Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione Generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione,
la qualificazione professionale e le relazioni sindacali
Procedure per il passaggio tra le aree,
dall’area A alla posizione economica B1
Percorsi formativi 2008
ELEMENTI
DI CONTABILITA’ DI STATO
a cura della dott.ssa Daniela Diotallevi
Direttore amministrativo economico finanziario – coordinatore
Segretariato Generale
1
CONTABILITA’ DI STATO
• Le fonti della contabilità pubblica
• Il bilancio e la gestione finanziaria
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
Profili generali del bilancio dello Stato
La decisione di bilancio
Il Bilancio dello Stato fra politica e amministrazione. La riforma del 1997
Il contenuto del bilancio
La gestione finanziaria
Il Rendiconto Generale dello Stato
I rendiconti speciali
La gestione patrimoniale
I contratti della Pubblica Amministrazione e gli appalti pubblici
Il sistema dei controlli
La responsabilità amministrativa nella Pubblica Amministrazione
2
Le fonti
della contabilità pubblica
3
Fonti principali della contabilità pubblica statale
• Articolo 81 della Costituzione.
• Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440 “Nuove disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato”
• Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827 “Regolamento di attuazione.”
• Legge 1° marzo 1964, n.62 (legge Curti)
• Legge 5 agosto 1978, n. 468 “Riforma di alcune norme di contabilità
generale dello Stato in materia di bilancio”
• Legge 23 agosto 1988, n. 362 “Nuove norme in materia di bilancio e
di contabilità dello Stato”
• Legge 3 aprile 1997, n. 94 “Modifiche alla L.5 agosto 1978, n.468
ecc.”
• Decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279 “Individuazione delle unità
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”
• Legge 25 giugno 1999, n.208 “Disposizioni in materia finanziaria e
contabile”
4
Il bilancio
e la gestione finanziaria
5
Il bilancio
e la gestione finanziaria
Profili generali del bilancio dello Stato
6
Funzioni del Bilancio dello Stato
- contabile;
- politica (il Parlamento approva un d.d.l. presentato dal
Governo);
- giuridica (con la legge di bilancio il Parlamento autorizza
il Governo ad accertare e riscuotere le entrate e ad
impegnare pagare le spese in conformità del bilancio);
- economica poiché attraverso “la manovra di bilancio”
vengono espresse le priorità politiche con cui reperire e
utilizzare le risorse collettive, gli obiettivi che si intendono
conseguire ed in quali settori dell’economia si esplica
l’intervento pubblico.
7
Bilancio
• Nel campo finanziario pubblico, con tale
termine si intende il "Bilancio annuale di
previsione";
esso è un bilancio finanziario, che registra in
termini previsionali le operazioni di entrata e
di uscita monetarie nelle quali si estrinseca
l'attività gestionale del soggetto pubblico
(Stato ed altri Enti pubblici).
8
Bilancio
• In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici
sono stati uniformati con la legge 5 agosto
1978, n. 468 (articoli 1 e 25) con
riferimento sia alla struttura, sia al sistema
di registrazione delle operazioni.
9
Tipi di bilancio
• A seconda dello
scopo
• Bilancio economico
• Bilancio finanziario
• Bilancio patrimoniale
10
Tipi di bilancio
• Rispetto al tempo
• Bilancio di previsione
annuale
• Bilancio pluriennale
• Bilancio consuntivo
(Rendiconto)
11
Tipi di bilancio
• Rispetto alle
operazioni
registrate
• Bilancio di competenza
• Bilancio di cassa
12
Tipi di operazioni registrate
• Bilancio di
competenza
In esso sono riportate le
entrate che si ha diritto a
riscuotere e le spese che
ci si è impegnati ad
erogare nel periodo
considerato,
indipendentemente dal
fatto che le entrate siano
riscosse e le spese
vengano erogate
effettivamente.
13
Tipi di operazioni registrate
• Bilancio di cassa
In esso sono indicate le
entrate effettivamente
riscosse e le spese
effettivamente pagate nel
periodo considerato,
indipendentemente che il
diritto a riscuotere le
entrate o l’impegno ad
effettuare le spese siano
sorti nel periodo preso in
considerazione o in quello
precedente.
14
I requisiti del bilancio
a) integrità
b) veridicità
c) universalità
d) pubblicità
e) chiarezza
f) specializzazione
g) unità
h) annualità
i) pareggio
15
Il bilancio
e la gestione finanziaria
La decisione del bilancio dello Stato
16
Decisione annuale di bilancio
• E’ un insieme di atti composto da :
- documento di programmazione economico finanziaria;
- legge finanziaria;
- leggi collegate alla manovra finanziaria;
- legge di approvazione del bilancio annuale di previsione del
bilancio pluriennale;
- legge annuale per l’assestamento del bilancio annuale;
- legge di rendiconto generale;
- relazioni al Parlamento.
17
Documento di Programmazione Economico-Finanziario
Articolo n. 3 della Legge n.468/1978
Nel DPEF si delineano gli scopi che il
bilancio pluriennale intende perseguire e
si delimita l’ambito entro cui costruire il
bilancio annuale.
Scopo del DPEF è di permettere al
Parlamento di conoscere le linee di
politica economica e finanziaria del
Governo.
18
Legge finanziaria
strumento legislativo, introdotto
nell'ordinamento italiano nel 1978.
Ha la funzione di definire la manovra di bilancio
nell'ambito del processo di formazione e
approvazione del bilancio preventivo dello Stato
in coerenza con gli obiettivi di politica
economica.
Art.11, legge 5 agosto 1978, n. 468 e s.m.
19
Legge finanziaria
La legge finanziaria, oltre a dover essere
coperta, non può provocare un incremento della
spesa o una diminuzione dell’entrata superiore a
quanto definito nel Documento di
programmazione economico-finanziaria e
accettato dal Parlamento con la risoluzione
approvativa.
Articolo 11,comma 6, legge n. 468 del 1978
20
La legge finanziaria
Le sue determinazioni vengono recepite nel
progetto di bilancio redatto a legislazione
vigente attraverso apposita “Nota di variazioni"
allo stesso presentata dal Governo.
(articolo 11, legge n. 468 del 1978).
21
Leggi collegate
Sono leggi di supporto alla legge finanziaria
riguardanti singoli settori.
22
Legge di Bilancio
• E‘ la legge con la quale viene adottato il
Bilancio di previsione dello Stato: essa fissa i
limiti ed i contenuti della gestione finanziaria
dello Stato e ne autorizza l'esecuzione.
• Il Bilancio è redatto in termini di competenza
e di cassa ed è elaborato in coerenza al
bilancio pluriennale.
23
L'approvazione
della legge di bilancio
• L'approvazione della legge di bilancio da
parte delle Camere autorizza il governo a
reperire e a utilizzare i mezzi finanziari
necessari per lo svolgimento della sua
attività.
