PRESENTAZIONE DEL NUOVO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Un dossier per le cooperative
INDICE
Il nuovo CCNL per i lavoratori dipendenti da
cooperative sociali
Luigi Pelliccia, Avvocato del
Foro di Siena. Professore di
Diritto della Previdenza Sociale Facoltà di Giurisprudenza Università degli
Studi di Siena………….pag. 2
Il rinnovo contrattuale:
l’opinione di
Federsolidarietà
Vincenzo De Bernardo, direttore di Federsolidarietà –
Confcooperative…... pag. 11
Il punto di vista del
Consorzio CGM
Intervista alla Presidente
Claudia Fiaschi…..... pag. 13
Il punto di vista del
Sindacato
Intervista a Giovanni Pirulli,
segretario nazionale Fisascat CISL …….……..... pag. 14
Materiali a cura di
Roma, 2 aprile 2012
Care cooperatrici, cari cooperatori,
la firma del contratto collettivo rappresenta
sempre un momento di
grande rilevanza perché
tocca il tema della sostenibilità e delle condizioni di
lavoro. In questo senso esso è un nodo cruciale in cui
si intrecciano le due dimensioni solidali della cooperazione sociale: la mutualità
interna e la mutualità
esterna.
Crediamo che questo strumento, unitamente alle Tabelle Ministeriali recentemente pubblicate, faciliterà
una proficua gestione della
contrattazione territoriale.
Per accompagnare le nostre
cooperative nella riflessione e nella conoscenza di
questo nuovo contratto,
Federsolidarietà mette a disposizione dei dirigenti e
dei cooperatori questo dossier che presenta i principali
elementi del nuovo accordo
corredati da un commento
della Federazione. La documentazione è ulteriormente integrata dal punto di vista dei Consorzi e del Sindacato.
Il Presidente
Giuseppe Guerini
A tutti voi rivolgo i migliori
auguri di buon lavoro, ed
un particolare ringraziamento a Maggioli Editore,
alla redazione di Welfare
Oggi, e alla curatrice Francesca Paini, per averci gentilmente messo a disposizione questo dossier.
Welfare Oggi, bimestrale di
cultura e gestione del sociale,
è diretto da Cristiano Gori e
pubblicato da Maggioli Editore. Raccoglie l’autorevole eredità di Servizi Sociali Oggi, e
dal 2011 ha rinnovato il suo
progetto editoriale rivolgendosi a tutti gli attori del welfare locale.
1
IL NUOVO CCNL PER I
LAVORATORI DIPENDENTI DA COOPERATIVE SOCIALI
Avv. Luigi Pelliccia
1. Premessa
A circa due anni dalla sua
naturale scadenza, il 16 dicembre 2011, Cgil-FP, Fisascat-Cisl, Cisl-FPS e Uil-FPS,
hanno sottoscritto con la
controparte formata dalle
tre centrali cooperative
(Agci Solidarietà, Federsolidarietà, Confcooperative,
Legacoopsociali) il rinnovo
del CCNL per i lavoratori
delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (cooperative sociali), settore che interessa circa 8mila cooperative e più di 200mila addetti. Il precedente contratto collettivo, del 30 luglio
2008, era infatti scaduto il
1° gennaio 2010; la nuova
intesa avrà validità a tutto il
31 dicembre 2012, con decorrenza (retroattiva, essendo stata garantita una
specifica copertura economica pregressa) dal 1° gennaio 2010. L’occasione è
stata utilizzata per dare anche una copertura economica, a valere sul successivo rinnovo contrattuale, relativamente al periodo dal
1° gennaio al 30 aprile
2013, i cui oneri saranno
quindi da intendersi compiutamente assolti con
l’intesa stessa. Il principale
motivo della iniziale diffiMateriali a cura di
coltà alla firma di rinnovo
era il fatto che le richieste
di aumento indicate nelle
piattaforme
contrattuali
presentate da Cgil, Cisl e Uil
erano state considerate
troppo onerose per la controparte datoriale. A questo
si può aggiungere che, dette piattaforme prevedevano adeguamenti su alcuni
punti fondamentali dello
scaduto CCNL: previsioni sui
cambi di gestione, sulle relazioni sindacali; regolamentazione di figure emergenti, come l’o.s.s. ed il settore educativo.
2. Il CCNL del 16 dicembre
2011
La nuova intesa interviene
sulle seguenti materie:
 struttura della contrattazione (art. 10),
 apprendistato (art. 28),
 periodo di prova (art.
32),
 preavviso di licenziamento e dimissioni (art.
33),
 cambi di gestione (art.
37),
 aumenti
contrattuali
(art. 75),
 accordi di gradualità (art.
76),
 scatti di anzianità (art.
79),
 assistenza sanitaria integrativa (art. 86, totalmente nuovo).
Vediamo, più nel dettaglio,
i contenuti di questi temi.
2.1 La struttura della contrattazione
In applicazione delle regole
sugli assetti contrattuali definiti dall’accordo-quadro
del 22 gennaio 2009 (modificativo, in parte qua, seppur sperimentalmente fino
al 2013, del protocollo del
23 luglio 1993), la struttura
del CCNL in commento è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
Alla verifica del corretto
funzionamento delle definite regole, viene costituito
un comitato paritetico (da
costituirsi entro tre mesi
dal 15 marzo 2012), avente
compiti di monitoraggio,
analisi e raccordo e con finalità di diffusione delle linee di orientamento e delle
best practices.
Lo stesso avrà anche il
compito di monitorare la
contrattazione di secondo
livello.
Il contratto nazionale
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto
anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che
normative delle prestazioni
di lavoro che si svolgono
nelle cooperative, di determinazione delle procedure negoziali e di precisa
definizione delle materie
rinviate alla competenza
del II° livello di contrattazione.
Lo stesso ha durata triennale, tanto per la parte economica che per quella normativa. Per quanto concer-
2
ne gli effetti economici da
esso prodotti, il CCNL fa riferimento a parametri condivisi.
Il contratto territoriale
Il contratto territoriale potrà essere di livello provinciale o sub-regionale o regionale; tali livelli sono tra
loro alternativi.
