Direzione Scolastica Regionale
SARDEGNA
Ufficio Ispettivo
L’esame di Scuola Media
1 - Nota preliminare
Importanza dell’esame:
conclude un percorso scolastico nel quale
all’alunno si è offerta la possibilità di
• formarsi una base conoscitiva generale,
• organizzare una prima sistematizzazione dei saperi
• programmare consapevoli scelte per il futuro.
1 - Nota preliminare
•
•
•
•
•
Normativa di riferimento
CM n°28, 15 marzo 2007
Nota di indirizzo MPI, 31 agosto 2006
Nota di indirizzo MPI, 10 novembre 2006
D. Lgs. n. 59/2004, art. 11
OM n° 90, 21 maggio 2001
1 - Nota preliminare
AAA
È TASSATIVAMENTE VIETATO
INTRODURRE TELEFONINI
NELLE AULE D’ESAME
ATTIVITÀ
PREPARATORIE
1. Validità dell’anno scolastico
• i docenti devono accertare per ciascun alunno
la validità dell’anno scolastico sulla base della
sua frequenza alle lezioni
• è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato
• Per casi eccezionali, sono possibili motivate
deroghe preventivamente definite
2. Ammissione all’esame
Non è più prevista l’ammissione all’esame
Le disposizioni precedenti sono state abrogate dall’art. 19 del D. Lgs. 59/2004
con effetto dal corrente anno scolastico.
non trovano più applicazione gli artt.
• 177 (valutazione e scheda personale dell’alunno)
• 183 (ammissione all’esame di licenza)
ex T. U. (D. Lgs 297/1994)
2. Ammissione all’esame
L’ammissione è disposta d’ufficio
• frequenza dell’ultimo anno di corso,
• indipendentemente dalla valutazione
degli apprendimenti
• alla sola condizione del raggiungimento
del monte ore annuo di presenze
3. Relazione finale del consiglio di classe
La relazione DEVE contenere
1. le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti,
2. le linee didattiche seguite,
3. gli interventi effettuati - compresi quelli eventuali
di sostegno e di integrazione –
4. sintesi di quanto la programmazione educativa e
didattica, impostata nel triennio, ha
•
•
•
ipotizzato,
verificato
vagliato.
3. Relazione finale del consiglio di classe
La scheda individuale di valutazione,
completa di
– giudizi analitici per disciplina
– giudizio globale conclusivo del terzo anno,
è lo strumento che consente una conoscenza
sufficientemente completa del risultato cui
ciascun alunno è pervenuto in relazione
– allo sviluppo delle capacità
– al possesso dei contenuti culturali.
SVOLGIMENTO
DELL’ESAME DI STATO
4. Prove scritte
AAA
• la predisposizione di prove da parte
dell’Invalsi per l’esame conclusivo del primo
ciclo, è stata annullata
(art. 3, L. 11 gennaio 2007)
• è stata confermata l’esclusiva competenza
delle commissioni esaminatrici nel
predisporre tutte le prove di esame.
4. Prove scritte
• Sulle discipline del curricolo sono
intervenute modifiche che incidono
sulle prove d’esame, tra cui:
– studio di una seconda lingua comunitaria
– ristrutturazione dell’area tecnologica
(D Lgs. 59/2004 e D Lgs 226/2005)
4. Prove scritte
è prevista
• l’effettuazione di tre prove scritte,
• da svolgersi su tre giorni diversi
• per una durata oraria definita, in modo
coordinato, dalle commissioni esaminatrici.
Si rammenta l’obbligo di tener conto nella calendarizzazione
delle prove della presenza di alunni di religione ebraica.
4. Prove scritte (a-Italiano)
La prova scritta di italiano
1. è formulata in modo da consentire all’alunno
di manifestare la propria capacità di
– rielaborazione
– organizzazione delle conoscenze acquisite.
2. è finalizzata ad accertare
•
•
•
la coerenza e la organicità del pensiero,
la capacità di espressione personale
il corretto ed appropriato uso della lingua
4. Prove scritte (a-Italiano)
• almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere quanto
più è possibile agli interessi degli alunni.
• indicazioni di massima:
– Esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o
costruzioni di fantasia
–
–
–
–
cronaca,
diario,
lettera,
racconto o intervista ecc.);
– Trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che
consenta l'esposizione di riflessioni personali;
– Relazione su un argomento attinente qualsiasi disciplina.
4. Prove scritte (b-Lingue com.)
Per quanto riguarda le lingue comunitarie che, per la
prima volta in modo generalizzato, oggetto di
valutazione di esame, deve essere affermata la
• pari dignità di entrambi gli insegnamenti di lingue
comunitarie (inglese e altra lingua scelta dalla scuola),
• tale parità deve essere praticata in modo graduale
per renderla sostanzialmente credibile.
AAA
In questo anno di prima applicazione, l’effettuazione
della prova per la seconda lingua ha carattere
sperimentale.
4. Prove scritte (b-Lingue com.)
• la prova riguarda la prima lingua comunitaria.
