Il Bilancio dello Stato
Concetto, contesto normativo,
nuova struttura. – Bilancio
Economico e Bilancio Finanziario
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Le origini
La Costituzione
La Legge 468 del 1978
La L. 362 del 1988
La L. 94 del 1997
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Nel 2007 è stata operata una radicale riorganizzazione del bilancio dello
Stato, realizzata in assenza di modifiche a livello di normazione primaria,
intervenendo sul piano tecnico-amministrativo entro gli spazi consentiti
dalla legislazione vigente, e con il pieno coinvolgimento delle singole
Amministrazioni, delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato e degli
Uffici parlamentari competenti.
Il bilancio 2008 si fonda su previsioni di spesa articolate per Missioni e
Programmi definiti in collaborazione con le Amministrazioni centrali dello
Stato, innovando così la precedente struttura basata principalmente
sull’impianto organizzativo suddiviso per Centri di responsabilità
amministrativa e aprendo la strada a una sistematica revisione dei
documenti di bilancio e programmazione.
La riclassificazione del bilancio 2008, che pone in evidenza principalmente
la finalizzazione delle risorse, seppur attuata sempre sulla base dei principi
stabiliti dalle norme della legge n. 94 del 1997, rappresenta una nuova
spinta al processo di riforma.
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO - innovazioni
il Disegno di legge di bilancio per il 2008 opta
per la via “funzionale”, riguardo al modo di
rappresentazione delle risorse.
Esso fonda le sue previsioni di spesa sulle
Missioni e Programmi, definiti con le
Amministrazioni centrali dello stato, ed ha come
obiettivo primario:
Rendere visibile e diretto il legame tra “risorse
stanziate e azioni perseguite”.
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO – le Missioni
Le 34 Missioni rappresentano le funzioni
principali e gli obiettivi strategici perseguiti
con la spesa pubblica. Ogni Missione si
realizza concretamente attraverso più
PROGRAMMI
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO – le Missioni - peculiarità
 Possono essere trasversali a più Ministeri;
 Le missioni presenti in tutti i Ministeri sono le missioni: 1) FONDI DA
RIPARTIRE e 2) SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI;
 La missione FONDI DA RIPARTIRE riguarda i fondi di riserva e
speciali, che non hanno, in sede di predisposizione della legge di
bilancio di previsione, una collocazione specifica, ma la cui attribuzione
è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di
gestione.
 La missione SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, raggruppa le
spese di funzionamento dell’apparato amministrativo, trasversali a più
finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni. Rientrano
tra queste le spese per l’indirizzo politico e per gli AAGG (supporto al
perseguimento degli obiettivi delle relative Amministrazioni.
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO – i Programmi
I 168 Programmi rappresentano aggregati
omogenei di attività svolte all’interno di ogni
singolo Ministero allo scopo di perseguire
obiettivi definiti nell’ambito delle finalità
istituzionali riconosciute al Dicastero stesso.
Ogni
PROGRAMMA trova il suo fondamento
normativo nell’art.2 comma 2 della
L.468/78 come modificato dalla L. 94 del
97 e rappresenta il punto focale della
nuova classificazione
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO – i PROGRAMMI peculiarità
 I Programmi indicano quanto più possibile i risultati da perseguire in
termini di impatto dell’azione pubblica sui cittadini e nel territorio.
 I Programmi rispecchiano le finalità perseguite con le risorse ad esso
attribuite. Si passa da un bilancio che definisce chi gestisce le risorse
(per centri di responsabilità amministrativa) ad un bilancio che individua
le azioni attivate attraverso la spesa pubblica (cosa viene realizzato con
le risorse).
 Ciascun programma si estrinseca in un insieme di sottostanti “attività”
(azioni) che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento
delle proprie finalità.
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO
gli obiettivi perseguiti con la nuova classificazione
Rendere più diretto il legame tra risorse stanziate e azioni perseguite, al
fine di avvicinare la legge di bilancio e la legge finanziaria nonché di
realizzare a regime delle periodiche analisi e revisioni della spesa
pubblica in modo da orientarla verso politiche prioritarie;
Rendere i cittadini e le Istituzioni più consapevoli dell’entità delle risorse
disponibili finalizzate a perseguire le specifiche finalità pubbliche ed il
loro effettivo utilizzo.
