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste
dall'art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma e' aggiornata ogni tre anni,
in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'interno.
3. L'ente locale richiede, con cadenza trimestrale, alle singole amministrazioni la
liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per
conto delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla
liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per
conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il
dipendente dell'ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente
locale interessato.
4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unità previsionale di base all'uopo
individuata da ciascuna amministrazione.
Roma, 3 ottobre 2006
78
Garante per la protezione dei dati personali. Deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007
Il garante per la protezione dei dati personali.
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196),
anche in riferimento all’art. 154, comma 1, lett. h); esaminate le istanze (segnalazioni e
quesiti) pervenute da cittadini e soggetti pubblici riguardo al trattamento di dati personali
effettuato nelle attività connesse alla pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti
locali; ritenuta l’opportunità di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti
necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per cittadini e amministrazioni
interessate; visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lg. 18 agosto
2000, n. 267); vista la documentazione in atti; viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate
dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
(omissis)
DELIBERA:
1. di adottare le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di
pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali” contenute nel documento
allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1 );
2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio
pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice.Roma, 19 aprile 2007
Sommario
1. Premessa
2. Protezione dati e trasparenza: considerazioni generali
3. Princìpi generali relativi al trattamento dati da parte degli enti locali
4. Forme di pubblicità dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti
5. Impiego di tecniche informatiche e telematiche
6. Pubblicità assicurata mediante affissione all’albo pretorio
7. Materiale a stampa, pubblicazioni e volumi anche per scopi storici
8. Casi specifici che possono essere menzionati nel regolamento locale: a) gli atti anagrafici;
b) gli estratti degli atti dello stato civile; c) le pubblicazioni matrimoniali; d)
l’organizzazione degli uffici; e) dati reddituali; f) retribuzioni, compensi ed emolumenti; g)
autorizzazioni e concessioni edilizie
9. La diffusione di dati personali su Internet tramite pagina web
10. Altri casi particolari
10.1. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
10.2. Procedure concorsuali e graduatorie
10.2.1. Concorsi pubblici
10.2.2. Asili nido
10.2.3. Alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata
10.2.4. Graduatorie delle domande di mobilità
11. Altri adempimenti da rispettare
1. Premessa
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Diversi cittadini e amministrazioni si sono rivolti a questa Autorità prospettando alcune
problematiche relative alle modalità con le quali gli enti locali danno pubblicità alla
propria attività istituzionale, anche di vigilanza e controllo, in rapporto alla protezione dei
dati personali contenuti in atti e documenti resi accessibili ai cittadini. Considerato anche il
rilevante numero di tali interessati il Garante ravvisa l’esigenza di adottare le presenti
linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento e nelle quali si tiene conto di
precedenti decisioni dell’Autorità.
In questa sede vengono prese in specifica considerazione solo questioni riguardanti la
pubblicazione e diffusione di atti e documenti tenendo presente che, accanto alle forme di
pubblicità scelte dagli enti locali o imposte per legge, restano vigenti gli obblighi per i
medesimi enti di attuare la disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e
sul distinto diritto di accesso ai dati personali, che sono stati oggetto di numerosi
provvedimenti del Garante.
2. Protezione dati e trasparenza: considerazioni generali
La necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
rispetto al trattamento dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice) non ostacola una
piena trasparenza dell’attività amministrativa. Tale tutela non preclude la valorizzazione
delle attività di comunicazione istituzionale e la partecipazione dei cittadini alla vita
democratica, favorite dall’impiego di nuove tecnologie che sono già utilizzate nell’ambito
di proficue esperienze avviate nell’e-government e nelle reti civiche. Tuttavia, la presenza
di dati personali negli atti e nei documenti conoscibili o diffusi dagli enti locali richiede, da
parte di questi ultimi, alcune doverose valutazioni affinché siano rispettati i diritti degli
interessati.In presenza di taluni dati personali o di determinate forme di diffusione vanno
inoltre individuate specifiche soluzioni e modalità per attuare la trasparenza in modo
ponderato e secondo correttezza.
