La liquidazione coatta amministrativa è una procedura
concorsuale con caratteri di specialità dovuti
all’ingerenza nella stessa da parte dello Stato.
Realizza principalmente un interesse pubblico e, solo in
seconda battuta, l’interesse privato dei creditori per i
seguenti motivi:
 dimensione imprese e incidenza della loro attività sul
sistema produttivo nazionale;
 numero soggetti coinvolti;
 sottoposizione delle imprese al regime autorizzatorio
e di controllo da parte della PA.
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FINALITA’
NATURA
Eliminazione dal mercato di quelle
imprese che non riescono più a
svolgere la propria attività o a
svolgerla in maniera regolare.
Procedura a carattere amministrativo in
quanto:
 si apre per mezzo di un provvedimento
amministrativo;
 è gestita da parte di organi amministrativi
(Autorità di vigilanza, Commissario
liquidatore e Comitato di sorveglianza).
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La disciplina generale della LCA (liquidazione coatta
amministrativa) è dettata dagli artt. 194 ss, RD 16
marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e successive
modifiche, salvo le disposizioni dettate dalle leggi
speciali.
Tra le numerose modifiche alla legge fallimentare, il
D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha coinvolto anche la
LCA in quanto ha modificato:
 l’art. 209 l.fall. in tema di formazione dello stato
passivo;
 l’art. 213 l.fall. in tema di chiusura della liquidazione;
 l’art. 214 l.fall. in tema di concordato.
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La legge fallimentare non individua le singole categorie
di imprese assoggettabili alla procedura di LCA.
Peraltro, ai sensi dell’art. 2 l.fall., sono le leggi speciali
ad individuare le imprese soggette alla procedura in
esame.
Le imprese soggette a LCA non possono essere
soggette al fallimento, salvo che la legge non disponga
diversamente (es. cooperative).
Per individuare le imprese soggette esclusivamente a
LCA l’elemento chiave è costituito dalla sottoposizione
ab initio dell’attività imprenditoriale al controllo e alla
sorveglianza dell’autorità amministrativa competente.
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Nella procedura intervengono 3 organi principali:
l’Autorità amministrativa di vigilanza (artt. 197, 198,
l.fall.);
 il Commissario liquidatore (artt. 198, 199, 201, 206,
209, 210, l. fall.);
 il Comitato di sorveglianza (artt. 198, 201, 204, 205,
206, 210, 212, 214, l.fall.).

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È l’autorità preposta alla vigilanza del settore in cui opera la
cooperativa che dà impulso alla procedura proponendo
l’adozione del provvedimento di apertura della liquidazione
all’autorità governativa competente.
Poteri:
 nominare (e revocare) uno o più commissari liquidatori e il
comitato di sorveglianza;
 facoltà di stabilire limitazioni ai poteri del commissario
liquidatore (art. 210 l.fall.);
 direzione e controllo dell’attività di liquidazione che
comprende:
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l’autorizzazione al compimento delle attività previste dall’art. 35 l.fall.
di valore indeterminato o superiore a € 1.032,91 come previsto dall’art.
206 l.fall., e l’autorizzazione alle vendite dei beni immobili e mobili in
blocco;
• l’autorizzazione a disporre acconti parziali e al deposito del bilancio
finale di liquidazione e del conto della gestione da parte dei commissari;
•
l’autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità nei
confronti di amministratori, sindaci e direttori generali dell’impresa
ex art. 206 l.fall. e nei confronti del commissario liquid. revocato;
 l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio dell’impresa;
 l’autorizzazione alla presentazione della proposta di concordato;
 la liquidazione del compenso dei commissari liquidatori;
 l’adozione dei provv.ti necessari qualora, a seguito della
risoluzione o dell’annullamento del concordato, sia disposta la
riapertura della procedura.

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È il principale organo della procedura ed è nominato all’atto
dell’apertura della LCA o con provvedimento successivo. Tale
provvedimento deve essere pubblicato presso il Registro delle
Imprese.
In genere il Commissario liquidatore è uno solo, ma l’autorità di
vigilanza può decidere di nominarne 3, i quali deliberano a
maggioranza e due di essi eserciteranno la rappresentanza.