Miglioramento della qualità della spesa finalizzato all’efficienza ed
all’efficacia della spesa pubblica stessa;
Recupero di margini di manovra per una diversa allocazione delle
risorse;
Individuazione di target di risultato da realizzare con le risorse
assegnate.
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO
Con la nuova struttura permane il disegno
del doppio bilancio delineato dalla Legge
n. 94 del 1997: uno politico per la
decisione
parlamentare
(bilancio
decisionale) uno amministrativo per la
gestione (bilancio gestionale). Entrambi
interconnessi sul piano qualitativo e
quantitativo.
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO – bilancio decisionale
 Il bilancio è articolato in 19 tabelle: 1 per l’Entrata, 18 per gli
stati di previsione della spesa corrispondenti agli attuali
Ministeri.
 L’entrata si articola su 4 livelli, l’unità di voto parlamentare è
rappresentata dall’unità previsionali di base di IV livello.
 La spesa è aggregata per Missioni e Programmi i quali si
ripartiscono in macroaggregati che costituiscono le unità di
voto parlamentare ed evidenziano le diverse tipologie di
spese attribuite a ciascun programma: funzionamento,
interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico,
spese correnti spese in conto capitale e spesa per il rimborso
dei prestiti.
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO – bilancio gestionale
La
legge di bilancio, definitivamente approvata, è
accompagnata dal c.d. bilancio per capitoli i quali verranno
ripartiti per missioni e programmi. La funzione riconosciuta
al bilancio gestionale (denominato Decreto di ripartizione in
capitoli delle Unità Previsionali di Base) è quella di fornire il
necessario strumento contabile a disposizione del titolare
del Centro di Responsabilità amministrativa per la gestione
e per la rendicontazione delle risorse ad esso assegnate.
Gli stessi capitoli sono poi disaggregati in ulteriori entità
contabili
costituite dai piani gestionali (articoli) per
consentire maggiore flessibilità nella gestione delle risorse.
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO – bilancio gestionale
Il bilancio per capitoli viene ad assumere la
seguente struttura gestionale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Centro di responsabilità amministrativa;
Missioni
Programmi
Macroaggregati
Capitoli
Piani gestionali (articoli)
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO – bilancio gestionale
La COFOG (Classificazione delle Funzioni
di Governo prevista dal SEC 95) ovvero
una classificazione della spesa della
Pubblica Amministrazione è adottata in
sede internazionale sulla base di criteri
funzionali ed è strutturata su tre livelli
sequenziali DIVISIONI GRUPPI
e
CLASSI.
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO – bilancio gestionale
Tale classificazione COFOG permane sia
per soddisfare la conformazione attuale ai
criteri adottati in contabilità nazionale che
per permettere la confrontabilità del
bilancio dello Stato in sede internazionale
e soprattutto nell’ambito dell’Unione
Europea.
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO – FUNZIONI OBIETTIVO oggi
MISSIONI E PROGRAMMI
Le funzioni obiettivo (missioni istituzionali)
sono state utilizzate fino al bilancio dello
Stato 2007.
Tale classificazione della spesa pubblica al quarto livello
discende dalla ricognizione delle funzioni delle
Amministrazioni dello Stato ed intende identificare gli
obiettivi istituzionali assegnati ad ogni amministrazione
in modo esclusivo o condiviso, atte a rappresentare le
politiche pubbliche di settore.
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO – lo scenario futuro
La riqualificazione della spesa comporta un
miglioramento nei servizi pubblici in termini di
efficienza.
Un bilancio ancora più flessibile e sempre più orientato
ai risultati.
Una maggiore coerenza tra programmi e strutture
amministrative affinché vengano riviste le attribuzioni
interne e identificate le possibile sinergie o le
duplicazioni di attività tra le diverse strutture.
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO – connessione con il disegno di
legge finanziaria
La stessa struttura per missioni e programmi è stata
applicata al Disegno di legge finanziaria realizzando, per
ciascun settore, un raccordo tra la legislazione vigente e
l’innovazione legislativa; si tenta di superare la logica
dell’approccio “incrementale” e si cerca, invece, di
concretizzare gli sforzi unicamente sui nuovi interventi.