3. Princìpi generali relativi al trattamento dati da parte degli enti locali
Gli enti locali, in quanto soggetti pubblici, possono trattare dati di carattere personale
anche sensibile e giudiziario solo per svolgere le rispettive funzioni istituzionali (art. 18,
comma 2, del Codice). Oltre alle garanzie previste dal Codice e da altre disposizioni
normative in materia di protezione dei dati, l’ente locale deve osservare i presupposti e i
limiti previsti da ogni altra disposizione di legge o di regolamento che rilevi ai fini del
trattamento (art. 18, comma 3, del Codice). Gli enti locali devono astenersi dal richiedere il
consenso al trattamento dei dati da parte degli interessati (art. 18, comma 4, del Codice). Il
consenso è infatti richiesto solo nei riguardi di soggetti privati ed enti pubblici economici,
nonché in ambito sanitario (rispetto ad organismi sanitari pubblici ed esercenti le
professioni sanitarie: artt. 18, comma 4, 23, 76 e ss. del Codice). La pubblicazione e la
divulgazione di atti e documenti determinano una “diffusione” di dati personali,
comportando la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di cittadini.
L’interferenza nella sfera personale degli interessati che ne consegue è legittima, solo se la
diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento (artt. 4, comma 1, lett. m), e
19, comma 3, del Codice). Prima di intraprendere un’attività che comporta una diffusione
di dati personali, l’ente locale deve valutare se la finalità di trasparenza e di
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comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici
atti e documenti senza indicare dati identificativi adottando modalità che permettano di
identificare gli interessati solo quando è necessario: lo impone il principio di necessità, il
quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di
programmi informatici per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali (art. 3 del
Codice). Se questa valutazione preliminare porta a constatare che gli atti e i documenti resi
conoscibili o pubblici devono contenere dati di carattere personale, l’ente deve rispettare
anche l’ulteriore principio di proporzionalità:
i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere
infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d),
del Codice).
L’ente può trovarsi di fronte all’interrogativo se pubblicare e diffondere anche dati
sensibili o giudiziari. La loro particolare delicatezza ne rende lecita la diffusione solo se: è
realmente indispensabile (artt. 3, 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3, 8 e 9, del Codice);
l’ente ha adottato il regolamento in materia previsto dal Codice su parere conforme del
Garante (artt. 20, comma 2, 21, comma 2 e 181, comma 1, lett. a)). L’ente, salvi casi del tutto
particolari che può rappresentare al Garante, non deve rivolgere specifiche richieste di
parere a questa Autorità qualora abbia utilizzato, per il proprio regolamento, gli schemi
tipo su cui il Garante ha espresso parere favorevole, predisposti per i comuni, le comunità
montane e le province, rispettivamente dall’Associazione nazionale dei comuni italiani
(Anci), dall’Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem) e dall’Unione delle
province d’Italia (Upi). Possono avvalersi di tali schemi tipo anche altri enti locali (ad es.
unioni di comuni, comunità isolane o di arcipelago), in relazione alle finalità di rilevante
interesse pubblico che essi perseguono nei limiti di legge, direttamente o per conto di
amministrazioni di riferimento.
4. Forme di pubblicità dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti
“Pubblicità”, “accessibilità” e “diffusione” non esprimono sempre un’identica situazione.
Le forme da osservare per rendere accessibili e per divulgare atti e documenti possono
variare a seconda dei casi e comportare quindi modalità e ambiti di conoscenza di tipo
differente; conseguentemente, possono rendere necessario o opportuno predisporre
accorgimenti di tipo diverso per rispettare i diritti degli interessati. Per i comuni e le
province è prevista per legge una modalità specifica per pubblicare atti e documenti, fermi
restando i diritti di accesso a dati personali e a documenti amministrativi. Tutti gli atti
dell’amministrazione comunale e provinciale sono infatti pubblici, ad eccezione di quelli
che siano considerati “riservati” per espressa indicazione di legge, oppure per effetto di
una dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione
poiché la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o
imprese (art. 10 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”)
.
Spetta all’amministrazione interessata disciplinare il rilascio di questa dichiarazione, sulla
base di un apposito regolamento che deve anche dettare norme necessarie per assicurare
ai cittadini, tra l’altro, il diritto “di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in
possesso l’amministrazione” (art. 10 d.lg. n. 267/2000 citato).
