Vademecum per la denuncia delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria Ing. Andrea Vaccaro Agenzia del Territorio di Siracusa Responsabile Gestione Banche Dati Geom. Francesco Ossino Collegio Geometri Siracusa Coordinatore Commissione Catasto Anno 2011 INDICE Presentazione 2 Premessa 6 1 Generalità 8 2 Unità immobiliare urbana 11 3 Legge 17 febbraio 1985 n. 17 12 4 D.M. 701 del 19 aprile 1994 13 5 Prima revisione degli estimi del N.C.E.U. 13 6 Ricorsi contro le tariffe d’estimo 14 7 Quadro tariffario della provincia di Siracusa 15 8 D.P.R. 138 del 23 marzo 1998 16 9 Agenzia del Territorio 17 10 Docfa telematico 19 11 Procedura Docfa telematico 21 12 Monitoraggio Docfa telematico 25 13 Categorie ordinarie del Catasto fabbricati 28 14 Dati statistici sulle categorie ordinarie 33 15 Categorie fittizie 37 16 Beni comuni censibili e non censibili 37 17 Consistenza catastale 38 18 Diritti censiti 41 19 Censimento delle costruzioni 42 20 Unità afferenti 51 21 Classamento automatico 52 22 Casi di intestazioni catastali 54 23 Controlli effettuati in front office 57 24 Compilazione Docfa 61 25 Sanzioni 81 26 Allegato “C” del D.M. 138/1998 82 27 Corrispondenza fogli di mappa e zone censuarie 86 28 Quadro Tariffario della Provincia di Siracusa 88 1 Da quando la partecipazione degli Organismi professionali all’attività degli Uffici è stato un imperativo imprescindibile dell’Agenzia, si è avuta occasione di osservare un continuo miglioramento della qualità degli elaborati e della percezione della prassi catastale, non sempre di facile applicazione, specie nei casi di maggior impatto con il territorio. Il confronto continuo con i professionisti e la divulgazione attraverso diverse iniziative della cultura catastale hanno reso possibile una maggiore trasparenza dell’attività degli Organismi professionali e degli Uffici finalizzata a una fruizione completa delle procedure, oramai totalmente informatizzate, ed una migliore percezione da parte dell’Utenza che rappresenta il bacino a cui rivolgere la propria attenzione professionale. In questa visione di continuo scambio e perfezionamento, si è voluta innestare la stesura del presente Vademecum che vuole essere una fonte diretta e concreta di principi su cui impostare anche la proposta di classamento e la successiva acquisizione in banca dati delle unità immobiliari di categorie ordinarie. Queste categorie interessano da vicino i cittadini per un’equa ed imparziale fiscalità. Non può sottacersi che la mancanza di comuni riferimenti è stata e può ancora essere causa di defatigante e dispendioso contenzioso. Grazie all’apporto dell’ing. Andrea Vaccaro, di questo Ufficio, e del Geom. Francesco Ossino, del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati questo compendio trova immediata e pratica applicazione. Facendo voti affinché esso sia propulsivo dell’attività dei nostri tecnici e dei professionisti, auguro buon lavoro. Il Direttore Dr. ing. Michelangelo Bellinvia 2 Nella provincia di Siracusa si è consolidata in questi anni una fruttuosa sinergia tra diverse istituzioni professionali, finanziarie e scolastiche volta allo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale, di giornate di studio e di convegni sui temi tecnici ed economici, di pubblicazioni specialistiche e di stages che hanno favorito la diffusione delle norme e delle procedure catastali. Il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di Siracusa, l’ Ufficio Tecnico Erariale ( dal 1° gennaio 2001 l’ Agenzia del territorio), alcuni Istituti tecnici per Geometri e alcuni Comuni dell’hinterland hanno promosso una serie di iniziative tra le quali nel biennio 1998/99 le più rilevanti sono state quelle: - del Collegio di Geometri e dei Geometri laureati di Siracusa, per opera del Presidente Benito Grande e del geom. Francesco Ossino, ha dato la possibilità ai Comuni di Avola, Pachino, Noto, Rosolini e Portopalo di Capo Passero di usufruire di quaranta lavoratori socialmente utili per la determinazione delle microzone, previo corso di formazione effettuato presso l’ Ufficio Tecnico Erariale di Siracusa; - dell’Istituto tecnico statale per Geometri “Pierluigi Nervi” e del Comune di Lentini, con la partecipazione dell’ Ufficio Tecnico Erariale di Siracusa nella Commissione di collaudo dei lavori, per la determinazione delle microzone con moderni metodi statistico–matematici, tramite la rilevazione di dati di compravendita e di affitto e la compilazione di schede descrittive degli immobili da parte degli alunni delle classi IV e V preparati e seguiti dai Docenti di Estimo; il coordinamento scientifico del progetto è stato svolto dal professore Marco Simonotti dell’Università degli studi di Palermo. Queste iniziative, e altre minori a corredo altrettanto significative, hanno avvicinato all’ Istituto Catastale lavoratori e studenti e hanno ottenuto un’eco nell’opinione pubblica con riscontri sulla stampa: sul giornale “La Sicilia” del 12 novembre 2008, a commento di una giornata di studio avente per oggetto i fabbricati rurali, è scritto “L’ attività congiunta dell’Agenzia e dei tecnici professionisti ha dato risultati positivi, perché si sono incrementate le entrate fiscali per lo Stato e gli Enti Locali e si è consentito una maggiore equità 3 fiscale nel settore immobiliare”. Nel “Giornale di Sicilia” del 23 luglio 1999, la convenzione con l’Istituto tecnico è stata considerata “totalmente innovativa” con “un duplice scopo: didattico formativo e socio economico”. Nell'ambito di queste iniziative e alla luce dei risultati ottenuti, il Vademecum per la denuncia delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria si presenta al lettore come il frutto del lavoro sinergico di un rappresentante del Collegio e di un rappresentante dell’Agenzia del Territorio.. Il Vademecum è rivolto ai tecnici professionisti che lavorano nel settore catastale e che possono trovare un valido ausilio per la determinazione del classamento catastale degli immobili e soprattutto l’opportunità per approfondire la loro conoscenza dei meccanismi del Catasto Urbano. Numerosi sono gli argomenti trattati nel vademecum sostenuti con dati statistici e con riferimenti normativi: il Docfa telematico, la revisione delle tariffe di estimo, la consistenza del patrimonio immobiliare provinciale, i casi di intestazione catastale, la definizione delle categorie ordinarie, i criteri di classamento, i casi di sospensione, le linee guide per la redazione del Docfa, il quadro tariffario della provincia di Siracusa con l’indicazione delle classi ordinarie, e così di seguito. Questo Vademecum è stato già apprezzato per la sua originalità, completezza e chiarezza espositiva dalla Commissione Catasto del Collegio dei Geometri, dall’Ordine degli Ingegneri, dall’Ordine degli Architetti, dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dal Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati. La rapida evoluzione del quadro normativo, talvolta scostante e contraddittoria, e i cambiamenti tecnologici in atto nella pubblica amministrazione inducono a riconoscere lo sforzo compiuto dagli Autori per seguirne gli svolgimenti in modo da fornire un quadro di riferimento sistematico, aggiornato ed esauriente della materia. 4 Il Vademecum può fregiarsi a ragione del merito di facilitare i rapporti tra i professionisti, l’amministrazione finanziaria e il pubblico, la cui interazione valorizza i compiti dei primi, razionalizza le funzioni dei secondi e assolve le aspettative dei cittadini. È quindi doveroso esprimere, anche a nome della mia categoria professionale, un encomio e un ringraziamento agli Autori del Vademecum: Andrea Vaccaro, Responsabile del Reparto Gestione Banche dati dell’Agenzia del Territorio di Siracusa, e Francesco Ossino, Coordinatore della Commissione Catasto Un augurio a tutti di una buona lettura e di una proficua applicazione. Geom. Benito Grande Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Siracusa Presidente della Consulta regionale dei Geometri della Sicilia 5 PREMESSA Ormai da diversi anni il principio dell’autodichiarazione soggetta a eventuale controllo, si è diffuso nei rapporti che intercorrono tra il Cittadino e la Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda il Catasto, con il D.M. 701 del 1994, operativo a Siracusa dal 15 luglio 1996, i possessori di unità immobiliari urbane (uu.ii.uu.) propongono, tramite il proprio tecnico di fiducia, il classamento e la rendita catastale dei loro immobili. L’Agenzia del Territorio può verificare il classamento e la rendita proposta. In caso di rettifica del classamento indicato, la parte interessata può presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria secondo le norme fissate dal decreto legislativo 546 del 31.12.1996 e successive modificazioni. Generalmente, meno della metà dei classamenti proposti a seguito di nuove costruzioni o di variazioni nello stato degli immobili sono verificati dai tecnici dell’Agenzia del Territorio. Nel precisare che le verifiche sono quantificate pari a tre volte l’incidenza percentuale delle rendite modificate nell’anno precedente, per l’Ufficio Provinciale (U.P.) di Siracusa l’obiettivo fissato per il 2009 e confermato per il 2010, è stato pari al 41% circa delle uu.ii.uu. totali denunciate. È evidente, quindi, la rilevanza che ha assunto l’operato dei tecnici liberi professionisti per la perequazione fiscale: nella maggioranza dei casi i tributi sono pagati sulla base delle rendite proposte dai professionisti senza alcuna verifica da parte dei tecnici catastali. Questo Vademecum si aggiunge alle altre attività (pubblicazioni, convegni, giornate di studi, corsi di aggiornamento, stages, ecc.) che sono state realizzate per: sviluppare la “cultura” catastale, facilitare l’operato dei tecnici liberi professionisti, favorire l’interscambio di esperienze tra professionisti e funzionari catastali al fine di uniformare le modalità operative, diminuire il contenzioso catastale. 6 NORMATIVA La principale normativa di riferimento per gli argomenti trattati è di seguito riportata, le circolari e le note citate sono state emanate dalla Direzione Generale del Catasto: R.D.L. n. 652 del 13.04.1939 Circolare del 19.01.1984 n. 2 Circolare n. 5 del 14.03.1992 Lettera circolare del 02.01.1993 Legge n. 75 del 24.03.1993 D.M. del 19.04.1994 n. 701 D.P.R. del 23.03.1998 n. 138 Circolare del 26.11.2001 n. 9 Nota Circolare del 21.02.2002 prot. n. 15232 Nota Circolare del 31.05.2002 prot. n. 86887 Nota del 21.02.2002 n. 15232 Circolare del 01.03.2004 n. 1 Circolare del 03.01.2006 n.1 Circolare del 29.10.2009 n. 4 Nota del 31.03.2010 n. 17471 Circolare n. 2 del 09.07.2010 Legge 30.07.2010 n. 122 Circolare n. 3 del 10.08.2010. 7 1 Lo scopo principale del Catasto è GENERALITÀ inventariare analiticamente gli immobili esistenti sul territorio nazionale, accertandone le caratteristiche tecniche ed economiche e i diritti, tenendone in evidenza le variazioni nei soggetti e negli immobili al fine dell’imposizione fiscale. L’esistenza del fabbricato, indipendentemente dalla sua posizione giuridica, è sufficiente per iscriverlo al Catasto che non ha carattere probatorio ai fini civilistici, anche se gli immobili per essere iscritti in Catasto devono corrispondere allo stato di fatto e di diritto. Al presente, le risultanze catastali non danno piena prova né della titolarità del diritto di proprietà, né della sua consistenza a favore degli intestatari, ma costituiscono solo un indizio suscettibile di concorrere eventualmente alla formazione del convincimento del giudice. Oltre che per finalità fiscali, i dati catastali sono utilizzati per le analisi statistiche sulle consistenze immobiliari di un territorio, per le delimitazioni patrimoniali, per l’identificazione degli immobili, per la gestione delle proprietà immobiliari pubbliche, per la redazione di piani urbanistici, per motivi di pubblica sicurezza, per la tutela del patrimonio ambientale, ecc. La Pubblica Amministrazione è legittimata ad attenersi alle risultanze catastali sia ai fini della notifica degli atti di espropriazione per pubblica utilità, sia ai fini fiscali solo quando non risulti una diversa situazione di diritto (Sentenza Cass. 22 giugno 1976, n. 485; Sentenza Cass. 7 febbraio 1985). Le risultanze catastali possono assumere valore decisivo dell’identificazione dell’immobile solo se le parti glielo abbiano espressamente attributo, ma se si verifica un contrasto tra le risultanze catastali ed il titolo prevale quest’ultimo. Di conseguenza la storia giuridica di un immobile, non si rileva dall’iscrizione catastale bensì dall’istituto della trascrizione. A decorrere dal 1° gennaio 2011 con l’attivazione della "Anagrafe Immobiliare Integrata", prevista dal comma 1 dell’art. 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si attesterà ai fini fiscali lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. Il comma 14 dello stesso articolo prevede che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento devono contenere per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di 8 conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Si tratta di importanti disposizioni che integrano l’attività di due professionalità, quella tecnica e quella notarile, e che per ambedue aprono nuovi orizzonti. Fino al 1865 la maggior parte dei Catasti esistenti in Italia non teneva distinti i fabbricati urbani dai fondi rustici. La legge 26 gennaio 1865, n. 2136 disponeva l’unificazione dell’imposta dei fabbricati urbani in tutto il regno e la sua separazione da quella dei fondi rustici imponendo l’obbligo per i possessori di denunciare il reddito presunto o effettivo proveniente dai fabbricati. Il R.D. 5 giugno 1871, n. 267, regolamento di attuazione dell’art. 7 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, disponeva la formazione del Catasto dei fabbricati nazionale in sostituzione di quelli preesistenti negli stati che erano confluiti nel regno d’Italia. Il R.D.L. n. 652 del 13.04.1939 con le varianti apportate in sede di conversione dalla legge n. 1249 del 11.08.1939 e integrato con il D.Lgs. del 08.04.1948, n.514, cambiò radicalmente il Catasto in vigore costituendo il Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) prevedendo: l’accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censiti al Catasto terreni su dichiarazione scritta del proprietario o di altro soggetto obbligato in base all’art. 3; gli stessi hanno anche l’ obbligo di denunciare agli uffici catastali le variazioni relative allo stato e al possesso delle unità immobiliari urbane e a denunciarne l’eventuale trasformazione di un fabbricato rurale in urbano e l’edificazione di nuovi fabbricati; la determinazione della rendita ordinaria per le unità immobiliari urbane; l’unità immobiliare urbana (u.i.u.) definita dall’art. 5 come ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio; la distinzione in categorie delle uu.ii.uu. di ciascun Comune o zona censuaria in base alle loro caratteristiche;ogni categoria può essere suddivisa in diverse classi in funzione dei diversi gradi di redditività degli immobili, ad eccezione delle categorie di immobili a destinazione particolare o speciale (categorie D ed E) la cui rendita si accerta con stima diretta,; il passaggio dalla produttività effettiva e dichiarata a quella ordinaria e accertata; la detrazione delle spese o perdite eventuali dal reddito lordo stabilita percentualmente per ogni classe di ciascuna categoria; 9 la rendita catastale, ossia il reddito medio annuo ordinariamente ritraibile da una u.i., al netto delle spese e perdite eventuali e al lordo delle imposte con riferimento ad una determinata epoca censuaria; la rendita catastale è calcolata con il prodotto tra la tariffa e la consistenza catastale dell’unità considerata. L’antico Catasto urbano, descrittivo e gestito dagli uffici delle imposte, è rimasto attivo fino al 31.12.1961. L’attuale conservazione del N.C.E.U., iniziata 1° gennaio 1962 a seguito dell’emanazione del Decreto 4 dicembre 1961, è passata attraverso tre fasi: la formazione, la pubblicazione e l’attivazione. Si provvede all’aggiornamento dell’inventario catastale a seguito di passaggi di proprietà e di altri diritti reali soggetti all’iscrizione in Catasto ed a seguito di nuove costruzioni o variazioni nello stato delle unità immobiliari già censite. In caso di inerzia dei soggetti obbligati, l’aggiornamento, può essere svolto direttamente dagli Uffici catastali. 10 2 - L’UNITÀ IMMOBILIARE URBANA L' u.i.u. è l’elemento minimo inventariale sul quale è basato l’accertamento catastale, si identifica attraverso il foglio, la particella (il numero di mappa o mappal) ed eventualmente il numero subalterno ed è definita dall’art. 4 del D.P.R. 1142/49: “Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato o insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’ uso locale, un cespite indipendente”. La definizione è stata consolidata e meglio precisata dall’art. 2 del D.M. 02.01.1998, n. 28: “L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. L’abitazione e gli altri immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola costituiscono unità immobiliari da denunciare in Catasto autonomamente. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale“. L’art. 61 del DPR n. 1142/1949 definisce l’attività di classamento dell’u.i.u. e ne prevede le modalità esecutive stabilendo che “il classamento consiste nel riscontrare sopralluogo per ogni unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi o analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione che hanno all’atto del classamento.” 11 3 - LEGGE 17 FEBBRAIO 1985, N. 17 Nel 1985, il legislatore per assicurare un più spedito espletamento delle procedure catastali con la legge 17 febbraio 1985, n. 17 ha previsto che la scheda di cui all’art. 56 del D.P.R. 1142/1949, mediante cui il cittadino adempie l’obbligo di provvedere alle dovute comunicazioni nei confronti dell’Amministrazione debba contenere dati e notizie tali da consentire l’iscrizione in Catasto senza visita sopralluogo e debba essere sottoscritta anche dal tecnico che ha firmato la planimetria dell’immobile. La non necessità della visita sopralluogo è ribadita dall’art. 11 del D.L.14 marzo 1988, convertito dalla legge n. 154 del 1988: il classamento può essere effettuato, a modifica del R.D.L. 652/1939, anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche. l’insieme delle unità immobiliari a cui possono riferirsi sia È molto ampio, quindi, il tecnico dell’Agenzia per l’accertamento sia il libero professionista per la proposta di classamento. Per avere un ordine di grandezza circa le unità che sono esaminate in sopralluogo: La Direzione Centrale ha fissato per il 2010 una soglia minima del 6% per l’ Uffico provinciale di Siracusa A norma dell'art. 4 comma 22 del D.L. 853/84, convertito nella legge 17/85, sono possibili eventuali modifiche al classamento divenuto definitivo per il decorso del termine, ordinatorio e non perentorio. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione sezione tributaria n. 22557 dell’8 settembre 2008, il proprietario, a norma all’art. 53 della Costituzione, può chiedere la revisione del classamento in base alle mutate condizioni, della vetustà dell’edificio, della non rispondenza dell’immobile alle esigenze attuali, dimostrandone la diminuzione del reddito, ed in caso di risposta negativa rivolgersi al giudice. 12 4 - D.M. 701 DEL 19 APRILE 1994 Il D.M. 701/94, di grande importanza ai fini delle nuove procedure di automazione degli archivi catastali e delle conservatorie, prevede la presentazione delle denunce di accatastamento per variazione e/o nuova costruzione su supporto magnetico e, inoltre, con il software Docfa (documento fabbricato) - che ha sostituito i programmi ACQUISIZ e ACCATAST (per MS-DOS in vigore dal 1992) che consentivano il classamento automatico per le nuove costruzioni ma non prevedevano la proposta di classamento – è obbligatoria la proposta di classamento da parte dei tecnici liberi professionisti. Si è quindi realizzato quanto auspicato in seno al VI Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, svoltosi a Pisa dal 10 al 13 novembre 1977, il cui pronostico consisteva: ” dialoghi stretti e serrati con gli Organi professionali possono aprire la porta a una sempre maggiore collaborazione con i professionisti perché producano atti che l’ufficio non dovrà elaborare e trascrivere ma verificare e acquisire quali documenti catastali definitivi. A questo proposito stiamo studiando la proposta di accertamento delle unità non ancora censite, che consiste in un fac-simile di scheda di partita ove il professionista, grazie ai corsi frequentati ed altri che si potranno fare, sarà in grado di redigere la “Sua proposta di accertamento” consistente nell’ assegnazione ad ogni singola unità dei dati di mappa e del relativo classamento. Tutto questo vuol dire che gli uffici catastali dovranno svolgere azione di guida e controllo degli atti prodotti ai fini dell’aggiornamento del Catasto”. 5 - PRIMA REVISIONE DEGLI ESTIMI DEL N.C.E.U. Per i precedenti Catasti sono state effettuate tre revisioni generali negli anni: 1889, 1923 e 1939. Fino al 31.12.1991 con l’istituzione del N.C.E.U. le tariffe d’estimo erano riferite all’epoca censuaria 1937/39 e si rivalutavano attraverso coefficienti automatici stabiliti per legge, distinti per ogni categoria catastale e uniformi su tutto il territorio nazionale. A seguito dell’emanazione del D.M. 20 gennaio 1990 è stata effettuata la prima revisione degli estimi delle uu.ii.uu. a destinazione ordinaria. Le nuove tariffe, riferite all’epoca censuaria 1988/89, entrate in vigore il 01.01.1992 con il D.M. 27 settembre il 1991, sono state determinate in base ai valori di mercato anziché in base ai redditi. Questa esigenza nasceva dalla scarsa disponibilità di canoni di mercato rispondenti ai requisiti richiesti dall’art. 15 del D.P.R. 01.12.1949, n.1142, a cui contri- 13 buiva il regime vincolistico dell’equo canone (legge 392/78) allora diffuso per gli immobili ad uso abitativo. Nel contesto era pure emerso l’orientamento verso il passaggio ad un Catasto dei valori; infatti, già la legge 154/88 aveva adottato il valore immobiliare catastale rivalutato quale riferimento per la definizione dell’imponibile per l’imposta sull’incremento di valore degli immobili (Invim) e per le altre imposte sui trasferimenti (registro e successioni). Per la determinazione delle tariffe gli Uffici Tecnici Erariali hanno suddiviso il territorio di ogni provincia in Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.), per ognuna delle quali è stato individuato il Comune tipo cui ricollegare gli altri tramite appositi coefficienti perequativi che tenessero conto della specifica realtà economica e sociale. Per ciascuna categoria dei gruppi A, B e C, dapprima è stata calcolata la superficie minima e massima1 del vano tipo, poi è stato ricercato il valore unitario di mercato minimo e massimo. Moltiplicando i valori ottenuti (vano medio2 per valore unitario) per i saggi di fruttuosità previsti dalla Commissione Censuaria Centrale (3% per la categoria C/1, 2% per la categoria A/10 ed 1% per tutte le altre categorie) si sono determinate le tariffe minima e massima. Le classi di ogni categoria sono state determinate in questo intervallo fissando la differenza di reddito di circa il 15% tra ciascuna categoria . A seguito della proposizione delle tariffe così ottenute alle Commissioni Censuarie Distrettuali e dell’approvazione di esse, eventualmente modificate, la Commissione Censuaria Centrale ha provveduto in campo nazionale, alla loro perequazione e successiva pubblicazione. 6 - RICORSI CONTRO LE TARIFFE D’ ESTIMO Le tariffe così determinate furono oggetto di ricorsi al T.A.R. del Lazio in quanto si basavano sui valori di mercato invece che sui redditi ritraibili. Il T.A.R. con sentenza 29 aprile 1992, n. 1184 ha dichiarato illegittimi i decreti ministeriali attuativi per violazione del regolamento e per ”… un’alterazione del sistema fiscale, nel senso della trasformazione delle imposte sugli immobili le quali non sarebbero più determinate su base reddituale bensì su base patrimoniale”.“Ed invero sotto il profilo puramente strumentale sta per certo che la facoltà di determinare la tariffa sulla base dell’interesse del capitale fondiario, è prevista dalla norma come eccezione alla regola generale del reddito locativo. Eccezione che è destinata a operare solo nel caso in cui nel1 In caso di vano superiore alla superficie massima di quello relativo alla propria categoria, l’eccedenza si ragguaglia ad essa quale rapporto tra questa e la superficie massima stessa. 