A 60 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Che cosa è stata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani? Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, riunita al Palais de Chaillot a Parigi, ha adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Mrs. Eleanor Roosevelt, presidente della United Nations Human Rights Commission, presenta la Dichiarazione (1948) General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948 In favour: Afghanistan, Argentina, Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Burma, Canada, Chile, China,Colombia, Costa Rica, Cuba, Denmark, the Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador,Ethiopia, France, Greece, Guatemala, Haiti, Iceland, India, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Siam (Thailand), Sweden, Syria, Turkey, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela. Abstaining: Byelorussian SSR, Czechoslovakia, Poland, Saudi Arabia, Ukrainian SSR, Union of South Africa, USSR, Yugoslavia. Non è una normativa vincolante che l'ONU non aveva allora (e del resto non ha neppure oggi) il potere di far rispettare dovunque. E’ una dichiarazione di intenti in cui tuttavia viene fissato, per la prima volta nella storia, • un sistema di principi fondamentali che devono trovare riconoscimento nella vita degli esseri umani • a cui aderisce la maggior parte dei popoli del mondo che si esprimono attraverso i loro governi (rappresentati all’ONU). [48 a favore, 0 contrari, 8 astenuti nel ’48. Oggi gli Stati membri sono 192] DICHIARAZIONE La dichiarazione è, diversamente dalla convenzione, un atto non giuridicamente vincolante. Questo significa che non produce nessun obbligo di carattere legale nei confronti degli Stati che decidono di sottoscriverla. In genere contiene delle enunciazioni di principio, dichiarazioni appunto, su specifiche tematiche. Il più delle volte la dichiarazione è il primo passo verso la procedura che porta all’adozione di una convenzione internazionale. Il secondo articolo della Dichiarazione del 1948 "A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza alcuna distinzione per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità". La violazione di un diritto umano, in qualunque paese si verifichi, anche quando non possa essere impedita, non può in alcun modo essere considerata un fatto interno a quel dato paese, ma riguarda tutta la comunità internazionale che si sente colpita in un suo diritto fondamentale. Per esempio: il caso della tortura La tortura è stata considerata uno strumento legittimo nei processi penali fino al ‘700. Poi venne via via abolita nella maggior parte degli Stati ( a partire dalla Prussia nel 1740). Ma da quando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani la vieta esplicitamente (art. 5), la tortura è diventato un crimine contro l’umanità. Tortura contro le streghe Inquisizione, Spagna 1700 Questo significa che, se ogni Stato può agire come crede meglio per difendere il suo ordine interno e combattere la criminalità, non può tuttavia fare ricorso alla tortura perché questo sarebbe considerato una violazione dei diritti umani contro la quale la comunità internazionale si sentirebbe autorizzata a intervenire con i mezzi in suo possesso. Abu Ghraib, Iraq, 2004 Indubbiamente questo non impedisce che ancor oggi la tortura sia impiegata in molte parti del mondo, ma è già un importante passo avanti che questa pratica debba essere nascosta e dissimulata e che nessuno la possa rivendicare come lecita. Una cosa infatti è violare un diritto, un'altra non riconoscerlo come tale. Nel primo caso si agisce come il criminale, che può anche sfuggire ai rigori della legge ma che si mette con il suo gesto al di fuori della comunità civile e contro di essa; nel secondo caso invece l'atto che viene compiuto non è considerato un delitto e il suo autore può agire alla luce del sole e cercare il consenso dell'opinione pubblica. Bush dichiara di aver approvato l’uso di “tecniche dure di interrogatorio per far parlare alcuni pezzi grossi di al Qaida” Non si può nutrire il minimo dubbio che Bush avesse in mente proprio la tortura. Non si può certo farsi prendere in giro dall'espressione orwelliana "tecniche avanzate di interrogatorio". Osserva