Esami di Stato 2011-2012
contenuti essenziali
Dirigenti tecnici Lombardia
Versione giugno 2012
Una presentazione articolata nelle seguenti sezioni:
1.
Normativa
2.
Ammissione: candidati interni e esterni
3.
Contenuto dell’esame:
• prove di esame
• specificità lingua straniera
4.
Commissioni
5.
Attenzioni: DSA e disabilità
6.
Alcune attenzioni
7.
Disposizioni organizzative
Dirigenti tecnici
2
Sez. 1 – Normativa
L. 11/01/07 n. 1:
invariate le finalità previste dalla L.425/97: “accertamento conoscenze e
competenze ultimo anno in relazione” a:
– obiettivi specifici dell’indirizzo di studi
– basi culturali e capacità critiche candidato
sostituiti gli artt: 2 ( ammissione candidati interni e esterni ); 3 (contenuto
ed esito dell’esame ); 4 ( commissione e sede d’esame
)
modalità operative: O.M. 41/12
integrazioni specifiche: L. 167/09; D.P.R. 323/98; D.M. 8/06; D.P.R. 122/09;
D.M. 42/07; C.M. 5/07; C.M. 15/07; C.M. 77/08; C.M. 10/09; C.M. 20/11; Nota
MPI 5/03/08; Nota MIUR 22/2/12 prot. 1000; Nota MIUR 12/04/12
Dirigenti tecnici
3
Sez. 2 - Ammissione candidati interni (1)
a) sono ammessi a sostenere l’esame di Stato gli studenti
che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello
scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
valutate con un unico voto secondo l’ordinamento vigente
e un voto sul comportamento non inferiore a sei decimi
b) la valutazione sul comportamento concorre alla
determinazione del credito scolastico
Dirigenti tecnici
D.P.R. 122/09 –
C.M. 20/11 O.M. 41/12, art.
2
4
Sez. 2 - Ammissione candidati interni (2)
Nei confronti dei candidati valutati
positivamente in sede di scrutinio finale, il
consiglio di classe, nell’ambio della propria
autonomia decisionale, adotta liberamente
criteri e modalità da seguire per la
formalizzazione della delibera di ammissione.
Le deliberazioni di non ammissione devono
essere puntualmente motivate.
L. 1/07 – D.P.R. 122/09 - C.M. 5/07D.M. 42/07 – O.M. 41/12, art. 2
Dirigenti tecnici
5
Sez. 2 - Ammissione candidati interni (3)
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere
alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta
la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato.
Si fa presente che, in base all’attuale normativa, il
Consiglio di Classe delibera sulle valutazioni da
attribuire agli alunni nelle singole discipline e nel
comportamento, all’unanimità o a maggioranza.
L’ammissione o la non ammissione discendono di
conseguenza dai voti attribuiti.
D.P.R. 122/09 - C.M. 20/11 – nota prot.
100 del 22/2/127 – O.M. 41/12, art. 2
Dirigenti tecnici
6
Sez. 2 - Ammissione candidati interni (4)
Gli esiti dello scrutinio sono pubblicati all’albo della
scuola:
-per gli ammessi con l’indicazione del voto di
ciascuna disciplina e del comportamento, del
punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo
anno e del credito scolastico complessivo, seguiti
dalla dicitura ammesso,
- per i non ammessi con la sola dicitura: non
ammesso.
L. 1/07 – D.P.R. 122/09 - C.M. 5/07D.M. 42/07 – O.M. 41/12, art. 2
Dirigenti tecnici
7
Sez. 2 - Ammissione candidati interni Regione
Lombardia (1)
Nella regione Lombardia sono ammessi agli esami
come candidati interni gli studenti in possesso del
diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP
che abbiano positivamente frequentato il corso
annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del D.
Lgs. n. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il
MIUR e la Regione Lombardia.
D.Lgs. 226/05 – O.M. 41/12, art. 2
Dirigenti tecnici
8
Sez. 2 - Ammissione candidati interni Regione
Lombardia(2)
Il Direttore Scolastico Regionale dispone
l’assegnazione dei candidati a classi di istituto
professionale statale, per la necessaria valutazione
dei risultati finali in vista dell’ammissione all’Esame di
Stato.
L’ammissione all’Esame viene deliberata in sede di
scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto
professionale al quale tali studenti sono stati
assegnati in qualità di aspiranti interni, sulla base di
una relazione analitica fornita dalla istituzione
formativa che ha erogato il corso.
D.Lgs. 226/05 – O.M. 41/12 , art. 2
Dirigenti tecnici
9
Sez. 2 - Ammissione candidati interni Regione
Lombardia(3)
Gli aspiranti ammessi all’Esame sono
considerati a tutti gli effetti candidati
interni e la classe-commissione alla
quale sono assegnati, sul piano
organizzativo, si configura come
“articolata”.