2 Con vano medio si intende quello ordinariamente ricorrente e non quello dato dalla media dei due valori. 14 la singola zona non esista un mercato delle locazioni. Da qui l’impossibilità, in via amministrativa, di trasformare tale criterio da eccezione a generale, come appunto hanno fatto i decreti ministeriali impugnati”. Con la legge n. 75 del 1993 è stata prevista anche la revisione degli estimi e del classamento da completare entro il 1995 e la possibilità per i Comuni di presentare ricorso contro le vigenti tariffe d’estimo urbane alle competenti Commissioni censuarie. Numerosi Comuni (circa 2.000) si sono avvalsi di questa possibilità ed il 75% circa dei ricorsi sono stati accolti. La Corte Costituzionale, con sentenza 263/94, ha valutato legittimi gli stessi decreti ministeriali attuativi, affermando nelle motivazioni ” … è importante rilevare la transitorietà della disciplina denunciata che verrà superata a partire dal 1995 dai nuovi criteri indicati dal legislatore”. La revisione degli estimi e del classamento che si doveva completare entro il 1995, con riferimento all’epoca censuaria 1992/1993, fu iniziata ma mai completata. Stante che la revisione da definire nel 1995 non fu effettuata, il legislatore ritenne opportuno emanare la legge 449 del 1997 che riapriva i termini per quei Comuni che non avevano presentato ricorso contro le tariffe d’estimo ai sensi della legge 75/93. Altri Comuni presentarono ricorso e con Decreto 6 giugno 2002 del Ministro dell’ Economia e delle Finanze”Determinazione tariffe d’ estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazionedell’ art. 9 comma 11 della legge 28.12.2001, n. 448” pubblicato nel supplemento n. 153 alla G.U. del 29.7.2002, n. 176, sono state modificate, con decorrenza 13.08.2002, le tariffe di n. 268 Comuni, di cui n. 12 appartenenti alla provincia di Siracusa. 7 - QUADRO TARIFFARIO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA Per i Comuni di Augusta, di Avola, di Carlentini, di Floridia, di Francofonte, di Lentini, di Noto, di Pachino, di Palazzolo Acreide, di Priolo Gargallo, di Solarino e di Sortino, che rappresentano circa il 60% del patrimonio immobiliare dell’ intera provincia di Siracusa, le attuali tariffe sono in vigore dal 13.08.2002 e sono state determinate direttamente e soltanto dagli stessi Comuni che hanno presentato ricorso ai sensi della legge 449/1997 contro le tariffe determinate ai sensi del D.M. 20 gennaio 1990. Infatti, stante che la Commissione Censuaria Provinciale di Siracusa non era funzionante, per mancanza del presidente, i ricorsi sono stati accolti senza alcun contradditorio con l’Agenzia per il principio del silenzio accoglimento (comma 1 quater della legge 75/1993). Per il Comune Francofonte, a seguito della decisione 87/09 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana, depositata il 02.03.2010, sono state ripristinate con 15 decorrenza 29.10.2010 le tariffe preesistenti del 01.01.1992. Nel periodo 13.08.2002 – 28.10.2010 a seguito del ricorso presentato dal Comune di Francofonte, sempre ai sensi della legge 449/1997, sono state in vigore altre tariffe inferiori del 5% rispetto a quelle attuali. Per il Comune di Avola, oltre alla riduzione delle tariffe si è effettuata anche la suddivisione del territorio comunale in due zone censuarie. Per gli altri 9 Comuni della provincia le tariffe attuali sono in vigore dal 01.01.1992. Tutte le tariffe d’estimo vigenti fanno riferimento all’epoca censuaria 1988/89. A seguito dell’accoglimento dei ricorsi per Augusta, Avola, Carlentini, Floridia, Lentini Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino , per le 8 categorie più rappresentative, vi sono state le seguenti riduzioni percentuali rispetto alle precedenti tariffe (tabella 1). In allegato è riportato il quadro tariffario per la provincia di Siracusa. Tabella 1 – Riduzioni percentuali delle tariffe per Comune COMUNI AUGUSTA Z.C.1 AUGUSTA Z.C.2 AVOLA Z.C. 1 AVOLA Z.C. 2 CARLENTINI Z.C. 1 CARLENTINI Z.C. 2 FLORIDIA LENTINI NOTO PACHINO Z.C. 1 PACHINO Z.C. 2 PALAZZOLO ACREIDE PRIOLO GARGALLO SOLARINO SORTINO A/2 % 20 15 10 5 30 30 30 46 30 30 30 22 20 30 25 8 - A/3 % 20 10 10 5 30 30 30 50 30 30 30 22 25 30 22 A/4 % 15 10 10 5 30 30 20 48 20 20 20 22 20 20 15 A/7 % 25 10 10 5 30 30 30 61 30 40 40 22 24 30 25 C/1 % 25 25 10 5 30 30 30 63 30 20 20 22 46 30 30 C/2 % 25 25 10 5 30 30 30 63 30 20 20 22 46 30 20 C/3 % 25 25 10 5 30 30 30 63 30 30 30 22 46 30 20 C/6 % 25 25 10 5 30 30 30 63 30 30 30 22 46 30 30 D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 138 Il D.P.R. n. 138/1998, su delega al Governo ai sensi della L. 23.12.1996, n. 662, ha previsto: - la revisione delle zone censuarie, 16 - l’articolazione del territorio comunale in microzone omogenee3, - il riferimento al fattore posizionale e al fattore edilizio per la determinazione del valore degli immobili, - l’adozione del metro quadrato di superficie catastale come unità di misura per le categorie ordinarie, - un nuovo quadro di qualificazione generale delle unità immobiliari, - la revisione delle tariffe d’estimo con riferimento all’epoca censuaria 1996/97, - la revisione dei criteri di classamento, - la revisione del classamento e della rendita catastale per tutte le uu.ii.uu. . A seguito di tale norma, si è svolta un’intensa attività da parte degli Uffici tecnici erariali (UU.TT.EE.) e dei Comuni: sono state individuate circa 20.000 microzone, nel 70% dei casi ad opera degli Enti locali e per la parte rimanente con l’intervento in surroga degli Uffici. Per la provincia di Siracusa il numero di microzone individuato per ogni Comune è stato: Augusta 11, Avola 5, Buccheri 2, Buscemi 2, Canicattini 3, Carlentini 5, Cassaro 1, Ferla 1, Floridia 4, Francofonte 2, Lentini 3, Melilli 4, Noto 120, Pachino 8, Palazzolo Acreide 4, Portopalo 4, Priolo 3, Rosolini 4, Siracusa 13, Solarino 3, Sortino 3. Tali risultati si sono potuti ottenere, dopo capillare diffusione dei principi informatori della normativa, grazie anche alla collaborazione del Collegio dei Geometri della provincia di Siracusa, nonché di altre qualificate componenti professionali. Tuttavia, per diversi motivi, la seconda revisione degli estimi e la prima revisione del classamento non sono state ancora completate e le microzone possono considerarsi obsolete se riferite alla realtà del mercato immobiliare. Attualmente, sono in corso delle sperimentazioni in alcuni Uffici “pilota”, fra cui l’ U.P. di Siracusa. 9- L’AGENZIA DEL TERRITORIO L’Agenzia del Territorio, istituita a norma del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, operativa dal 1° gennaio 2001, si colloca nell’ambito del processo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e del progressivo decentramento di competenze agli enti locali. 3 “la microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o, nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri posizionali, urbanistici, storico ambientali, socio economici, nonché nella dotazione dei servizi e di nfrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti; essa individua ambiti di mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l’ incidenza su tali entità delle caratteristiche estrinseche delle unità immobiliari.” 17 È un ente pubblico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. È costituita da 7 Direzioni Centrali di cui 3 preposte alla gestione dei servizi, con sede a Roma, da 15 Direzioni Regionali e da 103 Uffici provinciali che garantiscono una capillare presenza su tutto il territorio nazionale. L’Agenzia eroga servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare. È attiva nella costituzione e nell’aggiornamento dell'anagrafe integrata dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale e nell’integrazione delle attività in materia catastale con quelle attribuite agli enti locali. Tra i suoi compiti istituzionali vi sono anche la gestione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare e l’offerta di servizi tecnico-estimativi. L’Agenzia è attiva nel conseguimento dell’equità nel campo dell’imposizione fiscale immobiliare e nel contrasto all’elusione e all’evasione fiscale. Dal 2001, l’Agenzia ha avviato un insieme organico di attività strategiche: per migliorare la qualità dell’inventario catastale; per implementare l’aggiornamento della banca dati catastale e integrarla con i data base cartografici e ipotecari; per rendere più trasparente le procedure catastali; e per favorire la partecipazione del cittadino all’attività amministrata. A questi fini, con il miglioramento del sistema informativo e il coinvolgimento del Personale, allo scopo di potere esaurire i magazzini di tutti gli uffici, anche di quelli con carenza di organico, ha applicato il telelavoro trasferendo così le attività e raggiungendo la parificazione della banca dati in tutte le realtà locali. Nel 2001 l’Agenzia avvia la trasmissione telematica per i tecnici liberi professionisti. Infatti, l’art. 1 del Decreto del Direttore dell’Agenzia emesso il 7 novembre 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 04.12.2001, “Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari da presentare agli Uffici dell’Agenzia del territorio”, prevede anche tale possibilità per le dichiarazioni di accatastamento delle unità immobiliari. A seguito del decreto legge n. 262/2006 e della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), l’Agenzia intensifica le attività di recupero della base imponibile collaborando sinergicamente con l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA ), l’ Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani 18 (ANCI ), incro- ciando i dati delle rispettive banche dati, utilizzando procedure avanzate di confronto tra le ortofoto digitali ad alta risoluzione e la cartografia catastale. Queste attività, condotte tra il 2007 e il mese di settembre del 2010, hanno portato all’individuazione di circa 2.000.000 di particelle del Catasto terreni su cui insistono immobili che non risultano dichiarati al Catasto. Al 31.03.2010, l’incremento delle rendite catastali e redditi dominicali legato a tali attività ad alta valenza fiscale risulta pari a 928 milioni di euro (tabella 2). Tabella 2 – Incremento delle rendite catastali con le nuove procedure Tipologia Immobili F3/F4 (in corso di costruzione o di definizione) Immobili non dichiarati Immobili ex rurali Immobili difformi (comma 336 art. 1 L. 311/2004) Immobili ex categoria particolare (E) Riclassamento microzone comunali (comma 335 art. 1 L. 311/2004) Variazioni colturali Agea Incremento (euro*1.000.000) 236 250 91 76 163 52 60 Per consentire un maggiore recupero della base imponibile nel settore fiscale immobiliare, con la legge 30 luglio 2010, n. 122, sono stati estesi agli U.P. dell’Agenzia del territorio alcuni strumenti normativi già utilizzati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, in particolare i poteri istruttori previsti dall’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, nonché quelli disciplinati dall’art. 52 del medesimo decreto in materia di accessi, ispezioni e verifiche. Per agevolare l’invio telematico degli atti catastali e per favorire le operazioni di visura, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio datato 16.09.2010, si è reso disponibile il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, ai soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del Catasto edilizio urbano e ai pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti concernenti beni immobili. Questo servizio è attivo dal 20.10.2010, comunicato del 19.10.2010, prot. 54082 del Direttore dell’Agenzia. 10 - DOCFA TELEMATICO Il comma 374 dell’art. 1 della L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) istituisce il modello unico informatico catastale e la possibilità di inviare telematicamente gli atti catastali Volture, Docte, Pregeo e Docfa. 19 Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 maggio 2006, G.U. n. 106 del 09.05.2006, il servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l’accertamento delle uu.ii.uu. di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle u.ii.uu. censite, è estesa a 16 province, tra cui la provincia di Siracusa. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 20 marzo 2007, G.U. n. 77 del 02.04.2007, il servizio di trasmissione telematica è esteso a tutto il territorio nazionale. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 15 ottobre 2009, emanato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 701/1994, si introduce la procedura Doc.Fa. 4.0, obbligatoria dal 31 marzo 2010. Le novità di questa nuova versione sono le seguenti. Il nuovo formato di esportazione per la presentazione e la conservazione dei documenti I documenti predisposti possono essere esportati in formato PDF per la presentazione telematica e in formato DC3 per la presentazione allo sportello. La scelta del formato (PDF) è da collegare, oltre che all’attivazione del servizio di presentazione telematica dei documenti, anche alla necessità di conservazione, per un tempo indefinito, dell’originale del documento informatico su cui è apposta la firma elettronica del professionista redattore. Le norme vigenti per l’archiviazione elettronica dei documenti informatici richiedono che il documento sia prodotto in un formato visualizzabile dall’utente al momento dell’apposizione della firma elettronica. A tal fine, la nuova versione della procedura Docfa, una volta completata la predisposizione del documento, consente, attraverso la funzione di export, di visualizzare in formato PDF tutte le informazioni alfanumeriche e le immagini delle schede planimetriche inserite in fase di compilazione. Il professionista, presa visione del documento prodotto, vi appone la propria firma elettronica, prima di trasmetterlo al servizio telematico dell’Agenzia del Territorio.Per i documenti presentati in front office deve essere prodotta una copia cartacea, sia per le informazioni alfanumeriche, utilizzando la funzione di stampa di presentazione, sia per le schede delle planimetrie e dell'elaborato attraverso le funzioni di stampa presenti in gestione elaborati grafici. Inserimento di nuovi stradari Per l’inserimento degli indirizzi degli immobili si utilizzano gli stradari certificati “thesaurus” al posto degli attuali stradari catastali. È possibile inserire manualmente l’indirizzo solo nel caso in cui questo non sia contenuto nel “thesaurus”. Per facilitare la ricerca degli indirizzi, l’elenco contenuto negli archivi, resi disponibili e utilizzati dal20 la procedura Docfa, è stato organizzato in modo similare a quelli di uso comune. Poiché la struttura dei nuovi stradari è diversa da quella degli stradari utilizzati nella precedente versione, nel caso si voglia importare un documento già compilato con le precedenti versioni, è necessario inserire nuovamente gli indirizzi di tutte le unità immobiliari presenti nel documento. Eliminazione degli allegati vettoriali nei formati DXF o DWG Non sarà più possibile importare in formato DXF o DWG gli allegati vettoriali per la redazione delle schede planimetriche: spesso tali allegati sono stati di impedimento per una corretta gestione telematica, in considerazione delle loro dimensioni. Ne consegue che l'unico allegato vettoriale, associato alle schede planimetriche, che è memorizzato nel sistema informativo dell'Agenzia del Territorio è il file “poligoni”. Gestione delle categorie speciali e particolari – Determinazione della rendita In via sperimentale è data la possibilità di indicare nel quadro H2 la rendita catastale in alternativa al valore. La rendita così determinata è riportata in automatico nel quadro H3. Con tale nuova funzionalità è resa disponibile, anche per il professionista, la facoltà - prevista dalla prassi catastale ai fini dell’attribuzione della rendita - di utilizzare il procedimento di stima diretto attraverso la comparazione dell’immobile oggetto di accertamento con altri similari di cui è nota la redditività. Data di ultimazione dei lavori Per le nuove costruzioni è stato introdotto nel “Quadro A” uno specifico campo per inserire la data di ultimazione dei lavori di costruzione. 11 - PROCEDURA DOCFA TELEMATICO Le domande di abilitazione al servizio possono essere presentate esclusivamente per via telematica da professionisti qualificati per l’aggiornamento della banca dati catastale, dopo aver compilato in tutte le parti il modulo presente nella sezione “Adesione alle convenzioni - Presentazione documenti” di SISTER e dopo averlo sottoscritto con firma digitale . Il richiedente, oltre ai suoi dati anagrafici, deve indicare la propria qualifica professionale specificando l’Albo provinciale ove è iscritto e il numero di iscrizione. Deve inoltre indicare se intende avvalersi di un soggetto intermediario federato con l’Agenzia, presso il quale risulti già censito, per l’accesso al servizio (Identity Provider) ovvero per i pagamenti dei servizi fruiti (intermediatore finanziario). Nel caso di interme- 21 diazione per l’accesso (Gestione federata dell’identità digitale), il richiedente riceverà le credenziali di autenticazione dal proprio Identity Provider. Sottoscrivendo la domanda di abilitazione il richiedente si impegna: di accettare le condizioni di funzionamento del servizio indicate nei provvedimenti emanati per regolare il settore; a garantire il rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - ed in particolare di impegnarsi a mantenere riservata la parola chiave attraverso la quale il sistema autentica l'utente prima di consentire l'accesso al servizio; diaggiornare tempestivamente i propri dati anagrafici attraverso le apposite funzioni rese disponibili e a comunicare all’ Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio che ha provveduto alla sua abilitazione le eventuali variazioni ai dati professionali dichiarati. Eseguite automaticamente le verifiche formali, il sistema invia una comunicazione e-mail al richiedente, indicando l’esito del controllo. In caso di esito positivo il richiedente è invitato a completare il processo di abilitazione presentandosi presso un Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio con la seguente documentazione: il messaggio ricevuto in cui è indicato il codice di richiesta, un documento di riconoscimento in corso di validità, un certificato o una dichiarazione di autocertificazione di iscrizione all'ordine professionale. Le comunicazioni successive alla presentazione telematica della richiesta di abilitazione devono essere inviate ai competenti Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio. Per l’abilitazione al servizio telematico l' Ufficio provinciale presso il quale il richiedente si presenta provvede, attraverso il personale incaricato, a: prendere in carico la richiesta pervenuta al sistema telematico attraverso la procedura di ufficio per la gestione dei servizi telematici, alla quale debbono essere abilitati i funzionari incaricati ed autorizzati, verificare l’identità del richiedente attraverso documento di riconoscimento in corso di validità, 22 verificare la qualifica professionale attraverso un certificato, ovvero una dichiarazione di autocertificazione, di iscrizione all'Ordine professionale, verificare l’esito dei controlli formali eseguiti dal sistema, confermare l’abilitazione dell’utente ai servizi richiesti di presentazione telematica dei documenti, rilasciare l’attestazione di avvenuta abilitazione, valida in tutto il territorio nazionale, contenente le modalità di accesso ai servizi e le credenziali di autenticazione. Le credenziali non sono invece consegnate nei seguenti casi: il richiedente abbia dichiarato che per l’accesso al sistema intende avvalersi di un intermediario Identity Provider; il richiedente risulti già abilitato su SISTER ad altri servizi come ad esempio quelli di consultazione, e quindi può accedere anche ai servizi di presentazione documenti con le stesse credenziali già in suo possesso. I tecnici professionisti che dispongono della firma elettronica rilasciata fino al 29 ottobre 2010 generata con il kit fornito dall'Agenzia del Territorio possono continuare ad utilizzarla sino alla scadenza del certificato (13 marzo 2011). I soggetti abilitati possono effettuare anche l’invio di documenti redatti da altri soggetti sempre che: il tecnico redattore sia anch’egli regolarmente abilitato alla trasmissione degli atti di aggiornamento catastale, il documento di aggiornamento da inviare sia stato preventivamente firmato digitalmente da parte del tecnico redattore. In tal caso i tributi dovuti sono detratti dalle somme versate anticipatamente sul deposito a castelletto del tecnico che trasmette la pratica e che conferma la liquidazione proposta dal sistema. I soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale sono anche abilitati: alla richiesta di estratti di mappa finalizzati alla redazione di atti di aggiornamento del C.T., alla consultazione telematica delle planimetrie catastali, secondo le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 16 settembre 2010. La revoca dell’ abilitazione al servizio telematico avviene nei seguenti casi: per gravi e ripetute violazioni degli obblighi connessi all’applicazione del provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 22/3/2005, 23 per cessazione dell’attività del professionista o per provvedimenti di sospensione dall’esercizio della professione o di cancellazione dall’albo professionale. L’Ufficio provinciale notifica all’utente il provvedimento con il quale l’Agenzia procede alla revoca del servizio. L’ utente revocato può richiedere la riabilitazione ai servizi di presentazione telematica. L’Ufficio provinciale procede alla nuova abilitazione solo se il richiedente documenta la rimozione della causa di revoca. Nel documento informatico Docfa, su cui è apposta la firma elettronica, il professionista, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui agli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve attestare: la sua qualifica professionale e l’abilitazione a svolgere la professione, l’incarico ricevuto dai soggetti obbligati a effettuare la presentazione dell’ atto di aggiornamento, la conformità del documento informatico agli originali cartacei sottoscritti dai soggetti obbligati e dal professionista stesso. I documenti originali cartacei e l’atto di conferimento dell’incarico saranno conservati dai soggetti obbligati e dal professionista per un periodo di 5 anni. Il pagamento dei tributi dovuti sarà effettuato attraverso l’ utilizzo di somme depositate preventivamente dal professionista tramite versamenti su un conto corrente postale intestato all’ Agenzia del Territorio. Per l’invio del documento, l’utente deve: compilare il documento e rasterizzare gli elaborati grafici, calcolare le superfici catastali mediante il sistema dei poligoni, esportare il file nella cartella da firmare, apporre la propria firma elettronica, collegarsi al sistema telematico dell’ Agenzia e inserire tutte le informazioni richieste per l’operazione, calcolare i tributi dovuti tramite una funzione di ausilio che il sistema mette a disposizione, anche nel caso l’utente intenda avvalersi del ravvedimento operoso (sanzioni e interessi passivi), confermare il pagamento dell’importo così ottenuto, effettuare l’ invio del file attraverso il sistema di interscambio del Territorio (SISTER). Il sistema telematico: controlla la validità della firma, 24 verifica la completezza dell’invio effettuato, controlla la capienza del deposito e decurta l’importo relativo ai diritti dovuti invia il documento all’ufficio territorialmente competente. Il sistema dell’U.P. dell’ Agenzia: effettua il controllo formale, assegna un protocollo di presentazione, invia la ricevuta di avvenuta presentazione al sistema telematico che la rende disponibile all’ utente. Il tecnico dell’Agenzia del Territorio: effettua il controllo tecnico dl documento, registra il documento e aggiorna la banca dati catastale. Al termine delle operazioni di aggiornamento, il sistema assegna un numero di protocollo di registrazione, genera le ricevute di registrazione e di cassa che il sistema telematico rende disponibili all’utente. L’utente telematico riporta sul documento originale cartaceo la data e il numero di protocollo di registrazione dell’atto. Nei casi di mancata accettazione o registrazione del documento, il sistema telematico fornisce all’utente le causali del rifiuto e provvede a ripristinare le somme decurtate dal deposito. Naturalmente, effettuate le correzioni, il Docfa può essere nuovamente inviato. I sistemi operativi compatibili sono: Windows 95, 98, NT, Millennium, ecc. I documenti, prima di essere trasmessi telematicamente, devono essere firmati utilizzando un dispositivo di Firma Digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da DigitPA (già CNIPA). 