• Con la legge di bilancio il governo è
autorizzato a riscuotere le entrate e a pagare
le spese. Con essa si pianifica l'attività
statale nel successivo esercizio finanziario.
24
Esercizio provvisorio
• L’esercizio provvisorio non può
andare oltre il 30 aprile.
25
Provvedimenti legislativi
di variazione al bilancio
Modifiche alla legge di bilancio presentate
dal Governo al Parlamento, nella forma di
un apposito disegno di legge.
Tali modifiche possono riguardare:
- l'assestamento, ed in tal caso il Governo
ha l'obbligo di presentarle entro il 30
giugno;
- ulteriori necessità, che il Governo può
rappresentare entro il 31 ottobre.
26
Assestamento di bilancio
Modifiche al bilancio approvato
• il bilancio di assestamento è lo strumento
giuridico – contabile con il quale il bilancio di
previsione annuale è aggiornato alla luce
delle nuove situazioni verificatesi nel corso
della gestione.
(art. 17 legge n. 468/1978)
27
Bilancio consuntivo
Rendiconto generale dello Stato
• Rendere conto significa dare dimostrazione di
come determinate risorse sono state utilizzate in
un periodo di tempo definito.
• Ciò presuppone che vi sia un soggetto che ha
gestito queste risorse (organo di Governo) e un
altro soggetto che ha stabilito in che modo le
risorse dovevano essere utilizzate nel periodo di
tempo considerato (organo deliberativo, il
Parlamento).
28
Rendiconto generale dello Stato
Il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione
(anno finanziario) al quale si riferisce lo schema di
previsione per l’entrata e l’autorizzazione per la
spesa, è tenuto a rendere conto al Parlamento dei
risultati conseguiti, mettendo in evidenza:
quale è stata nella realtà la consistenza delle
entrate e delle spese rispetto alle previsione
approvate dal Parlamento ( conto del bilancio);
quali variazioni sono intervenute nello stock di
beni in cui consiste il patrimonio dello Stato (conto
del patrimonio).
29
Rendiconto generale dello Stato
• Viene trasmesso, con allegata la relazione della
Corte dei conti dal Ministro dell’economia e delle
finanze al Parlamento, con apposito disegno di
legge entro il mese di giugno dell'anno
successivo a quello cui esso si riferisce.
•La parificazione nel rendiconto generale dello
Stato è l’atto conclusivo dell’azione di controllo
della Corte dei Conti.
30
Relazioni al Parlamento
•Relazione previsionale e programmatica
•Relazione sulla stima del fabbisogno del
settore statale
31
Il bilancio
e la gestione finanziaria
Il Bilancio dello Stato
fra politica e amministrazione
La riforma del 1997
32
Dal 1993 la P.A. ha iniziato a muoversi in direzione di un Modello
gestionale di tipo “Manageriale”.
D.Leg.vo
n° 29/93
D.Leg.vo
n° 165/2001
Legge
n. 20/1994
Legge
n° 94/97
D.Leg.vo
n° 59/97
D.Leg.vo
n° 279/97
Riforme organizzative, di
bilancio, del sistema
contabile e dei controlli
 Separazione fra compiti di direzione
politica e di direzione amministrativa
 Realizzazione di nuovi sistemi contabili
per
rappresentare
le
condizioni
economiche della gestione e per
supportare le decisioni di bilancio e di
finanza pubblica
 Introduzione di nuovi sistemi di controllo
per:
• misurare gli obiettivi da raggiungere e
le risorse necessarie;
D.Leg.vo
n° 286/99
• verificare i risultati conseguiti e le
risorse utilizzate;
• valutare le responsabilità dirigenziali.
33
Riforma del Bilancio dello Stato
• La necessità di una vasta opera di riforme
istituzionali ed il risanamento strutturale dei conti
pubblici, motivato anche dal Trattato di
Maastricht, hanno ispirato il Governo a
presentare alle Camere un complesso e
articolato sistema di riforme che ha coinvolto il
sistema amministrativo, fiscale e di bilancio.
34
Riforma del Bilancio dello Stato
• L’Unione Economica e Monetaria (UEM) si è
imposta una particolare disciplina di bilancio,
che vincola i singoli Paesi ad un indebitamento
netto della PA inferiore al tre per cento del
PIL in termini di competenza economica, onde
consentire maggiori investimenti e crescita.
• Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è il valore totale dei
beni e servizi finali prodotti da un paese in un
determinato periodo di tempo con i fattori produttivi
impiegati all’interno del paese stesso.
35
Riforma del Bilancio dello Stato
La legge n.94 del 1997
• La struttura interna del bilancio dello Stato è
cambiata a seguito della legge 3 aprile 1997,
n.94 (legge Ciampi).
La legge interviene sulla struttura del bilancio e prevede:
La distinzione tra
– il bilancio per la “decisione”, approvato dal Parlamento,
articolato in “unità previsionali di base” ed
– il bilancio per la gestione, articolato in capitoli (utilizzati
anche per la rendicontazione).
36
Responsabilità politica
Bilancio per la “decisione”
Unità previsionali di base
Le unità previsionali (u.p.b.) sono modificabili
annualmente in sede di predisposizione del
bilancio.
Le u.p.b. sono determinate con riferimento ad
aree omogenee di attività nelle quali si
articolano le competenze di ciascun Ministero e
fanno capo ad un centro di responsabilità
amministrativa cui è affidata la relativa gestione.
37
Obiettivi della riforma
del Bilancio dello Stato
• E’ stata introdotta, ai fini della gestione e della
rendicontazione, una contabilità economica per
centri di costo – individuati in coerenza con il
sistema dei centri di responsabilità
dell’amministrazione- che colleghi le risorse
umane,finanziarie e strumentali impiegate con i
risultati conseguiti.
38
Responsabilità di gestione
Bilancio per la gestione
Assegnazione risorse finanziarie
• Successivamente all’approvazione della legge di
bilancio il Ministro dell’Economia e delle Finanze
ripartisce in capitoli le unità previsionali di base.
(comma 4-quinquies dell’art.1, della legge
n.468/1978, aggiunto dall’art.1 della legge
n.94/1997).
39
Bilancio di previsione per il 2008
• Il MEF, con la Circolare MEF- DIp. R.G.S. n. 21/2007, ha chiesto
una diversa presentazione delle proposte per il progetto di bilancio
di previsione dello Stato per l'anno 2008, per il triennio 2008/2010 e
del budget per l'anno 2008.
• Il bilancio di previsione per il 2008 e per il triennio 2008-2010 è stato
impostato, sulla base della cornice legislativa vigente, utilizzando
una nuova classificazione che innova profondamente la precedente
struttura basata sui centri di responsabilità.