81
5. Impiego di tecniche informatiche e telematiche
In questo quadro, l’ente locale deve prevedere le diverse forme di accessibilità ad atti e
documenti evitando, per quanto possibile, di applicare modalità indifferenziate che non
tengano conto delle finalità sottostanti alla trasparenza, nonché delle diverse situazioni
personali. Mentre alcuni documenti possono essere forniti agevolmente ai cittadini solo a
richiesta, altri possono essere pubblicati, anche in rete, integralmente o per estratto. Con
un approccio equilibrato e meditato, l’ente locale dovrebbe fare, opportunamente, largo
uso di nuove tecnologie che facilitino la conoscenza da parte dei cittadini, tenuto conto
anche del diritto all’utilizzo nei loro confronti delle tecnologie telematiche (art. 3 d.lg. 7
marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”). A parte quanto
eventualmente previsto sul piano normativo per specifiche categorie di atti, il regolamento
dell’ente locale può valorizzare l’utilizzo di reti civiche e telematiche per mettere a
disposizione dei cittadini atti e documenti contenenti dati personali e che attengano, ad
esempio, a concorsi o a selezioni pubbliche. Laddove la finalità da perseguire riguardi
prevalentemente solo una o alcune categorie di persone, andrebbero previste forme di
accesso in rete selezionato, attribuendo agli interessati una chiave personale (username e
password; n. di protocollo o altri estremi identificativi di una pratica forniti dall’ente agli
aventi diritto). Ad esempio, la pubblicità tramite siti web su talune procedure concorsuali
può essere perseguita divulgando integralmente alcuni atti (ad es., deliberazioni che
indicono concorsi o approvano graduatorie), indicando invece in sezioni dei siti ad accesso
selezionato alcuni dettagli conoscibili da interessati e controinteressati (elaborati, verbali,
valutazioni, documentazione personale comprovante titoli). Accorgimenti analoghi
andrebbero previsti, a seconda dei casi, con riferimento alle graduatorie relative al
riconoscimento di autorizzazioni, agevolazioni, benefici ed iniziative a vantaggio di
categorie di cittadini (es., procedure per ammettere minori ad asili nido, per assegnare
alloggi di edilizia residenziale pubblica, per valutare domande di mobilità o rilasciare
autorizzazioni e concessioni edilizie). In questi casi occorre evitare, nuovamente, di
considerare la protezione dei dati come un ostacolo alla trasparenza, prevenendo al tempo
stesso la superflua e ingiustificata diffusione indifferenziata di specifiche informazioni e
dettagli ininfluenti (che restano conoscibili, in base alla legge, dai soli soggetti legittimati
nel caso concreto) .
6. Pubblicità assicurata mediante affissione all’albo pretorio
Nell’articolare in modo equilibrato le diverse situazioni prima sintetizzate, l’ente locale
deve anche tenere presente che, per assicurare determinati effetti dichiarativi, il predetto
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede che la pubblicazione di
tutte le deliberazioni del comune e della provincia debba avvenire non in rete, ma
mediante materiale affissione all’albo pretorio nella sede dell’ente, per quindici giorni
consecutivi, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (art. 124 d.lg n.
267/2000). La pubblicazione delle deliberazioni nell’albo pretorio è quindi lecita e non
contrasta, per ciò stesso, con la protezione dei dati personali, sempreché sia effettuata
osservando gli accorgimenti di seguito indicati.Peraltro, questa forma di pubblicazione
obbligatoria non autorizza, di per sé, a trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in
una sezione del sito Internet dell’ente liberamente consultabile. Al tempo stesso, la
82
previsione normativa in questione non preclude neanche all’ente di riprodurre in rete
alcuni dei predetti documenti, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai
richiamati princìpi e limiti.É ovviamente consentita la diffusione in Internet di un avviso
che indichi il periodo durante il quale determinati documenti sono consultabili presso
l’albo pretorio. Riguardo alla diretta indicazione di dati personali nelle deliberazioni da
pubblicare presso l’albo pretorio, va rispettato il richiamato principio di pertinenza e non
eccedenza (o, se i dati sono sensibili o giudiziari, di indispensabilità) rispetto alle finalità
perseguite con i singoli atti.
Si pensi, ad esempio, al dettaglio di dati che possono essere indicati nella redazione di
verbali e di resoconti dell’attività degli organi collegiali o assembleari, in rapporto al fine
di rispettare il principio di pubblicità dell’attività istituzionale.
La circostanza secondo la quale tutte le deliberazioni sono pubblicate deve indurre
l’amministrazione comunale a valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di
redazione delle deliberazioni e dei loro allegati. Ciò, soprattutto quando vengono in
considerazione informazioni sensibili (si pensi ad esempio agli atti adottati nel quadro
dell’attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di
circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio). Può
risultare ad esempio utile menzionare tali dati solo negli atti a disposizione negli uffici
(richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e
controinteressati), come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo
sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.