ANTHONY LEWIS, commentatore del New York Times, insignito per due volte del premio Pulitzer. Le radici prossime della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani La Dichiarazione del 1948 nasce dall’esperienza delle atrocità compiute nella II Guerra Mondiale… Roma, Fosse Ardeatine 1944 … dai nazisti… Ucraina 1942 Varsavia, 1943 Auschwitz - Birkenau 1941-45 … dalle forze di occupazione giapponesi… Shanghai 1937 Nanchino 1937 … ma anche in altri scenari della guerra Dresda 1944 Hiroshima 1945 Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità … Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna … Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali … L'ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto. Le radici remote della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani La Dichiarazione di Indipendenza 4 luglio 1776 "Riteniamo che alcune verità siano di per sé evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali; che dal loro Creatore sono stati dotati di alcuni diritti inalienabili; che fra questi ci siano la vita, la libertà, il perseguimento della felicità" La Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino 26 agosto 1789 Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imperscrittibili dell'uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione. Quelle dichiarazioni davano per la prima volta una veste istituzionale a principi di diritto che erano stati elaborati nel corso degli ultimi due secoli dal pensiero filosofico-politico moderno Riflessioni filosoficogiuridiche e nuove teorie del diritto erano state proposte per reagire alla lunga stagione di violenze che avevano devastato l’Europa nei secoli XVI e XVII (guerre di religione) La strage della notte di San Bartolomeo, 23 agosto 1572, in un quadro di François Dubois (1529-1584) Il fatto che esistano dei “diritti naturali” prima delle leggi degli Stati è un’idea che risale alla filosofia antica (Aristotele) e a tutte le religioni. Ma, se si pensa che sia Dio l’autorità su cui si basano questi diritti, come si fa ad accordarsi sul loro riconoscimento se si seguono religioni differenti? E quale autorità riconosce chi non crede all’esistenza di alcun Dio? I filosofi giusnaturalisti, nel XVII secolo, affermarono che la fonte del diritto è nella natura umana, ossia nella ragione, e che la giurisprudenza non prevede dunque postulati teologici, ma vale in quanto espressione della naturale aspirazione a una società pacifica e ordinata Particolare di un quadro di Benjamin West (1770) che è stato considerato un'idealizzazione nella tradizione del "Buon Selvaggio" L’olandese Ugo Grozio (1583 –1645) afferma che i diritti naturali avrebbero valore « Etiamsi et daremus quod sine magno scelere dari nequit, Deum non esse aut ab eo non curari negotia humana » [Proleg., 11] Anche se ipotizzassimo, come non si può fare senza grave colpa, che Dio non esistesse o che non si curasse delle questioni umane Hugo Grotius - Ritratto di Michiel Jansz van Mierevelt, 1631 Alla fine del ‘700 Immanuel Kant (1724 – 1804) aveva affermato l’esistenza di un “diritto cosmopolitico” che “trae le sue motivazioni dal diritto originario del comune possesso della terra ove, data la sua forma sferica, gli uomini non possono disperdersi isolandosi all’infinito, ma devono incontrarsi e coesistere” Dai “diritti naturali” ai “diritti dell’uomo in quanto cittadino” Il fatto nuovo e importante che avviene in Francia nel 1789 è che, per la prima volta, i diritti naturali diventano fondamento della legge di uno Stato e vengono riconosciuti e applicati ai suoi cittadini Jacques-Louis David, Giuramento della pallacorda (1790-91), Che cos’è il Diritto, che cosa sono i diritti? Diritto: Ubi societas, ibi ius ("Dove vi è la società, lì vi è il Diritto"), dicevano gli antichi sottolineando così la connessione necessaria fra un gruppo di individui che stabiliscono relazioni reciproche (la società) e un sistema di regole che ne disciplinano i rapporti (il Diritto). diritti: Il carattere di tali regole può variare anche molto, secondo il tipo di società di cui esse sono espressione, ma la loro funzione resta in ogni caso quella di fissare dei diritti (e dei doveri) che dovranno essere rispettati da tutti. Dobbiamo