L’ ATTIVITA’ AUTORIZZATIVA del Servizio Controllo
e Gestione del Territorio discende dall’applicazione
della normativa statale, regionale, nonché delle
norme di attuazione dei Piani di Bacino
R.D. 3267/1923 prevede limitazioni in funzione della prevenzione
di frane, smottamenti, e possibili danni al territorio, individuando la
perimetrazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
Art.866 del C.C. “possono essere sottoposti a vincolo
idrogeologico…i terreni …al fine di evitare che possano con danno
pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime
delle acque”.
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1
ATTIVITA’ AUTORIZZATIVA e Piani di Bacino
• Oltre a queste tipologie di vincoli si affiancano i VINCOLI imposti dai
Piani di Bacino che non sostituiscono, ma integrano, quelli del Regio
Decreto e che prevedono la possibilità di apporre prescrizioni con
contenuti assai più dettagliati
• Il Piano di Bacino contiene in particolare
il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato
dei vincoli relativi al bacino di cui al
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
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AUTORIZZAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO
In particolare, nell’ambito delle tutela del territorio ai fini del
VINCOLO IDROGEOLOGICO, la Regione ha delegato l’esercizio delle
funzioni sul vincolo idrogeologico
PROVINCE
COMUNITA’ MONTANE
E’ utile precisare che, con D.G.R. 1788/2008, la Regione
Liguria ha individuato le Province, quali enti che svolgono a
decorrere dal 1 gennaio 2009 le funzioni attinenti la tutela
del vincolo idrogeologico nei Comuni esclusi dalle Comunità
Montane come ridelimitate e costituite negli ambiti territoriali
specificati dalla L.R. 24/2008.
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3
Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici dei Comuni di
GENOVA, BOGLIASCO, PIEVE LIGURE, RECCO, CAMOGLI,
PORTOFINO, SANTA MARGHERITA LIGURE, RAPALLO, ZOAGLI,
CHIAVARI, LAVAGNA, nonché COGOLETO ARENZANO CERANESI
DAVAGNA SORI LEIVI CARASCO SESTRI LEVANTE CASARZA LIGURE
CASTIGLIONE CHIAVARESE MONEGLIA, i movimenti di terreno
nonché qualsiasi attività che comporti cambiamento di destinazione
ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi
devono essere preventivamente autorizzati dalla PROVINCIA.
Negli altri Comuni la competenza è delle Comunità Montane.
L’autorizzazione finale dell’intervento rimane di competenza
comunale
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4
5
Le perimetrazioni ufficiali delle zone sottoposte a VINCOLO
IDROGEOLOGICO
sono depositate presso
le Strutture del Corpo Forestale dello Stato
e sono visibili sul sito
www.provincia.genova.it
6
http://cartogis.provincia.genova.it/cartogis/pdb/index.htm
Per i territori ricadenti nei Piani di
Bacino (ex L.183/89) dei Torrenti:
BISAGNO, POLCEVERA,
CHIARAVAGNA, VARENNA, SAN
PIETRO FOCE e BRANEGA
approvati, le tavole che
individuano le aree soggette a
vincolo idrogeologico sono
riportate nella cartografia di
Piano (carta degli strumenti
giuridico normativi) e sono visibili
presso la Provincia di Genova e
sul sito www.provincia.genova.it
7
VIABILITA’ FORESTALE
Spetta altresì alla Provincia il
rilascio dell’autorizzazione (art.
14 L.R.4/99) prevista per la
realizzazione delle seguenti
infrastrutture forestali:
•Strade forestali;
•Piste di esbosco;
•Condotte permanenti per
l’esbosco del legname;
•Piazzali di prima lavorazione e
di deposito del legname
collegati con le strade
forestali;
•Teleferiche, palorci e piccoli
impianti montani fissi o mobili;
•Viali tagliafuoco
ABITATO DA CONSOLIDARE
È di competenza del Servizio
Controllo e Gestione del
Territorio il rilascio
dell’autorizzazione per la
realizzazione di opere eccedenti
la manutenzione ordinaria nelle
aree classificate abitato da
consolidare di cui alla L. 64/74
e D.P.R. 380/01
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RILASCIO AUTORIZZAZIONI NEI PdB ex L.183/89
localizzazione intervento sulla cartografia (dei regimi normativi e degli strumenti
giuridico normativi di Piano)
NO
L’intervento ricade all’interno della perimetrazione del
VINCOLO IDROGEOLOGICO ?
L’autorizzazione
dell’intervento è di
competenza comunale
SI
È necessario parere CM o
Provincia
L’intervento
ricade in
frana
attiva?
