Ministero per i beni e le attività culturali Direzione Generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali Procedure per il passaggio tra le aree, dall’area A alla posizione economica B1 Percorsi formativi 2008 ELEMENTI DI CONTABILITA’ DI STATO a cura della dott.ssa Daniela Diotallevi Direttore amministrativo economico finanziario – coordinatore Segretariato Generale 1 CONTABILITA’ DI STATO • Le fonti della contabilità pubblica • Il bilancio e la gestione finanziaria – – – – – – – • • • • Profili generali del bilancio dello Stato La decisione di bilancio Il Bilancio dello Stato fra politica e amministrazione. La riforma del 1997 Il contenuto del bilancio La gestione finanziaria Il Rendiconto Generale dello Stato I rendiconti speciali La gestione patrimoniale I contratti della Pubblica Amministrazione e gli appalti pubblici Il sistema dei controlli La responsabilità amministrativa nella Pubblica Amministrazione 2 Le fonti della contabilità pubblica 3 Fonti principali della contabilità pubblica statale • Articolo 81 della Costituzione. • Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” • Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827 “Regolamento di attuazione.” • Legge 1° marzo 1964, n.62 (legge Curti) • Legge 5 agosto 1978, n. 468 “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio” • Legge 23 agosto 1988, n. 362 “Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato” • Legge 3 aprile 1997, n. 94 “Modifiche alla L.5 agosto 1978, n.468 ecc.” • Decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279 “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” • Legge 25 giugno 1999, n.208 “Disposizioni in materia finanziaria e contabile” 4 Il bilancio e la gestione finanziaria 5 Il bilancio e la gestione finanziaria Profili generali del bilancio dello Stato 6 Funzioni del Bilancio dello Stato - contabile; - politica (il Parlamento approva un d.d.l. presentato dal Governo); - giuridica (con la legge di bilancio il Parlamento autorizza il Governo ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare pagare le spese in conformità del bilancio); - economica poiché attraverso “la manovra di bilancio” vengono espresse le priorità politiche con cui reperire e utilizzare le risorse collettive, gli obiettivi che si intendono conseguire ed in quali settori dell’economia si esplica l’intervento pubblico. 7 Bilancio • Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). 8 Bilancio • In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge 5 agosto 1978, n. 468 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. 9 Tipi di bilancio • A seconda dello scopo • Bilancio economico • Bilancio finanziario • Bilancio patrimoniale 10 Tipi di bilancio • Rispetto al tempo • Bilancio di previsione annuale • Bilancio pluriennale • Bilancio consuntivo (Rendiconto) 11 Tipi di bilancio • Rispetto alle operazioni registrate • Bilancio di competenza • Bilancio di cassa 12 Tipi di operazioni registrate • Bilancio di competenza In esso sono riportate le entrate che si ha diritto a riscuotere e le spese che ci si è impegnati ad erogare nel periodo considerato, indipendentemente dal fatto che le entrate siano riscosse e le spese vengano erogate effettivamente. 13 Tipi di operazioni registrate • Bilancio di cassa In esso sono indicate le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate nel periodo considerato, indipendentemente che il diritto a riscuotere le entrate o l’impegno ad effettuare le spese siano sorti nel periodo preso in considerazione o in quello precedente. 14 I requisiti del bilancio a) integrità b) veridicità c) universalità d) pubblicità e) chiarezza f) specializzazione g) unità h) annualità i) pareggio 15 Il bilancio e la gestione finanziaria La decisione del bilancio dello Stato 16 Decisione annuale di bilancio • E’ un insieme di atti composto da : - documento di programmazione economico finanziaria; - legge finanziaria; - leggi collegate alla manovra finanziaria; - legge di approvazione del bilancio annuale di previsione del bilancio pluriennale; - legge annuale per l’assestamento del bilancio annuale; - legge di rendiconto generale; - relazioni al Parlamento. 17 Documento di Programmazione Economico-Finanziario Articolo n. 3 della Legge n.468/1978 Nel DPEF si delineano gli scopi che il bilancio pluriennale intende perseguire e si delimita l’ambito entro cui costruire il bilancio annuale. Scopo del DPEF è di permettere al Parlamento di conoscere le linee di politica economica e finanziaria del Governo. 18 Legge finanziaria strumento legislativo, introdotto nell'ordinamento italiano nel 1978. Ha la funzione di definire la manovra di bilancio nell'ambito del processo di formazione e approvazione del bilancio preventivo dello Stato in coerenza con gli obiettivi di politica economica. Art.11, legge 5 agosto 1978, n. 468 e s.m. 19 Legge finanziaria La legge finanziaria, oltre a dover essere coperta, non può provocare un incremento della spesa o una diminuzione dell’entrata superiore a quanto definito nel Documento di programmazione economico-finanziaria e accettato dal Parlamento con la risoluzione approvativa. Articolo 11,comma 6, legge n. 468 del 1978 20 La legge finanziaria Le sue determinazioni vengono recepite nel progetto di bilancio redatto a legislazione vigente attraverso apposita “Nota di variazioni" allo stesso presentata dal Governo. (articolo 11, legge n. 468 del 1978). 21 Leggi collegate Sono leggi di supporto alla legge finanziaria riguardanti singoli settori. 22 Legge di Bilancio • E‘ la legge con la quale viene adottato il Bilancio di previsione dello Stato: essa fissa i limiti ed i contenuti della gestione finanziaria dello Stato e ne autorizza l'esecuzione. • Il Bilancio è redatto in termini di competenza e di cassa ed è elaborato in coerenza al bilancio pluriennale. 23 L'approvazione della legge di bilancio • L'approvazione della legge di bilancio da parte delle Camere autorizza il governo a reperire e a utilizzare i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento della sua attività. • Con la legge di bilancio il governo è autorizzato a riscuotere le entrate e a pagare le spese. Con essa si pianifica l'attività statale nel successivo esercizio finanziario. 24 Esercizio provvisorio • L’esercizio provvisorio non può andare oltre il 30 aprile. 