D.P.R. 122/09 – O.M. 41/12, art. 2
Dirigenti tecnici
10
Sez. 2 - Ammissione / con abbreviazione
Sono ammessi all’esame con abbreviazione di un anno
gli studenti che
- hanno seguito un regolare corso di studio di istruzione secondaria
di secondo grado,senza essere incorsi in ripetenze e che:
abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna disciplina
e non meno di 8/10 nel comportamento nello scrutinio finale del
quarto anno,
– abbiano riportato una media non inferiore a 7/10 e non meno di
8/10 nel comportamento negli
scrutini finali dei 2 anni precedenti,
- non siano incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
Dirigenti tecnici
L. 1/07 – D.P.R. 122/09D.M. 99/09- nota prot.
236/10 – O.M. 41/12, art.
2
11
Sez. 2 - Ammissione / candidati esterni (1)
Sono tenuti a presentare domanda di ammissione all’esame e a quelli
preliminari, all’U.S.R.
Gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel
comune di residenza. Se nel comune di residenza non è presente
alcun istituto con l’indirizzo prescelto, i riferimenti successivi sono,
nell’ordine, la provincia o la regione.
L’ammissione agli esami dei candidati esterni è subordinata al
superamento dell’esame preliminare.
L’esame preliminare viene sostenuto nell’Istituto in cui il candidato esterno
sosterrà l’esame di Stato, davanti al consiglio della classe collegata
alla commissione a cui il candidato è stato assegnato.
L’esame preliminare verte sulle materie dell’ultimo anno nonché su quelle
dell’anno o degli anni precedenti per i quali il candidato non sia in
possesso di promozione o idoneità alla classe successiva.
Vanno considerati eventuali crediti formativi.
Il superamento dell’esame preliminare, in caso di mancato superamento
dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe per lo stesso
indirizzo di studi.
Dirigenti tecnici
L. 1/07 – L. 167/09 – O.M. 41/12, artt. 3, 4, 5 e 712
Sez. 2 - Ammissione / candidati esterni (2)
•I candidati esterni agli Esami di Stato negli istituti professionali, compresi quelli
che compiano il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge
l’esame, debbono documentare di avere svolto esperienze di formazione
professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste
dall’ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l’esame.
• In base al nuovo ordinamento, in particolare all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 15
marzo 2010, n. 87 “Regolamento sul riordino degli Istituti professionali”, che
sostituisce l’area professionalizzante, prevista dal DM 15 aprile 1994, con
esperienze di alternanza scuola-lavoro, la durata delle esperienze di
formazione professionale o lavorative, rispettivamente nella classe IV e nella
classe V, deve corrispondere ad almeno il 50% della quota biennale prevista
dalla norma citata, ovvero 66 ore in quarta e 66 ore in quinta (132 ore
complessive).
• Le esperienze di formazione professionale o lavorative sono riferite allo
specifico indirizzo dell'istituto; l'esperienza lavorativa deve consistere in
un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.
O.M. 41/12, art. 3, c. 3
Dirigenti tecnici
13
Sez. 2 - Ammissione / candidati esterni (3)
– Il versamento di contributo da parte di candidati esterni
nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal
Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora
essi intendano sostenere esami con prove pratiche di
laboratorio.
- La misura del contributo, pur nel rispetto delle
autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni
scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque,
essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente
sostenuti per le predette prove di laboratorio.
O.M. 41/12 , art. 22
Dirigenti tecnici
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Sez. 2 - Ammissione / candidati esterni Paesi UE e
non UE
I candidati esterni, provenienti da Paesi UE, sono ammessi a
sostenere l’esame di Stato previo superamento dell’esame
preliminare.
I candidati, provenienti da Paesi non UE, che abbiano
frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni
scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria di
secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di
accesso all’ultima classe di istruzione secondaria di secondo
grado, possono sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi previste
dalla normativa, in qualità di candidati esterni, previo
superamento dell’esame preliminare.
I cittadini elvetici sono ammessi a sostenere, in qualità di
candidati esterni, esami finali di Stato in Italia alle stesse
condizioni dei cittadini italiani (Nota MPI 5/03/08).
Dirigenti tecnici
L. 1/07 – O.M. 41/12, art. 3, c. 9 e 10
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Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (1)
Dal corrente anno scolastico si applica a regime la
nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico
prevista dal D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009.
I punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai
candidati sulla base delle tabelle allegate a questo
decreto, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M.
42 del 22.05.2007.
(i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle
devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe).
D.M. 99/09 – O.M. 41/12, art. 8
Dirigenti tecnici
16
Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (2)
Media
TAB. A Credito per candidati interni
M=6
3^
4^
5^
3-4
3-4
4-5
6<M≤7
4-5
4-5
5-6
7<M≤8
5-6
5-6
6-7
8<M≤9
6-7
6-7
7-8
9 < M ≤ 10
7-8
7-8
8-9
D.M. 99/09 – O.M. 41/12
Dirigenti tecnici
17
Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (3)
Media
M=6
TAB. B Credito per candidati
esterni/ esami idoneità
3
6<M≤7
4-5
7<M≤8
5-6
8<M≤9
6-7
9 < M ≤ 10
7-8
D.M. 99/09 – O.M. 41/12
Dirigenti tecnici
18
Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (4)
Media
TAB. C Credito per candidati
esterni/ prove preliminari
M=6
3
6<M≤7
4-5
7<M≤8
5-6
8<M≤9
6-7
9 < M ≤ 10
7-8
D.M. 99/09 – O.M. 41/12
Dirigenti tecnici
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Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (5)
Candidati interni
•Per l’attribuzione dei voti utilizzare l’intera scala decimale.