Il contratto territoriale si
applica in maniera vincolante, fatto salvo quanto previsto in tema di accordi di
gradualità (art. 76), alle
cooperative operanti nel
territorio di competenza del
medesimo contratto, relativamente alle attività svolte
in quel territorio, ancorché
la sede legale sia altrove.
Il contratto territoriale riguarda materie ed istituti
non ripetitivi rispetto a
quelli propri del contratto
nazionale; tale contrattazione verrà pertanto svolta
nel rispetto delle specifiche
clausole di rinvio previste
dal presente contratto ed
ha competenza nel definire
l’elemento retributivo territoriale.
Conseguentemente, le materie di competenza del
contratto territoriale sono
esclusivamente le seguenti:
1. definizione delle modalità atte a permettere
l’accesso delle lavoratrici
e dei lavoratori interessati all’attività di qualificazione, riqualificazione
e aggiornamento professionale nel rispetto di
quanto previsto dall’art.
69 del CCNL;
Materiali a cura di
2. utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio (art. 46);
3. attività di soggiorno (art.
82);
4. inquadramento
profili
professionali non specificatamente indicati tra i
profili esemplificativi del
sistema di classificazione
(ex art. 47), garantendo
la coerenza con lo
stesso;
5. elemento retributivo territoriale (etr).
Il contratto territoriale ha
durata triennale, si intende
tacitamente rinnovato qualora non sia disdettato almeno 2 mesi prima della
scadenza.
La titolarità del contratto
territoriale è delle rispettive
rappresentanze territoriali
delle parti firmatarie del
presente contratto.
2.2 L’elemento retributivo
territoriale
L’elemento retributivo territoriale è strettamente correlato ai risultati conseguiti
dalle imprese del territorio
coinvolto, in termini di produttività, qualità o altro dato denotante la competitività, l’efficienza e l’efficacia
dei servizi svolti; al fine della definizione di tale elemento territoriale le parti
valuteranno in particolare
gli andamenti di tutti o alcuni di specifici indicatori
determinati nella loro dimensione regionale e valu-
tati anche alla luce di eventuali specificità territoriali,
rilevati dai corrispondenti
osservatori regionali.
L’elemento retributivo in
esame sarà corrisposto ad
ogni lavoratore in forza al
momento dello stesso, in
proporzione alle ore lavorate, incrementate delle ore
relative alle assenze per infortunio o per astensione
obbligatoria per maternità.
L’erogazione avrà quindi le
caratteristiche di non determinabilità a priori e di
variabilità e, in quanto incerta nella corresponsione
e nell’ammontare, sarà utile per l’applicazione dei
particolari regimi contributivi e fiscali previsti dalla
normativa vigente. L’elemento retributivo sarà ad
ogni effetto di competenza
dell’anno di erogazione, posto che la correlazione ai
risultati conseguiti è assunta dalle parti quale parametro di definizione per la corresponsione e l’ammontare.
Lo stesso non è utile ai fini
del calcolo di alcun istituto
di legge o contrattuale,
avendone le parti definito
l’ammontare in senso omnicomprensivo,
tenendo
conto di qualsiasi incidenza,
ivi compreso il t.f.r. Per la
verifica dei dati relativi ai
richiamati indicatori, verrà
definito un campione rappresentativo delle imprese
cooperative del territorio.
3
Nel caso di accordi territoriali che coinvolgano imprese che operino anche in territori diversi da quelli previsti dall’accordo, saranno
utilizzati i soli dati afferenti
ai territori oggetto dell’accordo stesso.
del MOL come in precedenza definito;
 sofferenza
finanziaria
della cooperativa;
 situazioni di crisi in presenza di delibera assunta
ex legge n. 142/2001.
Gli indicatori
1. rapporto fatturato (A1)/costo del personale (voce B9 bilancio
di esercizio)
2. rapporto fatturato (A1)/occupazione (il dato occupazionale
viene calcolato con riferimento riportando il complesso delle
ore lavorate alle unità lavorative a tempo pieno ovvero ore
complessivamente lavorate nell’ anno diviso 1548;
3. variazioni del MOL (voce A meno B del bilancio);
4. tempi medi di pagamento da parte della committenza (voce
CII/A del bilancio), entro un limite massimo;
5. rapporto fatturato privato/fatturato pubblico;
6. quantità e tipologia dei servii offerti;
7. eventuali ulteriori indicatori definiti dalle parti a livello
territoriale.
2.3 Imprese in difficoltà
Le imprese cooperative che
si trovassero in uno stato di
sofferenza economica e/o
finanziaria possono richiedere alle parti firmatarie
del contratto territoriale un
confronto per definire la
sospensione, l’esonero, il
riconoscimento parziale o il
dilazionamento del pagamento dell’elemento retributivo territoriale, a fronte
di situazioni di:
 sofferenza economica da
riferirsi all’andamento
Materiali a cura di
Saranno le parti a definire,
nell’ambito del contratto
territoriale, le modalità e i
criteri per la applicazione
delle indicate casistiche.
2.4 L’elemento di garanzia
retributiva
Ai fini di assicurare
un’effettiva diffusione della
contrattazione di secondo
livello, qualora, nonostante
la presentazione di una
piattaforma di secondo livello territoriale, non venga
definito un accordo di se-
condo livello territoriale entro il 31 marzo 2013, le imprese cooperative operanti
nel territorio, con esclusione di quelle interessate da
situazioni di crisi in presenza di delibera assunta legge
ex n. 142/2001, con la retribuzione del mese di
maggio 2013, dovranno
erogare un elemento di garanzia retributiva pari a
110 € lordi. Quest’ultimo
spetta ai lavoratori in forza
al 31 marzo che risultino
iscritti nel libro unico da
almeno sei mesi; l’azienda
calcolerà l’impor-to spettante al singolo lavoratore
in proporzione alle giornate
di effettiva prestazione rese
alle proprie dipendenze nel
periodo 1° gennaio 2012/31
marzo 2013. Per i lavoratori a tempo parziale
l’ammontare sarà calcolato
in proporzione all’entità
della prestazione svolta.