Non possono essere nominati commissari liquidatori ai sensi
dell’art. 28, comma 1, l.fall.:
 il coniuge, i parenti o affini sino al quarto grado del titolare
dell’impresa;
 i creditori;
 chiunque abbia contribuito al dissesto dell’impresa nei due anni
precedenti l’apertura della procedura o si trovi comunque in una
situazione di conflitto di interessi.
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al commissario liquidatore, che assume la veste di pubblico
ufficiale, è affidata l’amministrazione dell’impresa, nonché la
rappresentanza legale e processuale della stessa e la disponibilità
del relativo patrimonio.
 procede alla formazione dello stato passivo (art. 209, l.fall.)
 svolge l’attività di liquidazione in piena autonomia, salvo eventuali
limitazioni imposte dall’autorità di vigilanza
 il primo atto consiste, ai sensi dell’art. 204 l.fall., nella presa in
consegna dei beni, delle scritture contabili e degli altri documenti
dell’impresa
 successivamente redige l’inventario, rappresentando fedelmente
l’attivo e il passivo dello stato patrimoniale
 ai sensi dell’art. 205, comma 2, l.fall., è dispensato dal formare il
bilancio annuale, ma deve presentare all’autorità di vigilanza, alla
fine di ogni semestre, una relazione sulla situazione patrimoniale

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dell’impresa e sull’andamento della gestione accompagnata da un
rapporto del comitato di sorveglianza. La relazione, per l’attivo,
deve indicare le disponibilità liquide ricavate dalle vendite e i beni
non ancora liquidati con il valore di possibile realizzo. I debiti
devono essere iscritti secondo il grado di privilegio, sono poi indicati
i crediti in tutto o in parte già soddisfatti
Qualora incorra in responsabilità civile o penale, ovvero si verifichino
situazioni di incompatibilità o incapacità a ricoprire l’ufficio,
l’autorità di vigilanza ne dispone la revoca. A pena di illegittimità, la
revoca deve essere preceduta da una fase istruttoria, nell’ambito
della quale deve essere sentito il commissario liquidatore.
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È nominato dall’autorità di vigilanza ed è composto da 3
o 5 membri (art. 198 l.fall.). Se il presidente non viene
nomineto nel provvedimento, alla sua designazione
provvederà il comitato stesso.
È ritenuto un organo portatore di interessi pubblici ed
ha essenzialmente funzioni di controllo e consultive ed
è caratterizzato dal fatto che deve essere composto da
persone “particolarmente esperte nel ramo di attività
esercitato dall’impresa” e solo “possibilmente” da
persone scelte tra i creditori.
Con riferimento al compenso non troviamo una
disciplina comune, in quanto viene stabilito dalle leggi
speciali.
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La procedura di LCA si apre con un decreto ministeriale,
provvedimento amministrativo emanato dall’Autorità
governativa che amministra il settore in cui opera
l’impresa.
A tale provvedimento si affianca la sentenza che accerta
lo stato di insolvenza.
Alla procedura di LCA si applica la Legge n. 241/90 i cui
artt. 7 e 8 pongono a carico dell’amministrazione
l’obbligo di dare comunicazione dell’avvio del
procedimento al destinatario degli effetti diretti del
provvedimento finale.
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CONTENUTO
 generalità Autorità governativa che
apre la LCA;
 individuazione dell’impresa nei cui
confronti si è aperta la LCA;
 nomina di uno o più commissari
liquidatori;
 nomina membri comitato di
sorveglianza;
 ragioni dell’apertura del procedimento;
 indicazioni di eventuali ulteriori forme
di pubblicità;
 la data;
 la firma dei legali rappresentanti
dell’autorità governativa che apre la
procedura.
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FORME DI PUBBLICITA’
(art. 197, l.fall.)
Il provvedimento di liquidazione
è integralmente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana entro 10 gg
dalla sua pronuncia, a cura
dell’Autorità che l’ha emesso.
Deve inoltre essere comunicato
all’ufficio del Registro Imprese.
