Regione Liguria
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Linee Guida apertura e conduzione studio professionale fisioterapico
Rev. 01 del 28/03/2013
Premessa
Per la prima volta AIFI Liguria ha voluto redigere delle linee guida sull’apertura e conduzione dello studio
professionale fisioterapico, al fine di produrre sia uno strumento di aiuto che di crescita professionale per la
nostra categoria. Queste linee guida sono il frutto del lavoro svolto dall’Ufficio Libera Professione AIFI
Liguria, con la fattiva collaborazione di altri membri del direttivo AIFI Liguria.
La maggior parte delle indicazioni riguardano esclusivamente la realtà ligure, pertanto non possono essere
riconducibili ad altre regioni italiane.
Quadro generale di riferimento
Lo STUDIO PROFESSIONALE FISIOTERAPICO è il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma singola o
associata e senza l’ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività
libero professionale in base ai D.M. n. 741/94 e D.M. n. 168/96, alle Leggi n. 573/96, n. 42/99, n. 251/00 e
al D. Lgs. 299/99. All’interno dello studio professionale prevale il rapporto diretto tra professionista e
paziente.
I professionisti abilitati sono i Laureati in Fisioterapia, i Diplomati Universitari in Fisioterapia e tutti i Titoli di
Terapista della Riabilitazione equipollenti in base all’articolo 4 comma 1 della Legge 42/99, al D.M. del 27
Luglio 2000 ed all’Articolo 1, comma 10 della Legge 1/02.
I requisiti di accessibilità non prevedono l’obbligo di apertura al pubblico, in quanto il professionista che
conduce uno studio professionale riceve esclusivamente su appuntamento. La questione, apparentemente
marginale, è invece uno dei punti di forza della forma giuridica dello studio professionale che lo differenzia,
di fatto, da un presidio riabilitativo (centro e/o ambulatorio di fisiokinesiterapia).
Alla luce di tutto ciò la presenza di orari di apertura al pubblico e interposizioni di terze parti/persone,
potrebbero ricondurre lo studio professionale ad una struttura tecnico-burocratica più complessa,
modificando (potenzialmente) lo studio professionale in presidio riabilitativo.
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All’interno dello studio professionale non esiste l’obbligo della presenza di un medico responsabile,
tantomeno l’osservazione di rigide procedure di apertura e conduzione dello studio medesimo, invece
d’obbligo per altre tipologie quali il centro o l’ambulatorio di fisiokinesiterapia, regolamentato dal D.P.R.
n°37 del 14 Gennaio 1997 e dalla Legge Regionale 20/99 (Regione Liguria), dove è necessaria la direzione
medica.
Il responsabile unico dello studio professionale è il professionista stesso, che non è tenuto a seguire le
indicazioni della legge sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/08 - Ex L. 626), tantomeno a dotare lo studio
delle stesse caratteristiche di idoneità ambientale proprie dei centri o ambulatori medici e/o
fisiokinesiterapici. Inoltre il LP non è assoggettato (o assoggettabile) al pagamento del contributo INAIL.
Il fisioterapista che intende aprire e condurre uno studio professionale è tenuto sia ad aprire la partita
I.V.A. che alla tenuta dei libri contabili vidimati (costituiti semplicemente dal registro degli acquisti e delle
spese e dal bollettario delle Ricevute Sanitarie). Il codice d’apertura della partita I.V.A. è 869021 (attività
sanitarie svolte da fisioterapisti) e le prestazioni sanitarie fornite alla persona sono esenti IVA ai sensi del
D.M. del 17 Maggio 2002, anche in assenza di prescrizione medica.
Il Fisioterapista, fermo restando e fatti salvi i requisiti di sicurezza dell’impiantistica elettrica dello
proprio Studio, può utilizzare apparecchiature elettromedicali di terapia fisica complementari al proprio
esercizio professionale (vedere anche punto 1.2 a pagina 3).
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LINEE GUIDA FONDAMENTALI
Con questo documento ufficiale AIFI Liguria ha voluto fornire ai propri LP associati alcune linee guida per la
corretta apertura e conduzione del proprio studio professionale, suddividendo le linee guida in fondamentali
ed integrative.
1.1 Immobile
- l’immobile adibito a studio professionale deve essere accatastato ad uso “studio medico”, Categoria
Catastale A10 (pretendere di visionare e fotocopiare la piantina e la documentazione catastale)
- nel caso in cui l’immobile non sia di proprietà o in comodato d’uso gratuito, deve essere attivato un
contratto di locazione ad uso “studio professionale”, regolarmente registrato all’Ufficio del Registro
1.2 Impianto elettrico
- l’impianto elettrico (anche se non si utilizzano app. elettromedicali) deve essere a norma e dotato sia di
attestazione di “dichiarazione di conformità energetica” che di “certificazione di conformità
energetica”, ad uso studio medico (se la conformità è stata rilasciata per uso abitativo non va bene) –
farsi rilasciare una fotocopia*1
1
* L’impianto elettrico deve essere predisposto secondo norma di legge da un’impresa che abbia regolari
certificazioni a poter eseguire impiantistica elettrica (società o singoli artigiani), DPR 6264/2011.