12 - MONITORAGGIO DOCFA TELEMATICO Il Docfa telematico è utilizzato in maniera eterogenea in campo nazionale. Nel 2009, a fronte di una percentuale nazionale di documenti inviati telematicamente del 42% circa (tabella 3), nella provincia di Siracusa la percentuale è stata solo del 10,5% quando in alcune province si ha una percentuale del 90% circa. Nel 2010, nella provincia di Siracusa sono stati registrati per via telematica il 25,3% dei Docfa accettati con un trend in crescita e con dati eterogenei nei diversi Comuni, dati che non dipendono dalla distanza dei Comuni dalla sede dell’Agenzia, ma dalla metodologia di lavoro dei singoli professionisti . Rispetto al 2009, l’ incremento è stato del 150% circa. Per il 2011 si può ragionevolmente prevedere che oltre la metà dei docfa verranno pre- sentati per via telematica. 25 Nel mese di gennaio 2011 la percentuale di Docfa pervenuti telematicamente è stata del 35,8%circa Tabella 3 - Servizi telematici per le utenze professionali DOCFA TELEMATICO Monitoraggio atti inviati in modalità telematica incidenza % Docfa inviati on line incidenza % Docfa on line registrati su totale inviati 26 incidenza % atti scartati da sistema e dall'ufficio su totale atti inviati Tabella dei dati 2008 > 2010 Nella provincia di Siracusa nel periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010 i documenti Docfa registrati nei singoli comuni sono stati i seguenti (tabella 4). 27 Tabella 4 – Documenti Docfa registrati nel 2010 per singolo Comune COMUNE Augusta Avola Buccheri Buscemi Canicattini Bagni Carlentini Cassaro Ferla Floridia Francofonte Lentini Melilli Noto Pachino Palazzolo Acreide Rosolini Siracusa Solarino Sortino Portopalo di Capo Passero Priolo Gargallo Totale FRONT OFFICE TELEMATICI (1) 437 601 29 76 77 281 44 136 345 269 291 336 912 399 263 381 1706 172 164 89 185 7.193 146 313 27 9 66 97 4 27 67 13 137 246 562 52 44 189 297 78 95 19 21 2.438 TOTALE (2) 583 914 56 85 143 378 48 163 412 282 428 582 1474 451 307 570 2.003 179 259 108 206 9.631 INCIDENZA % (1/2) 25,0 34,2 48,2 10,6 46,2 25,7 8,3 16,6 16,3 4,6 32,0 42,3 38,0 11,5 14,33 33,2 14,8 3,9 36,7 17,6 10,2 25,3 Complessivamente nel 2010 sono state inviate n. 9.631 pratiche Docfa, considerato che nel 2009 l’ afflusso è stato di n. 8331 pratiche, nel 2010 si è avuto un incremento di circa il 16%. 28 13. CATEGORIE ORDINARIE DEL CATASTO FABBRICATI I gruppi di categorie che rappresentano il patrimonio immobiliare urbano, oltre a quello delle categorie “F” fittizie prive di rendita (aree urbane, unità collabenti, ecc.) e di cui si riferisce a parte, sono cinque e si distinguono in unità a destinazione ordinaria (A, B e C) e a destinazione speciale (D) e particolare (E). Si riportano, di seguito, le descrizioni delle categorie ordinarie; mentre, per le rimanenti, si rimanda all’apposito Prontuario sui Valori per le D ed E redatto nel settembre 2007 dal Reparto Gestione Banche Dati dell’ Agenzia del Territorio di Siracusa Gruppo A Comprende residenze e uffici privati secondo la seguente distinzione: A/1 Abitazioni di tipo signorile "Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazione di impianti e servizi di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. Elevata superficie" Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 14,2 circa. Consistenza media del vano: 26 mq; A/2 Abitazioni di tipo civile "Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazione di impianti e servizi di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari - minialloggi - di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo civile e quelle appartenenti a fabbricati a schiera, con caratteristiche costruttive, di rifinitura e dotazioni di impianti e servizi propri della categoria" Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 7,0 circa. Consistenza media del vano: 18 mq. A/3 Abitazioni di tipo economico "Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia, sia per i materiali impiegati che per la finitura e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili, ma che, comunque, soddisfano i minimi standard attuali. Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari - minialloggi - di consistenza inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo economico e quelle appartenenti a fabbricati a schiera, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni propri della categoria" 29 Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 5,8 circa. Consistenza media del vano: 16 mq. A/4 Abitazioni di tipo popolare "Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifinitura di modesto livello e dotazione limitata di impianti tecnologici e servizi quantunque indispensabili" Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 4,5 circa. Consistenza media del vano: 14 mq. A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare "Unità immobiliari appartenenti a fabbricati edificati nel periodo antecedente gli ultimi eventi bellici, non ristrutturati e con livelli costruttivi e di dotazione di impianti e servizi insufficienti oppure ordinariamente inferiori agli standard attuali; rifinitura di modesto livello e vetustà" Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 2,5 circa. A/6 Abitazioni di tipo rurale "Come le abitazioni del tipo 'ultrapopolare', entrambi rispondenti, nello spirito della norma, a realtà edilizie e di utilizzazione consuete all'epoca della formazione del N.C.E.U., attualmente non rappresentano più tipologie abitative ordinarie perché al di fuori degli standard minimi indispensabili per l'uso cui dette categorie fanno riferimento. Gli immobili già censiti in dette categorie sono caratterizzati dall'assenza o carenza degli indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre dotazioni ora ritenute indispensabili” Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 1,8 circa. A/7 Abitazioni in villini "Si intende per villino un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari, avente caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche del villino, nonché aspetti tecnologici e di rifinitura propri di un fabbricato di tipo civile o economico e dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari che lo compongono, di aree coltivate o no a giardino. Sono compatibili con la categoria quelle unità immobiliari appartenenti a fabbricati a schiera e quelle di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni in villini, e cioè, i minialloggi stagionali” Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 5,8 circa. Consistenza media del vano: 14 mq. A/8 Abitazioni in ville "Si intendono per ville quei fabbricati caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parchi e/o giardino, edificati di norma, ma non esclusivamente, in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive 30 e di rifiniture di livello superiore all'ordinario; possono anche identificare immobili aventi caratteri tipologici e architettonici rilevanti in relazione all'epoca di costruzione" Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 16,00 circa. Consistenza media del vano: 26 mq. A/9 Castelli palazzi di eminenti pregi artistici e storici "Castelli e palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e i volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie. Essi, ordinariamente, costituiscono una sola unità immobiliare. È, però, compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie”. A/10 Uffici e studi privati Uffici privati open space, scuole private (Commissione Tributaria Centrale sez.18.a - 14 gennaio 1977), agenzie assicurative, laboratori professionali (p.e. gabinetti medici ubicati nei piani elevati, laboratori odontotecnici, laboratori per analisi, ecc.). Consistenza media nella provincia di Siracusa: vani 4,77 circa. Consistenza media del vano: 15 mq. A/11 Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi Baite, baracche in zone terremotate, chalet, dammusi, nuraghi, rifugi di montagna, sassi, trulli, ecc. Gruppo B Comprende strutture di uso collettivo. B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanatrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme. B/2 Case di cura e ospedali. B/3 Prigioni e riformatori. B/4 Uffici Pubblici (compresi gli uffici vescovili e parrocchiali adibiti a uffici e costituenti unità immobiliari indipendenti). B/5 Scuole e laboratori scientifici (osservatori astronomici, osservatori meteorologici, ecc.). B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9. B/7 Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti. B/8 Magazzini sotterranei per deposito derrate. 31 Gruppo C Comprende i locali di uso terziario e commerciale. C/1 Negozi e botteghe I locali occupati da barbieri, modiste, orologiai, nonché gli uffici telefonici, le edicole (vedi circolare n. 4/2007), le ricevitorie postali, i banchi del lotto, le agenzie bancarie o assicurative, le biglietterie, le sale d’aspetto delle linee automobilistiche di servizio pubblico, ambulatori medici, ecc. posti in comuni locali che hanno ingresso diretto dalla strada pubblica e le comuni caratteristiche dei locali per bottega, i locali adibiti ad esposizione o a music-store ed in genere quei singoli o gruppi di locali – costituenti unità immobiliari – dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, di manufatti, prodotti, derrate, ecc. e quei locali dove la vendita si accompagna con prestazioni di servizio come, ad esempio, trattorie e ristoranti, pizzerie, panetterie (intese come locali di vendita al minuto del pane), bar, caffè, ecc. Requisito essenziale è quello di avere accesso diretto da strada pubblica ed essere dotati di servizi igienici. Eccezionalmente si può avere accesso anche da cortile, strada privata, ecc. C/2 Magazzini e locali di deposito Magazzini, depositi, soffitte e cantine disgiunte dall’abitazione; quei locali dove si esercita la vendita all’ingrosso di merci, manufatti, prodotti, ecc. o solo adibiti a contenere questi ultimi, ma che non abbiano apprestamenti per mostre (vetrine). Generalmente i locali della categoria C/2 sono di maggiori dimensioni di quelli della categoria C/1, sono ubicati in posizione prevalentemente eccentrica. Unità immobiliari utilizzati come depositi possono essere classificati anche nelle categorie speciali, in base alle caratteristiche dimensionali, costruttive, ecc. C/3 Laboratori per arti e mestieri Anche quando sono costituiti da diversi tipi di costruzione, come, ad esempio, una falegnameria con tettoia per deposito legnami o dei locali utilizzati per la lavorazione artigianale del marmo; caseifici, forni da pane, macelli e molini di scarsa importanza economica e quando occupano comuni locali suscettibili di diversa destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni; officine per la riparazione di moto e autoveicoli; impianti per lavaggio autovetture (se dotati di attrezzature semplici e, quindi, con esclusione di impianti fissi nei locali); le porzioni di stazioni di servizio adibite ad autofficine e/o autolavaggio chiuso, con idonea attrezzatura e relativa area asservita; tutti quei locali nei quali gli artigiani (ad esempio i fabbri, fale- 32 gnami, ecc.) provvedono alla lavorazione e trasformazione di semilavorati, in prodotti finiti. Quando l’esercizio perde il carattere proprio dell’artigianato per assumere quello dell’industria (capannone, uffici, mensa, piazzale carico e scarico merci, ecc.) l’u.i.u. va classificata nelle categorie speciali. C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro, ricreatori religiosi; costruzioni destinate all’esercitazione dei pompieri; sale per ginnastica, locali e fabbricati per dopolavoro. C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro. C/6 Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse Box per auto, posti auto scoperti, rimesse per autoveicoli o per imbarcazioni. C/7 Tettoie chiuse o aperte 14 - DATI STATISTICI SULLE CATEGORIE ORDINARIE La distribuzione delle unità censite nelle categorie ordinarie nei singoli Comuni della provincia di Siracusa e il totale provinciale al 31.12.2009 sono riportati nelle tabelle seguenti (tabelle 5, 6, 7,e 8). Tabella 5 – Unità censite per Comune e per categorie catastali (A) COMUNE AUGUSTA AVOLA BUCCHERI BUSCEMI CANICATTINI B. CARLENTINI CASSARO FERLA FLORIDIA FRANCOFONTE LENTINI MELILLI NOTO PACHINO PALAZZOLO A. PORTOPALO C.P. PRIOLO GARG. ROSOLINI SIRACUSA SOLARINO SORTINO SOMMANO A/1 3 10 0 0 0 4 0 0 4 4 6 2 13 1 5 0 0 3 26 0 1 82 A/2 1511 1.274 63 45 218 1.974 28 36 1.451 444 1.115 445 1.213 628 603 138 411 814 7.498 356 378 20643 A/3 9924 5.332 634 347 1.659 4.021 194 572 5.059 2.297 5.024 3.345 5.270 4.813 2.041 886 3.142 4.035 29.019 1.723 2.038 91375 A/4 5122 5.042 499 301 1.581 2.251 228 584 2.133 2.509 5.067 1.286 4.921 4.195 1.527 579 1.465 2.879 11.585 722 1.889 56365 33 CATEGORIA A/5 A/6 1359 236 2.497 602 253 338 133 288 211 212 428 343 109 315 353 457 893 796 1.394 1.255 3.341 1.998 330 337 1.774 398 1.704 1.236 1.729 622 167 59 89 125 987 1.090 5.356 293 199 367 910 634 24216 12001 A/7 6174 1.812 34 24 168 512 18 52 182 36 72 993 3.184 1.017 365 209 295 336 9.008 172 123 24786 A/8 13 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 3 9 0 0 0 1 0 42 2 0 77 A/10 121 141 7 2 38 82 2 7 120 42 90 61 86 110 58 11 85 116 974 27 23 2203 TOTALE 24.463 16.711 1.831 1.140 4.087 9.616 894 2.062 10.639 7.981 16.713 6.802 16.868 13.704 6.950 2.049 5.613 10.260 63.801 3.568 5.996 231.748 Tabella 6 – Unità censite per Comune e per categorie catastali (B) COMUNE AUGUSTA AVOLA BUCCHERI BUSCEMI CANICATTINI B. CARLENTINI CASSARO FERLA FLORIDIA FRANCOFONTE LENTINI MELILLI NOTO PACHINO PALAZZOLO A. PORTOPALO C.P. PRIOLO GARG. ROSOLINI SIRACUSA SOLARINO SORTINO SOMMANO B/1 28 8 3 2 8 10 1 5 3 15 14 9 32 11 8 1 11 11 57 5 9 251 B/2 2 2 1 2 5 3 21 2 38 CATEGORIA B/4 B/5 26 24 20 25 6 4 3 5 3 4 8 17 4 2 6 2 8 10 5 14 17 5 10 22 10 15 19 5 10 2 19 7 11 152 129 8 2 5 5 315 334 B/3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 11 B/6 4 3 7 14 B/7 2 4 11 10 1 2 15 45 TOTALE 84 60 13 10 15 35 7 13 16 30 66 24 82 45 25 3 30 32 382 17 19 1.008 Tabella 7 – Unità censite per Comune e per categorie catastali (C) COMUNE AUGUSTA AVOLA BUCCHERI BUSCEMI CANICATTINI B. CARLENTINI CASSARO FERLA FLORIDIA FRANCOFONTE LENTINI MELILLI NOTO PACHINO PALAZZOLO A. PORTOPALO C.P. PRIOLO GARG. ROSOLINI SIRACUSA SOLARINO SORTINO SOMMANO C/1 982 818 78 34 229 470 26 86 670 429 893 325 717 686 301 117 314 547 3.865 182 271 12040 C/2 1.146 1.770 313 397 283 1.006 272 625 757 493 1.299 843 1.672 1.463 1.313 306 476 1.029 3.974 385 829 20651 C/3 184 299 45 19 113 158 9 37 182 139 298 78 226 249 169 28 108 278 795 77 116 3607 C/4 4 11 15 34 CATEGORIA C/5 2 1 1 4 C/6 6.047 4.012 721 339 1.484 6.396 268 897 3.491 2.754 5.792 2.835 4.167 3.770 2.713 464 1.536 3.120 19.755 1.118 2.533 74212 C/7 9 8 2 3 2 24 TOTALE 8.361 6.908 1.165 791 2.109 8.030 575 1.648 5.100 3.815 8.282 4.082 6.783 6.168 4.496 917 2.434 4.978 28.400 1.762 3.749 110.553 Tabella 8 – Distribuzione percentuale per categorie principali COMUNE AUGUSTA AVOLA BUCCHERI BUSCEMI CANICATTINI B. CARLENTINI CASSARO FERLA FLORIDIA FRANCOFONTE LENTINI MELILLI NOTO PACHINO PALAZZOLO A. PORTOPALO C.P. PRIOLO GARG. ROSOLINI SIRACUSA SOLARINO SORTINO A/2 CATEGORIA A/5 20,9 30,2 27,3 26,4 38,7 23,4 25,5 28,3 20,0 31,4 30,3 18,9 29,2 30,6 22,0 28,3 26,1 28,1 18,2 20,2 31,51 A/3 6,2 7,6 3,4 3,9 5,3 20,6 3,1 1,7 13,6 5,6 6,7 6,5 7,2 4,6 8,7 6,7 7,3 7,9 11,8 10,0 6,3 A/4 40,6 31,9 34,6 30,4 40,6 41,8 21,7 27,7 47,6 28,8 30,1 49,2 31,2 35,1 29,4 43,2 56,0 39,3 45,5 48,3 34,0 A/6 5,6 14,9 13,8 11,7 5,2 4,5 12,2 17,1 8,4 17,5 19,2 4,9 10,5 12,4 24,9 8,2 1,6 9,6 8,4 5,6 15,2 A/7 1,0 3,6 18,5 25,3 5,2 3,6 35,2 22,2 7,5 15,7 12,0 5,0 2,4 9,0 8,9 2,9 2,2 10,6 0,5 10,3 10,6 25,2 10,8 1,9 2,1 4,1 5,3 2,0 2,5 1,7 0,5 0,4 14,6 18,9 7,4 5,3 10,2 5,3 3,3 14,1 4,8 2,0 Nella provincia di Siracusa non sono presenti le categorie A/9 e A/11. Una notevole riduzione delle uu.i.uu. censite nelle categorie A/5 e A/6, si è riscontrata in questi ultimi anni. Alla data del 01.06.2002, nelle due categorie in questione erano censite complessivamente n. 44.018 uu.ii.uu.; il 20,3% circa del totale delle unità del gruppo delle categorie A. Alla data del 31.12.2009 risultano censite come A/5 e A/6 complessivamente n. 36.217 unità; il 15,8% circa delle unità censite nelle categorie A. Tuttavia si rileva che alla data del 31.12.2009 in ben 7 comuni su 21 le unità censite in categoria A/5 e/o A/6 rappresentano oltre il 30% delle uu.ii.uu. complessivamente censite nel gruppo della categoria A. Per la precisione per questi Comuni le percentuali sono le seguenti: Buccheri: 32,3%; Buscemi: 37,0%; Cassaro 47,4%; Ferla: 39,3%; Francofonte 33,2%; Lentini: 31,2%; Palazzolo Acreide 33,8%. Risulta utile il confronto dell’incidenza percentuale fra le varie categorie catastali a livello nazionale e locale (figure 1 e 2). 35 Figura 1 – Dato nazionale per categoria al 30.09.2009 Categoria A (escluse A/10) solo A/10 B C/6 C (escluse C6) D E F Totale: Totale U.I.U. 32.352.045 601.230 167.013 14.862.981 8.455.837 1.074.872 147.918 1.178.646 58.840.542 Figura 2 – Dato provinciale per categoria al 31.12.2009 Categoria A (escluse A/10) solo A/10 B C/6 C (escluse C6) D E F Totale: Totale U.I.U. 229.545 2.203 1.008 74.212 36.341 4.364 585 15.229 363.487 36 15 - CATEGORIE FITTIZIE Le categorie catastali fittizie sono rappresentate dalle seguenti cinque: F1 - area urbana; F2 - unità collabenti; F3 - unità in corso di costruzione; F4 - unità in corso di definizione; F5 - lastrico solare. L’iscrizione nel Catasto edilizio urbano delle aree urbane e dei lastrici solari, con l’indicazione della sola superficie, è stata disposta dall’art. 15 del D.P.R. n. 650/1972. Le unità in corso di costruzione e di definizione sono state introdotte con la circolare n. 2 del 1984 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. per dare la possibilità di individuare in Catasto porzioni di immobili che non possono costituire u.i.u. nel senso ordinario della definizione in quanto prive di rendita, ma che è necessario individuare per le finalità più disparate (compravendita, iscrizione di ipoteche, donazioni di parti di immobili non costituenti u.i.u., ecc.). Il D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, all’art. 3 comma 2, ribadisce che i fabbricati sopra indicati possono formare oggetto di iscrizione in Catasto ai soli fini dell’identificazione, senza attribuzione di rendita catastale. Le unità sopra indicate, oltre ai fabbricati collabenti, a seguito del D.M. 701/94, sono state inserite nel gruppo delle categorie F per consentire la loro presentazione al Catasto col Docfa. Con la circolare n. 1 dell’08.05.2009, Sperimentazione di nuove procedure iscrizione degli immobili al Catasto Edilizio Urbano, è stata introdotta la categoria F/6 “fabbricato in attesa di dichiarazione”; la nuova procedura di aggiornamento è attualmente in corso di sperimentazione presso alcuni Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. 16 - BENI COMUNI CENSIBILI E NON CENSIBILI Con la circolare n. 2 del 20.01.1984 sono state introdotte le nozioni di “bene comune non censibile” e “bene comune censibile”. Si considerano “beni comuni censibili” le unità immobiliari urbane che, anche se dotate di autonoma capacità reddituale, forniscono servizi comuni o sono fruibili da più unità immobiliari (alloggio del portiere, garage comuni, ecc.). Nel caso di Bene Comune Censibile (B.C.C.) afferente a fabbricato già accatastato, la denuncia deve essere corredata dalla planimetria dell’unità immobiliare, dall’elaborato planimetrico e dall’elenco subalterni. La denuncia è soggetta a tributi. Nel caso in cui il 37 B.C.C. deriva dalla ristrutturazione totale o parziale di un fabbricato già censito deve essere denunciato come afferente con “file” di nuovo accatastamento o di variazione. Anche la variazione di u.i. ordinaria in testa a ditta Bene Comune Censibile, deve essere corredata dalla stessa documentazione di quella nuova ed è soggetta a tributi. Sono considerati “beni comuni non censibili” le porzioni di immobile che non possiedono autonoma capacità reddituale e sono comuni ad alcune o a tutte le unità immobiliari: androni, scale, aree di passaggio, cortili, terrazzi condominali, ecc.. Essi devono essere rappresentati nell’elaborato planimetrico e contraddistinti da subalterni catastali e se goduti da uno stesso insieme di uu.ii.uu. hanno il medesimo subalterno, anche se poste su piani diversi e non contigui. La variazione del B.C.N.C. deve essere corredata dall’elaborato planimetrico e dall’elenco subalterni. É facoltativa la sostituzione del subalterno. Nel caso di denuncia di unità afferente su corte comune o stralcio di area urbana che modificano il B.C.N.C. (di solito il cortile), deve essere ripresentato il nuovo elaborato planimetrico in sostituzione totale o parziale del precedente e la variazione del B.C.N.C. con il relativo elenco subalterni. Nel caso di variazione da B.C.N.C. ad area urbana, con “file” di variazione si sopprime il B.C.N.C.; con “file “ di nuovo accatastamento si costituiscono le aree urbane redigendo esclusivamente l’elaborato planimetrico. Nel caso di variazione da B.C.N.C. a B.C.C., la variazione deve essere corredata dalla planimetria dell’u.i., dall’elaborato planimetrico e dall’elenco subalterni ed è soggetta a tributi. 17 - CONSISTENZA CATASTALE Con il decreto legge 30.12.1993, convertito nella legge 26.02.1994, n. 133, all’art. 9 comma 10 è stato introdotto nel sistema estimativo catastale il metro quadrato catastale, quale parametro unitario di consistenza da applicare, a partire dal 1° gennaio 1997, alle uu.ii.uu. appartenenti ai gruppi catastali A e B, rispettivamente in sostituzione del vano catastale e del metro cubo. Tuttavia, il metro quadrato catastale non è ancora operativo e all’attualità la consistenza si calcola secondo la norma previgente. Gruppo A La consistenza si misura in vani catastali. Si considera vano catastale quell’ambiente (salone, camera, ecc.) la cui superficie è compresa fra un minimo e un massimo stabilito dal competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio. 38 I vani con superficie inferiore a quella minima prevista e gli accessori diretti (bagni, dispense, ingresso, disimpegni, corridoi, ecc.) si conteggiano pari a 1/3 di vano ciascuno. Se gli accessori diretti superano la superficie minima del vano devono essere computati in consistenza quali interi. I vani che hanno una superficie maggiore di quella massima prevista per quella categoria e per quel Comune si conteggiano come un vano più una frazione di vano che dipende dal rapporto tra l’eccedenza e la superficie massima del vano stesso (per es.: vano utile di mq 40; sup. max fissata per il vano mq 25; l’eccedenza è quindi di mq 15; ragguaglio 15/25 = 0,60; il vano è computato per 1,60 vani utili). Il vano senza luce diretta è conteggiato per un terzo. Gli accessori indiretti (soffitte, cantine e tutti quei piccoli vani che non hanno accesso diretto dall’unità immobiliare) si conteggiano per ¼ di vano. La cucina, anche se inferiore alla superficie minima ed è dotata di tutti gli impianti tipici della sua destinazione è sempre valutata come vano utile. Per tenere conto delle dipendenze comuni (cortili, stenditoi, depositi, salette condominiali, ecc.) o di aree scoperte di pertinenza esclusiva, portici, terrazze, ecc. si può aumentare la consistenza fino ad un massimo del 10%, sempre nell’ ipotesi che questi agi non abbiano influito per aumentare di una classe o più. La consistenza può anche essere ridotta fino a un massimo del 10% in caso di disagi particolari (altezze ridotte dei vani rispetto all’ordinario, ecc.). La somma dell’intera consistenza dell’u.i.u. si arrotonda al mezzo vano, secondo la seguente regola: da 0,01 a 0,24 = 0; da 0,25 a 0,74 = 1/2 ; da 0,75 a 0,99 = 1. Gruppo B Per questo gruppo la consistenza si calcola in metri cubi vuoto per pieno. Le norme da applicare per la determinazione della consistenza sono le seguenti: se trattasi di uu.ii.uu. occupanti interi edifici o porzioni di edifici per tutta la loro altezza, il volume si calcola vuoto per pieno moltiplicando la superficie coperta per l’ altezza totale delle corrispondenti singole porzioni della costruzione. Si deve comprendere anche il volume dei piani interrati. Se trattasi di unità che non occupano da cielo a terra per tutta l’altezza l’edificio o la porzione di edificio di cui fanno parte, il volume si calcola moltiplicando la superficie interna di ciascun vano (accessori compresi) per la rispettiva altezza tra pavimento e soffitto. 