NO
Si applica la norma di
Piano relativa al regime
normativo in cui ricade
l’intervento
SI
Non sono ammissibili: (PdB Polcevera)
•gli interventi di nuova edificazione;
•gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, come definita
dalla lett. b), comma 1, dell’art. 31 della l. n. 457/78 salvi quelli di
demolizione senza ricostruzione nonché quelli strettamente necessari a
ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della
pubblica incolumità, non comportanti peraltro aumenti di superficie e
volume;
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RILASCIO AUTORIZZAZIONI NEI PdB ex D.Lgs. 180/98
localizzazione intervento sulla cartografia (della suscettività al dissesto di Piano e CFS)
NO
L’intervento ricade all’interno della perimetrazione del
VINCOLO IDROGEOLOGICO ?
L’autorizzazione
dell’intervento è di
competenza comunale
SI
È necessario parere CM o
Provincia
L’intervento
ricade in
zona Pg4
(frana
attiva)?
SÌ
NO
L’intervento
ricade in
zona Pg3
(alta
suscettività)?
NO
L’intervento
ricade in
zona Pg3a
(alta
suscettività)?
SI’
comma 3 (*)
(*)È sempre necessario il parere della Provincia per
aree a verde, servizi tecnologici e viabilità
L’intervento
ricade in
zona Pg2,
Pg1, Pg0?
SI’
SI’
Vedi articolo 16 della Normativa “Aree a diversa suscettività al dissesto”
comma 2
NO
comma 3 sexties
Si applicano le Norme
contenute nel PUC
con indagini specifiche
che tengano conto
della suscettività al
dissesto
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Comma 2 - Nelle aree a suscettività al dissesto molto elevato (Pg4 - frana
attiva)
non sono consentiti:
a) Gli interventi di nuova edificazione;
b) Gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, come definita dalla lettera b),
comma 1, dell’art. 31 della l. n. 457/78 salvo quelli di demolizione senza ricostruzione e
strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti ed a migliorare la
tutela della pubblica incolumità, non
comportanti peraltro aumenti di volume
c) l’installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di
aree che comportino la permanenza o la sosta di persone;
d) La posa in opera di tubazioni, condotte o similari.
Gli interventi consentiti non possono in ogni caso comportare aumento del carico
insediativo.
Comma 3 - Nelle aree a suscettività al dissesto elevata (Pg3), non sono
consentiti:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia, come definita dalla lettera d), comma
1, dell’art. 31 l. 457/78, fatti salvi gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico
delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, fermo restando che gli
interventi ammessi non devono aumentare la vulnerabilità degli edifici e le condizioni di
rischio rispetto a fenomeni di dissesto; nel caso di interventi di demolizione con
ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, rendendola
maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell’area anche
attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare
la pubblica incolumità.
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DIFFICOLTA’ INTERPRETATIVE E APPLICATIVE DELLE
NORME DI PIANO DI BACINO
MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE E
VINCOLO IDROGEOLOGICO
•indirizzo procedurale rapportato alle diverse tipologie edilizie soggette
a provvedimenti autorizzativi in materia di difesa del suolo
• lettura comparata dei disposti normativi in materia edilizia
(L.R.16/08) e di difesa del suolo (delibere di indirizzo della Regione
Liguria D.G.R.848/03 e norma dei PdB)
•reperibile su www.provincia.genova.it
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L’autorizzazione della Provincia è prevista nel caso in cui l’intervento comporti
movimenti di terra in area soggetta a vincolo idrogeologico o se il parere è
esplicitamente citato nelle norme di attuazione del Piano
ampliamenti igienico sanitari o tecnologici: ammessi in Area Pg3, alle
condizioni dettate dalle norme di attuazione del piano di bacino per gli
interventi di ristrutturazione edilizia: non necessitano di parere della Provincia
di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio a meno
che non ricadano in aree assoggettate al Vincolo Idrogeologico di competenza
provinciale. Non sono ammessi in Pg4
demolizione e con fedele ricostruzione classificabile come intervento di
ristrutturazione edilizia, ammessa in Area Pg3, alle condizioni dettate dalle
norme di attuazione del piano di bacino per gli interventi di ristrutturazione
edilizia, senza l’espressione di parere da parte della Provincia di Genova –
Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio a meno che non
ricadano in aree assoggettate al Vincolo Idrogeologico di competenza
provinciale. Non è ammesso in Pg4
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L.R.49/09 PIANO CASA
Gli ampliamenti di cui all’art. 3 della
L.R.49/09 sono in ogni caso assimilati
alla ristrutturazione edilizia e sono
ammissibili fermo restando che non
ricadano in aree soggette a regime di
inedificabilità assoluta in forza di
normative o di atti di pianificazione
territoriale ivi comprese le aree
inondabili e a rischio di frana così
individuate dai Piani di bacino; sono
quindi non compatibili con il regime Pg4
(suscettività molto alta) mentre in area
Pg3 (suscettività alta) sono assentibili.