L’elemento di che trattasi
non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge
contrattuale, avendone le
parti definito l’ammontare
in senso omnicomprensivo,
tenendo conto di qualsiasi
incidenza, ivi compreso il
t.f.r. Lo stesso è assorbito,
sino a concorrenza, da ogni
trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto
previsto dal CCNL che venga pagato successivamente
al 1° gennaio 2010.
4
2.5 Apprendistato
In materia di apprendistato
le parti hanno concordato
una specifica disciplina
dell’apprendistato, al fine di
consentire lo sviluppo di
concrete opportunità occupazionali, condividendo la
necessità di armonizzare la
disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in
relazione alla fase formativa. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia
di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è
definito secondo le tre tipologie legali:
 contratto di apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale;
 contratto di apprendistato professionalizzante
o contratto di mestiere;
 contratto di apprendistato di alta formazione
e di ricerca.
La tipologia del contratto di
apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli
profili che attengono alla
formazione, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato è demandata
alle regioni e province autonome, in accordo con le
associazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
Materiali a cura di
L’apprendistato professionalizzante è ammesso per
tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D ed E ovvero
nelle posizioni economiche
da A2 a E2 della classificazione del personale; è invece escluso per i seguenti
profili sanitari: infermiere
generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo. Su richiesta di una
delle parti firmatarie del
CCNL,
in
presenza
dell’opportunità di disciplinare l’apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno, entro 60 giorni, per sviluppare ulteriori percorsi
formativi relativi ai profili
professionali.
Il numero di apprendisti
che le imprese hanno facoltà di occupare non può superare l’80% dei lavoratori
specializzati e qualificati in
servizio presso l’azienda
stessa; il datore di lavoro
che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. Le
imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto
in servizio almeno il 70%
dei lavoratori il cui periodo
di apprendistato sia già
venuto a scadere nei 24
mesi precedenti; a tale fine
non si computano i lavoratori che si siano dimessi,
quelli licenziati per giusta
causa e i rapporti di lavoro
risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
Detta limitazione non si applica se, nel biennio precedente, sia venuto a scadere
un solo contratto di apprendistato. Il periodo di
apprendistato
effettuato
presso altre aziende sarà
computato presso la nuova,
ai fini del completamento
del periodo prescritto dal
contratto, purché l’addestramento e il percorso
formativo si riferiscano alle
stesse attività, come risulta
dal libretto formativo, e
non sia intercorsa, tra un
periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un
anno. I periodi di apprendistato svolti nell’ambito
dell’apprendi-stato per la
qualifica e per il diploma
professionale, si sommano
con quelli dell’apprendistato professionalizzante,
fermo restando i limiti massimi di durata. Al fine del
riconoscimento del cumulo
di periodi di apprendistato
presso altre aziende, all’atto dell’assunzione l’apprendista, e, dovrà documentare i periodi già compiuti
tramite i dati registrati sul
libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza a corsi
esterni.
5
Il trattamento economico
Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sottoindicate percentuali sul minimo contrattuale
conglobato mensile relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è
svolto l’apprendistato, con le seguenti progressioni.
Per contratti di durata fino a 18 mesi:
- dal 1° al 9° mese: 85% della posizione economica della qualifica
da conseguire;
- dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.
-
Per contratti di durata fino a 24 mesi:
- dal 1°al 12° mese: 85% della posizione economica della qualifica
da conseguire;
- dal 13°al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.
-
Per contratti di durata fino a 36 mesi:
- dal 1° al 18° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;
- dal 19° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.
La durata del contratto instaurato nei confronti dei soggetti per il
raggiungimento della qualifica di educatore professionale, qualora l’apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene
ridotta a 24 mesi, con la seguente progressione retributiva:
- dal 1° al 12° mese: 85%
- dal 13° al 24° mese: 90%
La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori
socio sanitari effettivamente operanti in servizi e strutture socio
sanitarie (C2) viene ridotta a 18 mesi, con la seguente progressione retributiva:
- dal 1° al 9° mese: 85%
- dal 10° al 18° mese: 90%
Alla fine dell’apprendistato la posizione economica di inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente
conseguita.
Materiali a cura di
Durante il periodo di malattia
(decorrente dal superamento
del
periodo
di
prova)
l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente per la sua
qualifica allo stesso trattamento del dipendente qualificato; durante il periodo di
prova,
qualora
previsto,
l’apprendista avrà diritto a
percepire il solo trattamento
erogato dall’Inps.
Il rapporto di apprendistato si
estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo
le seguenti scadenze:
A
18 mesi
B
C
D
E
24 mesi
24 mesi
36 mesi
36 mesi
 al compimento del periodo
massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a
norma dell’art 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione dell’indennità sostitutiva prevista;
 per licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo.
2.6 Periodo di prova
Con riguardo alla nuova
classificazione del personale (l’intesa del 30 luglio
2008 aveva provveduto alla
sostituzione dei livelli con le
posizioni economiche) e
l’inserimento della posizione economica C2, il nuovo
quadro è il seguente.
6
LIVELLO
A1 – A2B1 – C1
C2
C3 - D1 –
D2 – E1
E2 – F2 –
F1
DURATA DEL
PERIODO DI
PROVA
30 giorni di effettiva prestazione
45 giorni di effettiva prestazione
60 giorni di effettiva prestazione
180 giorni di
effettiva prestazione
2.7 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Con riguardo alla nuova
classificazione del personale (l’intesa del 30 luglio
2008 aveva provveduto alla
sostituzione dei livelli con le
posizioni economiche) e
l’inserimento della posizione economica C2, il nuovo
LIVELLO
F2
F1
E2
E1
D3
D2
D1
C3
C2
C1
B1
A2
A1
Materiali a cura di
1.12.2009
2.067,25
1.810,14
1.638,93
1.518,45
1.518,45
1.426,37
1.352,18
1.352,18
1.313,40
1.275,21
1.185,72
1.132,94
1.122,57
quadro è il seguente:
ANZIANITA’
LIV. A1,
DI SERVIZIO A2, B1, C1
Fino a 3 anni
Oltre i 3 anni
15 gg.
30 gg.
LIV. D1,
C3, D2, E1
LIV. E2,
F1, F2
LIV. C2
45 gg.