39 Gruppo C La consistenza, ad eccezione della C/1 (negozi)4, è riferita alla superficie utile. Anche per i gruppi B e C la consistenza può subire un aumento o una diminuzione fino al 10% in considerazione di agi o disagi particolari che possono portare a un aumento o a una diminuzione del reddito. Per la sola categoria C/1 si può applicare un aumento o una diminuzione fino al 20%. Per quanto concerne le categorie A si fornisce il quadro sinottico delle superfici minime e massime per ciascun Comune e zona censuaria della provincia di Siracusa (tabella 9). Tabella 9 - Superfici minime e massime per Comune e zona censuaria. SUPERFICIE VANO UTILE (mq) COMUNE ZC SIRACUSA I SIRACUSA/BELV. III SIRACUSA/CASSIB IV AUGUSTA I AUGUSTA/BRUCOLI II AVOLA I AVOLA II BUCCHERI U BUSCEMI U CANICATTINI B. U CARLENTINI I CARLENTINI/PED. II CASSARO U FERLA U FLORIDIA U FRANCOFONTE U LENTINI U MELILLI I MELILLI/VILLAS. II NOTO U PACHINO I PACHINO/MARZ. II PALAZZOLO U PORTOPALO C.P. U PRIOLO U ROSOLINI U SOLARINO U SORTINO U 4 A/1 Max Min. 42 14 30 10 36 36 12 12 40 14 30 10 36 36 12 12 30 30 30 10 12 10 30 10 A/2 Max Min 36 36 36 30 12 12 12 10 27 27 25 40 30 27 9 9 14 15 10 9 30 30 30 30 36 36 11 10 10 10 12 12 36 30 36 30 30 36 36 34 36 12 12 12 10 10 12 12 12 12 A/3 Max Min 30 30 30 25 30 28 28 25 27 33 27 25 25 27 25 30 30 30 27 30 24 36 27 27 30 30 25 36 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 9 15 10 9 10 10 10 10 9 10 12 12 9 9 10 10 10 12 A/4 Max Min 27 36 36 25 25 30 30 25 30 33 30 28 30 27 25 24 27 27 27 24 24 36 27 27 30 30 25 36 9 12 12 10 10 10 10 10 12 11 10 15 14 9 10 12 9 9 9 8 10 12 9 9 10 10 10 12 A/5 Max Min 36 38 30 25 25 27 27 25 30 36 34 30 30 27 25 30 27 30 27 36 27 36 27 27 39 39 40 36 12 14 10 10 10 9 9 10 12 12 14 14 14 9 10 10 9 10 9 12 10 12 9 9 13 13 14 12 A/6 Max Min 36 40 40 25 25 30 30 25 30 36 36 30 30 27 25 25 30 30 27 30 20 30 27 27 39 39 40 30 12 14 14 10 10 10 10 10 12 12 14 14 16 9 10 18 10 10 9 10 10 15 9 9 13 13 14 15 A/7 Max Min. A/8 Max Min A/10 Max Min 30 10 30 10 30 10 30 30 10 10 30 10 27 9 30 30 30 30 33 25 10 10 10 10 11 11 30 30 10 10 27 27 9 9 33 11 27 27 9 9 30 30 30 10 10 10 30 10 27 9 30 27 10 9 42 30 14 10 27 27 9 9 27 27 27 27 27 30 30 27 27 9 9 9 9 9 10 10 9 9 30 10 30 30 10 10 30 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Per la categoria C/1, la superficie è infatti convenzionale. In particolare, presso l’ Ufficio di Siracusa, si conteggia al 100% la superficie principale destinata all’attività commerciale, al 60% quella del retro negozio e dei servizi igienici ed al 40% del sottonegozio. 40 18 - DIRITTI CENSITI Con la procedura Docfa 3.0 - obbligatoria su tutto il territorio nazionale dall’01.01.2002 e successive versioni si operano controlli sia sulla quadratura dei titoli sia sulle quote di possesso , rilevando eventuali errori e codificando i diritti reali sugli immobili in conformità a quelli registrati presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare i (tabella 10). COD Tabella 10 - Codici dei diritti censiti dal Catasto DIRITTO DESCRIZIONE Proprietà Il proprietario ha diritto d godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ ordinamento giuridico (art.832 c.c.) 1S Proprietà superficiaria Proprietà del fabbricato che insiste su di un terreno sul quale il possessore, diverso dal proprietario del fabbricato, abbia costituito il diritto di superficie a favore di quest’ultimo 1T Proprietà per l’area Diritto di colui che ha concesso il diritto di superficie su di un terreno 2 Nuda proprietà Ciò che rimane della proprietà quando sia ceduto l’usufrutto Nuda proprietà superficiaria Ciò che rimane della proprietà superficiaria quando sia ceduto l’usufrutto Abitazione Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1022 c.c.) Abitazione su proprietà superficiaria Diritto di abitazione costituito su di un fabbricato dal titolare della proprietà superficiaria 4 Diritto del concedente Diritto di colui che ha concesso ad altri l’enfiteusi 5 Diritto dell’enfiteuta Diritto regolato dagli art. 957-977 c.c.:può essere perpetuo o a tempo: sono assimilabili al diritto dell’ enfiteuta:il diritto del miglioratario, del colono perpetuo, ecc. 6 Superficie Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà art. 952c.c.) 7 Uso Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1021 c.c.) Uso su proprietà superficiaria Diritto d’uso costituito su di un fabbricato dal titolare della proprietà superficiaria 8 Usufrutto Diritto regolato dagli artt. 978 -1020 c.c. 8° Usufrutto con diritto di accrescimento Diritto di accrescimento della propria quota di usufrutto su un immobile quando un cointestatari per lo stesso diritto venga a mancare (art. 678 c.c.) 8E Usufrutto su enfiteusi Usufrutto concesso dall’enfiteuta 8S Usufrutto su proprietà superficiaria Diritto di usufrutto costituito su di un fabbricato dal titolare della proprietà superficiaria Servitù Solo per le note di trascrizione (art. 1027-1099 c.c.) il codice dovrà essere utilizzato indicando contemporaneamente il nomen iuris della servitù Oneri Solo per le volture catastali non derivanti da note di trascrizione. Il codice dovrà essere utilizzato indicando anche la descrizione in chiaro 1 2S 3 3S 7S 9 10 41 19 - CENSIMENTO DELLE COSTRUZIONI L’accertamento generale degli immobili urbani, ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 16 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato per unità immobiliare in base a dichiarazione scritta del possessore o di altro soggetto obbligato, che, successivamente, devono provvedere alla denuncia delle variazioni nello stato e nel possesso degli immobili, nonché dell’eventuale trasformazione di un fabbricato rurale in urbano. In caso di mancata denuncia nei termini previsti sono applicate sanzioni. L’obbligo della dichiarazione di variazione sussiste nei casi in cui la variazione incide sullo stato, sulla consistenza, sull’attribuzione della categoria e classe a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, di ampliamento, di frazionamento oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione d’uso, ecc. Non assume rilievo la variazione dei toponimi e di ogni altro elemento, anche di carattere grafico – convenzionale, non influente sulla corretta determinazione della rendita. In questi ultimi casi, la dichiarazione di variazione non è dovuta. I soggetti interessati possono richiedere l’allineamento attraverso la segnalazione in front office o tramite Contact Center. Non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur modificando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità. Comportano, invece, l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione gli interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l’utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi e/o terrazze. Analogamente, per le unità immobiliari ordinarie per le quali la consistenza è calcolata in metri quadrati o in metri cubi, le modifiche interne di modesta entità, non incidenti sulla consistenza dei beni iscritta negli atti catastali ovvero sulla destinazione dei singoli ambienti, non comportano l’obbligo della presentazione di una nuova planimetria. Di contro, è necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione nei casi in cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe (es. il retrobottega di un negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l’originaria superficie dell’unità; la realizzazione di soppalchi, servizi igienici, ecc.) In ogni caso, come innovato dalla circolare n. 2 del 09.07.2010, su richiesta di parte gli Uffici provinciali accettano anche eventuali dichiarazioni di variazione non rilevanti ai fini dell’attribuzione della rendita. Secondo la nota prot. N. C3/951/98 del 22.10.1998, della Direzione Centrale del Catasto è possibile dichiarare la variazione in diminuzione della rendita catastale: ”qualora lo sta- 42 to di degrado degli immobili sia tale da compromettere permanentemente la loro utilizzazione, e quindi il reddito effettivo differisce dalla rendita catastale per oltre il 50% e per un periodo di almeno un triennio (articolo 35 del D.P.R. 22.12.1986, N. 917), è possibile la variazione in diminuzione della stessa rendita catastale. Qualora ne sussistano le reali condizioni, il contribuente interessato potrà produrre, secondo la procedura di rito, la relativa denuncia di variazione. A conclusione di tale operazione, se le effettive condizioni dell’immobile siano tali da renderlo totalmente inutilizzabile, a meno di radicali interventi edilizi, o opere di manutenzione straordinaria, si potrà avere anche l’azzeramento della rendita catastale. Ovviamente negli atti dovrà essere sempre conservata l’unità immobiliare con i relativi identificativi”. Occorre rilevare che nell’ordinamento catastale non si riscontra alcun riferimento alla disciplina urbanistica e, pertanto, nell’ambito delle attività di accertamento da parte degli Uffici periferici dell’Agenzia del territorio non si riscontra la presenza di particolari prescrizioni o vincoli amministrativi apposti su immobili o aree dagli enti locali. A riprova di ciò, basti considerare che può essere oggetto di accatastamento anche un immobile privo di concessione edilizia, in quanto le attività dell’Agenzia consistono sostanzialmente nell’individuare, per ciascuna unità immobiliare, la rendita realizzabile in condizioni ordinarie, tenendo conto dell’ordinario utilizzo dell’immobile, in coerenza con le caratteristiche che lo qualificano. Le norme catastali sono inoltre indipendenti dalle norme che riguardano l’edilizia agevolata; infatti, è irrilevante la tipologia riconosciuta ad un fabbricato ai fini della concessione di contributi erariali o di agevolazioni fiscali, in quanto l’individuazione della categoria e della classe catastale è in ogni caso regolata dalla specifica normativa in materia contenuta nel D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, (Commissione tributaria centrale, sentenza del 10.09.1991, n. 6036 e sentenza del 03.10.1991, n.6582; sentenza della Corte di Cassazione n. 22677 del 09.09.2008, ecc.). Analogamente, ai fini del classamento è irrilevante la tipologia di lusso riconosciuta in base al D.M. 02.08.1969 a un fabbricato da parte del fisco e che comporta la non applicabilità di una serie di agevolazioni tributarie. Anche per i castelli e per i palazzi di eminente pregio artistico o storico, tutelati dalla legge (art.3 della L. 01.06.1939, n. 1089, così come modificato con D.Lgs n. 490 del 29.10.1999), in base alla circolare n. 69430 dell’08.09.2003 della Direzione Centrale del Catasto: ”La tutela di legge …. rappresenta un elemento significativo ai fini del classamento, ma non determina condizione sufficiente per l’automatica attribuzione della categoria A/9”. 43 Ai sensi del comma 3 dell’art.3 del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventario i seguenti immobili: a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l’acquicoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura; e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferire a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 mc; f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. Il classamento catastale si determina sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle uu.ii.uu. e per confronto con le unità similari già classate. . Il classamento catastale è quindi una operazione di stima sintetico–comparativa, ed è l’atto con cui si colloca ogni singola unità immobiliare urbana in una determinata categoria e classe di merito, con l’attribuzione di una rendita riferita all’ epoca censuaria. Tale atto non è fino a oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi. Infatti, la legge (art. 9 D.P.R. n. 1142 del 01.12.1949) si è limitata a prevedere l’elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali ed a demandare l’elaborazione di tali gruppi, categorie e classi alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali. L’eccezione di illegittimità costituzionale avverso questa ampia discrezionalità della P.A. risulta respinta dalla sentenza della Corte di Cassazione 12 dicembre 1986, n. 7420, in Corr. Trib. 1987, 6, 445 e dalla sentenza della Commissione Tributaria Centrale 28 marzo 1988, n. 3046, in Comm. Trib. Centr. 1988, I, 326. Nel “quadro generale delle categorie con annesso massimario” contenuto nella circolare 134 del 1941, la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali stabilisce in riferimento alle categorie di tipo abitativo che “trattandosi di qualificazione relativa e variabile da luogo a luogo, il classamento deve corrispondere al significato che ha localmente” e, tra le altre cose, che il classamento catastale deve considerare le caratteristiche strutturali del fabbricato e non la sua occasionale destinazione. L’u.i.u. deve essere inoltre classata in base alle condizioni fisiche ed economiche che presenta all’atto del classamento. È auspicabile che, prima di proporre il classamento per una u.i.u., il professionista segua la seguente procedura: esecuzione di un’analisi delle caratteristiche del fabbricato e del quartiere nel quale esso è ubicato; conduzione di indagini sopralluogo atte ad accertare costruzioni aventi caratteristiche similari, ubicate nello stesso quartiere o in quartieri di equivalente pregio commerciale, 44 tipologia costruttiva, epoca di realizzazione e posizione rispetto al centro degli affari e alle vie di comunicazione; ricerche catastali per acquisire i dati di classamento delle unità immobiliari similari scelte a confronto; dalla banca dati può essere richiesto ed estratto l’elenco dei subalterni presenti nel/i fabbricato/i con i relativi dati di censimento; verifica dell’ordinaria destinazione d’uso accertata per immobili similari; determinazione della categoria e della classe, dopo aver verificato le classi ordinarie fissate per il Comune e la categoria interessata; calcolo della consistenza secondo i criteri sopra riportati; calcolo della rendita catastale ottenuta moltiplicando la tariffa della rispettiva categoria e classe per la consistenza. È utile, inoltre, ricordare che la normativa catastale si basa sul principio dell’ordinarietà e non considera, come elemento utile ai fini del classamento, il fattore vetustà, che, pertanto, non può essere invocato per la modifica della classificazione. Secondo la normativa catastale non è soggetta a denuncia una variazione di destinazione d’uso a seguito di scelta soggettiva da parte del possessore e non collegabile a fatti oggettivi quali realizzazioni di opere, che ne abbiano mutata la tipologia costruttiva, od ad intervenuti divieti di usi (ad esempio per disposizioni urbanistiche o per impossibilità del rispetto di norme di sicurezza, prevenzione incendi, ecc.) che non rendono più possibile l’uso originario. È il caso di trasformazione di un negozio in magazzino (o viceversa), di un’abitazione in studio professionale o viceversa, di un’autorimessa in magazzino (o viceversa), senza esecuzione di alcuna opera o con modesti lavori di trasformazione, comunque ininfluenti sulla tipologia originaria; mentre, tutte le altre unità similari in zona o nello stesso edificio continuano a mantenere l’originaria destinazione. Per il classamento di un’unità oggetto di variazione è indispensabile la conoscenza dei classamenti attribuiti a tutte le unità presenti nel fabbricato. Se i lavori eseguiti non comportano modifiche alla destinazione d’uso e/o alla consistenza, la presentazione della variazione in Catasto non è dovuta (lettera circolare prot. 3/3405 del 14.10.1989 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali). È prassi comune che nelle variazioni di uu.ii.uu. destinate ad abitazione si conserva la categoria catastale assegnata e eventualmente si varia la classe di reddito, a meno che non si proceda a una totale ristrutturazione dell’intero edificio tale da modificarne sostanzialmente la tipologia edilizia originaria. I casi più comuni in cui la ristrutturazione comporta il cambio di categoria si verifica quando l’u.i. è censita in cat. A/5, oppure quando è censita in cat. A/7 od A/8 e a seguito di ristrutturazione si costituiscono molteplici uu.ii.uu. 45 Per le denunce di nuova costruzione dai tecnici liberi professionisti sono proposte le categorie A/2, le A/3 e le A/7; mentre, la A/4 è generalmente proposta nel caso di abitazioni ex rurali e le A/5, A/6, salvo casi eccezionali ormai da tempo risultano improponibili, stanti le mutate esigenze abitative. La proposizione delle categorie A/1 e A/8 è rara in considerazione delle conseguenze fiscali (agevolazioni). L’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, dopo i controlli formali e sostanziali che esegue per tutte le uu.ii.uu. in fase di accettazione, iesegue in back office una verifica a tavolo e/o a sopralluogo del classamento proposto, ma solo per una certa percentuale, variabile da Ufficio Provinciale a Ufficio Provinciale, in genere inferiore al 50%, delle pratiche presentate In genere, si controllano in back office: le categorie dei gruppi D ed E, le categoria A/4 (nel caso di dichiarazioni di nuova costruzione), le categorie A/5 e A/6, i classamenti proposti con scostamenti eccessivi da quello automatico, le denunce di variazione che comportano una diminuzione della rendita rispetto a quella originaria, le unità originate da denunce di variazione nella destinazione d'uso, le unità di tipo ordinario con una rendita elevata, le unità segnalate in fase di accettazione, le unità segnalate dai Comuni, le unità presentate ai sensi del comma 336 dell’art. 1 legge n. 311/2004 - legge finanziaria 2005). I risultati del monitoraggio delle verifiche in back office effettuate dall’U.P. di Siracusa dal 01.01 al 31.08.2010 sono i seguenti: nella maggior parte dei casi il classamento proposto dal tecnico libero professionista coincide con quello automatico; in caso di diversità non sempre è proposta una rendita minore di quella automatica; dal 1° gennaio al 31 agosto 2010 è stato verificato il 43,0% circa delle unità denunciate o variate; la percentuale delle unità con rendita rettificata dall’Ufficio a seguito dei controlli è pari al 34,1% di quelle verificate e del 14,7 % rispetto al totale di quelle proposte. Al fine di agevolare l’individuazione della categoria da attribuire, si riportano alcune massime relative all’individuazione delle unità immobiliari. 46 Bed and Breakfast e residenze turistiche alberghiere (R.T.A.) Ordinariamente le unità destinate a “ bed and breakfast” (Forma di ospitalità turistica di tipo familiare presso camere inserite nell'abitazione principale della famiglia con servizio di prima colazione, pulizia e cambio lenzuola) si classano nelle destinazioni catastali del gruppo A. Per le “R.T.A.” non risulta ordinariamente possibile l’utilizzazione esclusiva della categoria D/2; infatti, in relazione alle diverse tipologie immobiliari che le caratterizzano, nella maggior parte dei casi, si riscontrano forme miste sia con porzioni immobiliari con caratteristiche similari agli alberghi sia con manufatti edilizi assimilabili alle abitazioni (con ingresso svincolato dalla reception, cucina, camere, servizi igienici, ecc.) per le quali risultano pertinenti le categorie A (nota prot. 24273 del 30.04.2009 della Direzione Centrale del Catasto). Locali di custodia di un opificio o di un teatro Se servono contemporaneamente anche ad abitazione del custode si classano separatamente dall’azienda e/o dal teatro, quali unità del gruppo A. Alloggio del conduttore di un teatro I locali annessi a un teatro e adibiti ad abitazione del conduttore si classano nel gruppo delle A. Locali di albergo destinati all’alloggio del personale Si classano quali locali distinti dall’albergo se costituiscono unità a se stanti con ingresso indipendente, insieme all’albergo quando non hanno alcuna opportuna speciale sistemazione per abitazione e/o non sono materialmente divisi dai rimanenti locali. Magazzini annessi a un opificio I locali annessi a un opificio e destinati a magazzini per deposito macchinari, materie prime, prodotti semilavorati, ecc. si classano unitamente all’intera azienda. Unità immobiliari in fabbricati a padiglione Una caserma, un collegio, un ospedale, un’industria, composto da diversi padiglioni si classa come unica unità. Bottega affittata a inquilini diversi Una bottega affittata a inquilini diversi, costituisce unica unità, sempre che non siano stati eseguiti lavori tali da dividerla materialmente in più porzioni con accessi distinti. 47 Botteghe comunicanti Due botteghe appartenenti a un unico proprietario e aventi ciascuna separato ingresso dalla strada, se sono permanentemente comunicanti tra loro dall’interno in modo tale che la comunicazione possa essere rimossa solo mediante la esecuzione di idonee opere murarie, costituiscono un’unica unità. Unità immobiliari precariamente riunite Si accertano separatamente, anche se sono in uso temporaneo a unico conduttore e sono state rese precariamente comunicanti. Stalla Una stalla, non riconosciuta rurale, costituisce separata unità se è utile e atta a produrre reddito proprio. Se rappresenta un elemento integrativo ordinario di un’abitazione – siccome da tale sua funzione integrativa deriva l’impossibilità economica di un distinto reddito – dovrà costituirsi un’unica unità con quella principale. Cappella privata annessa ad abitazione Non costituisce separata unità, a meno che non abbia accesso diretto indipendente da strada, cortile, ecc. Locali per il personale di servizio in una villa Distinta unità se si riscontra l’uso come unità immobiliare indipendente e, pertanto, atta a produrre reddito proprio. Fabbricati in parte rurale e in parte urbani Se un fabbricato si accerta in parte come rurale e in parte come urbano e qualcuna di queste ultime manca della cucina perché è nella parte rurale, tale circostanza non costituisce condizione sufficiente per negare alla parte urbana il carattere di u.i.u. Abitazioni di tipo rurale Si accertano nella categoria A/6, le unità che pur avendo le caratteristiche costruttive di fabbricati rurali, non possono considerarsi rurali in base alle norme vigenti5. 5 Caratteristiche soggettive ed oggettive. 48 Edifici adibiti ad uffici pubblici o ad alloggi collettivi, ma aventi le caratteristiche di case per abitazione Si accertano nelle corrispondenti categorie del gruppo A. Stabilimenti termali Si classano nella categoria C/5. Asili infantili (pubblici) Si classano nella categoria B/1, se sono aggregati i locali, i servizi e in genere quanto può occorrere per una comunità; nella B/5 quando sono invece del tipo giardini d’infanzia, tenuti dal Comune con maestre giardiniere. Oratori Agli effetti dell’accertamento nella categoria B/7, per oratorio deve intendersi un piccolo edificio destinato alla preghiera e cioè qualcosa di analogo alla cappella. Accertamento di locali di proprietà di privati adibiti all’esercizio pubblico dei culti Se hanno le caratteristiche proprie dell’uso specifico cui sono destinati, si assegnano alla categoria B/7 e, invece, alla categoria che ad essi compete per le loro caratteristiche costruttive e per il loro uso appropriato quelli di tali locali che sono adibiti all’esercizio pubblico dei culti, senza particolari adattamenti o trasformazione, anche se sono dati ad uso gratuito. Ricreatori religiosi Si accertano nella categoria C/4. Uffici vescovili e parrocchiali Adibiti a uffici, se costituiscono unità indipendenti, vanno accertati nella categoria B/4 (uffici pubblici). Altri locali delle stesse sedi, costituenti separate unità con destinazione diverse (abitazioni, ricreatori, ecc.) devono essere separatamente accertati secondo la loro ordinaria destinazione. Se le diverse porzioni non costituiscono distinte unità, si deve considerare la categoria corrispondente alla destinazione della parte economicamente prevalente. Uffici aperti al pubblico 49 Gli uffici telefonici, le ricevitorie postali, i banchi del lotto, posti in comuni locali che hanno ingresso diretto da strada pubblica, si accertano nelle categorie del gruppo C a essi competente per “ordinaria” destinazione. Ambulatori medici Un ambulatorio medico che ha ingresso diretto dalla pubblica via e le comuni caratteristiche del negozio si accerta nella categoria del gruppo C ad esso competente per “ordinaria” destinazione. Negozi con destinazioni speciali Le osterie, le trattorie, i caffè, i bar e simili vanno accertati come unità del gruppo C a essi competente per “ordinaria” destinazione. Bottega con annessa abitazione Se intercomunicanti e fornite di ingressi indipendenti, rappresentano due distinte unità immobiliari e quindi accertate separatamente; in caso contrario, costituiscono una sola unità da accertare nella categoria economicamente prevalente. Sale condominiali Costituiscono, in quanto tali, beni comuni non censibili, ove non idonee a produrre reddito proprio. Circoli ricreativi Senza fine di lucro (da documentare): assimilati alle unità immobiliari adibite ad attività culturale e, quindi, censiti nella categoria B/6. Con fine di lucro: censiti nella categoria propria dell’unità secondo l’uso ordinario della stessa (negozio, ufficio privato, ecc.). 