Occorre, poi, una specifica valutazione per selezionare le informazioni sensibili o a
carattere giudiziario che possono essere diffuse. Resta salvo il divieto di diffondere dati
idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, e 68,
comma 3, del Codice): è il caso, ad esempio, dell’indicazione di specifici elementi
identificativi dello stato di diversamente abile.
7. Materiale a stampa, pubblicazioni e volumi anche per scopi storici
Oltre alle norme in materia di comunicazione istituzionale, agli enti locali sono applicabili
anche le disposizioni del Codice che riguardano i trattamenti di dati personali finalizzati
alla pubblicazione o alla diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del
pensiero. É parimenti applicabile il codice di deontologia per l’attività giornalistica (art.
136, comma 1, lett. c); Provv. del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, allegato A.1
al Codice). Si pensi al caso in cui gli enti locali pubblichino riviste e notiziari anche
telematici a sfondo giornalistico o intendano riprodurre all’interno di volumi editi da loro
stessi informazioni riferite a particolari eventi verificatisi sul proprio territorio. In tali casi
può essere valutata l’opportunità di utilizzare a fini di pubblicazione anche dati personali
che sono stati oggetto di autorizzazioni e di deliberazioni già rese conoscibili a chiunque
tramite il locale albo pretorio. Una distinta possibilità di divulgare dati personali può
derivare dall’intento dell’ente locale di intraprendere un’attività di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato. Questa finalità di tipo
storico è oggetto di specifiche disposizioni e garanzie contenute anche in un apposito
codice di deontologia e di buona condotta che riguarda, altresì, la consultazione degli
archivi storici di enti pubblici, allegato al Codice.
8. Casi specifici che possono essere menzionati nel regolamento locale
83
Nell’ambito del regolamento che deve assicurare il diritto dei cittadini all’accesso alle
informazioni di cui è in possesso l’amministrazione (art. 10 d.lg. n. 267/2000 cit.), l’ente
locale dovrebbe cogliere l’occasione per definire organicamente la propria politica in tema
di trasparenza, in rapporto alle diverse procedure amministrative, alle distinte esigenze di
trasparenza da perseguire e al genere di mezzi di diffusione utilizzati, anche in Internet.
Tale regolamento non può rendere inefficaci eventuali limiti, cautele e modalità previsti da
norme di settore, quali quelle che regolano la conoscibilità di atti e documenti concernenti:
a) gli atti anagrafici. Mentre i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia sono
rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, gli elenchi degli
iscritti nella anagrafe della popolazione residente sono rilasciati solo ad amministrazioni
pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (artt. 33 e
34 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente”); b) gli estratti degli atti dello stato civile. Anche
tali certificazioni sono rilasciate per riassunto, o per copia integrale, soltanto quando ne è
fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e qualora il rilascio non sia vietato dalla legge
(artt. 106 e ss. d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante il “Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12,
della l. 15 maggio 1997, n. 127”); c) le pubblicazioni matrimonialiTali atti devono restare
infatti affissi solo presso la porta della casa comunale, almeno per otto giorni (artt. 55 e ss.
d.P.R n. 396/2000 citato); d) l’organizzazione degli ufficiL’organigramma, l’articolazione
degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascuna unità, corredati dai nominativi
dei dirigenti responsabili, nonché l’elenco completo delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, devono essere riportati necessariamente “nei siti delle pubbliche
amministrazioni” (art. 54 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82); e) dati redditualiGli elenchi nominativi
dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, o che esercitano
imprese commerciali, arti e professioni, sono depositati per la durata di un anno, ai fini
della consultazione da parte di chiunque, presso i comuni interessati; l’amministrazione
finanziaria stabilisce annualmente con apposito decreto i termini e le modalità per la loro
formazione (art. 69 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi”); con il decreto del 29 settembre 2004 il
Direttore dell’Agenzia delle entrate ha previsto, in relazione ai redditi del 2001 e 2002, che
gli elenchi nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione ai fini Irpef
contengano cognome, nome e data di nascita; categoria di reddito; attività esercitata (se
trattasi di soggetto esercente imprese commerciali, arti e professioni); (13) f) retribuzioni,
compensi ed emolumentiI compensi e le retribuzioni degli amministratori delle società
partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con incarico conferito
ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei consulenti,
membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo
Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in
borsa devono essere resi noti attraverso la pubblicazione sul sito web
dell’amministrazione o del soggetto interessato (art. 1, comma 593, l. 27 dicembre 2006, n.