25 Provvedimenti legislativi di variazione al bilancio Modifiche alla legge di bilancio presentate dal Governo al Parlamento, nella forma di un apposito disegno di legge. Tali modifiche possono riguardare: - l'assestamento, ed in tal caso il Governo ha l'obbligo di presentarle entro il 30 giugno; - ulteriori necessità, che il Governo può rappresentare entro il 31 ottobre. 26 Assestamento di bilancio Modifiche al bilancio approvato • il bilancio di assestamento è lo strumento giuridico – contabile con il quale il bilancio di previsione annuale è aggiornato alla luce delle nuove situazioni verificatesi nel corso della gestione. (art. 17 legge n. 468/1978) 27 Bilancio consuntivo Rendiconto generale dello Stato • Rendere conto significa dare dimostrazione di come determinate risorse sono state utilizzate in un periodo di tempo definito. • Ciò presuppone che vi sia un soggetto che ha gestito queste risorse (organo di Governo) e un altro soggetto che ha stabilito in che modo le risorse dovevano essere utilizzate nel periodo di tempo considerato (organo deliberativo, il Parlamento). 28 Rendiconto generale dello Stato Il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione (anno finanziario) al quale si riferisce lo schema di previsione per l’entrata e l’autorizzazione per la spesa, è tenuto a rendere conto al Parlamento dei risultati conseguiti, mettendo in evidenza: quale è stata nella realtà la consistenza delle entrate e delle spese rispetto alle previsione approvate dal Parlamento ( conto del bilancio); quali variazioni sono intervenute nello stock di beni in cui consiste il patrimonio dello Stato (conto del patrimonio). 29 Rendiconto generale dello Stato • Viene trasmesso, con allegata la relazione della Corte dei conti dal Ministro dell’economia e delle finanze al Parlamento, con apposito disegno di legge entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce. •La parificazione nel rendiconto generale dello Stato è l’atto conclusivo dell’azione di controllo della Corte dei Conti. 30 Relazioni al Parlamento •Relazione previsionale e programmatica •Relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale 31 Il bilancio e la gestione finanziaria Il Bilancio dello Stato fra politica e amministrazione La riforma del 1997 32 Dal 1993 la P.A. ha iniziato a muoversi in direzione di un Modello gestionale di tipo “Manageriale”. D.Leg.vo n° 29/93 D.Leg.vo n° 165/2001 Legge n. 20/1994 Legge n° 94/97 D.Leg.vo n° 59/97 D.Leg.vo n° 279/97 Riforme organizzative, di bilancio, del sistema contabile e dei controlli Separazione fra compiti di direzione politica e di direzione amministrativa Realizzazione di nuovi sistemi contabili per rappresentare le condizioni economiche della gestione e per supportare le decisioni di bilancio e di finanza pubblica Introduzione di nuovi sistemi di controllo per: • misurare gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie; D.Leg.vo n° 286/99 • verificare i risultati conseguiti e le risorse utilizzate; • valutare le responsabilità dirigenziali. 33 Riforma del Bilancio dello Stato • La necessità di una vasta opera di riforme istituzionali ed il risanamento strutturale dei conti pubblici, motivato anche dal Trattato di Maastricht, hanno ispirato il Governo a presentare alle Camere un complesso e articolato sistema di riforme che ha coinvolto il sistema amministrativo, fiscale e di bilancio. 34 Riforma del Bilancio dello Stato • L’Unione Economica e Monetaria (UEM) si è imposta una particolare disciplina di bilancio, che vincola i singoli Paesi ad un indebitamento netto della PA inferiore al tre per cento del PIL in termini di competenza economica, onde consentire maggiori investimenti e crescita. • Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è il valore totale dei beni e servizi finali prodotti da un paese in un determinato periodo di tempo con i fattori produttivi impiegati all’interno del paese stesso. 35 Riforma del Bilancio dello Stato La legge n.94 del 1997 • La struttura interna del bilancio dello Stato è cambiata a seguito della legge 3 aprile 1997, n.94 (legge Ciampi). La legge interviene sulla struttura del bilancio e prevede: La distinzione tra – il bilancio per la “decisione”, approvato dal Parlamento, articolato in “unità previsionali di base” ed – il bilancio per la gestione, articolato in capitoli (utilizzati anche per la rendicontazione). 36 Responsabilità politica Bilancio per la “decisione” Unità previsionali di base Le unità previsionali (u.p.b.) sono modificabili annualmente in sede di predisposizione del bilancio. Le u.p.b. sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività nelle quali si articolano le competenze di ciascun Ministero e fanno capo ad un centro di responsabilità amministrativa cui è affidata la relativa gestione. 37 Obiettivi della riforma del Bilancio dello Stato • E’ stata introdotta, ai fini della gestione e della rendicontazione, una contabilità economica per centri di costo – individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell’amministrazione- che colleghi le risorse umane,finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti. 38 Responsabilità di gestione Bilancio per la gestione Assegnazione risorse finanziarie • Successivamente all’approvazione della legge di bilancio il Ministro dell’Economia e delle Finanze ripartisce in capitoli le unità previsionali di base. (comma 4-quinquies dell’art.1, della legge n.468/1978, aggiunto dall’art.1 della legge n.94/1997). 39 Bilancio di previsione per il 2008 • Il MEF, con la Circolare MEF- DIp. R.G.S. n. 21/2007, ha chiesto una diversa presentazione delle proposte per il progetto di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2008, per il triennio 2008/2010 e del budget per l'anno 2008. • Il bilancio di previsione per il 2008 e per il triennio 2008-2010 è stato impostato, sulla base della cornice legislativa vigente, utilizzando una nuova classificazione che innova profondamente la precedente struttura basata sui centri di responsabilità. • Il progetto di bilancio viene organizzato in 34 grandi missioni pubbliche e 169 programmi: la costruzione dello schema di distribuzione delle risorse da assegnare ai singoli Dicasteri di spesa parte dalle missioni e dai programmi per poi saldarsi ai centri di responsabilità. secondo una articolazione per missioni istituzionali 40 Missioni Programmi • 17.4 Missione 17 Ricerca in materia di beni e Ricerca e innovazione attività culturali 41 Missione Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Programmi 21.1 Sostegno e vigilanza ad attività culturali 21.