Il provvedimento può essere
impugnato dinanzi al giudice
amministrativo e/o revocato da
parte della stessa Autorità che
l’ha emesso.
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EFFETTI
(artt. 200, 201, l.fall.)
Tutti gli effetti del provvedimento si
realizzano con la sola pronuncia, senza che
rilevi il compimento delle forme di pubblicità
previste.
Ai sensi dell’art. 200, l.fall., cessano le
funzioni delle assemblee e degli organi di
amministrazione e di controllo salvo
l’eccezione prevista dall’art. 241 l.fall.
Sempre dalla data del provv.to si applicano
le norme:
 che disciplinano la struttura del passivo;
 che regolano la legittimazione dei creditori
a partecipare al concorso;
 gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici
precedenti;
 l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria
da parte del giudice.
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ACCERTAMENTO DELLO
STATO DI INSOLVENZA
PREVENTIVO RISPETTO
ALL’APERTURA DELLA
LCA (art. 195, l.fall.)
ACCERTAMENTO DELLO
STATO DI INSOLVENZA
SUCCESSIVO RISPETTO
ALL’APERTURA DELLA
LCA (art. 202, l.fall.)
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Lo stato d’insolvenza è dichiarato dal Tribunale nella cui
circoscrizione l’impresa ha la sede principale, su
iniziativa di uno o più creditori ovvero dall’autorità che
esercita la vigilanza sull’impresa o di questa stessa. La
legittimazione passiva spetta all’imprenditore, al quale
deve essere consentito il pieno ed effettivo diritto di
difesa.
Ai sensi dell’art. 202, l.fall., la domanda deve essere
proposta con ricorso e la decisione è assunta con
sentenza in camera di consiglio.
Prima della sentenza, il tribunale deve sentire, con le
modalità previste dall’art, 15, l.fall., l’autorità di
vigilanza e l’impresa.
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Se il tribunale rigetta il ricorso, avverso tale decreto è
ammesso reclamo ex art. 22, l.fall.
Ove, invece, proceda con la dichiarazione dello stato di
insolvenza, nella stessa sentenza o con decreto
successivo, lo stesso adotta i provvedimenti conservativi
che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori sino
all’inizio della procedura di liquidazione (art. 195,
comma 2, l.fall.).
La sentenza è comunicata entro 3 gg all’autorità
competente perché disponga la liquidazione (art. 195,
comma 4, l.fall.).
Il provvedimento che accerta lo stato di insolvenza
rappresenta, inoltre, il momento costitutivo di eventuali
illeciti penali commessi anteriormente.
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L’accertamento dello stato di insolvenza può essere
successivo, senza limiti temporali, all’apertura della
LCA, alla sola condizione che l’insolvenza sia anteriore
rispetto all’instaurazione della procedura (art. 202,
l.fall.).
In questo caso legittimati al ricorso sono il commissario
liquidatore ed il p.m., e si osservano le medesime
regole procedurali di cui all’art. 195, commi 2-6, l.fall.
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In entrambi i casi la sentenza ha efficacia costitutiva e
produce i suoi effetti dalla pubblicazione (deposito in
cancelleria).
Devono essere adottate le forme di notificazione e
pubblicazione previste dall’art. 17, l.fall.:
 notificazione, su richiesta del cancelliere, ai sensi
degli artt. 137 ss c.p.c., al debitore e al p.m.;
 comunicazione per estratto, ai sensi dell’art. 136
c.p.c., al commissario liquidatore e al ricorrente;
 annotazione presso l’ufficio del Registro delle Imprese
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A norma dell’art. 203, l.fall., solo dopo la dichiarazione
dello stato di insolvenza potrà farsi valere l’inefficacia
degli atti a titolo gratuito (art. 64 l.fall.) e dei pagamenti
anteriormente eseguiti per debiti non scaduti (art. 65,
l.fall.), gli uni e gli altri se eseguiti dal debitore nel
biennio antecedente.
Sempre dopo la sentenza potrà essere esercitata
l’azione revocatoria fallimentare avverso gli atti
disposizione compiuti nel c.d. periodo sospetto.