296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)); g) autorizzazioni e concessioni edilizieIl rilascio del permesso di
costruire; i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei
84
rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione; i provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento del permesso di
costruire sono resi noti al pubblico mediante affissione all’albo pretorio del comune (artt.
20, comma 7, 31, comma 7, e 39 comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”).
9. La diffusione di dati personali su Internet tramite pagina web
In termini generali, le disposizioni ed i princìpi sopra richiamati si applicano in relazione a
tutte le modalità tecniche utilizzate per divulgare i dati personali.
Rispetto alla diffusione in rete, i dati delle pubbliche amministrazioni vanno resi
disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione alle condizioni fissate
dall’ordinamento (artt. 50 e ss. d.lg. n. 82/2005 citato). Occorre pertanto verificare, caso per
caso, il quadro normativo di riferimento relativo allo specifico regime di pubblicità dei
singoli documenti.
Alcune disposizioni di legge o di regolamento dispongono la necessaria messa a
disposizione di determinati atti e documenti sul sito web dell’ente locale.
Ad esempio, l’ente locale è soggetto ai predetti obblighi di rendere noti, attraverso il
proprio sito web, l’organigramma degli uffici corredato dal nominativo dei dirigenti
responsabili, nonché il nominativo e l’ammontare della retribuzione dei dirigenti con
incarico conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, dei
consulenti, e dei titolari di incarichi corrisposti (art. 54 d.lg. n. 82/2005 citato; art. 1, comma
593, l. n. 296/2006 citato).
La diffusione in Internet di dati personali pone specifiche valutazioni in rapporto ai diritti
degli interessati. I dati così messi a disposizione di un numero indefinito di persone sono
consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento. Il loro “carattere ubiquitario” è
valorizzato dal crescente accesso ad Internet. Attraverso i motori interni ed esterni di
ricerca può essere ricostruito unitariamente un numero ingente di dati riferiti a soggetti
individuati, più o meno aggiornati e di natura differente.
Decorsi determinati periodi di tempo, la diffusione tramite siti web di tali dati può
comportare un sacrificio sproporzionato dei diritti degli interessati specie se si tratta di
provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le loro finalità. L’ente locale,
oltre ad assicurare l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza e non eccedenza dei dati,
deve garantire il rispetto del diritto all’oblìo dell’interessato una volta perseguite le finalità
poste alla base del trattamento (art. 11, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice).
Nel rispetto di eventuali (e, allo stato, rare) disposizioni di legge o di regolamento che
impongano specificamente la messa a disposizione su Internet di dati personali per
puntuali periodi, l’ente può trovarsi di fronte all’esigenza di stabilire in via amministrativa
per quali congrui periodi di tempo mantenere in rete documenti contenenti dati personali.
In tal caso l’ente, dopo aver valutato se è giustificato includere i documenti diffusi in
eventuali sezioni del sito che li rendano direttamente individuabili in rete a partire anche
da motori di ricerca esterni al sito stesso, deve individuare –opportunamente, con
regolamento- periodi di tempo congrui rispetto alle finalità perseguite. Decorsi tali
periodi, determinati documenti o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma essere
consultabili solo a partire dal sito stesso.
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10. Altri casi particolari
A garanzia degli interessati si rendono necessari particolari accorgimenti in determinate
situazioni che comportano specifiche esigenze di trasparenza dell’attività amministrativa
locale.
10.1. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
Gli enti locali sono tenuti ad istituire l’albo dei soggetti (ivi comprese le persone fisiche)
cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura
economica, favorendo accesso e pubblicità, anche per via telematica (artt. 1 e 2 d.P.R. 7
aprile 2000, n. 118, recante il “Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura
economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”).
Tale disposizione costituisce un presupposto idoneo per diffondere in modo
proporzionato dati di carattere personale (art. 19, comma 3, del Codice). É quindi lecito
favorire l’ampia conoscibilità di dati personali necessari per attuare il principio di
pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa pubblicando dati (quali i nominativi
dei beneficiari e la relativa data di nascita) unitamente all’indicazione della normativa che
autorizza l’erogazione (art. 1, comma 2, d.P.R. n. 118/2000 citato).
Resta ferma l’esigenza di non diffondere ulteriori dettagli eccedenti, a seconda dei casi,
rispetto alle finalità perseguite (quali, ad esempio, indirizzi, codici fiscali, coordinate
bancarie, ripartizioni di assegnatari secondo le fasce dell’Isee-indicatore della situazione
economica equivalente (d.lg. 31 marzo 1998, n. 109, recante “Definizioni di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”).
