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N. 03915/2012REG.PROV.COLL.
N. 02228/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
artt.
38
e
60
cod.
proc.
amm.
sul ricorso numero di registro generale 2228 del 2012, proposto da:
Sergio De Falco, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Colagrande, con
domicilio eletto presso Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, 35 B;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di
Finanza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 01881/2012, resa tra
le parti, concernente inidoneità fisica al concorso per il reclutamento di allievi
finanzieri
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Comando Generale della Guardia di Finanza;
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Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 il Cons. Raffaele
Potenza e uditi per le parti gli avvocati Roberto Colagrande e Maurizio Greco (avv.
St.);
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il sig. De Falco ha impugnato innanzi al TAR del Lazio il provvedimento
(comunicatogli in data 17.10.2011) di non idoneità al concorso per il reclutamento
di 1250 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza; ciò in quanto la
sottocommissione per la visita medica preliminare, ha riscontrato, in sede di visita
medica preliminare, un valore di “iperbilirubinemia” di 3,7 mg/dl, risultato
persistere in sede di visita medica di revisione.
Con ordinanza n. 10077/2011 il Tribunale adìto ha disposto che l’Ospedale
militare del Celio provvedesse ad effettuare una verificazione in ordine alla rilevata
anomalia.
In data 23 gennaio 2012 la Commissione incaricata dal TAR, ha riscontrato a
carico del De Falco “un alterato valore della bilirubina totale nella misura di 1,50
mg/dl”; in ragione di tale ulteriore accertamento, il TAR ha respinto il ricorso,
osservando che: “Il definitivo acclaramento (in sede di rinnovata visita medica) del
mancato possesso del richiesto requisito fisico consente al Collegio di ritenere
infondate le censure di cui al ricorso in esame, dovendosi valutare quale legittimo
l’operato della resistente Amministrazione”.
2.- Di qui l’appello interposto dal De Falco, il quale ha chiesto altresì, nelle more
del giudizio, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. In tale sede
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cautelare, la Sezione, previo avviso alle parti (alla camera di consiglio del 17 aprile
2012), ha ritenuto di convertire il rito, in applicazione delle norme di cui in
premessa, e di decidere nel merito l’appello proposto.
DIRITTO
La fattispecie controversa all’esame della Sezione vede la legittimità di un giudizio
di inidoneità fisica ad arruolamento come allievo finanziere, risultato affetto (a
seguito di esame svoltosi nel corso del procedimento) da bilirubinemia per i valori
in fatto specificati.
Contro la tesi accolta dal TAR, che ha respinto il ricorso semplicemente rilevando
che i predetti valori determinano inidoneità al concorso, l’appellante sostiene
invece che per valori compresi tra che tra 1 e 3 mg./dl. la normativa non
determina inidoneità, da ciò derivando l’illegittimità del censurato giudizio.
L’appello è infondato, ma necessita di alcune precisazioni, atteso che il primo
giudice è pervenuto al rigetto del ricorso sulla base di una motivazione
giuridicamente erronea perché basata su un valore di bilirubinemia di 1,50 che in
effetti non costituisce, ai sensi della normativa, causa di inidoneità, in quanto
inferiore a 3,0 mg./dl. La legittimità del giudizio in questione (e quindi
l’infondatezza del ricorso di primo grado come dell’appello in esame) emerge
invece dal corretto raffronto fra il giudizio medico censurato (preliminare e di
revisione), con la normativa che viene in rilievo, costituita dal D.M. 15.12.2003 n.
416631, all 2, da applicarsi inoltre in correlazione con la relativa tabella B recante i
coefficienti di ammissione minimi consentiti e che concorrono a definire il profilo
sanitario; tale meccanismo è espressamente sancito dall’art. 5 del decreto citato.
Dall’esame della normativa risulta che costituiscono imperfezione causa di
inidoneità i casi di iperbirulinemia che superano il valore totale di 3 mg./dl. Risulta
inoltre che i valori iperbirulinemia superiori a tale limite e che non determinano
inidoneità sono solo quelli che integrano la diversa e meno grave sindrome di
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Gilbert (v. Cons. di Stato, sez. IV, n. 1754/2010) e solo sino al valore di 6 mg./dl.,
limite oltre il quale scatta nuovamente il giudizio di inidoneità.
Sulla questione sottoposta al Collegio, escluso che la fattispecie veda una diagnosi
di malattia di Gilbert, la posizione dell’appellante va dunque regolata in ragione
della valutazione di gravità emergente dalla tabella A ed alla stregua dei valori
confermati dalla Commissione in sede di visita preliminare come di revisione; in
particolare l’ accertato persistere in una misura di 3,7 mg/d.l. determina ai sensi
della normativa l’attribuzione di un coefficiente 3 AV-EM che è di inidoneità
(correlativamente la tabella B indica nei coefficienti non superiori a 2 la soglia
minima consentita). Pertanto il giudizio di inidoneità risulta conforme alla
normativa e ciò non poteva che comportare l’esclusione dal concorso, palesandosi
conseguentemente sia l’infondatezza del ricorso di primo grado che dell’appello in
esame.
3.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
La sufficiente complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle
spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
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Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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