L’impresa rilascerà una documentazione di “dichiarazione di conformità energetica” con allegata piantina
dell’impianto elettrico. Ciò non coincide tuttavia con la certificazione che, per legge, deve essere fatta da un
apposito ente certificatore al fine di poter produrre idonea “certificazione di conformità energetica che va
rinnovata ogni 2 anni”.
L’impiantista (elettricista, ndr) non può certificare direttamente l’impianto che ha installato o di cui ha fatto la
manutenzione.
- l’impianto elettrico, con regolare messa a terra interna ed esterna, deve essere di tipo “equipotenziale”
ovvero tutte le utenze/prese devono avere una propria messa a terra e non una messa a terra comune
(come avviene, ad esempio, nelle abitazioni). Ogni “terra” deve essere numerata e visibile in un apposito
apparato di derivazione (generalmente una scatola in plastica trasparente) posto in prossimità del “nodo
di equipotenzialità”.
- per chi utilizza apparecchiature elettromedicali utilizzare esclusivamente apparecchiature provviste di
revisione biennale (ancor meglio se annuale, ma non è d’obbligo) e documento di conformità
energetica. Verificare sempre l’integrità delle apparecchiature, il corretto funzionamento e la corretta
manutenzione. A questo proposito si consiglia la compilazione di un’apposita “scheda anagrafica
strumentale” in cui inserire tutti i rifermenti tecnico-burocratici e lo storico delle revisioni/manutenzioni
annuali o biennali.
- attenzione ad utilizzare prolunghe, ciabatte o prese multiple non idoneamente certificate (sarebbe
sempre meglio attaccare l’apparecchiatura solo alla presa a muro, mai su prolunghe o prese multiple,
questo vale anche per il lettino elettrico).
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1.3 Legge sulla privacy
- il professionista è obbligato al rispetto delle norme sulla privacy regolate dalla Legge n. 31/1996 n. 675
“Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e dalla Legge 1° marzo
2005, di conversione, con modificazioni del decreto Legge 30 dicembre 2004. La normativa prevede
anche la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza, come previsto dal decreto legislativo
n. 196/2003
- il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) è un documento di pianificazione della sicurezza dei
dati che attesta l’adeguamento della struttura (associazione, studio professionale, azienda...) alle vigenti
leggi. Banche dati, schedari, registri, cartelle cliniche dovranno essere conservati con opportuni
accorgimenti al fine di tutelarne la riservatezza. Tuttavia l’obbligo a redigere il DPS è stato abrogato.
- alla luce di tutto ciò è fondamentale fare firmare sempre il modulo sulla privacy (vedere allegato n.1)
1.4 Consenso informato al trattamento
- il consenso informato al trattamento, specificando indicazioni terapeutiche, modalità di trattamento e
soprattutto le controindicazioni al trattamento, deve essere sempre fatto firmare in prima seduta*1
1
* L'art. 32 della Costituzione italiana sancisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità
della libertà personale (Art. 13).
Codice Deotologico AIFI - Art. 23: la persona assistita, o colui che esercita la legale rappresentanza sullo stesso,
deve essere debitamente informato della terapia consigliata prima di iniziare le cure. In questo modo egli avrà la
possibilità di accettare o rifiutare la proposta terapeutica.
- si ricorda che il consenso informato non esclude o esime dal far firmare il modulo sulla privacy (e
viceversa), in quanto trattasi di due moduli completamente differenti
1.5 Polizza RC Professionale
- il professionista attualmente non è tenuto ad attivare, per legge, una polizza RC professionale, tuttavia si
ritiene di fondamentale importanza avvalersi di una copertura assicurativa per danni arrecati dal nostro
operato professionale. A tal proposito è importante verificare che la polizza copra tutte le tipologie di
trattamenti che eroga lo studio professionale, anche in caso di assenza di prescrizione medica.
