PERIODICO INFORMATIVO N. 52/2010
La nuova ritenuta del 10%
L’art. 25 della Manovra 2010 (Dl 78/2010 convertito con legge 122 del 30 luglio) impone la
ritenuta d’acconto del 10% ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere
le detrazioni d’imposta del 55% o del 36%.
L’articolo mira a combattere l’evasione e l’elusione fiscale da parte degli artigiani, lavoratori
autonomi e aziende che effettuano i lavori di ristrutturazione negli edifici esistenti e che danno
diritto alle detrazioni 55% e 36%.
Premessa
Secondo quanto previsto dall’art. 25 della D.L. 78/2010 (Manovra correttiva), a partire dal 1°
luglio 2010, le banche e Poste Italiane S.p.a., all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a
bonifici effettuati dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o detraibili, devono operare
una ritenuta d'acconto delle imposte sul reddito (IRPEF o IRES) nella misura del 10% dovuta
dai beneficiari.
Il “sostituto di imposta”, cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all’erario non è infatti
il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito.
Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell’anno fiscale, la certificazione
della trattenuta effettuata.
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
SOSTUTITO D’IMPOSTA
(soggetto che versa la ritenuta)
SI
Banca o Posta
NO
Committente dei lavori
La ritenuta in questione si applica sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344,
345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
INTERVENTI A CUI SI APPLICA LA RITENUTA
Spese recupero patrimonio edilizio
Spese risparmio energetico
(Detrazione 36%)
(Detrazione 55%)
RICORDA
Nella motivazione del bonifico per i lavori in questione, va sempre indicato che esso si
riferisce alla detrazione 36% o 55%, oltre al nominativo e codice fiscale del beneficiario. Sarà
questo l'indicatore che consente alla banca creditrice o alle Poste di individuare
i bonifici
soggetti alla ritenuta.
NOTA BENE
E’ utile comunicare sempre ai propri fornitori l'intenzione di avvalersi delle detrazioni, in
quanto in molti casi essi dovranno costruire e conteggiare diversamente le loro fatture.
Adempimenti a carico di banche e poste
Le banche e le Poste Italiane SPA che operano le ritenute in questione, sono tenute ai seguenti
adempimenti:
versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è
stata effettuata utilizzando il codice tributo 1039 (istituito con Risoluzione n. 65 del
30 giugno);
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
certificare al beneficiario, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le
ritenute sono state effettuate, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute
effettuate;
presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770/2010) di cui all’articolo 4,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Ritenuta solo sull’imponibile
La
ritenuta
(che
verrà
effettuata
dalla
banca
o
dalle
Poste)
incide
esclusivamente
sull'imponibile della fattura e non sull'Iva. Dunque, rispetto al totale di ogni bonifico, il
soggetto incaricato della ritenuta – il cosiddetto sostituto d'imposta –
dovrà scorporare
l'Iva.
Essendo diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i diversi interventi, l'Agenzia delle Entrate
ha comunicato che ci si deve sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 20%.
Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta del 10% dopo lo scorporo di una iva
presunta del 20%, mediante la formula: totale del bonifico /120*100.
Esempio
Fattura di euro 2.000 + iva 10% = totale della fattura e del bonifico euro 2.200,00
La banca scorpora il 20% dell'iva presunta per determinare l'imponibile:
2.200/120X100 = euro 1.833,33
La banca calcola la ritenuta del 10% di 1.833,33 su tale importo = euro 183,33.
Imponibile:
2.000
Iva (10%):
200
Totale fattura:
2.200
Scorporo Iva (20%): 1.833 (2.200/120X100)
Ritenuta: 183,33
(10% di 1.833,33)
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
Nessuna indicazione in fattura
Nelle fatture dei fornitori e consulenti non dovrà comparire alcuna dicitura relativa alla ritenuta
del 10%.
Gli istituti di credito e le Poste attueranno automaticamente la ritenuta, mentre i soggetti che
effettuano il bonifico non sono tenuti ad alcun adempimento.
Fornitori e consulenti già soggetti a ritenute da parte di aziende o condomini
La regola è che la nuova ritenuta sospende eventuali altre ritenute in essere. Infatti, in
alcuni casi era già prevista una ritenuta da parte del soggetto ordinante: ad esempio il 20%
sulle parcelle dei consulenti se pagate da società o il 4% sulle prestazioni relative a contratti
d’appalto se pagate da condomini.
In dette ipotesi, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto
decreto legge n. 78 del 2010.
Se la fattura o parcella è già stata emessa, con l'indicazione della “vecchia” ritenuta, questa va
ignorata: la banca provvederà autonomamente a trattenere la nuova ritenuta del 10%, come
indicato.
Riassumendo:
se il bonifico è effettuato da un privato, nella fatturazione e nel pagamento non
cambia nulla rispetto alla situazione precedente. Infatti la ritenuta del 10% non deve
comparire in fattura, viene calcolata automaticamente dalla banca;
CONSIGLIO
Si consiglia caldamente, almeno nei primi di tempi, di comunicare con chiarezza con chi
deve emettere le fatture: infatti l'importo del bonifico e l'importo accreditato sono diversi e
sarà facile cadere in equivoci.
se il pagamento del bonifico è effettuato da una impresa o da un condominio in
precedenza obbligati a effettuare ritenute, è possibile che nelle fatture compaia ancora
la relativa dicitura. Essa va ignorata, e naturalmente la ritenuta non va operata. Quella
giusta viene calcolata automaticamente dalla banca e non è necessario che compaia in
fattura.
