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SOLE 24
24 ORE
ORE
IL
Lavoratori autonomi e provvigioni:
la comunicazione dati certificazioni
N. 2 - Giugno 2007
Nella comunicazione dati certificazioni lavoro au­
tonomo, provvigioni e redditi diversi del modello
770/S/2007 devono essere riportati i percipienti
(italiani e stranieri) a cui sono stati corrisposti, nel
2006, redditi di lavoro autonomo di cui all’artico­
lo 53 (già art. 49) del Tuir o taluni redditi diversi
di cui all’articolo 67 (già art. 81), comma 1, nei cui
confronti sono state applicate le disposizioni di cui
all’articolo 25 del Dpr n. 600/1973 (incluse dal 4
luglio 2006 le assunzioni di obblighi di fare o non
fare o permettere) e 33, comma 4 del Dpr n.
42/1988, nonché le provvigioni, comunque de­
nominate, anche a fronte di attività occasionali nei
cui confronti sono state applicate le disposizioni di
cui all’articolo 25­bis del Dpr n. 600/1973.
Si rammenta inoltre che, pur non essendo stati
assoggettati a ritenuta, devono essere dichiarati nel­
la presente certificazione anche i compensi erogati
ai professionisti ed ai percettori di provvigioni che
si sono avvalsi del regime agevolato previsto dagli
articoli 13 e 14 della legge n. 388/2000 anche se,
per i compensi e le provvigioni erogate a tali sog­
getti non sussisteva l’obbligo di redigere e conse­
gnare la certificazione prevista dall’articolo 4, com­
ma 6­ter e 6­quater, del Dpr n. 322/1998 poiché
lo stesso obbligo opera unicamente nei confronti
dei sostituti «(…) che corrispondono somme e valori
soggetti a ritenute alla fonte (…)».
Devono, altresì, essere riportati nella sezione del
770/S in commento, le indennità per cessazione
di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la
cessazione da funzioni notarili e per la cessazione
dell’attività sportiva quando il rapporto instaurato
è di natura autonoma; i compensi per l’utilizzazio­
ne economica delle opere dell’ingegno, di brevetti
industriali e di processi, formule ed informazioni
relative ad esperienze acquisite in campo indu­
striale, commerciale, scientifico, quando l’utilizza­
zione avvenga da parte di soggetto diverso dal­
l’autore e dall’inventore. Non vanno, al contrario,
indicate le indennità di trasferta e i rimborsi forfe­
tari per trasferte fuori dal territorio comunale cor­
risposti a soggetti che svolgono attività sportiva
dilettantistica di cui all’art. 67, lettera m), del Tuir.
Le novità 2007
Sotto il profilo normativo­fiscale, anche per il peri­
52
odo d’imposta oggetto di dichiarazione si registra­
no alcune innovazioni con effetti su nuovi adem­
pimenti dovuti da particolari soggetti ovvero in
particolari fattispecie.
In funzione di tali evoluzioni le istruzioni alla
compilazione e la parte grafica del modello sono
state adattate.
In particolare con il Dl n. 223/2006 (articolo 36,
comma 24) sono stati inclusi tra le prestazioni
soggette alla ritenuta di acconto prevista dall’arti­
colo 25 del Dpr n. 600/1973 i compensi percepi­
ti a fronte dell’«assunzione di obblighi di fare, non
fare o permettere».
Tale modifica ha comportato un aggiornamento
della causale «M» con la dicitura «prestazioni di
fare, non fare o permettere».
L’elenco dei codici­causale è stato aggiornata in
un’ulteriore ipotesi (causale «P») che oltre ad acco­
gliere la versione «tradizionale» della definizione
(relativa ai «compensi corrisposti a soggetti non resi­
denti privi di stabile organizzazione per l’uso o la
concessione in uso di attrezzature industriali, com­
merciali o scientifiche che si trovano nel territorio
dello Stato») include dal corrente anno l’ipotesi del­
l’erogazione di compensi «a società svizzere o stabili
organizzazioni di società svizzere che possiedono i
requisiti di cui all’art. 15, comma 2, dell’Accordo tra
la Comunità europea e la Confederazione svizzera del
26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29
dicembre 2004 legge n. 385/1930)».
Ulteriore innovazione interessa la rinumerazione
delle caselle della comunicazione, modificata in
ragione dell’inserimento nella testata della comu­
nicazione (dati anagrafici) di due nuove caselle:
q 12: erede e
q 13: eventi eccezionali,
tese a dare evidenza a particolari fattispecie com­
mentate più avanti.
Ulteriori innovazione è la previsione di una nuova
sezione riservata all’indicazione di compensi ero­
gati dopo che il soggetto debitore sia stato assog­
gettato a:
q fallimento o
q liquidazione coatta amministrativa.
I nuovi punti 37 e 38 vanno compilati esclusiva­
mente nel caso in cui il rappresentante firmatario
della dichiarazione sia un curatore fallimentare o
un commissario liquidatore.
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Le regole di compilazione
In merito alla compilazione della comunicazione
dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi, le istruzioni ricordano che ciascuna
comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo
percipiente e deve essere contraddistinta da un
diverso numero progressivo da evidenziarsi nell’ap­
posito riquadro posto nella parte in alto a sinistra.
Esposizione dati per singolo percipiente
Un’ulteriore precisazione contenuta nelle istruzio­
ni consegue all’inesistenza di vincoli posti alle mo­
dalità di certificazione dei redditi in commento.