1.6 Ritiro e smaltimento rifiuti sanitari
Cod. C.E.R. 180103 “Rifiuti pericolosi a rischio infettivo”
- in riferimento al DPR n. 254 del 15/07/2003 normativa relativa alla gestione dei rifiuti provenienti da
attività di Studi Medici, Estetici e similari quali, aghi, siringhe, lamette, vetrini, pungi dito, testine, rasoi,
bisturi, liquidi, gessi, ecc. classificati come rifiuti pericolosi ad alto rischio infettivo
- il professionista che si trova a produrre rifiuti sanitari pericolosi, ad alto rischio infettivo, quali ad
esempio guanti in lattice, carta assorbente e altri presidi medico-chirurgici a contatto con mucose o
liquidi corporei potenzialmente ad alto rischio infettivo, devono essere necessariamente smaltiti
secondo apposite normative di legge.
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1.7 Associazione Professionale
- secondo l’ufficio Giuridico dell’AIFI Nazionale è possibile istituire uno studio associato grazie al «decreto
Bersani» (L. 248, 4 agosto 2006) che all’articolo 2 comma c, riporta tra le normative dallo stesso
abrogate:
«il divieto di fornire all’utenza servizi professionali interdisciplinari da parte di società di persone o
associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero
professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una
società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente
indicati sotto la propria personale responsabilità.»
- si precisa che prima di questa legge l’associazione professionale sotto forma di “studio associato” era
prevista, per legge, solo per le professioni ordinate.
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LINEE GUIDA INTEGRATIVE
L’Associazione ritiene utile indicare anche altre linee guida integrative, legate al buon senso, decoro e
deontologia professionale per una trasparente e ancor più corretta condotta professionale.
1. dotarsi di un docs in cui inserire tutta la documentazione tecnico-burocratica, ovvero:
a. Cartellina apparecchiature elettromedicali (una per ogni elettromedicale): istruzioni apparecchiatura, un
modulo di consenso informato vuoto (a titolo di esemplificazione), fotocopia dichiarazione e
certificazione di conformità idoneità impianto energetica dell’impianto elettrico, fotocopia conformità
energetica apparecchiatura elettromedicale, fotocopia revisioni biennali. Scheda anagrafica strumento.
b. Cartellina studio professionale: fotocopia contratto di locazione, fotocopia vs. carta identità, fotocopia
piantina studio, fotocopia categoria catastale
c. Cartellina commercialista: fotocopia documento di tenuta contabile, nome, cognome, indirizzo e
numero di telefono vs. commercialista, fotocopia documento apertura partita iva (tutti questi
documenti ve li può rilasciare la vs. commercialista)
Tutto ciò al fine di mostrarvi “trasparenti” e pronti a qualsiasi controllo che potreste ricevere (NAS, Agenzia
Entrate, Guardia di Finanza, ASL, ecc.). Riferitevi sempre ai vostri legali e/o commercialisti per qualsiasi dubbio in
corso di una verifica fiscale e/o ispettiva.
2. operare preferibilmente sotto DIAGNOSI medica:
- purtroppo ad oggi l’unico riferimento di legge certo è il nostro profilo professionale (DL 741, 14 Settembre
1994) nel quale vige la chiara indicazione “in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico” per
cui, per quanto se ne dica o possa dire, dovremmo (e uso appositamente il condizionale) operare sempre
almeno con in mano una diagnosi medica (non per forza specialistica, basta anche quella del MMG). Non
entriamo in questa sede nel dibattito se sia giusto o meno, o meglio se a livello giurisprudenziale possa oggi
considerarsi superata questa “vecchia” dicitura, viste le successive integrazioni legislative che hanno di
fatto sancito l’autonomia professionale delle professioni sanitarie non mediche.
3. emettere fattura ogni qualvolta si incassa un pagamento (carta moneta, assegno, bonifico, bancomat)
per l’avvenuta prestazione:
- ricordarsi che oltre i 999,99 € non si può ricevere pagamento in denaro contante, ma solo via assegno,
bonifico o bancomat.
4. cassetta primo soccorso ed estintore:
- anche se non obbligatorio, riteniamo possa essere importante dotare lo studio di una cassetta per il primo
soccorso e di un estintore (generalmente alla CO2, vista la presenza di apparecchiature elettroniche).
L’Art. 46.2 del TU 81/08 impone che nei luoghi di lavoro “devono essere adottate idonee misure per
prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori” (sanzioni da 3 a 6 mesi o ammenda da 2 a 5
mila euro). Non più “idonei dispositivi”, quindi, ma “idonee misure” per prevenire l’insorgenza degli
incendi: e allora, nessun obbligo di dotare l’ambiente di estintori. Gli studi professionali, inoltre, non sono
soggetti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi (CPI) tantomeno a redigere il piano di evacuazione
in caso di incendio o calamità naturale (terremoto, alluvione, ecc.).