60 gg.
90 gg.
120 gg.
30 gg.
45 gg.
2.8 Cambi di gestione
L'azienda subentrante, nel
caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e
condizioni previsti dalle
leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte
dell'impresa cessante, il
personale addetto all'appalto o convenzione stessi,
garantendo il mantenimento della retribuzione da
contratto nazionale in essere (retribuzione contrattua
le), ivi compresi gli scatti di
anzianità maturati. In caso
di mutamenti significativi
nell'organizzazione e nelle
modalità del servizio da
parte del committente e/o
tecnologie produttive con
eventuali
ripercussioni
sull’occupazione e sul mantenimento delle condizioni
di lavoro, l'azienda fornirà
le opportune informazioni
alle OO.SS. territoriali.
2.9 Retribuzione
I previsti adeguamenti retributivi portano a così ridefinire i minimi contrattuali:
MINIMI CONTRATTUALI
1.1.2012
1.10.2012
2.115,88
2.148,30
1.852,72
1.881,11
1677,49
1.703,19
1.554,17
1.577,98
1.554,17
1.577,98
1.459,93
1.482,30
1.383,99
1.405,20
1.383,99
1.405,20
1.344,30
1.364,90
1.305.21
1.325,21
1.213,61
1.232,21
1.159,59
1.177,36
1.148,98
1.166,59
1.3.2013
2.180,72
1.909,50
1.728,89
1.601,79
1.601,79
1.504,67
1.426,41
1.426,41
1.385,50
1.345,21
1.250,81
1.1.95,13
1.184,20
7
L’indennità di funzione sarà
invece la seguente:
LIVELLO
F2
F1
E2
IMPORTO
DELL’INDENNITA’
232,41
154,95
77,47
2.10 Accordi di gradualità
Tenuto conto dell’attuale
fase di crisi del Paese il
CCNL ha previsto la possibilità di ricorrere a percorsi di
gradualità concordata dalle parti, anche mirata per
quei territori ove sopravvenuta difficoltà renda complessa l’applicazione dei
previsti incrementi retributivi. La gradualità sarà esercitata attraverso accordi in
sede territoriale di slittamento della decorrenza degli incrementi retributivi,
con esclusione di quello decorrente dal 1° gennaio
2012. Qualora una o più
cooperative operanti in un
territorio segnalino le difficoltà
ed
esprimano
l’esigenza, su richiesta delle
associazioni di rappresentanza, si procederà a un
esame congiunto tra le parti, che dovrà avere inizio
almeno 1mese prima della
decorrenza degli incrementi
retributivi. Gli elementi sottoposti all’esame congiunto
finalizzato alla definizione
degli accordi di cui sopra,
sono quelli riconducibili ad
uno stato di particolari difMateriali a cura di
ficoltà generalizzate di carattere economico e finanziario. In caso di mancata
intesa è facoltà delle parti
territoriali, anche singolarmente, di chiedere l’attivazione di un intervento delle
parti stipulanti il CCNL, che
deve realizzarsi entro 15
giorni dalla richiesta.
2.11 Scatti di anzianità
Il lavoratore ha diritto alla
maturazione, per ogni biennio d'anzianità presso una
stessa impresa, a 1 scatto
biennale, per un massimo
di 5 scatti. Sulla scorta delle
nuove previsioni, gli scatti
di anzianità saranno i seguenti
LIVELLO IMPORTO DEGLI
SCATTI
F2
46,84
F1
39,51
E2
31,50
E1
26,86
D3
26,86
D2
23,24
D1
20,66
C3
20,66
C2
C1
B1
A2
A1
19,63
18,59
16,27
13,43
11,62
settore contrattuale. A decorrere dal 1° maggio 2013
sono infatti iscritti al fondo
cooperativo (che le parti
andranno a individuare)
tutti gli addetti del settore
della cooperazione sociale
assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme di
assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in
essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a
quelle previste dal fondo di
assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura
dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore,
a carico dell’impresa cooperativa pari a 5 € mensili
per lavoratore. Nel caso in
cui il fondo individuato richieda,
all’atto
dell’iscrizione, una quota
una tantum, la stessa sarà a
carico dell’impresa. Allo
scopo di individuare le modalità
operative
per
l’applicazione dell’istituto
sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà
predisporre un regolamento entro il 31 dicembre
2012.
3. Conclusioni
2.12 Assistenza sanitaria
integrativa
Il rinnovo in esame introduce l’assistenza sanitaria integrativa anche in questo
Con il rinnovo del CCNL per
le cooperative sociali, come
visto, le parti contrattuali
hanno inteso dare specifica
regolamentazione ad alcuni
8
istituti caratterizzanti il
rapporto di lavoro, in particolare l’apprendistato; in
materia quello in esame è il
primo CCNL a regolamentare l’istituto successivamente all’emanazione del testo
unico contenuto nel d.lgs.
14 settembre 2011, n. 167.
L’intesa, per certi versi, ha
infatti anticipato e reso
esecutive quelle che al
momento sono state le indicazioni manifestate dal
Ministro del lavoro riguardo
il c.d. contratto unico
d’ingresso, la valorizzazione
del contratto di apprendistato, la formazione e la
(ri)qualificazione professionale.
Di ampio interesse appare
anche la previsione riferita
ai c.d. cambi di gestione,
con la quale è stato cercato
un (sempre difficile) equilibrio, a garanzia dei lavoratori interessati agli stessi.
A differenza del passato, la
contrattazione avrà ora durata triennale, tanto per la
parte economica (prima
biennale) quanto per la parte normativa (prima quadriennale).
La funzione e il ruolo del livello nazionale di contrattazione sono quelle di essere “unificante e centrale
per le condizioni economiche e normative”, sebbene
questa funzione venga poi
nei fatti ad essere più debole tenuto conto delle varie
Materiali a cura di
possibilità di deroga territoriale o per i casi di crisi e
difficoltà delle cooperative.