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LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO
DELLO STATO – orientamento
La nuova modalità di rappresentazione delle poste
di bilancio è orientata verso una logica di risultato,
intesa alla razionalizzazione delle strutture
amministrative, ove risiede la responsabilità per
l’impiego delle risorse assegnate, dirette a
realizzare gli obiettivi programmati dell’intervento
pubblico. Si tende quindi a migliorare la
produttività dei fattori impiegati, nell’ottica di
maggiore efficacia dell’azione amministrativa.
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Il BILANCIO ECONOMICO
IL BUDGET ECONOMICO
L’esigenza di ampliare l’informazione di
bilancio con elementi e dati di tipo
economico
volti
a
rendere
più
significative le decisioni di finanza
pubblica ha condotto all’introduzione
della
CONTABILITA’
ECONOMICA
ANALITICA PER CENTRI DI COSTO da
affiancare a quella finanziaria.
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Il BILANCIO ECONOMICO
IL BUDGET ECONOMICO
Con tale strumento Governo e Parlamento
vedono accrescersi la conoscenza dei
fenomeni amministrativi e migliorare, quindi,
sia i presupposti delle decisioni di finanza
pubblica, sia il coinvolgimento della dirigenza,
in ragione degli obiettivi da perseguire.
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Il BILANCIO ECONOMICO
IL BUDGET ECONOMICO
Principio fondamentale del sistema di
contabilità economica, infatti, è la rilevazione
dei costi, intesi come valorizzazione
monetaria dell’utilizzazione delle risorse
(competenza economica), mentre la spesa,
(più propriamente l’uscita), che caratterizza la
contabilità
finanziaria,
è
espressa
dall’esborso monetario legato all’acquisizione
delle risorse medesime.
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Il BILANCIO ECONOMICO
IL BUDGET ECONOMICO
A partire dall’anno 2000 le Amministrazioni
centrali dello Stato sono state coinvolte in un
innovativo processo budgetario che trova
espressione nella realizzazione di appositi
Documenti Informativi predisposti dal Governo
e presentati al parlamento.
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Il BILANCIO ECONOMICO
IL BUDGET ECONOMICO
L’analisi dei costi consente, oggi, alle Amministrazioni
Centrali dello Stato di compiere passi importanti verso
un’efficace azione di autocontrollo e di corretta
allocazione delle risorse fin dalla formulazione delle
proposte di bilancio previa identificazione di obiettivi e
programmi e, al Ministro dell’Economia, di valutare
meglio le proposte finanziarie dei vari dicasteri
tenendo anche conto del costo delle funzioni e dei
servizi istituzionali svolti.
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Il BILANCIO ECONOMICO
IL BUDGET ECONOMICO
Il Budget illustra i costi (il valore
dell’utilizzo effettivo delle risorse) che lo
Stato prevede di sostenere nel corso
dell’anno in coerenza con gli stanziamenti
finanziari (la spesa per l’acquisizione di
risorse e per trasferimenti) approvati dal
parlamento con la Legge di Bilancio per
l’anno corrente.
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Il BILANCIO ECONOMICO
IL BUDGET ECONOMICO
Le informazioni sono elaborate e rilevate
direttamente dalle Amministrazioni e raccolte
dal sistema di contabilità economica della
Ragioneria Generale dello Stato. Le
differenze tra le previsioni finanziarie e quelle
di costo vengono riconciliate mediante
appositi prospetti, elaborati sia a livello Stato
che di singola Amministrazione.
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Il BILANCIO ECONOMICO
IL BUDGET ECONOMICO
Il Processo di formazione del BUDGET prevede, ogni anno:
La formulazione del budget proposto che illustra i costi previsti per
obiettivi concreti sulla base delle risorse finanziarie richieste dalle
singole amministrazioni centrali per l’anno successivo e che viene
elaborato entro il mese di maggio precedente a quello cui il budget si
riferisce;
L’elaborazione del budget presentato riformulato sulla base delle
risorse previste nel disegno di legge di bilancio presentato dal Ministro
dell’Economia entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui il
budget si riferisce;
Il budget definito che contiene la ridefinizione di obiettivi e costi previsti
in linea con le risorse finanziarie effettivamente rese disponibili a
seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio da parte del
Parlamento.