• Il progetto di bilancio viene organizzato in 34 grandi missioni
pubbliche e 169 programmi: la costruzione dello schema di
distribuzione delle risorse da assegnare ai singoli Dicasteri di spesa
parte dalle missioni e dai programmi per poi saldarsi ai centri di
responsabilità. secondo una articolazione per missioni istituzionali
40
Missioni
Programmi
• 17.4
Missione 17
Ricerca in materia di beni e
Ricerca e innovazione
attività culturali
41
Missione
Missione 21
Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività culturali
e paesaggistici
Programmi
21.1 Sostegno e vigilanza ad
attività culturali
21.2 Sostegno, valorizzazione e
tutela del settore dello
spettacolo
21.3 Tutela e valorizzazione dei
beni archeologici,
architettonici, paesaggistici,
artistici, storici ed
etnoantropologici
21.4 Tutela e valorizzazione dei
beni archivistici e librari,
promozione del libro e
dell’editoria
21.5 Vigilanza, prevenzione e
repressione in materia di
patrimonio culturale
42
Missione
Missione 32
Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche
Programmi
32.2 Indirizzo politico
32.3 Servizi e affari generali
per le Amministrazioni di
competenza
43
Missione
Missione 33
Fondi da ripartire
Missione 34
Debito pubblico
Programmi
33.1 Fondi di assegnare
34.1 Oneri per il servizio del
debito pubblico statale
34.2 Rimborsi del debito statale
44
Missione 17
Ricerca e
innovazione
Missione 21
Tutela e
valorizzazione dei
beni e attività
culturali e
paesaggistici
Missione 32
Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni
pubbliche
Missione 33
Fondi da ripartire
Missione 34
Debito pubblico
Totali
Spese correnti
Spese in c/
capitale
Totali
71.591.660
3.340.477
74.932.137
1.227.326.406
418.597.976
1.645.924.382
54.528.627
30.695.813
85.224.440
205.235.683
----
205.235.683
18.298.597
26.129.378
452.634.266
2.037.446.020
45
7.830.781
1.566.513.157
Centri di responsabilità
Spese correnti
Gabinetto
16.667.731
Segretariato Generale
130.192.114
Affari generali, bilancio, risorse
umane e formazione
153.194.515
Innovazione tecnologica prom.ne
26.148.071
Archivi
136.595.356
Beni librari
182.357.170
Beni archeologici
201.740.532
Beni architettonici e paesaggistici
143.461.676
Spettacolo dal vivo
437.605.226
Cinema
3.707.988
Architettura e arte contemporanee
7.207.709
Patrimonio storico, artistico
etnoantropologico
Totale
127.635.069
1.566.513.157
46
Centri di responsabilità
Gabinetto
Segretariato Generale
Affari generali, bilancio, risorse
umane e formazione
Spese in conto capitale
171.445
57.552.362
56.079
Innovazione tecnologica prom.ne
2.427.643
Archivi
9.741.821
Beni librari
18.327.985
Beni archeologici
27.814.601
Beni architettonici e paesaggistici
138.806.539
Spettacolo dal vivo
Cinema
Architettura e arte contemporanee
Patrimonio storico, artistico
etnoantropologico
Totale
65.423.172
108.745.619
7.496.623
16.070.377
452.634.266
47
Il bilancio
e la gestione finanziaria
Il contenuto del bilancio
48
Il contenuto del bilancio
 Entrate:

Titoli







Titolo I: entrate tributarie
Titolo II: entrate extra-tributarie
Titolo III: alienazione e ammortamento di beni
patrimoniali e rimborso di crediti
Titolo IV: accensione di prestiti
Unità previsionali di base
Categorie
Capitoli
49
Il contenuto del bilancio
 Spese:

Titoli





Titolo I: spese correnti
Titolo II: spese in conto capitale
Titolo III: rimborso di prestiti
Unità previsionali di base
Capitoli
50
Il contenuto del bilancio
UPB aggregate
• Titolo I – spese
correnti
Spese di funzionamento
Spese per interventi
Spese per trattamenti di
quiescenza, integrativi e
sostitutivi
Oneri del debito pubblico
Oneri comuni
• Titolo II – spese in
conto capitale
Spese per investimenti
Altre spese in conto
capitale
• Titolo III – rimborso
di prestiti
Spese per rimborso del
debito pubblico
51
Il bilancio
e la gestione finanziaria
La gestione finanziaria dello Stato
52
La gestione finanziaria dello Stato
• La gestione finanziaria dello Stato
riguarda:
la programmazione e la raccolta delle
risorse, che danno luogo a ENTRATE;
la programmazione e l’impiego delle
risorse, che danno luogo ad USCITE
(denominate SPESE).
53
La gestione finanziaria dello Stato
 Le ENTRATE si classificano in:
- entrate tributarie (es. imposte, tasse,…);
- entrate extra-tributarie (es. redditi patrimoniali,
dividendi da società, proventi diversi…);
- entrate di natura patrimoniale (es. vendita di
immobili);
- entrate per accensione di prestiti
(es.emissione di BTp, BoT,….).
54
La gestione finanziaria dello Stato
Le USCITE si classificano in:
- spese correnti (es. stipendi a dipendenti
statali, spese per servizi…);
- spese in conto capitale (es. investimenti
in beni reali…);
- spese per rimborso di prestiti (es.
rimborso BTp, BoT,….).
55
La gestione finanziaria dello Stato: le fasi
delle entrate e delle uscite
•
Le fasi delle entrate sono:
a) Previsione: è la fase in cui vengono previste le entrate. Un’entrata è
detta prevista quando è iscritta in un apposito bilancio finanziario di
previsione.
b) Accertamento: è la fase in cui sorge il diritto a riscuotere un’entrata. In
questa fase sono definiti:
-
nome del debitore
causale
ammontare dell’entrata
data di scadenza
c) Riscossione: è la fase in cui il concessionario della riscossione
(esattore) riceve il pagamento.
d) Versamento: è la fase in cui il concessionario della riscossione versa le
somme riscosse al tesoriere (cassiere).
56
La gestione finanziaria dello Stato: le fasi
delle entrate e delle uscite
•
Le fasi delle uscite sono:
a) Previsione: è la fase in cui vengono previste le uscite. Un’uscita è detta
prevista quando è iscritta in un apposito bilancio finanziario di
previsione; ciò significa che è stata stanziata una somma.
b) Impegno: è la fase in cui nasce l’obbligo giuridico al pagamento.Non è
necessario che siano specificati il nome del creditore, la causale e
l’importo.
c) Liquidazione: è la fase in cui si perfeziona l’impegno. L’obbligo
giuridico si definisce in modo puntuale in tutte le sue componenti.
d) Ordinazione:viene emesso un mandato di pagamento con cui si
autorizza il tesoriere a pagare.
e) Pagamento: è la fase in cui il tesoriere effettua il pagamento.