Obiettivo della contrattazione di II° livello, almeno
nelle intenzioni delle parti,
è quella di “… incentivare,
anche attraverso la riduzione degli oneri a carico
delle cooperative, la centralità del secondo livello,
collegando obiettivi di qualità, produttività, redditività, ai fini del miglioramento della competitività di
impresa …”. Competenza
fondamentale del contratto
territoriale è quella della
definizione dell’elemento
retributivo
territoriale,
nonché in altre materie non
ripetitive di quelle già definite in sede di rinnovo o di
validità delle norme del
CCNL. Gli indicatori che saranno usati per la definizione di detto elemento,
come visto, sono riferiti al
rapporto
fatturato/costo
del personale, al rapporto
fatturato/nuova occupazione, alle variazioni del MOL
(monte ore lavorato) - ovverosia la differenza tra voci A e B del bilancio di esercizio delle imprese cooperative -, ai tempi medi di pagamento da parte dei
committenti, al rapporto
tra
fatturato
privato/fatturato pubblico, alla
quantità e tipologia dei servizi offerti, agli altri indica-
tori eventualmente definiti
dalle parti.
Più nel dettaglio, è di competenza dei contratti territoriali (provinciali, subregionali o regionali), la disciplina dei permessi (qualificazione, riqualificazione e
aggiornamento professionale), dell’uso del mezzo
proprio per ragioni di servizio, per le attività di soggiorno,
nonché
per
l’inquadramento e inserimento di profili professionali non previsti o già disciplinati dall’art. 47 del CCNL
(classificazione del personale e profili, da modificare i
livelli con le posizioni economiche e le fasce, da A fino ad E).
9
Sintesi delle principali innovazioni introdotte dal nuovo CCNL
Il contratto territoriale
Il CCNL prevede che siano sottoscritti accordi provinciali e regionali che ha il compito di
normare materie di competenza esclusiva tra cui l’inquadramento dei profili professionali
non specificatamente indicati tra i profili esemplificativi del sistema di classificazione contrattuale. Parte fondante degli accordi territoriali è la definizione del cosiddetto ERT
(elemento retributivo territoriale) il cui importo è correlato ai risultati conseguiti dalle
cooperative in termini di produttività, qualità o altri fattori che traducono la competitività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi svolti. La contrattazione nazionale ne suggerisce alcuni parametri, anche in funzione di possibili situazioni di crisi, e stabilisce comunque il
cosiddetto elemento di garanzia retributiva. Qualora infatti non venga definito un accordo territoriale che stabilisce criteri di qualità a cui subordinare l’ERT, le cooperative sono
tenute ad erogare comunque un elemento di garanzia retributiva pari a 110 € lordi.
L’applicazione degli incrementi retributivi previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale può essere dilazionata nel tempo in quei territori ove particolari situazioni di crisi
lo richiedano. Ciò avverrà su richiesta delle associazioni di rappresentanza e tramite un
esame congiunto tra le parti
L’apprendistato
Il contratto collettivo prevede finalmente tre tipologie di apprendistato:
 contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
 contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
 contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca:
L’apprendistato professionalizzante è ammesso nelle posizioni economiche da A2 a E2
della classificazione del personale; è invece escluso per i seguenti profili sanitari (infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo) e saranno sviluppati ulteriori percorsi relativi ad altri profili professionali.
Per quanto attiene all’apprendistato di alta formazione e di ricerca, le Regioni - in accordo con le parti contrattuali – definiscono i profili di formazione, la regolamentazione specifica e la durata massima del contratto.
L’assistenza sanitaria integrativa
Tra le principali novità di questo CCNL c’è l’iscrizione automatica di tutti i lavoratori a
tempo indeterminato ad un fondo cooperativo di assistenza sanitaria integrativa che le
parti avranno individuato entro il prossimo gennaio 2013. Per tali prestazioni integrative
le cooperative verseranno un contributo per ogni lavoratore pari a 5 € mensili per lavoratore.
Materiali a cura di
10
IL RINNOVO CONTRATTUALE:
L’OPINIONE DI
FEDERSOLIDARIETÀ
Vincenzo De Bernardo
Direttore Federsolidarietà Confcooperative
1. Cronistoria di un accordo
Il 16 dicembre è una data
importante per la vita associativa di Federsolidarietà –
Confcooperative, poiché in
quella giornata, dopo oltre
un anno di estenuanti e
complesse trattative, le
parti sindacali e quelle datoriali hanno raggiunto
l’intesa per il rinnovo del
CCNL della cooperazione
sociale con decorrenza
01.01.2010 - 31.12.2012.
Come ciascuno può immaginare, le delegazioni sindacali si sono trovate a dover
gestire una fase di rinnovo
in un momento cruciale per
l’economia italiana. Per tali
ragioni, hanno dovuto contemperare molteplici esigenze, ansie, preoccupazioni sulla necessità per un
verso di dover continuare a
rafforzare la propria identità e specificità contrattuale
e, per un altro, di dover
trovare anche una quadra
economica. Che il contratto
nazionale sia uno strumento di identità e di senso, un
valore politico sociale e
conseguentemente anche
Materiali a cura di
uno strumento di regolazione di rapporti economici
è oramai condiviso dalle
aderenti alla federazione,
come testimonia anche il
convegno sul ventennale
della 381/91 svoltosi presso
l’Auditorium della Conciliazione nel novembre 2011.
Molto più complicato è, invece, arrivare a definire un
accordo che sia buono. Pertanto, siamo stati sottoposti ad una dura prova che
crediamo di aver affrontato
in modo collegiale utilizzando al massimo le competenze di ciascuno sui contenuti e lavorando sulla
consapevolezza di ognuno
di noi sull’importanza di tale strumento. Il risultato finale è molto interessante. Il
CCNL è stato fortemente
rinnovato nella sua parte
normativa, con delle innovazioni robuste, ed ha definito incrementi economici
contenuti nella cornice di
riferimento fornitaci dal nostro Consiglio Nazionale.