La certificazione potrebbe, infatti, essere unica e
riepilogativa di tutti i pagamenti effettuati nel peri­
odo d’imposta ovvero potrebbe essere rilasciata
per singolo pagamento. Le istruzioni alla compila­
zione (cfr. pag. 42, 770/S/2007), assecondando
tale facoltà riservata al sostituto d’imposta, in pre­
senza di più compensi erogati al medesimo perci­
piente, precisano che i dati possono essere esposti
nel modello secondo le seguenti modalità:
q totalizzando i vari importi e compilando
un’unica comunicazione qualora i compensi siano
riferiti alla stessa causale;
q compilando tante comunicazioni quanti sono i
compensi erogati nell’anno avendo cura di nume­
rare progressivamente le singole comunicazioni
riguardanti il medesimo percipiente;
q indicando una sola volta i dati anagrafici del
percipiente ed il numero progressivo di comunica­
zione ed utilizzando più righi per esporre i dati
relativi a ciascun importo erogato, compilando i
soli punti da 18 a 36.
Secondo la regola generale il codice fiscale del
sostituto d’imposta (posto in alto a destra) deve
essere compilato solo in presenza di operazioni
societarie straordinarie determinanti l’estinzione di
soggetti preesistenti e la prosecuzione dell’attività
da parte di altro soggetto per la cui descrizione si
rinvia all’apposito commento di Michela Magnani.
1. intestare la comunicazione all’erede e
2. barrare la casella del punto 12;
q il punto 13, «Eventi eccezionali» è compilato in
coincidenza di particolari casi con i seguenti codici:
­ 1 ­ per i contribuenti vittime di richieste estorsi­
ve per i quali l’articolo 20, comma 2, della legge
23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga
di tre anni dei termini di scadenza degli adempi­
menti fiscali ricadenti entro un anno dalla data
dell’evento lesivo;
­ 3 ­ per i contribuenti, residenti alla data del 31
ottobre 2002 nei comuni delle province di Campo­
basso e di Foggia che sono stati colpiti dagli eventi
sismici per i quali i decreti del 14 novembre 2002
(G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), del 15 no­
vembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre
2002) e del 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21
gennaio 2003) hanno previsto la sospensione dal
31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini
prorogati al 31 dicembre 2005 dall’art. 4, comma
1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, sono stati ulte­
riormente prorogati al 31 dicembre 2006 dall’art.
1, comma 1, della ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006, n. 3496
(G.U. n. 50 del 1° marzo 2006);
­ 4 ­ per i contribuenti colpiti da altri eventi ecce­
zionali.
Se il percipiente è un «non residente» devono
essere utilizzati i punti da 14 a 17 evidenziando:
q nel punto 14, il codice di identificazione fiscale
rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di residen­
za o, in mancanza, un codice identificativo rila­
sciato da un’Autorità amministrativa del paese di
residenza;
q nei punti 15 e 16, deve essere indicata, rispetti­
vamente, la località di residenza estera e il relativo
indirizzo;
q nel punto 17 deve essere evidenziato il codice
dello Stato estero di residenza da rilevare dalla
tabella SG (Elenco dei paesi esteri, posta nell’Ap­
pendice).
Indicazione del codice fiscale
del percettore non residente
Le istruzioni delle caselle da 1 a 13 della comuni­
cazione dati certificazioni lavoro autonomo preve­
dono che, le stesse, devono essere compilate ri­
portando i dati anagrafici del percettore. È inoltre
previsto che, nell’ipotesi in cui il percipiente sia un
«non residente», devono essere utilizzati i punti
da 14 a 17 indicando, in particolare nel punto 14,
il codice di identificazione fiscale rilasciato dal­
l’Autorità fiscale del Paese di residenza o, in man­
canza, un codice identificativo rilasciato da un’Au­
torità amministrativa del Paese di residenza.
N. 2 - Giugno 2007
Dati relativi al percipiente
Le caselle da 1 a 13 devono essere compilate
riportando i dati anagrafici del percettore. A se­
guito del particolare regime fiscale applicato agli
sportivi dilettanti, il codice regione (casella 10)
deve essere compilato solo se, nel punto 18 (cau­
sale), viene indicato il codice «N» relativo alle
indennità di trasferta corrisposte agli stessi.
Le nuove caselle 12 e 13 devono essere compilate
nelle seguenti ipotesi:
q punto 12, nel caso di corresponsione di redditi,
ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Tuir, agli
eredi del creditore; in tale ipotesi, il sostituto d’im­
posta deve:
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53
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La compilazione della casella codice fiscale rila­
sciato dall’Autorità fiscale di residenza ha sempre
creato non poche difficoltà agli operatori in quan­
to ci si chiedeva se, in relazione a percettori non
residenti, fosse sufficiente la sola indicazione del
codice identificativo rilasciato dallo Stato estero
ovvero, se fosse comunque necessaria la compila­
zione della casella 1 relativa al codice fiscale qua­
lora quest’ultimo, su richiesta del sostituto d’impo­
sta dichiarante, fosse stato rilasciato dall’Ammini­
strazione fiscale italiana.
La soluzione al dubbio dipende dal sistema nor­
mativo che comprende il Dpr n. 605/1973 ma
anche le specifiche tecniche al modello 770/
2007(1). Nell’ipotesi in cui la comunicazione sia
relativa ad un soggetto non residente e, quindi,
venga compilata la casella 17 relativa al Codice di
Stato estero:
q se si è in possesso del codice di identificazio­
ne fiscale estero, devono essere compilate le casel­
le da 14 a 17;
q se non si è in possesso del codice di identifica­
zione fiscale estero, l’obbligo di indicazione del nu­
mero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel
territorio dello Stato si intende adempiuto con la
sola indicazione dei dati anagrafici (cognome, nome,
luogo e data di nascita, sesso e domicilio all’estero); in
conseguenza di quanto previsto dalle istruzioni del
software di controllo si ritiene, pertanto, che debba­
no essere compilate solo le caselle da 15 a 17. Tale
conclusione risulta coerente con le istruzioni del
software di controllo anche nel caso in cui se sia
stato attribuito un codice fiscale (italiano) da parte
dell’Amministrazione fiscale italiana.