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo 21.3 Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici 21.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell’editoria 21.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale 42 Missione Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Programmi 32.2 Indirizzo politico 32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 43 Missione Missione 33 Fondi da ripartire Missione 34 Debito pubblico Programmi 33.1 Fondi di assegnare 34.1 Oneri per il servizio del debito pubblico statale 34.2 Rimborsi del debito statale 44 Missione 17 Ricerca e innovazione Missione 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Missione 33 Fondi da ripartire Missione 34 Debito pubblico Totali Spese correnti Spese in c/ capitale Totali 71.591.660 3.340.477 74.932.137 1.227.326.406 418.597.976 1.645.924.382 54.528.627 30.695.813 85.224.440 205.235.683 ---- 205.235.683 18.298.597 26.129.378 452.634.266 2.037.446.020 45 7.830.781 1.566.513.157 Centri di responsabilità Spese correnti Gabinetto 16.667.731 Segretariato Generale 130.192.114 Affari generali, bilancio, risorse umane e formazione 153.194.515 Innovazione tecnologica prom.ne 26.148.071 Archivi 136.595.356 Beni librari 182.357.170 Beni archeologici 201.740.532 Beni architettonici e paesaggistici 143.461.676 Spettacolo dal vivo 437.605.226 Cinema 3.707.988 Architettura e arte contemporanee 7.207.709 Patrimonio storico, artistico etnoantropologico Totale 127.635.069 1.566.513.157 46 Centri di responsabilità Gabinetto Segretariato Generale Affari generali, bilancio, risorse umane e formazione Spese in conto capitale 171.445 57.552.362 56.079 Innovazione tecnologica prom.ne 2.427.643 Archivi 9.741.821 Beni librari 18.327.985 Beni archeologici 27.814.601 Beni architettonici e paesaggistici 138.806.539 Spettacolo dal vivo Cinema Architettura e arte contemporanee Patrimonio storico, artistico etnoantropologico Totale 65.423.172 108.745.619 7.496.623 16.070.377 452.634.266 47 Il bilancio e la gestione finanziaria Il contenuto del bilancio 48 Il contenuto del bilancio Entrate: Titoli Titolo I: entrate tributarie Titolo II: entrate extra-tributarie Titolo III: alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti Titolo IV: accensione di prestiti Unità previsionali di base Categorie Capitoli 49 Il contenuto del bilancio Spese: Titoli Titolo I: spese correnti Titolo II: spese in conto capitale Titolo III: rimborso di prestiti Unità previsionali di base Capitoli 50 Il contenuto del bilancio UPB aggregate • Titolo I – spese correnti Spese di funzionamento Spese per interventi Spese per trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi Oneri del debito pubblico Oneri comuni • Titolo II – spese in conto capitale Spese per investimenti Altre spese in conto capitale • Titolo III – rimborso di prestiti Spese per rimborso del debito pubblico 51 Il bilancio e la gestione finanziaria La gestione finanziaria dello Stato 52 La gestione finanziaria dello Stato • La gestione finanziaria dello Stato riguarda: la programmazione e la raccolta delle risorse, che danno luogo a ENTRATE; la programmazione e l’impiego delle risorse, che danno luogo ad USCITE (denominate SPESE). 53 La gestione finanziaria dello Stato Le ENTRATE si classificano in: - entrate tributarie (es. imposte, tasse,…); - entrate extra-tributarie (es. redditi patrimoniali, dividendi da società, proventi diversi…); - entrate di natura patrimoniale (es. vendita di immobili); - entrate per accensione di prestiti (es.emissione di BTp, BoT,….). 54 La gestione finanziaria dello Stato Le USCITE si classificano in: - spese correnti (es. stipendi a dipendenti statali, spese per servizi…); - spese in conto capitale (es. investimenti in beni reali…); - spese per rimborso di prestiti (es. rimborso BTp, BoT,….). 55 La gestione finanziaria dello Stato: le fasi delle entrate e delle uscite • Le fasi delle entrate sono: a) Previsione: è la fase in cui vengono previste le entrate. Un’entrata è detta prevista quando è iscritta in un apposito bilancio finanziario di previsione. b) Accertamento: è la fase in cui sorge il diritto a riscuotere un’entrata. In questa fase sono definiti: - nome del debitore causale ammontare dell’entrata data di scadenza c) Riscossione: è la fase in cui il concessionario della riscossione (esattore) riceve il pagamento. d) Versamento: è la fase in cui il concessionario della riscossione versa le somme riscosse al tesoriere (cassiere). 56 La gestione finanziaria dello Stato: le fasi delle entrate e delle uscite • Le fasi delle uscite sono: a) Previsione: è la fase in cui vengono previste le uscite. Un’uscita è detta prevista quando è iscritta in un apposito bilancio finanziario di previsione; ciò significa che è stata stanziata una somma. b) Impegno: è la fase in cui nasce l’obbligo giuridico al pagamento.Non è necessario che siano specificati il nome del creditore, la causale e l’importo. c) Liquidazione: è la fase in cui si perfeziona l’impegno. L’obbligo giuridico si definisce in modo puntuale in tutte le sue componenti. d) Ordinazione:viene emesso un mandato di pagamento con cui si autorizza il tesoriere a pagare. e) Pagamento: è la fase in cui il tesoriere effettua il pagamento. 57 La gestione finanziaria dello Stato: l e fasi delle entrate e delle uscite fasi di adempimento fasi di diritto fasi di previsione FASI DELLE ENTRATE FASI DELLE USCITE Previsione Previsione Accertamento Impegno Liquidazione Riscossione Ordinazione Versamento Pagamento 58 Gestione del bilancio di previsione dello Stato Articolazione dei capitoli di spesa Le spese iscritte nel bilanci sono state riclassificate a decorrere dal 2000, sotto il profilo economico secondo i criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della Pubblica Amministrazione (SEC95). 59 Gestione del bilancio di previsione dello Stato Articolazione dei capitoli di spesa La nuova metodologia classificatoria ha reso necessario procedere all’utilizzazione di “piani gestionali” (articoli) nell’ambito di ciascun capitolo interessato, per consentire, con le pertinenti normative, lo svolgimento delle operazioni gestionali di esecuzione della spesa (impegni – pagamenti). 