50 20 - NUOVE COSTRUZIONI AFFERENTI UN FABBRICATO ACCATASTATO IN PARTE Le nuove costruzioni afferenti sono quelle unità immobiliari denunciate in aggiunta ad un fabbricato già accatastato in parte, quindi mantengono lo stesso foglio e lo stesso numero di mappa del fabbricato principale ma vengono identificate con nuovi subalterni. Tali unità possono essere denunciate in due modi diversi a)Con denuncia di nuovo accatastamento, se le nuove unità non sono collegate ad altre già presenti in Banca Dati. I casi più frequenti sono: unità afferenti edificate su area di corte ( per es. le autorimesse ricavate su area di corte del fabbricato sia come corpo stccata e sia come corpo adiacente,ecc) unità afferenti edificate in sopraelevazione (in questa fattispecie non rientrano le costruzioni edificate su lastrico solare denunciato in Catasto e non necessita la presentazione di un tipo mappale); accatastamento di unità provenienti dal Catasto terreni facenti parte di fabbricati promiscui; unità comprese in un fabbricato e mai accatastate, si tratta pertanto di dovere censire unità edificate nell’ ambito di un fabbricato già oggetto di precedente dichiarazione. Per es. un fabbricato costituito da 20 appartamenti dove soltanto 16 di essi sono stati già accatastati e i rimanenti 4 sono “sfuggiti” all’accatastamento; unità edificate in sottosuolo; Naturalmente le nuove costruzioni mantengono la caratteristica di unità afferenti se alle stesse si assegnano quelle parti comuni (vano scala, lavanderia, ecc.) che erano attribuite alle uu.ii.uu. già censite. Con denuncia di variazione causale di presentazione “unità afferenti” , se la denuncia è collegata a unità immobiliari già presenti in banca dati, per esempio: nei casi in cui si sopprime l’area urbana e si costituisce il fabbricato (fosse anche un grattacielo di duecento piani); in caso di costruzione su lastrico solare esistente con soppressione dello stesso (non necessita il tipo mappale). 51 21 - CLASSAMENTO AUTOMATICO Con il software applicativo Docfa si è snellita la fase di accertamento e si è instaurato un sistema trasparente attraverso una standardizzazione del classamento; infatti, le informazioni oggettive sulle unità prodotte su supporto informatico consentono l’attribuzione di una rendita automatica basata su determinati parametri. In particolare, è stato studiato un algoritmo di 98 parametri, basato sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari, che permette di effettuare il classamento automatico attraverso le informazioni inserite nei modelli 1N parte I e II della procedura stessa. La prima informazione che deve essere fornita all'algoritmo per procedere al classamento è la classe ordinaria per ogni foglio di mappa di ogni categoria A, B e C; mentre per le categorie D ed E a stima diretta non è prevista. Stabilito questo punto di partenza, i parametri successivi riportati sull'algoritmo servono a determinare gli scostamenti dalla classe ordinaria. Per le categorie del gruppo B e C, ciò che modifica la classe sono essenzialmente caratteristiche come l’ubicazione, l'altezza e la superficie. Per le categorie del gruppo A, il confine fra una categoria e l'altra, in particolare tra le categorie A/2 e A/3, è molto labile, perciò il classamento automatico necessita di un numero maggiore di parametri sia per la categoria sia per la classe. Per la categoria A sono importanti l’esistenza o meno di un terreno di pertinenza, il numero e la consistenza degli accessori diretti, gli impianti, la superficie, il numero di unità costituenti l'intero immobile, la presenza dell’ascensore per fabbricati alti più di 3 piani e di tutti quelli accessori tecnologici (climatizzazione, cablaggio informatico, ecc.) che caratterizzano l’immobile, in generale, e l’unità, in particolare, ecc. Per esempio, a un'unità immobiliare isolata di 150 mq, con un giardino di 500 mq, tre bagni, può essere attribuita, la categoria A/7 con classamento automatico; mentre, a un'unità di 90 mq, parte di un condominio di 30 appartamenti e con un solo servizio, può essere attribuita la categoria A/3. La classe è determinata da altri parametri quali l’ubicazione, il tipo di finiture, la superficie media dei vani, l’affaccio, ecc. Il classamento automatico è di aiuto al tecnico professionista, in particolare quando deve effettuare il classamento di un immobile nuovo. 52 A ogni buon fine può risultare utile un quadro sinottico di inquadramento (tabella 11). Tabella 11 - Classi ordinarie per Comune con riferimento alle zone territoriali omogenee. Z.T.O. A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C COMUNE SIRACUSA AUGUSTA SIRACUSA/BELV. SIRACUSA/CASSIB. AVOLA AVOLA CANICATTINI B. CARLENTINI FLORIDIA FRANCOFONTE LENTINI MELILLI MELILLI/VILLASM. NOTO PACHINO PACHINO/MARZ. PALAZZOLO ROSOLINI SORTINO PORTOPALO C.P. PRIOLO AUGUSTA/BRUCOLI BUCCHERI BUSCEMI CARLENTINI/PED. CASSARO FERLA SOLARINO ZC I I III IV 1 2 U I U U U I II U I II U U U U U II U U II U U U CATEGORIA A/1 2 U U U 2 2 U 2 2 2 2 4 U 2 U U 2 U U U U U U U U U U U A/2 2 1 U U 2 2 2 2 3 2 3 4 U 2 2 U 3 2 2 U 1 U 2 2 U 2 2 2 53 A/3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 7 2 3 3 3 3 3 3 3 5 1 2 2 2 2 2 2 A/4 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 6 2 3 3 2 3 3 2 2 5 3 2 2 1 2 2 2 A/7 3 2 U U 2 2 1 3 1 U 1 1 U 2 1 U 1 1 1 1 1 U U U U U 3 2 A/8 2 U U U U U U U U U U U U 2 U U U U U U U U U U U U 5 U A/10 2 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U C/1 7 4 5 6 4 4 5 5 4 4 6 8 6 5 4 2 4 3 5 3 9 2 3 4 3 5 4 5 C/2 5 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 7 5 3 3 U 5 3 3 3 9 U 2 2 U 2 2 5 C/3 4 3 4 2 3 3 4 3 5 5 3 8 1 4 3 U 3 4 5 2 7 U 4 4 2 1 3 4 C/6 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 6 7 4 3 2 3 3 5 2 6 U 3 4 2 3 3 4 22 - CASI DI INTESTAZIONI CATASTALI Nuovo accatastamento di una ditta priva di titolo legale reso pubblico (nota circolare n. 15232 del 21.02.2002 e circolare n. 1/2009) In questa fattispecie la dichiarazione di accatastamento deve riportare nel campo “Eventuale specificazione del diritto” la dicitura “Ris. 1 ditta priva di titolo legale reso pubblico”. Dopo la registrazione della dichiarazione l’Ufficio provvede a inserire la “Ris atti passaggi intermedi non esistenti” e a cancellare nel contempo l’annotazione riportata dal tecnico. Fabbricato ricostruito in condominio con diritti reali non precisamente determinati (nota circolare n. 15232 del 21.02.2002 e circolare n. 1/2009) Questa fattispecie si può verificare a seguito di demolizione (per eventi sismici o similari) e ricostruzione di un fabbricato composto di più unità, già iscritte al Catasto con intestazioni diverse. La successiva riedificazione sulla stessa area, con caratteristiche anche non conformi all’originale, può avvenire senza che preliminarmente siano precisati i corretti diritti reali di possesso. La procedura da seguire con il Docfa prevede che le unità immobiliari siano denunciate singolarmente, ma con la stessa dichiarazione di nuova costruzione e con la stessa intestazione, che deve comprendere tutti i possessori di diritti reali (associando ai soggetti interessati il codice titolo codificato), come già iscritti precedentemente in Catasto o come risultanti da atto legale reso pubblico. Le quote da indicare devono essere quelle relative alle carature millesimali, ove presenti, e in mancanza sono dichiarate dalle parti, ovvero in misura uguale tra tutti gli aventi diritto. Nel campo “Eventuale specificazione del diritto” è apposta la dicitura “Quote da definire con atto legale”. Inoltre, il “Quadro D” del Docfa al punto “ Note relative al documento” deve riportare un’annotazione analoga alle seguenti: “Fabbricato ricostruito su stessa area. Quote e diritti indicati in via provvisoria”, ovvero, “Quote individuate dalle parti, proporzionali al diritto vantato sull’ area di sedime di ciascun soggetto”. Unità costruita da una ditta su terreno di terzi (nota circolare n.15232 del 21.02.2002 e circolare n. 1/2009) La fattispecie più comune è rappresentata dalla cabina elettrica costruita su un terreno, di proprietà di altra ditta, sul quale mediante atto è data facoltà di edificare una costruzione, un impianto, che di fatto rimane di proprietà del soggetto che l’ha edificato. 54 L’intestazione corretta della denuncia di accatastamento prevede che la ditta proprietaria dell’area sia indicata con il codice del titolo 1T e le quote, espresse in millesimi, siano specificate, nel campo “Eventuale specificazione del diritto” (non è possibile, infatti, indicare le quote di possesso nel campo specifico “Quote”, che è riservato ai diritti gravanti sul fabbricato) con la dicitura “CONCEDENTE”. La ditta proprietaria del fabbricato va indicata con il codice del titolo 1S e le relative quote immesse nel campo “Quota”. Nel campo “Eventuale specificazione del diritto” va inserita la dicitura “PER IL FABBRICATO”. Si precisa che qualora sull’area sia costituito un ordinario diritto di superficie si riportano nella dichiarazione, in luogo di quelli in precedenza menzionati, il diritto del superficiario e quello del nudo proprietario secondo la prassi corrente. Unità immobiliari edificate su terreni per i quali è in corso la procedura di esproprio (nota circolare n.15232 del 21.02.2002 e circolare n. 1/2009) Le unità immobiliari devono essere cointestate sia ai proprietari risultanti in Catasto, con le quote e i titoli di competenza (utilizzando i codici previsti) sia all’Amministrazione espropriante, selezionando il titolo codificato 10 (oneri) e inserendo nel campo “Eventuale specificazione del diritto” la dicitura “ esproprio in corso di perfezionamento”. Nelle annotazioni del “quadro D” (note relative al documento e relazioni tecniche) vanno indicati gli estremi del decreto di occupazione di urgenza, che devono essere riportati in atti dall’ufficio, utilizzando le procedure disponibili. Fabbricato costruito su particelle con intestazioni diverse, senza un atto reso pubblico disciplinante il diritto di superficie (nota circolare n.15232 del 21.02.2002 e circolare n. 1/2009) In questa fattispecie è necessario procedere a distinte dichiarazioni di nuova costruzione, ciascuna con la corretta intestazione e con la quota parte (grafica) dell’unità immobiliare associata a ciascuna ditta (principio dell’accessione). A tal fine è possibile utilizzare l’opzione “ditta x di n, presente nel “ Quadro A” del mod. D (vale a dire più accatastamenti nello stesso file). Nelle planimetrie di ciascuna porzione è peraltro rappresentata l’intera unità immobiliare, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto. L’Ufficio, immediatamente dopo l’inserimento agli atti delle dichiarazioni, provvede a inserire come annotazione relativa all’u.i. la citata dizione “unità o porzione di u.i., unita di 55 fatto con quella di foglio …. Part …….sub…. rendita attribuita alla porzione dell’u.i. ai fini fiscali”, per ogni porzione di immobile iscritta autonomamente in atti. Si precisa che va redatto un tipo mappale per ogni titolarità. Nuova denuncia di fabbricato già a partita 1 del Catasto terreni e la mappa risulta conforme allo stato di fatto (presentazione in front office) Per la denuncia al Catasto fabbricati è sufficiente un estratto di mappa con dichiarazione di conformità e una consultazione della particella (visura) dalla quale si evince il carico a partita 1 del Catasto terreni. Nel campo tipo mappale del mod. 1 si indica il numero del tipo mappale già trattato dal Catasto terreni e la data di approvazione, in mancanza, si riporta il protocollo di richiesta dell’estratto di mappa allegato e la data di rilascio. Accatastamento di fabbricato urbano presentato ai sensi dell’art. 1, comma 336 della legge 311/2004 I comuni, costatata la presenza di immobili non dichiarati in Catasto o la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali per le unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del D.M. 701/1994. Per dare riscontro alla richiesta del comune, il professionista oltre ad indicare che la pratica Docfa è presentata ai sensi dell’art. 1, comma 336 della legge 311/2004, deve riportare nel quadro D del modello D1 del Docfa la data ed il numero di protocollo della notifica ricevuta dal Comune, oppure in presenza di solo avviso bonario riporterà la dizione “ notifica fittizia impostata alla data del 31/12/2100”. 56 23 - CONTROLLI IN FRONT–OFFICE I controlli effettuati dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio in fase di front office, cartaceo o telematico, consistono (allegato n. 1 della procedura operativa 123 del 04.08.2008) in: controlli catastali: sulle informazioni presenti nel modello D1, 1N, 2N e allegati, nonché sulle informazioni presenti in banca dati oggetto di aggiornamento (tab. 12); controlli planimetrici: sugli elaborati relativi alle schede planimetriche delle unità immobiliari presenti nel documento, ai poligoni per il calcolo della superficie catastale e alle schede dell’elaborato planimetrico (tab. 13); controlli di indirizzi: sugli indirizzi dichiarati dai professionisti nel modello D1 e verifica dell’effettivo utilizzo degli stradari “thesaurus” (tab. 14); controlli di classamento: a supporto delle attività di classamento; tali controlli non danno luogo a mancata accettazione, ma permettono al Personale preposto all’accettazione di segnalare alla procedura informatica che gestisce il work-flow le unità immobiliari da inserire nel campione da sottoporre a controllo. Per questo motivo non vi è una specifica check-list. Tabella 12 - Controlli catastali Tipo di Controllo Documento Docfa Censuario Documento Docfa/Censuario Descrizione Intestazioni relative ai soggetti non coerenti con le normative vigenti Omessa descrizione del/i subalterno/i (Elenco subalterni) Errata indicazione degli estremi del tipo mappale Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione Utilizzo di causale non codificata in presenza di causale codificata Errata attribuzione degli identificativi e della zona censuaria e/o della sezione Errata redazione dei modelli di preallineamento Incongruenza tra n. piani dichiarati nel modello D1 e nel modello 1N Mancanza del collegamento dell’unità immobiliare con l’utilità comune censibile - Assenza in banca dati dell’unità immobiliare o sua incoerenza con la documentazione agli atti - Subalterno/i soppresso/i inesistenti in banca dati - Subalterno/i costituito/i già esistente in banca dati - Informazioni sui soggetti del tipo mappale incompleto o errato per: - Quote - Titoli - Codice Fiscale - Intestatari – incoerenza tra la ditta dichiarata al Catasto fabbricati e terreni − Assenza di riferimenti al lotto precedente Errata indicazione dell’unità immobiliare cui è asservito il bene comune censibile (per variazioni con diritti comuni riconosciuti a sistema) - 57 Tabella 13 – Controlli planimetrici Tipo di Controllo Descrizione - Immagini raster o vettoriali non leggibili - Errata rappresentazione dell’esposizione grafica - Sagoma totale delle unità costituite non corrispondente a quella presente in banca dati nei casi di variazione - Sagoma della particella non corrispondente al tipo mappale (nei soli casi di mappale intero) - Indicazione nella planimetria catastale di elementi architettonici o informazioni che non sono di stretta pertinenza della planimetria stessa - Inesatta indicazione dei subalterni - Mancata indicazione del simbolo di orientamento - Errata indicazione dei piani Schede Planime- - Presenza dei nomi dei confinanti - Assenza della definizione del perimetro delle attinenze scoperte triche - Utilizzo di diverse scale di rappresentazione in una singola scheda - Mancata indicazione dell’altezza dei vani - Mancata indicazione della destinazione dei locali accessori - Errata indicazione della scala di rappresentazione - Errata rappresentazione della corte esclusiva − Errata indicazione della tipologia- Errato calcolo grafico delle superfici− Errata indicazione delle altezze - Perimetro di unità immobiliari, o loro porzioni, non completamente definito (superfici aperte o tagliate per mancanza di spazio per la rappresentazione) - Assenza dell’indicazione del toponimo o toponimo diverso da quello dichiarato nel modello D1 - Errata descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici Elaborato - Planimetrico - Immagini raster o vettoriali non leggibili Inesatta redazione dell’elaborato planimetrico e/o dell’elenco subalterni Errata rappresentazione dell’esposizione grafica Sagoma della particella non corrispondente a quella di Catasto terreni presente in banca dati (in assenza di tipo mappale) Sagoma della particella non corrispondente al tipo mappale Errata indicazione dei subalterni rispetto a quelli attribuiti nelle singole planimetrie Indicazione nell’elaborato planimetrico di elementi architettonici o informazioni che non sono di stretta pertinenza della planimetria stessa Sagoma della geometria urbana e/o delle pertinenze esterne esclusive non corrispondenti con quella dichiarata nelle planimetrie delle corrispondenti unità immobiliari Mancata indicazione del simbolo di orientamento Errata indicazione dei piani Presenza dei nomi dei confinanti Assenza della definizione del perimetro dei beni comuni non censibili Assenza della definizione del perimetro delle unità immobiliari dichiarate con le categorie fittizie Assenza della definizione del perimetro delle attinenze scoperte Assenza dell’indicazione del toponimo o toponimo diverso da quello dichiarato nel modello D1 Utilizzo di diverse scale di rappresentazione in una singola scheda 58 Tabella 14 - Controllo di indirizzi Tipo di Controllo Doc.Fa. Descrizione - Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirizzo certificato (da “thesaurus”) selezionato da stradario non certificato (vecchi stradari Docfa) non certificato (inserito manualmente) non certificato corretto in accettazione I più frequenti errori formali riscontrati in fase di registrazione sono i seguenti. 1. Titolarità diverse nell’ambito dello stesso documento, nel caso di fusioni o frazionamento e fusione tra unità immobiliari quando le ditte non hanno la stessa titolarità. 2. Immobile non presente in base informatica, l’immobile non è in banca dati. 3. Immobile presente in Base informativa in carico alla Partita “C”, l’u.i. trattata è stata precedentemente soppressa. 4. Immobile presente in base informativa ma non recuperabile, l’u.i. che si intende costituire esiste già in banca dati. 5. Presenza di sole u.i.u. ordinarie in costituzione, le unità afferenti devono essere trattate con nuovo accatastamento e non con variazione in costituzione. 6. Titolarità non presente in base informativa, qualora si trattano beni comuni censibili e non censibili e non si indica la titolarità di B.C.C. e B.C.N.C. 7. Subalterno maggiore dell’ultimo prenotato, il subalterno in costituzione non è stato prenotato. 8. Immobile presente in base informativa senza la soppressa sul documento, il subalterno in costituzione esiste già in banca dati. 9. Mappale intero presente in base informativa, caso di costituzione di nuove unità afferenti e in banca dati è presente il mappale intero, si deve procedere alla subalternazione dello stesso mediante “variazione per modifica identificativo”. 10. Titolarità già presente in base informativa per l’immobile indicato, la voltura per la quale s’intende eseguire il preallineamento è già stata trattata e la ditta risulta aggiornata. 11. Particella di riferimento in partita speciale, nelle denunce di nuova costruzione nel campo “ditta da intestare” già in atti a C.T. la particella alla quale si fa riferimento è in carico a una partita speciale. 12. Numero degli identificativi in atti diverso da quello presente sul documento, caso di uu.ii. composite (mappali o subalterni graffati) l’unità trattata nel mod. D1 differisce da quella presente in banca dati. 59 13. Il documento in oggetto non è collegato con i successivi della pratica, l’u.i. presente nel quadro “U” della voltura è diversa da quella nel quadro “U” della variazione attuale. 14. Incongruenza tra il quadro “U” e la categoria della relativa unità, la categoria dell’u.i., indicata nel quadro “U” del mod. D1 differisce da quella nel mod. 1N Seconda parte. 15. Identificativo appartenente a u.i.u. diversa da quella indicata sul documento, gli identificativi trattati nel quadro “U” del mod. D1 sono unità distinte e non graffate. 16. Assenza di intestati sul documento, quando nelle denunce di nuova costruzione nel campo “ditta da intestare” “già in atti” e nelle variazioni per il preallineamento delle volture nel campo “soggetti da intestare” la ditta dell’u.i. alla quale si fa riferimento non è completa (risulta mancante di uno dei seguenti elementi; dati anagrafici, codice fiscale, titolo, quote di proprietà e relativa quadratura). 17. Errore sul B.C.N.C., quando il B.C.N.C. che s’intende costituire esiste già in base informativa. 18. Presenza di planimetrie in una variazione per modifica di identificativo, quando nella variazione per “modifica di identificativo” è stata associata la planimetria dell’ u.i. (la variazione non prevede l’associazione della planimetria). 19. Unità afferente priva di u.i.u. soppressa – usare unità afferente da accatastamento, tipologia di accatastamento che prevede la soppressione di almeno una u.i. 20. Utilità comune non presente in base informativa, nel quadro U del mod. D1 è stato associato un bene comune censibile non presente in banca dati. 21. Codice stradario non trovato, nonostante il toponimo sia codificato non è riconosciuto dal sistema. 22. Errori nella acquisizione degli elaborati grafici. Per gli errori formali riscontrati in fase di controllo del documento aperto, è opportuno fare riferimento all’Help in linea contenuto nella procedura stessa. Monitoraggio documenti docfa rifiutati Presso l’Ufficio di Siracusa, dall’ 01.01.2010 al 31.12.2010, sono stati presentati complessivamente n. 9.631 Docfa, di cui respinti n. 883 pratiche: in front office n. 445 per via telematica n. 438. In particolare : a seguito di controlli catastali: n. 287 per documenti non registrabili: n. 505 a seguito di controlli planimetrie: n. 81 60 a seguito di controllo formale: n. 4 a seguito di controlli elaborato planimetrico: n. 9 24 - COMPILAZIONE DOCFA Il programma Doc.Fa. si utilizza per accatastare un immobile mai censito e/o per denunciare la variazione nello stato di un immobile già censito, compilando gli appositi quadri e acquisendo le planimetrie delle unità immobiliari interessate, in tal modo si produce il documento completo per la presentazione cartacea, ed il file per l’aggiornamento della banca dati. 1°) - L’accatastamento comprende 2 sezioni: 1- denuncia di nuova costruzione ove rientrano gli immobili da censire per la prima volta; 2- unità afferenti ove rientrano le porzioni di costruzione realizzate in amplia- mento o su corte di edifici già censiti o per sopraelevazione, quando il lastrico solare non è censito, ecc. 2°) - La denuncia di variazione comprende 2 sezioni. 