Problematiche connesse alla dichiarazione
di redditi percepiti da non residenti
Si evidenzia che relativamente alle tipologie red­
dituali in commento, il reddito percepito da un
soggetto non residente si considera prodotto in
Italia se:
q trattandosi di lavoro autonomo, l’attività è eser­
citata in Italia (articolo 23, comma 1, lettera d) del
Tuir);
(1)
N. 2 - Giugno 2007
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q trattandosi di provvigioni, l’attività è esercitata
in Italia mediante una stabile organizzazione (arti­
colo 23, comma 1, lettera e) del Tuir).
Tali requisiti costituiscono, pertanto, condizioni
preliminari per l’assoggettamento a ritenuta alla
fonte dei predetti redditi e conseguentemente per
la compilazione del 770/2007.
Eccezione a detta regola generale potrebbe essere
rappresentata dalle convenzioni internazionali
contro le doppie imposizioni.
Per quanto riguarda, in particolare, i redditi di
collaborazione coordinata e continuativa le con­
venzioni internazionali contro le doppie imposi­
zioni potrebbero contenere una deroga alle regole
generali di dichiarazione sopra esposte. Infatti, se
relativamente all’attività per cui è prevista una
collaborazione coordinata e continuativa vi fosse
sovrapposizione tra la previsione della norma fi­
scale interna (che assimila detti redditi a quelli
derivanti dal lavoro subordinato) e quella della
norma speciale, quest’ultima prevarrebbe con
conseguente applicazione del relativo trattamento
tributario.
Conseguenza di tale opera di riqualificazione po­
trebbe infatti essere la dichiarazione del reddito
corrisposto nella «comunicazione» relativa ai reddi­
ti di lavoro autonomo e non, invece, in quella relati­
va al reddito di lavoro dipendente o assimilato.
Causale
Nella casella 18 deve essere indicata la causale
del pagamento utilizzando i seguenti codici:
A ­ prestazioni di lavoro autonomo rientranti nel­
l’esercizio di arte o professione abituale;
B ­ utilizzazione economica, da parte dell’autore o
dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti
industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo indu­
striale, commerciale o scientifico;
C ­ utili derivanti da contratti di associazione in
partecipazione e da contratti di cointeressenza,
quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro;
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dpr n. 605/1973 l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti
non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione
del cognome, del nome del luogo e della data di nascita, del sesso e del domicilio all’estero. Inoltre, nell’ipotesi in cui non si
sia in possesso di tutti i dati prima indicati, i soggetti obbligati all’indicazione del codice fiscale del percettore devono
richiedere all’Amministrazione finanziaria italiana il rilascio di un codice fiscale numerico.
Dal confronto delle riportate disposizioni normative con il tracciato «record» (Tipo H, colonna 6, colonna «controlli
bloccanti/valori ammessi») delle caratteristiche tecniche del software di controllo della comunicazione in commento
relative a tali campi emerge che:
­ nella sezione campi posizionali, il campo «codice fiscale del percipiente» deve essere sempre impostato per i residenti.
Diversamente, tale campo deve essere impostato «a spazio»;
­ nelle ulteriori istruzioni del «campo codice fiscale del percipiente» della sezione campi non posizionali, è previsto che, il
campo deve essere sempre compilato se non è compilato il campo 15 relativo al «codice di Stato estero»;
­ relativamente al campo «codice di identificazione fiscale estero» non vengono fornite apposite indicazioni.
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X ­ canoni corrisposti nel 2004 da società o enti
residenti ovvero da stabili organizzazioni di società
estere di cui all’art. 26­quater, comma 1, lett. a) e b)
del Dpr n. 600/1973, a società o stabili organizza­
zioni di società, situate in altro stato membro del­
l’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al
citato art. 26­quater, del Dpr n. 600/1973, per i
quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai
sensi dell’art. 4 del Dlgs 30 maggio 2005 n. 143;
Y ­ canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26
luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da
stabili organizzazioni di società estere di cui al­
l’art. 26­quater, comma 1, lett. a) e b) del Dpr n.
600/1973, a società o stabili organizzazioni di
società, situate in altro stato membro dell’Unione
Europea in presenza dei requisiti di cui al citato
art. 26­quater, del Dpr n. 600/1973, per i quali è
stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi
dell’art. 4 del Dlgs 30 maggio 2005 n. 143;
Z ­ titolo diverso dai precedenti.
Tra le causali innovate di recente si sottolineano,
oltre alle novità già evidenziate in premessa al
commento, le novità introdotte per la prima volta
nel 770/2006:
q «H» Indennità di fine rapporto di agenzia (riso­
luzione n. 105.2005): tra i compensi da assogget­
tare a ritenuta d’acconto del 20%, rientrano an­
che le indennità per la cessazione dei rapporti di
agenzia erogate in favore di persone fisiche e di
società di persone (codice «H» al punto 18 ­
causale). Il sistema normativo su cui si fonda il
prelievo alla fonte è il seguente:
­ articolo 17, comma 1, lettera d), Tuir;
­ articolo 56, comma 3, lettera a), Tuir;
­ 25, comma 1, Dpr n. 600/1973
che riqualifica le indennità percepite dalle società
di agenti nell’ambito del reddito di lavoro autono­
mo. Tali indennità, pertanto, non confluiscono più
nel reddito d’impresa per competenza, ma diven­
gono imponibili al momento della percezione in
capo ai soci come reddito di lavoro autonomo
(articolo 53, comma 2, lettera e), del Tuir). Proprio
la variazione della categoria reddituale ha reso
necessario evitare una doppia imposizione, fattis­
pecie che avrebbe potuto verificarsi ove le inden­
nità di fine rapporto fossero state già tassate per
competenza. La risoluzione n. 105/2005 ha,
dunque, precisato che, se le indennità erogate nel
2005 hanno già concorso (in tutto o in parte) alla
formazione del reddito d’impresa, le stesse devo­
no essere escluse dall’applicazione della ritenuta
alla fonte in argomento, previa attestazione di ciò
da parte dell’agente. In tale evenienza le somme
non assoggettate a ritenuta non devono essere
incluse nel modello 770/S/2006.