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
CONSIGLIO
Anche in questo caso si consiglia di prendere contatto con chi ha emesso la fattura e
possibilmente di farsela rifare.
Ma vediamo in dettaglio la compilazione delle fatture alla luce di quanto sopra riportato.
Fattura emessa da impresa
Brios SRL
Compilazione
Via
Crispi 132 delle fatture
25100 Padova (PD)
C.F./P.IVA …………….
Spett.le
Rossi Mario
Via delle Rose n.35
25100 Padova(PD)
Padova………………………………………….Fattura n. 127 del 20.07.2010
Per lavori di ristrutturazione eseguiti in …………………………………………,
Imponibile
10.000
IVA 10%
1.000
Totale fattura 11.000
N.B. Il corrispettivo della presente fattura sarà assoggettato a ritenuta d’acconto del 10% da
parte della banca (D.L. 78/2010).
Così il calcolo della ritenuta:
La banca in cui la Brios SRL ha il c/c, che riceve il bonifico di pagamento opera la ritenuta
applicando questa formula:
10% x (11.000/1.20)= 917(R.A.)
In sostanza dall’importo totale della fattura si fa lo scorporo dell’IVA “forfetizzata” del 20% e poi si calcola
la ritenuta nella misura del 10%.
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
Fattura emessa da professionista
Architetto Rossi Paolo
Via Crispi 132
25100 Padova (PD)
C.F./P.IVA ……………………..
Spett.le
Giovanni Bossi
Via della Libertà n.25
25100 Padova(PD)
Padova……………………………………………….Parcella n. 22 del 29.07.2010
Competenze
10.000
Cassa 2%
200
Totale imponibile
10.200
IVA 20% su € 10.200
2.040
Totale Parcella
12.240
N.B. Su tale prestazione non è dovuta la R.A. del 20% in quanto trattasi di compenso soggetto
a ritenuta d’acconto del 10% (D.L. 78/2010).
Il calcolo della ritenuta:
La banca in cui l’architetto
applicando questa formula:
ha il c/c, che riceve il bonifico di pagamento opera la ritenuta
10% x (12.240/1.20)= 1.020 (R.A.)
In sostanza dall’importo totale della fattura si fa lo scorporo dell’IVA del 20% e poi si calcola la ritenuta nella misura del
10%
Fattura emessa a condominio
Brios SRL
Via Crispi 37
25100 Padova (PD)
C.F./P.IVA …………………….
Condominio Gelsomino
Via della Rose n.22
25100 Padova(PD)
Padova………………………………………….…Fattura n. 165 del 30.07.2010
Lavori di….…………………….……,
Imponibile
5.000
IVA 10%
500
TOTALE FATTURA 5.500
N.B. Su tale prestazione non è dovuta la R.A. del 4% in quanto trattasi di corrispettivo
soggetto a ritenuta d’acconto del 10% (D.L. 78/2010).
Il calcolo della ritenuta:
La banca in cui la Brios Srl
applicando questa formula:
ha il c/c, che riceve il bonifico di pagamento opera la ritenuta
10% x (5.500/1.20)= 458(R.A.)
In sostanza dall’importo totale della fattura fa lo scorporo “forfetizzato” dell’IVA del 20% e
poi calcola la ritenuta nella misura del 10%
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
Aspetti contabili
Vediamo di seguito come procederà a registrare in contabilità la fattura la Soc. Brios Srl
dell’esempio indicato in precedenza, i cui dati esposti in fattura sono:
Imponibile 10.000;
Iva 10%;
Totale fattura 11.000.
In contabilità avremo:
_____________________
Crediti v/clienti
_____________________
a
___________________
Diversi
Ricavi da prestaz.
IVA a debito
11.000
10.000
1.000
_____________________
All’atto dell’incasso della fattura, la società dovrà rilevare
il credito verso l’erario per la
ritenuta subita nella misura del 10% .
In contabilità avremo:
_________________
Diversi
Banca c/c
Erario c/rit.
_____________________
a
Crediti v/clienti
11.000
10.000
1.000
__________________
_____________________
Sanzioni
Per il mancato rispetto degli adempimenti indicati da parte delle banche e delle Poste Italiane
Spa, si rendono applicabili l'articolo 14 e 13 del dlgs n. 471/1997 e il comma 414, art. 1, della
legge n. 311/2004, e quindi:
chi non esegue, anche in parte, il versamento delle ritenute
→
è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 20%
dell'ammontare non trattenuto,
in caso di omesso versamento
→
si applica la sanzione del 30% dell’ammontare non versato, con possibile utilizzo
dell'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13, dlgs n. 472/1997.
In considerazione della complessità degli adempimenti che i sostituti devono porre in essere
per garantire la corretta applicazione della ritenuta e delle obiettive condizioni di incertezza
sull’ambito di applicazione della norma, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
→
in sede di prima applicazione della disposizione sussistano le condizioni per
escludere l’irrogazione di sanzioni.
p.Se.t.am.
Flavia Valmorra - Roberto Garavini
Ravenna, 06 settembre 2010
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
Scarica

La nuova ritenuta del 10%