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DEL PROVV.TO DI APERTURA DELLA LCA
(art. 197, l.fall.)
Può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo
territorialmente competente in relazione all’amministrazione che
l’ha emesso.
La proposizione del ricorso:
 non sospende la procedura liquidatoria;
 né comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale
per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Il contraddittorio dovrà svolgersi sia nei riguardi dell’autorità
governativa che del commissario liquidatore.
L’accoglimento dell’impugnazione determina la caducazione del
provv.to di LCA, salvo che questa sia stata disposta anche per
altre motivi, senza che ciò produca effetti sulla eventuale
pronuncia di accertamento dello stato di insolvenza.
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DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DELLO STATO DI
INSOLVENZA (art. 195, l.fall.)
Avverso tale sentenza è ammesso, entro 30 gg dalla data della
notificazione della sentenza, per l’imprenditore, o dall’iscrizione
nel Registro delle Imprese, per tutti gli altri interessati,
l’impugnazione mediante reclamo avanti la Corte d’appello
territorialmente competente ai sensi dell’art. 195, comma 5, l.fall.
Nel giudizio di reclamo sono litisconsorzi necessari il
commissario liquidatore e i creditori istanti con esclusione
dell’autorità governativa competente.
In caso di accoglimento la Corte d’appello revoca la dichiarazione
d’insolvenza con sentenza notificata al commissario liquidatore,
ai creditori istanti e all’impresa in LCA.
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DEL DECRETO MOTIVATO CHE RIGETTA L’ISTANZA
DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA
(art. 195, l.fall.)
Avverso tale decreto i ricorrenti potranno proporre reclamo ai
sensi dell’art. 22, l.fall., entro 30 gg.
Nell’ipotesi in cui accolga tale reclamo, la Corte d’appello non
dichiara lo stato di insolvenza e rimette gli atti al tribunale
affinché quest’ultimo provveda in tal senso con sentenza.
Avverso la sentenza della Corte d’appello si può esperire ricorso
per cassazione.
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2 fasi:
Fase 1:
Si svolge al di fuori dell’ambito
giurisdizionale ed è diretta dal
commissario liquidatore il quale:
 effettua verifiche della contabilità;
 dà comunicazione degli esiti delle
suddette verifiche ai creditori;
 recepisce le loro osservazioni e
deposita lo stato passivo rendendolo
esecutivo senza che sia necessario
l’intervento dell’autorità
giurisdizionale.
Fase 2:
Prevede, mediante rinvio
alla disciplina fallimentare,
in sede di riesame, un
intervento giurisdizionale.
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Entro un mese dalla nomina, il commissario liquidatore deve
comunicare, tramite PEC, a ciascun creditore l’importo del
singolo credito risultante dalle scritture contabili e dalla
documentazione dell’impresa.
Analoga comunicazione deve essere eseguita a coloro che
possono far valere, sui beni mobili posseduti dall’impresa,
domande di rivendicazione, restituzione e separazione.
Entro 15 gg dalla ricezione, i creditori hanno la possibilità di
far pervenire, sempre tramite PEC, al commissario le proprie
osservazioni ed istanze.
L’irregolarità del mancato invio della comunicazione, nonché
l’esclusione del credito dall’elenco di cui all’art. 209, l.fall.,
devono essere fatte valere mediante l’opposizione allo stato
passivo, ai sensi degli artt. 98 e 99, l.fall.
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I creditori pretermessi e i terzi ex art. 103, l.fall., che
non abbiano ricevuto la comunicazione, possono
chiedere mediante raccomandata, entro 60 gg dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provv.to che
ordina la LCA, il riconoscimento del loro credito o la
restituzione dei loro beni, comunicando, inoltre, il loro
indirizzo PEC.
Queste istanze non hanno natura di domanda
giudiziale, di conseguenza:
 non producono gli effetti di cui all’art. 94, l.fall.;
 il loro accoglimento non comporta la formazione di un
giudicato.
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Salvo che le leggi speciali non stabiliscano un termine
maggiore, entro 90 gg dal provvedimento di liquidazione, il
commissario liquidatore deve formare l’elenco dei crediti
ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione,
restituzione e separazione su cose mobili possedute
dall’impresa accolte o respinte.