60 Gestione del bilancio di previsione dello Stato Articolazione dei capitoli di spesa 61 Gestione del bilancio di previsione dello Stato Articolazione dei capitoli di spesa 62 Gestione del bilancio di previsione dello Stato Articolazione dei capitoli di spesa Qualora nel corso della gestione dovesse emergere la necessità di procedere ad una diversa distribuzione delle risorse assegnate a ciascun articolo, nell’ambito del medesimo capitolo, il titolare del centro di responsabilità amministrativa, responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse finanziarie assegnategli, potrà procedere, con propri atti determinativi, alle variazioni compensative tra i diversi articoli di uno stesso capitolo. 63 D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 Il DPR 367/94 ha introdotto le tecnologie informatiche nelle procedure di spesa, sostituendo le evidenze cartacee con quelle informatiche e ha previsto l'estinzione dei titoli di spesa mediante tutti i mezzi di accreditamento o di pagamento disponibili sul circuito bancario o postale. 64 D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 La prima attuazione del DPR si è concretizzata, a partire dal 1999, con la realizzazione del “Mandato informatico” e, nella seconda parte dello stesso anno, si è deciso di procedere con l’estensione dell’informatizzazione anche alla parte di processo che va dalle Amministrazioni alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) o dalle Amministrazioni alla Banca d’Italia: ciò ha favorito l’iniziativa che ha portato al Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (SIPA). 65 SICOGE Nell’ambito del SIPA, la RGS ha messo a disposizione delle singole Amministrazioni un sistema informativo contabile finanziario (SICOGE), pienamente integrato con il mandato informatico e con il sistema del Bilancio Finanziario. 66 SICOGE Per consentire alle Amministrazioni di gestire la propria contabilità finanziaria, la Ragioneria Generale dello Stato ha realizzato una applicazione informatica progettata ed integrata organicamente nel Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, in grado di gestire i flussi informativi relativi al bilancio, agli impegni e ai titoli di spesa: il SICOGE, acronimo di Sistema di Contabilità Gestionale Finanziaria. 67 SICOGE Il SICOGE è stato così diffuso a quasi tutte le Amministrazioni centrali dal 2002, con notevoli risparmi economici connessi alla estensione gratuita. L’eliminazione dei flussi cartacei tra le Amministrazioni e le Ragionerie ha comportato: •una riduzione del margine di errore (legato alle ripetute trascrizioni dei titoli) e dei tempi di inoltro e di lavorazione; •una conoscenza tempestiva per le Amministrazioni della situazione contabile dei propri capitoli di spesa; •un miglioramento dei servizi al cittadino/creditore. 68 Mandato informatico Sono Mandati di Pagamento e Ordini di Accreditamento che in base al D.P.R. n.367/94 sono stati dematerializzati, cioè è stato eliminato il titolo cartaceo sostituendolo con evidenze informatiche, firmate digitalmente e conservate su supporti non riscrivibili. 69 La semplificazione delle procedure di spesa: il mandato informatico Il D.P.R. n. 367/1994 prevede che le fasi della spesa e le relative procedure siano svolte con tecnologie informatiche. 70 Codici gestionali • Per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assunti nel patto di stabilità e crescita e far si che la gestione complessiva della finanza pubblica risulti in linea con gli obiettivi programmatici è stata prevista l'istituzione di un sistema di monitoraggio puntuale. 71 Codici gestionali In tale prospettiva, è stata avviata la realizzazione del progetto “La qualificazione informativa dei dati gestionali delle Amministrazioni Pubbliche”, allo scopo di consentire al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle diverse componenti delle Amministrazioni Pubbliche di conoscere meglio gli andamenti gestionali e di ottimizzare il coordinamento della finanza pubblica. 72 Codici gestionali • L'attuazione di tale progetto ha comportato l'individuazione di una codifica gestionale da inserire sui titoli di spesa - formulata con criteri uniformi per tutte le Pubbliche Amministrazioni - a partire dalle Amministrazioni centrali dello Stato che si avvalgono della procedura del mandato informatico. • Tale codificazione è stata resa operativa dal 1° gennaio 2003 con la circolare MEF n. 46 del 20 dicembre 2002 (G.U. n. 6 del 9 gennaio 2003) con la quale sono stati individuati i codici gestionali. 73 Codici gestionali • Si tratta di una codifica che, oltre ad avere la caratteristica di essere aperta e costantemente aggiornata, permette un monitoraggio puntuale e trasversale dei mandati di spesa, qualificando i flussi dei pagamenti, utile anche ai fini della rilevazione della contabilità analitica per centri di costo. 74 La contabilità analitica per centri di costo • Il sistema unico di contabilità economica pone in relazione le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità gestionali della dirigenza e si fonda sull’individuazione della competenza economica dei fenomeni amministrativi. 75 La contabilità analitica per centri di costo costo Valore delle risorse umane e strumentali – beni e servizi – effettivamente utilizzate spesa Esborso monetario legato alla loro acquisizione 76 Classificazione economica del Bilancio dello Stato SEC Descrizione delle operazioni e dei flussi Codici gestionali descrizione codice descrizione codice REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 01.00.00 Retribuzione lorde in denaro 01.01.00 Stipendi 01.01.01 001 Competenze fisse Lavoro straordinario 01.01.02 004 Straordinario Fondo unico di amministrazione 01.01.03 002 Componenti di retribuzione connesse al risultato 77 Pagamento in conto sospeso Trattasi di una particolare procedura da utilizzarsi in carenza della disponibilità sul capitolo del bilancio interessato, mediante la quale viene ordinato al tesoriere (Banca d'Italia) di pagare le somme relative a sentenze o lodi arbitrali. 78 Pagamento in conto sospeso L'importo pagato non viene anticipato dal tesoriere ma addebitato sul conto sospeso "collettivi", pertanto, la sistemazione contabile dello stesso deve essere effettuata mediante l'emissione di un titolo di spesa tratto sul pertinente capitolo ai fini dell'imputazione al bilancio dello Stato. 