Gli interventi di demolizione e
ricostruzione con ampliamento fino
al 35% del volume esistente avente
ad oggetto edifici classificati
incongrui sia aventi destinazione
residenziale (articolo 6) sia aventi
destinazione d’uso diversa (articolo
7), configurano operazioni di
sostituzione edilizia (art. 14
L.R.16/08) e quindi da considerare
come nuova edificazione; pertanto in
area Pg4 e Pg3 non sono assentibili.
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Quale documentazione predisporre ed allegare all’istanza?
Relazione tecnica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge,
che descriva le opere oggetto di procedura autorizzativa e le modalità
esecutive, anche di tipo provvisionale previste dal progetto, richiamando le
indicazioni fornite dalla documentazione di carattere geologico.
Per il presidio delle zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici il
legislatore ha ritenuto fondamentale:
La stabilità dei versanti
La copertura vegetale
La buona regimazione delle acque
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Relazione geologica
redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge :
Si deduce la necessità di redigere una relazione geologica dalla L.R. 4/99
art. 36 comma 2, “ progetto esecutivo che evidenzi in particolare
l’attuale situazione della pendice e le opere con le quali si prevede di
poter impedire i danni che i lavori progettati possono arrecare…”
E la si richiede più espressamente nei Piani di Bacino, ad esempio in
quelli redatti ai sensi della L. 183/89 “per quanto attiene l'utilizzo del
Suolo Naturale e gli Insediamenti nelle aree VNI-MA, VI-MO, VI-MA, FNIMA, FI-MA, FI-MO, FVU-MA devono essere seguiti i seguenti indirizzi:
l'approvazione dei progetti degli interventi che comportino movimenti di
terreno ovvero ne modifichino il carico, è subordinata alla presentazione
d'apposita perizia geologica, geomorfologica e geologico-geotecnica, con
particolare riguardo alla stabilità dei versanti, che attesti la coerenza tra
le soluzioni progettuali previste e le condizioni puntuali e generali di
stabilità e di carico ammissibile, ed alla situazione locale della rete
idraulica minore; la predetta perizia assolve anche, ove previsto, le
finalità di cui alla L.R. n. 22/1984 e delle circolari applicative e di cui alla
L.R. n. 4/1999.”
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Relazione di calcolo redatta da un professionista
abilitato ai sensi di legge :
Tale elaborato deve essere redatto sulla base del progetto esecutivo
comprensivo del dimensionamento e delle verifiche di stabilità delle opere
di sostegno e di fondazione e della verifica di stabilità del versante.
Alla data odierna la norma di riferimento è: D.M. 14/01/08
Elaborati progettuali contenenti cartografia varia, elaborati
grafici (piante e sezioni stato attuale, di progetto e di
confronto) e documentazione fotografica
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Qualora il progetto ricada in un’area sottoposta ai regimi normativi dei
corsi d’acqua, dovrà essere inoltrata specifica domanda alla Direzione 3 Ufficio Opere Idrauliche per la valutazione del necessario procedimento
autorizzativo sotto il profilo idraulico. L’autorizzazione ai fini del Vincolo
Idrogeologico è subordinata a quella idraulica.
L’intervento dovrà essere ultimato entro il termine indicato
nell’autorizzazione, decorrente dalla data del provvedimento medesimo o
entro la data di scadenza dell’eventuale proroga concessa.
Direzione 3 Pianificazione Generale e di Bacino potrà richiede una
POLIZZA FIDEIUSSIORIA ogni qualvolta le opere interessino aree classificate
ad alta o molto alta suscettività al dissesto nel Piano di Bacino, ed inoltre nei
casi in cui si eseguano opere di notevole impatto sul territorio.
L’importo della polizza verrà stabilito in base all’importo lavori derivato dal
computo metrico estimativo.