dunque distinguere fra il Diritto e i diritti che si sono affermati nel corso della storia. In una prima approssimazione si può dire che, se il Diritto è l'insieme delle regole che rendono possibile la coesisteza fra le persone, i diritti sono gli interessi che vengono protetti da tali regole. Ne deriva così che sono riconosciuti come diritti solo quegli interessi che vengono accolti nel Diritto. Il riconoscimento dei diritti non è una condizione data in partenza, nè acquisita una volta per tutte, ma è il risultato di un processo storico, suscettibile di arresti e di arretramenti. I diritti umani vengono storicamente divisi in: diritti di prima generazione: che comprende i diritti civili e politici; diritti di seconda generazione: che comprende i diritti economici, sociali e culturali; diritti di terza generazione: che comprende i diritti all’autodeterminazione, alla pace, allo sviluppo, all’ambiente; essi si configurano più come diritti dei popoli o dell’umanità nel suo complesso più che diritti del singolo come nel caso dei diritti di prima e seconda generazione. Da chi e come vengono tutelati i diritti? I diritti riconosciuti dalle leggi di uno Stato sono garantiti ai cittadini di quello Stato La storia ci insegna che un sistema di relazioni fondato sulle leggi, si è cominciato a stabilire con la nascita della società civile e si è consolidato nel tempo fino a costituire quell’entità politica e giuridica che chiamiamo Stato. Nella storia politica dell’età moderna il diritto ha il suo fondamento nello Stato all’interno del quale le relazioni fra i cittadini sono regolati dalle leggi La violazione delle leggi è sanzionata dallo Stato Ma che cosa succede alla legge, e quindi ai diritti, quando si esce dall’ambito dello Stato? Secondo Hobbes (1588-1679), uno dei padri del diritto moderno, fuori dallo Stato c’è solo la guerra. Si può mettere fine alla guerra fra gli individui grazie a un patto stabilito fra loro per fondare lo Stato non si può metter fine alla guerra fra gli Stati che continueranno a regolarsi fra loro secondo il sistema di rapporti di forze che è proprio dello stato di natura Dai rapporti nascono i trattati, ovvero gli accordi (bilaterali o multilaterali) fra Stati che costituiscono il diritto internazionale Il rispetto dei trattati è garantito dagli Stati che li hanno contratti ma la loro violazione non è sanzionata da alcuna istanza superiore (uno Stato degli Stati) Dunque il rispetto dei trattati è a sua volta vincolato ai rapporti di forza e, come Hobbes sottolinea, “covenants without sword are but words” (i trattati senza la spada non sono altro che parole) C’è però chi pensa diversamente Nel suo libro libro “De iure belli ac pacis (Sul diritto di guerra e di pace, 1625)” Grozio scrive: “Tacciano dunque le leggi in tempo di guerra: ma quelle civili e processuali e proprie del tempo di pace, non le altre, eterne, che convengono a tutti i tempi.” Kant nel suo libro nel suo libro “Per la pace perpetua” (1795) Kant nel suo libro nel suo libro “Per la pace perpetua” (1795) afferma che “è la natura stessa, con il meccanismo delle tendenze umane, a garantire la pace perpetua, con una sicurezza che certo non è sufficiente a farne presagire (teoricamente) l’avvento, ma che basta al fine pratico e fa diventare un dovere adoperarsi a quello scopo. I giuristi che si ispirano al pensiero di Grozio e di Kant pensano che - si debbano riconoscere delle leggi anche fuori dalla giurisdizione degli Stati (cfr. il “diritto di guerra” di Grozio) - soggetti del diritto internazionale debbano essere considerati non sono solo gli Stati, ma anche i singoli individui (cfr. il diritto cosmopolitico di Kant). In questa prospettiva si colloca anche la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che è approvata e sottoscritta dagli Stati ma è al di sopra degli Stati Dai “diritti dell’uomo in quanto cittadino” ai diritti riconosciuti a ciascun essere umano La Dichiarazione universale dei diritti umani (che si presenta come una istituzione di diritto positivo in quanto approvata dai rappresentanti della comunità internazionale) può essere invocata da ciascun individuo anche contro il suo stesso Stato. "A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione … … Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene … “Siamo in presenza di una tendenza a costruire il sistema giuridico internazionale non più come un’associazione fra Stati, ma come includente, come soggetti di diritto, tutti i cittadini di tutti gli Stati. […] Norberto Bobbio1909 - 2004 E dunque una parte del potere degli Stati nei confronti dei loro cittadini viene loro sottratta e concentrata in istituzioni internazionali che provvedono alla tutela dei diritti fondamentali anche contro le autorità dei singoli Stati” [Norberto Bobbio] Rimane tuttavia valido l’avvertimento di Hobbes : “covenants without sword are but words” (i trattati senza la spada non sono altro che parole) • Chi impugnerà la spada per conto delle istituzioni internazionali che si vorrebbero porre al di sopra degli Stati? • Chi sarà in grado di imporre il rispetto dei diritti umani in Somalia, in Darfur, nel Congo,? • Che cosa è successo quando gravissime violazioni dei diritti umani si sono verificate in Bosnia, in Ruanda, nel Kosovo? I diritti cambiano nel corso del tempo Come l‘emancipazione degli schiavi ha violato i diritti dei proprietari di schiavi Nella società schiavistica il proprietario di schiavi era titolare di diritti che gli venivano riconosciuti dalla legge e che erano incompatibili con quelli che il movimento di liberazione degli schiavi voleva che fossero riconosciuti a questi ultimi Charleston, South Carolina, 1769. Anthony Benezet, “An inquiry into the rise and progress of the slave-trade , Londra 1788 “Questo è un paese libero!”: il paradosso della Capanna dello zio Tom "O, I understand the matter well enough. I saw your winking and whispering, the day I took him out of the factory; but you don't come it over me that way. It's a free country, sir; the man's mine, and I do what I please with him, that's it!“ [Uncle Tom's Cabin, 1852] Thomas Jefferson: padre della dichiarazione di Indipendenza e proprietario di schiavi Thomas Jefferson An 1876 print representing the "Declaration Committee," chaired by Thomas Jefferson “Tutti sono liberi …” … tranne i miei schiavi Lucy (1811–?) daughter of Lilly and Barnaby, was born on Monticello and was one of Thomas Jefferson's slaves Isaac Jefferson, Thomas Jefferson's slave, was trained as a tinsmith and nailmaker La tratta degli schiavi venne dichiarata illegale con un decreto emanato dal Parlamento di Londra nel 1807. L’anno successivo emanarono un provvedimento analogo anche gli USA. Ma l’abolizione della tratta non significò l’abolizione dello schiavismo L'annuncio di quest'asta americana del 1829 offriva schiavi in vendita o in affitto temporaneo. Gli acquirenti pagavano fino a 2000 dollari per uno schiavo qualificato e sano che veniva venduto e comprato singolarmente. Le famiglie di deportati venivano così separate e condannate a non potersi più riunire. Le leggi degli Stati Uniti consentirono che gli schiavi venissero sfruttati nelle piantagioni del Sud fino al 1865. Solo allora infatti, con la vittoria degli Stati del Nord, nella Guerra di secessione (1861-1865), venne approvato il tredicesimo emendamento della Costituzione che dichiarava definitivamente abolita la schiavitù in tutto il territorio degli USA Il presidente USA Abraham Lincoln e i membri del suo governo firmano la Emancipation Proclamation draft il 22 luglio 1862 Questa foto che ritrae un ragazzo schiavo in catene nell’isola di Zanzibar è del 1890 Si deve presumere che l’efficacia dei decreti contro la schiavitù non sia stata risolutiva dal momento che nel 1926 dovette ribadire la stessa condanna la Società delle Nazioni, cioè l’organismo internazionale, sorto dopo la Prima Guerra Mondiale, che svolgeva le funzioni ora affidate all’ONU Slavery Convention Article 2 The parties agreed to prevent and suppress the slave trade and to progressively bring about the complete elimination of slavery in all its forms. Article 6 The parties undertook to promulgate severe penalties for slave trading, slaveholding, and enslavement. Articolo 4 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù: la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma Forme di schiavitù e di sfruttamento del lavoro schiavile erano state introdotte, durante la II G M - dalle forze di occupazione giapponesi in