Il commissario trasmette, a mezzo PEC, l’elenco dei creditori
ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in
parte ammessa e contestualmente provvede al suo deposito
in cancelleria
Tale deposito rende l’elenco esecutivo.
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Lo stato passivo deve contenere l’indicazione analitica di tutti
i crediti ammessi e la somma a ciascuno riconosciuta, con
specificazione dei diritti di prelazione spettanti e l’ordine dei
privilegi.
Molto spesso accade che il commissario non rispetti il
termine per il deposito dell’elenco. Per porre rimedio al
pregiudizio arrecato agli interessi dei creditori, si riconosce a
questi ultimi e all’impresa posta in LCA, in caso di
ingiustificato ritardo da parte del commissario, la possibilità
di far valere la responsabilità dello stesso. La società potrà
ricorrere prima all’autorità di vigilanza, poi in via
giurisdizionale al giudice amministrativo.
Per le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le
domande di rivendica e di restituzione, l’art. 209, l.fall. rinvia
a quanto disposto dagli artt. 98, 99, 101 e 103, l.fall.
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Sono considerate tardive, ai sensi dell’art. 101, l.fall., le
domande di ammissione trasmesse al curatore oltre il termine
di 30 gg prima dell’udienza per la verifica del passivo e non
oltre quello di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività
dello stato passivo.
Evitando l’applicazione letterale dell’art. 101, l.fall. si ritiene
che le insinuazioni tardive, in una prima fase, debbano essere
trattati processualmente come le tempestive.
Non è semplice stabilire quale rimedio abbia a disposizione il
creditore il cui credito non sia stato ammesso per intero.
L’insinuazione tardiva può essere proposta solo ove non si
traduca in una opposizione allo stato passivo già formato.
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Qualora, pertanto, il creditore abbia proposto domanda
di ammissione al passivo o formulato le osservazioni di
cui all’art. 207 dovrà opporsi, ai sensi dell’art. 98, l.fall.,
perché il provvedimento di esclusione avrebbe valore di
rigetto.
Se, viceversa, un creditore non risulta iscritto nell’elenco
depositato non può proporre opposizione, mancando
un provvedimento da impugnare, né potendosi l’omessa
inserzione nell’elenco considerare un provvedimento
implicito di esclusione, bensì potrà solo insinuarsi
tardivamente.
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LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVO (art. 210, l.fall.)
Il commissario liquidatore procede alla vendita dell’attivo
disponendo di tutti i poteri necessari a tal fine. Ha ampia
autonomia nelle decisioni tranne che per la vendita di beni
immobili o di blocchi di beni mobili per le quali deve
ottenere la previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza e
il parere positivo del comitato di sorveglianza.
Il commissario liquidatore non è tenuto né a seguire le
procedure competitive di vendita di cui all’art. 107, l.fall.,
né a predisporre un previo programma di liquidazione ex
art. 104-ter, l.fall.
Può, inoltre, vendere a un prezzo superiore o inferiore alla
stima effettuata da parte di tecnici qualora, sulla base di
circostanze obiettive, risulti evidente l’opportunità e la
convenienza di distaccarsi da detti valori di stima.
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Un problema concerne la cancellazione delle ipoteche e/o dei
pignoramenti eventualmente gravanti sui beni venduti qualora il
creditore non vi acconsenta spontaneamente. Vi sono diverse tesi:
 secondo una prima tesi, avvallata anche dalla giurisprudenza, a vendita
perfezionata i creditori sarebbero obbligati a prestare consenso alla
cancellazione. Se il creditore non ottempera a tale obbligo, questo potrà
essere fatto valere giudizialmente dal commissario;
 secondo un’altra tesi, il giudice deve emettere provv.to di
cancellazione dell’ipoteca ex art. 586 c.p.c.;
 altri ancora sostengono che il commissario deve rimettere il
procedimento di vendita al tribunale che provvede analogamente al
fallimento ex art. 108, l.fall.;
 altri sostengono che sarebbe l’autorità amm.va a dover disporre la
cancellazione;
 altri ancora sostengono che il potere di cancellazione delle ipoteche sia
attribuito al commissario previa approvazione dell’autorità di vigilanza.