57
La gestione finanziaria dello Stato: l
e fasi delle entrate e delle uscite
fasi di
adempimento
fasi di diritto
fasi di
previsione
FASI DELLE
ENTRATE
FASI DELLE
USCITE
Previsione
Previsione
Accertamento
Impegno
Liquidazione
Riscossione
Ordinazione
Versamento
Pagamento
58
Gestione del bilancio di previsione dello
Stato
Articolazione dei capitoli di spesa
Le spese iscritte nel bilanci sono state
riclassificate a decorrere dal 2000, sotto il
profilo economico secondo i criteri adottati in
contabilità nazionale per i conti del settore della
Pubblica Amministrazione (SEC95).
59
Gestione
del bilancio di previsione dello Stato
Articolazione dei capitoli di spesa
La nuova metodologia classificatoria ha reso
necessario procedere all’utilizzazione di “piani
gestionali” (articoli) nell’ambito di ciascun
capitolo interessato, per consentire, con le
pertinenti normative, lo svolgimento delle
operazioni gestionali di esecuzione della spesa
(impegni – pagamenti).
60
Gestione del bilancio di previsione dello Stato
Articolazione dei capitoli di spesa
61
Gestione del bilancio di previsione dello Stato
Articolazione dei capitoli di spesa
62
Gestione
del bilancio di previsione dello Stato
Articolazione dei capitoli di spesa
Qualora nel corso della gestione dovesse
emergere la necessità di procedere ad una diversa
distribuzione delle risorse assegnate a ciascun
articolo, nell’ambito del medesimo capitolo, il
titolare del centro di responsabilità amministrativa,
responsabile della gestione e dei risultati derivanti
dall’impiego delle risorse finanziarie assegnategli,
potrà procedere, con propri atti determinativi, alle
variazioni compensative tra i diversi articoli di uno
stesso capitolo.
63
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367
Il DPR 367/94 ha introdotto le tecnologie
informatiche nelle procedure di spesa,
sostituendo le evidenze cartacee con quelle
informatiche e ha previsto l'estinzione dei titoli
di spesa mediante tutti i mezzi di
accreditamento o di pagamento disponibili sul
circuito bancario o postale.
64
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367
La prima attuazione del DPR si è concretizzata, a
partire dal 1999, con la realizzazione del “Mandato
informatico” e, nella seconda parte dello stesso
anno, si è deciso di procedere con l’estensione
dell’informatizzazione anche alla parte di processo
che va dalle Amministrazioni alla Ragioneria
Generale dello Stato (RGS) o dalle
Amministrazioni alla Banca d’Italia: ciò ha favorito
l’iniziativa che ha portato al Sistema Informatizzato
dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione
(SIPA).
65
SICOGE
Nell’ambito del SIPA, la RGS ha messo a
disposizione delle singole Amministrazioni un
sistema informativo contabile finanziario
(SICOGE), pienamente integrato con il
mandato informatico e con il sistema del
Bilancio Finanziario.
66
SICOGE
Per consentire alle Amministrazioni di gestire la
propria contabilità finanziaria, la Ragioneria
Generale dello Stato ha realizzato una
applicazione informatica progettata ed integrata
organicamente nel Sistema informativo della
Ragioneria Generale dello Stato, in grado di
gestire i flussi informativi relativi al bilancio, agli
impegni e ai titoli di spesa: il SICOGE, acronimo di
Sistema di Contabilità Gestionale Finanziaria.
67
SICOGE
Il SICOGE è stato così diffuso a quasi tutte le
Amministrazioni centrali dal 2002, con notevoli risparmi
economici connessi alla estensione gratuita.
L’eliminazione dei flussi cartacei tra le Amministrazioni e le
Ragionerie ha comportato:
•una riduzione del margine di errore (legato alle ripetute
trascrizioni dei titoli) e dei tempi di inoltro e di lavorazione;
•una conoscenza tempestiva per le Amministrazioni della
situazione contabile dei propri capitoli di spesa;
•un miglioramento dei servizi al cittadino/creditore.
68
Mandato informatico
Sono Mandati di Pagamento e Ordini di
Accreditamento che in base al D.P.R. n.367/94
sono stati dematerializzati, cioè è stato
eliminato il titolo cartaceo sostituendolo con
evidenze informatiche, firmate digitalmente e
conservate su supporti non riscrivibili.
69
La semplificazione
delle procedure di spesa:
il mandato informatico
Il D.P.R. n. 367/1994 prevede che le fasi della
spesa e le relative procedure siano svolte con
tecnologie informatiche.
70
Codici gestionali
• Per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assunti
nel patto di stabilità e crescita e far si che la gestione
complessiva della finanza pubblica risulti in linea con gli
obiettivi programmatici è stata prevista l'istituzione di un
sistema di monitoraggio puntuale.
71
Codici gestionali
In tale prospettiva, è stata avviata la realizzazione
del progetto “La qualificazione informativa dei
dati gestionali delle Amministrazioni
Pubbliche”, allo scopo di consentire al Ministero
dell'Economia e delle Finanze e alle diverse
componenti delle Amministrazioni Pubbliche di
conoscere meglio gli andamenti gestionali e di
ottimizzare il coordinamento della finanza
pubblica.
72
Codici gestionali
• L'attuazione di tale progetto ha comportato
l'individuazione di una codifica gestionale da inserire
sui titoli di spesa - formulata con criteri uniformi per tutte
le Pubbliche Amministrazioni - a partire dalle
Amministrazioni centrali dello Stato che si avvalgono
della procedura del mandato informatico.
• Tale codificazione è stata resa operativa dal 1° gennaio
2003 con la circolare MEF n. 46 del 20 dicembre 2002
(G.U. n. 6 del 9 gennaio 2003) con la quale sono stati
individuati i codici gestionali.
73
Codici gestionali
• Si tratta di una codifica che, oltre ad avere la
caratteristica di essere aperta e
costantemente aggiornata, permette un
monitoraggio puntuale e trasversale dei
mandati di spesa, qualificando i flussi dei
pagamenti, utile anche ai fini della rilevazione
della contabilità analitica per centri di costo.
74
La contabilità analitica per centri di costo
• Il sistema unico di contabilità economica
pone in relazione le risorse impiegate, i
risultati conseguiti e le connesse
responsabilità gestionali della dirigenza e si
fonda sull’individuazione della competenza
economica dei fenomeni amministrativi.
75
La contabilità analitica per centri di costo
costo
Valore delle risorse umane e strumentali
– beni e servizi – effettivamente
utilizzate
spesa
Esborso monetario legato alla loro
acquisizione
76
Classificazione economica del
Bilancio dello Stato SEC
Descrizione delle operazioni e dei
flussi
Codici gestionali
descrizione
codice
descrizione
codice
REDDITI DI
LAVORO
DIPENDENTE
01.00.00
Retribuzione lorde
in denaro
01.01.00
Stipendi
01.01.01
001
Competenze fisse
Lavoro
straordinario
01.01.02
004
Straordinario
Fondo unico di
amministrazione
01.01.03
002
Componenti di
retribuzione
connesse al risultato
77
Pagamento in conto sospeso
Trattasi di una particolare procedura da
utilizzarsi in carenza della disponibilità sul
capitolo del bilancio interessato, mediante la
quale viene ordinato al tesoriere (Banca d'Italia)
di pagare le somme relative a sentenze o lodi
arbitrali.
