L’IVA nei rapporti con
l’estero
dall’Unione Europea
Acquisti intracomunitari
soggetti ad apposito
regime
dal di fuori dell’UE
Importazioni soggette
ad iva al momento del
transito in dogana
Verso l’Unione
Europea
Cessioni intracomunitarie
soggette ad apposito
regime
Al di fuori dell’UE
Sono esportazioni e
beneficiano del regime
di non imponibilità
Acquisti
Beni
Cessioni
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Nozione di importazioni ai fini IVA (art. 67 DPR
633/72)
Costituiscono importazioni le operazioni consistenti
 nella introduzione nel territorio dello Stato,
 di beni originari da Paesi o territori non compresi nel
territorio dell’Unione Europea ovvero che provengano
da territori esclusi dalla Unione Europea (in base
all’elencazione contenuta nell’ art. 7, primo comma, lett.
b) del decreto 633, ad es.: isole Canarie, isole del
Canale, ecc…).
 che non siano stati già immessi in libera pratica in altro
Paese membro della UE
 Dette operazioni sono soggette ad IVA chiunque le
effettui (art. 1)
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Determinazione e applicazione dell’imposta
(artt. 69 e 70 DPR 633/1972)
L’IVA è dovuta in dogana all’atto dell’introduzione
della merce nel territorio dello stato dietro
presentazione della dichiarazione doganale.
L’importatore può presentare la dichiarazione
doganale per sé o per conto di altri soggetti (caso
dello spedizioniere doganale iscritto all’albo)
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Determinazione e applicazione dell’imposta
(artt. 69 e 70 DPR 633/1972)
L’imposta
sulle
importazioni,
previa
presentazione della dichiarazione doganale, è
accertata, liquidata e riscossa dalla Dogana,
con riguardo a ciascuna operazione posta in
essere
L’aliquota applicabile è la stessa che è prevista
per le cessioni interne.
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Determinazione e applicazione dell’imposta
(artt. 69 e 70 DPR 633/1972)
 Accettazione della dichiarazione da parte
della Dogana
 Registrazione della dichiarazione
 Eventuale richiesta di documentazione alla
parte
 La dichiarazione assume valore di bolletta
doganale
 liquidazione della somme ed accertamento
definitivo
 Possibilità di revisione dell’accertamento
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Determinazione e applicazione dell’imposta
(artt. 69 e 70 DPR 633/1972)
L’IVA sulle importazioni è detraibile, al pari dell’ IVA
assolta sugli altri acquisti, da parte dei soggetti
d’imposta secondo le condizioni stabilite in via generale
dal decreto 633.
La base imponibile dell’ IVA, nelle importazioni, è
rappresentata dal
valore dei beni importati, determinati secondo le
disposizioni in materia doganale (di solito è il
corrispettivo pagato per il bene), cui vanno aggiunti
i diritti doganali (dazi, sovraimposte) dovuti e
le spese di inoltro (trasporto, assicurazione, imballaggio,
etc.) fino al luogo di destinazione nel territorio della UE
risultante dal documento di trasporto che accompagna i
beni.
6
Determinazione e applicazione dell’imposta
(artt. 69 e 70 DPR 633/1972)
Il momento impositivo – cioè il momento di esigibilità
dell’ imposta- coincide con la (e si verifica al
momento della) presentazione della dichiarazione di
importazione in Dogana.
Il soggetto tenuto al pagamento dell’IVA (debitore
d’imposta) è il proprietario della merce, per tale
considerato chi presenta la merce in dogana ovvero
chi la detiene al momento dell’entrata nel territorio
doganale (art. 56, comma 2, DPR 43/1973).
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Determinazione e applicazione
dell’imposta (artt. 69 e 70 DPR 633/1972)
Il pagamento dell’ IVA può essere sospeso:
 nei casi in cui i beni siano destinati a proseguire
verso un altro Stato della UE in virtù di una cessione
intracomunitaria, ovvero
 l’importazione sia effettuata da un esportatore
abituale con utilizzo del plafond , ovvero
 quando i beni siano immessi in temporanea
importazione perché formano oggetto di lavorazioni
in Italia.
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Nozione di importazioni ai fini IVA (art. 67 DPR
633/72): IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA
a) dopo il pagamento dei dazi doganali le merci
diventano “comunitarie”: possono viaggiare all’interno
dell’UE ma devono ancora scontare l’IVA
b) scontano l’IVA nel paese UE di immissione al
consumo;
c) i depositi IVA (art. 50bis dl 331/1993) consentono di
sospendere la riscossione dell’IVA in attesa della
destinazione definitiva di consumo nel paese UE;
d) l’IVA del paese di destinazione finale è dovuta al
momento del prelievo dal deposito IVA
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Nozione di importazioni ai fini IVA (art. 67 DPR
633/72): IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA
a) Il presupposto dell’obbligazione doganale si
considera avverato (art. 36 DPR 43/1973, T.U. delle
disposizioni legislative in materia doganale) :
·
- per effetto della presentazione della dichiarazione
di importazione definitiva;
·
- quando le merci, entrate nel territorio doganale
come soggette ad un regime doganale provvisorio
(transito, importazione temporanea, etc.) vengono
sottratte ai vincoli ed ai controlli ai quali debbono
essere sottoposte.
Le merci diventano “comunitarie”: possono viaggiare
all’interno dell’UE ma devono ancora scontare l’IVA
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Nozione di importazioni ai fini IVA (art. 67 DPR
633/72)
b) Il presupposto doganale si considera invece non
avverato (art. 37 T.U. disposizioni in materia doganale):
·
- nei casi di destinazione doganale provvisoria delle
merci;
·
- quando la destinazione definitiva sia stata mutata
prima che sia stata intrapresa la visita doganale o che
la merce sia stata ritenuta conforme al dichiarato;
·
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Importazioni non soggette ad IVA (art. 68
DPR 633/1972)
Non sono soggette ad IVA le importazioni:
beni acquistati dall’esportatore con il plafond (cui
concorrono per l’art. 9 solo i servizi di cui al n. 9)
beni di cui all’art. 8bis perche oggettivamente non
imponibili:
Navi ad uso commerciale, compresa la pesca per fini
commerciali
Aeromobili che effettuano trasporti internazionali
Apparati motori destinati a tali mezzi di trasporto
Forniture destinate al vettovagliamento
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