q «N» Bande: l’elenco delle causali (punto 16) è ar­
N. 2 - Giugno 2007
D ­ utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fon­
datori delle società di capitali;
E ­ levata di protesti cambiari da parte dei segreta­
ri comunali;
F ­ prestazioni rese dagli sportivi con contratto di
lavoro autonomo;
G ­ indennità corrisposte per la cessazione di atti­
vità sportiva professionale;
H ­ indennità corrisposte per la cessazione dei rap­
porti di agenzia delle persone fisiche e società di
persone (escluse le somme maturate entro il
31.12.2003 e già tassate come reddito di impresa);
I ­ indennità corrisposte per la cessazione da fun­
zioni notarili;
L ­ utilizzazione economica, da parte di soggetto
diverso dall’autore o dall’inventore, di opere del­
l’ingegno, di brevetti industriali e di processi, for­
mule e informazioni relativi ad esperienze acquisi­
te in campo industriale, commerciale o scientifico;
M ­ prestazioni di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permet­
tere;
N ­ indennità di trasferta, rimborso forfetario di
spese, premi e compensi erogati:
q nell’esercizio diretto di attività sportive dilettan­
tistiche;
q in relazione a rapporti di collaborazione coordi­
nata e continuativa di carattere amministrativo­ge­
stionale di natura non professionale resi a favore
di società e associazioni sportive dilettantistiche e
di cori, bande e filodrammatiche da parte del
direttore e dei collaboratori tecnici;
P ­ compensi corrisposti a non residenti per l’uso
di attrezzature industriali (e simili) nel territorio
dello Stato, compensi corrisposti a soggetti non
residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o
la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche che si trovano nel terri­
torio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili
organizzazioni di società svizzere che possiedono i
requisiti di cui all’art. 15, comma 2, dell’Accordo tra
la Comunità europea e la Confederazione svizzera
del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29
dicembre 2004 legge n. 385/1930);
Q ­ provvigioni corrisposte ad agente o rappresen­
tante di commercio monomandatario;
R ­ provvigioni corrisposte ad agente o rappresen­
tante di commercio plurimandatario;
S ­ provvigioni corrisposte a commissionario;
T ­ provvigioni corrisposte a mediatore;
U ­ provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
V ­ provvigioni corrisposte a incaricato per le ven­
dite a domicilio;
W ­ provvigioni corrisposte a incaricato per la vendi­
ta porta a porta e per la vendita ambulante di gior­
nali quotidiani e periodici (legge n. 67/1987);
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55
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ricchito di una nuova fattispecie che alimenta le fatti­
specie incluse nel codice «N». L’articolo 1, comma
253, della legge n. 311/2004 (Finanziaria per il
2005) ha disposto l’assimilazione ai redditi diversi
(ex articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir) dei rap­
porti di collaborazione «qualificata» rese in favore di:
­ cori
­ bande e
­ filodrammatiche
da parte di:
­ direttore
­ collaboratori tecnici
L’assimilazione comporta l’applicazione della rite­
nuta ai sensi dell’articolo 33 del Dpr n. 42/1988
benchè applicato ad un regime tributario partico­
lare (vedi box).
Cori e bande
Regime di tassazione del direttore
e dei collaboratori tecnici (criterio di cassa)
1) Le somme erogate fino a 7.500 € non concorrono alla formazione del reddito;
2) Su ulteriori 20.658,28 €: ritenuta a titolo di
imposta del 23% (aliquota primo scaglione);
3) Oltre 28.158,28 €: ritenuta a titolo d’acconto
con aliquota del 23% ;
4) Le ritenute precedenti sono maggiorate delle
addizionali di compartecipazione all’imposta sul
reddito delle persone fisiche (articolo 25, comma
1, legge 133/99);
5) Sono esenti: i rimborsi di spese documentate
di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, per trasferte
(articolo 69, comma 2, del Tuir)
q «X e Y» Canoni e interessi: dall’obbligo di resti­
tuzione di somme derivante dal Dlgs n. 143/2005
deriva l’onere della compilazione della comunica­
zione non solo per dichiarare i compensi erogati e
le relative ritenute me anche per descrivere la re­
stituzione di ritenute a seguito della specifica nor­
ma(2) che introducendo un’esenzione su canoni e
interessi a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha com­
portato per l’appunto un obbligo di restituzione.
La restituzione ha comportato l’introduzione nella
Comunicazione del punto 36 ­ «Ritenute rim­
borsate», nel quale il sostituto d’imposta deve evi­
N. 2 - Giugno 2007
56
(2)
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denziare, per ciascun soggetto beneficiario, l’im­
porto delle ritenute rimborsate ai sensi dell’artico­
lo 4 del Dlgs n. 143/2005. In tal caso, nel punto
16 «Causale», dovrà essere evidenziata la natura
dei canoni oggetto di rimborso utilizzando:
a. il codice X per i canoni sub a) corrisposti nel
2004, per i quali è stato effettuato il rimborso
della ritenuta ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs n.
