www.ildirittoamministrativo.it N. 03915/2012REG.PROV.COLL. N. 02228/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2228 del 2012, proposto da: Sergio De Falco, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, 35 B; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 01881/2012, resa tra le parti, concernente inidoneità fisica al concorso per il reclutamento di allievi finanzieri Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza; 1 www.ildirittoamministrativo.it Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Roberto Colagrande e Maurizio Greco (avv. St.); Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1.- Il sig. De Falco ha impugnato innanzi al TAR del Lazio il provvedimento (comunicatogli in data 17.10.2011) di non idoneità al concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza; ciò in quanto la sottocommissione per la visita medica preliminare, ha riscontrato, in sede di visita medica preliminare, un valore di “iperbilirubinemia” di 3,7 mg/dl, risultato persistere in sede di visita medica di revisione. Con ordinanza n. 10077/2011 il Tribunale adìto ha disposto che l’Ospedale militare del Celio provvedesse ad effettuare una verificazione in ordine alla rilevata anomalia. In data 23 gennaio 2012 la Commissione incaricata dal TAR, ha riscontrato a carico del De Falco “un alterato valore della bilirubina totale nella misura di 1,50 mg/dl”; in ragione di tale ulteriore accertamento, il TAR ha respinto il ricorso, osservando che: “Il definitivo acclaramento (in sede di rinnovata visita medica) del mancato possesso del richiesto requisito fisico consente al Collegio di ritenere infondate le censure di cui al ricorso in esame, dovendosi valutare quale legittimo l’operato della resistente Amministrazione”. 2.- Di qui l’appello interposto dal De Falco, il quale ha chiesto altresì, nelle more del giudizio, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. In tale sede 2 www.ildirittoamministrativo.it cautelare, la Sezione, previo avviso alle parti (alla camera di consiglio del 17 aprile 2012), ha ritenuto di convertire il rito, in applicazione delle norme di cui in premessa, e di decidere nel merito l’appello proposto. DIRITTO La fattispecie controversa all’esame della Sezione vede la legittimità di un giudizio di inidoneità fisica ad arruolamento come allievo finanziere, risultato affetto (a seguito di esame svoltosi nel corso del procedimento) da bilirubinemia per i valori in fatto specificati. Contro la tesi accolta dal TAR, che ha respinto il ricorso semplicemente rilevando che i predetti valori determinano inidoneità al concorso, l’appellante sostiene invece che per valori compresi tra che tra 1 e 3 mg./dl. la normativa non determina inidoneità, da ciò derivando l’illegittimità del censurato giudizio. L’appello è infondato, ma necessita di alcune precisazioni, atteso che il primo giudice è pervenuto al rigetto del ricorso sulla base di una motivazione giuridicamente erronea perché basata su un valore di bilirubinemia di 1,50 che in effetti non costituisce, ai sensi della normativa, causa di inidoneità, in quanto inferiore a 3,0 mg./dl. La legittimità del giudizio in questione (e quindi l’infondatezza del ricorso di primo grado come dell’appello in esame) emerge invece dal corretto raffronto fra il giudizio medico censurato (preliminare e di revisione), con la normativa che viene in rilievo, costituita dal D.M. 15.12.2003 n. 416631, all 2, da applicarsi inoltre in correlazione con la relativa tabella B recante i coefficienti di ammissione minimi consentiti e che concorrono a definire il profilo sanitario; tale meccanismo è espressamente sancito dall’art. 5 del decreto citato. Dall’esame della normativa risulta che costituiscono imperfezione causa di inidoneità i casi di iperbirulinemia che superano il valore totale di 3 mg./dl. Risulta inoltre che i valori iperbirulinemia superiori a tale limite e che non determinano inidoneità sono solo quelli che integrano la diversa e meno grave sindrome di 3 www.ildirittoamministrativo.it Gilbert (v. Cons. di Stato, sez. IV, n. 1754/2010) e solo sino al valore di 6 mg./dl., limite oltre il quale scatta nuovamente il giudizio di inidoneità. Sulla questione sottoposta al Collegio, escluso che la fattispecie veda una diagnosi di malattia di Gilbert, la posizione dell’appellante va dunque regolata in ragione della valutazione di gravità emergente dalla tabella A ed alla stregua dei valori confermati dalla Commissione in sede di visita preliminare come di revisione; in particolare l’ accertato persistere in una misura di 3,7 mg/d.l. determina ai sensi della normativa l’attribuzione di un coefficiente 3 AV-EM che è di inidoneità (correlativamente la tabella B indica nei coefficienti non superiori a 2 la soglia minima consentita). Pertanto il giudizio di inidoneità risulta conforme alla normativa e ciò non poteva che comportare l’esclusione dal concorso, palesandosi conseguentemente sia l’infondatezza del ricorso di primo grado che dell’appello in esame. 3.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. La sufficiente complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati: Anna Leoni, Presidente FF Sergio De Felice, Consigliere Fabio Taormina, Consigliere Diego Sabatino, Consigliere 4 www.ildirittoamministrativo.it Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/07/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 5