1- Variazione, a sua volta divisa in 7 causali diverse: planimetrica (divisione, frazionamento, fusione, ampliamento, demolizione totale, demolizione parziale, diversa distribuzione di spazi interni, ristrutturazione, frazionamento e fusione), toponomastica, ultimazione di fabbricato urbano, cambio di destinazione, presentazione di planimetria mancante, modifica di identificativo, si utilizza per variare il numero di particella o subalterno, per bonifica delle mappe catastali, altre, causale da utilizzare per le variazioni non contemplate da tutte le altre causali; 2- Unità afferenti, le uu.ii.uu. edificate per sopraelevazione sul lastrico solare è già censito, su area urbana, ecc. A1) Tipologia documento Si seleziona in funzione della denuncia da effettuare: NUOVA COSTRUZIONE Dichiarazione ordinaria, Dichiarazione resa ai sensi dell’art 1 comma 336 legge 311/2004, 61 Fabbricato ex rurale art. 2 comma 36 o 37 D.L. 262/2006, Fabbricato mai dichiarato art 2 comma 36 D.L. 262/2006. Si evidenzia che l’opzione “fabbricato ex rurale – art. 2 comma 36 o 37 D.L. n. 262/2006” deve essere selezionata esclusivamente per le uu.ii.uu. che sono censite al Catasto fabbricati perché comprese nelle liste pubblicate presso i Comuni (se i requisiti sono persi per le consuete variazioni oggettive e soggettive la dichiarazione è ordinaria). DENUNCIA DI VARIAZIONE Dichiarazione ordinaria, Dichiarazione resa ai sensi dell’art 1 comma 336 legge 311/2004, Dichiarazione resa ai sensi dell’art 1 comma 340 legge 311/2004, Stralcio da categoria E art. 2 comma 40 D.L. 262/2006. A2) Causali Si deve indicare il motivo per cui è presentato il Docfa, utilizzando le causali codificate. La causale deve essere valida per tutte le uu.ii.uu.; è possibile presentare in un unico libretto le unità immobiliari aventi analoga causale e ricadenti nell’ambito della medesima particella e della medesima ditta. La circolare n. 1 del 3 gennaio 2006, consente l’utilizzo della causale “altre ” unitamente alla declaratoria “fusione con cambio di destinazione” ovvero “ frazionamento con cambio di destinazione “. La circolare n. 4 del 29 ottobre 2009, consente di utilizzare la causale “altre”, unitamente alla declaratoria “demolizione parziale con cambio di destinazione”, “ampliamento con cambio di destinazione”, ovvero “frazionamento e fusione con cambio di destinazione”. A3) Data di utilizzo È obbligatorio indicare la data in cui le unità sono divenute abitabili o servibili all’uso cui sono destinate. Per gli ex fabbricati rurali o ex subalterni rurali, va indicata nel campo specifico la data in cui sono stati persi i requisiti di ruralità da parte del soggetto proprietario. Si fa osservare che coloro che ereditano un edificio che perde i requisiti di ruralità per causa successione devono procedere alla dichiarazione al C.E.U. La perdita dei requisiti di ruralità coincide con l’accettazione espressa dell’eredità di cui all’ art. 475 del c.c., ovvero con la presentazione della dichiarazione di successione all’ Agenzia delle Entrate, pertanto l’ obbligo dell’accatastamento sorge in capo ai possessori a partire da tale data. 62 A4) Dati del tipo mappale Il Tipo mappale deve essere obbligatoriamente presentato prima della denuncia del bene al Catasto urbano (art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679) quando si ha: modifica allo stato dei luoghi che determinano variazione della mappa del Catasto terreni; passaggio di fabbricato rurale (o porzione) al Catasto urbano; particella iscritta alla “partita 1-Ente Urbano” sin dall’impianto meccanografico, in quanto per tale particella non risulta mai essere stata dichiarata alcuna ditta in Catasto e, pertanto, necessita conferma della mappa e dell’intestazione da iscrivere agli atti. Per la denuncia di posti auto scoperti non è necessaria la presentazione del tipo mappale se la particella sulla quale insistono è un ente urbano. Nel caso in cui insistono su una particella libera e in carico al Catasto terreni, andrà redatto il tipo mappale dell’intera particella per il passaggio a partita 1. Per la denuncia di posti auto coperti è necessaria la presentazione del tipo mappale per la struttura che li copre, sia essa ancorata al terreno, sia a sbalzo. Qualora i posti auto siano ancorati ai piani interrati di un edificio o sotto piloty, la presentazione del tipo mappale non è necessaria. I dati del tipo mappale (protocollo di approvazione e data) devono essere inseriti nell’apposito campo. A5) Identificativi catastali L’identificativo catastale di un fabbricato deve essere unico negli atti del Catasto terreni e del Catasto urbano, salvo casi di disallineamento derivato da situazioni pregresse. Assegnazione dei subalterni per la presentazione di: Denuncia di nuova costruzione, si inizia dal numero 1, con assegnazione dei subalterni partendo possibilmente dal piano di ingresso a salire. Nel caso di passaggio di u.i.u. dal Catasto terreni è possibile mantenere lo stesso subalterno se disponibile al Catasto urbano. Denuncia di variazione, si conserva il subalterno presente in atti, salvo i casi elencati a seguito, in cui occorre sopprimerlo e assegnare un nuovo numero in costituzione (vedi anche circolare n. 83/E/T del 09.04.1999): frazionamento o fusione (anche per i B.C.N.C. in caso di frazionamento); modifica del perimetro dell’ unità immobiliare; rientrano in questa fattispecie anche le seguenti variazioni: variazione della cantina, della soffitta, so63 praelevazione, trasformazione di balcone in veranda, realizzazione di soppalco, ecc.; cambio di destinazione d’uso avente rilevanza catastale (ad eccezione delle unità contraddistinte da mappale intero). I casi in cui è consentito utilizzare il medesimo subalterno sono: gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, integrazioni impiantistiche di notevole rilevanza, che incidono nella determinazione della r.c. secondo le regole dell’estimo catastale. Nelle variazioni per “ultimazione di fabbricato urbano” le unità immobiliari mantengono il subalterno originale; la variazione è soggetta al pagamento dei tributi. Il numero da assegnare in caso di variazione deve partire dal primo disponibile. Se vi è disallineamento fra il numero di particella che individua il fabbricato all’urbano rispetto a quello della mappa dei terreni è opportuno in caso di variazione di intero fabbricato, assegnare l’identificativo della particella presente nella mappa del Catasto terreni. Nel caso di variazione parziale di fabbricato, richiedere il preventivo allineamento degli identificativi all’Ufficio. A6) Toponomastica La toponomastica di una u.i.u. (via e numero civico) deve essere unica nella banca dati catastale e comunale, l’allineamento viene ottenuto con l’utilizzazione dei toponimi codificati. Si devono utilizzare i nomi delle strade codificate (Thesaurus) presenti negli archivi del programma (il file sr-tar.dat, che contiene lo stradario, è aggiornato con frequenza mensile ed è possibile scaricarlo dal sito dell’Agenzia del Territorio). In mancanza di codifica, riportare il nome della strada per esteso ma completo di tutte le indicazioni ovvero toponimo (via, piazza, ronco, ecc.), nome e cognome completo senza punteggiature, in modo da permettere una corretta codifica da parte dell’ Ufficio. Nel caso si ricarichi un file fatto con una precedente versione, si devono inserire nuovamente, per prima cosa, tutti gli indirizzi nel quadro U, successivamente reinserire le planimetrie e l’ eventuale elaborato planimetrico, infine modificare l’ eventuale elenco subalterni. A7) Relazione tecnica Il campo della relazione tecnica è un campo libero, da utilizzare per meglio specificare le particolarità delle unità immobiliari trattate, integrare le causali codificate, 64 relazionare sullo stato dei lavori per categorie F3, relazionare sullo stato delle cat. F/2, ecc. A8) Intestazioni L’intestazione per la nuova costruzione deve essere corrispondente all’ultima intestazione del bene al Catasto terreni. Nel caso di denuncia di variazione, che tratta uu.ii.uu. fuse tra di loro della stessa proprietà ma diversamente iscritte in banca dati, è necessaria la preventiva presentazione di un’ istanza di preallineamento. Se la pratica Docfa di nuova costruzione è stata acquisita agli atti con una intestazione errata o non corrispondente al tipo mappale, è necessario produrre una voltura cartacea a rettifica, con causale “ errata intestazione D.M. 701/94”. A9) Proposta di classamento Se il tecnico incaricato propone un classamento diverso sia da quello ottenuto in automatico dalla procedura sia da quello inserito in atti, è opportuno che riporti nel campo specifico le osservazioni relative al classamento proposto e, anche se non è obbligatorio, è opportuno allegare alla pratica anche un rilievo fotografico. Nel caso di variazioni, considerato che si eseguono per incrementare il valore dell’immobile, si deve proporre una rendita catastale maggiore o uguale di quella già consolidata e già accettata dal proprietario. Tranne nei casi di demolizione totale e/o parziale, nei casi in cui la zona dove è ubicato l’immobile si è trasformata nel tempo da pregiata a degradata, ecc. Con la circolare n. 4 del 2009, in via sperimentale, per le categorie D e E è data la possibilità di indicare nel quadro H2 la rendita catastale, in alternativa al valore. La rendita così determinata è riportata in automatico nel quadro H3. Con tale nuova funzionalità è resa disponibile, anche per il professionista, la facoltà - prevista dalla prassi catastale ai fini dell’attribuzione della rendita - di utilizzare il procedimento di stima diretto, attraverso la comparazione dell’immobile oggetto di accertamento con altri similari di cui è nota la redditività. B) CAUSALI La causale indica la motivazione per le quali è presentato l’atto di aggiornamento. Nuove costruzioni Per le nuove costruzioni la causale è intrinseca nella tipologia del documento specifico (nuova costruzione) tranne che per le unità afferenti per le quali la causale viene scelta fra quelle impostate dal programma. 65 Variazioni Per verificare il corretto utilizzo delle causali (anche di quelle codificate) è necessario effettuare una consultazione planimetrica delle unità in variazione e/o soppressione. Per le “variazione planimetriche” le causali codificate nel programma Docfa sono le seguenti. B1) Divisione Da utilizzare esclusivamente quando si fraziona una unità immobiliare da cui derivano 2 o più porzioni, ciascuna delle quali presenta le caratteristiche proprie dell’ unità immobiliare e ciò indipendentemente dal fatto che le unità derivate debbano formare oggetto di trasferimenti di diritti reali. B2) Frazionamento per trasferimento di diritti Le norme catastali stabiliscono sia l’autonomia funzionale e reddituale dell’u.i.u. e sia l’ appartenenza della u.i.u. allo stesso proprietario. Nella fattispecie queste condizioni non sono contemporaneamente soddisfatte e quindi è interpretato in maniera estensiva il concetto di u.i.u. operando nel modo seguente. Quando da una u.i.u. ne derivino due o più porzioni e non è possibile materialmente effettuare la divisione attraverso la realizzazione di opere murarie, a ciascuna di esse deve essere attribuita una propria redditività considerando le caratteristiche proprie dell’ unità nel suo complesso, mentre la rendita di competenza è associata a ciascuna di dette porzioni, in virtù della relativa consistenza, al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri fiscali. Permane l’obbligo di correlare tra loro le diverse porzioni immobiliari oggetto di iscrizione negli atti catastali, al fine di rendere evidente l’ insieme delle porzioni costituenti l’ u.i.u. A trasferimento avvenuto e a lavori edilizi ultimati, si deve provvedere al perfezionamento dell’accatastamento per l’ esatto accertamento catastale delle uu.ii.uu. definitivamente costituite. Nel quadro D “ Note relative al documento” va apposta la dizione “Porzioni di unità immobiliari unite di fatto, appartenenti alla medesima ditta; rendite attribuite alle porzioni dell’ u.i.u. ai soli fini fiscali“. Nelle planimetrie di ciascuna porzione si deve rappresentare l’intera unità, utilizzando il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto. L’Ufficio, immediatamente dopo l’ inserimento agli atti delle dichiarazioni, inserisce l’ annotazione “ Unità o porzione di unità immobiliare unita di fatto con quella di 66 foglio part. Sub… appartenenti alla medesima ditta; rendita attribuita ai soli fini fiscali” per ogni porzione di immobile iscritta autonomamente in atti. B3) Fusione Da utilizzare se due o più unità sono fuse in una sola unità. La fusione di u.i.u. con bene comune non censibile e/o bene comune censibile (partite A e 0) è possibile in ogni caso; si procede come per una normale fusione, riportando nel quadro “U” , una dizione del tipo: fusione di unità ordinaria con B.C.N.C. e B.C.C. variazione giustificata da rogito notarile rep… del… notaio… reg. a … i…. B4) Ampliamento Se vi è un aumento della consistenza catastale dell’unità, può essere usata contemporaneamente ad altre causali. Nel caso di trasformazione del balcone in veranda, nel file Docfa Quadro D va specificato che l’ampliamento consiste nella trasformazione di balcone in veranda. È necessaria l’attribuzione di nuovo subalterno all’unità derivata, in quanto la variazione comporta la modifica del perimetro dell’unità originale. Per le soffitte accessibili solo tramite botola per le quali non era necessario l’accatastamento, nel caso in cui è stata realizzata successivamente la scala di accesso, può essere presentata la denuncia di variazione per ampliamento intestata alla ditta attuale. B5) Demolizione totale Da utilizzare esclusivamente nei casi in cui si interviene per demolire totalmente la consistenza dell’unità e farne derivare un’ area urbana o un lastrico solare. La causale ha le seguenti caratteristiche: le unità derivate vanno censite rispettivamente in cat. F/1 o in cat. F/5; nel caso di realizzazione di area urbana, occorre presentare Tipo mappale per la modifica della mappa dei terreni. B6) Demolizione parziale di fabbricato o di singole unità Da utilizzare se viene demolita parte della consistenza dell’unità originaria. La causale ha le seguenti caratteristiche: sono ammesse sia in costituzione che in soppressione, tutte le tipologie di uu.ii.uu.; può essere utilizzata contemporaneamente ad altre causali; è necessario presentare Tipo mappale se avviene modifica della mappa dei terreni. 67 B7) Diversa distribuzione degli spazi interni La diversa distribuzione degli spazi interni è utilizzata in caso di spostamenti di tramezzi divisori e/o porte di collegamento. Può essere utilizzata in casi di variazione di singole unità o contemporaneamente ad altre causali. B8) Ristrutturazione La ristrutturazione è utilizzata in caso di miglioramento qualitativo apportato all’ unità immobiliare. Può essere utilizzata in casi di variazione di singole unità o contemporaneamente ad altre causali. B9) Frazionamento e fusione Si utilizza nei casi in cui sono soppresse minimo 2 unità e costituite almeno 2, indipendentemente da categorie e partite di appartenenza. In tutti gli altri casi si tratta di divisioni, fusioni, ecc. Sono trattate con questa causale: le variazioni per accorpamento e scorporo stessa ditta, scambio di cantine, di soffitte, ecc.; la ristrutturazione totale di un fabbricato, appartenente alla stessa ditta, che viene completamente variato, tutte le unità che lo compongono variano tra loro per accorpori e scorpori costituendo nuove unità immobiliari con caratteristiche diverse da quelle originali, quindi si procede con la soppressione di tutti i vecchi subalterni e la costituzione dei nuovi. Nel file Docfa Quadro D ” note relative al documento” andrà specificato “trattasi di ristrutturazione totale”. Se si costituiscono B.C.C. o B.C.N.C. è necessario l’elaborato planimetrico con il relativo elenco subalterni. B10) Variazione della toponomastica È utilizzata per variare i dati di ubicazione delle u.i.u. presenti nella banca dati censuaria. La variazione toponomastica: può essere utilizzata per una o più unità immobiliari; non richiede la compilazione dei dati di classa mento; è possibile associare l’immagine planimetrica, identica alla precedente nel disegno, al solo fine di modificare l’indicazione della toponomastica riportata nella planimetria; può essere utilizzata congiuntamente ad altre causali. 68 Nel caso di documento con la sola causale di variazione della toponomastica non sono richiesti tributi per la presentazione. B11) Ultimazione di fabbricato urbano Con questa variazione si assegna una rendita catastale alle categorie fittizie F/3 e F/4. Le unità immobiliari mantengono il subalterno originale. Può essere utilizzata congiuntamente ad altre causali, ad esempio nel caso in cui contemporaneamente all’ultimazione dei lavori interni alle unità, le stesse siano state suddivise o accorpate ad altre. Deve essere prodotto nuovo Elaborato planimetrico al fine di aggiornare nell’Elenco subalterni la destinazione delle unità. B12) Variazione della destinazione Può essere utilizzata esclusivamente quando l’unità è interamente trasformata nella sua destinazione, senza fondersi o dividersi con altre unità. Se l’u.i.u., oltre alla variazione di destinazione, è oggetto di divisione, fusione ecc. la variazione di destinazione può essere usata la codifica “altre”. Per le variazioni planimetriche che possono essere connesse a contestuale variazione di destinazione d’uso, quali “diversa distribuzione spazi interni” e “ristrutturazione”, è sufficiente l’indicazione della sola causale variazione “di destinazione da … a…”, risultando le prime ordinariamente ed implicitamente correlate al cambiamento di destinazione d’uso (circolare n.4/2009). Qualora s’intenda trasformare solo parzialmente la destinazione di locali accessori già pertinenze dell’unità in vani abitativi, o viceversa, in accessori dell’unità principale, la causale da indicare nel punto 5) Altre è la seguente: “trasformazione di locali accessori in vani abitabili” (o viceversa). Deve essere compilato un singolo file per ogni unità immobiliare. Il subalterno originario deve essere soppresso e ricostituito nuovo subalterno (circolare 9 del 2001). B13) Altre Si utilizza se la variazione non ricade tra quelle previste dalle causali codificate dal programma Docfa. Non si devono utilizzare: causali codificate; frasi abbreviate, incomprensibili o non facilmente interpretabili. É consigliabile utilizzare le indicazioni di: fraz. con cambio di destinazione (circolare n. 1 del 2006), 69 fusione con cambio di destinazione (circolare 1 del 2006), demolizione parziale con cambio di destinazione (circolare n. 4/2009), ampliamento con cambio di destinazione (circolare n. 4/2009), frazionamento e fusione con cambio di destinazione (circolare n. 4/2009), dichiarazione di porzione di u.i.u. - nota 15232 del 21/02/2002 esatta rappresentazione grafica, costituzione B.C.N.C., scorporo B.C.N.C. (in caso di assegnazione in proprietà esclusiva di porzioni precedentemente censite quali B.C.N.C.), costituzione unità collabente, costituzione area urbana, variazione impiantistica, modifica utilità comuni o rettifica elaborato planimetrico, recupero situazione pregressa: per censire quelle porzioni sfuggite all’accatastamento (soffitte, cantine, annessi ecc). Nel caso in cui l’u.i. avesse consistenza errata, o dati metrici non esatti, per errore imputabile al tecnico denunciante, per la rettifica si può procedere mediante presentazione di nuova denuncia di variazione, con allegata planimetria, ricalcolando l’esatta consistenza o i reali dati metrici. La causale da indicare nel mod. D1 “Quadro B punto 5) Altre è la seguente “variazione per esatto computo consistenza”. L’u.i.u. mantiene il subalterno originale e la variazione è soggetta al pagamento dei tributi catastali. Qualora l’errore è imputabile all’Ufficio, si può procedere mediante presentazione di istanza di autotutela ai sensi del D.M. 37 del 11.02.1997. B14) Presentazione di planimetria mancante Si utilizza nei casi di: planimetria mai presentata, i mod. 1N, 2N e i dati di classamento non devono essere compilati, non vanno calcolate le superfici catastali ed è possibile il preallineamento di eventuali volture per l’ aggiornamento della ditta; l’u.i.u. mantiene il sub. originale; la presentazione del documento è soggetto a tributi; smarrimento della planimetria da parte dell’Ufficio in questo caso occorre allegare attestazione di smarrimento rilasciata dall’Ufficio; la presentazione del documento è esente da tributi. 70 B15) Modifica di identificativo È utilizzata nei casi di collegamento dell’identificativo del Catasto urbano con la mappa di Catasto terreni o nei casi di mappale intero per poter procedere alla presentazione di una unità afferente a un fabbricato già accatastato. È redatto un file per ogni singola unità interessata dall’operazione. Non sono consentite soppressioni e costituzioni multiple. La variazione è in tal caso esente dai tributi. La variazione non prevede l’associazione di nuove planimetrie, in quanto sono utilizzate quelle presenti nel Data Base, in caso contrario se associate, la procedura Docfa non consente di superare i controlli formali sul documento. La variazione per modifica dell’identificativo nel caso di denuncia di unità afferente, deve essere presentata prima della denuncia del Nuovo Accatastamento. C) PLANIMETRIE Le planimetrie devono essere complete e conformi a quanto stabilito dalla normativa catastale e dalla circolare n. 4 del 2009. In particolare sono evidenziati i seguenti punti. C1) Planimetrie Ciascuna planimetria deve essere disegnata nella scala di 1:200; per unità immobiliari di dimensioni contenute è consentita la scala 1:100 oppure 1:50. Per le unità immobiliari di grandi dimensioni è consentito l’uso nella rappresentazione grafica della scala 1:500. La planimetria, a pena di mancata accettazione della pratica Docfa, deve contenere: la corretta indicazione della scala di rappresentazione che deve essere unica all’interno di una singola scheda; l’indicazione dell’altezza dei singoli locali; nel caso di altezza costante su tutto il piano è sufficiente riportarne la misura una volta sola; nel caso di locali ad altezza variabile, per ciascuno di essi devono essere riportate le altezze: minima e massima; nel caso di altezza minima inferiore a m 1,50, deve essere rappresentata, a linea tratteggiata sottile, la delimitazione tra le porzioni a diversa altezza e, a margine della stessa, deve essere riportata l’indicazione h = m 1,50. I valori dell’altezza sono espressi in metri, è possibile l’arrotondamento ai cinque centimetri, misurati da pavimento a soffitto; 71 il simbolo di orientamento a mezzo di freccia rivolta verso il Nord, tracciato esternamente al disegno, in qualunque posizione, ma preferibilmente in basso a destra del foglio; la corretta indicazione del piano o dei piani in caso fossero in numero maggiore di uno; la planimetria delle unità immobiliari a più piani deve essere estesa a tutti i piani, anche se solo alcuni accessori sono posti in piani differenti da quello che contiene il resto dell’unità immobiliare; non deve mancare la rappresentazione della pertinenza scoperta esclusiva, se presente; la rappresentazione, con tratto sottile e mediante semplice accenno, della posizione del vano scala comune, del pianerottolo e dell’ eventuale disimpegno di accesso all’unità immobiliare e, in mancanza dell’ elaborato planimetrico, anche del perimetro del fabbricato; all’interno del disegno, in corrispondenza del vano destinato a cucina, la parola “cucina” o il simbolo “K” e in corrispondenza di ciascun accessorio (a servizio diretto o indiretto) la denominazione che ne spiega l’uso: “ingresso”, “corridoio”, “bagno”, “w.c.”, “w.c.-doccia”, “ripostiglio”, “veranda”, “vano buio”, “soffitta”, “cantina”, “legnaia”, “retro”, ecc.; tali indicazioni non vincolano il calcolo della consistenza e della connessa rendita catastale; la corretta rappresentazione delle corti esclusive senza interruzione delle linee di confine e quindi della loro estensione; nel caso di corti esclusive di estensione tale che la rappresentazione alla scala ordinaria dell’unità immobiliare (1:200) ecceda il formato disponibile, la corte potrà essere rappresentata in una scheda separata, nella scala più opportuna; conseguentemente al medesimo identificativo catastale vengono associate più schede, con diverse scale di rappresentazione; l’indicazione dei muri delimitanti gli ambienti, ivi compresi quelli perimetrali, anche se in comunione; ogni muro deve essere sempre delimitato da linee continue anche allo scopo di un corretto calcolo della superficie. La planimetria non deve contenere: le retinature, gli arredi, le informazioni superflue, quali l’indicazione dei nominativi dei confinanti, al posto dei quali sono indicati i numeri di mappa e subalterni e/o la dicitura “altra u.i.u.”; Le campiture o i riempimenti che pongono in evidenza muri portanti e pilastri o altri manufatti edilizi. In presenza dell’elaborato planimetrico, redatto secondo la circolare n. 4/2009 con l’individuazione del perimetro delle unità immobiliari, nella planimetria della singola unità immobiliare, non è più necessario indicare i numeri dei subalterni o delle particelle confinanti. 