2. Gli aspetti rilevanti
Sintetizziamo in 5 punti, per
semplificare, gli aspetti salienti del rinnovo.
tribuzione vengono incrementati alle seguenti scadenze:
- euro 30 dal 1 gennaio
2012 al livello CI
- euro 20 dal 1 ottobre
2012 al livello CI
- euro 20 dal 1 marzo 2013
al livello CI
Per quanto riguarda gli altri
livelli vi è la consueta riparametrazione. Metto in rilievo alcuni aspetti: abbiamo raggiunto un accordo su
un impegno economico che
non prevede “una tantum”
né tantomeno pagamenti
arretrati per gli anni 2010 e
2011 e che posticipa la prima rata al 2012. Inoltre,
l’ultima tranche slitta ben
oltre la vigenza contrattuale
del
31.12.2012, ovvero
l’effetto economico del
contratto si allunga oltre il
suo termine naturale. Infine, abbiamo concordato
che quanto di competenza
economica per il prossimo
rinnovo contrattuale relativamente al periodo 1 gennaio 2013- 30 aprile 2013 è
stato compiutamente assolto dal presente rinnovo
contrattuale.
2.2.Gradualità
2.1 Incrementi economici
Il primo punto riguarda gli
aumenti contrattuali di cui
all’art. 75 del contratto.
Abbiamo concordato che i
minimi conglobati della re-
Abbiamo introdotto una significativa
innovazione
normativa sul tema della
gradualità regolamentando
la possibilità per le cooperative di graduare tali in-
11
crementi contrattuali qualora esse siano in situazioni
oggettive di difficoltà. Si
tratta quindi di una gradualità particolare, che intende
includere coloro che finora
hanno applicato il contratto
ma che sono in difficoltà. In
tal senso, abbiamo fortemente voluto ed ottenuto
una modifica all’art 76 del
contratto affiancando allo
strumento tipico della gradualità un nuovo meccanismo che consente di graduare gli impegni economici previsti da tale rinnovo
per le cooperative che finora hanno applicato il contratto. Questo articolato va
a colmare un vuoto, poiché
consente di dare respiro
economico e stare dentro la
tutela contrattuale e di non
dover azionare altri strumenti utilizzati d’altro canto per situazioni più complesse. Si tratta quindi di
uno strumento originale,
fortemente
innovativo,
pensato per i cooperatori
sociali e contenuto in questo contratto e che comincia già ad essere studiato
per altri rinnovi contrattuali, sia dal punto di vista concettuale
che
per
l’architettura organizzativa
messa a punto per facilitare
l’inclusione
contrattuale
delle aderenti. E’ uno strumento delicato e molto caratterizzante che certamente richiede la costruzione o
la riattivazione di un dialoMateriali a cura di
go territoriale continuo basato su dati oggettivi relativi alle difficoltà territoriali.
Tale istituto, anche per il
lasso temporale che intercorre tra le diverse tranche,
può e deve essere utilizzato
in tempo utile laddove sia
necessario.
perativa. Tale istituto, dal
prossimo 26 aprile (qualora
la Regione di riferimento
non abbia compiuto l’atto
di recepimento) è pienamente operativo.
2.4 Struttura della Contrattazione e manutenzione
normativa
2.3 Apprendistato
Il nostro CCNL da tempo
aveva, nell’apprendistato,
un vuoto che andava colmato. Da molto tempo sul
tavolo della trattativa, alle
parti non era mai riuscito di
arrivare ad una ragionevole
sintesi che potesse inserire
tale istituto per rendere
fruibili i suoi indubbi vantaggi alle cooperative sociali. L’articolato sull’apprendistato introdotto nel CCNL
sociale, primo tra tutti i
contratti che riguardano la
cooperazione a recepire le
più recenti innovazioni
normative in materia, include, tra le altre, anche alcune figure da sempre molto dibattute come l’OSS e
l’educatore professionale
(anche di provenienza sanitaria). Il testo (art.28), le linee guida allegate ed i profili formativi sono una
strumentazione significativa
ed utile per l’ingresso dei
giovani nel nostro mondo.
Tale ingresso contempera,
inoltre, l’esigenza formativa
con l’iniziale riduzione del
costo del lavoro per la coo-
Abbiamo riscritto il testo
relativo alla struttura della
contrattazione (art.10) costruendo ruoli e procedure
di rinnovo nazionale e territoriale. Va evidenziato che,
ai fini del riconoscimento
dell’ERT, abbiamo introdotto una batteria di indicatori
oggettivi e lasciato al territorio la possibilità di aggiungerne altri. In tal modo,
riteniamo che vi sia la possibilità di costruire un confronto territoriale orientato
sulle effettive situazioni che
le imprese vivono. Abbiamo, inoltre, fissato l’elemento di garanzia retributiva e regolamentato i meccanismi che fanno scattare
tale integrazione. Tale elemento è stato quantificato
in una cifra pari ad euro
110 lordi per l’intera vigenza triennale del presente
contratto, da erogare con la
retribuzione del mese di
maggio 2013 (anche in tal
caso abbiamo costruito uno
slittamento economico che
va ben oltre la fine di vigenza contrattuale). Si ricorda
che l’elemento di garanzia
12
scatta solo se vi sono due
presupposti: la presentazione di una piattaforma
sindacale da parte del sindacato ed un termine oltre
il quale non si è raggiunto
l’accordo. Abbiamo, poi,
operato una manutenzione
di diversi articoli (periodo di
prova, preavviso di licenziamento e dimissioni,
cambi di gestione) che
completano l’ampia innovazione normativa e la
nuova strumentalità che
questo contratto mette a
disposizione delle aderenti
in modo strutturale.
2.5 Welfare contrattuale
Ci siamo sentiti in dovere di
prevedere per i nostri soci
lavoratori ed i lavoratori
l’assistenza sanitaria integrativa (art.86), anche qui
però posticipando l’effettiva erogazione. In futuro,
la protezione sociale integrativa diventerà sempre
più importante, era per
questo indispensabile iniziare a gettare le basi per
impostare un sistema di tutele per i lavoratori delle
cooperative sociali.
3. Commenti finali
Il nuovo CCNL contiene,
quindi,
strumentazioni
nuove che intendono fornire risposte, nel breve come
nel medio periodo, a diverse esigenze come quella
Materiali a cura di
che nasce da situazioni di
difficoltà (strumento della
gradualità) o quella relativa
all’incremento occupazionale a costi correlati alle
necessità di apprendimento
e quindi di effettiva capacità lavorativa (attraverso
l’apprendistato), o ancora
quella relativa alla erogazione di prestazioni accessorie (attraverso il welfare
contrattuale).Tutto ciò è
stato realizzato con incrementi contenuti.