• previa delibera del collegio dei docenti, potrà
essere sperimentata la prova scritta unica delle
due lingue comunitarie. In tal caso, la prova avrà
– modalità esecutive differenziate per ciascuna lingua
– valutazione riferita a ciascuna lingua.
AAA
per gli alunni ripetenti e/o che non hanno potuto
usufruire di tale insegnamento per l’intero corso,
si terrà conto
– della durata dello specifico percorso compiuto
– dei relativi livelli di competenza conseguiti.
4. Prove scritte (b-Lingue com.)
Se il CdD, non include la seconda lingua
comunitaria nell’unica prova scritta, essa sarà
obbligatoriamente materia del colloquio
pluridisciplinare con
• specifica trattazione
• e valutazione
AAA
Le scuole interessate da esperienze consolidate
di bilinguismo possono deliberare
autonomamente lo svolgimento di prove scritte
separate delle due lingue comunitarie.
4. Prove scritte (c-Matematica)
La terza prova scritta verifica
• le capacità
• e le abilità essenziali
– di matematica
– elementi di scienze
– tecnologia
• La prova può essere articolata
– su più quesiti, concernenti
• aspetti numerici, geometrici e tecnologici
• nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità
• attività svolte nel campo delle scienze sperimentali.
– È obbligatorio evitare soluzioni dipendenti l'una dall'altra (per
evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova
stessa).
• Ogni commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo
si possono usare (dare preventiva comunicazione ai candidati).
5. Colloquio pluridisciplinare
Il colloquio è condotto
• collegialmente
• alla presenza dell’intera commissione esaminatrice
• col fine di valutare la maturazione globale dell’alunno.
IMPORTANTE
ciascuno scuola decide autonomamente le forme di
svolgimento del colloquio
(DM 26 agosto 1981)
5. Colloquio pluridisciplinare
VALUTAZIONE
• La commissione verifica per ciascuna disciplina
– capacità
– competenze conseguite
(NB: per le due lingue comunitarie a livello differenziato)
• Per le sole classi ad indirizzo musicale, viene
verificata, anche
– la competenza musicale raggiunta al termine del triennio
• sia nella pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme
• sia nella conoscenza teorica.
(DM 201/1999)
5. Giudizio finale
La commissione, che
–
–
–
nella correzione degli elaborati
nello svolgimento del colloquio
nella formulazione dei giudizi
opera sempre su base collegiale, sulla base
–
–
–
degli scrutini finali
delle prove scritte e
del colloquio pluridisciplinare
formula un motivato giudizio complessivo.
Tale giudizio,
1. se positivo, si conclude con la formulazione sintetica di
2.
–
–
–
–
“OTTIMO”
“DISTINTO”
“BUONO”
“SUFFICIENTE”
se negativo, con il giudizio di “NON LICENZIATO”.
AAA
Le prove scritte non assumono valore eliminatorio rispetto al colloquio
6. Diploma
1.
Il giudizio sintetico viene riportato sul
diploma di licenza di scuola secondaria di
I grado, firmato dal presidente della
Commissione esaminatrice.
2. I diplomi, stampati dal Poligrafico dello
Stato sono trasmessi agli Uffici Scolastici
Provinciali entro il mese di aprile,
SITUAZIONI
PARTICOLARI
7. Alunni con disturbo specifico
di apprendimento
Gli alunni con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento o con diagnosi di dislessia,
• sostengono tutte le prove scritte,
• si raccomanda l’impiego di
–
–
misure dispensative
strumenti compensativi anche in sede di esame,
(Nota Ministeriale 4099/5 ottobre 2004 e 26/A/4 gennaio 2005)
8. Alunni diversamente abili
1. I docenti di sostegno
• fanno parte del consiglio di classe
• partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse
• alla predisposizione
• correzione delle prove
• formulazione del giudizio globale.
2. Gli alunni
• possono svolgere una o più prove differenziate
• in linea con gli interventi educativo-didattici attuati
sulla base del PEI (art. 318 del T.U., D. Lgs 297/1994).
3. Le prove d’esame,
– dovranno essere idonee a
• valutare il progresso conseguito in rapporto
– potenzialità
– livelli di apprendimento iniziali.
– per eseguirle, può avvalersi degli ausili necessari,
8. Alunni diversamente abili
AAA
•
•
•
Nel caso di esito negativo delle prove di
esame, per gli alunni diversamente abili è
possibile rilasciare un attestato che
certifichi i crediti formativi acquisiti.
Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la
frequenza di classi successive, ai soli fini
del riconoscimento di crediti formativi da
valere anche per percorsi integrati
Nel diploma di licenza non deve essere
fatta menzione delle prove differenziate
sostenute dagli alunni diversamente abili.
9. Alunni con cittadinanza
non italiana
AAA
Spesso posseggono una preparazione scolastica compromessa
• da un percorso di studi non regolare
• dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.
Tuttavia, devono effettuare
• tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato
• il colloquio pluridisciplinare
Le Commissioni vorranno considerare
• la particolare situazione di tali alunni stranieri
• e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di
apprendimento conseguiti che tenga conto anche
– delle potenzialità formative
– della complessiva maturazione raggiunta.