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Nella fase di liquidazione, il commissario liquidatore ha
anche il potere di agire per la riscossione dei crediti.
Per una società con soci a responsabilità limitata, il
commissario può chiedere, senza preventiva
autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza, al
presidente del tribunale l’emissione di decreto
ingiuntivo volto a conseguire l’esecuzione dei
versamenti ancora dovuti da detti soci o dei precedenti
titolari delle quote o azioni.
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Il commissario liquidatore ha la possibilità di procedere
all’affitto e alla vendita dell’azienda o di un ramo della
stessa, conformemente a quanto disposto dagli artt.
104-bis e 105, l.fall. per il fallimento.
L’affitto d’azienda non richiede la previa autorizzazione
dell’autorità di vigilanza né del comitato di
sorveglianza, salvo quando tale fase sia prodromica alla
successiva cessione del complesso aziendale o del
ramo, operazione quest’ultima legittima solo in
presenza di previa autorizzazione.
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Le controversie concernenti le scelte, le tempistiche e le
modalità della liquidazione sono soggette al controllo di
legittimità da parte del giudice amministrativo; rimane
ferma la giurisdizione del giudice ordinario allorché i
singoli atti di liquidazione incidano su posizioni di
diritto soggettivo.
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L’art. 203, l.fall. prevede che alla LCA si applichino tutte le
disposizioni dettate per il fallimento in materia di effetti del
fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori e, quindi,
soprattutto in materia di azioni revocatorie.
TERMINE DI
PRESCRIZIONE
PERIODO
SOSPETTO
Va desunto dall’art. 2903 c.c., e, poiché per
l’esercizio dell’azione revocatoria sono indispensabili
la nomina del liquidatore e la dichiarazione giudiziale
dello stato di insolvenza, il termine di prescrizione
decorre dalla data in cui sussistono congiuntamente
entrambi i presupposti.
Decorre in ogni caso (a ritroso) dalla data del
decreto ministeriale di liquidazione, sia
quando questo precede che quando segua la
dichiarazione dello stato di insolvenza.
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Ai sensi dell’art. 212 l.fall., le somme ricavate dalla fase di
liquidazione dell’attivo sono distribuite ai creditori secondo l’ordine
stabilito dell’art. 111, l.fall. Sempre lo stesso articolo prevede che il
commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità di
vigilanza e ottenuto il parere favorevole del comitato di
sorveglianza, possa distribuire a tutti i creditori, o parte di essi:
ACCONTI PARZIALI
RIPARTIZIONI
PARZIALI
Si tratta di attribuzioni provvisorie e
revocabili, quindi possono essere
oggetto di richiesta di restituzione.
Si differenziano dagli acconti in quanto
presuppongono la necessaria definitività
dello stato passivo e sono, quindi,
distribuzioni definitive e irretrattabili.
Non possono in ogni caso superare l’80%
delle somme complessivamente da
ripartire
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Il creditore che si sia insinuato tardivamente non
concorre, salvi i diritti di prelazione, sulle somme
distribuite in precedenza ma esclusivamente sulle
somme ancora da distribuire.
Se il ritardo è dovuto a causa non imputabile al
creditore tardivo, egli sarà comunque ammesso a
prelevare le quote che sarebbero state di sua spettanza
nelle precedenti ripartizioni.
La valutazione sulla non imputabilità spetta al
commissario liquidatore e, nel caso in cui la richiesta
non venga accolta, il creditore potrà proporre ricorso in
sede di deposito del piano finale di ripartizione ex art.
213 l.fall.
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La procedura di LCA si chiude secondo le seguenti
modalità:
 ripartizione finale dell’attivo;
 concordato.
Ai sensi dell’art. 213, l.fall., prima dell’ultimo riparto ai
creditori, il commissario liquidatore redige:
 il bilancio finale di liquidazione;
 il conto della gestione, allegato al bilancio di
liquidazione;
 il piano di riparto, allegato al bilancio di liquidazione.