Il contratto nazionale del
sociale si è quindi rinnovato, è divenuto ancor più caratterizzante e, se propriamente utilizzato, certamente competitivo e
completo. Il contratto tuttavia è per così dire un “requisito necessario ma non
sufficiente”. E’ certamente
solo uno degli strumenti
che la cooperazione sociale
deve saper valorizzare. Va,
quindi, integrato con le
sensibilità imprenditoriali e
direzionali e con sempre
più efficaci strutturazioni di
servizi dentro un’ampia
cornice di politiche di welfare. E’ con questo auspicio,
e con tale preoccupazione,
che continuiamo il nostro
impegno a sostegno dello
sviluppo di una formidabile
leva del cambiamento quale è la nostra cooperazione
sociale.
IL PUNTO DI VISTA
DEL CONSORZIO CGM
Intervista alla Presidente
Claudia Fiaschi
Claudia Fiaschi è la presidente del Consorzio CGM, il
più grande consorzio nazionale delle cooperative sociali che aggrega un migliaio
di imprese in tutto il paese.
Qual è il suo parere sul
nuovo contratto delle cooperative sociali?
Innanzitutto una valutazione generale: il contratto
collettivo definisce tutele e
regole ed è quindi uno
strumento importante per il
corretto funzionamento del
mercato del lavoro. Nel nostro settore è ancora più
importante perché nelle
cooperative sociali il ruolo
delle persone che vi lavorano è determinante sia rispetto alla qualità del lavoro che al peso economico.
L’80% dei costi che sosteniamo è relativo al compenso dei lavoratori ed è
determinato dal contratto
collettivo. Sappiamo bene
che per garantire e accrescere la qualità non possiamo ridurre tutto alle sole
logiche economiche, ma al
di sotto di certi livelli è impossibile investire in risorse
umane per sviluppare le
nostre imprese.
13
La firma di questo contratto però avviene in un momento molto particolare.
Anche per le cooperative
questa fase è densa di
cambiamenti. Le attività
storiche sono in recessione,
e soprattutto le cooperative
che lavorano molto con gli
enti locali sono sottoposte
a una duplice tensione: da
un lato la spesa pubblica sul
welfare si contrae significativamente, dall’altro i tempi
di pagamento della pubblica amministrazione sono
ulteriormente dilatati facendo gravare sulle cooperative seri problemi di liquidità.
Il contratto tiene conto di
queste particolarità?
Ci sono elementi che sono
effettivamente di supporto
in questa situazione difficile. A esempio è importante
la scelta di non prevedere
aumenti retributivi che
avessero effetto retroattivo
per coprire il periodo di vacanza contrattuale.
Un
provvedimento di questo
tipo avrebbe generato costi
scaricati soltanto sulle nostre cooperative, poiché le
offerte economiche di appalti e convenzioni non sono rinegoziabili a posteriori.
Un aggravio di costi non sarebbe stato recuperabile ed
in questo momento sarebbe stato un problema di
particolare gravità. Ugualmente, la scelta di recepire
Materiali a cura di
con gradualità gli aumenti
contrattuali significa tener
conto anche delle sofferenze finanziarie degli enti locali. Questi due elementi
mostrano come il contratto
contenga una prima presa
d’atto dei fenomeni in corso.
Ci sono problemi particolari che questo contratto porta con sé?
Ci sono processi correlati
non eludibili: via via che saranno recepiti gli aumenti
contrattuali, accrescerà il
potere seduttivo di soggetti
che hanno minori costi e
vincoli, anche se a fronte di
un’offerta di servizi meno
stabile e non sempre di
qualità. Non dimentichiamo
che in questo settore più
che in altri la qualità delle
tutele per i lavoratori è
premessa per la qualità offerta agli utenti dei servizi.
Accadrà - accade già – che
nei mercati ben remunerati
come quello sanitario si
muoveranno molti attori
speculativi, mentre nei
mercati sociali a bassa redditività ci sarà la spinta alla
destrutturazione del sistema di offerta dei servizi
verso soluzioni a basso costo o di prossimità del
mondo del volontariato,
poco costose anche se con
una maggiore volatilità
dell’offerta. Noi parliamo
invece di un ‘costo etico’
per i servizi sotto il quale
alcune tutele non sono garantite (né per gli utilizzatori finali né per i lavoratori) e
sopra il quale è possibile
immaginare che ci siano
degli sprechi.
Per concludere, quali strumenti offre il contratto alle
grandi trasformazioni del
welfare?
L’apprendistato professionalizzante e la sanità integrativa rappresentano innesti importanti nella prospettiva di attenzione e valorizzazione del capitale
umano presente e futuro
delle nostre cooperative.
IL PUNTO DI VISTA
DEL SINDACATO
Intervista a Giovanni Pirulli
segretario nazionale
Fisascat Cisl
Quali sono gli elementi più
soddisfacenti nel contratto
appena firmato?
Il primo fatto significativo,
mi si perdoni il gioco di parole, è proprio il fatto di
averlo firmato nonostante
la crisi, i tagli del welfare e
la diminuzione dei costi riconosciuti per le prestazioni. Nel fatto stesso di firmare le parti hanno riconosciuto di voler cogliere una
sfida cercando soluzioni
equilibrate. La parte imprenditoriale ha dimostrato
di voler fare seriamente la
14
propria parte, e dal canto
suo, il sindacato ha saputo
essere molto ragionevole.
Basti un esempio: siamo
entrati in trattativa con una
richiesta di aumento di 140
euro ed abbiamo accettato
di chiudere il contratto con
un aumento di 70.
Il secondo aspetto che ci
vede particolarmente soddisfatti è l’aver introdotto
anche in questo settore un
primo strumento di welfare
integrativo. L’introduzione
di una misura di assistenza
sanitaria integrativa a quella pubblica consentirà ai lavoratori di recuperare risorse per accedere a prestazioni di sanità privata (visite
specialistiche, prestazioni
odontoiatriche, fisioterapie,…) che il settore pubblico non riesce più a garantire adeguatamente. La previdenza integrativa è importante perché aumenta
la protezione sociale, mentre in Italia ne fruisce meno
del 10% degli occupati.