79 Gestione • Si hanno due distinte gestioni finanziarie di competenza dei residui 80 Residui di nuova formazione Sono quei residui, attivi o passivi, che vengono accertati nel Rendiconto dell'anno in cui è stato effettuato l'accertamento o l'impegno. 81 Residui passivi • Spese impegnate ma non ancora pagate: costituiscono un debito dello Stato. • I residui passivi comprendono anche somme che non corrispondono a debiti giuridicamente sorti nei confronti dei terzi: è il caso dei residui di stanziamento 82 Residui attivi Entrate accertate ma non incassate: costituiscono un credito dello Stato 83 Residui di stanziamento Riguardano stanziamenti di spese, in genere di conto capitale, che, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, vengono tuttavia fatte transitare nel conto dei residui. Non costituiscono debiti per lo Stato. 84 Gestione dei residui • I residui vengono accertati al momento della chiusura dell’anno finanziario ed iscritti nel rendiconto generale. • L’ammontare dei residui passivi per ogni capitolo di bilancio è determinato con decreto ministeriale dell’ ufficio centrale di bilancio e registrato dalla Corte dei Conti (D. A.R. decreto accertamento residui) (art. 53 R.D. n. 2440/1923). 85 Residui passivi • Essi sono riportati nella contabilità dell’esercizio successivo, ma tenuti distinti dalle somme relative alla competenza del nuovo esercizio finanziario. 86 Residui passivi • I residui passivi vengono mantenuti in bilancio per un numero di esercizi finanziari successivi (diverso a seconda del tipo di spese correnti o in conto capitale) a quello in cui è intervenuto il relativo impegno , dopodiché vengo considerati perenti ed eliminati dalle scritture relative al bilancio dello Stato. 87 R.D. n. 2440/1923 legge di Contabilità Generale dello Stato articolo 36, c.1 • I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; • quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. 88 R.D. n. 2440/1923 legge di Contabilità Generale dello Stato articolo 36, c.2 • Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno. (Modificato dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246 di conversione del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194). 89 R.D. n. 2440/1923 legge di Contabilità Generale dello Stato articolo 36, c.3 • I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il terzo* esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. • *comma 36 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) 90 R.D. n. 2440/1923 articolo 36 Perenzione amministrativa Eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi (decorsi due esercizi da quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento per le spese correnti in generale, tre per quelle specifiche all'acquisto di beni e servizi e tre esercizi per le spese in conto capitale). 91 R.D. n. 2440/1923 articolo 36 Perenzione amministrativa Essa, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non comporta la decadenza del diritto del creditore: pertanto le somme eliminate, ove vengano richieste dal creditore, devono essere reiscritte in bilancio per essere pagate (articolo 36, legge di Contabilità Generale dello Stato). 92 Il bilancio e la gestione finanziaria Rendiconto Generale dello Stato 93 Rendiconto Documento contabile mediante il quale il funzionario delegato, semestralmente, dimostra la legale utilizzazione delle somme messe a sua disposizione, documentando l'esattezza delle liquidazioni e la regolarità dei pagamenti. 94 Rendiconto generale dello Stato Si articola in due parti: - Parte I: Conto consuntivo del bilancio - Parte II: Conto generale del patrimonio Viene trasmesso, con allegata la relazione della Corte dei conti dal Ministro dell’economia e delle finanze al Parlamento, con apposito disegno di legge entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce. 95 Rendiconto generale dello Stato Parte I: Conto consuntivo del bilancio • Costituisce il rendiconto finanziario, cioè la dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria e l’evidenziazione degli scostamenti rispetto alle previsioni. 96 Rendiconto generale dello Stato Parte II: Conto generale del patrimonio Il rendiconto patrimoniale in cui si fornisce la consistenza del patrimonio dello Stato all’inizio dell’esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine dello stesso. 97 Parificazione • La parificazione nel rendiconto generale dello Stato è l’atto conclusivo dell’azione di controllo della Corte dei Conti. • Accerta la regolarità dell’intera gestione finanziaria, costituendo il presupposto indispensabile al successivo sindacato parlamentare sulla gestione medesima. 98 Approvazione • La Corte dei Conti restituisce il rendiconto generale dello Stato, con i relativi allegati e con la decisione di parificazione al Ministero dell’economia e delle finanze. • Questi, entro giugno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e con l’autorizzazione del Presidente della Repubblica, lo presenta al Parlamento così come avviene per il bilancio di previsione. • La presentazione ha per oggetto un apposito disegno di legge che viene discusso secondo le ordinarie procedure. 99 Il bilancio e la gestione finanziaria I rendiconti speciali 100 I rendiconti speciali • Rendiconti amministrativi dimostrano le operazioni compiute , così da consentire alle singole amministrazioni l’esercizio del controllo sull’operato dei propri agenti Rendiconto degli agenti della riscossione Rendiconto dei funzionari delegati Conto delle tesorerie Conto dei consegnatari 101 I rendiconti speciali • Rendiconti giudiziali sono obbligatori per tutti gli agenti contabili dell’amministrazione che sono incaricati della riscossione e dei pagamenti o che ricevono somme dovute allo Stato o per conto dello Stato. 102 Gestione patrimoniale dello Stato 103 La gestione patrimoniale dello Stato • La gestione patrimoniale riguarda l’insieme di operazioni inerenti le acquisizioni, la conservazione e le alienazioni relative al complesso patrimoniale a disposizione. • I beni dello Stato si classificano in: – beni demaniali – beni patrimoniali. 