143/2005;
b. il codice Y per i canoni sub a) corrisposti dal
1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 (data di
entrata in vigore del decreto 143 che ha introdot­
to l’esenzione), per i quali è stato effettuato il
rimborso della ritenuta ai sensi dell’articolo 4 del
Dlgs n. 143/2005.
Le regole per la compensazione
La circolare n. 47/E del 2 novembre 2005 ha
precisato che le ritenute restituite generano crediti compensabili senza le limitazioni dell’articolo 25
del Dlgs n. 241/1997.
La risoluzione n. 178/E del 23 dicembre 2005 ha
istituito i codici-tributo:
- «6787» denominato «Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d’imposta applicate
agli interessi di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143»;
- «6788» denominato «Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d’imposta applicate ai
canoni di cui al decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 143».
Nella colonna «Anno di riferimento» è inserito
l’anno in cui è avvenuta la restituzione delle ritenute, espresso nella forma «AAAA».
Le ritenute restituite per ottemperare a tale dispo­
sizione potevano e possono ancora essere recupe­
rate dal sostituto d’imposta mediante compensa­
zione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/
1997, vale a dire attraverso il modello F24:
q con il codice tributo 6788 e
q senza la limitazione all’utilizzo del credito d’im­
posta (pari a 516.456,90 euro, previsto dall’arti­
colo 34 della legge n. 388/2000).
Il recepimento della novità nel quadro SX
In considerazione dell’eccezionalità della nuova
Con il Dlgs n. 143/2005, a decorrere dal 26 luglio 2005 sono assoggettati a ritenuta d’imposta del 30%, ai sensi
dell’articolo 25, ultimo comma, del Dpr n. 600/1973 (modificato dalla citata norma):
­ i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonché di processi, formule e
informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (beni immateriali) corrisposti a
soggetti non residenti privi di stabile organizzazione (contrassegnati nel punto 18 della Comunicazione con il codice
alfabetico «L»);
­ i canoni per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio
dello Stato (beni materiali) corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione. Tali compensi dovranno
essere (contrassegnati nel punto 18 della comunicazione con il codice alfabetico «P» di nuova istituzione).
Sono, però, esenti da ogni imposta i canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea che si
trovino nelle particolari condizioni previste dall’articolo 26­quater del Dpr n. 600/1973. L’articolo 3, comma 1, del Dlgs n.
143/2005 ha disposto, peraltro, il carattere retroattivo dell’esenzione per i compensi sub a).
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Quadro SX del 770-semplificato
Si evidenzia come la disposizione che prevede il diritto al rimborso non sia limitata temporalmente.
Le ritenute potranno, pertanto, essere restituite - e conseguentemente il credito potrà maturare anche nel 2006 e negli anni successivi. Il presente quadro dovrebbe, pertanto, essere mantenuto
anche nelle prossime dichiarazioni.
normativa e della necessità di provvedere al moni­
toraggio del credito e dell’utilizzo in compensazio­
ne dello stesso, nel prospetto SX, è stato introdotto
quest’anno il nuovo rigo SX39 «Credito di cui
all’art. 4 del Dlgs n. 143/2005» (canoni).
Come richiamato sopra e nell’esempio, il provve­
dimento di esenzione ­ e la conseguente procedu­
ra di compensazione ­ coinvolge non solo i canoni
ma anche gli interessi(3). In considerazione della
suddivisione del modello 770 in due parti (sem­
plificato e ordinario) in ragione delle fattispecie
reddituali in esse descritte, nel quadro SX appro­
vato unitamente al 770/semplificato è presente il
solo rigo SX39, mentre nel quadro SX approvato
unitamente al 770/ordinario è presente anche
rigo SX40 relativo agli interessi trattenuti ai sensi
dell’articolo 26 ultimo comma del Dpr n. 600/73
e restituiti nel corso del periodo di imposta 2005.
Le regole di compilazione sono analoghe e funzio­
nali alla contabilizzazione:
q del credito maturato nel primo periodo di im­
posta a seguito delle restituzioni effettuate;
q dell’importo utilizzato in compensazione entro
il 31 dicembre 2006;
q del credito residuo pari alla differenza tra le
caselle 1 e 2.
Anno
In presenza dell’erogazione di indennità (causali G,
H ed I) nel punto 19 deve essere riportato l’anno in
cui è sorto il diritto alla percezione. Se, invece, sono
state erogate anticipazioni relative alle indennità a
casella 17 deve essere indicato l’anno 2006, bar­
rando, altresì, la casella 18. Nei punti 31 e 32 deve
essere riportato l’ammontare delle somme corrispo­
ste negli anni precedenti a titolo di anticipazione
(casella 31) e relative ritenute (casella 32).
Ammontare soggetto, non soggetto,
spese e ritenute
A casella 21, va indicato l’ammontare lordo del
compenso corrisposto. A tale proposito, le istruzioni
confermano la prassi, ormai consolidata, secondo
cui, in tale casella, non deve essere indicato il 2% o
4% di contributo integrativo destinato alle casse
professionali di previdenza. Questo, ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 53, comma 1, Tuir
e dell’articolo 16 del Dl n. 41/1995, concorrendo a
formare la base imponibile Iva è escluso dalla de­
terminazione del compenso ai fini delle imposte sui
redditi. Nell’importo evidenziato in tale casella do­
vrà, invece, essere indicata l’eventuale rivalsa del
Quadro SX del 770-ordinario
(3)
N. 2 - Giugno 2007
Il nuovo articolo 26­quater, Dpr n. 600/1973, comma 1 lettera b) definisce così gli interessi: «b) si considerano interessi, i
redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da
prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
2) gli utili di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto Testo unico;
3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a),
del medesimo Testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o
di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a
partecipare agli utili del debitore;
5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba
essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione.