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Il BILANCIO ECONOMICO
IL BUDGET ECONOMICO
I costi sono esposti secondo le 3 logiche
del sistema di contabilità economica che
consentono di valutare il dato economico
per natura (PIANO DEI CONTI), per
funzione (MISSIONI ISTITUZIONALI) e
per responsabilità (CENTRI DI COSTO).
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Il BILANCIO ECONOMICO
IL BUDGET ECONOMICO
È strutturato in due parti principali:
1. La prima relativa allo Stato nel suo insieme; i
costi sono distinti in costi propri (risorse
direttamente utilizzate dall Amm/ni Centrali) e
costi dislocati (risorse trasferite ad altri soggetti)
e che assumeranno la natura di costo solo
successivamente.
2. La seconda relativa alle singole Amminsitrazioni
Centrali dello Stato.
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Il BILANCIO ECONOMICO
IL BUDGET ECONOMICO nel SICOGE
Dal 17/12/2007 sono state rilasciate le funzionalità del
nuovo sistema di contabilità economico-patrimonialeanalitico. L’intervento, operativo nell’ambito del
sistema informativo SICOGE, si inquadra nel progetto
per la realizzazione del sistema per la gestione
integrata della contabilità economica e finanziaria che
la RGS ha avviato insieme al CNIPA.
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Il BILANCIO ECONOMICO
IL BUDGET ECONOMICO nel SICOGE
Il Nuovo Sistema permetterà alle Amministrazioni di :
Gestire
tutte
le
informazioni
necessarie
a
rappresentare l’impiego delle risorse in senso
economico-patrimoniale e analitico.
Supportare la fase di programmazione economico e
finanziaria.
Alimentare in modo omogeneo, attendibile e
tempestivo, il sistema di contabilità economica
analitica per centri di costo delle Amministrazioni dello
Stato ed i propri sistemi di controllo di gestione.
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Il Processo di Spesa
il regime giuridico delle spese
Il regime giuridico delle spese si articola in 4 fasi che
possono, a volte, essere simultanee:
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Il Processo di Spesa
il regime giuridico delle spese
L’impegno
È la fase giuridica che fa sorgere per lo Stato l’obbligo
(giuridicamente perfezionato) di pagare una determinata
somma. In questa fase si indica, quindi, la ragione
dell’impegno e viene costituito il vincolo sulle previsioni
di bilancio.
Qualunque sia la fonte dell’impegno è necessario che gli
impegni assunti non superino la previsione di bilancio o
le successive leggi di variazione al bilancio.
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Il Processo di Spesa
il regime giuridico delle spese
L’impegno
Gli impegni possono derivare:
Da contratti stipulati con la Pubblica
Amministrazione;
Da atti amministrativi diversi dal contratto;
Da sentenze passate in giudicato che condannano
lo Stato a pagare una certa somma.
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Il Processo di Spesa
il regime giuridico delle spese
La Liquidazione
È la fase giuridica che individua l’esatto ammontare
del debito dello Stato e la persona del creditore.
Per liquidare la spesa, gli Uffici amministrativi
preposti, devono essere in possesso di tutta la
documentazione che comprova il diritto acquisito
dal creditore.
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Il Processo di Spesa
il regime giuridico delle spese
L’ordinazione.
È la fase con cui le Amministrazioni, tramite l’emissione di
un titolo di spesa, inoltrano alla tesoreria lìordine di
pagare le somme liquidate. A seconda della forma di
pagamento l’ordinazione può avvenire mediante:
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Il Processo di Spesa
il regime giuridico delle spese
I MANDATI INFORMATICI sono titoli emessi dalle Amm/ni
centrali e periferiche;
Gli ORDINI DI ACCREDITAMENTO sono titoli emessi dalle
Amm/ni centrali e periferiche su Tesoreria (centrale o
periferiche) mediante i quali si pongono fondi a
disposizione dei Funzionari Delegati alla spesa.
L’ordinazione mediante RUOLI DI SPESE FISSE avviene
per il pagamento di stipendi, pensioni, canoni; essi
riguardano quelle spese che non si esauriscono con un
solo pagamento ma hanno efficacia permanente.
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Il Processo di Spesa
il regime giuridico delle spese
Il Pagamento.
Il pagamento è la fase terminale della procedura di
spesa ed è rappresentata dal pagamento da parte
delle Tesorerie tramite accreditamento delle somme
dovute sui conti correnti bancari o postali dei creditori.