Cina (il caso di decine di migliaia di donne deportate come schiave sessuali al servizio dell’esercito) Rangoon, Birmania 1945, una giovane “comfort woman” è interrogata da un ufficiale americano - dai nazisti che sfruttavano il lavoro forzato degli ebrei prima di deportarli verso I campi di sterminio (cfr. gli “ebrei di Schindler”) • il lavoro coatto: milioni di persone costrette con l’inganno a indebitarsi per fare fronte a bisogni essenziali come le cure mediche per i figli o per essersi affidati a trafficanti per poter emigrare da paesi devastati dalla povertà o dalla guerra; • la schiavitù per discendenza: in alcuni paesi vi sono persone che nascono schiave o inserite entro particolari gruppi sociali considerati adatti a lavorare come schiavi; • i matrimoni forzati: donne e ragazze, anche giovanissime, costrette a vivere in servitù presso la casa del marito; • il traffico di persone: deportate e vendute da un posto all’altro per essere forzate a lavorare in condizione di servitù; • le varie e diffuse forme di lavoro infantile. La schiavitù oggi L’anno scorso, in occasione del bicentenario dello Slave Trade Act, la direttrice esecutiva dell’associazione Save the Children, Jasmine Whitbread, ha dichiarato: “La schiavitù infantile non è soltanto un ricordo storico, è una dura realtà per milioni di bambini sia nei paesi poveri sia in quelli ricchi. Questi bambini sono trattati come merci, possono essere affittati o venduti e costretti a vivere in condizioni devastanti di umiliazione e abuso. Tutti i governi, compreso quello inglese, non stanno facendo abbastanza per mettere fine a questa piaga.” Il Corriere della Sera 13 aprile 2008 La presenza di forme di schiavitù ancora oggi nel mondo testimonia il fatto che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non è bastata a garantirne automaticamente l’applicazione. Nemmeno nei paesi occidentali che di quella Dichiarazione sono stati i principali promotori E tuttavia è proprio l’esistenza di quella Dichiarazione che ha dato forza ai vari movimenti in lotta per i diritti che, in questi 60 anni, si sono potuti sentire parte di un movimento universale “L'ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.” C’è speranza per i diritti 1852 2008 Il movimento per i diritti civili degli afroamericani Novant’anni dopo la definitiva abolizione della schiavitù, il 1° dicembre del 1955, a Montgomery, in Alabama, nel Sud degli Stati Uniti, la signora Rosa Parks, salita sull'autobus dopo una lunga giornata di lavoro, decise che era troppo stanca per fare in piedi il viaggio fino a casa, e andò a sedersi nell'unico posto rimasto libero. Fu immediatamente arrestata. Quel posto infatti era nella parte dell'autobus riservata ai bianchi e la signora Parks non era bianca ma apparteneva ai venti milioni circa di cittadini statunitensi di origine africana per i quali, a quell'epoca, non erano riconosciuti diritti uguali al resto della popolazione. Avevano scuole separate, zone separate nei locali e sui mezzi pubblici, perfino toilette separate. La signora Parks lo sapeva benissimo e la sua trasgressione fu un volontario atto di protesta. Da allora prese il via il vasto movimento per i diritti civili che, fra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 interessò gli Stati del Sud, negli Stati Uniti, dove più alta era la concentrazione di cittadini neri e dove permanevano le discriminazioni più forti. Birmingham, Alabama, 1963 Seattle 15 giugno 1963 Il movimento per i diritti civili “ I have a dream…” Leader riconosciuto del movimento fu Martin Luther King, sostenitore della nonviolenza, che verrà assassinato dai razzisti nel 1968. Nel 1963 egli guidò oltre duecentomila persone fin sotto le mura della Casa Bianca in una epica "marcia su Washington" che è diventata una tappa fondamentale nella storia dei diritti. "Non cia sarà in America riposo né in I have dream that onenéday down tranquillitàwith fino its a quando neri nonwith Alabama, viciousairacists, statihaving concessi di itssaranno governor hisi loro lips diritti dripping cittadini. [...] Io ho sempre davanti a with the words of interposition and me un sogno. E' un sogno nullification; that one day right down in profondamente radicato nel sogno Alabama little boysquesta