57
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Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
Canoni e interessi: gli adempimenti per il sostituto
La gestione dichiarativa del suddetto credito comporta, per il sostituto d’imposta, i seguenti adempimenti:
1. 770/Semplificato - Canoni
q il sostituto descrive il credito maturato compilando la «Comunicazione dati certificazioni lavoro
autonomo» per ciascun percipiente che abbia beneficiato del rimborso delle ritenute sui canoni
percepiti:
- dati relativi al percipiente delle somme
- punto 36: indicazione dell’importo delle ritenute rimborsate
- punto 18 «Causale»: indicazione della natura dei canoni oggetto di rimborso utilizzando:
- il codice X per i canoni corrisposti nel 2004
- il codice Y per i canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 (data di entrata in
vigore del decreto 143 che ha introdotto l’esenzione)
q l’ammontare complessivo del credito, risultante dalla somma di tutte le ritenute rimborsate ed
evidenziate nel punto 34 di ciascuna Comunicazione, dovrà essere esposto nella colonna 1 del
rigo SX39;
q la quota di credito compensata nella delega dovrà essere esposta nella colonna 2 del rigo SX39
q nella colonna 3 dovrà essere, infine, data evidenza del credito residuo
2. 770/Ordinario - Interessi
q il sostituto è tenuto a far emergere il credito maturato compilando il quadro SF, casella 19 del
770/Ordinario (nota bene: il quadro SF potrà, dunque, essere compilato solo con riferimento alla
casella «rimborsi», oltre ai dati anagrafici del soggetto rimborsato) e indicando nel punto 13 le
causali W e X, indicare l’importo delle ritenute effettivamente rimborsate ai sensi dell’art. 4 del Dlgs
n. 143/2005.
- il codice W per gli interessi corrisposti nel 2005
- il codice Y per gli interessi nel 2004
N. 2 - Giugno 2007
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4% (facoltativa) relativa ai lavoratori autonomi
iscritti alla gestione separata dell’Inps. Infatti, con la
risoluzione n. 109/E/1996 è stato precisato che
tale maggiorazione, addebitata in fattura ed acqui­
sita a titolo definitivo dal professionista:
q non può essere considerata alla stregua dei
contributi previdenziali che non costituiscono
compensi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Tuir;
q essendo parte integrante del compenso, deve
essere assoggettata al prelievo alla fonte del 20%
di cui all’art. 25 del Dpr n. 600/1973;
q deve concorrere a formare la base imponibile
dell’imposta sul valore aggiunto a norma dell’art.
13 del Dpr n. 633/1972.
Situazione differente si ha per i professionisti iscritti
ad ordini dotati di cassa professionale, per i quali il
contributo integrativo del 2% o 4% obbligatoria­
mente evidenziato in fattura, è a carico di coloro
che si avvalgono delle attività professionali degli
iscritti ed è riscosso direttamente dall’iscritto mede­
simo che lo riversa alla Cassa di previdenza. Poiché
quest’ultimo contributo costituisce un vero e pro­
prio onere previdenziale, lo stesso, non fa parte del
compenso a norma dell’art. 53, Tuir, e, pertanto,
non deve essere assoggettato alla ritenuta fonte del
20% di cui all’art. 25, Dpr n. 600/1973.
Regimi particolari ­ Con riferimento ai soggetti
che fruiscono dei regimi agevolati di cui agli articoli
13 e 14 della legge n. 388/2000, al punto 21 e al
punto 23 (somme non soggette a ritenuta) dovrà
essere indicato l’ammontare lordo corrisposto.
Le istruzioni confermano, altresì, che l’importo da
esporre in corrispondenza del codice­causale «N»,
a casella 21, deve includere anche le somme che
non hanno concorso a formare il reddito (fino a
7.500,00 €) secondo quanto dispone l’articolo
69, comma 2, del Tuir. Tali somme vanno riporta­
te anche nel successivo punto 23.
Un’ulteriore fattispecie di compilazione combina­
ta delle caselle 21 e 23 coinvolge la normativa di
favore nei confronti dei ricercatori, richiamata in
premessa. Tale agevolazione emanata con l’artico­
lo 3 del Dl n. 269/2003 ha, infatti, previsto che il
reddito professionale, prodotto dai ricercatori
«rimpatriati» e tassato in Italia, subisca un abbatti­
mento del 90% dell’imponibile. Tale condizione è
evidenziata nel 770/S/2006 evidenziando:
q a casella 19, l’intero compenso erogato al ricer­
catore nel 2005;
q a casella 21, il 90% del compenso non assog­
gettato a ritenuta.
A casella 21 non vanno, inoltre, riportate le som­
Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
25,82 (ex art. 25, comma 3, del Dpr n. 600/
1973) e le somme anticipate in nome e per conto
dei preponenti, committenti o mandanti.
Le medesime istruzioni precisano che il contribu­
to integrativo del 2% o 4%, da riversare alla cassa
di previdenza, non deve, al contrario, essere ripor­
tato neanche in questa casella,
Nelle caselle 24 e 25 vanno riportati, rispettiva­
mente, l’imponibile (determinato dalla differenza
tra l’ammontare lordo del punto 21 e le somme
non soggette a ritenuta di cui ai punti 22 e 23) e
l’importo delle ritenute a titolo d’acconto operate.