104 La gestione patrimoniale dello Stato • I beni demaniali Immobili o universalità di mobili appartenenti a enti territoriali Tipi: • • • • Demanio naturale Demanio artificiale Demanio necessario Demanio accidentale (stradale, ferroviario, aeronautico, infrastrutture idriche, demanio storico, archeologico, artistico e culturale) 105 La gestione patrimoniale dello Stato • I beni demaniali regime giuridico: • • • • inalienabili (non possono essere venduti); non sono acquistabili per usucapione; il diritto di proprietà “pubblica” è imprescrittibile; sono inespropriabili. 106 La gestione patrimoniale dello Stato • I beni patrimoniali si classificano in: • beni indisponibili: sono beni inalienabili fino a quando un’apposita legge non ne consente la vendita (esempi: foreste, cave, caserme, miniere…); • beni disponibili: sono tutti gli altri beni di proprietà dello Stato (esempi: beni mobili, immobili, crediti, partecipazioni…..). 107 La gestione patrimoniale dello Stato • beni patrimoniali indisponibili caratteri: - immobili o mobili - appartenenti a qualsiasi ente pubblico - vincolati alla destinazione pubblica regime giuridico: - alienabili (salva la destinazione pubblica; sono comunque inalienabili: miniere, foreste, atti e documenti di enti pubblici) - sono acquistabili per usucapione - sono inespropriabili distinzioni: - beni patrimoniali indisponibili per natura - beni patrimoniali indisponibili per appartenenza - beni patrimoniali indisponibili per destinazione 108 La gestione patrimoniale dello Stato • beni patrimoniali disponibili caratteri: - beni privati di enti pubblici regime giuridico: - di diritto privato - alienazione: forme del diritto pubblico distinzioni: -beni corporali -beni incorporali -titoli di credito -denaro 109 La gestione patrimoniale dello Stato • I beni demaniali e patrimoniali dello Stato esistenti in un dato momento sono indicati e descritti negli “inventari” redatti dal Ministero (adesso Dipartimento) del Tesoro. 110 Beni del demanio pubblico • L’inventario dei beni di demanio pubblico consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri delle singole amministrazioni. • Tale inventario è realizzato a cura del Ministero dell’economia e delle finanze e delle altre amministrazioni centrali ai cui servizi i beni sono adibiti. 111 Beni immobili patrimoniali • I beni immobili patrimoniali dello Stato sono descritti a cura delle Direzioni regionali delle entrate in “registri di consistenza” in doppio originale. • Le variazioni di valore e le trasformazioni di consistenza dei beni immobili patrimoniali debbono essere registrati nell’inventario generale, nei registri di consistenza e nelle scritture contabili del MEF e delle singole amministrazioni che hanno in uso i beni. Un riepilogo dell’inventario generale e delle variazioni indicate è comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato ed alla Corte dei conti. 112 Beni mobili patrimoniali • Per i beni mobili patrimoniali, ciascun ministero provvede all’amministrazione di quelli assegnati in uso. Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e tale consegna va effettuata a mezzo di inventario. • In ogni ministero ed in ciascuno degli uffici dipendenti esiste un consegnatario responsabile dei beni mobili inventariati. • Detti consegnatari sono responsabili personalmente dei beni ricevuti in custodia, fino a che non abbiano ottenuto regolare discarico. • Essi sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti,alla quale debbono rendere il conto giudiziale della loro gestione alla fine di ogni anno finanziario. 113 Conto Generale del Patrimonio dello Stato ATTIVITA’ Beni indisponibili • PASSIVITA’ Beni disponibili Debiti a medio-lungo termine (es. BTp, CcT,…) Attività finanziarie Debiti a breve termine •Residui attivi (entrate accertate non riscosse) •Crediti di tesoreria (es. crediti c/c presso Banca d’Italia) •Denaro •Residui passivi (uscite impegnate e non pagate) •Debiti di finanziamento a breve (es.BoT) (DEFICIT PATRIMONIALE) PATRIMONIO NETTO •Debiti di tesoreria (es. crediti c/c presso Banca d’Italia) La differenza tra il valore delle Attività e il valore delle Passività rappresenta il Patrimonio Netto dello Stato (se A-P>0) oppure il Deficit Patrimoniale (se A-P<0). 114 La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 42 del 30 dicembre 2004 (Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato) contabilità dei beni mobili demaniali Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi Sono da considerare “beni immobili agli effetti inventariali” i beni mobili demaniali di proprietà dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d’arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico,ecc., nonché le pinacoteche e le biblioteche “pubbliche” statali. Art. 7, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 115 La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 42 del 30 dicembre 2004 (Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato) contabilità dei beni mobili demaniali I beni sono raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato in: • Beni storici • Beni artistici • Beni demo-etnoantropologici • Beni archeologici • • • • Beni librari Beni archivistici Beni paleontologici Opere di restauro 116 La valutazione dei beni demaniali • Tutti i beni demaniali elencati dall’art. 822 del codice civile vengono ora valutati in base a criteri economici e vengono inseriti nel conto generale del patrimonio dello Stato. 117 La valutazione dei beni patrimoniali Occorre distinguere fra: • beni mobili si iscrivono in inventario al loro prezzo di acquisto • beni immobili sono valutati in base al costo, all’estimo o all’imponibile, in relazione alla formazione del nuovo catasto od a seguito di nuove stime ottenute con la visione degli inventari, si ha una rivalutazione del valore degli stessi 118 Contratti della Pubblica Amministrazione e appalti pubblici 119 Contratti della P.A. e appalti pubblici Contratti della P.A. 120 Gli elementi del contratto • Gli elementi strutturali del contratto della P.A. sono gli stessi dei contratti di diritto comuni ex art. 1325 Codice Civile e cioè: - l’accordo delle parti - L’oggetto - la causa - la forma 121 Fonti normative Norme di carattere generale: • gli artt. 1321 e ss. E 1470 e ss. del Codice Civile, disciplinanti i contratti in generale; • la legge di contabilità di Stato, approvata con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; • il regolamento di contabili, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; • le disposizioni normative emanate dalle Regioni ed aventi rilevanza all’interno del territorio regionale. 