and black americano, cheblack un giorno girls will be able to nazione si leverà in join piedihands e vivràwith fino in little white boysdelle andsue white girls as fondo il senso convinzioni: sisters and brothers. noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gliauomini creati uguali". I have dreamsono today. Il movimento antisegregazionista ottenne una sua vittoria legale nel 1964 con il Civil Rights Act (Atto per i diritti civili) che non solo eliminava le limitazioni per gli afroamericani, ma introduceva anche delle azioni positive per promuovere il loro inserimento nel lavoro e nella scuola attraverso particolari agevolazioni che compensassero lo svantaggio di partenza. Ma il cammino per il riconoscimento effettivo dei diritti degli afroamericani sarebbe stato ancora lungo M.L.King 1968 Monaco 1968 Los Angeles aprile 1992 Rodney King marzo 1991 Jesse Jackson si candidò nel 1984 e nel 1988 per il Partito Democratico, ma non riuscì mai a ottenere i voti necessari per concorrere alla presidenza Colin Powell divenne capo delle Forze armate nel 1989 e Segretario di Stato nel 2001 Condoleeza Rice è Segretario di Stato dal 2005 Diritti contrastanti diritto a nutrirsi diritti dell’ambiente Quattro articoli di applicazione non immediata Articolo 23 Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. Articolo 25 Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza Articolo 21 Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. A che punto siamo rispetto al riconoscimento dei diritti umani? Si può dire che, nella fase attuale, la questione dei diritti umani presenta due aspetti fondamentali. Da una parte vi è la difesa dei diritti universalmente riconosciuti e la lotta che in molte parti del mondo viene condotta contro la loro violazione, dall'altra va avanti il processo per la conquista di nuovi diritti e per il riconoscimento di nuovi soggetti come titolari di diritti. La difesa dei diritti riconosciuti Alla difesa dei diritti umani si dedicano, con mezzi e con poteri che sono troppo spesso molto al di sotto delle necessità, la stessa ONU e le agenzie ad essa affiliate come l'Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia) e la Fao (Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura). Per la difesa dei diritti sono stati istituiti i tribunali internazionali Come il Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia (1993) dell’Aia (Olanda) il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda (1994) di Arusha (Tanzania) La Corte Penale Internazionale, un tribunale permanente, votata da 120 Stati a Roma nel 1998 ed entrata in vigore nel 2002. La Corte Penale Internazionale: Let the child live, The Economist , 25 gennaio 2007 As of February 2008, 105 states are members of the Court. A further 41 countries have signed but not ratified the Rome Statute. However, a number of states, including China, India, (Russia) and the United States, are critical of the Court and have not joined. Nuovi diritti e nuovi soggetti di diritto Individuazione più precisa dei soggetti cui vanno attribuiti i diritti dell'uomo già riconosciuti in via generale Convenzione sui diritti politici della donna (1952) Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959) Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto sui diritti civili e politici (1966). lndividuazione di nuovi soggetti che sono per la prima volta considerati titolari di diritti che devono essere riconosciuti e rispettati. La centrale atomica di Chernobyl esplosa nel 1986 diritti delle generazioni future diritti della natura Mrs. Eleanor Roosevelt, who chaired the Human Rights Commission in its first years, asked, "Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home -- so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person; the neighbourhood he lives in; the school or college he attends; the factory, farm or office where he works. Such are the places where every man, woman and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerned citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world." Che cosa si può fare per sostenere e difendere i diritti umani? 1 La prima cosa da fare è non assuefarsi alle loro violazioni non stancarsi di conoscerle e denunciarle. 