Dal 1 maggio del 2008 la trasmissione dei Titoli alle
Tesorerie viene effettuata tramite flussi informatici
contestualmente all’apposizione della firma digitale di
validazione dei titoli escludendo l’IGePA.
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Il Processo di Spesa
il regime giuridico delle spese – Regimi Contabili
La
Contabilità
Ordinaria
si
riferisce
all’accreditamento dei fondi con OA ai FD.
Le Contabilità Speciali sono regolate dal DPR
367/1994 e sono quelle apribili senza ricorrere a
disposizioni legislative e che offrono maggiore
flessibilità dei fondi. Poi vi è la Legge 135/97
nata per il MiBAC che autorizza l’apertura delle
CS per la gestione dei fondi assegnati in base ai
piani annuali di spesa di cui alla L. 237/1993.
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Il BILANCIO FINANZIARIO
CONCETTO INTRODUTTIVO
Il Bilancio dello Stato è il documento contabile in cui sono
elencate le entrate e le spese relative all’attività finanziaria
dello Stato in un periodo determinato (generalmente un
anno) ma è anche uno strumento di verifica dell’azione di
Governo. Storicamente la redazione del bilancio pubblico
coincide con le democrazie rappresentative perché con
esse è nata l’esigenza di rendere conto alla collettività
dell’operato economico dello Stato
Le scelte della finanza relative ai bisogni della collettività alle
priorità dei diversi obiettivi preposti la pressione fiscale a
carico dei contribuenti sono orientate alla giusta ripartizione
delle risorse pubbliche.
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Il BILANCIO FINANZIARIO
IL RIFLESSO SULLE AMMINISTRAZIONI.
Compito delle Amministrazioni è quello di gestire in modo
responsabile la spesa pubblica, allocando le risorse verso
attività rispondendo agli obiettivi istituzionali e strategici. In
questa prospettiva nasce il bisogno di conoscere la
normativa in vigore, di comprendere la programmazione
della finanza pubblica con il rinnovamento dei modelli
organizzativi, procedimentali e gestionali delle PP. AA., allo
scopo di affinare le tcniche nell’esercizio della gestione e il
monitoraggio del bilancio dell’Amministrazione.
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Le spese – importante distinzione
Oneri predeterminati legislativamente: sono quelli derivanti da leggi
che qualificano e quantificano in modo rigido la spesa. Nel bilancio
l’ammontare dello stanziamento risulterà identico a quello stabilito nella
legge di spesa;
Oneri inderogabili : sono quelli che discendono da leggi che qualificano
la spesa e ne fissano i parametri e i meccanismi per il relativo computo
(esempio le retribuzioni del personale per le quali la legge determina la
remunerazione unitaria per le varie qualifiche e la consistenza
dell’organico);
Oneri discrezionali: che sono quelli derivanti da leggi che si limitano a
qualificare le spese solo genericamente .
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Il BILANCIO FINANZIARIO
Competenza e Cassa
A seconda della fase cui si riferiscono le
registrazioni si distinguono:
BILANCIO DI COMPETENZA (o
giuridico);
BILANCIO DI CASSA.
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Il BILANCIO FINANZIARIO
Il bilancio di competenza registra
l’ammontare delle entrate e delle spese da
accertare e da impegnare, ovvero le
entrate e le spese per le quali si prevede
rispettivamente che maturerà nel corso del
successivo esercizio il diritto alla
riscossione e l’obbligo al pagamento.
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Il BILANCIO FINANZIARIO
Il bilancio di cassa contempla, invece, le
entrate e le spese che si presume saranno
effettivamente riscosse e pagate dalla
Tesoreria nel successivo esercizio, a
prescindere dal momento in cui sono
insorte le relative obbligazioni attive e
passive.
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Il BILANCIO FINANZIARIO
Differenze tra Competenza e Cassa:
Il bilancio di CP ha la funzione di limitare l’attività di
spesa delle Amm/ni e consente al potere legislativo
di controllare più efficacemente l’azione
dell’Esecutivo:
Il bilancio di CS consente il monitoraggio dei flussi
finanziari la valutazione del reale impatto dei tributi e
delle spese pubbliche e una maggiore flessibilità
gestionale.