•Per ogni alunno attribuzione del credito deliberata, motivata
e verbalizzata.
• art. 8, comma 6
Possibilità di integrazione (motivata) della somma dei
punteggi degli anni precedenti (fino a max 25), a norma
dell’art.11 D.P.R. n. 323/1998 (che prevede integrazione a
carattere di eccezionalità per riconoscimento sussistenza di
situazione di particolare gravità che abbiano condizionato il
rendimento scolastico).
D.P.R. 323/98 - D.M. 42/07 – D.M. 99/09 – O.M. 41/12,art. 8
Dirigenti tecnici
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Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (6)
Candidati interni
Considerazione nella banda d’oscillazione, definita in base alla
media dei voti d’ammissione, dell’impegno e dell’interesse
mostrato dallo studente in tutte le attività didattiche: Insegnamento
della religione cattolica, attività alternative, attività di studio
individuale (se vi è stato un arricchimento culturale o disciplinare
specifico certificato e valutato dalla scuola secondo modalità
deliberate dalla istituzione scolastica medesima), attività o
insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento dell’offerta
formativa.
I docenti di Religione Cattolica e di attività alternative partecipano
a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione del credito scolastico rispettivamente agli alunni che
si avvalgono di tali insegnamenti.
Dirigenti tecnici
D.M. 99/09 – O.M. 41/12, art. 8, c. 12,14,15,16
21
Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (7)
Istituti professionali
Negli istituti professionali la valutazione
delle esperienze condotte in alternanza
scuola-lavoro concorre ad integrare quella
delle discipline alle quali tali attività ed
esperienze afferiscono e contribuisce in tal
senso alla definizione del credito scolastico.
Dirigenti tecnici
O.M. 41/12, art. 8, c. 5
22
Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (8)
Candidati interni, Regione Lombardia
Nella regione Lombardia, agli studenti in possesso del diploma di
“Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP, che abbiano
positivamente frequentato il corso annuale previsto dalle norme già
citate, l’attribuzione del credito scolastico viene effettuata in sede di
scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al
quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni.
Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla
tabella A allegata al D.M. n. 99/09 viene attribuito, per la classe terza,
in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta, in
base al punteggio del titolo di Diploma Professionale, per la classe
quinta, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
D.M. 99/09 – O.M. 41/12, art. 8, c. 17
Dirigenti tecnici
23
Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (9)
• Alunni a cui non è stato attribuito il credito negli
anni precedenti: penultimo e terzultimo anno
applicazione Tabelle A (per promozione), B (per
idoneità),C (per esami preliminari sostenuti in
anni scolastici precedenti ).
D.M. 42/07 – D.M. 99/09 – O.M. 41/12
Dirigenti tecnici
24
Sez. 2 - Ammissione / attribuzione credito (10)
Candidati esterni
- attribuzione credito da parte del Consiglio di Classe davanti
al quale sostengono gli esami preliminari
- il punteggio andrà moltiplicato per due nel caso di prove
preliminari relative agli ultimi due anni, per tre nel caso di
prove preliminari relative agli ultimi tre anni
possibilità, da parte della Commissione, di aumentare il
punteggio di 1 punto per i candidati in possesso di crediti
formativi.
D.M. 42/07 – D.M. 99/09 – O.M. 41/12, art. 8
Dirigenti tecnici
25
Sez. 3 - Contenuto esame / le prove, in sintesi
Prove scritte:
-
le prime due spettano al Ministero, la terza alla Commissione
(cfr. L.n.1/07 e O.M. 41/12)
– quarta prova scritta: martedì 26 giugno 2011, ore 8.30.
Tale prova si effettua:
• nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto
sperimentale ESABAC, disciplinato dal D.M. n. 91 del 22
novembre 2010, alle disposizioni del quale si rinvia per tutti
gli aspetti specifici non disciplinati dall’O.M. 41/12;
• nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola e
tedesca;
• nei licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici.
D.M. 91/10 - O.M. 41/12, art. 12
Dirigenti tecnici
26
Sez. 3 - Contenuto esame / precauzioni
-
Adottare le precauzioni necessarie per evitare fughe
di notizie relative ai contenuti delle prove scritte
d’esame e per impedire ai candidati di comunicare
con l’esterno durante l’effettuazione delle prove
scritte.
-
Invitare i candidati a consegnare alla commissione,
nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di
qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado
di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a
luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere.
O.M. 41/12, art. 12, c. 5
Dirigenti tecnici
27
Sez. 3 - Contenuto esame / precauzioni
-
Avvertire i candidati che nei confronti di coloro
che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette
apparecchiature è prevista, secondo le norme
vigenti in materia di pubblici esami, la
esclusione da tutte le prove.
-
Vigilare sulle operazioni di stampa e
duplicazione dei testi delle prove d’esame.