Analoga considerazione va formulata con riferimento a dati personali la cui diffusione
possa creare imbarazzo, disagio o esporre l’interessato a conseguenze indesiderate (ad es.,
indicando fuori dei casi previsti analitiche situazioni reddituali o particolari condizioni di
bisogno o peculiari situazioni abitative), specie in riferimento a fasce deboli della
popolazione (minori di età, anziani, soggetti inseriti in programmi di recupero e di
reinserimento sociale).
Nei limiti già illustrati, specie per ciò che riguarda il divieto di diffondere dati sulla salute,
gli enti locali possono trattare lecitamente anche dati sensibili e giudiziari indispensabili
per applicare la disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni e di altri emolumenti ed abilitazioni,
individuati nei citati schemi tipo di regolamento (art. 68 del Codice; schede n. 20 per i
comuni e n. 8 per le province degli schemi tipo di regolamento citati).
10.2. Procedure concorsuali e graduatorie
Nel quadro delle attività delle pubbliche amministrazioni, è prevista la diffusione di esiti
concorsuali. In particolare, le graduatorie dei vincitori di concorsi per accedere agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni locali sono pubblicate nell’albo pretorio del
relativo ente (art. 15 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante il “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”).
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Tale operazione, nel caso di graduatorie selettive degli enti locali, trova fondamento nella
disposizione di cui al citato art. 10 del d.lg. n. 267/2000.
Indipendentemente dalla forma di diffusione adottata, è necessario richiamare
nuovamente l’obbligo di rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza nel
trattamento dei dati, risultando divulgabili solo i dati strettamente necessari per rendere
conoscibile l’esito o la graduatoria di un concorso o di una selezione.
10.2.1. Concorsi pubblici
Sulla base degli elementi acquisiti in base alle segnalazioni e ai quesiti pervenuti, non
risulta lecito, negli atti delle graduatorie concorsuali da pubblicare, inserire dati superflui
quali recapiti di telefonia fissa o mobile, titoli di studio, codice fiscale.
Vanno pubblicati solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto
espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti
nel bando di concorso, in particolare elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i
risultati di prove intermedie; elenchi di ammessi a prove orali; punteggi riferiti a singoli
argomenti di esame; punteggi totali ottenuti.
10.2.2. Asili nido
Le amministrazioni locali devono selezionare con particolare attenzione i dati personali da
includere nelle deliberazioni diffuse contenenti le graduatorie per ammettere minori agli
asili nido, verificando quali tra le informazioni sulla cui base sono stati attribuiti singoli
punteggi debbano essere necessariamente inserite anche nell’atto deliberativo.
La graduatoria da affiggere all’albo pretorio deve essere parimenti priva dei dati non
necessari ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell’attività
amministrativa tramite la relativa pubblicazione (condizione reddituale del nucleo
familiare; ripartizione dei richiedenti secondo le fasce dell’Isee; indirizzi, domicili o
residenze del minore), nonché di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati
(art. 22, comma 8, del Codice).
Non risulta inoltre lecito diffondere indifferenziatamente i punteggi parziali attribuiti a
ciascun richiedente sulla base della documentazione presentata, laddove gli stessi siano
idonei a rivelare informazioni particolarmente delicate per la dignità e la riservatezza
dell’interessato. Ci si riferisce in particolare ai punteggi parziali conferiti in base alle
specifiche condizioni soggettive ed oggettive del minore (ad esempio in affidamento
familiare) e del suo nucleo familiare (posizione lavorativa dei genitori, presenza di
persone diversamente abili), anche alla luce del richiamato divieto di diffondere dati
idonei a rivelare lo stato di salute.
10.2.3. Alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata
Analoghe valutazioni in termini di pertinenza e non eccedenza devono essere effettuate
dall’ente locale in relazione alla diffusione di graduatorie riguardanti l’assegnazione degli
alloggi di edilizia agevolata, le quali sono predisposte sulla base di punteggi e di criteri di
priorità prescritti nei bandi di concorso e direttamente correlati a particolari situazioni di
disagio degli interessati.
87
Sulla base degli elementi acquisiti in base alle segnalazioni e ai quesiti pervenuti non
risulta lecito diffondere indifferenziamente tutti i presupposti oggettivi e soggettivi che
hanno determinato l’assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata e riguardanti sia il
richiedente, sia le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare. Si pensi, ad
esempio, a specifiche informazioni sullo stato di salute o condizione reddituale, a
situazioni di grave disagio abitativo sofferte, alla presenza nel nucleo familiare di anziani
o di persone diversamente abili, alla condizione di gestante o di genitore solo con figli
minori a carico, alla situazione lavorativa del richiedente, all’indicazione del codice fiscale,
alla fascia Isee di appartenenza.