122 Contratti P.A. Sistemi di scelta del contraente • • • • Pubblico incanto o asta pubblica Licitazione privata Trattativa privata Appalto-concorso Previsti dalle norme di contabilità di Stato (R.D. n. 2440/1923 e s.m., R.D. n. 827/1924 e s.m.) 123 Contratti P.A. Sistemi di scelta del contraente Pubblico incanto o asta pubblica • Gara cui sono ammessi tutti coloro che abbiano i requisiti per parteciparvi. • Il contratto è aggiudicato al migliore offerente 124 Contratti P.A. Sistemi di scelta del contraente Licitazione privata • Gara limitata ai privati invitati dalla P.A.. • Gara aperta non a tutti coloro che possiedono i requisiti minimi, ma solo a coloro che siano stati invitati a partecipare, in base ad una valutazione impersonale 125 Contratti P.A. Sistemi di scelta del contraente Trattativa privata • Scelta diretta di una ditta, dopo interpello separato e riservato dei potenziali contraenti e in casi di necessità o speciali circostanze (es. forniture militari) • La P.A. contatta in via informale più privati e gode di ampio potere discrezionale nello scegliere l’offerta più vantaggiosa 126 Contratti P.A. Sistemi di scelta del contraente Appalto-concorso • Invito a coloro ritenuti idonei a presentare progetti tecnici (su velivoli, equipaggiamenti speciali, ecc.) di lavori o forniture, e scelta insindacabile della P.A. sulla base di valutazione del valore tecnico, di convenienza economica, di garanzia di capacità e di serietà della ditta 127 Contratti P.A. Sistemi di scelta del contraente Appalto-concorso • La P.A. predispone un progetto preliminare ed invita i partecipanti alla gara a presentare un progetto particolareggiato e le condizioni richieste 128 Contratti della P.A. e appalti pubblici L’appalto pubblico 129 Fonti normative Norme riferite ai contratti di appalto pubblici di lavori, di forniture, di servizi, nei settori speciali: Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm., recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture Il D.Lgs.vo n. 163/2006, in attuazione della legge comunitaria n. 62/2005, ha recepito le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE. 130 Appalto di lavori • Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro ( art. 1655 c.c.) 131 Appalto pubblico nel diritto comunitario • Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2004/18/CE (art.1, par.2, lett.a). 132 Contratto di lavori pubblici Soglie di rilevanza comunitaria 5.150.000 euro, per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.(*) Al di sotto della soglia comunitaria, il Codice dei contratti pubblici, agli articoli 121, 122 e 123, prevede una maggiore semplificazione rispetto alla normativa precedente (L.n. 109/94). (*) a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono in vigore i limiti previsti dal Regolamento CE 4 dicembre 2007, n. 1422. 133 Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125 D.lgs.vo n. 163/2006) Possono essere effettuati: • Mediante amministrazione diretta Le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi proprio appositamente noleggiati e con personale proprio • Mediante procedura di cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese 134 Lavori, servizi e forniture in economia (art. 125 D.lgs.vo n. 163/2006) • Ammessi per importi non superiori a: 200.000 euro, per gli appalti di lavori (50.000 per i lavori assunti in amministrazione diretta); 133.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali (Ministero, Consip); (*) 206.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle altre stazioni appaltanti diverse, nonché per particolari tipologie di servizi.(*) (*) a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono in vigore i limiti previsti dal Regolamento CE 4 dicembre 2007, n. 1422. 135 Contratti P.A. Sistemi di scelta del contraente • • • • Procedura aperta Procedura ristretta Procedura negoziata Dialogo competitivo Previsti dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs.vo n. 163/2006 e s.m.) 136 Appalti di lavori pubblici Fase procedurale • Programmazione • Finanziamento • Progettazione • Determinazione a contrarre • Bando di gara • Aggiudicazione • Approvazione degli atti di gara • Stipulazione Fase negoziale • Esecuzione dei lavori • Collaudo 137 Contratto d’appalto di forniture, servizi e nei settori speciali • SETTORI SPECIALI - Gas, energia termica ed elettricità; - acqua; servizi di trasporto; servizi postali; prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carnone ed altri combustibili solidi; - porti ed aeroporti. 138 Il sistema dei controlli 139 CONTROLLI IN GENERALE I CONTROLLI E LA LORO CLASSIFICAZIONE • Il controllo costituisce una delle tre estrinsecazioni dell’attività amministrativa, insieme con quella attiva e consultiva. • Perché possa esserci attività di controllo occorre la sussistenza di due presupposti: – diversità degli organi – la sovraordinazione dell’organo controllante nei confronti di quello controllato. 140 CONTROLLI IN GENERALE I CONTROLLI E LA LORO CLASSIFICAZIONE In relazione all’attività di controllo esercitata sull’operato dell’amministrazione in materia di contabilità, si distinguono : controlli interni che provengono da organi facenti parte della stessa amministrazione; controlli esterni, effettuati da indipendenti dall’amministrazione attiva. organi 141 controlli interni I controlli interni : • il controllo gerarchico • il controllo Ispettivo • il controllo delle Ragionerie 142 controllo gerarchico - il controllo gerarchico che si ha quando un organo superiore ha il potere-dovere di vigilare sull’attività dell’organo inferiore con facoltà di annullare, o revocare, o riformare, secondo i casi, gli atti che ritenga non conformi alle leggi o contrari ai principi di buona amministrazione. 143 controllo ispettivo • Il controllo Ispettivo: è quello effettuato da uffici ispettivi sugli atti degli uffici ed organi dipendenti integrandone l’opera, e proponendo tutti i provvedimenti necessari per meglio adeguare quel particolare ramo di servizio alle esigenze funzionali. 