78
Pagamento in conto sospeso
L'importo pagato non viene anticipato dal
tesoriere ma addebitato sul conto sospeso
"collettivi", pertanto, la sistemazione contabile
dello stesso deve essere effettuata mediante
l'emissione di un titolo di spesa tratto sul
pertinente capitolo ai fini dell'imputazione al
bilancio dello Stato.
79
Gestione
• Si hanno due distinte gestioni finanziarie
di competenza
dei residui
80
Residui di nuova formazione
Sono quei residui, attivi o passivi, che vengono
accertati nel Rendiconto dell'anno in cui è stato
effettuato l'accertamento o l'impegno.
81
Residui passivi
• Spese impegnate ma non ancora pagate:
costituiscono un debito dello Stato.
• I residui passivi comprendono anche somme
che non corrispondono a debiti giuridicamente
sorti nei confronti dei terzi: è il caso dei residui di
stanziamento
82
Residui attivi
Entrate accertate ma non incassate:
costituiscono un credito dello Stato
83
Residui di stanziamento
Riguardano stanziamenti di spese, in genere di
conto capitale, che, non impegnate alla
chiusura dell'esercizio, vengono tuttavia fatte
transitare nel conto dei residui. Non
costituiscono debiti per lo Stato.
84
Gestione dei residui
• I residui vengono accertati al momento della
chiusura dell’anno finanziario ed iscritti nel
rendiconto generale.
• L’ammontare dei residui passivi per ogni capitolo
di bilancio è determinato con decreto
ministeriale dell’ ufficio centrale di bilancio e
registrato dalla Corte dei Conti (D. A.R. decreto
accertamento residui)
(art. 53 R.D. n. 2440/1923).
85
Residui passivi
• Essi sono riportati nella contabilità
dell’esercizio successivo, ma tenuti distinti
dalle somme relative alla competenza del
nuovo esercizio finanziario.
86
Residui passivi
• I residui passivi vengono mantenuti in
bilancio per un numero di esercizi finanziari
successivi (diverso a seconda del tipo di
spese correnti o in conto capitale) a quello in
cui è intervenuto il relativo impegno ,
dopodiché vengo considerati perenti ed
eliminati dalle scritture relative al bilancio
dello Stato.
87
R.D. n. 2440/1923
legge di Contabilità Generale dello Stato
articolo 36, c.1
• I residui delle spese correnti non pagati entro il
secondo esercizio successivo a quello in cui è
stato iscritto il relativo stanziamento si intendono
perenti agli effetti amministrativi;
• quelli concernenti spese per lavori, forniture e
servizi possono essere mantenuti in bilancio
fino al terzo esercizio successivo a quello in cui
è stato iscritto il relativo stanziamento.
88
R.D. n. 2440/1923
legge di Contabilità Generale dello Stato
articolo 36, c.2
• Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative
entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso il periodo di conservazione è
protratto di un anno.
(Modificato dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246 di
conversione del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194).
89
R.D. n. 2440/1923
legge di Contabilità Generale dello Stato
articolo 36, c.3
• I residui delle spese in conto capitale, derivanti
da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di
pagare per contratto o in compenso di opere
prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non
pagati entro il terzo* esercizio successivo a
quello in cui è stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi.
• *comma 36 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria 2008)
90
R.D. n. 2440/1923
articolo 36
Perenzione amministrativa
Eliminazione dalla contabilità finanziaria dei
residui passivi (decorsi due esercizi da quello in
cui è stato iscritto il relativo stanziamento per le
spese correnti in generale, tre per quelle
specifiche all'acquisto di beni e servizi e tre
esercizi per le spese in conto capitale).
91
R.D. n. 2440/1923
articolo 36
Perenzione amministrativa
Essa, fino alla decorrenza dei termini per la
prescrizione, non comporta la decadenza del
diritto del creditore: pertanto le somme
eliminate, ove vengano richieste dal
creditore, devono essere reiscritte in bilancio
per essere pagate (articolo 36, legge di
Contabilità Generale dello Stato).
92
Il bilancio
e la gestione finanziaria
Rendiconto Generale dello Stato
93
Rendiconto
Documento contabile mediante il quale il
funzionario delegato, semestralmente, dimostra
la legale utilizzazione delle somme messe a
sua disposizione, documentando l'esattezza
delle liquidazioni e la regolarità dei pagamenti.
94
Rendiconto generale dello Stato
Si articola in due parti:
- Parte I: Conto consuntivo del bilancio
- Parte II: Conto generale del patrimonio
Viene trasmesso, con allegata la relazione della Corte dei
conti dal Ministro dell’economia e delle finanze al
Parlamento, con apposito disegno di legge entro il mese di
giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
95
Rendiconto generale dello Stato
Parte I: Conto consuntivo del bilancio
• Costituisce il rendiconto finanziario, cioè la
dimostrazione dei risultati della gestione
finanziaria e l’evidenziazione degli
scostamenti rispetto alle previsioni.
96
Rendiconto generale dello Stato
Parte II: Conto generale del patrimonio
Il rendiconto patrimoniale in cui si fornisce la
consistenza del patrimonio dello Stato
all’inizio dell’esercizio, delle variazioni
verificatesi nel corso del medesimo e della
consistenza alla fine dello stesso.
97
Parificazione
• La parificazione nel rendiconto generale dello
Stato è l’atto conclusivo dell’azione di
controllo della Corte dei Conti.
• Accerta la regolarità dell’intera gestione
finanziaria, costituendo il presupposto
indispensabile al successivo sindacato
parlamentare sulla gestione medesima.
98
Approvazione
• La Corte dei Conti restituisce il rendiconto
generale dello Stato, con i relativi allegati e con
la decisione di parificazione al Ministero
dell’economia e delle finanze.
• Questi, entro giugno, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri e con l’autorizzazione del
Presidente della Repubblica, lo presenta al
Parlamento così come avviene per il bilancio di
previsione.
• La presentazione ha per oggetto un apposito
disegno di legge che viene discusso secondo le
ordinarie procedure.
99
Il bilancio
e la gestione finanziaria
I rendiconti speciali
100
I rendiconti speciali
• Rendiconti amministrativi
dimostrano le operazioni compiute , così da
consentire alle singole amministrazioni
l’esercizio del controllo sull’operato dei propri
agenti
Rendiconto degli agenti della riscossione
Rendiconto dei funzionari delegati
Conto delle tesorerie
Conto dei consegnatari
101
I rendiconti speciali
• Rendiconti giudiziali
sono obbligatori per tutti gli agenti contabili
dell’amministrazione che sono incaricati della
riscossione e dei pagamenti o che ricevono
somme dovute allo Stato o per conto dello Stato.