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Il BILANCIO FINANZIARIO
Una volta approvato il bilancio,
l’Amministrazione è autorizzata sia ad
accertare e riscuotere le entrate sia ad
impegnare e pagare le spese nel
successivo esercizio. Ciò introduce il
concetto de:
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Il BILANCIO FINANZIARIO
Definiamo RESIDUI ATTIVI le entrate accertate, o
riscosse, ma non ancora versate in tesoreria al
termine dell’anno finanziario di riferimento; essi
rappresentano crediti dello Stato nei confronti di
terzi.
I RESIDUI PASSIVI rappresentano spese
impegnate, o ordinate, ma non ancora pagate
dalla tesoreria al termine dell’esercizio finanziario
cui il bilancio si riferisce; essi si configurano quindi
come debiti dello Stato nei confronti di terzi.
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Il BILANCIO FINANZIARIO
Le cause che determinano i residui:
Da una parte la lentezza degli apparati
burocratici nel mettere in pagamento gli
impegni di spesa e alla dissociazione esistente
fra decisioni legislative e concrete possibilità
dell’Amm/ne.
Dall’altro la complessità e i ritardi che
contraddistinguono i processi di esecuzione dei
lavori e delle opere pubbliche.
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Il BILANCIO FINANZIARIO
LA PERENZIONE AMMINISTRATIVA.
I residui passivi vengono riportati nella contabilità del
successivo esercizio; tuttavia, trascorso un certo periodo
di tempo, essi sono soggetti a perenzione
amministrativa, vengono cioè eliminati dalle scritture
contabili per esigenze di semplificazione delle stesse. Il
diritto del creditore rimane (reiscrizione) salvo che
intervenga la prescrizione. La partita del conto del
bilancio si trasferisce dalla contabilità del bilancio a
quella del patrimonio.
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Il BILANCIO FINANZIARIO
I residui passivi delle spese correnti (o di funzionamento) vengono
mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in
cui è stato iscritto il relativo stanziamento; dopo di che essi vengono
considerati perenti ed eliminati dal bilancio (art. 36 legge di Contabilità);
un’eccezione è rappresentata dai residui passivi formatisi in relazione a
spese per lavori, forniture e servizi, che posso essere mantenuti in
bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello della loro prima
iscrizione.
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Il BILANCIO FINANZIARIO
Assimilabili ai residui passivi sono i residui impropri o di stanziamento i
quali diversamente dai primi non rappresentano debiti giuridicamente
insorti nei confronti di terzi. Si tratta di stanziamenti di spesa per
investimenti (o in conto capitale) che, anche se non impegnati alla
chiusura dell’esercizio, vengono riportati nella contabilità del
successivo anno finanziario. Decorso quest’ultimo periodo, se la
somma stanziata non è stata ancora impegnata, essa costituisce una
ECONOMIA DI SPESA e l’impegno non può essere assunto; se invece la
stessa somma è impegnata, il residuo improprio si trasforma in un
normale residuo e potrà essere pagato o cancellato dalle scritture.
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Il BILANCIO FINANZIARIO
I residui in conto capitale si considerano perenti agli effetti
amministrativi solo se non vengono pagati entro il 3° esercizio
successivo a quello in cui è stato iscritto il corrispondente
stanziamento. Anche nel caso delle spese di investimento la perenzione
non arreca alcun danno al creditore, potendo riprodursi in bilancio le
somme a lui dovute con prelevamento delle stesse dall’apposito fondo
istituito nello stato di previsione del MEF (fondo speciale per la
riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale)
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Il bilancio finanziario
Conclusione:
I pagamenti che vengono
effettuati durante l’esercizio
possono essere pertanto
imputati alla competenza o a
residui passivi.
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IL SICOGE
IL D.P.R. 367 del 1994 ha introdotto le tecnologie
informatiche nelle procedure di spesa, sostituendo
le evidenze cartacee con quelle informatiche e ha
previsto l’estinzione dei titoli di spesa mediante tutti i
mezzi di accreditamento o di pagamento disponibili
sul circuito bancario o postale.
La prima attuazione del DPR si è concretizzata a
partire dal 1999 con la realizzazione del MANDATO
INFORMATICO. Ciò ha costituito lo START UP per
future
estenzioni
(dematerializzazione
documentale)…….