La relativa graduatoria, oltre ai nominativi degli assegnatari corredati dalle informazioni
necessarie a renderli identificabili (data di nascita, punteggio finale per l’assegnazione),
non deve quindi contenere ulteriori dati personali contrastanti con il richiamato principio
di pertinenza e non eccedenza, fermo restando il divieto di pubblicare dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
10.2.4. Graduatorie delle domande di mobilità
Nell’ambito delle procedure di trasferimento tra amministrazioni pubbliche, gli interessati
possono fruire di benefici e titoli di preferenza attribuiti in base alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (recante la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”).
Generiche esigenze di pubblicità connesse alla trasparenza della relativa procedura non
possono in alcun caso consentire di derogare allo specifico divieto di diffusione dei dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, del Codice).
Alla luce delle segnalazioni e dei quesiti pervenuti, va rilevato che le graduatorie da
pubblicare non devono riportare, accanto ai nominativi dei soggetti che hanno presentato
domanda di trasferimento, riferimenti riguardanti condizioni di salute che, nella varia
casistica esistente, potrebbero giustificare una precedenza degli interessati.
Applicate alle persone diversamente abili, tali cautele rafforzano il principio del rispetto
della dignità delle persone interessate, garantito dall’art. 2 del Codice e dall’art. 1 della
citata l. n. 104/1992.
11. Altri adempimenti da rispettare
Gli enti locali titolari di trattamenti di dati personali restano infine tenuti a rispettare gli
obblighi di trasparenza e di sicurezza che attengono:
a) alla predisposizione di adeguate informative sul trattamento dei dati da fornire ai
relativi interessati (art. 13 del Codice);
b) alle necessarie misure anche minime volte ad assicurare l’integrità di dati e sistemi (artt.
31-36 e Allegato B recante il “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza” del
Codice).
88
Sommario
EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA RELATIVA AL MESSO COMUNALE .................. 3
TULCP 3 marzo 1934 n. 383 ................................................................................................................. 3
Art. 273................................................................................................................................................... 3
Art. 274................................................................................................................................................... 3
R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 ................................................................................................................... 3
Art. 125................................................................................................................................................... 3
R.D. 12 febbraio 1911 n.297. Regolamento per la esecuzione della Legge comunale e provinciale4
Art. 83..................................................................................................................................................... 4
Allegato 4 ............................................................................................................................................... 4
Legge 8-6-1990 n. 142 Ordinamento delle autonomie locali. ............................................................ 4
D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. ......................... 4
Legge 03-08-1999 n. 265 ........................................................................................................................ 5
PRINCIPALI INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI ........................................................................... 6
Corte cost. 3 marzo 1994, n. 69 ............................................................................................................. 7
Corte cost. 23 settembre 1998, n. 346 ..................................................................................................11
Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477 ..................................................................................................12
Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza n. 8091 del 21 febbraio-4 giugno 2002 ..........13
Corte cost. 19 dicembre 2003, n. 360 ...................................................................................................14
Corte cost. 23 gennaio 2004, n. 28 .......................................................................................................14
Cass. civ., sez. Unite, ordinanza n. 458 del 13.1.2005 .........................................................................15
Corte di Cassazione Cass. civ. Sez. II, ordinanza n. 1258 del 19 gennaio 2007 ...............................17
Corte cost., 7 novembre 2007, n. 366 ...................................................................................................17
Cassazione Civile Sent. n. 6749 del 21 marzo 2007 ............................................................................18
RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI...............................................................................................20
L. 28-12-2005 n. 263 ..............................................................................................................................22
D.L. 4-7-2006 n. 223 (Decreto Bersani) ...............................................................................................23
L. 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ......................................................................................25
D.L. 31-12-2007 n. 248 convertito con legge 28.2.2008 n. 31. .............................................................26
Legge 18-6-2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile) ..........................................................................27
RESPONSABILITA’ DEL MESSO COMUNALE ..................................................................................29
Art. 28 Costituzione .............................................................................................................................29
Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale. ......................................................................................29
Art. 148 c.p.c. Relazione di notificazione............................................................................................29
Art 2700 c.c. Efficacia dell'atto pubblico. ............................................................................................29
Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. ............................30
Art. 478 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici
o privati e in attestati del contenuto di atti. .......................................................................................30
Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione................................................................................30
Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito. ......................................................................................30
Art. 2947 c.c. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno. .....................................................30
Cassazione Civile Sent. n. 13411 del 12-12-1991 ................................................................................31
NULLITA’ DELLA NOTIFICAZIONE ...................................................................................................33