Le ritenute a titolo d’imposta
Nella casella 26 va indicato l’importo delle ritenu­
te a titolo d’imposta operate nell’anno relative
q alle somme individuate con il codice «N» nel
punto 16 (per un importo superiore a 7.500,00 €
e inferiore a 28.158,28 €);
q le ritenute (30%) operate utilizzazione econo­
mica, da parte di soggetto diverso dall’autore o
dall’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti
industriali e di processi, formule e informazioni
relative ad esperienze acquisite in campo indu­
striale, commerciale o scientifico;
q compensi corrisposti a non residenti per l’uso
di attrezzature industriali (e simili) nel territorio
dello Stato.
Benché non menzionato dalle istruzioni, in questa
casella deve essere inserita la ritenuta operante ai
sensi dell’articolo 25, comma 2, del Dpr n. 600/
1973 nei confronti del lavoratore autonomo non
residente per prestazione resa in Italia.
Altri dati
Nel punto 27 va indicato l’ammontare delle rite­
nute non operate per effetto delle disposizioni
emanate a seguito di eventi eccezionali già com­
preso negli importi indicati nei precedenti punti
23 e 24.
Nei punti 28 e 29, da compilare solo con riferi­
mento agli sportivi dilettanti (causale «N»), deve
essere indicato l’importo dell’addizionale regiona­
le all’Irpef trattenuta a titolo di acconto e a titolo
d’imposta.
Nel punto 30 deve infine essere riportato il relati­
vo importo non trattenuto (già compreso nei pre­
cedenti) a seguito di eventi eccezionali.
I dati previdenziali
Le caselle 33 e 34, introdotte nel 770/2005, sono
il riflesso dell’innovazione legislativa procurata da­
gli articoli 43 e 44 del Dl n. 269/2003 attraverso
cui è stato esteso a talune categorie di contribuenti
l’obbligo contributivo alla gestione separata Inps. In
particolare l’articolo 44 ha previsto:
N. 2 - Giugno 2007
me per le prestazioni non soggette a ritenuta (ex
articolo 25­bis, comma 5, Dpr n. 600/1973) svol­
te dalle agenzie di viaggio e turismo, rivenditori
autorizzati di documenti di viaggio, ecc.
Se il percettore è un soggetto non residente, nel
punto 22 (Somme non soggette a ritenuta per
regime convenzionale), il sostituto d’imposta deve
indicare le somme non assoggettate a ritenuta in
quanto ha applicato direttamente il regime previ­
sto nelle convenzioni internazionali per evitare le
doppie imposizioni sui redditi. In tale caso, il sosti­
tuto d’imposta deve conservare ed esibire o tra­
smettere a richiesta dell’Amministrazione finan­
ziaria, il certificato rilasciato dal competente uffi­
cio fiscale estero, attestante la residenza del per­
cettore, nonché la documentazione comprovante
l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire
del regime convenzionale. Nel caso in cui tra le
amministrazioni degli stati firmatari della conven­
zione per evitare le doppie imposizioni sia stato
adottato un apposito modello (di solito, bilingue),
lo stesso, debitamente compilato, sostituisce tale
documentazione. Considerato, a tal proposito, che
gli Stati che hanno in vigore modelli convenziona­
li sono minoritari e che detto modello, ove adotta­
to, non è di facile reperibilità (si veda il link http://
www2.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Docu­
mentazione/Non+residenti/Convenzioni+per+evitare
+le+doppie+imposizioni+­+Modulistica/Soggetti+
non+residenti+in+Italia/Modelli+in+uso+concor­
dati/), si ritiene che anche laddove sia stato adot­
tato un modello, lo stesso non sia vincolante per
fruire dei benefici connessi alla normativa con­
venzionale, ben potendo essere rilasciate le ordi­
narie dichiarazioni di stato attestanti l’esistenza
dei requisiti richiesti dalla norma.
A casella 23, vanno indicate le somme che, per
espressa disposizione di legge, sono escluse dalla
base imponibile su cui deve essere applicata la
ritenuta, quali ad esempio:
q diritti d’autore, il 25% dell’importo;
q la quota delle provvigioni non soggette a rite­
nuta (50% ­ regime ordinario ­ o 80% ­ regime
speciale agenti con collaboratori);
q gli importi in franchigia erogati agli sportivi
dilettanti;
q la deduzione del 22% a titolo di spese di
produzione del reddito per le provvigioni degli
incaricati alle vendite a domicilio (codice «V»,
punto 18);
q l’intero compenso o provvigione erogato ai sog­
getti fruitori dei regimi agevolati.
Le istruzioni enunciano ulteriori fattispecie non
soggette a ritenuta e da includere, pertanto, nel
punto in commento, quali i compensi fino a €
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IL SOLE 24 ORE
q un nuovo obbligo contributivo alla «gestione
separata Inps dei lavoratori autonomi» per i per­
cettori di redditi di lavoro autonomo occasionale,
al superamento di un limite­franchigia;
q un limite­franchigia alla contribuzione da parte
degli incaricati alle vendite a domicilio, già obbli­
gati all’iscrizione alla «gestione separata Inps dei
lavoratori autonomi».
Il citato articolo 43 della legge n. 269/2003
(come modificato dalla Finanziaria 2005) ha pre­
visto la contribuzione da parte degli associati in
partecipazione a favore della Gestione separata
Inps cosiddetta «del 10%».