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La manovra di Bilancio dello Stato: dalla finanziaria omnibus verso la
legge di stabilità
La manovra di bilancio racchiude un complesso di
provvedimenti di competenza del Governo e sottoposti
all’approvazione parlamentare, che non si esauriscono nella
presentazione ed approvazione del bilancio, preventivo e
consuntivo. Alti atti precedono e accompagnano l’iter di
approvazione del bilancio, per inserirlo in un quadro di
programmazione economica e così correggerne i risultati nel
senso desiderato. Per fare questo occorre impostare una
programmazione, non si può fare direttamente in sede di
discussione del bilancio. Anche perché l’art. 81 vieta
espressamente di apportare le correzioni di entrata o di spesa
direttamente nella legge di bilancio.
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La manovra di Bilancio dello Stato: dalla finanziaria omnibus verso la
legge di stabilità
Questi altri atti che compongono la manovra sono il
Dpef, (Documento di programmazione economicofinanziaria), da presentare entro il 30 giugno, che
costituisce in pratica il progetto iniziale; poi entro il 30
Settembre devono essere presentati il bilancio annuale
e pluriennale a legislazione vigente (che riporta le
entrate e le spese così come previste dalle norme in
vigore) insieme con la legge finanziaria, che apporta
alle leggi di entrata e di spesa le modifiche necessarie
per indirizzare i conti verso gli obiettivi desiderati
(riduzione del deficit, sviluppo, ecc).
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La manovra di Bilancio dello Stato: dalla finanziaria omnibus verso la
legge di stabilità
All’esame della finanziaria è dedicata una “sessione di bilancio”
apposita, da ottobre a dicembre (con due passaggi per ogni Camera, in
commissione bilancio e poi in aula), per arrivare entro la fine dell’anno
ad approvare la finanziaria e il bilancio annuale e pluriennale
“programmatico” (adeguato agli obiettivi programmati perché ha
recepito le variazioni previste in finanziaria ). In mancanza di
approvazione del bilancio prima dell’inizio dell’anno, la Costituzione
all’art. 81 c. 2, stabilisce che è possibile superare il limite del 31
dicembre per non più di quattro mesi (cioè entro il 30 Aprile), ma solo
con legge apposita che conceda l’esercizio provvisorio del bilancio
(contenendosi per ciascun mese nei limiti di un dodicesimo della spesa
dell’anno precedente).
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La manovra di Bilancio dello Stato: dalla finanziaria omnibus verso la
legge di stabilità
Il Dpef. Non è presentato come disegno di legge, ma ha la natura di
un documento di programmazione elaborato dal Ministro
dell’Economia e approvato dal Consiglio dei Ministri, che deve
essere presentato al Parlamento entro il 30 di Giugno per il dibattito
e la votazione nella forma della risoluzione (che deve avvenire entro
il 31 Luglio). Esso indica le linee generali della manovra in termini di
obiettivi da conseguire e misure necessarie
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La manovra di Bilancio dello Stato: dalla finanziaria omnibus verso la
legge di stabilità
Il bilancio preventivo annuale e pluriennale a legislazione
vigente, cioè il bilancio tendenziale senza le correzioni indicate nel
Dpef, è redatto dalla Ragioneria generale dello Stato (presso il
Ministero dell’Economia), che raccoglie e coordina tutte le previsioni
di entrata e di spesa che pervengono dagli uffici centrali del bilancio
di ciascun Ministero. Quello annuale è analiticamente dettagliato,
mentre il pluriennale contiene solo le grandi cifre di entrata e di
spesa (e non ha la valenza giuridica di atto di autorizzazione).
Il Consiglio dei Ministri delibera il relativo disegno di legge entro il 30
Settembre e lo presenta al Parlamento.
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La manovra di Bilancio dello Stato: dalla finanziaria omnibus verso la
legge di stabilità
Occorrerà contemporaneamente predisporre il disegno di legge
finanziaria, a cura del Ministro dell’Economia e delle Finanze e
deliberato dal Consiglio dei Ministri, attraverso il quale si
apportano alle leggi in vigore le modifiche necessarie per
l’attuazione
degli
obiettivi
programmati.