Tali documenti, unitamente alla relazione del comitato di
sorveglianza, sono sottoposti al vaglio dell’autorità
amministrativa di vigilanza.
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L’autorità, dopo aver verificato la correttezza formale e
sostanziale dei documenti, autorizza il deposito del
bilancio finale di liquidazione, con il conto della gestione e
il piano di riparto, e della relazione del comitato di
sorveglianza presso la cancelleria del tribunale e liquida il
compenso al commissario.
Dell’avvenuto deposito è data comunicazione, a cura del
commissario liquidatore, ai creditori ammessi al passivo e
ai creditori prededucibili ed è data notizia mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati
dall’autorità che vigila sulla liquidazione.
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Gli interessati possono proporre le loro contestazioni
entro 20 gg dalla comunicazione fatta dal commissario
liquidatore, per i creditori, e dalla inserzione nella
Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato.
Le contestazioni sono effettuate con ricorso dinanzi al
tribunale e comunicate dal cancelliere agli organi della
procedura, i quali entro 20 gg possono presentare le
loro osservazioni sulle contestazioni.
Legittimati attivi alla present.
delle contestaz.
Legittimato passivo
 il debitore;
 i soci della società sottoposta a LCA;
 i creditori.
 il commissario liquidatore
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A seguito della presentazione delle contestazioni si
instaura un vero e proprio giudizio di cognizione che si
svolge secondo la disciplina contenuta nel c.p.c.
Qualora sia decorso senza contestazioni il suddetto
termine di 20 gg, il bilancio finale di liquidazione, il conto
della gestione e il piano di riparto si considerano
approvati.
Sulla base degli stessi, il commissario potrà quindi
procedere alle ripartizioni finali tra i creditori e provvede
alla chiusura della procedura.
Nello stesso senso opera la sentenza passata in giudicato
che decide delle contestazioni, rappresentando anch’essa
un atto di chiusura della liquidazione.
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La disciplina della LCA rinvia alla normativa del
fallimento con riferimento alla ripartizione dell’attivo
ricavato a seguito della procedura e, in particolare:
 all’art. 111, sulle modalità di distribuzione dell’attivo;
 all’art. 112, in tema di disciplina delle domande
tardive;
 all’art. 113, relativamente alle ripartizioni parziali.
Le somme ricavate dalla liquidazione dovranno pertanto
essere erogate per il pagamento dei creditori nel
seguente ordine:
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crediti prededucibili: sono tali quelli così definiti dalla legge
e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla legge fallimentare;
2) crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo
l’ordine assegnato dalla legge;
3) creditori chirografari.
Anche nella LCA vige il principio della stabilità delle
ripartizioni già effettuate e le ripartizioni non sono ripetibili.
Devono essere trattenute e non possono essere ripartite le
somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il
compenso del commissario liquidatore e ogni altro debito
prededucibile, cos’ come devono essere trattenute e
depositate le somme ricevute dalla procedura per effetto di
provv.ti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in
giudicato.
1)
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Coerentemente con la finalità liquidativa della
procedura, approvato definitivamente il bilancio finale
di liquidazione ed il piano di riparto, il commissario
liquidatore chiede la cancellazione della società dal
Registro delle Imprese nonché il deposito dei libri
sociali presso il Registro stesso.
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Nell’ipotesi in cui i creditori non si presentino per la
riscossione ovvero siano irreperibili, le somme agli stessi
dovute sono depositate sul conto corrente intestato alla
procedura aperto presso un ufficio postale o una banca
scelti dal commissario liquidatore.
Decorsi 5 anni dal deposito, le somme non riscosse e i
relativi interessi possono essere richieste dagli altri
creditori rimasti insoddisfatti.
Le somme non riscosse e non richieste da altri creditori
rimasti insoddisfatti sono versate, a cura del depositario
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del MEF, ad apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.
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Nel caso, invece, sussista un residuo attivo, la
normativa relativa al fallimento non può essere
applicata letteralmente alla LCA, ma il commissario
liquidatore è chiamato ad un riparto supplementare a
favore dei creditori che non abbiano fruito del riparto
concorsuale.