2 Bisogna poi imparare a riconoscere le violazioni dei diritti umani senza pensare che esse avvengano solo in luoghi lontani da noi Township a Soweto, Sud Africa Baraccopoli a Roma, oggi Milano aprile 2008 Milano settembre 2008 Monza settembre 2008 Parma settembre 2008 3 Intervenire a difesa e a promozione dei diritti umani e/o sostenere coloro (istituzioni, associazioni, individui) che lo fanno “L’associazione fra i popoli del mondo è ormai così stretta che la violazione dei diritti, avvenuta in un qualsiasi luogo, è avvertita in ogni punto della terra”. [Kant] Antonio Cassese: “Obietterete: ma a che serve adoperarsi tanto, per ritrovarsi continuamente alle prese con governi e gruppi terroristici dimentichi dei più elementari diritti? Potrei facilmente rispondere invocando la grande forza, impersonale e perentoria, dell’«imperativo categorico». Preferisco una risposta più semplice ed anche più «umana»: contribuire a ridurre, sia pure di una frazione infinitesimale, la sofferenza così diffusa nel mondo, può rendere meno opprimente il bilancio della nostra giornata” [A.Cassese, I diritti umani 1998] La Costituzione Italiana e i Diritti Umani 2 giugno 1946, Assemblea costituente: Democrazia cristiana 35,2% Partito Socialista 20,7% Partito Comunista 19% Le divisioni ideologiche e politiche nel dibattito rispecchiano quelle presenti nella commissione dell’ONU che stava discutendo la bozza della dichiarazione dei diritti: Rappres. Inglese: “Vogliamo uomini liberi, non schiavi ben pasciuti” Rappres. Sovietico: “Gli uomini liberi possono anche morire di fame” Nonostante i fortissimi contrasti politici, il 22 dicembre 1947 venne approvato dall’Assemblea costituente, a larghissima maggioranza, il testo della nuova Costituzione, che entrò in vigore il 1° gennaio 1948. I dirigenti più prestigiosi dei partiti antifascisti, da Togliatti a De Gasperi, da Nenni a Terracini, da Lussu a Parri, parteciparono attivamente ai lavori dell’Assemblea costituente, a sottolineare la continuità tra l’esperienza unitaria della Resistenza e l’impegno di fondare un nuovo Stato. La Costituzione è dunque il risultato del confronto fra i tre grandi orientamenti ideali: quello liberaldemocratico, quello cattolico e quello socialista e comunista. Rappresenta una sintesi di altissimo livello delle idee dei suoi estensori, ed è stata per sessant’anni il quadro di riferimento fondamentale per la società italiana, favorendone la crescita economica e civile e assicurando l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche in momenti molto difficili. Art. 1. L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Principio democratico > sovranità popolare Idea liberale > sovranità – anche quella popolare – limitata e vincolata al rispetto della costituzione Ispirazione socialista > la repubblica è «fondata sul lavoro», il quale rende piena e concreta la cittadinanza. Nell’arti. 4, si dice poi che la repubblica «riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo quel diritto» Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tradizione del liberalismo moderno > i diritti naturali dell’uomo non vengono concessi, ma vengono riconosciuti dalla Repubblica italiana al singolo cittadino. Ma poiché il singolo vive in formazioni sociali (partiti, chiese, sindacati, associazioni), i diritti fondamentali devono esser tutelati anche assicurando la vita di queste formazioni, indispensabili allo sviluppo della personalità. Il termine «personalità» rappresenta, in particolare, un richiamo al concetto di “persona”: che significa – secondo pensatori cattolici come Mounier e Maritain – il singolo non isolato “atomisticamente” dai suoi simili, ma inserito nei rapporti con gli altri. Nel suo complesso, l’art. 2 riflette le istanze del solidarismo socialista e cattolico, come è chiaro anche dalla parte conclusiva, che richiama i cittadini al dovere della solidarietà reciproca. Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. I costituenti impegnano lo Stato non soltanto a garantire l’uguaglianza dei diritti e delle libertà civili e politiche, secondo i principi liberali e democratici, ma anche a promuovere concretamente l’uguaglianza dei cittadini con un’azione positiva secondo un’idea fondamentale della tradizione socialista e marxista.