O.M. 41/12, art. 12, c. 5
Dirigenti tecnici
28
Sez. 3 - Contenuto esame / terza prova (1)
•Effettuazione: 25 giugno 2012
– Struttura: definita collegialmente entro il 22 giugno in coerenza
con il documento del C.d.C.
– Predisposizione collegiale del testo la mattina del 25 giugno
– Orario di inizio: stabilito contestualmente dal Presidente per
ciascuna Classe/Commissione, dandone comunicazione
all’albo dell’istituto
– Nessuna comunicazione ai candidati circa le materie oggetto
della prova prima dell’inizio della prova stessa
– N.B. per Licei artistici e Istituti d’arte
 durata prova anche in due giorni
 definizione struttura non oltre il giorno successivo il
termine della seconda prova
svolgimento il giorno successivo alla definizione della
struttura
O.M. 41/12, art. 12
Dirigenti tecnici
29
Sez. 3 - Contenuto esame / terza prova (2)
il testo della terza prova:
la mattina del 25 giugno
– ogni Classe/Commissione lo predispone collegialmente sulla
base delle proposte avanzate da ciascun componente;
– ciascun componente deve formulare le sue proposte in numero
almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in
sede di definizione collegiale della struttura della terza prova;
– le proposte vanno allegate al verbale;
O.M. 41/12, art. 12
Dirigenti tecnici
30
Sez. 3 - Contenuto esame / terza prova (3)
il testo della terza prova:
– Per i licei artistici e gli istituti d'arte la prova può svolgersi anche in due
giorni. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le relative commissioni
definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il
giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova
scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova
medesima.
– Nella terza prova possono essere coinvolte, entro il limite numerico
determinato nell’art. 3, comma 2, del D.M. 20 novembre 2000, n.429, tutte
le discipline comprese nel piano degli studio dell’ultimo anno di corso,
purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai
sensi della vigente normativa.
O.M. 41/12, art. 12 e 15
Dirigenti tecnici
31
Sez. 3 - Contenuto esame / il colloquio (1)
svolto davanti all’intera Commissione in unica soluzione
temporale
su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai
programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso
interessa tutte le discipline per le quali i commissari interni ed
esterni e il Presidente abbiano titolo secondo la normativa
vigente
O.M. 41/12 , art.16 - C.M. 5/07 c. 3 e 4
Dirigenti tecnici
32
Sez. 3 - Contenuto esame / il colloquio (2)
Per la conduzione del colloquio, tre fasi:
• argomento, o presentazione di esperienze di ricerca e di
progetto, a scelta dal candidato,
• argomenti di interesse multidisciplinari proposti al candidato,
con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro
didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso
(preponderante rilievo deve essere riservato a questa parte del
colloquio),
• discussione prove scritte.
non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo le
tre fasi indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.
O.M. 41/12, art.16 - C.M. 5/07 c. 3 e 4
Dirigenti tecnici
33
Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera
2a prova scritta (1)
Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua
straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda
più di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Nel caso in
cui le tracce siano diversificate per lingua, il candidato comunica alla
commissione la lingua che ha scelto come oggetto della seconda
prova il giorno della seconda prova scritta, prima dell’apertura dei
plichi contenenti le tracce.
Entro il giorno successivo allo svolgimento della seconda prova
scritta il presidente della commissione comunica all’indirizzo e-mail
[email protected] il numero dei candidati che, per svolgere
la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una delle
seguenti lingue: arabo, cinese, ebraico, giapponese, russo.
O.M. 41/12, art. 15, c. 3
Dirigenti tecnici
34
Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera
2a prova scritta (2)
Negli istituti tecnici per il turismo di ordinamento la scelta della
seconda prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le
quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo
di prova.
Nei corsi linguistici interessati dalla modalità ESABAC il
candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della
terza prova scritta di lingue diverse dal Francese.
Nelle sezioni di liceo linguistico ad opzione internazionale il
candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della
terza prova scritta di lingue diverse dalla lingua del Paese
partner.
O.M. 41/12, art. 15, c. 3
Dirigenti tecnici
35
Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera
3a prova scritta (1)
Nei corsi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica nei
quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di più
lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della
seconda prova scritta, ove non si sia data applicazione
alla C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007, la terza prova potrà
prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere
diverse da quella scelta dal candidato nello svolgimento
della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o le
lingue straniere interessate rientrano nel computo delle
discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli
2 e 3 del D.M. n. 429/2000.
O.M. 41/12, art. 15, c. 4.2
.
Dirigenti tecnici
36
Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera
3a prova scritta (2)
Ove negli indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione
tecnica, nonché nel liceo linguistico di cui al D.M. 31
luglio 1973, si dia applicazione alla C.M. n. 15 del
31.1.2007, la Commissione coinvolge nella terza prova
scritta una sola lingua straniera quale disciplina specifica
oppure, qualora non coinvolga la lingua straniera quale
disciplina specifica, accerta la conoscenza di una sola
lingua straniera. In ogni caso il candidato svolge la prova
avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella
utilizzata per svolgere la seconda prova scritta.