102
Gestione patrimoniale
dello Stato
103
La gestione patrimoniale dello Stato
• La gestione patrimoniale riguarda l’insieme di
operazioni inerenti le acquisizioni, la
conservazione e le alienazioni relative al
complesso patrimoniale a disposizione.
• I beni dello Stato si classificano in:
– beni demaniali
– beni patrimoniali.
104
La gestione patrimoniale dello Stato
• I beni demaniali
Immobili o universalità di mobili appartenenti a
enti territoriali
Tipi:
•
•
•
•
Demanio naturale
Demanio artificiale
Demanio necessario
Demanio accidentale (stradale, ferroviario,
aeronautico, infrastrutture idriche, demanio
storico, archeologico, artistico e culturale)
105
La gestione patrimoniale dello Stato
• I beni demaniali
regime giuridico:
•
•
•
•
inalienabili (non possono essere venduti);
non sono acquistabili per usucapione;
il diritto di proprietà “pubblica” è imprescrittibile;
sono inespropriabili.
106
La gestione patrimoniale dello Stato
• I beni patrimoniali si classificano in:
• beni indisponibili: sono beni inalienabili fino a
quando un’apposita legge non ne consente la
vendita (esempi: foreste, cave, caserme,
miniere…);
• beni disponibili: sono tutti gli altri beni di proprietà
dello Stato (esempi: beni mobili, immobili, crediti,
partecipazioni…..).
107
La gestione patrimoniale dello Stato
• beni patrimoniali indisponibili
caratteri:
- immobili o mobili
- appartenenti a qualsiasi ente pubblico
- vincolati alla destinazione pubblica
regime giuridico:
- alienabili (salva la destinazione pubblica; sono comunque
inalienabili: miniere, foreste, atti e documenti di enti pubblici)
- sono acquistabili per usucapione
- sono inespropriabili
distinzioni:
- beni patrimoniali indisponibili per natura
- beni patrimoniali indisponibili per appartenenza
- beni patrimoniali indisponibili per destinazione
108
La gestione patrimoniale dello Stato
• beni patrimoniali disponibili
caratteri:
- beni privati di enti pubblici
regime giuridico:
- di diritto privato
- alienazione: forme del diritto pubblico
distinzioni:
-beni corporali
-beni incorporali
-titoli di credito
-denaro
109
La gestione patrimoniale dello Stato
• I beni demaniali e patrimoniali dello Stato
esistenti in un dato momento sono indicati e
descritti negli “inventari” redatti dal Ministero
(adesso Dipartimento) del Tesoro.
110
Beni del demanio pubblico
• L’inventario dei beni di demanio pubblico
consiste in uno stato descrittivo desunto dai
rispettivi catasti, ovvero dai registri delle singole
amministrazioni.
• Tale inventario è realizzato a cura del Ministero
dell’economia e delle finanze e delle altre
amministrazioni centrali ai cui servizi i beni sono
adibiti.
111
Beni immobili patrimoniali
• I beni immobili patrimoniali dello Stato sono
descritti a cura delle Direzioni regionali delle
entrate in “registri di consistenza” in doppio
originale.
• Le variazioni di valore e le trasformazioni di consistenza
dei beni immobili patrimoniali debbono essere registrati
nell’inventario generale, nei registri di consistenza e
nelle scritture contabili del MEF e delle singole
amministrazioni che hanno in uso i beni. Un riepilogo
dell’inventario generale e delle variazioni indicate è
comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato ed alla
Corte dei conti.
112
Beni mobili patrimoniali
• Per i beni mobili patrimoniali, ciascun
ministero provvede all’amministrazione di quelli
assegnati in uso. Tutti gli oggetti mobili, a
qualunque categoria appartengano, debbono
essere dati in consegna ad agenti responsabili e
tale consegna va effettuata a mezzo di
inventario.
• In ogni ministero ed in ciascuno degli uffici dipendenti esiste un
consegnatario responsabile dei beni mobili inventariati.
• Detti consegnatari sono responsabili personalmente dei beni ricevuti
in custodia, fino a che non abbiano ottenuto regolare discarico.
• Essi sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti,alla quale
debbono rendere il conto giudiziale della loro gestione alla fine di
ogni anno finanziario.
113
Conto Generale del Patrimonio dello Stato
ATTIVITA’
Beni indisponibili
•
PASSIVITA’
Beni disponibili
Debiti a medio-lungo termine
(es. BTp, CcT,…)
Attività finanziarie
Debiti a breve termine
•Residui attivi (entrate accertate
non riscosse)
•Crediti di tesoreria (es. crediti
c/c presso Banca d’Italia)
•Denaro
•Residui passivi (uscite impegnate
e non pagate)
•Debiti di finanziamento a breve
(es.BoT)
(DEFICIT PATRIMONIALE)
PATRIMONIO NETTO
•Debiti di tesoreria (es. crediti c/c
presso Banca d’Italia)
La differenza tra il valore delle Attività e il valore delle Passività rappresenta il Patrimonio Netto
dello Stato (se A-P>0) oppure il Deficit Patrimoniale (se A-P<0).
114
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato
n. 42 del 30 dicembre 2004
(Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato)
contabilità dei beni mobili demaniali
Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi
Sono da considerare “beni immobili agli effetti inventariali”
i beni mobili demaniali di proprietà dello Stato consistenti in
collezioni e raccolte d’arte costituite da statue, disegni,
stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e
storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico,ecc.,
nonché le pinacoteche e le biblioteche “pubbliche” statali.
Art. 7, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827
115
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato
n. 42 del 30 dicembre 2004
(Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato)
contabilità dei beni mobili demaniali
I beni sono raggruppati nel Conto generale del
patrimonio dello Stato in:
• Beni storici
• Beni artistici
• Beni demo-etnoantropologici
• Beni archeologici
•
•
•
•
Beni librari
Beni archivistici
Beni paleontologici
Opere di restauro
116
La valutazione dei beni demaniali
• Tutti i beni demaniali elencati dall’art. 822 del
codice civile vengono ora valutati in base a
criteri economici e vengono inseriti nel conto
generale del patrimonio dello Stato.
117
La valutazione dei beni patrimoniali
Occorre distinguere fra:
• beni mobili
si iscrivono in inventario al loro prezzo di acquisto
• beni immobili
sono valutati in base al costo, all’estimo o all’imponibile, in relazione
alla formazione del nuovo catasto od a seguito di nuove stime
ottenute con la visione degli inventari, si ha una rivalutazione del
valore degli stessi
118
Contratti della Pubblica
Amministrazione
e appalti pubblici
119
Contratti della P.A.
e appalti pubblici
Contratti della P.A.