72 C2) Poligoni Occorre fare particolare attenzione nell’assegnazione della corretta tipologia dei poligoni, per la determinazione della superficie delle u.i.u. in base al D.P.R. 138/98. Si evidenziano alcuni casi particolari. Cat. C/1 (negozi e botteghe) è possibile differenziare i poligoni. È prevista la superficie principale (polig. A1), il retro-negozio e locali accessori diretti (polig. A2). Cat. C/6 (autorimesse, ecc) è possibile differenziare i poligoni (è prevista la superficie principale (polig. A1), e il retro-garage (polig. A2). Per le categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) è prevista solo la tipologia di superficie principale (tipologia poligono “A”) per i vani principali e gli accessori diretti, mentre gli accessori indiretti andranno nelle più appropriate tipologie di poligono “B” (se collegate alle superfici principali) o poligono “C” (se non collegate agli ambienti principali). Per tutte le categorie, nei casi di parti di u.i.u. aventi h<m 1,50, la tipologia del poligono deve essere la stessa dell’altra porzione avente h>m 1,50. In tal caso deve essere indicato h<m 1,50, nel campo altezza della funzione poligoni. Si riporta la completa descrizione della Tipologia degli ambienti: Poligono A = superficie dei vani (o locali) aventi funzione principale nella specifica categoria (camere, cucina, stanze, ecc.) e dei vani (o locali), accessori a servizio diretto di quelli principali quali: bagni, w.c., ripostigli, tavernette, mansarde, ingressi, corridoi e simili. Per le categorie C/1 e C/6 i vani avente funzione principale (per esempio il locale vendita ed esposizione per la categoria C/1) sono indicati con polig. “A1”, mentre i vani accessori a diretto servizio, quali retro negozio (per cat. C/1), bagni, w.c., ripostigli, ingressi, corridoi e simili, con polig. “A2”; Poligono B = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora comunicanti con i vani principali; Poligono C = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora non comunicanti con i vani principali; Poligono D = superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo) qualora comunicanti con i vani principali; 73 Poligono E = superficie dei balconi, terrazze, logge, terrazzi coperti, portici, tettoie e simili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare (sono escluse le porzioni comuni di uso esclusivo) qualora non comunicanti con i vani principali; Poligono F = aree scoperte, corti, giardini o comunque assimilabili, di pertinenza e dipendenza esclusiva della singola unità immobiliare; Poligono G = superfici di ambienti non classificabili tra i precedenti casi e non rilevanti ai fini del calcolo della superficie catastale. Si precisa che i vani sprovvisti di accesso (intercapedini, camere d'aria, cavedi, sottotetti, ecc.) sono considerati volumi tecnici e pertanto non vanno considerati al fine del calcolo delle superfici. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale. I poligoni relativi a tali superfici dovranno essere realizzati, specificando come parametro “altezza <1,50 m”. D) ELABORATO PLANIMETRICO ED ELENCO SUBALTERNI La redazione dell’Elaborato planimetrico e relativo Elenco subalterni deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa catastale (circolari 2/1984; 15/1985; 9/2001 e circolare n. 4/2009). In particolare sono messi in evidenza i seguenti punti. D1) Elaborato planimetrico L’elaborato planimetrico, la cui presentazione è necessaria nel caso che la dichiarazione interessi due o più unità immobiliari dotate di beni comuni non censibili, oppure anche un solo immobile da censire in una delle categorie del gruppo F, deve contenere a pena di rifiuto le seguenti indicazioni: per ogni piano le parti coperte e quelle scoperte; il perimetro dell’edificato; l’indicazione degli accessi e il perimetro delle singole unità; per ogni porzione di fabbricato il subalterno assegnato ed eventuali riferimenti di piano; la rappresentazione con linea continua e senza interruzione della linea di confine che delimiti ciascuna porzione immobiliare coperta o scoperta comprese quelle raggruppabili nelle categorie fittizie F/1,F/2, F/3, F/4 ed F/5; 74 il subalterno di ogni porzione immobiliare identificata, o il numero di mappa per le aree urbane in modo che tutte le superfici di piano risultino completamente identificate; l’ indicazione del numero di almeno due particelle o la denominazione delle strade e delle acque (fiume, lago, ecc.) a confine del lotto; per le pertinenze esclusive dell’u.i.u., si può attribuire un nuovo subalterno oppure assegnare il medesimo subalterno dell’unità cui fa riferimento; in questo caso nell’elenco dei subalterni si dovrà fare espressa menzione delle diverse destinazioni (ad es. abitazione con corte esclusiva); il simbolo dell’orientamento della rappresentazione grafica (Nord) deve essere disegnato all’interno del riquadro in basso a destra; Le corti comuni e i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc. vanno rappresentati interamente evitando interruzioni della linea; è opportuno, quando si aggiorna un Elaborato planimetrico, integrare i vari Elaborati parziali riproponendo quello già agli atti oltre quello oggetto di variazione contestuale. D2) Elenco subalterni L’elenco subalterni deve essere completo di tutti i subalterni presenti nel fabbricato possibilmente eliminando i sub soppressi e non inserire assolutamente i subalterni presenti già a Partita C (u.i.u. soppresse). Nell’elenco subalterni i B.C.N.C. devono essere descritti chiaramente quanto alla destinazione e bisogna indicare le uu.ii.uu. cui sono in comune. In base alla circolare n. 15 del 29.07.1985, la regola da osservare nell’attribuzione dei subalterni è di utilizzare sequenzialmente i numeri per indicare sia la parte edificata che le aree scoperte, e nel caso di più fabbricati, di essere consecutiva per ciascun corpo di fabbricato, facendo precedere o seguire quella delle aree scoperte. Nel caso di fabbricati che si sviluppano su più piani la subalternazione deve avere inizio dal piano terreno, salire in senso orario fino ad arrivare all’ ultimo piano del fabbricato per poi continuare ai piani interrati, S1, S2, ecc., seguendo il medesimo ordine. Per le porzioni di pertinenza esclusive può essere utilizzato lo stesso identificativo dell’appartamento. Per le parti comuni non censibili (circolare n. 2/1984 e circolare n. 4/2009) godute da uno stesso insieme di unità immobiliari (scale, androne, viale di accesso,ecc.) è opportuno utilizzare un solo subalterno. 75 Nel caso di denuncia di nuovo accatastamento, ai Beni Comuni non Censibili devono essere attribuiti preferibilmente i primi subalterni dell’ elenco. D3) Obbligo di presentazione L’Elaborato planimetrico deve essere redatto nei casi di: Dichiarazione che interessi due o più unità immobiliari dotate di beni comuni non censibili costituzione di u.i.u. ascrivibili alle categorie speciali F (a eccezione della cat. F/1 aree urbane, qualora trovi corrispondenza con l’estratto di mappa agli atti ed in tal caso è facoltà del professionista rappresentarle sull’ Elaborato planimetrico); Costituzione di beni comuni; Costituzione di nuovi subalterni nel caso di Elaborato planimetrico già presente agli atti; L’Elaborato planimetrico non deve essere compilato nel caso di variazioni che non prevedono l’assegnazione di nuovo subalterno. Elaborato planimetrico non presente agli atti Nel caso in cui sia obbligatorio la redazione – a seguito di denuncia di variazione può essere redatto in modo parziale riportandovi il piano interessato. Nei fabbricati di grosse dimensioni con più vani scala: la parte grafica è sufficiente disegnarla limitandosi alla rappresentazione del piano con il solo vano scala interessato, riportando il perimetro del fabbricato; l’elenco subalterni deve essere compilato in modo completo con tutti i subalterni presenti nell’elenco fabbricato. Questo modo di operare permette di completare e aggiornare nel tempo, con la presentazione di nuovi subalterni, la parte grafica dell’elaborato planimetrico. È possibile ottenere presso gli sportelli di visura l’elenco subalterni (anche in formato .DAT da importare nel documento Docfa) e l’elaborato planimetrico. D4) Casi particolari di obbligo di presentazione Elaborato Planimetrico parziale presente agli atti. La variazione deve essere redatta sulla base dell’elaborato più recente o più fedele alla corrispondenza grafica e di subalternazione presente in atti. È opportuno aggiornare le pagine dell’elaborato grafico integrandole con i nuovi piani, avendo cura di far acquisire dove possibile le pagine precedenti oltre a quelle variate o aggiunte. Per l’elenco subalterni occorre variare l’ultima situazione presentata in Ufficio. Elaborato Planimetrico “errato” presente agli atti 76 Caso di Elaborato non valido per errore imputabile al precedente professionista o per non più corrispondenza tra i subalterni indicati e quelli inseriti in atti (per es. esempio sub. letterali o altre situazione di difficile interpretazione). È opportuno predisporre nuovo completo Elaborato planimetrico, mantenendo comunque la continuità, con l’utilizzazione dell’impostazione del precedente. Elaborato Planimetrico con subalterni letterali Nel caso di Elaborato presente in atti con “subalterni letterali” non ancora definiti in banca dati: se possibile far attribuire dall’Ufficio identificativi definitivi, altrimenti indicare sia in elenco che in elaborato grafico i subalterni letterali rilevati dal precedente elaborato planimetrico E1) CATEGORIE FITTIZIE La presentazione delle planimetrie non è prevista per le categorie F mentre è obbligatoria la presentazione dell’elaborato planimetrico indipendentemente dal numero delle unità. Queste unità sono soggette al pagamento dei tributi (circolare n. 1/2005). F1 area urbana È obbligatorio indicare la superficie dell’area nel relativo campo “Sup. cat.” del Docfa, nel caso di particella intera è corrispondente alla superficie agli atti del Catasto terreni. Modalità di dichiarazione delle aree urbane, in base alla circolare n.4/2009. Si individuano 2 casi: 1 se l’area urbana scaturisce da un tipo di frazionamento, non deve essere presentata la planimetria catastale perché l'area stessa è già definita da una nuova particella; 2 se l’area urbana nasce come subalterno di una particella urbana, l'area deve essere rappresentata unicamente nell’ elaborato planimetrico. Per le aree scoperte che si volessero censire come aree urbane bisogna costituire nel tipo mappale specifici lotti autonomi. Analogamente, per frazionare aree facenti parte di un lotto edificato già censito. Se, alla porzione immobiliare derivata, si vuole attribuire la categoria F/1 (area urbana), si deve predisporre un tipo di frazionamento che oltre ad individuare l’area urbana ridefinisca il lotto originario, cui devono seguire le correlate variazioni al Catasto urbano. Invece, con l’elaborato planimetrico si possono frazionare aree facenti parte di un lotto edificato e censito, senza interventi nella mappa di Catasto terreni se le aree staccate restano correlate al lotto edificato e successivamente al rogito dichiarate come bene comune non censibile a più unità o corte esclusiva di una singola u.i.u., 77 ovvero fuse con uu.ii.uu. presenti nell’edificio. In questa circostanza, il professionista deve indicare lo scopo della presentazione del documento di aggiornamento tecnico, sulla base di eventuale dichiarazione del titolare di diritti sull’immobile. In mancanza di tale esplicita indicazione, nella relazione tecnica, il documento è oggetto di rifiuto. Dopo che il notaio ha redatto l’atto di trasferimento, il professionista incaricato presenta in Catasto un nuovo elaborato planimetrico per individuare il nuovo oggetto immobiliare e la planimetria modificata. In caso di variazione da area urbana a superficie coltivabile, si deve presentare per il Catasto terreni il mod. 26 con la motivazione “area urbana che passa al Catasto dei terreni in quanto non più ente urbano”; per il Catasto fabbricati si effettua la variazione Docfa per soppressione dell’ identificativo catastale. Nel file Docfa “Quadro D” Note Relative al Documento e Relazione Tecnica” va specificato che la stessa passa al Catasto terreni in quanto non più ente urbano. In caso di soppressione di area urbana per edificazione di nuovo fabbricato distinto con nuovo numero di mappa, con file di variazione si sopprime l’area urbana, annotando nel quadro D che la stessa è edificata e distinta con nuovo numero di mappa e si indicano gli estremi del tipo mappale presentato. In caso di variazione da area urbana a beni comuni non censibili nello stesso file di variazione con operazione “S” si sopprime l’area urbana; con operazione “C” di costituzione, si costituiscono i Beni Comuni non Censibili, indicando la titolarità di B.C.N.C., redigendo esclusivamente l’ elaborato planimetrico con il relativo elenco subalterni. F2 Unità collabenti Categoria utilizzabile nel caso di dichiarazione per nuova costruzione di fabbricato o porzione di fabbricato non in grado di fornire reddito autonomo in quanto diruto o parzialmente demolito, a causa di dissesti statici, di fatiscenza, ecc. Si sottolinea che il D.M. 701/94 non prevede alcuna attestazione degli organi comunali sullo stato di conservazione dell’ immobile stesso, in quanto tale condizione viene formalmente dichiarata e sottoscritta, sotto la loro responsabilità, dal tecnico compilatore e dal contribuente interessato. Per i fabbricati già accatastati che col tempo sono diventati inagibili e quindi privi di rendita il contribuente interessato può produrre la relativa denuncia di variazione per ottenere l’azzeramento della rendita catastale, allegando il relativo attestato rilasciato dal Comune competente (art. 3 comma 55 della legge 662/1996). Negli atti catastali è conservata l’unità immobiliare con i relativi identificativi e con l’annotazione da registrare nelle mutazioni “unità dichiarata permanentemente inagibile dal Comune di…. con nota prot. n…. del… ”. 78 La rappresentazione grafica per le F2 avviene esclusivamente sull’Elaborato planimetrico, avendo cura di rappresentare tutti i livelli di piano esistenti. Nella relazione tecnica prevista dal Docfa è opportuno indicare lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture e agli impianti tecnologici. Per introdurre in atti un immobile diruto occorre utilizzare le seguenti causali: se proviene da Catasto terreni: denuncia di nuova costruzione; se già presente al Catasto urbano: costituzione unità collabente; se unità collabente che viene definita: ristrutturazione. F3 Unità in corso di costruzione Si tratta di u.i.u. esclusivamente di nuova costruzione per le quali non risulta ancora ultimata la costruzione. Si ricorre a questa categoria, in genere, quando è necessario fare una compravendita prima dell'ultimazione del fabbricato. Nel quadro D del file Docfa, si deve indicare la descrizione dei lavori effettuati e la dichiarazione “in vista di una sua utilizzazione per atti traslativi o per altra funzione giuridica”. Naturalmente, a lavori edilizi ultimati, si deve provvedere a presentare apposita denuncia di variazione per ultimazione fabbricato urbano. In caso di variazione per definizione della u.i.u. la causale da utilizzare è quella codificata “ultimazione di fabbricato urbano”. Il subalterno in questo caso non deve essere sostituito. È obbligatorio redigere l’elaborato planimetrico qualora questo risulti presente agli atti per aggiornare la destinazione dell’unità da in corso di costruzione alla destinazione definitiva. In caso di variazione per fusione o frazionamento e definizione della u.i.u. può essere utilizzata anche la causale “ultimazione di fabbricato urbano – fusione (o divisione)“. In questo caso deve essere attribuito nuovo subalterno. F4 Unità in corso di definizione Il censimento nella categoria F/4 è consentito solo in presenza di ristrutturazione dell’intero organismo edilizio e fino alle realizzazione delle nuove uu.ii.uu. In base alla circolare n. 4 del 2009, in caso di individuazione di porzioni immobiliari facenti parte di unità immobiliare censita in Catasto con attribuzione di rendita - a ciascuna di esse deve essere comunque attribuita una propria redditività (quota parte di quella complessiva), al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri fiscali. Permane l’obbligo di correlare tra loro le diverse porzioni immobiliari oggetto di iscrizione negli atti catastali. La causale da utilizzare per detta variazione è “frazionamento per trasferimento di diritti”. A trasferimento avvenuto e a lavori edilizi ultimati, si deve provvedere al perfezionamento dell’accatastamento per l’ esatto accertamento catastale delle unità immobiliari costituite. 79 F5 Lastrici solari Trattandosi di un bene, per natura, collegato a un lotto edificato, l’elaborato planimetrico rimane l’unico documento atto a rappresentare, sia nella prima dichiarazione che in occasione di variazioni, la configurazione di tale particolare porzione immobiliare. Riguardano di norma il solaio di copertura degli immobili, in particolar modo quando non risultano come beni comuni del condominio. Si presenta spesso la necessità di ricorrere ala costituzione di queste unità, qualora una ditta diversa da quella del piano sottostante intenda sopraelevare, in questo caso si istituisce il lastrico solare per poter procedere alla compravendita del lastrico stesso. Per i lastrici solari bisogna indicare la superficie nel relativo campo del Docfa. E2) VARIE Quando si costituiscono unità a uso agriturismo (cat. D/10) è opportuno indicare in relazione tecnica una descrizione del bene e gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dagli organi competenti per esercitare l’attività di agriturismo. Qualora la presentazione del Docfa avvenga per il tramite di persona diversa dal professionista sottoscrittore dell’atto tecnico ovvero da uno dei titolari dei diritti sull’immobile deve essere allegata delega dello stesso professionista, datata e contenente le generalità della persona delegata, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante. La delega deve contenere l’indicazione specifica della pratica cui si riferisce. Ai professionisti che si vogliono avvalere in maniera continuativa di personale del proprio studio tecnico o di altro persone per la presentazione delle pratiche è data facoltà di presentare all’Ufficio una delega che consenta ad un soggetto delegato tale possibilità. In questo caso la delega, datata e sottoscritta dovrà contenere le generalità del delegato e varrà fino a eventuale nuova comunicazione o al termine che verrà nella stessa indicato. La delega redatta in doppia copia è consegnata all’Ufficio che ne rilascia un esemplare datato, protocollato e sottoscritto dal responsabile del servizio, mentre l’altro è conservato agli atti. Una copia della delega deve essere esibita a ogni presentazione di documenti Docfa. 25 - SANZIONI Per effetto della modifica apportata dall’art. 34-quinquies lettera a) del D.L. n. 4 del 10.01.2006, aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 80 del 2006, il nuovo termine 80 per la presentazione delle dichiarazioni relative alle unità immobiliari di nuova costruzione, alle unità che transitano dalla categoria esente a quella soggetta all’imposta, nonché per la presentazione delle dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato di unità immobiliari già censite, è stato stabilito in 30 giorni dalla data dell’evento cui la norma riconnette l’obbligo della dichiarazione. La data da cui decorre il termine è quella riportata nel Docfa, salvo miglior accertamento dell’Agenzia o del Comune. L’indicazione della data è obbligatoria (circolare n. 3/2006); l’eventuale omissione comporta la restituzione del modello all’utente, per la necessaria integrazione. Nei casi di ripresentazione di planimetria di unità immobiliare con la causale “esatta rappresentazione grafica”, che non sia dipendente da lavori successivamente intervenuti e che comunque non dia luogo a una nuova determinazione di rendita, l’eventuale tardivo adempimento non è comunque sanzionabile. La sanzione resta applicabile - nella prevista misura - nel caso in cui i soggetti non adempiano all’invito loro rivolto dall’Ufficio di ripresentare la planimetria, qualora erroneamente redatta, nel termine indicato (trenta giorni dal ricevimento dell’invito – cfr. art. 59 del D.P.R. n. 1142/49). Nei casi di presentazione di pratiche che costituiscono dichiarazioni facoltative o denunce di variazione finalizzate a rettifiche o integrazioni “meramente formali” ovvero tali da non incidere sulla determinazione della rendita catastale - per es. presentazione di planimetrie con causale “esatta o migliore rappresentazione grafica”, quindi non dipendente da lavori eseguiti - la data da indicare deve corrispondere a quella della presentazione dell’ultima denuncia relativa all’unità immobiliare, la cui planimetria si intende correggere in assenza di lavori successivamente intervenuti. Naturalmente nei casi in cui ci siano porzioni di immobile, la cui rappresentazione è stata omessa nella precedente planimetria, si deve necessariamente adottare la causale “ampliamento”. In fase di presentazione di un atto di aggiornamento Docfa, l’Ufficio verifica la data di servibilità o abitabilità delle unità dichiarate. Le unità denunciate oltre i 30 giorni dalla data di servibilità o abitabilità indicata sono soggette per ogni singola u.i.u. a una sanzione amministrativa di importo compreso da 258,00 a 2.066,00 euro. La sanzione si estingue con il pagamento che può avvenire: 1. con ravvedimento operoso, provvedendo spontaneamente al pagamento dell’importo che può avvenire sia per via telematica che in front office tramite gli operatori di cassa;in base all’art. 16 del decreto legge 185/2008, in vigore dal 29.11.2009, se il ravvedimento avviene entro 90 giorni si paga 1/12 del minimo 81 della sanzione; se avviene dal 91° giorno ma entro un anno si paga 1/10 della sanzione (art. 16 del Decreto legge 185/2008 ). A decorrere dal 1° febbraio 2011, invece di un decimo si pagherà un ottavo e invece di un dodicesimo si pagherà un decimo, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 22, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 2. a seguito di verbale di contestazione inviato dall’Agenzia del Territorio ai titolari di diritti reali del bene; Se il pagamento avviene entro 60 giorni dal ricevimento del verbale si paga ¼ della sanzione. L’importo della sanzione in questo caso è fissato dal Direttore del competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio. Oltre la sanzione, si paga in entrambi i casi anche l’interesse legale sul tributo calcolato giornalmente dalla data in cui doveva essere effettuata la denuncia. Con D.M. 7 dicembre 2010 (G.U. n. 292 del 15.12.2010) il saggio di interesse legale di cui all’ articolo 1284 del codice civile è fissato nella misura del 1,5% in ragione d’ anno, con decorrenza del 1° gennaio 2011 ( in precedenza, dal 01.01.2010 al 31.12.2010, il saggio era del 1%). Le sanzioni non vanno irrogate successivamente al termine quinquennale di decadenza e, cioè, dopo la quinta annualità successiva a quella del sorgere dell’obbligo. L’avvenuta decadenza non esime l’Ufficio dal notificare ai soggetti interessati l’invito a provvedere alla regolarizzazione degli atti catastali (circolare n. 2 del 17.04.2002), essa, infatti, deve essere contestata dalla parte. 26 - ALLEGATO “C” DEL D.P.R. 23 MARZO 1998 N. 138 Il D.P.R. 23.3.98, n.138 regola i criteri per la revisione delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle categorie catastali stesse e, di conseguenza, del classamento generale di tutte le unità immobiliari accatastate. Lo stesso decreto introduce un nuovo modo di determinare la consistenza delle categorie abitative: il metro quadrato catastale e un nuovo tipo di parametro utile ad assegnare a ogni unità immobiliare un classamento adeguato: la microzona catastale. La revisione delle categorie catastali prevede la sostituzione dei cinque gruppi di categorie attuali (A, B, C, D ed E) con altri cinque gruppi: 1. R, a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari (autorimesse e posti auto), diviso in quattro categorie contro le undici attuali; 2. P, a destinazione pubblica o d'interesse collettivo, distinto in cinque categorie contro le otto attuali 3. T, a destinazione terziaria, distinto in sette categorie come le attuali. 4. Quindi sedici categorie contro ventisei. 