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INIZIO LAVORI
Deve essere comunicata la data di inizio lavori
prima dell’inizio degli stessi alla Provincia Direzione 3
FINE LAVORI
Deve essere inviata la relazione di fine lavori, entro 60
giorni dal termine degli stessi, corredata da documentazione
fotografica e che attesti la corretta esecuzione delle opere
conformemente al progetto autorizzato, l’adempimento delle
prescrizioni impartite e l’idoneità dei lavori eseguiti in
rapporto alla salvaguardia idrogeologica del territorio dove
l’opera insiste
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DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)
modifiche introdotte dalla L.R.63/09 all’art.35 della L.R.4/99
MOVIMENTI DI TERRENO DI MODESTA RILEVANZA
Volume ≤ 100 m3
Altezza scavo ≤ 2 m
impermeabilizzazione ≤ 10% Slotto
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In caso di movimenti di terreno di modesta rilevanza, l’interessato può
produrre denuncia di inizio attività alla Provincia almeno trenta 30
giorni prima dell’inizio effettivo dei lavori se i lavori sono connessi a
a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla
L.R.16/08 (Disciplina dell’attività edilizia) e s.m.e i.;
b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente;
c) reinterri e scavi;
d) demolizioni qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di
contenimento;
e) eliminazione di barriere architettoniche;
f) realizzazione e ripristino di recinzioni e muri;
g) realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l’apertura di viabilità
di accesso al cantiere;
h) realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazioni di
volumetrie;
i) installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino
a 50 mc e relative condotte di allacciamento.
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Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo le seguenti categorie di opere,
fermo restando il limite volumetrico e l’altezza di scavo :
a) manutenzione ordinaria della viabilità esistente, che non comporti modifiche
formali e dimensionali del tracciato originario;
b) realizzazione di recinzioni, cancellate, muri di cinta che non assolvano a funzioni
di contenimento dei terreni e non interferiscano, direttamente od indirettamente,
con il libero deflusso e la corretta regimazione delle acque;
c) demolizioni qualora interessino strutture che non assolvono a funzioni di
contenimento;
d) manutenzione e ripristino di muretti di fascia, che non determinino alterazioni
delle caratteristiche dimensionali, formali, funzionali e tipologiche della struttura
originaria, fatto salvo quanto previsto per i muretti a secco nel regolamento di cui
all’articolo 48;
e) messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
f) sostituzione e riparazione di reti tecnologiche interrate, che non comportino
modifiche del tracciato e non necessitino di piste di cantiere;
g) installazione di singoli serbatoi interrati o non della capacità massima di 3 mc e
posa in opera di relative condotte di allacciamento interrate;
h) sostituzione o messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche
di media o bassa tensione, o di altra natura, su stelo singolo fondato a mezzo di
dado o infisso, a condizione che la realizzazione dell’intervento comporti soltanto
movimenti di terreno per la fondazione del palo, che non richiedano piste di
cantiere;
i) realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili e pavimentazioni non superiori a
30 mq;
j) saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, purché non richiedano apertura
di viabilità di accesso al cantiere.
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Quale documentazione predisporre ed allegare all’istanza e
quali gli obblighi del richiedente?
La documentazione è analoga a quella da presentare per l’autorizzazione
classica.
Trattandosi di interventi di modesta rilevanza, gli elementi relativi agli
aspetti idrogeologici potranno essere derivati da studi e valutazioni già
esistenti e certificati dal tecnico incaricato che dovrà essere
necessariamente un geologo.
La Provincia può, in ogni caso, prima dell’inizio dei lavori richiedere
ulteriori chiarimenti ed integrazioni ritenute necessarie.
L’interessato ha l’obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori.
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
• Dal 1° luglio 2009 sono entrate in vigore le nuove norme tecniche
per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, che supera i
D.M.14/09/05, D.M.20/11/87, D.M.03/12/87, D.M.11/03/88,
D.M.04/05/90, D.M.09/01/96 e D.M.16/01/96
• E’ cessato il regime transitorio di cui all’art. 20 co.1 del D.L.
248/2007
MA ATTENZIONE!!!
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24
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
REGIME TRANSITORIO
Procedimenti autorizzativi in corso al 30 giugno 2009
Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 5 agosto 2009
Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 11 dicembre 2009
Legge Regione Liguria n° 63 del 29 dicembre 2009
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
AUTORIZZAZIONI PER OPERE PUBBLICHE
art. 20 c. 3 D.L.248/2007
Attestazione
RUP
Il Decreto Ministeriale non si applica:
• Alle opere già affidate o iniziate alla
data del 30 giugno 2009
• Ai progetti definitivi o esecutivi avviati
prima del 30 giugno 2009
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NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
AUTORIZZAZIONI PER LAVORI PRIVATI
REGIONE LIGURIA
Art. 17 della LR 63/2009 c.1
L’articolo 20, comma 3, del decreto legge 248/2007 convertito dalla
legge 31/2008 si applica anche agli interventi edilizi per i quali entro la
data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune denuncia di
inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di
costruire, nell’osservanza dei vigenti principi e disposizioni statali e
regionali in materia.
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27
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Il DM si applica anche ai lavori iniziati prima del 30 giugno se
richiesta variante che modifica in maniera sostanziale
l’organismo architettonico o il comportamento statico globale
della costruzione
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29
Scarica

seconda - Collegio dei Geometri della provincia di Genova