144 controllo delle Ragionerie - Il controllo delle Ragionerie è quello esercitato presso le varie Amministrazioni dalle rispettive Ragionerie che vigilano perché siano osservate le leggi relative alla conservazione del patrimonio dello Stato, all’esatto accertamento delle entrate, alla regolare gestione dei fondi di bilancio. E’ il controllo di ordine tecnico più importante sulle attività relative ad operazioni contabili. E’ qualificato come controllo interno, in quanto si svolge ad opera di organi che sono parte integrante della Pubblica Amministrazione. 145 controlli esterni i controlli esterni • il controllo parlamentare • il controllo giudiziario • il controllo della Corte dei Conti 146 controlli esterni Il controllo parlamentare esercitato dal Parlamento sull’attività del potere esecutivo in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, delle relative note idi variazione e del rendiconto generale. 147 controlli esterni Il controllo giudiziario, esercitato dal giudice sugli atti della P.A. nei casi in cui sia chiamato a pronunciarsi su ricorsi prodotti dal cittadino contro provvedimenti ritenuti lesivi di diritti o interessi. 148 controlli esterni Il controllo della Corte dei Conti che è costituzionale di legittimità finanziaria e giurisdizionale. 149 Controllo di legittimità e di merito • Controllo di legittimità: e’ quello che tende ad accertare ed ad assicurare che l’opera della Pubblica Amministrazione si svolga entro l’ambito del diritto vigente. • Controllo di merito: è quello che tende ad accertare che l’atto della Pubblica Amministrazione sia opportuno e conveniente, cioè conforme alle esigenze di una buona Amministrazione. Il VISTO è l’atto nel quale si estrinseca il controllo di legittimità. L’APPROVAZIONE è l’atto in cui si manifesta il controllo di merito 150 Controlli preventivi e successivi • Controlli preventivi: sono quelli che precedono il perfezionamento dell’atto oppure soltanto la sua esecuzione. • Controlli consuntivi: sono quelli che si esercitano dopo che l’atto è stato posto in essere ed ha già spiegato i suoi effetti. 151 La responsabilità amministrativa e contabile nella Pubblica Amministrazione 152 Responsabilità dei pubblici dipendenti • Tipi di responsabilità • Penale • Disciplinare • Patrimoniale 153 Responsabilità dei pubblici dipendenti •Penale Trasgressione dei doveri di ufficio con carattere di violazione dell’ordine giuridico penale. 154 Responsabilità dei pubblici dipendenti • Disciplinare Violazione dei doveri e di obblighi di servizio (sanzioni disciplinari). 155 Responsabilità dei pubblici dipendenti •Patrimoniale Violazione di norme nell’esercizio della propria funzione che comportano il risarcimento del danno arrecato 156 Responsabilità dei pubblici dipendenti Patrimoniale • Responsabilità amministrativa • Responsabilità contabile • Responsabilità civile verso terzi 157 Responsabilità dei pubblici dipendenti La responsabilità patrimoniale assume tre diversi aspetti a seconda dei soggetti a cui si riferisce, delle norme violate e del tipo di danno cagionato. Si configura: •La responsabilità amministrativa •La responsabilità contabile •La responsabilità civile verso terzi. 158 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA L’impiegato che per dolo o per colpa viola le norme che regolano il suo servizio, cagionando un danno economico alla Pubblica Amministrazione, incorre in responsabilità amministrativa nei confronti dell’Amministrazione stessa. 159 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA • Il giudice competente a conoscere della responsabilità amministrativa e della relativa obbligazione risarcitoria nei confronti dello Stato è la Corte dei Conti. 160 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è: -personale (il relativo debito si trasmette agli eredi solo nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi) - è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. 161 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA Elementi costitutivi – il dolo o la colpa grave Il dolo o la colpa grave costituiscono il cosiddetto elemento soggettivo della responsabilità. •Ricorre il dolo, in presenza della volontà cosciente del soggetto di provocare con la sua condotta un determinato evento. •Si ha la colpa grave quando non vi è la precisa intenzione di arrecare un determinato danno, ma il soggetto agisce trascurando gli accorgimenti dettati dalla prudenza, dall’esperienza e dall’osservanze delle norme. 162 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA Elementi costitutivi il dolo o la colpa grave • Il pubblico impiegato risponde per dolo o per colpa, sia essa grave o lieve: è esclusa, unicamente la responsabilità per colpa lievissima. 163 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA Elementi costitutivi il dolo o la colpa grave • Tra i casi esclusione della colpa, oltre allo stato di incapacità di intendere e di volere, lo stato di necessità, il caso fortuito e la forza maggiore, rientra anche l’ipotesi in cui si sia agito in esecuzione di un ordine che si era obbligati ad eseguire. 164 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA Il giudizio di responsabilità • Il giudizio di responsabilità si svolge davanti alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti con l’iniziativa del Procuratore regionale, e tende all’accertamento del ”quantum” del danno arrecato dal funzionario alla Amministrazione pubblica. • Individuato il danno patrimoniale, la Corte può, però, valutato il comportamento del soggetto nella sua globalità, ridurre l’imputazione di esso al soggetto stesso (art. 83 legge Contabilità di Stato). 165 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA Il giudizio di responsabilità • Se il fatto posto a base del giudizio di responsabilità patrimoniale costituisce altresì oggetto di un giudizio penale in corso, il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti ha luogo necessariamente dopo la definizione del giudice penale. 166 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA Il giudizio di responsabilità • Pur potendo la Corte dei Conti dare valutazioni quantitative del danno diverse da quelle emesse in sede di giudizio penale, non può comunque affermare la responsabilità del soggetto se questa è stata esclusa in sede penale (ad es. pubblico ufficiale è stato rinviato a giudizio per peculato e viene assolto dal reato perché il fatto non sussiste, la Corte dei Conti non può ritenerlo responsabile patrimonialmente per quello stesso fatto). 167