O.M. 41/12, art. 15, c. 4.2
Dirigenti tecnici
37
Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera
3a prova scritta (3)
Negli indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma
sperimentale, la prosecuzione dello studio della lingua
straniera oppure l’insegnamento di una seconda lingua
straniera, detta disciplina può costituire oggetto d’esame
in sede sia di terza prova scritta che di colloquio, ove
nella Commissione risulti presente il docente in possesso
dei titoli richiesti per l’insegnamento della o delle lingue
straniere interessate.
O.M. 41/12, art. 15, c. 9
Dirigenti tecnici
38
Sez. 3 – Contenuto esame / lingua straniera
indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica (1)
Nel caso in cui, ai sensi della C.M. 15/07, siano stati designati
commissari interni tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di
altre discipline, il Presidente deve salvaguardare la composizione
numerica della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi
di svolgimento degli esami compresa quella dell’attribuzione del voto
finale.
Pertanto: i commissari di lingue straniere, fermo restando il
coinvolgimento di ciascuno nell’esame sulla lingua di propria competenza,
esprimono una sola proposta di voto finale.
Qualora non raggiungano l’accordo, il Presidente assume la proposta
risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale
arrotondamento al numero più approssimato.
C.M. 15/07 e O.M. 41/12, art. 16, c. 6
Dirigenti tecnici
39
Sez. 3 - Contenuto esame / lingua straniera
indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica (2)
Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali la
lingua straniera, oggetto di seconda prova scritta, sia affidata ai
commissari interni secondo le disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del
31-1-2007, il candidato sceglie la lingua straniera da inserire tra le
materie oggetto del colloquio pluridisciplinare.
Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei
commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla
predetta circolare n. 15/2007, sono oggetto del colloquio tutte le lingue
straniere studiate dai singoli candidati e rappresentate nella competente
commissione.
O.M. 41/12, art. 16 c. 7
Dirigenti tecnici
40
Sez. 3 - Contenuto esame / correzione 1a prova
L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione di formazione (INVALSI) ha confermato la disponibilità a
pubblicare sul sito Internet dell’Istituto una proposta di griglia di
correzione per gli elaborati della prima prova scritta nonché il
repertorio delle terze prove degli anni scolastici passati.
L’INVALSI produrrà, inoltre, un riesame , su base campionaria, delle
prove di italiano e, limitatamente agli indirizzi di studio in cui la
seconda prova scritta riguarda la matematica, anche di quelle di
quest’ultima disciplina.
O.M. 41/12, art. 20 c. 10 bis
Dirigenti tecnici
41
Sez. 3 - Contenuto esame / correzione 2 a prova licei
scientifici
–Il MIUR propone, come gli scorsi anni, una griglia di valutazione
della prova scritta di matematica e un'indagine nazionale sui risultati
della prova scritta di matematica, nei licei scientifici, sia di
ordinamento che sperimentali.
–La griglia è scaricabile dal sito www.matmedia.it ed indica il
punteggio massimo attribuibile al problema e ai quesiti e il punteggio
massimo attribuibile a ciascuno dei descrittori, distinto per problemi e
quesiti. Tale punteggio, ovviamente, sarà assegnato solo a prova
nota, nel primo pomeriggio del 21 giugno, attraverso il sito
www.matmedia.it
–Sullo stesso sito sono reperibili i nomi dei referenti regionali a cui
rivolgersi per chiarimenti
Dirigenti tecnici
42
Sez. 3 - Contenuto esame / Prove suppletive
La prima prova scritta suppletiva si svolge nel giorno di
mercoledì 4 luglio 2012, alle ore 8.30.
La seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo,
giovedì 5 luglio, alle ore 8.30, con eventuale prosecuzione,
per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte;
La terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo
giorno successivo all'effettuazione della seconda prova
scritta suppletiva.
La quarta prova scritta, per gli istituti interessati, si svolge
nel giorno successivo all’effettuazione della terza prova
scritta.
O.M. 41/12, art. 12 c. 13
Dirigenti tecnici
43
Sez. 4 – Commissioni (1)
Presidente e commissari esterni comuni per ogni due
Classi/Commissioni. Per ogni classe/commissione il presidente
esterno e 6 commissari, 3 esterni e 3 interni. Solo per alcuni indirizzi,
2 esterni e 2 interni (assicurata comunque la presenza commissari
prima e seconda prova). Per ogni classe non più di 35 studenti.
N.B. candidati esterni ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti in
numero non superiore al 50% degli interni. Solo in casi eccezionali
possono esserci commissioni:
– con un numero maggiore di candidati esterni,
– con soli candidati esterni (solo una commissione per istituzione
scolastica e solo presso istituti statali)
– ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà
essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e
disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
L. 1/07, art. 4 - O.M. 41/12, art. 4 – C.M. 5 /07, p. 4 –
C.M. 90/07
Dirigenti tecnici
44
Sez. 4 – Commissioni (2)
Candidati esterni agli esami per l’indirizzo di
Dirigente di comunità
Possono essere costituite commissioni di soli
candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali
e nel numero massimo di due commissioni.