Terzo elemento di soddisfazione è aver previsto azioni
di verifica e controllo congiunte tra sindacato e cooperative per accertarsi che
gli enti locali non ricorrano
ad assegnazioni di servizi
sotto i minimi tabellari, impedendo nei fatti una corretta applicazione contrattuale.
Materiali a cura di
Per finire, siamo anche
molto soddisfatti di aver
migliorato la contrattazione
di secondo livello. Il contratto collettivo nazionale
stabilisce una soglia di garanzia minima, ma grazie
alla contrattazione territoriale è possibile prevedere
un effettivo adeguamento
alla produttività del settore,
ed anche questa attenzione
testimonia che il contratto
che abbiamo firmato è attento ai cambiamenti in atto. Abbiamo anche previsto
un elemento di garanzia
che ha un duplice scopo: da
un lato garantisce un risultato minimo ai territori che
non arriveranno a sottoscrivere
un
accordo,
dall’altro incentiva le cooperative a fissare dei risultati proprio in termini di
produttività, così da finalizzare l’accordo ad un miglioramento gestionale.
Sono risultati importanti,
soprattutto se pensiamo
che proprio in questo stesso periodo alcuni contratti
del settore pubblico, ma
anche altri nel privato, non
riescono ad arrivare ad una
chiusura.
Quali sono invece gli elementi che vi sono ‘rimasti
nella penna’?
Avremmo voluto raggiungere un più consistente incremento salariale, ma tutte le ragioni esposte fin qui
ci hanno portato a ritenere
che non fosse possibile. Anche sulla classificazione dei
profili professionali
e
sull’apprendistato professionalizzante c’è qualche
margine di miglioramento
ancora da sviluppare in particolare per favorire l’accesso al lavoro dei giovani in
questo settore. In ogni caso
ci sono buone premesse
che andranno sviluppate.
In che modo questo contratto interpreta i cambiamenti dei modelli di
welfare?
I provvedimento relativi alla
previdenza integrativa sono
tra quelli che sostengono
meglio questa nuova fase. I
servizi pubblici lasciano
quote sempre maggiori di
bisogni scoperti: questa misura accresce le garanzie ai
lavoratori e diffonde ulteriormente tutele anche per
i lavoratori nel terziario.
Oggi dobbiamo cercare un
alleanza con le scuole, con
le famiglie, con tutti i soggetti che interpretano i bisogni delle persone perché
vivono con loro relazioni di
vicinanza quotidiana. In
questa alleanza, la cooperazione sociale può avere
uno spazio importante perché affonda le sue radici
nella comunità locale.
15
Gentile Lettrice, Gentile Lettore,
mi fa piacere presentarle Welfare Oggi, il nuovo bimestrale di Maggioli. L’obiettivo è proporLe un periodico
utile al Suo impegno nel welfare e - allo stesso tempo - piacevole nella lettura. Questo stesso dossier raccoglie una selezione degli articoli che appariranno sul prossimo numero della rivista.La nostra pubblicazione si occupa di welfare, inteso come il complesso dei servizi e degli interventi sociali, socio-sanitari e socio-educativi forniti da Comuni, Asl, Terzo
Settore e soggetti imprenditoriali. Così definito, il settore riguarda numerosi gruppi di utenti, quali le persone con disabilità, gli anziani non autosufficienti, i soggetti in condizione di povertà e marginalità, i tossicodipendenti, la prima infanzia,
le famiglie e i minori, gli immigrati e i soggetti con disagio psichico. Ogni numero conterrà articoli concernenti molteplici
tipologie, in modo da rivolgersi alle varie anime che compongono il nostro mondo.
Intendiamo combinare sguardi diversi e complementari sul welfare, cercando una visione il più possibile ampia. Lo discutiamo, pertanto, da vari punti di vista, tradotti nelle tre parti che comporranno sempre l’indice:
- Politiche: l’esame delle scelte di sistema di livello nazionale e regionale e delle loro conseguenze locali.
- Esperienze: la presentazione di esperienze di organizzazione e dei servizi, scritte da chi questi servizi li fa o li riceve.
- Strumenti: specifici approfondimenti sulle diverse opzioni per la gestione dei servizi e sugli strumenti valutativi e di sostegno alla progettazione a disposizione degli operatori.
Welfare Oggi cerca di essere molto concreto, attraverso un ampio utilizzo di dati e il costante richiamo alla realtà che
si traduce, innanzitutto, nell’esteso coinvolgimento di operatori, dirigenti e utenti come autori di articoli. La priorità della
concretezza si riflette nella redazione composta principalmente (sei su otto) da operatori o dirigenti di servizi. Cerchiamo
di realizzare una pubblicazione facilmente fruibile con pezzi di lunghezza contenuta, chiari e diretti. Una rivista che
propone vari livelli di approfondimento affiancando gli articoli ad approfondimenti sul sito riservato agli abbonati.
Diamo inoltre, spazio a opinioni diverse tra loro: vorremmo che prima di aprire Welfare Oggi Lei non sappia quali pareri
incontrerà, ma possa essere certa o certo che troverà qualcosa su cui pensare.
Questa è la pubblicazione che cercheremo di proporLe ogni due mesi. Essere insieme utili e piacevoli non è, in sé, un
obiettivo particolarmente originale: il punto è riuscirci. La redazione ed io ci metteremo tutta la nostra passione, ma i nostri sforzi risulteranno inadeguati senza il coinvolgimento dei lettori. Ci auguriamo, dunque, che Lei voglia prendere parte
alla costruzione di Welfare Oggi, innanzitutto proponendoci di scrivere un articolo che racconti una realtà locale dove
opera o che conosce particolarmente. Ci piacerebbe anche che ci proponesse nuovi temi da affrontare e nuove opinioni
da approfondire, che ci indicasse i contenuti della rivista che apprezza e quelli da cambiare.
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Cristiano Gori, Direttore
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