120
Gli elementi del contratto
• Gli elementi strutturali del contratto della P.A.
sono gli stessi dei contratti di diritto comuni
ex art. 1325 Codice Civile e cioè:
- l’accordo delle parti
- L’oggetto
- la causa
- la forma
121
Fonti normative
Norme di carattere generale:
• gli artt. 1321 e ss. E 1470 e ss. del Codice Civile,
disciplinanti i contratti in generale;
• la legge di contabilità di Stato, approvata con R.D.
18 novembre 1923, n. 2440;
• il regolamento di contabili, approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827;
• le disposizioni normative emanate dalle Regioni ed
aventi rilevanza all’interno del territorio regionale.
122
Contratti P.A.
Sistemi di scelta del contraente
•
•
•
•
Pubblico incanto o asta pubblica
Licitazione privata
Trattativa privata
Appalto-concorso
Previsti dalle norme di contabilità di Stato
(R.D. n. 2440/1923 e s.m.,
R.D. n. 827/1924 e s.m.)
123
Contratti P.A.
Sistemi di scelta del contraente
Pubblico incanto o asta pubblica
• Gara cui sono ammessi tutti coloro che
abbiano i requisiti per parteciparvi.
• Il contratto è aggiudicato al migliore offerente
124
Contratti P.A.
Sistemi di scelta del contraente
Licitazione privata
• Gara limitata ai privati invitati dalla P.A..
• Gara aperta non a tutti coloro che
possiedono i requisiti minimi, ma solo a
coloro che siano stati invitati a partecipare, in
base ad una valutazione impersonale
125
Contratti P.A.
Sistemi di scelta del contraente
Trattativa privata
• Scelta diretta di una ditta, dopo interpello
separato e riservato dei potenziali contraenti
e in casi di necessità o speciali circostanze
(es. forniture militari)
• La P.A. contatta in via informale più privati e
gode di ampio potere discrezionale nello
scegliere l’offerta più vantaggiosa
126
Contratti P.A.
Sistemi di scelta del contraente
Appalto-concorso
• Invito a coloro ritenuti idonei a presentare
progetti tecnici (su velivoli, equipaggiamenti
speciali, ecc.) di lavori o forniture, e scelta
insindacabile della P.A. sulla base di
valutazione del valore tecnico, di
convenienza economica, di garanzia di
capacità e di serietà della ditta
127
Contratti P.A.
Sistemi di scelta del contraente
Appalto-concorso
• La P.A. predispone un progetto preliminare
ed invita i partecipanti alla gara a presentare
un progetto particolareggiato e le condizioni
richieste
128
Contratti della P.A.
e appalti pubblici
L’appalto pubblico
129
Fonti normative
Norme riferite ai contratti di appalto pubblici di
lavori, di forniture, di servizi, nei settori speciali:
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.,
recante il Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture
Il D.Lgs.vo n. 163/2006, in attuazione della
legge comunitaria n. 62/2005, ha recepito le
direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.
130
Appalto di lavori
• Contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il compimento di
un’opera o di un servizio verso un
corrispettivo in denaro ( art. 1655 c.c.)
131
Appalto pubblico nel diritto comunitario
• Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto
tra uno o più operatori economici e una o più
amministrazioni aggiudicatrici aventi per
oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi ai sensi
della direttiva 2004/18/CE (art.1, par.2, lett.a).
132
Contratto di lavori pubblici
Soglie di rilevanza comunitaria
5.150.000 euro, per gli appalti di lavori pubblici e per le
concessioni di lavori pubblici.(*)
Al di sotto della soglia comunitaria, il Codice dei contratti pubblici,
agli articoli 121, 122 e 123, prevede una maggiore semplificazione
rispetto alla normativa precedente (L.n. 109/94).
(*) a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono in vigore i limiti previsti dal
Regolamento CE 4 dicembre 2007, n. 1422.
133
Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 125 D.lgs.vo n. 163/2006)
Possono essere effettuati:
• Mediante amministrazione diretta
Le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi
proprio appositamente noleggiati e con personale
proprio
• Mediante procedura di cottimo fiduciario
le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante
affidamento a persone o imprese
134
Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 125 D.lgs.vo n. 163/2006)
• Ammessi per importi non superiori a:
200.000 euro, per gli appalti di lavori (50.000 per i lavori
assunti in amministrazione diretta);
133.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici
che sono autorità governative centrali (Ministero,
Consip); (*)
206.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi aggiudicati dalle altre stazioni appaltanti diverse,
nonché per particolari tipologie di servizi.(*)
(*) a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono in vigore i limiti previsti dal
Regolamento CE 4 dicembre 2007, n. 1422.
135
Contratti P.A.
Sistemi di scelta del contraente
•
•
•
•
Procedura aperta
Procedura ristretta
Procedura negoziata
Dialogo competitivo
Previsti dal Codice dei contratti pubblici
(D.lgs.vo n. 163/2006 e s.m.)
136
Appalti di lavori pubblici
Fase procedurale
• Programmazione
• Finanziamento
• Progettazione
• Determinazione a contrarre
• Bando di gara
• Aggiudicazione
• Approvazione degli atti di gara
• Stipulazione
Fase negoziale
• Esecuzione dei lavori
• Collaudo
137
Contratto d’appalto di forniture, servizi e
nei settori speciali
• SETTORI SPECIALI
- Gas, energia termica ed elettricità;
-
acqua;
servizi di trasporto;
servizi postali;
prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carnone ed
altri combustibili solidi;
- porti ed aeroporti.
138
Il sistema dei controlli
139
CONTROLLI IN GENERALE
I CONTROLLI E LA LORO CLASSIFICAZIONE
• Il controllo costituisce una delle tre
estrinsecazioni
dell’attività
amministrativa,
insieme con quella attiva e consultiva.
• Perché possa esserci attività di controllo
occorre la sussistenza di due presupposti:
– diversità degli organi
– la sovraordinazione dell’organo controllante
nei confronti di quello controllato.
140
CONTROLLI IN GENERALE
I CONTROLLI E LA LORO CLASSIFICAZIONE
In relazione all’attività di controllo esercitata
sull’operato dell’amministrazione in materia di
contabilità, si distinguono :
controlli interni che provengono da organi
facenti parte della stessa amministrazione;
controlli
esterni,
effettuati
da
indipendenti dall’amministrazione attiva.
organi
141
controlli interni
I controlli interni :
• il controllo gerarchico
• il controllo Ispettivo
• il controllo delle Ragionerie
142
controllo gerarchico
- il controllo gerarchico che si ha quando un
organo superiore ha il potere-dovere di vigilare
sull’attività dell’organo inferiore con facoltà di
annullare, o revocare, o riformare, secondo i
casi, gli atti che ritenga non conformi alle leggi o
contrari ai principi di buona amministrazione.