82 Ci sono due gruppi di classi relativi a unità immobiliari a destinazione speciale: 5. V, per unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o d'interesse collettivo; 6. Z, per unità immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa, corrispondenti alle attuali categorie D e E, che continuano a essere classate mediante una stima analitica diretta. Si riportano di seguito le norme tecniche da seguire per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, così come indicato nell’allegato “C” del D.P.R. 138/98 e un quadro delle corrispondenze tra le categorie attuali e quelle previste dal D.P.R. e non ancora in vigore (tabella 15). Tabella 15 - Corrispondenza tra le attuali categorie e quelle previste dal D.P.R. 138/98 e calcolo delle superfici catastali. Categoria Futura . Attuale Superficie Destinazione locali accessori principali diretti (a) (b) accessori indiretti (c) balconi e terrazze al piano (d) balconi e terrazze non a livello (e) collegati non coll. fino 25 mq. oltre fino 25 mq. Oltre fino sup.tot. oltre punti a.b. R\1 A\1 abit.signorili 100 100 50 25 30 10 15 5 10 2 R\1 A\2 abit.civili 100 100 50 25 30 10 15 5 10 2 R\1 A\3 abit.economiche 100 100 50 25 30 10 15 5 10 2 R\1 A\4 abit.popolari 100 100 50 25 30 10 15 5 10 2 R\1 A\5 abit.ultrapopolari 100 100 50 25 30 10 15 5 10 2 R\2 A\7 abit.in villini 100 100 50 25 30 10 15 5 10* 2* R\2 A\8 abit.in villa 100 100 50 25 30 10 15 5 10* 2* R\3 A\6 abit.tipo rurale 100 100 50 25 30 10 15 5 10 2 R\3 A\11 abit.tipiche 100 100 50 25 30 10 15 5 10 2 R\4 C\6 autorimesse 100 50 25 25 30 10 15 5 10 2 T\1 C\1 negozi e simili 100 50 50 25 10 10 10 10 20 20 T\2 C\2 magazzini e dep. 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10 T\2 C\3 laboratori 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10 T\2 C\7 tettoie 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10 T\3 C\4 locali sportivi 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10 T\4 D\2 pensioni 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10 T\5 D\8 parcheggi 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10 T\6 C\6 stalle, scuderie 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10 T\7 A\10 uffici privati 100 100 50 25 10 10 10 10 10 10 P\1 B\1 resid.collettive 100 100 50 25 10 10 10 10 0 0 P\2 B\2 ospedali 100 100 50 25 10 10 10 10 0 0 P\3 B\3 prigioni e rif. 100 100 50 25 10 10 10 10 0 0 P\4 B\4 uffici pubblici 100 100 50 25 10 10 10 10 0 0 P\4 B\5 scuole 100 100 50 25 10 10 10 10 0 0 83 P\5 A\9 castelli ecc. 100 100 50 25 10 10 10 10 0 0 P\5 B\6 musei e gallerie 100 100 50 25 10 10 10 10 0 0 La superficie catastale comprende i muri interni e perimetrali per intero fino a un massimo di 50 cm. più il 50% dei muri confinanti fino a un massimo di 25 cm., arrotondata al mq. La superficie ragguagliata relativa ai punti c. d. e. f. entra nel computo fino a un max pari alla metà di quella riportata ai punti a. b. La superficie dei locali principali e loro accessori o porzioni di altezza inferiore a m 1,50 non entra nel computo della catastale. La superficie degli elementi di collegamento verticale (scale, rampe, ascensori, ecc.) interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati. Si riportano di seguito le norme tecniche da seguire per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, così come indicato nell’allegato “C” del D.P.R. 138/98 e una tabella con la corrispondenza tra le categorie attuali e quelle previste dal D.P.R. e non ancora in vigore. Criteri generali 1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali sono computati per intero fino a uno spessore di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino a uno spessore massimo di 25 cm. 2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni di altezza utile inferiore a m1,50, non entra nel computo della superficie catastale. 3. La superficie degli elementi di collegamento verticale quali scale, rampe, ascensori, e simili, interni alle unità immobiliare sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati. 4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, è arrotondata al metro quadrato. Criteri per i gruppi “R” e “P” 1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie è data dalla somma: a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili; b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali cantine, soffitte e simili, computata nella misura: 84 del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla lettera a); del 25 per cento qualora non comunicanti; c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a 25 mq, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti coi vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a 25 mq, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti. Per le unità immobiliare appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento; d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate. 2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento. 3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino a un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a). Criteri per il gruppo “T” 1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale è data dalla somma: a) della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretti di quelli principali; b) della superficie dei locali accessori a servizio diretto dei locali principali computata nella misura: c) del 50 per cento, se comunicanti coi locali di cui alla precedente lettera a); del 25 per cento se non comunicanti; della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento; 85 d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento. 2. Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento. Al fine dell’individuazione delle zone censuarie nei Comuni ove sono presenti, di seguito, si fornisce il quadro riepilogativo dei fogli di mappa che le comprendono (tabella 16). 27 - Corrispondenza fogli di mappa e zone censuarie Tabella 16 - Corrispondenza fogli di mappa - zone censuarie SIRACUSA ZC1 FOGLI Centro Urbano e circostante territorio 14-15-16-17-18-19-20-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74 75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102 103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123 124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144 145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-158-159-161-162-163-166-167-168-169 170-171-172-173-174 FOGLI CONDIVISI CON LA ZC3 FOGLI CONDIVISI CON LA ZC4 21-23 160-164-165 SIRACUSA ZC3 FOGLIO 22 FOGLI CONDIVISI CON LA ZC1 21-23 Frazione di Belvedere SIRACUSA ZC4 FOGLIO 157 FOGLI CONDIVISI CON LA ZC1 160-164-165 Frazione di Cassibile AUGUSTA ZC1 FOGLI TUTTI AD ECCEZIONE DEL 21 Centro Urbano e circostante territorio AUGUSTA ZC2 FOGLIO 21 Comprende la frazione di Brucoli AVOLA ZC1 (località “montagna di Avola” zona di Avola antica) FOGLI 7-17-1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-20-21-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-37-38-40-4142A-46-47-48-49-50A-52-53-54-55-59-60-61-62-64-65-66-67-68-69-70-72-73-74-75-76-77 FOGLI CONDIVISI CON LA Z.C. 1 42 -50 86 AVOLA ZC2 ( Centro urbano di Avola e circondario fascia costiera) FOGLI 81-80-82-83-84-85-43-44-51-57-58-86-42B-50B-56-63-43-22-23-35-36-45-34-71-78-79 FOGLI CONDIVISI CON LA Z.C. 1 42 -50 CARLENTINI ZC1 Centro Urbano e circostante territorio FOGLI TUTTI AD ECCEZIONE DEL FOGLIO 64-67-68-72-73 CARLENTINI ZC2 FOGLI 64-67-68-72-73 La frazione di Pedagaggi MELILLI ZC1 FOGLI TUTTI AD ECCEZIONE DEL 16 FOGLI CONDIVISI CON LA ZC2 4-8-15 Centro Urbano e circostante territorio MELILLI ZC2 FOGLIO 16 FOGLI CONDIVISI CON LA ZC1 Frazione di Villasmundo 4-8-15 PACHINO ZC1 FOGLI TUTTI AD ECCEZIONE DEL FOGLIO 1 FOGLI CONDIVISI CON LA ZC2 2 Centro Urbano e circostante territorio PACHINO ZC2 FOGLIO 1 FOGLI CONDIVISI CON LA ZC1 Frazione di Marzamemi 2 LEGENDA CLASSI ORDINARIE 87 SIRACUSA Zona Censuaria Prima Cat A1 Cl 1 2 A2 1 2 3 A3 1 2 3 4 A4 1 2 3 4 5 A5 1 2 3 4 5 6 A6 1 2 3 A7 1 2 3 4 A8 1 2 A10 1 2 B1 1 2 3 4 5 B2 1 B3 B4 B5 U 1 2 3 4 5 1 2 3 Tariffe € 154,93707 180,75991 108,45595 126,53194 149,77250 64,55711 77,46853 92,96224 108,45595 34,08616 39,76718 46,48112 54,22797 64,55711 22,20765 25,82284 30,47096 35,63553 41,83301 49,06341 31,50387 37,18490 43,38238 92,96224 111,03823 131,69651 154,93707 162,68392 191,08905 211,74733 247,89931 0,56810 0,67139 0,82633 0,98127 1,18785 1,08456 1,29114 0,82633 0,77469 0,92962 1,08456 1,29114 1,54937 0,82633 0,98127 1,18785 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 U 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 U U 1 2 3 4 5 6 0,72304 0,61975 0,72304 12,65319 14,77067 17,19801 20,03853 23,34385 27,16563 31,60716 36,77173 42,76263 49,73480 57,84317 2,53064 2,99545 3,51191 4,13166 4,85469 5,68103 6,66229 7,74685 4,08001 4,75140 5,57773 6,50736 7,59192 8,88306 10,32914 4,64811 3,09874 3,77014 4,44153 5,16457 6,04255 7,07546 8,26331 C7 SIRACUSA Zona Censuaria Terza Cat A1 A2 A3 A4 Cl U U 1 2 3 4 1 2 3 Tariffe € 136,86108 100,70910 46,48112 54,22797 64,55711 77,46853 34,60261 40,28364 46,99758 A5 A6 A7 A8 A10 B5 C1 C2 C3 C6 1 2 1 2 3 U U U U 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 30,47096 35,63553 23,24056 27,37222 32,02033 121,36737 131,69651 162,68392 0,67139 11,41370 13,32459 15,49371 18,02435 20,96815 24,42841 28,40513 2,27241 2,68558 3,15039 3,66684 3,25368 3,82178 4,49318 5,26786 2,32406 2,73722 3,20203 3,77014 4,38988 SIRACUSA Zona Censuaria Quarta Cat A1 A2 A3 Cl U U 1 2 3 A4 1 2 3 A5 1 2 3 A6 1 2 3 A7 U A8 U A10 U B5 U Tariffe € 136,86108 100,70910 54,22797 64,55711 77,46853 34,60261 40,28364 46,99758 25,82284 30,47096 35,63553 23,24056 27,37222 32,02033 121,36737 131,69651 162,68392 0,67139 C1 C2 C3 C6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 9,81268 11,41370 13,32459 15,49371 18,02435 20,96815 24,42841 28,40513 1,91089 2,27241 2,68558 3,15039 3,66684 4,49318 5,26786 2,32406 2,73722 3,20203 3,77014 4,38988 AUGUSTA Zona Censuaria Prima Cat Cl A1 U A2 1 2 A3 1 2 3 4 A4 1 2 3 4 A5 1 2 3 4 5 A6 1 2 3 4 5 6 A7 1 2 3 A8 U A10 U Tariffe € 149,77250 95,54453 111,03823 49,57986 56,81026 67,13940 80,05082 31,50387 36,66844 42,86592 50,61278 21,69119 25,30639 29,95450 35,11907 41,31655 18,59245 21,69119 25,30639 29,43804 34,60261 40,28364 80,05082 92,96224 108,45595 160,10164 209,16504 B1 B2 B3 B4 B5 B7 C1 C2 C3 C5 C6 U U U U U U 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 U 1 2 3 4 5 0,87798 0,98127 0,61975 1,18785 0,87798 0,51646 13,78940 16,01016 18,64409 21,74284 25,30639 29,43804 34,24109 2,84051 3,30532 3,92507 4,54482 3,30532 3,82178 4,49318 5,21621 6,09419 1,80760 2,58228 3,04710 3,56355 4,18330 4,85469 AUGUSTA Zona Censuaria Seconda Cat Cl A1 U A2 U A3 1 2 A4 1 2 3 4 A5 1 2 A6 U A7 U A8 U A10 U B1 U B4 U B5 U C1 1 Tariffe € 118,78509 85,21539 54,22797 61,97483 21,69119 25,30639 29,95450 35,11907 28,40513 33,56970 25,82284 87,79767 111,03823 157,51935 0,67139 0,67139 0,67139 14,15092 C2 C3 C6 2 3 U U U 16,47498 19,21220 3,15039 4,23495 3,56355 C6 AVOLA Zona Censuaria Prima Cat Cl A1 1 2 A2 1 2 A3 1 2 2 A4 1 2 3 A5 1 2 3 4 A6 1 2 3 4 A7 1 2 3 A8 U A10 U B1 U B2 U B3 U B4 U B5 U B7 U C1 1 2 3 4 5 6 7 C2 1 2 3 4 C3 1 2 Tariffe € 118,78509 139,44336 87,79767 103,29138 56,81026 67,13940 80,05082 34,08616 39,76718 46,48112 22,72410 26,33930 30,98741 36,15198 20,14182 23,75702 27,88867 32,53678 87,79767 103,29138 123,94966 134,27879 165,26621 0,56810 0,61975 0,46481 0,67139 0,67139 0,40800 13,27294 15,49371 18,02435 21,01980 24,42841 28,45678 33,10489 2,63393 3,09874 3,66684 4,28659 3,30532 3,87343 C7 3 4 5 1 2 3 4 5 U 4,49318 5,26786 6,14584 2,68558 3,15039 3,71849 4,38988 5,11292 0,77469 C3 C6 AVOLA Zona Censuaria Seconda Cat Cl A1 1 2 A2 1 2 A3 1 2 3 A4 1 2 3 A5 1 2 3 4 A6 1 2 3 4 A7 1 2 3 A8 U A10 U B1 U B2 U B3 U B4 U B5 U B7 U C1 1 2 3 4 5 6 7 C2 1 2 89 Tariffe € 123,94966 147,19022 92,96224 111,03823 59,39254 72,30397 82,63310 35,63553 42,34947 49,06341 24,27347 27,88867 33,05324 38,21781 21,17473 24,78993 29,43804 34,08616 92,96224 111,03823 129,11422 142,02565 173,01306 0,56810 0,61975 0,49063 0,67139 0,67139 0,43382 14,04763 16,32004 19,05726 22,15600 25,82284 29,95450 34,91249 2,78887 3,30532 C7 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 U 3,87343 4,49318 3,46026 4,08001 4,75140 5,52609 6,45571 2,84051 3,35697 3,92507 4,59647 5,37115 0,82633 BUCCHERI Zona Censuaria Unica Cat Cl A1 U A2 1 2 A3 1 2 3 A4 1 2 3 A5 1 2 3 A6 1 2 3 4 A7 U A8 U A10 U B1 U B2 U B4 U B5 U C1 1 2 3 4 5 C2 1 2 C3 1 2 3 4 Tariffe € 123,94966 77,46853 92,96224 46,48112 54,22797 64,55711 27,88867 32,53678 38,21781 24,78993 28,92159 34,08616 19,62536 23,24056 27,37222 32,02033 90,37996 113,62052 144,60793 0,61975 0,61975 0,61975 0,67139 12,85978 14,97725 17,45624 20,34840 23,70537 3,35697 3,92507 2,78887 3,25368 3,82178 4,49318 C6 C7 5 1 2 3 4 U 5,26786 2,73722 3,20203 3,77014 4,38988 1,29114 BUSCEMI Zona Censuaria Unica Cat Cl A1 U A2 1 2 A3 1 2 3 A4 1 2 3 A5 1 2 3 4 A6 1 2 3 A7 U A8 U A10 U B1 U B4 U B5 U C1 1 2 3 4 5 C2 1 2 C3 1 2 3 4 C6 1 2 3 4 C7 U Tariffe € 113,62052 72,30397 85,21539 43,38238 50,61278 59,39254 25,30639 29,95450 35,11907 19,10891 22,72410 26,85576 31,50387 21,69119 25,30639 29,43804 82,63310 105,87366 134,27879 0,56810 0,56810 0,61975 10,43243 12,13674 14,15092 16,47498 19,21220 2,73722 3,20203 2,63393 3,09874 3,61520 4,23495 2,22076 2,58228 3,04710 3,56355 1,03291 CANICATTINI B Zona Censuaria Unica Cat Cl Tariffe € A1 A2 U 1 2 A3 1 2 3 A4 1 2 3 4 A5 1 2 3 4 5 A6 2 2 3 4 5 A7 1 2 A8 U A10 U B1 U B4 U B5 U C1 1 2 3 4 5 6 7 C2 1 2 3 C3 1 2 3 4 5 C6 1 2 3 144,6079 92,9622 108,4559 59,3925 69,7217 82,6331 30,9874 36,1520 42,3495 49,5799 19,6254 23,2406 27,3722 32,0203 37,7014 18,0760 21,1747 24,7899 28,9216 34,0862 111,0382 129,1142 139,4434 170,4308 0,5681 0,7230 0,6714 12,7565 14,8740 17,3013 20,1418 23,4471 27,2689 31,7621 2,9438 3,4603 4,0800 3,1504 3,7185 4,3382 5,0613 5,8876 3,5636 4,1833 4,9063 A2 1 2 3 A3 1 2 3 A4 1 2 3 4 A5 1 2 3 4 5 A6 1 2 3 4 5 6 A7 1 2 3 4 A8 U A10 U B1 1 2 B4 1 2 B5 1 2 C1 1 2 3 4 5 6 7 C2 1 2 3 4 C3 1 2 3 4 5 C6 1 2 CARLENTINI Zona Censuaria Prima Cat Cl A1 1 2 Tariffe € 92,96224 111,03823 90 59,39254 69,72168 82,63310 44,93175 54,22797 61,97483 23,75702 27,88867 32,53678 37,70135 14,97725 17,55953 21,17473 24,78993 28,92159 11,36205 13,42788 16,01016 18,59245 22,20765 25,82284 59,39254 69,72168 82,63310 98,12681 105,87366 129,11422 0,36152 0,43382 0,43382 0,50613 0,43382 0,50613 10,32914 12,03345 14,04763 16,32004 19,00561 22,10436 25,71955 2,06583 2,42735 2,84051 3,30532 2,58228 2,99545 3,51191 4,08001 4,75140 1,75595 2,11747 3 4 5 6 2,47899 2,89216 3,40862 3,97672 CARLENTINI Zona Censuaria Seconda Cat Cl A1 U A2 U A3 1 2 3 A4 1 2 A5 1 2 3 A6 1 2 A7 U A8 U A10 U B4 U B5 U C1 1 2 3 C2 U C3 1 2 C6 1 2 Tariffe € 87,79767 64,55711 34,08616 39,76718 46,99758 23,24056 26,85576 17,55953 20,65828 24,27347 19,62536 22,72410 64,55711 80,05082 103,29138 0,39767 0,39767 9,91597 11,51699 13,42788 2,22076 2,53064 2,94380 2,11747 2,47899 CASSARO Zona Censuaria Unica Cat Cl A1 U A2 1 2 A3 1 2 3 4 A4 1 2 3 A5 1 2 A6 1 2 Tariffe € 116,20280 74,88625 87,79767 37,70135 44,41529 51,64569 61,97483 26,33930 30,98741 36,15198 27,88867 32,53678 18,59245 21,69119 3 4 A7 U A8 U A10 U B1 B4 U B5 U C1 1 2 3 4 5 6 C2 1 2 C3 1 2 C6 1 2 3 4 25,30639 29,95450 85,21539 108,45595 136,86108 0,56810 0,56810 0,61975 10,01926 11,67193 13,58282 15,80358 18,38587 21,43296 3,04710 3,56355 4,08001 4,75140 2,47899 2,89216 3,40862 3,97672 FERLA Zona Censuaria Unica Cat Cl A1 U A2 1 2 3 A3 1 2 3 A4 1 2 3 A5 1 2 3 A6 1 2 3 4 A7 1 2 3 A8 1 5 A10 U B1 U B2 U Tariffe € 118,78509 64,55711 77,46853 90,37996 46,48112 54,22797 64,55711 27,37222 32,02033 37,70135 24,27347 28,40513 33,56970 18,59245 22,20765 26,33930 30,98741 61,97483 74,88625 87,79767 54,22797 111,03823 142,02565 0,61975 0,61975 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C6 C7 U U U 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 U A10 B1 B2 B3 B4 B5 C1 0,44415 0,61975 0,61975 11,67193 13,58282 15,80358 18,38587 21,43296 2,58228 3,04710 3,56355 2,94380 3,46026 4,08001 4,75140 2,47899 2,89216 3,40862 3,97672 1,18785 C2 C3 FLORIDIA Zona Censuaria Unica Cat Cl A1 1 2 A2 1 2 3 A3 1 2 3 4 A4 1 2 3 4 5 A5 1 2 3 4 5 A6 1 2 3 4 5 A7 1 2 A8 U Tariffe € 87,79767 105,87366 54,22797 64,55711 77,46853 36,15198 43,38238 50,61278 59,39254 21,69119 25,82284 29,95450 35,63553 41,31655 17,55953 20,65828 24,27347 28,40513 33,56970 16,01016 18,59245 21,69119 25,30639 29,95450 77,46853 92,96224 100,70910 C6 U U U U U U 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 123,94966 0,61975 0,67139 0,51646 0,72304 0,72304 9,65774 11,25876 13,06636 15,23548 17,76612 20,65828 24,01525 1,91089 2,22076 2,63393 3,09874 2,01418 2,37570 2,78887 3,25368 3,77014 4,44153 1,96254 2,27241 2,68558 3,15039 3,66684 FRANCOFONTE Zona Censuaria Unica Cat Cl A1 1 2 A2 1 2 A3 1 2 3 A4 1 2 3 4 A5 1 2 3 4 5 A6 1 2 3 4 91 Tariffe € 126,53194 149,77250 95,54453 113,62052 61,97483 74,88625 87,79767 32,02033 37,70135 44,41529 51,64569 21,17473 24,78993 28,92159 34,08616 39,76718 18,59245 22,20765 25,82284 30,47096 5 A7 U A8 U A10 U B1 1 2 B4 U B5 U C1 1 2 3 4 5 6 7 C2 1 2 3 4 C3 1 2 3 4 5 6 C6 1 2 3 4 5 35,63553 134,27879 147,19022 178,17763 0,51646 0,61975 0,72304 0,72304 13,78940 16,06181 18,69574 21,79448 25,35803 29,48969 34,29274 2,73722 3,20203 3,77014 4,44153 2,89216 3,40862 3,97672 4,64811 5,42280 6,35242 2,78887 3,25368 3,82178 4,49318 5,26786 LENTINI Zona Censuaria Unica Cat Cl A1 1 2 A2 1 2 3 A3 1 2 3 A4 1 2 3 A5 1 2 3 4 A6 1 2 Tariffe € 74,88625 90,37996 48,03049 56,81026 67,13940 32,53678 39,76718 48,03049 20,65828 24,78993 30,98741 15,49371 18,07599 20,65828 23,75702 9,29622 11,87851 3 4 5 A7 1 2 A8 U A10 U B1 U B2 U B3 U B4 U B5 U B6 U B7 U C1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C2 1 2 3 4 5 C3 1 2 3 4 5 C6 1 2 3 4 13,94434 17,55953 21,17473 45,44821 56,81026 80,05082 108,45595 0,39767 0,42349 0,34086 0,48030 0,45448 0,34086 0,28405 4,33824 5,06128 5,93925 6,97217 8,16002 9,55445 11,20711 13,11801 15,33877 1,13621 1,29114 1,49773 1,75595 2,01418 1,44608 1,70431 2,01418 2,37570 2,84051 1,39443 1,70431 1,96254 2,42735 MELILLI Zona Censuaria prima Cat Cl A1 1 2 4 A2 1 2 3 4 A3 1 2 3 4 Tariffe € 92,96224 111,03823 154,93707 69,72168 82,63310 98,12681 116,20280 27,37222 32,02033 37,70135 44,41529 5 6 7 8 A4 1 2 3 4 5 6 7 A5 1 2 3 4 5 6 7 A6 1 2 3 4 5 A7 1 2 A8 U A10 U B1 U B3 U B4 U B5 U C1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C2 1 2 3 4 5 6 7 8 C3 1 2 51,64569 61,97483 74,88625 87,79767 19,62536 23,24056 27,37222 32,02033 37,70135 44,41529 51,64569 15,49371 18,59245 21,69119 25,30639 29,43804 34,60261 40,28364 18,59245 22,20765 26,33930 30,98741 36,15198 116,20280 136,86108 149,77250 183,34220 0,61975 0,51646 0,72304 0,72304 8,98635 10,48408 12,24003 14,25421 16,57827 19,31549 22,51752 26,23601 30,52260 35,53223 1,49773 1,75595 2,06583 2,42735 2,84051 3,35697 3,92507 4,59647 1,85924 2,16912 C5 C6 3 4 5 6 7 8 9 U 1 2 3 4 5 6 7 2,53064 2,94380 3,46026 4,08001 4,80305 5,62938 6,55900 2,63393 2,16912 2,53064 2,94380 3,46026 4,02836 4,69976 5,47444 MELILLI Zona Censuaria Seconda Cat Cl A1 U A2 U A3 1 2 A4 1 2 3 A5 U A6 1 2 3 4 5 A7 U A8 U A10 U B1 U B4 U B5 U C1 1 2 3 4 5 6 7 C2 1 2 3 4 5 6 92 Tariffe € 144,60793 108,45595 69,72168 82,63310 36,15198 42,34947 49,57986 37,70135 18,07599 21,17473 24,78993 28,92159 34,08616 129,11422 139,44336 170,43078 0,56810 0,72304 0,67139 10,94889 12,75649 14,87396 17,30131 23,44714 27,26892 31,76210 1,85924 2,16912 2,53064 2,94380 3,46026 4,08001 C3 C6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 5,06128 5,88761 1,85924 2,22076 2,58228 3,04710 3,56355 4,18330 4,90634 NOTO Zona Censuaria Unica Cat Cl A1 1 2 A2 1 2 A3 1 2 3 4 A4 1 2 3 4 A5 1 2 3 4 A6 1 2 3 4 A7 1 2 3 A8 1 2 A10 U B1 1 2 3 B2 U B3 U B4 1 2 B5 U B6 U B7 U C1 1 2 3 Tariffe € 95,54453 111,03823 72,30397 85,21539 37,70135 44,93175 54,22797 64,55711 27,37222 32,02033 37,18490 43,38238 22,20765 26,33930 30,47096 36,15198 19,62536 23,24056 27,37222 32,02033 72,30397 85,21539 98,12681 92,96224 108,45595 134,27879 0,30987 0,36152 0,43382 0,46998 0,36152 0,43382 0,51646 0,50613 0,36152 0,33053 9,50281 11,05218 12,85978 C2 C3 C5 C6 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 U 1 2 3 4 5 14,97725 17,45624 20,29676 23,65373 27,52715 2,22076 2,58228 3,04710 3,56355 3,20203 3,71849 4,38988 5,37115 6,24913 7,28204 2,47899 2,73722 3,20203 3,77014 4,38988 5,11292 PACHINO Zona Censuaria prima Cat Cl A1 U A2 1 2 A3 1 2 3 A4 1 2 3 4 A5 1 2 3 4 A6 1 2 3 4 A7 1 2 A8 U A10 U B1 U B3 U B4 U B5 U Tariffe € 108,45595 69,72168 80,05082 43,38238 51,64569 61,97483 25,82284 29,95450 35,63553 41,31655 20,14182 23,75702 27,88867 32,02033 17,55953 21,17473 24,78993 28,92159 69,72168 82,63310 149,77250 147,19022 0,61975 0,51646 0,72304 0,72304 C1 C2 C3 C6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 12,85978 14,97725 17,45624 20,29676 23,60208 27,42386 2,16912 2,58228 2,99545 3,56355 2,78887 3,25368 3,77014 4,44153 2,68558 3,15039 3,66684 2 A2 1 2 3 A3 1 2 3 A4 1 2 3 4 A5 1 2 3 4 A6 1 2 3 4 A7 1 2 A8 U A10 U B1 U B3 U B4 U B5 U B7 U C1 1 2 3 4 5 6 C2 1 2 3 4 5 C3 1 2 3 4 C6 1 2 3 PACHINO Zona Censuaria Seconda Cat Cl A1 U A2 U A3 1 2 3 A4 1 2 A5 1 2 A6 U A7 U A8 U A10 U B1 U B2 U B5 U B7 U C1 1 2 3 C2 U C3 U C6 1 2 C7 U Tariffe € 92,96224 69,72168 36,15198 43,38238 51,64569 30,98741 36,15198 23,75702 27,88867 24,78993 69,72168 126,53194 123,94966 0,61975 0,61975 0,67139 0,44415 15,80358 18,38587 21,38132 2,78887 3,46026 2,47899 2,89216 0,61975 PALAZZOLO A. PORTOPALO C.P. Zona Censuaria Unica Cat Cl A1 1 116,20280 59,39254 72,30397 87,79767 48,54695 56,81026 67,13940 24,78993 29,43804 34,60261 40,28364 19,10891 22,20765 26,33930 30,98741 17,04308 19,62536 23,24056 27,37222 87,79767 103,29138 144,60793 139,44336 0,67139 0,56810 0,77469 0,72304 0,48030 12,18838 14,20256 16,57827 19,31549 22,41423 26,08107 1,75595 2,11747 2,47899 2,89216 3,40862 3,04710 3,56355 4,13166 4,85469 2,94380 3,46026 4,02836 Zona Censuaria Unica Tariffe € 98,12681 Cat Cl A1 U 93 Tariffe € 136,86108 A2 A3 U 1 2 3 A4 1 2 3 A5 1 2 3 A6 U A7 1 2 A8 U A10 U B1 U B2 U B5 U B7 U C1 1 2 3 4 C2 1 2 3 C3 1 2 C6 1 2 C7 U 100,70910 54,22797 64,55711 77,46853 34,60261 40,28364 46,99758 25,82284 30,47096 35,63553 32,02033 103,29138 121,36737 131,69651 162,68392 0,56810 0,61975 0,61975 0,41833 17,19801 20,03853 23,34385 27,16563 2,53064 2,99545 3,51191 4,28659 5,00963 3,56355 4,18330 0,67139 PRIOLO GARGALLO Zona Censuaria Unica Cat Cl A1 U A2 1 2 A3 1 2 3 4 5 6 A4 1 2 3 4 5 6 Tariffe € 116,20280 74,88625 87,79767 27,88867 32,53678 37,70135 44,41529 51,64569 61,97483 14,97725 17,55953 21,17473 24,78993 28,92159 34,08616 7 A5 1 2 3 4 5 6 A6 1 2 3 A7 1 2 A8 U A10 U B1 U B5 U C1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C3 1 2 3 4 5 6 7 8 C6 1 2 3 4 5 39,76718 13,42788 15,49371 18,59245 21,69119 25,82284 29,95450 19,62536 23,24056 27,37222 85,21539 98,12681 100,70910 136,86108 0,49580 0,56810 2,99545 3,46026 4,08001 4,75140 5,52609 6,45571 7,48863 8,72812 10,17420 11,82686 13,78940 16,01016 0,46481 0,56810 0,67139 0,77469 0,92962 1,08456 1,29114 1,49773 1,75595 2,06583 0,98127 1,18785 1,34279 1,60102 1,85924 2,16912 2,53064 2,94380 0,98127 1,13621 1,34279 1,54937 1,29114 6 7 2,11747 2,47899 Cat Cl A1 U A2 1 2 A3 1 2 3 A4 1 2 3 A5 1 2 3 A6 1 2 3 4 5 A7 1 2 A8 U A10 U B1 U B2 U B4 U B5 U C1 1 2 3 4 5 6 7 C2 1 2 3 4 5 6 C3 1 2 3 4 5 C6 1 2 3 4 5 ROSOLINI Zona Censuaria Unica Cat Cl A1 U A2 1 2 A3 1 2 3 A4 1 2 3 4 A5 1 2 3 4 A6 1 2 3 4 A7 1 2 A8 U A10 U B1 U B3 U B4 U B5 U B7 U C1 1 2 3 4 5 C2 1 2 3 C3 1 2 3 4 C4 U C6 1 2 3 Tariffe € 149,77250 92,96224 111,03823 61,97483 72,30397 85,21539 32,02033 37,70135 44,41529 51,64569 24,27347 28,40513 33,56970 39,25072 21,69119 25,30639 29,95450 35,11907 111,03823 131,69651 144,60793 178,17763 0,56810 0,50613 0,67139 0,67139 0,42349 16,16510 18,79903 21,89777 25,51297 29,69627 2,78887 3,25368 3,82178 3,46026 4,02836 4,69976 5,47444 2,73722 3,30532 3,87343 4,54482 SOLARINO Tariffe € 98,12681 61,97483 74,88625 36,15198 43,38238 51,64569 25,30639 29,95450 34,60261 24,27347 27,88867 33,05324 16,01016 19,10891 22,20765 26,33930 30,47096 61,97483 72,30397 90,37996 116,20280 0,72304 0,72304 0,72304 0,77469 7,79850 9,08964 10,63901 12,39497 14,40915 16,78485 19,52207 1,49773 1,75595 2,01418 2,37570 2,78887 3,25368 2,32406 2,68558 3,20203 3,71849 4,33824 1,91089 2,22076 2,63393 3,09874 3,61520 SORTINO Zona Censuaria Unica 94 Zona Censuaria Unica Cat Cl A1 U A2 1 2 A3 1 2 3 A4 1 2 3 A5 1 2 3 A6 1 2 3 4 A7 1 2 A8 U A10 U B1 U B4 U B5 U C1 1 2 3 4 5 6 7 C2 1 2 3 C3 1 2 3 4 5 C6 1 2 3 4 5 Tariffe € 118,78509 69,72168 80,05082 46,48112 54,22797 64,55711 30,98741 36,15198 42,34947 24,78993 28,92159 34,08616 19,10891 22,20765 25,82284 30,47096 82,63310 95,54453 113,62052 126,53194 0,56810 0,67139 0,61975 8,36660 9,70939 11,31041 13,16965 15,33877 17,86941 20,81321 2,22076 2,58228 3,04710 2,37570 2,78887 3,20203 3,77014 4,38988 1,70431 2,01418 2,32406 2,73722 3,20203 95