I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: La Direttiva 2000/35/EC e la sua rifusione Bruxelles, 22 Giugno 2010 Idaira ROBAYNA ALFONSO Direttiva 2000/35/EC: ambito d’applicazione • In vigore dall’ 8 Agosto 2002 • Si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale: Transazioni tra imprese “B2B”o tra imprese e pubbliche amministrazioni Consegna di merci o prestazione di servizi avverso pagamento di un prezzo (Articolo 2(1)) Direttiva 2000/35/EC: eccezioni • Gli Stati membri possono escludere: I debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore I contratti conclusi prima dell’8 Agosto 2002 Le richieste di interessi inferiori a 5€ • Gli Stati Membri possono lasciare in vigore od emanare norme che siano più favorevoli al creditore Direttiva 2000/35/EC: ritardi di Pagamento • Ritardi di pagamento = inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali (Articolo 2(2)) • Non armonizza i termini di pagamento MA Prevede il diritto agli interessi moratori in caso di ritardo di pagamento • Diritto agli interessi di mora: il creditore deve aver adempiuto gli obblighi contrattuali e di legge per acquisire la titolarità del diritto Direttiva 2000/35/EC: interessi • Periodo di pagamento non stabilito nel contratto? Gli interessi diventano esigibili dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura • Periodo di pagamento stabilito nel contratto? Gli interessi diventano esigibili dal giorno successivo alla data di scadenza, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore • Livello degli interessi: pari al tasso dello strumento di rifinanziamento della BCE il 01/01 o il 01/07 (« tasso di riferimento») maggiorato di almeno 7% (« margine ») Direttiva 2000/35/EC: riserva di proprietà Il venditore conserva il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l’acquirente e il venditore prima della consegna dei beni (Articolo 4) Direttiva 2000/35/EC: procedure di recupero di crediti non contestati • Il titolo esecutivo può essere ottenuto di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato ricorso o domanda dinanzi al giudice o all’autorità competente (Articolo 5(1)) • I 90 giorni di calendario non includono i periodi necessari per le notificazioni o i ritardi imputabili al creditore (Articolo 5(3)) Revisione della Direttiva 2000/35/EC: perché? • Nonostante l’esistenza della direttiva, i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali costituiscono una pratica diffusa all’interno dell’UE. • Nel settore pubblico i termini di pagamento sono più lunghi che per i contratti nel settore privato. • Motivi: La struttura del mercato Accesso ai finanziamenti e vincoli di bilancio Ciclo economico: mutamenti delle condizioni macroeconomiche Organizzazione interna dei creditori e dei debitori Mancanza di mezzi di ricorso efficaci ed efficienti Revisione della Direttiva 2000/35/EC: gli effetti • I ritardi di pagamento comportano costi importanti per le imprese creditrici, in particolare per le PMI: Le PMI sono più esposte alla variazione del flusso di cassa Le PMI dipendono da un numero limitato di clienti Le spese amministrative di recupero dei debiti sono sproporzionatamente elevate per le PMI • Le società ed amministrazioni pubbliche debitrici che effettuano ritardi di pagamento di crediti commerciali gratuiti • Effetti negativi sugli scambi intra-communitari: il rischio di ritardi nei pagamenti è maggiore nelle transazioni intra-comunitarie. Il rischio aumenta l’incertezza e il costo delle transazioni. Il rischio di danneggiare la reputazione del debitore che effettua ritardi di pagamento è molto meno elevato quando il creditore è stabilito in un altro Stato membro Revisione della Direttiva 2000/35/EC: contesto politico Small Business Act • Riconoscimento del ruolo fondamentale delle PMI per l’Economia dell’UE • Agevolazione dell’acceso delle PMI al credito • Necessità di aiutare le PMI a beneficiare maggiormente delle opportunità offerte dal mercato unico. European Economic Recovery Plan • L’accesso al finanziamento è una pre condizione per lo sviluppo degli investimenti, della crescita e della creazione di posti di lavoro • L’UE e gli Stati membri devono assicurare che le autorità pubbliche paghino entro 30 giorni Contesto giuridico • I periodi di pagamento saranno ridotti grazie all’adozione dell’ Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) che offre la possibilità di effettuare pagamenti in qualsiasi paese della zona euro, utilizzando un solo conto bancario ed un insieme di strumenti di pagamento armonizzati. • Regolamento (EC) No 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento • Regolamento (EC) No 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati • Regolamento (EC) No 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità • Regolamento (EC) No 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale • Direttiva 2008/52/EC relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale Revisione della Direttiva 2000/35/EC: Come è stata preparata? La Commissione ha realizzato una consultazione pubblica delle parti interessate Dal 29/05/2008 fino 31/08/2008 • 510 risposte ricevute. L’European Business Test Panel è stato consultato Dal 13/05/2008 fino 20/06/2008 408 risposte ricevute. Proposta di rifusione della Direttiva 2000/35/EC: nuovi meccanismi (1) • Rispetto della liberta contrattuali tra imprese: non armonizzazione periodi di pagamento Emendamento EP(…) • Le pubbliche amministrazioni devono pagare entro 30 giorni per i servizi o prodotti che vengono loro prestati o forniti.+ Emendamento EP (…) Proposta di rifusione della Direttiva 2000/35/EC: nuovi meccanismi (2) • Le imprese hanno non solo il diritto di chiedere gli interessi di mora ma anche il diritto di ottenere il rimborso delle loro spese di recupero. Gli importi sono stati stabiliti nella proposta (Articolo 4) Emendamento EP Ritardi di pagamento Creditore ha diritto: Interessi di mora + Risarcimento costi di recupero Proposta di Direttiva contro i ritardi di pagamenti: nuovi meccanismi (3) • Le imprese:più facilità per identificare ed agire contro le clausole e gravemente inique. l’accordo tra le parti secondo il quale si escludono gli interessi moratori in caso di ritardo di pagamento verrà considerato come gravemente iniquo (Articolo 6). • Il diritto agli interessi moratori esiste anche per piccoli importi. E’ stata soppressa l’esclusione delle domande di interessi per somme inferiori a 5 EUR.(Articolo 11). Proposta di Direttiva contro i ritardi di pagamenti: nuovi meccanismi (4) • Fino ad oggi, non è stato facile per le PMI conoscere i loro diritti. La proposta tenta d’ovviare a questo problema prescrivendo che gli Stati membri dovranno assicurare trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi delle imprese (Articolo 7). Emendamento EP (...) Proposta di Direttiva contro i ritardi di pagamenti: nuovi meccanismi (5) • Questi nuovi strumenti sono facoltativi per le imprese nel senso che esse non sono obbligate ad utilizzarli, ma ne hanno la facoltà. • Le nuove misure sono invece obbligatorie per le amministrazioni pubbliche che devono dare il buon esempio ed onorare i loro contratti. • Gli Stati Membri possono lasciare in vigore od emanare norme che siano più favorevoli al creditore (Articolo 11) Prossimi sviluppi • La proposta di direttiva è stata adottata dalla Commissione lo scorso 8 Aprile 2009 • La proposta di nuova direttiva forma attualmente l’oggetto di negoziazioni a livello interistituzionale (procedura legislativa ordinaria) • Verso un accordo in prima lettura Per ulteriori informazioni • Website della Commissione europea http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/fighting-late-payments/index_en.htm • Testo della proposta: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/doc/8_april_2009/act_it.pdf Contatti: - [email protected] - [email protected] Grazie dell’attenzione!