Per i candidati esterni che sostengono, l’esame
presso istituti senza lo specifico indirizzo, o senza
classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di
riferimento per i programmi è costituito dal
programma definito dal Ministero (disponibile sul sito
internet:http://www.istruzione.it area tematica: Esami
di Stato - quadro normativo 1999/2000)
L. 1/07, art. 4 - O.M. 41/12, art. 4, c 20
Dirigenti tecnici
45
Sez. 4 – Commissioni (3)
Per la regione Lombardia, nelle commissioni di esame
presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in
qualità di candidati interni, studenti in possesso del diploma
professionale di tecnico con frequenza del corso annuale,
previsto dalla normativa già citata, i docenti dell’istituzione
formativa che ha erogato il servizio, in numero non
superiore a tre, su designazione formale della medesima
istituzione formativa, possono essere presenti alle
operazioni d’esame in qualità di osservatori, senza poteri di
intervento in alcuna fase dell’esame e senza che ciò
comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
O.M. 41/12, art. 10
Dirigenti tecnici
46
Sez. 4 – Commissioni (4)
Riunione plenaria
(18/6 ore 8.30 c/o Istituto di assegnazione):
• verifica presenza commissari,
• nomina del sostituto (unico per le due classi/commissioni) e dei
segretari
• ordine di successione per inizio terza prova,
• operazioni disgiunte valutazione elaborati,
• operazioni disgiunte valutazione finale,
• calendario delle operazioni delle 2 commissioni.
O.M. 41/12, art. 12
Dirigenti tecnici
47
Sez. 4 – Commissioni (5)
Riunione plenaria (o successiva appositamente convocata, secondo il
calendario stabilito):
– data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in
base al sorteggio:
a) ordine precedenza tra le due classi/commissioni
b) ordine precedenza colloqui tra esterni e interni
c) ordine convocazione candidati secondo lettera alfabetica
(non si procede a sorteggio nel caso ci siano commissari interni in più
commissioni)
– data pubblicazione risultati di ciascuna prova scritta per ogni classe
(un giorno prima della data fissata per l’inizio dei colloqui)
– data unica pubblicazione risultati finali delle 2 classi/commissioni.
O.M. 41/12, artt. 12, 13, 15
Dirigenti tecnici
48
Sez. 4 – Commissioni (6)
Altri adempimenti:
• esame degli atti e dei documenti relativi ai candidati interni, nonché
della documentazione presentata dai candidati esterni. L’esame dei
fascicoli e dei curricoli dei candidati deve essere completato prima
dell’inizio dei colloqui.
•Irregolarità:
• il Presidente rileva irregolarità insanabili: ne dà comunicazione al
Ministero.
• il Presidente rileva irregolarità sanabili dall’istituto sede di esame:
invita il Dirigente scolastico a provvedere tempestivamente,
eventualmente tramite convocazione del consiglio di classe.
• il Presidente rileva irregolarità sanabili dal candidato: invita il
candidato a regolarizzare la documentazione, fissando il termine per
tale adempimento.
O.M. 41/12, art. 13
Dirigenti tecnici
49
Sez. 4 – Commissioni (7)
Altri adempimenti:
• prima dell’inizio dei colloqui:
• esame lavori presentati dai candidati e finalizzati all’avvio
del colloquio
• criteri terza prova e colloquio
• criteri integrazione del punteggio complessivo conseguito,
fino a un massimo di 5 punti
• correzione 1^ e 2^ prova scritta (la Commissione può
operare per aree disciplinari, purché siano presenti almeno
due docenti per area)
• correzione 3^ prova
• valutazione colloquio
• valutazione finale e relativi atti
• redazione modello di certificazione di cui al D.M. n.26/09
Dirigenti tecnici
D.M. 26/09 - O.M.
41/12
50
Sez. 4 – Commissioni (8): punteggi massimi
– 45 punti per le prove scritte (15 punti per ogni prova; prova giudicata
sufficiente con un punteggio non inferiore a 10);
– 30 punti per il colloquio (prova giudicata sufficiente con un punteggio
non inferiore a 20);
– 25 punti per il credito scolastico accumulato negli ultimi 3 anni;
– 100 punti il punteggio massimo complessivo;
– inoltre la Commissione dispone di un punteggio integrativo fino a un
massimo di 5 punti entro i 100 punti totali (da attribuire solo se il
candidato ha un credito di almeno 15 punti e un risultato complessivo
delle prove d’esame pari a 70).
L. 1/07 – O.M. 41/12
Dirigenti tecnici
51
Sez. 4 – Commissioni (9): lode
– è ammessa l’attribuzione all’unanimità della lode per il candidato che senza
aver usufruito dei 5 punti, abbia raggiunto 100 a condizione che:
– a) abbia conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile
senza fruire della integrazione;
– b) abbia riportato negli scrutini finali relativi alla classe terza, alla classe
quarta e alla classe quinta la media dei voti superiore a nove, con nessun voto
inferiore a otto, ivi compresa la valutazione del comportamento.
– Inoltre il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e
all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono
essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le
rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità.