(CM 24 del 1 marzo 2006)
10. Candidati privatisti
aAA
1. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di
studio aventi valore legale, perciò, i loro alunni devono
presentare domanda per sostenere l’esame di Stato
presso una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile.
(art. 1-bis, comma 5 della legge 6 febbraio 2006, n. 27)
2. All'esame di Stato … sono anche ammessi i candidati
che
• abbiano compiuto (al 30 aprile), il tredicesimo anno di età
• siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe
della scuola secondaria di primo grado
• abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio
• nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.”
11. Esami di adulti
1. Le Scuole, e, in particolare, i Centri Territoriali
Permanenti (CTP) che organizzano corsi per adulti
possono indire,anche nel corso dell'anno scolastico,
sessioni speciali di esami a favore di coloro che, in
età adulta, abbiano l'esigenza di conseguire la
relativa attestazione.
2. Per lo svolgimento delle sessioni di esami le scuole
possono assumere a riferimento le stesse
disposizioni fin qui evidenziate, secondo opportuni
adattamenti relativi a
•
•
•
•
durata,
modalità di svolgimento
contenuti delle prove
composizione delle commissioni.
(OM, n. 134/2 maggio 2000, art. 5 e Nota Min. 777/31 gennaio 2006)
certificazione
sperimentale delle
competenze
12. Normativa di riferimento
1. Raccomandazione del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 18 dicembre 2006
relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente
2. Regolamento per l’autonomia scolastica
(DPR 275/1999, artt. 8, 10 e 13)
3. D. Lgs. n. 59/19 febbraio 2004, (artt. 8 e 11)
12. Normativa di riferimento
(DPR 275/1999)
DPR 8 marzo 1999, n. 275
Regolamento in materia di autonomia scolastica
..
Articolo 8 – Definizione dei curricoli
Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle
competenti commissioni
parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce per i
diversi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale
dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
(segue)
12. Normativa di riferimento
(DPR 275/1999)
(segue art. 8)
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli
comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota
obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni
tra discipline e attività della quota nazionale
del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il
riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi
formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti
12. Normativa di riferimento
(DPR 275/1999)
Articolo 10 – Verifiche e modelli di certificazione
1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento e degli standard di qualità del servizio il
Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze
per rilevazioni periodiche.
Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le
verifiche sono effettuate dal Centro europeo
dell'educazione
2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere
le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi
attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di
perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche
avvalendosi degli ispettori tecnici.
(segue)
12. Normativa di riferimento
(DPR 275/1999)
segue art. 10
3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono
adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali,
indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite
e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle
discipline e alle attività realizzate nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa liberamente scelte
dagli alunni e debitamente certificate.
12. Normativa di riferimento
(DPR 275/1999)
Articolo 13 – Ricerca metodologica
1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si
applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative
sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche
possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di
apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri
percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi
formativi e competenze.
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione garantisce la raccolta
e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante
l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni
scolastiche.
12. Normativa di riferimento
(D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59)
D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione
Articolo 8 – La valutazione nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
responsabili delle attività educative e didattiche previste
dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al
periodo successivo.
12. Normativa di riferimento
(D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59)
Articolo 11 – La valutazione nella scuola secondaria di I
grado.
La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli allievi e la certificazione delle
competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti
responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e
didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.
Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni
scolastiche predispongono gli interventi educativi e
didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli
apprendimenti.
13 – Livelli di competenze disciplinari
Definizione degli ambiti di literacy di PISA
1. Competenza matematica (Mathematical Literacy)
La competenza matematica è la capacità di un individuo di
• identificare e comprendere il ruolo che la matematica gioca nel mondo reale
• operare valutazioni fondate
• utilizzare la matematica
• confrontarsi con essa
in modi che rispondono alle esigenze della vita di quell’individuo in quanto cittadino
che esercita un ruolo costruttivo, impegnato e basato sulla riflessione.
2. Competenza di lettura (Reading Literacy)
La ccompetenza di lettura è la pacità di un individuo di
– comprendere
– utilizzare testi scritti
– riflettere sui loro contenuti
al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e
potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società.
(segue)
13 – Livelli di competenze disciplinari
(segue)
3. Competenza scientifica (Scientific Literacy)
La competenza scientifica è la capacità di
–
–
–
utilizzare conoscenze scientifiche,
identificare domande alle quali si può dare una risposta attraverso un
procedimento scientifico
trarre conclusioni basate sui fatti
per comprendere il mondo della natura e i cambiamenti a esso apportati
dall’attività umana e per aiutare a prendere decisioni al riguardo.
4. Problem solving (Problem Solving Skills)
Il problem solving è la capacità di un individuo di mettere in atto processi
cognitivi per
–
affrontare e risolvere situazioni reali e interdisciplinari
•
•
per le quali il percorso di soluzione non è immediatamente evidente
e nelle quali gli ambiti di competenza o le aree curriculari che si possono applicare non
sono all’interno dei singoli ambiti della matematica, delle scienze o della lettura.
Grazie
e…
Buon Lavoro!
05/2007
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Esami di Licenza Media - Ufficio Scolastico Regionale per la