La finanziaria fissa il tetto massimo del rapporto deficit/PIL che si
vuole ottenere, e indica gli interventi correttivi di entrata e di
spesa per l’anno prossimo e più a grandi linee nei tre anni a
venire.
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La manovra di Bilancio dello Stato: dalla finanziaria omnibus verso la
legge di stabilità
L’esperienza dei primi dieci anni di funzionamento della finanziaria (introdotta con L.
468/1978) ha dimostrato che essa tendeva a trasformarsi in una sorta di calderone
dove confluivano, spesso all’ultimo momento, decine di articoli che regolamentavano
microsettori dell’economia che, non essendo riusciti a prendere in esame attraverso i
normali canali parlamentari, venivano infilati nella finanziaria (si parla di “assalto alla
diligenza” dei parlamentari e di “finanziaria omnibus”) con il risultato di ampliare la
portata delle misure di spesa corrente fuori dai limiti programmati e di un sostanziale
aggiramento dell’art. 81 della Costituzione. Inoltre la mancanza di vincoli agli
emendamenti e ai tempi di esame portava al ricorso abituale all’ esercizio provvisorio
con
lo
slittamento
del
voto
dopo
il
31
dicembre.
Per queste ragioni la legge 362/1988 ha modificato il meccanismo della manovra del
bilancio prevedendo una legge finanziaria “snella” nei contenuti (ossia strettamente
limitata alla definizione dei vincoli di bilancio come il saldo netto da finanziare e il
ricorso al mercato, e alla definizione delle grandi scelte di carattere generale) e nei
tempi di approvazione, con nuove regole più rigide per la presentazione degli
emendamenti e, soprattutto, l’adozione del voto palese in Aula..
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La manovra di Bilancio dello Stato: dalla finanziaria omnibus verso la
legge di stabilità
La normativa sostanziale necessaria alla
copertura della legge finanziaria è stata
così affidata a disegni di legge collegati
alla finanziaria, che venivano esaminati
fuori dalla sessione di bilancio pur
godendo di una corsia preferenziale
perché determinanti per la copertura della
manovra.
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La manovra di Bilancio dello Stato: dalla finanziaria omnibus verso la
legge di stabilità
Se nel corso dell’esercizio finanziario si rendesse necessario aumentare lo
stanziamento di fondi che si rivelano insufficienti alla copertura di determinate spese
espressamente indicate, si può ricorrere ai fondi speciali o fondi di riserva previsti
appositamente (es. fondi di riserva per le spese obbligatorie, come gli stipendi o gli
interessi sui titoli del debito pubblico) e la variazione di bilancio avviene con
decreto
del
Ministro
dell’Economia.
Ulteriori modifiche del contenuto del bilancio che non rientrano nelle voci di spesa di
cui sopra, possono essere apportate solo con una legge di variazione del bilancio.
Nel tempo alla finanziaria si è aggiunta la cosiddetta “manovrina” , una manovra
correttiva che si inserisce a metà anno con un apposito disegno di legge per
l’assestamento del bilancio, preparato dal governo, allo scopo da una lato di
recepire in un solo documento tutte le note di variazione, e dall’altro di “fare il punto”
della situazione ed aggiungere ulteriori correttivi in corso d’opera per avvicinarsi agli
obiettivi di bilancio spesso sottovalutati in sede di finanziaria.
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La manovra di Bilancio dello Stato: dalla finanziaria omnibus verso la
legge di stabilità
Per evitare un’espansione incontrollata della spesa, l’art. 81 Cost. dispone che
“ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte”, e per applicare in modo stringente il dettato costituzionale, la legge
dell’’88 ha indicato in maniera tassativa i modi attraverso i quali si può
prevedere la copertura, e cioè l’utilizzo dei fondi speciali iscritti in bilancio, la
riduzione di altre spese, o l’aumento delle entrate, con esplicita esclusione del
ricorso
all’indebitamento.
L’atto con cui termina la procedura di bilancio è il Rendiconto (presentato entro
6 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario), approvato con legge del
Parlamento dopo aver passato il “giudizio di parificazione” da parte della Corte
dei conti (art.100 c.2 Cost.), che esercita il controllo successivo sulla gestione
del bilancio al fine di accertare che la gestione delle entrate e delle spese sia
stata effettuata in conformità con il bilancio di previsione e in generale con le
norme
vigenti.
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