Solo a seguito del pagamento dei crediti dei creditori
non soddisfatti nella procedura concorsuale, il
commissario liquidatore potrà affrontare il problema
ulteriore di una ripartizione a soci o di una devoluzione
a terzi del residuo attivo rinveniente dalla liquidazione.
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Il D.lgs 169/2007 ha innovato l’istituto del concordato nella LCA
attraverso l’esplicito rinvio a numerose disposizioni dettate in
tema di concordato fallimentare.
Norme applicabili: artt. 2, 3, 124 ss, 195, 196, 214, l.fall.
Ai sensi dell’art. 214, l.fall., l’autorità che vigila sulla
liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il
comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in LCA, uno
o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato.
Il deposito della proposta nella cancelleria del tribunale
competente costituisce richiesta di omologazione.
Dopo il deposito, il commissario provvede a comunicare la
proposta di concordato ai creditori ammessi al passivo, a mezzo
PEC, in mancanza, a mezzo raccomandata o fax.
Vengono poi richiamati gli artt. 129,130 e 131, l.fall. in tema di
omologazione, efficacia e reclamo del concordato e del decreto
di omologazione.
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La proposta di concordato non è oggetto di voto dei
creditori, questi e i terzi interessati possono solo svolgere
opposizione nel termine di 30 gg decorrente, per i
creditori, dalla comunicazione del commissario
liquidatore, e per gli altri, dal compimento delle forme
pubblicitarie previste dall’art. 214, l.fall.
Su tali opposizioni, sentito il parere vincolante dell’autorità
di vigilanza ed espletata, se necessaria, una fase istruttoria
anche ufficiosa, il tribunale provvede con decreto
motivato.
In assenza di opposizioni, il tribunale dovrà limitarsi a
valutare la proposta, verificandone i contenuti e i requisiti
di legge. In tal caso, il decreto di omologazione non è
reclamabile.
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L’art. 214, l.fall. richiama l’art. 130, l.fall. il quale dispone
che la proposta di concordato acquista efficacia dal
momento in cui decorrono i termini per l’opposizione
all’omologazione o dal momento in cui non è più possibile
proporre impugnazioni previste dall’art. 129, l.fall.
L’esecuzione del concordato è monitorata dal commissario
liquidatore e dal comitato di sorveglianza che proseguono
nel loro incarico anche dopo l’omologazione, seppur con
funzioni in parte circoscritte.
Adempiuto il concordato, l’impresa riacquisisce la piena
disponibilità del patrimonio. Quindi la società non si
estingue, ma prosegue nell’esercizio della propria attività,
se tale esercizio sia ammessa dalla legge.
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RISOLUZIONE
ANNULLAMENTO
L’inadempimento del concordato impone
al commissario di chiedere al tribunale di
pronunciarne la risoluzione. La sentenza
di accoglimento è provvisoriamente
esecutiva e va comunicata
immediatamente all’autorità di vigilanza.
Il reclamo nei confronti di tale sentenza
può essere proposto dinanzi alla Corte
d’appello territorialmente competente
nelle forme e secondo le procedure
dell’art. 18, l.fall.
Il concordato può essere annullato su
istanza del commissario liquidatore o dei
creditori, legittimati a proporre ricorso nei
confronti del debitore solo quando risulti
che è stato dolosamente esagerato il
passivo ovvero sottratta o dissimulata una
parte rilevante dell’attivo. Il secondo comma
dell’art. 215, l.fall. rinvia espressamente alla
procedura dettata dall’art. 138, l.fall. in
punto di annullamento del concordato
fallimentare.
RIAPERTURA DELLA LCA
L’autorità di vigilanza ha il compito di adottare i provv.ti che ritiene necessari,
richiamando in carica il commissario e il comitato di sorveglianza, adottando al
contempo le misure opportune
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natura della procedura;
 ripartizioni e acconti parziali;
 procedura da seguire in presenza di residuo attivo;
 procedura da seguire in mancanza di attivo (art. 2
Legge 400/..);
 relazione ex art 33 l.fall.;
 redazione programma di liquidazione art. 104-ter
l.fall.

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