L. 1/07 – DM 99/09 O.M. 41/12, art. 20
Dirigenti tecnici
52
Sez. 4 – Commissioni (10): pubblicazione risultati
• L'esito degli esami è pubblicato nell'albo dell'istituto con
l’indicazione del punteggio finale conseguito e con la sola
indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di non superamento
dell’esame.
• Qualora venga attribuita la lode, deve esserne fatta menzione.
• Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della
Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri
d'esame.
• Il riferimento all’eventuale effettuazione di prove differenziate va
indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo.
DPR 122/09 - O.M. 41/12 art.
21
Dirigenti tecnici
53
Sez. 4 – Commissioni (11): pubblicazione risultati
• L’esito della parte specifica dell’esame ESABAC con
l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per
tutti i candidati, nell’albo dell’Istituto sede della commissione,
con la formula: “Esito ESABAC: Punti….” in caso di risultato
positivo; con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso
di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte
specifica.
• Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la
votazione di 100 con l’attribuzione della lode, la scuola
provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.L.vo 29-122007, n.262, all’acquisizione del consenso dei medesimi, ai
fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo
Nazionale delle Eccellenze.
DPR 122/09 - O.M. 41/12 art.
21
Dirigenti tecnici
54
Sez. 4 – Commissioni (12): verbalizzazione
• All’OM 41 sono allegati i modelli di verbale.
• Quest’anno, al posto di Conchiglia , è stata introdotta una
nuova applicazione denominata “Commissione web”,
finalizzata a supportare l’intera attività delle commissioni di
esame, anche per la verbalizzazione.
• L’applicazione consente anche il trasferimento dei dati
immessi dalle commissioni direttamente al SIDI,
semplificando il lavoro delle segreterie scolastiche.
• Le informazioni riguardanti “Commissione web” sono
disponibili nella sezione “Istruzione -> Argomenti -> Esami di
Stato -> Commissione web” del portale www.istruzione.it.
• Il prossimo anno l’uso di “Commissione web” probabilmente
sarà obbligatorio.
O.M. 41/12 art. 19, nota MIUR
6/6/12
Dirigenti tecnici
55
Sez. 4 – Commissioni (13): adempimenti conclusivi
– I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano
opportuno, potranno trasmettere al competente
USR un’apposita relazione contenente
osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui
livelli di apprendimento degli studenti, nonché
proposte migliorative dell’esame di Stato.
O.M. 41/12 art. 20, c. 10
Dirigenti tecnici
56
Sez. 4 – Commissioni (14): adempimenti conclusivi
– I presidenti di commissione affidano all’istituto
scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti
di esame, una scheda da trasmettere all’Ispettore
tecnico di vigilanza, tramite l’UST, nella quale sono
riportati i criteri adottati dalle singole classicommissioni per l’attribuzione della lode e le
motivazioni della relativa attribuzione ai singoli
candidati.
O.M. 41/12 art. 20, c. 11
Dirigenti tecnici
57
Sez. 5 – Attenzioni: DSA (1)
La Commissione d’esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni
soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi
specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le
forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati.
Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti
compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato.
Possono essere previsti tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.
Può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel
caso in cui siano stati utilizzati per le verifiche in corso d’anno.
Nel diploma finale, nelle certificazioni sostitutive e nella pubblicizzazione degli esiti
conclusivi non deve esservi menzione delle misure compensative disposte.
L 170/2010, DM n.5669 12/7/2011 D.P.R. 22/6/2009, n.122 OM 41/12 art. 17 bis, c. 1
Dirigenti tecnici
58
Sez. 5 – Attenzioni: DSA (2)
I candidati con diagnosi DSA, che, hanno seguito un percorso
didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e
lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di
classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere
prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate
solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n.
323/1998.
Il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va
indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo
dell’istituto.
L 170/2010, DM n.5669 12/7/2011 D.P.R. 22/6/2009, n.122 OM 41/12 art. 17 bis, c. 2
Dirigenti tecnici
59
Sez. 5 – Attenzioni: DSA (3)
I candidati con diagnosi DSA, che hanno seguito un percorso didattico
ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e
straniera/e, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova
scritta, saranno sottoposti a prova orale sostitutiva della prova scritta.
La prova orale avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della
seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo,
purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle
prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte.
Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a
maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e
valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni.
L 170/2010, DM n.5669 12/7/2011 D.P.R. 22/6/2009, n.122 OM 41/12 art. 17 bis, c. 3
Dirigenti tecnici
60
Sez. 5 – Attenzioni: DSA (4)
I candidati con diagnosi DSA, che hanno seguito un percorso didattico
ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e
straniera/e, nel caso in cui la lingua straniera o le lingue straniere siano
coinvolte nella terza prova scritta, saranno sottoposti a prova orale
sostitutiva.
La prova orale avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della terza
prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché
compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove
scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte.
I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte
nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da
attribuire alla terza prova scritta.
L 170/2010, DM n.5669 12/7/2011 D.P.R. 22/6/2009, n.122 OM 41/12 art. 17 bis, c. 3
Dirigenti tecnici
61
Sez. 5 – Attenzioni: disabilità (1)
La Commissione predispone prove equipollenti
a quelle assegnate agli altri candidati che possono consistere:
 nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi
 nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti
In ogni caso devono consentire la verifica del raggiungimento di
una preparazione idonea per il rilascio del
DIPLOMA D’ESAME.