143
controllo ispettivo
• Il controllo Ispettivo: è quello effettuato da uffici
ispettivi sugli atti degli uffici ed organi dipendenti
integrandone l’opera, e proponendo tutti i
provvedimenti necessari per meglio adeguare
quel particolare ramo di servizio alle esigenze
funzionali.
144
controllo delle Ragionerie
- Il controllo delle Ragionerie è quello esercitato
presso le varie Amministrazioni dalle rispettive
Ragionerie che vigilano perché siano osservate
le leggi relative alla conservazione del
patrimonio dello Stato, all’esatto accertamento
delle entrate, alla regolare gestione dei fondi di
bilancio.
E’ il controllo di ordine tecnico più importante
sulle attività relative ad operazioni contabili.
E’ qualificato come controllo interno, in quanto si
svolge ad opera di organi che sono parte
integrante della Pubblica Amministrazione.
145
controlli esterni
i controlli esterni
• il controllo parlamentare
• il controllo giudiziario
• il controllo della Corte dei Conti
146
controlli esterni
Il
controllo parlamentare esercitato dal
Parlamento sull’attività del potere esecutivo
in sede di approvazione del bilancio di
previsione annuale, delle relative note idi
variazione e del rendiconto generale.
147
controlli esterni
Il controllo giudiziario, esercitato dal giudice
sugli atti della P.A. nei casi in cui sia chiamato a
pronunciarsi su ricorsi prodotti dal cittadino
contro provvedimenti ritenuti lesivi di diritti o
interessi.
148
controlli esterni
Il controllo della Corte dei Conti che è
costituzionale di legittimità finanziaria e
giurisdizionale.
149
Controllo
di legittimità e di merito
• Controllo di legittimità: e’ quello che tende ad accertare
ed ad assicurare che l’opera della Pubblica
Amministrazione si svolga entro l’ambito del diritto
vigente.
• Controllo di merito: è quello che tende ad accertare che
l’atto della Pubblica Amministrazione sia opportuno e
conveniente, cioè conforme alle esigenze di una buona
Amministrazione.
Il VISTO è l’atto nel quale si estrinseca il controllo di legittimità.
L’APPROVAZIONE è l’atto in cui si manifesta il controllo di merito
150
Controlli preventivi e successivi
• Controlli preventivi: sono quelli che precedono il
perfezionamento dell’atto oppure soltanto la sua
esecuzione.
• Controlli consuntivi: sono quelli che si esercitano dopo
che l’atto è stato posto in essere ed ha già spiegato i
suoi effetti.
151
La responsabilità
amministrativa e contabile
nella Pubblica
Amministrazione
152
Responsabilità
dei pubblici dipendenti
• Tipi di responsabilità
• Penale
• Disciplinare
• Patrimoniale
153
Responsabilità
dei pubblici dipendenti
•Penale
Trasgressione dei doveri di ufficio con
carattere di violazione dell’ordine giuridico
penale.
154
Responsabilità
dei pubblici dipendenti
• Disciplinare
Violazione dei doveri e di obblighi di
servizio (sanzioni disciplinari).
155
Responsabilità
dei pubblici dipendenti
•Patrimoniale
Violazione di norme nell’esercizio della
propria funzione che comportano il
risarcimento del danno arrecato
156
Responsabilità
dei pubblici dipendenti
Patrimoniale
• Responsabilità amministrativa
• Responsabilità contabile
• Responsabilità civile verso terzi
157
Responsabilità
dei pubblici dipendenti
La responsabilità patrimoniale assume tre
diversi aspetti a seconda dei soggetti a cui si
riferisce, delle norme violate e del tipo di
danno cagionato.
Si configura:
•La responsabilità amministrativa
•La responsabilità contabile
•La responsabilità civile verso terzi.
158
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
L’impiegato che per dolo o per colpa viola le
norme che regolano il suo servizio, cagionando
un danno economico alla Pubblica
Amministrazione, incorre in responsabilità
amministrativa nei confronti
dell’Amministrazione stessa.
159
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
• Il giudice competente a conoscere della
responsabilità amministrativa e della relativa
obbligazione risarcitoria nei confronti dello
Stato è la Corte dei Conti.
160
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
La responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei Conti in materia di
contabilità pubblica è:
-personale (il relativo debito si trasmette agli
eredi solo nei casi di illecito arricchimento del
dante causa e di conseguente indebito
arricchimento degli eredi stessi)
- è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o colpa grave.
161
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Elementi costitutivi –
il dolo o la colpa grave
Il dolo o la colpa grave costituiscono il cosiddetto
elemento soggettivo della responsabilità.
•Ricorre il dolo, in presenza della volontà cosciente
del soggetto di provocare con la sua condotta un
determinato evento.
•Si ha la colpa grave quando non vi è la precisa
intenzione di arrecare un determinato danno, ma il
soggetto agisce trascurando gli accorgimenti dettati
dalla prudenza, dall’esperienza e dall’osservanze
delle norme.
162
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Elementi costitutivi
il dolo o la colpa grave
• Il pubblico impiegato risponde per dolo o per
colpa, sia essa grave o lieve: è esclusa,
unicamente la responsabilità per colpa
lievissima.
163
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Elementi costitutivi
il dolo o la colpa grave
• Tra i casi esclusione della colpa, oltre allo
stato di incapacità di intendere e di volere, lo
stato di necessità, il caso fortuito e la forza
maggiore, rientra anche l’ipotesi in cui si sia
agito in esecuzione di un ordine che si era
obbligati ad eseguire.
164
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Il giudizio di responsabilità
• Il giudizio di responsabilità si svolge davanti alle
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti
con l’iniziativa del Procuratore regionale, e tende
all’accertamento del ”quantum” del danno arrecato
dal funzionario alla Amministrazione pubblica.
• Individuato il danno patrimoniale, la Corte può, però,
valutato il comportamento del soggetto nella sua
globalità, ridurre l’imputazione di esso al soggetto
stesso (art. 83 legge Contabilità di Stato).
165
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Il giudizio di responsabilità
• Se il fatto posto a base del giudizio di
responsabilità patrimoniale costituisce altresì
oggetto di un giudizio penale in corso, il giudizio
dinanzi alla Corte dei Conti ha luogo
necessariamente dopo la definizione del giudice
penale.
166
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Il giudizio di responsabilità
• Pur potendo la Corte dei Conti dare valutazioni
quantitative del danno diverse da quelle emesse
in sede di giudizio penale, non può comunque
affermare la responsabilità del soggetto se questa
è stata esclusa in sede penale (ad es. pubblico
ufficiale è stato rinviato a giudizio per peculato e
viene assolto dal reato perché il fatto non sussiste,
la Corte dei Conti non può ritenerlo responsabile
patrimonialmente per quello stesso fatto).
167
Scarica

Contabilità di Stato