NOTE:
Dal punto di vista dell’apertura dello studio non esistono indicazioni nazionali, tantomeno regionali. Alcuni comuni italiani richiedo
tuttavia la presentazione della D.I.A. ovvero della “Dichiarazione di Inizio Attività”, da presentarsi in un apposito ufficio del comune
competente. A Genova, come in diversi altri comuni liguri, tale domanda non viene attualmente richiesta.
Anche a livello ASL, ufficio igiene e sanità pubblica, non vengono richieste particolari domande per l’apertura di uno studio
professionale. Ciò non implica comunque l’esonero da potenziali verifiche ispettive da parte dell’ufficio igiene o di altre autorità
pubbliche (es. NAS, Vigili del Fuoco, ASL, ecc.).
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VARIE
- Targa studio: è obbligo del professionista registrare la propria targa presso l’ufficio pubblicità e affissioni
del comune competente. Da diversi anni è decaduto l’obbligo di pagare periodicamente l’imposta
d’affissione.
- Uso del logo associativo: l’uso del logo associativo è consentito dall’associazione, sia a livello della targa
professionale che del sito internet. La domanda deve essere inviata al nazionale all’indirizzo
[email protected] rispettando la procedura Aifi Nazionale
- Pubblicità sanitaria: negli ultimi anni, dopo la famosa Bersani Bis, è consentito fare pubblicità sanitaria,
a patto che non sia pubblicità comparativa e che tutte le indicazioni debbano poter essere comprovate
scientificamente da studi che ne attestino l’efficacia terapeutica.
- Sito internet: non esistono attualmente normative nazionali a tal proposito; si ritiene pertanto di
osservare le stesse indicazioni (legate al buon senso e al codice deontologico aifi) inerenti la pubblicità
sanitaria, ovvero siti informativi di divulgazione fisioterapica, in cui è possibile inserire riferimenti al
proprio studio (mediante recapiti telefonici e/o indirizzo), in cui non si può fare pubblicità comparativa e
in cui qualsiasi indicazione possa essere verificata scientificamente da studi che ne attestino e
comprovino l’efficacia terapeutica.
- Registrazione del titolo di studio: dall’entrata in vigore della laurea in fisioterapia non è più obbligatorio
registrare il proprio titolo di studio presso l’Uff. Igiene della ASL competente.
- Esenzione IVA prestazioni fisioterapiche: si ricorda che le prestazioni fisioterapiche sono essenti IVA
anche in assenza di una prescrizione medica per cui possono essere normalmente portate in detrazione
fiscale dai nostri pazienti, senza che essi debbano avere una prescrizione medica da documentare e
allegare alla nostra fattura.
Data ultima revisione: 24/02/2013
Letto, firmato ed approvato dall’Ufficio Libera Professione AIFI Liguria
Dott. Paolo A. Basso
Hanno partecipato alla stesura di queste linee guida:
Basso Paolo Angelo – Vicepresidete AIFI Liguria, Responsabile Ufficio Libera Professione
Barbero Giulio – Dirigente AIFI Liguria, Ufficio Giuridico
Foi Samanta – Dirigente AIFI Liguria, Referente Provincia Imperia
Coatti Elisabetta – Probivira Nazionale AIFI Liguria
Pinceti Marco – Delegato AIFI Liguria
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Legenda Leggi e Decreti Ministeriali di riferimento
D.M. 741/94 Regolamento concernente l’individuazione del Profilo Professionale del Fisioterapista.
D.M. 168/96 Ordinamenti Didattici delle Professioni Sanitarie.
Legge 573/96 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 13 Settembre
1996, n°475, recante misure urgenti per l’Università e gli Enti di Ricerca.
Legge 42/99 Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie.
Legge 251/00 Disciplina delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della
Prevenzione nonché della Professione Ostetrica.
D.M. 27 Luglio 2000 Equipollenza di Diplomi e di Attestati al Diploma Universitario di
Fisioterapista, ai fini dell’Esercizio Professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Legge 1/02 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 Novembre 2001,
n°402, recante Disposizioni Urgenti in materia di Personale Sanitario.
Legge 175/92 Norme in materia di Pubblicità Sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo
delle Professioni Sanitarie.
D.M. 657/94 Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche delle targhe, insegne e
inserzioni per la Pubblicità Sanitaria.
Dlg. 362/99 Disposizioni urgenti in materia di Professioni Sanitarie.
D.P.R. 37/97 Requisiti Minimi per l’autorizzazione delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private.
D.M. 17 Maggio 2002 Individuazione delle Prestazioni Sanitarie esenti dall’applicazione
dell’Imposta del Valore Aggiunto.
LEGGE 13/89 e recepimenti regionali sulle barriere architettoniche.
D. Lgs. 229 del 19 Giungo 1999, "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"
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