Predisposizione e svolgimento delle prove anche con l’ausilio di
personale/operatori esperti
Tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte e del
colloquio (numero maggiore di giorni solo casi eccezionali)
L.104/92; art. 16, c. 3
D.P.R. 323/98, art. 13
O.M. 41/12, art. 17, c.
1, 2, 3
Dirigenti tecnici
62
Sez. 5 – Attenzioni: disabilità (2)
Candidati con percorso didattico differenziato
…La Commissione predispone prove differenziate sulla base della
documentazione fornita dal Consiglio di Classe.
Si rilascia una ATTESTAZIONE (non un diploma).
Il riferimento alle prove differenziate non va indicato nei tabelloni, ma
solo nella attestazione.
L.104/92; art. 16, c. 3
D.P.R. 323/98; art. 13
O.M. 41/12, art. 17 c. 4
Dirigenti tecnici
63
Sez. 6: Alcune attenzioni (1)
– Evitare, nei limiti del possibile, di svolgere i colloqui in
orario pomeridiano.
– Accordarsi in commissione sui tempi del colloquio,
fissando preventivamente il tempo medio da dedicare
ad ogni fase.
– Evitare difformità di comportamento nei confronti dei
vari candidati; la durata del colloquio rispetti quanto
prefissato, evitando di trattenere più a lungo i candidati
più problematici.
Dirigenti tecnici
64
Sez. 6: Alcune attenzioni (2)
– Controllare che la struttura della terza prova sia
conforme alla normativa (art. 2 e 3 D.M. 20.11.2000 n.
429).
– Pensare ad accorgimenti per evitare copiature nel caso
che per la terza prova si scelga la tipologia C o B+C.
Dirigenti tecnici
65
Sez. 7 – Disposizioni organizzative: plico telematico (1)
–Progetto di semplificazione, finalizzato alla trasmissione per via
telematica delle prove, denominato “plico telematico”, contenente i
testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista,
della quarta prova scritta).
–Ciascuna sede di esame diviene destinataria del “plico telematico”,
documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura, e, a tal
fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica
indispensabile e, almeno, un “referente di sede”.
–Con apposita nota tecnica del 12 aprile 2012 sono state fornite
dettagliate istruzioni.
O.M. 41/12, art. 27- nota
tecnica 12/4/12
Dirigenti tecnici
66
Sez. 7 – Disposizioni organizzative: plico telematico (2)
–Prima dell’inizio delle prove alle scuole saranno
trasmesse le chiavi per aprire il plico telematico la mattina
di ogni prova.
–Un’altra chiave per l’apertura sarà fornita la mattina di
ogni prova stessa dal Ministero.
–Sono state già fatte simulazioni.
–Nel caso vi fossero problemi per l’apertura del plico
telematico la commissione può rivolgersi all’UST.
O.M. 41/12, art. 27- nota
tecnica 12/4/12
Dirigenti tecnici
67
Sez. 7 – Disposizioni organizzative: precauzioni (1)
– è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a
scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature
in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce
infrarossa o ultravioletta di ogni genere.
–nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista
l’esclusione da tutte le prove.
– è inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo
“palmare” o personal computer portatili di qualsiasi genere, in grado di
collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni
“wireless”, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete
telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH.
nota MIUR 24/5/12 prot.
3172
Dirigenti tecnici
68
Sez. 7 – Disposizioni organizzative: precauzioni (2)
– In ognuno dei giorni impegnati dalle prove scritte, sarà consentito,
fino al completamento della stampa delle tracce relative,
rispettivamente, alla prima prova scritta, alla seconda prova scritta e,
eventualmente, alla quarta prova scritta, esclusivamente il
collegamento con la rete INTERNET dei computer utilizzati: 1) dal
dirigente scolastico o di chi ne fa le veci; 2) dal Direttore dei servizi
generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente scolastico o da
chi ne fa le veci; 3) dal referente o dai referenti di sede.
– Nel corso delle prove scritte sarà pertanto disattivato il collegamento
alla rete Internet di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi
scolastiche interessati dalle prove scritte. Saranno altresì resi
inaccessibili aule e laboratori di informatica.
nota MIUR 24/5/12 prot.
3172
Dirigenti tecnici
69
Sez. 7 – Disposizioni organizzative: ESABAC
– Ai presidenti delle commissioni dove è
attuato il progetto sperimentale ESABAC sarà
inviata una lettera con indicazioni specifiche.
–Tale lettera dovrebbe pervenire anche agli
USR.
Dirigenti tecnici
70
Sez. 7 – Disposizioni organizzative: zone terremotate
–Il Consiglio dei Ministri approverà un Decreto
Legge per gli scrutini ed esami nelle zone
terremotate (comuni della provincia di
Mantova).
–A seguito del decreto uscirà immediatamente
anche una specifica ordinanza.
Dirigenti tecnici
71
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esami di stato 2006-2007 - Ufficio scolastico regionale per la