Le istruzioni del 770/2006 dispongono la compi­
lazione della caselle in commento per i soli codici
causale:
q M ­ prestazioni di lavoro autonomo non eserci­
tate abitualmente e
q V ­ provvigioni corrisposte a incaricato per le
vendite a domicilio,
e, quest’anno ­ la fattispecie non era menzionata
nel 770/2005 ­ anche per il codice­causale
q C ­ utili derivanti da contratti di associazione in
partecipazione e da contratti di cointeressenza,
quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro; con la precisazione di evi­
denziare a casella 17 l’anno «2004» laddove il
versamento fosse riferito ala pagamento differito
(al 16.9.2005), come richiesto dall’Inps (circolare
n. 90/2005).
Casella 35 ­ Spese rimborsate
Nella Comunicazione dati del 770/2006 è stata,
invece, introdotta la casella 35 ­ «Spese rimbor­
sate», legato alla gestione previdenziale dei lavo­
ratori autonomi occasionali (causale «M», punto
18). In tale casella sono esposte le spese rimborsa­
te dal committente sui compensi erogati ai lavora­
tori autonomi occasionali.
Esiste, infatti, una differenza tra imponibile fiscale
(ricavi meno spese riferibili alla produzione dei
ricavi) e quello previdenziale (che propone una
franchigia sino a 5000 € determinata, ai sensi
della circolare n. 103/2004, sui ricavi al netto
delle spese poste a carico del committente).
La prescrizione rende, dunque, necessaria l’evi­
denza di un’apposita casella che «deprime» l’im­
ponibile previdenziale.
Esempio
Compenso (+)
Spese riaddebitate (+)
Imponibile fiscale soggetto a ritenuta (=)
Imponibile previdenziale
Aliquota previdenziale 18% su 3.000 = 540
M
N. 2 - Giugno 2007
60
Euro 8.000
Euro 2.000
Euro 10.000
Euro 3.000
Euro 360
Euro 180
Ritenuta 20%: euro 2.000
Euro 8.000 – 5.000 (franchigia) = 3.000
Contributi a carico ditta
Contributi a carico lavoratore
10.000
2.000
10.000
2.000
360
180
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Caso particolare:
incaricati delle vendite a domicilio
Con riferimento agli incaricati alla vendita a domi­
cilio (di cui all’articolo 19 del Dlgs n. 114/1998) la
portata della norma appare meno innovativa ma è
sicuramente articolata nella sua gestione. Detti
contribuenti erano, infatti, già tenuti al rispetto
dell’obbligo contributivo; l’innovazione è, pertan­
to, limitata al nuovo limite di esenzione fino a
5000 euro di reddito.
Ove compatibili, nei confronti di questi soggetti
valgono le disposizioni applicabili ai lavoratori au­
tonomi occasionali.
Esempio di eccezione a tale principio può essere
riscontrato nella circolare Inps n. 103/1994 che
ha evidenziato come l’esclusione dall’assoggetta­
mento a contribuzione, riferito alle prestazioni ri­
ferite a periodi precedenti l’entrata in vigore, non
poteva essere applicabile agli incaricati alle vendi­
te, «in quanto già soggetti a contribuzione anterior­
mente al 1° gennaio 2004».
Giova ricordare che mentre con circolare Inps n.
247 del 9 dicembre 1998 era stato disposto che
l’intera provvigione percepita dall’incaricato con­
correva alla formazione dell’imponibile contributi­
vo, a seguito dell’innovazione operata dalla legge
n. 289/2002, art. 2, comma 12 (abbattimento
dell’imponibile al 78% delle provvigioni percepi­
te), la circolare Inps n. 42 del 26 febbraio 2003
ha precisato che «dal predetto abbattimento dell’im­
ponibile fiscale discende una corrispondente diminu­
zione dell’imponibile previdenziale, in considerazio­
ne di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del Dm 2
maggio 1996, n. 281 che individua l’imponibile in
argomento proprio nelle provvigioni determinate ai
sensi dell’art. 25­bis, comma 6, del Dpr n. 600/
1973 (rinvio dinamico). Si consideri, altresì, che la
stessa legge istitutiva della gestione separata, dispo­
ne, per la generalità degli iscritti, che le aliquote
contributive siano applicate sul reddito delle attività
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini del­
l’Irpef».
Dal richiamo della citata regola discende che, a
decorrere dall’anno 2004, la contribuzione dei
venditori a domicilio deve essere calcolata sul 78
per cento del totale delle provvigioni, laddove tale
risultato ecceda il limite di esenzione.
L’importo oltre il quale è previsto l’assoggettamen­
to a contribuzione, è pertanto determinabile attra­
verso la seguente formula:
5.000 = K x 78%
vale a dire che il limite di esenzione contributiva è
elevato per gli incaricati in analisi a 6410,26 eu­
ro.
Un ulteriore elemento da esplicitare interessa il
criterio di computo di detto imponibile. Il reddito
prodotto dagli incaricati alle vendite a domicilio,
infatti, è soggetto a ritenuta a titolo di imposta e,
pertanto, non deve essere oggetto di dichiarazio­
ne. Da tale premessa risulta evidente che il crite­
rio da adottare per la verifica del superamento
della franchigia e il conseguente obbligo contribu­
tivo risulta essere il criterio di cassa; l’unico, cioè,
applicabile alla fattispecie in commento.
Curatori sostituti d’imposta
I nuovi punti 37 e 38 vanno compilati esclusiva­
mente nel caso in cui il rappresentante firmatario
della dichiarazione sia un curatore fallimentare o
un commissario liquidatore.
In tal caso va indicato:
­ nel punto 37, la quota dei compensi imponibili
erogata dal dichiarante prima dell’apertura della
procedura fallimentare, già compresa nel punto
24;
­ nel punto 38, la quota dei compensi imponibili
erogata dal curatore fallimentare o commissario
liquidatore.
N. 2 - Giugno 2007
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Lavoratori autonomi e provvigioni: la comunicazione