Art. 156 c.p.c. - Rilevanza della nullità. ..............................................................................................33
Art. 157 c.p.c.- Rilevabilità e sanatoria della nullità. .........................................................................33
89
Art. 159 c.p.c.- Estensione della nullità...............................................................................................33
Art. 160 c.p.c.- Nullità della notificazione. .........................................................................................33
NOTIFICA ALLE PERSONE FISICHE .................................................................................................34
Art. 137 c.p.c. Notificazioni .................................................................................................................34
Art. 138 c.p.c. Notificazione in mani proprie. ....................................................................................35
Art. 139 c.p.c. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio. ....................................35
Art. 140 c.p.c. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia. .................................................................35
Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario .........................................................................36
Art. 142 c.p.c. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella
Repubblica. ...........................................................................................................................................37
Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. ...................37
Art. 146 c.p.c. Notificazione a militari in attività di servizio. ...........................................................37
Art. 147 c.p.c. Tempo delle notificazioni ............................................................................................37
Art. 148 c.p.c. Relazione di notificazione............................................................................................38
Art. 155 c.p.c. Computo dei termini....................................................................................................38
Art. 47 disp. att. c.p.c. Ora della notificazione. ..................................................................................38
Art. 48 disp. att. c.p.c. Avviso al destinatario della notificazione. ....................................................38
Art. 49 disp. att. c.p.c. Nota da consegnarsi al pubblico ministero. .................................................38
Art. 43 c.c. Domicilio e residenza. .......................................................................................................39
Art. 44 c.c. Trasferimento della residenza e del domicilio. ...............................................................39
Art. 47 c.c. Elezione di domicilio.........................................................................................................39
NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE .........................................................................................40
Art. 144 c.p.c. Notificazione alle amministrazioni dello Stato. ........................................................40
Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche. ........................................................................40
Art. 16 c.c. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni. ........................................................................40
Art. 19 c.c.. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. ...........41
Art. 46 c.c. Sede delle persone giuridiche. ..........................................................................................41
Art. 47 c.c. Elezione di domicilio.........................................................................................................41
LE NOTIFICHE A MEZZO POSTA .......................................................................................................42
Art. 149 c.p.c. Notificazione a mezzo del servizio postale. ...............................................................42
Legge 20-11-1982, n. 890. Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione di atti giudiziari. .................................................................................42
ATTI FINANZIARI ..................................................................................................................................49
D.P.R. 29-9-1973 n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
...............................................................................................................................................................49
D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 56 imposta valore aggiunto ...............................................................53
D.P.R. 26-4-1986 n. 131, art. 52 imposta di registro ...........................................................................53
D.lgs 31-10-1990 n. 346, art. 49 imposta successioni e donazioni ...................................................54
D.P.R. 29-9-1973 n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. ........................55
Legge 27-7-2000, n. 212 statuto dei diritti del contribuente ............................................................56
LE NOTIFICAZIONI NEL PROCESSO TRIBUTARIO .......................................................................57
D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413. ....................................................57
FORME SPECIALI DI NOTIFICAZIONE ............................................................................................59
Legge 24-11-1981 n. 689 Modifiche al sistema penale .......................................................................59
Legge 30-04-1992 n. 285 Codice della Strada .....................................................................................61
D.P.R. 16-12-1992, n. 495 Regolamento Codice della Strada ............................................................64
Legge 24-01-1978, n. 27 Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche.
...............................................................................................................................................................65
90
R.D. 17-8-1907 n. 642 Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato. ................................................................................................................................66
Legge 13-05-1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori) ........................69
D.Lgs. 30-12-1992, n. 504 (ICI) .............................................................................................................70
D.Lgs. 15-11-1993, n. 507 (imposta pubblicità affissioni) .......................................................................72
Legge. 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).................................................................................74
D.P.R. 8-9-2000, n. 299 (tessera elettorale) ............................................................................................75
COMPENSO SPETTANTE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ...............................................78
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 ottobre 2006 .........................78
Garante per la protezione dei dati personali. Deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 .....................79
91
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Evoluzione storica della figura del messo comunale